Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Titolo: Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa A.C. 1373 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 1373/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 81
Data: 15/10/2013
Descrittori:
PRODOTTI AGRICOLI   PRODOTTI INDUSTRIALI
Organi della Camera: XIII-Agricoltura


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Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

14 ottobre 2013
Elementi per l'istruttoria legislativa



Indice

Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Compatibilità comunitaria|Formulazione del testo|Legislazione straniera|



Contenuto

La proposta di legge in esame consta di 6 articoli le cui disposizioni, come è dato leggere nel titolo, sono volte alla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

La canapa industriale si presta a molteplici usi in diversi settori, quali la produzione di tessuti, la costruzione edile, la cosmetica, l'isolamento acustico e termico, la fabbricazione di oli, di cordame o di lettiere per animali, l'utilizzo come combustibile, la fabbricazione della carta, l'alimentazione umana o animale, l'utilizzo come biocarburante, per usi medici, come parte di materiali compositi per il riciclo di materie plastiche.
Anche la canapa a fibre, utilizzata per scopi industriali, appartiene tuttavia alla Cannabis, specie di cui fa parte la canapa stupefacente, dalla quale la canapa industriale differisce per alcune caratteristiche morfologiche e per un basso tenore di tetraidrocannabinolo(THC), l'agente psicotropo della Cannabis. La coltivazione della canapa industriale è pertanto soggetta in ogni caso ad una regolamentazione restrittiva.

Negli anni più recenti la filiera produttiva della canapa, dopo un lungo periodo di blocco della produzione, sta suscitando nuovo interesse a seguito dell'aumento del prezzo del petrolio e di una maggiore attenzione per la tutela dell'ambiente. La coltivazione e produzione della canapa industriale è ripresa in molti paesi europei (Francia, Germania, Regno Unito, Belgio, Polonia, Romania, etc.) ed è autorizzata a determinate condizioni in diversi paesi nel mondo (cfr. AZHEMP, Countries growing hemp
In Italia la coltivazione di canapa ad uso agroindustriale è regolata dalla normativa europea e da due circolari applicative.
La prima, del Ministero delle politche e forestali, emanata in data 8 maggio 2002, prevede, in ragione dell'inserimento della canapa destinata alla produzione di fibre (cannabis sativa) nel regime di sostegno comunitario, che:

  • il pagamento per superficie è subordinato all'utilizzazione di varietà di canapa aventi tetraidrocannabinolo (THC) non superiore allo 0,2%;
  • i pagamenti per superficie per la canapa sono condizionati all'utilizzazione di sementi certificate delle varietà menzionate nella normativa europea (attualmente il riferimento è al reg. CE n.1234/2007, che ha istituito la OCM - Organizzazione comune di mercato unica - per tutta una serie di prodotti tra i quali la canapa ed il reg. n.73/2009 che definisce i regimi di sostegno diretto agli agricoltori);
  • il metodo che deve essere impiegato dalle Autortità competenti dello Stato membro per rilevare il tasso di THC su una percentuale delle superfici coltivate è stabilito a livello europeo dall'Allegato XIII del reg. Ce n.2316/99 (ora abrogato e sostituito dal reg. n.1973/2004);
  • gli operatori interessati sono tenuti a dare comunicazione relativamente all'impianto della coltura di cannabis sativa alla più vicina stazione di polizia (Polizia di Stato, Corpo dei Carabinieri, Guardia di Finanza ecc).
La seconda, emanata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali in data 22 maggio 2009 è relativa alla produzione e commercializzazione di prodotti a base di semi di canapa per l'utilizzo nei settori dell'alimentazione umana. La circolare ammette l'uso alimentare di semi di canapa e derivati, ferma restando la necessità di adottare adeguati piani di controllo per garantire la sicurezza dei prodotti e le responsabilità primarie degli operatori del settore alimentare.

L'articolo 1 definisce le finalità della proposta consistenti appunto nella creazione di una filiera nazionale della canapa denominata cannabis sativa. A tal fine è prevista la sperimentazione di alcuni progetti pilota che, attraverso un più stretto raccordo con il ciclo industriale, creino le condizioni per un incremento della produzione (comma 1). Il comma 2 precisa che le disposizioni ivi recate si applicano esclusivamente alla coltivazione della cannabis sativa con una percentuale di delta-1-tetraidrocannobinolo e di delta-9-tetraidrocannabinolo inferiore allo 0,3 per cento.

