Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Localizzazione e realizzazione di impianti nucleari Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 31/2010 - Schema di D.Lgs. n. 333 - (art. 25, co. 1 e 5 L. n. 99/2009 ) - Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 333/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 296
Data: 28/02/2011
Descrittori:
IMPIANTI NUCLEARI     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
X-Attività produttive, commercio e turismo

 

28 febbraio 2011

 

n. 296/0

 

 

Localizzazione e realizzazione di impianti nucleari
Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 31/2010

Schema di D.Lgs. n. 333
(art. 25, co. 1 e 5 L. n. 99/2009 )

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto legislativo

333

Titolo

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico

Norma di delega

Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 25, co. 1 e 5

Numero di articoli

32

Date:

 

presentazione

22 febbraio 2011

assegnazione

22 febbraio 2011

termine per l’espressione del parere

-

termine per l’esercizio della delega

23 marzo 2011

Commissioni competenti

Riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive); per le conseguenze di carattere finanziario, V (Bilancio)

Rilievi di altre Commissioni

-

 

 


Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 31/2010,che disciplina la localizzazione, la realizzazione e l’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione di combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi, e definisce le misure compensative per le popolazioni interessate.

Il provvedimento in esame, redatto secondo la tecnica della novella legislativa, è volto al chiarimento e coordinamento del testo, a semplificare e rendere più chiare le procedure di valutazione e di autorizzazione dei nuovi impianti nucleari e a ridurre i tempi di costruzione, a dare più flessibilità al procedimento di localizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, ad accelerare lo smantellamento degli impianti nucleari esistenti, a definire in maniera più esaustiva i requisiti tecnici richiesti per la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari e del Deposito nazionale. Il provvedimento inoltre, recependo quanto recentemente statuito dalla Corte costituzionale, prevede la necessità di acquisire il parere della Regione interessata in ordine al rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto nucleare.

In particolare, l’articolo 1 dello schema reca modifiche all’articolo 1del D.Lgs. 31/2010, che definisce l’oggetto del decreto e ne riassume i contenuti principali. Si tratta di modifiche sostanzialmente formali, come la sostituzione del termine ”disattivazione” con il termine tecnico “decommissioning” e l’introduzione dell’espressione “benefici economici” al posto di “misure compensative” anche per uniformità con la rubrica dell’art. 23 del decreto vigente.

L’articolo 2 reca modifiche all’articolo 2del D.Lgs. 31/2010, che fornisce alcune definizioni specifiche di concetti e termini utilizzati nel decreto. Oltre a modifiche di chiarimento e coordinamento del testo, si chiarisce che il Deposito nazionale è destinato allo smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla pregressa gestione non solo di impianti nucleari, ma anche di impianti del ciclo del combustibile, e si introduce la definizione di “decommissioning”.

L’articolo 3 reca modifiche all’articolo 3del D.Lgs. 31/2010, sul documento programmatico definito “Strategia nucleare”. Oltre a modifiche per un maggiore chiarimento del testo, si aggiunge il concerto con il Ministro della salute per il decreto di adozione del documento sulla strategia nucleare, si eliminano “i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese” dagli argomenti da indicare nella “Strategia nucleare” in quanto tali parametri sono definiti dallo stesso decreto legislativo, si specifica che il trattamento non si riferisce genericamente al combustibile nucleare ma solo a quello irraggiato.

L’articolo 4 modifica l’articolo 4 del D.Lgs. 31/2010, ai sensi del quale la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari sono considerate attività di preminente interesse statale e come tali soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza dell’operatore e previa intesa con la Conferenza unificata, con decreto ministeriale. Con la modifica, adeguandosi a quanto statuito dalla Corte costituzionale (sent. 33/2011), si dispone la necessità di acquisire il parere obbligatorio ma non vincolante della Regione interessata, prima dell’acquisizione dell’intesa con la Conferenza Unificata, ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica.

L’articolo 5 reca modifiche all’articolo 5del D.Lgs. 31/2010 relativo ai requisiti che devono essere posseduti dagli operatori autorizzati alla realizzazione e all’esercizio di un impianto nucleare. Oltre a modifiche redazionali di chiarimento del testo, si introduce il termine di 90 giorni per l’emanazione del decreto MiSE di definizione dei criteri esplicativi dei requisiti degli operatori, e si sostituisce la figura del direttore tecnico con quella del responsabile tecnico, in quanto non sempre il direttore tecnico è previsto negli organici di una società operatrice.

