Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||||||
Titolo: | Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, nonché norme di adeguamento - A.C. 5485 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||||
Riferimenti: |
| ||||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 718 | ||||||
Data: | 05/11/2012 | ||||||
Descrittori: |
| ||||||
Organi della Camera: |
II-Giustizia
III-Affari esteri e comunitari |
5 novembre 2012 |
|
n. 718/0 |
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l’8 luglio 2005, nonché norme di adeguamentoA.C. 5485Elementi per l’istruttoria legislativa |
Numero del disegno di legge di ratifica |
5485 |
Titolo |
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l’8 luglio 2005, nonché norme di adeguamento |
Iniziativa |
Governativa |
Firma dell’Accordo |
Vienna, 8 luglio 2005 |
Iter al Senato |
Sì |
Numero di articoli del disegno di legge di ratifica |
9 |
Date: |
|
presentazione o trasmissione alla Camera |
27 settembre 2012 |
assegnazione |
3 ottobre 2012 |
Commissione competente |
II (Giustizia) e III (Affari esteri) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I, IV, V, VIII, IX, X e XIV |
Oneri finanziari |
No |
L’A.C.
Gli Emendamenti oggetto del
provvedimento in esame, furono approvati da una Conferenza diplomatica
convocata nel luglio 2005 allo scopo di modificare
Gli Emendamenti approvati – non
ancora in vigore – sono
Gli Emendamenti hanno lo scopo di estendere l’ambito della Convenzione prevedendo la protezione fisica del materiale nucleare usato per scopi pacifici, durante l'utilizzo, l’immagazzinamento o il trasporto, nonché la prevenzione e la punizione dei reati riguardanti detto materiale e i relativi impianti[1], come precisato nel nuovo articolo 1A introdotto nella Convenzione dopo l’articolo 1 .
Per includere nella protezione, oltre alle materie, anche le installazioni nucleari, è stato innanzitutto modificato il titolo della Convezione ed è stato aggiunto, all’articolo 1, che contiene le definizioni, anche quella di “installazione nucleare”. E’ inoltre stata introdotta anche la definizione di “sabotaggio”.
Gli Stati contraenti hanno l’obbligo di elaborare e attuare misure volte a garantire in modo efficace l’attuazione della Convenzione per prevenire, in particolare, il furto o la sparizione delle materie nucleari di cui sono responsabili, così come il sabotaggio degli impianti nucleari che si trovano sul loro territorio. Gli Stati parte sono interamente responsabili dell’elaborazione, dell’applicazione e della manutenzione di un sistema di protezione fisica sul proprio territorio.
Per adempiere agli obblighi previsti dalla Convenzione, gli Stati parte devono rispettare un certo numero di Principi di protezione, introdotti con il nuovo articolo 2A, fra i quali si menzionano quelli della responsabilità dello Stato e dei titolari di licenze e della riservatezza. Tra gli altri Principi, vi è quello della Autorità competente, istituita da ogni Stato parte per attuare il quadro giuridico e normativo, alla quale sono conferite la facoltà, le competenze e le risorse finanziarie per garantire lo svolgimento delle sue funzioni.
E’ naturalmente prevista la cooperazione tra gli Stati parte in caso di furto o sabotaggio o di rischio di tali evenienze. La cooperazione avviene in forma di scambio di informazioni con la garanzia della riservatezza delle stesse in rapporto a terzi.
I reati previsti dalla Convenzione possono dare luogo a procedure di estradizione tra gli Stati membri. I motivi politici dell'infrazione non possono essere causa di rifiuto dell'estradizione o dell'aiuto giudiziario.
Il disegno di legge in esame, approvato dall’altro ramo del Parlamento il 26 settembre, si compone di nove articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione degli emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l’8 luglio 2005.
L’articolo 3 reca alcune definizioni, in aggiunta a quelle già contenute nella Convenzione. In particolare, la “protezione fisica attiva” è la protezione fornita dalle forze dell’ordine per proteggere le materie nucleari da atti di sottrazione illecita e le materie e le installazioni da atti di sabotaggio.
L’articolo 4 individua le autorità competenti, in ottemperanza all’articolo 2A della Convenzione. Le autorità competenti sono: il Ministero degli esteri, che funge anche da punto di contatto, ed esplica i compiti descritti nell’articolo 5 della Convenzione; il Ministero degli interni, che collabora con il Ministero degli esteri ed è competente per la protezione fisica attiva. Tra le autorità competenti sono elencati anche il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente. Quest’ultima istituzione è stata introdotta grazie ad un emendamento durante l’esame il Senato che ha altresì soppresso il precedente riferimento all'Agenzia per la sicurezza nucleare, soppressa dall'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011.
