Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Disposizioni sull'efficienza energetica - Atto del Governo 201
Riferimenti:
SCH.DEC 201/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 205
Data: 22/09/2015
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo


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Disposizioni sull'efficienza energetica

22 settembre 2015
Atti del Governo


Indice

Contenuto|Relazioni e pareri allegati|Conformità con la norma di delega|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Compatibilità comunitaria|Incidenza sull'ordinamento giuridico|


Lo schema di decreto legislativo in oggetto è volto a sanare  le censure evidenziate dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2014/2284. La procedura di infrazione ha ad oggetto il Decreto Legislativo n. 102 del 2014 e riguarda l'incompleto recepimento nell'ordinamento giurìdico italiano della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/UE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/UE e 2006/132/UE. La relazione illustrativa precisa che la maggior parte delle censure evidenziate dalla Commissione possono essere superate con la ri-notifica di provvedimenti già vigenti nell'ordinamento giuridico nazionale che non sono stati presi in esame dalla Commissione perché non riportati negli opportuni database. Per alcune delle censure invece è stata scelta la predisposizione di un decreto legislativo correttivo del citato decreto legislativo, redatto ai sensi dell'articolo 31, comma 5 della legge n. 234 del 2012 (che reca le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione delle politiche dell'Unione europea) in combinato disposto con la legge di delegazione europea n. 96/2013.

Il Decreto Legislativo n. 102/2014 di "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica" approvato lo scorso anno prevede misure per il miglioramento dell'efficienza energetica in tutti i settori e per ridurre del 20% i consumi dell'energia primaria entro il 2020. Il Decreto introduce novità significative per la riqualificazione degli edifici. In particolare, ai sensi degli articoli 5 e 6, è previsto che a partire dal 2014 e fino al 2020 dovranno essere realizzati interventi sugli immobili della PA centrale. Si prevede, inoltre, che le aziende energivore entro il 5 dicembre 2015, e successivamente ogni 4 anni, eseguano diagnosi energetiche avvalendosi di soggetti certificati. Inoltre, per favorire una più efficace misura dei consumi di elettricità, gas, teleriscaldamento, teleraffrescamento e acqua calda, il decreto prevede che l'AEEG (Autorità per l'energia elettrica,il gas ed il sistema idrico) dovrà predisporre specifiche abilitanti dei contatori intelligenti, a cui le imprese distributrici saranno tenute ad uniformarsi.


Contenuto

Lo schema di decreto in esame è composto da 11 articoli. Nello specifico, si riporta dì seguito una descrizione articolo per articolo del contenuto del provvedimento in questione, indicando altresì, in calce, le specifiche richieste di intervento formulate nell'ambito della procedura di infrazione che risultano essere state formulate dalla Commissione, con riferimento alla disciplina citata.

L'articolo 1 dello Risparmio energeticoschema di decreto legislativo integra l'articolo 2 del decreto legislativo n.102 del 2012, al fine di inserire tra le definizioni:

  • anche quelle del decreto legislativo n.93 del 2011, che comprende la definizione di "gestore del sistema di trasmissione";
  • le nozioni di "aggregatore"  e di "audit energetico o diagnosi energetica". Più in particolare si intende per aggregatore "un fornitore di servizi su richiesta che accorpa una pluralità di carichi utente di breve durata per venderli o metterli all'asta in mercati organizzati dell''energia"; mentre per audit energetico o diagnosi energetica si intende la procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, e a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati.
Gli aggregatori sono una figura emergente nel nuovo panorama del settore energetico, nell'ambito della transizione verso le reti di distribuzione "intelligenti" (smart grids). Si tratta, in pratica, di un soggetto intermediario tra il distributore di energia ed il consumatore, la cui funzione è quella di raccogliere le richieste dal mercato e dal soggetto obbligato ad installare i contatori intelligenti, e cercare di soddisfarle, sfruttando e aggregando le disponibilità fornite da un grande numero di utenti in termini di modulazione di consumo e generazione di energia.

Si ricorda che il decreto legislativo 93/2011 è stato emanato per dare attuazione alle direttive 2009/72/UE, 2009/73/UE e 2008/92/UE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/UE e 2003/55/UE.

Gli interventi citati rispondono alle conformi richieste della Commissione che segnalava il mancato recepimento, nella normativa nazionale, della definizione di gestore del sistema di trasmissione, di "aggregatore"  e di "audit energetico o diagnosi energetica" (articolo 2, punti 25, 29 e 45 della direttiva).

