Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||||
Titolo: | I sistemi elettorali delle Camere basse in Francia, Germania, Spagna e Ungheria | ||||||
Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 351 | ||||||
Data: | 25/05/2012 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
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Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
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Documentazione e ricerche |
I sistemi
elettorali delle Camere basse in Francia, Germania, Spagna |
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n. 351 |
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25 maggio 2012 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni ( 066760-3855 / 066760-9475 – * st_istituzioni@camera.it |
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File: AC0699.doc |
INDICE
Spagna – Congresso dei deputati
§ Francia. Codice delle leggi elettorali
§ Germania. Legge elettorale federale
§ Spagna. Legge organica 5/1985 del 19 giugno 1985 sull’ordinamento elettorale generale
§ Ungheria. Legge n. 34 del 1989 sull’elezione dei membri del Parlamento
§ Ungheria. Legge n. 100 del 1997 sul procedimento elettorale
Schede di sintesi
L’Assemblea nazionale francese è composta da 577 membri ed è eletta a scrutinio maggioritario a due turni, nell’ambito di collegi uninominali. I candidati che ottengono al primo turno la maggioranza assoluta dei voti validi sono direttamente proclamati eletti, a condizione di aver conseguito un numero di voti pari almeno al 25% degli elettori iscritti nel collegio. Nel caso di mancato raggiungimento del quorum prescritto, si procede ad un secondo turno la settimana successiva.
La disciplina elettorale francese è contenuta nel Codice elettorale che reca una parte di disposizioni comuni per tutti i tipi di elezioni e una parte di disposizioni speciali, tra cui quelle relativa all’Assemblea nazionale.
Il sistema attualmente in vigore, che ha ripristinato lo scrutinio uninominale dopo una parentesi di sistema proporzionale, è stato introdotto dalla legge n° 86-825 dell’11 luglio 1986 di modifica del Codice elettorale.
La formula elettorale consiste in uno scrutinio maggioritario a due turni nell’ambito di collegi uninominali. Sono pertanto istituiti 577 collegi (circonscriptions électorales) uno per ciascun deputato da eleggere all’Assemblea nazionale: 569 per il territorio metropolitano e per i dipartimenti d’oltre mare e 8 per i territori d’oltre mare (Nuova Caledonia, Polinesia francese, Saint Barthelemy e Saint Martin, Saint Pierre e Miquelon e Isole Wallis e Futuna. L’elenco dei collegi è contenuto nelle tabelle 1 e 1-bis annesse al Codice elettorale.
La legge specifica che la revisione territoriale dei collegi deve essere effettuata, in funzione dell’evoluzione demografica, dopo il secondo censimento generale della popolazione successivo all’ultima delimitazione dei collegi (art. 125).
Nessuno può essere candidato in più di una circoscrizione (art. 156).
Il sistema elettorale è basato su uno scrutinio uninominale maggioritario a due turni (art. 123).
Sono eletti al primo turno i candidati che ottengono contemporaneamente i seguenti risultati:
§ la maggioranza assoluta dei voti espressi;
§ un numero di voti almeno pari al 25% degli elettori iscritti (art. 126).
Nei collegi dove non si verificano queste due condizioni si procede ad un secondo turno di votazioni che si svolge nella domenica successiva a quella del primo turno (art. 56).
Partecipano al secondo turno i candidati che hanno ottenuto al primo turno un numero di voti almeno pari al 12,5% degli elettori iscritti. Se solo un candidato soddisfa tale requisito, è ammesso al secondo turno anche il candidato che dopo di lui abbia ottenuto il maggior numero di voti in assoluto. Se, invece, nessun candidato ha ottenuto il 12,5%, passano al secondo turno i due candidati che hanno ottenuto il maggio numero di voti (art. 162).
Per essere eletti al secondo turno è sufficiente la maggioranza relativa dei voti (art. 126).
Il Parlamento federale tedesco (Bundestag) è composto da 598 membri ed è eletto con un sistema misto: metà dei seggi sono assegnati con scrutinio maggioritario in collegi uninominali, metà sono assegnati con metodo proporzionale a scrutinio di lista. Tuttavia, il sistema ha nel complesso un esito proporzionale, perché il numero complessivo dei seggi spettanti a ciascuna lista è stabilito con sistema proporzionale, nell’ambito del numero di seggi così attribuiti, la metà di essi viene assegnata ai candidati che hanno prevalso nei collegi uninominali.
Le legge elettorale federale (Bundeswahlgesetz, convenzionalmente indicata con l’abbreviazione BWG[1]) disciplina oltre che il sistema elettorale, il diritto di voto e l'eleggibilità, la procedura e le operazioni di voto, la determinazione del risultato elettorale.
Il territorio nazionale è suddiviso in 299 collegi elettorali (whalkreis). La delimitazione territoriale dei collegi è riportata in allegato alla legge.
I collegi elettorali devono rispettare una serie di condizioni (art. 3):
§ i collegi devono essere compresi nel territorio dei Länder - i 16 stati federali tedeschi;
§ il numero di collegi deve essere proporzionato alla popolazione di ciascun Land; è ammessa una tolleranza del 15% in più o in meno;
§ il collegio deve rappresentare un territorio continuo;
§ nella delimitazione dei collegi devono essere rispettati quanto più possibile i confini degli enti territoriali amministrativi.
La legge istituisce una Commissione centrale per monitorare l’andamento della popolazione nei collegi al fine di presentare proposte di modifica dei confini dei collegi medesimi.
Dei 598 seggi che compongono il Bundestag, 299 sono assegnati con scrutinio maggioritario a un turno nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. Per gli altri 299 seggi si procede a scrutinio proporzionale con voto bloccato di lista (in rapporto alla consistenza demografica dei Länder).
L'elettore dispone di due voti che esprime mediante un'unica scheda elettorale (art. 4). Nella colonna di sinistra sono riportati i nominativi dei candidati con l'indicazione del partito per il quale concorrono ovvero della specificazione che si tratta di candidature indipendenti; risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza relativa dei cosiddetti "primi voti" validi. Nella colonna di destra sono riportate le denominazioni delle formazioni che presentano una lista nel Land, affiancate dai nomi dei rispettivi primi cinque candidati; con il "secondo voto" l'elettore sceglie una delle liste di partito presentate nel Land. Per accedere alla ripartizione dei seggi i partiti devono aver raggiunto il 5% dei voti validi espressi a livello nazionale o, in alternativa, devono aver almeno tre candidati (a loro collegati) fra i vincitori nei collegi uninominali (clausola di sbarramento, art. 6, comma 6).
E' ammessa la facoltà di dissociazione tra il voto del candidato e il voto di lista (cosiddetto voto disgiunto), mentre l'elettore non ha possibilità di modificare l'ordine delle candidature, trattandosi di liste bloccate.
Il secondo voto determina la consistenza numerica, in termini di seggi, di ciascun partito all'interno del Bundestag. Tutti i seggi (598 meno quelli assegnati ai candidati eletti nei collegi uninominali come indipendenti o non collegati ad alcuna lista[2]) sono ripartiti tra le liste presentate nei Länder con il metodo proporzionale Sainte-Laguë/Schepers, adottato dalla legge tedesca nel 2008[3], sulla base della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Dal totale dei voti validi considerati si escludono, oltre alle liste che non hanno superato la clausola di sbarramento, i secondi voti espressi nella scheda in cui il primo voto è stato attribuito ad un candidato risultato eletto presentatosi come indipendente o non collegato ad alcuna lista, (art. 6 commi 1 e 2).
Il metodo di ripartizione dei seggi Sainte-Laguë/Schepers è basato sul quoziente di attribuzione che deve essere determinato in modo tale che tutti i seggi siano attribuiti. Il quoziente è ottenuto dividendo il totale dei voti validi alle liste per il numero complessivo di seggi da attribuire; i seggi sono assegnati alle liste in base al risultato della divisione tra i voti validi di ciascuna lista e il quoziente. La cifra così ottenuta si arrotonda all'unità superiore o inferiore secondo l'arrotondamento matematico; se la cifra è pari a 0,5 si arrotonda in modo da assegnare tutti i seggi. Se utilizzando questo primo quoziente si assegna un numero maggiore o minore di seggi di quelli da attribuire si corregge il quoziente – rispettivamente in aumento o in diminuzione – fino ad ottenere l'assegnazione del numero esatto di seggi.
A seguito della assegnazione nazionale dei seggi, si procede quindi alla ripartizione dei seggi spettanti a ciascuna lista nei Länder, utilizzando sempre lo stesso metodo di ripartizione (art. 6, comma 2a).
Dal numero di seggi che risulta complessivamente attribuito a ciascuna lista vengono poi sottratti quelli conquistati dai candidati collegati a titolo di mandato diretto nei singoli collegi. I restanti seggi sono assegnati ai candidati della lista nell'ordine di presentazione (art. 6, comma 4).
Può verificarsi il caso dei mandati cosiddetti in eccedenza (Überhangsmandate); tale fenomeno ricorre quando un partito ottenga con i mandati dei collegi più seggi di quanti gli spettino in proporzione ai voti di lista. In tale ipotesi tutti i seggi conquistati nei collegi territoriali sono comunque confermati e, pertanto, si procede ad un corrispondente aumento dei seggi del Bundestag.
La previsione dei mandati in eccedenza è stata oggetto di una importante pronuncia della Corte costituzionale federale del 3 luglio 2008[4]. La Corte, in particolare, ha rilevato che tale previsione produca regolarmente il cosiddetto “effetto del peso negativo dei voti” (Effekt des negativen Stimmgewichts). In base a questo effetto, un aumento dei secondi voti espressi in favore di una lista può paradossalmente produrre una perdita di seggi, mentre la loro diminuzione può portare all’effetto inverso. Questo effetto, secondo i giudici costituzionali, viola i principi di uguaglianza e di immediatezza della scelta elettorale sancito dalla Legge fondamentale (art. 38, comma 1). Pertanto, la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità del combinato disposto dell’articolo 7, comma 3, secondo periodo, con l’articolo 6 commi 4 e 5 della legge elettorale. Tuttavia, la Corte non ha accolto la richiesta dei ricorrenti di annullare le elezioni del 2005, ma ha posto l’obbligo per il legislatore ha modificare la legge elettorale entro il 30 giugno 2011. In attuazione di tale obbligo è stata adottata la legge 25 novembre 2011 (BGBL I, S. 2313), entrata in vigore il 3 dicembre il 3 dicembre 2011, che ha modificato l’articolo 6 e abrogato l’articolo 7 della legge elettorale federale.
Il Congreso de los diputados è composto da 350 deputati eletti direttamente in 52 circoscrizioni di piccole dimensioni, con sistema proporzionale e con una soglia di sbarramento del 3%. Le liste sono bloccate, non è previsto l'espressione del voto di preferenza, né l’attribuzione di un premio di maggioranza.
La disciplina elettorale spagnola è contenuta nella Ley organica n. 5/1985 (e successive modificazioni e integrazioni) un testo unico in materia elettorale che reca la disciplina comune a tutti i tipi di elezioni (elettorato attivo e passivo, regole generali di procedimento elettorale, costituzione dei seggi, presentazione delle candidature, spese e contributi elettorali) e la disciplina specifica per ciascun tipo di elezione. Le norme per l'elezione del Congreso e del Senado sono contenute nel Titolo II; i primi due capitoli (articoli 154-160) recano le norme sulla ineleggibilità e sulle incompatibilità; il Capo III (articoli 161-173) reca le norme sul sistema elettorale; seguono le norme sulla procedura elettorale (articoli 167-173) e sulle le spese e i contributi elettorali (articoli 174-175).
I 350 deputati che compongono il Congreso sono eletti in 52 circoscrizioni (articolo 162). Di queste, 47 corrispondono alle province del territorio continentale; tre alle province insulari (Canarie e Baleari) e due alle città di Ceuta e Melilla, che costituiscono due énclaves nel territorio del Marocco.
A ciascuna provincia sono assegnati inizialmente due deputati (mentre Ceuta e Melilla eleggono, ciascuna, un solo deputato); i restanti 248 seggi sono ripartiti tra le province in proporzione alla popolazione (con il sistema dei quozienti interi e dei maggiori resti). Il decreto di convocazione dei comizi elettorali stabilisce anche il numero di deputati da eleggere in ciascuna circoscrizione. Si veda, di seguito, la tabella di determinazione del numero di deputati da eleggere in ciascuna circoscrizione estratta dal Real Decreto 1329/2011 di convocazione delle elezioni del 20 novembre 2011.
La dimensione delle circoscrizioni in numero di seggi varia da 1 a 36; solo 7 circoscrizioni eleggono un numero di deputati da 10 in poi: Malaga e Murcia 10 ciascuna, Alicante e Siviglia 12 ciascuna; Valencia 16; Barcellona 31 e Madrid 36.
Numero di deputati spettanti a ciascuna circoscrizione (Estratto dal Real Decreto n. 1329/2011 del 26 settembre di scioglimento del Congreso de los diputados e del Senado e convocazione delle elezioni (in www.congreso.es).)
Circoscrizione |
deputati |
Albacete |
4 |
Alicante/Alacant |
12 |
Almería |
6 |
Araba/Álava |
4 |
Asturias |
8 |
Ávila |
3 |
Badajoz |
6 |
Balears (Illes) |
8 |
Barcelona |
31 |
Bizkaia |
8 |
Burgos |
4 |
Cáceres |
4 |
Cádiz |
8 |
Cantabria |
5 |
Castellón/Castelló |
5 |
Ciudad Real |
5 |
Córdoba |
6 |
Coruña (A) |
8 |
Cuenca |
3 |
Gipuzkoa |
6 |
Girona |
6 |
Granada |
7 |
Guadalajara |
3 |
Huelva |
5 |
Huesca |
3 |
Jaén |
6 |
|
|
segue
Circoscrizione |
deputati |
León |
5 |
Lleida |
4 |
Lugo |
4 |
Madrid |
36 |
Málaga |
10 |
Murcia |
10 |
Navarra |
5 |
Ourense |
4 |
Palencia |
3 |
Palmas (Las) |
8 |
Pontevedra |
7 |
Rioja (La) |
4 |
Salamanca |
4 |
Santa Cruz de Tenerife |
7 |
Segovia |
3 |
Sevilla |
12 |
Soria |
2 |
Tarragona |
6 |
Teruel |
3 |
Toledo |
6 |
Valencia/València |
16 |
Valladolid |
5 |
Zamora |
3 |
Zaragoza |
7 |
Ceuta |
1 |
Melilla |
1 |
totale |
350 |
I seggi vengono assegnati tutti a livello circoscrizionale.
Le candidature sono presentate in liste concorrenti nella circoscrizione (articolo 169). Possono presentare una candidatura - composta da una lista di candidati pari al numero di deputati da eleggere - i partiti e le federazioni registrate, nonché le coalizioni di partiti e di federazioni (articolo 44). Nessun candidato può presentarsi in più di una circoscrizione, né far parte di più di una candidatura (articolo 46).
L’elettore dispone di un voto che esprime in favore di una delle liste circoscrizionali. Non è prevista l'espressione del voto di preferenza. La scheda reca il contrassegno e il simbolo del partito o federazione o coalizione che presenta la candidatura, nonché l'elenco dei candidati (articolo 172).
I seggi spettanti alla circoscrizione sono assegnati alle liste secondo l’ordine decrescente dei divisori d’Hondt (articolo 163). Alla assegnazione partecipano soltanto le liste che hanno ottenuto un numero di voti validi pari ad almeno il tre per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione. I seggi attribuiti alla lista sono attribuiti ai candidati secondo l'ordine in cui sono inclusi nella lista (articolo 163).
Da notare, per concludere, che la soglia esplicita del tre per cento ha effetto soltanto nelle due o tre circoscrizioni maggiori; nelle altre circoscrizioni la soglia implicita supera ampiamente quel valore.
Di seguito viene illustrato il sistema elettorale in vigore in Ungheria fino alle elezioni dell'aprile 2010. Dopo quelle elezioni è stata varata una nuova Costituzione (25 aprile 2011)[5] e una nuova legge elettorale che mantiene alcune caratteristiche del sistema precedente e ne modifica altre[6]. Si è comunque deciso di illustrare il precedente sistema elettorale, in quanto ad esso si sono ispirate alcune proposte di legge presentate alle Camere per la riforma elettorale.
