Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Gran Jamahiriya araba libica in materia di doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali - A.C. 5271 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 5271/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 721
Data: 05/11/2012
Descrittori:
DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI   EVASIONI FISCALI
LIBIA   RATIFICA DEI TRATTATI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 

5 novembre 2012

 

n. 721/0

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Gran Jamahiriya araba libica in materia di doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali
A.C. 5271

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di ratifica

5271

Titolo dell’Accordo

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Gran Jamahiriya araba libica popolare socialista per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

No

Numero di articoli del disegno di legge di ratifica

4

Date:

 

presentazione alla Camera

7 giugno 2012

assegnazione

25 giugno 2012

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I e V

Oneri finanziari

si

 


Contenuto dell’accordo

La Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Gran Jamahiriya araba libica popolare socialista per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio è stata siglata a Roma il 10 giugno 2009. Come precisato nella relazione che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, la Convenzione in esame, pur accogliendo in ampia misura l’originario progetto italiano di convenzione contro le doppie imposizioni basato sul modello OCSE, è stata elaborata tenuto anche conto sia del fatto che la Libia non fa parte dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, sia della specificità dei rapporti italo libici.

La Convenzione è volta ad agevolare i rapporti economici tra i due Paesi, garantendo trasparenza e prevenendo le eventuali evasioni fiscali, nonché evitando i fenomeni di doppia imposizione. L’atto pattizio, inoltre, risponde all'esigenza di definire una base giuridica di riferimento per gli operatori economici italiani che effettuano attività di interscambio commerciale e finanziario con la Libia[1]. La Convenzione, inoltre, predispone la base giuridica per la cooperazione tra le amministrazioni, anche in vista di una più efficace lotta all'evasione fiscale; la verifica del grado di raggiungimento dei benefìci auspicati avrà come indice di riferimento l'incremento dell'interscambio commerciale tra i due Paesi[2] e la diminuzione dei reati di evasione fiscale.

Con riferimento al contenuto, la Convenzione si compone di 30 articoli.

L’articolo 1 individua la sfera soggettiva di applicazione della Convenzione nelle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Per quanto attiene alla sfera oggettiva di applicazione (articolo 2), le imposte specificamente considerate per l’Italia sono l’imposta sul reddito delle persone fisiche; l’imposta sul reddito delle società; l’imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Dopo l’articolo 3, che reca definizioni generali e l’articolo 4, dedicato alla definizione dei residenti, con l’articolo 5 si ha la definizione di stabile organizzazione.

In riferimento a tale norma, nella relazione illustrativa viene sottolineato l’accoglimento, da parte della Libia, delle disposizioni in linea con gli attuali standard dell'OCSE in riferimento all’istituto della stabile organizzazione, dedicato, come noto, a legittimare la potestà impositiva sui redditi dell'impresa non residente da parte dello Stato sul cui territorio vengono svolte le attività di quest'ultima; la relazione evidenzia, tuttavia l'eccezione del limite temporale di tre mesi (in luogo dei dodici previsti dal modello OCSE) convenuto circa la durata necessaria a configurare un cantiere di costruzione quale stabile organizzazione, precisando che tale termine coincidente, peraltro, con quello fissato dall'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi[3], è identico a quello già concordato dalla Libia negli analoghi accordi già stipulati con Francia e Regno Unito.

Ai sensi dell’articolo 6, fatta salva ogni altra disposizione della Convenzione in esame, i redditi provenienti da uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato.

La relazione precisa che tale “source rule” di carattere generale, che fa salvo il potere impositivo dello Stato della fonte nei casi in cui non vi sia una chiara caratterizzazione del tipo di reddito per coprire eventuali fattispecie non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 4 (residenza) o dell'articolo 22 (altri redditi) dell'accordo è stata concordata su iniziativa libica ed è in linea con quanto già convenuto in proposito dalla Libia con il Regno Unito e con la Francia.

A norma dell’articolo 7 la tassazione dei redditi immobiliari, comprese le attività agricole o forestali nonché i redditi derivanti da beni immobili di un’impresa e quelli derivanti dai beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione indipendente, è a favore del Paese in cui sono situati gli immobili.

L’articolo 8 attribuisce il diritto esclusivo di tassazione degli utili delle imprese allo Stato di residenza dell’impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell’altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest’ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione può tassare gli utili realizzati sul proprio territorio mediante tale stabile organizzazione.

Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati,  in linea con le raccomandazioni OCSE, esclusivamente nel Paese dove è situata la sede di direzione effettiva dell’impresa di navigazione (articolo 9).