L’articolo 5 assegna al Ministero dell’interno il compito di definire gli scenari di riferimento della minaccia alle materie e alle installazioni nucleari al fine di predisporre i piani di protezione fisica. Tali piani devono essere comunicati al Ministero dello sviluppo economico e – a seguito dell’approvazione di un emendamento al Senato – al Ministero dell’ambiente.
Il comma 2 dell’articolo 5, prevede l’emanazione di un decreto dei Ministri dello sviluppo economico e dell’interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ai sensi dell’art, 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988[2]. Tale decreto dovrà indicare i requisiti di protezione fisica passiva e le modalità di redazione dei relativi piani, predisposti in base agli scenari di riferimento definiti dal Ministero dell’interno, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.
L’articolo 6 sancisce la necessità per l’esercente di installazioni nucleari di ottenere un’autorizzazione (nulla osta) per la protezione fisica delle materie e delle istallazioni nucleari, e definisce i termini per il suo rilascio. Analoghe disposizioni (il rilascio di un’attestato) sono previste per il vettore che deve trasportare materiale nucleare. Competente per il rilascio di tali autorizzazioni è il Ministero dello sviluppo economico.
L’articolo 7 affida al Ministero dell’interno il coordinamento degli interventi di recupero e messa in sicurezza delle materie nucleari, anche a seguito delle comunicazioni previste dall’art. 25 del DLgs. n. 230/1995[3].
L’art. 25 del DLgs. n. 230/1995, reca disposizioni in merito a smarrimento, perdita, ritrovamento di materie radioattive.
In base al comma 3 di tale articolo, il ritrovamento di materiale radioattivo, deve essere comunicato immediatamente alla più vicina autorità di pubblica sicurezza.
A seguito dell’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame presso il Senato, il coordinamento degli interventi deve essere concertato con il Ministero dell’ambiente.
Gli articoli 8 e 9 definiscono il regime sanzionatorio per le fattispecie contemplate dalla Convenzione e non del tutto previste dall’attuale normativa.
L’articolo 8 integra il contenuto dell’art. 433 del codice penale relativo ad attentati alla sicurezza di impianti industriali relativi a servizi pubblici essenziali.
Il vigente art. 433 c.p. prevede due
distinte fattispecie di reato di pericolo, entrambe punite
con la reclusione da
§ l’attentato alla sicurezza delle officine, delle opere, degli apparecchi o di altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione di energia elettrica o di gas, per l'illuminazione o per le industrie (primo comma);
§ l’attentato alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni telegrafiche o telefoniche (secondo comma).
Elemento comune ai due delitti - punibili a titolo di tentativo (non è quindi necessario aver provocato un danno effettivo) - è costituito dal fatto che “dall’azione illecita derivi un pericolo per la pubblica incolumità”. Requisito ulteriore delle fattispecie dell’art. 433 è l’idoneità degli atti a determinare tale pericolo
Se il reato si concretizza nel solo danno agli impianti, questo sarà punito a titolo di danneggiamento ex art. 635 c.p.; tuttavia, mentre nel danneggiamento il bene tutelato è il patrimonio; nel reato di cui all’art. 433 è la pubblica incolumità. È ravvisabile il concorso formale tra il reato di attentato alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas ed il reato di tentato danneggiamento sia in relazione al diverso bene tutelato dalle due norme (l'incolumità pubblica nel primo e il patrimonio nel secondo) sia in relazione al fatto che nel delitto di attentato, che ha natura di reato di pericolo, non è necessaria la produzione di un effettivo danneggiamento (v.. Cass.. III sez., sentenza n. 12418 del 2008).
Ricorre
un’aggravante speciale della pena (reclusione da
Poiché la
disciplina di cui all’art. 433 c.p. ha carattere di specialità rispetto a
quella di cui all’art. 420 c.p. (Attentato
ad impianti di pubblica utilità) reato di pericolo punito (nella
fattispecie base) con la reclusione da
L’art. 8 del disegno di legge aggiunge alle fattispecie dell’art.
433 c.p. – di cui è conseguentemente integrata la rubrica - un comma, dopo il
secondo, che introduce il delitto di attentato alla sicurezza delle
installazioni nucleari ovvero
degli impianti e dei luoghi adibiti alla produzione, conservazione e trasporto
di materiale nucleare. Il delitto è punito con la reclusione da
Si ricorda che disposizione parzialmente analoga è contenuta nell’art. 4 (cfr nuovo art. 280-ter, secondo comma, lett. b), del codice penale) del disegno di legge AC 5486, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare, adottata dalle Nazioni Unite a New York il 13 aprile 2005, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno.