L'articolo 2 dello Indirizzamento degli acquisti della PA verso prodotti ad alta efficienza energeticaschema di decreto legislativo introduce modifiche all'articolo 6 e all'Allegato I del decreto legislativo n. 102 del 2014 al fine di recepire alcune precisazioni relative alla modalità di verifica del rispetto dei requisiti energetici degli edifici e degli pneumatici, cui la PA deve attenersi in ambito delle procedure di green public procurement.

In particolare, al comma 1, si prevede, come richiesto nell'allegato III della direttiva, e come puntualmente segnalato nell'ambito dell'avviata procedura d'infrazione, che il rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica per gli immobili daacquistare o da acquisire in locazione da parte delle pubbliche amministrazioni, ovvero da acquisire in locazione finanziaria sia verificato attraverso l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

L'attestato di prestazione energetica degli edifici (APE) è uno tra gli strumenti più importanti per valorizzare, anche a fini commerciali, la qualità energetica ed ambientale di un immobile.  Questo strumento, in seguito al decreto-legge 63/2013, ha sostituito il vecchio "attestato di certificazione energetica" (ACE), che era stato introdotto con il D.Lgs. n. 192/2005 nell'ambito del recepimento della politica comunitaria sulla riqualificazione energetica degli edifici.
Attraverso l'attribuzione di classi energetiche l'APE rappresenta una valutazione della prestazione energetica degli immobili che viene espressa tramite un indice di prestazione globale (EPgl). Tale indice comprende sottoclassi rappresentative dei singoli servizi energetici certificati: riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria i cui indici sono individualmente esplicitati. Dal 21 febbraio 2014, l'APE è obbligatorio non solo per edifici di nuova costruzione, ma anche per vendere o affittare un immobile esistente. Al momento della stipula definitiva del contratto di vendita o locazione, l'Attestato deve essere obbligatoriamente allegato pena sanzioni a carico di entrambe le parti. L'Indice di prestazione globale e la classe energetica devono inoltre essere indicati anche negli annunci immobiliari.

La medesima disposizione risponde altresì a un ulteriore rilievo mosso dalla Commissione. Infatti l'allegato III alla citata direttiva richiede che l'obbligo per la pubblica amministrazione di acquistare soltanto pneumatici conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, non impedisca l'acquisto di pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica. Il testo della disposizione prevede espressamente tale possibilità.

L'articolo 3 dello Regime nazionale obbligatorio di efficienza energeticaschema di decreto in esame, al comma 1, introduce modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo al fine di recepire alcune precisazioni in merito alle modalità di calcolo dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico da conseguire al 2020 e in particolare alle deroghe previste dalla direttiva 2012/27/UE.

La direttiva 2012/27/UE prevede che ciascuno Stato membro debba istituire un regime obbligatorio di efficienza energetica. Nell'ambito delle forme di risparmio energetico, si prevede che possano essere calcolati dagli Stati membri anche i risparmi energetici risultanti da azioni individuali, purché misurabili e verificabili, la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad avere effetti fino al 2020. Tali condizioni sono testualmente riportate nel decreto legislativo.

I commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo contengono disposizioni concernenti la pubblicità dei risparmi realizzati dai soggetti obbligati nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi e le informazioni che i soggetti obbligati di cui al meccanismo dei certificati bianchi sono obbligati a fornire.

In particolare si prevede che il Gestore del servizio elettrico pubblichi, entro il 30 giugno di ogni anno, i risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato e nell'insieme. A tal fine si prevede altresì che i soggetti obbligati forniscano, a richiesta, ma non più di una volta l'anno:

  • informazioni statistiche aggregate sui rispettivi clienti nel caso si rilevano cambiamenti significativi rispetto ai dati trasmessi in precedenza;
  • informazioni attuali sui consumi dei clienti finali, e, ove opportuno, nel rispetto della riservatezza dei dati personali e delle informazioni commerciali detenute, informazione sui profili di carico, sulla segmentazione e sull'ubicazione della clientela.

