Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta, nonché di trasferimenti erariali ai comuni D.L. 168/2009 - A.C. 2975 Elementi per l'istruttoria legislativa
Serie: Progetti di legge    Numero: 249
Data: 27/11/2009
Descrittori:
ACCONTO DI IMPOSTA   COMUNI
DIRITTI ERARIALI     

27 novembre 2009

 

n. 249/0

Disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta, nonché di trasferimenti erariali ai comuni

D.L. 168/2009 - A.C. 2975

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 2975

Numero del decreto-legge

168/2009

Titolo del decreto-legge

Disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta, nonché di trasferimenti erariali ai comuni

Numero di articoli

2

Date:

 

emanazione

16 novembre 2009

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

24 novembre 2009

assegnazione

24 novembre 2009

scadenza

23 gennaio 2010

Commissione competente

VI Finanze

Pareri previsti

I e V

 


Contenuto

L’articolo 1, comma 1, dispone il differimento, al 16 giugno 2010, del versamento di una quota,pari al 20 per cento, dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), da versare entro il 30 novembre 2009.

In sostanza, in base al comma 1, si riduce dal 99% al 79% la misura della percentuale da applicare all’imposta ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF dovuto entro la suddetta data.

 

I soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sono tenuti a versare, entro il mese di novembre di ciascun anno, un acconto dell’IRPEF dovuta per il periodo d’imposta in corso alla predetta data.

La determinazione dell’acconto è generalmente effettuata dai contribuenti in base al “metodo storico” che consiste nell’applicazione di una percentuale, fissata dalla legge, all’imposta determinata con riferimento all’anno precedente. Tuttavia, qualora il contribuente preveda di realizzare nell’anno corrente un reddito inferiore a quello dell’anno precedente, può scegliere di applicare il “metodo previsionale” e ridurre la misura dell’acconto da versare sulla base dell’effettivo reddito stimato.

La determinazione della misura dell’acconto è stata oggetto di numerose modifiche normative. Inizialmente stabilita in misura pari al 75% dall’articolo 1 della legge n. 97 del 1977, è stata, da ultimo, elevata al 99% dell’imposta relativa all’anno precedente (articolo 1, comma 301, della legge n. 311 del 2004). In ogni caso, l’acconto non è dovuto se l’IRPEF relativa all’anno precedente è inferiore a 51,65 euro.

Le modalità di versamento dell’acconto dell’IRPEF sono disciplinate dall’articolo 17 del D.P.R. n. 435/2001 ai sensi del quale il contribuente è tenuto ad effettuare il pagamento della somma dovuta:

-        in un’unica soluzione (entro il 30 novembre del periodo d’imposta di riferimento) se l’importo dovuto è inferiore a 257,52 euro;

-        in due rate se l’importo dovuto è superiore a 257,52 euro. La prima rata, pari al 40% dell’acconto comples­sivo, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno in corso (ovvero entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%) e il secondo acconto, pari al restante 60% dell’acconto complessivo, deve essere versata entro il 30 novembre del medesimo anno.

Appare opportuno ricordare, infine, che la somma dovuta entro il 16 giugno di ciascun anno può essere versata entro i successivi trenta giorni applicando una maggiorazione pari allo 0,40% dell’importo dovuto. Per la medesima scadenza, inoltre, (16 giugno/luglio) è prevista la facoltà, a scelta del contribuente, di pagare con rate mensili – fino ad un massimo di 6 – e comunque non oltre il mese di novembre dello stesso anno.

 

I beneficiari della norma sono tutte le persone fisiche tenute al versamento dell’acconto IRPEF, ossia coloro che hanno determinato un saldo di imposta a debito in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2008. In altre parole, rientrano nell’ambito di applicazione gli imprenditori, i professionisti e i soci di società di persone mentre i lavoratori dipendenti e pensionati possono beneficiare del differimento solo se possessori di ulteriori redditi. Non sono, infatti, interessati dalla norma i contribuenti i cui redditi siano interamente assoggettati a ritenuta IRPEF da parte del sostituto d’imposta (come accade, appunto, per i redditi di lavoro dipendente o di pensione).

 

Ai sensi del comma 2, in favore dei soggetti che, alla data del 24 novembre 2009 (data di entrata in vigore del presente provvedimento) hanno effettuato il versamento dell’acconto sulla base della normativa previgente è riconosciuto un credito per l’eccedenza d’imposta versata a titolo di acconto IRPEF.

