Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: AC 1875 - DL 172/08 Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania
Riferimenti:
AC N. 1875/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 38
Data: 27/11/2008
Descrittori:
ATTIVITA' DI URGENZA   CAMPANIA
RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO   SCARICHI E DISCARICHE
SERVIZI DI EMERGENZA   SMALTIMENTO DI RIFIUTI
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
Altri riferimenti:
DL N. 172 DEL 06-NOV-08     

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.C. 1875

 

 

Misure straordinarie per l’emergenza nel settore dei rifiuti

nella regione Campania

 

 

(D.L. n. 172/2008)

 

 

(Nuovo testo)

 

 

 

 

 

N. 38 – 27 novembre 2008

 

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

1875

Titolo breve:

 

Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale.

 

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

Commissione di merito:

 

viii Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Ghiglia

Gruppo:                                   

 

PdL

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato alla Camera

 

 

 

Parere richiesto

Destinatario:

 

VIII Commissione

in sede referente

Oggetto:

 

Nuovo testo

 

Nota di verifica n. 38

 



INDICE

ARTICOLO 1. 8

Misure incentivanti conferimento rifiuti8

ARTICOLO 2. 11

Rimozione di rifiuti indifferenziati e pericolosi11

ARTICOLO 3. 13

Commissariamento di enti locali13

ARTICOLO 4. 14

Affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nella provincia di Caserta. 14

ARTICOLO 5. 15

Lavoro straordinario del personale militare. 15

ARTICOLO 6. 20

Disciplina sanzionatoria. 20

ARTICOLO 7. 21

Campagna informativa. 21

ARTICOLO 7-bis. 22

Formazione scolastica. 22

ARTICOLO 8. 22

Potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi22

ARTICOLO 9. 25

Incentivi per la realizzazione degli inceneritori25

ARTICOLO 9-bis. 27

Misure di tutela ambientale. 27

ARTICOLO 9-ter. 27

Piano nazionale degli impianti di incenerimento. 27

ARTICOLO 9-quater. 30

Smaltimento della parte organica dei rifiuti solidi urbani30

ARTICOLO 10. 31

Norma d’interpretazione autentica. 31



PREMESSA

 

Il provvedimento dispone la conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania nonché misure urgenti di tutela ambientale. 

La materia della gestione dei rifiuti nella regione Campania è già stata disciplinata da numerosi decreti, tra i quali il DL 9 ottobre 2006, n. 263, il DL 11 maggio 2007, n. 61 e, da ultimo, il DL 23 maggio 2008, n. 90.

Il disegno di legge è corredato di relazione tecnica.

Nel corso dell’esame presso la VIII Commissione sono state introdotte talune modifiche ed integrazioni al provvedimento.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le ulteriori disposizioni del testo, come modificato dalla Commissione di merito, suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

 

(euro)

 

Finalità

Onere

Art. 1, co. 2

Misure incentivanti conferimento rifiuti

2.000.000

Art. 5

Lavoro straordinario personale militare

660.000

Art. 8

Potenziamento strutture di contrasto fenomeno incendi

3.140.000

TOTALE

 

5.800.000

Gli oneri quantificati dalla RT, con riferimento ai soprindicati interventi normativi, trovano copertura a carico del Fondo per l’emergenza rifiuti in Campania, istituito ai sensi dell’art. 17, comma 1 del DL n. 90/2008. Il Fondo prevede una dotazione, per l’anno 2008, di 150 milioni di euro, assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e trasferita su apposita contabilità speciale per l'attuazione degli interventi di cui allo stesso decreto legge n. 90/2008. Il 10 per cento delle dotazioni del Fondo, pari a 15 milioni di euro, è destinato, ai sensi del citato decreto legge n. 90/2008, alle spese di parte corrente finalizzate alla risoluzione dell’emergenza. Al comma 3-bis dell’articolo 17 è inoltre disposto che, per il periodo strettamente necessario all'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alla dotazione del Fondo per l’emergenza rifiuti in Campania si provveda a valere sul Fondo per la protezione civile di cui alla L. n. 225/1992.

Di seguito si riporta il prospetto, allegato alla relazione tecnica, che indica le disponibilità del Fondo ex art. 17 DL n. 90/2008, a valere sulle quali dovranno trovare copertura gli oneri derivanti dal provvedimento in esame.

(euro)

Dotazione iniziale Fondo

150.000.000

Trasferimenti ad altre missioni e somme spese

104.500.000

Oneri ex DL n. 90/2008 e OPCM con obblighi giuridicamente vincolanti

39.700.0000

Disponibilità effettive

5.800.000

 

Al riguardo si rileva, preliminarmente - per gli aspetti attinenti alla quantificazione e fatte salve le considerazioni in seguito formulate sui profili di copertura - che le disposizioni in esame sono coperte avvalendosi dell’autorizzazione di spesa già disposta dall’articolo 17 del decreto legge n. 90/2008. A tali fini alla relazione tecnica è allegato il prospetto riepilogativo sopra riportato, che indica le “disponibilità effettive” del Fondo per l’emergenza rifiuti in Campania di cui al citato art. 17. Non viene tuttavia precisato se tali disponibilità derivino esclusivamente dal computo delle spese finora sostenute ovvero da una valutazione complessiva delle esigenze finanziarie connesse all’attuazione degli interventi disposti dal D.L. n. 90/2008, per il periodo di emergenza indicato dal medesimo provvedimento. Soltanto in questa ipotesi le somme residue individuate potrebbero considerarsi effettivamente disponibili per le nuove finalità di spesa previste dal decreto-legge in esame.

Pertanto, al fine di riscontrare l’effettiva sussistenza delle disponibilità necessarie a finanziare gli oneri recati dal provvedimento in esame, appare necessario che il Governo fornisca indicazioni di dettaglio concernenti l’andamento delle spese finora registrato e le conseguenti previsioni di spesa per il restante periodo, fino al completamento degli interventi disciplinati dal decreto legge n. 90/2008.

Come più puntualmente evidenziato nelle successive osservazioni relative alla copertura finanziaria, appare infine necessario disporre di indicazioni di dettaglio circa la natura, di parte corrente o di conto capitale, degli oneri previsti dal provvedimento in esame e delle risorse con le quali farvi fronte, disponibili sul Fondo per l’emergenza rifiuti in Campania.

Si segnala, in proposito, che l’art. 19-bis del D.L. 90/2008 dispone che entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente, ogni sei mesi, il Governo presenti al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del medesimo decreto-legge. Nella relazione – attualmente non ancora presentata alle Camere - deve essere fornita, tra l’altro, dettagliata illustrazione dell'impiego del Fondo per l’emergenza rifiuti e di ogni altro finanziamento eventualmente destinato alle finalità del medesimo decreto, con distinta indicazione degli interventi per i quali le risorse sono state utilizzate.

