Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Regolazione dei mercati agroalimentari - A.C. 301 e A.C. 474 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 301/XVII   AC N. 474/XVII
Serie: Progetti di legge    Numero: 15
Data: 29/05/2013
Descrittori:
COMMERCIO   PRODOTTI AGRICOLI
PRODOTTI ALIMENTARI     
Organi della Camera: XIII-Agricoltura

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Regolazione dei mercati agroalimentari

 

A.C. 301 e A.C. 474

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 15

 

 

 

29 Maggio 2013

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Agricoltura

( 066760-3610 – * st_agricoltura@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

§         Le parti relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea sono state curate dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea.

 

 

 

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File: Ag0007.doc

 


INDICE

Schede di lettura

Contenuto. 3

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE.. 10

Testo a fronte

 

 


Schede di lettura

 


Contenuto

Le proposte di legge in esame, l’ A.C. 301 di iniziativa dell’on. Fiorio ed altri, e l’ A.C. 474, di iniziativa dell’on. Oliverio, si propongono entrambe di ordinare la disciplina dei mercati alimentari e delle organizzazioni di prodotto del settore agricolo attraverso parziali modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 al fine di stabilire un aggiornato riferimento legislativo del settore.

 

L’intervento previsto dall’ A.C. 301 è motivato, secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, da una serie di necessità specifiche: ordinare l’intera materia in modo da aggiornare i riferimenti legislativi di base, posto che in agricoltura le strutture associative si sono organizzate facendo riferimento a differenti normative nazionali ed europee; rivedere alcuni istituti qualificati e alcune definizioni oggi in vigore; trasferire moduli e procedure utili in taluni settori ad altri settori in modo da estenderne i benefici; riordinare la materia delle relazioni tra settori della produzione, a partire da quelle agroindustriali, tramite una rinnovata presenza del governo dell’agricoltura a livello sia nazionale che regionale.

 

In particolare, l’articolo 1, modificando l’articolo 2 del decreto legislativo, introduce tra i compiti delle organizzazioni di produttori quello di favorire l’accesso a nuovi mercati, anche attraverso nuove filiali o uffici commerciali, e quello di svolgere attività di promozione e di marketing.

L’articolo 2, attraverso la modifica degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo, stabilisce invece i requisiti che le organizzazioni di produttori devono avere per essere riconosciute. Esse possono essere formate esclusivamente da imprese agricole singole o associate. Le forme giuridiche societarie sono quelle già previste dalla legislazione vigente e cioè società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale è sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi, società cooperative agricole e loro consorzi e società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie. L’articolo disciplina anche gli obblighi che gli statuti delle organizzazioni devono prevedere; la modifica più rilevante riguarda il quantitativo minimo che l’organizzazione è tenuta a commercializzare. Mentre nell’attuale normativa si fa riferimento all’obbligo dei soci di far vendere almeno il 75% della propria produzione direttamente dall’organizzazione, con facoltà di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al 25% del prodotto, nel testo in esame si fa riferimento all’obbligo dei soci di far vendere la produzione complessiva di ciascun socio direttamente dall’organizzazione, che ne acquisisce il possesso, con facoltà di vendita diretta da parte del produttore fino ad un massimo del 25% del prodotto. Si prevede, inoltre, in modo innovativo, che vengano stabilite regole per garantire all’organizzazione dei produttori strumenti adeguati per la programmazione e per la definizione delle modalità di produzione e per la trasparenza dei rapporti tra soci ed organizzazioni dei produttori; nonché sistemi interni ed esterni di valutazione delle strategie di management, del personale e delle strutture, finalizzati ad assicurare l'offerta di servizi efficaci a standard di qualità.

Ai fini del loro riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere non solo un numero minimo di produttori aderenti e un volume minimo di produzione conferita dagli associati, ma devono anche, in maniera innovativa rispetto al passato, essere dotate di un piano strategico di attività sul quale misurare le effettive prospettive di affermazione nel mercato, dimostrando, altresì, che almeno il 75 per cento del fatturato risultante dai dati di bilancio è derivato dai prodotti conferiti dai soci.

L’articolo 3, modificando gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo, introduce invece nuove disposizioni sulle associazioni di organizzazioni di produttori e sulle unioni di rappresentanza: le prime intese come forma organizzativa ulteriore delle organizzazioni di produttori, le seconde come vero e proprio strumento di rappresentanza dei loro interessi nelle sedi istituzionali previste a livello nazionale. E’ previsto che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali eserciti il controllo sulle unioni di rappresentanza attraverso l'acquisizione di dati inerenti la sua attività e mediante controlli in loco a cadenza almeno annuale.

Per favorire la crescita dimensionale delle associazioni di organizzazioni di produttori è prevista inoltre la concessione di un credito di imposta pari agli oneri e ai costi riferibili alla fusione da utilizzare in compensazione.

Infine, con lo scopo di implementare il ruolo propulsivo delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni, è previsto che le regioni debbano, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, stabilire specifiche tutele nell'ambito del piano di sviluppo regionale o di altri strumenti di indirizzo e di finanziamento, anche mediante l'introduzione di quote riservate ovvero tramite l'attribuzione di punteggi di partenza ponderati, per i progetti da loro presentati.

L’articolo 4 della proposta di legge in esame si occupa invece delle organizzazioni interprofessionali modificando radicalmente l’articolo 12 del decreto legislativo n. 173 del 1998 allo scopo di adeguare la loro struttura al nuovo sistema organizzativo così come definito dal complesso della stessa proposta di legge in esame.

Nello specifico si prevede che le organizzazioni interprofessionali possano raggruppare anche le unioni di rappresentanza delle organizzazioni dei produttori di cui all’art. 6 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n.102; esse possano, tra l’altro, promuovere misure atte a garantire la qualità, la trasparenza e la regolazione efficace dei mercati. Le unioni di rappresentanza delle organizzazioni di produttori sono considerate rappresentative a livello nazionale per poter costituire un’organizzazione interprofessionale; il riconoscimento può essere concesso solo se l’organizzazione interprofessionale detiene almeno i due terzi del prodotto complessivo. Sono poste poi le condizioni in base alle quali si possono estendere le regole approvate all’interno delle organizzazioni di produttori anche alle imprese non aderenti: l’organizzazione interprofessionale deve dimostrare di rappresentare almeno il 66 per cento della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale.

L’articolo 5 modifica l’articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 al fine di potenziare le intese di filiera. Mentre attualmente l’intesa di filiera è stipulata nell’ambito del Tavolo agroalimentare, la proposta prevede che essa sia stipulata nell’ambito dell’organizzazione interprofessionale. Si dispone, quindi, che i relativi tavoli devono costituire la sede principale di concertazione e di definizione delle strategie e delle politiche di ciascun comparto e che ad essi devono partecipare i rappresentanti delle parti sociali dell’agricoltura, dell’industria alimentare, del commercio e della distribuzione. A tal fine è previsto che con decreto del Presidente del Consiglio del ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, siano definite le modalità per la stipula delle intese di filiera, nonché quelle di costituzione e di funzionamento dei tavoli di filiera.

E’ innovativa inoltre la previsione che le intese possano definire anche i rapporti tra i partecipanti e le imprese della distribuzione organizzata, con particolare riferimento alle modalità e ai criteri di determinazione del prezzo di cessione del prodotto, ai tempi di pagamento e alle modalità di gestione concordata delle azioni promozionali. Spetta poi al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verificare la compatibilità con la normativa dell'Unione europea e nazionale delle intese di filiera, che devono essergli comunicate entro i cinque giorni lavorativi dalla loro sottoscrizione.

L’articolo 6 infine, introduce talune modifiche al’articolo 10 del decreto legislativo n.102 del 2005 in materia di contratti quadro prevedendo, in particolare, l’intesa con la Conferenza Stato, regioni e province autonome, per la definizione di modalità di stipula dei contratti quadro. Viene, inoltre, prevista una specifica disciplina dei rapporti con la grande distribuzione organizzata prevedendo che i contratti definiscano anche i rapporti tra i partecipanti e le imprese della distribuzione organizzata, con particolare riferimento alle modalità e ai criteri di determinazione del prezzo di cessione del prodotto, ai tempi di pagamento e alle modalità di gestione concordata delle azioni promozionali.

I contratti quadro sono vincolanti per tutti gli operatori della filiera se sono approvati da una organizzazione interprofessionale che rappresenta almeno i due terzi del prodotto commercializzato.

L’ A.C. 474, secondo quanto è riportato nella relazione illustrativa, intende operare uno snellimento delle norme in modo da facilitare una maggiore integrazione del sistema agroalimentare italiano sulla base del rafforzamento dei legami tra i diversi componenti della filiera produttiva, anche grazie alla definizione di strumenti operativi più flessibili. La proposta di legge ha inoltre come scopo quello di porre le condizioni affinché le organizzazioni di prodotto, che nel corso del tempo hanno assunto diverse forme giuridiche (società di capitali, società cooperative agricole, società consortili), individuino un parametro minimo di conferimento per ogni singolo socio con la finalità di consentire un’idonea programmazione per operare efficacemente sul mercato di riferimento.

L’ A.C. 474 contiene soltanto due articoli.

L’articolo 1 modifica diversi articoli del decreto legislativo n. 102 del 2005 (artt. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 e 9) e introduce un nuovo articolo (art. 14-bis).

