La proposta di legge, di iniziativa parlamentare C. 3096, consta di un articolo unico, con il quale si intende innovare la disciplina delle c.d. province montane, riscrivendo il comma 57 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. legge Delrio), di riforma degli enti locali. Tale legge, nel ridefinire profondamente il sistema delle province, ha riconosciuto la specificità delle province montane, intendendosi per tali le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri (art. 1, comma 3).
Al riguardo, si ricorda che la legge 7 aprile 2014, n. 56 ha dettato un'ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo, nelle more dell'approvazione della riforma costituzionale del titolo V, l'istituzione e la disciplina delle città metropolitane e la ridefinizione del sistema delle province, oltre ad una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di comuni. Per quanto riguarda il riordino delle province, è previsto un nuovo assetto ordinamentale, analogo a quello della città metropolitana. Punto qualificante del nuovo ordinamento inoltre è la ridefinizione delle funzioni a queste spettanti. In particolare, l'impianto riformatore distingue tra funzioni fondamentali, ossia quelle demandate alle province dalla stessa legge n. 56, e funzioni non fondamentali, ossia quelle eventualmente riattribuite alle province all'esito dell'attuazione del processo riformatore. Per un approfondimento sui contenuti della riforma si rinvia al tema web sulle province, disponibile sul sito della Camera.
Tra i contenuti della riforma c'è il riconoscimento della specificità delle province montane, alle quali sono dedicate alcune disposizioni. Peraltro, in base ai criteri individuati dalla legge, dovrebbero ricondursi a questa categoria le province di Sondrio, Belluno e Verbano Cusio Ossola.
In particolare, la legge 56/2014 attribuisce alle province montane funzioni fondamentali ulteriori rispetto a quelle attribuite alla generalità delle province (art. 1, comma 86), riguardanti:
- la cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alle specificità del territorio medesimo;
- la cura delle relazioni istituzionali con altri enti territoriali, compresi quelli di altri Paesi, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni.
Inoltre, la legge prevede che anche le regioni, nelle materie di propria competenza, riconoscano a tali province forme particolari di autonomia (art. 1, comma 52, L. 56/2014). Un'ulteriore disposizione attribuisce a tali province la facoltà di prevedere nei rispettivi statuti, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica (art. 1, comma 57).
La proposta di legge interviene proprio su questa ultima disposizione, arricchendola di ulteriori contenuti:
- conferma che gli statuti delle province montane, come già sancito dal testo vigente del comma 57, possono prevede la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, specificando che tale possibilità è finalizzata alla riorganizzazione amministrativa e dei servizi territoriali, nonchè per l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, resa esecutiva dalla legge 14 ottobre 1999, n. 403, in relazione agli ambiti che Stato e regioni, in sede di Conferenza unificata individuano ricadere nelle competenze delle province con territorio interamente montano e confinanti con Stati esteri;
La Convenzione delle Alpi è un trattato internazionale sottoscritto dai Paesi alpini (Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Monaco, Slovenia e Svizzera) e dall'Unione Europea per lo sviluppo sostenibile e la protezione delle Alpi. Per quanto riguarda l'aspetto organizzativo, si ricorda che la Conferenza delle Alpi, composta dai Ministri delle Parti contraenti, rappresenta l'organo decisionale della Convenzione delle Alpi. Le sedute della Conferenza delle Alpi si tengono normalmente ogni due anni su convocazione dello Stato membro che detiene la Presidenza della Convenzione (ogni mandato ha una durata di due anni). L'organo esecutivo della Conferenza è rappresentato dal Comitato permanente, che garantisce la messa in pratica delle idee, dei principi e degli obiettivi della Convenzione e si riunisce generalmente due volte all'anno. Il Segretariato permanente istituito nel 2003 con sede principale ad Innsbruck e sede distaccata operativa a Bolzano/Bozen fornisce il supporto agli organi decisionali della Convenzione. Infine, ci sono i Gruppi di lavoro/Piattaforme, istituiti in funzione delle esigenze della Convenzione. Essi hanno il compito di elaborare nuovi protocolli e raccomandazioni, di attuare le misure previste, di studiare gli sviluppi in corso e di riferire i progressi compiuti alla Conferenza delle Alpi e al Comitato permanente. Ai gruppi di lavoro viene affidato un mandato della durata di due anni, durante il quale spesso, per argomenti specifici, costituiscono sottogruppi. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web della Convenzione.
- conferma che gli statuti possono istituire organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, specificando che all'interno degli organismi le cariche sono esercitate a titolo gratuito;
- prevede che, in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione, gli statuti che istituiscono le zone omogenee possono prevedere che il presidente della provincia e il consiglio provinciale siano eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale determinato con legge statale. Si tratta di una disposizione innovativa rispetto al quadro normativo vigente sulle province, previsto dalla cd. legge Delrio, che ha trasformato gli organi provinciali in organi elettivi di secondo grado senza alcuna eccezione, dettandone il relativo sistema elettorale.
