Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 4470) Ratifica dell'Accordo di un partenariato economico tra gli Stati membri del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra
Riferimenti:
AC N. 4470/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 318
Data: 12/07/2011
Descrittori:
RATIFICA DEI TRATTATI   TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI
UNIONE EUROPEA     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 4470

 

Ratifica dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

 

 

 

(Approvato dal Senato – A.S. 2623)

 

 

 

 

 

N. 318 – 12 luglio 2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

4470

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008

 

Iniziativa:

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Stefani

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 

 

 


INDICE

 

 

 

 

 

 

ARTICOLI 1-250 dell’Accordo; ARTICOLI 1-14 del Protocollo II; Dichiarazione comune sulla cooperazione allo sviluppo.. 4

Partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, la Comunità europea e i suoi Stati membri4



PREMESSA

 

Il disegno di legge, già approvato dal Senato, autorizza la ratifica e l’esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum[1], da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bridgetown (Barbados) il 15 ottobre 2008.

Il testo (composto da 250 articoli, 7 Allegati, 3 Protocolli e alcune Dichiarazioni finali)  è corredato di relazione tecnica. Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo ha trasmesso un’ulteriore documentazione tecnica, della quale si dà conto nella presente Nota.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

(euro)

Protocollo II –   Assistenza amministrativa

                            reciproca nel settore doganale

all’ANNO*

Articolo 7 paragrafo 3 (Invio di funzionari per richieste di assistenza)

6.300

Articolo 7 paragrafo 4 (Presenza di funzionari alle indagini di un altro Stato parte)

6.300

Articoli 11 (Invio di funzionari in qualità di esperti o di testimoni)

 

5.400

 Totale

18.000

*Le annualità non sono specificate in quanto, secondo la RT, dall’Accordo non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che le relative spese saranno fronteggiate a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente,  (v. infra  relazione tecnica).

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-250 dell’Accordo; ARTICOLI 1-14 del Protocollo II; Dichiarazione comune sulla cooperazione allo sviluppo

Partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, la Comunità europea e i suoi Stati membri

Le norme dell’Accordo dispongono quanto segue.

Viene esclusa qualunque misura relativa ai dazi doganali all’importazione o all’esportazione che possa costituire una protezione indiretta a favore dei prodotti nazionali o una tassazione per scopi fiscali (articolo 13).

Vengono espressamente esclusi i dazi doganali sulle importazioni verso i Paesi CE di merci provenienti dagli Stati del Cariforum (articolo 14 e 15). D’altra parte, vengono introdotte limitazioni ai dazi doganali applicati dagli Stati del Cariforum ai prodotti provenienti da Paesi CE (articolo 16). Ai fini di cui sopra, le parti convengono di rafforzare la cooperazione nel campo doganale per assicurare un efficace controllo degli scambi e dei trattamenti preferenziali riconosciuti a norma dell’Accordo (articoli 20, 29 e 30).

La reciproca assistenza doganale viene disciplinata più nel dettaglio dal Protocollo II, al quale l’articolo 30 fa espresso rinvio.

Alle importazioni dalle rispettive aree non possono essere applicati, né direttamente né indirettamente, imposte interne o altri oneri superiori a quelli già applicati ai prodotti nazionali simili (articolo 27).

Le parti concordano di istituire un Comitato speciale per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi, composto da rappresentanti delle parti (le quali esercitano le presidenza secondo una rotazione annuale). Il Comitato sorveglia l’attuazione delle misure dell’Accordo ed opera quale sede di consultazione per gli obblighi previsti dal Protocollo II (articolo 36).

Nel campo del commercio, le parti convengono di cooperare e di potenziare la comunicazione e lo scambio di informazioni sulle reciproche regolamentazioni tecniche (articoli 49 e 51).

Analogo meccanismo di cooperazione viene previsto nel campo delle misure sanitarie e  fitosanitarie (articoli 52-59).

