Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Controllo Parlamentare
Titolo: L'attività di controllo parlamentare n. 23/XVI LUGLIO 2010
Serie: L'attività di controllo parlamentare    Numero: 23    Progressivo: 2010
Data: 31/07/2010
Descrittori:
CONTROLLO SUL GOVERNO     


Notiziario mensile

Numero 23/XVI

LUGLIO 2010

L’attività di controllo parlamentare


MONITORAGGIO DI:

NOMINE GOVERNATIVE

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

RELAZIONI AL PARLAMENTO ED ALTRI ADEMPIMENTI


a cura del Servizio per il Controllo parlamentare


INDICE

AVVERTENZA 1

Sezione I 3

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI 3

In evidenza a giugno 2010 4

a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento) dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 nel mese di giugno 2010 15

b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 scadute e non ancora rinnovate nel mese di giugno 2010 o previste in scadenza entro il 31 agosto 2010 24

c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978, rinnovate o in scadenza entro il 31 agosto 2010 35

Sezione II 37

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO 37

In evidenza a giugno 2010 38

Note annunciate al 30 giugno 2010 in attuazione di atti di indirizzo 45

Ministero degli affari esteri 45

Ministero della difesa 59

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 62

Ministero dell'interno 68

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 75

Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 77

Ministro per i rapporti con le regioni 80

Ministero della salute 82

Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate al 30 giugno 2010 85

Sezione III 87

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE 87

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento 88

In evidenza a giugno 2010 89

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1°- 30 giugno 2010 93

Relazioni governative 93

Relazioni non governative 99

Nuove relazioni previste da fonti normative 102

Relazioni governative 102

Relazioni non governative 103


AVVERTENZA



Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l’attività parlamentare.

A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera dei deputati, nonché relativi alla trasmissione degli atti per i quali è prevista l’espressione di un parere parlamentare.


La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli enti pubblici, monitorate principalmente ai sensi dalla legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione. Si tratta pertanto delle nomine conseguenti a proposte di nomina trasmesse per l’espressione del parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull’esito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o comunicate dal Governo (ai sensi dell’articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie essenziali sull’attività degli stessi.

Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina governativa, sempre ricomprese nell’ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nei mesi successivi.

La sottosezione c) dà conto di nomine o di cariche in scadenza, sempre nel periodo preso in esame, in enti pubblici e autorità indipendenti che esulano dal campo di applicazione della legge n. 14 del 1978.

La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative in molti enti pubblici tramite l’utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 dal Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello parlamentare, e che da allora è cresciuta anche estendendo il campo del proprio monitoraggio. Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l’esame di documenti di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente, per far sì che l’utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è possibile disporre, tra l’altro, di uno scadenzario delle principali nomine che dovranno poi essere rinnovate ed avere notizia dell’esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.


Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti). Gli atti così inviati alle Amministrazioni sono elencati nel paragrafo “Le nostre segnalazioni”.


Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra “governative” e “non governative”. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.


Come per quelle contenute nella Sezione I, anche le informazioni riportate nelle sezioni II e III sono tratte dalle altre due banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.



















Sezione I


NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI





















La sezione è ripartita in tre sottosezioni che danno conto: 1) delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978, relativa al controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici nel mese di giugno 2010, indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia stata seguita nessuna delle due procedure); 2) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 31 agosto 2010 con l’indicazione dei titolari e delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto per il rinnovo delle suddette cariche; 3) delle principali nuove nomine effettuate e di quelle in scadenza in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo della citata legge n. 14/1978, entro il 31 agosto 2010, con l’indicazione dei titolari, delle procedure di nomina, delle date di scadenza e dell’eventuale rinnovo se già avvenuto.

In evidenza a giugno 2010


La prima sezione della pubblicazione “l’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine governative negli enti, monitorando il mese di giugno 2010, con una proiezione previsionale sulle cariche in scadenza fino alla fine di agosto2010. La sezione è composta da tre sottosezioni, che danno conto sia delle cariche rinnovate nel mese di giugno, sia di quelle da rinnovare entro la fine di agosto 2010, nei campi degli enti pubblici e delle autorità amministrative indipendenti.


IN QUESTO NUMERO:


- Alla fine di giugno 2010 risultavano ancora in corso le procedure di nomina di Arturo Diaconale a presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e di Ludovico Ortona a presidente della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS S.p.a.



- Si anticipa che all'inizio di luglio 2010 Cristiano Bettini è stato nominato presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate.



- Nel mese di giugno 2010 sono state annunciate alla Camera le comunicazioni di nomina di Stefano Pecorella a nuovo commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Gargano, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e quella dei nuovi componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA, da parte del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.



- Sempre a giugno 2010 sono scaduti i mandati del presidente dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia, Girolamo Pugliese, del presidente, del vicepresidente e dei componenti del Cda dell'Opera nazionale dei figli degli aviatori ONFA, del presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa CONSOB, Lamberto Cardia, del commissario straordinario dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica ANSAS, Stefania Fuscagni, e dei componenti del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario CNVSU, in corso di trasformazionein Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR.


-Entro il mese di luglio 2010 è previsto in scadenza il mandato del commissario straordinario dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ANSV, Bruno Franchi, come anche quelli di alcuni commissari straordinari di enti parco nazionali (si veda infra alla sottosezione "b").


-Il 3 agosto 2010, e comunque non oltre la ricostituzione degli organi, è prevista la scadenza del mandato del commissario straordinario del Parco geominerario, storico e ambientale della Sardegna, Antonio Granara, seguita il 4 agosto dalla scadenza di quello del commissario dell'Enteparco nazionale dell'Appennino lucano - Val d'Agri - Lagonegrese, Domenico Totaro.


Per l’approfondimento sulle nomine e le scadenze nei singoli enti si rinvia alle relative note.


CENNI SUL PROCESSO DI RIFORMA DEL COMPARTO DEGLI ENTI PUBBLICI:


A) Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78


Da tempo la presente pubblicazione segue l'evolversi delle normative riguardanti il processo di riforma, accorpamento e soppressione di enti pubblici, noto come normativataglia-enti, su cui si veda infra al punto "B" nella presente introduzione.

A tale processo ha aggiunto una nuova e importante tappa l'articolo 7, soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti, delD.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 31 maggio 2010, n. 125 (supplemento ordinario)1. Alla fine di giugno 2010, il disegno di legge di conversione del suddetto decreto, l'atto Senato 2228, era all'esame delle competenti Commissioni parlamentari.

Si riassumono le norme contenute nell'articolo 7 che riguardano il monitoraggio sulle nomine governative negli enti pubblici, oggetto della presente sezione della pubblicazione.

- I commi da 1 a 17 riguardano il riordino di enti vigilati dai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute. In particolare:

- Comma 1: con effetto dall'entrata in vigore del D.L. al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l'Istituto di previdenza per il settore marittimoIPSEMA e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'Istituto nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoroINAIL, che succede ad essi in tutti i rapporti attivi e passivi.

- Commi 2 e 3: allo stesso modo e con motivazioni analoghe viene altresì soppresso l'Istituto postelegrafonici IPOST, le cui funzioni sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS, che succede ad esso in tutti i rapporti attivi e passivi.

- I commi 4 e 5: specificano checon decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché, per quanto concerne la soppressione dell'ISPESL, con il Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le dotazioni organiche dell'INPS e dell'INAIL sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi (...).

- Commi 7, 8 e 9: l'art. 3, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479 (attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza) è modificato in modo da eliminare i consigli di amministrazione di tali enti, attribuendone alcune funzioni ai presidenti, i quali tra l'altro potranno assistere alle sedute dei consigli di indirizzo e vigilanza (organi che continuano a sussistere con i collegi dei revisori dei conti e i direttori generali) e continueranno ad essere nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14 (che, come si vedrà infra, all'articolo 1 prevede la richiesta di parere parlamentare sulle proposte di nomina), con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, come previsto all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con l'aggiunta però che si dovrà acquisire l'intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza degli enti entro trenta giorni, decorsi i quali si procederà comunque alla nomina dei presidenti. Inoltre quando verranno rinnovati i consigli di indirizzo e vigilanza di questi enti, il numero dei loro componenti verrà ridotto almeno del trenta per cento.

- Nei commi successivi (dal 10 al 14), si prevede tra l'altro, l'adeguamento dei rispettivi regolamenti, che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento degli enti in oggetto, in modo da adeguarli alle nuove norme e si specifica che le disposizioni dell'articolo in esame si applicano anche all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS, a cui il comma 16 trasferisce anche funzioni e personale di ruolo (nonché attività e passività di bilancio) del soppresso Ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici ENAPPSMAD. Dell'ENPALS si dispongono anche le conseguenti modifiche statutarie e la permanenza in carica del commissario straordinario e del direttore generale attualmente in carica, fino alla scadenza dei mandati prevista dai relativi decreti di nomina.

- Nel comma 15: viene soppresso l'Istituto affari sociali IAS e le relative funzioni sono trasferite all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ISFOL, nel cui ambito viene costituita un'apposita macroarea per lo svolgimento delle attività di ricerca a supporto dell'elaborazione delle politiche sociali, e che succede allo IAS in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, compresi i rapporti di lavoro in essere, adeguando anche il proprio statuto entro il 31 ottobre 2010.

- Il comma 18 sopprime un ente vigilato dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'Istituto di studi e analisi economica ISAE, le cui risorse e funzioni sono assegnate al ministero vigilante a cui vengono trasferite con uno o più decreti di natura non regolamentare dello stesso ministro, con i quali vengono anche stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di cui al presente comma; le amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche (...).

- Il comma 19 sopprime un ente di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ente italiano montagna EIM, al quale la Presidenza succede a titolo universale con il trasferimento delle relative risorse strumentali e di personale al proprio Dipartimento per gli affari regionali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la Presidenza, nonché, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli della Presidenza sulla base di apposita tabella di corrispondenza. (...).

- Il comma 20 sopprime una serie di enti elencati nell'allegato 2 al decreto, che specifica le amministrazioni a cui sono trasferiti i rispettivi compiti e attribuzioni. Si tratta prima di tutto di enti vigilati dal Ministero dello sviluppo economico, e cioè tutte le otto stazioni sperimentali per l'industria, a cui subentrano le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura CCIAA territorialmente competenti2 e l'Istituto per la promozione industriale IPI, a cui subentra direttamente il Ministero dello sviluppo economico.

Inoltre siaun altro ente vigilato dal Ministero dello sviluppo economico, l'Istituto nazionale per le conserve alimentari INCA (di cui peraltro, come riportato nella nota 1, era già prevista la soppressione dall'articolo 46, comma 2 della citata legge 23 luglio 2009, n. 99), sia un ente vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'Ente nazionale delle sementi elette ENSE, vengono soppressi e ad entrambi subentra l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN, anch'esso vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Vengono altresì soppressi altri due enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e cioè il Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale di Portici e il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, i cui compiti e attribuzioni passano al suddetto Ministero.

Viene infine soppresso l'Ente teatrale italiano ETI, a cui subentra il vigilante Ministero per i beni e le attività culturali. Riguardo a quest'ultimo ente si ricorda che esso, nell'ambito del procedimento taglia-enti (di cui alla parte "B" della presente introduzione) era stato confermato in vita dal D.M. 19 novembre 2008, come specificato infra alla nota 3.

Il comma 20 prosegue stabilendo che: il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti è trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto allegato, e sono inquadrati sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del Ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. (...). Alle medesime amministrazioni sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati.

- Il comma 21 sopprime l'Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale INSEAN e trasferisce le sue funzioni e risorse al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e agli enti e alle istituzioni di ricerca, con uno o più decreti di natura non regolamentare del suddetto Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché, limitatamente al personale con profilo di ricercatore e tecnologo, presso gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare di cui al presente comma. Le amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a rimodulare o a rideterminare le proprie dotazioni organiche. (...).

- Il comma 24 stabilisce chea decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli stanziamenti sui competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi sono ridotti del 50 per cento rispetto all'anno 2009. Al fine di procedere alla razionalizzazione e al riordino delle modalità con le quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti, i Ministri competenti, con decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabiliscono il riparto delle risorse disponibili.

- Infine il comma 30 modifica la normativa taglia-enti, specificando che non sono soggetti alla prevista soppressione gli enti non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati nell'apposito elenco dell'ISTAT, norma di cui si dà conto separatamente infra, inserendola nel contesto della procedura taglia-enti, per maggiore chiarezza espositiva.


SCHEMA RIEPILOGATIVO

ENTI SOPPRESSI ai sensi dell'articolo 7, soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti, del D.L. 31/5/2010, n. 78

AMMINISTRAZIONI SUBENTRANTI nell'esercizio dei relativi compiti e attribuzioni

Istituto di previdenza per il settore marittimo IPSEMA

Istituto nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro INAIL

Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ISPESL

Istituto postelegrafonici IPOST

Istituto nazionale della previdenza sociale INPS

Ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici ENAPPSMAD

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS

Istituto affari sociali IAS

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ISFOL

Istituto di studi e analisi economica ISAE

Ministero dell'economia e delle finanze

Ente italiano montagna EIM

Presidenza del Consiglio dei ministri

Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari SSICA

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura CCIAA Parma

Stazione sperimentale del vetro

CCIAA Venezia

Stazione sperimentale per la seta

CCIAA Milano

Stazione sperimentale per i combustibili

Stazione sperimentale carta, cartoni e paste per carta SSCCP

Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi SSOG

Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi SSEA

CCIAA Reggio Calabria

Stazione sperimentale delle pelli e materie concianti

CCIAA Napoli

Istituto per la promozione industriale IPI

Ministero dello sviluppo economico

Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale

Ministero per le politiche agricole e forestali

Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO

Ente teatrale italiano ETI

Ministero per i beni e le attività culturali

Ente nazionale delle sementi elette ENSE

Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN

Istituto nazionale conserve alimentari INCA

Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale INSEAN

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e enti e istituzioni di ricerca



B) Aggiornamento sultaglia-enti come modificato dal

comma 30 dell'articolo 7 del D.L. n. 78/2010


Si ricorda che nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010 era stata pubblicata la legge 26 febbraio 2010, n. 25 di conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, che all'art. 10-bis, termini in materia di “taglia-enti“ e di “taglia-leggi", tornava sulla suddetta normativa taglia-enti, volta a ridurre di numero, riformare e razionalizzare gli enti pubblici non economici, che ha come fondamento la legge 24 dicembre 2007, n. 244, finanziaria per il 2008, (comma 634 e seguenti dell’articolo 2) e l’articolo 26 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge di conversione n. 133 del 6 agosto 2008.

Riassumendo, quest'ultima norma (come interpretata e modificata dalle nuove), stabiliva che dovessero essere soppressi gli enti pubblici non economici:

a) con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con determinate esclusioni3 e ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione n. 133/2008, e cioè entro il 20 novembre 20084, che possono, specifica l'art. 10-bis della citata legge di proroga di termini n. 25/2010, essere riordinati ai sensi dei commi 634 e seguenti dell’articolo 25della finanziaria 2008, con regolamenti sui quali il parere parlamentare non espresso dalle competenti Commissioni, non equivale più al parere favorevole;

b) quelli con dotazione pari o superiore a 50 unità, con esclusione degli stessi enti citati supra alla nota 3,nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (periodo aggiunto, come anticipato supra, dal comma 30 del citato articolo 7 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010), per i quali alla scadenza del 31 ottobre 2009 non fossero stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi della citata legge finanziaria 2008 o non fossero stati approvati in via preliminare dal Consiglio dei ministri i relativi schemi di regolamento di riordino. Per evitare la soppressione di questi ultimi la norma dell'articolo 10-bis della supra citata legge di proroga termini n. 25 del 2010, aveva stabilito che gli schemi di regolamento di riordino dovessero essere adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010 (salvando comunque dalla soppressione gli enti oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nella XVI Legislatura).


SCHEMA RIEPILOGATIVO

La normativa taglia-enti stabilisce la soppressione degli enti pubblici non economici:

a) con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti non inclusi nell’elenco ISTAT, di quelli la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, nonché delle Autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, e ad eccezione di quelli confermati con decreto interministeriale del 19/11/2008;

b) con dotazione organica pari o superiore a 50 unità,con le stesse esclusioni di cui al punto a), per i quali non vengano adottati i relativi schemi di regolamento di riordino in via definitiva entro il 31/10/2010, salvando comunque gli enti riordinati nella XVI Legislatura



C) Schemi di decreto di riordino di enti pubblici attualmente all'esame della Camera

ai sensi dei supra citati art. 2, co. 634 e 635 della L. n. 244/2007 e art. 26, co. 1,

del D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008 (taglia-enti)


Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmessolo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ANSV, annunciato alla Camera e assegnato alla Commissione per la semplificazione il 25 maggio 2010, nonché alla IX Commissione trasporti per l'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento della Camera (atto n. 216). Negli ultimi giorni di giugno 2010 lo schema di D.P.R. era ancora all'esame di entrambe le Commissioni.

Riguardo a tale schema si veda infra nella sottosezione "b" alla nota relativa alla prevista scadenza del mandato del commissario straordinario dell'Agenzia.


Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (atto n. 203), trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento sempre ai sensi delle supra citate norme, si propone di riordinare gli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allo scopo di raggiungere obiettivi di contenimento della spesa pubblica riducendo il numero dei componenti degli organi di governo degli stessi (senza quindi procedere alla loro soppressione o trasformazione). I primi quattro articoli dello schema prevedevano quindi riduzioni dei componenti del consiglio dei revisori dell'Aero club d'Italia (art. 1), del consiglio direttivo dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale INSEAN (art. 2; ma come riportato supra in "A", tale ente è stato poi soppresso dal comma 21 dell'art. 7 del citato D.L. n. 78/2010), del comitato portuale e del collegio dei revisori dei conti delle autorità portuali (art. 3) e del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per l'aviazione civile ENAC (art. 4). Quest'ultimo articolo porta anche da 4 a 5 gli anni di mandato del presidente, del direttore generale (dei quali non si prevede più il limite alla rinnovabilità dei mandati per una sola volta) e del Cda dell'ENAC (i cui componenti restano rinnovabili una sola volta). Durante l'esame dello schema di decreto presso la Commissione per la semplificazione (a cui è stato assegnato l'8 aprile 2010) e presso la IX Commissione trasporti della Camera (che lo ha esaminato ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4 del Regolamento della Camera), è stato rilevato che la normativa taglia-enti, come modificata e integrata (si veda supra in "B"), esclude dal suo campo di applicazione sia le autorità portuali sia gli enti di ricerca (si veda supra alla nota 1) come l'INSEAN (di cui peraltro si è visto supra in "A" che ne è stata disposta la soppressione con altra norma) per cui il Governo, secondo quanto dichiarato dal presidente della Commissione per la semplificazione nella seduta del 21 aprile 2010, e confermato alla stessa Commissione dal rappresentante del Governo nella seduta del 13 maggio 2010, avrebbe eliminato gli articoli 2 e 3 dallo schema di decreto, destinando ad altri provvedimenti la riorganizzazione di tali enti, mantenendo invece gli articoli riguardanti l'AeC d'Italia e l'ENAC. Nella seduta del 19 maggio 2010, la IX Commissione ha concluso l'esame del provvedimento e ha approvato la proposta di rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione, che ha continuato l'esame dello schema di D.P.R. nelle sedute del 19 e 26 maggio e del 9 giugno 2010.

a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento)
dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione
della L. n. 14/1978 nel mese di giugno 2010


In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.

In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 14 del 24/1/1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: istituti e (...) enti pubblici anche economici, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli enti e in qualche caso anche i vicepresidenti o i componenti di consigli o commissioni), o la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 9 della suddetta L. n. 14/1978, che riguarda generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei precedenti rinnovi non siano state attivate queste procedure.


La citata L. 14/1978 stabilisce, tra l’altro, dall’art. 1 all’art. 8, che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (…). Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (…) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. (…) La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (…) Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.


Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, che stabilisce che: nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (…) In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. (…) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.


Per quanto riguarda le nomine che il governo è tenuto a comunicare al Parlamento, sempre la legge 24 gennaio 1978, n. 14, all’articolo 9, stabilisce che le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l’esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.

Qualora lo statuto o la stessa legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare, ulteriori rispetto a quelle generali contenute nella L. n. 14/1978, allora se ne dà conto nella colonna relativa alla procedura di nomina.


Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il D.L. 16/5/1994, n. 293, (convertito dalla L. 15/7/1994, n. 444), sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: (…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.


Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

Data nomina

Procedura di nomina

Ente parco nazionale dell'Asinara

Commissario straordinario:


Giancarlo Cugiolu


Si attende la comunicazione della nomina al Parlamento ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978

31/5/2010

(con decorrenza dal 6/6/2010)

D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare


Il mandato del commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Asinara, Giancarlo Cugiolu, che era stato nominato inizialmente per tre mesi con D.M. dell'8 marzo 2010, con decorrenza 5 marzo 2010 e comunicato alla Camera lo scorso mese di marzo, è stato nuovamente prorogato con D.M. del 31 maggio 2010, con decorrenza dal 6 giugno 2010, di cui si attende la comunicazione alle Camere. Cugiolu aveva sostituito il precedente commissario Silvio Vetrano, che era stato nominato il 2 febbraio 2009 a seguito della scadenza del mandato del primo presidente dell'ente parco, Piero Deidda, ed era stato prorogato più volte nell'incarico.

Glienti parco nazionali sono disciplinati dalla legge n. 394 del 6 dicembre 1991, legge quadro sulle aree protette, hanno personalità di diritto pubblico, sede legale ed amministrativa nel territorio del parco e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate e previa espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

La nomina dei presidenti degli enti parco è disciplinata dal comma 3 dell’articolo 9 dalla supra citata legge n. 394/1991, secondo cui: il presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente parco ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio direttivo nella seduta successiva.

Il successivo comma 4 specifica che: il consiglio direttivo è formato dal presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate (…), mentre il comma12 (come modificato dal comma 8 dell’articolo11-quaterdecies del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248) stabilisce che gli organi dell'ente parco durano in carica cinque anni (eliminando così il precedente limite di una sola possibilità di riconferma).Sulle nomine dei presidenti di questi enti viene richiesto il parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della citata L. n. 14/1978.

Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

Data nomina

Procedura di nomina

Ente parco nazionale del Gargano

Commissario straordinario:


Stefano Pecorella


Nomina comunicata al Parlamento ai sensi dell'art. 9 della

L. n. 14/1978 con lettera del 28/5/2010, annunciata alla Camera il 7/6/2010

12/5/2010

(con decorrenza dal 30/4/2010)

D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare



Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato la nomina di un nuovo commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Gargano, Stefano Pecorella, al posto del precedente commissario, in carica dal 27 luglio 2009 e più volte prorogato (nonché ex presidente tra il giugno 2004 e il giugno 2009), Giacomo Diego Gatta, il cui incarico era scaduto il 29 aprile 2010. Pecorella viene nominato per tre mesi a decorrere dal 30 aprile 2010, e comunque non oltre la nomina del presidente.



Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

Data nomina

Procedura di nomina

Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Presidente:


Arturo Diaconale

Pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 1 della

L. n. 14/1978, dalla Commissione 13° Territorio, ambiente e beni ambientali (Senato) il 25/5/2010 e dalla Commissione

VIII Ambiente (Camera) il 15/6/2010


In corso di nomina


D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con le regioni

interessate



Il 15 giugno 2010 la Commissione ambiente dalla Camera ha espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Arturo Diaconale a presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, trasmessa dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e annunciata all'Assemblea il 18 maggio 2010, analogamente a quanto fatto dalla 13° Commissione del Senato lo scorso 25 maggio. Su tale proposta di nomina è stata acquisita la prescritta intesa con le competenti Regioni Abruzzo, Lazio e Marche e, al momento della chiusura della presente pubblicazione, essa risultava ancora in corso di perfezionamento. Diaconale è commissario dell'ente parco in questione dal 2 marzo 2009 e l'ultima proroga del suo mandato commissariale è prevista in scadenza entro il 4 luglio 2010, e comunque non oltre la nomina a presidente.

Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

Data nomina

Procedura di nomina

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

AGEA

Componenti del Consiglio di amministrazione:


Carlo Liviantoni, Francesco Baldarelli,

Maria Antonietta Mazzone e

Giorgio Piazza


Nomina comunicata al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della

L. n. 14/1978, con lettera del 21/6/2010, annunciata alla Camera il 23/6/2010

3/6/2010

D.M. del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali


Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ha comunicato al Parlamento la nomina, effettuata con proprio decreto del 3 giugno 2010, di 4 nuovi componenti del consiglio di amministrazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA. Con altro decreto dello stesso giorno il suddetto ministro ha annullato il D.M. dell'11 marzo 2010 con cui (come riportato nel numero di aprile 2010 della presente pubblicazione) il precedente ministro aveva nominato due componenti di sua designazione del Cda dell’agenzia, Fabio Gazzabin e Domenico Di Giorgio.

Si ricorda che lo scorso 1° febbraio era stato intanto nominato il nuovo presidente dell'agenzia, Dario Fruscio. Sono stati così completamente rinnovati gli organi dell'agenzia a seguito della modifica statutaria che ha ridotto il numero dei componenti del consiglio, ponendo fine al periodo di commissariamento dell’ente iniziato nel gennaio 2009 con la nomina a commissario dell’ex presidente Domenico Oriani, poi sostituito il 15 aprile 2009 da Franco Contarin. Anche questo ente, come gli altri vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è stato interessato dal processo di riforma statutaria ai sensi del comma 1 dell’art. 4-sexiesdecies del D.L. 3 n. 171/2008, convertito dalla legge n. 205/2008, da cui è conseguito, appunto, anche il rinnovo dei rispettivi organi di governo. Con decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e il Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2009 (G.U. n. 24 del 30 gennaio 2010), è stata conseguentemente approvata, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999 (si veda infra), la modifica dell’art. 7, comma 1, dello statuto dell’agenzia, prevedendo che il Cda fosse ridotto a quattro membri più il presidente, nominati con D.M. del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (in questo caso si tratta di Carlo Liviantoni).

L’AGEA è stata istituita con il D.Lgs. n. 165 del 27 maggio 1999 (che sopprimeva contestualmente L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo AIMA, di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610), per lo svolgimento delle funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore (di cui al Regolamento CE n. 885/2006, articolo 18). Infatti l'Unione europea sostiene la produzione agricola degli Stati membri attraverso l'erogazione ai produttori di aiuti, contributi e premi, finanziati dal FEOGA (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia) e gestiti dagli Stati attraverso organismi pagatori. All'art. 3, commi 2 e 3, dello stesso decreto è disciplinata l'istituzione, da parte delle regioni e province autonome, di servizi ed organismi per lo svolgimento delle funzioni di pagatore. L'AGEA, quale organismo di coordinamento è, tra l'altro, incaricata della vigilanza e del coordinamento degli organismi pagatori ai sensi del regolamento CE n. 1290/2005 del 21 giugno 2005, di verificare la coerenza della loro attività rispetto alle linee-guida comunitarie, di promuovere l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria e delle relative procedure di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti comunitari da parte degli organismi pagatori, monitorando le relative attività. L'AGEA è anche l'organismo pagatore italiano avendo competenza per l'erogazione di aiuti, contributi, premi ed interventi comunitari, nonché per la gestione degli ammassi pubblici, dei programmi di miglioramento della qualità dei prodotti agricoli per gli aiuti alimentari e per la cooperazione economica con altri paesi ed è strutturato come previsto dal Regolamento CE n. 885/2006.

Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

Data nomina

Procedura di nomina

Cassa di previdenza delle Forze armate

Presidente:


Cristiano Bettini

Pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 1 della

L. n. 14/1978, dalla Commissione 4° Difesa (Senato) il 5/5/2010 e dalla Commissione

IV Difesa (Camera)

il 19/5/2010

2/7/2010

(con decorrenza 1°/7/2010)

D.P.R. emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro della difesa (è componente del Cda, designato a rotazione tra le Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate)

Componenti del consiglio di amministrazione:


Effettivi:

C. Bettini,

C. Lauretta, R.Tortora,

C. D'Angelo,

P. Zingale,

G. O. Graziosi,

P. Stazzani,

S. Cuppone,

M. Aloia,

A. Martino,

A. Ciampa.

Supplenti:

G. Giannuzzi,

E. Ugazzi,

A. D'Orazio,

V. de Marco,

A. Vincenti e

F. Di Bartola


Si attende la comunicazione al Parlamento ai sensi dell'art. 9 della

L. n. 14/1978

21/4/2010

(con decorrenza 1°/7/2010)

D.M. del Ministro della difesa

(2 per l'Esercito, 2 per la Marina militare, 2 per l'Aeronautica militare e 3 per l'Arma dei carabinieri, proposti dai Capi di stato maggiore delle Forze armate e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in una terna segnalata al Ministro dal Capo di stato maggiore della difesa)



Il Consiglio dei ministri del 18 giugno 2010, su proposta del Ministro della difesa, ha deliberato la nomina di Cristiano Bettini a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate. Si anticipa che la nomina è stata poi perfezionata con D.P.R. del 2 luglio 2010, con decorrenza 1° luglio 2010. La relativa richiesta di parere parlamentare, trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978 e annunciata alla Camera il 27 aprile 2010, è stata seguita dai pareri favorevoli delle Commissioni difesa nel mese di maggio 2010.

Il consiglio di amministrazione della Cassa era intanto stato nominato con D.M. del Ministro della difesa del 21 aprile 2010, con decorrenza dal 1° luglio 2010, non ancora comunicato al Parlamento. Con successivo decreto il Cda sarà integrato dei due membri effettivi mancanti.

Le sei preesistenti casse militari di Esercito, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri, sono state riordinate attraverso il loro accorpamento e la razionalizzazione dei relativi organi di indirizzo, amministrazione, gestione e controllo, con D.P.R. 4 dicembre 2009, n. 211, pubblicato sulla G.U. del 29 gennaio 2010, n. 23, al fine di conseguire generali economie d'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché di incrementare l'efficienza e migliorare la qualità dei servizi resi agli iscritti. Le suddette casse sono state accorpate quindi nella Cassa di previdenza delle Forze armate, quale organo con personalità giuridica di diritto pubblico istituito nell'ambito della struttura organizzativa del Ministero della difesa, alla cui vigilanza è sottoposta, avvalendosi del Capo di stato maggiore della difesa.

Il consiglio di amministrazione è costituito da tredici membri titolari, nominati con decreto del Ministro della difesa, e ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo strategico nei confronti di ciascun fondo previdenziale. Formano il consiglio: a) personale militare in servizio attivo, rappresentante le singole categorie di personale di Forza armata, di cui due membri per l'Esercito, due per la Marina militare, due per l'Aeronautica militare e tre per l'Arma dei carabinieri, proposti per la nomina, rispettivamente, dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nell'ambito di una terna di candidati segnalata per ciascun membro al Ministro della difesa dal Capo di stato maggiore della difesa, in modo da garantire anche la piena libertà di scelta nella nomina del presidente e del vice presidente. Con le stesse modalità, dalla medesima terna di candidati sono altresì nominati nove supplenti, i quali possono partecipare con diritto di voto ai lavori del consiglio di amministrazione in sostituzione dei corrispondenti titolari nei casi di assenza o impedimento; b) un magistrato contabile e un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, designati dalle istituzioni di rispettiva appartenenza, nonché un esperto del settore attuariale o previdenziale, scelto dal Ministro della difesa; c) un rappresentante degli ufficiali in quiescenza titolari dell'assegno speciale, scelto tra il personale in congedo su proposta delle associazioni di categoria. Il presidente è scelto tra i membri effettivi del consiglio di amministrazione, e nominato su proposta del Ministro della difesa, secondo le modalità previste dall'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Per la nomina a presidente è designato un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondente, in base a un criterio di rotazione tra le Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della difesa e previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate. È coadiuvato o, in caso d'impedimento, sostituito da un vice presidente, nominato con decreto del Ministro della difesa tra i consiglieri, su proposta dello stesso presidente. Se militare, il vice presidente è di grado non inferiore a generale di brigata o corrispondente, nonché di Forza armata diversa dal presidente.

b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi
nel campo di applicazione della L. n. 14/1978
scadute e non ancora rinnovate nel mese di giugno 2010
o previste in scadenza entro il 31 agosto 2010


Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA6

Presidente:


Piergiorgio Crucioli

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della

L. n. 14/1978

8/6/2010


D.P.R. emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro della difesa

Vicepresidente:


Giuseppe Montefusco


D.M. del Ministro della difesa

Componenti del consiglio di amministrazione:


Marcello Di Lauro, Ottavio Sarlo, Salvatore Gagliano, Francesco Landolfi, Nicola Catalano, Nicola Diomaiuti e Francesco Balestrino


Comunicazione al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della

L. n. 14/1978


L'8 giugno 2010, essendo stati nominati per un triennio l'8 giugno 2007, sono scaduti gli incarichi triennali, e sono iniziati i 45 giorni di prorogatio (previsti dal D.L. 16/5/1994, n. 293, convertito dalla L. 15/7/1994, n. 444), del presidente dell'Opera nazionale dei figli degli aviatori ONFA, Piergiorgio Crucioli, del vicepresidente, Giuseppe Montefusco, e degli altri componenti del consiglio di amministrazione, attualmente sette, ma destinati, come spiegato infra, a ridursi a sei compresi il presidente e il vicepresidente. Infatti sulla Gazzetta ufficiale n. 45 serie generale del 24 febbraio 2010, è stato pubblicato il D.P.R. n. 215 del 23 dicembre 2009, regolamento recante riordino dell’Opera nazionale dei figli degli aviatori ONFA, sempre a norma del più volte citato (si veda supra nell'introduzione alla sezione) articolo 26, comma 1, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze. L'ONFA è un ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa e contabile avente lo scopo di provvedere all’assistenza degli orfani del personale militare dell’Aeronautica militare sotto la vigilanza del Ministro della difesa (art. 1, co. 1) e ne sono organi (art. 2, co. 1): il consiglio di amministrazione, il presidente nazionale e il collegio dei revisori. 2: Il consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo. È formato da: a) il presidente nazionale, che lo presiede; b) un generale in congedo; c) i due generali dell’Aeronautica militare che, nell’ambito dello Stato maggiore dell’Aeronautica, ricoprono incarichi di capi dei reparti preposti ai settori dell’ordinamento e personale, degli affari generali e finanziario; d) un sottufficiale dell’Aeronautica militare in servizio o richiamato in servizio senza assegni dal congedo; e) un genitore di assistito dall’ONFA. 3: Il presidente nazionale è scelto tra i generali dell’Aeronautica militare, appartenenti ad una delle categorie del congedo, e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore dell’Aeronautica. Ha la rappresentanza legale dell’ente e compie gli atti a lui demandati dallo statuto di cui all’articolo 3. È coadiuvato dal consigliere avente la maggiore anzianità di grado fra quelli di cui al comma 2, lettere b) e c), che assume le funzioni di vicepresidente nazionale (...). 5. (...) i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare. 6. I componenti degli organi di cui al presente articolo sono nominati per la durata di tre anni e possono essere confermati per un ulteriore triennio. Nessun compenso è dovuto agli stessi. Art. 3. 1. L’organizzazione e il funzionamento dell’ONFA sono disciplinati con statuto, redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (...). Art. 6. 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è adottato lo statuto di cui all’articolo 3. Fino all’entrata in vigore del nuovo statuto, continua ad applicarsi quello approvato con il decreto del Ministro della difesa in data 18 agosto 1998, in quanto compatibile. 2. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermati nelle funzioni fino al completamento della durata del mandato. Tale norma conferma quindi la già prevista data dell'8 giugno 2010 per la scadenza dei mandati degli attuali presidente, vicepresidente e componenti del consiglio di amministrazione (e del collegio dei revisori dei conti) di cui supra all'inizio della presente nota.


A proposito degli enti vigilati dal Ministero della difesa, si segnala che sulla Gazzetta ufficiale n. 140 del 18 giugno 2010, Serie generale, è stato pubblicato il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, che al Capo III sugli enti vigilati, raccoglie le norme vigenti che regolamentano l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia UNUCI (articoli 47-53), l'Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA, di cui supra, (articoli 54-58), L'Unione italiana tiro a segno (articoli 59-64), la Lega navale italiana LNI (articoli 65-72) e la Cassa di previdenza delle Forze armate (articoli 73-80).


Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Commissione nazionale per le società e la borsa CONSOB

Presidente: Lamberto Cardia

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della

L. n. 14/1978

30/6/2010


D.P.R. adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio stesso


Il 30 giugno 2010 è scaduto l'incarico di Lamberto Cardia a presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa CONSOB,essendo egli stato nominato con D.P.R. 30 giugno 2003, inizialmente per cinque anni rinnovabili, poi portati a sette non rinnovabili dall'art. 47-quater della legge 28 febbraio 2008, n. 31. Si ricorda che lo stesso 30 giugno 2010 era previsto in scadenza anche il mandato di un componente della Commissione, Paolo Di Benedetto, nominato il 30 giugno 2003 insieme al presidente Cardia, che si è però dimesso nel mese di marzo 2010, con decorrenza dal primo aprile. Invece i settennati degli altri tre commissari sono previsti in scadenza, rispettivamente, quelli di Michele Pezzinga e Vittorio Conti nel 2013 e quello di Luca Enriques nel 2014.

Il presidente uscente della CONSOB Cardia è intanto stato nominato,per tre esercizi annuali, presidente del consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato Spa (al posto di Innocenzo Cipolletta) dall'assemblea della società (che si ricorda essere controllata al 100% dal Ministero dell'economia e delle finanze) il 24 giugno 2010 e dal Cda (composto anche dal riconfermato amministratore delegato Mauro Moretti e da Stefano Zaninelli, Antimo Prosperi e Alberto Brandani) in occasione della sua prima riunione del 25 giugno 2010.

La CONSOB, istituita con la legge 7 giugno 1974, n. 216, è un'autorità amministrativa indipendente, dotata dalla legge n. 281 del 1985 di personalità giuridica e piena autonomia, la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano. Il presidente e i commissari vengono nominati con decreti del Presidente della Repubblica emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio stesso e previa espressione del parere da parte delle Commissioni finanze delle Camere, ai sensi l’art. 1 della L. 14/1978.


Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica

ANSAS


Commissario straordinario:


Stefania Fuscagni

Comunicazione al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della

L. n. 14/1978

30/6/2010

o al momento della nomina degli organi

D.P.C.M.


Il 30 giugno 2010 era in scadenza il mandato commissariale di Stefania Fuscagni presso l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica ANSAS, nominata con D.P.C.M. del 27 gennaio 2010 al posto dei tre precedenti commissari, Onorato Grassi, Flaminio Galli e Leopolda Boschetti, che erano stati nominati a loro volta con D.P.C.M. del 10 gennaio 2007 e più volte prorogati nell'incarico.

L'ANSASè stata istituita ai sensi dei commi 610 e 611 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) e subentra all’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa INDIRE e agli istituti regionali di ricerca educativa IRRE. La norma dispone che allo scopo di sostenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche nella dimensione dell’Unione europea ed i processi di innovazione e di ricerca educativa nelle medesime istituzioni, nonché per favorirne l’interazione con il territorio, è istituita presso il Ministero della pubblica istruzione, […] l’Agenzia [...], avente sede a Firenze, articolata, anche a livello periferico, in nuclei allocati presso gli uffici scolastici regionali ed in raccordo con questi ultimi, con le seguenti funzioni: a) ricerca educativa e consulenza pedagogico - didattica; b) formazione e aggiornamento del personale della scuola; c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione; d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza; e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore; f) collaborazione con le regioni e gli enti locali.


Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario CNVSU, in corso di trasformazionein Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR

Componenti del comitato7:


Luigi Biggeri (presidente), Giovanni Azzone (vicepresidente), Carlo Calandra Buonaura, Alessandro Corbino,

Giacomo Elias, Luigi Fabbris, Guido Fiegna, Daniela Primicerio e Patrizio Rigatti

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della

L. n. 14/1978

Fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere operativa l’ANVUR e comunque non oltre il 30/6/2010


D.M. del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari8


Si ricorda che l'articolo 7, comma 1 del supra citato (nell'introduzione alla sezione) D.L. n. 194/2009, convertito nella L. n. 25/2010, prorogava la durata dell'incarico dei componenti del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario CNVSU fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010 (...).

Sulla Gazzetta ufficiale n. 122, serie generale del 27 maggio 2010 è stato pubblicato il D.P.R. n. 76 del 1° febbraio 2010 recante il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia. Icomponenti del CNVSU erano stati nominati inizialmente per 4 anni dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con D.M. del 14 maggio 2004, conformemente ai pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari, e poi più volte prorogati.

I commi 138-142 dell'articolo 2 del D.L. n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 286 del 24 novembre 2006, avevano stabilito che il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario CNVSU, insieme al Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca CIVR e ai Comitati di valutazione del Consiglio nazionale delle ricerche CNR e dell'Agenzia spaziale italiana ASI, dovessero essere soppressi e sostituiti dalla nuova Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR. Il CNVSU era stato istituito con l'articolo 2 della L. 19 ottobre 1999, n. 370, come organo istituzionale dell’allora Ministero dell’università e della ricerca.

Secondo il D.P.R. n. 76 del 1° febbraio 2010, l'ANVUR ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. L'articolo 2 sugli scopi e finalità dell'ANVUR, stabilisce tra l'altro che: 1. L'Agenzia opera in coerenza con le migliori prassi di valutazione dei risultati a livello internazionale e in base ai principi di autonomia, imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti. 2. L'Agenzia sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca e, sulla base di un programma almeno annuale approvato dal Ministro, cura, ai sensi dell'articolo 3, la valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici; indirizza le attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e di innovazione. 3. L'Agenzia svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. In particolare, essa collabora, anche mediante scambi di esperienze ed informazioni, con gli organismi internazionali e dell'Unione europea, nonché con le agenzie e le amministrazioni degli altri Paesi e con gli organismi scientifici internazionali, anche di settore, operanti nel campo della valutazione dei sistemi dell'istruzione superiore e della ricerca. 4. L'Agenzia svolge, altresì, i compiti di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, all'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, già attribuiti al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e al Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e porta a compimento i programmi di attività intrapresi dai predetti Comitati, anche innovando rispetto ai metodi e alle procedure da essi adottati. (...).

Riguardo agli organi dell'Agenzia, l'articolo 8 stabilisce che: 1 Il Consiglio direttivo è costituito da sette componenti, scelti con le modalità di cui al comma 3, tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari.(...). 3. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Nel Consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro. Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. Ai componenti del comitato di selezione spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale, con onere a carico dell'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero.

Riguardo al presidente dell'Agenzia, l'articolo 7 stabilisce che egli, eletto nel proprio ambito dal Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi degli aventi diritto, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne assicura il coordinamento e l'unitarietà delle strategie e delle attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo e che nomina, tra i componenti del Consiglio direttivo, un Vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.(...).

Da segnalare anche il comma 2 dell'articolo 14, norme transitorie e finali, secondo cui: a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio direttivo e della nomina del Presidente sono soppressi il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca ed i Comitati di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, ed all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128. L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici posti in essere dal Ministero per le attività dei soppressi Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca. È assegnato all'Agenzia, nei limiti dell'organico di cui all'Allegato A, il personale di ruolo e non di ruolo che, a qualsiasi titolo, presta servizio nelle segreterie tecnico-amministrative dei predetti due Comitati, salvo il diritto del personale di ruolo a permanere nei ruoli del Ministero, previa opzione da esercitare entro 30 giorni dalla data indicata al primo periodo del presente comma e con contestuale riduzione della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza. Sono altresì assegnate all'Agenzia le risorse strumentali e materiali dei predetti due Comitati.

Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo

ANSV

Commissario straordinario:


Bruno Franchi



Si attende la comunicazione al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della

L. n. 14/1978

Fino all'insediamento dei nuovi organi e comunque non oltre il 27/7/2010


D.P.C.M.