L’articolo 6 reca modifiche all’articolo 6del D.Lgs. 31/2010 relativo al proprio programma di intervento degli operatori per lo sviluppo di impianti nucleari.Viene precisato che la presentazione del programma di intervento da parte degli operatori è meramente facoltativa. Viene inoltre eliminata la valutazione da parte del MiSE del possesso dei requisiti per gli operatori, in quanto tale valutazione viene effettuata in sede di autorizzazione unica e nell’ambito della procedura di cui all’articolo 13, con l’intervento dell’Agenzia per la sicurezza nucleare. Infine, viene stabilito che il programma di intervento non riguarda dati potenzialmente sensibili per l’operatore, quali le caratteristiche tecniche specifiche degli impianti.

L’articolo 7 reca modifiche all’articolo 7del D.Lgs. 31/2010 sulla verifica tecnica dei requisiti degli impianti nucleari. Oltre ad una modifica formale, viene operato un cambiamento su ciò che viene richiesto all’Agenzia: non le verifiche ai fini della predisposizione del rapporto preliminare di sicurezza da parte dell’operatore, bensì le verifiche su tale rapporto, che viene trasmesso dall’operatore all’Agenzia stessa.

L’articolo 8 reca modifiche all’articolo 8del D.Lgs. 31/2010 in materia di definizione delle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari. Oltre a modifiche di maggior chiarimento e coordinamento del testo, viene meglio specificato il provvedimento (decreto interministeriale) con il quale vengono definiti i parametri esplicativi dei criteri tecnici per l’individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari, nonché del Parco Tecnologico. Inoltre, vengono soppressi i commi 2 e 3 ai fini di una semplificazione della procedura di definizione dei parametri delle aree idonee.

L’articolo 9 interviene sull’articolo 9del D.Lgs. 31/2010 in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ed integrazione della Strategia nucleare, in particolare, esplicitando che sono sottoposti a VAS, oltre alla Strategia nucleare e ai parametri tecnici per la localizzazionedegli impianti nucleari, anche quelli per la localizzazione del Parco tecnologico e definendo i termini per la conclusione delle relative procedure.

L’articolo 10 reca modifiche all’articolo 10del D.Lgs. 31/2010 concernente la presentazione delle istanze per la certificazione di uno o più siti nucleari da parte degli operatori interessati. Oltre a modifiche di chiarimento e coordinamento del testo, si elimina la previsione concernente l’obbligatorietà dell’emanazione di un decreto per l’identificazione dei dati e delle informazioni da inserire nella predetta istanza. Per quanto riguarda tali dati e informazioni, si aggiunge il riferimento al “rapporto preliminare di sicurezza, parte sito”. Inoltre si introduce la possibilità per l’operatore di richiedere di effettuare indagini tecniche preliminari sui siti che intende sottoporre a certificazione.

L’articolo 11 reca modifiche all’articolo 11del D.Lgs. 31/2010 concernente la certificazione dei siti da parte dell’Agenzia per la sicurezza nucleare. Oltre a modifiche di chiarimento e coordinamento del testo, si specifica che l’Agenzia effettua l’istruttoria tecnica sulle singole istanze per la certificazione dei siti entro 30 giorni dal ricevimento di ciascuna istanza, si varia il termine entro il quale il MiSE sottopone ciascuno dei siti certificati all’intesa della Regione interessata (15 giorni anziché 30), si introduce un termine (30 giorni dal parere della Conferenza unificata) per l’emanazione del decreto sulle modalità di funzionamento del Comitatointeristituzionale.

L’articolo 12 reca modifiche all’articolo 12del D.Lgs. 31/2010 che elenca le attività preliminari che l’operatore può svolgere nel sito una volta che lo stesso sia stato certificato. In particolare, oltre a modifiche redazionali di chiarimento del testo, viene meglio definito il complesso delle attività preliminari che l’operatore può svolgere. Inoltre, alla comunicazione all’ente locale o altra amministrazione competente deve essere allegata una relazione dettagliata delle suddette attività preliminari.

L’articolo 13 modifica l’articolo 13del D.Lgs. 31/2010 in materia di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione dell'operatore.

Ai sensi del nuovo comma 3 l’istanza deve essere contestualmente presentata, oltre che al Ministero dell’ambiente e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero per i beni e le attività culturali, alla regione territorialmente competente e al comune interessato. Il nuovo comma 7, completamente riscritto, prevede che in sede di espletamento delle procedure di VIA e di AIA siano recepite le conclusioni della VAS e sia esclusa ogni duplicazione delle relative valutazioni. L’articolo in esame chiarisce inoltre che la durata dell’impianto non deve essere inferiore alla vita operativa dichiarata nel progetto definitivo.

