Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento agricoltura | ||||
Altri Autori: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||||
Titolo: | Regolazione dei mercati agroalimentari - A.C. 301 e A.C. 474 - Schede di lettura | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 15 | ||||
Data: | 29/05/2013 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XIII-Agricoltura |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Regolazione dei
mercati agroalimentari A.C. 301 e A.C. 474 |
Schede di
lettura |
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n. 15 |
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29 Maggio 2013 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Agricoltura ( 066760-3610 – * st_agricoltura@camera.it |
Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici: |
Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea ( 066760-2145 – * cdrue@camera.it |
§
Le parti
relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea sono
state curate dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea. |
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La
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File: Ag0007.doc |
Le proposte di legge in esame, l’ A.C. 301 di iniziativa dell’on. Fiorio ed altri, e l’ A.C. 474, di iniziativa dell’on. Oliverio, si propongono entrambe di ordinare la disciplina dei mercati alimentari e delle organizzazioni di prodotto del settore agricolo attraverso parziali modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 al fine di stabilire un aggiornato riferimento legislativo del settore.
L’intervento previsto dall’
A.C. 301 è motivato, secondo quanto si legge nella relazione illustrativa,
da una serie di necessità specifiche: ordinare
l’intera materia in modo da aggiornare i riferimenti legislativi di base, posto
che in agricoltura le strutture associative si sono organizzate facendo
riferimento a differenti normative nazionali ed europee; rivedere alcuni istituti qualificati e alcune definizioni oggi in
vigore; trasferire moduli e procedure
utili in taluni settori ad altri settori in modo da estenderne i benefici; riordinare la materia delle relazioni
tra settori della produzione, a partire da quelle agroindustriali, tramite una
rinnovata presenza del governo dell’agricoltura a livello sia nazionale che
regionale.
In particolare, l’articolo 1, modificando l’articolo 2 del decreto legislativo, introduce tra i compiti delle organizzazioni di produttori quello di favorire l’accesso a nuovi mercati, anche attraverso nuove filiali o uffici commerciali, e quello di svolgere attività di promozione e di marketing.
L’articolo
2, attraverso la modifica degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo,
stabilisce invece i requisiti che le
organizzazioni di produttori devono avere per essere riconosciute. Esse possono essere formate esclusivamente da imprese agricole singole o associate. Le forme
giuridiche societarie sono quelle già previste dalla legislazione vigente e
cioè società di capitali aventi per
oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale
sociale è sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai
medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi, società cooperative agricole e loro consorzi e società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile,
costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie. L’articolo
disciplina anche gli obblighi che gli statuti
delle organizzazioni devono prevedere; la modifica più rilevante riguarda il quantitativo minimo che
l’organizzazione è tenuta a commercializzare. Mentre nell’attuale normativa si
fa riferimento all’obbligo dei soci di far vendere almeno il 75% della propria
produzione direttamente dall’organizzazione, con facoltà di commercializzare in
nome e per conto dei soci fino al 25% del prodotto, nel testo in esame si fa
riferimento all’obbligo dei soci di far vendere la produzione complessiva di
ciascun socio direttamente dall’organizzazione, che ne acquisisce il possesso,
con facoltà di vendita diretta da parte del produttore fino ad un massimo del
25% del prodotto. Si prevede, inoltre, in modo innovativo, che vengano
stabilite regole per garantire all’organizzazione dei produttori strumenti
adeguati per la programmazione e per la definizione delle modalità di produzione
e per la trasparenza dei rapporti tra soci ed organizzazioni dei produttori;
nonché sistemi interni ed esterni di valutazione delle strategie di management, del personale e delle
strutture, finalizzati ad assicurare l'offerta di servizi efficaci a standard
di qualità.
Ai
fini del loro riconoscimento, le
organizzazioni di produttori devono avere non solo un numero minimo di produttori aderenti e un volume minimo di produzione conferita dagli associati, ma devono
anche, in maniera innovativa rispetto al passato, essere dotate di un piano strategico di attività sul quale
misurare le effettive prospettive di affermazione nel mercato, dimostrando,
altresì, che almeno il 75 per cento del
fatturato risultante dai dati di bilancio è derivato dai prodotti conferiti dai soci.
L’articolo 3, modificando gli articoli 5
e 6 del decreto legislativo, introduce invece nuove disposizioni sulle associazioni di organizzazioni di produttori
e sulle unioni di rappresentanza: le
prime intese come forma organizzativa ulteriore delle organizzazioni di
produttori, le seconde come vero e
proprio strumento di rappresentanza
dei loro interessi nelle sedi istituzionali previste a livello nazionale. E’
previsto che il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali eserciti il controllo sulle unioni di rappresentanza attraverso l'acquisizione
di dati inerenti la sua attività e mediante controlli in loco a cadenza
almeno annuale.
Per
favorire la crescita dimensionale
delle associazioni di organizzazioni di produttori è prevista inoltre la
concessione di un credito di imposta
pari agli oneri e ai costi riferibili alla fusione da utilizzare in
compensazione.
Infine, con lo scopo di implementare il ruolo propulsivo delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni, è previsto che le regioni debbano, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, stabilire specifiche tutele nell'ambito del piano di sviluppo regionale o di altri strumenti di indirizzo e di finanziamento, anche mediante l'introduzione di quote riservate ovvero tramite l'attribuzione di punteggi di partenza ponderati, per i progetti da loro presentati.
L’articolo 4 della proposta di legge in esame si occupa invece delle organizzazioni interprofessionali modificando radicalmente l’articolo 12 del decreto legislativo n. 173 del 1998 allo scopo di adeguare la loro struttura al nuovo sistema organizzativo così come definito dal complesso della stessa proposta di legge in esame.
Nello specifico si prevede che le organizzazioni interprofessionali possano raggruppare anche le unioni di rappresentanza delle organizzazioni dei produttori di cui all’art. 6 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n.102; esse possano, tra l’altro, promuovere misure atte a garantire la qualità, la trasparenza e la regolazione efficace dei mercati. Le unioni di rappresentanza delle organizzazioni di produttori sono considerate rappresentative a livello nazionale per poter costituire un’organizzazione interprofessionale; il riconoscimento può essere concesso solo se l’organizzazione interprofessionale detiene almeno i due terzi del prodotto complessivo. Sono poste poi le condizioni in base alle quali si possono estendere le regole approvate all’interno delle organizzazioni di produttori anche alle imprese non aderenti: l’organizzazione interprofessionale deve dimostrare di rappresentare almeno il 66 per cento della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale.
L’articolo 5 modifica l’articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 al fine di potenziare le intese di filiera. Mentre attualmente l’intesa di filiera è stipulata nell’ambito del Tavolo agroalimentare, la proposta prevede che essa sia stipulata nell’ambito dell’organizzazione interprofessionale. Si dispone, quindi, che i relativi tavoli devono costituire la sede principale di concertazione e di definizione delle strategie e delle politiche di ciascun comparto e che ad essi devono partecipare i rappresentanti delle parti sociali dell’agricoltura, dell’industria alimentare, del commercio e della distribuzione. A tal fine è previsto che con decreto del Presidente del Consiglio del ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, siano definite le modalità per la stipula delle intese di filiera, nonché quelle di costituzione e di funzionamento dei tavoli di filiera.
E’ innovativa inoltre la previsione che le intese possano definire anche i rapporti tra i partecipanti e le imprese della distribuzione organizzata, con particolare riferimento alle modalità e ai criteri di determinazione del prezzo di cessione del prodotto, ai tempi di pagamento e alle modalità di gestione concordata delle azioni promozionali. Spetta poi al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verificare la compatibilità con la normativa dell'Unione europea e nazionale delle intese di filiera, che devono essergli comunicate entro i cinque giorni lavorativi dalla loro sottoscrizione.
L’articolo 6 infine,
introduce talune modifiche al’articolo 10 del decreto legislativo n.102 del
2005 in materia di contratti quadro
prevedendo, in particolare, l’intesa con la Conferenza Stato, regioni e
province autonome, per la definizione di modalità di stipula dei contratti
quadro. Viene, inoltre, prevista una specifica disciplina dei rapporti con la
grande distribuzione organizzata prevedendo che i contratti definiscano anche i
rapporti tra i partecipanti e le imprese della distribuzione organizzata, con
particolare riferimento alle modalità e ai criteri di determinazione del prezzo
di cessione del prodotto, ai tempi di pagamento e alle modalità di gestione
concordata delle azioni promozionali.
I contratti quadro sono vincolanti per tutti gli operatori della filiera se sono approvati da una organizzazione interprofessionale che rappresenta almeno i due terzi del prodotto commercializzato.
L’ A.C. 474, secondo quanto è riportato nella relazione illustrativa, intende operare uno snellimento delle norme in modo da facilitare una maggiore integrazione del sistema agroalimentare italiano sulla base del rafforzamento dei legami tra i diversi componenti della filiera produttiva, anche grazie alla definizione di strumenti operativi più flessibili. La proposta di legge ha inoltre come scopo quello di porre le condizioni affinché le organizzazioni di prodotto, che nel corso del tempo hanno assunto diverse forme giuridiche (società di capitali, società cooperative agricole, società consortili), individuino un parametro minimo di conferimento per ogni singolo socio con la finalità di consentire un’idonea programmazione per operare efficacemente sul mercato di riferimento.
L’ A.C. 474 contiene soltanto due articoli.
L’articolo 1 modifica diversi articoli del decreto legislativo n. 102 del 2005 (artt. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 e 9) e introduce un nuovo articolo (art. 14-bis).
L’articolo 2 contiene invece alcune disposizioni transitorie e di attuazione. E’ previsto infatti che le organizzazioni di produttori debbano adeguarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore delle modifiche apportate. Il mancato adempimento da parte delle organizzazioni comporta la perdita del riconoscimento previsto dalla legge. Il secondo comma dell’articolo prevede che entro due mesi, sempre a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate, venga adottato un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per definire le modalità di controllo e di vigilanza sul rispetto dei requisiti per l'iscrizione all'Albo nazionale istituito dal novellato articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. Lo stesso decreto deve definire anche le modalità per la cancellazione dall’Albo da parte delle organizzazioni di prodotto. Il terzo comma concede invece alle forme associate delle organizzazioni sei mesi di tempo dall’entrata in vigore delle modifiche per iscriversi all’Albo nazionale, con l’obbligo di dimostrare di associare soltanto organizzazioni di prodotto già iscritte all’Albo nazionale.
Quanto alle modifiche apportate al testo del decreto legislativo n. 102 del 2005 si introduce innanzitutto il nuovo termine “organizzazioni di prodotto” prevedendo la sostituzione della definizione “organizzazioni di produttori” laddove necessario in modo da renderla omogenea con il contenuto degli articoli successivi. Al contempo la nuova disciplina viene estesa anche alle imprese che siglano contratti di rete che abbiano raggiunto un fatturato di almeno tre milioni di euro e siano stati sottoscritti da almeno cinque imprese.