Anche in tale circostanza le disposizioni citate recepiscono rilievi mossi in sede di procedura d'infrazione. In particolare si fa riferimento:

  • all'obbligo, per ciascuno dei soggetti rientranti nel meccanismo dei certificati bianchi di rendere pubblici i risparmi realizzati da ciascuna parte (articolo 7);
  • agli obblighi concernenti la prescrizione per le parti obbligate di fornire su richiesta informazioni aggregate su utenti finali (articolo 7, paragrafo 8 commi 2 e 3 della direttiva 2012/27/UE).
I certificati bianchi, anche noti come "Titoli di Efficienza Energetica" (TEE), sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi di incremento di efficienza energetica.
Il sistema dei certificati bianchi è stato introdotto nel 2004 nella legislazione italiana dai decreti ministeriali del 20 luglio 2004 (D.M. 20/7/04 per l'elettricità e D.M. 20/7/04 per il gas, successivamente modificati ed integrati con i D.M. 21/12/07 e D.M. 28 dicembre 2012). Tale meccanismo, molto innovativo anche nel panorama internazionale, prevede che i distributori di energia elettrica e di gas naturale raggiungano annualmente determinati obiettivi quantitativi di risparmio di energia primaria, espressi in Tonnellate Equivalenti di Petrolio risparmiate (TEP). Un certificato equivale al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio (TEP).
Le aziende distributrici di energia elettrica e gas possono assolvere al proprio obbligo realizzando progetti di efficienza energetica che diano diritto ai certificati bianchi oppure acquistandoli da altri soggetti sul mercato dei Titoli di Efficienza Energetica organizzato dal Gestore del mercato elettrico (GME).
Le unità di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) possono accedere al sistema dei certificati bianchi secondo le condizioni e le procedure stabilite dal Decreto ministeriale 5 settembre 2011.
Come si è accennato, il quadro normativo nazionale in quest'ambito è stato modificato con la pubblicazione del decreto 28 dicembre 2012, che definisce degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico – crescenti nel tempo - per le imprese di distribuzione di energia elettrica e gas per gli anni dal 2013 al 2016 e introduce nuovi soggetti ammessi  alla presentazione di progetti per il rilascio dei certificati bianchi.
Possono presentare progetti per il rilascio dei certificati bianchi le imprese distributrici di energia elettrica e gas con più di 50.000 clienti finali ("soggetti obbligati"), le società controllate da tali imprese, i distributori non obbligati, le società operanti nel settore dei servizi energetici, le imprese e gli enti che si dotino di un energy manager o di un sistema di gestione dell'energia in conformità alla ISO 50001.
Il medesimo decreto stabilisce anche, a partire dal 3 febbraio 2013, il trasferimento dall'AEEGSI al GSE delle attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati a progetti di efficienza energetica condotti nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi

I TEE hanno un valore pari ad un tep e si distinguono nelle seguenti tipologie:

  • titoli di tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di energia elettrica;
  • titoli di tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi di gas naturale;
  • titoli di tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia diverse dall'elettricità e dal gas naturale non destinate all'impiego per autotrazione;
  • titoli di tipo IV, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia diverse dall'elettricità e dal gas naturale, realizzati nel settore dei trasporti e valutati con le modalità previste dall'articolo 30 del D.Lgs n. 28/11;
  • titoli di tipo V, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia diverse dall'elettricità e dal gas naturale, realizzati nel settore dei trasporti e valutati con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 30 del D.Lgs n. 28/11;
  • titoli di tipo II-CAR (cogenerazione ad alto rendimento), attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria, la cui entità è stata certificata sulla base di quanto disposto dal decreto ministeriale 5 settembre 2011;
  • titoli di tipo IN emessi a seguito dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 in materia di premialità per l'innovazione tecnologica;
  • titoli di tipo E emessi a seguito dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 in materia di premialità per la riduzione delle emissioni in atmosfera.

Dall'avvio del meccanismo sono stati emessi in Italia oltre 31 milioni di titoli e contabilizzati più di 20 Megatep (ossia 20 milioni di TEP) di risparmi di energia primaria.

Attualmente il MiSE, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha emanato una procedura di consultazione aperta fino al 30 settembre 2015, in vista di una riforma del sistema, in vista degli obiettivi nazionali da raggiungere al 2020. Tutti i soggetti interessati possono trasmettere osservazioni e proposte all'indirizzo e-mail certificatibianchi@mise.gov.it. Sul sito del MiSE sono disponibili le Proposte per il potenziamento e la qualifica del meccanismo dei Certificati Bianchi.

