Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | A.C. 2718: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra Italia e Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note di verifica Numero: 102 | ||||
Data: | 06/10/2009 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 2718
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Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra Italia e Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali
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N. 102 – 6 ottobre 2009 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
A.C.
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2718 |
Titolo breve:
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Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007.
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Iniziativa:
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Commissione di merito:
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Relatore per la Commissione di merito:
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Stefani |
Gruppo:
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Relazione tecnica: |
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Destinatario:
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Oggetto:
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INDICE
ARTICOLO 8 della Convenzione e § 5 Protocollo aggiuntivo
Navigazione marittima ed aerea
Compensi e gettoni di presenza
PARAGRAFO 12 del Protocollo aggiuntivo
Diritto alla riscossione della Zakat
ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica
PREMESSA
Il disegno di legge in esame, approvato senza modificazioni dal Senato[1] ed esaminato in sede referente dalla III Commissione della Camera (che a sua volta non ha apportato modifiche), autorizza la ratifica della Convenzione tra l’Italia e l’Arabia Saudita stipulata, con Protocollo aggiuntivo, il 13 gennaio 2007, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.
Come affermato nella relazione illustrativa,
Il disegno di legge di ratifica, nel testo iniziale, è corredato di relazione tecnica.
La relazione contiene le valutazioni sui riflessi finanziari recati da alcuni articoli della Convenzione. Le stime si basano sui dati disponibili per l’anno 2007, desunti dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d’imposta Modello 770/2008.
Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica e le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA
Articoli della convenzione e del Protocollo aggiuntivo |
Oggetto |
Minori entrate annue dal 2010 (valori in euro) |
Articolo 7 |
Utili delle imprese |
16.000 |
Articolo 10 |
Dividendi |
30.000 |
Articolo 12 |
Canoni |
3.000 |
Articolo 13 |
Utili di capitale |
30.000 |
Articolo 14 |
Professioni indipendenti |
34.000 |
Articolo 22 |
Altri redditi |
3.000 |
Par. 12 Protocollo |
Riscossione della Zakat |
150.000 |
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266.000 |
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Le norme sanciscono, in particolare, il principio in base al quale gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, salvo che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata.
In tal caso gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato, tuttavia solo nella misura in cui essi sono attribuibili alla stabile organizzazione.
Nel caso in cui gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della Convenzione, dovranno applicarsi questi ultimi.
La relazione tecnica assegna alle disposizioni un effetto di perdita di gettito di circa 16.000 euro annui.
Infatti, l’applicazione del principio di imponibilità degli utili esclusivamente nello Stato di residenza dell’impresa rende inapplicabile la vigente normativa nazionale riguardante la tassazione dei compensi conseguiti da imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.
L’articolo 23, comma 2, lettera d), del TUIR dispone che tali compensi si considerino prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti. Ad essi si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell’esercizio di impresa.
Dai dati dell’Anagrafe tributaria riferiti al 2007, risultano soggetti residenti in Arabia Saudita che hanno percepito importi da società operanti in Italia per un ammontare complessivo di circa 104.000 euro, cui corrispondono ritenute applicate per circa 32.000 euro. Di tali soggetti, solo una parte potrebbe ricadere nell’ambito applicativo dell’articolo 23, comma 2, lettera d), del TUIR.
In assenza di indicazioni circa la natura soggettiva dei percipienti sauditi, la relazione ipotizza che solo il 50 per cento di tali soggetti potrebbe trarre vantaggio dalla nuova disciplina convenzionale, con una perdita di gettito pari alla metà dell’ammontare delle ritenute attualmente praticate.
Al riguardo si rileva che non è fornito alcun riscontro oggettivo per suffragare l’ipotesi adottata circa la quota di reddito imponibile (50 per cento) che rientrerebbe nel campo di applicazione della nuova disciplina. In proposito, appaiono quindi necessari chiarimenti.