L’articolo 2 contiene invece alcune disposizioni transitorie e di attuazione. E’ previsto infatti che le organizzazioni di produttori debbano adeguarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore delle modifiche apportate. Il mancato adempimento da parte delle organizzazioni comporta la perdita del riconoscimento previsto dalla legge. Il secondo comma dell’articolo prevede che entro due mesi, sempre a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate, venga adottato un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per definire le modalità di controllo e di vigilanza sul rispetto dei requisiti per l'iscrizione all'Albo nazionale istituito dal novellato articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. Lo stesso decreto deve definire anche le modalità per la cancellazione dall’Albo da parte delle organizzazioni di prodotto. Il terzo comma concede invece alle forme associate delle organizzazioni sei mesi di tempo dall’entrata in vigore delle modifiche per iscriversi all’Albo nazionale, con l’obbligo di dimostrare di associare soltanto organizzazioni di prodotto già iscritte all’Albo nazionale.

Quanto alle modifiche apportate al testo del decreto legislativo n. 102 del 2005 si introduce innanzitutto il nuovo termine “organizzazioni di prodotto” prevedendo la sostituzione della definizione “organizzazioni di produttori” laddove necessario in modo da renderla omogenea con il contenuto degli articoli successivi. Al contempo la nuova disciplina viene estesa anche alle imprese che siglano contratti di rete che abbiano raggiunto un fatturato di almeno tre milioni di euro e siano stati sottoscritti da almeno cinque imprese.

Le modifiche apportate all’articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2005 prevedono, tra gli altri requisiti richiesti alle organizzazioni di prodotto per il riconoscimento, la commercializzazione diretta di un volume minimo di prodotto, la programmazione e l’adeguamento dell’offerta alla domanda , la partecipazione alla gestione degli interventi per il superamento delle crisi.

All’articolo 3, riferito ai requisiti delle organizzazioni di prodotto, si prevede che lo statuto debba, tra l’altro, contenere disposizioni concernenti la determinazione di regole inerenti le modalità di produzione, di conferimento, di immissione sul mercato, e di controllo della produzione dei soci. Ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale delle organizzazioni di prodotto, le società devono dimostrare di avere come soci almeno 5 produttori agricoli e rappresentare un volume minimo di commercializzazione del prodotto complessivamente conferito dai soci produttori agricoli, pari almeno a 3 milioni di euro, rappresentativi del settore produttivo.

Nel caso poi in cui un'organizzazione di prodotto sia costituita anche da soggetti diversi dai produttori agricoli, questi ultimi non possono detenere una quota superiore al 20 per cento del capitale sociale e concorrere direttamente o indirettamente a comporre il volume minimo di commercializzazione.

In questo modo viene dunque rivista l’impostazione corrente, in quanto si aprono le organizzazioni di produttori all’ingresso di soggetti diversi da quelli agricoli, evitando comunque che essi divengano dominanti al loro interno. Tale scelta è motivata dal fatto che viene ritenuto opportuno alimentare forme di aggregazione tra produttori agricoli e altri soggetti della filiera agroalimentare all’interno di una stessa compagine associativa organizzata, atte a sviluppare: reti produttive che favoriscano lo spirito imprenditoriale; il raggiungimento di una massa critica di prodotto connaturata all’ampiezza dei mercati; lo stanziamento di risorse adeguate allo sviluppo di nuovi prodotti e alla ricerca, nonché la realizzazione di servizi più avanzati di assistenza tecnica e commerciale.

A tali finalità sono dedicati anche gli accessi preferenziali ai progetti nazionali e dell’Unione europea oltre alle agevolazioni fiscali, tributarie e finanziarie previsti dal nuovo articolo 14-bis del decreto legislativo n. 102 del 2005, introdotto dalla lettera l). dell’articolo 1. Si tratta di meccanismi di premialità crescenti direttamente proporzionali al raggiungimento di soglie di fatturato connaturate alla tipologia di prodotto.

Con la modifica dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2005 viene eliminato il passaggio ora necessario del riconoscimento regionale ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale delle organizzazioni di produttori, con la finalità di evitare in tal modo un’eccessiva burocratizzazione e la diversificazione dei parametri di riconoscimento a livello regionale

Il nuovo articolo 5, così come modificato dalla lettera e) della proposta di legge in oggetto, stabilisce che le forme associate delle organizzazioni di prodotto già iscritte all'Albo nazionale debbano avere tra i loro scopi: la concentrazione e la valorizzazione dell'offerta dei prodotti agricoli commercializzati dalle organizzazioni di prodotto socie; la sottoscrizione di contratti quadro; la costituzione di fondi di esercizio per la realizzazione di programmi; il coordinamento delle attività delle organizzazioni di prodotto socie; la promozione e la realizzazione di servizi per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione del prodotto; lo svolgimento di azioni di supporto alle attività commerciali dei soci, anche mediante la costituzione di società di servizi.

Esso prevede inoltre che ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale le forme associate dalle organizzazioni di prodotto debbano dimostrare: di essere costituite da almeno tre organizzazioni di prodotto iscritte all'Albo nazionale; di rappresentare un volume minimo di prodotto commercializzato dalle organizzazioni di prodotto socie pari ad almeno 3 milioni di euro.

Attualmente i requisiti di rappresentatività e di riconoscimento variano a seconda delle funzioni. Le regioni, nell’applicare la normativa vigente, hanno finora determinato i requisiti minimi necessari secondo modalità molto differenziate. Pertanto il provvedimento in esame, pur mantenendo il criterio del numero minimo di associati per essere iscritti all’Albo nazionale, intende definire un unico modello comune non modificabile dalle regioni per correggere quella che viene vista come un’anomalia, individuando una serie di criteri. Si cerca di rendere possibile, perciò, che le forme associate di organizzazioni di produttori assumano un carattere interprofessionale attraverso l’elaborazione di strategie commerciali condivise, anche mediante contratti quadro, con la finalità di perseguire la valorizzazione del prodotto sul mercato, nonché una reale integrazione economica e commerciale delle filiere, attraverso il miglioramento della conoscenza del mercato e della produzione, orientando anche la ricerca e la proposizione di nuovi prodotti.

La lettera f) modifica l’articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2005 al fine di adeguare la disciplina dei requisiti richiesti alle forme associate di organizzazioni di prodotto (mantenendoli identici) alle disposizioni introdotte, in quanto esse prevedono non più il loro necessario riconoscimento, ma la semplice iscrizione all’Albo nazionale.

Con le modifiche apportate alll’articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2005, si prevede lo strumento del cofinanziamento dei programmi operativi, escludendo invece gli aiuti di avviamento per non riproporre il modello preesistente. Nel rispetto di quanto previsto dall'Unione europea, le organizzazioni di prodotto e le loro forme associate possano porre in atto azioni utili al raggiungimento di particolari obiettivi concernenti: il miglioramento della qualità dei prodotti e la loro promozione; la programmazione delle produzioni e l’incremento del loro valore commerciale; la tutela ambientale attraverso metodi di produzione rispettosi della natura; la prevenzione e la gestione di eventuali crisi di settore. L’eventuale cofinanziamento dei programmi operativi è previsto avvenga attraverso strumenti normativi da adottare di volta in volta sulla base delle particolari finalità di ogni piano operativo adottato dalle organizzazioni di prodotto in modo da escludere condizionamenti e ritardi dovuta ad una eccessiva programmazione pubblica.

Attraverso le modifiche introdotte all’articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2005, che riconoscono valenza generale all’intesa di comparto, si intende consentire ed agevolare la sottoscrizione di intese direttamente con singole imprese o raggruppamenti industriali della distribuzione; all’intesa di comparto siglata da una catena della grande distribuzione organizzata vengono riconosciute particolari rilevanza e rappresentanza.

Il provvedimento introduce infine un nuovo articolo all’interno del decreto legislativo n. 102 del 2005, l’articolo 14-bis, al quale è demandato il compito di disporre specifici incentivi economici per favorire lo sviluppo economico del settore agricolo. L’incentivo proposto è finalizzato a stimolare i soci delle organizzazioni di prodotto e le forme associate delle organizzazioni a promuovere, incoraggiare e sostenere le iniziative dirette a realizzare ed incrementare lo sviluppo economico, sociale e culturale del settore agricolo. Ciò avviene attraverso agevolazioni favorevoli all’attività e allo sviluppo delle forme associate di prodotto, collegate all’effettivo fatturato da esse realizzato. Sono previste, infatti, una detrazione del 5 per cento per i soci persone fisiche delle organizzazioni ed una del 3 per cento per l’imposta sul reddito delle società, a condizione però che l’organizzazione di prodotto abbia un fatturato di almeno tre milioni di euro. Per le forme associate delle organizzazioni di prodotto è previsto invece un credito di imposta in misura crescente proporzionale al fatturato che può arrivare sino al 6 per cento qualora vengano superati i 4 milioni di euro. E’ previsto inoltre un ulteriore credito di imposta da utilizzare in compensazione pari al 15 per cento del valore degli investimenti effettuati dalle associazioni in mezzi tecnici aziendali.

 


Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

La Commissione europea il 12 ottobre 2011 ha presentato un pacchetto di proposte relative alla riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014 - 2020 allo scopo di rafforzare la competitività, la sostenibilità e il consolidamento dell'agricoltura su tutto il territorio dell'UE, di tutelare l'ambiente e di favorire lo sviluppo delle zone rurali.

Nell’ambito del pacchetto, che comprende proposte di regolamento sui pagamenti diretti agli agricoltori, sul sostegno allo sviluppo rurale, sul finanziamento e sulla gestione della politica agricola comune, la proposta di regolamento sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (COM(2011)626), contiene disposizioni specifiche sulle organizzazioni dei produttori (artt. 106-116).

In particolare, le organizzazioni di produttori vedono un rafforzamento del loro ruolo e dovranno possedere un numero minimo di soci ed un minimo di volume produttivo commercializzabile per essere riconosciute.

 

La riforma è in corso di esame secondo la procedura legislativa ordinaria (art. 294 del Trattato sul funzionamento dell’UE). Ha iniziato il suo iter il 20 e 21 ottobre 2011 presso il Consiglio agricoltura e il 24 ottobre 2011 presso la Commissione agricoltura del Parlamento europeo che ne ha concluso l'esame il 23 e 24 gennaio 2013.

