Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Recepimento direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori Schema di D.Lgs. n. 32 (art. 1, L. 25 febbraio 2008, n. 34)
Riferimenti:
SCH.DEC 32/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 30
Data: 14/10/2008
Descrittori:
APPARECCHI ELETTRICI   DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA
RECUPERO E RICICLAGGIO   RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO
SMALTIMENTO DI RIFIUTI     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
Altri riferimenti:
L N. 34 DEL 25-FEB-08     


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

servizio studi

segreteria generale
ufficio rapporti con l’ue

 

Atti del Governo

Recepimento direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori

Schema di D.Lgs. n. 32

(art. 1, L.  25 febbraio 2008, n. 34)

 

 

 

 

n. 30

 

 

14 ottobre 2008

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

File: Am0025.doc

 

 


INDICE

Schede di lettura

§      La direttiva 2006/66/CE   3

§      La norma di delega  4

§      Lo schema in esame  5

§      Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE   20

§      Procedure di contenzioso  22

§      D.M. 3 luglio 2003, n. 194  Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 98/101/CE del 22 dicembre 1998 della Commissione, che adegua al progresso tecnico la direttiva 91/157/CEE del Consiglio relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose.27

§      D.Lgs. 3 aprile 152 Norme in materia ambientale. (artt. 2, 3 e 5)33

§      L. 25 febbraio 2008 n. 34 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2007). (art. 1)37

Normativa comunitaria

§      Dir. 6 settembre 2006, n. 2006/66/CE DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE.43

§      Dir. 11 marzo 2008, n. 2008/12/CE DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione).59

Documentazione

§      Segnalazione dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato del 26 settembre 2008 relativa allo Schema di decreto legislativo recante Recepimento direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE   63

 


Schede di lettura

 


La direttiva 2006/66/CE

La direttiva in commento ha la finalità di ridurre significatamene la quantità di pile avviate allo smaltimento, garantendo il corretto funzionamento del mercato interno.

Nei considerando della nuova direttiva si sottolinea, infatti, come la precedente direttiva 91/157/EE[1], sebbene avesse consentito il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia, non fosse però riuscita a raggiungere gli obiettivi che intendeva perseguire.

II mercato delle batterie “primarie” (“non ricaricabili”) e “secondarie” (“ricaricabili”, più propriamente definite “accumulatori”) può essere suddiviso in due gruppi principali: il settore "portatile", nel quale le batterie generalmente pesano meno di 1 kg ed il settore "industriale e da autotrazione", nel quale le batterie generalmente pesano più di 1 kg.

Ogni anno in Europa vengono immesse sul mercato 160.000 tonnellate di pile portatili, cui si aggiungono 800.000 tonnellate di batterie per veicoli e 190 000 tonnellate di accumulatori per uso industriale[2].

Da tali cifre si comprende come le batterie rappresentino una fonte essenziale di energia ma, a causa della loro massiccia diffusione, esse costituiscono anche un rischio ambientale qualora non vengano smaltite in maniera rispettosa dell’ambiente.

La problematica dello smaltimento improprio di batterie ad accumulatori nel flusso dei rifiuti solidi urbani (RSU) non riguarda tuttavia né il segmento”industriali” né il segmento “da autotrazione” in quanto, a causa dell’elevato valore del materiale in esse contenuto, la quasi totalità del prodotto esausto affluisce alla raccolta differenziata.

Diverso è il discorso relativo al segmento “portatile” per il quale l’assenza di incentivi economici verso chi contribuisce alla raccolta differenziata, la mancanza di una adeguata informazione sui rischi ambientali di uno smaltimento improprio e la facilità di stoccaggio in ambiente domestico hanno sino ad ora portato ad un massiccio afflusso di questo prodotto, quando esausto, nei RSU.

I maggiori rischi per l’ambiente conseguenti a questo comportamento sono legati al contenuto in mercurio, piombo e cadmio che caratterizzano molte tipologie di pile ed accumulatori. Questi metalli, attraverso le diverse vie di smaltimento dei RSU (l’incenerimento o l’immissione in discarica), si possono diffondere nell’ambiente dando luogo a fenomeni di accumulo e di ingresso nella catena alimentare.

Allo scopo di tutelare l’ambiente da questa fonte di rischio, nel 1991 venne emanata la direttiva 91/157/CEE (modificata dalle direttive 93/86/CEE e 98/101/CE) il cui scopo principale era quello di vietare la commercializzazione di pile contenenti livelli di metalli pesanti superiori ai limiti prefissati e di indirizzare verso la raccolta differenziata tutte le pile che contenevano tali elementi.

Dato che le disposizioni introdotte hanno trovato applicazione solo nei confronti di una ristretta tipologia di batterie ed accumulatori, e constatata l’inefficacia della raccolta differenziata strutturata secondo i dettami della direttiva 91/157/CEE accanto alla crescita del contenuto di cadmio da batterie nei RSU, si è riscontrata la necessità di una revisione delle norme della citata direttiva. Pertanto, nel luglio 2006 il Parlamento europeo prima ed il Consiglio successivamente, hanno approvato un testo condiviso le cui disposizioni hanno preso corpo nella direttiva 2006/66/CE in esame.

 

Le principali novità recate dalla direttiva riguardano una restrizione sull'uso di sostanze pericolose nelle nuove pile e l’introduzione di precisi obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, nonché la previsione di obblighi di registrazione in capo a ciascun produttore e di etichettatura per tutte le pile, accumulatori e pacchi batterie.

La direttiva 2006/66/CE avrebbe dovuto essere recepita dagli Stati membri entro il 26 settembre 2008 (art. 26), data di abrogazione della precedente direttiva 91/157/CEE (art 28). Recentemente essa ha subito alcuni adeguamenti di natura tecnica da parte della direttiva 2008/12/CE.

Si ricorda, infine, che per agevolare il passaggio dal vecchio al nuovo regime, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno presentato una proposta di direttiva - COM(2008)211 def.[3] - che prevede la possibilità di commercializzazione delle pile non rispondenti agli standard previsti dalla direttiva 2006/66/CE, purché immesse sul mercato prima della data del 26 settembre 2008.

La norma di delega

La direttiva 2006/66/CE è inclusa nell’allegato B della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria 2007),per la quale viene conferita delega al Governo, ai sensi dell’art. 1, di adottare il relativo decreto di recepimento entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalla direttiva stessa.

Nonostante tale termine sia scaduto il 26 settembre scorso, il termine per l’esercizio della delega è prorogato di sessanta giorni, ai sensi del comma 3 del citato art. 1.

Tal comma prevede, infatti che decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.


Lo schema in esame

Finalità, ambito di applicazione e definizioni (artt. 1-2)

L’articolo 1 dello schema di decreto indica le finalità dello stesso, che è volto a dettare:

§         le norme in materia di immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori;

§         le norme specifiche per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, destinate a promuovere un elevato livello di raccolta e di riciclaggio di tali materiali.

L’ambito di applicazione include tutte le pile e gli accumulatori, come definiti all’articolo 2, comma 1, lett. a), indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati, con alcune eccezioni correlate alla sicurezza dello Stato e a fini spaziali (art. 1, comma 4), diversamente dalla normativa vigente (DM 3 luglio 2003 n. 194[4]) ove l’ambito di applicazione viene definito con riguardo alle caratteristiche chimiche dell’unico aggregato definito genericamente “pila o accumulatore”.

Al fine di delimitare il campo di applicazione, vengono perciò introdotte dall’articolo 2 nuove definizioni relative a “pacco batterie”, “pile e accumulatori portatili”, “pile a bottone”, “batterie e accumulatori per veicoli” e “pile e accumulatori industriali”. Vengono, altresì, definiti, tra gli altri, i concetti di “produttore” e “distributore”.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell’art. 1, comma 3, sono comunque fatte salve le disposizioni del decreto legislativo n. 209 del 2003 (attuativo della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) e del decreto legislativo n. 151 del 2005 (attuativo della direttiva 2002/96/CE sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche).

 

L’articolo 1 riproduce, sostanzialmente, il contenuto degli artt. 1 e 2 della direttiva 2006/66/CE. Lo stesso dicasi per l’articolo 2, rispetto al contenuto dell’articolo 3 della direttiva, ad eccezione della lett. t) che introduce la definizione di “punto di raccolta per pile ed accumulatori”.

 

 

Mercato delle pile e degli accumulatori (artt. 3-5)

L’articolo 3 prevede i seguenti divieti di immissione sul mercato:

 

Tipologia

Esclusioni

Pile o accumulatori, anche incorporati in apparecchi, contenenti più dello 0,0005% di mercurio in peso.

Pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 % in peso.

Pile o accumulatori portatili, compresi quelli incorporati in apparecchi, contenenti più dello 0,002 % di cadmio in peso.

Pile e accumulatori portatili dei sistemi di emergenza e di allarme (incluse le luci di emergenza), delle attrezzature mediche e degli utensili elettrici senza fili.

 

 

Rispetto alla normativa nazionale vigente vengono confermati i divieti e le relative esclusioni relativi al mercurio, mentre viene introdotto un nuovo divieto per il cadmio.

Si ricorda, infatti, che nel DM n. 194 del 2003 il parametro relativo alla presenza percentuale di cadmio non era considerato ai fini della commercializzazione, ma solo per la definizione dell’ambito di applicazione.

Al riguardo si segnala che al considerando 11, la direttiva raccomanda una revisione dell'esenzione dal divieto imposto sul cadmio prevista per le pile e gli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in utensili elettrici senza fili. La direttiva prevede, quindi, al comma 4 dell’articolo 4, che la Commissione riesamini la relativa deroga e trasmetta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione entro il 26 settembre 2010, al fine di vietare il cadmio nelle pile e negli accumulatori.

 

L’articolo 4 persegue le seguenti finalità:

§         promuovere la ricerca e incoraggiare miglioramenti dell'efficienza ambientale, delle pile e degli accumulatori lungo l'intero ciclo di vita;

§         favorire lo sviluppo e la commercializzazione di pile e accumulatori contenenti minori quantità di sostanze pericolose o meno inquinanti in sostituzione del mercurio, del cadmio e del piombo.

A tal fine vengono affidati ai Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico, i seguenti compiti, senza oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica:

§         l’adozione di misure, quale la stipula di accordi di programma, dirette a favorire ed incentivare, da parte dei produttori di pile ed accumulatori, l'impiego di modalità di progettazione e di fabbricazione che consentano una maggiore efficienza ambientale;

§         la promozione di pertinenti politiche di sostegno e di incentivazione.

 

 

L’articolo 5 disciplina, nel seguente modo, l’immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori:

 

Tipologia

Immissione sul mercato

Pile o accumulatori conformi ai requisiti dello schema di decreto.

Immissione sul mercato senza alcun tipo di restrizione.

Pile o accumulatori non conformi ai requisiti dello schema di decreto.

Divieto di immissione e, in caso di inosservanza, immediato ritiro da parte delle autorità competenti, che dovranno essere individuate con un apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame.

 

Gli articoli 3, 4 e 5 riproducono, sostanzialmente, il contenuto degli artt. 4, 5 e 6 della direttiva 2006/66/CE.

 

 

 

Sistemi di raccolta (artt. 6-7)

Gli articoli 6 e 7 prevedono due distinti sistemi di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori a seconda del tipo del rifiuto, al fine di massimizzarne la raccolta separata. Le caratteristiche principali di tali sistemi di raccolta vengono sintetizzate nel seguente prospetto:

 

 

Rifiuti di pile e accumulatori
portatili

Rifiuti di pile e accumulatori
industriali e per veicoli

ê

ê

COBAT (art. 17)

Sistema di raccolta per pile e accumulatori industriali (art. 7)

ê

ê

Caratteristiche principali del sistema (art. 6)

Caratteristiche principali del sistema (art. 7)

Copertura territoriale

Omogenea su tutto il territorio nazionale.

Omogenea su tutto il territorio nazionale.

Modalità del ritiro

Il sistema consente agli utilizzatori finali di disfarsi gratuitamente dei rifiuti di pile o accumulatori portatili:

§         in punti di raccolta (non soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti) loro accessibili nelle vicinanze, tenuto conto della densità della popolazione (comma 1, lett.a);

§         senza l’obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori (comma 1, lett. b).

Il sistema, al fine di assicurare la raccolta separata, può avvalersi, previa stipula di convenzioni a titolo oneroso, delle strutture di raccolta differenziata istituite dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.

Il sistema è in ogni caso tenuto al ritiro e alla gestione dei rifiuti di pile o accumulatori portatili raccolti in maniera differenziata dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.

La raccolta separata è organizzata prevedendo che i distributori che forniscono nuove pile e accumulatori portatili pongano a disposizione del pubblico dei contenitori per il conferimento dei rifiuti nel proprio punto vendita, che costituiscono punti di raccolta non soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti (comma 4).

Il sistema ritira i rifiuti di pile e accumulatori industriali presso gli utilizzatori finali, indipendentemente dalla composizione chimica e dall’origine, e assicura anche la raccolta separata di pile e accumulatori per veicoli. Per tale tipo di rifiuti viene previsto l’obbligo di conferimento al sistema, a meno che la raccolta venga effettuata in conformità delle disposizioni del d.lgs. n. 209/2003[5].

 

Il ritiro gratuito viene previsto:

§         in caso di batterie e accumulatori per veicoli ad uso privato non commerciale presso i centri di raccolta allestiti dal sistema e senza l’obbligo di acquistare nuove batterie o accumulatori;

§         in caso di pile o accumulatori industriali e per veicoli raccolti nell’ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.

 

Gli articoli 6 e 7 dello schema in esame sembrano recepire, nella sostanza, le indicazioni dell’art. 8 della direttiva. Le lettere a) e b) dell’art. 6, comma 1, dello schema di decreto riproducono, infatti, le lettere a) e c) dell’art. 8, par. 1, della direttiva. Quanto alla lett. b) del citato par. 1, che prevede l’obbligo per i distributori di recuperare gratuitamente i rifiuti o l’istituzione di regimi alternativi di eguale efficacia, lo schema in esame sembra accogliere entrambe le possibilità. Infatti l’art. 6, comma 1, dello schema di decreto, che indica nel Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT) il sistema per la raccolta separata di rifiuti di pile e accumulatori portatili, coesiste con il comma 4 dell’art. 6 del medesimo schema, che prevede che i distributori che forniscono nuove pile e accumulatori portatili pongano a disposizione del pubblico dei contenitori per il conferimento dei rifiuti nel proprio punto vendita.

