CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 gennaio 2011
431.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-03777 Bosi: Liberalizzazione del comparto del tabacco lavorato.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, nel ripercorrere il processo di privatizzazione che ha interessato il comparto dei tabacchi lavorati, chiede talune notizie in ordine alla mancata attuazione di un sistema concorrenziale e competitivo così come era stato prefigurato con la riforma introdotta con il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283.
In proposito, relativamente alla mancata emanazione dei regolamenti attuativi delle disposizioni recate dai commi 96 e 97 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la cui approvazione - a parere dell'Onorevole interrogante - faciliterebbe l'ingresso nel mercato di nuovi operatori, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha ritenuto necessario osservare che il citato comma 96, ai fini del conseguimento dell'autorizzazione all'istituzione e gestione di depositi fiscali, aggiunge un ulteriore requisito a quelli previsti dal decreto del Ministro delle finanze n. 67 del 1999, che si sostanzia nel dover dimostrare la disponibilità del locale adibito a tale funzione per un periodo di almeno nove anni dall'entrata in vigore della norma stessa. Tale obbligo è posto in capo sia ai soggetti già autorizzati al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, sia ovviamente ai soggetti che presentano nuove richieste di autorizzazione.
La predetta Amministrazione, nel far rilevare che dalla disposizione in esame potrebbero derivare difficoltà di carattere operativo tali da determinare la riduzione del numero degli operatori del settore, ritiene necessario evidenziare i profili di conflittualità con i principi comunitari di tutela della concorrenza e del libero mercato.
La disposizione contenuta nel comma 96 in esame, poi, sempre a parere dell'AAMS, sembra in contrasto con quanto segnalato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che auspica, invece, l'eliminazione di ogni possibile ostacolo frapposto, con prescrizioni normative e regolamentari, all'ingresso di nuovi operatori sul mercato.
Il comma 97 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, prevede, invece, la possibilità, per il delegato alla gestione, di istituire, presso lo stesso locale in cui già esiste il deposito fiscale di cui è delegato, anche un proprio deposito. La duplice veste che verrebbe assunta dallo stesso soggetto (persona fisica o persona giuridica) determinerebbe la paradossale conseguenza che tale soggetto diverrebbe inevitabilmente concorrente di se stesso, esercitando la medesima attività nello stesso locale, per una quota come delegato del titolare di deposito fiscale e per altra come depositario in proprio.
Ciò non può non costituire, pertanto, come evidenziato dall'AAMS, fenomeno distorsivo della concorrenza nel settore, se non sotto il profilo della partecipazione di più soggetti ad uno specifico mercato, sicuramente sotto il profilo dei possibili fenomeni di concorrenza sleale con riflessi in settori delicati quali quello della fiscalità, il cui controllo è demandato alla Amministrazione stessa.
La situazione descritta vedrebbe un solo operatore dal punto di vista mercantile

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rispetto al quale, nella duplice veste descritta, corrispondono due diversi soggetti d'imposta, con le connesse delicate problematiche di controllo da parte dell'Autorità fiscale.
Ulteriori problemi discenderebbero, a parere dell'AAMS, dall'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 92 del 2001 nella parte in cui prevede l'obbligo per i produttori di predisporre, fin dalla progettazione e realizzazione del singolo pacchetto di prodotto, un idoneo sistema di identificazione anche del primo acquirente dei tabacchi. L'attuazione del comma 97 della legge n. 296 del 2006, che prevede una procedura distributiva per il solo Stato italiano, avrebbe imposto, infatti, ad AAMS di chiedere ai singoli produttori la modifica del sistema di tracciabilità dei prodotti già adottato, per mantenere distinte le gestioni all'interno del singolo deposito fiscale e consentire l'individuazione immediata dei differenti prodotti e dei quantitativi attribuiti all'uno o all'altro depositario. In ogni caso, tale aggravio di oneri a carico dei produttori avrebbe potuto creare un nuovo limite alla libera circolazione delle merci, come garantita dal diritto comunitario.
Inoltre, l'attuazione delle citate disposizioni comporterebbe per gli operatori della distribuzione al dettaglio non solo maggiori oneri, in quanto dovrebbero relazionarsi a siti distributivi duplicati nella stessa sede fisica, ma anche difficoltà di natura tecnica (modifica della contabilità, duplicazione degli oneri fideiussori, età).
Per quanto attiene alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, con nota del 28 settembre 2006, aveva rilevato come la formulazione delle norme di cui agli articoli 2 e 5 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 poteva costituire un ostacolo all'ingresso di nuovi operatori nel settore della distribuzione dei tabacchi, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha fatto presente che, condividendo le suddette osservazioni, ha provveduto ad apportare alcuni cambiamenti operativi, nell'ambito di una migliore attuazione del citato decreto ministeriale n. 67 del 1999, che, non contraddicendo ovviamente il disposto delle norme, hanno consentito di raggiungere lo stesso effetto, a legislazione vigente, senza dover affrontare la modifica del regolamento.