Le modifiche apportate all’articolo 2 del decreto legislativo n.
102 del 2005 prevedono, tra gli altri requisiti richiesti alle organizzazioni
di prodotto per il riconoscimento, la commercializzazione diretta di un volume minimo di prodotto, la programmazione e l’adeguamento
dell’offerta alla domanda , la partecipazione alla gestione degli interventi
per il superamento delle crisi.
All’articolo 3, riferito
ai requisiti delle organizzazioni di
prodotto, si prevede che lo statuto debba, tra l’altro, contenere
disposizioni concernenti la determinazione di regole inerenti le modalità di
produzione, di conferimento, di immissione sul mercato, e di controllo della
produzione dei soci. Ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale delle
organizzazioni di prodotto, le società devono dimostrare di avere come soci
almeno 5 produttori agricoli e rappresentare un volume minimo
di commercializzazione del prodotto complessivamente conferito dai soci
produttori agricoli, pari almeno a 3 milioni di euro, rappresentativi del
settore produttivo.
Nel
caso poi in cui un'organizzazione di prodotto sia costituita anche da soggetti
diversi dai produttori agricoli, questi ultimi non possono detenere una quota superiore al 20 per cento del capitale
sociale e concorrere direttamente o indirettamente a comporre il volume
minimo di commercializzazione.
In
questo modo viene dunque rivista l’impostazione corrente, in quanto si aprono
le organizzazioni di produttori all’ingresso
di soggetti diversi da quelli
agricoli, evitando comunque che essi divengano dominanti al loro interno. Tale
scelta è motivata dal fatto che viene ritenuto opportuno alimentare forme di aggregazione tra produttori
agricoli e altri soggetti della filiera agroalimentare all’interno di una
stessa compagine associativa organizzata, atte a sviluppare: reti produttive che favoriscano lo
spirito imprenditoriale; il raggiungimento di una massa critica di prodotto connaturata all’ampiezza dei mercati; lo
stanziamento di risorse adeguate
allo sviluppo di nuovi prodotti e
alla ricerca, nonché la
realizzazione di servizi più
avanzati di assistenza tecnica e commerciale.
A
tali finalità sono dedicati anche gli accessi preferenziali ai progetti
nazionali e dell’Unione europea oltre alle agevolazioni fiscali, tributarie e
finanziarie previsti dal nuovo articolo 14-bis
del decreto legislativo n. 102 del 2005, introdotto dalla lettera l). dell’articolo 1. Si tratta di meccanismi di premialità crescenti
direttamente proporzionali al raggiungimento di soglie di fatturato connaturate
alla tipologia di prodotto.
Con
la modifica dell’articolo 4 del
decreto legislativo n. 102 del 2005 viene eliminato il passaggio ora necessario
del riconoscimento regionale ai fini
dell’iscrizione all’Albo nazionale
delle organizzazioni di produttori, con la finalità di evitare in tal modo
un’eccessiva burocratizzazione e la diversificazione dei parametri di
riconoscimento a livello regionale
Il
nuovo articolo 5, così come
modificato dalla lettera e) della proposta di legge in
oggetto, stabilisce che le forme associate delle organizzazioni di prodotto già
iscritte all'Albo nazionale debbano avere tra i loro scopi: la concentrazione e la valorizzazione dell'offerta dei prodotti
agricoli commercializzati dalle organizzazioni di prodotto socie; la
sottoscrizione di contratti quadro;
la costituzione di fondi di esercizio
per la realizzazione di programmi; il coordinamento
delle attività delle organizzazioni di prodotto socie; la promozione e la
realizzazione di servizi per il
miglioramento qualitativo e la valorizzazione del prodotto; lo svolgimento di azioni di supporto alle attività
commerciali dei soci, anche mediante la costituzione di società di servizi.
Esso
prevede inoltre che ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale le forme
associate dalle organizzazioni di prodotto debbano dimostrare: di essere
costituite da almeno tre
organizzazioni di prodotto iscritte all'Albo nazionale; di rappresentare un
volume minimo di prodotto commercializzato dalle organizzazioni di prodotto
socie pari ad almeno 3 milioni di euro.
Attualmente
i requisiti di rappresentatività e di riconoscimento variano a seconda delle
funzioni. Le regioni, nell’applicare la normativa vigente, hanno finora determinato
i requisiti minimi necessari secondo modalità molto differenziate. Pertanto il
provvedimento in esame, pur mantenendo il criterio del numero minimo di
associati per essere iscritti all’Albo nazionale, intende definire un unico modello comune non modificabile
dalle regioni per correggere quella che viene vista come un’anomalia,
individuando una serie di criteri.
Si cerca di rendere possibile, perciò, che le forme associate di organizzazioni
di produttori assumano un carattere interprofessionale
attraverso l’elaborazione di strategie commerciali condivise, anche mediante contratti quadro, con la finalità di
perseguire la valorizzazione del prodotto sul mercato, nonché una reale integrazione economica e commerciale
delle filiere, attraverso il miglioramento della conoscenza del mercato e della
produzione, orientando anche la ricerca e la proposizione di nuovi prodotti.
La
lettera f) modifica l’articolo 6
del decreto legislativo n. 102 del 2005 al fine di adeguare la disciplina dei
requisiti richiesti alle forme associate di organizzazioni di prodotto
(mantenendoli identici) alle disposizioni introdotte, in quanto esse prevedono
non più il loro necessario riconoscimento, ma la semplice iscrizione all’Albo
nazionale.
Con
le modifiche apportate alll’articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2005,
si prevede lo strumento del cofinanziamento
dei programmi operativi, escludendo
invece gli aiuti di avviamento per non riproporre il modello preesistente. Nel
rispetto di quanto previsto dall'Unione europea, le organizzazioni di
prodotto e le loro forme associate possano porre in atto azioni utili al
raggiungimento di particolari obiettivi
concernenti: il miglioramento della qualità dei prodotti e la loro promozione;
la programmazione delle produzioni e l’incremento del loro valore commerciale;
la tutela ambientale attraverso metodi di produzione rispettosi della natura;
la prevenzione e la gestione di eventuali crisi di settore. L’eventuale
cofinanziamento dei programmi operativi è previsto avvenga attraverso strumenti
normativi da adottare di volta in volta sulla base delle particolari finalità
di ogni piano operativo adottato dalle organizzazioni di prodotto in modo da
escludere condizionamenti e ritardi dovuta ad una eccessiva programmazione
pubblica.
Attraverso
le modifiche introdotte all’articolo 9
del decreto legislativo n. 102 del 2005, che riconoscono valenza generale all’intesa di comparto, si intende
consentire ed agevolare la sottoscrizione di intese direttamente con singole
imprese o raggruppamenti industriali della distribuzione; all’intesa di
comparto siglata da una catena della grande distribuzione organizzata vengono
riconosciute particolari rilevanza e rappresentanza.
Il
provvedimento introduce infine un nuovo articolo all’interno del decreto legislativo
n. 102 del 2005, l’articolo 14-bis, al quale è demandato il compito
di disporre specifici incentivi economici per favorire lo sviluppo economico
del settore agricolo. L’incentivo proposto è finalizzato a stimolare i soci
delle organizzazioni di prodotto e le forme associate delle organizzazioni a
promuovere, incoraggiare e sostenere le iniziative dirette a realizzare ed
incrementare lo sviluppo economico, sociale e culturale del settore agricolo.
Ciò avviene attraverso agevolazioni favorevoli all’attività e allo sviluppo delle
forme associate di prodotto, collegate all’effettivo fatturato da esse
realizzato. Sono previste, infatti, una detrazione del 5 per cento per i soci persone fisiche
delle organizzazioni ed una del 3 per
cento per l’imposta sul reddito delle società,
a condizione però che l’organizzazione di prodotto abbia un fatturato di almeno
tre milioni di euro. Per le forme
associate delle organizzazioni di prodotto è previsto invece un credito di imposta in misura crescente proporzionale al fatturato
che può arrivare sino al 6 per cento
qualora vengano superati i 4 milioni di
euro. E’ previsto inoltre un ulteriore credito di imposta da utilizzare in
compensazione pari al 15 per cento
del valore degli investimenti effettuati dalle associazioni in mezzi tecnici
aziendali.
La Commissione europea il 12 ottobre 2011 ha presentato un pacchetto di proposte relative alla riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014 - 2020 allo scopo di rafforzare la competitività, la sostenibilità e il consolidamento dell'agricoltura su tutto il territorio dell'UE, di tutelare l'ambiente e di favorire lo sviluppo delle zone rurali.
Nell’ambito del pacchetto, che comprende proposte di regolamento sui pagamenti diretti agli agricoltori, sul sostegno allo sviluppo rurale, sul finanziamento e sulla gestione della politica agricola comune, la proposta di regolamento sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (COM(2011)626), contiene disposizioni specifiche sulle organizzazioni dei produttori (artt. 106-116).
In particolare, le organizzazioni di produttori
vedono un rafforzamento del loro ruolo e dovranno possedere un numero minimo di soci ed un minimo di
volume produttivo
commercializzabile per essere riconosciute.
La riforma è in corso di
esame secondo la procedura legislativa ordinaria (art. 294 del Trattato sul
funzionamento dell’UE). Ha iniziato il
suo iter il 20 e 21 ottobre 2011 presso il Consiglio agricoltura e il 24
ottobre 2011 presso la Commissione agricoltura del Parlamento europeo che ne ha
concluso l'esame il 23 e 24 gennaio 2013.
Dopo che il Consiglio europeo del 7 e 8 marzo 2013 ha raggiunto
l'accordo sul quadro finanziario 2014-2020, determinante per l'approvazione del
pacchetto sulla PAC, il Parlamento
europeo il 13 marzo 2013 in sessione plenaria ha accolto tutti gli emendamenti
proposti dalla Commissione agricoltura del PE mentre il Consiglio Agricoltura
del 19 marzo ha approvato un orientamento generale sulla riforma che serve come
mandato per i negoziati interistituzionali (triloghi) tra Consiglio, Parlamento
europeo e Commissione europea. I negoziati, avviati l’11 aprile scorso,
dovrebbero concludersi nel mese di giugno per raggiungere un accordo politico.
Tra le modifiche introdotte nel corso dell’esame, diventa facoltativo l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere, su richiesta, le organizzazioni di produttori anche intersettoriali, le associazioni delle organizzazioni.