Il predetto credito può essere recuperato dai contribuenti attraverso lo strumento della com­pensazione, di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. In sostanza, al momento del primo pagamento utile di altre imposte, tributi o contributi il contribuente può effettuare il versamento di quanto dovuto al netto del credito vantato a titolo di eccedenza di acconto IRPEF.

 

I commi 3 e 4 disciplinano le modalità applicative da parte dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi (modello 730) attraverso il sostituto d’imposta o un CAF (quali, ad esempio, i lavoratori dipendenti o i pensionati) e che hanno autorizzato il proprio sostituto d’imposta a versare, per loro conto, l’acconto IRPEF dovuto trattenendolo dagli emolumenti corrisposti nel mese di novembre.

 

In questa ipotesi, i sostituti d’imposta sono tenuti a rideterminare l’ammontare dell’acconto che il dipendente o pensionato deve versare sulla base della nuova percentuale e procedere alla trattenuta e al versamento del minore acconto così rideterminato.

Qualora l’emolumento del mese di novembre sia già stato elaborato e siano già stati effettuati i versamenti dell’acconto da parte del sostituto d’imposta, quest’ultimo è tenuto a restituire nel mese di dicembre le maggiori somme trattenute rispetto all’acconto dovuto dal dipendente o pensionato.

Per quanto concerne, invece, il recupero delle maggiori somme versate all’Erario, il sostituto d’imposta è autorizzato ad effettuare lo scomputo dai successivi versamenti dovuti, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 1997.

 

Il comma 5 interessa il profilo finanziario della disposizione. In particolare, si dispone che:

-        per l’anno 2009, alle minori entrate, valutate in 3.716 milioni di euro, si provvede con quota parte delle entrate derivanti dallo “scudo fiscale” intro­dotto dall’articolo 13-bis del decreto-legge n. 78/2009. A tal fine, tali risorse, iscritte in apposita contabilità speciale ai sensi del citato art. 13-bis, vengono versate ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per il 2009;

-        per l’anno 2010, le corrispondenti maggiori entrate derivanti dall’articolo in esame (3.716 milioni) sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5 del 2009 istituito, con dotazione di 400 milioni per l’anno 2009, presso il Ministero dell’economia e delle finanze (Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi – cap. 3071/Economia).

 

Appare opportuno illustrare, di seguito, le principali disposizioni che interessano gli effetti finanziari di maggior gettito attesi dall’applicazione della disciplina dello scudo fiscale.

 

Come è noto, l’articolo 13-bis del decreto legge n. 78 del 2009, che ha introdotto la disciplina dello scudo fiscale, stabilisce, al comma 8, che le maggiori entrate derivanti dall’emersione delle attività estere e relativamente alle quali non veniva quantificata alcuna stima di gettito, dovranno affluire in un’apposita contabilità speciale per essere destinate alla copertura finanziaria della manovra per gli anni 2010 e seguenti.

 

La valutazione del gettito atteso dallo scudo fiscale, non quantificata nel provvedimento che ha introdotto la relativa disciplina, è contenuta nella relazione tecnica allegata al provvedimento in esame. In particolare, a fronte di una valutazione in termini di competenza pari a 4.000 milioni di euro per l’anno 2009, vengono quantificati, in termini di cassa, effetti di maggior gettito per l’anno 2009 pari a 3.800 milioni e per l’anno 2010 i restanti 200 milioni di euro.

A seguito delle disposizioni contenute nell’articolo 1 in commento, le risorse disponibili ammontano pertanto:

-        per l’anno 2009, a 84 milioni (3.800 – 3.716) che risultano interamente iscritti nella contabilità speciale di cui al richiamato articolo 13-bis del D.L. n. 78/2009;

-        per l’anno 2010, a 3.916 milioni (3.716 + 200) che risultano iscritti, per 200 milioni, nella contabilità speciale di cui al richiamato articolo 13-bis del D.L. n. 78/2009 e per 3.716 milioni, nel Fondo di cui al D.L. n. 5/2009, articolo 7-quinquies, come previsto dall’articolo 1, comma 5, del provvedimento in esame (D.L. n. 168/2009).

 

Nella contabilità speciale dell’articolo 13-bis dovranno anche essere riversate parte delle entrate derivanti dal recupero delle imposte non versate dalle società esercenti attività di servizi pubblici locale ai sensi di quanto disposto dall’articolo 19 del decreto-legge n. 135/2009 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee). In particolare, ai sensi del comma 2 dell’articolo 19, saranno riversate nella contabilità speciale le entrate eccedenti l’ammontare di 128,58 milioni di euro.