In relazione agli obblighi di trasparenza, con riferimento alle reciproche decisioni legislative ed amministrative, gli Stati parte si impegnano a rispondere tempestivamente a tutte le richieste di informazioni relative a norme applicative o ad accordi internazionali che incidono sulle materie del presente Accordo. A tal fine le parti provvedono ad istituire uno o più centri di informazione per rispondere alle richieste degli investitori e dei prestatori di servizi (articolo 86).

L’allegato V, al quale la norma fa espresso rinvio, indica per l’Italia i seguenti centri di informazione: Ministero degli affari esteri (Ufficio per il coordinamento OMC; Ufficio II Relazioni esterne dell’Unione europea); Ministero del commercio internazionale (Direzione generale per la politica commerciale-Divisione V). Si fa presente che le competenze di quest’ultimo ministero sono attualmente svolte dal Ministero per lo sviluppo economico.

Viene prevista, per la risoluzione di controversie non risolvibili tramite consultazioni, la costituzione di un collegio arbitrale composto da tre membri individuati in accordo fra le parti (articolo 207).

Viene istituito il Consiglio congiunto Cariforum-CE, incaricato di sorvegliare l’attuazione dell’Accordo, che si riunisce periodicamente a intervelli non superiori a due anni. L’organo è composto da membri del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione europea, da un lato, e da rappresentanti degli Stati Cariforum dall’altro (articoli 227-229).

Il Consiglio è assistito da un Comitato consultivo per la promozione della cooperazione tra le società civili, gli ambienti accademici e le parti economiche e sociali (articolo 232).

Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio è assistito dal Comitato Cariforum-CE per il commercio e lo sviluppo, composto da rappresentanti di entrambe le parti, di norma alti funzionari. Il Comitato può a sua volta istituire comitati o organismi speciali per trattare questioni di sua competenza. Il Comitato si riunisce, di norma, una volta all’anno (articolo 230).

E’ istituito un Comitato parlamentare Cariforum-CE, che riunisce membri del Parlamento europeo e delle assemblee legislative degli Stati del Cariforum (articolo 231).

 

Le norme del Protocollo II (Assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale) dispongono quanto segue.

Le parti si obbligano a fornire alle autorità richiedenti tutte le informazioni pertinenti che consentano di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le attività e le persone fisiche o giuridiche sottoposte a controllo (articolo 3).

L’autorità interpellata prende le misure necessarie per consegnare tutti i documenti  e notificare tutte le decisioni provenienti dall’autorità richiedente che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo (articolo 5).

Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni vanno presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell’autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest’ultima.

Per soddisfare le domande di assistenza, l’autorità interpellata procede - nei limiti delle proprie competenze e delle risorse disponibili - fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l’esecuzione (articolo 7, paragrafi  1 e 2).

Tale obbligo si intende esteso anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall’autorità interpellata, qualora quest’ultima non possa agire autonomamente.

I funzionari debitamente autorizzati possono recarsi negli uffici dell’autorità interpellata per ottenere informazioni sulle attività che possono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale (articolo 7, paragrafo 3).

I funzionari autorizzati possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio degli altri Stati parte (articolo 7, paragrafo 4).

Un funzionario dell’autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, in qualità di esperto o di testimone, in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente Protocollo (articolo 11).

Gli Stati firmatari rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute a norma del Protocollo, escluse le spese per esperti e testimoni, nonché per gli interpreti e i traduttori che non dipendono da servizi pubblici (articolo 12).

 

Le norme della Dichiarazione comune sulla cooperazione allo sviluppo dispongono quanto segue.