 

ARTICOLO 1

Misure incentivanti conferimento rifiuti

La norma, al fine di evitare l'abbandono nelle strade di rifiuti ingombranti, imballaggi usati e rifiuti di imballaggio, prevede, per tutta la durata dell’emergenza in Campania – attualmente disposta fino al 31 dicembre 2009[1] - misure che incentivano il conferimento degli stessi presso aree di raccolta attrezzate gestite da soggetti pubblici o privati all'uopo autorizzati. A tale riguardo, in particolare:

·        riconosce ai conferitori di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio, sino ad un massimo di 100 chilogrammi al giorno, un indennizzo forfettario parametrato a quello riconosciuto dal Consorzio nazionale imballaggi[2] (CONAI) ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti[3] (comma 1);

·        dispone - a valere sul Fondo per l'emergenza rifiuti Campania, di cui all'art. 17 del DL n. 90/2008[4], per un onere massimo di 2 milioni di euro - l'esenzione dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento dei rifiuti ingombranti per i cittadini che si avvalgono di soggetti pubblici o privati autorizzati al servizio di raccolta a domicilio (comma 2).

Si dispone che con ordinanze del presidente del Consiglio dei ministri siano disciplinate le modalità attuative dell’articolo in esame (comma 3).

 

La relazione tecnica rileva che la norma di cui al comma 1 non comporta oneri per il bilancio dello Stato, in quanto i costi ivi previsti saranno supportati dal Consorzio nazionale imballaggi (CONAI). La disposizione, a tale riguardo, infatti, individua un diverso destinatario del contributo erogato dal CONAI, che in parte si sostituisce agli affidatari del servizio nel conferimento dei rifiuti nelle aree di raccolta attrezzate. Analogamente, prosegue la RT, la gestione delle aree attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati autorizzati non determina nuovi o maggiori oneri, riferendosi la disposizione esclusivamente alle strutture esistenti.

In merito a quanto disposto al comma 2, la RT si limita a illustrare il contenuto della norma e ribadisce che agli oneri derivanti dalla disposizione si farà fronte - nel limite massimo di 2 milioni di euro – con le disponibilità del Fondo di cui all'art. 17 del DL n. 90/2008.

 

Al riguardo si osserva, sotto il profilo della quantificazione, che il maggior onere previsto dalla norma, connesso alle esenzioni dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento per i cittadini che si avvalgono dei servizi di raccolta dei rifiuti a domicilio (comma 2), risulta configurato come limite massimo di spesa. Non sono tuttavia definite specifiche procedure volte a garantire l’effettivo rispetto del limite medesimo; il comma 3 si limita infatti a demandare ad ordinanze di protezione civile la definizione di modalità attuative delle disposizioni dell’articolo in esame. Sul punto appare necessario acquisire chiarimenti dal Governo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dispone che fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 e in via sperimentale, chi provvede al conferimento dei rifiuti ingombranti a soggetti pubblici o privati, autorizzati a svolgere il servizio di raccolta, è esentato dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento. Alla copertura dei suddetti oneri, nel limite massimo di 2 milioni di euro, si provvede a valere del fondo per l’emergenza rifiuti Campania di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2008.

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2008, ha previsto l’istituzione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, del fondo per l’emergenza rifiuti Campania, con una dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2008 e la successiva assegnazione delle risorse iscritte nel suddetto Fondo alla Presidenza del Consiglio dei ministri al fine del loro trasferimento su una apposita contabilità speciale.

Le predette risorse sono state, integralmente, iscritte in bilancio nell’anno 2008, ma facevano riferimento, come indicato esplicitamente nella relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 90 del 2008, a pagamenti da effettuare non solo nell’esercizio finanziario 2008, ma anche in quello relativo all’anno 2009.

Da un’interrogazione effettuata alla banca dati della RGS, si evince che le predette risorse pari a 150 milioni di euro sono state iscritte nei capitoli della Presidenza del Consiglio dei ministri numero 956 e 980[5][1]. Tali capitoli, di conto capitale, allo stato non presentano alcuna disponibilità di competenza. Di conseguenza, può presumersi che tali risorse siano già state trasferite, come previsto dalla normativa vigente, ad una specifica contabilità speciale. Al riguardo, appare opportuna una conferma da parte del Governo.

Con riferimento agli oneri derivanti dall’attuazione della norma in esame, si segnala che:

-          né il disposto della norma, né la relazione tecnica specificano il termine finale di applicazione della disposizione in esame. La norma, infatti, si limita a prevedere che il termine di attuazione della disposizione coincida con la fine, peraltro indeterminata nel testo in esame, dello stato di emergenza. A tale proposito, appare necessario che il Governo indichi esplicitamente il termine finale di applicazione della norma, e, in particolare se questo, facendo riferimento all’intera durata dello stato di emergenza, possa essere fissato al 31 dicembre 2009, in analogia con quanto previsto dall’articolo 19 della legge n. 90 del 2008. Tale chiarimento appare necessario al fine di valutare l’allineamento temporale tra gli oneri che dalla stessa derivano e la relativa copertura finanziaria;

-          appare necessario che il Governo chiarisca la natura contabile degli oneri di trasporto e di smaltimento di cui alla presente norma, e in particolare se gli stessi abbiano natura di parte corrente o di conto capitale. Tale chiarimento appare necessario al fine di verificare se possa determinarsi una dequalificazione della spesa dal momento che le risorse utilizzate a copertura, anche se allo stato iscritte fuori bilancio, hanno natura di conto capitale. A tale proposito, si ricorda, inoltre, che la norma originaria riservava alla copertura di spese correnti il 10% della dotazione complessiva del fondo (15 milioni di euro). Appare, quindi, necessario, sempre al fine di valutare se la norma possa determinare una dequalificazione della spesa, che il Governo fornisca non solo, come indicato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, l’entità delle risorse residue (pari a 5,8 milioni di euro), ma anche la natura di tali risorse, vale a dire se le stesse possano essere utilizzate per spese di parte corrente.

Con riferimento, invece, alle risorse utilizzate a copertura, qualora il Governo confermi, come lascerebbe presupporre l’assenza di disponibilità residue sui relativi capitoli della Presidenza del Consiglio, che queste sono state già iscritte in una contabilità speciale fuori dal bilancio dello Stato, appare opportuno modificare, sotto il profilo formale, la copertura prevedendo l’utilizzo delle disponibilità iscritte nella contabilità speciale istituita ai sensi dell’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2008, anziché come previsto dalla norma in commento, nel fondo di cui al suddetto articolo.

Qualora il Governo concordi con l’ipotesi prospettata di riformulazione della clausola di copertura, appare opportuno che lo stesso chiarisca se sia necessario, al fine di dare attuazione contabile alla disposizione, prevedere anche il versamento all’entrata del bilancio dello Stato e la contestuale riassegnazione ad uno specifico stato di previsione della spesa.

 

ARTICOLO 2

Rimozione di rifiuti indifferenziati e pericolosi

La norma, modificata dalla Commissione di merito, prevede che, per tutta la durata dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania, i soggetti pubblici competenti, con le risorse disponibili allo scopo e previste dalla legislazione vigente, dispongano la rimozione ed il trasporto di cumuli di rifiuti da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure vigenti, ivi comprese quelle sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi[6]. A tale fine, è consentito l'affidamento diretto del servizio a soggetti in possesso della necessaria idoneità tecnica ai sensi della normativa vigente.

L’attività è svolta con l'assistenza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania.

I soggetti pubblici individuano, anche in deroga alla vigente normativa[7], apposite aree attrezzate o da attrezzare quali siti di stoccaggio provvisorio presso cui conferire i rifiuti rimossi per il tempo necessario ad una prima selezione e caratterizzazione, nonché all'attribuzione dei codici del catalogo europeo dei rifiuti (Codici CER) ai fini dell'avvio delle successive fasi di gestione, garantendo adeguate condizioni di igiene e di tutela della salute pubblica e delle matrici ambientali (comma 1).

