Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||||
Titolo: | Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo Atto del Governo 94 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 98 | ||||
Data: | 08/05/2014 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici |
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo
8 maggio 2014
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La normativa europea e nazionale sui livelli di zolfo nei combustibili marittimiLa riduzione del tenore di zolfo in alcuni combustibili liquidi è stata disciplinata dalla direttiva 1999/32/CE recepita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2001, n. 395. L’entrata in vigore del decreto legislativo 152 del 2006 (recante in un testo unificato norme in materia ambientale, cd. Codice dell’ambiente) ha ripreso queste disposizioni nella parte quinta (norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), titolo III (combustibili), e nell’Allegato X, parte I, sezione 3, abrogando conseguentemente il predetto D.P.C.M. Con l’adozione dell’Allegato VI alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Marpol 73/78), l’Unione europea ha emanato la direttiva 2005/33/CE, che ha modificato quanto stabilito nella disciplina del 1999 in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. In Italia, queste modifiche sono state introdotte con il decreto legislativo 205 del 2007, che ha novellato gli articoli 291, 292, 293, 295, 296 e 298 del d.lgs. 152/2006, che disciplinano:
Sono, infine, previsti ed operanti sistemi di controlli, accertamento e sanzioni per le violazioni dei limiti previsti. In particolare, l’articolo 295, sui tenori di zolfo dei combustibili per uso marittimo, vieta:
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Le principali novità della direttiva 2012/33/UELa direttiva 2012/33/UE ha stabilito, in via generale, il divieto - nei paesi membri dell'UE- di utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore in massa al 3,50%, prevedendo misure più restrittive sul tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo rispetto alla direttiva 1999/32/CE - modificata dalla direttiva 2005/33/CE - ai fini di adeguamento alla disciplina dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO), sugli standard relativi alla composizione dei combustibili e sui metodi di riduzione delle emissioni inquinanti, in relazione a specifiche fattispecie. L'allegato VI riveduto della convenzione MARPOL con gli emendamenti introdotti nell’ottobre 2008 dall’International Maritime Organization introduce, infatti, limiti al contenuto di zolfo più severi per il combustibile per uso marittimo nelle aree di controllo delle emissioni di zolfo -SECA (1,00% dal 1° luglio 2010 e 0,10% dal 1° gennaio 2015) nonché nelle aree marittime al di fuori delle SECA (3,50% dal 1° gennaio 2012 e, in linea di principio, 0,50% dal 1° gennaio 2020). Gli Stati membri devono, pertanto, adottare tutte le misure necessarie entro il 18 giugno 2014, affinché:
- all'1,00% fino al 31 dicembre 2014; - allo 0,10% dal 1° gennaio 2015;
- al 3,50% dal 18 giugno 2014; - allo 0,50% dal 1°gennaio 2020. La direttiva ha stabilito inoltre che:
Gli Stati membri devono inoltre vietare, fino al 1° gennaio 2020, l’utilizzo di combustibile per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all’1,50% in massa dalle navi passeggeri che effettuano servizio di linea da o verso porti dell’Unione europea, transitando nelle acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell’inquinamento che non rientrano nelle aree di controllo delle emissioni di SOx. La direttiva 2012/33/UE obbliga gli Stati membri al controllo della filiera commerciale dei carburanti con:
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Contenuto dello schema di decreto legislativoLo schema di decreto in titolo, composto da due articoli e due allegati, è volto a recepire la disciplina introdotta dalla direttiva 2012/33/CE sul tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. L’articolo 1 modifica gli articoli 292, 295 e 296, contenuti nel Titolo III della Parte Quinta del decreto legislativo n.152 del 2006, in cui sono previsti, rispettivamente, le definizioni, le tipologie dei combustibili per uso marittimo, i controlli e le sanzioni. L’articolo 1 interviene, inoltre, sull’Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152, in materia di combustibili. L'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria, per l’applicazione delle norme introdotte, e stabilisce inoltre che la copertura degli oneri, derivanti dall'attività di controllo sui combustibili marittimi, effettuata dagli organi competenti, come previsto al comma 9 dell'articolo 296 del d.lgs. 152/2006, sia a carico dei soggetti interessati sulla base di apposite tariffe