Le parti prendono atto della disponibilità di euro 165 milioni per il finanziamento del programma regionale per i Caraibi e ricordano che, a norma dell’Accordo di Cotonou, verrà concordato un protocollo finanziario successivo a quello attuale per il periodo 2014-2020. Riconoscono, inoltre, che i fondi destinati al programma regionale vanno completati dai contributi degli Stati UE relativi agli aiuti al commercio. Le parti concordano sui benefici dei meccanismi di sviluppo regionale, compreso un apposito fondo, accessibili a tutti gli Stati del Cariforum. A tal fine, la Commissione CE e gli Stati UE considereranno la finalità di dotare il fondo di sviluppo Caricom delle risorse volte a sostenere l’esecuzione dei programmi relativi all’attuazione dell’Accordo.

 

La relazione tecnica quantifica le spese relative ad alcune norme del Protocollo II, relativo all’assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, precisando tuttavia che da tale Protocollo non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che le relative attività sono incluse tra quelle correntemente svolte dall’Agenzia delle dogane. Pertanto le connesse spese saranno fronteggiate a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in virtù dell’autonomia contabile di cui gode l’Agenzia delle dogane ai sensi dell’articolo 61 del D. Lgs. 300/1999 (Riforma dell'organizzazione del Governo)[2].

Con riferimento alle predette spese, relative ad alcune norme del Protocollo II[[3]], la relazione tecnica espone i seguenti procedimenti di calcolo:

 

 

Articolo 7, paragrafo 3, del Protocollo II

Spese di missione

 

(euro)

Pernottamento

euro 150 x 2 persone x 5 giorni

euro 1.500

Rimborso vitto

euro 50[4] x 2 persone x 6 giorni

euro 600

Spese di viaggio

biglietto A/R Roma-Santo Domingo  (euro 2.000 x 2 persone + euro 200 quale maggiorazione  del 5 per cento)(*)

euro 4.200

Totale

 

euro 6.300

 (*) Come chiarito con riferimento a precedenti provvedimenti di ratifica, la maggiorazione del 5 per cento delle spese di viaggio spetta ai funzionari in missione ai quali sia assegnata la diaria intera. Circa la definizione di “diaria intera”, si fa presente che la misura della diaria (attualmente, dopo il DL 78/2010, si deve fare riferimento al “rimborso delle spese di vitto e alloggio”) viene ridotta nel caso in cui il funzionario benefici del vitto o dell’alloggio messo a disposizione dell’Amministrazione ospitante.

 

Articolo 7, paragrafo 4, del Protocollo II

Spese di missione

 

(euro)

Pernottamento

euro 150 x 2 persone x 5 giorni

euro 1.500

Rimborso vitto

euro 50[[5]] x 2 persone x 6 giorni

euro 600

Spese di viaggio

biglietto A/R Roma-Santo Domingo  (euro 2.000 x 2 persone + euro 200 quale maggiorazione  del 5 per cento) (*)

euro 4.200

Totale

 

euro 6.300

                                                                                                                      (*) Vedi sopra.

 

Articolo 11 del Protocollo II

Spese di missione

 

(euro)

Pernottamento

euro 150 x 2 persone x 3 giorni

euro 900

Rimborso vitto

euro 50 x 2 persone x 3 giorni

euro 300

Spese di viaggio

biglietto A/R Roma-Santo Domingo  (euro 2.000 x 2 persone + euro 200 quale maggiorazione  del 5 per cento) (*)

euro 4.200

Totale

 

euro 5.400

                                                                                                                       (*) Vedi sopra.

 

La RT evidenzia che il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto sia del decreto-legge 223/2006 (che riduce del 20 per cento l’importo della diaria ed abroga la maggiorazione del 30 per cento sulla stessa[6]) sia del decreto-legge 78/2010.

La RT sembrerebbe fare riferimento all’articolo 6, comma 12, del DL 78/2010, in base al quale a decorrere dal 2010 le diarie per le missioni all'estero non sono più dovute (con eccezione di quelle riguardanti le missioni internazionali di pace e quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco). In sostituzione è stato previsto che con apposito decreto ministeriale siano determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero.