 

Ulteriori disposizioni relative alle risorse dello scudo fiscale sono contenute anche nel d.d.l. finanziaria 2010 (A.C. 2936) ai sensi del quale il gettito dello scudo fiscale dovrebbe essere interamente versato nel Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili di cui al richiamato D.L. n. 5 del 2009.

 

Nel dettaglio, l’articolo 3, comma 7, dell’A.C. 2936 stabilisce che le risorse dello scudo fiscale, affluite alla contabilità speciale di cui all’articolo 13-bis del D.L. n. 78/2009, devono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e finanze, al fondo istituito dall’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009.

Tuttavia, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge in esame, alla contabilità speciale di cui al predetto articolo 13-bis affluirà solo la parte del gettito dello scudo che residua dopo l’utilizzo della quota di risorse necessarie per la copertura del differimento dell’acconto IRPEF in esame: parte che risulta pari, come detto, a 84 milioni nel 2009 e a 200 milioni nel 2010.

 

Inoltre, l’articolo 2, comma 43, del richiamato ddl finanziaria 2010 prevede che, per l’anno 2010, un quota parte del gettito dello scudo fiscale, pari a 50 milioni di euro, sia destinata al “Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio” di cui all’articolo 13, comma 3-quater, del D.L. n. 112/2008”.

 

L’articolo 2 obbliga i comuni a trasmettere al Ministero dell’interno un’apposita certificazione del maggiore gettito, accertato a tutto l'anno 2009, derivante dalle misure di incremento della base imponibile ICI recate dal decreto-legge n. 262 del 2006 (articolo 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45), ai fini della corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali.

 

La norma reca inoltre indicazioni sull’ammontare da corrispondere ai comuni per l’anno 2009, a ristoro del taglio dei trasferimenti già operato dal Ministero dell’interno, in correlazione ai presunti maggiori introiti ICI derivanti dalle citate disposizioni introdotte dal D.L. n. 262/2006 (comma 2).

 

Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo in esame dispone che la trasmissione delle certificazioni del maggiore gettito ICI accertato nell'anno 2009 avvenga perentoriamente entro il 31 marzo 2010, a pena di decadenza, con modalità e termini stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'Interno.

 

Si ricorda che il decreto-legge 2 ottobre 2006, n. 262 ha recato misure concernenti l’aggiornamento della banca dati catastale, dirette ad incrementare la base imponibile ICI, attraverso:

a)       la modifica (art. 2, commi da 33 a 38) dei criteri per la qualificazione di “fabbricati rurali”, che fruiscono agevolazioni a fini ICI;

b)      la rivalutazione (art. 2, commi da 40 a 45)del 40% delle rendite attribuite ai fabbricati inclusi nella categoria B (collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme, case di cura, ospedali senza fini di lucro, prigioni, riformatori, uffici pubblici, scuole, laboratori scientifici, biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie, cappelle, oratori non destinati all’esercizio pubblico dei culti, magazzini sotterranei per depositi di derrate) e la revisione delle modalità di stima per l’attribuzione di valore ai cespiti iscritti nella categoria E (stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei, ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio, costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche, recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche, fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze, fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale, fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti, fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia, edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E).

Parallelamente è stata disposta (articolo 2, commi 39 e 46, del D. L. n. 262 del 2006, come sostituiti dall’articolo 3 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81), come conseguenza dell’aumento di gettito atteso dalle suddette modifiche al tributo, la riduzione dei trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni, in misura pari al maggior gettito derivante dalle suddette modifiche all’ICI. L’entità di tale riduzione è stata ancorata agli importi espressi in apposite certificazioni inviate da parte del comune interessato, secondo modalità definite con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 marzo 2008.

Successivamente, il D.L. 7 ottobre 2008, n. 154 (articolo 2, commi 1-5) ha confermato la validità per l’anno 2008dei dati certificati dai singoli comuni in base al citato D.M. 17 marzo 2008. Ove (comma 2) la riduzione dei trasferimenti operata in via provvisoria sia risultata superiore al maggior gettito ICI realizzato in attuazione delle disposizioni contenute nel DL n. 262/2006, i comuni sono stati autorizzati - in deroga alle regole sull’accertamento di cui all’art. 179 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) - ad iscrivere, in via provvisoria, il citato conguaglio tra i trasferimenti erariali accertati per l’anno 2008.

L’articolo 23, comma 1-bis del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 ha previsto che non ricorre il riconoscimento della qualità di fabbricato, ai fini ICI, per le unità immobiliari aventi i requisiti di ruralità indicati nell’articolo 9 del D.L. n. 557 del 1993 anche nel caso in cui tali unità immobiliari siano iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati.

