Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Istituzione della riserva nazionale qualificata delle Forze armate - A.C. 4375 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 4375/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 493
Data: 30/05/2011
Descrittori:
FORZE ARMATE   UFFICIALI DELLA RISERVA
Organi della Camera: IV-Difesa

SIWEB

 

30 maggio 2011

 

n. 493/0

 

Istituzione della riserva nazionale qualificata
delle Forze armate

A.C. 4375

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

4375

Titolo

Introduzione della sezione VII-bis del capo VII del titolo V del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente l'istituzione della riserva nazionale qualificata delle Forze armate

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date:

 

presentazione

25 maggio 2011

assegnazione

30 maggio 2011

Commissione competente

IV Difesa

Sede

Referente

Pareri previsti

I Affari Costituzionali e V Bilancio

 


Contenuto

La proposta di legge in esame prevede l’istituzione di una riserva nazionale qualificata, posta a disposizione delle Forze armate al fine di sopperire a particolari esigenze di carattere temporaneo ed esclusivamente militare, non altrimenti assolvibili.

 

A tal fine, l’articolo unico della proposta di legge novella il capo VII del titolo V del libro quarto del codice dell'ordinamento militare (D. Lgs. n. 66 del 2010), inserendovi una nuova sezione VII-bis, composta dagli articoli 1010-bis, 1010-ter e1010- quater.

 

In particolare, il nuovo articolo 1010-bis del codice, dopo aver istituito la citata riserva nazionale qualificata, individua i seguenti requisiti necessari per  la relativa iscrizione, a domanda:

§   la cittadinanza italiana;

§   il non aver riportato condanne penali;

§   il possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali per il servizio attivo attestati dalla documentazione medica,

§   l’aver prestato servizio per almeno dodici mesi nell'Esercito, nella Marina militare o nell'Aeronautica militare, ed essere stati congedati se senza demerito.

 

La domanda di iscrizione può essere presentata dal giorno successivo al congedo fino al compimento del quarantesimo anno di età.

 

Il comma 3 autorizza il Ministro della difesa ad emanare uno o più decreti che disciplinino i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione nella riserva nazionale qualificata.

In particolare, entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda, viene data comunicazione agli idonei della loro iscrizione nella riserva nazionale qualificata con la specificazione del grado, della qualifica e della Forza armata di eventuale impiego (comma 4).

Il successivo nuovo articolo 1010-ter del codice dell’ordinamento militare,disciplina, poi, le procedure di richiamo in servizio nella riserva nazionale qualificata.

 

Nello specifico, il comma 1 prevede che gli iscritti possano essere richiamati in servizio per le esigenze di carattere temporaneo ed esclusivamente militare, non altrimenti assolvibili, a condizione che non risultino vacanze nelle dotazioni e nei volumi organici di diritto stabiliti per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare dagli articoli 798 e 799 del Codice dell’ordinamento militare, nei ruoli e nei gradi corrispondenti a quelli del personale di cui è previsto l'impiego.

Al riguardo, si ricorda, che l’articolo 798 del Codice individua in 190.000 unità l’organico complessivo delle Forze amate italiane. L’articolo 799 dispone, poi, le misure della ripartizione dei volumi organici dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare tra ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente o in ferma prefissata.

Il comma 2 prevede che i periodi di richiamo in servizio nella riserva nazionale qualificata non possano superare:

 

§   i trenta giorni, se sono finalizzati allo svolgimento di attività addestrative e di aggiornamento,

oppure

§   i sei mesi continuativi nell'anno solare, se sono finalizzati allo svolgimento di impieghi tecnico-operativi o logistici.

Gli iscritti nella riserva nazionale qualificata, all'atto del richiamo, sono sottoposti ad accertamento medico-legale presso il servizio sanitario militare (comma 3).