La RT fa presente, inoltre, che le ipotesi assunte per il calcolo delle spese da sostenere relative al numero dei funzionari ed esperti, alle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell’attuazione dell’indicato provvedimento.

Come detto, la relazione tecnica afferma che dall’attuazione degli articoli 3, 5, 7 e 11 non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che le relative attività sono incluse tra quelle correntemente svolte dall’Agenzia delle dogane.

Anche per le spese relative all’utilizzo di interpreti e traduttori previste dall’articolo 12 la RT afferma l’assenza di effetti onerosi, in quanto tali funzioni saranno svolte dai funzionari di ruolo in servizio presso detta Amministrazione.

Nel corso dell’esame presso il Senato il Governo ha trasmesso la seguente documentazione tecnica.

In particolare, in una nota della Ragioneria generale dello Stato viene ribadita la congruità della quantificazione riportata nella relazione tecnica rispetto all’articolo 7 del Protocollo II([7]), con particolare riferimento alle spese di personale.

In relazione agli articoli 13, 14 e 15 dell’Accordo, che prevedono la soppressione dei dazi doganali nei confronti degli Stati appartenenti al Cariforum, la RGS ribadisce che tale soppressione comporta una riduzione di introiti per gli Stati a titolo di spese di riscossione, riconosciuti dalla normativa comunitaria nella misura del 25% dell’importo dei dazi doganali riscossi. Tuttavia, la mancata percezione dell’aggio trova compensazione nel venir meno delle corrispondenti spese di riscossione. La RGS conferma, inoltre, che le predette norme comportano una diminuzione delle entrate doganali che incide direttamente sulle somme da versare all’Unione europea a titolo di risorse proprie tradizionali, con corrispondente aumento delle somme da versare all’UE a titolo di risorse calcolate sul PNL, finanziate a carico dei bilanci degli Stati membri. Le norme, pertanto, non incidono, sull’entità complessiva dell’onere, ma sulla sua composizione interna, senza impatti aggiuntivi sulla finanza pubblica. Infatti gli oneri per le risorse proprie del triennio 2011-2013, considerate complessivamente, sono già scontati nei documenti previsionali di finanza pubblica, sulla base delle previsioni pluriennali approvate in sede comunitaria per lo stesso periodo, definite per l’insieme del fabbisogno di spesa UE.

In relazione, poi, all’articolo 27 dell’Accordo, la RGS fa presente che la clausola ivi inclusa, contenente una condizione di reciprocità in termini di esenzione dall’applicazione dei dazi per i paesi interessati, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Riguardo agli articoli 36 e 86 dell’Accordo, la RGS rinvia all’Agenzia delle dogane i chiarimenti circa le spese derivanti dall’istituzione del Comitato speciale per la cooperazione doganale e dei centri di informazione contemplati nelle menzionate disposizioni.

In una successiva nota dell’Agenzia delle dogane si sottolinea - per quanto concerne l’attuazione dell’articolo 36 - che per prassi nei comitati di cooperazione doganale gli Stati membri sono rappresentati dalla Commissione europea. L’invio di funzionari dell’Agenzia delle dogane avverrebbe unicamente in circostanze particolari, su richiesta della stessa Commissione. In tal caso, gli eventuali oneri di missione graverebbero sulle poste del bilancio di esercizio della medesima Agenzia destinate alle missioni estere.

Riguardo all’articolo 86, la nota si limita a fare presente che l’Agenzia non compare tra i centri di informazione elencati nell’allegato V richiamato dallo stesso articolo, che invece indica come centri di informazione per l’Italia alcune strutture del Ministero degli affari esteri e del Ministero dello sviluppo economico.

Quanto – infine - alle restanti norme, l’Agenzia delle dogane conferma le valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato riguardo all’assenza di effetti finanziari.

 

Al riguardo andrebbe preliminarmente confermato che le spese quantificate dalla relazione tecnica (18.000 euro all’anno) possano essere sostenute nell’ambito delle risorse dell’Agenzia delle dogane già disponibili.