ARTICOLO 8 della Convenzione e § 5 Protocollo aggiuntivo
Navigazione marittima ed aerea
Le norme dispongono, in particolare, che gli utili derivanti dall’esercizio di navi in traffico internazionale siano imponibili esclusivamente nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
Tali disposizioni si applicano anche agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Con riguardo alla tassazione degli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, della navigazione aerea, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’apposito accordo stipulato tra i due Stati il 24 novembre del 1985 (§ 5 del Protocollo aggiuntivo).
La relazione tecnica afferma che gli effetti sul gettito delle disposizioni in materia di traffico aereo possono considerarsi non rilevanti.
Nonostante l’articolo 73, comma 3, del TUIR consideri soggetti residenti, ai fini IRES, le società e gli enti che hanno in Italia la sede legale, la nuova disciplina convenzionale non dovrebbe necessariamente determinare una diminuzione di gettito. Risulta, infatti, applicabile anche alle imprese di navigazione il principio di tassazione del reddito d’impresa derivante da attività esercitate in Italia mediante una stabile organizzazione.
Al riguardo appare opportuno acquisire ulteriori chiarimenti. Infatti, poiché l’effetto di minore gettito si realizzerebbe per gli utili di quelle società di navigazione che, pur avendo sede legale in Italia, hanno la sede della direzione effettiva dell’impresa in Arabia Saudita, non sembra potersi presumere con certezza che la sede legale, ossia la sede indicata nell’atto costitutivo o nello statuto della società, presenti le caratteristiche necessarie per essere considerata una stabile organizzazione, ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione.
Le norme dispongono che gli utili delle imprese associate direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa siano inclusi negli utili di tale impresa e tassati in conseguenza.
A tal fine, gli Stati contraenti possono eseguire rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive Amministrazioni finanziarie e procedere ai corrispondenti aggiustamenti, che dovranno effettuarsi in conformità alla procedura amichevole di cui all’articolo 25 della Convenzione.
La relazione tecnica afferma che l’introduzione delle disposizioni non dovrebbe generare significative contrazioni delle basi imponibili ai fini delle imposte dirette.
Nulla da osservare al riguardo.
Le norme prevedono che i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente siano imponibili nello Stato di residenza del percettore. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato di residenza della società che paga i dividendi ed in conformità alla legislazione di tale Stato.
In particolare, se il percettore ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere:
il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se l’effettivo beneficiario è una società di capitali che detiene, da almeno dodici mesi, almeno il 25 per cento del capitale della società che eroga i dividendi;
il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
Le modalità di applicazione di tali limitazioni saranno stabilite di comune accordo dalle Autorità competenti degli Stati contraenti.
La relazione tecnica assegna alle disposizioni un effetto di perdita di gettito di 30.000 euro in ragione d’anno.
La quantificazione utilizza i dati dell’Anagrafe tributaria per il periodo d’imposta 2007, dai quali risultano 112 soggetti residenti in Arabia Saudita, per i quali il sostituto d’imposta ha dichiarato dividendi distribuiti per un ammontare di 203.000 euro e ritenute applicate per circa 40.000 euro. A tali dividendi è stata applicata prevalentemente l’aliquota ordinaria di tassazione per i non residenti, pari al 27 per cento.
La relazione tecnica ipotizza, in via prudenziale, che a tali dividendi si applichi l’aliquota convenzionale più favorevole, pari al 5 per cento, realizzando un gettito pari a circa 10.000 euro. Rispetto alla normativa attualmente vigente, si realizza, pertanto, una perdita di gettito di circa 30.000 euro.
In via prudenziale, non è considerato l’effetto di recupero di gettito derivante dal minore credito d’imposta per imposte pagate all’estero in capo ai soggetti residenti percettori di dividendi distribuiti da società saudite.
Nulla da osservare al riguardo, in considerazione del grado di prudenzialità della stima proposta.
Le norme dispongono che i redditi derivanti da crediti siano tassati in via definitiva nel Paese di residenza del destinatario effettivo. Fa eccezione il caso in cui il percipiente eserciti, nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, attività commerciale o industriale attraverso una stabile organizzazione o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata: in questo caso gli interessi, se sono ricollegabili a tali attività, sono tassati nello Stato della fonte dei redditi secondo la normativa ivi vigente.