Dopo che il Consiglio europeo del 7 e 8 marzo 2013 ha raggiunto l'accordo sul quadro finanziario 2014-2020, determinante per l'approvazione del pacchetto sulla PAC, il Parlamento europeo il 13 marzo 2013 in sessione plenaria ha accolto tutti gli emendamenti proposti dalla Commissione agricoltura del PE mentre il Consiglio Agricoltura del 19 marzo ha approvato un orientamento generale sulla riforma che serve come mandato per i negoziati interistituzionali (triloghi) tra Consiglio, Parlamento europeo e Commissione europea. I negoziati, avviati l’11 aprile scorso, dovrebbero concludersi nel mese di giugno per raggiungere un accordo politico.

 

Tra le modifiche introdotte nel corso dell’esame, diventa facoltativo l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere, su richiesta, le organizzazioni di produttori anche intersettoriali, le associazioni delle organizzazioni.

 


Testo a fronte

 


Decreto legislativo
27 maggio 2005, n. 102

Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della
L. 7 marzo 2003, n. 38.

A.C. 301 (Fiorio e Cenni)
Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, in materia di disciplina dei mercati agroalimentari

A.C. 474 (Oliviero ed altri)
Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, in materia di disciplina delle organizzazioni di prodotto nel settore agricolo

 

 

 

 

 

Articolo 1
Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, in materia di disciplina delle organizzazioni di prodotto nel settore agricolo

Capo I - Soggetti economici

 

 

Articolo 1
Definizioni

Identico.

Articolo 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

 

1. Identico

a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003, e gli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario;

 

a) identica;

b) «produttori»: gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile aderenti ad una organizzazione dei produttori che conferiscono a quest'ultima la propria produzione affinché venga da essa commercializzata;

 

b) «produttori»: gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile aderenti ad una organizzazioni di prodotto che conferiscono a quest'ultima la propria produzione affinché venga da essa commercializzata;

c) «organizzazioni di produttori»: i soggetti di cui all'articolo 2;

 

c) “organizzazioni di prodotto”:

1) i soggetti di cui all’articolo 2;

2) fatto salvo quanto disposto a livello di Unione europea, i contratti di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, che abbiano raggiunto un fatturato di almeno tre milioni di euro e siano stati sottoscritti da almeno cinque imprese;

d) «organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione»: organizzazioni di imprese della trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti di cui alla lettera a), che abbiano ricevuto dalle imprese stesse mandato e potere di impegnarle per la stipula di contratti quadro;

 

d) identica;

e) «intesa di filiera»: l'intesa stipulata ai sensi dell'articolo 9 che ha come scopo l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;

 

e) identica;

f) «contratto quadro»: il contratto concluso ai sensi e per gli scopi di cui agli articoli 10 e 11 tra i soggetti di cui alle lettere c) e d) relativo ad uno o più prodotti agricoli avente per oggetto, senza che derivi l'obbligo di praticare un prezzo determinato, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare;

 

f) identica;

g) «contratti-tipo»: i modelli contrattuali (contratti di coltivazione, allevamento e di fornitura) aventi per oggetto la disciplina dei rapporti contrattuali tra imprenditori agricoli, trasformatori, distributori e commercianti ed i relativi adempimenti in esecuzione di un contratto quadro, nonché la garanzia reciproca di fornitura e di accettazione delle relative condizioni e modalità.

 

g) identica.

 

Articolo 1
Modifiche alla struttura delle organizzazioni di produttori

 

Articolo 2
Organizzazioni di produttori

Articolo 2
Organizzazioni di produttori

Articolo 2
Organizzazioni di prodotto

1. Le organizzazioni di produttori hanno come scopo principale la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute ed in particolare di:

1. Le organizzazioni di produttori sono costituite da imprese agricole singole o associate e hanno come scopo principale la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute e in particolare di:

1. Le organizzazioni di prodotto sono costituite dai soggetti giuridici societari, di cui all'articolo 3, e, anche al fine dell'iscrizione all'Albo nazionale delle organizzazioni di prodotto di cui all'articolo 4, prevedono tra gli scopi statutari posti a carico dei propri soci, limitatamente alle produzioni per le quali sono riconosciute:

a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;

a) identica;

a) la commercializzazione diretta di un volume minimo di prodotto;

b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati;

b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati, garantendo un idoneo supporto tecnico-economico ai soci;

b) la concentrazione dell'offerta;

c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato;

c) adoperarsi per prevenire e per gestire le crisi di mercato;

c) la programmazione e l'adeguamento dell'offerta alla domanda;

 

 

d) la partecipazione alla gestione degli interventi per il superamento delle crisi di mercato;

d) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;

 

e) la riduzione dei costi di produzione;

e) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità, nonché favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002;

 

f) la promozione di pratiche colturali e di tecniche rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali;

f) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;

d) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella gestione della produzione, dei conferimenti e nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;

g) la promozione e l'applicazione di processi di rintracciabilità;

g) realizzare iniziative relative alla logistica;

e) promuovere l'integrazione di filiera, realizzando in particolare iniziative relative alla trasformazione, al confezionamento e alla logistica;

h) la promozione e la realizzazione di iniziative relative alla logistica;

h) adottare tecnologie innovative;

 

i) la promozione di tecnologie produttive innovative;

i) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali.

f) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di filiali o di uffici commerciali;

l) l'accesso ai mercati.

 

g) svolgere attività di promozione e di marketing al fine di favorire l'accesso ai nuovi mercati interni e internazionali.

 

2. Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui al comma 1, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'àmbito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente.

2. Identico.

2. Le organizzazioni di prodotto possono costituire fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati. Il fondo può essere integrato da finanziamenti pubblici.

 

Articolo 2
Nuovi requisiti per le organizzazioni di produttori

 

Articolo 3
Requisiti delle organizzazioni
di produttori

Articolo 3
Requisiti delle organizzazioni
di produttori

Articolo 3
Requisiti delle organizzazioni
di prodotto

1. Le organizzazioni di produttori devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

1. Le organizzazioni di produttori sono formate da imprese agricole singole o associate e devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

1. Le organizzazioni di prodotto assumono una delle seguenti forme giuridiche societarie:

a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;

a) identica;

a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli;

b) società cooperative agricole e loro consorzi;

b) identica;

b) identica;

c) società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

c) identica.

c) società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile.

2. Gli statuti delle organizzazioni di produttori devono prevedere espressamente:

2. Identico:

2. Lo statuto delle organizzazioni di prodotto prevede espressamente, oltre a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1:

a) l'obbligo per i soci di:

a) identica;

a) identica;

1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione;

1) applicare in materia di produzione, di commercializzazione e di sostenibilità ambientale e sociale le regole dettate dall'organizzazione;

1) identica;

2) aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attività della organizzazione, ad una sola di esse;

2) aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attività della organizzazione, ad una sola di esse;

2) aderire, con riguardo alla produzione oggetto dell'attività della forma societaria, a una sola organizzazione di prodotto;

3) far vendere almeno il 75 per cento della propria produzione direttamente dall'organizzazione, con facoltà di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al venticinque per cento del prodotto;

3) far vendere la produzione complessiva di ciascun socio direttamente dall'organizzazione, che ne acquisisce il possesso, con facoltà di vendita diretta da parte del produttore fino a un massimo del 25 per cento del prodotto;

3) essere in regola con quanto disposto dalle normative di settore dell'Unione europea e nazionali;

4) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione;

4) identica;

 

b) disposizioni concernenti:

b) identica:

b) identica:

1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento;

1) identico;

1) regole atte ad assicurare ai produttori agricoli soci il controllo democratico dell'organizzazione e a evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza da parte di uno o più di essi in relazione alla gestione e al funzionamento;

 

 

3) la predisposizione di regolamenti concernenti la determinazione di regole inerenti le modalità di produzione, di conferimento, di immissione sul mercato, e di controllo della produzione dei soci

 

2) regole, definibili anche attraverso uno o più regolamenti, atte a garantire all'organizzazione di produttori strumenti adeguati per la programmazione, per la definizione di modalità di produzione e per la trasparenza dei rapporti tra soci e organizzazioni dei produttori in termini tecnici ed economici, e il controllo sull'operatività;

 

 

3) sistemi interni ed esterni di valutazione delle strategie di management, del personale e delle strutture, finalizzati ad assicurare l'offerta di servizi efficaci a standard di qualità;

 

2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;

4) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e regolamentari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;

2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;

3) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.

5) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.

4) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzio­namento dell'organizzazione.

3. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di cinque produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata direttamente pari a 3 milioni di euro.

3. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di produttori aderenti, un volume minimo di produzione conferita dagli associati, devono essere dotate di un piano strategico di attività sul quale misurare le effettive prospettive di affermazione nel mercato e devono dimostrare che almeno il 75 per cento del fatturato risultante dai dati di bilancio è derivato dai prodotti conferiti dai soci, ovvero per le cooperative agricole che presenti almeno il 75 per cento di mutualità prevalente con riferimento alla media dei soci. I criteri di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere il numero minimo di produttori aderenti e il volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata direttamente secondo le disposizioni vigenti alla medesima data. Le dimensioni minime di un'organizzazione di produttori possono essere raggiunte anche con soci appartenenti a più regioni.

3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale delle organizzazioni di prodotto di cui all'articolo 4 le società di cui al comma 1 del presente articolo devono dimostrare di avere come soci almeno cinque produttori agricoli aderenti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e rappresentare un volume minimo di commercializzazione del prodotto complessivamente conferito dai soci produttori agricoli, pari almeno a 3 milioni di euro, rappresentativi del settore produttivo.

4. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori sia costituita, in tutto o in parte, da aderenti persone giuridiche composte esclusivamente da produttori, il numero minimo di produttori di cui al comma 3 è calcolato in base al numero di produttori aderenti a ciascuna delle persone giuridiche.

4. Identico.

4. Nel caso in cui un'organizzazione di prodotto sia costituita, in tutto o in parte, da persone giuridiche, il numero minimo di produttori agricoli di cui al comma 3 è calcolato in base al numero di produttori aderenti a ciascuna delle persone giuridiche.

5. Le regioni possono stabilire limiti superiori a quelli di cui al comma 3.

5. Identico.

5. Nel caso in cui un'organizzazione di prodotto sia costituita anche da soggetti diversi dai produttori agricoli, questi ultimi non possono detenere una quota superiore al 20 per cento del capitale sociale e concorrere direttamente o indirettamente a comporre il volume minimo di commercializzazione.

6. Sono fatte salve le disposizioni specifiche in materia di organizzazioni di produttori recate dalla normativa discendente dalle singole organizzazioni comuni di mercato.

6. Identico.

6. Sono fatte salve le disposizioni specifiche in materia di organizzazioni di prodotto recate dalla normativa discendente dalle singole organizzazioni comuni di mercato.

Articolo 4
Riconoscimento delle organizzazioni di produttori

Articolo 4
Riconoscimento delle organizzazioni di produttori

Articolo 4
Albo nazionale delle organizzazioni di prodotto

1. Le regioni riconoscono le organizzazioni di produttori sulla base dei requisiti di cui all'articolo 3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, possono essere definite le modalità di riconoscimento in caso di mancata adozione da parte regionale, entro termini da definire nel predetto decreto, di un provvedimento espresso di diniego.

1. Identico.

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito l'Albo nazionale delle organizzazioni di prodotto gestito attraverso il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

 

2. Le organizzazioni di produttori operative in più regioni sono riconosciute dalla regione dove è sviluppato il maggior volume di produzione.

 

2. Il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori all'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è comunicato dalle regioni tramite il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). L'iscrizione delle organizzazioni dei produttori riconosciute al predetto Albo, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile.

3. L'iscrizione delle organizzazioni di produttori all'Albo nazionale delle organizzazioni di produttori, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è comunicata dalle regioni tramite il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). L'iscrizione delle organizzazioni di produttori riconosciute al predetto Albo, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica e a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile.

2. Le organizzazioni di prodotto devono iscriversi all'Albo nazionale di cui al presente articolo presentando al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una richiesta corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestanti il possesso dei prescritti requisiti. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della richiesta, se il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non emana un provvedimento espresso di diniego, l'organizzazione di prodotto interessata si intende iscritta ai sensi della normativa vigente, fatti salvi i poteri di controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai fini del comma 3, provvede a inserire nel SIAN tutti gli elementi utili alle verifiche richieste.

3. L'iscrizione delle organizzazioni di prodotto all'Albo nazionale di cui al comma 1, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica e a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento. Il decreto definisce altresì le modalità per la revoca del riconoscimento.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità applicative per la gestione, per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni di produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento. Il decreto definisce altresì le modalità per la revoca del riconoscimento».

 

4. Le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, mantengono l'iscrizione all'Albo di cui al comma 2.

 

 

5. Le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, devono, entro il 31 dicembre 2005, trasformarsi in una delle forme societarie previste dall'articolo 3, comma 1. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di 1.500 euro. In mancanza di trasformazione le regioni revocano il riconoscimento alle predette associazioni.

 

 

 

Articolo 3
Nuove disposizioni sulle associazioni di organizzazioni di produttori e sulle unioni di rappresentanza

 

Articolo 5
Forme associate delle organizzazioni di produttori

Articolo 5
Associazioni di organizzazioni
di produttori

Articolo 5
Forme associate delle organizzazioni di prodotto

1. Le organizzazioni dei produttori riconosciute possono costituire una organizzazione comune, nelle forme societarie di cui all'articolo 3, comma 1, per il perseguimento dei seguenti scopi:

1. Le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 2 possono costituire un'associazione di organizzazioni di produttori nelle forme giuridiche societarie di cui all'articolo 3, comma 1, per il perseguimento dei seguenti scopi:

1. È considerata forma associata delle organizzazioni di prodotto qualsiasi persona giuridica costituita, nelle forme e nei modi di cui all'articolo 3, comma 1, tra organizzazioni di prodotto iscritte all'Albo nazionale di cui all'articolo 4 e avente tra gli scopi:

a) concentrare e valorizzare l'offerta dei prodotti agricoli sottoscrivendo i contratti quadro al fine di commercializzare la produzione delle organizzazioni dei produttori;

a) concentrare e valorizzare l'offerta;

a) la concentrazione e la valorizzazione dell'offerta dei prodotti agricoli commercializzati dalle organizzazioni di prodotto socie;

 

 

b) la sottoscrizione di contratti quadro per la commercializzazione della produzione delle organizzazioni di prodotti socie;

b) gestire le crisi di mercato;

e) svolgere interventi per prevenire e per gestire le crisi di mercato, anche mediante programmi e azioni preventivi.

c) la gestione di crisi di mercato in accordo con le organizzazioni di prodotto socie;

 

b) commercializzare il prodotto delle strutture associate;

 

 

c) svolgere attività promozionali, di miglioramento logistico, di ricerca e di sperimentazione al fine di ridurre i costi di transazione, di accrescere la qualità e di consolidarsi sui mercati nazionale e internazionali;

 

c) costituire fondi di esercizio per la realizzazione di programmi;

d) costituire fondi di esercizio per la realizzazione delle proprie attività;

d) la costituzione di fondi di esercizio per la realizzazione di programmi;

d) coordinare le attività delle organizzazioni di produttori;

 

e) il coordinamento delle attività delle organizzazioni di prodotto socie;

e) promuovere e realizzare servizi per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione del prodotto e progetti di interesse comune per le organizzazioni associate allo scopo di rendere più funzionale l'attività delle stesse;

 

f) la promozione e la realizzazione di servizi per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione del prodotto e progetti di interesse comune per le organizzazioni socie, allo scopo di rendere più funzionale l'attività delle stesse;

f) svolgere azioni di supporto alle attività commerciali dei soci, anche mediante la creazione di società di servizi.

 

g) lo svolgimento di azioni di supporto alle attività commerciali dei soci, anche mediante la costituzione di società di servizi.

2. Le Unioni nazionali delle organizzazioni dei produttori riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, qualora perseguano gli scopi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), devono costituirsi nelle forme societarie di cui all'articolo 3, comma 1.

3. Ai fini del riconoscimento le associazioni di organizzazioni di produttori devono possedere almeno i requisiti di cui all'articolo 2.

2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale di cui all'articolo 4, le forme associate dalle organizzazioni di prodotto devono dimostrare:

 

 

a) di essere costituite da almeno tre organizzazioni di prodotto iscritte all'Albo nazionale;

 

 

b) di rappresentare un volume minimo di prodotto commercializzato dalle organizzazioni di prodotto socie pari ad almeno 3 milioni di euro.

3. Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle forme associate di organizzazioni di produttori, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge le funzioni di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle associazioni di organizzazioni di produttori, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

3. Spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali i compiti di controllo e di vigilanza delle forme associate delle organizzazioni di prodotto, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definiti i requisiti minimi differenziati delle forme associate di organizzazioni di produttori ai fini del loro riconoscimento.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire requisiti quantitativi minimi superiori a quanto previsto per le organizzazioni di produttori.

 

Articolo 6
Requisiti per il riconoscimento delle forme associate di organizzazioni di produttori.

Articolo 6
Unioni di rappresentanza delle organizzazioni di produttori

Articolo 6
Requisiti per l'iscrizione delle forme associate di organizzazioni di prodotto

 

1. Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute possono costituire un'unione comune di rappresentanza, nelle forme giuridiche societarie di cui all'articolo 3, comma 1, per il perseguimento dei seguenti scopi:

a) coordinare le attività delle organizzazioni di produttori associate;

b) rappresentare gli interessi delle organizzazioni di produttori associate negli organismi interprofessionali;

c) promuovere e realizzare servizi per il miglioramento qualitativo e per la valorizzazione del prodotto;

d) svolgere azioni di supporto alle attività commerciali dei soci, anche mediante la creazione di società di servizi;

e) sottoscrivere intese di filiera e contratti quadro su mandato delle organizzazioni socie.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge le funzioni di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle unioni di rappresentanza delle organizzazioni di produttori, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

3. Per essere riconosciute le unioni di rappresentanza delle organizzazioni di produttori devono:

a) essere costituite da organizzazioni di produttori che commercializzano almeno il 33 per cento del prodotto commercializzato in Italia;

b) disporre di personale qualificato e di strutture idonee;

 

1. Gli statuti delle organizzazioni comuni di cui all'articolo 5 devono prevedere espressamente:

c) prevedere nel proprio statuto:

 

1. Gli statuti delle forme associate dalle organizzazioni di prodotto di cui all'articolo 5 prevedono espressamente:

 

1) regole atte a garantire alle strutture associate il controllo democratico dell'unione;

 

a) l'obbligo per le organizzazioni dei produttori aderenti almeno di:

 

a) l'obbligo per le organizzazioni di prodotto socie di:

1) aderire ad una sola organizzazione comune;

2) versare contributi finanziari per la realizzazione delle finalità istituzionali;

2) contributi finanziari a carico delle strutture associate per il funzionamento dell'unione;

3) l'obbligo di adesione a un'unica unione delle strutture associate;

1) aderire a una sola forma associata di organizzazione di prodotto;

2) identica;

3) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione;

4) il mantenimento del vincolo associativo per almeno un triennio e l'obbligo, ai fini del recesso, di dare un preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della successiva campagna di commercializzazione.