 

Per quanto riguarda, invece, i criteri e le modalità per la costituzione della riserva nazionale qualificata nonché le modalità di impiego del relativo personale, il nuovo articolo 1010-quater del Codice affida ad uno o più decreti del Ministro della difesa, da emanare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, determini sulla base dei seguenti criteri:

a) individuazione delle specialità e delle funzioni, ripartite per grado e per categoria, assegnate a ciascuna Forza armata;

b) revisione periodica almeno triennale degli elenchi degli iscritti nella riserva nazionale qualificata sulla base di piani di impiego approvati dal Capo di stato maggiore della difesa;

c) cancellazione dalla riserva nazionale qualificata al venire meno dei requisiti di idoneità, a richiesta dell'iscritto o a seguito di due rifiuti consecutivi ai richiami per lo svolgimento di attività addestrative e di aggiornamento o ai richiami per lo svolgimento di impieghi tecnico-operativi o logistici;

d) fissazione del trattamento economico da corrispondere ai richiamati, in misura adeguata alla funzione svolta e comunque non superiore altrattamento corrisposto al pari grado in servizio permanente;

e) previsione di uno sviluppo di carriera definito sulla base di una valutazione oggettiva dei titoli e delle competenze acquisiti».

Quadro normativo

Con la trasformazione dello strumento militare in professionale sono state create le Forze di Completamento delle Forze armate costituite su base volontaria dal personale in congedo delle varie categorie (Ufficiali, Sottufficiali, militari di truppa) che ha manifestato la propria disponibilità al richiamo in servizio nel caso in cui sia necessario fronteggiare particolari esigenze operative/addestrative.

In particolare, possono entrare a far parte delle “Forze di Completamento” i citati militari in congedo delle Forze armate che all'atto della cessazione dal servizio, oppure in tempi successivi, abbiano reso una “dichiarazione di disponibilità” (da cui è peraltro possibile recedere in ogni momento).

Tale dichiarazione di disponibilità comporta l’inserimento in un apposito elenco dal quale vengono selezionati, in relazione alle esigenze funzionali e numeriche delle singole Forze armate e compatibilmente con le risorse assegnate, le figure di interesse utili per ripianare le carenze che si possono venire a creare nell’organico delle Forze armate.

Da un punto di vista normativo la legittimità giuridica per il richiamo in servizio del personale appartenente alle Forze di completamento è assicurata:

Ø     per la categoria Ufficiali dal combinato disposto dell’articolo 987 del Codice dell’ordinamento militare (Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66) e del Decreto del Ministro della Difesa del 15 novembre 2004;

Ø     per le categorie Sottufficiali e Truppa dal combinato disposto dell’articolo 988 del Codice dell’ordinamento militare e del Decreto del Ministro della Difesa del 18 aprile 2006.

 

Per quanto riguarda il periodo di durata, salvo espressa deroga, il periodo di richiamo non potrà superare complessivamente i 180 giorni nell’anno. Non è prevista alcuna modalità di transito dalle Forze di completamento volontarie al servizio permanente se non per concorso pubblico nazionale.

I militari in congedo per essere inseriti nel bacino delle Forze di completamento volontarie: non devono aver superato i limiti di età previsti dalle disposizioni di legge; non devono essere stati congedati da oltre 5 anni, salvo deroghe; devono essere in possesso dei requisiti specificati dai sopracitati D.M.

In base a quanto previsto dagli articoli 889, 997, 998, 1000, 1006, 1010 del Codice dell’ordinamento militare, si ricorda che il personale militare in congedo continua ad avere obblighi di servizio, in tempo di pace, fino al raggiungimento di determinati limiti di età

Nell’ambito delle Forze di completamento volontarie (Ufficiali, Sottufficiali e militari di truppa), al fine di disporre di un bacino di personale – uomini e donne – in possesso di particolari professionalità d’interesse per le esigenze operative dell’Esercito Italiano, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare, non compiutamente disponibili nell’ambito delle stesse Forze armate, è stato predisposto, per la sola categoria degli Ufficiali, il progetto della “Riserva Selezionata”.

Gli Ufficiali della Riserva selezionata sono impiegati sia sul territorio nazionale, sia in teatro operativo, principalmente per attività di cooperazione civile-militare (CIMIC) nell'ambito delle operazioni di peacekeeping e di consulenza presso gli Alti comandi. I loro principali campi di impiego sono: la pubblica informazione, la comunicazione operativa, la cooperazione civile-militare. Trattandosi di specialisti funzionali anche se non è previsto un impiego diretto di questo personale in contesti specificamente di combattimento, il coinvolgimento in situazioni di questo genere è possibile.