Decreto legislativo |
A.C. 301 (Fiorio e
Cenni) |
A.C. 474 (Oliviero ed
altri) |
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Articolo 1 |
Capo I - Soggetti economici |
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Articolo 1 |
Identico. |
Articolo 1 |
1. Ai fini del presente
decreto legislativo si intende per: |
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1. Identico |
a) «prodotti agricoli»: i
prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità
europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/92, come
modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003, e gli altri prodotti qualificati
agricoli dal diritto comunitario; |
|
a) identica; |
b) «produttori»: gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile aderenti ad
una organizzazione dei produttori che conferiscono a quest'ultima la propria
produzione affinché venga da essa commercializzata; |
|
b) «produttori»: gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile aderenti ad
una organizzazioni di prodotto che
conferiscono a quest'ultima la propria produzione affinché venga da essa
commercializzata; |
c) «organizzazioni di
produttori»: i soggetti di cui all'articolo 2; |
|
c) “organizzazioni di prodotto”: 1) i soggetti di cui all’articolo 2; 2) fatto salvo quanto
disposto a livello di Unione europea, i contratti di rete di cui all'articolo
3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive
modificazioni, che abbiano raggiunto un fatturato di almeno tre milioni di
euro e siano stati sottoscritti da almeno cinque imprese; |
d) «organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e
commercializzazione»: organizzazioni di imprese della trasformazione,
distribuzione e commercializzazione dei prodotti di cui alla lettera a), che
abbiano ricevuto dalle imprese stesse mandato e potere di impegnarle per la
stipula di contratti quadro; |
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d) identica; |
e) «intesa di filiera»:
l'intesa stipulata ai sensi dell'articolo 9 che ha come scopo l'integrazione
di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; |
|
e) identica; |
f) «contratto quadro»: il
contratto concluso ai sensi e per gli scopi di cui agli articoli 10 e 11 tra
i soggetti di cui alle lettere c) e d) relativo ad uno o più prodotti
agricoli avente per oggetto, senza che derivi l'obbligo di praticare un
prezzo determinato, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione,
la distribuzione dei prodotti, nonché i criteri e le condizioni generali che
le parti si impegnano a rispettare; |
|
f) identica; |
g) «contratti-tipo»: i
modelli contrattuali (contratti di coltivazione, allevamento e di fornitura)
aventi per oggetto la disciplina dei rapporti contrattuali tra imprenditori
agricoli, trasformatori, distributori e commercianti ed i relativi
adempimenti in esecuzione di un contratto quadro, nonché la garanzia
reciproca di fornitura e di accettazione delle relative condizioni e
modalità. |
|
g) identica. |
|
Articolo 1 |
|
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
1. Le organizzazioni di
produttori hanno come scopo principale la commercializzazione della
produzione dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute ed in
particolare di: |
1. Le organizzazioni di
produttori sono costituite da imprese
agricole singole o associate e hanno come scopo principale la
commercializzazione della produzione dei produttori aderenti per i quali sono
riconosciute e in particolare di: |
1. Le organizzazioni di prodotto sono costituite dai soggetti giuridici societari, di cui all'articolo
3, e, anche al fine dell'iscrizione all'Albo nazionale delle organizzazioni
di prodotto di cui all'articolo 4, prevedono tra gli scopi statutari posti a
carico dei propri soci, limitatamente alle produzioni per le quali sono
riconosciute: |
a) assicurare la
programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda,
sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; |
a) identica; |
a) la commercializzazione diretta di un volume minimo di prodotto; |
b) concentrare l'offerta e
commercializzare direttamente la produzione degli associati; |
b) concentrare l'offerta e
commercializzare direttamente la produzione degli associati, garantendo un idoneo supporto
tecnico-economico ai soci; |
b) la concentrazione dell'offerta; |
c) partecipare alla
gestione delle crisi di mercato; |
c) adoperarsi per prevenire
e per gestire le crisi di mercato; |
c) la programmazione e l'adeguamento dell'offerta alla domanda; |
|
|
d) la partecipazione alla
gestione degli interventi per il superamento delle crisi di mercato; |
d) ridurre i costi di
produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione; |
|
e) la riduzione dei costi di
produzione; |
e) promuovere pratiche
colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere
degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e
l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del
paesaggio e favorire la biodiversità, nonché favorire processi di
rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al
regolamento (CE) n. 178/2002; |
|
f) la promozione di pratiche
colturali e di tecniche rispettose
dell'ambiente e del benessere degli animali; |
f) assicurare la
trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella
determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti; |
d) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con
gli associati nella gestione della produzione,
dei conferimenti e nella determinazione dei prezzi di vendita dei
prodotti; |
g) la promozione e
l'applicazione di processi di rintracciabilità; |
g) realizzare iniziative
relative alla logistica; |
e) promuovere
l'integrazione di filiera, realizzando in particolare iniziative relative alla
trasformazione, al confezionamento e alla logistica; |
h) la promozione e la
realizzazione di iniziative relative alla logistica; |
h) adottare tecnologie
innovative; |
|
i) la promozione di
tecnologie produttive innovative; |
i) favorire l'accesso a
nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali. |
f) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di filiali o di uffici commerciali; |
l) l'accesso ai mercati. |
|
g) svolgere attività di
promozione e di marketing al fine di favorire l'accesso ai nuovi mercati
interni e internazionali. |
|
2. Per la realizzazione
di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui al comma 1, le
organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati da
contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei
prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di
finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti
di Stato, nell'àmbito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione
vigente. |
2. Identico. |
2. Le organizzazioni di prodotto possono costituire fondi di esercizio alimentati da contributi
degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti
effettivamente commercializzati. Il
fondo può essere integrato da finanziamenti pubblici. |
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Articolo 2 |
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Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
1. Le organizzazioni di
produttori devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie: |
1. Le organizzazioni di
produttori sono formate da imprese
agricole singole o associate e devono assumere una delle seguenti forme
giuridiche societarie: |
1. Le organizzazioni di prodotto
assumono una delle seguenti forme
giuridiche societarie: |
a) società di capitali aventi per oggetto sociale la
commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia
sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi
soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi; |
a) identica; |
a) società di capitali
aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli; |
b) società cooperative agricole e loro consorzi; |
b) identica; |
b) identica; |
c) società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice
civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie. |
c) identica. |
c) società consortili di cui
all'articolo 2615-ter del codice civile. |
2. Gli statuti delle
organizzazioni di produttori devono prevedere espressamente: |
2. Identico: |
2. Lo statuto delle
organizzazioni di prodotto prevede espressamente, oltre a quanto disposto
dall'articolo 2, comma 1: |
a) l'obbligo per i soci di: |
a) identica; |
a) identica; |
1) applicare in materia di
produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate
dall'organizzazione; |
1) applicare in materia di
produzione, di commercializzazione
e di sostenibilità ambientale e sociale le regole dettate
dall'organizzazione; |
1) identica; |
2) aderire, per quanto riguarda la
produzione oggetto dell'attività della organizzazione, ad una sola di esse; |
2) aderire, per quanto riguarda la
produzione oggetto dell'attività della organizzazione, ad una sola di esse; |
2) aderire, con riguardo alla produzione oggetto dell'attività della forma societaria, a una sola organizzazione di prodotto; |
3) far vendere almeno il 75 per cento della propria produzione direttamente
dall'organizzazione, con facoltà di commercializzare in nome e per conto dei
soci fino al venticinque per cento del prodotto; |
3) far vendere la produzione complessiva di ciascun socio direttamente dall'organizzazione, che ne acquisisce il possesso, con
facoltà di vendita diretta da parte
del produttore fino a un massimo
del 25 per cento del prodotto; |
3) essere
in regola con quanto disposto dalle normative di settore dell'Unione europea
e nazionali; |
4) mantenere il vincolo
associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il
preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di
commercializzazione; |
4) identica; |
|
b) disposizioni concernenti: |
b) identica: |
b) identica: |
1) regole atte a garantire ai soci
il controllo democratico dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di
potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al
funzionamento; |
1) identico; |
1) regole atte ad assicurare ai produttori agricoli soci il
controllo democratico dell'organizzazione e a evitare qualsiasi abuso di
potere o di influenza da parte di uno o più di essi in relazione alla
gestione e al funzionamento; |
|
|
3) la predisposizione di
regolamenti concernenti la determinazione di regole inerenti le modalità di
produzione, di conferimento, di immissione sul mercato, e di controllo della
produzione dei soci |
|
2) regole, definibili anche
attraverso uno o più regolamenti, atte a garantire all'organizzazione di
produttori strumenti adeguati per la programmazione, per la definizione di
modalità di produzione e per la trasparenza dei rapporti tra soci e
organizzazioni dei produttori in termini tecnici ed economici, e il controllo
sull'operatività; |
|
|
3) sistemi interni ed esterni di valutazione delle strategie di
management, del personale e delle strutture, finalizzati ad assicurare
l'offerta di servizi efficaci a standard di qualità; |
|
2) le sanzioni in caso di
inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento
dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni; |
4) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e regolamentari e, in particolare, di
mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle
organizzazioni; |
2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in
particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole
fissate dalle organizzazioni; |
3) le regole contabili e di
bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione. |
5) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento
dell'organizzazione. |
4) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento
dell'organizzazione. |
3. Ai fini del
riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo
di produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli
associati, commercializzata stabiliti con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali, ai fini del riconoscimento,
le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di cinque
produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli
associati, commercializzata direttamente pari a 3 milioni di euro. |
3. Ai fini del
riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo
di produttori aderenti, un volume minimo di produzione conferita dagli
associati, devono essere dotate di un
piano strategico di attività sul quale misurare le effettive prospettive di
affermazione nel mercato e devono dimostrare che almeno il 75 per cento del
fatturato risultante dai dati di bilancio è derivato dai prodotti conferiti
dai soci, ovvero per le cooperative agricole che presenti almeno il 75 per
cento di mutualità prevalente con riferimento alla media dei soci. I criteri
di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fino alla data di entrata in vigore
del predetto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai fini del
riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere il numero minimo di produttori aderenti e il volume minimo di
produzione, conferita dagli associati, commercializzata direttamente secondo
le disposizioni vigenti alla medesima data. Le dimensioni minime di
un'organizzazione di produttori possono essere raggiunte anche con soci
appartenenti a più regioni. |
3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo
nazionale delle organizzazioni di prodotto di cui all'articolo 4 le società
di cui al comma 1 del presente articolo devono dimostrare di avere come soci
almeno cinque produttori agricoli aderenti iscritti all'anagrafe delle
aziende agricole, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e rappresentare un volume minimo di
commercializzazione del prodotto complessivamente conferito dai soci
produttori agricoli, pari almeno a 3 milioni di euro, rappresentativi del
settore produttivo. |
4. Nel caso in cui
un'organizzazione di produttori sia costituita, in tutto o in parte, da
aderenti persone giuridiche composte esclusivamente da produttori, il numero
minimo di produttori di cui al comma 3 è calcolato in base al numero di
produttori aderenti a ciascuna delle persone giuridiche. |
4. Identico. |
4. Nel caso in cui un'organizzazione di prodotto sia costituita, in
tutto o in parte, da persone giuridiche, il numero minimo di produttori agricoli di cui al comma 3 è
calcolato in base al numero di produttori aderenti a ciascuna delle persone
giuridiche. |
5. Le regioni possono
stabilire limiti superiori a quelli di cui al comma 3. |
5. Identico. |
5. Nel caso in cui un'organizzazione di
prodotto sia costituita anche da soggetti diversi dai produttori agricoli,
questi ultimi non possono detenere una quota superiore al 20 per cento del
capitale sociale e concorrere direttamente o indirettamente a comporre il
volume minimo di commercializzazione. |
6. Sono fatte salve le disposizioni specifiche in materia di organizzazioni di produttori recate dalla normativa discendente dalle singole organizzazioni comuni di mercato. |
6. Identico. |
6. Sono fatte salve le disposizioni specifiche in materia di
organizzazioni di prodotto recate
dalla normativa discendente dalle singole organizzazioni comuni di mercato. |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
1. Le regioni riconoscono le organizzazioni di produttori sulla base
dei requisiti di cui all'articolo 3. Con il decreto di cui all'articolo 3,
comma 3, possono essere definite le modalità di riconoscimento in caso di
mancata adozione da parte regionale, entro termini da definire nel predetto
decreto, di un provvedimento espresso di diniego. |
1. Identico. |
1. Presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali è istituito l'Albo nazionale delle
organizzazioni di prodotto gestito attraverso il sistema informativo agricolo
nazionale (SIAN). |
|
2. Le organizzazioni di
produttori operative in più regioni sono riconosciute dalla regione dove è
sviluppato il maggior volume di produzione. |
|
2. Il riconoscimento
delle organizzazioni dei produttori all'Albo nazionale delle organizzazioni
dei produttori, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali è comunicato dalle regioni tramite il Sistema informativo agricolo
nazionale (SIAN). L'iscrizione delle organizzazioni dei produttori
riconosciute al predetto Albo, oltre alle funzioni di certificazione
anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui
all'articolo 2193 del codice civile. |
3. L'iscrizione delle organizzazioni di produttori all'Albo nazionale delle organizzazioni di produttori, istituito presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, è comunicata dalle
regioni tramite il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
L'iscrizione delle organizzazioni di
produttori riconosciute al predetto Albo, oltre alle funzioni di
certificazione anagrafica e a quelle previste dalle leggi speciali, ha
l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile. |
2. Le organizzazioni di
prodotto devono iscriversi all'Albo nazionale di cui al presente articolo
presentando al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una
richiesta corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di
atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni, attestanti il possesso dei prescritti requisiti.