Come anticipato supra nell'introduzione alla sezione, la Commissione per la semplificazione e, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4 del regolamento della Camera, la IX Commissione trasporti, hanno proseguito, nel mese di giugno 2010, l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ANSV, annunciato alla Camera il 25 maggio 2010 (atto n. 216), trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dei supra citati articolo 2, commi 634 e 635 della L. n. 244/2007 e articolo 26, comma 1, del D.L. n. 112/2008, convertito, dalla L. n. 133/2008 (taglia-enti). Tale schema di decreto, mirando alla razionalizzazione degli organi deputati alle attività di indirizzo, amministrazione, gestione e controllo, al fine di conseguire generali economie di impiego, nonché di incrementare l'efficienza e migliorare la qualità dei servizi istituzionali (articolo 1), prevede, tra l'altro, la riduzione da quattro a tre dei membri del collegio (oltre al presidente), confermabili nell'incarico quinquennale una sola volta (ma non in sede di prima attuazione del regolamento, specifica il comma 2 dell'articolo 6) e la riduzione dei componenti del collegio dei revisori dei conti da tre effettivi e tre supplenti a tre effettivi e un solo supplente. Inoltre il primo comma dell'articolo 6 prevede che: gli organi dell'Agenzia in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermati nelle funzioni fino all'insediamento dei nuovi organi e, comunque, non oltre il 27 luglio 2010, data di effettiva conclusione dell'attuale mandato del collegio.

A tal proposito si ricorda che i cinque anni dal D.P.R. del 7 febbraio 2005 di nomina di Bruno Franchi per un secondo mandato a presidente dell’Agenziaerano scaduti il 7 febbraio 2010 (Franchi era stato nominato presidente dell'ANSV per la prima volta con D.P.R. del 14 ottobre 1999 e tra il primo e il secondo mandato presidenziale era stato commissario straordinario, mantenendone le funzioni fino al 1° giugno 2005), mentre il quinquennio dalla nomina dei componenti del collegio dell'Agenzia è scaduto il 16 marzo 2010, essendo stati nominati con D.P.C.M. del 16 marzo 2005 (la nomina del quarto componente del collegio, quello designato dal Ministero dell'interno, non fu registrata dalla Corte dei Conti per carenza dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 66/1999, su cui si veda infra, e non fu mai perfezionata). Tali nomine erano state deliberate dal Consiglio dei ministri del 28 gennaio 2005 su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai pareri espressi il 29 dicembre 2004 dall'8° Commissione del Senato e il 18 gennaio 2005 dalla IX Commissione della Camera. L'agenzia era comunque rimasta commissariata fino al 31 maggio 2005, la registrazione delle nomine da parte della Corte dei Conti era stata perfezionata il 1° giugno 2005 e l'insediamento dei nuovi organi era avvenuto il 28 luglio 2005; ciò spiega quindi perché nel supra citato primo comma dell'articolo 6 dello schema di decreto si ponga come data di effettiva conclusione del mandato del collegio il 27 luglio 2010. Peraltro il collegio non è più in carica dal 16 marzo scorso, data in cui il presidente uscente Bruno Franchi è stato nominato con D.P.C.M. commissario straordinario dell'Agenzia.

L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo è stata istituita con il D.Lgs del 25 febbraio 1999, n. 66, che ha anche modificato il codice della navigazione nella parte riguardante lo svolgimento delle inchieste sui sinistri aeronautici, in attuazione della direttiva comunitaria 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994, che richiedeva che l'agenzia fosse un'istituzione pubblica, autonoma e posta in posizione di terzietà rispetto al sistema dell’aviazione civile, ragione per la quale essa è stata posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, diversamente da altre istituzioni aeronautiche vigilate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L’ANSV svolge inchieste tecniche sugli incidenti o sugli inconvenienti occorsi ad aeromobili dell’aviazione civile, potendo anche emanare le opportune raccomandazioni di sicurezza; inoltre svolge attività di studio e di indagine al fine di favorire il miglioramento della sicurezza del volo, diversamente dall'ENAC e dall’ENAV che si occupano della regolazione, controllo e gestione del sistema dell’aviazione civile.

Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Ente parco nazionale dell'Alta Murgia

Presidente:


Girolamo Pugliese

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della

L. n. 14/1978

8/6/2010

D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con la regione

Ente parco nazionale del Gargano

Commissario straordinario:


Stefano Pecorella

Comunicazione al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della

L. n. 14/1978

30/7/2010 e comunque non oltre la nomina del presidente

D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ente parco nazionale del Gran Paradiso

Commissario straordinario:


Italo Cerise

Comunicazione al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della

L. n. 14/1978

30/7/2010 e comunque non oltre la nomina del presidente

D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ente parco nazionale dell'Appennino lucano - Val d'Agri - Lagonegrese

Commissario straordinario:


Domenico Totaro

Comunicazione al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della

L. n. 14/1978

4/8/2010 e comunque non oltre la nomina del presidente

D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare



L'8 giugno 2010 è scaduto il mandato quinquennale di Girolamo Pugliese come presidente dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia (era stato infatti nominato con D.M. dell'8 giugno 2005) ed è iniziato il periodo di 45 giorni di prorogatio previsto dal D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito dalla L. 15 luglio 1994, n. 444.

Nella tabella si elencano inoltre i commissari straordinari di enti parco i cui mandati, se non saranno sopraggiunte proroghe o le nomine dei rispettivi presidenti, scadranno tra luglio e agosto 2010. Per l'illustrazione sintetica della disciplina e delle funzioni degli enti parco, si veda supra a pagina 16.

Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna

Commissario straordinario:


Antonio Granara

Si attende la comunicazione al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della

L. n. 14/1978

3/8/2010 e comunque non oltre la ricostituzione degli organi

D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare



Il 3 agosto 2010, salvo nuove proroghe o la ricostituzione degli organi, scadrà il mandato commissariale di Antonio Granara presso il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna. Granara era stato infatti confermato nell'incarico, per altri sei mesi, e comunque non oltre la ricostituzione degli organi del consorzio, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 febbraio 2010, con decorrenza dal 3 febbraio 2010, comunicato al Parlamento a marzo 2010.

Si ricorda in proposito che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva comunicato, con lettera del 16 novembre 2009, la precedente proroga di sei mesi dell’incarico commissariale, effettuata con decreto del 3 agosto 2009, essendo ancora in corso il procedimento per la ridefinizione dell’assetto normativo del Parco (...) nonché la procedura per la scelta e la nomina del presidente del Parco medesimo. Si ricorda che la prima nomina di Granara a tale incarico, effettuata con decreto del 27 gennaio 2009, era stata comunicata al Parlamento dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con lettera del 2 febbraio 2009, annunciata alla Camera il 10 febbraio 2009. In quell’occasione Granara veniva nominato nuovo commissario del Parco, sempre per sei mesi, a decorrere dalla scadenza del mandato del precedente commissario Giampiero Pinna, il 3 febbraio 2009, il quale era stato a sua volta in carica a partire dal 2 febbraio 2007. Il Parco è il primo del genere riconosciuto dall’UNESCO nel 1998 e ne sono promotori la Regione autonoma della Sardegna e l’Ente minerario sardo EMSA. Il decreto del 9 marzo 2004, recante lo statuto dell’ente, all’art. 1 stabilisce che: per la gestione del Parco (...) riconosciuto dall'UNESCO, è costituito il Consorzio di cui all'art. 114, comma 10, prima parte, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed all'art. 4 del decreto ministeriale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 ottobre 2001, prot. DEC/SCN/999, adottato d'intesa con la regione autonoma della Sardegna. Il Consorzio è un ente di diritto pubblico dotato di autonomia ed è vigilato dai tre suddetti ministeri insieme a quello per i beni e le attività culturali e dalla regione ed ha sede nel territorio del Comune di Iglesias. L’ente promuove, valorizza e conserva il patrimonio geominerario, artistico e culturale dell’area ed è governato dal presidente, dal consiglio direttivo e dalla comunità del Parco.

c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi
nel campo di applicazione della L. n. 14/1978,
rinnovate o in scadenza entro il 31 agosto
2010


Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

Data nomina

Procedura di nomina

Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS S.p.a.

Presidente:


Ludovico Ortona

Pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 10, co. 6

della L. n. 352 dell'8/10/1997 e successive modificazioni, dalle Commissioni

VII Cultura (Camera) il 26/5/2010 e

7° Istruzione (Senato) il 22/6/2010

In corso di nomina


D.M. del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le competenti Commissioni parlamentari


Il Ministro per i beni e le attività culturali aveva trasmesso, con lettera del 5 maggio 2010, annunciata alle Camere l'11 maggio 2010, ai sensi dell'articolo 10, comma 6 della legge n. 352 dell'8 ottobre 1997 e successive modificazioni, la richiesta di parere parlamentare sulla nomina di Ludovico Ortona a presidente della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS S.p.a. Sulla proposta di nomina si sono espresse favorevolmente le competenti Commissioni parlamentari tra maggio e giugno 2010 e il relativo iter era ancora in corso alla chiusura della presente pubblicazione.

Ortona veniva candidato a sostituire il precedente presidente Salvatore Italia che, come anticipato negli scorsi numeri della presente pubblicazione, si era dimesso. Italia era stato commissario straordinario della società dal 19 giugno 2008 ed era stato nominato presidente, contestualmente al consiglio di amministrazione della società, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 18 novembre 2008 per un triennio, in conformità con i pareri favorevoli espressi dalle Commissioni cultura e istruzione delle Camere, nell'ottobre e novembre 2008, sempre ai sensi del supra citato art. 10, comma 6 della legge n. 352/1997, sostituito dall’articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291 e modificato dall'art. 3 del D.L. 22 marzo 2004, n. 72, secondo cui: il consiglio di amministrazione della società è composto da sette membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Tre dei componenti del consiglio sono nominati su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. Il presidente è nominato sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.ARCUS S.p.a. è stata costituita nel febbraio 2004 dal Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi della citata legge n. 291/2003. Il capitale sociale è interamente sottoscritto dal Ministero dell’economia e delle finanze, mentre i programmi di indirizzo sono oggetto di decreti annuali adottati dal Ministro per i beni e le attività culturali, che esercita altresì i diritti dell’azionista, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Lo scopo della società è quello di sostenere, anche finanziariamente, progetti concernenti il mondo dei beni e delle attività culturali, anche nelle sue possibili interrelazioni con le infrastrutture del Paese.



Si informa che il presidente dell'Autorità garante per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Luigi Giampaolino, è stato nominato presidente della Corte dei conti con D.P.R. del 25 giugno 2010, con decorrenza dal 2 luglio 2010, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del 24 giugno 2010. Giampaolino era stato nominato presidente dell'autorità in questione con Determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, del 4 agosto 2004, per sette anni non rinnovabili. Si anticipa che dal 2 luglio 2010 le sue funzioni sono state provvisoriamente assunte dal componente del consiglio dell'autorità, Giuseppe Brienza.

















Sezione II

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO




























Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.

In evidenza a giugno 2010


Le attuazioni governative:

Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione sono state trasmesse al Servizio per il controllo parlamentare da parte dei Ministeri competenti le note relative all’attuazione di 26 ordini del giorno e 2 mozioni.

Di tali attuazioni 8 sono state trasmesse dal Ministero degli affari esteri, 7 dal Ministero dell'interno, 5 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 2 dal Ministero della difesa, 2 dal Ministero della salute, 2 dal Ministro per i rapporti con le regioni, 1 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed 1 dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Si riscontra pertanto una sensibile diminuzione nel numero delle attuazioni: 26 a fronte delle 62 del mese di maggio.


Sul piano del numero complessivo delle attuazioni trasmesse rispetto al totale degli atti segnalati a ciascun Dicastero, dall’inizio della legislatura ad oggi, nel mese di giugno si registra quale amministrazione maggiormente adempiente il Ministero della difesa, che ha dato seguito a 84 atti di indirizzo su 97 segnalati (con una percentuale di attuazione dell'86%). Seguono il Ministero degli affari esteri, con 112 atti attuati su 165 (con una percentuale di attuazione del 68%), il Ministro per i rapporti con le regioni, con 28 atti attuati su 50 (con una percentuale del 56%) ed il Ministero dell’interno, con 126 atti attuati su 229 (con una percentuale di attuazione del 55%).



Premesso che nella Sezione II della presente pubblicazione si dà conto testualmente di quanto riferito dai Dicasteri in merito ai singoli atti di indirizzo, si evidenzia che delle 26 attuazioni riferite ad ordini del giorno trasmesse nel periodo considerato:

6 rispondono ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 3210, divenuto legge n. 25 del 2010, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative". Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero della difesa, dal Ministero dell'interno, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute e dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea riferiti all'A.C. 3210, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 70, di cui finora attuati 9;

4 attuazioni rispondono ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 1713, divenuto legge n. 203 del 2008, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)”. Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 1713, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 220, di cui finora attuati 55;


4 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2936, divenuto legge n. 191 del 2009, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”. Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'interno.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea riferiti all'A.C. 2936, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 243, di cui finora attuati 46;


3 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame degli Atti Camera 3097 e 3097-B, divenuti legge n. 30 del 2010, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa”. Tali atti di indirizzo sono stai attuati dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'interno.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti agli A.C. 3097 e 3097-B, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 10, di cui finora attuati 7;


2 attuazioni rispondono ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 3016, divenuto legge n. 197 del 2009, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione”. Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero degli affari esteri.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea riferiti all'A.C. 3016, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 11, di cui finora attuati 8;


2 attuazioni rispondono ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 3146, divenuto legge n. 42 del 2010, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni”. Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministro per i rapporti con le regioni.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea riferiti all'A.C. 3146, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 15, di cui finora attuati 3;


1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato in occasione della discussione dell’Atto Camera 1857, divenutolegge n. 186 del 2008, di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina". Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero dell’interno.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 1857, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 22, di cui finora attuati 5;


1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame degli Atti Camera 1441-ter-A e 1441-ter-C, divenuti legge n. 99 del 2009, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”. Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero degli affari esteri.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti agli A.C. 1441-ter-A e 1441-ter-C, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 97, di cui finora attuati 13;


1 attuazione risponde ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2724, divenuto legge n. 167 del 2009, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010”. Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero degli affari esteri.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea riferiti all'A.C. 2724, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 29, di cui finora attuati 2;


1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell’esame dell’Atto Camera 2105, divenuto legge n. 42 del 2009, concernente“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”. Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero dell'interno.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 2105, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 54, di cui finora attuati 14;

1attuazionedà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2561, divenuto legge n. 102 del 2009, di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali". Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero dell'interno.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 2561, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 164, di cui finora attuati 36.

Le nostre segnalazioni:

Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione dopo la pubblicazione della legge cui essi si riferiscono sulla Gazzetta Ufficiale.

In particolare, nel periodo 1° - 30 giugno 2010 sono stati così sollecitati 72 ordini del giorno*, dei quali:


68 riferiti alla legge n. 73 del 2010 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori" (A.C. 3350).

29 ordini del giorno sono stati inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, 17 al Ministero dello sviluppo economico, 8 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 7 al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 5 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 3 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 1 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed 1 al Ministro per le pari opportunità;


1 riferito alla legge n. 81 del 2010, concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006" (A.C. 2935).

Tale ordine del giorno è stato inviato al Ministero dell'economia e delle finanze;


1 riferito alla legge n. 82 del 2010, concernente "Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indonesiana concernente l'apertura dell'Ufficio "Indonesian Trade Promotion Center" (ITPC), fatto a Jakarta il 10 marzo 2008" (A.C. 3082).

Tale ordine del giorno è stato inviato al Ministero dello sviluppo economico;


1 riferito alle legge n. 84 del 2010, concernente “Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007" (A.C. 3083).

Tale ordine del giorno è stato inviato al Ministero della difesa;


1 riferito alla legge n. 91 del 2010, concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006" (A.C. 3259).

Tale ordine del giorno è stato inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.



Nel periodo considerato sono state inoltre segnalatedal Servizio per il controllo parlamentare 9 risoluzioni*:


- PAGANO n. 7/00340, concernente il recepimento della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, al Ministero dell'economia e delle finanze;

- FLUVI n. 8/00069, concernente il trasferimento delle funzioni catastali ai comuni, al Ministero dell'economia e delle finanze;

- PELINO ed altri n. 8/00070, sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministro per le pari opportunità;

- PIANETTA ed altri n. 8/00071, sulla partecipazione italiana alle iniziative previste a Tallin “Capitale europea della cultura” per il 2011, al Ministero degli affari esteri;

- Antonino FOTI ed altri n. 8/00072, concernente iniziative destinate allo sviluppo dei fondi pensione, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- ZACCHERA n. 8/00075, BARBI n. 8/00076 ed EVANGELISTI n. 8/00077, sulla tassazione delle transazioni finanziarie internazionali, al Ministero degli affari esteri;

- REALACCI ed altri n. 8/00074, concernente misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico derivato dall'emissione di particolato da parte dei mezzi di trasporto e dagli impianti di riscaldamento degli edifici, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dello sviluppo economico;

- CIRIELLI ed altri n. 8/00078, sulla valutazione degli esiti degli interventi per ricostruzione capsulo-legamentosa ai fini dell'accertamento dell'idoneità psicofisica degli aspiranti all'arruolamento nelle Forze armate, al Ministero della difesa.



Sono state inoltre segnalatedal Servizio per il Controllo parlamentare 12 mozioni**:


- BONIVER, REGUZZONI ed altri n. 1/00338, MISITI ed altri n. 1/00379, TEMPESTINI ed altri n. 1/00381 e VIETTI ed altri n. 1/00383, concernenti iniziative per la tutela dei diritti umani a Cuba, con particolare riferimento ai dissidenti politici e ai detenuti per reati di opinione, al Ministero degli affari esteri;

- REGUZZONI, BERNARDO ed altri n. 1/00375, LULLI ed altri n. 1/00377, BORGHESI ed altri n. 1/00378, MISITI ed altri n. 1/00380 e VIETTI ed altri n. 1/00382, concernenti il rafforzamento del contrasto all'evasione contributiva e fiscale, con particolare riferimento al settore del commercio ambulante, al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- MOGHERINI REBESANI, BONIVER, LA MALFA, DI STANISLAO, DOZZO, CASINI, MISITI, IANNACCONE ed altri n. 1/00374, concernente iniziative per il disarmo e la non proliferazione nucleare, al Ministero degli affari esteri;

- REGUZZONI ed altri n. 1/00387 e BECCALOSSI ed altri n. 1/00389 (Nuova formulazione), concernenti misure di sostegno per i settori agricolo ed agro-alimentare, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.


Note annunciate al 30 giugno 2010
in attuazione di atti di indirizzo


Ministero degli affari esteri


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1713/239

Ordine del giorno

Pistelli

Assemblea

10/6/2010

III

Ripristino delle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo ed in particolare ad interventi nel Corno d'Africa


L'ordine del giorno Pistelli ed altri n. 9/1713/239, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dall'Assemblea del 13 novembre 2008, impegnava l'esecutivo a ripristinare le risorse relative alla cooperazione allo sviluppo affinché l'Italia torni ad avere un ruolo da protagonista nella promozione della pace e dello sviluppo nel Corno d'Africa, coerentemente agli impegni assunti a livello internazionale per il conseguimento degli Obiettivi del Millennio.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri ha trasmesso la seguente nota:

“La Regione del Corno d'Africa rappresenta, ai sensi delle Linee guida 2010-2012 della Cooperazione italiana allo Sviluppo del MAE, una delle principali aree prioritarie di intervento per l'attività di cooperazione ordinaria e di emergenza.

L'interesse italiano ad operare nella zona deriva non solo dagli storici legami tra l'Italia e il Corno d'Africa ma soprattutto della cronica situazione di emergenza in cui versa l'area, a seguito di carestie, fenomeni di siccità e conflitti civili. Già nello scorso esercizio finanziario, sono stati erogati circa 30 milioni di Euro sui canali bilaterale e multibilaterale. Tali risorse sono per lo più state impiegate in settori di prioritaria importanza per l'area: quello dello sviluppo rurale, acqua, sanità, educazione, sicurezza alimentare e protezione dei rifugiati. La Cooperazione italiana, a seguito dell'aggravarsi delle condizioni della Regione a causa della crisi somala e dell'emergenza alimentare scoppiata in Eritrea ed Etiopia, ha pertanto confermato, anche per l'anno corrente, il proprio contributo in termini finanziari. In Etiopia e in Somalia prenderanno, infatti, avvio ulteriori iniziative nei settori idrico e sanitario per un valore complessivo di circa 21 milioni di Euro. Anche in Eritrea, per l'anno in corso, sono previsti interventi in tema di sicurezza alimentare e sanità.

Relativamente agli interventi di emergenza, le difficili condizioni di sicurezza in cui versa la Somalia hanno indotto a privilegiare il canale multilaterale, finanziando, grazie agli stanziamenti autorizzati con i 'Decreti Missioni internazionali' nel corso dell'anno 2009, le attività svolte da UNICEF (per un ammontare pari a 1,6 milioni di Euro), dall'UNOPS - United Nations Office for Project Services (per 1,2 milioni di Euro), dal Programma Alimentare Mondiale - PAM (per 800.000 Euro), dall'UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees - (per 500.000 Euro) nei settori igienico-sanitario, sicurezza alimentare e protezione dei profughi. Si è, inoltre, concesso un contributo all'Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - OCHA per 300.000 Euro con lo scopo di migliorare la risposta d'emergenza e sostenere l'attività di coordinamento umanitario che l'Agenzia pone in atto in Somalia.

Particolarmente rilevante è stata anche l'iniziativa bilaterale del valore di 1,8 milioni di Euro varata per fronteggiare l'emergenza sfollati, fornendo sostegno ai profughi in fuga dal territorio somalo e presenti nei campi di accoglienza di Dadaab (Kenya). Anche per il 2010, la Cooperazione italiana, attraverso le risorse stanziate in base alla Legge 49 e ai 'Decreti Missioni internazionali', intende continuare a manifestare solidarietà e attenzione alla crisi umanitaria che perdura nel Paese, attuando interventi di emergenza per complessivi 6,5 milioni di Euro da realizzarsi nei settori di maggiore vulnerabilità della popolazione.

