Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (C. 362) Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di professioni dei beni culturali
Riferimenti:
AC N. 362/XVII     
Serie: Analisi degli effetti finanziari    Numero: 6
Data: 18/09/2013
Descrittori:
ALBI PROFESSIONALI   TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
TUTELA DEL PAESAGGIO     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

 


Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 362

 

Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio,

 in materia di professioni dei beni culturali

 

(Nuovo testo)

 

 

 

 

 

N. 6 – 18 settembre 2013

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

362

Titolo breve:

 

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Ghizzoni

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

VII Commissione

Oggetto:

 

 

 

 

 

 

 

 


 

INDICE

 

ARTICOLI 1 e 2. 3

Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio.. 3



PREMESSA

 

La proposta di legge reca disposizioni in materia di esercizio della professione dei soggetti impegnati nelle attività di tutela, vigilanza, ispezione, protezione e conservazione dei beni culturali.

È oggetto della presente scheda il nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto della Commissione di merito.

Il testo non è corredato di relazione tecnica.

Si ricorda che una proposta di legge di contenuto analogo era già stata presentata nel corso della legislatura precedente (C. 1614) e non è stata esaminata dalla Commissione Bilancio.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 1 e 2

Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio

Le norme:

·       stabiliscono che gli interventi di tutela, di vigilanza e ispezione e di protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, siano affidati alla responsabilità e all’attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale, nonché degli operatori delle altre professioni già regolamentate[1] (articolo 1);

·       dispongono l’istituzione presso il Ministero dei beni culturali di elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali, storici dell'arte in possesso di determinati requisiti da stabilirsi con successivo decreto ministeriale[2] (articolo 2).

 

Al riguardo si osserva che il testo non presenta una espressa clausola di neutralità finanziaria. Andrebbero comunque forniti dati volti a suffragare la possibilità di svolgere le attività correlate all’istituzione ed alimentazione degli elenchi presso il Ministero con le risorse disponibili a legislazione vigente. In caso contrario andrebbero indicate le risorse con le quali far fronte a tali adempimenti.



[1] Inserimento dell’art. 9-bis al d.lgs. n. 42/2004 (“codice dei beni culturali e del paesaggio)

[2] Inserimento dell’art. 129-bis al d.lgs. n. 42/2004 (“codice dei beni culturali e del paesaggio)