L’articolo 14 reca modifiche all’articolo 14del D.Lgs. 31/2010 in materia di sospensione e revoca dell’autorizzazione unica. Si chiarisce che le violazioni degli obblighi e delle prescrizioni impartite (che possono condurre alla sospensione e revoca dell’autorizzazione unica) sono accertate ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. 230/1995, relativo alle funzioni ispettive.

L’articolo 15 modifica l’articolo 15del D.Lgs. 31/2010 che pone in capo al titolare dell’autorizzazione unica alcune specifiche responsabilità in materia di controlli sulla sicurezza e sulla radioprotezione. Oltre a modifiche redazionali di chiarimento del testo,si introduce la necessità della formazione anche per i responsabili dell’impianto e in materia di sicurezza, oltre che di prevenzione dei rischi.

L’articolo 16 interviene sull’articolo 16del D.Lgs. 31/2010 - cheprevede una serie di obblighi per il titolare dell’autorizzazione unica tra cui la trasmissione all’Agenzia per la sicurezza nucleare di un’apposita relazione annuale -precisando che la relazione deve essere trasmessa al Comitato di confronto e trasparenza eliminando le informazioni commerciali sensibili e quelle relative alle misure di protezione fisica dell'impianto nucleare.

L’articolo 17 reca modifiche all’articolo 18del D.Lgs. 31/2010 sulla sorveglianza e sospensione amministrativa degli impianti da parte dell’Agenzia. Si fa salvo quanto previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 230/1995, relativo alle funzioni ispettive, e degli art. 28 e 29 del D.Lgs. 152/2006 per le parti non riguardanti il ciclo di funzionamento dell’impianto. Inoltre si precisa che l’Agenzia può disporre la sospensione delle attività relative alle prescrizioni non rispettate, e non invece la sospensione delle attività di cui all’autorizzazione unica tout court.

L’articolo 18 introduce alcune modifiche all’articolo 19 che attribuiscono al titolare dell’autorizzazione unica la responsabilità, oltre che delcombustibile nucleare, anche della gestione dei rifiuti radioattivi di esercizio che, insieme al combustibile irraggiato, possono essere stoccati temporaneamente nel sito dell’impianto.Viene anche prevista la possibilità di un riprocessamento del combustibile irraggiato.

L’articolo 19 precisa i compiti della Sogin S.p.A. in merito alle attività relative alla disattivazione dell’impianto previsti dall’articolo 20e modifica la procedura per l’autorizzazione alla disattivazione accelerata degli impianti nucleari dismessi.

L’articolo 20 reca modifiche all’articolo 21del D.Lgs. 31/2010 che istituisce il Fondo per il “decommissioning”, alimentato dai titolari dell’autorizzazione unica attraverso il versamento di un contributo per ogni anno di esercizio dell’impianto. Oltre a modifiche redazionali di correzione formale del testo, si precisa che il parere dell’Agenzia circa la misura del predetto contributo periodico sia vincolante.

L’articolo 21 corregge un riferimento errato all’articolo 21 del D.Lgs. 31/2010 sui Comitati di confronto e trasparenza.

L’articolo 22 modifica l’articolo 23del D.Lgs. 31/2010 chedefinisce i benefici economici diretti alle persone residenti, alle imprese operanti nei territori sede di impianti nucleari e agli enti locali interessati. In particolare, viene precisato che il beneficio economico omnicomprensivo deve essere commisurato alla durata effettiva dei lavori e corrisposto posticipatamente per ciascun anno solare. Inoltre si introduce una modifica ai criteri per individuare i comuni “limitrofi” che possono fruire dei benefici economici, prevedendo che la distanza sia misurata dal centro dell’edificio reattore.

L’articolo 23 reca modifiche all’articolo 24 del D.Lgs. 31/2010 chedispone la decadenza automatica dei predetti benefici in caso di arresto definitivo della realizzazione o dell’esercizio dell’impianto. Oltre ad una modifica di carattere formale, si precisa che nel caso in cui la costruzione o l’esercizio dell’impianto subiscano arresti temporanei non imputabili all’operatore, l’erogazione dei benefici è sospesa e i periodi di arresto non sono considerati ai fini della determinazione del beneficio.

L’articolo 24 reca una modifica meramente redazionale all’articolo 25relativa al Centro di studi e sperimentazione.

L’articolo 25 apporta alcune modifiche all’articolo 26volte a precisare le modalità di determinazione delle tariffe da corrispondere alla Sogin SpA.

L’articolo 26 reca alcune modifiche all'articolo 27 volte prevalentemente ad introdurre una tempistica più coerente per il rilascio dell’autorizzazione per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico.

