Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Protocollo aggiuntivo alla convenzione tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito - A.C. 5417 - Elementi per la legittimità costituzionale | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 435 | ||||
Data: | 25/09/2012 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
25 settembre 2012 |
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n. 435 |
Protocollo aggiuntivo alla convenzione tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul redditoA.C. 5417Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale |
Numero del progetto di legge |
A.C. 5417 |
Titolo |
Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo che modifica la convenzione tra l'Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi ed il protocollo finale, firmati a Roma il 29 aprile 1983, fatto a Bruxelles l'11 ottobre 2004 |
Iniziativa |
Governativa |
Iter al Senato |
- |
Numero di articoli |
3 |
Date: |
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adozione quale testo base |
- |
richiesta di parere |
19 settembre 2012 |
Commissione competente |
III Commissione (Affari esteri) |
Sede e stato dell’iter |
Sede referente |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
Il disegno di legge n. 5417 reca la ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo che modifica la convenzione tra l'Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di prevenire la frode e l'evasione fiscale, del 29 aprile 1983, resa esecutiva dalla legge n. 148 del 1989.
Il protocollo è diretto a emendare l’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione in materia di trattamento fiscale dei redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche.
Attualmente l’articolo 19 prevede che le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da sue amministrazioni pubbliche, a una persona fisica, per lo svolgimento di servizi resi a tale Stato o a tali amministrazioni, siano imponibili soltanto in questo Stato (lettera a).
Le lettera b) del paragrafo 1 prevede tuttavia che tali remunerazioni siano imponibili soltanto nell'altro Stato contraente, se i servizi sono resi da una persona fisica che vi sia residente e ne abbia la nazionalità o sia divenuto residente al solo scopo di rendervi i servizi.
Il protocollo in esame, allo scopo di semplificare l'attribuzione della potestà impositiva tra l'Italia e il Belgio per questa tipologia di redditi, stabilisce che i redditi corrisposti da uno Stato per prestazioni effettuate nell’altro Stato contraente siano assoggettate a tassazione esclusiva nello Stato della fonte se corrisposte a cittadini di tale Paese, indipendentemente dal fatto che i medesimi siano divenuti o no residenti nello Stato in cui svolgono la propria attività al solo fine della prestazione del servizio.
Tale norma riguarda, in particolare, i numerosi cittadini italiani che prestano la propria attività in Belgio, compresi coloro che lavorano presso le rappresentanze diplomatiche dello Stato italiano e le rappresentanze permanenti dell'Unione europea e della NATO, che finora sono stati tassati in Belgio qualora residenti permanentemente in detto paese per motivi di servizio e che ora verrebbero invece tassati esclusivamente in Italia.
L’articolo 1 del protocollo in esame sostituisce il paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 19 della Convenzione vigente e stabilisce che i redditi derivanti da funzioni pubbliche svolte dai cittadini di uno Stato presso un altro Stato siano imponibili soltanto nell’altro Stato contraente se la persona fisica è un residente di tale Stato e ne possiede la nazionalità.
L’articolo 2 prevede che ciascuno Stato notifichi all’altro l’adempimento delle procedure di ratifica per l’entrata in vigore del protocollo e che questo entri in vigore il quindicesimo giorno dopo la data di ricezione della seconda notifica. E’ inoltre prevista l'applicabilità delle disposizioni del protocollo aggiuntivo, una volta che lo stesso sarà entrato in vigore, a decorrere dai periodi imponibili successivi al 1° gennaio 1997.
L’articolo 3 dispone che il protocollo aggiuntivo si applichi a prescindere dai termini previsti dalla legge interna degli Stati contraenti in materia di accertamento e sgravio delle imposte.
L'articolo 4 prevede infine che il protocollo resti in vigore fino a quando sarà in vigore la convenzione.
Il disegno di legge di ratifica del Protocollo si compone di tre articoli: il primo reca l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo, il secondo il relativo ordine di esecuzione e il terzo prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il disegno di legge è corredato di relazione tecnica e di analisi tecnico-normativa.
Al provvedimento è allegata una dichiarazione di esclusione dall’analisi di impatto sulla regolamentazione, in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di ratifica di trattati internazionali che non comportano spese o istituzione di nuovi uffici.
Il provvedimento si inquadra nell’ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettere a),Cost.).
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File: cost435-AC5417.doc