Nello specifico, con riferimento all'articolo 2, del citato decreto ministeriale, relativo alla domanda di autorizzazione e più in particolare alla necessaria preventiva indicazione delle marche dei tabacchi lavorati iscritte nella tariffa di vendita che si intendono detenere nell'impianto, l'AAMS osserva che allo stato, sebbene la prescrizione regolamentare faccia riferimento ad una dichiarazione di massima con la quale il depositario, senza alcun impegno vincolante, precisa quali siano i prodotti che andrà verosimilmente a commercializzare, l'Amministrazione non richiede alcuna indicazione.
Per quanto attiene all'ulteriore aspetto concernente la preliminare prestazione della cauzione, ai sensi dell'articolo 5, del decreto ministeriale n. 67 del 1999, l'AAMS precisa che la norma si riferisce, per espressa dizione, all'autorizzazione per l'esercizio del deposito fiscale e non già a quella prevista per l'istituzione; infatti, fermo restando il tenore della norma, si è provveduto ad autorizzare l'apertura dei depositi con un primo provvedimento e ad abilitarne l'esercizio, ovvero il concreto inizio dell'attività, con un successivo atto - la licenza - rilasciato a seguito della prestazione della cauzione.
Conformemente a quanto ritenuto dall'Antitrust, la prescrizione legislativa sulla cauzione consente, dunque, la garanzia della fiscalità e la tutela dell'Amministrazione e dell'Erario, ove fosse necessario il recupero dell'accisa. Sono fatti salvi i casi, normativamente previsti, di un eventuale esonero dalla prestazione di detta garanzia.
Alla luce di quanto rappresentato, con particolare riferimento alla distinzione tra il provvedimento abilitativo dell'istituzione e quello successivo dell'autorizzazione all'esercizio, nonché alla conseguente prestazione della cauzione non più in via preliminare ma successiva, l'AAMS ritiene che le indicazioni del Garante di rimuovere gli ostacoli eventualmente frapposti

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all'ingresso di nuovi operatori sul mercato, siano state pienamente e sostanzialmente soddisfatte.
In merito al quesito concernente la presenza, nonostante dieci anni dall'avvio del processo di privatizzazione, di un monopolio di fatto nel settore della distribuzione del tabacco, conferendo ad un unico soggetto la gestione di tutta la filiera della distribuzione (la società Logista), l'Amministrazione autonoma fa presente che in Italia sono attivi diversi depositi fiscali di distribuzione (oltre 10) che non fanno capo alla società Logista e che distribuiscono svariate marche di prodotti.
La normativa vigente consente a chiunque abbia i prescritti requisiti di ottenere l'autorizzazione all'istituzione di un deposito fiscale di tabacchi lavorati. Peraltro, l'AAMS evidenzia che non risultano, agli atti, istanze di istituzione di deposito fiscale che non siano state trattate in istruttoria e che, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, non siano state concluse con il provvedimento di autorizzazione.
Quanto poi all'effettiva assegnazione della distribuzione dei prodotti da fumo ai diversi depositi fiscali, l'AAMS evidenzia che la scelta dipende esclusivamente dalle libere valutazioni di politica aziendale operate dalle singole società produttrici le quali decidono, in piena autonomia, a chi affidare la diffusione delle proprie marche. Ne è riprova che alcuni produttori hanno di recente ritenuto di non avvalersi dei distributori professionisti e tra questi della Logista Italia Spa e di distribuire direttamente ì propri prodotti. Per quanto concerne il trasporto, va precisato che la Logista lo effettua solo per 26.000 rivendite su circa 56.000 esistenti; anche in tale specifico comparto, dunque, non sussiste alcuna posizione dominante né alcun abuso, potendo il tabaccaio evidentemente non aderire al servizio reso dalla Logista ed utilizzare un altro vettore.
In conclusione, relativamente a quanto affermato circa la realizzazione del processo di privatizzazione solo esclusivamente per ciò che concerne il settore produttivo e non invece distributivo, l'AAMS sottolinea che, oltre alla presenza sul mercato di altri depositi distributivi, la stessa acquisizione della Logista da parte del gruppo Imperial Tabacco è stata esaminata in sede comunitaria ed ha ricevuto le prescritte autorizzazioni, avendo la Commissione europea valutato tutti i profili di interesse e le necessarie misure anti-concorrenziali.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-03848 Contento: Questioni connesse alla dichiarazione relativa ai prodotti aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede quali iniziative si intendano adottare per rendere meno gravosa per le imprese commerciali la procedura di rilascio del certificato di origine delle merci da parte delle Camere di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura (CCIAA), tenuto conto che, sulla base delle vigenti disposizioni comunitarie, sembrerebbe sufficiente la mera dichiarazione del fornitore per i prodotti aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale.