L’articolo 27 reca alcune modifiche alla documentazione da presentare con l’istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico prevista dall’articolo 28.

L’articolo 28 aggiunge all’articolo 29 il riferimento ai rifiuti nucleari provenienti dagli impianti del ciclo del combustibile, ai fini della determinazione delle tariffe da parte dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas per il conferimento al Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato provenienti da impianti nucleari.

L’articolo 29 modifica il titolo della rubrica dell’articolo 30e introduce una precisazione volta a definire l’estensione territoriale dei benefici economici a favore delle persone e delle imprese situate nel territorio circostante il sito destinato alla realizzazione del Parco tecnologico.

L’articolo 30 introduce l’articolo 34-bisdel D.Lgs. 31/2010, al fine di effettuare una serie di precisazioni. Si dispone che, ai fini della disciplina in oggetto, ogni riferimento ad altre autorità di controllo e vigilanza è da intendersi all’Agenzia per la sicurezza nucleare. Si precisa che agli impianti nucleari di cui al D.Lgs. 31/2010 non si applicano determinate disposizioni del D.Lgs. 230/1995 (che tuttavia rimangono salve per le attività di altri impianti nucleari, quali gli impianti di ricerca e riprocessamento del combustibile irraggiato). Si precisa che i dati e le informazioni oggetto del D.Lgs. 31/2010 recanti una classifica di segretezza sono gestiti in conformità alle disposizioni che regolano la materia.

L’articolo 31 reca modifiche all’articolo 35del D.Lgs. 31/2010, che prevede l’abrogazione espressa di alcune disposizioni vigenti incompatibili con il medesimo decreto. Tra l’altro si dispone l’abrogazione dell’art. 8 (Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione) e dell’art. 9 (Commissione Tecnica) del D.Lgs. 230/1995 in quanto l’Agenzia è la sola autorità nazionale responsabile per la sicurezza nucleare e, pertanto, i predetti organismi non hanno ragion d’essere.

Infine l’articolo 32 apporta ulteriori modifiche di carattere formale e di coordinamento al D.Lgs. 31/2010.

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto è corredato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnico-normativa e dalla relazione AIR (Analisi di impatto della regolamentazione). Peraltro lo schema è trasmesso privo del parere della Conferenza Unificata poiché, in ragione dell’imminente scadenza della delega, il Consiglio dei ministri ha deliberato la procedura in via d’urgenza, e del parere del Consiglio di Stato, che il Ministro per i rapporti con il Parlamento si riserva di trasmettere al Parlamento non appena acquisito.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il terzo comma dell’art. 117 Cost. rimette alla legislazione concorrente Stato-Regioni la materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. La Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 6 del 2004 (nello stesso senso, v. anche le sentenze n. 383 del 2005, n. 248 del 2006 e n. 88 del 2009), ha ritenuto ammissibile un intervento dello Stato con una normativa di dettaglio nel settore energetico, applicando il principio della “attrazione in sussidiarietà” elaborato nella sentenza n. 303 del 2003 (c.d. sentenza Mezzanotte).

Compatibilità comunitaria

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 3 novembre 2010 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva (COM(2010)618) intesa a elevare gli standard di sicurezza per lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi prodotti dalle centrali nucleari nell’UE. La Commissione propone di istituire un quadro normativo UE giuridicamente vincolante per garantire che tutti gli Stati membri applichino le norme comuni elaborate nell'ambito dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) per quanto concerne tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fino al loro smaltimento definitivo.

Il 22 dicembre 2009 la Commissione ha presentato un documento di lavoro(SEC(2009)1654) che contiene i dati relativi all’uso delle risorse finanziarie destinate alle attività di smantellamento degli impianti nucleari (decommissioning) secondo il quale in Italia i costi (calcolati nel 2004) per lo smantellamento di tutti gli impianti nucleari (esclusi quelli provenienti dal centro di ricerca di Ispra), da realizzare entro il 2024, è valutato in circa 4 miliardi di euro, esclusi i costi per lo smaltimento di rifiuti ad alta attività e del combustibile esaurito non calcolabili in assenza di un sito definitivo di stoccaggio.

Relativamente all’articolo 20, si segnala che il 12 gennaio 2009 la Commissione ha presentato una comunicazione (COM(2008)903) intesa ad aggiornare, per il periodo 2004-2008, le informazioni trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio sugli sviluppi del programma per la disattivazione degli impianti nucleari obsoleti e la gestione dei rifiuti nucleari gestito dal Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea, che comprende anche le attività di disattivazione svolte dal sito del CCR di Ispra (Italia).

 

 


 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive

( 066760-9574 – *st_attprod@camera.it

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