I rifiuti in questione sono destinati ad attività di recupero, ovvero di smaltimento secondo quanto previsto dalla vigente normativa[8] (comma 2).

Nel corso dell’esame in Commissione è stata introdotta un’ulteriore disposizione in base alla quale il Sottosegretario di Stato, in collaborazione con l’agenzia regionale per la protezione ambientale Campania, avvia un progetto pilota per garantire la piena tracciabilità dei rifiuti, al fine di ottimizzare la gestione integrata degli stessi (comma 2-bis).

Le autorità competenti autorizzano l'attivazione e la gestione dei siti di stoccaggio provvisorio e di smaltimento entro quindici giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede in via sostitutiva, con oneri a carico dell'autorità inadempiente, su proposta del Sottosegretario preposto alla gestione dell’emergenza rifiuti[9] (comma 3).

Si prevede[10], infine, che il Sottosegretario di Stato preposto alla gestione dell’emergenza rifiuti disponga, previa motivata verifica di un’effettiva esigenza legata alla gestione del ciclo dei rifiuti in Campania, la progettazione, la realizzazione e la gestione, con il sistema della finanza di progetto, di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente; a tale fine il Sottosegretario di Stato individua un sito idoneo nel territorio della regione Campania (comma 4).

 

La relazione tecnica afferma che le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 non comportano ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto le attività ivi previste vengono espletate dai soggetti interessati con le risorse disponibili sui propri bilanci.

Parimenti la disposizione di cui al comma 4 non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto per la progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto di recupero dei rifiuti si ricorre alla finanza di progetto ed è esclusa ogni partecipazione dello Stato a titolo oneroso.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca indicazioni circa la compatibilità della disciplina derogatoria fissata dai commi 1 e 2, concernente la rimozione e lo stoccaggio provvisorio di cumuli di rifiuti indifferenziati e le procedure di affidamento del servizio, con le disposizioni comunitarie in materia, anche allo scopo di escludere la futura irrogazione di sanzioni a carico dell’Italia.

Per quanto concerne le disposizioni di cui al comma 4, relative alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione, con il sistema della finanza di progetto, di un impianto di recupero dei rifiuti, si presume che le modalità e le procedure di realizzazione siano quelle previste dalla vigente normativa in materia[11], anche se non richiamate espressamente. In proposito andrebbero acquisiti elementi dal Governo anche al fine di escludere profili di incompatibilità con la disciplina comunitaria. Appaiono altresì utili elementi informativi circa le modalità di determinazione e finanziamento delle eventuali misure compensative da prevedere in favore dei territori interessati.

Ulteriori elementi relativi alla complessiva sostenibilità economica e agli eventuali riflessi per la p.a. dell’operazione potranno emergere soltanto dal piano economico-finanziario proposto dal soggetto che realizzerà l’impianto di recupero dei rifiuti. Dal piano dovrebbero infatti desumersi le modalità di remunerazione del capitale privato e la relativa incidenza sui costi complessivi del sistema di gestione dei rifiuti e, di conseguenza, sul sistema di tariffazione per la gestione dei rifiuti.

Si osserva, infine, che la disposizione introdotta nel corso dell’esame in Commissione (comma 2-bis) prevede l’avvio di un progetto pilota per garantire la piena tracciabilità dei rifiuti senza peraltro indicare le risorse finanziarie necessarie a consentire tale iniziativa. Appare, pertanto, necessario che il Governo fornisca chiarimenti in proposito al fine di escludere nuovi oneri, privi di adeguata copertura.

 

ARTICOLO 3

Commissariamento di enti locali

La norma prevede[12] che nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti[13], in caso di mancata osservanza degli obblighi posti a carico delle province e dei comuni inerenti la gestione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, con decreto del Ministro dell'interno, possono essere rimossi il sindaco, il presidente della provincia o i componenti dei consigli e delle giunte.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo dal momento che la disposizione presenta profili di carattere sanzionatorio.

 

ARTICOLO 4

Affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nella provincia di Caserta

La norma stabilisce che, per la durata dello stato di emergenza e fino alla costituzione delle società provinciali[14], i comuni della provincia di Caserta, anche in forma associata, che si avvalgono del Consorzio unico di bacino della provincia di Napoli e di Caserta, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, avviano le procedure per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani[15] - purché si tratti di bacino di utenza di almeno quindicimila abitanti - anche avvalendosi delle deroghe al D.lgs. 163/2006 (c.d. “codice dei contratti pubblici”), previste dall’18 del D.L. n. 90/2008.

I bandi di gara contengono misure di assegnazione del personale dipendente dal Consorzio unico[16] agli affidatari del servizio, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria Federambiente, nonché criteri di preferenza per l'assorbimento del personale del Consorzio medesimo (comma 1).

I comuni che si avvalgono del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta limitatamente alla raccolta differenziata affidano, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il predetto servizio alle società che svolgono il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, con il trasferimento del personale dipendente del Consorzio utilizzato presso i medesimi comuni ai gestori del servizio (comma 2).

Le procedure di gara sono svolte sotto la vigilanza dei prefetti territorialmente competenti. Qualora i comuni non provvedano entro il termine previsto dalle norme in esame, i prefetti competenti, previa diffida, nominano un commissario ad acta per i necessari adempimenti senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato (comma 3).

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano ulteriori oneri né a carico del bilancio dello Stato, né a carico dei comuni interessati. La stessa rileva che il personale dipendente dai Consorzi è assegnato ai soggetti che subentrano nella gestione del servizio di raccolta ai sensi del Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria della Federambiente.

 

Al riguardo andrebbe chiarito se il riconoscimento ai comuni della facoltà di derogare, sia pure in via temporanea, alla disciplina sugli affidamenti dei servizi pubblici recata dal D.lgs. 163/2006, possa ritenersi compatibile con l’ordinamento comunitario; ciò al fine di escludere l’irrogazione di eventuali sanzioni a carico dell’Italia.

Si ricorda in proposito che l’art. 18 del DL 90/2008, richiamato dalla norma in esame, riconosce tale facoltà – per le finalità del medesimo decreto-legge e fermo restando il rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario e di quelli fondamentali in materia di tutela della salute, della sicurezza sul lavoro, dell’ambiente e del patrimonio culturale – al Sottosegretario di Stato ed ai capi missione, ove necessario per la salvaguardia della salute pubblica e per il tempo strettamente necessario a garantire la tutela di tale interesse.

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 3 reca una clausola di invarianza.

Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se la clausola di invarianza riferita all’aggregato del bilancio dello Stato, anziché a quello più ampio della finanza pubblica, si giustifichi in considerazione del fatto che gli eventuali oneri connessi con la nomina del commissario ad acta sono posti a carico dell’amministrazione comunale inadempiente.

 

ARTICOLO 5

Lavoro straordinario del personale militare

Normativa vigente: L’art. 2 dell’Ordinanza Commissariale 26 febbraio 2008, n. 92, ha disposto che ai soggetti attuatori preposti alle aree di competenza[17] e al personale messo a disposizione della struttura commissariale sia attribuita una speciale indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, parametrata su base mensile, rispettivamente, a 200 ore di straordinario nella misura oraria diurna per i soggetti attuatori e a 150 ore di straordinario nella misura oraria diurna per il restante personale, in relazione alla qualifica rivestita a decorrere dalla data di assegnazione alla struttura commissariale.