I redditi derivanti da crediti possono essere tassati anche nello Stato di provenienza. In tal caso, se la persona che percepisce tali redditi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta applicata non può eccedere il 5 per cento dell’ammontare lordo dei redditi stessi. Tale limitazione sarà applicata di comune accordo dalle autorità competenti degli Stati contraenti.
La relazione tecnica afferma che l’entrata in vigore della disciplina convenzionale non comporta alcun effetto di rilievo sul gettito.
In base ai dati dell’Anagrafe tributaria per l’anno d’imposta 2007 (quadro SP Modello 770/2008) risultano corrisposti a soggetti residenti in Arabia Saudita interessi per un ammontare di 11 milioni di euro. Tale base imponibile, tuttavia non risulta assoggettata ad alcuna tassazione in Italia, in quanto si tratta di interessi derivanti da conti correnti bancari e postali (articolo 26-bis del DPR n. 600 del 1973).
Nulla da osservare al riguardo.
Le norme sanciscono, anche per i redditi costituiti dai canoni (royalties)[3], il principio di imponibilità nel Paese di residenza del beneficiario.
Lo Stato di provenienza dei redditi ha, tuttavia, la possibilità di effettuare un prelievo nel limite del 10 per cento dell’ammontare lordo dei canoni, nel caso in cui il destinatario ne sia l’effettivo beneficiario.
Le modalità applicative di tale limitazione saranno regolate di comune accordo dalle autorità competenti dei Paesi contraenti.
Ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera c), del TUIR, i compensi per l’utilizzazione di opere di ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa, nonché di processi, formule ed informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico si considerano prodotti nel territorio dello Stato.
Tali compensi, se corrisposti a non residenti, sono soggetti ad una ritenuta del 30 per cento a titolo d’imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. A tal fine si applica agli ammontari lordi una deduzione forfetaria del 25 per cento a titolo di spese sostenute. La deduzione è del 40 per cento se i compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore ai 35 anni.
La relazione tecnica associa alle disposizioni una perdita di gettito di circa 3.000 euro annui.
La quantificazione si basa sui dati dell’Anagrafe tributaria per il periodo d’imposta 2007, dai quali si evidenziano redditi riconducibili alla categoria di canoni erogati da sostituti d’imposta italiani a soggetti residenti in Arabia Saudita, per un ammontare lordo di 35.000 euro, dai quali derivano ritenute per 5.000 euro.
Pertanto, la relazione afferma che la possibile diminuzione di gettito conseguente all’applicazione dell’aliquota convenzionale del 10 per cento sia pari a circa 3.000 euro.
La stima, in via prudenziale, non considera la possibile ripresa di gettito a titolo di minore credito d’imposta per le imposte pagate all’estero da parte di soggetti residenti in Italia percettori di canoni in Arabia Saudita.
Al riguardo si osserva che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica, considerando che l’aliquota convenzionale, ai fini della determinazione del gettito a legislazione variata, deve intendersi comunque applicata alla quota imponibile dei compensi lordi, al netto della deduzione forfetaria delle spese.
Le norme, con riguardo al trattamento fiscale dei capital gains prevedono che l’imposizione avvenga:
nel Paese in cui sono situati i beni, se si tratta di plusvalenze relative a beni immobili, come definiti dall’articolo 6 della stessa Convenzione;
nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa per l’esercizio della professione, se si tratta di plusvalenze relative ai beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa;
esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell’impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili in traffico internazionale o a beni mobili relativi alla gestione di tali navi i aeromobili;
esclusivamente nel Paese di residenza del cedente in tutti gli altri casi.
La relazione tecnica quantifica in 30.000 euro annui la perdita di gettito ascrivibile alle disposizioni in esame.