L'articolo 2 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emani, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, un bando per l'assegnazione di un contributo di 3 milioni da destinarsi alla realizzazione di cinque progetti pilota per la coltivazione della cannabis sativa in cinque regioni, scelte in base ad alcuni criteri quali la compatibilità ambientale, la tradizione relativa alla coltivazione e al ciclo industriale della canapa nonché la costituzione dei soggetti strutturati nella forma di filiera.

I progettii pilota dovranno prevedere:

  • studi di fattibilità economica anche in relazione al criterio della compatibilità ambientale;
  • la scelta delle sementi più adatte al territorio, anche attraverso la stipula di convenzioni con la Banca del germoplasma del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) di Bari al fine di individuare sementi in grado di ridurre l'uso delle risorse idriche;
  • le modalità di organizzazione della produzione per la creazione di filiere industriali;
  • l'individuazione dei centri di stoccaggio, macerazione, prima trasformazione, stigliatura e pettinatura della canapa.

I progetti dovranno essere realizzati entro un anno dall'assegnazione del contributo.

L'articolo 3 definisce gli obblighi del coltivatore.

A tal fine si prevede che egli denunci, entro due settimane dalla data della semina, le coltivazioni effettuate all'Ufficio dell'assessorato regionale competente.

Nella denuncia dovranno essere indicati:

  • il nome della varietà di canapa utilizzata e la copia dei cartellini emessi dall'ente certificatore;
  • la quantità di seme utilizzata per ettaro, la superficie seminata, la localizzazione delle parcelle ed i relativi mappali;
  • il recapito telefonico del produttore;
  • la data prevista della semina;
  • il coltivatore deve conservare nella documentazione il discilinare per il campionamento della coltura.


L'articolo 4 detta norme relative ai controlli.

Viene, infatti, previsto che le Forze dell'ordine possano effettuare controlli sulle coltivazioni; in caso di prelevamenti e campionamenti della coltura, essi devono essere effettuati in presenza del coltivatore. Le operazioni di controllo del contenuto di tetraidrocannabinolo della canapa devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto nel reg. CE n.421/86 della Commissione.

Il reg. Ce n.421/86 ha modificato i regolamenti n. 771/74 e n.2188/84 stabilendo un metodo comunitario per l'accertamento del tenore di tetraidrocannabinolo nella canapa. Esso è stato abrogato e sostituito sul punto dal reg. n.112/2009.

L'articolo 5 interviene sul Testo Unico sugli stupefacenti (DPR 309/1990) con l'intenzione di superare le difficoltà connesse agli obblighi di certificazione del basso dosaggio di tetraidrocannabinoli nella canapa sativa destinata alla coltivazione.

L'attuale art. 14 del T.U. prevede (comma 1, lett. a) n. 6) l'inclusione nella tabella 1 allegata al DPR 309/1990 - contenente le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute - della cannabis indica (la cd. canapa indiana), i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico.

La modifica introdotta al citato art. 14 dall'art. 5 della proposta di legge fa, invece, generico riferimento alla canapa (cannabis), includendo nella tabella degli stupefacenti soltanto la canapa (e i prodotti da essa ottenuti) con una percentuale di principio attivo (tetraidrocannabinolo) superiore allo 0,5%. Di fatto, tale modifica escluderebbe la canapa sativa da coltivazione dalla tabella delle sostanze stupefacenti cui ricadrebbe la sola cannabis indica che, come recita la relazione "ha comunque un contenuto di tetraidrocannabinolo sempre superiore, e spesso di gran lunga all'1%".

L'articolo 6 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento, quantificati in un 1 milione di euro per ciascuno degli anno 2013, 2014 e 2015. La disponibilità finanziaria viene rinvenuta attraverso la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto nel bilancio triennale 2013-2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



Relazioni allegate o richieste

Alla proposta di legge è allegata la relazione illustrativa.