Invero, la legge riconosce anche la facoltà di prevedere nei nuovi statuti l'elezione diretta a suffragio universale, ma solo per gli organi delle città metropolitane, ossia il sindaco ed il consiglio metropolitano (si cfr. art. 1, co. 22). Per tali organi non è peraltro sufficiente la previsione statutaria, ma è altresì necessaria l'articolazione del comune capoluogo in più comuni, secondo una complessa procedura, che prevede:
- la proposta del comune capoluogo, deliberata dal consiglio comunale con la stessa maggioranza richiesta per l'approvazione e le modifiche dello statuto (due terzi dei componenti o, in caso di mancato raggiungimento, due successive deliberazioni favorevoli adottate a maggioranza assoluta);
- un referendum tra i cittadini della città metropolitana, sulla base delle rispettive leggi regionali;
- l'istituzione con legge regionale dei nuovi comuni, ai sensi dell'art. 133 Cost.
Nelle città metropolitane con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti, è prevista una procedura meno onerosa: è necessario e sufficiente che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee e che il comune capoluogo abbia ripartito il territorio in zone dotate di autonomia amministrativa in coerenza con lo statuto della città metropolitana.
Si ricorda sul punto che in base al nuovo assetto ordinamentale introdotto dalla legge n. 56/2014, gli organi della provincia sono organi elettivi di secondo grado. In particolare, essi sono: a) il presidente della provincia, eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia tra i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di 18 mesi dalla data delle elezioni. Il presidente della provincia, che resta in carica quattro anni, ha la rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed esercita le funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione residente (minimo 10 e massimo 16 consiglieri). È un organo elettivo di secondo grado, scelto con un sistema proporzionale per liste: hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della provincia. La durata del consiglio provinciale è più breve di quella del presidente della provincia, in quanto il consiglio resta in carica due anni. Infine, è prevista l'assemblea dei sindaci, che è composta dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia. È competente per l'adozione dello statuto e ha potere consultivo per l'approvazione dei bilanci; lo statuto può attribuirle altri poteri propositivi, consultivi e di controllo.
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specifica che in sede di prima applicazione possono considerarsi zone omogenee le ripartizioni territoriali elencate negli statuti provinciali già approvati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del Testo unico degli enti locali (TUEL), adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Tale disposizione garantisce l'operatività delle disposizioni introdotte nelle more del procedimento per l'approvazione delle nuove disposizioni statutarie. La legge 56/2014, infatti, prevede una disciplina a regime in base alla quale lo statuto è proposto dal consiglio provinciale ed approvato dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni e la maggioranza della popolazione (art. 1, comma 55), nonchè alcune disposizioni per la prima costituzione dei nuovi organi provinciali.
Si ricorda che in base alla legge n. 56/2014, la prima costituzione dei nuovi organi provinciali doveva svolgersi entro il 12 ottobre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014; entro trenta giorni dalla scadenza per fine mandato o dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali, qualora tali eventi si verifichino dal 2015 in poi. Difatti, tra il 28 settembre e il 12 ottobre 2014, si sono svolte le elezioni dei presidenti e dei consigli in 64 province. La legge ha inoltre previsto che l'assemblea dei sindaci approva le modifiche statutarie conseguenti alla nuova legge entro il 31 dicembre 2014, per le province le cui elezioni si svolgono nel predetto anno, o entro sei mesi dall'insediamento del consiglio provinciale, per le altre province. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie, rispettivamente, entro il 30 giugno 2015 o entro i sei mesi dall'insediamento si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo del Governo di cui all'articolo 8 della legge n. 131/2003. Si ricorda, inoltre, che la nota n. 1 del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, recante alcuni chiarimenti in merito a talune problematiche sulle funzioni dei nuovi organi, ha chiarito che nelle more dell'approvazione del nuovo statuto e degli eventuali regolamenti ad esso relativi o riguardanti il funzionamento degli organi, in virtù del principio di continuità amministrativa, dovranno essere applicati statuto e regolamenti della precedente provincia, in quanto compatibili con la legge.
Anche la proposta di legge C. 1268 intende introdurre una nuova disciplina delle province montane, ripristinando l'elezione diretta dei presidenti e dei consigli delle province interamente montane situate nelle regioni a statuto ordinario, da individuare mediante specifico decreto del Presidente del Consiglio.
Tuttavia, la proposta è stata presentata precedentemente all'entrata in vigore della nuova normativa sull'assetto delle province (l. 56/2014) e le ulteriori disposizioni da essa previste risultano pertanto superate alla luce del nuovo quadro ordinamentale. |