Si osserva, inoltre, che, relativamente al sistema di raccolta di rifiuti di pile e accumulatori industriali l’art. 8, par. 3, della direttiva prevede anche la possibilità, per terzi indipendenti, di raccogliere tali rifiuti. Su tale punto, però, l’art. 7 dello schema in esame non fornisce indicazioni. Di più la previsione recata dall’art. 17 secondo cui il COBAT “è considerato sistema di raccolta agli effetti e in conformità del presente decreto” sembra far sorgere il dubbio che anche il sistema previsto dall’art. 7 sia posto in capo al COBAT. Si segnala, inoltre, che nell’art. 13, comma 1, si fa riferimento ai “produttori aderenti al sistema” di cui agli artt. 6 e 7. Ulteriori ambiguità derivano dall’utilizzo generico dell’espressione “sistema di raccolta” in altre parti dell’articolato (per es. nell’art. 10, comma 1, lett. a), che sembrerebbe avvalorare l’ipotesi dell’esistenza di un unico sistema in capo al COBAT.

 

Ciò premesso, sembrerebbe opportuno chiarire quali siano i soggetti partecipanti al sistema previsto dall’articolo 7.

 

Si osserva, inoltre, che la previsione di contenitori per il conferimento di rifiuti di pile e accumulatori portatili presso i distributori, indicata nel comma 4 dell’art. 6 dello schema in esame, conferma quanto già previsto dalla normativa vigente (art. 4 del DM n. 193 del 2004).

 

 

Obiettivi di raccolta (art. 8)

L’articolo 8 introduce nella legislazione nazionale tassi di raccolta minima per pile e accumulatori portatili da conseguire per fasi successive:

§         25% entro il 26 settembre 2012;

§         45% entro il 26 settembre 2016.

Si ricorda che, ai sensi della lettera s), del comma 1, dell’art. 2 dello schema in esame, il «tasso di raccolta» indica la percentuale ottenuta, dividendo il peso dei rifiuti di pile e accumulatori portatili raccolti in un anno civile per la media del peso di pile e accumulatori portatili venduti direttamente agli utilizzatori finali da parte dei produttori, ovvero da essi consegnati a terzi in vista della vendita agli utilizzatori finali nel territorio nazionale, nel corso di tale anno civile e dei due anni civili precedenti.

Si rammenta, altresì, che l’attuale situazione relativa alla raccolta di pile e accumulatori portatili registra un tasso di poco inferiore al 14%, a fronte di circa 13.000 tonnellate annue immesse al consumo[6].

Il comma 3 dell’articolo 8 affida il calcolo annuale delle percentuali di raccolta all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), secondo il piano di cui all'allegato I (che fornisce il metodo di calcolo per i primi anni), sulla base dei dati risultanti dal Registro di cui all’art. 14 e dei dati trasmessi dal Centro di coordinamento di cui all’art. 18.

 

Si ricorda che l’ISPRA è stato istituito dall’art. 28 del DL 112 del 2008. Ad esso, posto sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente, sono state trasferite le funzioni e le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dei seguenti enti:

§         Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);

§         Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS);

§         Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).

Il comma 1 prevede, invece, che la percentuale di raccolta delle pile e degli accumulatori venga calcolata per la prima volta in relazione alla raccolta effettuata nel corso dell’anno 2011 e che, fatta salva l’applicazione del d.lgs. n. 151/2005 (RAEE), i dati annuali relativi alla raccolta e alle vendite comprendono pile e accumulatori incorporati in apparecchi.

 

L’articolo 8 consente di recepire integralmente le indicazioni recate dall’art. 10 della direttiva 2006/66/CE.

 

 

Trattamento, riciclaggio e smaltimento (art. 9-12)

L’articolo 9 prevede che i produttori progettino apparecchi in cui siano facilmente rimovibili i rifiuti di pile e accumulatori e vengano, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto in esame, immessi sul mercato corredati di istruzioni per la loro rimozione in sicurezza.

Tali disposizioni non si applicano qualora, per motivi di sicurezza, prestazione, protezione medica o dei dati, sia necessaria la continuità dell'alimentazione e occorra un collegamento permanente tra l'apparecchio e la pila o l'accumulatore.

 

L’articolo 10 dispone che:

§         entro il 26 settembre 2009 siano istituiti sistemi per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori basati sulle migliori tecniche disponibili in termini di tutela della salute e dell'ambiente e che tutte le pile e gli accumulatori individuabili e raccolti a norma degli artt. 6 e 7 o del d.lgs. n. 151/2005 (RAEE) siano sottoposti a trattamento e riciclaggio con sistemi chesiano conformi alla normativa comunitaria, in particolare per quanto riguarda la salute, la sicurezza e la gestione dei rifiuti. Viene altresì previsto che il trattamento soddisfi i requisiti minimi di cui all’allegato II, parte A;

§         entro il 26 settembre 2011 il processo di riciclaggio soddisfi le efficienze di riciclaggio e le disposizioni associate di cui all’allegato II, parte B;

§         a decorrere dal 2012 gli impianti di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori comunicano ogni anno al sistema di raccolta, entro il 31 marzo, con riferimento all’anno solare precedente, le informazioni relative ai quantitativi di rifiuti trattati, suddivisi per singole tipologie di pile e accumulatori, e alle percentuali di riciclaggio conseguite, con riferimento alle tre categorie di pile ed accumulatori di cui all’allegato III, punto 3, lettera b), recante le modalità di iscrizione al registro nazionale.

Si osserva, in proposito, che sembrerebbe opportuno rinviare alla Tabella 1 dell’allegato III, poiché a tale tabella fa rinvio la citata lettera b).

 

Il comma 3 dell’art. 10 prevede, inoltre, la rimozione delle pile ed accumulatori dai RAEE.

Si osserva, tuttavia, che tale disposizione dovrebbe essere coordinata con l’analoga - ma non identica - disposizione contenuta nel dettato dell’art. 13, comma 3, dello schema di decreto ovvero espunta in quanto ridondante.

Il comma 5 incarica le Province territorialmente competenti di effettuare ispezioni presso gli impianti di trattamento e riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori al fine della verifica del rispetto dei requisiti stabiliti nell’allegato II.

I restanti commi dell’articolo 10 (commi 6 e 7) recano disposizioni relative all’esportazioni di tali rifiuti.

 

L’articolo 11 prevede che il Ministero dell’ambiente, di concerto con quelli dell’economia e dello sviluppo economico, promuova misure volte allo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento, nonché la diffusione negli impianti di trattamento dei sistemi certificati di gestione ambientale (EMAS/ISO 14000).

La normativa internazionale ISO 14001 (che rappresenta lo standard più diffuso all’interno della serie delle norme ISO 14000) e il Regolamento comunitario EMAS n. 761/2001, sono gli strumenti volontari di gestione ambientale più diffusi per prevedere e migliorare continuamente gli impatti ambientali di un’organizzazione.

Si segnala che nella direttiva si fa unicamente riferimento alla certificazione EMAS. Occorre però ricordare che il Regolamento n. 761/2001/CE ha recepito al suo interno la norma ISO 14001 (l’Allegato I del regolamento EMAS prevede, infatti, che il sistema di gestione ambientale di una organizzazione che voglia registrarsi, sia attuato in conformità con i requisiti della norma ISO14001, sezione 4).

 

L’articolo 12 vieta lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei rifiuti delle pile e degli accumulatori industriali e per veicoli.

Possono, però, essere smaltiti in discarica o mediante incenerimento quei residui di pile e accumulatori che sono stati già sottoposti a trattamento o a riciclaggio ai sensi dell’art. 10, comma 1.

 

L’articolo 9 riproduce fedelmente l’art. 11 della direttiva.

L’articolo 10 recepisce, nella sostanza, sia l’art. 12 che l’art. 15 della direttiva 2006/66/CE.

Gli articoli 11 e 12 riproducono le disposizioni degli artt. 13 e 14 della direttiva.

 

 

Finanziamento (art. 13)

L’articolo 13 prevede che il finanziamento del sistema di raccolta, trattamento e riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per autoveicoli, indipendentemente dalla data della loro immissione sul mercato, sia a carico dei produttori aderenti al sistema (commi 1 e 5).

Si ripropone, in questa sede, quanto già evidenziato relativamente agli artt. 6-7. Viene infatti utilizzata l’espressione “sistema di raccolta” che non chiarisce se si è in presenza di due sistemi diversi o di un sistema unico. Sembra pertanto opportuno riformulare il comma ai fini di una maggiore chiarezza.

Ai sensi del comma 2, con successivo decreto interministeriale, sentito il Comitato di vigilanza e controllo di cui al decreto in esame, dovranno essere definiti i criteri per la determinazione dei costi a carico dei produttori, secondo una serie di parametri, quali:

§      le determinazioni concernenti il calcolo delle quote di competenza dei produttori per singole tipologie di pile e accumulatori;

§      la tipologia delle pile e degli accumulatori raccolti;

§      l’ubicazione sul territorio dei punti di raccolta e della quota percentuale di raccolta separata effettuata;

§      i ricavi derivanti dalla vendita dei metalli ottenuti dalle operazioni di trattamento e riciclaggio.

I costi della raccolta, trattamento e riciclaggio non potranno essere indicati separatamente agli utilizzatori finali al momento della vendita di nuove pile o accumulatori portatili (comma 4).

Viene, inoltre, prevista la rimozione dei rifiuti di pile e accumulatori rispettivamente dai veicoli fuori uso e dai RAEE presso gli impianti di trattamento di tali rifiuti o la presa in carico da parte dei produttori o di terzi che agiscono in loro nome ai sensi del comma 1 (comma 3).

Dovrà, infine, essere evitato un doppio addebito per i produttori nel caso di pile o accumulatori raccolti conformemente al d.lgs. n. 209/2003 sui veicoli fuori uso e al d.lgs. n. 151/2005 sui RAEE (comma 6).

 

L’articolo 13 consente di recepire le disposizioni dell’art. 16 della direttiva.

 

 

Registrazione e controllo (artt. 14-16)

Gli articoli 14 e 15 provvedono ad istituire un articolato sistema di registrazione, mediante il quale si dà attuazione all’art. 17 della direttiva europea che prevede gli Stati membri provvedano “affinché ciascun produttore sia registrato”.

Viene, infatti istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento del sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori e solo i produttori iscritti a tale Registro – in via telematica presso la Camera di commercio di competenza - potranno immettere sul mercato le pile e gli accumulatori prodotti (commi 1 e 2).

L’iscrizione al Registro avviene, ai sensi del comma 4, dietro pagamento di un corrispettivo annuale da determinarsi, secondo il criterio della copertura dei costi del servizi, con il provvedimento di cui all’articolo 24, comma 5.

Si osserva che nel testo dello schema di decreto è stato erroneamente fatto riferimento all’articolo 26, comma 5.

Ai fini delle predisposizione e dell'aggiornamento del Registro, le Camere di commercio comunicano all’ISPRA, con cadenza annuale, l'elenco delle imprese identificate come produttori di pile e accumulatori e dei “sistemi collettivi operativi”, nonché tutte le altre informazioni previste dal comma 2 (comma 5).

Sembrerebbe opportuno sostituire l’espressione “sistemi collettivi operativi” in modo da chiarirne la portata. Si segnala, inoltre, che nell’Allegato III, cui l’articolo 14 rinvia, viene sovente usata l’espressione “sistemi” oppure “sistemi collettivi”. Occorrerebbe quindi valutare l’opportunità di uniformare la terminologia adottata.

La gestione del Registro è affidata, ai sensi dell’articolo 15, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (comma 1), mentre spettano all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)le ispezioni a campione sulla corretta iscrizione al Registro da parte dei produttori. L’ISPRA dovrà, inoltre:

a) aggiornare il Registro sulla base delle comunicazioni di produttori;

b) raccogliere, in formato elettronico, i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato che i produttori sono tenuti a comunicare al Registro ai sensi dell’art. 14, comma 2;

c) raccogliere i dati trasmessi dal sistema di raccolta, relativamente alla raccolta e al riciclaggio secondo quanto previsto dagli artt. 8 e 10, nonché dalle Province, ai sensi dell’art. 10, comma 5;

d) elaborare i dati relativi alla raccolta e al riciclaggio, trasmettendone i risultati al Ministero dell’ambiente, ai fini della loro trasmissione alla Commissione Europea.

 

L’articolo 16 affida le funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione delle pile e degli accumulatori e dei relativi rifiuti all’esistente Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE istituito dall’art. 15 del d.lgs. n. 151/2005 (comma 1), al fine – sottolineato anche nella relazione illustrativa – di “evitare duplicazioni di organismi favorendo un risparmio di spesa”.

 

Si ricorda il Comitato di vigilanza e controllo, previsto dall’art. 15 del d.lgs. n. 151/2005 (RAEE), si è costituito con D.M. 25 settembre 2007. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del citato DM, il Comitato ha una durata quadriennale.

Per quanto riguarda gli oneri di funzionamento del Comitato, essi vengono posti a carico, in egual misura, dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e quelli di pile ed accumulatori, secondo modalità differenti:

§         i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in base alle quote di mercato come individuate dall’art. 15, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 151;

§         i produttori di pile e accumulatori secondo i criteri stabiliti dal Comitato di vigilanza (comma 2).

Viene prevista, inoltre, al comma 3, un’integrazione della composizione del Comitato - attualmente è di sei componenti ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del d.lgs. n. 151 – con altri due membri designati uno dal Ministero dell’Ambiente e l’altro da quello dell’Economia e delle finanze. Fino all’adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività istituzionali verrà garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 4 ribadisce quanto già disposto dall’art. 3 del DM 15 settembre 2007 sull’organizzazione interna del Comitato di vigilanza e controllo sui RAEE.

Infine, vengono indicati, ai commi 5 e 6, gli ulteriori compiti del Comitato, oltre a quelli già previsti, in materia di RAEE, dall’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 151. Il Comitato dovrà:

§      assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività di gestione dei rifiuti pile e accumulatori e relazionare annualmente il Ministero dell’ambiente;

§      elaborare ed aggiornare le regole necessarie per l’allestimento e la cooperazione tra i centri di raccolta/punti di raccolta di pile e accumulatori e/o enti locali;

§      assicurare il monitoraggio sull'attuazione dello schema di decreto;

§      calcolare le quote di competenza dei produttori per le singole tipologie di pile e accumulatori sulla base dei dati forniti dai produttori nonché trasmettere tali quote al sistema di raccolta;

§      garantire l’esame e la valutazione delle problematiche sottoposte dalle categorie interessate e dal sistema di raccolta;

§      favorire l'adozione di iniziative finalizzate a garantire l’applicazione uniforme dello schema di decreto e dei suoi provvedimenti attuativi, anche sottoponendo eventuali proposte di modifica della normativa ai Ministeri competenti;

§      programmare e disporre, sulla base di un apposito piano, ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni sulla raccolta, avvalendosi dell’ISPRA e della Guardia di Finanza.

 

Gli articoli 14-16 danno attuazione all’art. 17 della direttiva 2006/66/CE, interamente sostituito dalla direttiva 2008/12/CE, che dispone unicamente l’obbligo di registrazione a carico di ciascun produttore, prevedendo che tale registrazione sia soggetta agli stessi obblighi procedurali in ogni Stato membro.

Si segnala che l’articolo 18 della direttiva consente agli Stati membri di prevedere un’esenzione dal’iscrizione per i piccoli produttori, che non sembra essere stato accolto dallo schema in esame.

 

COBAT – Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (art. 17)

L’articolo 17 dispone che il COBAT è considerato sistema di raccolta, agli effetti e in conformità alle disposizioni del presente decreto.

Viene altresì disposto che il COBAT provveda, entro 8 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, all’adeguamento dello statuto alle disposizioni dello schema in esame, in modo da assicurare anche quanto stabilito dal primo comma dell’art. 18.

Si richiamano qui le considerazioni e i dubbi espressi nel commento dell’art. 7. L’art. 7 dello schema in esame, infatti, non chiarisce quali siano i soggetti partecipanti al sistema di raccolta, diversamente dall’art. 6 che lo identifica nel COBAT. Tale ambiguità persiste nell’articolo in esame, ove si parla genericamente delle disposizioni del presente decreto, facendo così sorgere il dubbio che anche il sistema previsto dall’art. 7 sia posto in capo al COBAT. Si segnala, inoltre, che in altre parti dell’articolato si parla di sistema di cui agli artt. 6 e 7 (art. 13, comma 1), come se il sistema fosse unico, o si utilizza l’espressione generica “sistema di raccolta” (art. 10, comma 1, lett. a), che sembrerebbe avvalorare l’ipotesi dell’esistenza di un unico sistema in capo al COBAT.

Ulteriori dubbi emergono dalla lettura dell’art. 18, comma 1, richiamato, in cui si prevede che “Il sistema di raccolta, ritiro, trattamento e riciclaggio di cui agli articoli 6, 7 e 10 evita ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza e agli stessi possono partecipare tutti gli operatori economici e le pubbliche amministrazioni competenti”. Insomma nell’art. 18 prima si parla di sistema di raccolta come se fosse unico, poi si dice che “agli stessi” (che sembra volersi riferire ai sistemi di raccolta) possono partecipare “tutti gli operatori economici e le pubbliche amministrazioni competenti”.

Ciò premesso sembra pertanto opportuno riformulare sia l’articolo 17 che il comma 1 dell’art. 18 al fine di chiarire il ruolo del COBAT e la partecipazione dei vari soggetti nei sistemi di raccolta.

Un altro aspetto rilevante riguarda l’esistenza di un solo consorzio, il COBAT appunto, prevista dall’art. 235 del d.lgs. n. 152/2006 (cd. codice ambientale), come modificato dal d.lgs. n. 4/2008. Da più parti[7] infatti viene invece auspicato l’allargamento del sistema verso una soluzione basata su una pluralità di consorzi gestiti dai produttori, a garanzia di una reale efficacia e concorrenzialità del sistema.

Sul punto è intervenuta anche l’Autorità garante della concorrenza e del mercato con la segnalazione del 26 settembre 2008 (allegata al presente dossier) in cui pur riconoscendo come lo schema “sembri determinare il sostanziale superamento dell’attuale unicità” del COBAT, si auspica che all’interno dello schema in esame venga più chiaramente esplicitata “la facoltà di costituire sistemi alternativi di raccolta e smaltimento in concorrenza tra loro” (in particolare rispetto all’articolo 17 dello schema, ove si prevede la persistenza del consorzio COBAT)”.

Si segnala peraltro che la segnalazione sembrerebbe riferita ad un vecchi testo e che alcune delle osservazioni ivi contenute sembrano essere recepite nello schema in esame.

 

Si ricorda che l’unicità del COBAT era stata in un primo tempo superata con l’emanazione del codice ambientale, in cui veniva prevista una pluralità di consorzi per le batterie, ma successivamente con il d.lgs. n. 4/2008 (art. 2, comma 30-octies) si è avuta una riconduzione del sistema consortile al modello del consorzio unico, cui viene affidato un ruolo di coordinamento centrale nella filiera.

Secondo il COBAT[8] “la presenza di più consorzi volontari - prevista dallo schema di decreto – in concorrenza tra di loro e quindi necessariamente orientati al business […] produrrebbe, con ogni probabilità, la contrazione dei livelli di raccolta” soprattutto con riferimento alle quantità di batterie “che sarà antieconomico raccogliere”. Il COBAT evidenziò quindi, in quella sede, anche qualora fosse stata mantenuta la previsione di più consorzi, la necessità di mantenere in capo ad un unico soggetto il monitoraggio dei flussi al fine di rendere possibile una “valutazione complessiva della situazione ambientale di settore”, di garantire la raccolta delle cd. frazioni difficili, nonché una serie di obblighi più stringenti per gli altri consorzi poiché “la gestione dei rifiuti pericolosi lasciata al libero mercato senza un soggetto prevalente con compiti istituzionali” rischia di provocare una dispersione nell’ambiente di tali rifiuti.

 

 

Partecipazione e consultazione (art. 18)

L’articolo 18 dispone, ai primi due commi, che al sistema di raccolta, ritiro, trattamento e riciclaggio di cui agli articoli 6, 7 e 10 possono partecipare tutti gli operatori economici e le pubbliche amministrazioni competenti.

Viene altresì disposto tale sistema:

§         evita ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza;

§         si applica anche a pile e accumulatori importati da paesi non appartenenti all’Unione europea, a condizioni non discriminatorie.

 

Si osserva, in linea con quanto osservato con riferimento agli articoli 7 e 17, la necessità di chiarire se ci troviamo di fronte ad un sistema unico oppure a due sistemi di raccolta.

 

Il comma 3 dell’art. 18 prevede la costituzione, da parte del Ministero dell’ambiente, di un tavolo di consultazione permanente al quale partecipano:

§         il Ministero dello sviluppo economico;

§         l’ISPRA;

§         tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni nazionali delle categorie dell’industria, dei quali almeno due in rappresentanza del settore del recupero;

§         due rappresentanti designati dalle Organizzazioni nazionali delle categorie del commercio;

§         un rappresentante designato dalle Organizzazioni nazionali delle categorie dell’artigianato;

§         un rappresentante designato dalle Organizzazioni nazionali delle categorie della cooperazione;

§         un rappresentante designato dall’ANCI;

§         un rappresentante designato da Confservizi;

§         un rappresentante designato dalle Associazioni ambientaliste;

§         un rappresentante designato dalle Associazioni dei consumatori.

 

Si osserva in proposito che sembrerebbe opportuno quantificare il numero di rappresentanti designati dal Ministero dello sviluppo economico e dall’ISPRA in modo da definire in maniera precisa il numero di componenti.

 

Il successivo comma 4disciplina l’organizzazione e le funzioni del tavolo di consultazione, prevedendo che:

§         si riunisca almeno due volte all’anno e ogniqualvolta sia richiesto dalla maggioranza dei componenti;

§         monitori l’operatività, la funzionalità logistica e l’economicità, nonché l’attività di informazione, del sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, formulando le proprie valutazioni e le proprie proposte di miglioramento.

 

Si tratta insomma di un organismo volto a consentire la partecipazione dei soggetti interessati al processo di verifica e revisione del sistema di gestione adottato.

 

I primi due commi dell’articolo 18 consentono di recepire integralmente il disposto dell’art. 19 della direttiva.

 

 

Informazioni ed etichettatura (artt. 19-20)

L’articolo 19 prevede, al comma 1, l’obbligo, per i produttori, di effettuare, anche attraverso il sistema di raccolta, campagne di informazione per informare gli utilizzatori finali circa:

a)   i potenziali effetti sull'ambiente e sulla salute umana delle sostanze utilizzate nelle pile e negli accumulatori;

b)   l'obbligo di non smaltire i rifiuti di pile e accumulatori come rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata;

Si segnala che tale disposizione appare più restrittiva della direttiva. Infatti, quest’ultima prevede “l’opportunità di non smaltire i rifiuti”, mentre lo schema parla di obbligo, anche se poi, all’art. 22, non sono previste sanzioni per gli utilizzatori finali.

c)   il sistema di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori a loro disposizione;

d)   le modalità di trattamento e il riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori;

e)   il ruolo che essi possono svolgere nel riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori;

f)     il significato del simbolo raffigurante il bidone della spazzatura con ruote barrato da una croce, riportato all'allegato IV, e dei simboli chimici relativi al mercurio (Hg), cadmio (Cd) e piombo (Pb).

 

Il comma 2 del medesimo articolo prevede l’obbligo, per i distributori di pile o degli accumulatori portatili, di esporre in evidenza, in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico volto ad informare il pubblico circa:

            la possibilità di lasciare presso i loro punti di vendita i rifiuti di pile o accumulatori portatili;

            i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta separata;

            il significato dei simboli apposti, ai sensi del presente decreto, sulle pile e sugli accumulatori.

 

Tale ultima disposizione riproduce quella contenuta nell’art. 7 del DM n. 194/2003.

 

L’articolo 20 prevede i seguenti obblighi da ottemperare entro il 26 settembre 2009:

§         etichettatura visibile, leggibile e indelebile con il simbolo raffigurato nell'allegato IV, di tutte le pile e gli accumulatori immessi sul mercato;

§         indicazione aggiuntiva del simbolo chimico dei metalli pericolosi presenti nelle pile, accumulatori e pile a bottone, qualora vengano superate le seguenti soglie percentuali:

-        0,0005 % di mercurio (simbolo chimico Hg);

-        0,002 % di cadmio (simbolo chimico Cd);

-        0,004% di piombo (simbolo chimico Pb).

Relativamente alle prime due soglie, si osserva che esse corrispondono a quelle fissate dall’art. 3, comma 1, del presente decreto, come limite da non superare per l’immissione in commercio. E’ pur vero che il comma 2 esclude le pile a bottone dall’applicazione della soglia relativa al mercurio, ma per le altre pile il superamento del limite dovrebbe comportare il divieto di immissione sul mercato.

§         indicazione aggiuntiva, per le pile e gli accumulatori portatili e per veicoli, della capacità in modo visibile, leggibile ed indelebile, misurata secondo le modalità stabilite con decreto interministeriale in conformità alle determinazioni ed ai metodi armonizzati definiti dalla Commissione europea.

Si ricorda, in proposito, che l’art. 21, par. 2, della direttiva (come modificato dalla direttiva 2008/12/CE) dispone che “le modalità di applicazione di tale obbligo, compresi metodi armonizzati per la determinazione della capacità e dell’uso appropriato, sono definite entro il 26 marzo 2009”.

 

Il comma 2 e l’ultimo periodo del comma 3 disciplinano le modalità di applicazione delle marcature indicate.

 

Ai sensi del comma 4 la marcatura deve essere effettuata dal fabbricante o dal suo rappresentante in Italia oppure, in mancanza di tali soggetti, dal responsabile dell'immissione sul mercato nazionale.

 

Gli articoli 19 e 20 del presente schema consentono di recepire gli articoli 20 e 21 della direttiva, nel testo modificato dalla direttiva 2008/12/CE.

 

 

Relazioni alla Commissione europea (art. 21)

L’articolo 21 reca l’obbligo di trasmissione triennale, da parte del Ministero dell’ambiente, alla Commissione europea dei dati relativi all’attuazione del decreto in esame, attraverso l’invio, con precise scadenze temporali – per la prima volta entro il 26 giugno 2013 per il periodo fino al 26 settembre 2012 - di una specifica relazione (comma 1).

E’ previsto, ai commi 2 e 3, anche l’invio annuale di informazioni sui livelli di riciclaggio raggiunti e sui livelli di efficienza dei processi di riciclaggio fornite dai produttori mediante l’ISPRA ovvero dalle Province, nonché un rapporto annuale sulle percentuali di raccolta di pile e accumulatori portatili.

 

L’articolo 21 dà attuazione a quanto previsto dall’art. 22 della direttiva europea in merito ai tempi ed alle modalità di trasmissione della relazione triennale, lasciando ampia discrezionalità agli Stati membri sulle modalità e tempi di trasmissione delle ulteriori misure adottate per favorire un’evoluzione nell’impatto delle pile e degli accumulatori.

 

 

Sanzioni (art. 22)

L’articolo 22 stabilisce una serie di sanzioni amministrative pecuniarie di diversa entità a carico di produttori o distributori, a seconda della violazione compiuta, salvo che il fatto costituisca reato.

La competenza dell’accertamento e dell’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto in esame è posta in capo alla Provincia, come disposto dall’art. 262 del d.lgs. n. 152/2006.

 

Si ricorda che il comma 2 del citato art. 262 del d.lgs. n. 152 prevede che avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'art. 23 della legge n. 689/1981.

 

L’articolo 22 dà attuazione a quanto previsto dall’art. 25 della direttiva che dispone che le sanzioni debbano essere “effettive, proporzionate e dissuasive”.

 

 

Norme finali (artt. 23-25)

L’articolo 23 prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possano essere modificati gli allegati in conformità alle modifiche o integrazioni intervenute in sede comunitaria.

L’articolo 24 sulle disposizioni finanziarie reca l’usuale clausola di invarianza della spesa pubblica (commi 1 e 2).

Gli oneri delle ispezioni effettuate dalle Province presso gli impianti di trattamento e di riciclaggio di rifiuti di pile e accumulatori, sono a carico dei soggetti destinatari di tali controlli, mediante tariffe – da aggiornarsi con cadenza biennale - e modalità di versamento che dovranno essere stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, con norme regionali (comma 3).

Gli oneri, invece, relativi all’istituzione ed al funzionamento del Registro nazionale e allo svolgimento delle attività del Comitato di vigilanza e controllo e delle attività dell’ISPRA sono a carico dei produttori di pile e accumulatori (comma 4).

Ai sensi del comma 5, con decreto interministeriale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto, dovranno essere stabilite le tariffe per la copertura degli oneri dei vari organismi di cui al precedente comma 4, nonché le relative modalità di versamento.

Per la copertura degli oneri del Comitato di vigilanza e controllo, sino all’adozione del citato decreto, si provvederà in conformità al DM adottato ai sensi dell’art. 19, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

Si osserva che ad oggi tale decreto non risulta ancora emanato.

 

L’articolo 25 prevede che sia un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame, a determinare i requisiti organizzativi minimi del sistema di raccolta necessari a soddisfare le esigenze di adeguatezza, e ad evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza.

 

 

Norme abrogate (art. 26)

Dalla data di entrata in vigore del decreto in esame vengono abrogati:

a) il DM sanità del 20 marzo 1997, recante “Recepimento della direttiva del Consiglio del 18 marzo 1991, n. 91/157/CEE, relativa a pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose”;

b) il DM attività produttive del 3 luglio 2003, n. 194, recante “Regolamento concernente l’attuazione della direttiva 98/101/CE del 22 dicembre 1998 della Commissione, che adegua al progresso tecnico la direttiva 91/157/CEE del Consiglio relative alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose”;

c) l’art. 15, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 2005, n. 151, relativo alla composizione del Comitato di vigilanza e di controllo sui RAEE;

d) l’articolo 9-quinquies del decreto legge n. 397/1988, convertito dalla legge n. 475/1988, relativo alla raccolta e al riciclaggio delle batterie esauste;

e) il DM ambiente del 18 ottobre 2005, relativo alla determinazione del sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo, previsto dall'art. 9-quinquies, comma 8, del decreto legge n. 397/1988.

 

Si osserva, in merito alle citate norme, che non appare opportuna l’abrogazione dell’articolo 9-quinquies del decreto legge n. 397/1988, istitutivo del Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT) e richiamato anche dall’art. 235 del d.lgs. n. 152/2006 (cd. codice ambientale), come modificato dal d.lgs. n. 4/2008, visto che il COBAT continuerà, ai sensi dell’art. 17 dello schema in esame, a svolgere la propria attività e non viene prevista una disciplina sostitutiva.

Inoltre, in merito all’abrogazione del DM ambiente del 18 ottobre 2005 relativo alla determinazione del sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo, previsto dall'art. 9-quinquies, comma 8, del decreto legge n. 397/1988, se ne suggerisce l’abrogazione solo successivamente all’entrata in vigore del DM previsto dall’art. 13, comma 2, dello schema in esame, con il quale dovranno essere definiti i criteri per la determinazione dei costi a carico dei produttori.

 

 

Gli Allegati

L’Allegato I reca le modalità di calcolo delle percentuali di raccolta di pile e accumulatori portatili che dovranno essere elaborate dall’ISPRA, ai sensi dell’art. 8, comma 3, dello schema di decreto.

Tale Allegato riproduce esattamente quanto previsto dall’Allegato I della direttiva 2006/66/CE.

 

L’Allegato II indica i requisiti dettagliati in materia di trattamento (parte A) e di riciclaggio (parte B) previsti rispettivamente dai commi 2 e 4 dell’art. 10.

Rispetto al corrispondente Allegato della direttiva europea – Allegato III – è interamente nuova la parte A relativa al trattamento, ove vengono introdotte norme tecniche relative ai requisiti tecnico gestionali degli impianti di stoccaggio e di trattamento di pile e accumulatori e di rifiuti di pile e accumulatori.

Tali norme sono valide sia per impianti che effettuano unicamente lo stoccaggio di pile e accumulatori esausti (deposito preliminare o messa in riserva), sia per impianti che effettuano il trattamento di pile e accumulatori esausti ed eventuale deposito, anche temporaneo.

Le norme tecniche riguardano la localizzazione degli impianti, privilegiando le aree industriali dimesse, quelle per servizi e impianti tecnologici e le aree per insediamenti industriali ed artigianali e vietando, invece, altre aree, quali, per esempio, quelle soggette a vincolo.

Vengono quindi indicate le dotazioni degli impianti di stoccaggio e di trattamento, nonché i requisiti degli impianti stessi.

Conseguentemente sono disciplinate le modalità di conferimento di pile e accumulatori esausti agli impianti di stoccaggio/trattamento, accanto ai criteri adottati per lo stoccaggio e le disposizioni relative alla bonifica dei contenitori ed al trattamento di pile ed accumulatori esausti.

La parte B, relativa al riciclaggio, ripropone esattamente le norme dell’Allegato III della direttiva che riguardano sia il trattamento che il riciclaggio.

 

Si osserva, al riguardo, che anche se la parte B è rubricata come “riciclaggio” , nei primi due punti si fa, invece, riferimento al trattamento che andrebbe, pertanto, collocato nella parte A dell’Allegato.

 

L’Allegato III indica le modalità di iscrizione al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, previste dall’art. 14, comma 2.

 

L’Allegato IV reca il simbolo della raccolta differenziata per pile e accumulatori, come indicato dall’Allegato II della direttiva europea.

 

L’Allegato V, che non compare nel testo della direttiva, porta alcuni esempi delle definizioni di “pile o accumulatori portatili” e le “pile e accumulatori industriali”, di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) e f).


Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Rifiuti

Nel quadro del sesto programma d’azione per l’ambiente[9], il 21 dicembre 2005 la Commissione ha presentato la strategia per la prevenzione e il riciclo di rifiuti, che comprende una comunicazione[10]e una proposta di direttiva[11] per modernizzare la direttiva quadro sui rifiuti[12].

La strategia individua un obiettivo a lungo termine che mira a fare dell’Europa una società che ricicla, cerca di contenere la produzione di rifiuti e trasforma in risorsa i rifiuti che non possono essere evitati. Per realizzare tale obiettivo saranno sfruttate le conoscenze generate dalla strategia tematica per l’uso sostenibile delle risorse naturali[13], adottata nella medesima data. L’attenzione è focalizzata sul concetto di ciclo di vita[14] nella politica di gestione dei rifiuti.

In tale contesto, la proposta di direttiva intende ottimizzare le disposizioni della direttiva quadro sui rifiuti, senza peraltro modificarne la struttura essenziale e le disposizioni principali. Ciò che si propone non è una revisione radicale, ma piuttosto un miglioramento e un adeguamento della direttiva.

La strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti individua infatti tre motivi principali che giustificano tale revisione.

In primo luogo, alcune definizioni contenute nella direttiva non sono risultate sufficientemente chiare e hanno dato luogo a divergenze ed incertezze nell’interpretazione delle disposizioni principali della direttiva tra uno Stato membro e l’altro e, in alcuni casi, anche tra una regione e l’altra. Anche a seguito di questa situazione, si è reso spesso necessario l’intervento della Corte di giustizia delle Comunità europee, che in numerose cause è stata chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione della direttiva. Tutto ciò ha creato notevoli difficoltà per gli operatori economici e le autorità competenti. La mancanza di certezza giuridica riguarda principalmente la definizione di rifiuto e la distinzione tra recupero e smaltimento. La proposta di revisione introduce dunque definizioni più chiare o, a seconda dei casi, linee guida interpretative per chiarire la questione a livello comunitario.

In secondo luogo, la strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti imposta in maniera nuova la politica sui rifiuti per adattarla maggiormente alla situazione attuale, nella quale gran parte delle principali operazioni di gestione dei rifiuti è ormai disciplinata dalla legislazione ambientale. È dunque importante che la direttiva quadro sui rifiuti si adegui a questa nuova impostazione. Tutto ciò implica una serie di modifiche, la principale delle quali è l’introduzione di un obiettivo ambientale. La maggior parte delle direttive in materia ambientale prevede oggi un obiettivo di questo genere, che serve ad orientare la direttiva verso una finalità ben precisa. Per quanto riguarda la proposta in esame, l’obiettivo ambientale orienta la direttiva verso la riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti, tenendo conto dell’intero ciclo di vita. Un altro aspetto importante di questo cambiamento di strategia è il passaggio ad un approccio maggiormente basato sulle norme. La proposta rafforza infatti la normazione in una serie di settori, mediante l’applicazione di norme minime e di definizioni precise di recupero, nonché mediante l’introduzione di criteri per individuare quando un rifiuto cessa di essere tale. Ciò consentirà di adottare criteri per specifici flussi di rifiuti, in modo da garantire che i materiali riciclati non danneggino l’ambiente, e di ridurre l’onere amministrativo per gli operatori che producono materiali riciclati conformi a tali criteri.

Infine, la strategia evidenzia la necessità di semplificare il quadro normativo vigente. La proposta di direttiva prevede quindi:

Si segnala infine che la proposta di modifica della direttiva quadro sui rifiuti introduce l’obbligo, per gli Stati membri, di elaborare programmi di prevenzione dei rifiuti. Secondo quanto rilevato dalla Commissione tale disposizione non avrà, probabilmente, un grande impatto diretto sotto il profilo ambientale, economico o sociale, anche se le ripercussioni potranno variare in funzione delle azioni intraprese, ma consentirà di concentrare l’attenzione dei responsabili politici a livello comunitario, nazionale e sub-nazionale sulla prevenzione, intensificando in tal modo le politiche di prevenzione dei rifiuti. La disposizione assicura peraltro la flessibilità necessaria a consentire l’elaborazione di soluzioni nazionali e locali capaci di sfruttare i vantaggi connessi alla prevenzione dei rifiuti.

Il Consiglio ambiente del 27 giugno 2006 ha approvato conclusioni con le quali accoglie favorevolmente la strategia tematica della Commissione. La proposta di direttiva segue la procedura di codecisione. Il 20 dicembre 2007 il Consiglio ha adottato la posizione comune che il Parlamento europeo ha esaminato in seconda lettura nel giugno scorso, approvandola con 38 emendamenti, precedentemente concordati con il Consiglio. Tali emendamenti riguardano:

·       la fissazione degli obiettivi di riciclaggio per i rifiuti domestici e i rifiuti di costruzione e demolizione e l’introduzione di disposizioni per stabilire gli obiettivi futuri in materia di prevenzione dei rifiuti,

·       l’istituzione di una gerarchia dei rifiuti in cinque fasi, secondo un ordine di priorità,

·       e il chiarimento di alcune disposizioni per quanto concerne i rifiuti pericolosi, i criteri per stabilire quando un rifiuto cessa di essere tale e i rifiuti biologici.

Il 1° ottobre 2008 la Commissione ha trasmesso il proprio parere al Consiglio e al Parlamento europeo. La Commissione accoglie tutti gli emendamenti del Parlamento europeo in quanto sono conformi alla finalità generale e alle caratteristiche della proposta.

Il Consiglio dovrebbe procedere all’approvazione definitiva del testo in una delle prossime riunioni.

Il 13 febbraio 2007 il Parlamento europeo ha approvato anche una risoluzione sulla strategia tematica per il riciclaggio dei rifiuti, nella quale sottolinea che la completa attuazione dell’attuale legislazione comunitaria in materia di rifiuti e la sua applicazione omogenea in tutti gli Stati membri costituisce una priorità essenziale e lamenta come, nonostante la proposta di revisione della direttiva quadro sui rifiuti, manchino molte misure e strumenti concreti di esecuzione previsti nel Sesto programma d’azione in materia di ambiente. A questo proposito il Parlamento invita la Commissione a:

Procedure di contenzioso

Nulla da segnalare

 

 


 

Normativa nazionale

 


D.L. 9 settembre 1988 n. 397
Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali. (art. 9-quinquies)

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 settembre 1988, n. 213 e convertito in legge, con modificazioni, con L. 9 novembre 1988, n. 475 (Gazz. Uff. 10 novembre 1988, n. 264).

(omissis)

9-quinquies. Raccolta e riciclaggio delle batterie esauste.

1. È obbligatoria la raccolta e lo smaltimento mediante riciclaggio delle batterie al piombo esauste.

2. È istituito il consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, al quale è attribuita la personalità giuridica (14). Il consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

a) assicurare la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e organizzare lo stoccaggio;

b) cedere i prodotti di cui alla lettera a) alle imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite il riciclaggio;

c) assicurare l'eliminazione dei prodotti stessi, nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;

d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del ciclo di smaltimento;

d-bis) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei consumatori sulle tematiche della raccolta e dell'eliminazione delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (15).

3. Al Consorzio, che è dotato di personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, partecipano:

a) le imprese che effettuano il riciclo delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi mediante la produzione di piombo secondario raffinato od in lega;

b) le imprese che svolgono attività di fabbricazione oppure di importazione di batterie al piombo;

c) le imprese che effettuano la raccolta delle batterie al piombo e sauste e dei rifiuti piombosi;

d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita delle batterie al piombo (16).

3-bis: Nell'ambito di ciascuna categoria, le quote di partecipazione da attribuire ai singoli soci sono determinate come segue:

a) per le imprese di riciclo di cui alla lettera a) del comma 3 sono determinate in base al rapporto fra la capacità produttiva di piombo secondario del singolo soggetto consorziato e quella complessiva di tutti i consorziati appartenenti alla stessa categoria;

b) per le imprese che svolgono attività di fabbricazione, oppure d'importazione delle batterie al piombo di cui alla lettera b) del comma 3, sono determinate sulla base del contributo ambientale versato al netto dei rimborsi;

c) le quote di partecipazione delle imprese e loro associazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 3 del presente articolo sono attribuite alle associazioni nazionali dei raccoglitori di batterie al piombo esauste, in proporzione ai quantitativi conferiti al Consorzio dai rispettivi associati, e alle associazioni dell'artigianato che installano le batterie di avviamento al piombo (17).

4. Il consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente (18).

5. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.

6. A decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio, chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi è obbligato al loro conferimento al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere le batterie esauste ed i rifiuti piombosi ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea (19).

6-bis. Tutti i soggetti che effettuano attività di gestione del rifiuto di batterie al piombo esauste e di rifiuti piombosi, devono trasmettere contestualmente al Consorzio copia della comunicazione di cui all'articolo 189, per la sola parte inerente i rifiuti di batterie esauste e di rifiuti piombosi. Alla violazione dell'obbligo si applicano le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione di cui al citato articolo 189 comma 3 (20).

7. Al fine di assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti è istituito un contributo ambientale sulla vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte di tutti i produttori e gli importatori che immettono le batterie al piombo nel mercato italiano, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori versano direttamente al consorzio i proventi del contributo ambientale (21).

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati: il sovrapprezzo; la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo: le capacità produttive delle singole imprese, ed è approvato lo statuto del consorzio (22).

9. Restano comunque applicabili le disposizioni nazionali e regionali che disciplinano la materia dei rifiuti.

10. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al consorzio, detenga batterie esauste, è obbligato a stoccare le batterie stesse in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti (23) (24).

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(14)  Vedi l'art. 58, comma 4, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(15)  Lettera aggiunta dall'art. 235, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

(16)  Comma così sostituito dall'art. 235, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

(17)  Comma aggiunto dall'art. 235, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 30-octies dell'art. 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(18)  Lo statuto previsto dal presente comma è stato approvato con D.M. 2 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2004, n. 35) e con D.M. 23 novembre 2007 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 20 dicembre 2007, n. 295).

(19)  Comma così modificato dall'art. 15, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.

(20)  Comma aggiunto dall'art. 15, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001 e poi così sostituito dal comma 3 dell'art. 235, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 30-octies dell'art. 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(21) Comma così sostituito dal comma 10 dell'art. 235, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 30-octies dell'art. 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(22)  Vedi il D.M. 23 gennaio 1991.

(23)  Aggiunto dalla legge di conversione 9 novembre 1988, n. 475.

(24)  Il presente decreto è stato abrogato prima dall'art. 56, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ad eccezione degli articoli 7, 9 e 9-quinquies, e successivamente dall'art. 264, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione dei soli artt. 9 e 9-quinquies. Vedi, anche, le altre disposizioni di cui al comma 1, lett. c), del medesimo art. 264.

 


D.M. 3 luglio 2003, n. 194
Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 98/101/CE del 22 dicembre 1998 della Commissione, che adegua al progresso tecnico la direttiva 91/157/CEE del Consiglio relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose.

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 luglio 2003, n. 173.

 

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

e

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 98/101/CE del 22 dicembre 1998 della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 91/157/CEE del Consiglio relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, legge comunitaria per il 1999, ed in particolare l'elenco dei provvedimenti comunitari da attuare in via amministrativa;

Visto il D.M. 20 novembre 1997, n. 476, recante norme per il recepimento della direttiva 91/157/CEE e della direttiva 93/86/CEE in materia di pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ed in particolare, l'articolo 56, comma 1, lettera c);

Visto l'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni, che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115;

Vista la sentenza di condanna della Corte di giustizia del 30 maggio 2002 per mancato recepimento della direttiva 98/101/CE;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1247/02 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2002;

Ritenuto di adeguare il testo dello schema di decreto alle osservazioni espresse nel predetto parere ad eccezione di quanto rilevato in ordine all'articolo 4, comma 3, considerato che l'accordo di programma costituisce lo strumento ordinario per regolare in forme consensuali l'esercizio associato di attività pubbliche e private, connesse all'espletamento del servizio di gestione rifiuti, già previsto dalla normativa vigente che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verrà abrogata (D.M. 20 novembre 1997, n. 476 - Regolamento recante norme per il recepimento della direttiva 91/157/CEE e della direttiva 93/68/CEE in materia di pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1998), peraltro, altre forme negoziali alternative non risulterebbero altrettanto incisive per l'attuazione della funzione pianificatrice tipica dell'accordo di programma;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota 2 aprile 2003, n. 19888;

 

Adotta il seguente regolamento:

1. Definizioni.

1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

a) pila o accumulatore: una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o secondari (ricaricabili);

b) pila o accumulatore usato: una pila o un accumulatore non riutilizzabile o destinato ad essere recuperato o smaltito;

c) raccolta: operazione di raccolta, cernita e/o raggruppamento delle pile e degli accumulatori usati;

d) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, purché applicabili alle pile e agli accumulatori;

e) recupero: le operazioni previste nell'allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, purché applicabili alle pile e agli accumulatori;

f) raccolta selettiva: la raccolta differenziata di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e la raccolta finalizzata di pile esauste effettuata su superfici private.

 

2. Àmbito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle pile e agli accumulatori seguenti:

a) pile e accumulatori immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 1999 e contenenti più dello 0,0005 per cento in peso di mercurio;

b) pile e accumulatori immessi sul mercato a decorrere dal 18 settembre 1992 e contenenti:

oltre 25 mg di mercurio per elemento ad eccezione delle pile alcaline al manganese;

oltre lo 0,025 per cento in peso di cadmio;

oltre lo 0,4 per cento in peso di piombo;

c) pile alcaline al manganese contenenti oltre lo 0,025 per cento in peso di mercurio immesse sul mercato a decorrere dal 18 settembre 1992.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni, che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.

 

3. Divieto di commercializzazione.

1. È fatto divieto di commercializzare pile e accumulatori contenenti più dello 0,0005 per cento in peso di mercurio, anche nel caso in cui tali pile e accumulatori sono incorporati in apparecchi.

2. Il presente articolo non si applica alle pile del tipo a bottone e alle pile composte da elementi a bottone, con un tenore di mercurio in peso non superiore al 2 per cento, riferito a ciascun elemento.

3. Le pile e gli accumulatori di cui al comma 1, sono considerati prodotti pericolosi e sono ritirati dal mercato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 6, commi 3, lettera i), 4 e 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115.

 

4.  Raccolta.

1. Le pile e gli accumulatori usati di cui all'articolo 2 sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti, pubblici o privati.

2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore di cui al comma 1, pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati nel proprio punto vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite presso il suo esercizio.

3. Al fine di agevolare e di incentivare la raccolta differenziata, il recupero e lo smaltimento delle pile e degli accumulatori usati di cui al comma 1, le associazioni di categoria dei rivenditori, i produttori, gli importatori ed i distributori e gli esercenti il servizio di gestione dei rifiuti, pubblici o privati, possono stipulare appositi accordi di programma che disciplinano, in particolare, la tenuta dei contenitori delle pile e degli accumulatori usati presso gli esercizi di vendita e il loro ritiro periodico.

4. L'indicazione dell'accordo di programma previsto al comma 3 è inserita nell'avviso di cui all'articolo 7, apposto negli esercizi di vendita situati nel comprensorio interessati dall'accordo.

 

5. Marcatura.

1. Le pile e gli accumulatori di cui all'articolo 2 per essere immessi sul mercato devono essere muniti di marcatura stampata in modo visibile, leggibile ed indelebile, recante:

a) uno dei due simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, indicati all'allegato I. Il simbolo deve occupare almeno il tre per cento della superficie del lato maggiore della pila o dell'accumulatore, con una dimensione massima di 5 cm x 5 cm. Per elementi cilindrici, il simbolo deve occupare il tre per cento della metà della superficie della pila o dell'accumulatore, con una dimensione massima di 5 cm x 5 cm. Se le dimensioni della pila o dell'accumulatore sono tali che la superficie del simbolo sia inferiore a 0,5 cm x 0,5 cm, non è richiesta la marcatura della pila o dell'accumulatore bensì la stampa di un simbolo di 1 cm x 1 cm sull'imballaggio;

b) l'indicazione della presenza di metalli pesanti, apponendo i simboli chimici Hg (mercurio), Cd (cadmio), Pb (piombo) sotto il simbolo di cui alla lettera a), con dimensioni almeno uguali ad un quarto della superficie del predetto simbolo.

2. La marcatura deve essere effettuata dal fabbricante o dal suo rappresentante in Italia oppure, in mancanza di tali soggetti, dal responsabile dell'immissione sul mercato nazionale.

 

6. Apparecchi incorporanti pile o accumulatori.

1. È vietata la commercializzazione degli apparecchi incorporanti pile o accumulatori che non possono essere facilmente estratti dagli stessi dal consumatore dopo l'uso.

2. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 1, si applicano le misure previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115.

3. Le istruzioni d'uso degli apparecchi incorporanti pile o accumulatori devono indicare le modalità di estrazione delle pile o degli accumulatori dagli stessi.

4. Le istruzioni di cui al comma 3 devono altresì segnalare la presenza di accumulatori fissi pericolosi per l'ambiente, indicando le modalità cui il consumatore può fare ricorso per asportare gli stessi senza correre rischi prima dello smaltimento dall'apparecchio come rifiuto.

5. Il presente articolo non si applica agli apparecchi indicati nell'allegato II.

 

7. Informazioni agli acquirenti.

1. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori di cui al presente regolamento deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli apposti, ai sensi del presente regolamento, sulle pile e sugli accumulatori.

 

8. Programmi.

1. I soggetti che provvedono alla raccolta ai sensi dell'art. 4 sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati secondo la vigente normativa in materia.

2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), e comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono definiti appositi piani di settore per raggiungere i seguenti obiettivi:

a) riduzione del tenore di metalli pesanti nelle pile e negli accumulatori;

b) promozione della commercializzazione di pile e di accumulatori contenenti minori quantità di sostanze pericolose o sostanze meno inquinanti;

c) promozione della ricerca sulla riduzione del tenore di sostanze pericolose, sull'uso di sostanze sostitutive meno inquinanti nelle pile e negli accumulatori nonché sui sistemi di riciclaggio.

3. Nell'àmbito dei piani regionali di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono previsti programmi volti alla riduzione progressiva, nei rifiuti domestici, della quantità di pile e di accumulatori usati nonché allo smaltimento separato degli stessi.

 

9. Abrogazione di norme.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il D.M. 20 novembre 1997, n. 476, recante norme per il recepimento della direttiva 91/157/CEE e della direttiva 93/86/CEE in materia di pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1998.

 

Allegato I

 

Marcatura delle pile e degli accumulatori

Allegato II

Elenco delle categorie di apparecchi esclusi dalla applicazione dell'articolo 6

1. Gli apparecchi le cui pile sono saldate o altrimenti fissate in maniera definitiva a determinati punti di contatto per garantire una alimentazione elettrica continua a fini industriali intensivi e per preservare la memoria e i dati in alcuni tipi di apparecchiature di informatica e di robotica, qualora l'impiego delle pile e degli accumulatori di cui all'articolo 1 sia tecnicamente necessario.

2. Le pile di riferimento degli apparecchi scientifici e professionali nonché le pile e gli accumulatori posti in apparecchi sanitari destinati a mantenere le funzioni vitali e negli stimolatori cardiaci, qualora il loro funzionamento continuo sia indispensabile e l'asportazione delle pile e degli accumulatori possa essere effettuata solo da personale qualificato.

3. Gli apparecchi portatili qualora la sostituzione delle pile da parte di personale non qualificato possa costituire un pericolo per l'utente o possa pregiudicare il funzionamento dell'apparecchio e gli apparecchi professionali destinati ad essere utilizzati in ambienti molto sensibili, per esempio alla presenza di sostanze volatili.


D.Lgs. 3 aprile 152
Norme in materia ambientale. (artt. 2, 3 e 5)

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

(omissis)

2. Finalità.

1. Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto provvede al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative nelle materie di cui all'articolo 1, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e nel rispetto dell'ordinamento comunitario, delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

3. Criteri per l'adozione dei provvedimenti successivi.

1. Le norme di cui al presente decreto non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, mediante modifica o abrogazione delle singole disposizioni in esso contenute.

2. Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adotta i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, nel rispetto delle finalità, dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto.

3. Ai fini della predisposizione dei provvedimenti di cui al comma 2, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale del parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla modifica ed all'integrazione delle norme tecniche in materia ambientale con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle finalità, dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, relativamente al recepimento di direttive comunitarie modificative delle modalità esecutive e di caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale.

5. Ai fini degli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale, per la durata di due anni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un gruppo di dieci esperti nominati, con proprio decreto, fra professori universitari, dirigenti apicali di istituti pubblici di ricerca ed esperti di alta qualificazione nei settori e nelle materie oggetto del presente decreto. Ai componenti del gruppo di esperti non spetta la corresponsione di compensi, indennità, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese.

(omissis)

5.  Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

b) valutazione ambientale dei progetti, nel seguito valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, la definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

c) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;

d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:

1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e

2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

f) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 13;

g) progetto preliminare: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;

h) progetto definitivo: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;

i) studio di impatto ambientale: elaborato che integra il progetto definitivo, redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 22;

l) modifica: la variazione di un piano, programma o progetto approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

l-bis) modifica sostanziale: la variazione di un piano, programma o progetto approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti negativi significativi sull'ambiente;

m) verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi o progetti possono avere un impatto significativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto;

n) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;

o) provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale: il provvedimento dell'autorità competente che conclude la fase di valutazione del processo di VIA. È un provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale;

o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento previsto dagli articoli 5 e 7 e seguenti del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti;

q) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;

r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto;

s) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti;

t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;

u) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse (12).

 

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(12) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.


L. 25 febbraio 2008 n. 34
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2007). (art. 1)

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 marzo 2008, n. 56, S.O.

Capo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

 

Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

1.  Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli Allegati A e B. Per le direttive elencate negli Allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli Allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2.  I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3.  Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'Allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'Allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

4.  Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5.  Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.

6.  I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli Allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7.  Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del previsto termine, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8.  Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

 

Allegato A

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2006/137/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.

 

Allegato B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (3).

2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio.

2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione.

2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale (2).

2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale e che abroga talune decisioni che autorizzano misure derogatorie.

2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio.

2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (5);

2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata).

2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.

2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (4).

2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 2008.

 

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(2) All'attuazione della presente direttiva si è provveduto con D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 142 (Gazz. Uff. 15 settembre 2008, n. 216).

(3) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 144.

(4) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.Lgs. 28 luglio 2008, n. 145.

(5) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 148.

 


Normativa comunitaria

 


Dir. 6 settembre 2006, n. 2006/66/CE
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 26 settembre 2006, n. L 266.

(2) Termine di recepimento: 26 settembre 2008.

(3) Testo rilevante ai fini del SEE.

(4) La presente direttiva è entrata in vigore il 26 settembre 2006.

(5) Vedi, in applicazione della presente direttiva, la decisione 2008/763/CE.

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare e l'articolo 175, paragrafo 1, e l'articolo 95, paragrafo 1, per quanto riguarda gli articoli 4, 6 e 21 della presente direttiva,

vista la proposta della Commissione (6),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (7),

visto il parere del Comitato delle regioni (8),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (9), visto il progetto comune approvato il 22 giugno 2006 dal comitato di conciliazione,

considerando quanto segue:

(1) È auspicabile armonizzare le misure nazionali in materia di pile e accumulatori e di rifiuti di pile e accumulatori. L'obiettivo primario della presente direttiva è di ridurre al minimo l'impatto ambientale negativo delle pile e degli accumulatori e dei rifiuti di pile e accumulatori, contribuendo in tal modo alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente. Pertanto la base giuridica è l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato. È altresì opportuno tuttavia adottare misure a livello comunitario sulla base dell'articolo 95, paragrafo 1, del trattato, per armonizzare i requisiti concernenti il tenore di metalli pesanti e l'etichettatura delle pile e degli accumulatori e assicurare così il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza all'interno della Comunità.

(2) La comunicazione della Commissione del 30 luglio 1996 sul riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti ha definito le linee guida della futura politica comunitaria in materia di rifiuti. La comunicazione sottolinea la necessità di ridurre la quantità di sostanze pericolose presenti nei rifiuti ed evidenzia i potenziali benefici derivanti dall'adozione di norme comunitarie volte a limitare la presenza di tali sostanze nei prodotti e nei processi produttivi. La comunicazione precisa inoltre che nei casi in cui non è possibile evitare la formazione di rifiuti, occorrerebbe riutilizzarli o recuperarne i materiali o l'energia.

(3) La risoluzione del Consiglio, del 25 gennaio 1988, concernente un programma d'azione della Comunità contro l'inquinamento dell'ambiente da cadmio (10), sottolineava l'esigenza di limitare l'uso del cadmio ai casi per i quali non esistono alternative appropriate nonché la raccolta e il riciclaggio delle batterie contenenti cadmio, come elementi importanti della strategia di lotta contro l'inquinamento derivante da tale elemento, nell'interesse della protezione della salute dell'uomo e della tutela dell'ambiente.

(4) La direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose , ha consentito il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia. Tuttavia, gli obiettivi di tale direttiva non sono stati interamente raggiunti. Anche la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente , e la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) , sottolineano la necessità di procedere alla sua revisione. Occorrerebbe pertanto, a fini di chiarezza, rivedere e sostituire la direttiva 91/157/CEE.

(5) Per conseguire i suoi obiettivi in materia di ambiente, la presente direttiva vieta l'immissione sul mercato di taluni tipi di pile e accumulatori contenenti mercurio o cadmio. Essa promuove inoltre un livello elevato di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori e una migliore prestazione ambientale di tutti gli operatori coinvolti nel ciclo di vita di pile e accumulatori, vale a dire produttori, distributori e utilizzatori finali e, in particolare, quegli operatori direttamente impegnati nel trattamento e nel riciclaggio dei rifiuti di pile e di accumulatori. Le norme specifiche necessarie a tale scopo integrano la normativa comunitaria esistente sui rifiuti, in particolare la direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti , la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti , e la direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti .

(6) Per impedire che i rifiuti di pile e accumulatori vengano eliminati in modo nocivo per l'ambiente ed evitare di confondere gli utilizzatori finali circa i diversi obblighi di gestione dei rifiuti per i diversi tipi di pile e accumulatori, la presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutte le pile e gli accumulatori immessi sul mercato nella Comunità. Tale vasto ambito di applicazione dovrebbe inoltre consentire di realizzare economie di scala nella raccolta e nel riciclaggio e di economizzare in modo ottimale le risorse.

(7) Le pile e gli accumulatori costituiscono una fonte essenziale di energia nella nostra società e la loro affidabilità è fondamentale per la sicurezza di molti prodotti, apparecchi e servizi.

(8) È opportuno distinguere fra pile e accumulatori portatili, da un lato, e batterie e ccumulatori industriali e per autoveicoli, dall'altro. Lo smaltimento di batterie e accumulatori industriali e per autoveicoli in discariche o per incenerimento dovrebbe essere vietato.

(9) Esempi di pile e accumulatori industriali comprendono pile e accumulatori utilizzati per l'alimentazione elettrica di emergenza o di riserva negli ospedali, aeroporti o uffici, pile e accumulatori utilizzati sui treni o gli aeromobili e pile e accumulatori utilizzati sulle piattaforme petrolifere in mare o nei fari. Comprendono inoltre pile e accumulatori progettati per i terminali portatili per i pagamenti in negozi e ristoranti, i lettori di codici a barre utilizzati nei negozi, le apparecchiature video professionali per canali televisivi e teatri di posa professionali, le lampade per minatori e le lampade per immersioni montate su caschi da minatore o su caschi per immersione professionali; le pile di riserva per le porte elettriche, intese a impedirne il blocco o a evitare lo schiacciamento di persone; le pile e gli accumulatori utilizzati per strumentazioni o in vari tipi di apparecchiature di misurazione e strumentazione e pile o apparecchiature utilizzate per i pannelli solari, i pannelli fotovoltaici e per altre applicazioni di energia rinnovabile. Le pile e accumulatori industriali comprendono anche pile e accumulatori utilizzati sui veicoli elettrici, quali automobili, sedie a rotelle, biciclette, veicoli aeroportuali e veicoli per il trasporto automatico. In aggiunta agli esempi contenuti in questo elenco non esauriente dovrebbero essere considerati industriali pile o accumulatori non sigillati e non destinati agli autoveicoli.

(10) Esempi di pile o accumulatori portatili, che sono tutte le pile e gli accumulatori sigillati che una persona normale potrebbe trasportare a mano senza difficoltà, diversi dalle batterie o dagli accumulatori per autoveicoli, nonché dalle pile o dagli accumulatori industriali, comprendono pile a cella singola (quali pile AA e AAA) e pile e accumulatori utilizzati dai consumatori o dai professionisti in telefoni cellulari, computer portatili, utensili elettrici senza fili, giocattoli ed elettrodomestici quali spazzolini da denti, rasoi e aspirapolvere portatili elettrici (comprese apparecchiature simili utilizzate in scuole, negozi, aeroporti, ristoranti, uffici od ospedali) e qualsiasi pila o accumulatore che può essere utilizzato dai consumatori per i normali apparecchi domestici.

(11) La Commissione dovrebbe valutare la necessità di adattare la presente direttiva, tenendo conto delle prove tecniche e scientifiche disponibili. In particolare, la Commissione dovrebbe effettuare una revisione dell'esenzione dal divieto imposto sul cadmio prevista per le pile e gli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in utensili elettrici senza fili. Esempi di utensili elettrici senza fili sono gli utensili utilizzati dai consumatori e dai professionisti per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, martellare, rivettare, avvitare, lucidare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali, nonché per falciare, tagliare e altre attività di giardinaggio.

(12) Inoltre la Commissione dovrebbe controllare, e gli Stati membri dovrebbero favorire, gli sviluppi tecnologici che migliorano l'efficienza ambientale delle pile e degli accumulatori lungo l'intero ciclo di vita, anche attraverso la partecipazione ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

(13) Al fine di tutelare l'ambiente, occorrerebbe procedere alla raccolta dei rifiuti di pile e di accumulatori. Per le pile e gli accumulatori portatili si dovrebbero costituire sistemi di raccolta che raggiungano un elevato tasso di raccolta. Ciò implica l'introduzione di appositi sistemi di raccolta che consentano agli utilizzatori finali di disfarsi agevolmente e senza alcun onere economico di tutti i rifiuti di pile e accumulatori portatili. Diversi sistemi di raccolta e dispositivi di finanziamento sono indicati per pile e accumulatori di tipo diverso.

(14) È auspicabile che gli Stati membri conseguano un elevato tasso di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti di pile e di accumulatori, in modo da ottenere un elevato livello di tutela ambientale e di recupero dei materiali in tutta la Comunità. La presente direttiva dovrebbe pertanto stabilire obiettivi minimi di raccolta e riciclaggio per gli Stati membri. È opportuno calcolare il tasso di raccolta sulla base di una media annuale di vendite degli anni precedenti in modo da disporre di obiettivi comparabili per tutti gli Stati membri che siano proporzionati al livello nazionale di consumo di pile e di accumulatori.

(15) Occorrerebbe introdurre specifici obblighi di riciclaggio per le pile e gli accumulatori al cadmio e al piombo, al fine di conseguire un elevato livello di recupero del materiale in tutta la Comunità ed evitare disparità tra Stati membri.

(16) Tutte le parti interessate dovrebbero avere la possibilità di partecipare ai sistemi di raccolta, di trattamento e di riciclaggio. Tali sistemi dovrebbero essere concepiti in modo da evitare discriminazioni nei confronti di pile ed accumulatori importati, ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza.

(17) Occorrerebbe ottimizzare i sistemi di raccolta e di riciclaggio, in particolare al fine di ridurre al minimo i costi e l'impatto ambientale negativo del trasporto. I sistemi di trattamento e riciclaggio dovrebbero avvalersi delle migliori tecniche disponibili, secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 11, della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento . La definizione di riciclaggio dovrebbe escludere il recupero di energia. Il concetto di recupero di energia è definito negli altri strumenti comunitari.

(18) Le pile e gli accumulatori possono essere raccolti individualmente, attraverso sistemi nazionali di raccolta o congiuntamente a rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche attraverso sistemi nazionali di raccolta allestiti a norma della direttiva 2002/96/CE. In quest'ultimo caso un requisito minimo obbligatorio di trattamento è la rimozione delle pile e degli accumulatori dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti. Una volta rimossi dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le pile e gli accumulatori sono soggetti ai requisiti della presente direttiva, in particolare, essi vengono considerati in vista del raggiungimento dell'obiettivo di raccolta e sono soggetti ai requisiti di riciclaggio.

(19) Occorrerebbe stabilire a livello comunitario i principi fondamentali per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e di accumulatori. I sistemi di finanziamento dovrebbero consentire il conseguimento di elevati tassi di raccolta e di riciclaggio e applicare il principio della responsabilità del produttore. Tutti i produttori, quali definiti dalla presente direttiva, dovrebbero essere registrati. I produttori dovrebbero finanziare i costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio di tutte le pile e di tutti gli accumulatori raccolti deducendone il guadagno ricavato dalla vendita dei materiali recuperati. In talune circostanze tuttavia può essere giustificata l'applicazione di norme de minimis ai piccoli produttori.

(20) Al fine di ottenere un buon tasso di raccolta, è necessario prevedere che gli utilizzatori finali siano informati sull'utilità della raccolta differenziata, sui sistemi di raccolta disponibili e sul proprio ruolo degli utilizzatori finali nella gestione dei rifiuti di pile e di accumulatori. Occorrerebbe disciplinare in modo dettagliato il sistema di etichettatura, che dovrebbe fornire agli utilizzatori finali informazioni trasparenti, chiare e affidabili sulle pile e sugli accumulatori nonché sugli eventuali metalli pesanti in essi contenuti.

(21) Gli Stati membri dovrebbero di conseguenza informare la Commissione degli strumenti economici, quali ad esempio aliquote d'imposta differenziate, eventualmente utilizzati per conseguire gli obiettivi della presente direttiva e, in particolare, per conseguire elevati tassi di raccolta differenziata e di riciclaggio.

(22) Per verificare il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva sono necessari dati affidabili e comparabili sulla quantità di pile e accumulatori immessi sul mercato, raccolti e riciclati.

(23) Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva ed assicurarne l'effettiva applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(24) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (11) gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

(25) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione .

(26) Poiché gli scopi della presente direttiva, vale a dire la tutela dell'ambiente e il corretto funzionamento del mercato interno, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa della dimensione e degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(27) La presente direttiva si applica fatta salva la normativa comunitaria in materia di norme sanitarie, di qualità e di sicurezza e la specifica normativa comunitaria in materia di gestione dei rifiuti, in particolare la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso , e la direttiva 2002/96/CE.

(28) Sotto il profilo della responsabilità del produttore, i produttori di pile e di accumulatori e i produttori di altri prodotti che comprendono una pila o un accumulatore sono responsabili della gestione dei rifiuti delle pile e degli accumulatori che immettono sul mercato. È opportuno, pur evitando di duplicare gli oneri, un approccio flessibile per consentire di finanziare i sistemi per tener conto delle diverse situazioni nazionali nonché dei sistemi vigenti, in particolare quelli istituiti per conformarsi alle direttive 2000/53/CE e 2002/96/CE.

(29) La direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche , non si applica alle pile e agli accumulatori utilizzati nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

(30) Le batterie e gli accumulatori per autoveicoli e le pile e gli accumulatori industriali utilizzati nei veicoli dovrebbero essere conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva 2000/53/CE, in particolare dall'articolo 4. Pertanto, l'uso del cadmio nelle pile e negli accumulatori industriali per gli autoveicoli elettrici dovrebbe essere vietato, sempreché dette pile e detti accumulatori non facciano oggetto di una deroga a norma dell'allegato II della suddetta direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(6)  GU C 96 del 21.4.2004, pag. 29.

(7)  GU C 117 del 30.4.2004, pag. 5.

(8)  GU C 121 del 30.4.2004, pag. 35.

(9)  Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 2004 (GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 354), posizione comune del Consiglio del 18 luglio 2005 (GU C 264 E del 25.10.2005, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 luglio 2006.

(10)  GU C 30 del 4.2.1988, pag. 1.

(11)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

 

Articolo 1
Oggetto.

La presente direttiva stabilisce:

1) norme in materia di immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose; e

2) norme specifiche per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, destinate a integrare la pertinente normativa comunitaria sui rifiuti e a promuovere un elevato livello di raccolta e di riciclaggio di pile e accumulatori.

Essa è intesa altresì a migliorare l'efficienza ambientale di batterie e accumulatori nonché delle attività di tutti gli operatori economici che intervengono nel ciclo di vita delle pile e degli accumulatori, quali ad esempio i produttori, i distributori e gli utilizzatori finali e, in particolare, quegli operatori direttamente coinvolti nel trattamento e nel riciclaggio di rifiuti di pile e accumulatori.

 

Articolo 2
Ambito di applicazione.

1. La presente direttiva si applica a tutti i tipi di pile e accumulatori, indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati. La direttiva si applica fatte salve le direttive 2000/53/CE e 2002/96/CE.

2. La presente direttiva non si applica alle pile e agli accumulatori utilizzati in:

a) apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza, armi, munizioni e materiale bellico, ad esclusione dei prodotti che non sono destinati a fini specificamente militari;

b) apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio.

 

Articolo 3
Definizioni.

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1) «pila» o «accumulatore»: una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o più elementi secondari (ricaricabili);

2) «pacco batterie»: un gruppo di pile o accumulatori collegati tra loro e/o racchiusi come un'unità singola e a sé stante in un involucro esterno non destinato ad essere lacerato o aperto dall'utilizzatore;

3) «pile o accumulatori portatili»: le pile, le pile a bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che:

a) sono sigillati; e

b) sono trasportabili a mano; e

c) non costituiscono pile o accumulatori industriali né batterie o accumulatori per autoveicoli;

4) «pile a bottone»: piccole pile o accumulatori portatili di forma rotonda, di diametro superiore all'altezza, utilizzati a fini speciali in prodotti quali protesi acustiche, orologi e piccoli apparecchi portatili e come energia di riserva;

5) «batterie o accumulatori per autoveicoli»: le batterie o gli accumulatori utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione;

6) «pile o accumulatori industriali»: le pile o gli accumulatori progettati esclusivamente a uso industriale o professionale, o utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli elettrici;

7) «rifiuti di pile o accumulatori»: le pile e gli accumulatori che costituiscono rifiuti a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/12/CE;

8) «riciclaggio»: il ritrattamento in un processo di produzione di materiali di rifiuto per la funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia;

9) «smaltimento»: una qualsiasi delle operazioni applicabili di cui all'allegato II A della direttiva 2006/12/CE;

10) «trattamento»: le attività eseguite sui rifiuti di pile e accumulatori dopo la consegna ad un impianto per la selezione, la preparazione per il riciclaggio o la preparazione per lo smaltimento;

11) «apparecchio»: qualsiasi apparecchiatura elettrica o elettronica, secondo la definizione di cui alla direttiva 2002/96/CE, alimentata o capace di essere alimentata interamente o parzialmente da pile o accumulatori;

12) «produttore»: qualsiasi persona in uno Stato membro che, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite nella direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza , immette sul mercato per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, nel territorio dello Stato membro in questione;

13) «distributore»: qualsiasi persona che fornisce pile e accumulatori nell'ambito di un'attività professionale ad un utilizzatore finale;

14) «immissione sul mercato»: la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno della Comunità, compresa l'importazione nel territorio doganale della Comunità;

15) «operatori economici»: i produttori, i distributori, gli operatori addetti alla raccolta, gli operatori addetti al riciclaggio o altri operatori di impianti di trattamento;

16) «utensili elettrici senza fili»: apparecchi portatili alimentati da pile o accumulatori e destinati ad attività di manutenzione, di costruzione o di giardinaggio;

17) «tasso di raccolta»: per un determinato Stato membro in un determinato anno civile, la percentuale ottenuta dividendo il peso dei rifiuti di pile e accumulatori portatili raccolti in detto anno civile a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della presente direttiva o della direttiva 2002/96/CE per il peso di pile e accumulatori portatili venduti direttamente agli utilizzatori finali da parte dei produttori, ovvero da essi consegnati a terzi in vista della vendita agli utilizzatori finali in detto Stato membro nel corso di tale anno civile e dei due anni civili precedenti.

 

Articolo 4
Divieti.

1. Fatta salva la direttiva 2000/53/CE, gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato:

a) di tutte le pile o accumulatori, anche incorporati in apparecchi, contenenti più di 0,0005% di mercurio in peso; e

b) di pile o accumulatori portatili, compresi quelli incorporati in apparecchi, contenenti più dello 0,002% di cadmio in peso.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applica alle pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2% in peso.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica alle pile e agli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in:

a) sistemi di emergenza e di allarme, comprese le luci di emergenza;

b) attrezzature mediche; o

c) utensili elettrici senza fili.

4. La Commissione riesamina la deroga di cui al paragrafo 3, lettera c), e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, corredata, se del caso, di pertinenti proposte, entro il 26 settembre 2010, al fine di vietare il cadmio nelle pile e negli accumulatori.

 

Articolo 5
Maggiore efficienza ambientale.

Gli Stati membri che abbiano fabbricanti stabiliti nel proprio territorio promuovono la ricerca e incoraggiano miglioramenti a livello dell'efficienza ambientale complessiva delle pile e degli accumulatori lungo l'intero ciclo di vita, nonché lo sviluppo e la commercializzazione di pile e accumulatori contenenti minori quantità di sostanze pericolose ovvero contenenti sostanze meno inquinanti, in particolare in sostituzione del mercurio, del cadmio e del piombo.

 

Articolo 6
Immissione sul mercato.

1. Gli Stati membri non possono, per i motivi esposti nella presente direttiva, ostacolare, vietare o limitare l'immissione sul mercato nel loro territorio di pile e accumulatori conformi ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla presente direttiva non siano immessi sul mercato o siano ritirati dallo stesso.

 

Articolo 7
Obiettivo del riciclaggio.

Gli Stati membri adottano, tenendo conto degli effetti del trasporto sull'ambiente, misure necessarie per promuovere al massimo la raccolta differenziata di rifiuti di pile e accumulatori e per ridurre al minimo lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori come rifiuti urbani misti, così da realizzare un elevato livello di riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori.

 

Articolo 8
Sistemi di raccolta.

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposti adeguati sistemi di raccolta di rifiuti di pile e accumulatori portatili. Tali sistemi:

a) consentono agli utilizzatori finali di disfarsi dei rifiuti di pile o accumulatori portatili in punti di raccolta loro accessibili nelle vicinanze, tenuto conto della densità della popolazione;

b) esigono che i distributori, quando forniscono pile o accumulatori portatili, siano tenuti a recuperarne gratuitamente i rifiuti, a meno che una valutazione dimostri che i regimi alternativi esistenti siano almeno di uguale efficacia al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali della presente direttiva. Gli Stati membri rendono pubbliche tali valutazioni;

c) non comportano oneri per gli utilizzatori finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti di pile o accumulatori portatili, né l'obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori;

d) possono funzionare unitamente ai sistemi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE.

I punti di raccolta istituiti a norma della lettera a) del presente paragrafo non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alla direttiva 2006/12/CE o alla direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi .

2. A condizione che i sistemi soddisfino i criteri di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono:

a) esigere che i produttori introducano tali sistemi;

b) esigere che altri operatori economici partecipino a detti sistemi;

c) mantenere i sistemi esistenti.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di pile e accumulatori industriali, o terzi che agiscono a loro nome, non rifiutino di riprendere i rifiuti di pile e accumulatori industriali presso gli utilizzatori finali, indipendentemente dalla composizione chimica e dall'origine. Anche i terzi indipendenti possono raccogliere pile e accumulatori industriali.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di batterie e accumulatori per autoveicoli, o terzi, introducano sistemi di raccolta dei rifiuti di batterie e accumulatori per autoveicoli presso gli utilizzatori finali o in punti di raccolta a loro accessibili nelle vicinanze, a meno che la raccolta venga effettuata attraverso i sistemi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/53/CE. In caso di batterie e accumulatori per autoveicoli ad uso privato non commerciale, tali sistemi non comportano oneri per gli utilizzatori finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti di batterie o accumulatori, né l'obbligo di acquistare nuove batterie o nuovi accumulatori.

 

Articolo 9
Strumenti economici.

Gli Stati membri possono ricorrere a strumenti economici per promuovere la raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori o per incentivare l'uso di pile e accumulatori contenenti meno sostanze inquinanti adottando ad esempio aliquote di imposta differenziata. In tal caso, notificano alla Commissione le misure relative all'attuazione di tali strumenti.

 

Articolo 10
Obiettivi di raccolta.

1. Gli Stati membri calcolano il tasso di raccolta per la prima volta in relazione al quinto anno civile completo successivo all'entrata in vigore della presente direttiva.

Fatta salva la direttiva 2002/96/CE, i dati annuali relativi alla raccolta e alle vendite comprendono pile e accumulatori incorporati in apparecchi.

2. Gli Stati membri sono tenuti a conseguire almeno i seguenti tassi di raccolta:

a) 25% entro il 26 settembre 2012;

b) 45% entro il 26 settembre 2016.

3. Gli Stati membri controllano ogni anno i tassi di raccolta secondo il piano di cui all'allegato I. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti , gli Stati membri trasmettono alla Commissione i rapporti entro sei mesi dalla fine dell'anno civile in questione. I rapporti indicano in che modo gli Stati membri hanno ottenuto i dati necessari per il calcolo del tasso di raccolta.

4. Disposizioni transitorie per risolvere le difficoltà incontrate da uno Stato membro nel soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2 a causa di circostanze nazionali specifiche possono essere stabilite secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

Entro il 26 settembre 2007 è definita una metodologia comune per calcolare le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 24, paragrafo 3 (12).

(12) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2008/12/CE.

 

Articolo 11
Rimozione di rifiuti di pile e accumulatori.

Gli Stati membri provvedono affinché i produttori progettino apparecchi in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano facilmente rimovibili. Gli apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori sono corredati di istruzioni che indicano come rimuoverli senza pericolo e, se del caso, informano l'utilizzatore finale sul tipo delle pile e degli accumulatori incorporati. Tali disposizioni non si applicano qualora per motivi di sicurezza, prestazione, protezione medica o dei dati, sia necessaria la continuità dell'alimentazione e occorra un collegamento permanente tra l'apparecchio e la pila o l'accumulatore.

 

Articolo 12
Trattamento e riciclaggio.

1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 26 settembre 2009:

a) i produttori o i terzi introducano sistemi per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori basati sulle migliori tecniche disponibili, in termini di tutela della salute e dell'ambiente;

b) tutte le pile e gli accumulatori individuabili e raccolti a norma dell'articolo 8 della presente direttiva o della direttiva 2002/96/CE siano sottoposti a trattamento e riciclaggio con sistemi che siano conformi, come minimo, alla normativa comunitaria, in particolare per quanto riguarda la salute, la sicurezza e la gestione dei rifiuti.

Tuttavia, gli Stati membri possono destinare, conformemente al trattato, pile o accumulatori portatili raccolti contenenti cadmio, mercurio o piombo a discariche o a depositi sotterranei, allorché non è disponibile un mercato finale valido. Gli Stati membri possono altresì destinare, conformemente al trattato, pile o accumulatori portatili raccolti contenenti cadmio, mercurio o piombo a discariche o a depositi sotterranei nel quadro di una strategia di riduzione progressiva dei metalli pesanti la quale attesti, sulla base di una valutazione dettagliata dell'impatto ambientale, economico e sociale, che tale alternativa è preferibile al riciclaggio.

Gli Stati membri rendono pubblica la valutazione e comunicano alla Commissione il progetto di misure a norma della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione .

2. Il trattamento soddisfa i requisiti minimi di cui all'allegato III, parte A.

3. Quando le pile o gli accumulatori vengono raccolti assieme ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche a norma della direttiva 2002/96/CE, le pile o gli accumulatori vengono rimossi dai rifiuti delle apparecchiature stessi.

4. Il processo di riciclaggio soddisfa le efficienze di riciclaggio e le disposizioni associate di cui all'allegato III, parte B, entro il 26 settembre 2011 (13).

5. Gli Stati membri riferiscono sui livelli di riciclaggio raggiunti in ciascun anno civile considerato e se le efficienze di cui all'allegato III, parte B, sono state realizzate. Essi trasmettono tali informazioni alla Commissione entro sei mesi dalla fine dell'anno civile in questione.

6. L’allegato III può essere adattato o completato per tener conto dei progressi scientifici o tecnici. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 24, paragrafo 3 (14):

a) i requisiti dettagliati per il calcolo delle efficienze di riciclaggio sono aggiunti entro il 26 marzo 2010; e

b) le efficienze minime in materia di riciclaggio sono valutate periodicamente e adattate alle migliori tecniche disponibili ed alla luce degli sviluppi di cui al paragrafo 1, secondo comma.

7. Prima di proporre modifiche dell'allegato III, la Commissione consulta le parti interessate, in particolare i produttori, gli operatori addetti alla raccolta, gli operatori addetti al riciclaggio, gli operatori di impianti di trattamento, le organizzazioni ambientalistiche, le organizzazioni dei consumatori e le associazioni dei lavoratori. Informa il comitato di cui all'articolo 24, paragrafo 1, dei risultati della consultazione.

(13) Paragrafo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 6 dicembre 2006, n. L 339.

(14) Frase così sostituita dall'articolo 1 della direttiva 2008/12/CE.

 

Articolo 13
Nuove tecnologie di riciclaggio.

1. Gli Stati membri promuovono lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio e di trattamento, nonché la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili e con un buon rapporto costi/efficacia per tutti i tipi di pile e di accumulatori.

2. Gli Stati membri promuovono l'introduzione negli impianti di trattamento di sistemi certificati di gestione ambientale, a norma del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) .

Articolo 14
Smaltimento.

Gli Stati membri vietano lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei rifiuti delle pile e degli accumulatori industriali e per autoveicoli. Tuttavia, i residui di pile e accumulatori che sono stati sottoposti sia a trattamento sia a riciclaggio a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, possono essere smaltiti in discarica o mediante incenerimento.

 

Articolo 15
Esportazioni.

1. Il trattamento e il riciclaggio possono essere effettuati al di fuori dello Stato membro interessato o della Comunità, a condizione che la spedizione dei rifiuti di pile e accumulatori sia effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio .

2. I rifiuti di pile e accumulatori esportati al di fuori della Comunità a norma del regolamento (CEE) n. 259/93, del regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, recante regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi non appartenenti all'OCSE , e del regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione, del 12 luglio 1999, che stabilisce la procedura di controllo prevista dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio in relazione alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE n. C(92) 39 def. , sono conteggiati ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento delle efficienze stabilite nell'allegato III della presente direttiva solo se esistono prove tangibili che l'operazione di riciclaggio ha avuto luogo in condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla presente direttiva.

3. Sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti di cui al paragrafo 2. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 24, paragrafo 3 (15).

(15) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2008/12/CE.

 

Articolo 16
Finanziamento.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a loro nome finanzino tutti i costi netti derivanti dalle:

a) operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori portatili raccolti a norma dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2; e

b) operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori, sia industriali che per autoveicoli, raccolti a norma dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4.

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'attuazione del paragrafo 1 non implichi un doppio addebito per i produttori nel caso di pile o accumulatori raccolti conformemente ai regimi istituiti in forza della direttiva 2000/53/CE o della direttiva 2002/96/CE.

3. Gli Stati membri esigono che i produttori, ovvero terzi che agiscono per loro conto, prendano a proprio carico tutti i costi netti delle campagne pubbliche d'informazione sulla raccolta, il trattamento e il riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori portatili.

4. I costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio non sono indicati separatamente agli utilizzatori finali al momento della vendita di nuove pile e accumulatori portatili.

5. I produttori e gli utilizzatori di pile e accumulatori industriali e per autoveicoli possono concludere accordi che stabiliscano il ricorso a modalità di finanziamento diverse da quelle di cui al paragrafo 1.

6. Il presente articolo si applica a tutti i rifiuti di pile e accumulatori, indipendentemente dalla data della loro immissione sul mercato.

 

Articolo 17 (16)
Registrazione.

Gli Stati membri provvedono affinché ciascun produttore sia registrato. La registrazione è soggetta agli stessi obblighi procedurali in ogni Stato membro. Tali obblighi di registrazione, intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono stabiliti secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 24, paragrafo 3.

(16) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2008/12/CE.

 

Articolo 18
Piccoli produttori.

1. Gli Stati membri possono esentare dal rispetto del disposto dell'articolo 16, paragrafo 1, i produttori che, rispetto alle dimensioni del mercato nazionale, immettono sul mercato nazionale piccolissime quantità di pile o accumulatori, posto che ciò non pregiudichi il corretto funzionamento dei sistemi di raccolta e di riciclaggio istituiti a norma degli articoli 8 e 12.

2. Gli Stati membri rendono pubblici tali progetti di misure, nonché le basi sulle quali questi sono proposti, e li comunicano alla Commissione ed agli altri Stati membri tramite il comitato di cui all'articolo 24, paragrafo 1.

3. Entro sei mesi dai termini di notifica di cui al paragrafo 2, la Commissione approva o respinge i progetti di misure, previa verifica del fatto che questi siano coerenti con le considerazioni citate nel paragrafo 1 e che non costituiscano uno strumento di discriminazione arbitraria ovvero una restrizione dissimulata del commercio tra gli Stati membri. Qualora la Commissione non prenda una decisione entro i termini di cui sopra, i progetti di misure si ritengono approvati.

 

Articolo 19
Partecipazione.

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli operatori economici e tutte le pubbliche autorità competenti abbiano la possibilità di partecipare ai sistemi di raccolta, trattamento e riciclaggio di cui agli articoli 8 e 12.

2. Tali sistemi si applicano anche a pile e accumulatori importati da paesi terzi, a condizioni non discriminatorie, e sono concepiti in modo da evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza.

 

Articolo 20
Informazioni per gli utilizzatori finali.

1. Gli Stati membri provvedono, in particolare mediante campagne di informazione, affinché gli utilizzatori finali siano pienamente informati:

a) dei potenziali effetti sull'ambiente e sulla salute umana delle sostanze utilizzate nelle pile e negli accumulatori;

b) dell'opportunità di non smaltire i rifiuti di pile e accumulatori come rifiuti urbani non differenziati e di partecipare alla raccolta differenziata in modo da agevolare il trattamento e il riciclaggio;

c) dei sistemi di raccolta e di riciclaggio a loro disposizione;

d) del ruolo che essi possono svolgere nel riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori;

e) del significato del simbolo raffigurante il bidone della spazzatura con ruote barrato da una croce, riportato all'allegato II, e dei simboli chimici Hg, Cd e Pb.

2. Gli Stati membri possono imporre agli operatori economici di fornire, interamente o parzialmente, le informazioni di cui al paragrafo 1.

3. Laddove gli Stati membri impongano ai distributori di recuperare i rifiuti di pile e accumulatori portatili a norma dell'articolo 8, essi assicurano che detti distributori informino gli utilizzatori finali della possibilità di lasciare presso i loro punti di vendita i rifiuti di pile o accumulatori portatili.

 

Articolo 21
Etichettatura.

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le pile, gli accumulatori e i pacchi batterie siano opportunamente contrassegnati con il simbolo raffigurato nell'allegato II.

2. Gli Stati membri garantiscono che la capacità di tutte le pile e accumulatori portatili e per autoveicoli sia indicata su di essi in modo visibile, leggibile ed indelebile, entro il 26 settembre 2009. Le modalità di applicazione di tale obbligo, compresi metodi armonizzati per la determinazione della capacità e dell’uso appropriato, sono definite entro il 26 marzo 2009. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono stabilite secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 24, paragrafo 3 (17).

3. Le pile, gli accumulatori e le pile a bottone contenenti più di 0,0005% di mercurio, più di 0,002% di cadmio o più di 0,004% di piombo sono contrassegnati con il simbolo chimico del relativo metallo: Hg, Cd o Pb. Il simbolo indicante il tenore di metalli pesanti è apposto sotto al simbolo illustrato nell'allegato II e occupa una superficie pari ad almeno un quarto della superficie del predetto simbolo.

4. Il simbolo illustrato nell'allegato II occupa almeno il 3% della superficie del lato maggiore della pila, dell'accumulatore o del pacco batterie, con una dimensione massima di 5 × 5 cm. Per gli elementi cilindrici, il simbolo occupa almeno l'1,5% della superficie della pila o dell'accumulatore, con una dimensione massima di 5 × 5 cm.

5. Se le dimensioni della pila, dell'accumulatore o del pacco batterie sono tali per cui la superficie del simbolo risulterebbe inferiore a 0,5 × 0,5 cm, non è richiesta la marcatura bensì la stampa di un simbolo di almeno 1 × 1 cm sull'imballaggio.

6. I simboli sono apposti in modo visibile, leggibile e indelebile.

7. Possono essere concesse deroghe all’obbligo di etichettatura previsto dal presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 24, paragrafo 3 (18).

(17) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2008/12/CE.

(18) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2008/12/CE.

 

Articolo 22
Rapporti nazionali sull'attuazione della direttiva.

1. Ogni tre anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione un rapporto sull'attuazione della presente direttiva. Tuttavia, il primo rapporto copre il periodo fino al 26 settembre 2012.

2. I rapporti sono redatti sulla base di un questionario o di uno schema stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Il questionario o schema è trasmesso agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del primo periodo cui si riferisce il rapporto.

3. Gli Stati membri riferiscono altresì su qualsiasi misura da essi adottata per favorire un'evoluzione nell'impatto delle pile e degli accumulatori sull'ambiente, in particolare:

a) gli sviluppi, tra cui misure adottate su base volontaria dai produttori, che riducono le quantità di metalli pesanti e di altre sostanze pericolose contenute nelle pile e negli accumulatori;

b) le nuove tecniche di riciclaggio e trattamento;

c) la partecipazione di operatori economici ai regimi di gestione ambientale;

d) la ricerca in tali ambiti; e

e) le misure adottate per promuovere la prevenzione dei rifiuti.

4. Il rapporto è trasmesso alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo triennale al quale si riferisce o, nel caso del primo rapporto, entro il 26 giugno 2013.

5. Entro nove mesi dalla ricezione dei rapporti degli Stati membri a norma del paragrafo 4, la Commissione pubblica un rapporto sull'attuazione della presente direttiva e sul suo impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno.

 

Articolo 23
Riesame.

1. Dopo la seconda ricezione dei rapporti degli Stati membri a norma dell'articolo 22, paragrafo 4, la Commissione riesamina l'attuazione della presente direttiva e il suo impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno.

2. Il secondo rapporto pubblicato dalla Commissione a norma dell'articolo 22, paragrafo 5, contiene una valutazione dei seguenti aspetti della presente direttiva:

a) l'opportunità di ulteriori misure di gestione del rischio per le pile e gli accumulatori contenenti metalli pesanti;

b) l'adeguatezza dell'obiettivo minimo di raccolta per tutti i rifiuti di pile e accumulatori portatili di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e la possibilità di introdurre altri obiettivi per gli anni successivi tenendo conto del progresso tecnico e dell'esperienza pratica acquisita negli Stati membri;

c) l'adeguatezza dei requisiti minimi di riciclaggio di cui all'allegato III, parte B, tenendo conto delle informazioni fornite dagli Stati membri, del progresso tecnico e dell'esperienza pratica acquisita negli Stati membri.

3. Se necessario, proposte di revisione delle pertinenti disposizioni della presente direttiva accompagnano il rapporto.

 

Articolo 24
Procedura di comitato.

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito a norma dell'articolo 18 della direttiva 2006/12/CE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa (19).

 

(19) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2008/12/CE.

 

Articolo 25
Sanzioni.

Gli Stati membri stabiliscono la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 26 settembre 2008, le misure adottate a tal fine e la informano immediatamente di qualsiasi modifica apportata successivamente.

 

Articolo 26
Recepimento.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 26 settembre 2008.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

Articolo 27
Accordi volontari.

1. Purché gli obiettivi fissati nella presente direttiva siano conseguiti, gli Stati membri possono attuare le disposizioni di cui agli articoli 8, 15 e 20 mediante accordi tra le autorità competenti e gli operatori economici interessati. Tali accordi devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) devono avere forza vincolante;

b) devono specificare gli obiettivi e i termini per il loro conseguimento;

c) devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale nazionale o in un documento ufficiale ugualmente accessibile al pubblico ed essere trasmessi alla Commissione.

2. I risultati conseguiti devono essere periodicamente verificati, comunicati alle autorità competenti e alla Commissione e resi accessibili al pubblico alle condizioni stabilite dagli accordi stessi.

3. Le autorità competenti devono provvedere affinché siano esaminati i progressi compiuti nel quadro degli accordi.

4. In caso di inosservanza degli accordi, gli Stati membri devono dare attuazione alle pertinenti disposizioni della presente direttiva mediante misure legislative, regolamentari o amministrative.

 

Articolo 28
Abrogazione.

La direttiva 91/157/CEE è abrogata con effetto a decorrere dal 26 settembre 2008.

I riferimenti alla direttiva 91/157/CEE si intendono come riferimenti alla presente direttiva.

 

Articolo 29
Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Articolo 30
Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 6 settembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

La presidente

P. LEHTOMÄKI


 

ALLEGATO I

Controllo della conformità con gli obiettivi di raccolta di cui all'articolo 10

 

 

 

 

Anno

Raccolta di dati

Calcolo

Obbligo di comunicazione

 

 

 

 

X [*]+1

Vendite nell'anno 1 (V1)

 

 

 

X+2

Vendite nell'anno 2 (V2)

-

-

 

X+3

Vendite nell'anno 3 (V3)

Raccolta nell'anno 3 (R3)

Tasso di raccolta (CR3) =3*R3/(V2+V3+V4)

 

X+4

Vendite nell'anno 4 (V4)

Raccolta nell'anno 4 (R4)

Tasso di raccolta (TR4) = 3*R4/(V2+V3+V4) (Obiettivo fissato a 25%)

 

X+5

Vendite nell'anno 5 (V5)

Raccolta nell'anno 5 (R5)

Tasso di raccolta (TR5) = 3*R5/(V3+V4+V5)

TR4

X+6

Vendite nell'anno 6 (V6)

Raccolta nell'anno 6 (R6)

Tasso di raccolta (TR6) = 3*R6/(V4+V5+V6)

TR5

X+7

Vendite nell'anno 7 (V7)

Raccolta nell'anno 7 (R7)

Tasso di raccolta (TR7) = 3*R7/(V5+V6+V7)

TR6

X+8

Vendite nell'anno 8 (V8)

Raccolta nell'anno 8 (R8)

Tasso di raccolta (TR8) = 3*R8/(V6+V7+V8) (Obiettivo fissato al 45%)

TR7

X+9

Vendite nell'anno 9 (V9)

Raccolta nell'anno 9 (R9)

Tasso di raccolta (TR9) = 3*R9/(V7+V8+V9)

TR8

X+10

Vendite nell'anno 10 (V10)

Raccolta nell'anno 10 (R10)

Tasso di raccolta (TR10) = 3*R10/(V8+V9+V10)

TR9

X+11

Ecc.

Ecc.

Ecc.

TR10

Ecc.

 

 

 

 

[*] L'anno X è l'anno che include la data di cui all'articolo 26.

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO II

Simboli per pile, accumulatori e pacchi batterie ai fini della raccolta differenziata

Il simbolo della raccolta differenziata per le pile e gli accumulatori è un bidone della spazzatura con ruote barrato da una croce, riportato qui di seguito:

 

 

 

ALLEGATO III

Requisiti dettagliati in materia di trattamento e di riciclaggio

PARTE A: TRATTAMENTO

1. Il trattamento comprende, almeno, la rimozione di tutti i fluidi e gli acidi.

2. Il trattamento e qualsiasi stoccaggio, anche temporaneo, negli impianti di trattamento ha luogo in siti provvisti di superfici impermeabili e idonea copertura resistente alle intemperie o in idonei contenitori.

PARTE B: RICICLAGGIO

3. I processi di riciclaggio conseguono le seguenti efficienze minime di riciclaggio:

a) riciclaggio del 65% in peso medio di pile e accumulatori al piombo/acido e massimo riciclaggio del contenuto di piombo che sia tecnicamente possibile evitando costi eccessivi;

b) riciclaggio del 75% in peso medio di pile e accumulatori al nichel-cadmio e massimo riciclaggio del contenuto di cadmio che sia tecnicamente possibile evitando costi eccessivi;

c) riciclaggio del 50% in peso medio degli altri rifiuti di pile e accumulatori.


Dir. 11 marzo 2008, n. 2008/12/CE
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione).

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 19 marzo 2008, n. L 76.

(2)  La presente direttiva è entrata in vigore il 20 marzo 2008.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (4),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione .

(2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali.

(3) Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(4) La Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare l’allegato III e adottare e riesaminare le modalità di applicazione per le esportazioni e l’etichettatura delle batterie e degli accumulatori. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2006/66/CE, anche completandola con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/66/CE.

(6) Dato che le modifiche apportate alla direttiva 2006/66/CE dalla presente direttiva sono adeguamenti di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che siano recepite dagli Stati membri. Non è quindi necessario stabilire disposizioni a tal fine,

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

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(3)  GU C 175 del 27.7.2007, pag. 57.

(4)  Parere del Parlamento europeo del 24 ottobre 2007 e decisione del Consiglio del 14 febbraio 2008.

(5)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

 

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 2006/66/CE è così modificata:

1) l’articolo 10, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«4. Disposizioni transitorie per risolvere le difficoltà incontrate da uno Stato membro nel soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2 a causa di circostanze nazionali specifiche possono essere stabilite secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

Entro il 26 settembre 2007 è definita una metodologia comune per calcolare le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 24, paragrafo 3.»;

2) all’articolo 12, paragrafo 6, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«6. L’allegato III può essere adattato o completato per tener conto dei progressi scientifici o tecnici. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 24, paragrafo 3.»;

3) l’articolo 15, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3. Sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti di cui al paragrafo 2. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 24, paragrafo 3.»;

4) l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Registrazione

Gli Stati membri provvedono affinché ciascun produttore sia registrato. La registrazione è soggetta agli stessi obblighi procedurali in ogni Stato membro. Tali obblighi di registrazione, intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono stabiliti secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 24, paragrafo 3.»;

5) l’articolo 21 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri garantiscono che la capacità di tutte le pile e accumulatori portatili e per autoveicoli sia indicata su di essi in modo visibile, leggibile ed indelebile, entro il 26 settembre 2009. Le modalità di applicazione di tale obbligo, compresi metodi armonizzati per la determinazione della capacità e dell’uso appropriato, sono definite entro il 26 marzo 2009. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono stabilite secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 24, paragrafo 3.»;

b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Possono essere concesse deroghe all’obbligo di etichettatura previsto dal presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 24, paragrafo 3.»;

6) l’articolo 24, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

 

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARÈIÈ


Documentazione

 




[1]    La direttiva 91/517/CEE, successivamente modificata dalla direttiva 98/101/CE, è stata attuata in Italia dal DM n. 467 del 20 novembre 1997, successivamente sostituito dal DM n. 194 del 3 luglio 2003.

[2]     Dati tratti dal Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori usati (COM(2003) 723 def. — 2003/0282 (COD)

[3] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0211:FIN:IT:PDF.

[4]    Con cui è stata recepita la citata direttiva 98/101/CE del 22 dicembre 1998 della Commissione, che adegua al progresso tecnico la direttiva 91/157/CEE.

[5]    Si ricorda, in proposito, che il d.lgs. n. 209 del 2003 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”, ha previsto una rete di centri di raccolta dei veicoli destinati alla demolizione opportunamente distribuiti sul territorio nazionale (art. 5).

[6]    Fonte: stima Cobat su dati ANIE ed Istat 2005.

[7] Si vedano ad esempio i comunicati di Andec-Confcommercio (www.confcommercio.it/home/ArchivioGi/2008/Dalle-cate/Pile-e-accumulatori.doc_cvt.htm) e Confindustria-ANIE (www.elettronet.it/news/news.asp?IDNews=1459).

[8]             Audizione del 14 dicembre 2005 innanzi alle Commissioni riunite di Camera (VIII) e Senato (13a).

[9]    Il programma è stato istituito con la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002.

[10]   COM (2005) 666.

[11]   COM (2005) 667.

[12]   Dopo la presentazione della proposta da parte della Commissione è stata approvata la direttiva 2006/12/CE che è la codificazione della direttiva quadro sui rifiuti 75/442/CEE. La codificazione costitutiva od ufficiale – che rientra nelle iniziative di semplificazione legislativa assunte dall’UE - consiste nell’adottare un atto giuridico nuovo che, per motivi di razionalità e chiarezza, integri ed abroghi gli atti oggetto della codificazione (atti di base più atti che li modificano), senza cambiarne la sostanza.

[13]   COM (2005) 670.

[14]   La comunicazione sottolinea che va tenuto in considerazione, da un punto di vista ambientale, l’intero ciclo vitale delle risorse, essendo ormai riconosciuto che l’impatto ambientale di molte risorse è spesso connesso alla fase del loro utilizzo e non soltanto alla fase iniziale e finale del loro ciclo di vita.