L’articolo 10, che dispone in tema di imprese associate, consente (paragrafo 2) agli Stati contraenti di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive amministrazioni fiscali e di procedere ai conseguenti aggiustamenti. La norma prevede che possano porsi in essere le eventuali rettifiche del reddito accertato soltanto previo esperimento della procedura amichevole prevista all’articolo 26 della Convenzione in esame.

Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi (articolo 11) è caratterizzato dalla previsione della tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario e della concorrente facoltà, accordata allo Stato da cui essi provengono, di prelevare un’imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti. In particolare, sono state stabilite aliquote differenziate di ritenuta nello Stato della fonte, da applicare all’ammontare lordo, rispettivamente del 5%, per partecipazioni di almeno il 25 per cento; negli altri casi l’aliquota prevista è del  10%. Quanto alla disciplina degli interessi e canoni, di cui agli articoli 12 e 13, la Convenzione promuoveil principio di tassazione nel Paese di residenza. Una clausola inserita in ciascuno dei tre articoli è volta a limitare l'applicabilità delle disposizioni domestiche libiche in materia di forza attrattiva della stabile organizzazione.

L’articolo 14 dispone che la tassazione degli utili da capitale avvenga:

– nel Paese in cui sono situati i beni qualificati come “beni immobili” ai sensi della Convenzione ove si tratti di plusvalenze relative a detti beni;

– nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa qualora si tratti di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa;

– esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell’impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili;

– esclusivamente nel Paese di residenza del cedente, in tutti gli altri casi.

Quanto ai redditi derivanti dall’esercizio di una professione indipendente, l’articolo 15 prevede l’imposizione nel Paese di residenza;per aversi la tassabilità degli stessi redditi nel Paese di prestazione dell’attività, viene considerato il criterio della base fissa oppure il criterio dei 183 giorni.

L’articolo 16 regola il trattamento fiscale dei redditi derivanti da remunerazioni per lavoro subordinato (diverse dalle pensioni), che sono tassate nel Paese presso il quale viene prestata l’opera; ai fini della tassazione esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore, si debbono infatti verificare tre condizioni concorrenti:

a) permanenza nell’altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell’anno fiscale;

b) pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato;

c) onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

L’articolo 17 prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza nel Paese di residenza della società che li corrisponde.

Ai sensi dell’articolo 18 i redditi di artisti e sportivi residenti nell’altro Stato contraente sono imponibili nel Paese di prestazione dell’attività.

Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe (articolo 19) corrisposte ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario.

Per quanto concerne le remunerazioni pagate a fronte di servizi resi allo Stato, diverse dalle pensioni (articolo 19), queste sono imponibili soltanto nello Stato pagatore. Tali remunerazioni, tuttavia, sono imponibili nell’altro Stato qualora i servizi siano resi in detto Stato, la persona fisica sia ivi residente e ne abbia la nazionalità senza avere quella dello Stato pagatore, ovvero – senza avere la nazionalità dello Stato pagatore – sia divenuta residente dell’altro Stato al solo scopo di rendervi i servizi. Analogo regime di tassazione è previsto per le pensioni.

Le somme ricevute per spese di mantenimento ed istruzione da studenti o apprendisti (articolo 21) che si recano in uno Stato contraente sono esenti da imposta in tale Stato per sette anni consecutivi purché provenienti da fonti situate fuori da esso.  

L’articolo 22 stabilisce che, in linea generale, i redditi diversi da quelli esplicitamente considerati nell’articolato della Convenzione sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente.

Quanto ai metodi per eliminare la doppia imposizione (articolo 23), è prevista una combinazione fra il sistema di imputazione ordinaria utilizzato dal nostro Paese e quello misto, previsto per i residenti in Libia, fra esenzione e credito per i redditi di capitale.

Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione (articolo 24) (formulate in maniera sostanzialmente analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi di specie conclusi dall’Italia) prevedono che, in linea di massima, valga il principio che i residenti di uno Stato contraente non possano essere assoggettati nell’altro Stato ad imposizioni diverse rispetto a quelle previste per i residenti di quest’altro Stato. Tuttavia, con il paragrafo 6 si è introdotta una clausola in base alla quale le disposizioni sulla non discriminazione non potranno pregiudicare l’applicazione della normativa interna di ciascuno Stato al fine di prevenire l’elusione e l’evasione fiscale.

L'articolo 25 prevede la procedura amichevole per la composizione di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni convenzionali, senza la possibilità di ricorso all'arbitrato.

L’articolo 26 detta norme in tema di scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati contraenti.