Il Parlamento ungherese, formato da una unica Camera (Orszaggyules) di 386 membri,è eletto con un sistema misto, in parte maggioritario, in parte proporzionale, basato su 3 livelli:
§ 176 seggi sono assegnati in altrettanti collegi uninominali con scrutinio maggioritario a eventuale doppio turno;
§ 152 seggi sono assegnati in circoscrizioni regionali con sistema proporzionale;
§ 58 seggi, più quelli eventualmente non assegnati nelle circoscrizioni regionali, sono attribuiti, in maniera proporzionale, nel collegio unico nazionale.
La legge n. 34 del 1989 disciplina la elezione dei membri del Parlamento ungherese. Altre norme concernenti la materia elettorale sono la legge n. 100 del 1997 sulla procedura elettorale (disposizioni valide per tutte le elezioni e sezioni specifiche per ogni tipologia concernenti la sottoscrizione e presentazione delle candidature e delle liste; la costituzione e organizzazione dei seggi elettorali; modalità di voto) e la legge n. 33 del 1989 recante la normativa sui partiti politici.
Le circoscrizioni elettorali sono basate sulla suddivisione amministrativa del territorio ungherese, formato da 20 entità: 19 province e la capitale Budapest che costituisce una unità amministrativa a sé stante.
Le 20 circoscrizioni regionali per l’assegnazione dei 152 seggi proporzionali coincidono con le 19 province e con il distretto di Budapest; a ciascuna di esse è assegnato per legge un numero predeterminato di seggi in base alla popolazione.
Nell'ambito di ciascuna circoscrizione regionale sono, inoltre, costituiti collegi uninominali, per l'elezione con sistema maggioritario di complessivi 176 deputati.
La legge stabilisce[7], per ciascuna circoscrizione elettorale, il numero di collegi uninominali e il numero di seggi da eleggere con sistema proporzionale.
I singoli partiti, unioni e coalizioni di due o più partiti possono presentare (articolo 5):
§ candidati nei collegi uninominali;
§ liste di candidati nelle circoscrizioni regionali, a condizione che abbiano presentato candidati nei collegi della circoscrizione nel numero minimo fissato dalla legge[8]; le candidature nei collegi devono avere lo stesso contrassegno e la stessa composizione nel caso di liste 'congiunte' (unione di partiti);
§ e una lista di candidati per l'assegnazione dei 58 seggi a livello nazionale, a condizione che abbiano presentato, sempre con lo stesso simbolo, liste regionali in almeno 7 circoscrizioni regionali.
Sono possibili candidature plurime: nel collegio, nella lista circoscrizionale e nella lista nazionale.
L'elettore dispone di due voti (che esprime in due diverse schede), uno per la scelta del candidato nel collegio uninominale, uno per la scelta della lista regionale (articolo 96 della legge n. 100 del 1997).
Per quanto riguarda l’assegnazione dei 176 seggi maggioritari si procede nel modo seguente. Sono eletti al primo turno i candidati che ottengono più della metà dei voti validi espressi, a condizione che abbia votato più della metà degli aventi diritto nel collegio (art. 7, co. 1, L. 34/1989).
Qualora non si verifichino le due condizioni di cui sopra si procede al secondo turno che però si svolge con modalità differenti a seconda dell’esito del primo turno.
Se al primo turno non ha partecipato più della metà degli elettori (tornata elettorale nulla), tutti i candidati possono ripresentarsi al secondo turno e in questa occasione è sufficiente, per ottenere il seggio, la maggioranza relativa, sempre però in presenza di una partecipazione significativa degli elettori alla votazione, pari al 25% più uno degli aventi diritto del collegio (art. 7, co. 2). Se anche la seconda tornata è nulla, si procede ad elezione suppletiva (art. 46).
Se, invece, al primo turno ha votato la maggioranza degli aventi diritto ma nessun candidato ha ottenuto più della metà dei voti espressi (tornata elettorale non determinante) si procede come nel primo caso ad una seconda tornata elettorale, dove però non partecipano tutti i candidati al primo turno, ma solamente quelli che hanno ottenuto almeno il 15% dei voti validi, oppure, in assenza i tre candidati più votati. Anche in questo caso viene eletto il candidato che al secondo turno ha il maggior numero di voti, purché abbia partecipato al voto più del 25% degli aventi diritto (art. 7, comma 3).
Dopo l'assegnazione dei seggi uninominali sono escluse dalla ripartizione regionale e nazionale degli ulteriori seggi le liste (singole o facenti parte di una lista congiunta o di una coalizione) che non superano la soglia del 5% del totale nazionale dei voti validi alle liste. Nel caso di una lista congiunta o di una coalizione di due partiti la soglia complessiva è fissata al 10 % del totale dei voti validi espressi per tutte le liste regionali; la soglia sale al 15% se le liste coalizzate sono più di due. (art. 8, comma 5)
Verificata la soglia, i 152 seggi 'proporzionali regionali' sono attribuiti alle liste in ciascuna delle 20 circoscrizioni, in maniera proporzionale sulla base di una formula dei quozienti interi e maggiori resti corretta[9].
Per il calcolo del quoziente circoscrizionale (numero di voti necessario per ottenere un seggio), infatti, il numero di seggi assegnati alla circoscrizione è aumentato di una unità. Dopo l'attribuzione dei seggi a quoziente intero, inoltre, sono esclusi dall'attribuzione dei seggi con i maggiori resti, i resti al di sotto della soglia dei 2/3 del quoziente circoscrizionale.
Il sistema può quindi dar luogo alla non attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione elettorale. Gli eventuali seggi non attribuiti e i voti non utilizzati (i voti e i 'resti' che non hanno dato luogo all'attribuzione di seggi), vanno aggiunti a quelli utilizzati per la base di calcolo per l’assegnazione dei 58 seggi nel collegio unico nazionale.
Come per l’elezione nei collegi uninominali, l’elezione nelle circoscrizioni è nulla qualora non abbia partecipato più della metà degli elettori. In questo caso, si procede ad un secondo turno alla quale partecipano le stesse liste, ma il quorum per la validità delle votazione si abbassa al 25% degli elettori. Nel caso in cui al secondo turno non si raggiunga il 25% dei votanti, i voti espressi al primo turno sono considerati voti eccedenti, così come i seggi non assegnati alla circoscrizione e vanno sommati alla base di calcolo per l'assegnazione dei seggi a livello nazionale.
Infine, per la ripartizione dei seggi nel collegio unico nazionale, vengono utilizzati i voti 'eccedenti' da entrambe le votazioni, vale a dire i voti espressi nei collegi uninominali per i candidati non eletti e i voti espressi nelle circoscrizioni regionali che non hanno dato luogo all’assegnazione di seggi né con i quozienti interi né con i maggiori resti (articolo 9). I seggi sono attribuiti alle liste con il metodo proporzionale dei divisori d'Hondt.
Francia.
Codice delle leggi elettorali[10]
Sezione legislativa
Libro I
Elezione dei deputati, dei consiglieri generali e dei consiglieri municipali
(…)
Titolo II
Disposizioni speciali per l'elezione dei deputati
Capo I
Composizione
dell’Assemblea nazionale (Camera dei Deputati) e durata del mandato
dei deputati
Articolo LO119
Il numero dei deputati è di cinquecentosettantasette.
Articolo LO120
L'Assemblea nazionale si rinnova integralmente.
(…)
Capo II
Modalità de scrutinio
Articolo L123
I deputati sono eletti a scrutinio uninominale maggioritario a due turni.
Articolo L124
Il voto ha luogo per circoscrizione.
Articolo L125
Le circoscrizioni sono determinate conformemente alla tabella n. 1 allegata al presente codice.
Si procede alla revisione dei confini delle circoscrizioni, in funzione dell'evoluzione demografica, dopo il secondo censimento generale della popolazione che segue l’ultima delimitazione.
Articolo L126
Nessuno può essere eletto al primo turno di scrutinio se non ha ottenuto al contempo:
1° la maggioranza assoluta dei voti espressi;
2° un numero di voti uguale ad un quarto del numero degli elettori iscritti.
Al secondo turno è sufficiente la maggioranza relativa.
In caso di uguaglianza dei voti, è eletto il più anziano dei candidati.
(…)
Capo V
Dichiarazioni di candidature
Articolo L154
I candidati sono tenuti a fare una dichiarazione corredata dalla loro firma, che indichi cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita, domicilio e professione.
Tale dichiarazione sarà accompagnata dai documenti atti a dimostrare che il candidato ha compiuto il diciottesimo anno di età ed è in possesso della qualità di elettore.
Per il primo turno di scrutinio, devono inoltre essere allegati i documenti atti a dimostrare che il candidato ha proceduto alla designazione di un mandatario conformemente agli articoli L. 52-5 e L. 52-6 o, qualora non avesse proceduto a tale designazione, i documenti previsti al primo capoverso degli stessi articoli.
Articolo L155
La dichiarazione deve inoltre indicare cognome, nomi, sesso, data e luogo di nascita, domicilio e professione della persona chiamata a sostituire il candidato eletto, in caso di vacanza di seggio. Essa deve essere accompagnata dall’accettazione scritta del sostituto; questi deve soddisfare le condizioni di eleggibilità richieste per i candidati ed allegare i documenti atti a dimostrare che risponde a tali condizioni.
Nessuno può essere indicato in qualità di sostituto su più di una dichiarazione di candidatura.
Nessuno può essere al contempo candidato e sostituto di un altro candidato.
Articolo L156
Nessuno può essere candidato in più di una circoscrizione.
Se, contrariamente alle disposizioni del presente articolo, il candidato dovesse fare atto di candidatura in più di una circoscrizione, la sua candidatura non verrebbe registrata.
(…)
Articolo L162
Le dichiarazioni di candidature per il secondo turno di scrutinio devono essere depositate entro le ore 18.00 del martedì che segue il primo turno.
Tuttavia, qualora a seguito di un caso di forza maggiore, non sia possibile effettuare il censimento dei voti entro i termini previsti dall'articolo L. 175, le dichiarazioni saranno accettate fino alle ore 18.00 del mercoledì.
Con riserva delle disposizioni dell'articolo L. 163, nessuno può essere candidato al secondo turno se non si è presentato al primo turno e se non ha ottenuto un numero di voti pari almeno al 12,5 % del numero degli elettori iscritti.
Nel caso in cui un solo candidato dovesse soddisfare tali condizioni, il candidato che abbia ottenuto, dopo di esso, il maggior numero di voti al primo turno può essere mantenuto al secondo turno.
Nel caso in cui nessun candidato dovesse soddisfare tali condizioni, i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti al primo turno possono essere mantenuti al secondo turno.
Un candidato non può presentare al secondo turno di scrutinio un sostituto diverso da quello che aveva designato nella sua dichiarazione di candidatura al primo turno.
Le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo L. 157 e quelle dell'articolo L. 159 sono applicabili alle dichiarazioni di candidature per il secondo turno di scrutinio. In questo caso, il tribunale amministrativo decide entro un termine di ventiquattro ore.
Articolo L163
Quando un candidato decede posteriormente alla scadenza del termine previsto per il deposito delle dichiarazioni di candidature, il suo supplente diviene candidato e può designare un nuovo supplente.
Quando un supplente decede nello stesso periodo, il candidato può designare un nuovo supplente.
(…)
Capo VIII
Operazioni di voto
Articolo L174
I voti dati a favore del candidato che ha fatto atto di candidatura in più circoscrizioni sono considerati come nulli ed il candidato non può essere eletto in alcuna circoscrizione.
(…)
Capo IX
Sostituzione dei deputati
Articolo LO178
In caso di annullamento delle operazioni elettorali di una circoscrizione, nei casi di vacanza diversi da quelli menzionati all'articolo LO 176 o quando le disposizioni del presente articolo non possono più essere applicate, si procede ad elezioni parziali entro un termine di tre mesi.
Tuttavia, non si procederà ad alcuna elezione parziale nei dodici mesi che precedono la scadenza dei poteri dell'Assemblea nazionale.
Germania.
Legge elettorale federale[11]
Capo I – Sistema elettorale (artt. da 1 a 7)
Articolo 1
Composizione del Bundestag e principi del diritto di voto
1. Fatte salve le eccezioni previste dalla presente legge il Bundestag è composto da 598 deputati. Essi vengono eletti nell’ambito di una elezione generale, diretta, libera, equa e segreta da parte dei tedeschi aventi diritto al voto, sulla base del principio della rappresentanza proporzionale abbinato al voto uninominale.
2. Dei deputati, 299 vengono eletti sulla base delle candidature in collegi elettorali e gli altri sulla base delle candidature a livello di Land (liste regionali – Landeslisten).
Articolo 2
Suddivisione del territorio elettorale
1. Il territorio elettorale è costituito dal territorio della Repubblica federale di Germania.
2. La suddivisione del territorio elettorale nei collegi elettorali (Wahlkreise) risulta dall’allegato alla presente legge.
3. Per lo svolgimento delle operazioni di voto, ogni collegio elettorale è suddiviso in sezioni elettorali (Wahlbezirke).
Articolo 3
La Commissione per i collegi elettorali e la delimitazione dei collegi
1. Nella definizione dei collegi elettorali si deve tenere conto dei seguenti principi:
1. devono essere rispettati i confini dei Länder;
2. il numero dei collegi elettorali nei singoli Länder deve essere quanto più possibile proporzionato alla sua popolazione. Il numero dei collegi viene determinato con lo stesso procedimento di calcolo che viene applicato, ai sensi dell’articolo 6 commi da 2 a 7, per la distribuzione dei seggi rispetto alle liste regionali;
3. il numero degli abitanti di un collegio elettorale non deve divergere dalla media della popolazione dei collegio elettorali di più del 15% in più o in meno; nel caso in cui la divergenza sia maggiore del 25%, deve essere effettuata una nuova delimitazione dei confini;
4. il collegio elettorale deve costituire un territorio continuo;
5. i confini dei comuni (Gemeinden), dei circondari (Kreise) e delle città extracinrcondariali (kreisfreien Städte)[12] devono essere rispettati quanto più possibile. Nel computo del numero degli abitanti non vengono considerati gli stranieri (art. 2, comma 1 della Legge sul permesso di soggiorno).
2. Il Presidente federale nomina una Commissione permanente per i collegi elettorali. La Commissione è composta dal Presidente dell’Ufficio statistico federale, un giudice della Corte federale amministrativa e altri cinque membri.
3. La Commissione ha il compito di presentare una relazione sulle variazioni della popolazione nel territorio elettorale, in cui si valuta se e quali cambiamenti nella suddivisione dei collegi elettorali si ritengano necessari in riferimento a ciò. Nella relazione la Commissione può formulare proposte di modifica anche per altri motivi. Per quanto riguarda le sue proposte circa la suddivisione dei collegi elettorale deve considerare i principi menzionati nel comma 1; nel caso in cui dopo il calcolo nel comma 1, punto n. 2, risultino alcune suddivisioni possibili, la Commissione stessa elabora delle proposte a tale riguardo.
4. La Commissione presenta la propria relazione al Ministero federale degli interni entro quindici mesi dall’inizio della nuova legislatura del Bundestag. Il Ministero federale degli interni la trasmette immediatamente al Bundestag e lo pubblica nella Gazzetta Ufficiale. Su richiesta del Ministero federale degli interni la Commissione deve fornire un rapporto integrativo; in questo caso si applica quanto previsto nel secondo periodo.
5. Qualora vengano modificati i confini dei Länder sulla base delle disposizioni legali riguardanti la procedura in caso di modificazioni dell'estensione territoriale dei Länder ai sensi dell’articolo 29 comma 7 della Costituzione, i confini dei collegi elettorali interessati sono corrispondentemente modificati. Nel caso in cui nel Land incorporante vengano toccati due o più collegi elettorali oppure venga costituita una enclave di un Land, l’appartenenza al collegio elettorale della nuova parte di Land si determina in base all’appartenenza al collegio elettorale del comune, della circoscrizione comunale o del territorio non compreso in un comune, al quale [la nuova parte di Land] venga attribuita. Le modifiche dei confini dei Länder che vengano intraprese decorso il 32° mese dopo l’inizio della legislatura hanno effetto sulla suddivisione dei collegi elettorali solo nella legislatura seguente.
Articolo 4
Voti
Ogni elettore dispone di due voti, un primo voto per l’elezione di un deputato nel collegio elettorale, un secondo voto per la scelta di una lista regionale.
Articolo 5
Elezione nei collegi elettorali
In ogni collegio elettorale viene eletto un deputato. Viene eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, il Presidente della Commissione elettorale di collegio (Kreiswahleiter) procede a sorteggio.
Articolo 6
Elezione sulla base delle liste regionali
1. Il numero di seggi spettante a ciascun Land dal numero complessivo dei seggi (articolo 1, comma1) è determinato sulla base del numero degli elettori in ciascun Land con il medesimo procedimento di calcolo adottato per l’assegnazione dei seggi alle liste regionali ai sensi del comma 2, periodi da 2 a 7. Dal numero dei deputati spettanti al Land viene detratto il numero dei candidati risultati eletti nei collegi elettorali che sono menzionati nel quarto periodo oppure che siano stati proposti da un partito che non deve essere considerato ai sensi del comma 6. Per la distribuzione dei seggi da assegnare sulla base delle liste regionali vengono conteggiati i secondi voti dati per ciascuna lista regionale. Non vengono considerati i secondi voti di quegli elettori i quali abbiano dato il loro primo voto ad un candidato risultato eletto nel collegio elettorale che sia stato candidato in conformità all’articolo 20 comma 3 oppure da un partito che ai sensi del comma 6 non sia considerato nella ripartizione dei seggi o per il quale nel Land in questione non sia stata presentata alcuna lista.
2. I seggi che rimangono ai sensi del comma 1, secondo periodo, vengono ripartiti tra le liste regionali sulla base dei secondi voti da considerare ai sensi del comma 1, terzo e quarto periodo, come segue. Ogni lista regionale riceve tanti seggi, quanti risultano dalla divisione del totale dei suoi secondi voti per il quoziente di attribuzione.Frazioni di numeri al di sotto dello 0,5 vengono arrotondate al numero intero minore, quelle al di sopra dello 0,5 vengono arrotondate al numero intero superiore. Frazioni di numeri che sono pari a 0,5 vengono arrotondate per eccesso o per difetto, in modo tale che venga rispettato il numero complessivo dei seggi da attribuire; nel caso in cui siano possibili più soluzioni [diverse attribuzioni], allora decide il sorteggio che deve essere effettuato da parte del Presidente della Commissione elettorale federale (Bundeswhalleiter). Il quoziente di attribuzione deve essere determinato in modo tale che complessivamente vengano attribuiti tanti seggi alle liste regionali, quanti seggi ci siano da attribuire. A tale riguardo, innanzitutto viene diviso il numero complessivo dei secondi voti di tutte le liste regionali da considerare per il numero complessivo dei seggi rimanenti ai sensi del comma 1, secondo periodo. Nel caso in cui vengano attribuiti più seggi alle liste regionali di quanti ce ne siano da attribuire, il quoziente di attribuzione deve essere aumentato in modo tale che durante il calcolo risulti il numero di seggi da attribuire; nel caso in cui vengano attribuiti meno seggi alle liste regionali, il quoziente di attribuzione deve essere relativamente diminuito.
2a. Alle liste regionali di un partito vengono assegnati, sulla base delle proprie cifre elettorali scorporate[13], tanti (altri) seggi quanti numeri interi risultano ai sensi del comma 2, terzo periodo e seconda parte del quarto, quando la somma delle differenze positive dei secondi voti attribuiti alle liste regionali dai secondi voti (cifra elettorale 'scorporata' 13) necessari per i seggi conseguiti nel rispettivo Land viene divisa per il numero di secondi voti necessario per uno dei seggi da assegnare nella circoscrizione elettorale. Inoltre le liste regionali, per le quali il numero dei seggi ottenuti nelle circoscrizioni elettorali superi il numero dei seggi da distribuire ai sensi dei commi 2 e 3, vengono considerate in via prioritaria nell’ordine dei più alti numeri e fino al numero complessivo dei seggi loro restanti. Il numero complessivo dei seggi (articolo 1 comma 1) aumenta della cifra corrispondente alla differenza.
3. Nel caso in cui durante la distribuzione dei seggi ai sensi dei commi 2 e 2a un partito, le cui liste regionali nella circoscrizione elettorale abbiano ottenuto più della metà del totale complessivo dei secondi voti di tutte le liste regionali considerate, non ottenga più della metà dei seggi da attribuire, alle liste regionali di questo partito vengono assegnati ulteriori seggi nell’ordine delle cifre elettorali fino a che alle liste regionali di questo partito non spetti un seggio in più della metà dei seggi da distribuire nella circoscrizione elettorale. In tal caso il numero complessivo dei seggi (articolo 1 comma 1) aumenta della cifra corrispondente alla differenza.
4. Dal numero di deputati così determinato per ogni lista regionale viene detratto il numero dei seggi ottenuti dal partito nei collegi elettorali del Land. I seggi restanti sono assegnati ai candidati della lista regionale nell’ordine ivi stabilito. I candidati che sono stati eletti nell’ambito di un collegio elettorale, non vengono considerati nella lista regionale. Nel caso in cui ad una lista regionale vengano attribuiti più seggi rispetto a quanti candidati siano stati presentati, questi seggi non vengono occupati.
5. I seggi ottenuti nell’ambito dei collegi elettorali rimangono ad un partito, anche nel caso in cui superino il numero accertato ai sensi dei commi da 2 a 3. In tal caso, il numero complessivo dei seggi (articolo 1 comma 1) viene aumentato della cifra corrispondente alla differenza; non viene effettuato un nuovo calcolo ai sensi dei commi 2 e 3.
6. Durante la distribuzione dei seggi alle liste regionali si considerano solo quei partiti che abbiano ottenuto almeno il 5% dei secondi voti validi espressi nel territorio elettorale, oppure abbiano ottenuto un seggio in almeno tre collegi elettorali. Tale disposizione non si applica alle liste presentati dai partiti che rappresentano minoranze nazionali.
Capo II – Organi elettorali (artt. da 8 a 11)
(omissis)
Capo III – Diritto di voto ed eleggibilità (artt. da 12 a 15)
(omissis)
Capo IV – Preparazione delle elezioni (artt. da 16 a 30)
Articolo 16
Giorno delle elezioni
Il Presidente federale decide il giorno delle elezioni principali (giorno delle elezioni). Il giorno delle elezioni deve essere una domenica oppure un giorno festivo ufficiale.
Articolo 17
Elenchi elettorali e certificato elettorale
1. Le autorità comunali compilano per ogni collegio elettorale l’elenco degli aventi diritto al voto. Nei giorni lavorativi dal 20° fino al 16° giorno prima delle elezioni durante i normali orari di apertura, ogni avente diritto al voto ha il diritto di verificare l’esattezza o la completezza dei dati inseriti nell’elenco elettorale riguardanti la sua persona. Per la verifica dell’esattezza o della completezza dei dati di altre persone registrate negli elenchi elettorali, gli aventi diritto al voto hanno diritto di verifica degli elenchi solo nel caso in cui siano capaci di rendere credibili dei fatti dai quali possa risultare una inesattezza o una incompletezza dell’elenco elettorale stesso. Il diritto di verifica ai sensi della terzo periodo non sussiste in riferimento a dati di aventi diritto al voto, per i quali presso l’anagrafe sia inserita una nota di sbarramento ai sensi delle disposizioni delle leggi anagrafiche regionali corrispondenti all’articolo 21, comma 5, della Legge quadro sul diritto anagrafico.
2. Ciascun avente diritto al voto, il quale sia inserito nell’elenco elettorale, oppure per un motivo non imputabile a lui stesso non sia stato inserito nell’elenco elettorale, riceve su richiesta un certificato elettorale.
Articolo 18
Diritto riguardante la lista dei candidati, comunicazione di partecipazione
1. Le candidature possono essere presentate dai partiti e, ai sensi dell’articolo 20 della presente legge, da cittadini aventi diritto al voto.
2. I partiti che non erano rappresentati nel Bundestag o in un Parlamento regionale (Landtag) a partire dall’ultima elezione, in modo ininterrotto e da almeno 5 deputati eletti sulla base di proprie candidature, possono presentare, in quanto tali, proprie candidature a condizione che abbiano comunicato per iscritto, entro il novantesimo giorno precedente il voto, al Presidente della commissione elettorale federale, la propria intenzione di partecipare alle elezioni e che la Commissione elettorale federale abbia riconosciuto la loro natura di partito. Nella comunicazione deve essere indicato con quale nome il partito intenda partecipare alle elezioni. La comunicazione deve essere sottoscritta personalmente a mano da almeno tre membri della direzione federale del partito, tra cui il presidente o il suo vice. Nel caso in cui in un partito non esista una direzione federale, al suo posto subentra la presidenza dell’organizzazione di partito di volta in volta più elevata. Alla comunicazione devono essere allegati lo statuto scritto ed il programma scritto del partito, così come un certificato attestante la conformità allo statuto della nomina della direzione federale.
3. Il Presidente della Commissione elettorale federale deve esaminare la comunicazione ai sensi del comma 2 immediatamente dopo il ricevimento della stessa. Nel caso in cui accerti dei vizi, egli avvisa immediatamente la Presidenza chiedendo ad essa di rimuovere le irregolarità emendabili. Dopo la scadenza del termine di presentazione della comunicazione possono essere emendati solo i vizi di comunicazioni di per sé valide. Una comunicazione non è valida, nel caso in cui:
1. non siano stati rispettati la forma o il termine di presentazione di cui al comma 2;
2. manchi la denominazione del partito;
3. manchino le firme valide necessarie ai sensi del comma 2 e gli allegati alla comunicazione, a meno che tali allegati non siano stati presentati in tempo a causa di circostanze non imputabili al partito;
4. i membri della presidenza vengano definiti in modo insufficiente, tale da non consentire l'accertamento inequivocabile della loro identità.
Dopo la decisione riguardante l’accertamento della natura di partito, è preclusa ogni eliminazione di vizi. Contro le decisioni del Presidente della Commissione elettorale federale nell’ambito del procedimento di eliminazione dei vizi la presidenza del partito può presentare ricorso alla Commissione elettorale federale.
4. Entro il settantaduesimo giorno prima delle elezioni la Commissione elettorale federale stabilisce in modo vincolante per tutti gli organi elettorali:
1. quali partiti erano rappresentati nel Bundestag o in un Parlamento regionale a partire dall’ultima elezione, in modo ininterrotto e da almeno 5 deputati eletti sulla base di proprie candidature;
2. le associazioni, tra quelle che hanno comunicato la propria intenzione di partecipare alle elezioni ai sensi del comma 2, riconosciute come partiti ai fini delle elezioni. Per il rifiuto del riconoscimento come partito per le elezioni è necessaria una maggioranza di due terzi.
5. Un partito può presentare una sola candidatura per ciascun collegio elettorale e una sola lista regionale per ciascun Land.
Articolo 19
Presentazione delle candidature
Le candidature nei collegi elettorali devono essere presentate per iscritto al Presidente della Commissione elettorale di collegio e le liste regionali, al Presidente della Commissione elettorale regionale non oltre le ore 18 del 66° giorno prima delle elezioni.
Articolo 20
Contenuto e forma delle candidature nei collegi elettorali (Kreiswahlvorschläge)
1. La candidatura in un collegio elettorale può contenere solo il nome di un candidato. Ogni candidato può essere presentato solo in un collegio elettorale e qui solo nell’ambito di una candidatura. In qualità di candidato può essere presentato solo chi abbia rilasciato a tal fine il proprio consenso per iscritto; l'accettazione è irrevocabile.
2. Le candidature di collegio presentate dai partiti devono essere sottoscritte personalmente ed a mano da parte dei membri della direzione regionale del partito oppure, nel caso in cui non esistano direzioni regionali, dai membri degli organi regionali di livello immediatamente inferiore, nel cui territorio si trova il collegio elettorale. Le candidature di collegio dei partiti menzionati all’articolo 18 comma 2 devono inoltre essere sottoscritte personalmente ed a mano da almeno 200 cittadini aventi diritto al voto nel collegio elettorale; il diritto al voto deve sussistere nel momento della sottoscrizione e deve essere certificato in occasione della presentazione delle candidature. Il requisito delle 200 firme non vale per i candidati di partiti espressione di minoranze nazionali.
3. Altre candidature nei collegi elettorali devono essere sottoscritte personalmente ed a mano da almeno 200 cittadini aventi diritto di voto nel collegio. Vale per analogia il comma 2, seconda parte del secondo periodo.
4. Le candidature di partito nei collegi elettorali devono contenere il nome del partito che le ha presentate e, qualora tale partito utilizzi una definizione breve, anche quest’ultima, le altre candidature devono contenere una sigla.
Articolo 21
Designazione dei candidati di partito [elezioni primarie]
1. In una candidatura di collegio può essere presentato come candidato di un partito solo colui che non sia membro di un altro partito e che sia stato eletto a tal fine da una assemblea dei membri del partito oppure da una assemblea speciale o generale di delegati del partito. L’assemblea dei membri del partito per l’elezione del candidato di collegio è una riunione di membri del partito che, al momento della riunione, siano elettori nel collegio elettorale per l'elezione del Bundestag. Una assemblea speciale di delegati è una riunione di delegati eletti dall'assemblea dei membri del partito, tra le proprie fila. Una assemblea generale di delegati è una assemblea di delegati eletti, in previsione delle elezioni, dall'assemblea dei membri del partito, tra le proprie fila, secondo lo statuto del partito (articolo 6 della Legge sui partiti).
2. Nei circondari e nelle città extracircondariali in cui siano compresi più collegi elettorali, i candidati per quei collegi il cui territorio non superi il confine dei circondari e delle città extracircondariali, possono essere eletti in una assemblea comune di membri o delegati del partito.
3. I candidati e i delegati per le assemblee speciali o generali di partito vengono eletti in votazioni segrete. Ogni partecipante all’assemblea avente diritto al voto ha diritto di essere inserito nella lista dei candidati. Ai candidati deve essere data la possibilità di presentare se stessi ed il proprio programma all’assemblea in un tempo adeguato. Le elezioni possono svolgersi non prima di 32 mesi e per le assemblee di delegati, non prima di 29 mesi, dopo l’inizio della legislatura del Bundestag; ciò non vale, nel caso in cui la legislatura termini prematuramente.
4. I membri della direzione regionale del partito oppure, nel caso in cui non esistano direzioni regionali, dai membri degli organi regionali di livello immediatamente inferiore, nel cui territorio si trova il collegio elettorale,oppure un altro ufficio previsto a tale scopo dallo statuto del partito, possono fare ricorso nei confronti della delibera di una assemblea di membri o delegati. In questo caso la votazione deve essere ripetuta. Il risultato di questa votazione è definitivo.
5. Lo statuto di ciascun partito stabilisce le ulteriori norme di dettaglio concernenti l’elezione dei delegati per l’assemblee speciali e generali di partito, la forma di convocazione e il quorum necessario per deliberare, nonché la procedura per l’elezione del candidato da presentare nel collegio.
6. Con la candidatura di collegio deve essere presentata una copia del documento riguardante l’elezione del candidato con l'indicazione del luogo e dell’orario in cui si è tenuta l’assemblea, la forma di convocazione, il numero dei membri intervenuti ed il risultato della votazione. Il Presidente dell’assemblea e due partecipanti nominati da quest’ultima devono dichiarare sotto giuramento al Presidente della commissione elettorale di collegio che sono stati rispettati i requisiti indicati al comma 3, periodi da 1 a 3. Il Presidente della commissione elettorale di collegio è competente a ricevere tale dichiarazione, egli è considerato un pubblico ufficiale ai sensi del articolo 156 del Codice Penale tedesco.
Articolo 22
Fiduciario
1. In ogni candidatura di collegio devono essere indicati un fiduciario ed un supplente. Nel caso in cui manchi tale indicazione, la persona che ha firmato per prima viene considerata il fiduciario e la persona che ha firmato per seconda il suo supplente.
2. Ove non diversamente disposto dalla presente legge, solo il fiduciario ed il suo supplente, ognuno indipendentemente e per proprio conto, sono autorizzate a rilasciare e ricevere dichiarazioni vincolanti riguardanti la candidatura di collegio.
3. Per mezzo di una dichiarazione scritta della maggioranza dei sottoscrittori della candidatura di collegio, il fiduciario ed il suo supplente possono farsi revocare presso il Presidente della Commissione elettorale di collegio ed essere sostituiti da altri.
