Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile - Schema di D.Lgs. n. 149 (art. 1, co. 3 e art. 30, L.88/2009) - Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 149/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 129
Data: 11/11/2009
Descrittori:
ALBI ELENCHI E REGISTRI   DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA
ESPLOSIVI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
XIV - Politiche dell'Unione europea
Altri riferimenti:
L N. 88 DEL 07-LUG-09     

 

11 novembre 2009

 

n. 129/0

 

 

Identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile

Schema di D.Lgs. n. 149
(art. 1, co. 3 e art. 30, L.88/2009)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto legislativo

n. 149

Titolo

Attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile

Norma di delega

Art. 1, co. 3 e art. 30 legge 7 luglio 2009, n. 88

Numero di articoli

6

Date:

 

presentazione

28 ottobre 2009

assegnazione

28 ottobre 2009

termine per l’espressione del parere

7 dicembre 2009

termine per l’esercizio della delega

27 gennaio 2009

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali); XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea) (art. 126, co. 2 Reg.)

Rilievi di altre Commissioni

V Commissione (Bilancio) (art. 96-ter, co. 2 Reg.)

 


Contenuto

Lo schema di decreto legislativo introduce e disciplina un sistema di identificazione univoca e di tracciabilità degli esplosivi per uso civile, in attuazione alla direttiva 2008/43/CE del 4 aprile 2008.

In particolare, si prevede che le imprese che fabbricano o importano esplosivi procedano alla marcatura degli esplosivi mediante un’identificazione univoca conforme al modello di cui all’allegato 1 allo schema di decreto.

L’obbligo di etichettatura riguarda tutti gli oggetti esplodenti di cui all’Allegato I al D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 7, con l’esclusione degli esplosivi destinati ad essere utilizzati dalle Forze di polizia e dalle Forze armate, degli articoli pirotecnici, delle munizioni per uso civile e di altre particolari categorie di esplosivi, espressamente indicate. Conseguentemente, la definizione del campo di applicazione del provvedimento è individuata in via residuale.

Il Ministero dell’interno, quale autorità nazionale competente, assegna un apposito codice identificativo ad ogni sito di fabbricazione, italiano o di nazionalità di altro Stato membro dell’UE, che insiste sul territorio nazionale.

Per garantire la circolazione degli esplosivi sul mercato comunitario in condizioni di sicurezza, si fa obbligo alle imprese di utilizzare il sistema informatico di raccolta dei dati del Ministero dell’interno (denominato G.E.A.) che consente la tracciabilità dell’esplosivo lungo l’intera filiera produttiva, distributiva e commerciale, ovvero, in alternativa, di istituire a proprio carico un sistema che consenta la tracciabilità degli esplosivi e la trasmissione dei relativi dati al sistema G.E.A.

In ogni caso, le spese per l’utilizzazione ovvero per il collegamento dei dati al sistema G.E.A. sono a carico delle imprese.

Ciascuna impresa deve altresì provvedere alla tenuta di un registro informatizzato relativo a tutte le movimentazioni degli esplosivi.

Infine, lo schema di decreto prevede uno specifico sistema di sanzioni per assicurare l’osservanza delle disposizioni ivi contenute. In particolare, l’introduzione nel territorio nazionale e la detenzione di esplosivi in violazione degli obblighi di identificazione e di etichettatura previsti dal decreto è punita con l’arresto da venti giorni a tre mesi e con l’ammenda da 20.000 a 200.000 euro.

Sono inoltre stabilite sanzioni amministrative per le violazioni relative alle modalità di identificazione e tracciamento degli esplosivi.

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto è accompagnato dalla relazione illustrativa e dalle relazioni sull’analisi tecnico-normativa (ATN) e sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Conformità con la norma di delega

Il decreto è adottato in virtù della norma di delega conferita al Governo nell’art. 1, co. 1, 3 e 4, della L. 88/2009 (legge comunitaria 2008), ai sensi dei quali il Governo è delegato ad adottare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, i decreti legislativi di attuazione delle direttive comunitarie comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive e, qualora il termine sia già scaduto, come nel caso in esame (il termine di recepimento è scaduto il 5 aprile 2009), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria (29 ottobre 2009). Quest’ultimo termine è prorogato di ulteriori novanta giorni (27 gennaio 2009) per effetto della scadenza dei termini richiesti per l’espressione del parere parlamentare.

Nell’attuazione della delega il Governo è tenuto al rispetto, oltre che dei principi e criteri generali di cui all’art. 2 della legge comunitaria 2008, altresì dei principi e criteri specifici definiti nell’art. 30 della medesima legge.

Si osserva che, per quanto lo schema di decreto introduca una contravvenzione per la violazione al divieto di detenzione e di importazione di esplosivi sprovvisti del sistema di identificazione – con ciò rispettando il criterio di delega di cui all’art. 30, co. 1, lett. c), che stabilisce il rispetto dei limiti di pena di cui alla L. 895/1967 – tuttavia l’entità della sanzione pecuniaria risulta di molto superiore rispetto all’entità delle multe previste dalla legge citata.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto del provvedimento è riferibile alla materia “armi, munizioni ed esplosivi”, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lett. d), della Costituzione.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Come si è ricordato, lo schema in esame recepisce la disciplina recata dalla direttiva 2008/43/CE della Commissione, relativa alla istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 25 settembre 2009 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora ex art. 226 TCE (procedura di contenzioso n. 2009/462) per mancato recepimento della direttiva 2008/43/CE il cui termine di recepimento scadeva il 5 aprile 2009.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

La direttiva 2008/43/CE fa parte delle iniziative previste dal piano d’azione UE per migliorare la sicurezza degli esplosivi, adottato dal Consiglio giustizia e affari interni nell’aprile 2008 sulla base della comunicazione in materia presentata dalla Commissione nel novembre 2007 (COM(2007) 651).

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Ai sensi dell’art. 5 dello schema di decreto, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore dello stesso, sono adottate le disposizioni attuative con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, avente natura regolamentare.

Coordinamento con la normativa vigente

Il quadro normativo di riferimento per la disciplina degli esplosivi è costituito da diversi atti normativi.

Il principale riferimento è contenuto nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), agli articoli da 46 a 58 e agli articoli da 81 a 110 del relativo regolamento di attuazione, che prevedono l’obbligatorietà della licenza per la produzione, il deposito, la vendita e il trasporto degli esplosivi, nonché un sistema di riconoscimento e classificazione delle materie esplosive a cura del Ministero dell’interno. L’attuale apparato sanzionatorio per la produzione e detenzione illecita di esplosivi è disciplinato dalla L. 2 ottobre 1967, n. 895.

Inoltre, il D.Lgs. n. 7/1997, che ha recepito nell’ordinamento la direttiva 1993/15/CEE, disciplina i requisiti essenziali di sicurezza degli esplosivi ad uso civile (c.d. marcatura CE).

In relazione alla molteplicità delle fonti in materia e al carattere integrativo delle disposizioni dello schema di decreto rispetto alla normativa vigente, si valuti l’opportunità di redigere le norme in forma di novella al TULPS e, per la parte relativa alle sanzioni, alla legge 895/1967.

Impatto sui destinatari delle norme

Destinatari del provvedimento sono le imprese che operano nel settore degli esplosivi ad uso civile, in capo alle quali sono stabiliti obblighi di etichettatura, nonché di raccolta e di archiviazione dei dati relativi agli esplosivi. Secondo quanto previsto dalla direttiva 2008/43/CE, l’applicazione delle disposizioni nazionali inizierà a decorrere dal 5 aprile 2012.


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File: ac0405.doc