3) identica;

b) disposizioni concernenti:

 

b) identica;

1) regole atte a garantire alle associate il controllo democratico dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di posizione dominante o di influenza di una o più organizzazione in relazione alla gestione e al funzionamento;

 

1) regole atte a garantire alle organizzazioni di prodotto socie il controllo democratico dell'organizzazione e a evitare qualsiasi abuso di posizione dominante o di influenza di una o più organizzazioni in relazione alla gestione e al funzionamento;

2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall'organizzazione comune.

 

2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle forme associate dalle organizzazioni di prodotto.

 

 

 

2. L'organizzazione comune deve:

 

2. La forma associata delle organizzazioni di prodotto deve:

a) essere costituita da organizzazioni di produttori riconosciute che commercializzano complessivamente un volume minimo di produzione di sessanta milioni di euro;

 

a) essere costituita da organizzazioni di prodotto iscritte all'Albo nazionale di cui all'articolo 4 che commercializ­zano complessivamente un volume minimo di produzione, pari ad almeno a 3 milioni di euro, rappresentativo di mercato;

b) disporre di personale dipendente qualificato e di strutture idonee;

 

b) identica;

c) prevedere nel proprio statuto, l'imposizione alle organizzazioni socie di contributi finanziari necessari per il funzionamento dell'organizzazione comune.

 

c) prevedere nel proprio statuto l'imposizione alle organizzazioni socie di contributi finanziari necessari per il funzionamento delle forma associate di organizzazioni di prodotto.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definiti, ai fini del riconoscimento, requisiti minimi differenziati delle organizzazioni comuni.

 

 

4. Le organizzazioni comuni devono, per il riconoscimento, iscriversi all'Albo di cui all'articolo 4, comma 2, presentando al Ministero una istanza corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei prescritti requisiti ivi compresi la sussistenza di eventuali requisiti tecnici. Decorsi trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, se il Ministero delle politiche agricole e forestali non emana un provvedimento espresso di diniego, l'organizzazione comune interessata si intende riconosciuta ai sensi della normativa vigente, fatti salvi i poteri di controllo del Ministero.

 

3. Le forme associate delle organizzazioni di prodotto devono iscriversi all'Albo nazionale di cui all'articolo 4 presentando al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una richiesta corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestanti il possesso dei prescritti requisiti. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della richiesta, se il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali non emana un provvedimento espresso di diniego, la forma associata delle organizzazioni di prodotto interessata si intende iscritta ai sensi della normativa vigente, fatti salvi i poteri di controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali esercita il controllo sulla organizzazione comune tramite l'acquisizione di dati inerenti la loro attività, anche su base informatica, nonché con controlli in loco a cadenza almeno annuale.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esercita il controllo sull'unione tramite l'acquisizione di dati inerenti la sua attività, anche su via informatica, e mediante controlli in loco a cadenza almeno annuale.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esercita il controllo sulle forme associate dalle organizzazioni di prodotto tramite l'acquisizione di dati inerenti la loro attività, anche su base informatica, nonché con controlli in loco a cadenza almeno annuale.

6. Il Ministero procede, previa diffida, alla revoca del riconoscimento, nei seguenti casi:

 

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali procede, previa diffida, alla cancellazione dell'iscrizione all'Albo nazionale di cui all'articolo 4 nei seguenti casi:

a) perdita di uno o più requisiti previsti per il riconoscimento;

 

a) perdita di uno o più requisiti previsti per l'iscrizione;

b) gravi infrazioni delle norme vigenti e statutarie;

 

b) identica;

c) inadempienza nella fornitura dei dati richiesti dal Ministero ai fini del controllo;

 

c) inadempienza nella fornitura dei dati richiesti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai fini di controllo;

d) irregolarità gravi in ordine alla gestione dell'organizzazione comune, tali da impedire il conseguimento delle finalità istituzionali.

 

d) irregolarità gravi in ordine alla gestione delle forme associate delle organizzazioni di prodotto, tali da impedire il conseguimento delle finalità istituzionali.

 

Articolo 6-bis
Agevolazioni per la crescita dimensionale delle organizzazioni di produttori
e delle associazioni di organizzazioni di produttori

 

 

1. Per incentivare la fusione e per potenziare le associazioni di organizzazioni di produttori di cui all'articolo 5 della presente legge è concesso un credito d'imposta pari agli oneri e ai costi riferibili alla fusione da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

 

 

Articolo 6-ter
Interventi per il potenziamento del ruolo propulsivo delle organizzazioni di produttori
e delle associazioni di organizzazioni di produttori

 

 

1. Al fine di favorire il potenziamento delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori le regioni prevedono, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, specifiche tutele, all'interno del piano di sviluppo regionale o di altri strumenti di indirizzo e di finanziamento, per i progetti presentati dalle organizzazioni di produttori o delle associazioni di organizzazioni di produttori anche mediante l'introduzione di quote riservate ovvero tramite l'attribuzione di punteggi di partenza ponderati.

 

Articolo 7
Programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle loro forme associate

Identico.

Articolo 7
Programmi operativi delle organizzazioni di prodotto e delle loro forme associate

1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate costituiscono un fondo di esercizio alimentato dai contributi dei soci ed eventualmente integrato da finanziamenti pubblici, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, per la realizzazione di programmi operativi finalizzati alla valorizzazione della produzione agricola italiana e del suo legame con il territorio, nonché ad assicurare la trasparenza dei processi produttivi e commerciali sino al consumatore. In particolare i programmi debbono prevedere:

 

1. Fatto salvo quanto previsto dall'Unione europea, le organizzazioni di prodotto e le loro forme associate possono realizzare, anche con il concorso di finanziamenti pubblici, programmi operativi finalizzati alla valorizzazione della produzione agricola, dei processi produttivi e commerciali e del suo legame con il territorio. I programmi possono prevedere:

a) azioni rivolte al miglioramento qualitativo ed alla valorizzazione commerciale dei prodotti agricoli ottenuti nei territori italiani, alla loro promozione presso i consumatori, al sostegno della diffusione di sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità dei prodotti, alla creazione di linee di prodotti biologici, alla promozione della produzione ottenuta mediante metodi rispettosi dell'ambiente;

 

a) azioni rivolte al miglioramento qualitativo e alla valorizzazione commerciale dei prodotti agricoli ottenuti nei territori italiani, alla loro promozione presso i consumatori, al sostegno della diffusione di sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità dei prodotti, alla creazione di linee di prodotti, alla creazione di linee di prodotti biologici, nonché alla promozione della produzione ottenuta mediante metodi rispettosi dell'ambiente;

b) misure destinate a promuovere l'utilizzo, da parte degli associati, di tecniche rispettose dell'ambiente, nonché l'impiego delle risorse umane e tecniche necessarie per l'accertamento dell'osservanza della normativa vigente;

 

b) identica;

c) azioni rivolte alla realizzazione e sviluppo di contratti quadro, o qualsivoglia ulteriore azione volta al perseguimento delle proprie finalità.

 

c) azioni rivolte alla realizzazione e allo sviluppo di contratti quadro o di ogni altra azione volta al perseguimento delle proprie finalità;

 

 

d) azioni rivolte alla prevenzione e alla gestione delle crisi e la programmazione e l'adeguamento dell'offerta alla domanda in funzione delle previsioni di mercato.

2. Le forme associate possono gestire i fondi di esercizio e realizzare i programmi delle organizzazioni aderenti ed, in tale caso, gli eventuali finanziamenti pubblici destinati al cofinanziamento dei medesimi fondi sono erogati alle organizzazioni comuni.

 

2. Le forme associate possono gestire i fondi di esercizio e realizzare i programmi delle organizzazioni di prodotto aderenti e, in tale caso, gli eventuali finanziamenti pubblici destinati al cofinanziamento dei medesimi fondi sono erogati alle forme associate delle organizzazioni di prodotto.

3. Le regioni ed il Ministero delle politiche agricole e forestali possono concedere rispettivamente, alle organizzazioni di produttori ed alle loro forme associate aiuti di avviamento o di ampliamento delle attività, conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.

 

 

a) azioni rivolte al miglioramento qualitativo ed alla valorizzazione commerciale dei prodotti agricoli ottenuti nei territori italiani, alla loro promozione presso i consumatori, al sostegno della diffusione di sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità dei prodotti, alla creazione di linee di prodotti biologici, alla promozione della produzione ottenuta mediante metodi rispettosi dell'ambiente;

 

 

b) misure destinate a promuovere l'utilizzo, da parte degli associati, di tecniche rispettose dell'ambiente, nonché l'impiego delle risorse umane e tecniche necessarie per l'accertamento dell'osservanza della normativa vigente;

 

 

c) azioni rivolte alla realizzazione e sviluppo di contratti quadro, o qualsivoglia ulteriore azione volta al perseguimento delle proprie finalità.

 

 

2. Le forme associate possono gestire i fondi di esercizio e realizzare i programmi delle organizzazioni aderenti ed, in tale caso, gli eventuali finanziamenti pubblici destinati al cofinanziamento dei medesimi fondi sono erogati alle organizzazioni comuni.

 

 

3. Le regioni ed il Ministero delle politiche agricole e forestali possono concedere rispettivamente, alle organizzazioni di produttori ed alle loro forme associate aiuti di avviamento o di ampliamento delle attività, conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.

 

 

Articolo 8
Gestione delle crisi di mercato

Identico.

Articolo 8
Gestione delle crisi di mercato

1. Se il mercato di un prodotto manifesta o rischia di manifestare squilibri generalizzati e di carattere strutturale che determinano o possono determinare conseguenze significative in termini di prezzi e di redditi percepiti dai produttori, le organizzazioni di produttori, le relative forme associate che hanno costituito il fondo di esercizio, hanno facoltà di non commercializzare, per i volumi ed i periodi che giudicano opportuni il prodotto in questione conferito dagli aderenti.

 

1. Se il mercato di un prodotto manifesta o rischia di manifestare squilibri generalizzati e di carattere strutturale che determinano o possono determinare conseguenze significative in termini di prezzi e di redditi percepiti dai produttori, le organizzazioni di prodotto, le relative forme associate che hanno costituito il fondo di esercizio, hanno facoltà di non commercializzare, per i volumi ed i periodi che giudicano opportuni il prodotto in questione conferito dagli aderenti.

2. La presenza di squilibri generalizzati e di carattere strutturale di cui al comma 1 è verificata ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

 

2. Identica.

3. Le organizzazioni di produttori, le relative forme associate stabiliscono la destinazione dei prodotti ritirati dal mercato, in modo da non ostacolare il normale smaltimento della produzione, salvaguardando l'ambiente, la qualità delle acque e del paesaggio rurale.

 

3. Le organizzazioni di prodotto, le relative forme associate stabiliscono la destinazione dei prodotti ritirati dal mercato, in modo da non ostacolare il normale smaltimento della produzione, salvaguardando l'ambiente, la qualità delle acque e del paesaggio rurale.

4. Le organizzazioni di produttori, le relative forme associate versano ai produttori associati una indennità di ritiro, corrispondente alla perdita di reddito, utilizzando il fondo di esercizio, per un quantitativo massimo corrispondente al 20 per cento del volume del commercializzato dalla medesima organizzazione.

 

4. Le organizzazioni di prodotto, le relative forme associate versano ai produttori associati una indennità di ritiro, corrispondente alla perdita di reddito, utilizzando il fondo di esercizio, per un quantitativo massimo corrispondente al 20 per cento del volume del commercializzato dalla medesima organizzazione.

5. In caso di una situazione di grave sovrapproduzione con conseguente rischio di destabilizzazione del mercato per un determinato prodotto accertata con le modalità di cui al comma 2, trovano applicazione le misure comunitarie e nazionali volte ad incidere sulla produzione, sui consumi, sulle possibili destinazioni del prodotto eccedentario (stoccaggio, trasformazione industriale, ecc.), anche attraverso programmi straordinari di ristrutturazione degli impianti produttivi.

 

5. Identico.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 5, le organizzazioni di produttori, le relative forme associate predispongono e trasmettono al Ministero ai fini dell'approvazione appositi piani di intervento contenenti le misure ritenute idonee per il prodotto in causa.

 

6. Identico

7. In caso di grave squilibrio del mercato, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nell'àmbito dei compiti istituzionali stabiliti dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, può stipulare contratti con le forme associate di organizzazioni di produttori per la gestione delle crisi di mercato, al fine di riassorbire una temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato.

 

7. In caso di grave squilibrio del mercato, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nell'àmbito dei compiti istituzionali stabiliti dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, può stipulare contratti con le forme associate di organizzazioni di prodotto per la gestione delle crisi di mercato, al fine di riassorbire una temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato.

 

Articolo 5
Nuove disposizioni
per il potenziamento
delle intese filiera

 

Articolo 9
Intesa di filiera

Articolo 9
Intesa di filiera

Articolo 9
Intesa di filiera e di comparto produttivo

1. L'intesa di filiera ha lo scopo di favorire l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, tenendo conto degli interessi della filiera e dei consumatori. L'intesa può definire:

1. Identico:

1. L'intesa di filiera ha lo scopo di favorire l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, tenendo conto degli interessi della filiera e dei consumatori. L'intesa ha valenza generale e può definire:

a) azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;

a) identica;

a) identica;

b) azioni per un migliore coordinamento dell'immissione dei prodotti sul mercato;

b) identica;

b) identica;

c) modelli contrattuali compatibili con la normativa comunitaria da utilizzare nella stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura;

c) modelli contrattuali conformi alla normativa dell'Unione europea da utilizzare nella stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura;

c) identica;

d) modalità di valorizzazione e tutela delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi di qualità;

d) identica;

d) identica;

e) criteri per la valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di provenienza;

g) criteri per la valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di provenienza;

e) identica;

 

e) modalità per lo svolgimento di azioni di promozione delle vocazioni produttive del territorio e per la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

 

 

f) le modalità per garantire il diritto di scaffale per i prodotti con marchio dell'Unione europea per almeno il 30 per cento dello spazio sullo scaffale per i prodotti a marchio della categoria merceologica legato alla licenza commerciale;

 

f) azioni al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato attraverso informazioni e ricerche per l'orientamento della produzione agricola alla domanda e alle esigenze dei consumatori;

h) azioni al fine perseguire condizioni di equilibrio e di stabilità del mercato attraverso informazioni e ricerche per l'orientamento della produzione agricola alla domanda e alle esigenze dei consumatori;

f) identica;

g) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.

i) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.

g) identica;

2. L'intesa di filiera è stipulata nell'àmbito del Tavolo agroalimentare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tra gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. A tale fine, i predetti organismi indicano la rappresentanza di filiera a livello nazionale per il settore di appartenenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità per la stipula delle intese di filiera, nonché quelle di costituzione e di funzionamento dei tavoli di filiera.

2. L'intesa di filiera è stipulata nell'ambito dell'organizzazione interprofessionale. A tale fine, i predetti organismi indicano la rappresentanza di filiera a livello nazionale per il settore di appartenenza. Con decreto del Presidente del Consiglio del ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per la stipula delle intese di filiera, nonché quelle di costituzione e di funzionamento dei tavoli di filiera.

 

 

 

2-bis. Possono essere sottoscritte intese di comparto produttivo direttamente con singole imprese o con raggruppamenti della trasformazione industriale, della distribuzione o della fase commerciale purché rappresentative del comparto e di dimensioni rilevanti. L'intesa di comparto assume particolari rilevanza e rappresentanza qualora sia siglata almeno da una catena della grande distribuzione organizzata.

3. Le intese possono, inoltre, essere stipulate dalle Organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

3. I tavoli di filiera di cui al comma 2 costituiscono la sede principale di concertazione e di definizione delle strategie e delle politiche di ciascun comparto. Ai tavoli di filiera partecipano rappresentanti delle parti sociali dell'agricoltura, del commercio e della distribuzione e dell'industria alimentare.

3. Identica

 

4. Le intese di cui al comma 2 possono essere stipulate nell'ambito dei tavoli di filiera in assenza di organismi interprofessionali di settore.

 

 

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni promuovono intese di filiera ciascuno al proprio livello operativo. Possono inoltre, al fine di prevenire squilibri di mercato che creino danno per i consumatori e per gli operatori della filiera, sancire condizioni obbligatorie in merito alle condizioni contrattuali tra i soggetti della filiera.

 

4. Le intese non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta.

6. Le intese non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelle che risultano da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che ha come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta.

4. Identica

 

7. Le intese possono definire anche i rapporti tra i partecipanti e le imprese della distribuzione organizzata, con particolare riferimento alle modalità e ai criteri di determinazione del prezzo di cessione del prodotto, ai tempi di pagamento e alle modalità di gestione concordata delle azioni promozionali.

 

5. Le intese sono comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali entro i quindici giorni dalla loro sottoscrizione che ne verifica la compatibilità con la normativa comunitaria e nazionale. Le intese di cui al comma 4 sono approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

8. Le intese filiera sono comunicate entro i cinque giorni lavorativi dalla loro sottoscrizione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che ne verifica la compatibilità con la normativa dell'Unione europea e nazionale. Le intese di cui ai commi 5 e 6 sono approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro, rispettivamente, cinque e sei giorni dalla stipula delle medesime.

5. Identica

 

Articolo 6
Nuove disposizioni per il potenziamento della disciplina dei contratti quadro

 

Articolo 10
Contratti quadro

Articolo 10
Contratti quadro

Identico.

1. Nell'àmbito delle finalità di cui all'articolo 33 del Trattato istitutivo della Comunità europea e nei limiti di cui all'articolo 2, comma 1, del regolamento (CEE) n. 26/1962 del 4 aprile 1962, del Consiglio, e successive modificazioni, i soggetti economici di cui al capo I possono sottoscrivere contratti quadro aventi i seguenti obiettivi:

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nei limiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, e successive modificazioni, i soggetti economici di cui al capo I possono sottoscrivere contratti quadro aventi i seguenti obiettivi:

 

a) sviluppare gli sbocchi commerciali sui mercati interno ed estero, e orientare la produzione agricola per farla corrispondere, sul piano quantitativo e qualitativo, alla domanda, al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato;

a) identica;

 

b) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;

b) identica;

 

c) migliorare la qualità dei prodotti con particolare riguardo alle diverse vocazioni colturali e territoriali e alla tutela dell'ambiente;

c) identica;

 

d) ridurre le fluttuazioni dei prezzi ed assicurare le altre finalità perseguite dall'articolo 33 del Trattato sulla Comunità europea;

d) ridurre le fluttuazioni dei prezzi e assicurare le altre finalità perseguite dall'articolo 39 del Trattato funzionamento dell'Unione europea;

 

e) prevedere i criteri di adattamento della produzione all'evoluzione del mercato.

e) identica.

 

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali possono essere definite, per singole filiere, modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera, che prevedano una rappresentatività specifica, determinata in percentuale al volume di produzione commercializzata, da parte dei soggetti economici di cui al capo I.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definite, per singole filiere, modalità di stipula dei contratti quadro, anche in mancanza di un'intesa di filiera, che prevedano una rappresentatività specifica, determinata in percentuale al volume di produzione commercializzata, da parte dei soggetti economici di cui al capo I.

 

Articolo 11
Modalità

Articolo 11
Modalità

Identico.

1. Il contratto quadro definisce il prodotto, le attività e l'area geografica nei cui confronti è applicabile; nel contratto quadro devono essere indicate la durata e le condizioni del suo rinnovo.

1. Identico.

 

2. Ai contratti quadro si applicano i seguenti princìpi generali:

2. Identico:

 

a) confronto preventivo delle previsioni della produzione e degli sbocchi commerciali del prodotto in vista della loro armonizzazione;

a) identica;

 

b) definizione di prescrizioni al fine di adeguare il prodotto oggetto del contratto quadro alle esigenze dell'immissione sul mercato, con riferimento anche alle caratteristiche qualitative del prodotto ed ai servizi logistici che incidono sulla determinazione del prezzo di commercializzazione;

b) identica;

 

c) obbligo per gli acquirenti di rifornirsi del prodotto oggetto del contratto quadro tramite un contratto di coltivazione, allevamento e fornitura, o tramite altro contratto, comunque denominato, da stipulare per iscritto, che rispetti i contenuti del contratto quadro e ne preveda espressamente l'applicazione anche nei confronti degli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni stipulanti, ai sensi dell'articolo 13. Il rispetto delle condizioni stabilite nei contratti quadro deve essere garantito dalla previsione espressa, contenuta negli accordi stessi e confermata nei contratti-tipo e nei contratti individuali, che considera, ai fini degli articoli 1453 e 1455 del codice civile, di grave importanza ogni sua violazione, con diritto al risarcimento degli eventuali danni;

c) obbligo per gli acquirenti di rifornirsi del prodotto oggetto del contratto quadro tramite un contratto di coltivazione, allevamento e fornitura, o tramite un altro contratto, comunque denominato, da stipulare per iscritto, che rispetti i contenuti del contratto quadro e ne preveda espressamente l'applicazione anche nei confronti degli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni stipulanti, ai sensi dell'articolo 13. Il rispetto delle condizioni stabilite nei contratti quadro deve essere garantito dalla previsione espressa, contenuta negli accordi stessi e confermata nei contratti a tipo e nei contratti individuali, che considera, ai fini degli articoli 1453 e 1455 del codice civile, di grave importanza ogni sua violazione, con diritto al risarcimento degli eventuali danni;

 

d) definizione dei criteri per la valutazione delle diversificazioni di prezzo da stabilire in relazione al processo produttivo applicato e alle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati per assicurare il raggiungimento delle finalità dell'articolo 33 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

d) definizione dei criteri per la valutazione delle diversificazioni di prezzo da stabilire in relazione al processo produttivo applicato e alle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati per assicurare il raggiungimento delle finalità dell'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

3. Sono esclusi dai contratti quadro i quantitativi di prodotto conferiti dai soci alle cooperative agricole ed ai loro consorzi per la raccolta, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione sul mercato delle produzioni agricole ed agroalimentari. È facoltà delle cooperative agricole e dei loro consorzi aderire ai contratti quadro.

3. Identico.

 

 

4. I contratti definiscono anche i rapporti tra i partecipanti e le imprese della distribuzione organizzata, con particolare riferimento alle modalità e ai criteri di determinazione del prezzo di cessione del prodotto, ai tempi di pagamento e alle modalità di gestione concordata delle azioni promozionali.

 

4. I contratti quadro devono contenere, per ogni prodotto, disposizioni relative a:

5. I contratti quadro devono contenere, per ogni prodotto, disposizioni relative a:

 

a) il riconoscimento delle cause di forza maggiore che giustificano il mancato rispetto parziale o totale delle reciproche obbligazioni delle parti nei singoli contratti;

a) identica;

 

b) l'individuazione di un collegio arbitrale terzo rispetto alle parti al quale rimettere ogni controversia fra le organizzazioni firmatarie degli accordi quadro, in ordine alla interpretazione o all'esecuzione degli stessi, e di rimettere a tale organo indicato in ciascun contratto quadro ogni controversia tra gli imprenditori che siano interessati direttamente alla esecuzione dei contratti o che siano parti dei contratti da essi regolati. La determinazione del risarcimento del danno derivante dalla violazione di quanto disposto dal comma 2, la lettera c), deve essere anch'essa rimessa alla decisione di un collegio arbitrale nominato nei modi e con le modalità di procedura previsti nella presente lettera b). Il danno è liquidato con valutazione equitativa;

b) identica;

 

c) le modalità di corresponsione, da parte di ciascun produttore, trasformatore, commerciante e distributore alle rispettive organizzazioni firmatarie, di contributi, ove previsto dai contratti quadro, per le spese previste dagli accordi finalizzate a favorire la stabilizzazione del mercato e - attraverso studi, controlli tecnici ed economici, ed azioni per la promozione e lo sviluppo delle vendite - la valorizzazione dei prodotti oggetto dei contratti quadro. Il contributo può essere determinato da una quota percentuale del prezzo del prodotto oggetto dei singoli contratti;

c) identica;

 

d) la previsione delle sanzioni e degli indennizzi in caso di inadempimento parziale o totale delle obbligazioni, anche in relazione alle ipotesi disciplinate dagli articoli 12 e 13.

d) identica;

 

5. I contratti quadro stabiliscono il contratto-tipo, che deve essere adottato nella stipulazione dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura.

6. I contratti quadro stabiliscono il contratto a tipo, che deve essere adottato nella stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura.

 

6. I contratti quadro e il contratto-tipo sono depositati, a cura delle parti contraenti, entro dieci giorni dalla stipulazione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale, entro trenta giorni dal deposito, può formulare osservazioni circa la rappresentatività delle parti contraenti e la conformità degli accordi alla normativa comunitaria e nazionale. Decorso tale termine senza osservazioni, i contratti quadro ed il contratto-tipo si intendono efficaci e sono pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole e forestali e su quelli delle regioni interessate.

7. I contratti quadro e il contratto a tipo sono depositati, a cura delle parti contraenti, entro dieci giorni dalla stipula presso il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale, entro trenta giorni dal deposito, può formulare osservazioni circa la rappresentatività delle parti contraenti e la conformità degli accordi alla normativa dell'Unione europea e nazionale, con le strategie definite nel tavolo di filiera. Decorso tale termine senza osservazioni, i contratti quadro e il contratto tipo si intendono efficaci e sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e su quelli delle regioni interessate.

 

 

8. I contratti quadro sono vincolanti per tutti gli operatori della filiera se sono approvati da una organizzazione interprofessionale che rappresenta almeno i due terzi del prodotto commercializzato.

 

 

9. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vigila sull'applicazione del contratto quadro predisponendo adeguate strutture di controllo e di vigilanza.

 

Articolo 12
Recesso, cessione di azienda
e privilegio

Identico.

Identico.

1. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di coltivazione, allevamento e fornitura mediante preavviso di un anno e dopo che sia trascorsa almeno una campagna completa di consegne.

 

 

2. In caso di cessione totale o parziale dell'azienda da parte di un imprenditore che ha sottoscritto un contratto individuale di coltivazione, allevamento e fornitura in esecuzione di un contratto quadro, il cedente è tenuto a dichiarare nell'atto di cessione l'esistenza di tale contratto, ed il cessionario deve impegnarsi a rispettarne le clausole ed a garantirne l'esecuzione.

 

 

3. In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2, l'inadempiente è obbligato al risarcimento dei danni, da liquidarsi con valutazione equitativa in mancanza di esatta determinazione, ed è assoggettato alle sanzioni ed agli indennizzi fissati dai contratti quadro. Gli obblighi suddetti gravano, nel caso di cessione dell'azienda, solidalmente sul cessionario e sul cedente.

 

 

4. I crediti degli imprenditori agricoli nei confronti dei trasformatori, commercianti e dei distributori acquirenti dei prodotti in forza di contratti stipulati nel rispetto del presente decreto, hanno privilegio generale sui mobili, con il grado previsto dall'articolo 2751-bis, primo comma, n. 4), del codice civile.

 

 

Articolo 13
Obblighi degli acquirenti

Identico.

Identico.

1. Le parti acquirenti aderenti ad organizzazioni che abbiano stipulato un contratto quadro sono obbligate ad applicare tutte le condizioni in esso previste ai contratti di coltivazione, allevamento e fornitura e ad ogni altro contratto che riguardi prodotti di provenienza nazionale contemplati nell'accordo, anche se stipulati con imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto quadro.

 

 

2. Gli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni firmatarie di contratti quadro, ove concludano contratti di coltivazione, allevamento e fornitura che riguardi prodotti contemplati in un contratto quadro, possono pretendere l'applicazione in loro favore delle clausole contenute in detto accordo, e sono in tal caso obbligati a corrispondere alle organizzazioni firmatarie i contributi di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c).

 

 

3. La violazione degli obblighi di cui ai precedenti commi costituisce, ai fini degli articoli 1453 e 1455 del codice civile, grave inadempienza, con diritto delle organizzazioni dei produttori o loro forme associate firmatarie del contratto quadro e dei singoli imprenditori agricoli che ne hanno richiesto l'applicazione, di richiedere il risarcimento degli eventuali danni.

 

 

4. Alle controversie relative alle fattispecie previste ai commi precedenti si applica quanto disposto dall'articolo 11, comma 4, lettera b).

 

 

Articolo 14
Incentivi

Identico.

Identico.

1. Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di singoli contratti di coltivazione, di allevamento e fornitura conformi ai contratti quadro costituisce criterio di preferenza, secondo le modalità stabilite in ciascun bando di partecipazione, per attribuire contributi statali per l'innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli. I contratti di conferimento sottoscritti tra le cooperative agricole e loro consorzi ed i rispettivi associati sono equiparati ai contratti di coltivazione, allevamento e fornitura qualora perseguano gli obiettivi dei contratti quadro di cui all'articolo 10.