Al riguardo, l'Agenzia delle dogane ha evidenziato, in via preliminare, che la disciplina in materia di origine delle merci comprende l'origine cosiddetta preferenziale e l'origine non preferenziale.
L'origine preferenziale attribuisce benefici daziari alle merci originarie di determinati Paesi con i quali l'Unione Europea ha stipulato appositi accordi.
L'origine non preferenziale determina l'attribuzione dell'origine delle merci da determinati Paesi con i quali non sono stati stipulati accordi da parte dell'Unione Europea e, pertanto, non sono previsti trattamenti daziari agevolati.
Ciò premesso per quanto concerne l'origine preferenziale delle merci, la relativa disciplina è contenuta nel regolamento CE n. 1207/2001.
Sulla base del citato regolamento si chiarisce quanto segue:
la produzione del certificato di origine è necessaria tutte le volte che l'esportatore vuole beneficiare di un regime tariffario preferenziale. Il certificato di origine accerta la sussistenza delle condizioni previste dai protocolli in materia d'origine degli accordi pertinenti o dalla normativa comunitaria in materia di regimi preferenziali autonomi;
allo scopo del rilascio del certificato di origine è sufficiente la dichiarazione del fornitore per i prodotti aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale;
l'onere della dichiarazione del fornitore spetta allo stesso fornitore nel caso in cui esso sia stato, a sua volta, fornito da un terzo.

Il citato regolamento comunitario n. 1207/2001 è stato espressamente abrogato dall'articolo 186 del regolamento CE n. 450/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario. Tale abrogazione, ai sensi del successivo articolo 188, esplicherà i suoi effetti dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni di applicazione del codice doganale aggiornato.
Per quanto riguarda il regime dell'origine non preferenziale e, in particolare, il rilascio del relativo certificato di origine da parte delle Camere di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura (CCIAA), al quale il documento dell'Onorevole interrogante sembra far riferimento, l'Agenzia delle dogane fa presente che le attuali modalità per ottenere tale

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certificato sono state stabilite dal Ministero dello Sviluppo Economico con la «Guida per il rilascio del certificato di origine delle merci da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».
Pertanto, per ovviare alle criticità evidenziate nella interrogazione parlamentare in esame e, in particolare, alla possibilità per le CCIAA di richiedere alla ditta interessata di produrre una dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa alla merce venduta ad essa dai suoi fornitori, l'Agenzia ritiene che si debba rappresentare la problematica al Dipartimento per l'Impresa e l'internazionalizzazione del citato Ministero che, con l'Unioncamere, provvede all'aggiornamento della disciplina di rilascio del certificato di origine (non preferenziale) delle merci.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-03854 Buonanno: Disservizi della Società Enel Gas relativi a ritardi nella consegna delle bollette.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per i disservizi segnalati e relativi ai ritardi nella consegna delle bollette, si rappresenta che spetta all'Autorità per l'energia elettrica e il gas l'esercizio delle funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell'energia elettrica e del gas con la finalità, fra le altre, di assicurare adeguati livelli di qualità dei servizi, garantendo la fruibilità e la diffusione degli stessi in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale.
In particolare, l'Autorità ha competenza in materia di valutazione di reclami e segnalazioni presentate dagli utenti - singoli o associati - imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di erogazione dei servizi.
Al riguardo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha attivato lo Sportello per il consumatore di energia, gestito in collaborazione con la società Acquirente Unico S.p.A., con lo scopo di fornire informazioni, assistenza e tutela ai clienti finali di energia elettrica e gas.
Lo Sportello opera attraverso un call center dotato di numero verde e con una Unità reclami specializzata nella gestione e risposta ai reclami medesimi. Attraverso tale strumento, clienti finali e associazioni che li rappresentano possono, dal dicembre 2009, inviare i reclami alla stessa Autorità.
Il call center dello Sportello consente al consumatore di ricevere informazioni sulle modalità di svolgimento dei servizi di fornitura di energia elettrica e gas, sulle opportunità offerte dal processo di liberalizzazione e sui diritti dei consumatori.
L'Unità reclami dello Sportello ha il compito di gestire i reclami scritti dei clienti che non hanno avuto adeguata risposta, o non ne hanno ricevuto alcuna, dal proprio fornitore e di segnalare alla stessa Autorità i casi che presentino i presupposti per un suo intervento diretto.
Per quanto riguarda il mancato rispetto della periodicità di fatturazione, già dal 1o novembre 2004 i clienti finali del mercato libero hanno diritto ad un indennizzo automatico per il mancato rispetto degli impegni contrattuali su tali termini.
