Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Le province dopo la sentenza della Corte costituzionale | ||
Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 38 | ||
Data: | 09/07/2013 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
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Le province dopo la sentenza della Corte costituzionale
9 luglio 2013
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Indice |
La sentenza della Corte costituzionale del 3 luglio 2013|Le amministrazioni provinciali sciolte|Dati sul commissariamento delle province| |
La sentenza della Corte costituzionale del 3 luglio 2013Nella scorsa legislatura, l'ordinamento delle province è stato riformato con tre decreti-legge, D.L. 201/2011, D.L. 95/2012 e D.L. 188/2012, quest'ultimo non convertito in legge. Il disegno delineato da tali decreti-legge è stato inciso dalla sentenza della Corte costituzionale, pronunciata il 3 luglio 2013, della quale è noto solo il dispositivo, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle pertinenti disposizioni contenute nei decreti-legge n. 201 e n. 95. Dalla nota informativa diffusa dagli uffici della Corte costituzionale, risulta che la sentenza ha dichiarato l'illegittimità di nove commi dell'art. 23, (4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-bis) del decreto-legge n. 201/2011 e degli artt. 17 e 18 del decreto-legge n. 95/2012, in quanto lo strumento del decreto-legge, configurato dall'art. 77 della Costituzione come "atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza", non è "utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate".
L'art. 23 del decreto-legge n. 201/2011 aveva circoscritto le funzioni provinciali di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale e aveva limitato gli organi di governo della Provincia al Consiglio provinciale e al Presidente della Provincia, e previsto la loro elezione di secondo grado, rinviando la determinazione delle modalità di elezione di tali organi a legge dello Stato da adottare entro il 31 dicembre 2013. Per le funzioni diverse da quelle indicate era stato previsto il trasferimento ai comuni salve esigenze di carattere unitario che ne rendano necessaria l'acquisizione alle regioni. In particolare le seguenti disposizioni dell'art. 23, delle quali la sentenza dichiara l'illegittimità, hanno previsto:
Il decreto-legge n. 95/2012 aveva disposto, con l'articolo 17, un generale riordino delle province all'esito di un procedimento da condividere con le comunità locali e una ridefinizione delle loro funzioni, con conferimento di ulteriori funzioni oltre a quelle di coordinamento stabilite dal D.L. 201/2011. Il riordino delle province è strettamente collegato all'istituzione delle città metropolitane, prevista dall'articolo 18 del medesimo provvedimento, che avrebbe dovuto comportare la contestuale soppressione delle province nel relativo territorio.
Nella scorsa legislatura era stato emanato un terzo decreto-legge n. 188/2012, decaduto per mancanza di conversione nel termine, che provvedeva al riordino delle province delle regioni a statuto ordinario sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012 che ne aveva individuato i requisiti minimi: popolazione di almeno 350 mila abitanti e superficie territoriale non inferiore ai 2.500 chilometri quadrati. Il testo disponeva anche in materia di istituzione e di organi di città metropolitane.
Poiché non sono ancora note le complessive motivazioni della sentenza, allo stato non ne sono ancora pienamente valutabili gli effetti sul complessivo ordinamento delle province.
Va comunque tenuto presente che, con l'art. 1, comma 115, L. 228/2012, legge di stabilità per il 2013, la configurazione dell'assetto delle province stabilita dai citati decreti-legge è stata temporaneamente congelata prevedendo: la sospensione, fino al 31 dicembre 2013, del trasferimento ai Comuni delle funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, nonché del trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali all'esercizio delle funzioni stesse; la sospensione fino al 31 dicembre 2013 dell'applicazione delle disposizioni in materia di città metropolitane; la proroga al 31 dicembre 2013 del termine entro il quale sono stabilite, con legge dello Stato, le modalità di elezione dei componenti del Consiglio provinciale con previsione di gestioni commissariali fino alla stessa data; l'attribuzione di carattere transitorio all'assegnazione delle funzioni di area vasta alle province, effettuata in via definitiva dal comma 10 dell'art. 17 del D.L. 95/2012.
Nella riunione del 5 luglio 2013, il Consiglio dei ministri ha esaminato, su proposta del Presidente del Consiglio, del Vicepresidente e Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme costituzionali, e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, uno schema di disegno di legge costituzionale per l'abolizione delle province, che sarà sottoposto al parere della Conferenza unificata. |
Le amministrazioni provinciali sciolte
Fonte: Ministero dell'interno
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Dati sul commissariamento delle province
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