Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona - A.C. 1320 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 1320/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 440
Data: 23/02/2011
Descrittori:
TERRITORIO DEI COMUNI   TERRITORIO DELLE PROVINCE
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

23 febbraio 2011

 

n. 440/0

 

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di
Torre Pallavicina e di Soncino nonché
delle province di Bergamo e Cremona

A.C. 1320

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

A.C. 1320

Titolo

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

--

Numero di articoli

 

Date:

 

presentazione

17 giugno 2008

assegnazione

23 settembre 2008

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

V Commissione (Bilancio) e Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Contenuto

La proposta di legge C. 1320, composta di un solo articolo, dispone al comma 1 la modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni confinanti di Torre Pallavicina, sito in provincia di Bergamo, e di Soncino, in provincia di Cremona.

Il territorio del comune di Torre Pallavicina (BG) è di 10,2 Kmq e si trova ad un'altitudine di 95 m sopra il livello del mare. La popolazione residente è di 1070 abitanti.

Il territorio del comune di Soncino (CR) è di 45,32 Kmq. La popolazione residente è di 7689 abitanti.

 

La rettifica dei confini delle due circoscrizioni comunali, appartenenti a due distinte province, comporta il mutamento delle circoscrizioni territoriali delle province di Bergamo e Cremona.

Pertanto, il provvedimento si inserisce nella procedura legislativa “rinforzata” prevista dall’articolo 133, primo comma, della Costituzione, per l’approvazione delle leggi di modifica delle circoscrizioni provinciali o istitutive di nuove province.

Ai sensi del citato articolo 133, “il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove province nell’ambito di una regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei comuni, sentita la regione interessata”.

Il mutamento dei confini dei comuni è disposto secondo quanto previsto dal progetto di delimitazione territoriale allegato alla proposta di legge, che indica in dettaglio le porzioni di terreno che sono oggetto di trasferimento dal comune di Soncino al comune di Torre Pallavicina.

Il comma 2 della proposta di legge assegna il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame alle province di Bergamo e Cremona affinché adottino d’intesa gli atti necessari per regolare i rapporti conseguenti alla modificazione delle loro circoscrizioni territoriali.

Qualora non vi provvedano, il Ministero dell’interno è autorizzato a nominare un commissario ad acta per procedere ai relativi adempimenti (comma 3).

 

Relazioni allegate

La pdl, di iniziativa parlamentare, è corredata della sola relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

Il ricorso allo strumento legislativo è espressamente previsto nell’ambito della procedura delineata nell’art. 133, co. primo, Cost.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia trattata, ai sensi del citato art. 133, primo comma, Cost. (che parla di “legge della Repubblica”), rientra indubbiamente nell’ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Come previsto dalla Costituzione, il procedimento di mutamento delle circoscrizioni provinciali, oggetto della proposta in esame, impone due vincoli al legislatore statale: l’iniziativa comunale ed il parere regionale.

L’art. 21, comma 3, del TUEL (d.lgs. n. 267/2000, ex art. 16, L. 142/1990), ha integrato la disciplina costituzionale, prevedendo una serie di criteri e di indirizzi cui occorre attenersi nella revisione delle circoscrizioni provinciali e nell’istituzioni di nuove province.

 

In particolare, l’articolo prevede che ciascuna circoscrizione provinciale deve corrispondere ad un’area territoriale omogenea per sviluppo sociale, culturale ed economico, e deve avere una dimensione idonea a consentire una programmazione dello sviluppo che favorisca lo riequilibrio complessivo del territorio. Inoltre l’intero territorio di ogni Comune deve far parte di una sola provincia e la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve, di norma, essere inferiore a 200.000 abitanti.

La disposizione prescrive, inoltre, che l’iniziativa dei Comuni deve conseguire l’adesione della maggioranza dei Comuni dell’area interessata che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell’area stessa; l’adesione di ciascun Comune deve essere deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Spetta alle province preesistenti garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguate. L’istituzione di nuove province non comporta necessariamente l’istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici.

L’articolo 21 TUEL stabilisce, infine, che le regioni emanano norme volte a promuovere e coordinare le iniziative dei comuni dirette alla revisione delle circoscrizioni provinciali ed alla istituzione delle nuove province.

Per quanto riguarda la Lombardia, il Capo II della L.R. 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali) prevede che l'iniziativa diretta al mutamento delle circoscrizioni provinciali spetta al comune il cui territorio sia ubicato sul confine inter-provinciale, ovvero sia limitrofo ad esso e che l'iniziativa si esercita mediante deliberazione del consiglio comunale interessato, da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Le deliberazioni dei comuni sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale, che, verificata la loro rispondenza alle prescrizioni di cui all'articolo 21 del D.Lgs. n. 267/2000, le trasmette al Consiglio regionale nel termine perentorio dei successivi trenta giorni.

Il Consiglio regionale esprime, con deliberazione, il parere di cui al primo comma dell'articolo 133 della Costituzione. Tale deliberazione, corredata delle deliberazioni dei comuni, viene trasmessa ai presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

 

L’iniziativa comunale è stata esercitata con le deliberazioni del Consiglio comunale di Torre Pallavicina n. 1 del 20 marzo 2003 e n. 9 del 4 giugno 2003 e del Consiglio comunale di Soncino n. 4 del 27 gennaio 2003 e n. 44 del 9 giugno 2003.

Successivamente, il Consiglio regionale della Lombardia ha espresso parere favorevole alla rettifica di parte dei confini territoriali dei due comuni e, conseguentemente, delle province di Bergamo e di Cremona con d.c.r. 16 marzo 2004, n. VII/984.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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