Decorsi trenta giorni dalla ricezione della richiesta, se il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali non emana un provvedimento espresso
di diniego, l'organizzazione di prodotto interessata si intende iscritta ai
sensi della normativa vigente, fatti salvi i poteri di controllo del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, ai fini del comma 3, provvede a
inserire nel SIAN tutti gli elementi utili alle verifiche richieste. 3. L'iscrizione
delle organizzazioni di prodotto
all'Albo nazionale di cui al comma 1,
oltre alle funzioni di certificazione anagrafica e a quelle previste dalle
leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile. |
3. Con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definite le modalità per il controllo e per la vigilanza delle
organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti
per il riconoscimento. Il decreto definisce altresì le modalità per la revoca
del riconoscimento. |
4. Con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari
e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite le modalità applicative per
la gestione, per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni di produttori, al fine di accertare
il rispetto dei requisiti per il riconoscimento. Il decreto definisce altresì
le modalità per la revoca del riconoscimento». |
|
4. Le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo
26 del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, mantengono l'iscrizione all'Albo di cui al comma 2. |
|
|
5. Le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20
ottobre 1978, n. 674, devono, entro il 31 dicembre 2005, trasformarsi in una
delle forme societarie previste dall'articolo 3, comma 1. Gli atti e le
formalità posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati, in
luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura
di 1.500 euro. In mancanza di trasformazione le regioni revocano il
riconoscimento alle predette associazioni. |
|
|
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Articolo 3 |
|
Articolo 5 |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
1. Le organizzazioni dei
produttori riconosciute possono costituire una organizzazione comune, nelle
forme societarie di cui all'articolo 3, comma 1, per il perseguimento dei
seguenti scopi: |
1. Le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 2 possono
costituire un'associazione di
organizzazioni di produttori nelle forme giuridiche societarie di cui all'articolo 3, comma 1, per il
perseguimento dei seguenti scopi: |
1. È considerata forma associata
delle organizzazioni di prodotto qualsiasi persona giuridica costituita,
nelle forme e nei modi di cui
all'articolo 3, comma 1, tra
organizzazioni di prodotto iscritte all'Albo nazionale di cui all'articolo 4
e avente tra gli scopi: |
a) concentrare e valorizzare l'offerta dei prodotti agricoli sottoscrivendo
i contratti quadro al fine di commercializzare la produzione delle
organizzazioni dei produttori; |
a) concentrare e
valorizzare l'offerta; |
a) la concentrazione e la
valorizzazione dell'offerta dei prodotti agricoli commercializzati dalle organizzazioni di prodotto socie; |
|
|
b) la sottoscrizione di contratti quadro per
la commercializzazione della produzione delle organizzazioni di prodotti
socie; |
b) gestire le crisi di mercato; |
e) svolgere interventi per prevenire e per gestire le crisi di mercato,
anche mediante programmi e azioni preventivi. |
c) la gestione di crisi di mercato in accordo con le organizzazioni di
prodotto socie; |
|
b) commercializzare il
prodotto delle strutture associate; |
|
|
c) svolgere attività promozionali, di miglioramento logistico, di
ricerca e di sperimentazione al fine di ridurre i costi di transazione, di
accrescere la qualità e di consolidarsi sui mercati nazionale e
internazionali; |
|
c) costituire fondi di esercizio per la realizzazione di programmi; |
d) costituire fondi di esercizio per la realizzazione delle proprie attività; |
d) la costituzione di fondi di esercizio
per la realizzazione di programmi; |
d) coordinare le attività delle organizzazioni di produttori; |
|
e) il coordinamento delle attività delle
organizzazioni di prodotto socie; |
e) promuovere e realizzare servizi per il miglioramento qualitativo e
la valorizzazione del prodotto e progetti di interesse comune per le
organizzazioni associate allo scopo di rendere più funzionale l'attività
delle stesse; |
|
f) la
promozione e la realizzazione di servizi per il miglioramento qualitativo e
la valorizzazione del prodotto e progetti di interesse comune per le
organizzazioni socie, allo scopo
di rendere più funzionale l'attività delle stesse; |
f) svolgere azioni di supporto alle attività commerciali dei soci,
anche mediante la creazione di società di servizi. |
|
g) lo
svolgimento di azioni di supporto alle attività commerciali dei soci, anche
mediante la costituzione di
società di servizi. |
2. Le Unioni nazionali delle
organizzazioni dei produttori riconosciute alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, qualora perseguano gli scopi di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), devono costituirsi nelle forme
societarie di cui all'articolo 3, comma 1. |
3. Ai fini del riconoscimento le associazioni di organizzazioni di
produttori devono possedere almeno i requisiti di cui all'articolo 2. |
2. Ai fini dell'iscrizione
all'Albo nazionale di cui all'articolo 4, le forme associate dalle
organizzazioni di prodotto devono dimostrare: |
|
|
a) di essere costituite da almeno tre
organizzazioni di prodotto iscritte all'Albo nazionale; |
|
|
b) di rappresentare un volume minimo di
prodotto commercializzato dalle organizzazioni di prodotto socie pari ad
almeno 3 milioni di euro. |
3. Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i
compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle forme
associate di organizzazioni di produttori, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. |
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge
le funzioni di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle associazioni di organizzazioni di
produttori, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni. |
3.
Spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali i compiti di controllo e di vigilanza delle forme associate delle
organizzazioni di prodotto, ai
sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni. |
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definiti i requisiti minimi differenziati delle forme associate di organizzazioni di produttori ai fini del loro riconoscimento. |
4. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di
produttori, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
definire requisiti quantitativi
minimi superiori a quanto previsto per le organizzazioni di produttori. |
|
Articolo 6 |
Articolo 6 |
Articolo
6 |
|
1. Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni
di produttori riconosciute possono costituire un'unione comune di
rappresentanza, nelle forme giuridiche societarie di cui all'articolo 3,
comma 1, per il perseguimento dei seguenti scopi: a) coordinare le attività
delle organizzazioni di produttori associate; b) rappresentare gli
interessi delle organizzazioni di produttori associate negli organismi
interprofessionali; c) promuovere e realizzare
servizi per il miglioramento qualitativo e per la valorizzazione del
prodotto; d) svolgere azioni di supporto
alle attività commerciali dei soci, anche mediante la creazione di società di
servizi; e) sottoscrivere intese di
filiera e contratti quadro su mandato delle organizzazioni socie. 2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge
le funzioni di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle unioni
di rappresentanza delle organizzazioni di produttori, ai sensi dell'articolo
33, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni. 3. Per essere riconosciute le unioni di rappresentanza delle
organizzazioni di produttori devono: a) essere costituite da organizzazioni di
produttori che commercializzano almeno
il 33 per cento del prodotto commercializzato in Italia; b) disporre di personale
qualificato e di strutture idonee; |
|
1. Gli statuti delle
organizzazioni comuni di cui all'articolo 5 devono prevedere espressamente: |
c) prevedere nel proprio
statuto: |
1. Gli statuti delle forme
associate dalle organizzazioni di
prodotto di cui all'articolo 5 prevedono
espressamente: |
|
1) regole atte a garantire alle strutture associate il controllo
democratico dell'unione; |
|
a) l'obbligo per le organizzazioni dei produttori aderenti almeno di: |
|
a) l'obbligo per le organizzazioni di prodotto socie di: |
1) aderire ad una sola
organizzazione comune; 2) versare contributi
finanziari per la realizzazione delle finalità istituzionali; |
2) contributi finanziari
a carico delle strutture associate per il funzionamento dell'unione; 3) l'obbligo di adesione
a un'unica unione delle strutture associate; |
1) aderire a una sola forma
associata di organizzazione di
prodotto; 2) identica; |
3) mantenere il vincolo
associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il
preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di
commercializzazione; |
4) il mantenimento del vincolo associativo per almeno un triennio e l'obbligo, ai fini del recesso, di dare un preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della successiva campagna di
commercializzazione. |
3) identica; |
b) disposizioni concernenti: |
|
b) identica; |
1) regole atte a
garantire alle associate il controllo democratico dell'organizzazione ed
evitare qualsiasi abuso di posizione dominante o di influenza di una o più
organizzazione in relazione alla gestione e al funzionamento; |
|
1) regole atte a garantire alle organizzazioni
di prodotto socie il controllo democratico dell'organizzazione e a
evitare qualsiasi abuso di posizione dominante o di influenza di una o più
organizzazioni in relazione alla gestione e al funzionamento; |
2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in
particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole
fissate dall'organizzazione comune. |
|
2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle forme associate dalle organizzazioni di prodotto. |
|
|
|
2. L'organizzazione
comune deve: |
|
2. La forma associata delle
organizzazioni di prodotto deve: |
a) essere costituita da organizzazioni di produttori riconosciute che
commercializzano complessivamente un volume minimo di produzione di sessanta
milioni di euro; |
|
a) essere costituita da organizzazioni di prodotto iscritte all'Albo nazionale di cui all'articolo 4 che
commercializzano complessivamente un volume minimo di produzione, pari ad almeno a 3 milioni di euro,
rappresentativo di mercato; |
b) disporre di personale dipendente qualificato e di strutture idonee; |
|
b) identica; |
c) prevedere nel proprio statuto, l'imposizione alle organizzazioni
socie di contributi finanziari necessari per il funzionamento
dell'organizzazione comune. |
|
c) prevedere nel proprio statuto l'imposizione alle organizzazioni socie
di contributi finanziari necessari per il funzionamento delle forma associate di organizzazioni di prodotto. |
3. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, possono essere definiti, ai fini del riconoscimento,
requisiti minimi differenziati delle organizzazioni comuni. |
|
|
4. Le organizzazioni
comuni devono, per il riconoscimento, iscriversi all'Albo di cui all'articolo
4, comma 2, presentando al Ministero una istanza corredata dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto di notorietà, ai sensi
degli articoli 46
e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei prescritti requisiti ivi compresi la
sussistenza di eventuali requisiti tecnici. Decorsi trenta giorni dalla
ricezione dell'istanza, se il Ministero delle politiche agricole e forestali
non emana un provvedimento espresso di diniego, l'organizzazione comune
interessata si intende riconosciuta ai sensi della normativa vigente, fatti
salvi i poteri di controllo del Ministero. |
|
3. Le forme associate delle
organizzazioni di prodotto devono iscriversi
all'Albo nazionale di cui all'articolo 4 presentando al Ministero delle
politiche agricole alimentari e
forestali una richiesta corredata
delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, ai
sensi degli articoli 46 e 47 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni,
attestanti il possesso dei prescritti requisiti. Decorsi trenta giorni dalla
ricezione della richiesta, se il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali non emana un
provvedimento espresso di diniego, la
forma associata delle organizzazioni di prodotto interessata si intende iscritta ai sensi della normativa
vigente, fatti salvi i poteri di controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. |
5. Il Ministero delle
politiche agricole e forestali esercita il controllo sulla organizzazione
comune tramite l'acquisizione di dati inerenti la loro attività, anche su
base informatica, nonché con controlli in loco a cadenza almeno annuale. |
4. Il Ministero delle
politiche agricole alimentari e
forestali esercita il controllo sull'unione
tramite l'acquisizione di dati inerenti la sua attività, anche su via informatica, e mediante controlli in loco a cadenza almeno annuale. |
4. Il
Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali esercita il controllo
sulle forme associate dalle organizzazioni di prodotto tramite
l'acquisizione di dati inerenti la loro attività, anche su base informatica,
nonché con controlli in loco a cadenza almeno annuale. |
6. Il Ministero procede, previa diffida, alla revoca del
riconoscimento, nei seguenti casi: |
|
5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali procede, previa diffida, alla cancellazione dell'iscrizione all'Albo nazionale di cui all'articolo
4 nei seguenti casi: |
a) perdita di uno o più requisiti previsti per il riconoscimento; |
|
a) perdita di uno o più requisiti previsti per l'iscrizione; |
b) gravi infrazioni delle norme vigenti e statutarie; |
|
b) identica; |
c) inadempienza nella fornitura dei dati richiesti dal Ministero ai
fini del controllo; |
|
c) inadempienza nella fornitura dei dati richiesti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali ai fini di controllo; |
d) irregolarità gravi in ordine alla gestione dell'organizzazione comune, tali da impedire il conseguimento delle finalità istituzionali. |
|
d) irregolarità gravi in ordine alla gestione delle forme associate delle organizzazioni di prodotto, tali da
impedire il conseguimento delle finalità istituzionali. |
|
Articolo 6-bis |
|
|
1. Per incentivare la fusione e per potenziare le associazioni di
organizzazioni di produttori di cui all'articolo 5 della presente legge è
concesso un credito d'imposta pari agli oneri e ai costi riferibili alla
fusione da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. |
|
|
Articolo 6-ter |
|
|
1. Al fine di favorire il potenziamento delle organizzazioni di
produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori le regioni
prevedono, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, specifiche
tutele, all'interno del piano di sviluppo regionale o di altri strumenti di
indirizzo e di finanziamento, per i progetti presentati dalle organizzazioni
di produttori o delle associazioni di organizzazioni di produttori anche
mediante l'introduzione di quote riservate ovvero tramite l'attribuzione di
punteggi di partenza ponderati. |
|
Articolo 7 |
Identico. |
Articolo 7 |
1. Le
organizzazioni di produttori e le loro forme associate costituiscono un fondo
di esercizio alimentato dai contributi dei soci ed eventualmente integrato da
finanziamenti pubblici, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei
prodotti effettivamente commercializzati, per la realizzazione di programmi
operativi finalizzati alla valorizzazione della produzione agricola italiana
e del suo legame con il territorio, nonché ad assicurare la trasparenza dei
processi produttivi e commerciali sino al consumatore. In particolare i programmi debbono prevedere: |
|
1. Fatto salvo quanto previsto
dall'Unione europea, le organizzazioni di prodotto e le loro forme associate
possono realizzare, anche con il concorso di finanziamenti pubblici,
programmi operativi finalizzati alla valorizzazione della produzione
agricola, dei processi produttivi e
commerciali e del suo legame con il territorio. I programmi possono
prevedere: |
a) azioni rivolte al miglioramento
qualitativo ed alla valorizzazione commerciale dei prodotti agricoli ottenuti
nei territori italiani, alla loro promozione presso i consumatori, al
sostegno della diffusione di sistemi di certificazione della qualità e della
tracciabilità dei prodotti, alla creazione di linee di prodotti biologici,
alla promozione della produzione ottenuta mediante metodi rispettosi
dell'ambiente; |
|
a) azioni rivolte al miglioramento qualitativo e alla valorizzazione
commerciale dei prodotti agricoli ottenuti nei territori italiani, alla loro
promozione presso i consumatori, al sostegno della diffusione di sistemi di
certificazione della qualità e della tracciabilità dei prodotti, alla creazione di linee di prodotti,
alla creazione di linee di prodotti biologici, nonché alla promozione della produzione ottenuta mediante metodi
rispettosi dell'ambiente; |
b) misure destinate a promuovere
l'utilizzo, da parte degli associati, di tecniche rispettose dell'ambiente,
nonché l'impiego delle risorse umane e tecniche necessarie per l'accertamento
dell'osservanza della normativa vigente; |
|
b) identica; |
c) azioni rivolte alla realizzazione
e sviluppo di contratti quadro, o qualsivoglia ulteriore azione volta al
perseguimento delle proprie finalità. |
|
c) azioni rivolte alla realizzazione e allo sviluppo di contratti quadro
o di ogni altra azione volta al
perseguimento delle proprie finalità; |
|
|
d) azioni rivolte alla prevenzione e alla
gestione delle crisi e la programmazione e l'adeguamento dell'offerta alla
domanda in funzione delle previsioni di mercato. |
2. Le forme associate possono
gestire i fondi di esercizio e realizzare i programmi delle organizzazioni
aderenti ed, in tale caso, gli eventuali finanziamenti pubblici destinati al
cofinanziamento dei medesimi fondi sono erogati alle organizzazioni comuni. |
|
2. Le forme associate possono gestire i fondi di esercizio e realizzare
i programmi delle organizzazioni di
prodotto aderenti e, in tale caso, gli eventuali finanziamenti pubblici
destinati al cofinanziamento dei medesimi fondi sono erogati alle forme associate delle organizzazioni di
prodotto. |
3. Le regioni ed il Ministero delle politiche agricole e forestali possono concedere rispettivamente, alle organizzazioni di produttori ed alle loro forme associate aiuti di avviamento o di ampliamento delle attività, conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo. |
|
|
a) azioni rivolte al miglioramento
qualitativo ed alla valorizzazione commerciale dei prodotti agricoli ottenuti
nei territori italiani, alla loro promozione presso i consumatori, al
sostegno della diffusione di sistemi di certificazione della qualità e della
tracciabilità dei prodotti, alla creazione di linee di prodotti biologici,
alla promozione della produzione ottenuta mediante metodi rispettosi
dell'ambiente; |
|
|
b) misure destinate a promuovere
l'utilizzo, da parte degli associati, di tecniche rispettose dell'ambiente,
nonché l'impiego delle risorse umane e tecniche necessarie per l'accertamento
dell'osservanza della normativa vigente; |
|
|
c) azioni rivolte alla realizzazione
e sviluppo di contratti quadro, o qualsivoglia ulteriore azione volta al
perseguimento delle proprie finalità. |
|
|
2. Le forme associate possono
gestire i fondi di esercizio e realizzare i programmi delle organizzazioni
aderenti ed, in tale caso, gli eventuali finanziamenti pubblici destinati al
cofinanziamento dei medesimi fondi sono erogati alle organizzazioni comuni. |
|
|
3. Le regioni ed il Ministero delle politiche agricole e forestali
possono concedere rispettivamente, alle organizzazioni di produttori ed alle
loro forme associate aiuti di avviamento o di ampliamento delle attività,
conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore
agricolo. |
|
|
Articolo
8 |
Identico. |
Articolo
8 |
1. Se il mercato di un
prodotto manifesta o rischia di manifestare squilibri generalizzati e di
carattere strutturale che determinano o possono determinare conseguenze
significative in termini di prezzi e di redditi percepiti dai produttori, le
organizzazioni di produttori, le relative forme associate che hanno
costituito il fondo di esercizio, hanno facoltà di non commercializzare, per
i volumi ed i periodi che giudicano opportuni il prodotto in questione
conferito dagli aderenti. |
|
1. Se il mercato di un
prodotto manifesta o rischia di manifestare squilibri generalizzati e di
carattere strutturale che determinano o possono determinare conseguenze
significative in termini di prezzi e di redditi percepiti dai produttori, le
organizzazioni di prodotto, le
relative forme associate che hanno costituito il fondo di esercizio, hanno
facoltà di non commercializzare, per i volumi ed i periodi che giudicano
opportuni il prodotto in questione conferito dagli aderenti. |
2. La presenza di squilibri
generalizzati e di carattere strutturale di cui al comma 1 è verificata ai
sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71. |
|
2. Identica. |
3. Le organizzazioni di
produttori, le relative forme associate stabiliscono la destinazione dei
prodotti ritirati dal mercato, in modo da non ostacolare il normale
smaltimento della produzione, salvaguardando l'ambiente, la qualità delle
acque e del paesaggio rurale. |
|
3. Le organizzazioni di prodotto, le relative forme associate
stabiliscono la destinazione dei prodotti ritirati dal mercato, in modo da
non ostacolare il normale smaltimento della produzione, salvaguardando
l'ambiente, la qualità delle acque e del paesaggio rurale. |
4. Le organizzazioni di produttori, le relative forme associate
versano ai produttori associati una indennità di ritiro, corrispondente alla
perdita di reddito, utilizzando il fondo di esercizio, per un quantitativo
massimo corrispondente al 20 per cento del volume del commercializzato dalla
medesima organizzazione. |
|
4. Le organizzazioni di prodotto,
le relative forme associate versano ai produttori associati una indennità di
ritiro, corrispondente alla perdita di reddito, utilizzando il fondo di
esercizio, per un quantitativo massimo corrispondente al 20 per cento del
volume del commercializzato dalla medesima organizzazione. |
5. In caso di una situazione di
grave sovrapproduzione con conseguente rischio di destabilizzazione del
mercato per un determinato prodotto accertata con le modalità di cui al comma
2, trovano applicazione le misure comunitarie e nazionali volte ad incidere
sulla produzione, sui consumi, sulle possibili destinazioni del prodotto
eccedentario (stoccaggio, trasformazione industriale, ecc.), anche attraverso
programmi straordinari di ristrutturazione degli impianti produttivi. |
|
5. Identico. |
6. Ai fini dell'applicazione del
comma 5, le organizzazioni di produttori, le relative forme associate
predispongono e trasmettono al Ministero ai fini dell'approvazione appositi
piani di intervento contenenti le misure ritenute idonee per il prodotto in
causa. |
|
6. Identico |
7. In caso di
grave squilibrio del mercato, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA), nell'àmbito dei compiti istituzionali stabiliti dall'articolo 4 del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, può stipulare contratti con le forme associate di organizzazioni
di produttori per la gestione delle crisi di mercato, al fine di riassorbire
una temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del
mercato. |
|
7. In caso di
grave squilibrio del mercato, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA), nell'àmbito dei compiti istituzionali stabiliti dall'articolo 4 del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, può stipulare contratti con le forme associate di
organizzazioni di prodotto per la
gestione delle crisi di mercato, al fine di riassorbire una temporanea
sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato. |
|
Articolo 5 |
|
Articolo 9 |
Articolo 9 |
Articolo 9 |
1.
