Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 1013) - Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (Nuovo testo)
Riferimenti:
AC N. 1013/XVII     
Serie: Analisi degli effetti finanziari    Numero: 15
Data: 27/11/2013
Descrittori:
BARRIERE ARCHITETTONICHE     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

 


Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 1013

 

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche

 

(Nuovo testo)

 

 

 

 

 

 

 

N. 15 – 27 novembre 2013

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

1013 e abb.

Titolo breve:

 

Abbattimento delle barriere architettoniche

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Braga

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 

 


INDICE

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 1. 3

Disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. 3



PREMESSA

 

Il testo in esame, elaborato dalla Commissione di merito, reca disposizioni di coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Si precisa che la proposta di legge riproduce con qualche modifica il testo dell’A.C. 4573, come approvato in prima lettura dalla Camera nella XVI legislatura (vedi A.S. 3650), ma non approvato in via definitiva prima del termine della medesima legislatura.

Il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le norme che presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 1

Disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche

La norma dispone che, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della provvedimento in esame, venga disposto il coordinamento e l’aggiornamento delle prescrizioni tecniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, contenute nel regolamento di cui al DPR n. 503/1996[1] e nel DM n. 236/1989[2] (comma 1), di cui, contestualmente, si dispone l’abrogazione (comma 2).

A tale fine, la norma prevede, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la ricostituzione della Commissione di studio permanente, già prevista dall’articolo 12 del DM n. 236/1989. La Commissione ha il compito di individuare la soluzione a eventuali problemi tecnici derivanti dall’applicazione della normativa di cui al provvedimento in esame, di elaborare proposte di modifica ed aggiornamento, anche finalizzate a semplificare l’inserimento di innovazioni tecnologiche dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti comuni degli edifici esistenti e nelle loro pertinenze, di adottare linee guida tecniche basate sulla progettazione universale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 e di procedere ad un monitoraggio sistematico delle pubbliche amministrazioni in riferimento all’attuazione dell’articolo 32 della legge n. 41 del 1986, in tema di adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche. I membri della Commissione sono nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni ed agli stessi non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese (comma 3).

Come risulta dal dibattito presso la VIII Commissione[3], la predetta Commissione di studio era stata costituita con decreto del 15 ottobre 2004 ed aveva concluso i propri lavori il 26 luglio 2006 con una relazione e l'approvazione di uno schema di regolamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche, trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione. Nella relazione erano state evidenziate numerose incongruenze tra i vari testi normativi disciplinanti la materia, per ovviare alle quali la Commissione aveva suggerito l'emanazione di un unico decreto del Presidente della Repubblica di riordino dell'intera materia, sia nel settore pubblico che in quello privato, al fine di garantire unitarietà ed omogeneità di disposizioni tra i due settori. Nelle more dell'emanazione del citato regolamento, con la risoluzione 7/00266 – approvata dalla VIII Commissione il 17 marzo 2010 – era stata rilevata la necessità di promuovere una rivisitazione complessiva del quadro normativo, pervenendo all'emanazione del testo unico in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, anche tenendo conto del lavoro a suo tempo svolto dalla Commissione ministeriale. Il Governo, a sua volta, nell'esprimere parere favorevole sulla risoluzione, aveva fatto presente che si era provveduto a ricostituire la Commissione ministeriale e che essa era sul punto di ultimare il lavoro di riesame della precedente proposta di regolamento per adeguarla alle sopravvenute necessità e alle modifiche normative intervenute successivamente. Inoltre, nella seduta dell'VIII Commissione del 16 ottobre 2012, il rappresentante del Governo aveva dichiarato che, avendo ultimato i propri compiti, la Commissione era stata soppressa in attuazione di quanto prescritto dall'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 95 del 2012, che prevedeva il trasferimento delle attività svolte dagli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga, ai competenti uffici delle amministrazioni stesse. La RT riferita al DL 95 non ascriveva all’art. 12, comma 20, effetti di risparmio, pur precisando che eventuali economie sarebbero state rilevate a consuntivo.

 

Al riguardo, si osserva preliminarmente che la proposta legislativa in esame non è corredata di una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso del provvedimento, ma precisa che la Commissione di studio permanente sarà costituita nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e che ai suoi componenti non saranno corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese. Andrebbe in ogni caso  precisato quali siano gli stanziamenti a valere dei quali sarà finanziata l’attività della Commissione di studio, al fine di suffragare l’ipotesi di invarianza finanziaria. Andrebbe altresì escluso che effetti di risparmio siano stati già scontati nei tendenziali con riguardo alla soppressione di tale organismo, ai sensi del DL 95/2012.

Inoltre, poiché la disciplina vigente[4] prevede la corresponsione di contributi pubblici per l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici, andrebbe precisato se, a seguito degli aggiornamenti delle prescrizioni tecniche, possa configurarsi l’eventualità di un incremento della spesa pubblica destinata alla predetta finalità. Analoghi chiarimenti andrebbero acquisiti riguardo all’eventualità che i predetti aggiornamenti possano determinare l’esigenza di interventi di adeguamento di immobili pubblici, con conseguenti maggiori spese a carico della P.A.

 

 



[1] Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

[2] Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

[3] Cfr. seduta del 12 settembre 2013.

[4] Legge n. 13/1989.