Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile - Schema di D.Lgs. n. 149 (art. 1, co. 3 e art. 30, L.88/2009) - Elementi per l'istruttoria normativa | ||||
Riferimenti: |
| ||||
Serie: | Atti del Governo Numero: 129 | ||||
Data: | 11/11/2009 | ||||
Descrittori: |
| ||||
Organi della Camera: |
I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
XIV - Politiche dell'Unione europea | ||||
Altri riferimenti: |
|
11 novembre 2009 |
|
n. 129/0 |
|
|
|
Identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civileSchema di D.Lgs. n. 149
|
|||
Numero dello schema di decreto legislativo |
n. 149 |
Titolo |
Attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile |
Norma di delega |
Art. 1, co. 3 e art. 30 legge 7 luglio 2009, n. 88 |
Numero di articoli |
6 |
Date: |
|
presentazione |
28 ottobre 2009 |
assegnazione |
28 ottobre 2009 |
termine per l’espressione del parere |
7 dicembre 2009 |
termine per l’esercizio della delega |
27 gennaio 2009 |
Commissione competente |
I Commissione (Affari costituzionali); XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea) (art. 126, co. 2 Reg.) |
Rilievi di altre Commissioni |
V Commissione (Bilancio) (art. 96-ter, co. 2 Reg.) |
Lo schema di decreto legislativo introduce e disciplina un sistema di identificazione univoca e di tracciabilità degli esplosivi per uso civile, in attuazione alla direttiva 2008/43/CE del 4 aprile 2008.
In particolare, si prevede che le imprese che fabbricano o importano esplosivi procedano alla marcatura degli esplosivi mediante un’identificazione univoca conforme al modello di cui all’allegato 1 allo schema di decreto.
L’obbligo di etichettatura riguarda tutti gli oggetti esplodenti di cui all’Allegato I al D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 7, con l’esclusione degli esplosivi destinati ad essere utilizzati dalle Forze di polizia e dalle Forze armate, degli articoli pirotecnici, delle munizioni per uso civile e di altre particolari categorie di esplosivi, espressamente indicate. Conseguentemente, la definizione del campo di applicazione del provvedimento è individuata in via residuale.
Il Ministero dell’interno, quale autorità nazionale competente, assegna un apposito codice identificativo ad ogni sito di fabbricazione, italiano o di nazionalità di altro Stato membro dell’UE, che insiste sul territorio nazionale.
Per garantire la circolazione degli esplosivi sul mercato comunitario in condizioni di sicurezza, si fa obbligo alle imprese di utilizzare il sistema informatico di raccolta dei dati del Ministero dell’interno (denominato G.E.A.) che consente la tracciabilità dell’esplosivo lungo l’intera filiera produttiva, distributiva e commerciale, ovvero, in alternativa, di istituire a proprio carico un sistema che consenta la tracciabilità degli esplosivi e la trasmissione dei relativi dati al sistema G.E.A.
In ogni caso, le spese per l’utilizzazione ovvero per il collegamento dei dati al sistema G.E.A. sono a carico delle imprese.
Ciascuna impresa deve altresì provvedere alla tenuta di un registro informatizzato relativo a tutte le movimentazioni degli esplosivi.
Infine, lo schema
di decreto prevede uno specifico sistema di sanzioni per assicurare l’osservanza delle disposizioni ivi
contenute. In particolare, l’introduzione nel territorio nazionale e la
detenzione di esplosivi in violazione degli obblighi di identificazione e di
etichettatura previsti dal decreto è punita con l’arresto da venti giorni a tre
mesi e con l’ammenda da
Sono inoltre stabilite sanzioni amministrative per le violazioni relative alle modalità di identificazione e tracciamento degli esplosivi.
Lo schema di decreto è accompagnato dalla relazione illustrativa e dalle relazioni sull’analisi tecnico-normativa (ATN) e sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
Il decreto è adottato in virtù della norma di delega conferita al Governo nell’art. 1, co. 1, 3 e 4, della L. 88/2009 (legge comunitaria 2008), ai sensi dei quali il Governo è delegato ad adottare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, i decreti legislativi di attuazione delle direttive comunitarie comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive e, qualora il termine sia già scaduto, come nel caso in esame (il termine di recepimento è scaduto il 5 aprile 2009), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria (29 ottobre 2009). Quest’ultimo termine è prorogato di ulteriori novanta giorni (27 gennaio 2009) per effetto della scadenza dei termini richiesti per l’espressione del parere parlamentare.
Nell’attuazione della delega il Governo è tenuto al rispetto, oltre che dei principi e criteri generali di cui all’art. 2 della legge comunitaria 2008, altresì dei principi e criteri specifici definiti nell’art. 30 della medesima legge.
Si osserva che, per quanto lo schema di decreto introduca una contravvenzione per la violazione al divieto di detenzione e di importazione di esplosivi sprovvisti del sistema di identificazione – con ciò rispettando il criterio di delega di cui all’art. 30, co. 1, lett. c), che stabilisce il rispetto dei limiti di pena di cui alla L. 895/1967 – tuttavia l’entità della sanzione pecuniaria risulta di molto superiore rispetto all’entità delle multe previste dalla legge citata.
Il contenuto del provvedimento è riferibile alla materia “armi, munizioni ed esplosivi”, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lett. d), della Costituzione.
Come si è ricordato, lo schema in esame recepisce la disciplina recata dalla direttiva 2008/43/CE della Commissione, relativa alla istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.
Il 25 settembre 2009
La direttiva 2008/43/CE fa parte delle iniziative previste dal piano d’azione UE per migliorare la sicurezza degli esplosivi, adottato dal Consiglio giustizia e affari interni nell’aprile 2008 sulla base della comunicazione in materia presentata dalla Commissione nel novembre 2007 (COM(2007) 651).
Ai sensi dell’art. 5 dello schema di decreto, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore dello stesso, sono adottate le disposizioni attuative con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, avente natura regolamentare.
Il quadro normativo di riferimento per la disciplina degli esplosivi è costituito da diversi atti normativi.
Il principale riferimento è contenuto nel testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza (TULPS), agli articoli da
Inoltre, il D.Lgs. n. 7/1997, che ha recepito nell’ordinamento la direttiva 1993/15/CEE, disciplina i requisiti essenziali di sicurezza degli esplosivi ad uso civile (c.d. marcatura CE).
In relazione alla molteplicità delle fonti in materia e al carattere integrativo delle disposizioni dello schema di decreto rispetto alla normativa vigente, si valuti l’opportunità di redigere le norme in forma di novella al TULPS e, per la parte relativa alle sanzioni, alla legge 895/1967.
Destinatari del provvedimento sono le imprese che operano nel settore degli esplosivi ad uso civile, in capo alle quali sono stabiliti obblighi di etichettatura, nonché di raccolta e di archiviazione dei dati relativi agli esplosivi. Secondo quanto previsto dalla direttiva 2008/43/CE, l’applicazione delle disposizioni nazionali inizierà a decorrere dal 5 aprile 2012.
Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni |
( 066760-9475– *st_istituzioni@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: ac0405.doc