da stabilire con decreto interministeriale, tuttora non emanato, in applicazione dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205, che ha attuato la direttiva 2005/33/CE. I principali interventi Di seguito si evidenziano le modifiche più importanti apportate alla disciplina vigente dallo schema di decreto in quanto alcune modifiche recano mere correzioni formali o di coordinamento con le nuove disposizioni introdotte dallo schema medesimo, di cui non si darà conto. In particolare, le lettere a)-e) del comma 1 dell'articolo 1 modificano le definizioni presenti nell’articolo 292, comma 2, del d.lgs. 152/2006, riguardanti i codici identificativi dell'olio combustibile pesante e del gasolio, le definizioni di olio diesel marino e gasolio marino, nonché prevedono la definizione di "metodo di riduzione delle emissioni" in sostituzione della precedente definizione di "tecnologie di riduzione delle emissioni". L’articolo 1 comma 2, alle lettere a)-h), modifica le percentuali dei tenori di zolfo dei combustibili marittimi, previste all’articolo 295, (commi 1-8) del d.lgs. 152/2006, in linea con i limiti stabiliti per le diverse tipologie di carburanti marittimi dalla direttiva 2012/33/CE, secondo la nuova tempistica. Nella seguente tabella sono esposte le massime percentuali in massa dei tenori di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive, e nelle zone di protezione ecologica, a seconda che ricadano o meno nelle aree di controllo delle emissioni di SOx (SECA).
Conformemente a quanto previsto nella direttiva la lettera f) del comma 2 integra il comma 6 dell'articolo 295 prevedendo che il divieto di utilizzo dei combustibili con un tenore di zolfo superiore all'1,50 % in massa per le navi passeggeri si applichi fino al 1° gennaio 2020 (v. supra). Viene concessa inoltre - con l’aggiunta del comma 6-bis all’articolo 295 ad opera della lettera g) del comma 2 - una deroga all’applicazione dei limiti indicati, per le navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni basati su sistemi a circuito chiuso o che utilizzano combustibili o miscele, alternativi al combustibile per uso marittimo, come indicati nella sezione 5, parte I, dell’Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 (inserita dall’allegato II dello schema di decreto in esame), riguardante i criteri e i metodi per la riduzione delle emissioni. In tale caso, per la tracciabilità di questi sistemi alternativi, il nuovo comma 6-ter, prevede che il responsabile dell'immissione sul mercato di combustibili per uso marittimo destinati a navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni basati su sistemi a circuito chiuso alleghi, ai documenti di accompagnamento e di consegna del combustibile, una dichiarazione fornita dal comandante o dall'armatore della nave in cui si attesta che la nave utilizza tali metodi. L’articolo 1, comma 2, lettera m), attraverso l'introduzione del comma 12-bis dell'art. 295, reca disposizioni volte ad assicurare la disponibilità di combustibili per uso marittimo conformi ai limiti. Nel caso in cui emergano situazioni in cui vi sia il rischio di una significativa riduzione della disponibilità di tali combustibili, il Ministero dell'Ambiente, infatti, può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di attivare le procedure di emergenza previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 (riguardante procedure per il rilascio obbligato delle scorte ed altri interventi previsti per il mercato dei prodotti petroliferi nel caso di interruzione degli approvigionamenti). L’articolo 1, comma 2, alle lettere da p) a z), reca limitate modifiche alle norme per consentire esperimenti relativi ai metodi di riduzione delle emissioni relativamente ai contenuti della relazione di accompagnamento che deve essere trasmessa al Ministero dell'ambiente insieme alla richiesta di autorizzazione. Tale autorizzazione è rilasciata, in particolare, dalla direzione del Ministero competente in materia di inquinamento atmosferico, che può avvalersi dell'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) ai fini dell'istruttoria. L’articolo 1, comma 2, lettere bb)-dd), introduce disposizioni per favorire la sperimentazione e lo sviluppo di nuovi metodi per la riduzione delle emissioni, in alternativa ai combustibili marittimi a ridotto tenore di zolfo: - a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato dell'UE, se i metodi sono approvati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n, 407 (atto di recepimento della direttiva 96/98/CE); - a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato dell'UE se i metodi, non ricadendo nel campo di applicazione di tale decreto, sono stati approvati dal Comitato istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002; - in tutti gli altri casi, se i metodi sono oggetto di atti, rilasciati dalle competenti autorità di bandiera in conformità alla Convenzione Marpol 73/78 (da tenere a bordo della nave e da esibire su richiesta dell'autorità competente), attestanti il rispetto delle condizioni previste. La lettera bb), inoltre, demanda a decreti ministeriali l'individuazione dei criteri per il rilascio dell'autorizzazione per gli esperimenti relativi a metodi di riduzione delle emissioni, che prevedono l'utilizzo di sistemi dispositivi o materiali non collocati a bordo della nave nel corso dei quali è ammesso l'utilizzo sulla nave di combustibili non conformi ai limiti. Controlli e sanzioni