Ciò premesso, si osserva che, secondo la documentazione tecnica trasmessa nel corso dell’esame presso il Senato, la soppressione dei dazi doganali nei confronti degli Stati appartenenti al Cariforum (articoli 13, 14 e 15 dell’Accordo) non inciderà sull’entità complessiva delle somme da versare all’UE, in quanto per il triennio 2011-2013 gli oneri per le risorse proprie, considerate complessivamente, sono già scontati nei documenti previsionali di finanza pubblica (sulla base delle stime pluriennali approvate in sede comunitaria in coerenza con il fabbisogno dell’UE).

In proposito, andrebbe precisato se dalla soppressione dei dazi all’importazione derivi esclusivamente una riduzione di introiti destinati a dare copertura alle spese di riscossione. In caso contrario (ossia qualora tali risorse fossero finalizzate anche alla copertura di altre spese), il venir meno di tali introiti potrebbe determinare effetti onerosi.

In particolare, andrebbe meglio precisato il meccanismo indicato dalla predetta documentazione, in base al quale – pure in presenza di una diminuzione delle risorse finalizzate ad alimentare i versamenti all’Unione europea -  non si verificherebbe, nel triennio in corso, una carenza di risorse da destinare alla stessa UE tale da richiedere una contribuzione  compensativa da parte dell’Italia.

Si osserva infine che non è chiaro se – in base a quanto affermato dal Governo - le norme soppressive dei dazi possano comunque incidere sulle previsioni di spesa per gli anni successivi al 2013, con un aumento del contributo a carico dell’Italia.

Analoghi chiarimenti appaiono necessari con riferimento all’articolo 27 (limiti alle imposte interne per i prodotti importati dai paesi Cariforum), considerato che non sono stati forniti elementi informativi in ordine ai regimi fiscali attualmente applicati su detti prodotti.

Riguardo all’articolo 86 dell’Accordo (che prevede l’istituzione di appositi centri di informazione per l’applicazione dell’Accordo e per i rapporti commerciali fra Italia e altri Stati firmatari dell’Accordo), al fine di escludere possibili effetti onerosi andrebbe chiarito se le strutture indicate dall’allegato V (che fa riferimento ad alcuni uffici del Ministero degli affari esteri e del Ministero dello sviluppo economico) siano effettivamente in grado di dare esecuzione ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse già disponibili.

Andrebbero infine chiarite le possibili implicazioni finanziarie delle norme, contenute nella Dichiarazione comune sulla cooperazione allo sviluppo, con le quali viene prevista la contribuzione da parte degli Stati UE per l’esecuzione dei programmi relativi all’attuazione dell’Accordo.



[1] Il Cariforum raggruppa, all'interno dei paesi Africa, Caraibi e Pacifico (ACP), quelli facenti parte della Comunità e mercato comune dei Caraibi (Caricom), unitamente alla Repubblica dominicana (che nel CARICOM figura come osservatore). Il Caricom ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e l’integrazione economica tra i propri membri, che sono i seguenti: Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Giamaica, Montserrat, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad e Tobago.

[2] Si ricorda che, in base all’articolo 61, le agenzie fiscali – fra cui l’Agenzia delle dogane - hanno personalità giuridica di diritto pubblico; inoltre hanno autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

[3] La relazione tecnica fa riferimento genericamente agli articoli, senza precisare se si tratti dell’Accordo o di uno dei Protocolli.

[4] 50 per cento della previgente diaria di euro 99,18.

[5] V. nota precedente.

[6] Prevista dall’articolo 3 del regio decreto 941/1926

[7] Come detto (v. nota 3), la relazione tecnica fa riferimento letteralmente agli articoli, senza precisare se si tratti dell’Accordo o di uno dei Protocolli. Tuttavia si desume dal testo che le norme richiamate sono quelle del Protocollo II sopra richiamato.