Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (DOC 468) Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2012, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
Riferimenti:
SCH.DEC 468/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 419
Data: 06/06/2012
Descrittori:
COMMERCIO INTERNO   DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA
DL 2010 0059   MERCATO
SERVIZI E TERZIARIO     
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

Modifiche al D. Lgs. 59/2010 di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno

 

(Schema di decreto legislativo n. 468)

 

 

 

 

 

N. 419 – 6 giugno 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Estremi del provvedimento

 

 

Atto n.:

 

468

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

 

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 59 del 2010, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

 

Riferimento normativo:

 

Articoli 1, commi 3 e 5, e 41 della legge n. 88 del 2009

 

Relatore per la Commissione di merito:

 

 

Froner

 

Gruppo:

PD

 

Relazione tecnica:

 

 

Assegnazione

Alla X Commissione

 

ai sensi

 

 

 

(termine per l’esame: 16 giugno 2012)

 

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 27 maggio 2012)

 

 

 

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLI 1-21. 3

Modifiche al D. Lgs. 59/2010 in materia di servizi del mercato interno.. 3

 



 

PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo in oggetto reca modifiche al D. Lgs. 59/2010 di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno.

Lo schema di decreto legislativo, composto da 21 articoli, è corredato di relazione tecnico-finanziaria, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate nella relazione tecnico-finanziaria, nonché quelle che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-21

Modifiche al D. Lgs. 59/2010 in materia di servizi del mercato interno 

Le norme dispongono la modifica del D. Lgs. 59/2010, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno. Recano inoltre misure di coordinamento relative alle specifiche tipologie dei servizi.

La relazione tecnica afferma che il provvedimento è motivato, in primo luogo, dalla necessità di introdurre nel D. Lgs. 59/2010 gli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute con l’articolo 19 della L. 241/1990[1], che ha introdotto la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA), sia immediata che differita, nonché al posto delle autorizzazioni di attività non soggette a programmazione, ma alla sola verifica dei requisiti.

In particolare, le modifiche al D. Lgs. 59/2010 inerenti il passaggio dalla DIA alla SCIA riguardano:

         l’articolo 8, relativo alle definizioni, e l’articolo 10, relativo alla libertà di accesso ed esercizio delle attività di servizi (articolo 1 del provvedimento in esame);

         l’articolo 64, relativo alla somministrazione di alimenti e bevande (articolo 2);

         l’articolo 65, relativo agli esercizi di vicinato (articolo 3);

         l’articolo 66, relativo agli spacci interni (articolo 4);

         l’articolo 67, relativo agli apparecchi automatici (articolo 5);

         l’articolo 68, relativo alla vendita per corrispondenza, televisione o altri mezzi di comunicazione (articolo 6);

         l’articolo 69, relativo alle vendite presso il domicilio dei consumatori (articolo 7);

         l’articolo 72, relativo all’attività di facchinaggio (articolo 10);

         l’articolo 73, relativo all’attività di intermediazione commerciale e di affari (articolo 11);

         l’articolo 74, relativo all’attività di agente e rappresentante di commercio (articolo 12);

         l’articolo 75, relativo all’attività di mediatore marittimo (articolo 13);

         l’articolo 76, relativo all’attività di spedizioniere (articolo 14);

         l’articolo 79, relativo all’attività di tintolavanderia (articolo 17).  

Il provvedimento, inoltre, prevede ulteriori modifiche volte ad estendere ad alcuni settori economici il passaggio dalla DIA alla SCIA. Esse si riferiscono:

         all’articolo 2 della L. 174/2005, relativo all’attività di acconciatore (articolo 15);

         all’articolo 2, della L. 1/1990, relativo all’attività di estetista (articolo 16).

 

Le norme del provvedimento, inoltre, dispongono quanto segue:

         viene sostituito integralmente l’articolo 17 del D. Lgs. 59/2010, estendendo l’istituto della segnalazione certificata di inizio attività a tutti i casi in cui non siano esplicitamente mantenuti i vigenti regimi autorizzatori e precisando che comunque ad essi si applica il procedimento del silenzio-assenso[2] (articolo 2);

         viene sostituito integralmente l’articolo 26, comma 2, del D. Lgs. 114/1998, disponendo che, nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio, l’intera superficie di vendita sia presa in considerazione ai fini dell’applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività [articolo 8, comma 2, lettera c)].

La relazione illustrativa afferma che la disposizione è volta ad evitare che, mediante la dichiarazione che parte dell’attività è destinata alla vendita all’ingrosso, siano elusi i maggiori vincoli per le grandi superfici di vendita al dettaglio;

         viene introdotto, nel D. Lgs. 59/2010, l’articolo 71-ter, che al comma 1 dispone la soppressione dell’albo dei commissionari, mandatari e astatori di prodotti ortofrutticoli, carnei e ittici. L’esercizio del commercio all’ingrosso, compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei e ittici, è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità (articolo 9, comma 1, capoverso articolo 71-ter);  

         viene integrato l’articolo 76, comma 7, del D. Lgs. 59/2010, sopprimendo, nell’ambito dell’attività di spedizioniere, la Commissione centrale per i provvedimenti di sospensione e di revoca della iscrizione nell'elenco, le cui funzioni vengono affidate al Ministero dello sviluppo economico [articolo 14, comma 1, lettera d)];

         vengono introdotti nel D. Lgs. 50/2019 gli articoli da 80-bis a 80-sexies. Tali norme sopprimono il ruolo degli stimatori e pesatori pubblici, nonché quello di mediatori per le unità da diporto. Le norme affidano inoltre le competenze relative alla gestione del ruolo dei periti e degli esperti al competente ufficio della camera di commercio (in luogo dell’apposita Commissione nominata dalla giunta della camera). La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione per istituire ed esercitare un magazzino generale in locali da costruire o da trasformare viene sostituita dalla SCIA e la liberazione della cauzione – dovuta dall’esercente a garanzia delle obbligazioni verso l'erario, verso i depositanti e loro aventi causa – deve essere presentata al Ministero dello sviluppo economico anziché alla camera di commercio. Si dispone infine che l’impianto di un nuovo molino, nonché il trasferimento o la trasformazione di quelli esistenti, siano anch’essi soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività (articolo 18).

La relazione illustrativa afferma che la norma sopprime, in materia di molini, l’istituto del silenzio-assenso, sostituendolo con la SCIA al registro imprese, che la trasmette allo sportello unico del comune competente.

È disposto, infine, che dall’attuazione del provvedimento in esame non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai necessari adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 21).

 

La relazione tecnico-finanziaria afferma che il provvedimento, oltre a introdurre gli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute con l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA), rettifica alcuni refusi ed errori materiali contenuti nel testo originario del decreto legislativo 59/2010 e  provvede ad ulteriori e limitati interventi di semplificazione e parziale liberalizzazione dell’esercizio di alcune attività economiche (semplificazione derivante da una più completa e corretta applicazione delle disposizioni della direttiva e dei criteri di delega per il suo recepimento).

Dall’attuazione del provvedimento in esame, come già dall’originario D. Lgs. 59/2010, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né minori entrate per il bilancio dello Stato, in quanto non sono previste nuove spese, né esenzioni da imposte o altri oneri finanziari, né nuovi organi amministrativi, né nuovi compiti per le amministrazioni pubbliche interessate, che daranno attuazione alle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (come previsto dall’articolo 21 recante la clausola di invarianza finanziaria). Le modifiche apportate alla normativa vigente sono infatti finalizzate a razionalizzare ulteriormente i procedimenti autorizzatori vigenti, senza previsione di nuovi strumenti operativi e riducendo in parte, o comunque semplificando, gli adempimenti a carico delle amministrazioni interessate.

 

Al riguardo, si rileva che le disposizioni del provvedimento in esame sono volte a recepire, nell’ambito della disciplina sui servizi nel mercato interno, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Questa prende infatti il posto della dichiarazione di inizio attività (DIA)  e delle autorizzazioni di attività non soggette a programmazione, ma solo a verifica dei requisiti.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, su cui appare opportuna una conferma dal Governo, che l’applicazione dello strumento della SCIA non determini, per le amministrazioni interessate, una riduzione di introiti - derivanti dal pagamento di diritti di istruttoria e di tariffe attualmente corrisposti per il rilascio delle autorizzazioni – non compensata dal venir meno delle corrispondenti attività amministrative.

Non vi sono altresì osservazioni da formulare riguardo agli adempimenti in capo al Ministero dello sviluppo economico e delle camere di commercio, nel presupposto che agli stessi si faccia fronte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come disposto dall’articolo 21.

 



[1] Come modificato dall’articolo 5 del DL 70/2011 e dall’articolo 2 del DL 5/2012.

[2] Di cui all’articolo 20 della L. 241/1990.