Articolo 23
Ritiro delle candidature di collegio
Una candidatura di collegio può essere ritirata per mezzo di una dichiarazione scritta comune del fiduciario e del supplente, fino a quando non sia stato deciso riguardo alla sua ammissibilità. Una candidatura di collegio sottoscritta da almeno 200 aventi diritto al voto può essere ritirata anche dalla maggioranza dei sottoscrittori per mezzo di una dichiarazione scritta in tal senso firmata personalmente dagli stessi.
Articolo 24
Modifica delle candidature di collegio
Una candidatura di collegio può essere modificata dopo la decorrenza del termine di presentazione, solo per mezzo di una dichiarazione scritta comune del fiduciario e del supplente e solo nel caso in cui il candidato sia deceduto o non risulti più eleggibile. In tal caso non sarà più necessario rispettare la procedura indicata all'articolo 21, e non saranno necessarie le firme ai sensi dell’articolo 20 commi 2 e 3. Dopo la decisione sull'ammissibilità di una candidatura di collegio (articolo 26, comma 1, primo periodo) è esclusa qualsiasi modifica.
Articolo 25
Eliminazione di vizi
1. Il Presidente della Commissione elettorale di collegio è tenuto ad esaminare le candidature di collegio immediatamente dopo la loro ricezione. Qualora egli accerti la presenza di vizi nella candidatura, è tenuto ad informare immediatamente di tale circostanza il fiduciario, chiedendogli di eliminare tempestivamente le irregolarità emendabili.
2. Dopo la scadenza del termine di presentazione, possono essere emendati solo i vizi di candidature di per sé valide. Una candidature di collegio non è valida, nel caso in cui:
1. non siano stati rispettati la forma o il termine di cui all’articolo 19,
2. manchino le firme valide necessarie ai sensi dell’articolo 20 commi 2, periodi 1 e 2, e comma 3, con la certificazione del diritto di voto dei firmatari, a meno che la certificazione non poté essere prodotta per tempo a causa di circostanze non imputabili alla persona autorizzata a presentare la candidatura,
3. nel caso si tratti di una candidatura di partito, manchi la definizione di partito, sia stato rifiutato il riconoscimento della natura di partito, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, oppure non siano state fornite le certificazioni di cui all’articolo 21,
4. il candidato sia stato definito in modo insufficiente, tale da non consentire l'accertamento inequivocabile della sua identità, oppure
5. manchi la dichiarazione di accettazione della candidatura.
3. Dopo la decisione sull'ammissibilità di una candidatura di collegio (articolo 26, comma 1, primo periodo) è esclusa ogni eliminazione di vizio.
4. Nell’ambito della procedura di eliminazione dei vizi, contro le disposizioni del Presidente della Commissione elettorale di collegio, il fiduciario può presentare ricorso alla Commissione elettorale di collegio.
Articolo 26
Ammissione delle candidature di collegio
1. La Commissione elettorale di collegio decide circa l'ammissibilità delle candidature di collegio, il cinquantottesimo giorno prima delle elezioni. La Commissione respinge le candidature, nel caso in cui
1. siano state presentate in ritardo, oppure
2. non rispettino i requisiti stabiliti dalla presente legge, a meno che in queste disposizioni non sia stato stabilito qualcosa di diverso.
Le decisione deve essere comunicata ufficialmente durante la seduta della Commissione elettorale di collegio.
2. Nel caso in cui la Commissione respinga una candidatura, entro tre giorni dalla notifica della decisione, può essere presentato ricorso presso la Commissione elettorale regionale. Legittimati a presentare ricorso sono il fiduciario della candidatura di collegio, il Presidente della Commissione elettorale federale ed il Presidente della Commissione elettorale di collegio. Il Presidente della Commissione elettorale federale ed il Presidente della Commissione elettorale di collegio possono fare ricorso anche contro la decisione di ammissione di una candidatura. Durante l’udienza riguardante il ricorso devono essere ascoltate le parti coinvolte comparse in udienza. La decisione sul ricorso deve essere presa entro il cinquantaduesimo giorno prima delle elezioni.
3. Il Presidente della Commissione elettorale di collegio rende note pubblicamente le candidature ammesse, entro il quarantottesimo giorno prima delle elezioni.
Articolo 27
Liste regionali (Landeslisten)
1. Le liste regionali possono essere presentate solo da partiti. Le stesse devono essere sottoscritte personalmente ed a mano dai membri della direzione regionale del partito oppure, nel caso in cui non esistano direzioni regionali, dai membri degli organi regionali di livello immediatamente inferiore che si trovino sul territorio del Land, nel caso dei partiti di cui all'articolo 18 comma 2, devono inoltre essere sottoscritte personalmente ed a mano da 1 millesimo degli aventi diritto al voto nel Land in occasione delle ultime elezioni del Bundestag e comunque da un massimo di 2.000 aventi diritto al voto. La capacità elettorale dei sottoscrittori di una lista di candidati di uno dei partiti di cui all'articolo 18 comma 2 deve sussistere nel momento della firma e deve essere certificata in occasione della presentazione della lista regionale. Il requisito di ulteriori firme non vale per le liste regionali di partiti rappresentativi di minoranze nazionali.
2. Le liste regionali devono contenere il nome del partito che le presenta e, qualora utilizzi una definizione breve, anche quest’ultima.
3. I nomi dei candidati devono essere elencati in un ordine riconoscibile.
4. Un candidato può essere presentato solo in un Land e solo in una lista. In una lista regionale può essere candidato solo chi abbia dichiarato per iscritto il proprio consenso; la dichiarazione di accettazione della candidatura è irrevocabile.
5. L’articolo 21 commi 1, 2, 3, 5 e 6 così come gli articoli 22 fino a 25 trovano espressa ed integrale applicazione con l'integrazione che la dichiarazione sotto giuramento ai sensi dell’articolo 21 comma 6 periodo 2 debba comprendere l'accertamento che la determinazione dell'ordine dei candidati nella lista regionale sia avvenuta con votazione segreta.
Articolo 28
Ammissione delle liste regionali
1. La Commissione elettorale regionale decide circa l'ammissibilità delle liste regionali, il cinquantottesimo giorno prima delle elezioni. La Commissione respinge le liste regionali, nel caso in cui
1. siano state presentate in ritardo oppure
2. non rispettino i requisiti che sono stati stabiliti attraverso la presente legge ed il Regolamento elettorale federale, a meno che in queste disposizioni non sia stato stabilito qualcosa di diverso.
Nel caso in cui non siano stati rispettati i requisiti solo con riferimento a singoli candidati, i loro nomi vengono cancellati dalla lista regionale. La decisione deve essere comunicata ufficialmente durante la seduta della Commissione elettorale regionale.
2. Nel caso in cui la Commissione elettorale regionale respinga del tutto o in parte una lista regionale, entro tre giorni dalla notifica delle decisione può essere presentato ricorso presso la Commissione elettorale federale. Legittimati a presentare ricorso sono il fiduciario della lista regionale ed il Presidente della Commissione elettorale regionale. Il Presidente della Commissione elettorale regionale può fare ricorso anche contro la decisione di ammissione di una lista regionale. Durante l’udienza riguardante il ricorso devono essere ascoltate le parti coinvolte comparse in udienza. La decisione sul ricorso deve essere presa entro il cinquantaduesimo giorno prima delle elezioni.
3. Il Presidente della Commissione elettorale regionale rende note pubblicamente le liste regionali ammesse, entro il quarantottesimo giorno prima delle elezioni.
Articolo 29
Esclusione dal collegamento di liste regionali
1. L’esclusione dal collegamento di lista (articolo 7) deve essere comunicato al Presidente della Commissione elettorale federale da parte del fiduciario e del relativo supplente della lista regionale tramite comune dichiarazione scritta entro le ore 18 del trentaquattresimo giorno prima delle elezioni.
2. La Commissione elettorale federale decide entro il trentesimo giorno prima delle elezioni riguardo le dichiarazioni ai sensi del comma 1. L’articolo 28 comma 1 periodo 2 trova espressa ed integrale applicazione. La decisione deve essere comunicata ufficialmente durante la seduta della Commissione elettorale federale.
3. Il Presidente della Commissione elettorale federale rende noti pubblicamente i collegamenti di lista e le liste regionali, per le quali è stata rilasciata una dichiarazione ai sensi del comma 1, entro il ventiseiesimo giorno prima delle elezioni.
Articolo 30
Schede elettorali
1. Le schede elettorali, le loro buste e i plichi per il voto per corrispondenza (articolo 36 comma 1) vengono predisposti d’ufficio.
2. La scheda elettorale contiene
1. per le elezioni nei collegi elettorali il nome dei candidati delle candidature ammesse e, nel caso di candidature di partito, il nome del partito nonché, qualora utilizzino una definizione breve, anche quest’ultima; nel caso di altre candidature, la denominazione identificativa;
2. per le elezioni sulla base di liste regionali, i nomi dei partiti e, nella misura in cui utilizzino una definizione breve, anche quest’ultima, così come i nomi dei primi cinque candidati delle liste regionali ammesse.
3. L'ordine delle liste regionali di partiti che erano rappresentati nel precedente Bundestag è basato sul numero dei secondi voti che quelle liste hanno ottenuto nel Land, in occasione delle ultime elezioni del Bundestag. Le altre liste regionali seguono secondo l'ordine alfabetico delle denominazioni dei partiti. La successione delle candidature nei collegi uninominali si basa sull'ordine delle corrispondenti liste regionali. Altri candidati nel collegio seguono secondo l'ordine alfabetico dei partiti o delle denominazioni identificative.
Capo V – Operazioni di voto (artt. 31 fino a 36)
(omissis)
Capo VI – Accertamento dei risultati elettorali (artt. 37 fino a 42)
Articolo 37
Accertamento del risultato delle elezioni nel seggio elettorale (Wahlbezirk)
Dopo la conclusione delle operazioni di voto l'Ufficio elettorale (Wahlvorstand) accerta, quanti voti siano da attribuire nel seggio elettorale ai singoli candidati di collegio ed alle singole liste regionali.
Articolo 38
Accertamento del risultato del voto per corrispondenza
La Presidenza della Commissione elettorale insediata per il voto per corrispondenza accerta, quanti voti effettuati per corrispondenza siano da attribuire ai singoli candidati di collegio ed alle singole liste regionali.
Articolo 39
Voti nulli, rigetto di plichi elettorali, regole interpretative
1. I voti sono nulli, nel caso in cui la scheda elettorale
1. non sia stata predisposta d’ufficio,
2. non contenga alcun contrassegno,
3. sia valida per un’altro collegio elettorale,
4. non faccia capire in modo chiaro la volontà dell’elettore,
5. contenga una aggiunta o una riserva.
Nei casi dei numeri 1 e 2 entrambi i voti sono nulli; nel caso del numero 3 solo il primo voto è nullo, nel caso in cui la scheda elettorale sia valida per un’altro collegio elettorale nello stesso Land. Nel caso del voto per corrispondenza inoltre sono nulli entrambi i voti, nel caso in cui la scheda elettorale non sia stata consegnata in un plico ufficiale oppure in un plico, il quale in modo evidente diverga da quelli normali in modo da pregiudicare il segreto del voto oppure contenga un oggetto chiaramente percettibile, tuttavia non sia stato respinto ai sensi del comma 4 numeri 7 oppure 8. Nel caso in cui la scheda elettorale contenga solo un voto, il voto non assegnato è nullo.
2. Più schede elettorali contenute in un plico sono considerate un'unica scheda elettorale, nel caso in cui abbiano la stessa intestazione oppure solo una di esse sia contrassegnata; altrimenti vengono considerate come un’unica scheda con due voti nulli.
3. Nel caso in cui il plico della scheda elettorale sia stato consegnato vuoto, i due voti sono considerati nulli.
4. Nel caso del voto per corrispondenza i plichi devono essere respinti, nel caso in cui:
1. il plico elettorale non è giunto tempestivamente;
2. al plico elettorale non è allegato alcun certificato elettorale o alcun certificato elettorale valido;
3. il plico elettorale non contiene alcuna busta contenente la scheda elettorale;
4. il plico elettorale o la busta contenete la scheda non erano chiusi;
5. il plico elettorale contiene più di una busta, ma non un uguale numero di certificati elettorali validi ed accompagnati dalla prescritta dichiarazione giurata relativa al voto per corrispondenza;
6. l’elettore o la persona di sua fiducia non ha sottoscritto sul certificato elettorale, la prescritta dichiarazione giurata riguardante il voto per corrispondenza;
7. non è stata utilizzata una busta ufficiale per schede elettorali;
8. è stata utilizzata una busta elettorale che risulta palesemente diversa dalle altre in modo tale da pregiudicare il segreto del voto oppure contenga un oggetto chiaramente percettibile. Coloro che hanno spedito lettere elettorali respinte non vengono conteggiati come elettori; i loro voti vengono considerati come non effettuati.
5. I voti di un elettore, che abbia preso parte al voto per corrispondenza, non vengono considerati nulli a causa del fatto che muoia il giorno delle elezioni o perda il suo diritto al voto ai sensi dell’articolo 13.
Articolo 40
Decisioni dell'Ufficio elettorale [di seggio]
L'Ufficio elettorale decide riguardo alla validità dei voti espressi e riguardo a tutte le circostanze concernenti le operazioni di voto e l’accertamento dei risultati elettorali. La Commissione elettorale di collegio ha il diritto di verifica.
Articolo 41
Accertamento del risultato delle elezioni nel collegio elettorale
La Commissione elettorale di collegio accerta quanti voti siano stati espressi a favore dei singoli candidati e delle liste regionali e quale candidato sia risultato eletto in qualità di deputato del collegio. Il Presidente della Commissione elettorale di collegio comunica il risultato al candidato eletto e lo informa che, dopo l’accertamento definitivo del risultato da parte della Commissione elettorale federale (articolo 42, comma 2, primo periodo 1), acquisisce la qualità di membro del Bundestag con l’apertura della prima seduta dopo le elezioni e che la eventuale rinuncia alla carica debba essere comunicata al Presidente della Commissione elettorale regionale.
Articolo 42
Accertamento del risultato delle elezioni per le liste regionali
1. La Commissione elettorale regionale accerta quanti voti siano stati espressi a favore delle singole liste regionali.
2. La Commissione elettorale federale accerta quanti seggi siano da attribuire alle singole liste regionali e quali candidati siano stati eletti. Il Presidente della Commissione elettorale regionale comunica il risultato ai candidati eletti e li informa che, dopo l’accertamento definitivo del risultato da parte della Commissione elettorale federale, acquisiscono la qualità di membri del Bundestag con l’apertura della prima seduta dopo le elezioni e che la eventuale rinuncia alla carica debba essere comunicata al Presidente della Commissione elettorale regionale.
3. (soppresso)
Capo VII – Particolari disposizioni per elezioni successive e ripetizione di elezioni (artt. da 43 fino a 44)
(omissis)
Capo VIII – Acquisizione e perdita della qualità di membro nel Bundestag (artt. da 45 fino a 48)
(omissis)
Capo IX – Disposizioni finali (artt. da 49 fino a 55)
(omissis)
Spagna.
Legge organica 5/1985 del 19 giugno 1985 sull’ordinamento elettorale generale[14]
Titolo preliminare
Articolo 1
1. La presente legge organica si applica:
a) Alle elezioni dei deputati e senatori delle Cortes generales [Parlamento, ndt], fatte salve le disposizioni degli Statuti di autonomia per la nomina dei senatori ai sensi dell’articolo 69.5 della Costituzione.
b) Alle elezioni dei membri degli enti locali.
c) Alle elezioni dei deputati del Parlamento europeo.
2. Inoltre, nei termini stabiliti dalla Prima disposizione aggiuntiva della presente legge, essa si applica alle elezioni per le Assemblee delle Comunità autonome, ed ha carattere suppletivo rispetto alla legislazione autonoma in materia.
Titolo I
Disposizioni comuni per le elezioni a suffragio universale diretto
(…)
CAPO VI
Procedura elettorale
SEZIONE I. Rappresentanti delle candidature dinanzi all’Amministrazione elettorale
Articolo 43.
1. I partiti, le federazioni, le coalizioni ed i raggruppamenti che abbiano l’intenzione di concorrere ad un’elezione designeranno, nei termini e nella forma previsti dalle disposizioni speciali della presente legge, le persone che dovranno rappresentarli dinanzi all’Amministrazione elettorale.