La Riserva Selezionataè costituita da un bacino di personale, composto da uomini e donne in possesso di particolari professionalità di interesse per le Forze Armate, non compiutamente disponibili nell’ambito delle stesse.

Fanno parte della Riserva Selezionata:

Ø       Ufficiali di complemento in congedo delle Armi e dei Corpi già in possesso di particolari professionalità al momento dello svolgimento del servizio attivo (per esempio: medici, ingegneri, etc.) oppure che abbiano acquisito specifiche professionalità successivamente.

Ø       professionisti provenienti dalla vita civile.

Gli Ufficiali di complemento per poter essere inseriti nel bacino della Riserva Selezionata devono essere in possesso di una delle seguenti lauree (laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento universitario) e, ove previsto dalle norme vigenti, della relativa abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’albo professionale:

Ø       medicina e chirurgia (con particolare importanza per chirurgia d'urgenza, anestesia e rianimazione); Farmacia;

Ø       ingegneria (trasporti, telecomunicazioni, elettronica, meccanica, costruzioni navali, costruzioni aerospaziali, idraulica);

Ø       giurisprudenza (principalmente esperti in diritto internazionale, diritto pubblico comparato e diritto militare);

Ø       scienze politiche e scienze strategiche (principalmente esperti in relazioni internazionali, diplomazia, scienze strategiche);

Ø       economia (esperti in industria, commercio, amministrazione pubblica, bilancio);

Ø       sociologia (esperti in questioni sociali, etniche, storiche)

Ø       lingue e letterature straniere (in qualità di interpreti militari);

Ø       architettura, beni culturali, storia, filosofia, lettere (principalmente per attività di tutela dei beni culturali)

Ø       Chimica Pura; Chimica Industriale;

Ø       Fisica; Matematica e Fisica.

Ø       informatica ed equivalente;

Ø       scienze agrarie;

Ø       iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti (esclusi quindi i pubblicisti)

Ø       scienze della comunicazione

Ø       psicologia

Le Forze Armate si riservano la facoltà – nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa in vigore - di prendere in considerazione anche altre professionalità che possono trovare utile impiego in Forza Armata. Inoltre, in questa stessa ottica, possono essere ritenuti di interesse gli Ufficiali che, pur non laureati, siano profondi ed accertati conoscitori di lingue straniere rare, giornalisti iscritti all’albo dei professionisti.

 

I professionisti – uomini e donne – provenienti dalla vita civile, che siano in possesso dei requisiti previsti e siano disponibili ad eventuali richiami in servizio a tempo determinato per l’impiego sul territorio nazionale e all’estero, possono presentare istanza di adesione al bacino della Riserva Selezionata, previa nomina ad Ufficiale di complemento ai sensi dell’art. 674 del Codice dell’ordinamento militare (che riporta il contenuto dell’articolo 4 del R.D. n. 819 del 1932 – cosiddetta “legge Marconi” – ora abrogato dallo stesso Codice).

A questi ultimi viene conferita senza concorso – previa sottoscrizione della disponibilità ad essere richiamati alle armi sul territorio nazionale ovvero all’estero – la nomina ad Ufficiale di complemento.

Tale nomina costituisce un provvedimento di “natura eccezionale” che può essere adottato nei confronti di “cittadini italiani in possesso di spiccata professionalità che diano ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze Armate”.

Il provvedimento è rivolto a personale in possesso – oltre che delle professionalità e dei requisiti specificati – anche di un ampio e consolidato background di esperienze lavorative e di una maturità professionale coerenti con il titolo di studio posseduto. L’impiego è previsto in qualità di “specialista funzionale” nell’ambito di settori tecnici attinenti alla professionalità posseduta.