Necessità dell'intervento con legge

Il provvedimento in esame prevedendo l'assegnazione di un contributo per la realizzazione di taluni progetti pilota e la relativa copertura dell'onere, richiede, a norma dell'articolo 81 della Costituzione, l'intervento con fonte legislativa.



Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa interessa, da un lato, la produzione agricola, di competenza esclusiva regionale, dall'altro, la normativa in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, e, quindi la tutela della salute, attribuita alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni (terzo comma dell'art. 117 della Costituzione).



Compatibilità comunitaria

L'organizzazione del mercato della canapa rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio dell'Unione europea relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore agricolo e a disposizioni specifiche per quanto riguarda alcuni prodotti di questo settore (regolamento unico OCM) .

Secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio della Unione europea e dai Reg. (CE) n. 1120/2009, Reg. n. 1121/2009 e Reg. n. 1122/2009 della Commissione europea, la coltivazione della canapa industriale è soggetta ad alcune restrizioni e gode di un regime di aiuti, in particolare,alla trasformazione della canapa destinata alla produzione di fibre.

In particolare:

  • le varietà di canapa a fibre per le quali è autorizzata la coltivazione devono presentare un tasso di Δ-9-tetraidrocannabinolo (THC), inferiore allo 0,2% nelle parti verdi di un campione standardizzato, calcolato secondo il metodo definito dai regolamenti comunitari;
  • gli Stati membri devono controllare almeno il 30% delle superfici di canapa coltivata a scopo industriale;
  • le varietà di canapa che superino la soglia dello 0,2% di THC sono radiate dalle liste di quelle eleggibili alla coltivazione .


Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea

(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Nell'ambito del pacchetto di riforma della politica agricola comune (PAC), presentata dalla Commissione europea ad ottobre 2011, nella proposta di regolamento sui pagamenti diretti (COM(2011)625) si stabilisce che le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ettari "ammissibili" - che conferiscono cioè il diritto all'aiuto - solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,2%. La Commissione ritiene opportuno mantenere le misure specifiche atte a impedire l'occultamento di colture illegali tra quelle ammissibili al pagamento di base, per non perturbare l'organizzazione comune del mercato della canapa, e stabilisce pertanto che i pagamenti debbano continuare a essere concessi unicamente per le superfici seminate con varietà di canapa che offrono determinate garanzie in relazione al contenuto di sostanza stupefacente. Per tutelare la salute pubblica, ritiene inoltre opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del Trattato, al fine di stabilire norme che subordinino la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e che definiscano la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo.

Nella proposta si stabilisce anche che la canapa rientra tra i settori a cui gli Stati membri possono concedere un sostegno accoppiato facoltativo, insieme a cereali, semi oleosi, colture proteiche, leguminose da granella, lino, riso, frutta a guscio, fecola di patate, prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovicaprine, carni bovine, olio d'oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a rotazione rapida. Il sostegno accoppiato può essere concesso a quei settori e/o quelle regioni dove specifici tipi di agricoltura o specifici settori affrontano difficoltà e sono importanti per ragioni economiche e/o sociali e/o ambientali.

La Commissione agricoltura del Parlamento europeo il 30 settembre 2013 ha licenziato la proposta di regolamento suii pagamenti diretti, insieme ad altre proposte facenti parti della riforma della PAC. L'Assemblea del PE si pronuncerà con ogni probabilità nella sessione plenaria del 19 novembre 2013; successivamente il pacchetto di riforma sarà definitivamente approvato dal Consiglio.

Si segnala, inoltre, la proposta di regolamento relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale (COM(2013)262), che fa parte del c.d. pacchetto sulla sicurezza agroalimentare, presentato il 6 maggio 2013 dalla Commissione europea. La proposta abroga e sostituisce le 12 direttive esistenti in materia di commercializzazione di sementi ed include la cannabis sativa nell'elenco dell'allegato I, cui si applicano le norme contenute nel Titolo II della proposta di regolamento, che regolano la produzione e la messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale appartenente a generi e specie che:

  1. rappresentano un settore produttivo importante;
  2. rappresentano un valore produttivo importante;
  3. sono prodotti o messi a disposizione sul mercato da un numero considerevole di operatori professionali nell'Unione;
  4. contengono sostanze che, per tutti i loro impieghi o per impieghi particolari, devono essere disciplinate da norme particolari in materia di tutela della salute umana e animale, e dell'ambiente.