L’articolo 1, comma 2, lettera l), al fine di controllare la disponibilità dei combustibili per uso marittimo conformi ai limiti precedentemente indicati, inserisce al comma 12 dell’articolo 295 del d.lgs. 152/2006, l'obbligo della pubblicità dei registri dei fornitori, da parte delle autorità marittime o portuali. Le informative circa tali disponibilità sono comunicate al Ministero dell'ambiente ed inviate, con comunicazione annuale, alla Commissione europea, in allegato alla prevista relazione sul tenore di zolfo dell'olio combustibile pesante, del gasolio e dei combustibili per uso marittimo utilizzati nell'anno civile precedente (art. 298, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006). L’articolo 1, comma 3, lettera c), inserisce nuovi obblighi - secondo una specifica modulistica e determinati tempi - all’articolo 296 del d.lgs. 152/2006 (commi 10-ter, 10-quater e 10-quinques), a carico dell’armatore o del comandante della nave, in caso di impossibilità di ottenere combustibile a norma o di violazione degli obblighi relativi al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. In particolare:
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia i rapporti mensili sull'impossibilità di ottenere combustibile a norma alla Commissione europea, e, eventualmente, attiva la procedura di emergenza (articolo 295, comma 12-bis), nel caso di ricorrente impossibilità di ottenere combustibile per uso marittimo a norma. Le autorità competenti, che accertano un illecito, obbligano al cambio del combustibile fuori norma, con un combustibile marittimo a norma, a spese del responsabile. E', altresì, individuata la procedura da applicare per i controlli analitici sui combustibili marittimi (appendice VI all'allegato VI alla Convenzione MARPOL) come viene previsto dal nuovo comma 10-bis dell'articolo 296 del d.lgs. 152/2006. La disciplina dei combustibili (Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006) L’articolo 1, comma 4, modifica la parte I dell’Allegato X, intervenendo sulla sezione 3, sostituendo la tabella III, aggiungendo le sezioni 4, 5, e 6, rispettivamente, presenti nell’allegato I e nell’allegato II allo schema di decreto. In particolare, viene aggiornato:
Le tre nuove sezioni recano:
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Relazioni e pareri allegatiLo schema di decreto è corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnico-finanziaria, dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (A.I.R.), nonché dell'analisi tecnico-normativa (A.T.N.). Lo schema è stato assegnato con "riserva" in quanto non è ancora stato espresso il parere della Conferenza unificata. |
Conformità con la norma di delegaLa delega per il recepimento della direttiva 2012/33/UE è stata concessa al Governo dalla legge di delegazione europea 2013 (L. 96/2013), che contiene, nell'allegato B, la citata direttiva.
L'art. 1, comma 1, della L. 96/2013 dispone infatti che il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli artt. 31-32 della L. 234/2012 (che detta le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'UE), i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B.
Lo schema di decreto è stato adottato il 15 aprile 2014 sulla base di quanto disposto dal comma 1 del citato articolo 31 ai sensi del quale il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Il Governo può avvalersi, nell'esercizio della potestà legislativa delegata, di un meccanismo di scorrimento dei termini, disposto in via generale dal comma 3 del medesimo articolo 31, in base al quale, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
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Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteRileva la materia della tutela dell'ambiente, che il secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. |
Compatibilità comunitariaNella descrizione del contenuto si è dato conto delle principali modifiche che lo schema di decreto apporta alla normativa vigente allo scopo di recepire la direttiva 2012/33/UE, delle cui principali innovazioni si è dato conto in precedenza. |