L'articolo 4 dello Trasmissione risultati diagnosi energetiche e accesso al mercato dei servizi energeticischema di decreto in esame introduce modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo al fine di recepire nell'ordinamento nazionale alcune precisazioni finalizzate a non impedire la volontaria trasmissione dei risultati delle diagnosi energetiche a fornitori di servizi energetici qualificati o accreditati, nonchè la specifica previsione che garantisca accesso basato su criteri trasparenti e non discriminatori al mercato dei servizi energetici.

Anche in tale circostanza il legislatore recepisce pressoché testualmente il contenuto dell'articolo 8, comma 1, quarto paragrafo, della direttiva 2012/27/UE ; e di quanto previsto al comma 2 della medesima disposizione.

Si ricorda che il MiSE ha emanato le linee guida sulle diagnosi energetiche. Il documento fornisce chiarimenti sulle disposizioni di legge e sui quesiti più ricorrenti. I temi principali sono:
  • individuazione del soggetto obbligato e definizione di sito produttivo;
  • modalità tecniche e termini per eseguire le diagnosi dei siti produttivi;
  • modalità di comunicazione dei risultati e sanzioni previste per gli inadempimenti;
  • problematiche relative alle imprese con più siti produttivi e proposta di un metodo per la selezione dei siti da assoggettare alla diagnosi.

L'articolo 5 dello Fatturazione dei servizi energetici ed informazioni sul miglioramento dell'efficienza energeticaschema di decreto in esame reca modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014 in materia di misurazione e fatturazione dei consumi energetici, con particolare riferimento alle informazioni che devono essere fornite ai clienti finali e alla ripartizione dei costi dei servizi di fatturazione.

Il comma 1, lettera a), novella il comma 3, lettera a), del citato articolo 9, integrando il testo con la specificazione che i sistemi di misurazione devono consentire ai clienti finali di ottenere informazioni sulla fatturazione "precise e basate sul consumo effettivo". Mediante tale modifica si intende riportare quasi testualmente, nella disposizione di recepimento, la dicitura recata dall'articolo 10, par. 1, della direttiva 2012/27/UE.

La lettera b) inserisce la nuova lettera c-bis) al comma 7 dello stesso articolo del decreto legislativo n. 102. Vi si prevede che i clienti finali ricevano informazioni circa le possibilità di miglioramento dell'efficienza energetica. A tal fine, i distributori di energia, i gestori del sistema di distribuzione o le società di vendita di energia al dettaglio, in occasione dell'invio di fatture, di comunicazioni ovvero attraverso i siti internet dedicati ai clienti finali, sono chiamati ad indicare i recapiti e i siti di tutti gli organismi (quali centri indipendenti di assistenza ai consumatori, agenzie per l'energia o organismi analoghi) che possono fornire indicazioni utili la cliente sul miglioramento dell'efficienza energetica. La nuova disposizione riprende in maniera testuale quanto previsto dal punto 1.3, concernente "Consigli sull'efficienza energetica allegati alle fatture e altre informazioni al cliente finale" dell'Allegato VII ("Criteri minimi per la fatturazione e le relative informazioni fondate sul consumo effettivo") che non aveva trovato puntuale attuazione nel testo del decreto legislativo n. 102. Vi si prevede, in aggiunta rispetto al testo della direttiva, l'elenco contenente tale tipo di informazioni sia annualmente sottoposto a controllo da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

La lettera c) aggiunge il comma 8-bis all'articolo 9 del decreto legislativo novellato. Il nuovo comma stabilisce la gratuità delle operazioni di ripartizione dei costi relativi alle informazioni sulla fatturazione per il consumo individuale di riscaldamento e raffreddamento nei condomini e negli edifici polifunzionali. Con la presente novella si intende dare compiuta attuazione a quanto previsto dall'articolo 11, par. 2, della direttiva 2012/27/UE, specificando con il riferimento ai condomini e agli edifici polifunzionali quanto già previsto, in via generale, dal comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 102: tale comma, infatti, stabilisce che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico deve assicurare che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle fatture, delle informazioni sulla fatturazione e per l'accesso ai dati relativi ai loro consumi.

 

L'articolo 6 dello Manutenzione, sviluppo e gestione delle reti gasschema novella l'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 102 al fine di favorire l'efficientamento energetico delle infrastrutture di rete. La norma di cui si propone la modifica attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico il compito di aggiornare, entro il 30 giugno 2015, le regole per la remunerazione delle attività di sviluppo e gestione delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica e del gas, al fine di eliminare eventuali ostacoli all'incremento dell'efficienza energetica delle reti, previa valutazione del potenziale di aumento dell'efficienza e contemperando i connessi costi e benefici. La novella qui proposta specifica che debbano essere individuate misure concrete e investimenti per introdurre miglioramenti delle infrastrutture vantaggiosi in termini di costi. Si intende in tal modo dare attuazione dell'articolo 15, par. 2, lett. b), della direttiva, maggiormente aderente al testo.

