Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Disposizioni urgenti a tutela della salute,dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale D.L. 207/2012 ' A.C. 5617 Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 5617/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 738
Data: 12/12/2012
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
Altri riferimenti:
DL N. 207 DEL 03-DIC-12     

SIWEB

 

12 dicembre 2012

 

n. 738/0

Disposizioni urgenti a tutela della salute,dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale

D.L. 207/2012 - A.C. 5617

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 5617

Numero del decreto-legge

207/2012

Titolo del decreto-legge

Disposizioni urgenti a tutela della salute,dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale

Iter al Senato

No

Numero di articoli

 

testo originario

5

Date:

 

emanazione

3 dicembre 2012

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

3 dicembre 2012

assegnazione

4 dicembre 2012

scadenza

1° febbraio 2013

Commissione competente

Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive)

Pareri previsti

I, II, V, XI, XII, XIV e Questioni regionali


Contenuto

Il decreto-legge in titolo si compone di cinque articoli volti a disciplinare – in via generale (articoli 1 e 2) e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto (articoli 3 e 4) – l’operatività degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

Di seguito si richiama sinteticamente il contenuto delle disposizioni del decreto rinviando alle relative schede di lettura[1] per un’analisi più dettagliata del contenuto medesimo.

In particolare, l’articolo 1si compone di 5 commi:

• il comma 1prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa autorizzare, in sede di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), la prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato “di interesse strategico nazionale” per un periodo di tempo determinato non superiore a trentasei mesi, a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell’autorizzazione, secondo le procedure e i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili;

• il comma 2 dispone che le misure volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva sono esclusivamente e ad ogni effetto le misure contenute nel provvedimento di AIA, nonché le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame;

• il comma 3introduce una sanzione amministrativa pecuniaria - aggiuntiva rispetto al quadro normativo previgente - fino al 10% del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato, per la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell’AIA,

• il comma 4 stabilisce che le disposizioni recate dal comma 1, volte a consentire agli stabilimenti di interesse strategico nazionale di proseguire l’attività alle condizioni ivi indicate, trovino applicazione anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolaredello stabilimento;

• il comma 5 impone al Ministro dell'ambiente di riferire semestralmente al Parlamento circa l’ottemperanza delle prescrizioni dell’AIA nei casi di cui all’articolo 1.

L’articolo 2 dispone che la gestione e la responsabilità della conduzione degli impianti di interesse strategico nazionale restano in capo esclusivamente ai titolari dell'AIA medesima di cui all’articolo 1, comma 1.

L’articolo 3si compone di sei commi:

• il comma 1 dispone che l'impianto siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1;

• il comma 2 stabilisce che le prescrizioni volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento ILVA di Taranto sono quelle contenute nel provvedimento di riesame dell’AIA emanato con D.M. Ambiente 26 ottobre 2012, n. DVA/DEC/2012/0000547;

• il comma 3 immette la Società ILVA S.p.A. di Taranto nel possesso dei beni dell'impresa e la autorizza alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento ed alla conseguente commercializzazione dei prodotti per un periodo di 36 mesi, nei limiti consentiti dal provvedimento di riesame dell’AIA, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto;

• i commi 4, 5 e 6 definiscono le modalità di nomina, il compenso e le funzioni del Garante incaricato di vigilare sull’attuazione delle disposizioni del decreto.

L’articolo 4reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal compenso dovuto al Garante.

L’articolo 5dispone l’entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale”.

Relazioni allegate

Il decreto legge è corredato della relazione illustrativa, dell’analisi tecnico-normativa (ATN) e della relazione tecnica. Manca invece l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) in quanto è allegata la richiesta di autorizzazione all’esenzione dalla stesura dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), formulata dal Ministero dell’ambiente a norma dell’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

L’analisi tecnico-normativo, allegata al decreto, sottolinea che il provvedimento è coerente con il quadro normativo nazionale, in particolare con il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83[2], recante misure urgenti per la crescita del Paese, che riconosce lo “stato di crisi industriale complessa” per l’area di Taranto. In realtà, l’articolo 27 del D.L. 83/2012 disciplina la riconversione e la riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa, mentre l’articolo 2 del decreto legge n. 129 del 2012, non richiamato nella predetta analisi ma richiamato nelle premesse dello stesso decreto, riconosce l’area industriale di Taranto area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Si ricorda, infatti, che il decreto legge n. 129/2012 ha dettato disposizioni volte a fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di Taranto.