 

 

2. Le amministrazioni pubbliche assumono le opportune iniziative per promuovere e valorizzare i contratti di cui al comma 1.

 

 

3. Costituisce priorità nell'accesso ai regimi di aiuti di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la stipula di contratti di cui al comma 1.

 

 

4. Le regioni possono attribuire priorità nell'erogazione di contributi alle imprese di cui al comma 1.

 

 

5. Il valore preminente previsto dall'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nell'aggiudicazione degli appalti pubblici è esteso anche alle produzioni agricole oggetto di contratti quadro.

 

 

 

 

Articolo 14-bis
Incentivi fiscali

 

 

1. Per i soci delle organizzazioni di prodotto è stabilita una detrazione d'imposta del 5 per cento ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ridotta al 3 per cento ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES), da utilizzare in sede di dichiarazione dei redditi, a condizione che tali soggetti siano associati a organizzazioni di prodotto aventi un fatturato minimo di tre milioni di euro.

 

 

2. Per le forme associate delle organizzazioni di prodotto di cui all'articolo 5 del presente decreto, in relazione al fatturato presentato e controllato dall'organismo delegato, è concesso un credito di imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

 

 

3. L'incentivo di cui al comma 2, in misura crescente e proporzionale al fatturato stesso, segue la seguente proporzione:

 

 

a) fatturato fino a 2 milioni di euro, riduzione del 4 per cento;

 

 

b) fatturato fino a 4 milioni di euro, riduzione del 5 per cento;

 

 

c) fatturato oltre 4 milioni di euro, riduzione del 6 per cento.

 

 

4. Per la forma associata alle organizzazioni di prodotto di cui all'articolo 5 del presente decreto è altresì concesso un credito di imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nella misura del 15 per cento del valore degli investimenti in mezzi tecnici aziendali.

 

 

5. Le organizzazioni di prodotto, costituite nella forma di società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, valorizzano il prodotto conferito dai soci a consuntivo, sulla base delle risultanze di bilancio, se tale modalità è stabilita dallo statuto sociale.

 

 

6. Per i soggetti di cui al comma 5 si applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le disposizioni del decreto del Ministro per le finanze 15 novembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 24 novembre 1975.

Articolo 15
Altri accordi del sistema agroalimentare.

Identico.

Identico.

1. Gli accordi realizzati tra produttori agricoli o fra produttori agricoli ed imprese, che beneficino di una stessa denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP) e attestazione di specificità (AS) riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992 e del regolamento (CEE) n. 2082/92 del 14 luglio 1992, entrambi del Consiglio, o che siano integrati nella stessa filiera di produzione avente la dicitura di «agricoltura biologica» ai sensi del regolamento (CE) n. 2092/91, del 24 giugno 1991 del Consiglio, sono approvati dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Tali accordi devono essere stipulati per iscritto, per un periodo determinato che non può essere superiore a tre anni e possono riguardare soltanto:

 

 

a) una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione del mercato;

 

 

b) un piano di miglioramento della qualità dei prodotti, avente come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta;

 

 

c) una concentrazione dell'offerta e dell'immissione sui mercati della produzione degli aderenti.

 

 

2. In caso di grave squilibrio del mercato, gli accordi realizzati fra produttori agricoli, o fra produttori agricoli ed imprese di approvvigionamento o di trasformazione e le disposizioni autolimitatrici, adottate dalle organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del 28 ottobre 1996 del Consiglio, e del regolamento (CE) n. 952/97 del 20 maggio 1997 del Consiglio, e le organizzazioni interprofessionali di cui all'articolo 12, destinati a riassorbire una temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato, devono essere autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Tali misure devono essere adeguate a superare gli squilibri e non possono in alcun caso riguardare la materia dei prezzi. La durata degli accordi non può eccedere un anno.

 

 

3. Gli accordi di cui ai commi 1 e 2 non possono in ogni caso prevedere restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento degli scopi indicati nei medesimi commi, né possono eliminare la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.

 

 

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non costituiscono deroghe a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

 

 

Articolo 16
Disposizioni finali e
abrogazione di norme

Identico.

Identico.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo la legge 16 marzo 1988, n. 88, è abrogata.

 

 

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soppresse le seguenti norme:

 

 

a) articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni;

 

 

b) articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

 

 

3. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali previsti dal presente decreto legislativo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni precedentemente vigenti.

 

 

4. Nel settore bieticolo-saccarifero, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera f), i contratti quadro sono sottoscritti, in rappresentanza degli imprenditori agricoli, dalle associazioni nazionali maggiormente rappresentative dei produttori bieticoli. A tali contratti si applicano le norme di cui al presente decreto.

 

 

5. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

 

 

«1-bis. Possono costituire un'Organizzazione interprofessionale gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari. Sono considerati rappresentativi a livello nazionale gli organismi che sono presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

 

 

1-ter. Il Ministero delle politiche agricole e forestali svolge i compiti di riconoscimento, controllo e vigilanza delle Organizzazioni interprofessionali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per:

 

 

a) il riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni interprofessionali;

 

 

b) la nomina degli amministratori;

 

 

c) la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non aderenti le regole approvate ai sensi del comma 2, sempreché l'organizzazione interprofessionale dimostri di rappresentare almeno il 66 per cento della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale.».

 

 

6. Il comma 2-quater dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è soppresso.

 

 

7. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

 


 

Decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173

Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449

A.C. 301 (Fiorio e Cenni)
Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, in materia di disciplina dei mercati agroalimentari

 

 

 

Articolo 4
Rafforzamento e ristrutturazione delle organizzazioni interprofessionali

Articolo 12
Organizzazioni interprofessionali

Articolo 12
Organizzazioni interprofessionali

 

 

1. Ai fini dell'integrazione economica di filiera, si intende per «Organizzazione interprofessio­nale» un'associazione costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361:

1. Ai fini dell'integrazione economica di filiera, si intende per «organizzazione interprofessio­nale» un'associazione costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che:

a) raggruppi organizzazioni nazionali di rappresentanza delle attività economiche connesse con la produzione, il commercio e la trasformazione dei prodotti agricoli;

a) raggruppi organizzazioni nazionali di rappresentanza delle attività economiche connesse con la produzione, il commercio e la trasformazione dei prodotti agricoli, ivi comprese le unioni di rappresentanza delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, e successive modificazioni;

b) sia costituito per iniziativa di tutte o di una parte delle organizzazioni o associazioni che la compongono;

b) sia costituito per iniziativa di tutte o di una parte delle organizzazioni o delle associazioni di organizzazioni di produttori che la compongono;

c) svolga alcune delle attività seguenti, tenendo conto degli interessi dei consumatori:

c) identica:

1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;

1) identico;

2) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato;

2)

3) elaborare contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;

3) elaborare contratti tipo conformi alla normativa dell'Unione europea;

4) accrescere la valorizzazione dei prodotti;

4) identico;

5) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione e a garantire la qualità dei prodotti nonché la salvaguardia dei suoli e delle acque;

5) identico;

6) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti;

6) identico;

7) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;

7) identico;

8) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

8) identico;

9) definire, per quanto riguarda le normative tecniche relative alla produzione e alla commercializzazione, regole più restrittive di quelle previste dalle normative comunitaria e nazionale per i prodotti agricoli e trasformati.

9) definire, per quanto riguarda le normative tecniche relative alla produzione e alla commercializzazione, regole più restrittive di quelle previste dalle normative dell'Unione europea e nazionale per i prodotti agricoli e trasformati;

 

10) promuovere misure atte a garantire la qualità, la trasparenza e la regolazione efficace dei mercati.

1-bis. Possono costituire un'Organizzazione interprofessio­nale gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari. Sono considerati rappresentativi a livello nazionale gli organismi che sono presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

2. Possono costituire un'organizzazione interprofessio­nale gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari. Sono considerati rappresentativi a livello nazionale gli organismi che sono presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nonché le unioni di rappresentanza delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, e successive modificazioni.

1-ter. Il Ministero delle politiche agricole e forestali svolge i compiti di riconoscimento, controllo e vigilanza delle Organizzazioni interprofessionali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per:

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge i compiti di riconoscimento, controllo e vigilanza delle organizzazioni interprofessionali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per:

a) il riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni interprofessionali;

a) identica;

b) la nomina degli amministratori;

b) identica;

c) la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non aderenti le regole approvate ai sensi del comma 2, sempreché l'organizzazione interprofessionale dimostri di rappresentare almeno il 66 per cento della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale.

c) la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non aderenti le regole approvate ai sensi del comma 4, a condizione che l'organizzazione interprofessionale dimostri di rappresentare almeno il 66 per cento della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale:

 

d) gli eventuali criteri per l'articolazione in sezioni territoriali di prodotto.

2. Le organizzazioni possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali, imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti, in base alla normativa comunitaria ed alle disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-quater. Al fine dell'imposizione dei contributi e delle regole predette le delibere devono essere adottate con il voto favorevole di almeno l'85% degli associati interessati al prodotto

4. Le organizzazioni interprofessionali possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali, imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti, in base alla normativa dell'Unione europea. Al fine dell'imposizione dei contributi e delle regole le delibere devono essere adottate con il voto favorevole di almeno l'85 per cento degli associati interessati al prodotto.

2-bis. Il riconoscimento può essere concesso ad una sola organizzazione interprofessionale per prodotto, che può articolarsi in sezioni regionali o interregionali.

5. Il riconoscimento può essere concesso solo se l'organizzazione interprofessionale detiene almeno i due terzi del prodotto complessivo.

2-ter. Gli accordi conclusi in seno ad una organizzazione interprofessionale non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi sono in tali casi adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto.

6. Gli accordi conclusi in seno ad un'organizzazione interprofessionale non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultano da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi sono in tali casi adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto».