Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Attuazione della direttiva 2007/65/CE in materia di servizi di media audiovisivi - Schema di D.Lgs. n. 169 - (art. 1, comma 3, e art. 26, L. 88/2009) - Schede di lettura
Riferimenti:
SCH.DEC 169/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 149
Data: 13/01/2010
Descrittori:
AUDIOVISIVI   DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni
VII-Cultura, scienza e istruzione
XIV - Politiche dell'Unione europea
Altri riferimenti:
L N. 88 DEL 07-LUG-09   07/65  
Nota: Questo dossier contiene materiale protetto dalla legge sul diritto d'autore, pertanto la versione html è parziale. La versione integrale in formato pdf può essere consultata solo dalle postazioni della rete Intranet della Camera dei deputati (ad es. presso la Biblioteca)

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

Attuazione della direttiva 2007/65/CE in materia di servizi di media audiovisivi

Schema di D.Lgs. n. 169

(art. 1, comma 3, e art. 26, L. 88/2009)

Schede di lettura

 

 

 

 

 

n. 149

 

 

 

13 gennaio 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi

Dipartimento Trasporti

( 066760-2614 – * st_trasporti@camera.it

Dipartimento Cultura

( 066760-3255 – * st_cultura@camera.it

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: TR0163.doc


INDICE

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Oggetto)3

§      Articolo 2 (Ambito di applicazione)5

§      Articolo 3 (Trasmissioni transfrontaliere)7

§      Articolo 4 (Definizioni)10

§      Articolo 5 (Garanzie per gli utenti)14

§      Articolo 6  (Protezione del diritto d’autore)15

§      Articolo 7 (Eventi di particolare rilevanza)18

§      Articolo 8 (Brevi estratti di cronaca)19

§      Articolo 9  (Tutela dei minori)21

§      Articolo 10 (Comunicazioni commerciali)27

§      Articolo 11 (Interruzioni pubblicitarie)29

§      Articolo 12 (Limiti di affollamento)31

§      Articolo 13 (Sponsorizzazioni)34

§      Articolo 14 (Televendite)35

§      Articolo 15 (Inserimento di prodotti)36

§      Articolo 16 (Produzione audiovisiva europea)39

§      Articolo 17 (Norme integrative e di coordinamento)43

§      Articolo 18 (Allineamento dei titoli abilitativi)49

§      Articolo 19 (Disposizioni finanziarie)50

Normativa nazionale

§      D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Testo unico della radiotelevisione  53

§      L. 7 luglio 2009, n. 88. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 (artt. 1, co. 3, 26)113

Normativa comunitaria

§      Dir. 3 ottobre 1989, n. 89/552/CEE. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio,  relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)117

§      Dir. 11 dicembre 2007, n. 2007/65/CE. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive  144

 

 


Schede di lettura

 


Articolo 1
(Oggetto)

L’articolo 1, operando alcune modifiche al D.Lgs. n. 177/2005[1], intende definire l’oggetto dell’intervento normativo in esame.

La novella, al comma 1, sostituisce in primo luogo il titolo del suddetto decreto legislativo (attualmente Testo unico della radiotelevisione) con la locuzione Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

 

Si ricorda brevemente che la direttiva 2007/65/CE "Servizi di media audiovisivi" modifica la direttiva Televisione senza frontiere (TSF) adottata nel 1989 e modificata una prima volta nel 1997, oggetto del recepimento in esame, si pone l'obiettivo di istituire un quadro normativo moderno, flessibile e semplificato per i contenuti audiovisivi, allo scopo di adeguarli allo sviluppo tecnologico e agli sviluppi del mercato del settore audiovisivo in Europa.

In particolare, allo scopo di superare alcune divergenze fra i Paesi che determinano incertezza giuridica e che potrebbero ostacolare la libera circolazione di tali servizi all'interno della Comunità, si pone la necessità di facilitare la realizzazione di uno spazio unico dell'informazione e di applicare almeno un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media audiovisivi, vale a dire ai servizi di radiodiffusione televisiva (cioè, ai servizi di media audiovisivi lineari), e ai servizi di media audiovisivi a richiesta (cioè, ai servizi di media audiovisivi non lineari - video on demand).

Sulla base di questa differenziazione, la direttiva semplifica il quadro normativo per i servizi lineari, e introduce norme minime per i servizi non lineari, in particolare in materia di tutela dei minori, di prevenzione dell'odio razziale e di divieto della pubblicità clandestina. Tali servizi beneficeranno del principio del paese d'origine, essendo tenuti a rispettare esclusivamente le disposizioni giuridiche in vigore nel loro paese di stabilimento. I vantaggi di tale principio sono così estesi ai servizi non lineari, garantendo anche a questi le migliori condizioni per il successo commerciale.

In materia di pubblicità, la direttiva ritiene non più giustificato il mantenimento di una normativa dettagliata, poiché gli spettatori hanno maggiori possibilità di evitare la pubblicità grazie al ricorso a nuove tecnologie, quali i videoregistratori digitali personali e l'aumento dell'offerta di canali. Pertanto si prevede l'abolizione del tetto orario giornaliero fissato per le inserzioni pubblicitarie e le televendite in relazione al tempo complessivo di trasmissione di un'emittente, lasciando inalterata la quantità massima di spot pubblicitari e di televendita consentiti in un'ora (12 minuti). Inoltre, si autorizzano le emittenti televisive a scegliere liberamente la collocazione degli spot all'interno dei programmi, purché non ne venga pregiudicata l'integrità. Viene infine abolito l'obbligo di prevedere intervalli di almeno 20 minuti tra le interruzioni pubblicitarie o televendite inserite in un medesimo programma, stabilendo, tuttavia, che una serie di trasmissioni (notiziari, opere cinematografiche, programmi di attualità o destinati ai bambini) possono essere interrotti solo una volta ogni 30 minuti.

La direttiva - il cui termine di recepimento scade il 19 dicembre 2009 - è stata inserita nell'Allegato B della legge comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88).

L'art. 25 della stessa legge ha dettato criteri specifici di delega per la sua attuazione, in relazione alla disciplina dell'inserimento di prodotti all'interno di programmi audiovisivi (c.d. product placement). In particolare, si prevede il divieto dell'inserimento di prodotti, vale a dire di ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva consistente nell'inserire o nel fare riferimento ad un prodotto, a un servizio o a un marchio, così che appaia all'interno di un programma dietro pagamento o altro compenso. Deroghe sono consentite solo con riferimento a specifiche tipologie di trasmissioni.

 

Il comma 2 sostituisce l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.177/2005 stabilendo in tal modo che il Testo unico rechi i principi generali per la prestazione dei servizi di media audiovisivi e radiofonici tenuto conto del processo di convergenza tra le diverse forme di comunicazioni, quali le comunicazioni elettroniche, l’editoria (pure elettronica) nonché internet in tutte le sue applicazioni.

I successivi commi 3 e 4 mirano ad aggiornare le terminologie di cui all’art. 1 del Testo unico sostituendo, il primo, la voce “radiotelevisiva” con la frase “di servizi di media audiovisivi e radiofonici”, ed inoltre, il comma 4, la proposizione “trasmissione di programmi televisivi” con la locuzione “servizi di media audiovisivi e radiofonici, quali trasmissione di programmi televisivi, sia lineari che a richiesta” e le parole “su frequenze terrestri, via cavo o via satellite” con “su qualsiasi piattaforma di diffusione”.


 

Articolo 2
(Ambito di applicazione)

L’articolo 2 reca norme concernenti l’ambito di applicazione del Testo unico con l’inserimento di un nuovo articolo 1-bis che individua i fornitori di servizi audiovisivi e di radiofonia soggetti alla giurisdizione italiana, in conformità a quanto stabilito dall’art. 2 della Direttiva 2007/65, ai sensi del quale ciascuno Stato membro provvede affinché tutti i servizi di media audiovisivi trasmessi da fornitori di servizi di media soggetti alla sua giurisdizione rispettino le norme dell'ordinamento giuridico applicabili ai servizi di media audiovisivi destinati al pubblico nello Stato membro in questione (comma 1).

 

Ai sensi del comma 2, i fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana sono quelli stabiliti in Italia conformemente al comma 3 ovvero quelli ai quali si applica il comma 4.

 

Il comma 3 stabilisce difatti che un fornitore di servizi di media si considera stabilito nel nostro Paese nei casi seguenti:

a) quando il fornitore di servizi di media ha la sua sede principale in Italia e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese sul territorio italiano;

b) se un fornitore di servizi di media ha la sede principale in Italia ma le decisioni editoriali sul servizio sono prese in un altro Stato membro, detto fornitore si considera stabilito in Italia inteso come Stato in cui opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo.

Se una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo opera tanto in Italia quanto nell’altro Stato membro, il fornitore di servizi di media si considera stabilito nello Stato in cui si trova la sua sede principale. Se in nessuno dei due, Italia o altro, opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo, il fornitore si considera stabilito in Italia se questo rappresenta lo Stato membro in cui ha iniziato la sua attività nel rispetto dell'ordinamento giuridico nazionale e purché mantenga un legame stabile ed effettivo con l'economia italiana.

c) se un fornitore di servizi di media ha la sede principale in Italia ma le decisioni sul servizio sono prese in un paese terzo, o viceversa, si considera stabilito nel nostro Paese purché una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo vi operi.

Ai sensi del comma 4, i fornitori di servizi di media cui non si applicano le suddette disposizioni si considerano soggetti alla giurisdizione italiana nei casi seguenti:

a) se si avvalgono di un collegamento terra-satellite (up-link) situato in Italia;

b) anche se non utilizzano il suddetto collegamento terra-satellite, qualora si avvalgono di una capacità via satellite di competenza italiana.

 

Il comma 5 prescrive che, qualora non sia possibile determinare a quale Stato membro spetti la giurisdizione conformemente ai commi 3 e 4, l’Italia sarà considerata lo  Stato membro competente nel caso in cui il fornitore di servizi di media vi si sia stabilito ai sensi degli artt. da 49 a 54 del Trattato.

 

In conclusione, il comma 6 stabilisce, con una norma di chiusura di carattere generale, che i fornitori di servizi di media audiovisivi che appartengono a Sati membri dell’UE e sottoposti alla nostra giurisdizione, sono tenuti a rispettare le norme del nostro ordinamento giuridico applicabili ai servizi di media audiovisivi e ai fornitori.


 

Articolo 3
(Trasmissioni transfrontaliere)

L’articolo 3, reca norme concernenti le trasmissioni transfrontaliere provvedendo a sopprimere, al comma 1, l’art. 36 del Testo unico attualmente disciplinante la materia.

 

Il comma 2 inserisce, di conseguenza, un nuovo art. 1-ter nel corpo del D.Lgs. n.177/2005 ai sensi del quale, vengono affermate come principio di carattere generale la libertà di ricezione e di ritrasmissione di servizi di media audiovisivi provenienti da Stati membri dell’Unione europea.

Più specificamente, la norma demanda all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di adottare, in via provvisoria, interventi sospensivi di ricezione o ritrasmissione di programmi fisicamente e moralmente nocivi per i minorenni che si sostanzino in violazioni manifeste, serie e gravi, già commesse per almeno due volte nel corso dei dodici mesi precedenti, con particolare riferimento a scene pornografiche o di violenza gratuita (lett. a).

La disposizione ricomprende, altresì, l’ipotesi di vietare programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni salvo che la scelta dell’ora di programmazione o altri accorgimenti tecnici escludano che gli stessi possano assistervi (lett. b).

Infine, viene ricompreso il divieto di programmi che incitino all’odio basato su distinzioni di razza, sesso, religione o nazionalità (lett. c).

 

Ai sensi del comma 3, ed in conformità all’art.2-bis della direttiva in esame, i suddetti provvedimenti sono adottati previa notifica dell’Autorità al fornitore di servizi ed alla Commissione europea, indicando le violazioni rilevate ed i provvedimenti che s’intendono adottare (lett. a).

I provvedimenti vengono, altresì, adottati qualora la consultazione con lo Stato che trasmette e con la Commissione non consentano di raggiungere un accordo entro quindici giorni e la violazione persista (lett. b).

 

Il comma 4 stabilisce che, riguardo ai servizi di media audiovisivi a richiesta, l’Autorità possa adottare, a richiesta di altri Stati dell’UE, provvedimenti di sospensione della ricezione o della trasmissione, in presenza delle seguenti condizioni:

a) i provvedimenti siano necessari per una delle seguenti ragioni:

§         ordine pubblico, in particolare per l'opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento di reati, anche in vista della tutela dei minori e della lotta contro l'incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità, nonché contro violazioni della dignità umana dei singoli individui,

§         tutela della sanità pubblica,

§         pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale,

§         tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori;

b) relativi a un servizio di media audiovisivi a richiesta lesivo degli obiettivi di cui al punto a) o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi;

c) proporzionati a tali obiettivi.

 

Ai sensi del comma 5 prima di adottare i provvedimenti in questione e fatti salvi i procedimenti giurisdizionali, anche istruttori, e gli atti compiuti in un'indagine penale, l’Autorità è tenuta a:

a) chiedere allo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media di prendere provvedimenti e quando questo non li ha presi o essi non erano adeguati,

b) notificare alla Commissione e allo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media la sua intenzione di prendere tali provvedimenti.

 

Il comma 6 dispone che, in caso di urgenza, l’Autorità possa derogare alle condizioni di cui al comma 5. I provvedimenti sono allora notificati al più presto alla Commissione e allo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media, insieme ai motivi dell'urgenza.

 

Il comma 7 attribuisce all’Autorità anche la competenza ad applicare l’art. 3 della direttiva 89/552/CEE, così come modificata dalla direttiva 2007/65, adottando le misure appropriate secondo quanto stabilito da tale articolo.

 

Il citato articolo 3 dispone attualmente che gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori coordinati dalla direttiva 89/552, purché tali norme siano conformi al diritto comunitario. Uno Stato membro, nei casi in cui ha esercitato tale facoltà e ritiene che un’emittente soggetta alla giurisdizione di un altro Stato membro fornisca una trasmissione televisiva in tutto o per la maggior parte destinata al suo territorio, può contattare lo Stato che esercita la giurisdizione al fine di conseguire una soluzione reciprocamente soddisfacente per qualsiasi problema sorto. Alla ricezione di una richiesta motivata da parte del primo, lo Stato che esercita la giurisdizione chiede all’emittente di ottemperare alle norme d’interesse pubblico generale in questione. Lo Stato membro che esercita la giurisdizione informa il primo Stato membro entro due mesi sui risultati ottenuti a seguito della richiesta.

 

Il comma 8 prevede, in ipotesi di violazione dei principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, che l’Autorità possa disporre la sospensione di ricezione o ritrasmissione dei servizi non soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro qualora i contenuti siano ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico italiano.

Per quanto sopra, a seguito di un formale richiamo, l’Autorità può, altresì, ordinare al fornitore dei servizi interattivi associati o di acceso condizionato o all’operatore di rete o servizi, di adottare ogni misura necessaria ad impedire la diffusione di tali programmi o canali al pubblico italiano.

In caso di inosservanza del suddetto ordine, l’Autorità è autorizzata ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 a 150.000,00 euro.

 

Il comma 9 estende l’applicazione delle disposizioni dell’articolo in esame, con i necessari adattamenti, alle trasmissioni televisive provenienti da Stati parti della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera del 5 maggio 1989 (L. n.327/1991), che non siano anche Stati membri dell’UE.


 

Articolo 4
(Definizioni)

L’articolo 4, sostituendo l’articolo 2 del Testo unico, adegua le definizioni da questo recate all’art.1 della Direttiva.

 

Al comma 1 la lett. a) reca, in prima battuta, la definizione di “servizio di media audiovisivo inteso come servizio, quale già definito agli articoli 56 e 57 del trattato, che, posto sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, ha come obiettivo principale la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche (come definite dall'art. 2, lett a), della direttiva quadro 2002/21/CE).

 

Per servizio di media audiovisivo si intende, pertanto, o una trasmissione televisiva come definita alla successiva lett. e) (servizi lineari) o un servizio di media audiovisivi a richiesta come definito alla lett. g) del presente articolo (servizi non lineari), o anche una comunicazione commerciale audiovisiva (v. infra).

Come posto in evidenza dalla relazione allegata al presente provvedimento, non rientrano nella nozione sopra esposta i servizi prestati nell’esercizio di attività principalmente non economiche e che non siano in concorrenza  con la radiodiffusione televisiva. Vi rientrano, al contrario, i servizi, anche diffusi attraverso reti internet, che comportano la fornitura o la messa a disposizione di immagini animate, sonore o non, nei quali il contenuto audiovisivo non abbia carattere meramente incidentale.

 

Alla lett. b) viene introdotta la nozione di “fornitore di servizi di media” inteso come la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio determinandone le modalità organizzative.

 

La lett. c) individua la nozione di reti di comunicazione elettroniche conformandole a quelle previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. n.259/2003.

 

A tal proposito si ricorda in breve che, ai fini della sopra citata direttiva 2002/21/CE (come modificata dalla direttiva 2009/140/CE) per reti di comunicazione elettronica, si intendono i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato.

 

La lett. d) conferma quella che è la vigente definizione di operatore di rete.

La lett. e) definisce il "programma" come una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva (ad esempio: i lungometraggi, le manifestazioni sportive, le commedie di situazione-sitcom, i documentari, i programmi per bambini e le fiction originali). Non vi rientrano, invece, le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse.

 

Le lettere f) e g) definiscono rispettivamente i “programmi dati”, il “palinsesto televisivo” e il “palinsesto radiofonico” da intendersi, questi ultimi, come l’insieme di una serie di programmi unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico, ma diverso dalla trasmissione differita dello stesso palinsesto, dalle trasmissioni meramente ripetitive ovvero dalla prestazione a pagamento di singoli programmi audiovisivi lineari con possibilità di acquisto da parte dell’utenza anche nei momenti che precedono di poco l’inizio della trasmissione. Tali categorie di trasmissioni e programmi, sulla base della predetta definizione, non dovrebbero pertanto essere considerate ai fini del rispetto dei limiti previsti dall’art. 43 del Testo unico, relativo alle posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni.

 

La lettera h) definisce la "responsabilità editoriale", come l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta. La responsabilità editoriale non implica necessariamente la responsabilità giuridica ai sensi del diritto nazionale per i contenuti o i servizi forniti.

 

Come sottolineato dalla relazione, ai fini della presente nozione per “controllo effettivo” s’intende la possibilità di assumere decisioni circa l’inserimento o la rimozione di contenuti, la collocazione, le modalità di presentazione, l’attribuzione di codici o la definizione di altre modalità di reperimento da parte dell’utente nell’ambito di un palinsesto o catalogo.

 

In merito alla nozione sopra esposta si evidenzia come sembrerebbe opportuno precisare cosa si intenda con l’espressione secondo la quale la responsabilità editoriale non implichi necessariamente la responsabilità giuridica ai sensi del diritto nazionale, specificando in quali casi ciò, al contrario, possa avvenire.

 

La lettera i) definisce il “servizio di media audiovisivo lineare” (o radiodiffusione televisiva) come un servizio prestato da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto.

 

La lettera l) ricomprende nella definizione di “emittente” i fornitori di servizi di media di radiodiffusioni televisive con esclusone degli operatori in tecnica analogica in ambito sia televisivo sia radiofonico.

 

La lettera m) definisce il "servizio di media audiovisivi a richiesta" (vale a dire un servizio di media audiovisivi non lineare), come un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media.

 

La lettera da n) a bb) recano ulteriori definizioni che, in buona sostanza, riproducono le norme vigenti con particolare riferimento alle trasmissione analogiche.

Si segnala, più specificamente, la lettera q) che mira a ridefinire la nozione di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, quale soggetto fornitore al pubblico di servizi di accesso condizionato mediante distribuzione di chiavi numeriche per l’abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati ovvero tale da fornire servizi della società dell’informazione ai sensi dell’art.2 del D.Lgs. n.70/2003[2] ovvero fornisce una guida elettronica dei programmi.

 

La lettera cc) definisce dettagliatamente le opere europee.

 

La lettera dd) definisce la “comunicazione commerciale audiovisiva” come serie di immagini, siano esse sonore o non, che sono destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica, comprese pubblicità televisiva, sponsorizzazione, televendite nonché l’inserimento di prodotti. Tali immagini accompagnano o sono inserite in un programma dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione. Tra le forme di comunicazione commerciale audiovisiva, le successive lettere da ee) e ll) recano in dettaglio le varie tipologie di comunicazione commerciale, figurano, tra le altre, la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la televendita e l'inserimento di prodotti.

Le lettere mm) e nn) recano, ancora, le definizioni di telepromozione ed autopromozione.

 

Le lettere oo) e pp) individuano, ai fini del Testo unico quali “Autorità e Ministero” l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 2 dell’art. 2 del Testo unico, in particolare, prevede, così come riformulato, l’applicazione analogica delle definizioni sopra esposte anche ai servizi radiofonici.


 

Articolo 5
(Garanzie per gli utenti)

L’articolo 5 provvede, al comma 1, a rinominare il Titolo IV (Disciplina dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) ed il Capo I del Titolo IV (Disposizioni applicabili a tutti i servizi di media audiovisivi e radiofonici – Norme a tutela dell’utenza) del Testo unico in esame.

 

Il comma 2 sostituisce l’art. 32 del Testo unico (Telegiornali e giornali radio. Rettifica) con la locuzione “Disposizioni generali” intendendo recepire il contenuto degli art. 3-bis, 3-ter e 3-quater della direttiva, applicabili anche alle emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti ai sensi del comma 4 del medesimo art.32 come riformulato.

Più in dettaglio si stabilisce che i fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana offrano ai destinatari di un servizio un accesso facile, diretto e permanente almeno alle seguenti informazioni:

a) il nome del fornitore di servizi di media;

b) l'indirizzo geografico di stabilimento del fornitore di servizi di media;

c) gli estremi del fornitore di servizi di media, compresi l'indirizzo di posta elettronica o il sito Internet, che permettono di contattarlo rapidamente, direttamente ed efficacemente;

d) il recapito dei competenti organismi di regolamentazione o di vigilanza (Autorità e Garante della concorrenza e del mercato).

Si prescrive, altresì, che i servizi di media audiovisivi forniti dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana non contengano alcun incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità.

Secondo quanto previsto dalla direttiva oggetto del recepimento, gli Stati membri incoraggiano i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione a garantire che i loro servizi diventino gradualmente accessibili per le persone con disabilità visiva o uditiva prevedendo, a tal fine, l’adozione di misure idonee sentite le relative associazioni di categoria.

Si prevede, infine, l’applicazione analogica delle suddette disposizioni anche alle emittenti radiofoniche.

 


 

Articolo 6
(Protezione del diritto d’autore)

L’articolo 6 inserisce nel Testo unico della radiotelevisione – e precisamente nel Capo I – Diritto di rettifica – del Titolo IV – Norme a tutela dell’utente – l’articolo 32-bis, concernente la protezione del diritto d’autore.

Il comma 1 dell’articolo 32-bis stabilisce che le disposizioni del testo unico non sono in pregiudizio dei principi e dei diritti enunciati dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 29/2001/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e che è assicurato, in particolare, il pieno rispetto dell’articolo 78-ter della legge n. 633 del 1941[3], indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per la trasmissione di contenuti audiovisivi. In proposito, si ricorda che per piattaforma televisiva deve intendersi la specifica modalità tecnologica con la quale un determinato operatore fornisce servizi televisivi: digitale terrestre, digitale satellitare, televisione via internet (IPTV-Internet Protocol Television).

 

Preliminarmente, si evidenzia che con il D.Lgs. n. 140 del 2006[4] – esplicitamente citato dalla norma in commento – si è data attuazione alla direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Viceversa, la direttiva 29/2001/CE è stata recepita con il D.Lgs. n. 68 del 2003[5].

 

Occorre, pertanto , valutare la correttezza del riferimento normativo al “decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140, di recepimento della direttiva 29/2001/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritti d’autore”.

 

La disciplina del diritto d’autore è contenuta nel codice civile (artt. 2575 e ss.), per quanto concerne gli aspetti generali, e nella legge 22 aprile 1941, n. 633 (e nel relativo regolamento di attuazione[6]), per gli aspetti più specifici.

In particolare, la legge n. 633 del 1941 disciplina la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione[7], ponendo misure a tutela dei diritti morali e dei diritti patrimoniali (cd. diritti di utilizzazione economica dell'opera). Il testo originario della legge n. 633 del 1941 ha subito numerosi interventi di modifica, anche in recepimento di direttive comunitarie. Alla norma hanno apportato modifiche, tra gli altri, il D.Lgs. n. 68 del 2003 e il D.Lgs. n. 140 del 2006.

In particolare, larticolo 78-ter della legge n. 633 del 1941 – introdotto dall’art. 18 del D.Lgs. n. 68 del 2003 – stabilisce che il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento è titolare per cinquanta anni dalla fissazione[8], con riferimento all’originale e alle copie delle sue realizzazioni, del diritto esclusivo di autorizzarne:

-            la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte;

-            la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita[9];

-            il noleggio ed il prestito[10];

-            la messa a disposizione del pubblico, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente[11].

 

Si ricorda, inoltre, che la tutela giuridica ed economica delle opere dell’ingegno e dei diritti connessi può essere esercita direttamente dagli aventi titolo, ovvero da questi affidata alla Società Italiana degli Autori ed Editori.[12]

 

Il comma 2 dell’articolo 32-bis dispone l’obbligo per i fornitori di servizi dimedia audiovisivi (la definizione è contenuta nell’art. 4, comma 1, lett. b), dello schema di d.lgs.) di operare nel rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi[13], in particolare:

§         trasmettendo le opere cinematografiche secondo i termini temporali e le condizioni concordate con i titolari dei diritti;

§         astenendosi dal trasmettere, ritrasmettere o mettere comunque a disposizione degli utenti – su qualsiasi piattaforma (digitale, satellitare, IPTV) e qualunque sia la tipologia di servizio offerto.– programmi o parti di essi oggetto di diritti di proprietà intellettuale di terzi, senza il consenso dei titolari dei diritti, e salve le disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca (di cui al successivo articolo 8 dello schema di decreto).

 

La relazione illustrativa dello schema di decreto individua in ciò l’attuazione dell’articolo 3-quinquies della direttiva, il quale prevede che gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non trasmettano opere cinematografiche al di fuori dei periodi concordati con i titolari dei diritti.

 

Il comma 3 demanda all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l’emanazione delle disposizioni regolamentari necessarie per rendere effettiva l’osservanza dei limiti e divieti di cui al medesimo articolo 32-bis.

 


 

Articolo 7
(Eventi di particolare rilevanza)

L’articolo 7 introduce il nuovo articolo 32-bis nel T.U., il quale stabilisce che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni compili, con propria deliberazione, una lista degli eventi considerati di particolare rilevanza per la società. Di tali eventi, che possono nazionali o internazionali, deve essere assicurata la diffusione in chiaro. Spetta sempre all’Autorità stabilire se la diffusione in chiaro dovrà essere effettuata in diretta o in differita, in forma integrale o parziale.

La norma in commento recepisce il nuovo articolo 3-undecies della direttiva 89/552/CEE, introdotto dall’articolo 1, n. 9), della direttiva 2007/65/CE, il quale consente a ciascuno Stato membro di adottare le misure sopra indicate, in maniera compatibile con il diritto comunitario. Attualmente una previsione analoga è contenuta nell’articolo 4, comma 1, lettera g), del T.U.[14] e non compare nella nuova versione del citato articolo 4, introdotta dall’articolo 17, comma 1, lettera b), del presente schema.

 

La lista è comunicata alla Commissione europea secondo quanto previsto dal citato articolo 3-undecies della direttiva 89/552/CEE, il quale impone la notifica immediata delle misure adottate. Entro tre mesi dalla notifica, la Commissione verifica la compatibilità delle misure con il diritto comunitario e le comunica agli altri Stati membri. La Commissione chiede il parere del comitato di contatto, di cui all’art. 23-bis della direttiva 89/552/CEE, composto dai rappresentanti delle competenti Autorità degli Stati membri. Le misure adottate sono pubblicate immediatamente sulla Gazzetta Ufficiale delle Unione europea e almeno una volta l’anno deve essere pubblicato l’elenco consolidato delle misure adottate da tutti gli Stati membri.


 

Articolo 8
(Brevi estratti di cronaca)

L’articolo 8 inserisce nel Testo unico della radiotelevisione – e precisamente nel Capo I – diritto di rettifica – del Titolo IV – Norme a tutela dell’utente -  l’articolo 32-quater, allo scopo di disciplinare la trasmissione da parte di un’emittente, anche analogica, di estratti di eventi di grande interesse pubblico già trasmessi in via esclusiva da un’altra emittente, anche analogica.

 

In particolare, il comma 1 dell’art. 32-quater affida la definizione delle modalità di realizzazione dei brevi estratti di cronaca ad un regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni. Non è previsto un termine entro il quale procedere a tale adempimento.

Ai sensi del comma 2, il provvedimento in questione dovrà prevedere:

·         la libertà di scelta degli estratti da trasmettere (lett. a));

·         l’obbligo di indicarne la fonte (lett. b));

·         garanzie per l’accesso (da parte delle emittenti interessate) a condizioni eque e non discriminatorie (lett. c));

·         l’utilizzazione degli estratti solo per notiziari di carattere generale e non aventi carattere di intrattenimento (lett. d));

·         la possibilità di accesso e realizzazione di estratti da parte dei fornitori di servizi a richiesta solo nel caso in cui il programma sia trasmesso anche in differita (lett. e));

·         l’adeguatezza del compenso pattuito per la cessione che non può eccedere i costi sostenuti dall’emittente per la fornitura del servizio (lett. g));

Dovranno, inoltre, essere fissati la lunghezza massima degli estratti ed i limiti di tempo riservati alla loro trasmissione (lett. f)).

 

La disciplina sopra esposta costituisce attuazione dell’art.3-duodecies della Direttiva 89/552/CE, introdotto dalla Direttiva 2007/65/CE. Ai sensi di quest’ultimo, gli Stati membri provvedono a che, ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca, ogni emittente stabilita nella Comunità abbia accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, ad eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da un’emittente soggetta alla loro giurisdizione. Posto tale principio generale, l’articolo specifica alcuni criteri attuativi che sono riprodotti, in linea di massima, nell’articolo in commento[15].

Con riguardo alla previsione che la definizione delle modalità di ritrasmissione di estratti di eventi di rilievo sia affidata ad un regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, si ricorda che l’art.3-duodecies della Direttiva 89/552/CE consente agli Stati membri l’adeguamento alla disciplina in questione, “conformemente ai loro sistemi giuridici e alle loro prassi giuridiche”.


 

Articolo 9
(Tutela dei minori)

L’articolo 9 reca disposizioni in materia di tutela dei minori:in particolare, il comma 1 sostituisce il titolo del Capo II del Titolo IV del Testo unico della radiotelevisione, aggiornandolo in Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione audiovisiva (e non più meramente “programmazione televisiva”), mentre il comma 2 novella l’articolo 34 del D.Lgs. n. 177 del 2005.

 

Il comma 1 dell’articolo 34 riformulato vieta le trasmissioni che, anche in relazione all’orario di diffusione:

§         possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

§         presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata, ovvero pornografiche.

Sono fatte salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato[16]– incluse quelle di cui al comma 5 – che comunque impongano l’adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli alla introduzione del sistema di protezione tutti i contenuti richiamati al comma 3.

 

L’articolo 3 del vigente Testo unico, nel definire i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo, prevede il rispetto dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme vigenti a livello nazionale e internazionale, tra i quali individua l’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore.

Inoltre, con riferimento alle tipologie di trasmissione vietate dal comma 1 dell’articolo 34 riformulato, l’art. 4, comma 1, lettera b), del medesimo Testo unico – modificato, nella rubrica e nel testo, dall’art. 17, comma 1, lett. b), dello schema di d.lgs. in esame, dal titolo “Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a garanzia degli utenti” (si veda ante) – dispone che la disciplina del sistema radiotelevisivo garantisce la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, vietando, tra le altre, le trasmissioni che, “anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo”.

 

Una novità è rappresentata dalla previsione del sistema di classificazione dei contenuti ad accesso condizionato, che è adottato da ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi o di servizi ad accesso condizionato, sulla base dei criteri proposti dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minorie approvati con decreto ministeriale secondo le modalità e nei termini ivi indicati[17].

 

Con riguardo a tale previsione, il punto 44 dei “considerando” della Direttiva 2007/65/CE evidenzia come “la presenza di contenuti nocivi nei servizi di media audiovisivi continua a costituire una fonte di preoccupazione per i legislatori, l’industria dei media e i genitori. (…) E’ dunque necessario introdurre in tutti i servizi di media audiovisivi norme per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, nonché della dignità umana”. Conseguentemente, l’articolo 3-nonies della medesima Direttiva stabilisce che gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi a richiesta che potrebbero nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori siano messi a disposizione del pubblico solo in modo da escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente tali servizi di media audiovisivi a richiesta.

 

Il Codice di autoregolamentazione per la tutela dei minori in TV[18] è stato firmato il 29 novembre 2002 dal Ministro delle Comunicazioni e dai rappresentanti della RAI e di emittenti televisive nazionali e locali come impegno per migliorare la qualità delle trasmissioni dedicate ai minori, per aiutare le famiglie ed il pubblico più giovane ad un uso corretto della televisione e per sensibilizzare chi produce i programmi alle esigenze dei minori. Con riferimento alla fruizione dei servizi televisivi da parte dei minori, il Codice prevede l’articolazione della programmazione in due fasce orarie: la prima (dalle 7 alle 22, 30) modulata sulle esigenze dei telespettatori di tutte le età; la seconda (dalle 16 alle 19) più attenta alle esigenze dei minori, con un controllo particolare sulla programmazione. Con riguardo ai messaggi pubblicitari, si prescrivono tre livelli di protezione: il primo “generale”, da applicare in tutte le fasce orarie di programmazione, il secondo “rafforzato”, da applicare negli orari in cui si presume che il pubblico di minori sia numeroso ma affiancato da un adulto (dalle 7.00 alle ore 16.00 e dalle 19.00 alle ore 22.30); il terzo, di carattere specifico, da applicare negli orari d’ascolto riservati ai minori (dalla 16.00 alle 19).

Sull'applicazione del codice vigila il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori – così ridenominato dall'art. 6 del DPR n. 72 del 2007[19],che opera presso ilMinistero delle comunicazioni (ora, Ministero per lo sviluppo economico, Dipartimento per le comunicazioni) ai sensi dell’articolo 9 del Testo unico della radiotelevisione. In base al disposto dell’art. 35 del medesimo TU, esso collabora con la Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni[20]per la verifica dell'osservanza delle disposizioni a tutela dei minori[21].

 

Il comma 2 dell’articolo 34 riformulato stabilisce che le trasmissioni delle emittenti televisive e radiofoniche non contengono programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, a meno che non siano adottati accorgimenti tecnici – quali la scelta dell’ora di trasmissione – idonei ad escludere che i minori possano assistervi. In caso di trasmissione, sia in chiaro che a pagamento, i programmi devono essere preceduti da una avvertenza acustica, ovvero devono essere identificati, all’inizio della trasmissione, mediante un simbolo visivo.

 

Si valuti l’opportunità di raccordare il comma 1 dell’art. 34 riformulato, che vieta – in relazione all’orario di trasmissione – le trasmissioni che possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori (e sembrerebbe farlo in termini assoluti, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato) e il comma 2 che introduce alcune prescrizioni che sembrano stemperare il divieto.

 

Il comma 3 dell’articolo 34 novellato impone – fermo restando il rispetto delle norme dell’Unione europea a tutela dei minori e di quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 34 e dagli artt. 3, 32, comma 2, e 36-bis del testo unico, come modificati dallo schema di d.lgs. in esame (si veda ante) – il divieto di trasmettere, nella fascia oraria tra le 7 e le 23 (su tutte le piattaforme) i film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico o che siano stati vietati ai minori di anni diciotto, nonché dei programmi classificabili a visione per soli adulti sulla base del sistema di classificazione di cui al comma 1, ivi compresi quelli forniti a richiesta e a pagamento.

 

Si ricorda che il vigente comma 1 dell’articolo 34 del Testo unico vieta – senza alcuna limitazione oraria – la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure che siano stati vietati ai minori di anni diciotto. La disposizione dello schema di decreto in esame, quindi, restringe l’ambito temporale del divieto.

In proposito, si evidenzia che il punto 45 dei “considerando” della Direttiva 2007/65/CE osserva che le misure adottate per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori e della dignità dovrebbero essere “attentamente conciliate con il diritto fondamentale alla libertà di espressione sancito nella carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”.

 

Il comma 4 dell’articolo 34 riformulato conferma il divieto – già sancito dall’articolo 34, comma 2, del testo unico vigente – di trasmettere, integralmente o parzialmente, nella fascia oraria tra le 7 e le 22,30, film vietati ai minori di anni quattordici. Il comma 4 specifica, in particolare, che il divieto si applica anche alle trasmissioni fornite a richiesta e a pagamento.

 

Il comma 5 dell’articolo novellato demanda all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l’adozione – mediante procedure di co-regolamentazione – della disciplina di dettaglio contenente l’indicazione degli accorgimenti tecnici idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi di cui al comma 3, con l’introduzione anche di numeri di identificazione personale e sistemi di filtraggio o di identificazione, sulla base di criteri generali contenuti nello stesso comma[22]. Ai sensi del comma 11 tale disciplina dovrà essere adottata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo e, entro trenta giorni dall’adozione, i fornitori di servizi di media audiovisivi o di servizi devono conformarsi ad essa, secondo quanto ivi specificamente previsto.

 

Si ricorda che il punto 45 dei “considerando” della Direttiva 2007/65/CE individua tra le misure da adottare per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori e della dignità umana l’uso di numeri di identificazione personale (codici PIN), sistemi di filtraggio o di identificazione.

 

Con riferimento al termine previsto dal comma 11 perché i fornitori dei servizi di media si conformino alla nuova disciplina, si valuti l’opportunità di fare riferimento al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, ovvero alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

 

I successivi commi da 6 a 10 riproducono disposizioni già sostanzialmente contenute nei commi da 3 a 7 dell’articolo 34 del Testo unico.

In particolare, i commi 6 e 7 dell’articolo riformulato specificano l’estensione alle emittenti televisive analogiche dell’obbligo di osservare la disciplina contenuta nel Codice di autoregolamentazione media e minori, nonché le specifiche misure a tutela dei minori relativamente alla fascia oraria dalle 16 alle 19 e ai programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riferimento ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva. Si conferma, inoltre, che le eventuali modificazioni del Codice o l’adozione di nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico (ex art. 17, c. 3, L. 400/1988), previo parere della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza.

 

Con riferimento ai messaggi pubblicitari, si ricorda che l’art. 4, comma 1, lettera c), del Testo unico – modificato, come già detto, nella rubrica e nel testo dall’art. 17, comma 1, lett. b), dello schema di d.lgs. in esame – dispone, a tutela degli utenti, che la disciplina del sistema radiotelevisivo garantisce la diffusione di trasmissioni pubblicitarie che non arrechino, tra l’altro, pregiudizio morale o fisico ai minori. Sono inoltre previste norme di tutela dei minori con riferimento alla pubblicità delle bevande alcoliche e alle televendite (articoli 37 e 40).

 

Relativamente alla formulazione del testo, al comma 6, in fine, occorre aggiungere le parole: “ e successive modificazioni”, poiché la legge 23 dicembre 1997, n. 451, è stata di recente modificata, anche nel titolo, dalla legge 3 agosto 2009, n. 112.

 

Il comma 8 stabilisce che l’impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi è disciplinato con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità.

 

Si ricorda che il comma 5 del vigente articolo 34 del Testo unico, oltre a demandare ad uno specifico regolamento l’impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi[23], dispone che tale impiego è vietato per messaggi pubblicitari e spot.

 

Con riferimento alla formulazione del testo, si ricorda che con legge 13 novembre 2009, n. 172 è stato ricostituito il Ministero della salute, scorporato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

I commi 9 e 10 concernono, rispettivamente, la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo e di trasmissioni con le medesime finalità rivolte ai genitori, nonché le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, comprensive di opere cinematografiche o per la televisione, ivi incluse quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori.

 

Relativamente alla formulazione del testo, si segnala la necessità di correggere un errore materiale sostituendo, al comma 10 dell’articolo 34 riformulato, le parole “nonché a produzioni e programmi” con le parole “nonché produzioni e programmi”.

 

Infine, alla luce del nuovo contenuto dell’articolo 34 del Testo unico, nella rubrica del medesimo articolo sembrerebbe necessario sopprimere il riferimento ai valori dello sport. Infatti, le relative disposizioni (presenti nel comma 6- bis del vigente articolo 34) sono confluite nel nuovo articolo 35-bis – Valori dello sport, inserito dall’art.17, comma1, lett. tt), dello schema di d.lgs.

 


 

Articolo 10
(Comunicazioni commerciali)

Il comma 1 dell’articolo 10 interviene sul titolo del Capo IV del Titolo IV del testo unico, “Disposizioni sulla pubblicità” che viene modificato in “Disposizioni sulla pubblicità, le sponsorizzazioni e l’inserimento di prodotti”.

Il comma 2 inserisce nel testo unico un articolo aggiuntivo 36-bis,Principi generali in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche”. L’articolo reca attuazione dell’articolo 3-sexies della direttiva 89/552/CEE, introdotto dall’art. 1 della direttiva 2007/65/CE. A tal fine, l’articolo 36-bis riproduce le prescrizioni contenute nel citato art. 3-sexies, con alcune integrazioni. Si prevede pertanto che:

le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dagli operatori soggetti alla giurisdizione italiana sono prontamente riconoscibili come tali, e sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte, e non utilizzano tecniche subliminali.

Inoltre, le comunicazioni commerciali audiovisive:

- non pregiudicano il rispetto della dignità umana;

- non comportano né promuovono discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, - nazionalità, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;

- non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;

- non incoraggiano comportamenti gravemente pregiudizievoli per la protezione dell’ambiente.

Sono inoltre vietate le comunicazioni commerciali per medicinali e cure mediche ottenibili solo con prescrizione medica. Le comunicazioni concernenti bevande alcoliche non devono rivolgersi ai minori né incoraggiare il consumo smodato di tali bevande.

Si dispone inoltre che le comunicazioni commerciali non debbano arrecare pregiudizio fisico o morale ai minori; non devono quindi esortare i minori ad acquistare prodotti sfruttando la loro inesperienza o credulità, né incoraggiarli a persuadere i loro genitori ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, sfruttare la fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, o mostrare senza motivo minori che si trovano in situazioni pericolose.

Per quanto riguarda le comunicazioni commerciali in tema di sigarette e prodotti del tabacco, oltre a prevederne il divieto come già stabilito dalla direttiva, l’articolo 36-bis in esame, riproducendo quanto già disposto dall’art. 37 del testo unico, estende il divieto anche alle forme di comunicazione indirettamediante  utilizzo di nomi, marchi o simboli di aziende la cui attività principale consista nella produzione dei suddetti prodotti, ove tale utilizzo sia finalizzato alla pubblicità dei prodotti stessi. Per determinare quale sia l’attività principale dell’azienda, si deve fare riferimento all’incidenza della produzione di sigarette op derivato dal tabacco sul fatturato complessivo dell’azienda. 

Il comma 2 - che riproduce il contenuto del comma 2 dell’art. 3-sexies della direttiva – prevede che il Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con l’Autorità per le garanzie delle comunicazioni e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, incoraggiano i fornitori di servizi di media ad elaborare codici di condotta concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate che accompagnano i programmi per bambini o vi sono incluse, relative a prodotti alimentari o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare quelle come i grassi, gli acidi grassi, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata.

Il comma 3 estende le disposizioni dell’articolo in esame alle comunicazioni commerciali delle emittenti radiofoniche. 


 

Articolo 11
(Interruzioni pubblicitarie)

L’articolo 11 sostituisce l’art. 37 del testo unico, in materia di interruzioni pubblicitarie. Secondo il comma 1, i messaggi pubblicitari e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e nettamente distinti dal resto della programmazione, con mezzi ottici, ovvero acustici o spaziali.

Il comma 2, confermando quanto previsto dal vigente articolo 37, precisa che gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni, salvo se inseriti in trasmissioni di eventi sportivi. L’inserimento della pubblicità nel corso di un programma è consentito, ma non deve pregiudicarne l’integrità.

Il comma 3 disciplina analogamente al testo vigente l’inserimento di spot nella trasmissione di opere teatrali, liriche o musicali, prevedendo che l’inserimento di messaggi pubblicitari debba avvenire  negli intervalli effettuati abitualmente negli spettacoli teatrali

 Il comma 4 modifica il contenuto della norma vigente in relazione alla interruzione di trasmissioni di notiziari, lungometraggi o film per la televisione. Secondo il nuovo testo, l’inserimento di pubblicità o televendite può avvenire una sola volta ogni trenta minuti, laddove l’articolo 37 prevede, ove la durata programmata sia superiore a quarantacinque minuti, una sola interruzione nell’arco dei quarantacinque minuti.

Il comma 5 conferma il divieto di pubblicità nelle trasmissioni di eventi religiosi e nei  programmi per bambini di durata inferiore a trenta minuti; per i programmi che superano tale durata, è consentita una sola interruzione per ogni periodo di trenta minuti.

Il comma 6 conferma le deroghe già previste per le emittenti locali le cui trasmissioni  sono destinate solo al territorio nazionale, cui sono consentite due interruzioni pubblicitarie aggiuntive.

Il comma 7 precisa il concetto di durata programmata, che va inteso come il periodo intercorrente fra l’inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma, compreso il tempo pubblicitario.

Il comma 8 - analogamente a quanto disposto dal comma 9  del vigente art. 37 – stabilisce che per la pubblicità di strutture sanitarie si applica la normativa di cui alla legge n. 175/1992 (Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie).  

Il comma 9, in materia di pubblicità di bevande alcoliche, riproduce i criteri restrittivi elencati dal comma 10 del vigente art. 37. Tale pubblicità, in particolare, non deve rivolgersi ai minori, collegare il consumo di alcolici con prestazioni fisiche di rilievo, creare l’impressione che il consumo di alcolici favorisca il successo, indurre a credere che le bevande alcoliche possiedano qualità terapeutiche, incoraggiare un consumo eccessivo di tali bevande,  utilizzare l’elevata gradazione alcolica come qualità positiva.

Il comma 10 consente la diffusione di inserzioni pubblicitarie nelle trasmissioni previste dall’art. 26, comma 3, del testo unico. Tale comma prevede che le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in àmbito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in àmbito nazionale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio, in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport e attualità. La norma citata già prevede che tali imprese, durante la diffusione di questi programmi, possono trasmettere dati e informazioni all'utenza, comprensive anche di inserzioni pubblicitarie.

Il comma 11, infine, estende l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 37 anche alla pubblicità trasmessa dalle emittenti radiofoniche.

 

Va segnalato che il nuovo testo dell’articolo 37 non riproduce la disposizione di cui al vigente comma 8, secondo cui l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita un'apposita commissione, composta da non oltre cinque membri e nominata dall'Autorità medesima tra personalità di riconosciuta competenza, determina le opere di valore artistico e le trasmissioni a carattere educativo e religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie.


 

Articolo 12
(Limiti di affollamento)

L’articolo 12 interviene in tema di limiti di affollamento pubblicitario sulle emittenti televisive e radiofoniche, sostituendo l’art. 38 del testo unico. Molte delle disposizioni vigenti vengono peraltro riprodotte anche nel testo riformulato.

Va segnalato che, in coerenza con le altre modifiche apportate dallo schema di decreto, in tutti i casi di riferimento alle emittenti televisive viene precisato che le norme si applicano anche alle emittenti analogiche. Nella disciplina vigente del testo unico tale precisazione non è infatti contenuta.

In particolare, il comma 1 conferma i limiti massimi dei messaggi pubblicitari consentiti alla concessionaria del servizio pubblico: 4 per cento dell’orario settimanale di programmazione, e il 12 per cento ogni ora. Le eventuali eccedenze, nel limite massimo del 2 per cento, vengono recuperate nell’ora successiva o in quella antecedente.

Anche il comma 2, con riferimento alle emittenti diverse dalla concessionaria del servizio pubblico, e operanti in ambito nazionale, conferma i limiti vigenti per i messaggi pubblicitari: 15 per cento dell’orario giornaliero di programmazione, e 18 per cento per ogni ora; anche in questo caso, l’eventuale eccedenza, entro il limite del 2 per cento, va recuperata nell’ora successiva o antecedente. Gli stessi limiti si applicano anche ai soggetti autorizzati a trasmettere – ai sensi dell’art. 29 del testo unico – in contemporanea su almeno 12 bacini di utenza.

 

Va ricordato, in proposito, che il citato art. 29 subordina la trasmissione di programmi in contemporanea da parte delle emittenti radiotelevisive private locali, anche operanti nello stesso bacino di utenza, ad autorizzazione rilasciata dal Ministero, che provvede entro un mese dalla data del ricevimento della domanda; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata. La domanda di autorizzazione può essere presentata da consorzi di emittenti locali o dalle singole emittenti concessionarie o autorizzate, sulla base di preventive intese. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata di sei ore per le emittenti radiofoniche e di dodici ore per le emittenti televisive.

 

Il comma 3 riproduce sostanzialmente il contenuto del vigente comma 6, che prevede, per le emittenti nazionali diverse dalla concessionaria del servizio pubblico, un ampliamento dei limiti per le trasmissioni riservate alla pubblicità, qualora comprendano forme di pubblicità diverse dagli spot, quali le telepromozioni: il limite massimo viene portato in questo caso al 20 per cento della programmazione quotidiana, fermi restando i limiti di affollamento giornaliero e orario fissati dal comma 2. Lo spazio riservato alle telepromozioni non può comunque superare un’ora e 12 minuti nel corso della giornata.

 

Il comma 4 fissa un ulteriore limite, stabilendo che il rapporto fra spot pubblicitari e spot di televendita non possa eccedere il 20% nell’arco di un’ora. Tale norma riproduce il disposto dell’art. 18 della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/65/CE.

 

Va segnalato in proposito che la Commissione europea, con lettera di costituzione in mora del 12 dicembre 2007, ha avviato una procedura di infrazione, contestando fra l’altro allo Stato italiano il mancato assoggettamento degli spot di televendita al limite di affollamento orario di cui al citato articolo 18 della direttiva 89/552/CEE. In relazione a tale fattispecie, è intervenuta la deliberazione del 31 dicembre 2008 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la quale si è modificato l'art. 5-bis del regolamento in  materia  di pubblicità radiotelevisiva e televendite, di cui alla delibera n. 538/01/CSP, del  26 luglio  2001, aggiungendo un comma che assoggetta gli spot di televendita al rispetto dei limiti di affollamento orario previsti dall'art. 38, comma 2, del Testo unico di cui al D.Lgs. n. 177/2005. La Commissione, in data 8 ottobre 2009, ha deciso di archiviare la procedura di infrazione, avendo constatato che la normativa italiana era stata adeguata ai principi dettati dalla direttiva 89/552/CEE. 

 

Si ricorda che l’art. 4, lettera ii) dello schema di decreto in esame definisce quale televendita le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni. La lettera mm) dello stesso art. 4 definisce telepromozione ogni forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonica al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti.

 

Il comma 5 reca una disposizione nuova rispetto a quanto previsto dall’art. 38, prevedendo una graduale riduzione della trasmissione dei spot pubblicitari per le emittenti a pagamento, e differenziandone quindi la disciplina rispetto a quella dettata per le altre emittenti diverse dalla concessionaria del servizio pubblico. Il limite massimo di affollamento pubblicitario per ogni ora viene fissato: al 16 per cento per il 2010, al 14 per cento per il 2011, al 12 per cento per il 2012.

Gli stessi limiti si applicano per i soggetti autorizzati ai sensi del sopra citato art. 29 del testo unico. Per le eventuali eccedenze si applicano i medesimi criteri previsti dai commi 1 e 2.

Il comma 6 esclude dall’applicazione dei limiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, gli annunci delle emittenti relativi ai propri programmi e ai prodotti da questi derivati, agli annunci di sponsorizzazioni e agli inserimenti di prodotti.

Il comma 7 conferma i limiti previsti dal  comma 3 del vigente art. 38, per i messaggi pubblicitari radiofonici trasmessi da parte di emittenti diverse dalla concessionaria pubblica. Tali messaggi non possono eccedere, per ogni ora, il 18 per cento per le radiodiffusione nazionale, il 25 per cento per la radiodiffusione locale, il 10 per cento per la radiodiffusione da parte di emittente analogica a carattere comunitario. Per l’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento, vale anche in questo caso la regola del recupero entro l’ora successiva o antecedente.

Il comma 8, riproducendo il contenuto del comma 4 del vigente art. 38, prevede che il tempo massimo di trasmissione quotidiana di pubblicità per le emittenti radiofoniche in ambito locale è ampliato al 35 per cento quando siano comprese forme di pubblicità diverse dagli spot.

Il comma 9, confermando quanto previsto dal comma 5 dell’art. 38 del testo unico, dispone per le emittenti operanti in ambito locale che il tempo di trasmissione di messaggi pubblicitari non possa eccedere il 25 per cento per ogni ora e giorno di programmazione.

Il comma 10, che riproduce i contenuti di cui al comma 10 dell’art. 38, dispone che la pubblicità locale è riservata alle emittenti televisive e radiofoniche operanti in ambito locale, precisando che le emittenti operanti in ambito nazionale, compresa la concessionaria del servizio pubblico, sono tenute a trasmettere i messaggi in contemporanea su tutti i bacini serviti. La trasmissione di pubblicità locale diversificata è consentita ai soggetti autorizzati, ai sensi dell’art. 29 del testo unico, mediante interruzione momentanea dell’interconnessione.

 Il comma 11, riprendendo i contenuti del comma 9 dell’art. 38, dispone la nullità delle clausole, contenute in contratti di pubblicità, che prevedano obblighi per le emittenti di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari che formano oggetto dei contratti stessi.

Il comma 12 dispone che vengono sottratti ai limiti previsti dall’articolo in esame i messaggifacenti parte di iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da dalle emittenti pubbliche e private. Tale deroga, già prevista dal comma 12 del vigente art. 38, viene estesa anche ai brevi messaggi pubblicitari che rappresentano anteprime di opere cinematografiche di nazionalità europea.

Il comma 13, infine, reca una specifica definizione dei termini “ora d’orologio” e “orario giornaliero di programmazione”, al fine di chiarire la modalità applicativa dell’articolo in esame. L’ora d’orologio si computa partendo dall’ora e dal minuto di inizio delle trasmissioni di ciascuna emittente. Per orario giornaliero di programmazione si intende il tempo che intercorre, in ogni giorno solare, tra l’inizio e il termine effettivi delle trasmissioni di ciascuna emittente.


 

Articolo 13
(Sponsorizzazioni)

L’articolo 13 – che reca attuazione dell’art. 3-septies della direttiva - sostituisce l’art. 39 del testo unico, in materia di sponsorizzazioni, estendendo i criteri stabiliti per le trasmissioni televisive anche ai servizi di media audiovisivi. Tali criteri vengono  indicati al comma 1, e riproducono quelli già previsti dal vigente art. 39:

 

-          i contenuti e la programmazione di trasmissioni sponsorizzate non possono essere influenzati dallo sponsor fino a ledere la responsabilità e l’autonomia editoriale dei fornitori di servizi di media e o della concessionaria di servizio pubblico nei confronti delle trasmissioni;

-          le trasmissioni sponsorizzate devono essere riconoscibili come tali, indicando il nome dello sponsor all’inizio o al termine del programma;

-          le trasmissioni sponsorizzate non devono stimolare all’acquisto dei prodotti o servizi dello sponsor stesso.

 

Il comma 2 dispone il divieto di sponsorizzazione da parte di soggetti la cui attività consista nella produzione o vendita di sigarette, prodotti del tabacco o superalcolici.

Riguardo alle imprese che producono o vendono medicinali o cure mediche, attualmente ricomprese nel divieto di cui all’art. 39, il comma 3 prevede la possibilità di sponsorizzazione, se limitata alla promozione del nome o dell’immagine dell’impresa stessa, escludendo in ogni caso che si possano promuovere medicinali o cure mediche ottenibili dietro presentazione di prescrizione medica.

Il comma 4, che riproduce il contenuto del comma 3 del vigente art. 39, consente le sponsorizzazioni di emittenti operanti in ambito locale effettuata con segnali acustici o visivi, accompagnati dalla citazione dello sponsor, e che intervengano in occasione dell’interruzione dei programmi, nonché tutte quelle previste dalla direttiva 89/552/CE.

Il comma 5 vieta la sponsorizzazione di notiziari e programmi di attualità.

ll comma 6, introducendo una disposizione nuova rispetto al testo vigente, vieta di mostrare il logo di una sponsorizzazione durante programmi per bambini o religiosi e documentari.

Il comma 7 estende l’applicazione della disciplina in tema di sponsorizzazioni alle emittenti radiofoniche ed ai servizi da esse forniti. 


 

Articolo 14
(Televendite)

L’articolo 14 interviene sull’articolo 40 del testo unico, che prevede specifici divieti in materia di televendite, introducendo due commi aggiuntivi.

Con il comma 2-bis si prevede che i tempi riservati alle televendite non sono considerati ai fini del computo dei limiti di affollamento indicati dall’art. 38, come sostituito dall’art. 12 dello schema in esame. Tali spazi devono essere identificati come tali mediante strumenti ottici e acustici, e non possono avere durata inferiore a quindici minuti consecutivi.

Tale ultima previsione riproduce la norma di cui all’art. 18 bis della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/65/CE[24].

Il comma 2-ter dispone che ai palinsesti riservati alla pubblicità, alle televendite o all’autopromozione, non si applicano le norme di cui all’art. 37, commi da 1 a 7, all’art. 38, comma 2, e all’art. 44.

Si segnala, in proposito, che l’art. 37 del testo unico, come sostituito dall’art. 11 dello schema di decreto, reca la disciplina delle interruzioni pubblicitarie, l’art. 39, comma 2, come sostituito dall’art. 12 dello schema, detta i limiti massimi di programmazione dei messaggi pubblicitari, mentre l’art. 44 del testo unico, come sostituito dall’art. 16 dello schema, concerne la produzione audiovisiva europea.

 

Si ricorda che l’articolo 40 del Testo unico, al comma 1, vieta la televendita che vilipenda la dignità umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente, nonché la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco. Il comma 2 prevede che la televendita non debba esortare i minori a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi, nè arrecare pregiudizio morale o fisico ai minori. La televendita deve inoltre rispettare una serie di criteri a tutela dei minori:

- non esortare direttamente i minori ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;

- non esortare direttamente i minori a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;

- non sfruttare la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;

- non mostrare, senza motivo, minori in situazioni pericolose.


 

Articolo 15
(Inserimento di prodotti)

L’articolo 15 disciplina l'inserimento di prodotti all'interno di programmi audiovisivi (c.d.product placement[25]), introducendo nel T.U. della radiotelevisione l’art. 40-bis.

 

Si ricorda preliminarmente che la definizione di “inserimento di prodotti” è recata dall’art. 1, par. 2, lett. m), della Direttiva 89/552/CE, come modificata dalla direttiva 2007/65/CE: esso specifica che si tratta di ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva consistente nell’inserire o nel fare riferimento ad un prodotto, a un servizio o a un marchio, così che appaia all’interno di un programma dietro pagamento o altro compenso[26]. Identica definizione è contenuta all’art. 4, comma 1, lettera ll), dello schema di d.lgs. in commento, che sostituisce l’art. 2 (Definizioni) del Testo Unico della radiotelevisione.

 

La citata tipologia di comunicazione commerciale é regolamentata dall’art. 3-octies della Direttiva 89/552/CE, come introdotto dalla Direttiva 2007/65/CE; quest’ultimo  vieta, in linea di massima, la pratica in questione, consentendo, però, agli Stati membri di derogare a tale divieto con riferimento a due specifiche fattispecie.

La prima riguarda opere cinematografiche, film e serie prodotti per i servizi di media audiovisivi, programmi sportivi e programmi di intrattenimento leggero, ad esclusione, in tutti i casi, dei programmi per bambini.

La seconda riguarda la circostanza in cui non ci sia pagamento, ma soltanto fornitura gratuita di determinati beni o servizi, quali aiuti alla produzione e premi.

Il medesimo articolo indica i requisiti necessari per i programmi che ospitano product placement – in linea di massima corrispondenti a quelli previsti dall’art. in commento - e stabilisce la decorrenza della nuova disciplina (programmi prodotti dopo il 19 dicembre 2009, termine per il recepimento della direttiva).

Si ricorda, inoltre, che l’art. 26 della L. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) ha dettato specifici criteri relativi al product placement prescrivendo:

·         il pieno adeguamento delle disposizioni in materia di inserimento di prodotti alle condizioni ed ai divieti previsti dall’articolo 3-octies, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 89/552/CE, come introdotto dalla direttiva 2007/65/CE. La relazione introduttiva specificava che le disposizioni dell’art. 26 erano volte a definire l’ambito di esercizio della discrezionalità riservata allo Stato. Ciò, al fine di aumentare la competitività delle opere audiovisive prodotte in Italia, garantendo loro un trattamento omogeneo e non penalizzante, ma al contempo introducendo regole certe a tutela degli utenti;

·         l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 51 del TU della radiotelevisione[27] per le violazioni delle prescrizioni in materia di inserimento di prodotti, fatto salvo il divieto di inserimento di prodotti nei programmi per bambini, per la cui violazione si applica la sanzione di cui all’articolo 35, comma 2, del medesimo decreto legislativo[28].

 

Il comma 1 del nuovo art. 40-bis consente l’inserimento di prodotti in alcune categorie di programmi (opere cinematografiche, film e serie prodotti per i servizi di media audiovisivi, programmi di intrattenimento leggero[29]), ad esclusione di quelli destinati ai bambini; specifica, inoltre, che tale forma di comunicazione può dar luogo alla corresponsione di un compenso monetario o alla fornitura gratuita di beni e servizi, quali aiuti alla produzione e premi.

Il comma 2 indica i requisiti dei programmi che possono ospitare “product placement”.

-      il loro contenuto non deve compromettere la responsabilità e l’indipendenza editoriale del fornitore dei servizi di media[30] ;

-      non devono incoraggiare direttamente l’acquisto o la locazione di beni o servizi;

-      non devono dare indebito rilievo ai prodotti in questione.

 

Il comma 3 prescrive l’adeguata informazione degli utenti (all’inizio ed alla fine della trasmissione e dopo le interruzioni pubblicitarie) nel caso di programmi prodotti o commissionati dal fornitore di servizi.

Il comma 4 esclude dal “product placement” sigarette, prodotti a base di tabacco, prodotti di imprese operanti principalmente nel settore del tabacco, medicinali  e cure che necessitano di prescrizione.

Il comma 5 prescrive che i soggetti interessati adottino la disciplina  applicativa dei contenuti dell’articolo attraverso procedure di autoregolamentazione da comunicare all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Il comma 6 dispone l’applicazione delle nuove disposizioni solo ai programmi prodotti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in commento.

 


 

Articolo 16
(Produzione audiovisiva europea)

L’articolo 16 disciplina le modalità di promozione della distribuzione e produzione delle opere europee (per la definizione,si veda art. 4, c. 1, lett. cc), dello schema di d.lgs.) da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non (le definizioni sono recate dall’art. 4, c. 1, lett. a), b), i) ed m) dello schema di d.lgs.) e prevede l’adozione di successivi provvedimenti applicativi.

A tal fine, sostituisce l’art. 44 del TU della radiotelevisione e ripropone, in particolare ai commi 2 e 7, alcuni contenuti dell’art. 6 del medesimo TU che, unitamente al primo, regolamenta la materia.

Si ricorda, in proposito, che l’art. 6 del TU (recante i principi generali a tutela della produzione audiovisiva) viene abrogato dall’art. 17, comma 1, lett. e), dello schema di d.lgs. in commento (vedi infra).

 

Il comma 1 vincola i fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e non, a favorire lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea; pertanto, si estende ciò che era già previsto per le emittenti e i fornitori di contenuti televisivi (art. 6 TU).

 

Il comma 2 stabilisce che le emittenti televisive riservano alla diffusione delle opere europee la maggior parte dei tempi di trasmissione, escludendo dal computo notiziari, pubblicità, televendite, manifestazioni sportive, giochi, servizi di teletext. Rispetto al testo attuale dell’art. 6 del TU, i dibattiti non sono esclusi dal computo dei tempi di trasmissione.

 

Il comma 3 stabilisce gli obblighi di investimento delle emittenti televisive in produzione, finanziamento ed acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti. In particolare, deve essere riservato ai fini indicati il 10% degli introiti netti annui delle emittenti (per il cui computo vengono recate puntuali indicazioni, identiche a quelle già previste dal testo vigente dell’art. 44 del TU). Nell’ambito di tale quota, uno spazio adeguato deve essere riservato a produzioni recenti (ossia, a quelle diffuse entro cinque anni dalla produzione) incluse le opere cinematografiche di “espressione originale italiana”, a prescindere dal luogo di produzione.

La determinazione dei criteri per qualificare le opere cinematografiche “di espressione originale italiana” e l’indicazione delle quote percentuali di investimenti da riservare a queste ultime viene affidata ad un decreto di natura non regolamentare, risultante dal concerto dei Ministri dello Sviluppo economico e per i Beni e le attività culturali, da emanare entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

Il comma 4 prevede che i fornitori di servizi di media a richiesta (video on demand)soggetti alla giurisdizione italiana promuovono la produzione e l’accesso alle opere europee gradualmente, secondo criteri da definire con regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da adottare entro 3 mesi.

 

Il comma 5 esclude dagli obblighi di promozione delle opere europee le emittenti televisive, anche analogiche, operanti in ambito locale (per la definizione, si veda art. 4, c. 1, lett. z), dello schema di decreto). Rispettoal testo vigente (art. 44, c. 9, TU), sono, però, previste alcune eccezioni.

 

Il comma 6 assegna all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la definizione di una disciplina di dettaglio sostitutiva di quella esistente, in coerenza con le nuove disposizioni e con i principi dell’art. 3-decies della Direttiva 89/552/CE. In particolare, come previsto dall’art. 3-decies citato, si specifica che, nel caso dei servizi a richiesta, la promozione di opere europee può riguardare il contributo finanziario alla produzione delle opere e all’acquisizione di diritti su esse, ovvero anche la percentuale di opere inserite in catalogo ed il rilievo ad esse attribuito.

Si richiama, inoltre, l’art. 40-bis del TU, introdotto dallo schema di decreto in esame (si veda art. 15), che riguarda l’inserimento di prodotti nelle opere cinematografiche, film e serie prodotti per i serici di media audiovisivi.

 

Sembrerebbe opportuno chiarire il riferimento all’art. 40-bis del TU della radiotelevisione.

 

Il comma 7 attribuisceall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la verifica, su base annuale, dei vincoli introdotti dall’articolo; essa sarà effettuata in ragione delle comunicazioni trasmesse dagli interessati. A tal finel’Autorità predispone un regolamento recante criteri per la concessione di eventuali deroghe a fornitori di servizi di media audiovisivi (in particolare, sono contemplati i seguenti casi: assenza di utili nell’ultimo biennio; esiguità della quota di mercato coperta con pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e provvidenze; natura di canali tematici).

Il regolamento in questione (per il quale non è indicato un termine di adozione) provvede anche a definire le modalità di comunicazione del rispetto degli obblighi fissati, tenendo conto dei principi di riservatezza posti dalla legge[31], nonché le sanzioni applicabili in caso di inadempimento. Per tali aspetti, non si riscontrano sostanziali differenze rispetto al testo vigente.

 

Molto sinteticamente, si ricorda che il testo vigente dell’articolo 44 del TU della radiotelevisione[32] reca, al comma 3, puntuali indicazioni in merito alla percentuale del tempo di programmazione da riservare alla diffusione di opere europee da parte di emittenti televisive, fornitori di contenuti televisivi, fornitori di programmi in pay per view(almeno il 10% del tempo di diffusione), concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (almeno il 20% del tempo di trasmissione); al medesimo comma si prevede che le opere in questione risalgano agli ultimi 5 anni e si introduce un’ulteriore sottoquota a favore dei prodotti di espressione originale italiana.

Con riguardo all’obbligo di investimenti finalizzati alla promozione della produzione, del finanziamento e dell’acquisto di opere europee, il comma 3 dell’art. 44 differenzia la quantificazione degli importi percentuali a seconda della tipologia dei soggetti interessati: il 10% degli introiti netti nel caso di emittenti televisive, fornitori di contenuti, fornitori di programmi; il 15% dei ricavi per la concessionaria del sevizio pubblico; anche in questo caso, all’interno di tali quote, vengono stabilite ulteriori riserve, anch’esse differenziate a seconda dei soggetti, a favore delle opere di espressione originale italiana.

Il citato art. 44 del TU della radiotelevisione reca, inoltre, ulteriori previsioni non riproposte dal testo riformulato dallo schema di d.lgs. in commento, quali:

o        la percentuale di opere europee che i fornitori di contenuti televisivi e le emittenti televisive sono tenuti a riservaredeve essere ripartita tra i diversi generi (di opere) (comma 1);

o        le quote di riserva riguardano anche le opere rivolte ai minori (comma 2);

o        ai produttori indipendenti spettano quote di diritti residuali dopo lo sfruttamento dell'opera da parte degli operatori radiotelevisivi (comma 4)[33];

 

Si ricorda che la Direttiva 2007/65 tratta in particolare la promozione e distribuzione delle opere europee ai punti 48, 50, 51 dei “considerando”; all’art. 1, comma 7), che introduce nella direttiva 89/552/CE il nuovo articolo 3-quinquies; all’art. 1, comma 8), che introduce il nuovo articolo 3-decies.

Si riassumono, di seguito, i contenuti dei riferimenti citati:

o        come previsto per i servizi lineari, anche i servizi di media a richiesta devono favorire produzione e distribuzione di opere europee attraverso una quota di investimento obbligatorio e/o l’inserimento di una percentuale di opere europee nei cataloghi di video a richiesta (punto 48 dei “considerando”; art. 1, comma 8, che introduce l’art. 3-decies);

o        nell’applicare le disposizioni della Direttiva 89/552/CE relative alla diffusione di opere europee (art. 4 della Direttiva) gli Stati membri dovrebbero favorire la diffusione di coproduzioni europee o di opere europee originarie di un altro paese (punto 50 dei “considerando”);

o        le opere cinematografiche devono essere trasmesse nei tempi concordati tra titolari dei diritti e fornitori di servizi de media (punto 51 dei “considerando”; art. 1, comma 7, che introduce l’art. 3-quinques).

 

Al comma 1, si segnala che l’indicazione corretta nel titolo è “Articolo 44” e non “Articolo 16”.


 

Articolo 17
(Norme integrative e di coordinamento)

L’articolo 17 novella in più punti il T.U. per adeguarne il testo alle modifiche introdotte dai precedenti articoli dello schema, in particolare per quanto riguarda le nuove definizioni di cui all’articolo 4.

Nella presente scheda si dà conto degli interventi più significativi.

 

La lettera a), che novella l’articolo 3 del T.U, oltre a due modifiche terminologiche, inserisce tra i principi fondamentali del sistema la tutela dei diritti d’autore e di proprietà intellettuale.

 

La lettera b) sostituisce l’articolo 4 del T.U., relativo ai principi generali del sistema a garanzia degli utenti. Il nuovo testo ha un contenuto ridotto rispetto all’attuale, in quanto parte del contenuto di quest’ultimo è stato inserito in altre disposizioni del T.U. In particolare:

§      il divieto di incitamento all’odio è ora contenuto nell’articolo 32 del T.U. (sostituito dall’articolo 5 dello schema);

§      le disposizioni a tutela dei minori sono ora contenute nell’articolo 34 (sostituito dall’articolo 9 dello schema);

§      le prescrizioni relative alle trasmissioni pubblicitarie e alle televendite sono state inserite nel nuovo articolo 36-bis del T.U. (introdotto dall’articolo 10 dello schema);

§      le prescrizioni relative alle sponsorizzazioni sono state inserite nell’articolo 39 del T.U. (sostituito dall’articolo 13 dello schema);

§      la possibilità di rettifica per lesione di interessi morali o materiali è stata inserita nel nuovo articolo 32-quinquies del T.U. (introdotto dalla lett. qq) dell’articolo in esame);

§      la diffusione su programmi in chiaro di eventi di particolare rilevanza è ora disciplinata dal nuovo articolo 32-bis del T.U. (introdotto dall’articolo 7 dello schema);

§      l’adozione di misure a favore della ricezione dei programmi da parte dei cittadini con disabilità sensoriali è prescritta dall’articolo 32 del T.U. (sostituito dall’articolo 5 dello schema).

 

Non sono invece riproposti i principi relativi al rispetto dei diritti fondamentali della persona, al divieto di trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale e al divieto di utilizzare una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi per rendere riconoscibili le trasmissioni pubblicitarie e le televendite. E’ stata inoltre soppressa la limitazione della capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati.

 

La lettera d) novella l’articolo 5 del T.U., che contiene i principi generali del sistema a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza. Oltre agli interventi connessi con le nuove definizioni introdotte dall’articolo 4 del presente schema, si segnalano le seguenti modifiche:

§      estensione della tutela della concorrenza nel mercato dei servizi di media a richiesta;

§      eliminazione del riferimento alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, a proposito dell’assegnazione delle radiofrequenze;

La citata delibera disciplina, tra l’altro, la procedura per il rilascio delle licenze individuali per operatore di rete e per l’assegnazione delle radiofrequenze. Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 8-novies del D.L. n. 59/2008 (legge n. 101/2008), per lo svolgimento dell’attività di operatore di rete non è più richiesta la licenza individuale, ma l’autorizzazione generale, di cui all’articolo 25 del D.Lgs. n. 259/2003 (c.d. Codice delle comunicazioni elettroniche).

 

Si osserva che, nell’alinea e nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 del T.U., sarebbe opportuno sostituire la parola “sistema radiotelevisivo” con “sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia”.[34]

 

La lettera e) sopprime l’articolo 6 del T.U., che tutela la produzione audiovisiva europea. La tutela di tale produzione è ora disciplinata dall’articolo 44, come modificato dall’articolo 16 del presente schema.

 

La lettera g) novella l’articolo 7 del T.U., recante principi generali in materia di informazione. Oltre a modifiche lessicali, si segnala la soppressione del divieto di sponsorizzazione dei notiziari, ora previsto dall’articolo 39 del T.U., come modificato dall’articolo 13 del presente schema.

 

La lettera p) sostituisce, all’articolo 12 del T.U., relativo alle competenze delle Regioni, la parola licenza, con la parola autorizzazione, in attuazione di quanto previsto dal già citato articolo 8-novies del D.L. n. 59/2008.

 

La lettera q) novella l’articolo 15, comma 5, del T.U., che determina la durata dell’autorizzazione generale per lo svolgimento dell’attività di operatore di rete: la norma prevede attualmente che la durata della suddetta autorizzazione non sia superiore a venti anni, né inferiore a dodici e che l’autorizzazione è rinnovabile per uguali periodi. La lettera q) in esame stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico provveda ad uniformare la durata dell’autorizzazione sopra indicata con la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.Lgs. n. 259/2003 (c.d. Codice delle comunicazioni elettroniche).

Si ricorda che l’articolo 25, comma 6, del citato decreto legislativo prevede che le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni, sono rinnovabili e possono essere prorogate, con decreto ministeriale, per un periodo non superiore a quindici anni.

 

La lettera s) sopprime il comma 3 dell’articolo 16 del T.U., che estende ai fornitori di contenuti in tecnica digitale su frequenze terrestri, gli obblighi a tutela degli utenti previsti per la radiodiffusione dei programmi televisivi su frequenze terrestri in tecnica analogica, in quanto la disciplina delle due modalità di trasmissione risulta ormai omologata.

 

La lettera t) novella l’articolo 17, relativo ai contributi dovuti all’Autorità per le autorizzazioni per la fornitura di contenuti su frequenze terrestri in tecnica digitale. La lettera in commento aggiunge il comma 2-bis al citato articolo che demanda all’Autorità di uniformare l’importo dei contributi dovuti per le autorizzazioni alle diffusioni su frequenze terrestri in tecnica analogica a quelli dovuti per le diffusioni in tecnica digitale. Dovranno essere inoltre uniformati i contributi dovuti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla rete di comunicazioni elettronica impiegata.

La stessa lettera t), con riferimento alla determinazione dei contributi dovuti per l’autorizzazione per la fornitura di contenuti, aggiunge le parole “programmi audiovisivi” dopo la suddetta parola “contenuti”; non risulta chiara la finalità di tale modifica del testo.

 

La lettera cc), che novella l’articolo 21 del T.U., prevede che il Ministero dello sviluppo economico rilasci l’autorizzazione alla diffusione di contenuti televisivi via cavo (come attualmente già previsto), anche relativamente alla diffusione continua in diretta o “live streaming, e su internet o “web casting”.

 

La lettera ee) introduce il nuovo articolo 22-bis nel T.U., che disciplina l’autorizzazione alla fornitura di servizi media audiovisivi a richiesta. Per lo svolgimento di tale attività viene richiesta l’autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico. Il richiedente presenta al Ministero una dichiarazione di inizio attività; entro i successivi sessanta giorni il Ministero deve verificare la sussistenza dei presupposti e dei necessari requisiti e può disporre, se del caso, il divieto di prosecuzione dell’attività. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dovrà adottare, entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, un regolamento di disciplina del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione in oggetto. Per quanto possibile i principi e i requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività in oggetto dovranno essere analoghi a quelli previsti per l’autorizzazione alla diffusione dei servizi di radiodiffusione televisiva.

 

In conseguenza dell’introduzione del nuovo articolo 22-bis, sopra illustrato, la lettera pp) dell’articolo 17 in esame sopprime le parole “compresa la pay-per-view” all’articolo 31, comma 1, del T.U., relativo all’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato.

 

La lettera qq) introduce nel Testo unico della radiotelevisione l’art. 32-quinquies,che disciplina l'attività di registrazione dei telegiornali e dei giornali radio ed il diritto di rettifica,quest’ultimo inattuazione dell’articolo 23 della direttiva 89/552/CE.

Il nuovo articolo sostanzialmente riproduce l’attuale art. 32 (Telegiornali e giornali radio-Rettifica) del Testo unico, sostituito dall’art. 5 dello schema di d.lgs. in commento con un nuovo articolo recante “Disposizioni generali“ (vedi ante).

Si ricorda che la Direttiva 2007/65/CE (recante modifiche alla Direttiva sopra citata) esclude dal proprio ambito di applicazione le versioni elettroniche di quotidiani e riviste (punto 21 dei “considerando” ).

 

Per la disciplina dell'attività di registrazione dei telegiornali e dei giornali radio, il comma 1 prevede l’applicazione delle norme di cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 47 del 1948[35], che prevedono il deposito in cancelleria di una serie di documenti. La responsabilità della registrazione è stabilita in capo ai direttori dei giornali radio e dei telegiornali.

Quanto al diritto di rettifica, (commi 2-4), l’articolo descrive le modalità con cui richiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi[36], inclusa la concessionaria del servizio pubblico, ovvero all’emittente radiofonica la trasmissione di una rettifica qualora sia stata procurata - mediante diffusione di notizie contrarie a verità - una lesione degli interessi morali - quali, in particolare, l’onore e la reputazione - e materiali di una persona. Vengono, inoltre, disciplinate le modalità ed i termini entro i quali la rettifica va trasmessa, ovvero il possibile ricorso dell’emittente televisiva o radiofonica, analogica o digitale[37], all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Rispetto alla disciplina attualmente recata dal TU, il nuovo articolo contiene qualche integrazione (quale il riferimento particolare alla lesione dell’onore e della reputazione) e l’adeguamento della terminologia alle innovazioni introdotte dalla direttiva 2007/65/CE.

Si prevede, infine, l’abrogazione delle disposizioni procedurali previste per la rettifica dagli articoli da 5 a 9 del DPR 255 del 1992[38], adottato in attuazione dell’art. 10 della L. 223 del 1990[39] (già abrogato dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione).

 

La lettera rr) aggiunge un periodo all’articolo 33, comma 1, del T.U., che estende ai fornitori di servizi di media a richiesta l’obbligo di inserire nel loro catalogo, dandone adeguato rilevo, brevi comunicati, su richiesta del Governo, delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità.

 

La lettera tt) inserisce nel TU della radiotelevisione il nuovo articolo 35-bis (Valori dello sport),che prescriveche le emittenti, anche analogiche, e le emittenti radiofoniche (le definizioni sono recate dall’art. 4, comma 1, lett. l), aa) e bb), dello schema di d.lgs.), in occasione di trasmissioni di commento degli eventi sportivi, specie calcistici, rispettano un codice di autoregolamentazione, recepito con decreto interministeriale[40] di natura regolamentare (ai sensi dell’art. 17, comma 3 della L. 400/1988[41]), da emanarsi previo parere parlamentare.

 

Con riferimento alla formulazione del testo, si segnala che nell’attuale assetto governativo è presente il Ministro per la gioventù (e non più il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive), mentre le funzioni in materia di sport sono esercitate, per delega, da un sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

 

La disposizione in commento riproduce alla lettera il comma 6-bis dell’art. 34 (concernente tutela dei minori e dei valori dello sport) del TU della radiotelevisione, a suo tempo introdotto dall'art. 11-quinquies del D.L. 8/2007[42] per promuovere la diffusione dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell’avversario e prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell’ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. A seguito di tale disposizione, è stato adottato il codice di autoregolamentazione, recepito con D.M. 21 gennaio 2008, n. 36.

Merita ricordare, infine, che l’art. 34 del TU citato è sostituito dall’art. 9 dello schema di D.Lgs. in commento al fine di adeguarne i contenuti al disposto della direttiva 2007/65/CE.


 

Articolo 18
(Allineamento dei titoli abilitativi)

L’articolo 18, comma 1, demanda al Ministero dello sviluppo economico e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per quanto di rispettiva competenza, l’allineamento dei titoli abilitativi, di cui alle delibere della stessa Autorità n. 127/00/CONS e n. 435/01/CONS, con le previsioni dello schema in esame.

I titoli abilitativi in oggetto sono l’autorizzazione alla diffusione via satellite di programmi televisivi, ivi inclusi quelli ad accesso condizionato, rilasciata dall’Autorità (delibera n. 127/00/CONS) e l’autorizzazione per la fornitura dei programmi televisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri, rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico (delibera n. 435/01/CONS).

Tale allineamento dovrà essere effettuato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente schema, nel rispetto delle competenze spettanti alle Regioni, ai Comitati regionali per le comunicazioni (CORECOM), alla Regione autonoma Valle d’Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del T.U..