Motivazioni della necessità ed urgenza

Le premesse del decreto fanno riferimento alla straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione dell’attività produttiva in presenza di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, qualora vi sia un’assoluta necessità di salvaguardia dell’occupazione e della produzione e a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nell’autorizzazione integrata ambientale, secondo le procedure e i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell’ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili.

Le premesse del decreto fanno, altresì, riferimento alla straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la piena attuazione delle prescrizioni dell’AIA ai fini dell’immediata rimozione delle condizioni di criticità esistenti che possono incidere sulla salute, conseguendo il sostanziale abbattimento delle emissioni inquinanti.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare riconducibile nel suo complesso alla materia della tutela dell’ambiente che, ai sensi dell’articolo 117, primo comma, lettera s), della Costituzione è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Conformità con altri princìpi costituzionali

Il decreto reca una serie di disposizioni per le quali vengono in rilievo diversi interessi costituzionalmente tutelati.

In primo luogo, in base a quanto disposto dall’articolo 3, talune disposizioni del decreto assumono una connotazione provvedimentale e si applicano a una fattispecie incisa da provvedimenti giurisdizionali. Sulle questioni connesse alle cosiddette leggi-provvedimento e alle norme retroattive la Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi in diverse occasioni. Le leggi-provvedimento sono considerate di per sé ammissibili, poiché non è vietata l'attrazione alla legge della disciplina di oggetti o materie normalmente affidati all'autorità amministrativa (sentenza 270/2010, sentenza n. 137 del 2009, e n. 267 del 2007), purché siano osservati i principi di ragionevolezza e non arbitrarietà e dell'intangibilità del giudicato e non sia vulnerata la funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso (sentenza n. 94/2009; nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 288 e n. 241 del 2008, n. 267 e n. 11 del 2007, n. 282 del 2005). Quanto al rapporto tra leggi-provvedimento e principio di uguaglianza, la Corte costituzionale ha rilevato che la legittimità delle leggi-provvedimento deve essere valutata in relazione al loro specifico contenuto (sentenza n. 289/2010, nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 241 del 2008 e n. 267 del 2007).

Per quanto riguarda precedenti interventi normativi incidenti su provvedimenti dell’autorità giudiziaria, si ricorda che il decreto-legge n. 61/2007 - recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti - prevedeva che il Commissario delegato potesse utilizzare, anche tramite requisizione, gli impianti, le cave dismesse o abbandonate, le discariche che presentavano volumetrie disponibili, anche se sottoposti a provvedimento di sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria, e disponeva direttamente la sospensione dell’efficacia di tale provvedimento dall’adozione del provvedimento di requisizione fino alla cessazione dello stato di emergenza. In proposito, si segnala che, a differenza del precedente relativo al decreto legge n. 61/2007, l’articolo 1, comma 4, introduce una disciplina che limita a regime gli effetti dei provvedimenti di sequestro eventualmente disposti dall’autorità giudiziaria con riguardo agli stabilimenti riconosciuti di interesse strategico nazionale.

In secondo luogo, con riferimento alle finalità richiamate dall’articolo 1, comma 1, specificatamente volte ad “assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute”, tra l’altro, “qualora vi sia un’assoluta necessità di salvaguardare l’occupazione e la produzione”, e dall’articolo 3, che assicura il perseguimento delle predette finalità attraverso il rispetto delle prescrizioni del provvedimento di riesame dell’AIA, vengono in rilievo gli interessi relativi al diritto al lavoro (artt. 1 e 4) e alla tutela della salute (art. 32). Rileva, altresì, il disposto dell’articolo 41, che disciplina la libera iniziativa economica privata che “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il contenuto del provvedimento appare omogeneo. Come già accennato nel paragrafo relativo al contenuto, infatti, le relative disposizioni sono volte a disciplinare – in via generale (articoli 1 e 2) e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto (articoli 3 e 4) – l’operatività degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

L’art. 1, comma 1, fa riferimento alla necessità di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili. In proposito, si segnala che è stata pubblicata (in data 8 marzo 2012) sulla G.U. dell’UE la decisione della Commissione europea 2012/135/UE, che ha indicato le migliori tecnologie disponibili (BAT -Best Available Techniques) da impiegare (a decorrere dal 2016) nel settore della siderurgia a livello europeo per assicurare la protezione dell'ambiente e la protezione della salute.