Per tali generi e specie viene in gran parte mantenuta l'impostazione della legislazione vigente, almeno per ciò che riguarda l'iscrizione delle varietà e del materiale, nonché per la certificazione e l'ispezione di lotti prima della messa a disposizione sul mercato, ma viene comunque accordata una maggiore flessibilità agli operatori professionali in modo che possano decidere di svolgere gli esami per l'iscrizione delle varietà oppure le ispezioni, i prelievi di campioni e le analisi del materiale riproduttivo vegetale, ai fini della certificazione sotto la supervisione ufficiale delle autorità competenti.

Per essere messo a disposizione sul mercato un materiale riproduttivo vegetale deve appartenere a una varietà o a un clone iscritti in conformità delle disposizioni del regolamento, essere conforme alle prescrizioni specifiche adottate per la categoria di commercializzazione in questione per genere e specie, essere etichettato con un'etichetta ufficiale per materiale prebase, di base o certificato, essere conforme alle prescrizioni relative alla movimentazione e a quelle in materia di certificazione e identificazione.

Vengono infine mantenute deroghe relative al materiale riproduttivo vegetale destinato a un mercato di nicchia (esonero dall'obbligo di iscrizione e dai requisiti per la messa a disposizione sul mercato), alla limitata messa a disposizione sul mercato di varietà non ancora iscritte destinate a prove in azienda e del materiale non definitivamente certificato e all'autorizzazione di prescrizioni nazionali più rigorose.

La proposta è all'esame della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo e sarà esaminata dall'assemblea plenaria il 15 aprile 2014.



Formulazione del testo

L'articoli 4, comma 3, rinvia al regolamento (CEE) n.421/86 della Commissione del 25 febbraio 1986 l'individuazione del procedimento ufficilae per la determinazione del contenuto di tetraidrocannabinolo della canapa.

Il regolamento richiamato risulta abrogato; per l'individuazione delle norme relative al procedimento occorre far riferimento all'Allegato I del regolamento n.112 del 2009 della Commissione europea.



Legislazione straniera

(a cura del Servizio Biblioteca)

Francia

Normativa

La Francia non ha mai interrotto completamente la coltivazione della canapa sul suo territorio, ma ha provveduto a disciplinare la produzione attraverso la qualificazione delle varietà coltivabili e l'organizzazione dei circuiti di produzione. Tale strategia ha permesso non solo di riprendere la produzione industriale fin dal 1973, ma ha anche consentito di raggiungere una migliore qualificazione nelle competenze acquisite. La Francia dispone attualmente di un organismo di selezione e di produzione di sementi performante e operativo, di produttori e di imprese specializzate nella trasformazione e dotate di competenza e di una notevole esperienza nei diversi settori di sviluppo produttivo, come, ad esempio, quello dei materiali da costruzione.

Su circa 20.000 ettari coltivati a canapa in Europa, la Francia, con più di 11.000 ettari (oltre la metà delle superfici europee), è il leader europeo nella produzione di canapa industriale davanti a Germania (circa 2500 ettari) e Regno Unito (circa 1.500 ettari) (cfr. INTERCHANVRE, Le chanvre, une filière éco-responsable (dati aggiornati al 2009).

La produzione francese di canapa è organizzata intorno a industrie di prima trasformazione in sei principali bacini di produzione (La chanvrière de l'Aube (LCDA, Bar sur Aube), Eurochanvre (Gray), Agrofibre (Cazère), CAVAC Biomatériaux (Saint Gemme la Plaine), Agrochanvre (Baranton), Coopérative Centrale des Producteurs de Semences de Chanvre-CCPSC, Beaufort en Vallée).

L'insieme della filiera industriale della canapa fa capo all'associazione interprofessionale denominata INTERCHANVRE (cfr. l'ultimo Accordo interprofessionale del 5-12-2011 per le campagne 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 e l'Arrêté du 5 mars 2012).

La CCPSC (Coopérative Centrale des Producteurs de Semences de Chanvre) è in pratica il solo produttore di sementi europee di canapa e vanta la più larga varietà mondiale di sementi industriali certificate.