 

Il comma 2 prevede che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adegui i propri regolamenti alle disposizioni contenute nel decreto in esame.

Si prevede che tale adeguamento dovrà essere effettuato entro 180 giorni, ma non è indicata la data di decorrenza di detto periodo.

 

 


 

Articolo 19
(Disposizioni finanziarie)

L’articolo 19 contiene la clausola di invarianza finanziaria: dal decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; le amministrazioni interessate devono provvedere all’adempimento dei compiti attributi dal decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente disponibili.




[1]    Testo unico della radiotelevisione, pubblicato nella G. U. del 7 settembre 2005, n. 208, S.O.

[2]    D.Lgs. 9-4-2003 n. 70, “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”.

[3]    Legge 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

[4]    D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140, Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

[5]    D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.

[6]    R.D. 18-5-1942 n. 1369, Approvazione del regolamento per l'esecuzione della L. 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

[7]    Art. 1 della L. 633 del 1941. La medesima norma stabilisce, altresì, che siano tutelati i programmi per elaboratore e le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

[8]    La medesima norma stabilisce che se l'opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la durata è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento.

[9]    Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro.

[10]   La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito.

[11]   Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.

[12]   La SIAE, ente economico su base associativa, assoggettata alle norme del diritto privato, è stata recentemente ridisciplinata dalla legge n. 2 del 2008 ed è organizzata ed esplica la propria attività sulla base di uno Statuto e di diversi Regolamenti.

Essa esercita funzioni di intermediazione, diretta o indiretta (di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione) per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione e radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate (art. 180 della legge 633/1941). I titolari di altri diritti d’autore, se cittadini comunitari, possono instaurare con la Società un rapporto associativo che implica alcuni obblighi, tra i quali il versamento di un contributo. I cittadini extracomunitari, quelli comunitari non intenzionati a divenire soci, e i titolari di diritti connessi possono invece conferire alla Società un mandato limitato attraverso la sottoscrizione di un contratto individuale.

Nell’ambito della sua attività di tutela, la Società effettua la cessione, per conto e nell’interesse degli aventi diritto, di licenze ed autorizzazioni per la utilizzazione economica delle opere e provvede alla percezione ed alla ripartizione dei relativi proventi. L’ente può, inoltre, promuovere azioni legali in difesa dei diritti degli associati o dei mandatari.

[13]Per diritti connessi al diritto d’autore si intendono i diritti riconosciuti non direttamente all’autore, ma ad altri soggetti comunque collegati o affini (indicati nel Titolo II della legge n. 633/1941). I diritti connessi più importanti sono quelli spettanti agli artisti interpreti ed esecutori, ai produttori di dischi fonografici o supporti analoghi, ai produttori di opere cinematografiche o audiovisive, alle emittenti radiofoniche e televisive.

 

[14]    In attuazione di tale previsione, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha emanato la deliberazione n. 8/99 del 9 marzo 1999, Lista degli eventi di particolare rilevanza per la società da trasmettere su canali televisivi liberamente accessibili, successivamente modificata con deliberazione n. 172/99. Ad eccezione del Festival della musica italiana di Sanremo, gli eventi contenuti nell’elenco sono di natura sportiva.

[15] Una differenza si riscontra con riferimento all’obbligo di indicare la fonte del breve estratto: in relazione a tale aspetto, la direttiva fa, infatti, salvi i casi nei quali ciò sia impossibile per ragioni pratiche.

[16]   Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2 del Testo unico – interamente novellato dall’art. 4 dello schema di d.lgs. in esame –, per accesso condizionato si intende “ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato” (comma 1, lett. i)). E’ definito fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato “il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dall'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi” (comma 1, lett. h)). Nel testo dello schema di decreto legislativo in esame, le definizioni, pressoché identiche, sono recate dall’art. 4, comma 1, lett. q) ed r).

Si ricorda, inoltre, che il D.Lgs. 15-11-2000 n. 373 ha dato attuazione alla direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato.

 

[17]   In particolare, la norma dispone che, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo, il Comitato di applicazione del Codice media e minori sottopone i criteri all’autorità ministeriale competente che, apportate le eventuali modifiche ed integrazioni, li approva entro i successivi trenta giorni. Entro ulteriori trenta giorni, i fornitori di servizi di media audiovisivi o i fornitori di servizi ad accesso condizionato adottano il proprio sistema di classificazione, nel rispetto dei criteri approvati con decreto ministeriale.

[19]   DPR 14 maggio 2007, n. 72, Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

[20]   L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è un’autorità indipendente istituita con legge n. 249 del 1997. La normativa vigente affida all’Autorità il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumi di libertà fondamentali dei cittadini. Con particolare riferimento agli utenti, le garanzie riguardano, tra l’altro, la vigilanza sulla qualità e sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, compresa la pubblicità, e la predisposizione di norme a salvaguardia delle categorie disagiate.

Ai sensi dell’articolo 35, comma 5, del Testo unico della radiotelevisione, l'Autorità è tenuta a presentare al Parlamento una relazione annuale sulla tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. In relazione a tale adempimento, da ultimo, il 23 dicembre 2008 il presidente dell'Autorità ha trasmesso la relazione riferita al periodo dal 1o aprile 2007 al 31 marzo 2008, di cui si è data notizia nella seduta del 5 gennaio 2009 (doc. CLII, n. 1).

La medesima disposizione prescrive, inoltre, che ogni sei mesi l'Autorità invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza una relazione informativa sullo svolgimento delle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.

http://www.agcom.it/Default.aspx?message=contenuto&DCId=1

[22]   In particolare, con la lettera a) del comma 5 dell’articolo 34 riformulato si stabilisce che il contenuto classificabile “a visione non libera” è offerto con una funzione di controllo parentale che ne inibisce l’accesso, salva la possibilità per l’utente di disattivare la predetta funzione tramite la digitazione di uno specifico codice segreto. In base alla lettera b) del medesimo comma, tale codice segreto deve essere comunicato con modalità riservate – corredato delle avvertenze in merito alla responsabilità nell’utilizzo e nella custodia del medesimo – al contraente maggiorenne che stipula il contratto relativo alla fornitura del contenuto o del servizio.

[23]   In attuazione di quanto disposto è stato emanato il D.M. 27 aprile 2006, n. 218.

[24] Si segnala che una disposizione di contenuto identico era stata già introdotta nell’ordinamento con la delibera n. 162/07 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante Modifiche al Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite.  

[25]   Con l’espressione “product placement” si intende comunemente una forma di pubblicità in cui i prodotti di determinate marche compaiono in spazi non prettamente pubblicitari, come opere cinematografiche o trasmissioni televisive. In Italia tale tecnica pubblicitaria è stata autorizzata nel 2004 per le opere cinematografiche (art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2004) consentendo l’inserimento di marchi e prodotti. Le modalità di tale inserimento sono state poi precisate con DM 30 luglio 2004.

[26]   Nel par. 61 dei “considerando” della Direttiva 2007/65/CE si indica l’elemento distintivo dell’inserimento di prodotti nel fatto che quest’ultimo è integrato nello svolgimento di un programma, mentre nelle sponsorizzazioni i riferimenti al prodotto possono avvenire durante un programma, ma non fanno parte dell’intreccio. Il medesimo paragrafo sottolinea la necessità di disciplinare il product placement al fine di garantire un trattamento omogeneo e migliorare, di conseguenza, la competitività del settore europeo dei media.

[27]   L’art. 51 del D.L.gs. n. 177 del 2005 disciplina le sanzioni di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la violazione degli obblighi in materia, fra l’altro, di pubblicità, sponsorizzazioni e televendite. Per tali fattispecie, la sanzione amministrativa irrogata varia da 10.329 euro a 258.228 euro. Peraltro, il comma 9 dell’articolo prevede che, per violazioni di particolare gravità o reiterate, l’Autorità può disporre nei confronti dell’emittente o del fornitore di contenuti la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a sei mesi, ovvero, in caso di mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide della stessa Autorità, la revoca della concessione o dell’autorizzazione. Lo schema di d.lgs. in commento, all’art. 17 (Norme integrative e di coordinamento), comma 1, lett. zz), include fra le fattispecie cui si applica l’art. 51 del d.lgs. n.177 del 2005 la violazione di obblighi inerenti l’inserimento di prodotti nei programmi audiovisivi con riferimento al nuovo articolo 40-bis.

[28]   L’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 177 del 2005 - come modificato dall'art. 11-quinquies del D.L. n. 8 del 2007, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione - prevede che la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, organo tenuto a vigilare sull’osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei minori, nei casi di inosservanza dei relativi divieti, previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a trenta giorni.

[29]   Rispetto alle possibilità consentite dalla direttiva, non sono citati i programmi sportivi.

[30]   Ai sensi dell’art. 1, par. 1, lett. d), della Direttiva 89/552/CE, come modificata dalla Direttiva 2007/65/CE, per “fornitore di servizi di media” si intende la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione. Identica definizione è contenuta nell’art. 4, comma 1, lett. b), dello schema di decreto in esame. Ai sensi della lett. c) della Direttiva, per “responsabilità editoriale” si intende l’esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi sia sulla loro organizzazione. La responsabilità editoriale non implica necessariamente la responsabilità giuridica ai sensi del diritto nazionale per i contenuti o i servizi forniti. Al riguardo, l’art. 4, comma 1, lett. h), dello schema di decreto in esame, riprendendo tale definizione, specifica che per “controllo effettivo” si intende, tra l’altro, la possibilità di assumere decisioni circa l’inserimento o la rimozione di contenuti, la collocazione, le modalità di presentazione.

[31]   D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

[32]   L’articolo è stato da ultimo modificato dall’art. 2, comma 301, della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007) e dall’art. 39, comma 2-quinquies, del D.L. 248/2007 (recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative) convertito, con modificazioni, dalla L. 31/2008. La disciplina risultante dalle modifiche citate è stata perfezionata definitivamente di recente, a seguito dell’emanazione del regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, adottato con deliberazione 66/09/CONS del 13 febbraio 2009 (Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti, adottato ai sensi degli articoli 6 e 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 67 del 21 marzo 2009, le cui disposizioni sono entrate in vigore il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione.

[33]   Si ricorda, in proposito, che, con Deliberazione n. 60/09/CPS del 22 aprile 2009, l’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni ha emanato un nuovo Regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi (in sostituzione del precedente, adottato con Delibera n. 185/03/CSP del 30 luglio 2003). Nel provvedimento si specifica che  “per diritti residuali si intendono tutti i diritti che residuano a seguito dello scadere del termine di  durata dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi”.

[34]    La rubrica dell’articolo 5 del T.U. è modificata in tal senso dalla lettera c) dell’articolo 17 in esame.

[35]   Legge 8 febbraio 1948, n. 47, Disposizioni sulla stampa.

[36]   L’art. 4 (Definizioni) dello schema di d.lgs. in commento specifica che il “fornitore di servizi di media” è la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio e ne determina le modalità di organizzazione. L’articolo 32 del TU della radiotelevisione attualmente fa riferimento al “fornitore di contenuti”.

[37]   L’art.32 del TU della radiotelevisione faceva riferimento in proposito all'emittente, al fornitore di contenuti ed alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

[38]   DPR 27 marzo 1992, n. 255, Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

[39]   L. 6 agosto 1990, n. 223, Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

[40]   Per il provvedimento è previsto il concerto del Ministro dello Sviluppo economico (al quale sono state trasferite dal DL 85/2008 le funzioni in precedenza esercitate dal Ministro delle Comunicazioni) con il Ministro per le politiche giovanili e per le attività sportive e con il Ministro della giustizia.

[41]   L’art. 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che, con decreti ministeriali o interministeriali, autorizzati dalla legge, possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza dei ministri o di autorità a questi sott’ordinate. Tali provvedimenti non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti governativi. Il comma 4 del medesimo articolo prevede che gli atti in questione debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima dell’emanazione; recano la denominazione di “regolamento”; sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

[42]   D.L. 8 febbraio 2007 n. 8, Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 L. 4 aprile 2007, n. 41.