L’art. 3, comma 2, stabilisce che le prescrizioni volte a consentire la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento ILVA di Taranto sono quelle contenute nel provvedimento di riesame dell’AIA del 26 ottobre 2012. Tale provvedimento di riesame, secondo quanto evidenziato nel decreto direttoriale del 15 marzo 2012, è stato disposto al fine di adeguare l’AIA alle “conclusioni delle BAT” relative al settore siderurgico, di cui alla predetta decisione della Commissione europea.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

In vista della preparazione entro la prima metà del 2013 di un piano d’azione per la competitività del settore siderurgico, il 19 settembre e il 6 dicembre 2012 la Commissione europea ha riunito un gruppo di alto livello con i rappresentanti dell'industria e dei sindacati che ha individuato undici settori prioritari di intervento.

Il Piano d’azione dovrà affrontare, in particolare: concorrenza internazionale (compresi il protezionismo e le pratiche commerciali sleali); accesso alle materie prime; costi supplementari dovuti alla legislazione; attuazione della politica climatica dell'UE; obiettivi della politica climatica dell'UE dopo il 2020; costi per l'energia; politica dell'UE per un utilizzo efficiente delle risorse; carenze di competenze; possibilità di adeguamento delle capacità; ricerca ed innovazione; misure dal lato della domanda destinate a stimolare la ripresa nei settori chiave.

Il 13 dicembre prossimo il Parlamento europeo si pronuncerà sulla crisi dell’industria siderurgica UE, votando una risoluzione a conclusione del dibattito svoltosi il 20 novembre 2012 nel corso del quale la Commissione ha risposto a un’interrogazione presentata dal Presidente della Commissione industria (ITRE).

Il 20 novembre 2012 il Vicepresidente della Commissione europea, responsabile per l'Industria e l'Imprenditoria, Antonio Tajani, ha risposto ad un'interrogazione scrittapresentata dall'Onorevole Sartori, Presidente della Commissione Industria (ITRE) del Parlamento europeo sottolineando come il futuro piano d’azione intenda:

-     anticipare gli effetti di una crisi che può peggiorare;

-     agire di concerto con l'industria e con i rappresentati dei lavoratori al fine di tutelare la competitività del settore in Europa e le prospettive di lavoro;

-     trovare un giusto equilibrio tra gli obiettivi delle differenti politiche dell’UE;

-     evitare un'erosione della catena del valore fondata sull'acciaio.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 1, comma 1, prevede che vengano individuati con D.P.C.M gli stabilimenti di interesse strategico nazionale nei quali, alle condizioni indicate dalla norma, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la prosecuzione dell’attività produttiva. In proposito, si segnala che, in deroga a tale disposizione, l’articolo 3, commi 1 e 3, del decreto dispone che l'impianto siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale e autorizza l’ILVA a proseguire l’attività produttiva con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto.

 

 

 

 

L’art. 3, comma 4, demanda a un D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, la nomina di un Garante incaricato di vigilare sull’attuazione delle disposizioni del decreto.

L’art. 3, comma 5, demanda a un D.P.C.M. la definizione del compenso del Garante in misura non superiore a 200.000 lordi annui.

Coordinamento con la normativa vigente

L’art. 3, comma 4, provvede ad affidare a un Garante la vigilanza sull’attuazione del decreto anche ai fini di monitoraggio dell’esecuzione delle prescrizioni dell’AIA. In proposito, va comunque ricordato che la normativa vigente in materia di AIA, e precisamente l’articolo 29-decies, comma 3, del Codice ambientale attribuisce all’ISPRA o alle agenzie regionali e provinciali per l’ambiente la competenza per l’accertamento, tra l’altro, del rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale e della regolarità dei controlli a carico del gestore. Il comma 6, peraltro, prevede che il Garante si avvalga dell’ISPRA nello svolgimento dei suoi compiti.

 

Formulazione del testo

L’articolo 1, comma 3, terzo periodo, prevede che la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10% del fatturato aziendale è irrogata dal prefetto competente per territorio. In proposito, si evidenzia che la competenza del prefetto è ricavabile dall'art. 17, comma 1, della L. 689/1981 e che, pertanto, il richiamo all'art. 16 della medesima legge è inesatto in quanto si tratta della disposizione che disciplina il pagamento in misura ridotta.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Servizio Studi – Dipartimento Ambiente

( 066760-9253] – *st_ambiente@camera.it

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File: D12207a



[1] Vedi dossier n. 738 del 2012.  

[2] Convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012.