2. I rappresentanti generali agiscono in nome dei partiti, delle federazioni e delle coalizioni concorrenti.
3. I rappresentanti delle candidature sono rappresentanti dei candidati inclusi nelle candidature stesse. Le notifiche, gli atti e le citazioni inviati ai candidati dall’Amministrazione elettorale saranno consegnate al domicilio dei rappresentanti ed i rappresentanti ricevono dai candidati, attraverso la mera accettazione della candidatura, una procura generale per agire nelle procedure giudiziarie in materia elettorale.
SEZIONE II. Presentazione e proclamazione dei candidati
Articolo 44.
1. Possono presentare candidati o liste di candidati:
a) i partiti e le federazioni iscritti nel registro corrispondente;
b) le coalizioni costituite ai sensi del comma 2;
c) i raggruppamenti di elettori che rispondano ai requisiti stabiliti dalle disposizioni speciali della presente legge.
2. I partiti e le federazioni che stabiliscano un patto di coalizione per concorrere congiuntamente ad un’elezione devono comunicarlo alla Giunta competente, entro dieci giorni dalla convocazione. La comunicazione in oggetto deve menzionare la denominazione della coalizione, le norme che la governano e le persone titolari degli organi di direzione o di coordinazione della stessa.
3. Nessun partito, federazione, coalizione o raggruppamento di elettori può presentare più di una lista di candidati in una circoscrizione per la stessa elezione. I partiti federati o in coalizione non possono presentare le proprie candidature in una circoscrizione se nella stessa concorrono, per la stessa elezione, candidati delle federazioni o coalizioni di appartenenza.
4. In ogni caso, i partiti politici, le federazioni o le coalizioni di partiti ed i raggruppamenti di elettori non potranno presentare candidature che, di fatto, vengano a continuare o succedere l’attività di un partito politico dichiarato illegale per via giudiziaria e dissolto o sospeso. A tal fine, si terrà conto della similitudine sostanziale delle strutture, dell’organizzazione e del funzionamento del partito, federazione, coalizione o raggruppamento, delle persone che compongono, dirigono, rappresentano, amministrano o integrano ciascuna delle candidature, dell’origine dei mezzi di finanziamento o dei mezzi materiali, o di qualsivoglia altra circostanza rilevante che permetta di considerare tale continuità o successione, come la disposizione ad sostenere la violenza o il terrorismo.
Articolo 44-bis
1. Le candidature presentate per le elezioni dei deputati al Congresso, le elezioni comunali e dei membri dei Consigli insulari e dei Consigli intercomunali insulari delle Canarie ai sensi della presente legge, dei deputati al Parlamento europeo e dei membri delle Assemblee legislative delle Comunità autonome dovranno avere una composizione equilibrata tra donne e uomini, in modo tale che nell’insieme della lista i candidati di ciascun genere rappresentino almeno il quaranta per cento. Quando il numero di posti da coprire è inferiore a cinque, la proporzione di donne e uomini sarà più vicina possibile all’equilibrio numerico.
Nelle elezioni dei membri delle Assemblee legislative delle Comunità autonome, le leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti elettorali potranno stabilire misure che favoriscano una maggior presenza di donne nelle candidature presentate alle elezioni delle citate Assemblee legislative.
2. Si manterrà inoltre la proporzione minima del quaranta per cento in ciascuna quota di cinque incarichi. Qualora l’ultima quota della lista non raggiunga i cinque incarichi, la succitata proporzione di donne e uomini in tale quota sarà più vicina possibile all’equilibrio numerico, fermo restando che dovrà essere mantenuta in ogni caso la proporzione richiesta rispetto all’insieme della lista.
3. Le regole contenute nei paragrafi precedenti si applicheranno alle liste dei supplenti.
4. Quando le candidature al senato sono raggruppate in liste, in conformità con le disposizioni dell’articolo 171 della presente legge, tali liste dovranno avere comunque una composizione equilibrata di donne e uomini, in modo che la proporzione delle une e degli altri sia più vicina possibile all’equilibrio numerico.
Articolo 45.
Le candidature, sottoscritte dai rappresentanti dei partiti, delle federazioni e delle coalizioni e dai promotori dei raggruppamenti di elettori, saranno presentate alla Giunta elettorale competente tra il quindicesimo ed il ventesimo giorno a decorrere dalla convocazione.
Articolo 46.
1. L’atto di presentazione di ciascuna candidatura deve esprimere chiaramente la denominazione, i contrassegni ed il simbolo del partito, della federazione, della coalizione o del raggruppamento che la promuove, come pure nome e cognome dei candidati che vi sono iscritti.
2. L’atto di presentazione deve essere accompagnato dalla dichiarazione di accettazione della candidatura, nonché dai documenti di accreditamento delle condizioni di eleggibilità.
3. Qualora la presentazione sia realizzata attraverso liste, ciascuna di esse deve includere un numero di candidati equivalente al numero di incarichi da coprire. Nel caso dell’inclusione di candidati supplenti, il numero di questi ultimi non potrà essere superiore a 10, con l’indicazione dell’ordine di collocamento tanto dei candidati quanto dei supplenti.
4. La presentazione delle candidature deve essere realizzata con denominazioni, contrassegni o simboli che non inducano in confusione con quelli che appartengono o che sono usati tradizionalmente da altri partiti legalmente costituiti.
5. Non possono essere presentate candidature con simboli che riproducano la bandiera o lo stemma della Spagna, o con denominazioni o simboli che facciano riferimento alla Corona.
6. Nessun candidato può presentarsi in più di una circoscrizione, né formare parte di più di una candidatura.
7. A fianco del nome dei candidati può essere indicata la loro condizione di indipendenti o, in caso di coalizioni o federazioni, la denominazione del partito di appartenenza di ciascuno.
8. Le candidature presentate da raggruppamenti di elettori devono essere accompagnate dai documenti di accreditamento del numero di firme legalmente richiesto per la partecipazione alle elezioni. Nessun elettore può dare la propria firma per la presentazione di varie candidature.
9. Le Giunte elettorali competenti per l’adempimento faranno risultare la data e l’ora della presentazione di ciascuna candidatura e rilasceranno ricevuta della presentazione. Il Segretario rilascerà un numero corrispondente per ordine di presentazione a ciascuna candidatura e tale ordine sarà mantenuto in tutte le pubblicazioni.
Articolo 47.
1. Le candidature presentate devono essere pubblicate il ventiduesimo giorno a decorrere dalla convocazione, nelle forme stabilite dalle disposizioni speciali della presente legge.
2. Dopo due giorni, le Giunte elettorali competenti comunicano ai rappresentanti delle candidature le eventuali irregolarità riscontrate d’ufficio nelle stesse o denunciate da altri rappresentanti. Il termine per sanare tali irregolarità è di quarantotto ore.
3. Le Giunte elettorali competenti procedono alla proclamazione dei candidati il ventisettesimo giorno a decorrere dalla convocazione.
4. Non sarà ammessa la proclamazione di candidature che non rispettino i requisiti segnalati negli articoli precedenti né i requisiti stabiliti dalle disposizioni speciali della presente legge.
5. Le candidature proclamate devono essere pubblicate il ventottesimo giorno a decorrere dalla convocazione, nelle forme stabilite dalle disposizioni speciali della presente legge.
(…)
Titolo II
Disposizioni speciali per le elezioni dei deputati e senatori
(…)
Capo III
Sistema elettorale
Articolo 161.
1. Per l’elezione dei deputati e senatori, ciascuna provincia costituirà una circoscrizione elettorale. Inoltre, le città di Ceuta e Melilla saranno considerate, ciascuna come una circoscrizione elettorale.
2. Fanno eccezione alle diposizioni del precedente paragrafo, per le elezioni dei Senatori, le province insulari, nelle quali a tal fine sono considerate come circoscrizioni ciascuna delle seguenti isole o gruppi di isole: Maiorca, Minorca, Ibiza-Formentera, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, Hierro, Gomera e La Palma.
Articolo 162.
1. Il Congresso è costituito da trecentocinquanta deputati.
2. A ciascuna provincia corrisponde un minimo iniziale di due deputati. Le popolazioni di Ceuta e Melilla sono rappresentate ciascuna da un deputato.
3. I duecentoquarantotto deputati rimanenti sono ripartiti tra le province in proporzione alla loro popolazione, secondo il procedimento che segue:
a) Si determina il quoziente di riparto dividendo per duecentoquarantotto la cifra totale della popolazione ufficiale delle province peninsulari ed insulari.
b) Si assegnano, a ciascuna provincia, tanti deputati quanti ne risultino, in numero intero, dalla divisione della popolazione provinciale per il quoziente di riparto.
c) I deputati rimanenti sono ripartiti assegnandone uno a ciascuna delle province il cui quoziente, ottenuto ai termini della lettera precedente, abbia la frazione decimale maggiore.
4. Il decreto di convocazione deve specificare il numero di deputati da eleggere in ciascuna circoscrizione, in conformità con quanto disposto dal presente articolo.
Articolo 163.
1. L’attribuzione dei seggi secondo i risultati dello scrutinio avviene in conformità delle seguenti regole:
a) Non si tiene conto delle candidature che non abbiano ottenuto almeno il 3 per cento del totale dei voti validi conseguiti dalle liste nella circoscrizione.
b) Si ordinano dalla maggiore alla minore, in una colonna, le cifre dei voti ottenuti dalle rimanenti candidature.
c) Si divide il numero di voti ottenuti da ciascuna candidatura per 1, 2, 3, eccetera, fino ad ottenere un numero uguale al numero di seggi spettanti alla circoscrizione, formando una tabella simile a quella indicata nell’esempio pratico. I seggi vengono attribuiti alle candidature che abbiano ottenuto i maggiori quozienti nella tabella, secondo un ordine decrescente.
Esempio pratico: 480.000 voti validi conseguiti dalle candidature in una circoscrizione che elegge otto deputati. Votazione ripartita tra sei candidature:
A (168.000 voti) B (104.000 voti) C (72.000 voti) D (64.000 voti) E (40.000 voti) F(32.000 voti)
Divisione |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
A |
168.000 |
84.000 |
56.000 |
42.000 |
33.600 |
28.000 |
24.000 |
21.000 |
B |
104.000 |
52.000 |
34.666 |
26.000 |
20.800 |
17.333 |
14.857 |
13.000 |
C |
72.000 |
36.000 |
24.000 |
18.000 |
14.400 |
12.000 |
10.285 |
9.000 |
D |
64.000 |
32.000 |
21.333 |
16.000 |
12.800 |
10.666 |
9.142 |
8.000 |
E |
40.000 |
20.000 |
13.333 |
10.000 |
8.000 |
6.666 |
5.714 |
5.000 |
F |
32.000 |
16.000 |
10.666 |
8.000 |
6.400 |
5.333 |
4.571 |
4.000 |
Pertanto: la candidatura A ottiene quattro seggi, la candidatura B due seggi e le candidature C e D un seggio cadauna.
d) Quando nella graduatoria dei quozienti ne coincidano due corrispondenti a due diverse candidature, il seggio sarà attribuito alla candidatura che ha ottenuto il maggior numero totale di voti. Se vi fossero due candidature con un uguale numero totale di voti, la prima parità sarà risolta mediante sorteggio e le successive con il metodo dell’alternanza.
e) I seggi spettanti a ciascuna candidatura sono attribuiti ai candidati inclusi nella lista, secondo l’ordine in cui sono iscritti.
2. Nelle circoscrizioni di Ceuta e Melilla sarà proclamato eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
Articolo 164.
1. In caso di decesso, incapacità o rinuncia di un deputato, il seggio sarà attribuito al candidato o, se del caso, al supplente, della stessa lista alla quale appartiene, rispettando l’ordine di collocamento.
2. I seggi vacanti dei deputati eletti a Ceuta e Melilla saranno coperti dai rispettivi supplenti, designati ai sensi dell’articolo 170 della presente Legge.
Articolo 165.
1. In ogni circoscrizione provinciale vengono eletti quattro senatori.
2. In ogni circoscrizione insulare si elegge il seguente numero di senatori: tre per Gran Canaria, Maiorca e Tenerife; uno per Ibiza-Formentera, Minorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote e La Palma.
3. Le popolazioni di Ceuta e Melilla eleggono ciascuna due senatori.
4. Le Comunità autonome designano inoltre un senatore più un altro senatore per ogni milione di abitanti dei rispettivi territori. La designazione corrisponde all’Assemblea legislativa della Comunità autonoma, conformemente a quanto stabilito dai loro statuti, che assicurano, comunque, l’adeguata rappresentazione proporzionale. Agli effetti della suddetta designazione, il numero concreto di senatori che corrisponde a ciascuna Comunità autonoma sarà determinato prendendo come riferimento il censimento della popolazione residente vigente al momento delle ultime elezioni generali al Senato.
Articolo 166.
1. L’elezione diretta dei senatori nelle circoscrizioni provinciali, insulari ed a Ceuta e Melilla è disciplinata dalle disposizioni dei paragrafi che seguono:
a) Gli elettori possono dare il loro voto ad un massimo di tre candidati nelle circoscrizioni provinciali, due in Gran Canaria, a Maiorca, Tenerife, Ceuta e Melilla, e uno nelle rimanenti circoscrizioni insulari.
b) Saranno proclamati eletti quei candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti fino a completare il numero di Senatori attribuiti alla circoscrizione.
2. In caso di decesso, incapacità o rinuncia di un Senatore eletto direttamente, il seggio vacante sarà attribuito al suo supplente, designato ai sensi dell’articolo 171 della presente legge.
Capo IV
Convocazione delle elezioni
Articolo 167.
1. Le elezioni del Congresso dei deputati, del Senato o di entrambe le Camere congiuntamente saranno convocate mediante Regio decreto.
2. Salvo nel caso previsto dall’articolo 99, paragrafo quinto, della Costituzione, il decreto di convocazione sarà emesso con il visto del Presidente del Governo, su proposta dello stesso e sotto la sua responsabilità esclusiva e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. In caso di scioglimento anticipato del Congresso dei deputati, del Senato o delle Cortes generales, il decreto di scioglimento dovrà contenere la convocazione di nuove elezioni della Camera o delle Camere sciolte.
4. Il Presidente del Congresso sigla il decreto di scioglimento delle Cortes generales e di convocazione di nuove elezioni conformemente alle disposizioni dell’articolo 99.5 della Costituzione.
Capo V
Procedura elettorale
SEZIONE I. Rappresentanti delle candidature dinanzi all’Amministrazione elettorale
Articolo 168.
1. Agli effetti previsti dall’articolo 43, ciascun partito, federazione e coalizione che intenda concorrere alle elezioni designa, per iscritto, dinanzi alla Giunta elettorale centrale, un rappresentante generale, prima del nono giorno che segue la convocazione delle elezioni. Il documento scritto summenzionato dovrà comportare l’accettazione della persona designata.
2. Ciascuno dei rappresentanti generali designa, entro l’undicesimo giorno a decorrere dalla convocazione, dinanzi alla Giunta elettorale centrale, i rappresentanti delle candidature che il suo partito, la sua federazione o la sua coalizione presenta in ciascuna delle circoscrizioni elettorali.
3. Entro due giorni, la Giunta elettorale centrale comunica alle Giunte elettorali provinciali i nomi dei rappresentanti delle candidature corrispondenti alla propria circoscrizione.
4. I rappresentanti delle candidature debbono comparire dinanzi alle rispettive Giunte provinciali, per accettare la loro designazione, in ogni caso, prima della presentazione della candidatura corrispondente.
5. I promotori dei raggruppamenti di elettori designano i rappresentanti delle loro candidature al momento della presentazione delle candidature stesse dinanzi alle Giunte provinciali. Detta designazione deve essere accettata al momento stesso.
SEZIONE II. Presentazione e proclamazione dei candidati
Articolo 169.
1. Per le elezioni del Congresso dei deputati e del Senato, la Giunta elettorale è competente per tutte le operazioni previste al Titolo I, Capo VI, Sezione II della presente legge, in relazione con la presentazione e proclamazione dei candidati è la Giunta elettorale provinciale.
2. Ciascuna candidatura sarà presentata mediante liste di candidati.
3. Per presentare le candidature, i raggruppamenti di elettori necessiteranno della firma di almeno 1% degli iscritti alle liste elettorali della circoscrizione. I partiti, le federazioni o le coalizioni che non abbiano ottenuto la rappresentazione in nessuna delle Camere nella precedente convocazione di elezioni necessiteranno la firma di almeno lo 0,1% degli elettori iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione nella quale richiedono l’elezione. Nessun elettore potrà fornire la propria firma a più di una candidatura.
