Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
Titolo: | (DOC 377) Schema di decreto legislativo recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Note di verifica Numero: 323 | ||
Data: | 20/07/2011 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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Disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei
(Schema di decreto legislativo n. 377) |
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N. 323 – 20 luglio 2011 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it
Atto n.:
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377
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Natura dell’atto:
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Schema di decreto legislativo |
Titolo breve:
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Disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei
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Riferimento normativo:
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articolo 5, commi 1, lettera b), 4, lettere g), h) e i), e 7 della legge n. 240 del 2010
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Relatore per la Commissione di merito:
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Frassinetti |
Gruppo: |
PdL
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Relazione tecnica: |
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Alla
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(termine per
l’esame: |
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nonché alla Commissione Bilancio |
ai sensi
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(termine per
l’esame:
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INDICE
Disciplina della dichiarazione di dissesto finanziario
PREMESSA
Lo schema di decreto legislativo in esame reca la disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, commi 1, lett. b), 4, lett. g), h) e i), e 7 della legge n. 240/2010[1].
L’articolo 5 della legge 240/2010 reca la delega al Governo per l’adozione di decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario.
In particolare, il comma 1, lett. b) indica, tra gli obiettivi da raggiungere mediante l’adozione dei suddetti decreti, quello della revisione della disciplina concernente la contabilità, al fine di garantire la coerenza con la programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità, e di consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione nonché la previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli atenei;
il comma 4 elenca i principi e i criteri direttivi cui i decreti legislativi devono attenersi. Tra questi:
· la previsione di declaratoria di dissesto finanziario nell'ipotesi in cui l'università non possa garantire l'assolvimento delle proprie funzioni indispensabili ovvero non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi (lett. g);
· la disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario, con la previsione dell'inoltro da parte del Ministero di preventiva diffida e sollecitazione a predisporre un piano di rientro, da attuare nel limite massimo di un quinquennio e con la previsione delle modalità di controllo periodico dell'attuazione del predetto piano (lett. h); la previsione, nei casi di mancata predisposizione, di mancata approvazione ovvero omessa o incompleta attuazione del piano, del commissariamento dell'ateneo e disciplina delle modalità di assunzione, da parte del Governo, della delibera di commissariamento e di nomina di uno o più commissari, con il compito di provvedere alla predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro finanziario (lett. i).
Lo schema di decreto in esame, composto di sedici articoli, è corredato di relazione tecnica.
Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Disciplina della dichiarazione di dissesto finanziario
Le norme disciplinano i presupposti per la dichiarazione del dissesto finanziario delle università italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale, nonché i presupposti e la procedura per il commissariamento degli atenei in dissesto, da attivare nel caso in cui il piano di rientro non sia stato predisposto dagli atenei nei termini previsti, ovvero il piano di rientro proposto non sia stato approvato, ovvero non sia stato realizzato, in tutto o in parte. In coerenza con quanto disposto dalla legge di delega, le norme stabiliscono che si ha dissesto finanziario quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’ateneo raggiunge un livello di criticità tale da non poter assicurare la sostenibilità e l’assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l’università non può far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi. In particolare:
· affidano al collegio dei revisori dei conti la verifica delle condizioni patrimoniali e finanziarie dell’università e, quindi, la redazione di una relazione sull’andamento della gestione, attestante l’esistenza dei presupposti per la declaratoria di dissesto finanziario che viene dichiarata dal consiglio di amministrazione dell’università (articolo 1);
· demandano al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca l’emanazione di linee guida per la redazione del piano di rientro, di durata massima quinquennale, di cui vengono definiti i criteri e dei cui obiettivi annuali il Ministero dell’istruzione dovrà tenere conto in sede di determinazione annuale del fabbisogno finanziario di ciascun ateneo statale (articolo 4);
· affidano al Collegio dei revisori dei conti il controllo annuale sulla corretta attuazione degli obiettivi del piano di rientro e la redazione di una relazione annuale sullo stato di attuazione dei medesimi, in rapporto a quanto programmato nel piano di rientro approvato (articolo 5);
· stabiliscono che il Consiglio dei ministri deliberi il commissariamento dell’ateneo qualora emergano scostamenti tra gli obiettivi raggiunti e gli obiettivi programmati, tali da far ritenere che la relativa realizzazione sia in tutto o in parte compromessa, ovvero quando l’ateneo, dichiarato lo stato di dissesto finanziario, non ha predisposto il piano di rientro nei termini previsti, ovvero il piano predisposto non sia stato approvato secondo le procedure previste (articolo 6);
· affidano al Ministero dell’istruzione la designazione di uno o tre commissari, in relazione alle dimensioni dell’ateneo, da scegliersi tra i dirigenti e i funzionari del Ministero dell’istruzione, del Ministero dell’economia, tra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti e tra gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (articoli 7 e 8);
· prevedono la competenza dell’organo commissariale, che assume la rappresentanza legale dell’università, sull’amministrazione e la gestione del dissesto finanziario, nonché l’eventuale elaborazione o modifica del piano di rientro e l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per l’attuazione del piano di rientro e il ripianamento dei debiti (articolo 9);
· pongono a carico dell’università, nell’ambito delle risorse destinate al funzionamento dei decaduti organi di gestione, gli oneri derivanti dalla gestione commissariale; il relativo compenso è determinato con decreto ministeriale (articolo 11).
La relazione tecnica, dopo aver riassunto i contenuti del provvedimento in esame, afferma che dall'attuazione delle disposizioni in esso contenute non dovrebbero derivare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, specificando che il provvedimento non comporta l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri e che rientra nella fattispecie delle normative emanate in regime di neutralità finanziaria.
La relazione afferma inoltre che l’unica voce di spesa determinata dall’entrata in vigore del decreto (derivante dalla procedura di commissariamento) è ravvisabile nei compensi da attribuire all'organo commissariale (composto da un componente ovvero da una commissione di tre membri, a seconda delle dimensioni dell'ateneo). Per tali oneri è stata prevista una copertura totale sulle disponibilità finanziarie già esistenti nell'ateneo, a compensazione di quanto corrisposto agli organi dell'università, che decadono automaticamente con l'insediamento dei commissari. Secondo la relazione tecnica, con tale modalità i costi sostenuti dalle università per il funzionamento degli organi amministrativi vengono distratti a beneficio del costo da sostenere per i commissari (o per il commissario) e non comportano, pertanto, l'insorgenza di nuove voci di spesa.
Al riguardo, tenuto conto che, come affermato dalla relazione tecnica, il provvedimento fa ricadere l’onere relativo alle spese derivanti dalle procedure di commissariamento sugli atenei in stato di dissesto finanziario, nell’ambito delle risorse destinate al funzionamento dei decaduti organi di gestione (articolo 11), andrebbe specificato se dette risorse possano ritenersi congrue, fatte salve le altre esigenze su di esse gravanti, per la copertura delle spese derivanti dalla gestione commissariale. In caso contrario – ovvero nell’ipotesi in cui le predette risorse non risultassero sufficienti a coprire tutte le spese relative alle procedure di commissariamento - potrebbero infatti verificarsi effetti onerosi a carico della finanza pubblica.
[1] “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”.