L'intesa di filiera ha lo scopo di favorire l'integrazione di filiera e la
valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, tenendo conto degli
interessi della filiera e dei consumatori. L'intesa può definire: |
|
1. L'intesa
di filiera ha lo scopo di favorire l'integrazione di filiera e la
valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, tenendo conto degli
interessi della filiera e dei consumatori. L'intesa ha valenza generale e può definire: |
a) azioni per migliorare la conoscenza e la
trasparenza della produzione e del mercato; |
a) identica;
|
a) identica; |
b) azioni per un migliore coordinamento
dell'immissione dei prodotti sul mercato; |
b) identica; |
b) identica; |
c) modelli contrattuali compatibili con la
normativa comunitaria da utilizzare nella stipula dei contratti di
coltivazione, allevamento e fornitura; |
c) modelli contrattuali conformi alla normativa dell'Unione
europea da utilizzare nella stipula dei contratti di coltivazione,
allevamento e fornitura; |
c) identica; |
d) modalità di valorizzazione e tutela delle
denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi di qualità; |
d) identica; |
d) identica; |
e) criteri per la valorizzazione del legame delle
produzioni al territorio di provenienza; |
g) criteri per la valorizzazione del legame delle
produzioni al territorio di provenienza; |
e) identica; |
|
e) modalità
per lo svolgimento di azioni di promozione delle vocazioni produttive del
territorio e per la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni
alimentari locali ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228; |
|
|
f) le modalità per
garantire il diritto di scaffale per i prodotti con marchio dell'Unione
europea per almeno il 30 per cento dello spazio sullo scaffale per i prodotti
a marchio della categoria merceologica legato alla licenza commerciale; |
|
f) azioni al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilità
del mercato attraverso informazioni e ricerche per l'orientamento della
produzione agricola alla domanda e alle esigenze dei consumatori; |
h) azioni
al fine perseguire condizioni di equilibrio e di stabilità del mercato
attraverso informazioni e ricerche per l'orientamento della produzione
agricola alla domanda e alle esigenze dei consumatori; |
f) identica; |
g) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente. |
i) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente. |
g) identica; |
2. L'intesa di filiera è
stipulata nell'àmbito del Tavolo agroalimentare, di cui all'articolo 20
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tra gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale
nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della
distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o
rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. A tale
fine, i predetti organismi indicano la rappresentanza di filiera a livello
nazionale per il settore di appartenenza. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e
forestali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definite le modalità per la stipula delle intese di
filiera, nonché quelle di costituzione e di funzionamento dei tavoli di
filiera. |
2. L'intesa di filiera è
stipulata nell'ambito dell'organizzazione
interprofessionale. A tale fine, i predetti organismi indicano la
rappresentanza di filiera a livello nazionale per il settore di appartenenza.
Con decreto del Presidente del Consiglio del ministri, su proposta del
Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, da adottare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definite le modalità per la stipula delle
intese di filiera, nonché quelle di costituzione e di funzionamento dei
tavoli di filiera. |
|
|
|
2-bis. Possono essere sottoscritte intese di comparto produttivo
direttamente con singole imprese o con raggruppamenti della trasformazione
industriale, della distribuzione o della fase commerciale purché rappresentative
del comparto e di dimensioni rilevanti. L'intesa di comparto assume
particolari rilevanza e rappresentanza qualora sia siglata almeno da una
catena della grande distribuzione organizzata. |
3. Le intese possono,
inoltre, essere stipulate dalle Organizzazioni interprofessionali
riconosciute ai sensi all'articolo 12
del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. |
3. I tavoli di filiera di cui al comma 2 costituiscono la sede
principale di concertazione e di definizione delle strategie e delle
politiche di ciascun comparto. Ai tavoli di filiera partecipano
rappresentanti delle parti sociali dell'agricoltura, del commercio e della
distribuzione e dell'industria alimentare. |
3. Identica |
|
4. Le intese di cui al comma 2 possono essere stipulate nell'ambito
dei tavoli di filiera in assenza di organismi interprofessionali di settore. |
|
|
5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le
regioni promuovono intese di filiera ciascuno al proprio livello operativo.
Possono inoltre, al fine di prevenire squilibri di mercato che creino danno
per i consumatori e per gli operatori della filiera, sancire condizioni
obbligatorie in merito alle condizioni contrattuali tra i soggetti della
filiera. |
|
4. Le intese non possono comportare restrizioni della concorrenza ad
eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e
coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma
di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una
limitazione del volume di offerta. |
6. Le intese non possono comportare restrizioni della concorrenza ad
eccezione di quelle che risultano da una programmazione
previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di
mercato o da un programma di miglioramento della qualità che ha come conseguenza diretta una
limitazione del volume di offerta. |
4. Identica |
|
7. Le intese possono definire anche i rapporti tra i partecipanti e le
imprese della distribuzione organizzata, con particolare riferimento alle
modalità e ai criteri di determinazione del prezzo di cessione del prodotto,
ai tempi di pagamento e alle modalità di gestione concordata delle azioni
promozionali. |
|
5. Le intese sono comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali entro i quindici giorni dalla loro sottoscrizione che ne verifica la compatibilità con la normativa comunitaria e nazionale. Le intese di cui al comma 4 sono approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. |
8. Le intese filiera sono comunicate entro i cinque giorni lavorativi dalla
loro sottoscrizione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che ne
verifica la compatibilità con la normativa dell'Unione europea e nazionale. Le intese di cui ai commi 5 e 6 sono approvate con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro,
rispettivamente, cinque e sei giorni dalla stipula delle medesime. |
5. Identica |
|
Articolo 6 |
|
Articolo
10 |
Articolo
10 |
Identico. |
1. Nell'àmbito delle
finalità di cui all'articolo 33 del Trattato istitutivo della Comunità
europea e nei limiti di cui all'articolo
2, comma 1, del regolamento (CEE) n. 26/1962 del 4 aprile 1962, del
Consiglio, e successive modificazioni, i soggetti economici di cui al capo I
possono sottoscrivere contratti quadro aventi i seguenti obiettivi: |
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
e nei limiti di cui all'articolo 2, paragrafo
1, del regolamento (CE)
n.1184/2006 del Consiglio, del 24
luglio 2006, e successive modificazioni, i soggetti economici di cui al
capo I possono sottoscrivere contratti quadro aventi i seguenti obiettivi: |
|
a) sviluppare gli sbocchi commerciali sui mercati interno ed estero, e
orientare la produzione agricola per farla corrispondere, sul piano
quantitativo e qualitativo, alla domanda, al fine di perseguire condizioni di
equilibrio e stabilità del mercato; |
a) identica; |
|
b) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; |
b) identica; |
|
c) migliorare la qualità dei prodotti con particolare riguardo alle
diverse vocazioni colturali e territoriali e alla tutela dell'ambiente; |
c) identica; |
|
d) ridurre le fluttuazioni dei prezzi ed assicurare le altre finalità
perseguite dall'articolo 33 del Trattato sulla Comunità europea; |
d) ridurre le fluttuazioni dei prezzi e assicurare le altre finalità
perseguite dall'articolo 39 del Trattato funzionamento
dell'Unione europea; |
|
e) prevedere i criteri di adattamento della produzione all'evoluzione
del mercato. |
e) identica. |
|
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali possono essere definite, per singole filiere, modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera, che prevedano una rappresentatività specifica, determinata in percentuale al volume di produzione commercializzata, da parte dei soggetti economici di cui al capo I. |
2. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definite, per singole
filiere, modalità di stipula dei contratti quadro, anche in mancanza di
un'intesa di filiera, che prevedano una rappresentatività specifica,
determinata in percentuale al volume di produzione commercializzata, da parte
dei soggetti economici di cui al capo I. |
|
Articolo 11 |
Articolo 11 |
Identico. |
1.
Il contratto quadro definisce il prodotto, le attività e l'area geografica
nei cui confronti è applicabile; nel contratto quadro devono essere indicate
la durata e le condizioni del suo rinnovo. |
1. Identico. |
|
2.