Per essere qualificata "canapa industriale" e poter essere coltivata in Francia la canapa a fibre da coltivare deve appartenere, secondo la normativa europea, ad una varietà nella quale il tasso di THC sia pari o inferiore allo 0,2.

E' prescritto un divieto generale per quanto riguarda la produzione, la vendita e l'impiego di canapa non omologata, classificata come sostanza psicotropa (Code de la Santé, art. R5132-86). Alcune deroghe al divieto possono essere concesse dal Ministero della Sanità a fini di ricerca, di controllo o di fabbricazione di prodotti derivati autorizzati.

A determinate condizioni, tuttavia, la coltivazione della canapa a fibre è autorizzata. Il Ministro per la Sanità, il Ministro dell'Agricoltura e il Ministro dell'Industria possono, con arrêté congiunto, autorizzare la coltivazione, l'importazione e l'esportazione di talune varietà di Cannabis prive delle loro proprietà stupefacenti (Arrêté del 22/08/90 e successive modifiche, relativo all'applicazione dell'art. R.5181 (oggi R5132-86) per la Cannabis - Testo in vigore).

Sono attualmente autorizzate, ai sensi del Code de la Santé Publique, art. R5132-86 (ex R.5181), la coltivazione, l'importazione, l'esportazione, l'utilizzo industriale e commerciale (fibre e semi) delle varietà di Cannabis sativa che, rientrando nell'elenco delle varietà ammesse alla coltivazione in Francia (indicate nell'Arrêté sopra indicato), rispondano ai criteri seguenti:

- il peso di THC, in rapporto al peso di un campione portato a peso costante, non deve essere superiore allo 0,20%;

- la determinazione del tasso di THC e la presa di campioni in vista di tale determinazione sono effettuate secondo il metodo unico comunitario (cfr. Nota di servizio del 18-12-2012 del Ministero dell'Agricoltura- DG Alimentazione sul Règlement technique d'examen des variétés de chanvre en vue de leur inscription au catalogue officiel français).

Di norma il produttore francese coltiva la canapa omologata in base ad un contratto con un trasformatore autorizzato per il tramite di un dossier PAC (attualmente dichiarabile per via digitale al sito TelePAC), gestito a livello dipartimentale dalle Directions départementales des Territoires (et de la Mer) – DDT(M) (ex DDAF), un servizio decentrato dello Stato entrato in funzione il 1° gennaio 2010 (Décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles). In alcuni casi particolari, è ammessa la coltivazione"fuori PAC" a patto di far pervenire alla Coopérative Centrale des Producteurs de Semences de Chanvre (CCPSC) una dichiarazione giurata sulla localizzazione geografica della superficie di terreno coltivata a canapa, che viene in ogni caso comunicata al Ministero dell'Interno.

Documentazione

INTERCHANVRE, La filière française du chanvre industriel, et l'évolution de sa structuration (2011)

http://www.construction-chanvre.asso.fr/fic_bdd/pdf_fr_fichier/13101134810_110608_D_Salviac_2.pdf

Rueduchanvre, Organisation et réglementation de la culture du chanvre en France (NdR : la scheda è aggiornata al 2007)

http://www.rueduchanvre.com/Autres/reglement.htm

CETIOM, Brochure chanvre industriel 2011

http://www.cetiom.fr/fileadmin/cetiom/kiosque/chanvre/brochure_chanvre_2011.pdf

Alterenergies.org, Que faut-il savoir pour cultiver du chanvre?

http://www.alterenergies.org/doku.php?id=alterenergies:info:technique:que_faut_il_savoir_pour_cultiver_le_chanvre Chanvre, Production, Filière: Le Chanvre hier et aujourd'hui

http://www.construction-chanvre.asso.fr/chanvre,-production,-filiere_fr_50.html

Belgio

Normativa

In Belgio la produzione di canapa industriale è ripartita dal 2009 e si colloca principalmente nella Vallonia. Le superfici coltivate a canapa erano circa 135 ettari nel 2010. All'inizio del 2013 risultano 4 principali attori della produzione e della trasformazione in Vallonia (ChanvrEco, PurChanvre, Belchanvre, IsoHemp). Dal 2011 anche la Fiandra produce qualche ettaro di canapa destinato alla messa a punto della sfibratura (défibrage).