 

La certificazione di cui al comma 1, relativa al maggiore gettito ICI accertato nell'anno 2009, è richiesta al fine di rimodulare i trasferimenti erariali ai singoli comuni per l’anno 2009.

Va infatti ricordato che, in base all’articolo 2, commi 39 e 46, del D.L. n. 262/2006, i trasferimenti erariali ai comuni sono stati ridotti in misura pari al maggior gettito ICI derivante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 262/2006.

L’Agenzia del territorio aveva stimato il maggior gettito ICI atteso dalle suddette disposizioni attorno ai 609 milioni di euro per il 2007, 783 milioni per il 2008 e 819 milioni a decorrere dal 2009. Tale è stata quindi la riduzione dei trasferimenti erariali a partire dal 2007.

La ripartizione della predetta riduzione tra i singoli comuni, dapprima calcolata, in via provvisoria, in misura proporzio­nale alla maggior base imponibile comunicata per singolo ente dall’Agenzia del territorio, è stata successivamente rideterminata in base alle certificazioni fornite dai singoli comuni, secondo le modalità definite con D.M. economia 17 marzo 2008.

La riduzione dei trasferimenti erariali operata a partire dal 2007 è risultata tuttavia molto superiore all’effettivo maggior gettito generato dalle operazioni di riclassificazione della base imponibile degli immobili, in particolare di quelli rurali, disposte dal D.L. n. 262.

Rispetto alle stime indicate, le certificazioni fornite dai singoli comuni a marzo 2008 hanno evidenziato un aumento del gettito ICI derivante dalla disposizioni di cui al D.L. n. 262/2006 di gran lunga inferiore, pari a circa 74 milioni di euro nel 2007. I dati certificati dai singoli comuni in base al citato D.M. 17 marzo 2008 sono stati considerati validi anche per l’anno 2008, ai sensi del D.L. n. 154/2008.

L’entità del gettito certificato ha comportato pertanto l’esigenza di procedere ad un ristoro dei trasferimenti erariali, a partire dal 2007. L’importo dei contributi da rimborsare ai comuni, per ciascun anno, è iscritto in sede di assestamento del bilancio dello Stato dell’anno successivo.

Per il 2007, rispetto alla riduzione dei trasferimenti ordinari di 609 milioni di euro, si è proceduto alla restituzione di oltre 530 milioni di euro sul Fondo ordinario (cap. 1316/Interno) in sede di assestamento del bilancio 2008.

Per l’anno 2008, rispetto al taglio dei trasferimenti di 783 milioni di euro, il rimborso ai comuni dei mancati introiti ICI è stato quantificato in 709 milioni di euro, iscritto sul Fondo ordinario in sede di assestamento del bilancio per il 2009.

 

Per l’anno 2009, in correlazione ai presunti maggiori introiti ICI derivanti dalle disposizioni introdotte dal D.L. n. 262/2006, i trasferimenti erariali ai comuni iscritti sul Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali (cap. 1316/Ministero dell’interno) hanno subito una riduzione di complessivi 819,4 milioni di euro, ripartita proporzionalmente a ciascun ente.

Secondo le informazioni fornite nella Relazione tecnica, in sede di assestamento del bilancio dello Stato per il 2009, lo stanziamento del Fondo ordinario è stato reintegrato della somma di 745 milioni di euro, ai fini del ristoro ai comuni del taglio preven­tivamente operato in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2, commi 39 e 46, del D.L. n. 262/2006.

 

In attesa della certificazione da presentare entro il 31 marzo 2010, sulla base della quale verranno rimodulati i trasferimenti erariali ai singoli comuni per il 2009, il comma 2 della norma in esame autorizza il Ministero dell’interno a ripartire, già in corso d’anno, le somme disponibili nel bilancio per il 2009 per il rimborso, corrispondendo a ogni singolo comune, a titolo di acconto, fatti salvi eventuali conguagli, un contributo pari all'80 per cento della differenza tra l'importo certificato per l'anno 2007 e la corrispon­dente riduzione del contributo ordinario operata per il medesimo anno (vale a dire, l’80% di quanto già restituito per il 2007).

Motivazioni della necessità ed urgenza

Il preambolo al decreto-legge evidenzia la straordina­ria necessità ed urgenza di adottare disposizioni relative al differimento del versamento diparte dell’acconto dell’imposta sul reddito delle perone fisiche, nonché altre disposizioni urgenti in materia di trasferimenti erariali ai comuni.

 


 

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