Ai contratti quadro si applicano i seguenti princìpi generali: |
2. Identico: |
|
a) confronto preventivo delle previsioni della
produzione e degli sbocchi commerciali del prodotto in vista della loro
armonizzazione; |
a) identica; |
|
b) definizione di prescrizioni al fine di adeguare
il prodotto oggetto del contratto quadro alle esigenze dell'immissione sul
mercato, con riferimento anche alle caratteristiche qualitative del prodotto
ed ai servizi logistici che incidono sulla determinazione del prezzo di
commercializzazione; |
b) identica;
|
|
c) obbligo per gli acquirenti di rifornirsi del
prodotto oggetto del contratto quadro tramite un contratto di coltivazione,
allevamento e fornitura, o tramite altro contratto, comunque denominato, da
stipulare per iscritto, che rispetti i contenuti del contratto quadro e ne
preveda espressamente l'applicazione anche nei confronti degli imprenditori
agricoli non aderenti alle organizzazioni stipulanti, ai sensi dell'articolo
13. Il rispetto delle condizioni stabilite nei contratti quadro deve essere
garantito dalla previsione espressa, contenuta negli accordi stessi e
confermata nei contratti-tipo e nei contratti individuali, che considera, ai
fini degli articoli 1453 e 1455 del codice civile, di grave importanza ogni
sua violazione, con diritto al risarcimento degli eventuali danni; |
c) obbligo per gli acquirenti di rifornirsi del
prodotto oggetto del contratto quadro tramite un contratto di coltivazione,
allevamento e fornitura, o tramite un altro contratto, comunque denominato,
da stipulare per iscritto, che rispetti i contenuti del contratto quadro e ne
preveda espressamente l'applicazione anche nei confronti degli imprenditori
agricoli non aderenti alle organizzazioni stipulanti, ai sensi dell'articolo
13. Il rispetto delle condizioni stabilite nei contratti quadro deve essere
garantito dalla previsione espressa, contenuta negli accordi stessi e
confermata nei contratti a tipo e nei contratti individuali, che considera, ai fini degli articoli 1453 e 1455
del codice civile, di grave importanza ogni sua violazione, con diritto al
risarcimento degli eventuali danni; |
|
d) definizione dei criteri per la valutazione delle diversificazioni di
prezzo da stabilire in relazione al processo produttivo applicato e alle
caratteristiche qualitative dei prodotti considerati per assicurare il
raggiungimento delle finalità dell'articolo 33 del Trattato istitutivo della
Comunità europea. |
d) definizione dei criteri per la valutazione delle diversificazioni di
prezzo da stabilire in relazione al processo produttivo applicato e alle
caratteristiche qualitative dei prodotti considerati per assicurare il
raggiungimento delle finalità dell'articolo 39 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. |
|
3. Sono esclusi dai
contratti quadro i quantitativi di prodotto conferiti dai soci alle
cooperative agricole ed ai loro consorzi per la raccolta, la lavorazione, la
trasformazione e la commercializzazione sul mercato delle produzioni agricole
ed agroalimentari. È facoltà delle cooperative agricole e dei loro consorzi
aderire ai contratti quadro. |
3. Identico. |
|
|
4. I contratti definiscono anche i rapporti
tra i partecipanti e le imprese della distribuzione organizzata, con
particolare riferimento alle modalità e ai criteri di determinazione del
prezzo di cessione del prodotto, ai tempi di pagamento e alle modalità di
gestione concordata delle azioni promozionali. |
|
4. I contratti quadro
devono contenere, per ogni prodotto, disposizioni relative a: |
5. I
contratti quadro devono contenere, per ogni prodotto, disposizioni relative
a: |
|
a) il riconoscimento delle cause di forza maggiore che giustificano il
mancato rispetto parziale o totale delle reciproche obbligazioni delle parti
nei singoli contratti; |
a) identica; |
|
b) l'individuazione di un collegio arbitrale terzo rispetto alle parti
al quale rimettere ogni controversia fra le organizzazioni firmatarie degli
accordi quadro, in ordine alla interpretazione o all'esecuzione degli stessi,
e di rimettere a tale organo indicato in ciascun contratto quadro ogni
controversia tra gli imprenditori che siano interessati direttamente alla
esecuzione dei contratti o che siano parti dei contratti da essi regolati. La
determinazione del risarcimento del danno derivante dalla violazione di
quanto disposto dal comma 2, la lettera c), deve essere anch'essa
rimessa alla decisione di un collegio arbitrale nominato nei modi e con le
modalità di procedura previsti nella presente lettera b). Il danno è
liquidato con valutazione equitativa; |
b) identica; |
|
c) le modalità di corresponsione, da parte di ciascun produttore,
trasformatore, commerciante e distributore alle rispettive organizzazioni
firmatarie, di contributi, ove previsto dai contratti quadro, per le spese
previste dagli accordi finalizzate a favorire la stabilizzazione del mercato
e - attraverso studi, controlli tecnici ed economici, ed azioni per la
promozione e lo sviluppo delle vendite - la valorizzazione dei prodotti
oggetto dei contratti quadro. Il contributo può essere determinato da una
quota percentuale del prezzo del prodotto oggetto dei singoli contratti; |
c) identica; |
|
d) la previsione delle sanzioni e degli indennizzi in caso di
inadempimento parziale o totale delle obbligazioni, anche in relazione alle
ipotesi disciplinate dagli articoli 12 e 13. |
d) identica; |
|
5. I contratti quadro
stabiliscono il contratto-tipo, che deve essere adottato nella stipulazione
dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura. |
6. I
contratti quadro stabiliscono il contratto a tipo, che deve essere adottato
nella stipula dei contratti di
coltivazione, allevamento e fornitura. |
|
6. I contratti quadro e il contratto-tipo sono depositati, a cura delle parti contraenti, entro dieci giorni dalla stipulazione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale, entro trenta giorni dal deposito, può formulare osservazioni circa la rappresentatività delle parti contraenti e la conformità degli accordi alla normativa comunitaria e nazionale. Decorso tale termine senza osservazioni, i contratti quadro ed il contratto-tipo si intendono efficaci e sono pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole e forestali e su quelli delle regioni interessate. |
7. I contratti quadro e il contratto a tipo sono depositati, a cura delle parti contraenti, entro
dieci giorni dalla stipula presso
il Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, il quale, entro trenta giorni dal deposito, può formulare
osservazioni circa la rappresentatività delle parti contraenti e la conformità
degli accordi alla normativa dell'Unione
europea e nazionale, con le
strategie definite nel tavolo di filiera. Decorso tale termine senza
osservazioni, i contratti quadro e il contratto tipo si intendono efficaci e
sono pubblicati nel sito istituzionale
del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali e su quelli delle regioni interessate. |
|
|
8. I contratti quadro sono vincolanti per tutti gli operatori della
filiera se sono approvati da una organizzazione interprofessionale che
rappresenta almeno i due terzi del prodotto commercializzato. |
|
|
9. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vigila
sull'applicazione del contratto quadro predisponendo adeguate strutture di
controllo e di vigilanza. |
|
Articolo 12 |
Identico. |
Identico. |
1. Ciascuno dei contraenti può
recedere dal contratto di coltivazione, allevamento e fornitura mediante
preavviso di un anno e dopo che sia trascorsa almeno una campagna completa di
consegne. |
|
|
2. In caso di cessione totale o parziale dell'azienda da parte di un
imprenditore che ha sottoscritto un contratto individuale di coltivazione,
allevamento e fornitura in esecuzione di un contratto quadro, il cedente è
tenuto a dichiarare nell'atto di cessione l'esistenza di tale contratto, ed
il cessionario deve impegnarsi a rispettarne le clausole ed a garantirne
l'esecuzione. |
|
|
3. In caso di violazione degli
obblighi previsti dai commi 1 e 2, l'inadempiente è obbligato al risarcimento
dei danni, da liquidarsi con valutazione equitativa in mancanza di esatta
determinazione, ed è assoggettato alle sanzioni ed agli indennizzi fissati
dai contratti quadro. Gli obblighi suddetti gravano, nel caso di cessione
dell'azienda, solidalmente sul cessionario e sul cedente. |
|
|
4. I crediti degli imprenditori agricoli nei confronti dei trasformatori, commercianti e dei distributori acquirenti dei prodotti in forza di contratti stipulati nel rispetto del presente decreto, hanno privilegio generale sui mobili, con il grado previsto dall'articolo 2751-bis, primo comma, n. 4), del codice civile. |
|
|
Articolo 13 |
Identico. |
Identico. |
1. Le parti acquirenti aderenti ad
organizzazioni che abbiano stipulato un contratto quadro sono obbligate ad
applicare tutte le condizioni in esso previste ai contratti di coltivazione,
allevamento e fornitura e ad ogni altro contratto che riguardi prodotti di
provenienza nazionale contemplati nell'accordo, anche se stipulati con
imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni firmatarie del
contratto quadro. |
|
|
2. Gli imprenditori agricoli non
aderenti alle organizzazioni firmatarie di contratti quadro, ove concludano
contratti di coltivazione, allevamento e fornitura che riguardi prodotti
contemplati in un contratto quadro, possono pretendere l'applicazione in loro
favore delle clausole contenute in detto accordo, e sono in tal caso
obbligati a corrispondere alle organizzazioni firmatarie i contributi di cui
all'articolo 11, comma 4, lettera c). |
|
|
3. La violazione degli obblighi di
cui ai precedenti commi costituisce, ai fini degli articoli 1453 e 1455 del
codice civile, grave inadempienza, con diritto delle organizzazioni dei
produttori o loro forme associate firmatarie del contratto quadro e dei
singoli imprenditori agricoli che ne hanno richiesto l'applicazione, di
richiedere il risarcimento degli eventuali danni. |
|
|
4. Alle controversie relative alle fattispecie previste ai commi precedenti si applica quanto disposto dall'articolo 11, comma 4, lettera b). |
|
|
Articolo 14 |
Identico. |
Identico. |
1. Nel rispetto delle
norme comunitarie, la stipula di singoli contratti di coltivazione, di
allevamento e fornitura conformi ai contratti quadro costituisce criterio di
preferenza, secondo le modalità stabilite in ciascun bando di partecipazione,
per attribuire contributi statali per l'innovazione e la ristrutturazione
delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei
prodotti agricoli. I contratti di conferimento sottoscritti tra le cooperative
agricole e loro consorzi ed i rispettivi associati sono equiparati ai
contratti di coltivazione, allevamento e fornitura qualora perseguano gli
obiettivi dei contratti quadro di cui all'articolo 10. |
|
|
2. Le amministrazioni
pubbliche assumono le opportune iniziative per promuovere e valorizzare i
contratti di cui al comma 1. |
|
|
3. Costituisce priorità
nell'accesso ai regimi di aiuti di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
la stipula di contratti di cui al comma 1. |
|
|
4. Le regioni possono
attribuire priorità nell'erogazione di contributi alle imprese di cui al
comma 1. |
|
|
5. Il valore preminente previsto dall'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nell'aggiudicazione degli appalti pubblici è esteso anche alle produzioni agricole oggetto di contratti quadro. |
|
|
|
|
Articolo 14-bis |
|
|
1. Per i soci delle organizzazioni di
prodotto è stabilita una detrazione d'imposta del 5 per cento ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ridotta al 3 per
cento ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES), da utilizzare in
sede di dichiarazione dei redditi, a condizione che tali soggetti siano
associati a organizzazioni di prodotto aventi un fatturato minimo di tre milioni
di euro. |
|
|
2. Per le forme associate delle
organizzazioni di prodotto di cui all'articolo 5 del presente decreto, in
relazione al fatturato presentato e controllato dall'organismo delegato, è
concesso un credito di imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni. |
|
|
3. L'incentivo di cui al comma 2, in misura
crescente e proporzionale al fatturato stesso, segue la seguente proporzione: |
|
|
a) fatturato fino
a 2 milioni di euro, riduzione del 4 per cento; |
|
|
b) fatturato fino
a 4 milioni di euro, riduzione del 5 per cento; |
|
|
c) fatturato
oltre 4 milioni di euro, riduzione del 6 per cento. |
|
|
4. Per la forma associata alle
organizzazioni di prodotto di cui all'articolo 5 del presente decreto è
altresì concesso un credito di imposta da utilizzare in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, nella misura del 15 per cento del valore degli
investimenti in mezzi tecnici aziendali. |
|
|
5. Le organizzazioni di prodotto,
costituite nella forma di società consortili di cui all'articolo 2615-ter del