4. Le candidature presentate e le candidature proclamate di tutti i distretti saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale (Boletín Oficial del Estado).
Articolo 170.
Nelle circoscrizioni di Ceuta e Melilla le candidature presentate per l’elezione dei deputati dovranno indicare un candidato supplente.
Articolo 171.
1. Le candidature al Senato sono individuali ai fini della votazione e dello scrutinio benché possano essere raggruppate in liste ai fini della presentazione e della campagna elettorale.
2. Ciascuna candidatura a senatore deve indicare un candidato supplente.
SEZIONE III. Schede e buste elettorali
Articolo 172.
1. Agli effetti previsti nell’articolo 70.1, le Giunte elettorali competenti in caso di elezioni del Congresso dei deputati o del Senato sono le Giunte provinciali.
2. Le schede elettorali destinate all’elezione dei deputati devono contenere le seguenti indicazioni: la denominazione, il contrassegno ed il simbolo del partito, della federazione, della coalizione o del raggruppamento di elettori che presenta la candidatura, i nomi e cognomi dei candidati e dei supplenti, secondo l’ordine di collocamento, nonché, se del caso, la circostanza di cui all’articolo 46.7.
3. Le schede di votazione dei senatori saranno stampate su una sola facciata, a meno che il numero di candidati superi il numero stabilito dalla normativa di attuazione della presente legge, nel qual caso saranno stampate su due facciate, e dovranno contenere:
a) La denominazione, o contrassegno e simbolo dell’entità che presenta il candidato o i candidati, sia essa un partito, una federazione, una coalizione o un raggruppamento di elettori. Sotto tale denominazione dovranno figurare i nomi del candidato o dei candidati rispettivi, nell’ordine liberamente stabilito dall’entità che presenta ciascuna delle candidature.
b) Le candidature saranno ordinate da sinistra a destra, dall’alto in basso e da maggiore a minore, rispettando il numero di voti ottenuti dalla totalità dei candidati presentati da ciascuno dei partiti, delle federazioni e delle coalizioni nelle ultime elezioni del Senato nella circoscrizione corrispondente. Le candidature dei raggruppamenti di elettori, come pure quelle dei partiti, delle federazioni o delle coalizioni che non abbiano partecipato alle precedenti elezioni del Senato, figureranno a seguito nell’ordine determinato per sorteggio in ciascuna circoscrizione.
c) Nel caso di partiti o di federazioni che, avendo fatto parte di una coalizione con rappresentazione al Senato, decidano di presentarsi separatamente alle successive elezioni per la stessa circoscrizione, l’ordine di iscrizione nella scheda secondo il paragrafo b) sarà applicato a tutti i partiti o le federazioni che abbiano fatto parte della precedente coalizione, determinando liberamente tra loro la loro precedenza; in mancanza di accordo, si procederà per sorteggio.
La stessa regola sarà applicata ai partiti o alle federazioni che, avendo partecipato separatamente ed ottenuto la rappresentazione al Senato in una circoscrizione, scelgano in seguito di presentarsi facendo parte di una coalizione nella stessa circoscrizione.
d) Il nome di ogni candidato sarà preceduto da un riquadro. L’elettore segnerà con una croce il riquadro corrispondente al candidato o ai candidati ai quali assegna il proprio voto.
e) Una nota informativa sarà indirizzata agli elettori con l’indicazione del numero massimo di candidati che possono votare in ciascuna circoscrizione e del fatto che qualsiasi alterazione nella scheda determina la nullità del voto.
SEZIONE IV. Scrutinio generale
Articolo 173.
Nelle elezioni del Congresso dei deputati o del Senato, le Giunte elettorali competenti per la realizzazione di tutte le operazioni di scrutinio generale sono le Giunte elettorali provinciali.
Capo VI
Spese e sovvenzioni elettorali
Articolo 174.
1. Gli amministratori generali dei partiti politici, delle federazioni e delle coalizioni sono designati per iscritto dinanzi la Giunta elettorale centrale dai rispettivi rappresentanti generali prima dell’undicesimo giorno a decorrere dalla convocazione delle elezioni. Il documento scritto menzionato dovrà contenere l’accettazione della persona designata.
2. Gli amministratori delle candidature sono designati per iscritto dinanzi la Giunta elettorale provinciale corrispondente dai rispettivi rappresentanti all’atto della presentazione di dette candidature. Il documento scritto summenzionato dovrà contenere l’accettazione della persona designata. Le Giunte elettorali provinciali comunicheranno alla Giunta elettorale centrale gli amministratori designati nelle rispettive circoscrizioni.
Articolo 175.
Sovvenzione delle spese per le elezioni della Camera e Senato.
1. Lo Stato sovvenziona le spese originate dalle attività elettorali conformemente alle regole che seguono:
a) 21.167,64 per ciascun seggio ottenuto al Congresso dei deputati o al Senato.
b) 0,81 euro per ciascuno dei voti ottenuti per ogni candidatura al Congresso deu deputati, in cui almeno un candidato abbia ottenuto un seggio di deputato.
c) 0,32 euro per ciascuno dei voti ottenuti da ciascun candidato che abbia ottenuto un seggio di senatore.
2. Per le elezioni delle Cortes generales o di una delle due Camere, il limite delle spese elettorali sarà quello che risulta moltiplicando per 0,37 euro il numero di abitanti corrispondenti alla popolazione residente nelle circoscrizioni nelle quali ciascun partito, federazione, coalizione o raggruppamento presenta le proprie candidature.
3. Oltre alle sovvenzioni menzionate nei paragrafi precedenti, lo Stato sovvenzionerà ai partiti, alle federazioni, alle coalizioni o ai raggruppamenti le spese elettorali originate dall’invio diretto e personale agli elettori di buste e schede elettorali o di propaganda e pubblicità elettorale conformemente alle regole che seguono:
a) Saranno versati 0,22 euro per ogni elettore in ciascuna delle circoscrizioni nelle quali si sia presentata una lista per il Congresso dei deputati e per il Senato, a condizione che la candidatura di riferimento abbia ottenuto il numero di deputati o senatori o di voti necessari per costituire un gruppo parlamentare in una o nell’altra Camera.
Il raggiungimento del gruppo parlamentare in entrambe le Camere non dà diritto a percepire la sovvenzione più di una volta.
b) L’importo sovvenzionato non sarà soggetto al limite previsto al paragrafo 2 del presente articolo, sempre che sia stata giustificata la realizzazione effettiva dell’attività menzionata nel presente paragrafo.
4. Gli importi menzionati nei paragrafi precedenti sono riferiti ad euro costanti. Gli importi aggiornati vengono stabiliti entro cinque giorni a decorrere dalla convocazione per Ordine del Ministero dell’economia e delle finanze.
5. Il pagamento delle sovvenzioni non avverrà nelle condizioni descritte nei paragrafi 2, 3 e 4 dell’articolo 127 della presente legge.
Ungheria.
Legge n. 34 del 1989 sull’elezione dei membri del Parlamento[15]
PRIMA PARTE
(omissis)
Articolo 3
L’esercizio del diritto di voto si basa sulla libera decisione dell’elettore.
SECONDA PARTE
IL SISTEMA ELETTORALE
Capo I
Membri del Parlamento
Articolo 4
1. Il numero dei membri del parlamento è pari ad un totale di trecentoottantasei.
2. Centosettantasei membri del parlamento vengono eletti in collegi uninominali (single-member constituencies) e centocinquantadue in circoscrizioni regionali/di contea e della capitale (di seguito indicati come: circoscrizioni regionali) all’interno di liste. Sulla base dei voti totalizzati a livello nazionale nei collegi uninominali e dalle liste regionali che non abbiano ottenuto seggi, i partiti possono ottenere ulteriori cinquantotto seggi compensatori, attribuiti alle rispettive liste nazionali.
3. Il numero di collegi uninominali nelle contee e nella capitale ed il numero di seggi ottenibili in ogni circoscrizione regionale sono indicati negli allegati numero 2 e 3 della presente Legge.
4. I membri del parlamento hanno pari diritti e doveri.
Capo II
Candidature
Articolo 5
1. Le candidature nei collegi uninominali possono essere presentate, alle condizioni specificate nel comma 2., da elettori e organizzazioni sociali conformi alle disposizioni della Legge sul Funzionamento e la Gestione dei Partiti Politici (di seguito: partito). I candidati possono anche essere proposti e presentati congiuntamente da due o più partiti.
2. Per la candidatura in un collegio uninominale, sono necessarie le sottoscrizioni di almeno 750 elettori, autenticate dalle loro firme. Un elettore può sottoscrivere soltanto un candidato per collegio, e unicamente nel collegio uninominale in cui tale elettore è residente.
3. Nelle circoscrizioni regionali i partiti possono presentare le candidature per le liste regionali. Un partito può presentare una lista regionale se ha presentato candidature nel numero di collegi uninominali della circoscrizione regionale indicato nell’allegato alla presente legge[16] pari ad un quarto dei collegi uninominali presenti nella circoscrizione regionale e, comunque, in almeno due collegi uninominali.
4. Un partito può presentare una lista nazionale se ha presentato liste in almeno sette circoscrizioni regionali.
5. I partiti, che hanno presentato candidature congiunte nei collegi uninominali, possono costituire liste regionali congiunte a cui partecipano i medesimi partiti e sulla base delle candidature congiunte nelle circoscrizioni regionali, possono costituire una lista nazionale congiunta con la partecipazione dei medesimi partiti. In relazione ai commi 3. e 4., ai fini della presentazione delle liste regionali e nazionali non sono computati i candidati comuni dei collegi uninominali e le liste regionali comuni. Le liste regionali e nazionali individuali o congiunte possono essere collegate.
6. Le liste regionali e nazionali possono essere composte da un numero di candidati tre volte maggiore rispetto ai seggi ottenibili da tali liste[17]. Laddove il numero di candidati che compongono la lista fosse inferiore rispetto al numero di seggi spettanti alla lista, i seggi restanti rimangono vacanti.
7. La stessa persona può essere candidata simultaneamente in un collegio uninominale, in una lista regionale e nella lista nazionale. Laddove un candidato ottenga un seggio nel collegio uninominale, il suo nome dovrà essere eliminato dalla lista regionale e nazionale. Qualora il candidato ottenga un seggio nella lista regionale, il nome del candidato del partito dovrà essere rimosso dalla lista nazionale.
8. Laddove un candidato venga eliminato dalla lista di un partito, tale candidato/a dovrà essere sostituito/a dal candidato immediatamente successivo.
9. Lo stesso partito può presentare in un collegio una sola lista singola, congiunta o collegata.
(omissis)
Capo III
Determinazione dei risultati elettorali
Articolo 7 [primo e secondo turno nei collegi uninominali]
1. Un candidato in un collegio uninominale diventa membro del parlamento nella prima tornata elettorale in caso ottenga più della metà dei voti validi espressi, a condizione che abbia votato più della metà degli elettori del collegio. Ogni elettore può esprimere il proprio voto per un candidato.
2. Laddove durante la prima tornata elettorale più della metà del numero degli elettori di un collegio non esprima il proprio voto (di seguito: tornata elettorale nulla), durante la seconda tornata elettorale:
a) tutti i candidati che si sono presentati al primo turno possono candidarsi nuovamente;
b) il candidato che ha ottenuto in maggior numero di voti validi espressi diventa membro del parlamento, a condizione che abbia votato più di un quarto degli elettori del collegio.
3. Se durante la prima tornata elettorale ha votato più della metà degli elettori del collegio, ma nessun candidato ha ottenuto più della metà dei voti validi espressi (di seguito: tornata elettorale non determinante), durante la seconda tornata elettorale:
a) i candidati che hanno ottenuto almeno il quindici percento dei voti validi espressi durante la prima tornata elettorale possono presentarsi alle elezioni; ove non vi siano tre candidati con tali requisiti, potranno partecipare alle elezioni i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti durante la prima tornata elettorale; in caso che uno tra i candidati decida di ritirarsi in questo lasso di tempo, nessun altro candidato potrà prendere il suo posto;
b) il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi diventa membro del parlamento, a condizione che abbia votato più di un quarto degli elettori del collegio.
4. …….
5. In un collegio uninominale in cui, a causa dell’assenza di candidati, sia stato impossibile tenere la prima o la seconda tornata elettorale, è necessario tenere una elezione suppletiva (articolo 46).
Articolo 8 [circoscrizioni regionali]
1. Nelle circoscrizioni regionali, le liste di candidati ottengono seggi in proporzione al numero dei voti ottenuti, da calcolarsi con le modalità illustrate nell’allegato alla presente Legge[18], nell’ordine in cui essi sono inseriti nella lista, a condizione che abbia votato più della metà degli elettori. Ogni elettore può esprimere il proprio voto per una lista.
2. Laddove la prima tornata elettorale in una circoscrizione regionale sia nulla poiché il numero degli elettori che hanno partecipato al voto non abbia superato la metà degli elettori totali, tutte le liste del partito che hanno partecipato al voto durante la prima tornata elettorale possono partecipare alle elezioni del secondo turno. Le liste di candidati ottengono seggi in proporzione al numero dei voti espressi, da calcolarsi con le modalità illustrate nell’allegato della presente legge, a condizione che abbia votato più di un quarto degli elettori.
3. Nel caso in cui, a seguito dei calcoli conformemente ai commi 1 e 2, restino seggi vacanti in una circoscrizione regionale, i seggi vengono assegnati anche a quelle liste che abbiano ricevuto un numero di voti inferiore a quello necessario per ottenere un seggio [quoziente circoscrizionale], ma che superi comunque i due terzi dello stesso. Laddove vi siano più casi di questo tipo, il seggio viene assegnato alla lista che ha ricevuto il secondo numero maggiore di voti. Laddove a seguito dell’effettuazione dei calcoli resti ancora un seggio vacante, esso viene aggiunto a quelli da attribuire nel collegio unico nazionale.
4. Qualora un seggio venga ottenuto ai sensi del comma 3., la differenza tra il numero dei voti richiesti per un seggio e il numero di voti ottenuti viene dedotta dal numero dei voti eccedenti della lista nazionale, ai sensi dei commi da 2. a 4. dell’articolo 9.
5. Una lista non può ottenere seggi ai sensi dei casi previsti nei commi 1. e 3., laddove non vengano rispettate le seguenti condizioni:
a) la lista di partito [o lista singola] non ottiene seggi se non ha ottenuto a livello nazionale più del cinque percento del totale dei voti validi espressi per tutte liste regionali. Al fine del calcolo della cifra elettorale nazionale della lista possono essere conteggiati soltanto i voti validi espressi per le liste regionali del medesimo partito;
ba) una lista congiunta o una coalizione di liste, non ottiene seggi se non abbia ottenuto almeno il dieci percento dei voti validi espressi a livello nazionale, e, nel caso di una lista congiunta o una coalizione di liste presentata da più di due partiti, un totale di almeno il quindici percento del totale dei voti validi espressi a livello nazionale. A tal fine possono essere sommati soltanto i voti validi espressi per le liste congiunte o coalizzate presentate dagli stessi partiti in maniere identiche.
bb) la frazione di una lista congiunta[19] o la lista che fa parte di una coalizioneche non abbia ottenuto più del cinque per cento del totale nazionale dei voti validi espressi per tutte le liste regionali è esclusa e non può ottenere seggi. A tal fine vengono sommati soltanto i voti validi espressi per le medesime liste e partiti partecipanti in liste congiunte e liste collegate presentate dagli stessi partiti in maniere identiche. Laddove una lista venisse esclusa da un collegamento di liste, oppure un partito fosse escluso da una lista congiunta, ciò è da ritenersi come se la lista esclusa dal collegamento o il partito escluso dalla lista congiunta non abbiano partecipato alla definizione della lista congiunta, e di conseguenza i candidati di tali liste non possono ottenere seggi.
6. I partiti che collegano le proprie liste ottengono seggi in proporzione ai voti totali espressi per le rispettive liste che prendono parte a tale collegamento.
7. Nel calcolo del limite percentuale conformemente al punto bb) del comma 5 i voti espressi per la lista congiunta devono essere distribuiti tra i partiti sulla base delle previe dichiarazioni – uniformi a livello nazionale – fatte dai partiti coinvolti in base al comma 3 dell’articolo 9. Ove non vi siano tali dichiarazioni, i voti devono essere ripartiti in parti uguali.
8. Laddove due o più partiti abbiano ricevuto lo stesso numero di voti e concorrano all’ottenimento di seggi con tale numero di voti, ma il numero di seggi nella circoscrizione regionale è inferiore rispetto a quello dei partiti che abbiano ricevuto lo stesso numero di voti, i seggi vengono assegnati sulla base dei numeri ordinali della lista.
9. Nel caso in cui in una circoscrizione regionale non vengano presentate liste di partito, i rispettivi seggi per tale circoscrizione regionale vengono assegnati alla lista nazionale, e distribuiti sulla base dei voti eccedenti.
10. Laddove la seconda tornata elettorale si riveli non determinante in una circoscrizione regionale poiché neppure un quarto degli elettori ha espresso il proprio voto, i voti espressi nella prima tornata elettorale vengono considerati voti eccedenti, e i seggi vacanti della circoscrizione regionale vengono ripartiti sulla lista nazionale.
Articolo 9 [collegio unico nazionale]
1. I candidati delle liste nazionali ottengono seggi in proporzione al totale nazionale dei voti eccedenti e nell’ordine di dichiarazione. I voti eccedenti da considerarsi tali sono:
a) i voti espressi in un collegio uninominale, durante la prima tornata elettorale valida, per i candidati di partito che non hanno ottenuto un seggio in nessuna delle tornate elettorali;
b) i voti espressi per le liste in una circoscrizione regionale, durante una tornata elettorale valida, in numero inferiore rispetto a quello richiesto per l’ottenimento del seggio o che sono in eccedenza dopo aver ottenuto seggi [voti eccedenti o resti].
2. I voti eccedenti espressi per i candidati del collegio uninominale e delle liste regionali devono essere aggiunti:
a) alla lista nazionale del partito che ha nominato il candidato e compilato la lista regionale,
b) alla lista nazionale collegata nel cui collegamento partecipa la lista nazionale del partito che ha nominato il candidato o ha presentato la lista.
3. I voti eccedenti espressi per le liste congiunte del collegio nominale e delle liste regionali congiunte vengono aggiunti alla lista nazionale in base al comma 2. dei partiti che presentano un candidato congiunto e una lista congiunta conformemente alla proporzione precedentemente concordata – uniforme a livello nazionale – dai partiti coinvolti. In assenza di altre disposizioni da parte dei partiti, i voti eccedenti vengono aggiunti:
a) alla lista nazionale comune presentata dai partiti che nominano il candidato o redigono la lista,
b) alla lista nazionale collegata nel cui collegamento partecipa la lista nazionale congiunta dei partiti che nominano il candidato o presentano la lista.
4. I voti eccedenti della lista regionale collegata vengono aggiunti alla lista nazionale collegata nel cui collegamento partecipano le liste nazionali dei partiti collegati alla lista regionale.
5. I voti espressi nel corso di una tornata elettorale nulla non vengono conteggiati come voti eccedenti ai sensi del comma 1. e di conseguenza non vengono presi in considerazione ai fini dell’ottenimento dei seggi nella lista nazionale, fatta eccezione per le condizioni previste dall’articolo 8, comma 10.. I voti espressi per una lista regionale, e per un membro di una lista collegata o lista congiunta che non possa ricevere un seggio in base all’articolo 8, quinto periodo, non possono essere conteggiati quali voti eccedenti.
6. I partiti che collegano le proprie liste nazionali possono ricevere seggi in proporzione al numero totale di voti eccedenti assegnati alle liste che partecipano al collegamento.
PARTE TERZA
PROCEDURE ELETTORALI
(omissis)
Capo XI
Elezioni suppletive
Articolo 46
1. Una elezione suppletiva deve tenersi in un collegio uninominale laddove anche il secondo turno sia nullo, oppure nel caso in cui sia un membro del parlamento eletto in un collegio uninominale, cessi dalla carica.
(omissis)
3. Le norme relative alle elezioni politiche trovano applicazione – con le differenze espresse nel presente Capo – nel caso di elezioni suppletive.
4. I risultati di un’elezione suppletiva non influiscono sui seggi delle liste nazionali.
5. Nei casi in cui cessi dalla carica un membro del parlamento eletto in una lista regionale o nazionale, tale seggio passa ad una persona nominata dal partito in questione tra i candidati del partito inseriti originariamente nelle liste, oppure, in assenza di tale candidato, al candidato successivo presente nella lista. In caso di una lista comune in cui i partiti non riescano a nominare in tempo il candidato titolare del mandato:
a) il candidato successivo nell’ordine della lista comune presentata dal partito e, ove non vi fosse
b) il candidato successivo nell’ordine della lista comune.
Capo XII
Disposizioni finali
(omissis)
Articolo 52
Gli allegati della presente Legge determinano:
(omissis)
b) il numero di collegi uninominali nelle contee e a Budapest, oltre al numero di seggi ottenibili in ogni circoscrizione regionale;
c) il numero di candidature nei collegi uninominali necessario per presentare una lista regionale;
d) le procedure per la somma dei voti e la determinazione dei risultati elettorali;
(omissis)
Allegato 2 [all’articolo 52, punto b)]:
No. |
'circoscrizioni regionali' (Capitale/Contee) |
Numero di collegi uninominali |
Numero di seggi da attribuire con metodo proporzionale |
1. |
Budapest |
32 |
28 |
2. |
Baranya |
7 |
6 |
3. |
Bács-Kiskun |
10 |
8 |
4. |
Békés |
7 |
6 |
5. |
Borsod-Abaúj-Zemplén |
13 |
11 |
6. |
Csongrád |
7 |
6 |
7. |
Fejér |
7 |
6 |
8. |
Győr-Moson-Sopron |
7 |
6 |
9. |
Hajdú-Bihar |
9 |
8 |
10. |
Heves |
6 |
5 |
11. |
Jász-Nagykun-Szolnok |
8 |
6 |
12. |
Komárom-Esztergom |
5 |
5 |
13. |
Nógrád |
4 |
4 |
14. |
Pest-Pilis-Solt-Kiskun |
16 |
14 |
15. |
Somogy |
6 |
5 |
16. |
Szabolcs-Szatmár-Bereg |
10 |
9 |
17. |
Tolna |
5 |
4 |
18. |
Vas |
5 |
4 |
19. |
Veszprém |
7 |
6 |
20. |
Zala |
5 |
5 |
|
Total: |
176 |
152 |
Allegato 3 [all’articolo 52, punto c)]
No. |
'circoscrizioni regionali' (Capitale/Province) |
Numero di collegi uninominali in cui è obbligatorio presentare singoli candidati al fine di poter presentare una lista nella circoscrizione regionale |
1. |
Budapest |
8 |
2. |
Baranya |
2 |
3. |
Bács-Kiskun |
2 |
4. |
Békés |
2 |
5. |
Borsod-Abaúj-Zemplén |
3 |
6. |
Csongrád |
2 |
7. |
Fejér |
2 |
8. |
Győr-Moson-Sopron |
2 |
9. |
Hajdú-Bihar |
2 |
10. |
Heves |
2 |
11. |
Jász-Nagykun-Szolnok |
2 |
12. |
Komárom-Esztergom |
2 |
13. |
Nógrád |
2 |
14. |
Pest-Pilis-Solt-Kiskun |
4 |
15. |
Somogy |
2 |
16. |
Szabolcs-Szatmár-Bereg |
2 |
17. |
Tolna |
2 |
18. |
Vas |
2 |
19. |
Veszprém |
2 |
20. |
Zala |
2 |
Allegato 4 [articolo 52, punto d)]
Conta dei voti e metodo per il calcolo dei risultati delle elezioni
I. Collegio uninominale
1. Tornata elettorale valida e nulla:
a) Prima tornata elettorale valida:
La prima tornata elettorale risulta valida nel caso in cui al momento dell’elezione abbia espresso il proprio voto più della metà degli elettori.
b) Prima tornata elettorale nulla:
La prima tornata elettorale risulta nulla nel caso in cui al momento dell’elezione abbia espresso il proprio voto la metà degli elettori, o meno della metà.
c) Seconda tornata elettorale valida:
La seconda tornata elettorale che faccia seguito ad una prima tornata elettorale nulla o non determinante [punti 1/b) e 2/b)] risulta valida nel caso in cui abbia partecipato all’elezione più di un quarto degli elettori.
d) Seconda tornata elettorale nulla:
La seconda tornata elettorale che faccia seguito ad una prima tornata elettorale nulla o non determinante [punti 1/b) e 2/b)] risulta nulla nel caso in cui non abbia partecipato all’elezione più di un quarto degli elettori.
2. Tornata elettorale determinante e non determinante:
a) Prima tornata elettorale determinante
Una prima tornata elettorale è ritenuta determinante e valida [punto 1/a)] nel caso in cui uno dei candidati riceva più della metà dei voti espressi.
b) Prima tornata elettorale non determinante
Un prima tornata elettorale è ritenuta non determinante [punto 1/a]) nel caso in cui nessuno dei candidati riceva più della metà dei voti espressi.
c) Seconda tornata elettorale determinante
Un seconda tornata elettorale che faccia seguito ad un primo turno valido [punto 1/a] o nullo [punto 1/b] è da considerarsi determinante laddove i candidati ricevano un numero diverso di voti.
d) Seconda tornata elettorale non determinante
Un seconda tornata elettorale valida [punto 1/c] è da considerarsi non determinante laddove i candidati ricevano un numero identico di voti.
Nei collegi uninominali il candidato che nel corso di un tornata elettorale valida abbia ricevuto il numero di voti indicato nei punti 2/a o 2/c diventa membro del parlamento.
II. Circoscrizione regionale
1. Tornata elettorale valida e nulla:
a) Prima tornata elettorale valida:
La prima tornata elettorale è ritenuta valida laddove più della metà degli elettori abbia espresso il proprio voto durante le elezioni.
b) Prima tornata elettorale nulla:
La prima tornata elettorale è considerata nulla laddove durante le elezioni sia stato espresso il voto da parte di metà degli elettori, o meno.
c) Seconda tornata elettorale valida:
La seconda tornata elettorale che faccia seguito ad un primo turno nullo [punto 1/b] viene ritenuta valida laddove più di un quarto degli elettori abbia partecipato all’elezione.
d) Seconda tornata elettorale nulla:
La seconda tornata elettorale a seguito di un primo turno nullo [punto 1/b] viene ritenuta nulla laddove non partecipi alla votazione più di un quarto degli elettori.
2. Requisiti per il calcolo dei risultati delle elezioni di liste regionali:
a) il totale nazionale dei voti validi espressi per le liste regionali separatamente per partito,
b) identificazione dei partiti per i quali il numero dei voti espressi non ha superato la soglia percentuale definita nell’articolo 8, comma 5. della presente Legge.
3. Calcolo dei risultati di una tornata elettorale valida nella circoscrizione regionale:
a) Somma del numero dei voti validi conseguiti dalle liste elettorali dei partiti (di seguito: voti validi totali).
b) Al numero di seggi spettanti nella circoscrizione regionale, deve essere aggiunto uno (di seguito: divisore).
c) Il totale dei voti validi deve essere diviso per il divisore. Il rapporto così calcolato è il numero dei voti necessari per ottenere un seggio [quoziente circoscrizionale].
d) Deve essere determinato il numero pari a due terzi del numero di voti necessari per ottenere un seggio (di seguito: soglia dei due terzi).
e) Il numero dei voti espressi per la lista regionale del partito deve essere diviso per il numero di voti necessari per ottenere un seggio. Il numero intero derivante dalla divisione sarà il numero di seggi ottenuti dal partito, anche prendendo in considerazione l’articolo 8, comma 8. della presente Legge. Il resto della divisione, assieme ai voti che non portano all’ottenimento di un seggio, rappresentano voti eccedenti [voti residuali o resti].
f) Laddove a seguito della ripartizione dei seggi conformemente al punto e) vi fossero ancora seggi vacanti, i partiti riceveranno seggi nell’ordine decrescente dei voti eccedenti, fino al raggiungimento della soglia dei due terzi. Nel caso in cui fossero stati assegnati tutti i seggi disponibili nella circoscrizione regionale, indipendentemente dalla soglia dei due terzi, non potranno essere assegnati ulteriori seggi. I voti eccedenti che non consentono l’ottenimento di seggi, fatta eccezione per i voti eccedenti definiti nell’articolo 8, comma 4., vengono aggiunti alla lista nazionale.
g) I seggi che restano vacanti nelle circoscrizioni regionali a seguito del calcolo previsto nel punto f) vengono aggiunti alla lista nazionale.
III. Ripartizione dei seggi nella lista nazionale sulla base dei voti eccedenti
1. I voti eccedenti generati nei collegi uninominali e nelle circoscrizioni regionali [articolo 9, comma 1] sono sommati a livello nazionale, per ciascun partito, prendendo in considerazione l’articolo 8, comma 4. della presente Legge (di seguito: voti eccedenti per i partiti).
2. I voti eccedenti ai partiti vengono sommati a livello nazionale (di seguito: voto eccedente nazionale).
3. Il numero di seggi che resta vacante nelle liste regionali viene aggiunto al numero di seggi ottenibili nella lista nazionale (58) [II./3 g].
4. I seggi ottenibili nella lista nazionale devono essere distribuiti sulla base dei voti eccedenti. La procedura da seguire in questo caso è la seguente: viene compilata una tabella, la prima riga della quale contiene i voti eccedenti espressi per i partiti. Viene creata una colonna numerica sotto ognuno dei voti eccedenti per i partiti, il primo numero della quale sarà pari alla metà del numero dei voti eccedenti espressi per ogni partito, il secondo sarà pari ad un terzo, poi ad un quarto,ecc..
5. I seggi vengono ripartiti con l’ausilio della tabella. Viene selezionato il numero maggiore presente nella tabella. Il partito nella cui colonna numerica viene a trovarsi tale numero riceverà un seggio. Successivamente, sarà scelto il secondo numero intero maggiore. Il partito nella cui colonna numerica viene a trovarsi tale numero riceverà un seggio. Questa procedura viene portata avanti fino alla completa assegnazione di tutti i seggi ottenibili.
Laddove vi fosse una parità di numero nell’ambito della scelta dei numeri maggiori presenti in tabella, il partito cui verrà assegnato il seggio viene determinato in base all’articolo 9, comma 8. della presente Legge.
IV. Il collegamento tra la soglia percentuale ed il numero di seggi ottenibile nella lista regionale
1. Il numero di voti espressi per le liste regionali deve essere sommato a livello nazionale, separatamente per ciascun partito (di seguito: voti di lista espressi per partito).
2. I voti di lista espressi per partito dovranno essere sommati (di seguito: numero di voti di lista).
3. Deve essere calcolata la percentuale dei voti di lista del partito così come definito nell’articolo 8, comma 5. della presente Legge.
4. Il partito che, sulla base dei voti di lista espressi per partito, abbia ricevuto più voti rispetto alla percentuale determinata nell’articolo 8, comma 5 partecipa alla ripartizione dei segginella circoscrizione regionale e, sulla base dei voti eccedenti, alla ripartizione dei seggi a livello nazionale.
5. Il partito che, sulla base dei voti di lista espressi per partito, non abbia superato la percentuale definita nell’articolo 8, comma 5.:
a) perde i voti eccedenti ottenuti nei collegi uninominali,
b) non ottiene alcun seggio nella circoscrizione regionale,
c) non ottiene alcun seggio nella lista nazionale.
(omissis)
Ungheria.
Legge n. 100 del 1997 sul procedimento elettorale[20]
(omissis)
Capo VII – Sottoscrizione [delle candidature]
Articolo 46
1. I candidati possono essere presentati attraverso la sottoscrizione di “moduli di sostegno” (noti anche come moduli di sottoscrizione). I moduli di sostegno verranno inviati agli elettori assieme alle relative note informative.
2. Le candidature possono essere sottoscritte dagli elettori aventi domicilio nel collegio.
3. E' possibile sottoscrivere una candidatura fino al 30° (trentesimo) giorno precedente le elezioni.
4. Le sottoscrizioni non possono essere ritirate.
Articolo 47
1. La sottoscrizione di una candidatura avviene attraverso la consegna al rappresentante dei candidati, oppure alle organizzazioni designanti, dei moduli di sostegno compilati.
2. I moduli di sostegno inviati agli elettori contengono il nome della elezione. L’elettore che intende sottoscrivere una candidatura indica il proprio nome e cognome, indirizzo, e numero identificativo personale; il nome e cognome della persona proposta, il nome dell’organizzazione designante, oppure la nomina di un candidato indipendente. Il modulo di sostegno deve essere firmato di proprio pugno dall’elettore.
Articolo 48
1. I moduli di sostegno possono essere raccolti ovunque – fatta eccezione per i casi previsti dal comma 2, senza arrecare disturbo ai cittadini.
2. I moduli di sostegno non possono essere raccolti:
a) sul posto di lavoro durante le ore lavorative, oppure nel corso dell’adempimento dei propri obblighi lavorativi derivanti da rapporto di impiego o da altro rapporto giuridico concernente l’esecuzione di attività lavorativa;
b) da persone in servizio nell’ambito delle Forze di Difesa Ungheresi e autorità di polizia, presso il loro luogo di servizio o nel corso dell’adempimento dei compiti legati allo svolgimento del servizio;
c) sui mezzi di trasporto pubblico;
d) negli uffici di organizzazioni pubbliche o di organismi comunali.
3. È vietato dare vantaggio o promettere di avvantaggiare il sottoscrittore oppure un’altra persona legata al sottoscrittore; è inoltre vietato chiedere o accettare vantaggi o promettere di dare vantaggi in relazione alla sottoscrizione.
Candidato congiunto
Articolo 49
1. I candidati congiunti possono essere presentati soltanto sulla base di moduli di sostegno in cui sono indicate tutte le organizzazioni designanti che presentano il candidato congiunto.
2. Laddove varie organizzazioni designanti sostengano congiuntamente un candidato, esse saranno considerate, ai fini elettorali, una singola organizzazione designante.
Sottoscrizioni non valide
Articolo 50
1. Saranno considerate non valide le sottoscrizioni:
a) presentate su moduli di sostegno non ufficiali;
b) presentate su moduli di sostegno non compilati ai sensi dell’articolo 47, comma 2;
c) raccolti violando le norme di proposta.
2. Tutte le sottoscrizioni di coloro che hanno espresso il sostegno ad uno stesso candidato per più di una volta devono essere considerate non valide.
3. Tutte le sottoscrizioni di coloro che hanno espresso il proprio sostegno a più di un candidato devono essere considerate non valide.
Dichiarazione dell’organizzazione designante
Articolo 51
1. Le organizzazioni designanti che intendono presentare candidature o liste di candidati presentano una dichiarazione con un estratto dal registro del tribunale delle organizzazioni non-governative emesso a seguito della convocazione delle elezioni, presso:
a) la Commissione Elettorale Nazionale laddove l’organizzazione designante intenda presentare un candidato o presentare una lista in varie contee, oppure contemporaneamente sia nell’area della capitale che nel territorio delle contee;
b) la Commissione Elettorale Regionale laddove l’organizzazione designante intenda presentare un candidato in un’unica contea, o all’interno dell’area della capitale ma in vari collegi con mandato parlamentare unico;
c) la Commissione Elettorale Parlamentare del collegio uninominale, o alla commissione elettorale locale laddove l’organizzazione designante intenda presentare un candidato soltanto in un collegio uninominale.
2. L’Ufficio Elettorale Nazionale dovrà conservare la documentazione relativa alle organizzazioni designanti di cui ha ricevuto la dichiarazione o registrate.
3. I candidati o le liste possono essere presentati soltanto dalle organizzazioni designanti notificate ai sensi della comma 1 e registrate conformemente all’articolo 55.
Dichiarazione del candidato
Articolo 52
1. I candidati presentano una dichiarazione presso la commissione elettorale competente entro il 23° (ventitreesimo) giorno precedente la data delle elezioni tramite la consegna dei moduli di sostegno.
2. La dichiarazione deve contenere il nome e cognome del candidato, il suo numero identificativo personale, indirizzo, ed una dichiarazione secondo la quale egli o ella
a) ha diritto di voto;
b) ha accettato la candidatura;
c) non riveste una funzione incompatibile con il mandato di rappresentante o di sindaco, o che, in caso di elezione, rinuncerà a tale mandato.
3. Laddove nel collegio si candidino due o più elettori con lo stesso nome e cognome, il candidato che ha presentato la dichiarazione successivamente deve fare in modo di differenziarsi, indicando una lettera distintiva o un secondo nome di battesimo, che lo contraddistingua rispetto al candidato che ha completato la dichiarazione precedentemente.
Dichiarazione della lista
Articolo 53
1. Le liste presentano una dichiarazione consegnando il certificato redatto conformemente all’articolo 55, comma 1 che attesti l'avvenuta presentazione o la registrazione del numero necessario di candidati richiesto per la compilazione della lista.
2. Le disposizioni dell’articolo 52, comma 2, devono trovare applicazione anche in relazione ai candidati indicati nella lista.
3. È possibile indicare sulla lista un numero di candidati non superiore a tre volte il numero di mandati ottenibili per quella lista. L’ordine dei candidati sulla lista deve essere determinato dall’organizzazione designante, e tale ordine non può essere modificato dopo la notifica della lista. Laddove qualunque candidato venga eliminato dalla lista, egli o ella dovrà essere sostituito/a dal candidato successivo presente sulla lista stessa.
Controllo delle sottoscrizioni
Articolo 54
1. Le sottoscrizioni devono essere controllate dall’ufficio elettorale competente.
2. Il controllo delle sottoscrizioni deve essere volto alla verifica delle stesse dal punto di vista numerico e in considerazione delle disposizioni dell’articolo 46, comma 2, ed articolo 50, commi 1, lett. a) e b), 2 e 3, verificando inoltre l’identità degli elettori sottoscrittori dei moduli di sostegno.
Registrazione dell’organizzazione designante, del candidato e della lista
Articolo 55
1. L’ufficio elettorale rilascia un certificato sulla dichiarazione dell’organizzazione designante, del candidato e della lista, e la commissione elettorale rilascia un certificato inerente la loro registrazione.
2. La commissione elettorale competente registra ogni organizzazione designante, candidato e lista conformi alle condizioni previste dalla legge entro 2 giorni dal ricevimento della dichiarazione.
Articolo 56
1. La commissione elettorale deve rifiutare di registrare l’organizzazione designante che non sia conforme alle condizioni previste dalla legge.
2. La commissione elettorale rifiuta la registrazione nel caso in cui la candidatura non sia conforme alle condizioni previste dalla legge, oppure il candidato non abbia presentato le dichiarazioni previste dalla legge.
3. La commissione elettorale rifiuta la registrazione della lista, nel caso in cui la candidatura non abbia rispettato le condizioni previste dalla legge.
(omissis)
Capo XI
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO
Circoscrizioni elettorali
Articolo 88 -
Principi alla base della definizione delle circoscrizioni elettorali dei collegi:
a) il collegio uninominale è all’interno del territorio della capitale o della contea;
b) l’intero territorio dell’ente territoriale amministrativo è all’interno del collegio uninominale; nella capitale il collegio uninominale può comprendere due o più ripartizioni amministrative della capitale; le ripartizioni amministrative della capitale e delle città aventi diritti di contea possono essere divisi in due o più collegi uninominali;
c) la sede del collegio uninominale deve essere, preferibilmente, in una città;
d) una città e la sua area d’interesse possono costituire un collegio;
e) la circoscrizione elettorale regionale è identica al territorio della capitale o della contea.
Presentazione delle candidature
Articolo 94
1. Le liste regionali e i candidati in esse inseriti presentano la dichiarazione entro il 27° (ventisettesimo) giorno prima dell’elezione; le liste nazionali e i candidati in esse inseriti entro il 26° (ventiseiesimo) giorno prima dell’elezione.
2. Il diritto di presentare le liste non deve essere influenzato dal fatto che il candidato in un collegio a mandato unico possa non essere più parte della lista stessa.
Articolo 95
1. Il collegamento delle liste, l’ordine delle liste collegate e l’ordine di successione dei candidati nelle liste sono comunicati entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente l’elezione. La dichiarazione concernente le liste collegate è pubblicata dalla commissione elettorale.
2. Al momento di definire l’ordine delle liste, le liste facenti parte di un collegamento sono considerate congiuntamente; le liste appartenenti al collegamento ricevono un numero progressivo, in base all’ordine notificato ai sensi del comma 1.
3. La distribuzione dei voti tra le organizzazioni designanti che presentano candidati congiunti e liste congiunte regionali è notificata entro il 25°(venticinquesimo) giorno precedente l’elezione. La notifica sarà pubblicata dalla commissione elettorale.
4. Contestualmente alla presentazione di una lista congiunta, è necessario notificare quale organizzazione designante abbia presentato ogni candidato.
Articolo 96 - Votazione
1. Viene utilizzata una scheda elettorale per la votazione dei candidati dei collegi uninominali ed un’altra per la votazione delle liste regionali.
2. La scheda elettorale dei collegi uninominali contiene il nome e cognome utilizzati ufficialmente dai candidati in ordine alfabetico, il segno distintivo ai sensi dell’articolo 52, comma 3 [nei casi di omonimia], il nome dell’organizzazione designante e – se del caso – la nomina indipendente.
3. La scheda elettorale della lista regionale contiene il nome delle organizzazioni designanti nell’ordine stabilito dalla commissione elettorale. Sulla scheda elettorale devono essere indicati i nomi dei primi cinque candidati inseriti nella lista nell’ordine notificato dall’organizzazione designante, e l’eventualità di possibili collegamenti della lista stessa.
4. Dietro richiesta dell’organizzazione designante, su ogni scheda viene indicato il nome dell’organizzazione designante, la forma abbreviata del suo nome, e la stampa in bianco e nero del suo simbolo o logo.
5. Nel caso di presentazione di candidati congiunti o di liste congiunte, è necessario indicare sulla scheda elettorale il nome di ogni organizzazione designante.
[1] Bundeswahlgesetz, del 7 maggio 1956 e successive modificazioni.
[2] Il numero di seggi da considerare a tal fine è determinato sottraendo al totale dei seggi (598), i seggi eventualmente conseguiti nei collegi uninominali da candidati 'individuali' (non presentati da un partito ai sensi dell'art. 20, comma 3) oppure da candidati il cui partito non ha superato la soglia (stabilita dall'articolo 6, comma 6, consiste nell'aver ottenuto almeno il 5% dei voti validi nazionali o almeno tre mandati in collegi uninominali) o, infine, da candidati il cui partito non ha presentato la lista in quel Land (articolo 6, commi 1 e 6).
[3] Il metodo Sainte-Laguë/Schepers è stato adottato dal Parlamento federale tedesco nel 2008. Considerato più proporzionale del d'Hondt, perché più favorevole alle forze politiche minori, è utilizzato ai fini della elezione del Bundestag, per la determinazione del numero di collegi uninominali in ciascun Land (art. 3, comma 1, punto 2) per la ripartizione dei seggi alle liste regionali a livello nazionale e nei Länder (art. 6, comma 2). Viene inoltre utilizzato ai fini della elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti alla Germania.
[4] Sentenza del 3.7.2008 I 1286 – 2 BvC 1/07, 2 BvC 7/07.
[5] La nuova Costituzione, non modifica quanto già in precedenza stabilito nella legge fondamentale riguardo l'elezione del Parlamento: la durata della legislatura (4 anni) e il principio dell'elezione dei membri del Parlamento con voto diretto e segreto (art. 2); il testo della nuova Costituzione è disponibile in inglese nel sito del Palamento magiaro: http://www.parlament.hu/angol/angol.htm.
[6] «La riforma della legge elettorale ungherese (L. CCIII/2011) ha, di fatto, dimezzato il numero dei parlamentari (riducendo da 386 a 199), nonché ristabilito il criterio di proporzionalità per quanto riguarda le circoscrizioni elettorali, andata persa nel tempo. Resta il modello maggioritario uninominale, corretto da liste proporzionali (seggi distribuiti con il metodo D’Hondt), con l’abolizione del doppio turno. Importante novità è l’introduzione della rappresentanza parlamentare agevolata delle minoranze etniche presenti in Ungheria (per quelle che non entrassero nonostante tali agevolazioni, è previsto un seggio parlamentare simbolico, senza diritto di voto). I cittadini ungheresi potranno votare, anche se non residenti in Ungheria, proprio come avviene in 24 su 27 Paesi UE». Estratto dal Comunicato rilasciato dall'Ambasciata ungherese in Italia, in data 11 gennaio 2012, su alcuni aspetti della nuova legislazione ungherese.
[7] Vedi di seguito l'Allegato 2 alla legge n. 34/1989 (art. 52, lettera).
[8] Pari ad un quarto del numero di collegi della circoscrizione e comunque non inferiore a due (art. 5, comma 3). Vedi l'Allegato 3 alla legge n. 34/1989 (art. 52, lettera c)).
[9] La procedura di calcolo è esplicitata nell'Allegato 4 (art. 52, lett. d) II. Circoscrizione regionale, punto 3.
[10] Traduzione a cura del Servizio studi dal testo in lingua francese del «Code électoral» (stralci), versione consolidata al 25 settembre 2011 presente nel sito del Governo francese www.legifrance.gouv.fr.
[11] Traduzione a cura del Servizio studi dal testo in lingua tedesca del «Bundeswahlgesetz (BWG)» (stralci) presente nel sito del Bundestag: www.bundestag.de.
[12] Gemainden, Kreise e kreisfreien Städte sono enti territoriali amministrativi: I primi Gemainden posso essere paragonati ai comuni, essendo l'unità territoriale e amministrativa più piccola; i Kreise sono ripartizioni amministrative interne al territorio dei Länder (con eccezioni) formati da dall'unione di più comuni; kreisfreien Städte sono le città principali che non sono inserite in un Kreise e che svolgono le funzioni amministrative sia del comune che del circondario.
[13] (NdT)Dalla cifra elettorale devono essere sottratti i secondi voti di cui al comma 1, 4° periodo: non vengono considerati i secondi voti di quegli elettori i quali abbiano dato il loro primo voto ad un candidato risultato eletto che sia stato presentato in conformità all’articolo 20 comma 3 (candidato indipendente, 'individuale' non presentato da un partito) oppure da un partito che ai sensi del comma 6 non sia considerato nella ripartizione dei seggi (non abbia superato la soglia nazionale del 5% o non abbia ottenuto almeno tre collegi) o per il quale nel Land in questione non sia stata presentata alcuna lista.
[14] Traduzione a cura del Servizio studi dal testo in lingua spagnola del «Texto consolidado de la Ley organica del Régimen Electoral General» (stralci) aggiornamento al 28 settembre 2011, presente nel sito del Ministero dell’interno: www.infoelectoral.mir.es.
[15] Traduzione a cura del Servizio studi dal testo in lingua inglese del «Act XXXIV of 1989 on the Election of Members of Parliament (stralci), presente nel sito dell’Ufficio elettorale nazionale, relativo alle elezioni del 2010: www.valasztas.hu/en. Come già segnalato nella scheda, il sistema elettorale illustrato è quello in vigore in Ungheria fino alle elezioni dell'aprile 2010. Dopo quelle elezioni è stata varata una nuova Costituzione (25 aprile 2011) e una nuova legge elettorale. Si è comunque deciso di illustrare il precedente sistema elettorale, in quanto ad esso si sono ispirati alcune proposte di legge presentate alle Camere per la riforma elettorale. La legge n. 34 del 1898 sull'elezione dei membri del Parlamento non è più in vigore, mentre rimane in vigore la legge n. 100 del 1997 concernente la procedura elettorale (vedi oltre).
[16] Vedi Allegato 3 (art. 52, lettera c)).
[17] Leggi: seggi assegnati alla circoscrizione regionale nel caso della lista regionale, seggi da attribuire nel collegio unico nazionale per la lista nazionale.
[18] Vedi Allegato 4 (art. 52, lettera d))
[19] La lista congiunta è una lista di candidati unica ma i cui candidati sono sostenuti da diversi partiti. composta da frazioni sostenute da singoli partiti. All'atto della presentazione della lista congiunta, i partiti che la presentano, devono dichiarare la percentuale di partecipazione e per ciascun candidato della lista deve essere dichiarato da quale partito è sostenuto. I partiti che sostengono una lista congiunta sono inoltre indicati nella scheda elettorale. Si vedano - di seguito - gli articoli art. 49, 95, commi 3 e 4 e 96 comma 5, della legge 100/1997.
[20] Traduzione a cura del Servizio studi dal testo in lingua inglese del «Act C of 1997 on Electoral Procedure (stralci), presente nel sito dell’Ufficio elettorale nazionale, relativo alle elezioni del 2010: www.valasztas.hu/en. Vedi anche nota n. 15.