Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali - A.C. 750-A - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 1279/XVII   AC N. 750/XVII
AC N. 947/XVII   AC N. 1042/XVII
Serie: Progetti di legge    Numero: 31    Progressivo: 1
Data: 11/10/2013
Descrittori:
IMPRESE COMMERCIALI   ORARIO
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo


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Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali

11 ottobre 2013
Elementi per l'esame in Assemblea



Indice

Contenuto|Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente|



Contenuto

La proposta di legge A.C. 750, di iniziativa parlamentare prevede norme in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali e artigianali. La proposta interviene direttamente su quanto disposto dall'articolo 31 del D.L. 201/2011 (c.d. salva-Italia) che ha reso la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali permanente e non più solo sperimentale ed applicabile in tutto il territorio nazionale, e non solo nelle località turistiche e d'arte.

Per quel che concerne le finalità della proposta di legge, essa mira a limitare la piena liberalizzazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali e artigianali. Più in particolare L'A.C. 750 prevede il mantenimento della liberalizzazione completa solo per gli esercizi commerciali ricadenti nei comuni a carattere turistico o città d'arte, mentre demanda alle regioni, d'intesa con enti locali e associazioni di categoria, la definizione di un piano per la regolazione dei giorni di apertura in tutte le altre località.

Nel dettaglio l'A.C. 750 prevede all'articolo 1:

  • che le attività commerciali siano svolte senza limiti (orari di apertura/chiusura, chiusura domenicale/ festiva, mezza giornata), quando gli esercizi siano ubicati nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte (comma 1);

L'articolo 31, al comma 1, dispone la piena liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali, a prescindere dal comune dove si svolge l'esercizio stesso. Il comma 2 specifica che costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. La disposizione prevede inoltre che le Regioni e gli enti locali debbano adeguano i propri ordinamenti a tali prescrizioni entro il 30 settembre 2012. Tale disposizione va peraltro letta in combinato con quanto disposto dall'articolo 34, comma 4, del medesimo D.L. 201/2011, il quale dispone che l'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l'esercizio di un'attività economica deve essere giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità. Ciò vuol dire che l'accesso al mercato, in seguito all'intervento di liberalizzazione, di qualunque impresa commerciale può essere condizionato solo dal rispetto delle norme urbanistiche e da una valutazione di compatibilità con la tutela dei lavoratori della salute e dell'ambiente e dei beni culturali. Sulla base di tale disposizione non possono più essere posti dalle Regioni contingenti e altre limitazioni territoriali e cambia (alla luce dell'art. 34 , comma 4) il criterio delle Regioni per l'autorizzazione di nuovi sviluppi commerciali.

Con l'abrogazione dell'intero articolo 31 la proposta di legge n. 750 estende dunque l'oggetto del proprio intervento normativo al di là della mera regolazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali. L'abrogazione del comma 2 dell'articolo 31 infatti fa venir meno il principio di liberalizzazione nell'ingresso al mercato di nuovi esercizi commerciali.

  • che le regioni, adottino, attraverso una procedura di consultazione (enti locali, organizzazioni dei lavoratori e dei consumatori), un piano per la regolazione dei giorni di apertura per gli esercizi commerciali non ubicati nelle località turistiche o città d'arte;

  • che il piano regionale preveda, per ciascuna domenica o giorno festivo, l'apertura del 25 per cento degli esercizi per ciascun settore merceologico e per ciascun esercizio commerciale non oltre il massimo annuo di dodici giorni di apertura festiva (commi 3 e 4);

  • che le regioni e gli enti locali adeguino i propri ordinamenti alle suddette prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

L'articolo 2 della proposta di legge 750 istituisce l'Osservatorio sulle aperture domenicali e festive con il compito di verificare gli effetti della nuova regolazione delle aperture domenicali e festive ai sensi della presente legge. L'osservatorio dovrà esser istituito entro gennaio 2014, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero dello sviluppo economico e sarà composto da dieci membri, i quali svolgeranno le loro funzioni senza alcuna corresponsione di emolumenti, compensi o rimborso spese.




Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La proposta di legge A.C. 750, di iniziativa del gruppo parlamentare M5S è calendarizzata per l'esame in Assemblea ai sensi dell'articolo 24, comma 3, secondo periodo, del Regolamento, ossia nell'ambito della quota garantita alle opposizioni dal Regolamento.

L'articolo 24 del Regolamento della Camera, dedicato alla programmazione e alla predisposizione del calendario dei lavori dell'Assemblea, stabilisce che il Presidente inserisce nel calendario le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato.

L'esame dell'A.C. 750, iniziato presso la Commissione Attività produttive il 20 giugno 2013, è stato svolto congiuntamente ad altre due proposte di iniziativa parlamentare (A.C. 1042 e A.C. 1279) e di una proposta di iniziativa popolare (A.C. 947), vertenti tutte sul medesimo tema della liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali.

Dopo un ampio ciclo di audizioni e la formazione di un comitato ristretto, il relatore ha presentato una proposta di testo unificato. I presentatori dell'A.C. 750 (M5S) non trovandosi d'accordo sull'impianto del testo unificato (che in ogni caso teneva fermo il principio di liberalizzazione di cui all'articolo 31 del D.L. 201/2011) hanno chiesto il disabbinamento delle altre proposte e hanno chiesto che l'esame continuasse sul testo dell'A.C. 750.

Il mancato accordo su di un testo condiviso è dovuto al fatto che l'A.C. 750 mira ad incidere sul principio di liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali, tramite l'introduzione una serie di limiti allo stesso, mentre le altre proposte di iniziativa parlamentare, intendono mantenere fermo il suddetto principio anche tramite la promozione di accordi tra gli enti locali, nel quadro della programmazione regionale.

Nella seduta dell'8 ottobre la Commissione ha dunque proseguito l'esame sul testo dell'A.C. 750, approvando emendamenti interamente soppressivi dell'articolato e ha conferito mandato al relatore di riferire in senso contrario alla proposta stessa. Contestualmente il gruppo M5S ha chiesto che fosse nominato un relatore di minoranza e, in occasione dell'esame in Assemblea, ha presentato un testo alternativo alla stessa proposta A.C. 750.