I professionisti che risulteranno in possesso di competenze potenzialmente d’interesse, saranno inseriti in un’apposita banca dati e saranno avviati all’iter valutativo per l’eventuale nomina ad Ufficiale. L’iter selettivo per la nomina ad Ufficiale di complemento, ai sensi dell’art. 674, prevede:

Ø       una prima valutazione del curriculum sulla base delle esigenze di impiego ritenute prioritarie e della consistenza del bacino di personale già disponibile;

Ø       una verifica del possesso dei requisiti di legge e ad un approfondito esame delle competenze dei candidati;

Ø       il conseguimento dell’idoneità sanitaria al servizio militare quale Ufficiale.

Gli idonei svolgono in tempi successivi uno “stage capacitivo” volto a valutare gli aspetti motivazionali e comportamentali connessi con la peculiarità dei prevedibili impieghi.

I risultati conseguiti dagli aspiranti vengono valutati da un apposito Collegio decisionale e gli atti prodotti dal Collegio vengono inviati alla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa per il successivo esame della Commissione Ordinaria di Avanzamento. I soggetti ritenuti idonei sono nominati Ufficiali dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministero della Difesa.

 

La formazione degli aspiranti Ufficiali riservisti è effettuata presso gli Istituti di formazione superiori delle Forze Armate:

Ø       Scuola d'Applicazione e Istituto di Studi Militari di Torino per gli allievi dell'Esercito Italiano

Ø       Accademia Navale di Livorno per gli allievi della Marina Militare

Ø       Istituto di Studi Aeronautici di Firenze per gli allievi dell'Aeronautica Militare

Le discipline studiate durante il periodi di formazione sono principalmente:

Ø       Norme sulla disciplina militare, regolamenti militari, diritto internazionale e di guerra

Ø       Addestramento Individuale al Combattimento (A.I.C.)

Ø       Utilizzo dell'arma individuale

Ø       Tecniche di primo soccorso e igiene personale

Ø       Metodi di orientamento e movimento sul campo di battaglia

Ø       Cooperazione civile-militare

 

Il personale appartenente al bacino della Riserva Selezionata può essere impiegato in qualità di “Specialista Funzionale” per un periodo variabile in funzione delle esigenze, comunque non superiore a 180 giorni nell’anno. L’impiego è previsto nell’ambito:

Ø       dei “crises establishment” delle Unità impiegate “fuori area”;

Ø       di Enti, Distaccamenti e Reparti per attività di studio ovvero addestrative, operative e logistiche sul territorio nazionale;

Ø       della cooperazione civile – militare (CIMIC);

Ø       delle Comunicazioni Operative;

Ø       dell’Organizzazione Sanitaria di F.A. sia nell’ambito dei contingenti impiegati all’estero sia sul territorio nazionale;

Le Forze Armate ricorrono al personale della Riserva Selezionata nei casi in cui non sia possibile soddisfare le esigenze di impiego con Ufficiali in servizio permanente.

 

Relazioni allegate

Si tratta di una proposta di legge di iniziativa parlamentare corredata unicamente dalla relazione illustrativa.

 

Necessità dell’intervento con legge

Al fine di istituire una riserva nazionale qualificata, a disposizione delle Forze armate, la proposta di legge in esame novella il codice dell’ordinamento militare inserendovi una apposita novella il capo VII del titolo V del libro quarto del codice dell'ordinamento militare (D. Lgs. n. 66 del 2010), inserendovi una nuova sezione VII-bis, composta dagli articoli 1010-bis, 1010-ter e1010- quater. L’intervento con atto di normazione primaria appare, pertanto, necessario.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Come in precedenza ricordato, la proposta di legge in esame intende istituire una riserva nazionale qualificata alla quale possono iscriversi volontariamente i cittadini italiani che hanno prestato servizio nelle Forze armate per almeno dodici mesi. La base giuridica del provvedimento appare pertanto riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera d) che attribuisce allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di difesa Forze armate

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Collegamento con lavori legislativi in corso

In relazione alla tematica oggetto della proposta di legge A.C. 4375, si segnala che sono in corso di esame presso la Commissione difesa della Camera la proposte di legge A.C 2861, volta a costituire una struttura che riproduce, con talune innovazioni, la materia relativa alle Forze di completamento, di supporto all'operatività delle Forze armate e la proposta di legge A.C. 4106, recante la delega al Governo per l'istituzione di un Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione.

 


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