 

L'articolo 7 dello Trasparenza dei sistemi di qualificazione, accreditamento e certificazioneschema novella l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo, in tema di trasparenza dei sistemi di qualificazione, accreditamento e certificazione. Al fine di dare più puntuale attuazione all'articolo 16, in particolare ai paragrafi 2 e 3, la novella specifica che gli schemi di certificazione e accreditamento per la conformità alle norme tecniche siano trasparenti, affidabili e contribuiscano agli obiettivi nazionali di efficienza energetica. Tali schemi, inoltre, devono essere resi pubblici. L'articolo in esame propone anche di sopprimere, al comma 1, il riferimento alle "diagnosi energetiche", la cui disciplina è dettata dal successivo comma 2.

L'articolo 12 del decreto legislativo, con riferimento alla procedura per l'emanazione di norme tecniche, prevede che ACCREDIA e CTI elaborino, entro il 31 dicembre 2014, schemi di certificazione e accreditamento per la conformità alle norme tecniche in materia di ESCO, esperti in gestione dell'energia, sistemi di gestione dell'energia e "diagnosi energetiche", da sottoporre al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Si segnala qui solamente che il decreto direttoriale 12 maggio 2015 del Ministero dello sviluppo economico (Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare), di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione generale per il clima e l'energia), reca l'approvazione degli schemi di certificazione e accreditamento per la conformità alle norme tecniche in materia di ESCO, esperti in gestione dell'energia e sistemi di gestione dell'energia. Il decreto direttoriale è pubblicato sul sito web del MISE, secondo quanto comunicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2015, n. 118.

Si ricorda che ACCREDIA è l'Ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano, ossia l'ente riconosciuto in Italia ad attestare che gli organismi di certificazione ed ispezione, i laboratori di prova, anche per la sicurezza alimentare, e quelli di taratura abbiano le competenze per valutare la conformità dei prodotti, dei processi e dei sistemi agli standard di riferimento. Il Comitato Termotecnico Italiano (CTI), ente federato all'UNI, ha lo scopo di svolgere attività normativa ed unificatrice nei vari settori della termotecnica.

Le ESCO (energy services companies), società di fornitura di servizi energetici, sono individuati quali soggetti di riferimento per una serie di attività connesse ai decreti stessi e quali soggetti privilegiati per la gestione dei Titoli di Efficienza Energetica, i cosiddetti Certificati Bianchi (si vedano, a tale proposito, i decreti 20 luglio 2004, del Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, che dettano la disciplina di riferimento in tema di efficienza energetica negli usi finali di energia).

L'articolo 8 Semplificazione delle procedure amministrativeaggiunge il comma 12-bis all'articolo 14 del decreto legislativo, dedicato alle misure di semplificazione delle procedure amministrative in materia di efficienza energetica. Con l'integrazione proposta si intende perfezionare l'attuazione dell'articolo 19 della direttiva, prevedendo esplicitamente che lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali favoriscano l'eliminazione di qualsiasi ostacolo, regolamentare e non, all'incremento dell'efficienza energetica. A tal fine gli enti si adoperano per la massima semplificazione delle procedure, adottano orientamenti e comunicazioni interpretative, promuovono la diffusione delle informazioni utili allo scopo.

 

L'articolo 9 dello Piano d'azione nazionale per l'efficienza energeticaschema di decreto reca novella all'articolo 17 del decreto legislativo n. 102, il quale disciplina la procedura per l'emanazione del Piano d'azione nazionale per l'efficienzaenergetica (PAEE), presentato dall'ENEA, approvato e trasmesso alla Commissione Europea dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con altri ministri. Il Piano ha durata triennale ed è predisposto entro il 30 aprile 2014. Si ricorda qui solamente che il Piano è stato approvato con decreto 17 luglio 2014 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La novella propone l'introduzione della lettera c-bis) al comma 1 dell'articolo 17, integrando così i contenuti del Piano con un esame qualitativo sullo sviluppo del mercato dei servizi energetici. Viene in tal modo recepita la lettera e), par. 1, articolo 18 (rubricato "Servizi energetici") della direttiva.