L’articolo 9 stabilisce una griglia di sanzioni per numerosi comportamenti illeciti - di natura penale e amministrativa - relativi all’uso di materiale nucleare e le loro, eventuali conseguenze.
Tali comportamenti sono attualmente sanzionati dall’art. 3 della legge n. 704/1982 (di ratifica della precedente Convenzione di New York del 1980 sulla protezione fisica dei materiali nucleari) - ora abrogato per esigenze di coordinamento. Detta norma prevede che chiunque, senza autorizzazione, riceve, possiede, usa, trasferisce, trasforma, aliena o disperde materiale nucleare in modo da cagionare a una o più persone la morte o lesioni personali gravi o gravissime ovvero da determinare il pericolo dei detti eventi, ferme restando le disposizioni degli articoli 589 e 590 del codice penale, è punito con la reclusione fino a due anni. Quando è cagionato solo un danno alle cose di particolare gravità o si determina il pericolo di detto evento, si applica la pena della reclusione fino ad un anno.
Rispetto alle previsioni del
citato art. 3 della legge n. 704 del 1982 , l’art.
§ prevede solo fattispecie di reato di pericolo (l’art. 3 contempla fattispecie sia di danno che di pericolo);
§ eliminando incertezze interpretative, introduce la specificazione per cui il materiale nucleare può essere di qualsiasi tipo;
§ sanziona esplicitamente l’acquisto, l’utilizzo, il trasporto, l’importazione-esportazione e la trasformazione del materiale nucleare;
§ introduce la previsione del danno ambientale;
§ estende la punibilità del reato a titolo di lesioni personali;
§ prevede un regime di sanzionabilità per via amministrativa delle violazioni dei regimi autorizzatori introdotti dalla nuova Convenzione;
§ incrementa in misura rilevante le sanzioni edittali, anche per danni alle sole cose.
In particolare, si rileva come l'innalzamento della pena massima per tali delitti mira a consentire l'effettuazione di intercettazioni telefoniche in relazione a condotte che spesso si sostanziano nel traffico internazionale di materiale nucleare.
L’articolo 9 del progetto di legge prevede, infatti:
-
la pena della reclusione da
Si segnala che l’art. 4 del citato AC 5486 (cfr nuovo art. 280-ter, primo comma, del codice penale), di
ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale del 2005 per la repressione di atti di terrorismo
nucleare, punisce con la reclusione da
-
la pena della reclusione da
-
la sanzione amministrativa pecuniaria da
La fattispecie aggravata di cui al comma 3 si riferisce alla durevole o rilevante compromissione ambientale derivata dal reato (compromissione “delle originarie o preesistenti qualità del suolo o del sottosuolo, delle acque o dell’aria, ovvero per la flora o per la fauna selvatica”). Essendo sufficiente anche solo una delle due condizioni per l’applicazione dell’aumento di pena, sembra debba essere chiarita la differenza tra la rilevante compromissione ambientale di cui allo stesso comma 3 ed i rilevanti (ma generici) “danni all’ambiente” causati dal reato-base di cui al comma 2.
Viene, infine, introdotta dall’art. 9 la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione, del nulla osta e dell'attestato ai titolari che siano stati condannati (o cui siano state irrogate sanzioni amministrative) in via definitiva per violazione delle prescrizioni applicabili agli esercenti delle installazioni nucleari.
La relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica esclude nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato a seguito della ratifica degli Emendamenti in questione.
Oltre alla relazione introduttiva e alla relazione tecnica, il ddl originario (v. A.S. 2942) è corredato di un’analisi tecnico-normativa (ATN), che ripercorre il quadro normativo nazionale nel settore dell’impiego di materie radioattive. L’ATN rileva inoltre che l’intervento normativo – necessario ai sensi degli articoli 80 e 87 della Costituzione – comporta, oltre alla modifica dell’art. 433 del c.p., anche la modifica delle attuali procedure di autorizzazione per i piani di protezione fisica passiva (v. art. 6).
Servizio Studi – Dipartimento Affari esteri |
( 066760-4172 – *st_affari_esteri@camera.it |
Servizio Studi – Dipartimento Giustizia |
( 066760-9559 – *st_giustizia@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: ES1233_0
[1] Le fattispecie di reato sono elencate nel dettaglio all’articolo 7, paragrafo 1 della Convenzione emendata.
[2] Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’art. 17, coo. 3, disciplina l’adozione di regolamenti com D.M. quando la legge espressamente conferisca tale potere.
[3] Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari.