Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione -D.L. 120/2013 / A.C. 1690 Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
Riferimenti:
DL N. 120 DEL 15-OTT-13   AC N. 1690/XVII
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 24
Data: 22/10/2013
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2013 0120   FINANZA PUBBLICA
IMMIGRAZIONE     
Organi della Camera: Comitato per la legislazione


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Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione

22 ottobre 2013
Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge



Indice

Contenuto|Tipologia del provvedimento|Specificità ed omogeneità delle disposizioni|Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione|Chiarezza e proprietà della formulazione del testo|



Contenuto

Il decreto-legge si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 reca disposizioni in materia di immigrazione: il comma 1 incrementa di 20 milioni di euro per il 2013 la dotazione del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati; il comma 2 istituisce un ulteriore fondo presso il Ministero dell'interno, finalizzato a "fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale", con una dotazione di 190 milioni di euro per il 2013; il comma 3 autorizza l'utilizzo di tali somme in tutto 210 milioni) anche nel 2014, qualora non dovessero essere utilizzate integralmente entro la fine dell'anno; il comma 4 individua la copertura finanziaria.

L'articolo 2 contiene disposizioni in materia di finanza degli enti territoriali. I commi 1 e 2 integrano la quota del fondo di solidarietà comunale spettante a ciascun comune; i commi 3 e 4 dispongono la copertura finanziaria; il comma 5 novella l'articolo 31 della legge n. 183/2011 determinando un miglioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno per un importo pari a 450 milioni di euro; il comma 6 novella l'articolo 2, comma 80 della legge n. 191/2009, in materia di maggiorazioni fiscali nelle Regioni sottoposte a Piano di rientro; il comma 7 novella il decreto-legge n. 35/2013, in materia di anticipazioni di liquidità agli enti locali per il pagamento dei loro debiti.

L'articolo 3 reca ulteriori disposizioni finanziarie, finalizzate a consentire il rientro entro il limite definito in sede europea dallo scostamento dagli obiettivi di contenimento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 4 dispone l'immediata entrata in vigore del provvedimento.



Tipologia del provvedimento

Il disegno di legge presentato in prima lettura alla Camera non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

L'ATN dà conto dell'impatto normativo e della qualità redazionale dei testi sottoposti dal Governo al Parlamento; l'AIR consiste nella preventiva valutazione degli effetti della regolazione sull'ordinamento. Le due relazioni sono disciplinate, rispettivamente, dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 settembre 2008 e dal regolamento approvato con DPCM (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) 11 settembre 2008, n. 170.

In calce alla relazione illustrativa è allegata l'esenzione disposta dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio, a norma dell'articolo 9, comma 1, del citato regolamento. L'esenzione è qui tautologicamente motivata con la considerazione che lo schema di decreto-legge riveste carattere di necessità ed urgenza.



Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il decreto-legge, che si compone di 4 articoli, l'ultimo dei quali dispone in merito all'entrata in vigore, presenta un contenuto omogeneo; esso reca infatti alcuni limitati interventi che - pur riguardando tre argomenti distinti, quali, l'immigrazione (la cui disciplina forma oggetto dell'articolo 1), la finanza degli enti territoriali (oggetto dell'articolo 2) e misure finanziarie ulteriori (contenute all'articolo 3) - appaiono avvinti da un sufficiente nesso materiale e oggettivo, essendo tutti volti all'introduzione di misure di carattere finanziario; del complesso di tali misure viene inoltre data puntuale indicazione nel preambolo.



Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Intreccio con decreti-legge in corso di conversione

L'articolo 2, comma 8 modifica in maniera non testuale l'articolo 14, comma 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, in materia di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile. Il disegno di legge di conversione del citato decreto-legge è attualmente all'esame del Senato (A. S. 1107), dopo l'approvazione in prima lettura da parte della Camera (A. C. 1544), intervenuta il 16 ottobre, cioè il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto-legge in esame e a distanza di una settimana dalla sua deliberazione in Consiglio dei ministri.

Pur essendo evidente che tale modifica si rende necessaria allo scopo di garantire l'immediata operatività della proroga del termine in questione – che non sarebbe stata possibile se il suddetto termine fosse stato prorogato in sede di conversione – si segnala che, per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, andrebbe valutata comunque l'opportunità di evitare tale intreccio tra decreti-legge in corso di conversione, che "determina evidentemente una potenziale sovrapposizione di fonti normative, non conforme alle esigenze di riordino normativo e di razionale svolgimento delle procedure parlamentari di conversione dei decreti legge e suscettibile di generare incertezza sull'individuazione della disciplina concretamente applicabile".

Infine, andrebbe valutata, per il futuro, l'opportunità di verificare con attenzione la scansione temporale degli adempimenti previsti nei provvedimenti d'urgenza, al fine di evitare la necessità di proroghe quasi immediate.

Coordinamento con disposizioni vigenti

All'articolo 1:

il comma 1 incrementa (in maniera non testuale) la dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo del decreto-legge n. 95/2012: si tratta del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

il comma 2 istituisce un ulteriore fondo presso il Ministero dell'interno, finalizzato a "fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale".

A tale ultimo proposito, si segnala l'esistenza di due ulteriori fondi:

  • presso il Ministero dell'interno il Fondo rimpatri, dal quale il comma 4, lettera a) dell'articolo in esame attinge 90 milioni di euro per l'istituzione del nuovo fondo (articolo 14-bis del testo unico, introdotto dalla legge n. 94/2009);
  • presso la Presidenza del Consiglio il Fondo nazionale per le politiche migratorie (articolo 45 del testo unico).

Entrambi i fondi sono previsti e disciplinati dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, rispettivamente, articoli 14-bis e 45), nel cui ambito sembrerebbe opportuno far confluire tutte le previsioni relative ai fondi riguardanti le politiche migratorie.

L'articolo 2, comma 8, come già segnalato, modifica in maniera non testuale l'articolo 14, comma 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, in materia di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile.



Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Adempimento indefinito

L'articolo 3, comma 2, ultimo periodo dispone che "Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate, possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al primo periodo, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti", specificando i soggetti titolari della proposta ma non i soggetti cui è demandata l'adozione dei relativi atti.

Disposizione a carattere programmatico

L'articolo 2, comma 5 introduce, nell'ambito dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge finanziaria 2012) i commi 2-bis e 2-ter. Quest'ultimo si limita ad anticipare la possibilità che la manovra di finanza pubblica per il 2014 attribuisca agli enti locali "spazi finanziari, a valere sul patto di stabilità interno, per incentivare gli investimenti".