Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Elargizioni in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio - A.C. 4989 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 4989/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 604
Data: 05/03/2012
Descrittori:
ASSEGNI ED ELARGIZIONI SPECIALI   INCIDENTI FERROVIARI
VITTIME DI CALAMITA' E DISASTRI     
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni

SIWEB

 

5 marzo 2012

 

n. 604/0

 

Elargizioni in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio

A.C. 4989

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

A.C. 4989

Titolo

Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

Sì (A.S. 2750)

Numero di articoli

1

Date:

 

presentazione alla Camera

22 febbraio 2012

assegnazione

24 febbraio 2012

Commissione competente

IX Commissione Trasporti

Sede

Referente

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, II Giustizia e V Bilancio

 


Contenuto A.C. 4989

 

In favore dei superstiti e delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio la notte del 29 giugno 2009 è stata emanata la legge 7 luglio 2010, n. 106,[1] la quale ha assegnato al commissario delegato ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, la somma di 10 milioni di euro per l’anno 2010, per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime.

 

Il progetto di legge A.C. 4989, composto di un solo articolo, prevede alcune modifiche all’articolo 1 della citata legge n.106/2010.

 

Il primo ordine di modifiche interviene sulle disposizioni relative ai criteri di individuazione dei beneficiari delle elargizioni.

 

Al riguardo si ricorda che il comma 3 dell’articolo 1 della legge n.106/2010 definisce i familiari beneficiari delle elargizioni ed il relativo ordine. Si tratta in particolare:

a)       del coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e dei figli, se a carico;

b)       dei figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;

c)       dei genitori;

d)       dei fratelli e delle sorelle se conviventi a carico;

e)       dei conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;

f)         del convivente more uxorio.

 

Il comma 1, lett. a), dell’articolo 1 della proposta prevede, in particolare, la novella della lettera f), del comma 3, dell’articolo 1, al fine di precisare che la somma complessiva non inferiore a 200.000 euro, attribuita ai familiari per ciascuna vittima, sia attribuita al convivente more uxorio anche nel caso in cui sia presente un coniuge rispetto al quale non sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel qual caso entrambi hanno diritto alle elargizioni previste dalla legge.

La norma vigente pur prevedendo che le elargizioni possano essere attribuite anche al convivente more uxorio, non ha previsto il caso in cui sia presente un coniuge rispetto al quale non sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio

La successiva lettera c) precisa che qualora sia presente un coniuge rispetto al quale non sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la somma complessiva non inferiore a euro 200.000 per ciascuna vittima attribuita ai familiari, sia aumentata di una quota parte pari alla somma spettante al coniuge rispetto al quale non sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di devolvere tale quota al convivente moreuxorio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo si osserva che tale ultima previsione potrebbe determinare una situazione di disparità di trattamento. L’attuale disciplina precisa infatti che l’erogazione delle somme deve avvenire in favore dei beneficiari individuati nell’ordine. Per tale motivo la presenza di beneficiari individuati con precedenza dalla norma, esclude quelli successivi nell’ordine, come risulta dall’allegato A dell’ordinanza sindacale n. 62 del 25 novembre 2010, che fissato i criteri generali applicativi della norma. Per tale ragione, il convivente more uxorio che non coesista con un coniuge legalmente separato, gode dell’elargizione solo a condizione che non vi siano altri beneficiari che lo precedano nell’ordine. Prevedere, quindi, che il convivente more uxorio che coesista con un coniuge non separato legalmente abbia comunque diritto all’elargizione (indipendentemente dalla presenza di altre categorie di beneficiari) rischierebbe di creare un’ingiustificata disparità di trattamento.

Con un’altra modificazione relativa ai criteri di assegnazione, si prevede una nuova lettera f bis) ai sensi della quale, in assenza di altri familiari, la citata somma sia attribuita ai parenti entro il terzo grado (comma 1, lett. b).

La disposizione in vigore riconosce  invece l’elargizione ai parenti al massimo entro il secondo grado (fratelli e sorelle) e a condizione che siano conviventi a carico.

Relativamente a tale disposizione si osserva che, presumibilmente, la precisazione che tale tipologia di beneficiari siano destinatari dell’elargizione solo in assenza di altri familiari appare ultronea in quanto si tratta di tipologia inserita all’ultimo posto dell’ordine dei beneficiari determinata dal citato comma 3.

 

L’ultima modifica riguarda la durata in carica del commissario, a cui la legge 7 luglio 2010, n.106 assegnava la funzione di procedere all’elargizione della somma stanziata. In particolare, la lettera d) prescrive che qualora il commissario decada dal proprio mandato prima che la procedura di assegnazione delle speciali elargizioni per i familiari delle vittime del disastro di Viareggio, sia ultimata, il mandatosia prorogato automaticamente fino alla conclusione delle relative procedure. La norma precisa che tale proroga non dà diritto a compensi, retribuzioni o altri emolumenti.

Relazioni allegate

Il disegno di legge approvato dal Senato (A.S. 2750) è corredata dalla relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge si rende necessario in quanto la proposta in esame è diretta a novellare una legge vigente.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Si ritiene che gli interventi oggetto della proposta in esame rientrino nella materia “perequazione delle risorse finanziarie”, di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

La proposta di legge sostituisce alcune disposizioni, espressamente indicate, della legge n. 106/2010.

Impatto sui destinatari delle norme

L’approvazione della proposta di legge in esame consentirà anche ai conviventi more uxorio delle vittime del disastro, le quali, al momento del decesso, risultavano coniugati in assenza di sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed ai parenti di terzo grado di ottenere le elargizioni concesse dalla legge n. 106/2010.


 

 

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[1]     Recante “Interventi in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio”.