L’art. 15, comma 2, del DL n. 90/2008, ha demandato ad un apposita Ordinanza[18] del Presidente del Consiglio dei ministri l'organizzazione delle strutture di missione e la determinazione degli emolumenti spettanti al personale, compreso quello appartenente alle Forze Armate, comunque coinvolto nella gestione delle attività previste dal decreto. Il comma 1 della medesima disposizione autorizza il Sottosegretario di Stato preposto all’emergenza rifiuti a prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative; e ad avvalersi di personale di comprovata qualificazione professionale proveniente da enti e aziende pubbliche o private, stipulando all'uopo contratti di diritto privato della durata massima di un anno o comunque fino al 31 dicembre 2009.

L’art. 15, comma 2-bis, del DL n. 90/2008, ha previsto che la copertura degli oneri relativi ai sopra citati commi 1 e 2, sia disposta - nel limite di euro 12.214.000 - a valere sulle risorse (complessivamente pari a 15 mln di euro) destinate ad iniziative di parte corrente, di cui all’articolo 17, del medesimo decreto. Si rileva che nel corso dell’esame del DL n. 90/2008 alla Camera dei deputati, il Governo, in risposta alla richiesta di chiarimenti emersa nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio, circa la dimensione dell’impegno - in termini di personale e di mezzi - richiesto alle Forze Armate in virtù dell’art. 2, comma 7, del decreto, ed il conseguente impatto finanziario, nonché in merito all’effettiva disponibilità di dotazioni da destinare al pagamento degli straordinari e delle trasferte, ha affermato che “gli eventuali trattamenti dovuti per il maggior impegno richiesto al personale, vanno ricompresi tra quelli previsti con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell’articolo 15 e che, pertanto, i relativi oneri sono ricompresi nei limiti delle risorse di cui all’articolo 17[19]”.

 

La norma, in aggiunta a quanto previsto nell’ordinanza commissariale 26 febbraio 2008, n. 92, autorizza, per il periodo dal 16 gennaio al 9 giugno 2008, la corresponsione, al personale militare assegnato alla struttura commissariale, di un ulteriore compenso per un importo complessivo massimo di euro 660.000, da considerarsi remunerativo anche dei compensi forfetari d’impiego e di guardia e dell’indennità di marcia riferiti al medesimo periodo[20] (comma 1).

La disposizione prevede, altresì, che il predetto onere trovi copertura a carico dei fondi di cui all’art. 17 del DL n. 90/2008 (comma 2).

La norma, inoltre, modifica l’art. 2, comma 7-bis del DL n. 90/2008 disponendo un ampliamento delle competenze affidate alle Forze Armate per fronteggiare l'emergenza in Campania, prevedendo il loro impiego “per il controllo della corretta gestione del ciclo dei rifiuti” (comma 3).

L’art. 2, commi 7 e 7-bis del DL n. 90/2008, nella formulazione originaria, prevede tra l’altro che, senza compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle vigenti ordinanze di protezione civile, il personale delle Forze Armate sia impiegato: a) per l'approntamento dei cantieri e dei siti; b) per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti; c) per la vigilanza e la protezione dei medesimi cantieri e siti unitamente alle Forze di polizia.

 

La relazione tecnica afferma che la norma del comma 1 è finalizzata ad autorizzare la remunerazione[21] di 52 unità di personale militare (Ufficiali e Sottufficiali) assegnato alla struttura commissariale[22], per le prestazioni rese nel periodo dal 16 gennaio al 9 giugno 2008, per un onere complessivo pari a euro 660.000. Lo speciale compenso - prosegue la RT - è disposto quale emolumento sostitutivo delle indennità e dei compensi indicati dalla stessa norma, ovvero del compenso forfetario d’impiego, del compenso forfetario di guardia e dell’indennità di marcia e intende sanare una situazione determinata dalla mancanza di disposizioni precise a suo tempo non emanate. Il personale in argomento, pur avendo maturato un elevato numero di ore di straordinario ed avendo espletato alcuni servizi specifici – conclude la RT -  non ha percepito alcun compenso se non l’indennità omnicomprensiva di cui all’ordinanza commissariale 26 febbraio 2008, n. 92.

L’onere di 660.000 euro previsto dalla norma è quantificato dalla RT nei termini sintetizzati dalle seguenti tabelle.

 

(euro)

Unità Personale

Grado (*)

Totale da liquidare

1

Generale di divisione

13.774,03

2

Generale di brigata

20.109,95

2

Colonnello (+25)

17.298,02

3

Ten. Col. (+25)

25.885,95

4

Ten. Col. (+25)

38.942,66

2

Ten. Col. (+21+15)

12.683,42

1

Maggiore (+15+21)

6.573,77

3

Maggiore (+15+21)

17.815,65

2

Maggiore (+15-21)

14.248,67

1

Capitano (+15+21)

4.304,90

3

Capitano

11.605,57

4

1° Mar. Luog.

8.883,79

6

1° Mar.

23.904,87

5

1° Mar.

20.543,73

6

Mar. Capo

21.564,16

7

Vol. Spe.

13.986,22

TOTALE     52

 

272.125,36

(*) La RT non fornisce informazioni in merito ai criteri di classificazione adottati per ripartire, per classi di grado, il personale militare impiegato.

 

(euro)

Onere totale

Netto

272.125,36

Irpef

178.282,75

Irap 8,5 %

42.211,28

Totale

492.619,39

 

Riepilogo ritenute previdenziali assistenziali

Fondo Credito

1.738,10

a carico dipendente

44.457,04

a carico dello Stato

120.177,99

Totale

166.373,13

 

Totale onere complessivo

658.992,52(*)

(*) Importo arrotondato a 660.000 euro.

 

Al riguardo, considerato che il maggior onere determinato dal riconoscimento di un ulteriore compenso di natura straordinaria al personale militare trova copertura a carico delle risorse di cui all’articolo 17 del decreto legge n. 90/2008, appare opportuno che il Governo chiarisca l’entità delle risorse di natura corrente ancora disponibili al fine assicurare il rispetto del limite di spesa di 15 mln di euro, fissato dallo stesso articolo 17 per tale tipologia di spese.

Appare, inoltre, necessario che il Governo chiarisca se la norma in esame sia suscettibile di determinare eventuali richieste emulative avanzate da altri soggetti impegnati nella gestione dell’emergenza rifiuti.

A tal fine dovrebbe essere precisato se esista altro personale che non sia stato pienamente remunerato per prestazioni straordinarie già svolte in relazione alla gestione dell’emergenza e se gli emolumenti corrisposti al personale impegnato nelle attività di gestione dell’emergenza, in forza delle norme recate dal decreto legge n. 90/2008, siano stati determinati applicando criteri sostanzialmente analoghi a quelli adottati dalla relazione tecnica in esame.

Considerato, infine, che la norma attribuisce alle Forze Armate un’ulteriore funzione operativa nell’ambito della suddetta attività di contrasto all’emergenza nel settore dei rifiuti in Campania (comma 3), appare altresì opportuno che il Governo confermi che alle nuove attribuzioni possa effettivamente farsi fronte nell’ambito delle sole risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Nulla da osservare in merito alla quantificazione operata dalla RT, pur rilevando che nella stessa non sono forniti elementi informativi circa i criteri adottati nella ripartizione per classi di grado del personale militare beneficiario dei compensi disposti dalla norma.

 

In merito alla clausola di copertura finanziaria di cui al comma 2, formulata in termini di mera previsione, si rileva l’opportunità di un coordinamento con la relativa autorizzazione di spesa di cui al comma 1, formulata, invece, in termini di limite massimo. A tale proposito, dai dati indicati nella relazione tecnica, e in considerazione del fatto che la norma prevede l’erogazione di compensi speciali connessi a prestazioni già effettuate e riferite ad uno specifico arco temporale (16 gennaio - 9 giugno 2008), appare corretta la formulazione dell’autorizzazione di spesa in termini di limite massimo di cui al comma 1. Al riguardo, appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo. Qualora il Governo confermi che l’autorizzazione di spesa può essere formulata nei termini suddetti, appare necessario riformulare in tal senso anche la clausola di copertura di cui al comma 2.

Sempre con riferimento alla formulazione della disposizione, si segnala anche l’opportunità di indicare esplicitamente che l’autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria di cui ai commi 1 e 2 devono essere riferite all’anno 2008.

Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, si segnala - in analogia con quanto già rilevato con riferimento all’articolo 1, comma 2 - la necessità che il Governo chiarisca, data la natura corrente dell’onere connesso a spese di personale, se le risorse ancora disponibili a valere sulla contabilità speciale di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2008, possano essere utilizzate per la copertura di spese di tale natura, senza dar luogo ad una dequalificazione della spesa.

Dal punto di vista formale, si segnala, in analogia con quanto già rilevato all’articolo 1, comma 2, che la norma fa riferimento all’utilizzo delle risorse dei “fondi” di cui all’articolo 17 del decreto-legge 2008, mentre apparirebbe più corretto far riferimento alle disponibilità iscritte nella contabilità speciale istituita ai sensi della suddetta norma. Al riguardo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo

 

ARTICOLO 6

Disciplina sanzionatoria

La norma inasprisce il sistema sanzionatorio relativo ad una serie di comportamenti, connessi allo smaltimento dei rifiuti, già vietati dal D. Lgs. n. 152/2006 (c.d. “codice ambientale”), disponendo la conversione degli stessi da fattispecie contravvenzionali a fattispecie delittuose, con differenziazione tra comportamenti dolosi e colposi ed un inasprimento delle pene.

La norma, introdotta durante la trattazione del DL presso l’VIIIª Commissione della Camera dei deputati - per effetto dell’emendamento del Relatore n. 6.15 interamente sostitutivo dell’art. 6 –, rispetto all’originaria disposizione non limita la propria portata applicativa ai territori in cui sia dichiarato lo stato di emergenza[23], pertanto, non disciplina fattispecie qualificabili in termini di eccezionalità, ma possiede, viceversa carattere generale.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario della disposizione, non considera la norma.

La relazione illustrativa, riferita all’originaria disposizione, afferma, tra l’atro, che le modifiche apportate dalla norma produrrebbero un ulteriore effetto positivo ravvisabile nella possibilità di ricorrere a procedimenti speciali più rapidi quali il giudizio direttissimo (artt. 449 e ss. c.p.p.) ed il giudizio immediato (artt. 453 e ss. c.p.p.).

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 7

Campagna informativa

La norma prevede l’adozione da parte del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare[24], di una serie di iniziative di carattere informativo volte a sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti dando rilievo anche al nuovo sistema sanzionatorio, attraverso adeguati spazi all'interno della programmazione televisiva e radiofonica, nonché nei programmi televisivi e radiofonici della concessionaria del servizio pubblico dedicati allaenogastronomia. La norma dispone, inoltre, che le suddette iniziative di carattere divulgativo siano adottate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni coinvolte e già previsti a legislazione vigente (commi 1-3).

La disposizione prevede, infine, che il Ministero dello sviluppo economico - senza oneri a carico della finanza pubblica - adegui[25] il contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo alle finalità perseguite dall’articolo in esame (comma 4).

Si prevede infine che il Governo, nella ambito della relazione che è tenuto a presentare al Parlamento sulla attuazione delle norme recate dal decreto legge n. 90/2008 relativo all’emergenza rifiuti, fornisca informazioni in merito alla  revoca della dichiarazione dello stato d'emergenza anche limitatamente a singoli ambiti provinciali che presentano sufficiente dotazione impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo dei rifiuti ovvero in merito alle cause della mancata revoca (comma 4-bis).

 

La relazione tecnica ribadisce quanto disposto nella norma circa la neutralità finanziaria della stessa. Nello specifico, per quanto concerne l’adeguamento del contratto di servizio del Ministero dello sviluppo economico con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (comma 4), la RT afferma che a questo si provvederà “nell'ambito del servizio che la stessa concessionaria è obbligata a fornire ai sensi dell'articolo 13 del contratto, che prevede la trasmissione di messaggi di pubblica utilità sociale ai cittadini utenti”e che dall’attuazione di siffatta ultima disposizione, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Nulla da osservare a riguardo, nel presupposto che, come disposto nella norma, agli adempimenti previsti dall’articolo si possa effettivamente far fronte nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 7-bis

Formazione scolastica

La norma, introdotta nel corso dell’esame presso la Commissione di merito, prevede iniziative di formazione relativamente all’importanza della conservazione dell’ambiente anche con riguardo alle pratiche utili per l’attuazione del ciclo dei rifiuti.

Le iniziative sono rivolte ai giovani e sono concretizzate mediante l’inserimento dell’educazione ambientale nei programmi scolastici della scuola dell’obbligo. Non è indicato peraltro a partire da quale anno scolastico debba essere introdotto l’insegnamento della nuova disciplina.

 

Al riguardo, nel rilevare che la norma, per la sua formulazione di carattere generale, sembra assumere una portata non limitata ai territori della Campania interessati dall’emergenza nel settore dei rifiuti, si osserva che la stessa presenta profili di onerosità dal momento che dispone, in termini precettivi, l’inserimento di una nuova disciplina nell’ambito dei programmi scolastici. La norma implica, quindi, la necessità di procedere alla formazione di parte dei docenti già in servizio, qualora possibile, ovvero al reclutamento di ulteriori unità di personale portatrici delle professionalità richieste. Sul punto appare, pertanto, necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo, al fine di escludere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 8

Potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi

La norma prevede il potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi connesso con l’emergenza rifiuti in Campania e, a tal fine, dispone l’assegnazione al Dipartimento della protezione civile, in posizione di comando non oltre il 31 dicembre 2009[26] e con compiti comunque rientranti nelle originarie attività istituzionali, di un numero non inferiore a 35 unità di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 1 e 4);

Il provvedimento di assegnazione, adottato in coerenza con il D.Lgs. n. 217/2005 - recante l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - è rinnovato ogni novanta giorni con oneri a carico Fondo per l’emergenza rifiuti Campania di cui all’art. 17 del DL n. 90/2008 (comma 2).

Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è conseguentemente autorizzato ad acquistare, anche in deroga alle procedure ordinarie e, in particolare, a quelle di cui al D. Lgs. n. 163/2006 (cd. “codice dei contratti pubblici”), per una spesa di 2.160.000 euro, i mezzi e le dotazioni logistiche necessari per assicurare la piena capacità operativa del personale comandato.

Al suddetto onere si provvede mediante l’utilizzo delle risorse iscritte sulla contabilità speciale del competente capo missione, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla relativa missione e al pertinente programma del Ministero dell'interno (comma 3);

 

La relazione tecnica quantifica l’onere complessivo della norma in euro 3.140.000, riferibili per euro 980.000 all’assegnazione di 35 unità appartenenti al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al Dipartimento della protezione civile per fronteggiare e risolvere l'emergenza rifiuti in Campania (commi 1 e 2) e per euro 2.160.000 all'acquisizione dei mezzi e delle dotazioni logistiche necessarie ad assicurare la piena capacità operativa dello stesso personale (comma 3). In merito alla suddetta prima voce di spesa, la RT afferma che alle 35 unità comandate presso il Dipartimento della protezione civile, sarà corrisposto un trattamento economico accessorio, per un importo medio pro capite di 2.000 euro mensili, per un numero di 14 mensilità (2.000 x 35 unità di personale = 70.000 euro mensili x 14 mesi = totale euro 980.000). In relazione alla seconda voce di spesa, la RT afferma che le predette risorse, sono destinate all’acquisizione di mezzi e potenziare le dotazioni logistiche del personale comandato, nei termini sintetizzati nel seguente prospetto riepilogativo

 

(euro)

Mezzi e dotazioni logistiche

onere

7 autopompe serbatoio a trazione integrale complete di caricamento = 250.000 euro cadauna.

1.750.000

3 autovetture a trazione integrale (modello FIAT sedici) = 25.000 euro cadauna

75.000

3 veicoli fuoristrada = 45.000 euro cadauno

135.000

Spese di gestione dei mezzi

200.000

Totale complessivo

2.160.000

 

 

Nulla da osservare per quanto attiene alla quantificazione degli oneri effettuata nella relazione tecnica.

In merito al ricorso a procedure derogatorie alla normativa vigente e, in particolare, al c.d. “codice dei contratti pubblici”, andrebbero acquisiti elementi volti ad escludere profili di incompatibilità con la disciplina comunitaria.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria , si rileva, in primo luogo, che il comma 2 non indica esplicitamente la quantificazione dell’onere del quale è prevista la copertura. Questa, infatti, pari a 980.000 euro, è desumibile solo dalla relazione tecnica allegata al provvedimento. Al riguardo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di modificare la disposizione indicando esplicitamente l’entità dell’onere.

La clausola di copertura andrebbe riformulata, anche, indicando esplicitamente il termine finale di applicazione della disposizione in esame. Questo può desumersi dall’esplicita previsione contenuta nel comma 1 che dispone, al fine di potenziare le strutture di contrasto al fenomeno degli incendi, l’assegnazione in posizione di comando di 35 unità di personale per un periodo non superiore al termine di cui all’articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2008. Tale disposizione fissa la cessazione dello stato di emergenza alla data del 31 dicembre 2009.

Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, si segnala in analogia con quanto già rilevato con riferimento agli articoli 1, comma 2 e 5, la necessità che il Governo chiarisca, data la natura corrente dell’onere, se le risorse ancora disponibili a valere sulla contabilità speciale di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2008, facciano riferimento alla quota del 10% riservata alla copertura di spese di tale natura;

Dal punto di vista formale, si segnala, in analogia con quanto già rilevato all’articolo 1, comma 2 e all’articolo 5, che la norma fa riferimento all’utilizzo delle risorse del “fondo” di cui all’articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, mentre apparirebbe più corretto far riferimento alle disponibilità iscritte nella contabilità speciale istituita ai sensi della suddetta norma.

Infine, qualora il Governo concordi con l’ipotesi prospettata di riformulazione della clausola di copertura, appare opportuno che lo stesso chiarisca se sia necessario prevedere esplicitamente nel testo che le risorse del quale è previsto l’utilizzo siano versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente stato di previsione della spesa[27].

Con riferimento alla spesa autorizzata dal comma 3, si segnala che né la disposizione, né la relazione tecnica ne specificano l’anno di applicazione. A tale proposito, appare, quindi, necessario un chiarimento da parte del Governo, al fine di valutare l’allineamento temporale tra gli oneri che derivano dalla disposizione in esame e la relativa copertura finanziaria.

Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, appare opportuno che il Governo chiarisca se le risorse utilizzate, qualificate come “iscritte sulla contabilità speciale del competente capo missione”, siano, come desumibile dalla relazione tecnica, quelle stanziate ai sensi dell’articolo 17, del decreto-legge n. 90 del 2008. Qualora il Governo confermi che si tratti delle suddette risorse, appare necessario modificare, sotto il profilo formale, la copertura finanziaria prevedendo esplicitamente che le disponibilità utilizzate sono quelle iscritte sulla contabilità speciale istituita ai sensi del suddetto articolo del decreto-legge n. 90 del 2008.

 

ARTICOLO 9

Incentivi per la realizzazione degli inceneritori

Normativa vigente: Il comma 1117 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, nel testo previgente, dispone che i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono concessi esclusivamente per le fonti rinnovabili così come definite dall’articolo 2 della Direttiva 2001/77/CE (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas).

Il secondo periodo, del comma 1117, tuttavia, fa salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai soli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all'entrata in vigore della disposizione stessa, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 (cd. CIP6 ) e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate, per i quali si applicano le disposizioni del successivo comma 1118.

Quest’ultima norma autorizza il Ministro dello sviluppo economico a provvedere con propri decreti alla definizione delle condizioni e delle modalità per l’eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati all’entrata in vigore della legge finanziaria 2007 e non ancora in esercizio.

L'art. 2, comma 137, della legge finanziaria 2008 ha stabilito che la procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi debba essere attivata in via prioritaria per gli impianti in costruzione, con riferimento alla parte organica dei rifiuti, e debba concludersi inderogabilmente entro il 31 dicembre 2008.

La norma, nel testo originario, tramite modifiche all’articolo 2, comma 137[28], della legge finanziaria 2008, proroga il termine per la procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi, al 31 dicembre 2009 e dispone che il riconoscimento in via prioritaria, già previsto per gli impianti in costruzione, faccia riferimento anche a quelli entrati in esercizio alla data del 31 dicembre 2008 [(comma 1, lett. a) e b)].

La norma, dispone, inoltre, che siano fatti comunque salvi i finanziamenti e gli incentivi di cui all'art. 1, comma 1117, secondo periodo del L .n. 296/2006 (cd. incentivi CIP6) per gli impianti - senza distinzione fra parte organica ed inorganica - ammessi agli incentivi stessi per motivi connessi alla situazione di emergenza rifiuti[29] [(comma 1, lett. c)].

La Commissione ha inoltre previsto, ai fini dell’accesso alle forme incentivanti previste dalla legge 244/2007[30], una procedura di determinazione ed aggiornamento periodico dei metodi per la determinazione della quota di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili prodotta nell’ambito di impianti che impiegano contestualmente anche fonti energetiche non rinnovabili, nonché di individuazione delle tipologie dei rifiuti per le quali è predeterminata la quota fissa di produzione di energia elettrica riconosciuta ai fini dell’accesso ai meccanismi incentivanti. Nelle more di tale definizione, si prevede che la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili sia assunta, per tutta la durata degli incentivi, pari al 51 per cento della produzione complessiva nei casi di impiego di rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata o di combustibile da rifiuti prodotto esclusivamente da rifiuti urbani (comma 1-bis).

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo,si rileva che alle precedenti disposizioni che hanno previsto l’attribuzione degli incentivi in questione non sono stati ascritti specifici effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica, in quanto le provvidenze connesse ad incentivi per le fonti energetiche rinnovabili sono erogate a valere su una componente delle tariffe per le forniture energetiche.

Sul punto si segnala peraltro che gli incrementi della tariffa energetica, connessi ad estensioni della platea di aventi diritto agli incentivi, possono determinare oneri in capo agli enti facenti parte della PA, in ragione dell’aumento dei costi sostenuti per la bolletta energetica.

Quanto alla possibilità di accesso ai meccanismi incentivanti pur in presenza di contestuale utilizzo di fonti non rinnovabili ed ai criteri di determinazione delle quote di produzione imputabili alle fonti rinnovabili, andrebbero acquisiti elementi volti ad escludere profili di incompatibilità con l’ordinamento comunitario.

 

ARTICOLO 9-bis

Misure di tutela ambientale

La norma, introdotta dalla Commissione di merito, reca alcune disposizioni relative al recupero dei rifiuti, prevedendo, tra l’altro, che, fino alla data di entrata in vigore del decreto – previsto dall’art. 195, comma 2, lett s-bis) del D.Lgs. 152/2006 (cd. “codice ambientale”) - che dovrà disciplinare, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte IV del medesimo D.Lgs. 152 gli adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero, continuino ad avere efficacia gli accordi e contratti di programma in materia di rifiuti, stipulati dalle amministrazioni pubbliche e i soggetti interessati, anche in deroga alla parte IV del citato D.Lgs 152, purché nel rispetto delle norme comunitarie.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, andrebbero acquisiti chiarimenti circaeventuali effetti finanziari connessi alla proroga dell’efficacia degli accordi e dei contratti di programma già stipulati dalle pubbliche amministrazioni, disposta dalla norma in esame.

 

ARTICOLO 9-ter

Piano nazionale degli impianti di incenerimento

La norma prevede che il Presidente del Consiglio adotti, nel rispetto della normativa europea sulla gestione dei rifiuti, un Piano nazionale degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata (comma 1).

Il Piano indica i finanziamenti pubblici, comunitari e privati disponibili ai fini della sua realizzazione, compresi i contributi compensativi a favore degli enti locali (comma 2).

Limitatamente agli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, è abrogato l’articolo 195, comma 1, lettera f), del D. Lgs. 152/2006([31]) (comma 3).

Tale disposizione ha attribuito alla competenza dello Stato l'individuazione, attraverso un apposito programma, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale. Il programma deve essere inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria e deve recare, fra l’altro, l’indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione dei necessari interventi. La disposizione ha stabilito, infine, che il Governo debba indicare nel disegno di legge finanziaria le risorse necessarie, anche ai fini dell'erogazione dei contributi compensativi a favore degli enti locali, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Si ricorda che all’articolo 195 non erano ascritti effetti finanziari.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, premesso che l’adozione del Piano previsto dalla norma implica la necessità di reperire i relativi mezzi di finanziamento pubblici, andrebbe chiarito con quali modalità sarà effettuata tale individuazione di risorse. Infatti, poiché il testo in esame non dispone che il Piano sia approvato con legge, quest’ultimo dovrebbe avere essenzialmente carattere ricognitivo delle risorse messe a disposizione dalla legislazione vigente. D’altra parte, il comma 3 esclude dall’apposita procedura di cui all’articolo 195 del D. Lgs. 152/2006 tutti gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani.

Andrebbe in primo luogo chiarito se tale esclusione riguardi anche gli impianti di incenerimento oggetto della presente disciplina.

Si osserva inoltre che non appare chiara la portata della disposizione abrogativa prevista dal comma 3. Infatti da tale abrogazione sembrerebbe derivare l’esclusione dal predetto programma degli impianti di recupero e smaltimento, previsto dal D. Lgs. 152/2006, non solo degli inceneritori di rifiuti urbani, ma anche di altre tipologie di impianti di smaltimento non espressamente indicate e non disciplinate dalla norma in esame.

Su tali aspetti andrebbe acquisita una valutazione del Governo, al fine di chiarire con quali modalità potranno essere individuate le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi relativi a tutti gli impianti che, per effetto della norma in esame, resterebbero esclusi dalla procedura di finanziamento di cui al citato art. 195 D.lgs. 152/2006.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala, in primo luogo, la necessità di chiarire se il Piano nazionale degli inceneritori di cui ai commi 1 e 2 includa anche l’indicazione degli altri impianti di smaltimento dei rifiuti urbani. Tale chiarimento appare necessario dal momento che il comma 3 esclude l’applicazione ai suddetti impianti delle disposizioni di cui alla lettera f), comma 1, dell’articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tali disposizioni prevedono sia l’inserimento nel DPEF di un programma con la specifica indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero;sia la possibilità che il Governo indichi, nella legge finanziaria, le risorse necessarie alla realizzazione, anche ai fini dell’erogazione di contributi compensativi a favore degli enti locali, per le infrastrutture e gli insediamenti strategici. Pertanto, qualora il Piano nazionale in esame non fosse relativo a tutti gli impianti di smaltimento dei rifiuti, si porrebbe il problema di individuare la procedura applicabile alla realizzazione degli impianti di smaltimento diversi dagli inceneritori.

La procedura prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006, appare tra l’altro- rispetto al Piano nazionale di cui all’articolo in esame nel quale devono essere indicate ai sensi del comma 2 anche i finanziamenti pubblici, comunitari e i contributi compensativi a favore degli enti locali - più rispettosa degli strumenti della programmazione finanziaria ed in grado di assicurare la puntuale valutazione degli effetti finanziari degli interventi programmati da parte del Parlamento. Al riguardo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

 

ARTICOLO 9-quater

Smaltimento della parte organica dei rifiuti solidi urbani

Normativa vigente: l’articolo 107, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale)[32] dispone che non è ammesso, senza idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione dell'autorità competente, lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, nella rete fognaria.

La norma, sostituendo l’articolo 107, comma 3, del D. Lgs. 152/2006, conferma il divieto di smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, nelle reti fognarie, introducendo tuttavia una deroga, in base alla quale è ammesso lo smaltimento in fognatura dei rifiuti organici provenienti dagli scarti dell’alimentazione trattati con apparecchi dissipatori che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento della compatibilità delle reti e dei sistemi di depurazione con le predette apparecchiature. Tale compatibilità viene accertata dell’ente gestore del servizio idrico integrato, che controlla la diffusione delle apparecchiature sul territorio ed è tenuto ad assicurare adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone ritenute idonee.

 

La norma non risulta corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, al fine di escludere eventuali oneri sanzionatori connessi a procedure di infrazione in sede europea, andrebbe chiarito se l’introduzione di una deroga al divieto di smaltimento dei rifiuti nelle reti fognarie sia compatibile con le vigenti regole del diritto comunitario.

Appare inoltre opportuno acquisire l’avviso del Governo circa i possibili effetti finanziari collegati ai nuovi adempimenti che la norma affida agli enti gestori del servizio idrico integrato, fra i quali rientrano soggetti costituiti da enti pubblici, anche ricompresi nel perimetro della p.a.