Facile da coltivare, la canapa ha conquistato gli agricoltori valloni, ma in Belgio non vi è ancora sufficiente informazione sulle opportunità offerte dalla coltivazione della canapa e sulle tecniche di raccolta; mancano inoltre sul territorio belga anche le imprese di prima trasformazione, in particolare quelle addette alla sfibratura.

La coltivazione della canapa a fibre è soggetta ad una regolamentazione rigorosa che permette di garantire la tracciabilità e la conformità dei raccolti. Soltanto le sementi certificate e presentate nel catalogo comunitario delle varietà vegetali sono autorizzate. Il loro tenore di THC è rigidamente inferiore allo 0,2%.

Tutte le coltivazioni di canapa devono essere dichiarate e sottoposte al controllo allo stadio della fioritura.

Per quanto riguarda l'autorizzazione alla coltivazione, è possibile coltivare solo le varietà di canapa registrate nel Catalogo comune delle varietà delle piante agricole al 15 marzo dell'anno per il quale viene concesso il pagamento unico. Tali varietà hanno un tenore di THC inferiore o uguale allo 0,2%.

Una "richiesta di autorizzazione alla coltivazione di canapa" deve essere inviata, per la Vallonia, alla Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement (DGARNE) - Département des aides - Direction des Surfaces agricoles almeno 1 mese prima della semina e comunque entro il termine fissato per l'invio del formulario di dichiarazione di superficie e la richiesta di aiuti. Il formulario comprende l'indicazione del numero della/e particella/e censuaria/e della dichiarazione di superficie che saranno seminate a canapa, la quantità prevista di sementi di canapa utilizzata per la semina e la varietà di canapa coltivata.

L'agricoltore deve allegare una copia dell'ordine o della fattura d'acquisto delle sementi come anche una copia delle etichette di certificazione delle sementi o, eventualmente, una copia del certificato d'importazione dei semi di canapa. Ai fini del controllo in loco, l'agricoltore è anche tenuto a conservare le etichette originali per almeno 3 anni.

Tutte le particelle censuarie coltivate a canapa devono essere dichiarate nella Dichiarazione di superficie dell'agricoltore, con il codice 922 in caso di canapa destinata alla produzione di fibre tessili, oppure 872 in caso di canapa non tessile, con destinazioni principali A (utilizzo di diritti ordinari al pagamento unico) o I (senza utilizzo di diritti). Infatti dal 2007, le particelle coltivate a canapa rientrante nelle varietà autorizzate, destinate a uso tessile o non tessile, possono giustificare l'uso di diritti ordinari al pagamento unico senza l'obbligo di essere già in possesso di un contratto di trasformazione per la canapa tessile. L'aiuto comunitario alla trasformazione delle balle di canapa tessile destinata alla produzione di fibre, previsto dal Regolamento (CE) n. 1234/2007, è; ripreso nei diritti al pagamento unico a partire dalla campagna 2012.

Le particelle di terreno coltivate a canapa saranno oggetto di controlli da parte del Dipartimento della Polizia e dei Controlli o di un suo mandatario, che effettueranno i controlli con prelievi di campioni al fine di stabilire il tasso di THC delle varietà seminate, secondo il metodo fissato nell'allegato I al Regolamento (CE) n. 1122/2009.

L'agricoltore è tenuto ad avvertire la Direction extérieure du Département des Aides della data prevista per la fioritura della sua coltivazione, almeno due giorni lavorativi prima dello stadio della fioritura (inizio di agosto). L'eventuale accertamento di un tasso di THC superiore allo 0,2% comporta il rifiuto degli aiuti al pagamento unico per le particelle di terreno coinvolte e l'immediata comunicazione alle autorità federali per le conseguenze giudiziarie.