Anche in Eritrea si è intervenuti attraverso il canale multilaterale sostenendo, con un contributo di 530.000 Euro, il programma di UNICEF “Blanket Supplementary Feeding” con l'obiettivo di fornire assistenza alimentare d'emergenza, ridurre la condizione di grave malnutrizione, alleviare il rischio di mortalità e frenare lo sviluppo di epidemie. E', inoltre, in corso di valutazione la possibilità di fornire un ulteriore sostegno umanitario alla popolazione eritrea.

Al momento è al vaglio, infatti, il finanziamento di un programma d'assistenza alimentare d'emergenza più vasto che la stessa UNICEF intende condurre nel Paese e volto ad interessare la totalità del territorio eritreo.

Per quanto concerne, infine, l'Etiopia sono state attivate iniziative di emergenza sul canale bilaterale e multilaterale per un valore di 1.800.000 Euro finalizzate ad alleviare i bisogni prioritari della popolazione nei settori idrico, igiene ambientale e della salute”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

1/00354

Mozione

Pezzotta

Assemblea

14/6/2010

III

Iniziative in materia di politiche migratorie e di integrazione, nonché per il contrasto al lavoro irregolare


La mozione Pezzotta ed altri n. 1/00354, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta dell'8 aprile 2010, impegnava l'esecutivo ad assumere una pluralità di iniziative in materia di politiche migratorie e di integrazione, nonché per il contrasto al lavoro irregolare.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“In ambito UE l'Italia sostiene la realizzazione di un Sistema Comune di Asilo in linea con il Programma di Stoccolma approvato dal Consiglio Europeo del 10-11 dicembre scorso. In questo quadro, l'Italia auspica che l'Ufficio Europeo di Sostegno per l'Asilo entri in funzione quanto prima sulla base della prossima definitiva approvazione del Regolamento istitutivo. Tale Ufficio è infatti chiamato a fornire un importante supporto tecnico agli Stati Membri dell'UE in materia di asilo. In particolare per esso sono previste le seguenti funzioni: coordinare e rafforzare la cooperazione pratica tra Stati Membri al fine di una maggiore armonizzazione delle diverse prassi nazionali; offrire assistenza agli Stati Membri sottoposti a particolari pressioni migratorie; contribuire alla messa in opera di un regime comune di asilo europeo.

Per quanto riguarda le Direttive, sulla cui applicazione la Farnesina non ha competenze dirette, si ricorda che la 2009/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è entrata in vigore il 20 luglio 2009. Il termine per il suo recepimento nella legislazione nazionale è stato fissato al 20 luglio 2011. La Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è entrata in vigore il 5 gennaio 2009 e il termine per il suo recepimento nella legislazione nazionale è stato fissato al 24 dicembre 2010.

Il tema delle campagne di sensibilizzazione contro lo sfruttamento degli immigrati appare presentare aspetti ricompresi nel programma PROGRESS 2007-2013 (Programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale), in particolare nel quadro del volet “protezione sociale e integrazione”.

L'attuazione degli obiettivi dell'Unione Europea nel settore dell'occupazione, degli affari sociali e delle pari opportunità, enunciati nell'Agenda Sociale, trova infatti sostegno in tale strumento finanziario per il quale è prevista una dotazione di 743,25 milioni di euro. Il Programma si articola in 5 sezioni: occupazione; protezione sociale e integrazione; condizioni di lavoro; lotta alle discriminazione; parità tra uomini e donne. PROGRESS finanzia attività analitiche (raccolta, elaborazione e diffusione di dati e statistiche, realizzazioni di studi, analisi, indagini, pubblicazioni di guide) e attività di apprendimento reciproco, sensibilizzazione e diffusione (identificazione e scambio di buone prassi, organizzazione di conferenze e seminari). Fornisce inoltre sostegno ai principali operatori (organizzazione di gruppi di lavoro di esperti nazionali per l'applicazione del diritto comunitario, finanziamento di seminari, creazione di reti fra organismi specializzati).

Il programma è aperto ai 27 Stati membri dell'UE, ai paesi candidati all'adesione e ai paesi EFTA/SEE. Al Programma possono accedere organismi pubblici e privati, operatori ed istituzioni (Stati membri, servizi pubblici per l'occupazione, enti locali, parti sociali, organizzazioni non governative, università e istituti di ricerca, uffici statici nazionali).

L'Italia è molto attiva sull'immigrazione anche in ambito euro-africano. Il nostro Paese ha svolto un ruolo di stimolo e di indirizzo nel dialogo politico a livello regionale (Processo di Rabat) e continentale (Processo di Tripoli).

Nel 2008 siamo entrati a far parte del Comitato di Pilotaggio che guida il Processo di Rabat (assieme a Spagna, Francia, Senegal, Marocco, Burkina Faso, Commissioni UE ed Ecowas). In tale veste l'Italia – rappresentata dal Sottosegretario del Ministero dell'Interno, Francesco Nitto Palma – ha co-presieduto i lavori della Conferenza ministeriale euro-africana di Parigi del 25 novembre 2008 su migrazione e sviluppo. Il Comitato di Pilotaggio è tornato a riunirsi il 19 gennaio scorso a Madrid, a livello tecnico, per avviare la preparazione della Conferenza ministeriale di Dakar su migrazione e sviluppo, prevista a fine 2011.

L'Italia ha anche assicurato un attivo contributo alla messa in opera del Partenariato UE-Africa su Migrazione, Mobilità e Occupazione, lanciato in occasione del Vertice di Lisbona del dicembre 2007, sulla base del dialogo euro-africano sull'immigrazione avviato con la Conferenza ministeriale di Tripoli del novembre 2006. In questo quadro abbiamo realizzato varie iniziative di cooperazione a livello bilaterale, in alcuni casi anche con finanziamenti europei, nei settori della migrazione e sviluppo, rimesse e micro-finanza, lotta all'immigrazione illegale e alla tratta di esseri umani, promozione dell'immigrazione legale e dell'inclusione sociale. Inoltre siamo impegnati in ambito UE affinché il tema del partenariato euro-africano sull'immigrazione sia adeguatamente discusso e affrontato nel quadro del terzo Vertice UE Africa in programma a Tripoli a fine novembre 2010 al più alto livello politico.

Si ricorda, infine, che sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2010 è stato pubblicato il D.P.C.M. del 1 aprile 2010, concernente la 'Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2010". Il Decreto prevede una quota complessiva di 80.000 unità, in particolare per le esigenze del settore agricolo e turistico-alberghiero (ove più accentuata è l'offerta di lavoro a livello nazionale), ed aggiunge - per la prima volta - ai Paesi beneficiari di tale quota il Kosovo ed il Ghana, portandoli così a 17. Gli altri 15 sono Serbia, Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania,. Marocco, Moldavia, Egitto.

Il Decreto contiene inoltre due disposizioni per i lavoratori non stagionali: l'art. 2 prevede 4.000 quote per lavoro autonomo, delle quali 1.000 riservate ai cittadini libici, mentre l'art. 3 ammette una quota generale, indifferenziata per Paese, di 2.000 unità per lavoro subordinato a favore di cittadini extracomunitari che abbiano completato programmi di formazioni ed istruzione nel Paese di origine.

Così disponendo, il Decreto tiene conto, da un lato, del fabbisogno di lavoratori autonomi in particolari settori imprenditoriali ed artigiani (anche al fine di favorire gli investimenti, nel territorio nazionale, da parte di lavoratori stranieri) e dall'altro riconosce la priorità, ai fini dell'ingresso per lavoro subordinato, a favore di lavoratori già formati, secondo le esigenze del nostro mercato del lavoro”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1441-ter-A/33

Ordine del giorno

Fedi

Assemblea

14/6/2010

III

Iniziative volte a favorire l'integrazione delle attività economiche degli imprenditori italiani all'estero


L'ordine del giorno Fedi ed altri n. 9/1441-ter-A/33, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 4 novembre 2008, impegnava l'esecutivo: a favorire l'integrazione degli imprenditori di origine italiana, con la collaborazione delle strutture diplomatiche e consolari, nelle reti di impresa che saranno promosse per operare a livello internazionale; a considerare l'opportunità di coinvolgere le rappresentanze delle comunità di origine italiana, in termini di espressione di parere e di collaborazione alle iniziative promozionali, nell'opera di riorganizzazione e di rilancio dei soggetti che operano all'estero; a tenere conto, nell'esercizio della delega per il coordinamento degli interventi statali e regionali, dell'esistenza della Conferenza permanente Stato-regioni-province autonome-Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), istituita dalla legge n. 198 del 1998.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

Gli imprenditori italiani e di origine italiana operanti all'estero sono un patrimonio prezioso, una risorsa fondamentale per sviluppare i rapporti commerciali tra l'Italia e i mercati in cui essi operano. Una funzione importante nel coinvolgere sempre più tali attori economici viene svolta dalle Camere di Commercio italiane all'estero (vigilate dal Ministero per lo Sviluppo Economico) in raccordo con la rete diplomatico-consolare del Ministero degli Affari Esteri. A tale proposito, è utile ricordare che lo scorso anno, proprio grazie alla sinergia tra le due Amministrazioni citate, sono state riconosciute tre nuove Camere di Commercio all'estero: a Santa Caterina in Brasile, in Moldova e negli Emirati Arabi Uniti.

Va precisato, inoltre, che la legge n. 99/2009 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) prevede, tra l'altro, all'art. 12 la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi ai fini del riordino degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione per il rafforzamento e la razionalizzazione delle misure di promozione del 'Made in Italy', nonché ai fini del riordino delle Camere italiane all'estero. E' stata a questo scopo costituita presso il Ministero per lo Sviluppo Economico una Commissione di esperti che vede naturalmente la partecipazione anche del Ministero degli Esteri.

Riguardo al ruolo delle comunità all'estero, va segnalato che il 30 novembre 2009 si è tenuta presso Villa Madama la terza Assemblea Plenaria della Conferenza Permanente Stato - Regioni - Province Autonome – CGIE, convocata dal Presidente del Consiglio, ai sensi della Legge istitutiva del CGIE n. 198/98.

La Conferenza, come noto, ha il compito (art. 17, c. 6 e 7 della predetta legge) di indicare le linee programmatiche per la realizzazione delle politiche del Governo, del Parlamento e delle Regioni in favore delle comunità italiane all'estero. L'intesa Governo-Regioni in materia di rapporti internazionali, promossa dal Ministero degli Esteri e approvata il 18 dicembre 2008, in sede di Conferenza Stato-Regioni consente di impostare e di regolare un dialogo ed un'azione che tocca le componenti principali dell'azione estera (economico-commerciale, culturale e di cooperazione decentrata), favorendo agili meccanismi di comunicazione e d'informazione.

Nel documento finale della Terza Assemblea Plenaria della predetta Conferenza emerge che il prioritario interesse dell'Assemblea stessa è rivolto alla promozione del Sistema-Paese, partendo dalla necessaria azione sinergica di tutte le parti coinvolte; nel quadro della suddetta Intesa, con particolare riguardo all'attività di divulgazione della lingua e della cultura italiane nel mondo, quale strumento fondamentale ed elemento di aggregazione identitario per le nostre collettività nel mondo.

Si intende sostenere un raccordo più efficace di tutte le componenti che operano a favore delle nostre comunità all'estero partendo dall'analisi delle azioni realizzate da tutti i soggetti - siano essi pubblici o privati, operanti entro e fuori i confini nazionali - che, a vario titolo, concorrono al suo perseguimento. Si ritiene importante il contributo che può venire dalla valorizzazione e, quando possibile, dalla replica delle migliori pratiche realizzate attraverso azioni di sistema: programmazione strategica nei vari Paesi, valorizzazione del 'Made in Italy', eventi integrati, dalle Settimane Italiane alle grandi manifestazioni, alla messa in comune di risorse per la realizzazione di iniziative puntuali. Il fine ultimo è, appunto, la promozione del Sistema-Paese, nella consapevolezza di ottenere risultati efficaci solo attraverso un approccio coordinato e complementare dei vari attori”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2724-A/10

Ordine del giorno

Di Biagio

Assemblea

14/6/2010

III

Misure a sostegno degli insegnanti in servizio nella rete scolastica italiana all'estero


L'ordine del giorno Di Biagio ed altri n. 9/2724-A/10, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 ottobre 2009, impegnava l'esecutivo a valutare l'eventualità di introdurre in futuri provvedimenti disposizioni a sostegno delle garanzie contrattuali degli insegnanti e docenti italiani impiegati presso le scuole italiane oltre confine, nonché a sostegno di rinnovati criteri di selezione e di destinazione degli stessi nella rete scolastica italiana all'estero.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“1. Nel quadro normativo ed organizzativo esistente le istituzioni scolastiche e le connesse azioni formative all'estero sono parte integrante della politica estera e quindi della missione del Ministero degli affari esteri.

La legislazione vigente - sia essa il D.Lgs. 297/94 o la normativa che negli ultimi anni ha modificato sostanzialmente l'assetto organizzativo, amministrativo e didattico della scuola italiana - ha sempre tenuto conto della peculiarità delle istituzioni scolastiche all'estero, garantendo la partecipazione del Ministero dell'istruzione ad ogni decisione di modifica o innovazione, nel rispetto tuttavia delle competenze proprie del Ministero degli affari esteri.

E' auspicabile che anche il servizio scolastico ed educativo all'estero rientri nel quadro delle recenti disposizioni finalizzate ad una maggiore efficienza in termini di risparmio di tempo e di risorse dell'azione amministrativa.

2. Opportuna sarebbe in questa ottica una riforma della normativa esistente che accentui il controllo effettivo del MAE sull'organizzazione, la gestione, la vigilanza, la valutazione costi/benefici delle istituzioni scolastiche italiane all'estero.

I punti di forza del cambiamento dovrebbero essere costituiti dalla riforma della selezione per l'accesso al servizio all'estero del personale a tempo indeterminato (ex ruolo) che consenta di scegliere personale di qualità e dalla riduzione del periodo complessivo di permanenza in servizio all'estero, affinché sia possibile un ricambio generazionale di personale.

L'insegnamento all'estero si dovrebbe infatti configurare come un mandato, un incarico da affidare, mediante il temporaneo collocamento fuori ruolo, a personale in possesso di determinati titoli professionali e culturali verificabili da parte del Ministero degli affari esteri che per legge, secondo l'art. 625 del Decreto Legislativo 297/94, esercita l'azione dello Stato nei riguardi delle scuole e delle altre istituzioni scolastiche all'estero.

3.Tuttavia, nell'attesa di una auspicabile riforma organica, nel corso dell'anno 2009 l'attenzione è stata diretta ad una razionalizzazione delle risorse già impegnate ed è stata promossa un'attività di migliore utilizzo dei contributi finanziari, continuando ad intervenire con finanziamenti compensativi presso quelle scuole che hanno subìto la riduzione del personale inviato dall'Italia e promuovendo la ripartizione ragionata dei contributi per favorire, nonostante le ridotte risorse, un rafforzamento della promozione linguistica italiana.

Sono state estese alle scuole italiane non statali all'estero le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento e sono state introdotte in accordo con il MIUR le opportune integrazioni alla normativa italiana con il D.I.(MAE-MIUR) n. 4716 del 23/7/2009, tenendo conto della specificità e delle finalità di dette scuole.

E' stato inoltre elaborato in accordo con il MIUR un piano di visite ispettive per affiancare l'opera di vigilanza e di monitoraggio che le Rappresentanze diplomatico-consolari esercitano sia direttamente sia per mezzo dei dirigenti scolastici. Per rendere più omogenea, trasparente e predeterminata la concessione della parità ed il sistema di sovvenzioni alle scuole paritarie, è stato emanato il decreto ministeriale (MAE) n. 4428 del 2009 in analogia alla normativa in vigore in territorio metropolitano, con le opportune modifiche e integrazioni, tenuto conto soprattutto della specificità della realtà in cui dette scuole sono inserite.

Per quanto concerne le scuole statali all'estero è stata implementata la riforma Gelmini nel ciclo primario, procedendo ad una prima razionalizzazione del personale docente. E' stato predisposto un monitoraggio relativo ai piani di studio dei licei nelle scuole statali all'estero per renderli più omogenei, ai fini dell'applicazione della prossima fase della riforma, mantenendone tuttavia la quadriennalità, indispensabile perché le scuole italiane possano essere competitive a livello internazionale”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3016/14

Ordine del giorno

Evangelisti

Assemblea

14/6/2010

III

Partecipazione dell'Italia al processo di stabilizzazione in Afghanistan


L'ordine del giorno Evangelisti ed altri n. 9/3016/14, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2009, impegnava l'esecutivo: a verificare la tenuta dell'attuale assetto politico dell'Afghanistan e, conseguentemente, ad attivarsi affinché sia promossa a livello internazionale un'immediata riflessione sulla presenza dei contingenti militari in quella regione; a proporre in brevissimo tempo adeguate strategie, anche in ambito NATO, finalizzate ad individuare la possibilità di una exit strategy, da valutarsi anche come autonoma strategia da perseguire per l'Italia; a verificare inoltre le reali condizioni in cui il contingente italiano si trova ad operare, considerato che allo stato attuale è in corso di fatto una guerra civile tra diverse fazioni. L'ordine del giorno impegnava altresì il Governo a sostenere nell'immediato ogni sforzo logistico ed economico al fine di garantire la sicurezza delle Forze armate italiane attualmente impegnate in tutti gli scenari internazionali, con particolare riguardo alla difficile situazione dell'Afghanistan.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

La Conferenza di Londra del 28 gennaio scorso ha avviato una nuova fase per l'Afghanistan. Più di 70 Paesi e organizzazioni internazionali hanno convenuto che transizione e assunzione di responsabilità da parte afghana, ad iniziare dal settore della sicurezza, costituiscano priorità operative. A fronte di un rinnovato impegno internazionale, il Governo afghano dovrà essere in grado di estendere i1 proprio controllo su tutto il territorio nazionale, di creare le condizioni per la ricostruzione economica e di svolgere un ruolo costruttivo nella regione. L'obiettivo è quello di mettere in grado gli afghani di occuparsi della propria sicurezza in un arco temporale ragionevole e previa intensificazione dell'addestramento delle forze afghane. La transizione sarà graduale e avverrà valutando la situazione sul terreno.

In questa prospettiva e come emerso al termine del successivo Vertice informale dei Ministri degli Esteri della NATO, a Tallinn, in Estonia, il Governo italiano, unitamente a tutti i partner dell'Alleanza, sostiene quindi la necessità di mantenere una presenza in Afghanistan, così da favorire il processo di transizione dei poteri alle Autorità di Kabul (in base al concetto della ownership) e di riconciliazione nazionale, tuttora in via di definizione. Governance e sicurezza debbono infatti avanzare di pari passo in Afghanistan.

Il Governo italiano, partecipando attivamente alla missione ISAF, condivide lo sforzo della Comunità Internazionale per la stabilizzazione dell'Afghanistan e per la lotta al terrorismo globale, sacche del quale sono ancora presenti ed operative in alcune province del Paese asiatico.

L'Italia partecipa dunque fattivamente anche alle operazioni di addestramento delle forze di sicurezza (Afghan National Security Forces, ANSF) e di polizia (Afghan Gendarmerie Force, AGF) afghane, nel quadro della NATO Training Mission - Afghanistan (NTM-A), affinché, sempre con l'appoggio tecnico dell'ISAF, Kabul possa estendere progressivamente il proprio controllo sull'intero territorio nazionale Si tratta di un processo non semplice né breve e che richiede interventi diversi e calibrati a seconda delle province del Paese in cui si va ad operare. Probabilmente più agevoli nelle regioni nord-occidentali, presumibilmente più complessi (e dunque più lenti) nelle zone sud-orientali, dove il potere e le capacità offensive degli insorti sono ancora piuttosto forti.

Per questa ragione - e nell'interesse della sicurezza globale, obiettivo della lotta al terrorismo internazionale - il Governo italiano lavora congiuntamente ai propri partner NATO per modificare progressivamente, con tutte le necessarie precauzioni di sicurezza, la missione dell'Alleanza e per assistere le Autorità afghane - nel quadro delle operazioni di training e di mentoring, in via di consolidamento - nell'espansione della loro sovranità su tutto il Paese. La conferenza di Kabul, in programma nel prossimo mese di luglio, si annuncia come un momento fondamentale per la definizione delle tappe di questo delicato passaggio operativo ed istituzionale.

La missione ISAF è apprezzata dall'80% della popolazione afghana, che percepisce come notevolmente migliorate le condizioni generali di sicurezza. Occorre dunque sfruttare questo importante sostegno guadagnato sul campo e trasferirlo a favore del Governo di Kabul, così che possa operare godendo della medesima fiducia tributata alle truppe NATO.

L'Afghanistan vive un momento storico e politico cruciale e per condurre a termine il processo di una completa stabilizzazione e di una durevole riconciliazione interna ha bisogno di una forte e convinta presenza internazionale, alla quale il Governo italiano intende continuare ad offrire il proprio fattivo contributo. Lo dimostra lo spiegamento sul territorio, specialmente nella provincia occidentale di Herat, di addestratori per le forze armate e di polizia. Lo dimostra, parimenti, il nostro costante impegno civile e militare nell'ambito del Provincial Reconstruction Team - PRT competente per la provincia di Herat, il cui valore e la cui efficacia ci sono stati riconosciuti, anche di recente, ai più alti livelli della catena di comando della NATO.

Centralità della cooperazione civile, leadership afghana dei processi di stabilizzazione e ricostruzione, dimensione regionale per l'attivazione di virtuose dinamiche economico-commerciali, impiegoefficace dell'aiuto che la Comunità internazionale si è impegnata a fornire: questi i presupposti che ispirano la nostra azione e che consentiranno al Governo dell'Afghanistan di soddisfare, in misura sempre crescente, i bisogni della popolazione".


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3016/2

Ordine del giorno

Villecco Calipari

Assemblea

21/6/2010

III

Iniziative volte a contrastare il fenomeno dei bambini-soldato nel mondo


L'ordine del giorno Villecco Calipari ed altri n. 9/3016/2, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2009, impegnava l'esecutivo ad assumere una pluralità di iniziative volte a promuovere, in tutte le opportune sedi internazionali, il contrasto al fenomeno dei bambini-soldato nonché il loro recupero fisico e psicologico.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri ha trasmesso la seguente nota:

“La tutela dei bambini coinvolti nei conflitti armati rappresenta una delle priorità della politica estera italiana dei diritti umani. A livello multilaterale, l'Italia ha lavorato insieme ai partner UE per presentare - congiuntamente con i Paesi del Gruppo GRULAC (America Latina e Caraibi) - la tradizionale risoluzione "omnibus" sui diritti del fanciullo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La risoluzione, che affronta tutti gli aspetti della tematica dei diritti dei minori, compresa la tutela dei bambini nei conflitti armati, è stata approvata lo scorso 18 dicembre per consenso.

Tale risultato rappresenta un successo di assoluto rilievo per i co-sponsors, in quanto è la prima volta che il testo viene adottato senza voto, grazie al cambiamento della posizione degli Stati Uniti (che negli anni precedenti avevano sempre espresso voto negativo per via della loro mancata ratifica della Convenzione sui Diritti del Fanciullo). Il testo, tra le altre cose, condanna in termini forti tutte le violazioni e gli abusi commessi contro i minori coinvolti in situazioni di conflitto armato e chiede agli Stati, al sistema Nazioni Unite e alle organizzazioni internazionali e regionali rilevanti di proteggere ed assistere le vittime, coerentemente con il diritto internazionale umanitario. Esso riconosce altresì il ruolo e i progressi realizzati dall'Assemblea Generale, dal Consiglio di Sicurezza, dal Consiglio Economico e Sociale e dal Consiglio Diritti Umani nella protezione e promozione dei diritti e del benessere di tutti i minori, compresi quelli coinvolti in conflitti.

La risoluzione, infine, chiede al "Rappresentante Speciale del Segretario Generale per i bambini e i conflitti armati" di continuare a sottoporre rapporti all'Assemblea Generale e al Consiglio dei Diritti Umani sulle attività condotte in ossequio al proprio mandato, incluse le informazioni sulle visite ai Paesi e sui progressi e le sfide ancora aperte nella tutela dei diritti dei minori in situazioni di conflitto.

L'UE e i Paesi del GRULAC hanno altresì presentato, alla sessione di marzo 2010 del Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite, una risoluzione dedicata alla violenza sessuale contro i minori, compresi i bambini coinvolti nei conflitti armati. Il testo, adottato per consenso, riconosce in particolare il ruolo della "Rappresentante Speciale del Segretario Generale sulla Violenza Sessuale in situazioni di Conflitto" e ricorda l'importanza della decisione del Consiglio di Sicurezza (adottata nell'agosto 2009) di ampliare i criteri in base ai quali viene redatto il Rapporto annuale del Segretario Generale dell'ONU sui bambini e i conflitti armati, includendo anche l'uccisione, la mutilazione di bambini e/o stupro ed altre violenze sessuali contro i minori. La risoluzione chiede, infine, a tutte le parti coinvolte in conflitti armati di adottare misure immediate e concrete per porre fine alle violazioni dei diritti dei bambini.

Si segnalano, inoltre, i contatti tra l'Italia e i1 Dipartimento per le Operazioni di Peacekeeping delle Nazioni Unite (DPKO), volti a definire una possibile iniziativa congiunta presso la Scuola di Applicazione di Torino per un programma pluriennale di formazione a favore del personale impegnato in operazioni di pace delle Nazioni Unite in tema di protezione dei bambini nei conflitti.

Le Linee guida della Cooperazione italiana sulle Tematiche minorili, fin dal 1998, riconoscono al fenomeno dei bambini e adolescenti soldato e vittime dei conflitti armati una propria specificità e priorità. Priorità confermata dalle recenti Linee-guida e indirizzi di programmazione per il triennio 2009-2011.

Attualmente la Cooperazione italiana sostiene 28 iniziative in 8 Paesi (Repubblica Democratica del Congo, Libano, Sierra Leone, Siria, Sudan, Somalia, Territori Palestinesi, Uganda) per un impegno finanziario complessivo di circa 21 milioni di Euro.

Le iniziative promosse riguardano interventi per il recupero ed il reinserimento sociale dei minori ex combattenti e vittime dei conflitti, quali l'istruzione, l'educazione di base, il rientro assistito in famiglia e nelle comunità di appartenenza, il recupero delle disabilita fisiche e psichiche, la formazione professionale accompagnata da forme di sostegno psicologico per superare i traumi e sviluppare l'autostima al fine di un possibile reinserimento nella società, un sistema di giustizia minorile volto al recupero per i minori soldato criminalizzati. A queste si aggiungono azioni volte a sensibilizzare le istituzioni e le popolazioni locali coinvolte nelle iniziative, sul presupposto che solo un approccio integrato - livello operativo e livello istituzionale - possa assicurare la massima sostenibilità e un più efficace impatto degli interventi.

All'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica la Cooperazione presta particolare attenzione. L'obiettivo è quello di promuovere una maggiore consapevolezza ed un accresciuto sostegno all'azione italiana a favore dell'infanzia nel mondo. Per citare un esempio, il 23 giugno 2009, il Ministero degli Esteri nelle sue varie articolazioni, in collaborazione con UNICEF, Save the Children International e altre importanti organizzazioni, ha contribuito alla realizzazione di una Conferenza Internazionale sul tema "La Cooperazione Italiana e i bambini e giovani colpiti dai conflitti armati". La Conferenza ha consentito di fare il punto sugli sforzi necessari a fronteggiare l'arruolamento dei bambini e rafforzare la volontà politica per contrastarlo.

Un'esposizione fotografica avente per tema i minori soldato e coinvolti nei conflitti armati e stata presentata, con il patrocinio della nostra Rappresentanza diplomatica di New York, al Palazzo di Vetro dell'ONU nel dicembre 2009”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3097-A/5

Ordine del giorno

Di Stanislao

Assemblea

21/6/2010

III

Interventi di cooperazione e di stabilizzazione in Afghanistan

9/3097-B/7

Ordine del giorno

Tempestini


L'ordine del giorno Di Stanislao ed altri n. 9/3097-A/5, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 9 febbraio 2010, impegnava l'esecutivo ad adottare, nelle opportune sedi internazionali, ogni iniziativa utile a rafforzare e sostenere l'introduzione in Afghanistan del cosiddetto civilian surge, ovvero di un più deciso coinvolgimento dell'azione civile sul piano della ricostruzione della regione.

L'ordine del giorno Tempestini ed altri n. 9/3097-B/7, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 3 marzo 2010, impegnava l'esecutivo a reperire le risorse atte a garantire il soddisfacimento delle esigenze di prima necessità della popolazione afgana, compreso l'eventuale ripristino dei servizi essenziali, nonché ad incrementare le risorse destinate ad interventi di cooperazione finalizzati al sostegno del settore sanitario, nonché allo sviluppo ed al consolidamento delle istituzioni locali.

In merito a tali impegni il Ministero degli affari esteri ha trasmesso la seguente nota:

1. La Conferenza di Londra del 28 gennaio scorso ha avviato una nuova fase per il futuro dell'Afghanistan. Più di 70 Paesi e organizzazioni internazionali hanno convenuto che transizione e assunzione di responsabilità da parte afghana, ad iniziare dal settore della sicurezza, costituiscano priorità operative. A fronte di un rinnovato impegno internazionale, il Governo afghano dovrà essere in grado di estendere il proprio controllo su tutto il territorio nazionale, di creare le condizioni per la ricostruzione economica e di svolgere un ruolo costruttivo nella regione.

La Conferenza di Kabul costituirà l'occasione di verifica e formulazione degli impegni concreti da parte afghana.

Centralità della cooperazione civile, leadership afghana dei processi di stabilizzazione e ricostruzione, cooperazione regionale per l'attivazione di virtuose dinamiche economico-commerciali, impiego efficace dell'aiuto che la Comunità internazionale si è impegnata a fornire: questi i presupposti che ispirano la nostra azione e che consentiranno al Governo dell'Afghanistan di soddisfare, in misura sempre crescente, i bisogni della popolazione.

L'assistenza internazionale sarà condizionata d'ora in poi ai risultati conseguiti dalle istituzioni afghane. Si è stabilito di aumentare il coordinamento e la coerenza delle politiche di sviluppo attraverso la creazione di gruppi che riuniscono Ministeri ed enti afgani competenti per specifiche macro-aree (infrastrutture, sviluppo rurale, risorse umane, capacità di governo). Sull'esempio di quanto l'Italia sta già facendo, si è concordato di accrescere la quota degli aiuti internazionali indirizzata a programmi nazionali afghani e che transiteranno nel bilancio statale di quel Paese. Vi è ampia consapevolezza della necessità di avviare un processo di reintegrazione trasparente, aperto e sostenibile per consentire il recupero alla vita civile degli insorgenti disposti ad accettare la Costituzione e a rinunciare alla violenza. Si tratterà comunque di un processo necessariamente condotto dagli stessi Afghani e che dovrà essere condiviso con la comunità internazionale.

2. Obiettivo primario dell'intervento civile italiano in Afghanistan è promuovere la stabilizzazione, migliorando le condizioni di vita della popolazione, favorendo la crescita delle istituzioni rappresentative afghane, centrali e locali, sostenendo il processo elettorale, il funzionamento del Parlamento, la partecipazione delle donne e la creazione della rete delle amministrazioni locali. L'impegno italiano si concentra sui settori: agricoltura e sviluppo rurale, governance, sanità e servizi di base, infrastrutture stradali.

Sul piano geografico, gli interventi riguardano 1'intero territorio nazionale, con particolare e crescente attenzione per la Provincia di Herat, dove ha sede il PRT (Provincial Reconstruction Team) italiano, e la regione occidentale.

Lo sviluppo rurale appare fondamentale per migliorare le condizioni di vita degli afghani e contrastare la coltivazione dell'oppio. Il nostro Paese sostiene la crescita delle attività economiche ed imprenditoriali e l'accesso al credito in favore delle PMI afghane. Il Governo italiano ha avviato un programma di microcredito nella Regione Ovest, destinato ai microimprenditori rurali per consentire investimenti produttivi.

L'intenzione è di passare gradualmente dall'assistenza al commercio e agli investimenti. Ciò appare di particolare interesse nella regione di Herat, ricca di risorse non adeguatamente utilizzate per mancanza di capacità tecniche e manageriali e di mezzi finanziari per passare alla fase di lavorazione in loco e commercializzazione.

Sono state attuate iniziative in tale direzione (incontro tra imprenditori di Herat e operatori e associazioni italiane a Roma) ed altre sono allo studio.

L'Italia porta avanti inoltre, con un contributo (finora di circa 3 milioni di euro), un programma di rafforzamento dell'Educational Radio TeleVision afghana. La Farnesina ha recentemente organizzato un Forum fra giornalisti afghani e stampa italiana, per contribuire a sviluppare il sistema mediatico afghano e farne un veicolo di tolleranza, contro il radicalismo militante e le sue derive terroristiche.

Per l'assistenza umanitaria è previsto un impegno di 6,5 milioni di euro, tramite interventi distribuiti tra il canale bilaterale, con il coinvolgimento delle ONG italiane, e il canale multilaterale. Le iniziative bilaterali sono destinate alle fasce più vulnerabili della popolazione - sfollati, bambini di strada, donne maltrattate - e al settore sanitario (fornitura di attrezzature di base, farmaci, materiale di consumo e attività di formazione). Particolare attenzione viene, inoltre, riservata sia all'approvvigionamento idrico di istituzioni, scuole, centri salute ed orti familiari, sia all'emergenza abitativa che grava su Herat. Per fronteggiare tale problema è allo studio la possibilità di realizzare, con il concorso di alcune Agenzie Internazionali e d'intesa con le Autorità locali, un piano di sviluppo di tre aree periferiche della città.

Sul canale multilaterale, la Cooperazione italiana conta di sostenere le attività della ICRC (riabilitazione fisica, assistenza ai disabili) e della FICROSS (emergenze sanitarie).

La dimensione civile dell'impegno internazionale può essere favorita, rafforzando in primis UNAMA, la missione ONU, per consentirle di adempiere pienamente al suo mandato. L'Italia sostiene UNAMA, quale referente principale dell'azione di assistenza civile, in stretto raccordo con le altre componenti internazionali in Afghanistan ed ha espresso pieno appoggio a Staffan de Mistura, il Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU in Afghanistan, confermando l'ampia disponibilità del governo a fornire un gruppo di esperti senior nel settore della cooperazione”.




Atti di indirizzo segnalati

(dall’inizio della XVI legislatura al 30 giugno 2010)

165

Note di attuazione pervenute

112

Percentuale

di attuazione

68%



Ministero della difesa


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3210/4

Ordine del giorno

Mecacci

Assemblea

10/6/2010

IV

Adozione di iniziative normative volte a modificare il procedimento di valutazione del personale militare non dirigente e non direttivo da parte delle Commissioni permanenti di avanzamento


L'ordine del giorno Mecacci ed altri n. 9/3210/4, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 febbraio 2010, evidenziati in premessa gli effetti negativi che l'incertezza degli attuali procedimenti di valutazione produce sul personale militare interessato, impegnava l'esecutivo ad adottare provvedimenti normativi finalizzati a modificare gli articoli 32, 33, 34 e 35 della legge n. 212 del 1983, che disciplinano i compiti e le modalità di valutazione delle Commissioni permanenti di avanzamento, istituite all'interno di ogni Forza armata, nel senso che al presidente ed ai membri ordinari delle citate Commissioni sia imposto l'obbligo di non compiere atti nei confronti del personale militare sottoposto al loro giudizio quando ricorra una delle cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile. L'ordine del giorno impegnava inoltre il Governo ad emanare, in accordo con gli organismi della rappresentanza militare per la categoria interessata, uno o più decreti finalizzati a stabilire i criteri che le Commissioni dovranno adottare per l'assolvimento del loro incarico, con particolare riguardo all'individuazione dei punteggi numerici da assegnare ad ogni singola voce od elemento di cui si compone la documentazione caratteristica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 213 del 2002, e le relative forme di pubblicità.

In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:

Con riguardo agli impegni di cui all'O.d.G. in oggetto, accolto dal Governo come raccomandazione, si sottolinea che il Ministero della difesa ha posto in essere ogni utile azione volta ad assicurare non solo l'efficienza, ma anche la trasparenza e l'imparzialità del procedimento di valutazione del personale militare non dirigente e non direttivo.

Infatti, le regole che disciplinano l'avanzamento sono contenute e ben definite nella legge n. 212 del 1983 che:

La valutazione è, quindi, un'attività di primaria importanza per la migliore funzionalità dello strumento militare, esercitata dagli organi competenti secondo le disposizioni di legge e con l'applicazione dei criteri da esse indicati:

In relazione all'obbligo di astenersi dal giudizio per i presidenti e i membri ordinari delle Commissioni di avanzamento nelle fattispecie previste dall'articolo 51 del c.p.c., si rileva che tale principio è già insito ed operante nel nostro ordinamento giuridico e non si ritiene richieda l'introduzione di una specifica disposizione nell'ambito della normativa sull'avanzamento dei sottufficiali”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

1/00128

Mozione

Fava

Assemblea

15/06/10

IV

Misure a favore dell'efficienza e della funzionalità delle Forze armate


La mozione Fava ed altri n. 1/00128, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta del 12 marzo 2009, impegnava l'esecutivo: a ridefinire le missioni affidate allo strumento militare nazionale e le capacità da conseguire e mantenere per poter compiere tali missioni, valorizzando la protezione delle frontiere terrestri, aeree e marittima dell'Italia; a tutelare il rapporto tra Forze armate e territorio; ad adottare rapidamente misure per fronteggiare gli effetti più negativi dei tagli varati durante il 2008, anche considerando l'ipotesi di permettere in futuro all'amministrazione della difesa di decidere dove effettuare le riduzioni.

In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:

L'impegno accolto dal Governo con l'O.d. G. in oggetto, volto a ridefinire le missioni e l'impiego delle Forze armate, tratta tematiche poste all'esame della Commissione di alta consulenza per la ridefinizione del sistema di difesa e sicurezza nazionale, presieduta dal Ministro della difesa, di cui egli stesso ha illustrato l'esito dei lavori nel corso dell'audizione del 20 gennaio u.s. alle Commissioni congiunte 4^ del Senato e IV Camera.

Nel corso della citata audizione il Ministro ha indicato gli obiettivi di riforma: riorganizzazione complessiva del Ministero che assicuri il pieno esercizio delle attribuzioni che la legge conferisce al Ministro della difesa, in particolare l'indirizzo politico e il controllo; compiuta applicazione, nello spirito e nella lettera, della legge n. 25 del 1997 in merito alle attribuzioni del Capo di Stato maggiore della difesa; riorganizzazione dell'area tecnico-operativa, attraverso l'eliminazione di ridondanze e duplicazioni e l'aumento della capacità di intervento dei vertici militari; rivisitazione della figura del Segretario generale della difesa con eventuale istituzione della carica di Direttore nazionale degli armamenti separata da quella del Segretario generale; mantenimento di un volume di risorse finanziarie stabile e certo, con un'adeguata flessibilità e autonomia interna di bilancio; garanzia di poter disporre di un afflusso ininterrotto di personale giovane, attratto da chiare prospettive di prosieguo della carriera, con contestuale contrazione degli organici di ufficiali e sottufficiali a favore delle categorie dei volontari; ulteriore razionalizzazione dell'area territoriale.

Conseguentemente, anche l'impegno finalizzato a tutelare il rapporto tra le Forze armate e il territorio, mediante un reclutamento su base regionale e non nazionale, dovrà essere valutato tenendo conto delle esigenze operative, nel quadro del più globale processo di razionalizzazione dello strumento militare.

Avendo ben presente che la portata delle operazioni in atto e i programmi futuri rappresentano per la Difesa un impegno che deve essere sostenuto con un apparato militare moderno, integrato e interoperabile con quello dei principali Alleati, il Ministero è fortemente impegnato in un processo di riallocazione, razionalizzazione, stabilizzazione e valorizzazione delle risorse disponibili e prevedibili per il futuro.

Il necessario grado di flessibilità per il conseguimento di tali obiettivi è stato impostato con lamanovra finanziaria del 2008 e proseguito con gli ulteriori interventi legislativi del 2009, in modo da operare, nell'ambito dei vincoli riduttivi posti dal quadro legislativo vigente intervenendo, su specifici settori di spesa rimodulabili - quali l'esternalizzazione dei servizi, gli interventi sulle infrastrutture, gli oneri delle servitù militari, il trasporto aereo di Stato e il servizio di assistenza al volo per il traffico aereo civile, con l'introduzione di strumenti efficaci per la valorizzazione del patrimonio immobiliare, anche sotto il profilo energetico, con l'ampio ricorso all'istituto della permuta di beni e servizi, per la certa riassegnazione alla Difesa dei proventi derivanti dalle dismissioni di beni immobili e mobili, dall'uso commerciale dei segni distintivi e dalle prestazioni di servizi delle Forze armate".


Atti di indirizzo segnalati

(dall’inizio della XVI legislatura al 30 giugno 2010)

97

Note di attuazione pervenute

84

Percentuale

di attuazione

86%


Ministero delle infrastrutture e dei trasporti


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1713/89

Ordine del giorno

Costa

Assemblea

21/6/2010

VIII

Individuazione delle risorse necessarie per il rifacimento ed il raddoppio del tunnel di Tenda


L'ordine del giorno Costa ed altri n. 9/1713/89, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 novembre 2008, premesso che il quadro economico del previsto rifacimento e raddoppio del tunnel di Tenda è stato rideterminato dall'ANAS rispetto a quello previsto nel 2006, in relazione sia alla rivalutazione dei prezzi sia alle prescrizioni intervenute durante le fasi autorizzative, impegnava l'esecutivo ad individuare le ulteriori risorse necessarie per la realizzazione dell'opera in sede di ripartizione delle somme da attribuire all'ANAS con il contratto di programma per il 2009.

In merito a tale impegno il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la seguente nota:

“Il bando di gara per l'appalto dei lavori relativi alla realizzazione del nuovo tunnel di Tenda è stato pubblicato sulla G.U.R.I. a 73 del 24 giugno 2009; la procedura di appalto integrato prevede un importo dei lavori a base d'asta pari a € 176.065.431,16 IVA esclusa.

Nel termine previsto sono pervenute n. 27 domande.

Conseguentemente, per procedere nell'iter dell'appalto, l'ANAS S.p.A. la predisposto la documentazione di gara costituita dalla "Lettera di invito a presentare offerta" e dalla parte generale del "Capitolato Speciale" da trasmettere ai concorrenti.

Tali documenti sono stati esaminati dalla Delegazione italiana della Commissione Intergovernativa Alpi del Sud (C.I.G.) la quale in data 13 novembre 2009 a Parigi, in sede di riunione plenaria, ha sottoposto tale documentazione al parere della Delegazione francese.

A seguito delle osservazioni formulate dai tecnici francesi, i suddetti atti nel gennaio 2010 sono stati definitivamente integrati ed adeguati.

Tutto ciò premesso, esiste allo stato un'ultima difficoltà per procedere all'appalto dell'opera in questione rappresentata dalle modalità di smaltimento dei materiali di risulta degli scavi in territorio francese (anidriti), modalità non del tutto chiarite nella documentazione a suo tempo predisposta dalla Francia all'atto dello svolgimento della procedura per l'ottenimento della valutazione d'impatto ambientate (DUP).

Il Capo della Delegazione italiana della C.I.G. in data 28 gennaio 2010 ha rappresentato la questione alla presidenza francese sollecitandola a definire una soluzione che consenta il completo avvio dell'iter di aggiudicazione dei lavori.

L'ANAS, da parte sua, su indicazione della Commissione Intergovernativa per le Alpi del Sud (C.I.G.), sta verificando la fattibilità tecnico-amministrativa ed economica di alcune ipotesi utili alla soluzione del problema.

In occasione della riunione della Commissione Intergovernativa per le Alpi del. Sud, svoltasi il 7 maggio 2010, è stata ribadita, comunque, la volontà sia da parte italiana che da parte francese di trovare nel più breve tempo possibile una soluzione del problema. L'attuale cronoprogramma prevede che, a decorrere dalla trasmissione della lettera di invito, le imprese abbiano 100 giorni di tempo per la presentazione delle offerte e che la Commissione di gara disponga di un ulteriore periodo di 145 giorni per l'aggiudicazione definitiva dell'appalto.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1713/149

Ordine del giorno

Bonavitacola

Assemblea

21/6/2010

IX

Adozione di misure a tutela dei servizi di cabotaggio marittimo per le isole minori


L'ordine del giorno Bonavitacola ed altri n. 9/1713/149, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 novembre 2008, premesso che l'articolo 2 dell'A.C. 1713 (nel corso del cui esame è stato presentato l'atto di indirizzo in titolo) prevedeva la proroga dei benefici fiscali e contributivi solo per gli addetti alla pesca marittima, lagunare e nelle acque interne, escludendo i marittimi adibiti al cabotaggio con le isole minori, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di adottare misure per tutelare il servizio, costituzionalmente garantito, della continuità territoriale delle popolazioni delle isole minori.

In merito a tale impegno il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la seguente nota:

“Va fatto presente che i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono, stati esclusi dalla legge 448/01 (articolo 52 comma 32) per le navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di. servizio.

L'articolo 52, comma 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 esclude per le navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contatti di servizio, i benefici previdenziali per i marittimi di cui alla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

La scelta di escludere con quella norma l'armamento pubblico e quindi favorire esclusivamente quello privato è stata fatta dal legislatore anche in considerazione del fatto che l'armamento pubblico è sostenuto da oneri di servizio pubblico, che comprendono anche il costo dellavoro al lordo degli oneri sociali, integralmente a carico della finanza pubblica.

In ordine alle considerazioni sull'opportunità di promuovere incontri per il riordino dei servizi di cabotaggio con le isole, si porta a conoscenza che, nell'ambito della procedura di privatizzazione del Gruppo Tirrenia prevista ai sensi del comma 999 dell'articolo unico della legge 296/96 Legge Finanziaria 2007 e della proroga della convenzione ventennale tra lo Stato e le società del Gruppo Tirrenia stabilita per l'anno 2009 ai sensi del disposto dell'art. 26 della legge 14/09, l'iter prevede la stipula di nuove convenzioni con tali società.

Le amministrazioni competenti dello Stato stanno condividendo tale percorso sia con gli organi della Comunità europea sia con le Regioni; territorialmente competenti al fine di rendere concertata e condivisa l'operazione di privatizzazione”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1713/150

Ordine del giorno

Velo

Assemblea

21/6/2010

IX

Effetti della cessazione degli sgravi contributivi per i servizi di cabotaggio con le isole


L'ordine del giorno Velo ed altri n. 9/1713/150, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 novembre 2008, premesso che l'articolo 2 dell'A.C. 1713 (nel corso del cui esame è stato presentato l'atto di indirizzo in titolo) prevedeva la proroga dei benefici fiscali e contributivi solo per gli addetti alla pesca marittima, lagunare e nelle acque interne, escludendo i marittimi adibiti ai servizi di cabotaggio con le isole minori, con gravi ripercussioni per le imprese private e pubbliche – tra cui la Tirrenia spa - che effettuano i servizi di collegamento, impegnava l'esecutivo a valutare attentamente gli effetti derivanti dalla norma richiamata, nonché l'opportunità di promuovere un immediato incontro con le organizzazioni sindacali e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per definire un percorso concordato di riordino dei servizi di cabotaggio con le isole.

In merito a tale impegno il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la seguente nota:

“In attuazione del Regolamento comunitario 3577/92, i servizi di cabotaggio in Italia sono stati liberalizzati a partire dal 1° gennaio 1999.

Da tale data si è reso necessario porre le navi di bandiera italiana in condizione di competere sul proprio mercato domestico con le navi di bandiere comunitarie concorrenti che, ammesse ad operare liberamente su tale mercato, vantano migliori condizioni in termini di gestione.

I servizi di cabotaggio marittimo hanno quindi beneficiato di sgravi contributivi, da ultimo nella misura del 45 per cento, il cui regime, a seguito dell'ultima proroga, è scaduta il 3l dicembre 2009 (articolo 29, comma 1 decies, del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 2007 c.d. proroga termini).

E' da tenere presente come la stessa disposizione, concepita per la navigazione mercantile, è stata riconosciuta, peraltro in via strutturale, al settore della pesca costiera, interna e lagunare con un applicazione più ampia (oltre allo sgravio contributivo dell'80 per cento, la misura include anche abbattimenti fiscali di pari percentuale) nell'art. 2, comma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 20 - finanziaria 2009.

Le difficoltà economiche e le conseguenti limitazioni di bilancio non hanno consentito di rendere strutturali i benefici in forma piena per i1 cabotaggio marittimo, tuttavia il Governo sta valutandosoluzioni volte ad assicurare continuità in termini di applicazione della norma, anche se in misura più contenuta e limitatamente all'anno 2010, in attesa dl migliori condizioni di bilancio che ne consentano l'accoglimento in via strutturale.

L'intervento negli anni ha sempre avuto il benestare in ambito comunitario configurandosi l'aiuto tra quelli ammessi per la navigazione marittima”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame


Comm.

Comp.

Oggetto

9/2936-A/104

Ordine del giorno

Iannaccone

Assemblea

21/6/2010

VIII

Completamento dell'asse stradale Contursi Terme-Lioni-Grottaminarda


L'ordine del giorno Iannaccone ed altri n. 9/2936-A/104, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 2009, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di stanziare nel triennio 2010-2012 150 milioni di euro al fine di consentire il completamento dei lavori di realizzazione della strada a scorrimento veloce Contursi Terme-Lioni-Grottaminarda, determinante per il collegamento tra le aree interne dell'Irpinia, del Beneventano e dell'alta Valle del Sele.

In merito a tale impegno il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la seguente nota:

“Il collegamento stradale tra l'autostrada A3, in prossimità di Contursi, e l'autostrada A16, in prossimità di Grottaminarda, è inserito nel primo programma delle infrastrutture strategiche (legge obiettivo) ed è suddiviso in due tratti.

Per quanto riguarda il tratto Contursi-Lioni, l'ANAS fa sapere che la nuova strada è stata già completata, è aperta al traffico ed è gestita dalla società stradale stessa.

Le caratteristiche tecniche della nuova infrastruttura consistono in una piattaforma larga mt 10,50, - con una corsia per senso di marcia e banchine laterali - ed intersezioni a livelli sfalsati.

Invece, per quanto concerne il tratto Lioni-Grottaminarda, l'ANAS fa sapere che la progettazione e la realizzazione sono di competenza del Commissario "ad acta" nominato ai sensi della legge 289/2002, art.86, e della legge 219/1981, art. 32.

Il tratto in questione, dopo essere stato realizzato, verrà gestito dall'ANAS”.

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2936-A/143

Ordine del giorno

Libè

Assemblea

21/6/2010

VIII

Completamento del raddoppio dell'asse ferroviario Pontremolese nella regione Emilia-Romagna


L'ordine del giorno Libè ed altri n. 9/2936-A/143, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 2009, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di destinare le necessarie risorse al completamento del raddoppio dell'asse ferroviario Pontremolese nella regione Emilia-Romagna.

In merito a tale impegno il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la seguente nota:

“Con riferimento alla richiesta di elementi relativi all'attuazione dell'Ordine del giorno indicato in oggetto, approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 2009 e per quanto riguarda l'impegno richiesto di destinare risorse necessarie al completamento del raddoppio dell'asse ferroviario "Pontremolese" nella regione Emilia-Romagna, si rimanda a quanto potrà in merito comunicare il competente Ministero dell'economia e delle finanze che ha espresso l'assenso all'impegno richiesto.

Per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativamente all'iter approvativo del progetto dell'opera in questione, si rappresenta quanto segue.

Il soggetto aggiudicatore RFI SpA. ha attivato la procedura autorizzatoria di cui all'art 165 deldecreto Lgs. 163/2006 (già art. 3 D. lgs. 190/2002 e s.m.i) rimettendo il progetto preliminare ed il SIA(Studio di Impatto Ambientale) dell'intervento denominato "completamento della linea Pontremolese" al Ministero delle infrastrutture, con nota del 06 giugno 2003.

Il progetto in questione garantisce il completamento del raddoppio della linea Parma La Spezia denominata "Pontremolese" attraverso la realizzazione del doppio binario nelle tratte Parma Osteriazza e Bercelo Chiesaccia posto che le tratte comprese tra La Spezia e Chiesaccia e tra Berceto e Solignano sono già state raddoppiate e che la tratta Solignano Osteriazza è in fase di realizzazione.

Si tratta in particolare di tre lotti funzionali per una complessiva estesa di circa 64 Km così distribuiti:

- Parma-Osteriazza (25,5 Km. circa)

- Berceto-Pontremoli (21 Km. circa)

- Pontremoli-Chiesaccia (17,5 Km. circa)

Per quanto concerne quindi l'iter procedurale, ai sensi del richiamato art. 165 del Dlgs. del 12 aprile 2006, n.163, le amministrazioni competenti hanno espresso il loro parere sul progetto ed hanno presentato numerose richieste e/o prescrizioni allo stesso.

Il limite di spesa dell'intervento è attualmente pari a 2303,758 milioni di euro.

Sulla base dell'istruttoria presentata dalla Struttura Tecnica di Missione, il CIPE nella seduta. del 21 dicembre 2007 ha approvato il progetto preliminare dell'intervento con prescrizioni ed ha finanziato la progettazione definitiva.

Con deliberazione n. 11/2008 del 24 luglio 2008 della Corte dei Conti, Sezione del Controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, è stata dichiarata l'illegittimità della delibera CIPE del 21.12.07 n. 136/2007 ed è stato ricusato il visto e la conseguente registrazione.

Nel mese di maggio 2009 è stata ripresentata al CIPE dalla Struttura Tecnica di Missione l'istruttoria relativa al progetto preliminare che teneva conto delle osservazioni della Corte dei Conti.

Il CIPE, con delibera 19/2009 (registrazione GU 29/12/2009), ha quindi approvato il progetto eliminare.

Nella tabella sotto riportata si rappresentano le relative esigenze di cassa:

anno

2012

2013

2014

2015

2016

2017

CVI

esigenze di cassa

10000000

23460000

35190000

107300000

38.10.000

43.48.000

234600000



Atti di indirizzo segnalati

(dall’inizio della XVI legislatura al 30 giugno 2010)

279

Note di attuazione pervenute

42

Percentuale

di attuazione

15%



Ministero dell'interno


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2936-A/85

Ordine del giorno

Paladini

Assemblea

10/6/2010

I

Destinazione di risorse economiche al rinnovo contrattuale per il riordino delle carriere e per la previdenza delle Forze di pubblica sicurezza


L'ordine del giorno Paladini n. 9/2936-A/85, accolto dal Governo limitatamente al dispositivo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 2009, impegnava l'esecutivo a destinare risorse economiche al rinnovo contrattuale per il riordino delle carriere e per la previdenza delle Forze di pubblica sicurezza.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:

“Si fa presente che l'articolo 2, comma 14, della Legge Finanziaria per il 2010 ha stanziato 428 milioni di Euro quale copertura finanziaria destinata, per il triennio 2010-2012, per i miglioramenti economici del personale delle Forze armate e dei Corpi di Polizia”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2936-A/208

Ordine del giorno

Holzmann

Assemblea

10/6/2010

I

Ulteriore stanziamento di risorse per il riconoscimento della specificità del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa


L'ordine del giorno Holzmann ed altri n. 9/2936-A/208, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 2009, impegnava l'esecutivo a valutare le iniziative idonee ad assicurare un ulteriore stanziamento di risorse per il riconoscimento della specificità del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

Si fa presente che l'articolo 2, comma 43, della Legge Finanziaria per il 2010 ha previsto lo stanziamento di 100 milioni di Euro annui, a decorrere dal corrente anno, per riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa”.

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1857/1

Ordine del giorno

Gaglione

Assemblea

14/6/2010

I

Esigenze di organico e di mezzi del commissariato di Polizia di Stato di Pisticci (Matera)


L'ordine del giorno Gaglione n. 9/1857/1, accolto dal Governo limitatamente al dispositivo nella seduta dell'Assemblea del 26 novembre 2008, impegnava l'esecutivo a prendere in considerazione le esigenze di organico e di mezzi del commissariato di Polizia di Stato di Pisticci (Matera).

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:

“Le Forze di polizia dispiegate sul territorio della provincia di Matera risultano, al 31 dicembre scorso, pari a 466 operatori (211 per la Polizia di Stato, 127 per l'Arma dei Carabinieri e 128 per la Guardia di finanza), con un rapporto di un operatore ogni 130 abitanti, largamente maggiore sia del dato regionale (1/260) sia di quello nazionale (1/270).

Nella città di Pisticci, in particolare, hanno sede il Commissariato distaccato della Polizia di Stato, con competenza territoriale sui comuni di Pisticci, Bernalda, Ferrandina e Craco, e la Compagnia dei Carabinieri, che, oltre che sui predetti comuni, estende la propria competenza anche su quelli di Stigliano, Aliano e Gorgoglione.

In ciascuno dei predetti comuni, fatta eccezione per Craco, l'Arma dei Carabinieri è presente con Comandi Stazione, ubicati anche in Marconia e Metaponto, frazioni, rispettivamente, di Pisticci e Bernalda.

La Questura di Matera, per le esigenze dell'Ufficio del capoluogo e dei Commissariati di Pisticci e di Scanzano Ionico, ha attualmente in dotazione 14 autovetture per il controllo del territorio (8 alfa romeo 159 e 6 fiat marea), a fronte delle 13 previste; 8 autovetture in colore di istituto ed un fuoristrada per attività ordinarie, a fronte dei 10 veicoli previsti; 23 autovetture in colore di serie per servizi info-investigativi, a fronte delle 18 previste; 6 motocicli in colore di istituto per il controllo del territorio e 1 minibus 9 posti per il trasporto personale.

Pertanto, ad un esame degli indici di delittuosità riscontrati, il livello di sicurezza nella provincia risulta più che soddisfacente, nonostante il territorio sia attraversato da importanti arterie stradali che, oltre a costituire le vie di collegamento tra la Basilicata e le regioni confinanti, rappresentano le direttrici più fruibili dal traffico calabro-pugliese-campano, dalle quali le organizzazioni malavitose traggono evidente vantaggio logistico.

Sulla base dei dati disponibili (non ancora consolidati) al 31 ottobre scorso, nell'anno 2009 risultano commessi a Matera 3.416 delitti, con una flessione del 7,2%, rispetto allo stesso periodo del 2008.

Non si sono verificati omicidi volontari (come nel 2008), mentre i tentati omicidi sono stati 5, a fronte dei 7 verificatisi l'anno precedente.

I furti, nonostante una leggera flessione (-4,2%), rappresentano il reato di più frequente consumazione, con 1.212 casi segnalati (1.265 nel 2008).

Analogo andamento positivo si registra anche nel comune di Pisticci, dove la diminuzione degli indici di delittuosità, nello stesso periodo, risulta del 6,2%, pur segnalandosi un relativo incremento di alcuni reati contro il patrimonio; i furti, in particolare, sono stati 169, a fronte dei 134 del precedente periodo di riferimento, con un aumento del 26,1%.

Nonostante un'effettiva carenza di personale rispetto alle previsioni organiche, peraltro in linea con il dato nazionale, prosegue con costanza la puntuale attività svolta dal Commissariato di Pisticci nella prevenzione generale e nel controllo del territorio, anche mediante l'impiego di risorse del Reparto Prevenzione Crimine Campania - Sezione di Potenza, aggregate per brevi periodi.

La situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nel comune di Pisticci è, comunque, tenuta nella debita considerazione ed eventuali esigenze di rafforzamento del presidio saranno attentamente valutate, compatibilmente con le esigenze di altre realtà territoriali a maggiore incidenza criminale”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3097-A/4

Ordine del giorno

Cirielli

Assemblea

14/6/2010

I

Riconoscimento per i congiunti del personale delle Forze armate delle medesime quote di riserva nei concorsi per l'accesso ai ruoli ufficiali già riconosciute alle Forze di polizia


L'ordine del giorno Cirielli ed altri n. 9/3097-A/4, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 9 febbraio 2010, impegnava l'esecutivo a porre in atto iniziative per il riconoscimento ai congiunti del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, delle medesime quote di riserva nei concorsi per l'accesso ai ruoli ufficiali già riconosciute alle Forze di polizia.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha tramesso la seguente nota:

“Si fa presente che la legge n. 30/2010, nel convertire la menzionata decretazione d'urgenza” - si tratta del decreto-legge n. 1 del 2010 - “ne ha modificato l'articolo 9, comma 1, trasfondendo in disposizione normativa l'impegno formulato dall'atto di indirizzo in argomento”.

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2105-A/23

Ordine del giorno

Donadi

Assemblea

14/6/2010

I

Previsione dell'incandidabilità degli amministratori di enti locali che non abbiano rispettato in maniera significativa le regole del Patto di stabilità interno


L'ordine del giorno Donadi n. 9/2105-A/23, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 marzo 2009, impegnava l'esecutivo a valutare la possibilità di iniziative normative per disporre l'incandidabilità per le elezioni amministrative, politiche ed europee degli amministratori di enti che non abbiano rispettato, in materia significativa, le regole del Patto di stabilità interno.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“La legge n. 42/2009 recante 'Delega al Governo in materia di federalismo fiscale', all'articolo 17 lett. e) ha previsto, accanto all'introduzione di un sistema premiante nei confronti degli enti che assicurano elevata qualità dei servizi e un adeguato livello di pressione fiscale, l'introduzione di meccanismi automatici sanzionatori per gli organi di governo locale nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili dello stato di dissesto finanziario dichiarato ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo n. 267/2000.

Inoltre, il disegno di legge recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 1° marzo 2010, aggiunge un nuovo principio di delega alla legge sopra richiamata, che prevede tra i motivi di scioglimento del consiglio comunale di cui all'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche “la dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto” deliberato, in via sostitutiva, qualora non provveda il consiglio comunale, dal prefetto, secondo la procedura di cui all'articolo 247 del decreto in argomento.

Nella relazione illustrativa che accompagna il citato disegno di legge, peraltro, si legge che “il c.d. fallimento politico”, in cui è da ricomprendere il grave dissesto nelle finanze degli enti locali e regionali, è un istituto che determina la sanzione della ineleggibilità a qualsiasi livello dell'ordinamento politico ed è una misura che determina una forte responsabilizzazione sul piano del corretto utilizzo delle risorse pubbliche. Esso è diretto ad impedire che un amministratore che manda in dissesto un Comune, una Provincia o una Regione possa essere riciclato in altre cariche politiche nonostante i danni che ha prodotto alla collettività. Come un imprenditore fallito non può rimettersi subito a fare l'imprenditore, così si stabilisce per il politico secondo un principio di parità delle responsabilità”.

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2561-A/64

Ordine del giorno

Duilio

Assemblea

30/06/10

I

Regolarizzazione di colf e badanti straniere


L’ordine del giorno Duilio n. 9/2561-A/64, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 27 luglio 2009, rilevava in premessa che con l'articolo 1-ter del decreto-legge n. 78 del 2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) si introducevano misure volte alla regolarizzazione di colf e badanti straniere presenti irregolarmente sul territorio italiano, a rischio di espulsione a seguito dell’introduzione nell’ordinamento del reato di clandestinità, specificando che la sanatoria si riferisce a chi presta “attività di assistenza per se stesso o per i componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie od handicap che ne limitino l’autosufficienza”. Pertanto, l’ordine del giorno in oggetto impegnava l’esecutivo ad adottare norme attuative tali da ricomprendere nelle ipotesi previste dal comma 1 dell’articolo 1-ter quelle limitazioni di ordine fisico o psicologico che, ancorché non classificate come specifiche patologie o handicap, sono connesse al processo di invecchiamento della persona.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

"La norma in argomento ha espressamente indicato le condizioni in presenza delle quali poteva essere presentata la dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro, ammettendo alla procedura di emersione solo i casi in cui i lavoratori fossero adibiti:

a) ad attività di assistenza per se stesso e per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitano 1'autosufficienza;

b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Il successivo comma 7, inoltre, fa obbligo al datore di lavoro, che abbia dichiarato unità di lavoro impiegate per l'attività di assistenza, di presentare, a pena di inammissibilità della dichiarazione di emersione, una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che attesti la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale l'assistenza stessa viene richiesta.

L'eventuale ampliamento delle ipotesi di assistenza alla persona avrebbe, pertanto, richiesto l'emanazione di una apposita disposizione legislativa".

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3210/1

Ordine del giorno

Bernardini

Assemblea

30/06/10

I

Effettiva applicazione della normativa e del sistema sanzionatorio sull'affissione abusiva di manifesti di propaganda elettorale


L'ordine del giorno Bernardinied altri n. 9/3210/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 febbraio 2010, impegnava l'esecutivo ad adottare le opportune iniziative al fine di rendere la normativa in merito all'affissione abusiva di manifesti di propaganda elettorale e il relativo sistema sanzionatorio realmente effettivi, evitando in futuro l'iniqua e deleteria pratica della sanatoria.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha tramesso la seguente nota:

"Si rammenta che la materia è disciplinata minutamente dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130, che all'articolo 1 stabilisce che l'affissione del materiale elettorale deve essere effettuata in appositi spazi a ciò destinati dai comuni, affidando altresì agli stessi, nei successivi articoli, il compito di delimitare ed assegnare quelli di pertinenza a ciascuna delle liste che partecipano alla competizione elettorale, garantendo la parità di trattamento.

E' altresì previsto un severo sistema sanzionatorio per coloro che contravvengono alle relative prescrizioni.

In relazione a tanto, per consuetudine, in occasione di ogni evento elettorale, il Ministero dell'interno provvede a richiamare l'attenzione dei Prefetti per una mirata sensibilizzazione sul territorio delle componenti locali interessate alla scrupolosa osservanza della normativa disciplinante l'attività di propaganda elettorale, segnatamente con specifico riguardo all'esigenza di evitare le affissioni non autorizzate e le scritte abusive.

Nel contempo, nel sottolineare che le Forze di polizia, nell'espletamento delle ordinarie attività di prevenzione generale, perseguono ogni forma di illecito di cui accertino la perpetrazione, si soggiunge che vengono sempre impartite specifiche direttive alle Autorità provinciali di pubblica sicurezza ai fini dell'attuazione delle necessarie misure di ordine e sicurezza pubblica in occasione del periodo di campagna elettorale, anche allo scopo di garantire il pieno esercizio del diritto di voto.

Tutto ciò premesso, per converso, non si può sottacere che la scelta di introdurre eventuali "sanatorie" sulle sanzioni per illegittime affissioni elettorali implica valutazioni di carattere politico riservate alle competenti sedi parlamentari".








Atti di indirizzo segnalati

(dall’inizio della XVI legislatura al 30 giugno 2010)

229

Note di attuazione pervenute

126

Percentuale

di attuazione

55%



Ministero del lavoro e delle politiche sociali


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3210/40

Ordine del giorno

Mondello

Assemblea

14/6/2010

XI

Modalità di certificazione dell'esposizione all'amianto dei lavoratori


L'ordine del giorno Mondello ed altri n. 9/3210/40, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 febbraio 2010, premesso che la direttiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 14 luglio 2009, riguardante le modalità di accertamento dell'esposizione all'amianto dei lavoratori, che consente alla Direzione provinciale del lavoro la possibilità, in speciali circostanze (tra cui il caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore del lavoro risulti irreperibile), di rilasciare il curriculum lavorativo sostituendosi al datore di lavoro non può ancora applicarsi ad un gran numero di lavoratori del comparto, impegnava l'esecutivo ad adottare ogni utile iniziativa volta ad eliminare questa ingiustizia, anche alla luce della risoluzione del 13 aprile 2005 delle Commissioni IX e XI della Camera, con cui si chiedeva al Governo di emanare una circolare esplicativa ad integrazione del decreto ministeriale 27 ottobre 2004.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

In attuazione dell'articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, è stato emanato il decreto ministeriale 27 ottobre 2004, concernente le procedure di accertamento dell'esposizione all'amianto ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

In particolare, al fine di consentire l'avvio del procedimento di accertamento e certificazione dell'INAIL dell'esposizione all'amianto, l'articolo 3, comma 5, del citato decreto, nelle ipotesi di cessazione o fallimento dell'azienda ovvero di irreperibilità del datore di lavoro, attribuisce alle Direzioni provinciali del lavoro, in sostituzione del datore di lavoro, il potere di rilasciare al lavoratore interessato, previe apposite indagini, il curriculum lavorativo.

Successivamente, per il settore marittimo, in considerazione anche della peculiare natura di tale rapporto di lavoro, con Direttiva del Ministro del 14 luglio 2009, è stata prevista un'ulteriore ipotesi di intervento da parte della Direzione provinciale del lavoro in materia, consentendone a quest'ultima, in caso di impossibilità a reperire il predetto curriculum presso il datore di lavoro, il rilascio, previa validazione dell'estratto matricolare rilasciato dalla Capitaneria di porto o del libretto di navigazione autenticato dalla medesima”.








Atti di indirizzo segnalati

(dall’inizio della XVI legislatura al 30 giugno 2010)

307

Note di attuazione pervenute

147

Percentuale

di attuazione

48%



Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3210/64

Ordine del giorno

Russo Antonino

Assemblea

15/06/10

XI

Ulteriore proroga del limite massimo di annualità previsto dall’articolo 6 della legge n. 449 del 1997 e concessione del congedo straordinario senza assegni anche al pubblico dipendente, vincitore di concorso per ricercatore


L'ordine del giorno Antonino Russo ed altri n. 9/3210/64, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 febbraio 2010, impegnava l'esecutivo a prorogare di ulteriori quattro anni il limite massimo di annualità previsto dal comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (che fissa a quattro anni la durata degli assegni di ricerca, stabilendo che possano essere rinnovati con lo stesso soggetto nel limite massimo di otto anni, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca), ed a prevedere anche per il pubblico dipendente, vincitore di un concorso per un posto di ricercatore a tempo determinato presso l'Università, il congedo straordinario senza assegni di cui all'articolo 2 della legge n. 476 del 13 agosto 1984.

In merito a tale impegno il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha trasmesso la seguente nota:

“Si precisa che l'art. 51, comma 6, della l. n. 449/1997, in materia dì conferimento dl assegni di ricerca da parte università e da enti di ricerca, prevede che il titolare di un assegno di ricerca in servizio presso una pubblica amministrazione possa essere collocato in aspettativa senza assegni. La norma citata prevede, altresì, che gli assegni di ricerca hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca.

La durata dell'aspettativa è, di conseguenza, correlata alla durata dell'assegno.

Al fine del corretto inquadramento giuridico della materia, si evidenzia che la citata disciplina relativa al limite massimo di durata dell'aspettativa deve essere coordinata con quella recata dall'art. 2 della l. n. 476 del 1984, integrato dall'art. 52, comma 57, della legge n. 448 del 2001, che prevede, per il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, il collocamento, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per l'intero periodo di durata del corso, nonché l'eventuale concessione della borsa di studio in presenza delle condizioni richieste.

In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro.

Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.

La normativa citata dispone, infine, che il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza; tale principio è stato confermato nei contratti collettivi di comparto, i quali, richiamando la suddetta previsione, riconoscono, in presenza del presupposto, il diritto all'aspettativa retribuita o non retribuita.

In sostanza, in base al combinato disposto delle disposizioni citate, il periodo di assenza dal lavoro tutelato con la conservazione del posto per il titolare di un assegno di ricerca può durare complessivamente otto anni nel caso di fruizione del solo assegno di ricerca rinnovato o sette anni nel caso in cui il titolare dell'assegno di ricerca abbia in precedenza usufruito del congedo o dell'aspettativa per il dottorato di ricerca (tre anni per il dottorato e quattro anni di assegno di ricerca).

La ratio della normativa è rinvenibile nell'esigenza di agevolare l'attività di ricerca; assicurando ai dipendenti interessati la conservazione del posto di lavoro e, se del caso, il trattamento economico per il periodo di durata del corso. Ciò al fine di garantire l'interesse generale allo sviluppo della conoscenza e della ricerca e, solo in via mediata - considerato che 1' attività di ricerca è idonea ad arricchire la professionalità del singolo dipendente, contribuendo alla realizzazione del fine istituzionale dell'amministrazione - anche l'interesse specifico di quest'ultima.

Il presente ordine del giorno è volto a prorogare di ulteriori quattro anni il limite massimo di annualità con conseguente dilazione della durata dell'aspettativa connessa all'assegno di ricerca o al dottorato.

Qualora l'impegno auspicato con il presente atto di indirizzo fosse riferito a tutte le ipotesi si arriverebbe ad una durata complessiva di assenza dal lavoro di dodici o undici anni, se, invece, fosse riferito soltanto alla durata dell'assegno in caso di precedente fruizione di borsa per dottorato di ricerca si arriverebbe a complessivi undici anni di aspettativa.

Al riguardo si evidenzia che, per l'accoglimento dell'ordine del giorno in esame, risulta necessario procedere alla modifica della normativa vigente mediante disposizioni di rango primario e che detta modifica richiede un opportuno coordinamento con la complessiva disciplina del lavoro pubblico al fine di salvaguardare i fondamentali principi di buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione e di contenimento della spesa pubblica.

Le medesime esigenze vengono in considerazione anche con riferimento alla richiesta di includere, nell'ambito delle situazioni che legittimano la concessione del congedo straordinario, la vincita di un concorso per ricercatore universitario a tempo determinato presso le università che comporta la concessione dell'aspettativa o del congedo straordinario.

In tal caso verrebbe introdotta un'ulteriore causa di sospensione del rapporto di lavoro o di impiego suscettibile di incidere sul funzionamento dell'apparato amministrativo sotto il profilo organizzativo e finanziario. Peraltro, l'introduzione di questa specifica ipotesi, determinando una deroga al regime di incompatibilità per i pubblici dipendenti, espressamente richiamato anche nel d.P.R. n. 382/1980 (art. 34, comma 2) che disciplina lo stato giuridico dei ricercatori universitari, richiede l'approvazione di ulteriori specifiche disposizioni normative".




Atti di indirizzo segnalati

(dall’inizio della XVI legislatura al 30 giugno 2010)

69

Note di attuazione pervenute

31

Percentuale

di attuazione

45%



Ministro per i rapporti con le regioni


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3146-A/34

Ordine del giorno

Cimadoro

Assemblea

10/6/2010

I

Definizione di un provvedimento organico e coerente in materia di enti locali


L'ordine del giorno Cimadoro ed altri n. 9/3146-A/34, accolto dal Governo ed approvato dall'Assemblea nella seduta dell'11 marzo 2010, impegnava l'esecutivo a considerare l'opportunità di definire un provvedimento organico e coerente sulla materia degli enti locali che, tenuto nel debito conto tagli ed ottimizzazione delle risorse, tenda alla valorizzazione delle istituzioni territoriali, restituisca loro certezza, provveda alla definizione degli assetti ordinamentali e funzionali negli ambiti considerati.

In merito a tale impegno il Ministro per i rapporti con le regioni ha trasmesso la seguente nota:

Si rappresenta che in relazione all'impegno assunto è, come noto, in discussione alla Camera il disegno di legge n. 3118 recante "Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e comuni,semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia ditrasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province edegli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati”. Il disegno di legge in questione persegue l'obiettivo di individuare un'efficiente allocazione delle funzioni degli enti locali, razionalizzando le modalità di esercizio delle stesse e riducendo i costi, assicurando altresì, il superamento di ogni forma di sovrapposizione nei diversi livelli di governo e la complessiva razionalizzazione dell'apparato amministrativo locale. In particolare l'art. 13 del disegno di legge in questione delega il Governo ad adottare un decreto legislativo recante la “Carta delle autonomie locali” volto al coordinamento sistematico, anche sostanziale, delle disposizioni in materia di autonomie locali”.

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3146-A/5

Ordine del giorno

Brugger

Assemblea

10/6/2010

I

Ulteriori iniziative volte ad attribuire mera valenza statistica alla certificazione sul maggior gettito ICI accertato, per l'anno 2009, dai comuni delle Province autonome di Trento e di Bolzano


L'ordine del giorno Brugger ed altri n. 9/3146-A/5, accolto dal Governo ed approvato dall'Assemblea nella seduta del 10 marzo 2010, impegnava l'esecutivo ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte ad attribuire mera valenza statistica alla certificazione sul maggior gettito ICI accertato, per l'anno 2009, dai comuni delle province autonome di Trento e Bolzano, al solo fine di consentire allo Stato di effettuare i necessari calcoli macroeconomici e, pertanto, a non ritenere applicabile alle medesime province l'articolo 4, comma 4-quater, lettera b) della legge n. 42 del 26 marzo 2010, in modo da rispettare l'accordo raggiunto con la regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol e le province autonome di Trento e di Bolzano sul nuovo ordinamento finanziario.

In merito a tale impegno il Ministro per i rapporti con le regioni, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“Questo Ufficio ha interessato il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero degli Interni rappresentando la piena disponibilità per ogni utile intervento congiunto, volto all'adozione delle predette iniziative”.




Atti di indirizzo segnalati

(dall’inizio della XVI legislatura al 30 giugno 2010)

50

Note di attuazione pervenute

28

Percentuale

di attuazione

56%



Ministero della salute


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3210/7

Ordine del giorno

Bertolini

Assemblea

15/06/10

XII

Esclusione dell'applicazione di sanzioni ai medici che abbiano consentito ai laureati in medicina e chirurgia in possesso dell'abilitazione professionale di esercitare l'odontoiatria nei loro ambulatori prima della formale iscrizione all'ordine degli odontoiatri


L'ordine del giorno Bertolini ed altri n. 9/3210/7, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 febbraio 2010, rilevava in premessa che con l'A.C. 3210 (nel corso del cui esame è stato presentato l'atto di indirizzo in titolo) si escludeva che per gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia negli anni compresi tra il 1980 e il 1984 possano configurarsi comportamenti censurabili anche sul piano deontologico nel caso in cui avessero esercitato l'odontoiatria dopo il conseguimento della laurea e della relativa abilitazione, anche prima della possibilità formale di iscriversi all'albo degli odontoiatri e che, di conseguenza, alcun rilevo, neanche deontologico, può essere mosso nei confronti dei medici chirurghi che avessero consentito ai suddetti colleghi di esercitare nei loro ambulatori l'odontoiatria anche prima dell'iscrizione all'ordine degli odontoiatri. Pertanto, con l'ordine del giorno in esame si impegnava il Governo a dare tempestiva comunicazione di questo orientamento agli Ordini dei medici e degli odontoiatri, affinché tutti gli organismi interessati, comprese le Commissioni disciplinari, ne tengano debito conto, applicando la volontà del legislatore.

In merito a tale impegno il Ministero della salute ha trasmesso la seguente nota:

Il comma 9 quater dell'articolo 6 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, ha integrato l'articolo 8 della Legge 5.2.1992, n. 175, aggiungendo il comma 1 bis, il quale esclude dall'applicazione delle sanzioni previste per i professionisti che permettano o agevolino l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie i “medici che abbiano consentito ai laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, l'esercizio dell'odontoiatria anche prima della formale iscrizione all'albo degli odontoiatri" . Detta norma è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 2009, n. 302.

Il citato Decreto, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è stato convertito in legge, con modificazioni, dal comma 1, dell'art. 1 della Legge 26 febbraio 2010, n. 25, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il 27 febbraio 2010, n. 48, S.O.

Nello stesso Supplemento Ordinario è stato pubblicato anche il testo del D.L. n. 194/2009, coordinato con la legge di conversione n. 25/2010.

La Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie di questo Ministero, ha seguito 1'iter del procedimento normativo unitamente alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, con i cui vertici ha avuto modo di commentare la norma medesima.

Pertanto, essa è pienamente conosciuta dagli organi ordinistici.

Per completezza, si informa che è pendente presso la Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie un ricorso rientrante proprio in tale fattispecie e che l'innovazione normativa è stata tempestivamente portata a conoscenza della Commissione medesima".


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3210/33

Ordine del giorno

Mura

Assemblea

28/06/10

XII

Ispezioni e certificazioni da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) sulle sostanze attive impiegate per la produzione di medicinali


L'ordine del giorno Mura ed altri n. 9/3210/33, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 febbraio 2010, impegnava l'esecutivo a prevedere una intensificazione da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) delle ispezioni dirette a verificare la conformità delle materie prime alla certificazione resa, in modo da garantire maggiormente i consumatori sul rispetto della buona prassi di fabbricazione delle sostanze attive impiegate come materie prime per la produzione di medicinali.

In merito a tale impegno il Ministero della salute ha trasmesso la seguente nota:

“II D.Lgs. n. 219/2006, art. 54, prevede che alle richieste di A.I.C. (autorizzazione all'immissione in commercio) presentate in Italia sia allegato il certificato GMP relativo alla officina che ha prodotto la materia prima farmacologicamente attiva (API), rilasciato da un'Autorità competente nell'ambito della Comunità europea.

II D.Lgs. n. 274/2007, art. 2, comma 9, ha posticipato l'applicazione del succitato disposto al 1° gennaio 2009, termine prorogato successivamente al 1° gennaio 2012 dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 26 febbraio 2010, n. 25.

Le norme vigenti prevedono l'obbligo, per l'AIFA, di ispezioni periodiche alle officine che producono API situate sul territorio nazionale al fine sia di garantire la qualità delle produzioni effettuate in Italia che di certificare la qualità delle produzioni italiane.

II personale dell'Ispettorato Materie Prime (API) dell'AIFA è in numero appena sufficiente a garantire l'esecuzione del programma di ispezioni sul territorio nazionale.

Stante la carenza di organico dell'ispettorato, esso oltre alle ispezioni nazionali obbligatorie sopra citate, riesce, con difficoltà, ad effettuare 5-6 ispezioni all'anno presso siti di produzione di API in paesi extra UE.

Per quel che riguarda la qualità delle materie prime importate da paesi terzi, il D.Lgs. n. 274/2007 prevede che, fino alla data di applicazione del disposto del D.Lgs. n. 219/2008 relativo all'obbligo del certificato GMP, le materie prime devono essere corredate di una certificazione di qualità che attesti la conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale che utilizza le materie prime.

E' da sottolineare, inoltre, che l'AIFA collabora con un progetto internazionale, l'API Pilot Project, che prevede la condivisione dei risultati delle ispezioni presso siti di produzione extra UE di materie prime condotte dagli ispettorati di Paesi dell'UE e dell'EDQM (Farmacopea Europea).

Premesso quanto sopra, l'AIFA, a seguito delle indicazioni dell'atto parlamentare ricevuto, si impegna ad incrementare, nei prossimi dodici mesi, le ispezioni extra-UE fino ad un massimo di 7-8 ispezioni.

Successivamente, non appena effettuate le assunzioni di personale tecnico altamente specializzato, questo numero potrà essere ampliato."




Atti di indirizzo segnalati

(dall’inizio della XVI legislatura al 30 giugno 2010)

91

Note di attuazione pervenute

15

Percentuale

di attuazione

16%


Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate
al 30 giugno 2010



Primo firmatario

Tipo di Atto

Numero

Pag.

On.

Bernardini

Ordine del giorno

9/3210/1

73

On.

Bertolini

Ordine del giorno

9/3210/7

82

On.

Bonavitacola

Ordine del giorno

9/1713/149

63

On.

Brugger

Ordine del giorno

9/3146-A/5

81

On.

Cimadoro

Ordine del giorno

9/3146-A/34

80

On.

Cirielli

Ordine del giorno

9/3097-A/4

70

On.

Costa

Ordine del giorno

9/1713/89

62

On.

Di Biagio

Ordine del giorno

9/2724-A/10

50

On.

Di Stanislao

Ordine del giorno

9/3097-A/5

56

On.

Donadi

Ordine del giorno

9/2105-A/23

71

On.

Duilio

Ordine del giorno

9/2561-A/64

72

On.

Evangelisti

Ordine del giorno

9/3016/14

52

On.

Fava

Mozione

1/00128

60

On.

Fedi

Ordine del giorno

9/1441-ter-A/33

49

On.

Gaglione

Ordine del giorno

9/1857/1

69

On.

Holzmann

Ordine del giorno

9/2936-A/208

68

On.

Libè

Ordine del giorno

9/2936-A/143

66

On.

Mecacci

Ordine del giorno

9/3210/4

59

On.

Mondello

Ordine del giorno

9/3210/40

75

On.

Mura

Ordine del giorno

9/3210/33

83

On.

Paladini

Ordine del giorno

9/2936-A/85

68

On.

Pezzotta

Mozione

1/00354

46

On.

Pistelli

Ordine del giorno

9/1713/239

45

On.

Russo Antonino

Ordine del giorno

9/3210/64

77

On.

Tempestini

Ordine del giorno

9/3097-B/7

56

On.

Velo

Ordine del giorno

9/1713/150

64

On.

Villecco Calipari

Ordine del giorno

9/3016/2

54




















Sezione III

RELAZIONI AL PARLAMENTO
E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE
























La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame. Conclude la sezione l’indicazione delle eventuali nuove relazioni ove previste da norme entrate in vigore nel periodo esaminato.

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento


Il Servizio per il controllo parlamentare effettua un monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri, nonché altri soggetti non governativi, devono trasmettere periodicamente al Parlamento come stabilito dalle vigenti disposizioni legislative.

A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, riscontrabili nell’Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’aggiornamento si completa con l’accertamento delle relazioni per le quali l’obbligo di trasmissione sia venuto meno a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni - superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati senza che la norma che prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell’ottica di contribuire, da una parte ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per favorire il processo di semplificazione normativa.

Al fine di definire un quadro complessivo degli adempimenti vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare intrattiene costanti contatti con i competenti uffici interni alle amministrazioni (governative e non) anche attraverso la predisposizione e l’invio di schede informative contenenti l’elenco delle relazioni a carico di ciascun presentatore. Per ogni relazione, vengono indicati la norma istitutiva dell’obbligo, l’argomento, la frequenza della trasmissione (con la data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché le informazioni sull’ultima relazione inviata. In una distinta sezione di ogni scheda vengono, inoltre, elencate le relazioni la cui trasmissione risulti in ritardo rispetto alla scadenza prevista e di cui pertanto si sollecita la trasmissione al Parlamento.

Tali schede vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari interessate per materia, con l’intento di fornire uno strumento di agevole consultazione che consenta da un lato ad ogni Ministero di essere al corrente dell’esito delle verifiche effettuate dal Servizio per il controllo parlamentare e, dall’altro, di informare i parlamentari dello stato di adempimento degli obblighi.

Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio circoscritta alla sola indicazione delle relazioni trasmesse nel periodo considerato dalla pubblicazione, nonché degli eventuali obblighi di nuova introduzione.

In evidenza a giugno 2010



Nell'ambito delle relazioni trasmesse nel mese di giugno, si segnala l'invio da parte del Ministero dell'economia e delle finanzedella prima relazione sull'attuazione degli interventi volti a garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali,ai sensi dell'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge n. 155 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 190 del 2008 (Doc. CCXXXI, n. 1).

Sempre per quanto attiene le cosiddette “prime relazioni”, si registra l'adempimento, da parte del Ministero della salute, dell'obbligo previsto dall'articolo 3, comma 68, della legge n. 244 del 2007, avente ad oggetto la relazione sullo stato della spesa e sull'efficacia nell'allocazione delle risorse, nonché sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta (Doc. CCVIII, n. 23).Prima della costituzione di tale dicastero nel dicembre 2009, infatti, i dati relativi al comparto sanitario erano contenuti nelle relazioni trasmesse dall'ex Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (Doc. CCVIII, n. 8 e 13).

Tra le relazioni pervenute nel periodo considerato, si riscontra, in particolare, quella trasmessa dal Ministero dello sviluppo economico sull'attività delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle loro Unioni regionali(Doc. CXX, n. 1) ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, della legge n. 580 del 1993, come integrato dall'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998: tale relazione, contenente i dati relativi al periodo 2005-2008, colma, almeno parzialmente, un ritardo significativo, se si considera che la precedente, con i dati del 2004, risaliva al dicembre 2006. Analoga considerazione vale per la relazione, inviata alle Camere dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevista dall'articolo 5, comma 4, della legge n. 413 del 1998, sullostato di attuazione delle leggi in materia di interventi per l'industria cantieristica ed armatorialerelativa agli anni 2007 e 2008 (Doc. XL, n. 1). Anche in questo caso, infatti, gli ultimi dati forniti al Parlamento sulla materia concernevano il 2004.

Sotto il medesimo profilo si segnala anche la relazione trasmessa dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge n. 239 del 2004, sul monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita ed analisi dei possibili effetti della generazione distribuita sul sistema elettrico nazionale, relativa agli anni 2007 e 2008 (Doc. XCVIII, n. 1): il precedente monitoraggio, pur essendo stato trasmesso nel 2008, conteneva dati risalenti al 2005.

Ancora per quanto riguarda le relazioni non governative, si evidenzia la trasmissione da parte delle regioni siciliana, Marche, Lombardia, Emilia-Romagna, Campania e Lazio delle relazioni concernenti l’attuazione degli adempimenti previsti dall’accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 14 febbraio 2002 in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa, con i dati relativi al 2009 (Doc. CCI, nn. 11, 12, 13, 14, 15 e 16), in conformità all'articolo 52 della legge n. 289 del 2002. Tale articolo detta misure volte alla razionalizzazione della spesa sanitaria, prevedendo che le regioni, nella prospettiva dell'eliminazione o del significativo contenimento delle liste di attesa, adottino adeguate iniziative, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dirette a favorire lo svolgimento, presso gli ospedali pubblici, degli accertamenti diagnostici in maniera continuativa. Ciò con l'obiettivo finale della copertura del servizio nei sette giorni della settimana, in armonia con quanto previsto dal citato accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 14 febbraio 2002. Ai sensi del comma 4, lettera c), è appunto sull'attuazione di tali adempimenti e sui risultati raggiunti, che le regioni debbono predisporre annualmente una relazione alle Camere.

Sul versante dei nuovi obblighi di relazione, si segnalano le previsioni recate, rispettivamente, dall'articolo 3, comma 2, della legge 13 maggio 2010, n. 80, di “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della repubblica italiana ed il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998”, e dall'articolo 3, comma 8, della legge 29 giugno 2010, n. 100, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali”. Entrambe le disposizioni richiamate prevedono che, nell'eventualità in cui si verifichino (o stiano per verificarsi) scostamenti rispetto alle previsioni di spesa fissate, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente nel merito (ossia il Ministro della giustizia per quanto riguarda la legge n. 80 e il Ministro per i beni e le attività culturali per quanto attiene la legge n. 100) provveda, con proprio decreto, all'adozione delle misure necessarie a far fronte alle maggiori spese e riferisca “senza ritardo” alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti medesimi ed alle misure adottate a copertura del maggior onere. Va peraltro evidenziato come le norme citate riproducano, con riferimento alla variazione rispetto a specifiche previsioni di spesa, un obbligo a riferire alle Camere già introdotto, in via generale, dalla nuova legge di stabilità n. 196 del 2009 (articolo 17, commi 12 e 13) e, ancor prima, dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978, per tutte le leggi che comportino nuovi o maggiori oneri e che, dunque, non sarebbe teoricamente necessario ribadire. Per inciso, si rileva inoltre che la mancata individuazione di un termine certo entro il quale il Governo è tenuto a riferire alle Camere (come già ricordato, la dizione utilizzata è “senza ritardo”) non consente un'oggettiva valutazione della tempestività con cui il Governo adempie, se del caso, all'obbligo di informare il Parlamento.

Una previsione parzialmente diversa, ma avente finalità analoga, è quella contenuta nell'articolo 3, comma 2, della legge 13 maggio 2010, n. 81 di “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo”. Ai sensi di tale norma, il Ministro dell'economia e delle finanzeriferisce, anche in questo caso “senza ritardo”, alle Camere, con apposita relazione, qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 3,sulla rideterminazione delle dotazioni da assegnare alle Agenzie fiscali nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere determinatosi.

Si segnalano infine le disposizioni contenute nella legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009),che prevedono nuovi obblighi di relazione o modificano adempimenti già esistenti.

L'articolo 1, comma 7, riproduce due disposizioni standard, presenti in tutte le leggi comunitarie a partire dalla legge 18 aprile 2005, n. 62, che finora non hanno mai trovato adempimento. Il primo periodo del comma 7 prevede che il Ministro per le politiche europee riferisca sui motivi a giustificazione del ritardo nell'attuazione delle direttive oggetto della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, senza tuttavia indicare esplicitamente un termine di presentazione della relazione qualora si verifichi effettivamente la condizione prevista: daciò consegue la difficoltà di una eventuale sollecitazione in merito alla mancata trasmissione della relazione, anche considerando che l'entrata in vigore della legge comunitaria per l'anno successivo, di fatto, sottrae attualità all'oggetto della relazione riferita alla legge comunitaria precedente. Il secondo periodo del comma 7 rinnova l'obbligo da parte del Ministro di fornire ogni sei mesi un'informativa alle Camere sullo stato di attuazione da parte delle regioni e delle province autonome delle direttive comunitarie.

Ha invece carattere innovativo la previsione contenuta nell'articolo 7, comma 1, lettera a), che novella la legge n. 11 del 2005, introducendo l'articolo 4-bis. Tale norma, che risponde all'intento di rafforzare il ruolo del Parlamento sia nel processo di elaborazione della posizione italiana da rappresentare in sede di Unione europea, sia nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, prevede, al comma 3, che il Presidente del Consiglio (o il Ministro per le politiche europee) trasmetta ogni sei mesi una relazione al Parlamento sul seguito dato agli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti comunitari, nonché di atti preordinati alla loro formulazione.

L'articolo 8, invece, riformula integralmente l'articolo 15 della citata legge n. 11 del 2005, che disciplinava la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, prevedendo, invece, la trasmissione da parte del Governo di due distinti documenti: il primo, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, riguarda la fase ascendente del processo comunitario e deve contenere gliorientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire in ambito europeo nell'anno successivo, tenendo conto del programma legislativo della Commissione europea e con particolare riguardo per le prospettive e le iniziative di politica estera e di sicurezza comune; gli orientamenti assunti o da assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea; le strategie di comunicazione sull'attività dell'Unione europea e sulla partecipazione italiana alle politiche comunitarie.

Il secondo documento, da presentare entro il 31 gennaio, conserva sostanzialmente lo stesso contenuto della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, ma conferendo un maggior rilievo alla politica estera e di sicurezza comune, ed è arricchito da alcuni nuovi contenuti ispirati alla logica di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione. Si tratta, nello specifico, dell'elenco dei Consigli europei e dei Consigli dei ministri dell'Unione europea tenutisi nell'anno di riferimento e dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nello stesso periodo e non definiti entro l'anno medesimo; dei dati consuntivi e delle valutazioni di merito sulla partecipazione dell'Italia all'attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali e sull'efficacia delle politiche di coesione economica e sociale attuate in Italia; dell'esito dato dal Governo ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo formulati dal Parlamento, dalla Conferenza Stato-Regioni, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dalla Conferenza dei presidenti dei Consigli regionali e delle province autonome.

Infine, l'articolo 10, comma 1, modifica l'articolo 15-bis della richiamata legge n. 11 del 2005, trasformando in adempimenti trimestrali (anziché semestrali) gli obblighi di trasmissione alle Camere riguardanti, rispettivamente, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso comunitario relative all'Italia e l'indicazione dell'impatto finanziario derivante da tali procedure. Nel caso in cui le informazioni riguardino eventuali conseguenze di ordine finanziario degli atti giurisdizionali e delle procedure di precontenzioso, le informazioni devono essere trasmesse ogni mese.



Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo
1°- 30 giugno 2010


Relazioni governative


Presidenza del Consiglio dei ministri

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.P.R. 309/1990,

art. 131, co. 1

Stato delle tossicodipendenze in Italia

(Trasmessa dal ministro per i rapporti con il Parlamento)

(Dati relativi al 2009, Doc. XXX n. 3)

II Giustizia

XII Affari sociali

22/6/2010

D.Lgs. 66/1999,

art. 12, co. 1

Relazione di inchiesta relativa all'incidente occorso all'aeromobile Bombardier Canadair CL-415, marche I-DPCK, il 18 marzo 2005, in località Forte dei Marmi (Lucca)

(Trasmessa dal ministro per i rapporti con il Parlamento)

IX Trasporti

29/6/2010


Ministero degli affari esteri

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 49/1987,

art. 3, co. 6,

lett. c)

Attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo

(Dati relativi al 2008, Doc. LV n. 3)

III Affari esteri

7/6/2010

L. 49/1987,

art. 4, co. 2-bis

Attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e partecipazione italiana alle risorse di detti organismi

(Predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e allegata alla relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo)

(Dati relativi al 2008, Doc. LV n. 3-bis)

III Affari esteri

7/6/2010

L. 482/1999,

art. 19, co. 3

Attuazione degli interventi relativi alla promozione dello sviluppo delle lingue e delle culture, indicate all'articolo 2 della legge n. 482 del 1999, diffuse all'estero e alla diffusione all'estero della lingua e della cultura italiane

(Dati relativi al 2008, Doc. LXXX-bis n. 2)

III Affari esteri

VII Cultura

15/6/2010




Ministero per i beni e le attività culturali

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 244/2007,

art. 3, co. 68

Stato della spesa ed efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di competenza e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta

(Dati relativi al 2009, Doc. CCVIII n. 22)

I Affari costituzionali

V Bilancio

VII Cultura

21/6/2010





Ministero dell'economia e delle finanze

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 155/2008,

art. 5, co. 1-ter

Attuazione degli interventi volti a garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali

(Dati aggiornati al 31 dicembre 2009 – PRIMA RELAZIONE - Doc. CCXXXI n. 1)

V Bilancio

VI Finanze

8/6/2010

L. 468/1978,

art. 30

Stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico e situazione di cassa

(Dati aggiornati al 30 settembre 2009, comprensivi del raffronto con i risultati del precedente biennio, Doc. XXV n. 8)

V Bilancio

22/6/2010





Ministero della giustizia

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 553/1996,

art. 6-ter, co. unico

Stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti

(Predisposta dal Ministero della giustizia e trasmessa dal ministro per i rapporti con il Parlamento)

(Dati relativi al II semestre 2009, Doc. CXVI-bis n. 4)

II Giustizia

8/6/2010

L. 70/1975,

art. 30, co. quinto

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari

(Dati relativi al 2009, corredati dai bilanci di previsione e consuntivo)

XI Lavoro

16/6/2010

L. 575/1965,

art. 2-duodecies,

co. 4

Consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e stato dei procedimenti di sequestro e confisca

(Predisposta dal Ministero della giustizia e trasmessa dal ministro per i rapporti con il Parlamento)

(Dati aggiornati al 30 aprile 2010, Doc. CLIV n. 4)

II Giustizia

17/6/2010



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 413/1998,

art. 5, co. 4

Stato di attuazione delle leggi in materia di interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale

(Dati relativi agli anni 2007 e 2008, Doc. XL n. 1)

IX Trasporti

22/6/2010

L. 244/2007,

art. 3, co. 68

Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta

(Dati relativi al 2009, Doc. CCVIII n. 25)

I Affari costituzionali

V Bilancio

VIII Ambiente

IX Trasporti

29/6/2010



Ministero dell'interno

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 93/1998,

art. 6, co. 2

Attuazione della Convenzione che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (EUROPOL)

(Dati relativi al 2009, Doc. CXXXII-bis n. 3)

Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di EUROPOL, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

3/6/2010


Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 297/1999,

art. 8, co. 2

Efficacia degli interventi del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)

(Dati relativi al 2008, Doc. CXXXVII n. 2)

X Attività produttive

23/6/2010




Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 244/2007,

art. 3, co. 68

Stato della spesa ed efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta

(Dati relativi al 2009, Doc. CCVIII n. 21)

I Affari costituzionali

V Bilancio

XI Lavoro

XII Affari sociali

15/6/2010




Ministro per le pari opportunità

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 269/1998,

art. 17, co. 1

Stato di attuazione della legge n. 269 del 1998, recante “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno ai minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”

(Dati aggiornati al mese di maggio 2010, Doc. CX n. 1)

II Giustizia

1°/6/2010




Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 244/2007,

art. 3, co. 68

Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta

(Dati relativi al 2009, Doc. CCVIII n. 24)

I Affari costituzionali

V Bilancio

XIII Agricoltura

28/6/2010




Ministero della salute

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 244/2007,

art. 3, co. 68

Stato della spesa ed efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta

(Dati relativi al 2009 - PRIMA RELAZIONE - Doc. CCVIII n. 23)

I Affari costituzionali

V Bilancio

XII Affari sociali

21/6/2010

D.L. 282/1986,

art. 8, co. 5

Attività di vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia

(Dati relativi al 2009, Doc. LXXVI n. 3)

XII Affari sociali

23/6/2010




Ministero dello sviluppo economico

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 68/1997,

art. 7, co. 6

Risultati dell'attività promozionale svolta dall'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE)

(Dati relativi al 2008, Doc. CXLIII n. 1)

X Attività produttive

9/6/2010

D.L. 239/2003,

art. 1-quater,

co. 8

Rapporto sull'andamento delle autorizzazioni concernenti la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici

(Dati relativi al periodo agosto 2009-aprile 2010)

VIII Ambiente

X Attività produttive

9/6/2010

L. 580/1993,

art. 5-bis, co. 1,

come integrato dall'art. 37, co. 2,

D.Lgs. 112/1998

Attività delle Camere di commercio, industria e artigianato e agricoltura e delle loro Unioni regionali

(Dati relativi al periodo 2005-2008, Doc. CXX n. 1)

X Attività produttive

16/6/2010

D.L. 120/1989,

art. 8, co. 11

Stato di attuazione del programma di promozione industriale

(Dati aggiornati al 31 dicembre 2008, Doc. XLIX n. 3)

X Attività produttive

17/6/2010



Relazioni non governative


Fonte istitutiva

Soggetto

competente

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 212/2000,

art. 13,

co. 13-bis

Garante del contribuente regione Lazio

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

(Dati relativi al 2009)

VI Finanze

7/6/2010

L. 239/2004,

art. 1, co. 89

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita ed analisi dei possibili effetti della generazione distribuita sul sistema elettrico nazionale

(Dati relativi agli anni 2007 e 2008, Doc. XCVIII n. 1)

X Attività produttive

8/6/2010

L. 127/1997,

art. 16, co. 2

Difensore civico della Provincia autonoma di Bolzano

Relazione sull'attività svolta

(Dati relativi al 2009, Doc. CXXVIII n. 23)

I Affari costituzionali

14/6/2010

L. 289/2002,

art. 52, co. 4,

lett. c)

Regione siciliana

Attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa

(Trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri)

(Dati relativi al 2009, Doc. CCI, n. 11)

XII Affari sociali

15/6/2010

L. 289/2002,

art. 52, co. 4,

lett. c)

Regione Marche

Attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa

(Trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri)

(Dati relativi al 2009, Doc. CCI, n. 12)

XII Affari sociali

15/6/2010

L. 289/2002,

art. 52, co. 4,

lett. c)

Regione Lombardia

Attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa

(Trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri)

(Dati relativi al 2009, Doc. CCI, n. 13)

XII Affari sociali

15/6/2010

L. 289/2002,

art. 52, co. 4,

lett. c)

Regione

Emilia-Romagna

Attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa

(Trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri)

(Dati relativi al 2009, Doc. CCI, n. 14)

XII Affari sociali

15/6/2010

L. 289/2002,

art. 52, co. 4,

lett. c)

Regione Campania

Attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa

(Trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri)

(Dati relativi al 2009, Doc. CC n. 15)

XII Affari sociali

23/6/2010

L. 289/2002,

art. 52, co. 4,

lett. c)

Regione Lazio

Attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa

(Trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri)

(Dati relativi al 2009, Doc. CC n. 16)

XII Affari sociali

23/6/2010

L. 262/2005,

art. 19, co. 4

Banca d'Italia

Attività svolta dalla Banca d'Italia

(Dati aggiornati al mese di giugno 2010, Doc. CXCVIII n. 3)

V Bilancio

VI Finanze

29/6/2010




Nuove relazioni previste da fonti normative (*)


Relazioni governative


Fonte

Ministero competente

Oggetto

L. 80/2010,

art. 3, co. 2

Ministero dell'economia e delle finanze

Cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 80 del 2010 e misure adottate per la copertura del maggior onere

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2010, n. 130

D.L. 64/2010,

art. 3, co. 8

Ministero dell'economia e delle finanze

Cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 64 del 2010 e misure adottate per la copertura del maggior onere

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2010, n. 150

L. 81/2010,

art. 3, co. 2

Ministero dell'economia e delle finanze

Rideterminazione della percentuale di cui all'articolo 1, comma 74, lett. a), della legge n. 266 del 2005, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 81 del 2010

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 2010, n. 131

L. 96/2010

art. 1, co. 7,

primo periodo

Ministro per le politiche europee

Motivi a giustificazione del ritardo nell’attuazione di direttive comunitarie oggetto di delega al Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009)

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2010, n. 146, S.O.

L. 96/2010

art. 1, co. 7,

secondo periodo

Ministro per le politiche europee

Stato di attuazione da parte delle regioni e delle province autonome delle direttive comunitarie di cui alla legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009)

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2010, n. 146, S.O.

L. 11/2005,

art. 4-bis, co. 3

(introdotto dall'art. 7, co. 1, lett. a) L. 96/2010)*

Presidenza del Consiglio dei ministri

ovvero

Ministro per le politiche europee

Seguito dato agli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti comunitari e di atti preordinati alla loro formulazione

*Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2010, n. 146, S.O.

L. 11/2005,

art. 15, co. 1,

come sostituito dall'art. 8, co. 1

L. 96/2010

(Legge comunitaria 2009)*

La norma istitutiva dell’obbligo prevede che la trasmissione della relazione avvenga da parte del Governo senza specificare il Ministero competente

Orientamenti e priorità del Governo sugli sviluppi del processo di integrazione europea, sui profili istituzionali e su ciascuna politica dell'Unione europea, su specifici progetti di atti normativi comunitari, nonché sulle strategie di comunicazione in merito all'attività dell'Unione europea ed alla partecipazione italiana alle politiche comunitarie

*Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2010, n. 146, S.O.



(*) Si tratta di relazioni previste da nuove norme entrate in vigore nel periodo preso in considerazione dal presente bollettino





Relazioni non governative


nessuna


1 Interessanti ai fini della presente sezione sono anche, tra gli altri, i commi 2 e 5 dell'articolo 6. Il comma 2 infatti stabilisce che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali.

Il comma 5 prevede invece la riduzione del numero dei componenti degli organi amministrativi degli enti in questione: fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 [su cui si veda infra], tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [sulla quale si veda infra al punto "B" della presente introduzione], con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.

2Si ricorda in proposito che il Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 aveva approvato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, uno schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, di riordino del sistema delle Stazioni sperimentali per l’industria (articolo 46, comma 2), che prevedeva anche la soppressione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari INCA, ente che era stato tra l'altro recentemente commissariato e affidato al commissario Carlo Amatucci, nominato con decreti del Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio e del 23 marzo 2010, non ancora comunicati al Parlamento.

3 E cioè con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell’elenco ISTAT [delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato] pubblicato in attuazione del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca (...).

4 Con decreto interministeriale del 19 novembre 2008 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, erano stati confermati i seguenti enti pubblici non economici: Accademia della Crusca, Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, Cassa conguaglio trasporti di Gas di petrolio liquefatto, Cassa conguaglio settore elettrico, Comitato olimpico nazionale italiano CONI, Istituto italiano per l’Africa e l’oriente ISIAO, Lega italiana per la lotta ai tumori LILT, Ente teatrale italiano ETI e Unione nazionale ufficiali in congedo UNUCI. Questi ultimi due enti rientrano anche tra quelli oggetto della citata legge n. 14 del 1978.

5 Co. 634: Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento; b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi (...) c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali; d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi (...).

6 Sono riportate nella tabella le procedure con cui furono nominati (comprese le norme sul controllo parlamentare sulle nomine) gli organi attualmente in scadenza. Per le nuove procedure, stabilite dal D.P.R. n. 215/2009 di riordino dell’ONFA, con cui saranno nominati in futuro i nuovi organi, si veda supra nella relativa nota. Riassumendo le novità, il D.P.R. di nomina del presidente verrà adottato su proposta del Ministro della difesa sentito il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica, il quale proporrà anche i nomi dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, poi nominati con D.M. del Ministro della difesa. Inoltre sembra si evinca dalla nuova normativa che, diventando il vicepresidente per legge il consigliere avente la maggiore anzianità di grado fra quelli di cui al comma 2, lettere b) e c), verrà meno la necessità di un'apposita proposta di nomina, e conseguentemente del connesso parere parlamentare, che resta invece senz'altro previsto relativamente alla proposta di nomina del presidente.

7 Il comitato nella nuova agenzia sarà sostituito dal consiglio direttivo nominato con D.P.C.M. su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Il consiglio nominerà tra i suoi componenti il presidente, il quale nominerà il vicepresidente.

8 La procedura di nomina riportata nella tabella è quella del comitato attualmente in scadenza; per la procedura di nomina del nuovo consiglio direttivo dell'ANVUR, si veda supra alla nota n. 7.

*Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell'attuazione, a più di un Ministero. Pertanto la somma degli atti segnalati ai Ministeri può non coincidere con il totale degli atti da segnalare.

*Le risoluzioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell’Assemblea o delle Commissioni.

**Le mozioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell’Assemblea.