Si segnala che la definizione di cui all'articolo 2, n. 7), della direttiva in esame definisce "servizio energetico" come "la prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie o operazioni che utilizzano in maniera efficiente l'energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di produrre un miglioramento dell'efficienza energetica o risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili".

 

L'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria.

 

L'articolo 11 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento,

 


Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto è corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnico-finanziaria, dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (A.I.R.), nonché dell'analisi tecnico-normativa.

Lo schema è stato esaminato dalla Conferenza unificata che ha espresso parere favorevole.


Conformità con la norma di delega

L'articolo  31, comma 6, della L.234/2012 in materia di procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea, prevede che il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, anche al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate rispetivamente entro il termine di cui al comma 5 (24 mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di recepimento)  o, per il caso di modifica o integrazione di disposizioni con successive direttive, anche nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea. 

Si ricorda che la delega per il recepimento della direttiva 2012/27/UE è; stata concessa al Governo dalla legge di delegazione europea 2013 (L. 96/2013), che contiene, nell'allegato B, la citata direttiva.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il decreto legge in esame incide su una pluralità di temi inerenti l'efficienza energetica, lo sviluppo e la qualificazione dei servizi energetici.

Il contenuto del provvedimento può essere ricondotto nel suo complesso alle materie di energia, di competenza concorrente tra Stato e regioni per i profili di rilievo nazionale (art. 117, terzo comma, Cost.) ed anche tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.). Risulta tuttavia assorbente nell'ambito della valutazione di costituzionalità la natura dell'intervento, volto a rettificare, ai fini di assicurare la piena conformità all'ordinamento comunitario, disposizioni che hanno già formato oggetto di disciplina legislativa.


Compatibilità comunitaria

Il decreto legislativo in esame trova la sua genesi con riferimento alle censure sollevate dalla Commissione europea in riferimento alla mancata attuazione di alcune parti della direttiva 2012/27/UE, nell'ambito del decreto legsilativo 102 del 2014.

Lo schema di decreto legislativo in esame disciplina alcune delle fattispecie oggetto di rilievo da parte della Commissione. Rispetto ad esse si è già dato conto nell'ambito dell'analisi del contenuto del provvedimento (v. supra).

Con specifico riferimento a tali interventi di carattere normativo, essi sembrano rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione, in quanto, come già segnalato, essi recepiscono pressoché testualmente il contenuto dei rilievi formulati dalla Commissione.

Con riferimento ad alcuni ulteriori rilievi formulati dalla Commissione si ritiene, alla luce del quadro normativo vigente, che essi siano già recepiti in altre disposizioni vigenti nel nostro ordinamento giuridico e pertanto le azioni che il Governo si ripromette di porre in essere consistono sostanzialmente in una nuova notifica alla Commissione degli atti in cui le disposizioni sono contenute. Per altre censure invece il Governo ha ritenuto opportuno predisporre un intervento, ma non di carattere normativo ed infine, per alcuni rilievi sollevati, il Governo non ha ritenuto di dover predisporre nessun tipo di azione.
Con riferimento a quanto appena indicato si rinvia al successivo paragrafo che disciplina l'andamento della procedure di contenzioso in essere relativamente ai contenuti del decreto legislativo n. 102 del 2014.

Procedure di contenzioso

(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Come ricordato nella relazione allegata allo schema di decreto, il 26 febbraio 2015 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora perché - sulla base delle misure notificatele dal Governo – ritiene che la direttiva 2012/27/UE sia stata recepita in maniera incompleta nell'ordinamento nazionale.

Nella relazione che il ministro per lo sviluppo economico ha inviato alla Camera, in ottemperanza all'articolo 15, comma 2, della legge n. 234 del 2012, si riferisce delle iniziative assunte o da assumere in relazione a ciascuno dei rilievi avanzati nella lettera di messa in mora. In particolare, secondo la Commissione risulterebbero non recepite diverse disposizioni della direttiva:

  • articolo 2 - definizioni di "audit energetico", "gestore del sistema di trasmissione" e "aggregatore". Tali definizioni sono state recepite dall'art. 1 dello schema di decreto legislativo;