La previsione del predetto indennizzo automatico è confermata dall'adozione del nuovo Codice di condotta commerciale in vigore dal 1o gennaio 2011. Tale misura è attualmente sospesa, come precisato dall'Autorità medesima, nelle more della definizione delle responsabilità imputabili all'esercente la vendita e all'impresa di distribuzione, per quel che riguarda la mancata emissione delle fatture in accordo alla periodicità contrattualmente stabilita.
Qualora si rilevi che la prevista periodicità non è stata rispettata, L'Autorità avvia procedimenti sanzionatori, garantendo la tutela degli stessi clienti del servizio.
Lo Sportello del Consumatore di energia non ha registrato un incremento del numero delle segnalazioni nei confronti di Enel Energia per i territori richiamati nell'interrogazione.
Qualora, poi, ricorra un «aggravio di oneri per il contribuente», con l'obbligazione al pagamento degli interessi di mora rispetto ai termini di scadenza indicati nella bolletta, per il pagamento del gas,

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potrebbe configurarsi una violazione in materia di pratiche commerciali sleali.
Inoltre, il mancato recapito dei documenti di fatturazione nei termini previsti potrebbe essere imputabile al vettore postale.
Con riguardo a detta fattispecie, si segnala che spetta all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la competenza esclusiva sull'accertamento delle violazioni in materia di pratiche commerciali sleali e l'irrogazione delle eventuali sanzioni ai sensi dell'articolo 27 del Codice del Consumo.
Il Ministero dello Sviluppo Economico può trasmettere, per i seguiti di competenza, la segnalazione alla medesima Autorità.
Ai sensi del Codice del consumo, è stato considerato «pratica commerciale scorretta» e, pertanto, sanzionato, il comportamento di Enel Servizio elettrico ed Enel Energia per non aver tenuto indenne il consumatore del mercato elettrico dalle conseguenze negative delle inefficienze del vettore postale.
Nello specifico, l'esercente la vendita non aveva adottato le misure idonee in accordo alla diligenza professionale, monitorando il ricevimento delle bollette e provvedendo, in sede di reclamo, a stornare gli interessi di mora anche laddove il ritardo fosse causato dal vettore e non solo da Enel stessa.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-04009 Miglioli: Individuazione di aree dell'Appennino modenese quali possibili siti per il deposito di scorie nucleari.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si premette che il percorso definito dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, per individuare il sito ove costruire il deposito nazionale ed il Parco Tecnologico Nucleare è ispirato a due criteri fondamentali: il rispetto di elevati standard di sicurezza e la trasparenza nei confronti della popolazione e del territorio.
Più in dettaglio, la procedura prevede che la Sogin S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e dall'Agenzia per la Sicurezza nucleare e sulla base delle valutazioni derivanti dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), definisca una proposta di «Carta nazionale» delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico e al contempo indichi un ordine di idoneità delle suddette aree sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali, nonché un progetto preliminare di massima per la realizzazione del Parco stesso.
Nei mesi scorsi, la precedente gestione della Sogin SpA ha informato il vertice politico del Ministero di aver avviato le attività di analisi preliminare delle aree, per tener conto dei tempi previsti dal decreto legislativo n. 31 del 2010.
Questo Ministero ha ritenuto che per il completamento di tali attività di analisi e per l'avvio della procedura fosse necessario attendere l'operatività dell'Agenzia per la sicurezza nucleare e le valutazioni derivanti dalla VAS sul documento di programmazione strategica previsto dallo stesso decreto legislativo.
Conseguentemente, il documento cui fa riferimento l'Onorevole interrogante rappresenta una bozza preliminare, peraltro non divulgata e priva di seguiti operativi, in carenza dei presupposti normativi sopra descritti.
Rappresenta comunque un apprezzabile impegno sulla strada dell'individuazione del sito ove realizzare il deposito nazionale e il Parco Tecnologico, argomento, la cui trattazione richiede lo sforzo congiunto da parte di tutti gli attori sociali ed istituzionali coinvolti.
Si ritiene che il completamento delle nomine dell'Agenzia per la Sicurezza Nucleare consentirà di dare avvio operativo all'attività prevista, secondo le forme ed i principi di sicurezza e trasparenza informativa già ricordati.
Per ciò che attiene le iniziative volte a garantire la condivisione delle scelte che saranno espletate e la trasparenza del processo di individuazione della cosiddetta «mappa dei siti», il medesimo testo legislativo stabilisce, in una serie di norme e quindi in tutte le fasi del menzionato procedimento di identificazione del sito per la realizzazione del Parco Tecnologico, il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, tra i quali, in primis, le istituzioni territoriali insistenti nelle realtà locali eventualmente ritenute idonee alla localizzazione del parco medesimo. Inoltre, non vengono trascurati dal legislatore, gli ulteriori attori sociali portatori di interessi diffusi.