Si fa riferimento sia all’accertamento della compatibilità delle reti e dei sistemi di depurazione con le apparecchiature, sia alle attività di informazione al pubblico.

 

ARTICOLO 10

Norma d’interpretazione autentica

La norma dispone che l’art. 12, comma 1 del DL n. 90/2008, debba essere interpretato nel senso che rivestono la qualità di creditori anche le società appartenenti al medesimo gruppo societario - ai sensi dell'articolo 2359[33] del c.c. - delle società originarie affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui queste si sono comunque avvalse per la realizzazione del termovalorizzatore di Acerra.

L’art. 12 del DL n. 90/2008 autorizza i capi missione della struttura commissariale a provvedere - a valere sul Fondo per l’emergenza rifiuti Campania di cui all’art. 17 del decreto - per un importo massimo pari a 40 milioni di euro - alle attività solutorie nei confronti di creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, a scomputo delle situazioni creditorie vantate dalle stesse società affidatarie verso la gestione commissariale.

 

La relazione tecnica[34] afferma che la norma in esame contribuisce alla soluzione di problemi interpretativi e applicativi insorti nell'attuazione dell'art. 12, comma 1, del DL n. 90/2008, relativi ad una serie di prestazioni fornite da società del gruppo affidatario del servizio che, pur essendo svolte per il raggiungimento delle finalità del richiamato decreto-legge, non trovano esplicita possibilità di pagamento del corrispettivo da parte della gestione commissariale. La relazione precisa che si intende, tra l'altro, autorizzare i capi missione della struttura predetta ad effettuare i pagamenti, nell'ambito delle risorse già stanziate con l'art. 17 del citato DL n. 90/2008, in favore dei soggetti che, pur non avendo natura giuridica di sub-appaltatori stricto iure, svolgono comunque compiti tecnici rilevanti nell'ambito della gestione del servizio di smaltimento di rifiuti nella regione Campania e nella realizzazione del termovalorizzatore di Acerra. La disposizione in commento chiarisce quindi la possibilità di pagare le società controllate o controllanti, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., delle originarie società affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti.

 

Al riguardo, si rileva che la norma amplia l’ambito dei soggetti verso i quali la gestione commissariale può svolgere attività solutorie per il pagamento delle prestazioni connesse allo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. Considerato che detti pagamenti devono essere effettuati nell'ambito di un limite di spesa di 40 mln di euro[35], appare opportuno che il Governo chiarisca se il predetto limite - definito dal D.L. 90/2008 - risulti compatibile alla luce dell’interpretazione autentica proposta, che esplicherebbe effetti anche retroattivi.

Andrebbe altresì chiarito se, ai fini del computo delle risorse disponibili sul Fondo per l’emergenza rifiuti in Campania – che sono destinate alla copertura degli ulteriori oneri determinati dal D.L. in esame –, si sia eventualmente tenuto conto anche di somme residue imputabili al predetto limite di spesa. In tale ipotesi occorrerebbe valutare la probabilità che dette disponibilità vengano meno a causa del possibile completo utilizzo dell’importo di 40 mln di euro, per effetto della disposizione in esame.

 



[1] Tale termine è previsto dall’art. 19 del DL n. 90/2008.

[2] Consorzio privato a cui tutte le aziende della filiera degli imballaggi, dai produttori delle materie prime agli utilizzatori degli stessi sono tenuti ad aderire.

[3] Secondo quanto previsto dal vigente accordo quadro stipulato con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

[4] Convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

[5]Nel capitolo 890 sono iscritte anche spese relative al altri interventi.

[6] Si prevede la possibilità di derogare anche alle procedure fissate dall’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, volte ad accertare la contaminazione di un sito.

[7] Nel rispetto dei principi generali in materia di tutela dei beni culturali.

[8] Parte IV e relativi allegati del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni (cosiddetto Codice ambientale) concernente la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.

[9] Di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

[10] Modificando l'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

[11] Cfr. decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

[12] A tal fine si dispone la modifica dell’articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

[13] Dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

[14] Previste dall'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4. Detta legge regionale ha previsto, con una modifica all’art. 20 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti a società provinciali e trasferito alle province l'esercizio delle competenze degli enti locali consorziati in materia di gestione integrata dei  rifiuti.

[15]  Ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

[16] In proporzione alle quote di partecipazione dei comuni ai consorzi di bacino.

[17] Nonché per il Capo di gabinetto del Commissario delegato.

[18] In attuazione della disposizione è stata emanata l’ ordinanza P.C.M. 2 luglio 2008, n. 3687, relativa alla costituzione della Struttura di consulenza giuridico - amministrativa del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, per la soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania.

[19] Cfr. Nota di verifica (Servizio bilancio dello Stato - Servizio Commissioni) n. 4 relativa all’ A.C. n. 1145; e la Nota del Governo depositata in Commissione bilancio il 4 giugno 2008.

[20] L’art. 9, comma 3 del DPR n. 163/2002, dispone, che a decorrere dal 1° gennaio 2003, al personale impiegato nei servizi armati e non di durata pari o superiori alle 24 ore, che non possa fruire dei recuperi compensativi per imprescindibili esigenze funzionali, ovvero prima del trasferimento ad altro ente, venga corrisposto un compenso forfettario di guardia - nelle misure giornaliere riportate nella tabella 2 allegata al medesimo DPR - per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero. L’art. 9, comma 6 prevede, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2003, il compenso forfettario d'impiego - nelle misure giornaliere riportate nella tabella 3 allegata al DPR - da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro. L’art. 8 della L. n. 78/1983,dispone, infine, la corresponsione di un’indennità supplementare di marcia, nella misura mensile del 180 per cento dell'indennità d'impiego operativo, agli ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate per i giorni di effettivo servizio collettivo svolto in drappelli di almeno 10 uomini compresi i militari di truppa, fuori dall'ordinaria sede di servizio aventi durata di almeno 8 ore.

[21] Aggiuntiva rispetto a quella prevista dalle disposizioni commissariali.

[22] Ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 2008, n. 3639.

[23] Ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - istituzione del Servizio nazionale della protezione civile – che all’art. 5, comma 1 prevede che il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio deliberi lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede all’eventuale revoca dello stato d’emergenza al venir meno dei relativi presupposti

[24] Anche in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

[25] Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

[26] Termine previsto dall’art. 19 del DL n. 90/2008 per l cessazione dello Stato di emergenza nella regione Campania dichiarato ai sensi dell' articolo 5 della L. n. 225/1992.

[27] A tale proposito si ricorda che, ai sensi dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, la spesa per il personale comandato resti a carico dell’amministrazione di appartenenza

[28] Come modificato dal comma 7 dell'art. 4-bis, del DL 3 giugno 2008, n. 97,

[29] Dichiarata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.

[30] In particolare dall’articolo 2, commi da 144 a 154.

[31] Il D. Lgs. 152/2006 reca norme in materia ambientale.

[32] Nel testo modificato dall’articolo 2, comma 8-bis, del D.Lgs. 4/2008 (Modifiche e integrazioni del D.Lgs. 152/2006).

[33] Ai sensi dell’art. 2359 del codice civile sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati

[34] La relazione tecnica e la relazione illustrativa hanno un identico contenuto letterale.

[35] E coperti nell’ambito del fondo di cui al più volte citato articolo 17 DL 90/2008.