Documentazione

ChanvreWallone, La culture de chanvre en Belgique

http://www.chanvrewallon.be/production/Production_primaire.html

ChanvreWallone, Réglementation sur la culture de chanvre

http://www.chanvrewallon.be/production/Cultiver_du_chanvre.html

Portale internet dell'Agricolture Wallone

http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/rubrique.php3?id_rubrique=3

Regno Unito

Normativa

Nel Regno Unito la produzione di canapa industriale è ripartita nel 1993, quando il British Home Office ha abolito le precedenti restrizioni alla coltivazione commerciale della canapa a basso tenore di THC, subordinandola, in ogni caso, al rilascio di una licenza. L'Home Office ha sottolineato, infatti, che tutte le piante della famiglia della Cannabis sono strettamente controllate nel Regno Unito ai sensi del Misuse of Drugs Act 1971, art. 4, nella quale è disciplinata la Cannabis (inserita nell'allegato 1 del Misuse of Drugs Regulations 2001), e che non viene fatta alcuna distinzione tra le varietà a basso tenore di THC e le varietà della pianta usate per scopi medici. La legge del 1971 stabilisce la competenza del Secretary of State a rilasciare licenze per la produzione, il possesso e la fornitura della canapa a fini di ricerca e licenze per "altri fini speciali", senza tuttavia dare una definizione di "fine speciale". Il rilascio di tali licenze viene deciso caso per caso in ciascuna categoria, sia essa industriale o di ricerca.

Sebbene il regime di licenze sia tuttora vigente, il controllo dell'Home Office è attualmente un po' meno rigoroso, dopo l'affermazione nel Paese della coltura della canapa industriale (oltre 1.500 ettari di superfici coltivate). Ad esempio, una prima licenza per la coltivazione della canapa, contenente tutte le informazioni atte a individuare l'agricoltore, la collocazione geografica della superficie e la varietà di canapa coltivata, richiede attualmente il pagamento di £ 580 per agricoltore (£ 326 per ogni rinnovo), è valida per tre stagioni di raccolto e, di norma, l'ispezione dell'Home Office del raccolto è auto-regolata.

Negli ultimi anni gli agricoltori inglesi si sono mostrati sempre più consapevoli delle potenzialità di una futura crescita della coltivazione della canapa industriale, soprattutto per le aziende agricole di piccole dimensioni che possono incorporarne la coltivazione nel loro sistema di raccolti a rotazione, e si assiste dunque ad un aumento della domanda di prodotti della canapa. Tuttavia il Regno Unito accusa ancora alcune lacune nella messa a punto della filiera nazionale della canapa. Manca un numero adeguato di trasformatori commerciali della canapa (attualmente c'è solo un trasformatore commerciale che opera sul territorio nazionale, la HEMP TECHNOLOGY). Quanto alla possibilità di aumentare la coltivazione della canapa, gli agricoltori inglesi non sono ancora sufficientemente attrezzati per procedere a livello regionale alle fasi di trasformazione del raccolto della canapa destinata a fibre, alimentazione o carburante ed hanno ancora l'esigenza di sviluppare o modificare le attrezzature esistenti per la mietitura della canapa (che presenta fibre particolarmente forti ed elastiche), oltre a lamentare la mancanza di un valido organismo di selezione e di produzione delle sementi sul territorio nazionale.

Documentazione

Home Office, Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA), Industrial fibre crops: business opportunities for farmers (settembre 2012)

https://www.gov.uk/industrial-fibre-crops

Home Office, Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA), Low THC Cannabis (Industrial Hemp) Licensing Factsheet. Notes for Hemp growers (marzo 2012)

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/98049/Hemp-growers-notes.pdf

Home Office, Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA), Annual licence review grower statement for those wishing to grow industrial hemp (Formulario per la campagna 2012-2013)

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/167644/hemp-grower-statement.doc

Home Office, Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA), Review and analysis of breeding and regulation of hemp and flax varieties available for growing in the UK (novembre 2005)

http://www.grfa.org.uk/media_files/publications_plant/nf0530_3189_fra.doc

Home Office, Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA), UK Flax and Hemp production: The impact of changes in support measures on the competitiveness and future potential of UK fibre production and industrial use (luglio 2005)

http://archive.defra.gov.uk/foodfarm/growing/crops/industrial/pdf/flaxhemp-report.pdf

Sito internet della HEMPTECHNOLOGY, industria inglese specializzata nella trasformazione della canapa industriale

http://www.hemptechnology.co.uk/