  • articolo 7:
  1. obbligo di pubblicazione dei risparmi realizzati da ciascuna parte obbligata (paragrafo 8). Tale disposizione, che richiede un indirizzo in tal senso al Gestore dei servizi energetici, che cura la pubblicazione dei dati relativi ai risparmi energetici negli usi finali di energia, è stata recepita dall'articolo 3 dello schema di decreto legislativo;
  2. l'obbligo per le parti di fornire su richiesta dati statistici aggregati sui clienti finali e informazioni sui loro consumi (paragrafo 8, lettera a). Per recepire tale obbligo ad avviso del Governo è necessaria l'introduzione di una norma primaria;
  3. per quanto riguarda le successive disposizioni (contenute nei paragrafi 10 e 12 della direttiva), esse sarebbero già state attuate in precedenti provvedimenti normativi, che devono essere nuovamente notificati alla Commissione:

  1. definizione delle responsabilità di ciascuna parte incaricata, parte partecipante o autorità pubblica responsabile dell'attuazione;
  2. obbligo secondo cui i risparmi energetici da conseguire sono determinati in modo trasparente e sono calcolati usando metodi e principi definiti in allegato alla direttiva;
  3. obbligo per le parti partecipanti a presentare una relazione annuale sui risparmi energetici conseguiti;
  4. istituzione di un sistema di controllo che includa anche la verifica indipendente delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica;
  5. pubblicazione annuale dei dati sull'andamento annuale dei risparmi energetici;
  6. obbligo per gli Stati membri di evitare un doppio conteggio dei risparmi energetici realizzati, nel caso in cui l'impatto delle misure politiche si sovrapponga a quello delle misure individuali.

  • articolo 8:
  1. disposizione secondo cui gli audit energetici non devono contenere clausole che impediscano il trasferimento dell'audit a un fornitore di servizi energetici qualificato, a condizione che il cliente non si opponga (paragrafo 1, quarto comma). Per inserire tale disposizione si richiede un intervento normativo di modifica;
  2. obbligo secondo cui l'accesso al mercato dei partecipanti che offrono servizi energetici è basata su criteri trasparenti e non discriminatori (paragrafo 5, secondo comma). Pur facendo, ad avviso del Governo, riferimento a principi generali dell'ordinamento, tale obbligo è stato recepito esplicitamente dell'articolo 4 dello schema di decreto legislativo;

  • articolo 9: secondo quanto consta alla Commissione, diversamente da quanto previsto dalla direttiva, le autorità responsabili per l'energia elettrica, il gas e l'acqua per uso domestico non hanno stabilito le modalità per dotare i clienti finali di contatori individuali. Secondo quanto indicato dal Governo, la disposizione è contenuta nel decreto legislativo n. 102/2014, che ha previsto un lasso di tempo di dodici mesi per l'adozione dei provvedimenti necessari da parte dell'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;

  • articolo 10: i contatori installati conformemente alle direttive 2009/72/UE e 2009/73/UE devono fornire informazioni sulle fatturazioni precise e basate sul consumo effettivo (paragrafo 1, comma 1). La disposizione  è stata recepita dall'articolo 5 dello schema di decreto legislativo;

  • articolo 11: la ripartizione dei costi relativi alle informazioni sulla fatturazione per il consumo individuale di riscaldamento e raffreddamento nei condomini e negli edifici polifunzionali è effettuata a titolo gratuito (paragrafo 2). Secondo quanto indicato nella relazione, tale disposizione sarebbe ricompresa nelle misure previste dal decreto legislativo n. 93/2011, che recepisce le direttive 2009/72/UE e 2009/73/UE. Tuttavia essa viene recepita dall'articolo 5 dello schema di decreto legislativo;

  • articolo 15: devono essere individuate misure concrete e investimenti per introdurre nelle infrastrutture di rete miglioramenti dell'efficienza energetica (paragrafo 2, lettera b); i gestori dei sistema di trasmissione e distribuzione garantiscono la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento e assicurano l'eccesso prioritario o garantito alla rete di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento; gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure per garantire che i gestori della cogenerazione ad alto rendimento possano offrire servizi di bilanciamento e altri servizi operativi a livello di gestori dei sistemi di trasmissione o dei sistemi di distribuzione (paragrafo 2, lettere a e b).

    Rispetto a tali disposizioni è intervenuto l'articolo 6 dello schema di decreto legislativo.