La relazione, sottolineato che la cooperazione amministrativa è considerata materia di primaria importanza da parte italiana, evidenzia che il contenuto delle norme recate dall’articolo 26 ha portato alla definizione di una base giuridica che garantisce lo scambio di informazioni in materia fiscale, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE, compreso il superamento del segreto bancario. La proposta italiana – si legge nella relazione - basata sulla più recente versione del modello dell'OCSE e integralmente accettata dalla Libia costituisce, altresì, un elemento utile al fine dell'inclusione della Libia nella «white list» - prevista dalla legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) - di prossima emanazione da parte dell'amministrazione finanziaria italiana[4].

L’articolo 27 stabilisce che le disposizioni della Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano diplomatici o funzionari consolari in virtù delle regole del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

L’articolo 28 disciplina il metodo di applicazione indiretta delle aliquote ridotte, laddove i sostituti d'imposta decidano di non esercitare la propria facoltà di procedere all'applicazione diretta dei benefìci convenzionali.

L’articolo 29 disponel’entrata in vigore della Convenzione alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e stabilisce la decorrenza dell’applicazione delle disposizioni in essa contenute.

L’articolo 30, infine, prevede che la denuncia della convenzione, per via diplomatica, possa intervenire non prima di cinque anni dall’entrata in vigore.

 

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione si compone di quattro articoli.

Il primo reca l'autorizzazione alla ratifica del provvedimento, il secondo il relativo ordine di esecuzione.

L’articolo 3 reca la copertura finanziaria del provvedimento, il cui onere viene valutato in 2.295.000 euro annui a decorrere dal 2013, cui si provvede mediante riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La relazione tecnica che correda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ascrive gli oneri, in termini di perdita di gettito, alle disposizioni seguenti:

Ø       Art. 8: non applicazione della ritenuta sugli utili delle imprese euro 60.000

Ø       Art. 11: modifica aliquota ritenuta dividendi                           euro 2.000.000

Ø       Art. 14: modifica tassazione utili da capitale    euro 90.000

Ø       Art. 15: non applicazione ritenuta alla fonte su redditi derivanti dall’esercizio di professioni indipendenti  euro 90.000

Ø       Art. 22: non applicazione ritenuta su altri redditi euro 55.000.

L’articolo 4, infine, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Il disegno di legge è corredato, oltre che della già rammentata relazione illustrativa e della relazione tecnica, anche di un'Analisi tecnico-normativa (ATN) e di Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).

Dall’Analisi tecnico-normativa, in particolare, emerge la necessità dell'autorizzazione parlamentare alla ratifica della Convenzione in esame, in base all'articolo 80 della Costituzione, in quanto le disposizioni in essa contenute modificano la potestà impositiva dell'Italia, come reso possibile dal richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale pattizio tanto dall'articolo 75 del DPR n. 600 del 1973 quanto dall'articolo 169 del Testo unico delle imposte sui redditi.

Nell’ATN si afferma la non sussistenza nella Convenzione in esame di aspetti di incompatibilità con le norme dell'Unione europea, stante che essa si ispira al modello di convenzione concordato in sede OCSE che è alla base dei trattati bilaterali contro le doppie imposizioni stipulati dagli Stati membri dell'Ue.

L’ATN, infine, escludel'incompatibilità della Convenzione in esame con i poteri delle Regioni e degli enti locali, attesa la competenza esclusiva dello Stato nella stipula di accordi internazionali in materia fiscale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Servizio Studi – Dipartimento Affari Esteri

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File: es1257_0



[1]    Si rammenta che l'articolo 8 del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra Italia e Libia, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008, ratificato dall’Italia con la  legge del 6 febbraio 2009 n. 7 (entrata in vigore il 19 febbraio 2009) prevede la realizzazione di opere infrastrutturali di base per la Libia da parte di imprese italiane che abbiano una entità giuridica (società o filiale) in Libia, nell’arco di 20 anni, per un valore annuo di 250 milioni di dollari USA.

 

[2]    L'Italia era, prima del conflitto interno libico, il principale partner economico della Libia sia come cliente (con una quota pari al 27,2%) sia come fornitore (16,3%). Il volume degli scambi bilaterali, nel 2011, ha accusato un arretramento prossimo al 70% rispetto all’anno precedente, in particolare -77,31% nell’export e -67,65% nell’import.

[3]    Di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

[4]    La legge finanziaria 2008 (articolo 1 commi 83 e seguenti) ha previsto, in sostituzione del sistema vigente (basato sulle “black list”, dunque incentrato sull'individuazione degli Stati con regime fiscale privilegiato), un insieme di "white list”, in base al quale verranno invece individuati gli Stati con regime fiscale conforme agli standard di legalità e trasparenza adottati dall’Unione europea. Le cd. "white list" comprendono gli Stati e territori che assicurano, sulla base di apposite convenzioni, un livello adeguato di scambio di informazioni.

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