codice civile, valorizzano il prodotto conferito dai soci a consuntivo, sulla
base delle risultanze di bilancio, se tale modalità è stabilita dallo statuto
sociale. |
|
|
6. Per i soggetti di cui al comma 5 si applicano, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, le disposizioni del decreto del Ministro
per le finanze 15 novembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 310
del 24 novembre 1975. |
Articolo 15 |
Identico. |
Identico. |
1. Gli accordi realizzati
tra produttori agricoli o fra produttori agricoli ed imprese, che beneficino
di una stessa denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica
protetta (IGP) e attestazione di specificità (AS) riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio
1992 e del regolamento (CEE)
n. 2082/92 del 14 luglio 1992, entrambi del Consiglio, o che siano
integrati nella stessa filiera di produzione avente la dicitura di
«agricoltura biologica» ai sensi del regolamento
(CE) n. 2092/91, del 24 giugno 1991 del Consiglio, sono approvati dal
Ministero delle politiche agricole e forestali. Tali accordi devono essere stipulati
per iscritto, per un periodo determinato che non può essere superiore a tre
anni e possono riguardare soltanto: |
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a) una programmazione previsionale e coordinata della produzione in
funzione del mercato; |
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b) un piano di
miglioramento della qualità dei prodotti, avente come conseguenza diretta una
limitazione del volume di offerta; |
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c) una concentrazione dell'offerta e dell'immissione sui mercati della
produzione degli aderenti. |
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2. In caso di grave squilibrio del mercato, gli accordi realizzati fra
produttori agricoli, o fra produttori agricoli ed imprese di
approvvigionamento o di trasformazione e le disposizioni autolimitatrici,
adottate dalle organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi
del regolamento (CE) n. 2200/96 del
28 ottobre 1996 del Consiglio, e del regolamento (CE) n. 952/97 del 20 maggio 1997 del Consiglio, e
le organizzazioni interprofessionali di cui all'articolo 12, destinati a
riassorbire una temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire
l'equilibrio del mercato, devono essere autorizzati dal Ministero delle
politiche agricole e forestali. Tali misure devono essere adeguate a superare
gli squilibri e non possono in alcun caso riguardare la materia dei prezzi.
La durata degli accordi non può eccedere un anno. |
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3. Gli accordi di cui ai
commi 1 e 2 non possono in ogni caso prevedere restrizioni non strettamente
necessarie al raggiungimento degli scopi indicati nei medesimi commi, né
possono eliminare la concorrenza da una parte sostanziale del mercato. |
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4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non costituiscono deroghe a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. |
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Articolo 16 |
Identico. |
Identico. |
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
la legge 16 marzo 1988, n. 88,
è abrogata. |
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2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo sono soppresse le seguenti norme: |
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a) articoli 26, 27, 28 e 29 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive
modificazioni; |
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b) articolo 11
del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. |
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3. Fino alla data di
entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali
previsti dal presente decreto legislativo si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni precedentemente vigenti. |
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4. Nel settore
bieticolo-saccarifero, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1,
lettera f), i contratti quadro sono sottoscritti, in rappresentanza
degli imprenditori agricoli, dalle associazioni nazionali maggiormente
rappresentative dei produttori bieticoli. A tali contratti si applicano le
norme di cui al presente decreto. |
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5. All'articolo 12
del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: |
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«1-bis. Possono
costituire un'Organizzazione interprofessionale gli organismi maggiormente
rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della
trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e
agroalimentari. Sono considerati rappresentativi a livello nazionale gli
organismi che sono presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro. |
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1-ter. Il
Ministero delle politiche agricole e forestali svolge i compiti di
riconoscimento, controllo e vigilanza delle Organizzazioni
interprofessionali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i
criteri e le modalità per: |
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a) il riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni
interprofessionali; |
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b) la nomina degli amministratori; |
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c) la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non
aderenti le regole approvate ai sensi del comma 2, sempreché l'organizzazione
interprofessionale dimostri di rappresentare almeno il 66 per cento della
produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale.». |
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6. Il comma 2-quater dell'articolo 12
del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è soppresso. |
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7. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
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Decreto legislativo |
A.C. 301 (Fiorio e
Cenni) |
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Articolo 4 |
Articolo
12 |
Articolo
12 |
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1.
Ai fini dell'integrazione economica di filiera, si intende per
«Organizzazione interprofessionale» un'associazione costituita ai sensi
degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361: |
1. Ai fini dell'integrazione economica di filiera, si intende per
«organizzazione interprofessionale» un'associazione costituita ai sensi
degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che: |
a) raggruppi organizzazioni nazionali di rappresentanza
delle attività economiche connesse con la produzione, il commercio e la
trasformazione dei prodotti agricoli; |
a) raggruppi organizzazioni nazionali di rappresentanza delle attività
economiche connesse con la produzione, il commercio e la trasformazione dei
prodotti agricoli, ivi comprese le
unioni di rappresentanza delle organizzazioni di produttori di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, e successive
modificazioni; |
b) sia costituito per iniziativa di tutte o di una
parte delle organizzazioni o associazioni che la compongono; |
b) sia costituito per iniziativa di tutte o di una parte delle
organizzazioni o delle associazioni di
organizzazioni di produttori che la compongono; |
c)
svolga alcune delle attività seguenti, tenendo conto degli interessi dei
consumatori: |
c) identica: |
1)
migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato; |
1) identico; |
2)
contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato; |
2) |
3)
elaborare contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria; |
3) elaborare contratti
tipo conformi alla normativa
dell'Unione europea; |
4)
accrescere la valorizzazione dei prodotti; |
4) identico; |
5)
ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari e di
altri fattori di produzione e a garantire la qualità dei prodotti nonché la
salvaguardia dei suoli e delle acque; |
5) identico; |
6)
mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti; |
6) identico; |
7)
valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine,
i marchi di qualità e le indicazioni geografiche; |
7) identico; |
8)
promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi
dell'ambiente; |
8) identico; |
9)
definire, per quanto riguarda le normative tecniche relative alla produzione
e alla commercializzazione, regole più restrittive di quelle previste dalle
normative comunitaria e nazionale per i prodotti agricoli e trasformati. |
9) definire, per quanto riguarda le normative tecniche relative alla
produzione e alla commercializzazione, regole più restrittive di quelle
previste dalle normative dell'Unione
europea e nazionale per i prodotti agricoli e trasformati; |
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10) promuovere misure atte a garantire la qualità, la trasparenza e la
regolazione efficace dei mercati. |
1-bis. Possono costituire
un'Organizzazione interprofessionale gli organismi maggiormente
rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della
trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e
agroalimentari. Sono considerati rappresentativi a livello nazionale gli
organismi che sono presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro. |
2. Possono
costituire un'organizzazione interprofessionale gli organismi maggiormente
rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della
trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e
agroalimentari. Sono considerati rappresentativi a livello nazionale gli
organismi che sono presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro nonché le
unioni di rappresentanza delle organizzazioni di produttori di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, e successive
modificazioni. |
1-ter. Il Ministero delle politiche
agricole e forestali svolge i compiti di riconoscimento, controllo e
vigilanza delle Organizzazioni interprofessionali. Con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per: |
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge i compiti di riconoscimento,
controllo e vigilanza delle organizzazioni
interprofessionali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per: |
a) il riconoscimento ed i controlli delle
organizzazioni interprofessionali; |
a) identica; |
b) la nomina degli amministratori; |
b) identica; |
c)
la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non aderenti
le regole approvate ai sensi del comma 2, sempreché l'organizzazione
interprofessionale dimostri di rappresentare almeno il 66 per cento della
produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale. |
c) la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non
aderenti le regole approvate ai sensi del comma 4, a condizione che
l'organizzazione interprofessionale dimostri di rappresentare almeno il 66
per cento della produzione o della commercializzazione sul territorio
nazionale: |
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d) gli eventuali criteri per l'articolazione
in sezioni territoriali di prodotto. |
2. Le organizzazioni possono costituire
fondi per il conseguimento dei fini istituzionali, imporre contributi e
regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti, in base alla normativa
comunitaria ed alle disposizioni previste dal decreto di cui al comma
2-quater. Al fine dell'imposizione dei contributi e delle regole predette le
delibere devono essere adottate con il voto favorevole di almeno l'85% degli
associati interessati al prodotto |
4. Le organizzazioni interprofessionali
possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali, imporre
contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti, in base alla
normativa dell'Unione europea. Al
fine dell'imposizione dei contributi e delle regole le delibere devono essere
adottate con il voto favorevole di almeno l'85 per cento degli associati
interessati al prodotto. |
2-bis. Il riconoscimento può essere
concesso ad una sola organizzazione interprofessionale per prodotto, che può
articolarsi in sezioni regionali o interregionali. |
5. Il
riconoscimento può essere concesso solo
se l'organizzazione interprofessionale detiene almeno i due terzi del prodotto complessivo. |
2-ter. Gli accordi conclusi in seno ad una organizzazione interprofessionale non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi sono in tali casi adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto. |
6. Gli accordi conclusi in seno ad un'organizzazione interprofessionale
non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli
che risultano da una
programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli
sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia
come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi
sono in tali casi adottati all'unanimità degli associati interessati al
prodotto». |