Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare | ||
Titolo: | Proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola - D.L. 3/2014 - A.C. 2157 Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 11 marzo 2014 | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per il Comitato per la legislazione Numero: 41 | ||
Data: | 11/03/2014 | ||
Organi della Camera: | Comitato per la legislazione |
Proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola
11 marzo 2014
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Indice |
Contenuto|Tipologia del provvedimento|Precedenti decreti-legge sulla stessa materia|SpecificitĂ ed omogeneitĂ delle disposizioni| |
ContenutoIl decreto-legge è composto di tre articoli, uno dei quali introdotto durante l’esame presso il Senato. Esso è volto a dare soluzione alla questione relativa al trattamento economico stipendiale del personale della scuola corrisposto nell’anno 2013, a fronte del perdurante blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti. L’articolo 1 è volto a dare soluzione alla questione relativa al trattamento economico stipendiale del personale della scuola corrisposto nell’anno 2013, a fronte del perdurante blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti. Il provvedimento si inserisce all’interno di un articolato quadro normativo, che prende avvio con il blocco degli stipendi per il personale pubblico disposto dall’articolo 9 del decreto-legge 78/2010: il comma 1 ha stabilito il blocco degli stipendi per il triennio 2011-2013, incluso il personale scolastico statale e comunale, nonché il blocco delle progressioni economiche legate ai percorsi di carriera; il comma 23, con specifico riferimento al personale scolastico, ha previsto la non utilità , ai fini della progressione stipendiale, del triennio 2010-2012, tenendo comunque fermo quanto previsto dall’articolo 8, comma 14, dello stesso D.L. 78/2010. L’articolo 1-bis, introdotto al Senato, prevede l’avvio di una specifica sessione negoziale per il riconoscimento di un emolumento una tantum, avente carattere stipendiale, a favore del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) che ha beneficiato, negli anni scolastici 2011-2014, delle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008. Nelle more della conclusione della sessione negoziale e, comunque, non oltre il 30 giugno 2014, non si provvede al recupero delle somme già corrisposte al personale ATA interessato negli anni scolastici 2011-2014. L’articolo 2 concerne l’entrata in vigore. |
Tipologia del provvedimentoIl disegno di legge in titolo, approvato in prima lettura dal Senato, è corredato della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN, inserita con un errata corrige); manca, invece, la relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). L'obbligo per il Governo di redigere l'AIR e gli eventuali casi di esclusione sono stabiliti dall'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
L'ATN dĂ conto dell'impatto normativo e della qualitĂ redazionale dei testi sottoposti dal Governo al Parlamento; l'AIR consiste nella preventiva valutazione degli effetti della regolazione sull'ordinamento. Le due relazioni sono disciplinate, rispettivamente, dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 settembre 2008 e dal regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170.
Quest'ultimo, all'articolo 9, comma 3, prevede che si debba motivare l'eventuale esclusione dall'obbligo di redazione dell'AIR, indicando comunque in maniera sintetica "la necessitĂ ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attivitĂ dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative".
La relazione illustrativa del provvedimento non ottempera a tale obbligo. |
Precedenti decreti-legge sulla stessa materiaIl decreto-legge in titolo fa seguito a talune disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, richiamate, rispettivamente, ai commi 1 e 4 dell’articolo 1: si tratta dell’articolo 8, comma 14, riguardante “una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola”, e dell’articolo 9, commi 1 e 23, in base ai quali, fermo restando l’articolo 8, comma 14, è stato disposto il blocco degli stipendi per il triennio 2011-2013 e la non utilità , ai fini della progressione stipendiale, del triennio 2010-2012. |
Specificità ed omogeneità delle disposizioniIl provvedimento – composto di due soli articoli di natura sostanziale, uno dei quali inserito in sede di esame presso l’altro ramo del Parlamento – reca un contenuto omogeneo, essendo unicamente volto a dare soluzione, nelle more della conclusione di una specifica sessione negoziale, alla questione relativa al trattamento economico stipendiale del personale della scuola corrisposto nell’anno 2013, prevedendo, in particolare, che esso non sia chiamato a restituire gli scatti percepiti nel corso dell’anno 2013.
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