  • articolo 16: i regimi di qualificazione, certificazione e accreditamento (rivolti a fornitori di servizi energetici, responsabili delle questione energetiche e installatori di elementi edilizi connessi con l'energia) devono essere resi pubblici, garantire trasparenza ai consumatori, essere affidabili e contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di efficienza energetica (paragrafo 1). Tale principio è stato esplicitato dall'articolo 7 dello schema di decreto legislativo;

  • articolo 17: gli Stati membri stabiliscono le condizioni affinché gli operatori del mercato forniscano ai consumatori di energia informazioni adeguate e mirate nonché consulenza in materia di efficienza energetica (paragrafo 2). Ad avviso del Governo è sufficiente rinotificare alla Commissione il decreto legislativo n. 93/2011 perché le misure in esso contenute, congiuntamente a quelle già recepite nel decreto legislativo n. 102/2014 sarebbero adeguate;

  • articolo 18: disposizioni relative alla promozione dei mercato dei servizi energetici e all'accesso delle piccole e medie imprese a tale mercato (paragrafo 1, lettere a,b,e) e disposizioni relative al corretto funzionamento del mercato dei servizi energetici (paragrafo 2, lettere a, c, d). Tale disposizione è recepita dall'articolo 9 dello schema di decreto legislativo;

  • articolo 19:  disposizione riguardante l'adozione di misure adeguate volte ad eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica (paragrafo 1). Tale disposizione è recepita dall'articolo 8 dello schema di decreto legislativo;

  • articolo 20: necessità di agevolare l'istituzione di strumenti finanziari per misure di miglioramento dell'efficienza energetica (paragrafo 1). Il Governo evidenzia che, pur non essendo state recepita esplicitamente, tale previsione è contenuta in un insieme di atti e iniziative già assunti dall'Italia;

  • articolo 21: obbligo di applicare, ai fini del raffronto dei risparmi energetici, i fattori di conversione indicati all'allegato IV della direttiva. Secondo il Governo tale prescrizione trova applicazione nel decreto legislativo n. 115/2008 che recepisce la direttiva 2006/32/UE e che è opportuno rinotificare alla Commissione.

Inoltre, nella lettera di messa in mora, la Commissione rileva che non stati recepiti gli allegati I e II nonché alcune disposizioni degli allegati III e VII. Per superare la maggior parte dei rilevi della Commissione, il Governo ritiene sufficiente provvedere alla rinotifica di diversi provvedimenti normativi.

Interventi normativi specifici si ritengono invece necessari per quanto riguarda l'inserimento nell'ordinamento nazionale delle seguenti previsioni:

  • la lettera d) dell'allegato III, che prevede l'obbligo per la pubblica amministrazione di acquistare soltanto pneumatici conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009 (recepito dall'articolo 2 dello schema di decreto legislativo);
  • la lettera f), ultima frase, dell'allegato III, secondo cui la conformità degli edifici presi in affitto dalla pubblica amministrazione con i requisiti richiesti è verificata mediante gli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE (recepito dall'articolo 2 dello schema di decreto legislativo);
  • il punto 1.3 dell'allegato VII, relativo ai consigli sull'efficienza energetica allegati alle fatture e altre informazioni al clienti finali (recepito dall'articolo 5 dello schema di decreto legislativo).

Incidenza sull'ordinamento giuridico

Il testo del decreto legislativo modifica alcune disposizioni del decreto legislativo 102/2014, in attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/UE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/UE e 2006/32/UE.

Tale disposizione, a sua volta, interviene su di un quadro normativo nazionale, relativo alla materia dell'efficienza energetica piuttosto complesso. Si ricordano in questo ambito:

  • il decreto legislativo 115/2008, in attuazione della direttiva europea n. 2006/32/UE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, definisce gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale dell'energia, e crea le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici e la fornitura di altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica agli utenti finali. Un intero capo (artt. 12-15) riguarda l'efficienza energetica nel settore pubblico;
  • il decreto legislativo 20/2007 attua la direttiva 2004/8/UE sulla promozione della cogenerazione ad alto rendimento, e contiene disposizioni sulla garanzia di origine (articolo 4), sul potenziale nazionale (articolo 5) e sui regimi di sostegno (articolo 6);
  • il decreto legislativo 93/2011 ha dato attuazione al "terzo pacchetto" UE sui mercati interni dell'energia elettrica e del gas, con gli obiettivi di aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti, di aumentare la concorrenza nel mercato interno dell'elettricità e del gas, di assicurare un'efficace separazione tra imprese del gas che sono proprietarie e che gestiscono reti di trasporto e imprese che utilizzano le reti di trasporto medesime per l'importazione e la vendita di gas, di tutelare maggiormente i consumatori e in particolare i clienti "vulnerabili".