In base a tali disposizioni, infatti, non potranno più essere assoggettati a tassazione in Italia le seguenti plusvalenze realizzate da soggetti residenti in Arabia Saudita:
- plusvalenze da cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate in società residenti (art. 67, comma 1, lettera c) del TUIR), soggette ad imposta sostitutiva del 27 per cento;
- plusvalenze da cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate in società residenti, non negoziate nei mercati regolamentari (art. 67, comma 1, lettera c-bis) del TUIR), soggette ad imposta sostitutiva del 12,5 per cento;
- plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa non negoziati nei mercati regolamentati (art. 67, comma 1, lettera c-ter) del TUIR), soggette all’imposta sostitutiva del 12,5 per cento;
- plusvalenze su contratti derivati conclusi fuori dai mercati regolamentati ( art. 67, comma 1, lettere c-quater ) e c-quinquies) del TUIR), soggette all’imposta sostitutiva del 12,5 per cento.
In base ai dati disponibili per l’anno d’imposta 2007, risultano poste in essere operazioni assoggettabili alla presente disciplina per un ammontare di 750.000 euro. Ipotizzando che le plusvalenze assommino al 30 per cento dell’ammontare delle operazioni segnalate, vale a dire a 225.000 di euro, e che ad esse si applichi, in via prevalente, l’aliquota dell’imposta sostitutiva del 12,5 per cento, la relazione stima una perdita di gettito di circa 30.000 euro.
Al riguardo si rileva che la correttezza della quantificazione appare condizionata dalla attendibilità delle ipotesi assunte circa l’ammontare delle plusvalenze, rispetto all’importo delle operazioni rilevabili dalle dichiarazioni, nonché circa l’aliquota di imposta sostitutiva cui tali plusvalenze sarebbero prevalentemente assoggettate. Appare, pertanto, opportuno disporre di maggiori elementi per suffragare le ipotesi, relative ai predetti parametri, assunte dalla relazione tecnica.
Le norme dispongono che i redditi che un residente di uno Stato contraente trae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti siano imponibili soltanto nello Stato di residenza. Tuttavia, tali redditi sono imponibili anche nell’altro Stato contraente nei seguenti casi:
se il soggetto dispone abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per lo svolgimento della propria attività;
se il soggetto soggiorna nell’altro Stato contraente per periodi che oltrepassano complessivamente 183 giorni nell’anno fiscale;
se il soggetto erogante sia un residente nel Paese di prestazione dell’attività, o una stabile organizzazione ivi situata e la remunerazione sia superiore nell’anno fiscale a 150.000 dollari.
La relazione tecnica assegna alle disposizioni un effetto di diminuzione di gettito di 34.000 euro annui.
La relazione afferma che l’ambito di applicazione delle disposizioni è speculare a quello disciplinato dall’articolo 53 del TUIR, concernente i redditi da lavoro autonomo. Ai sensi dell’articolo 25 del DPR n. 600 del 1973, i compensi erogati a non residenti per prestazioni di lavoro autonomo sono soggetti ad una ritenuta a titolo d’imposta del 30 per cento.
Il principio di tassazione nel Paese di residenza del percettore, introdotto dalla Convenzione, potrebbe determinare un effetto di perdita di gettito, tuttavia limitato dalla possibilità prevista di imputare alla base fissa i compensi erogati a residenti in Arabia Saudita.
I dati desunti dai Modelli 770/2008 indicano un ammontare complessivo di redditi derivanti dall’esercizio di una libera professione pari a 225.000 euro nel 2007, cui corrisponde un ammontare di ritenute pari a 67.000 euro.
La relazione tecnica ipotizza che la metà di tali redditi possa essere imputata a soggetti che dispongono di una base fissa di attività in Italia e, pertanto, continui ad essere assoggettata a tassazione nel nostro Paese.
Pertanto la perdita di gettito è stimata in circa 34.000 euro annui.
Al riguardo si rileva che non sono forniti elementi a sostegno dell’ipotesi assunta dalla relazione tecnica circa la quota di redditi che ricadrebbe nella disciplina convenzionale che prevede l’imponibilità in Italia, in quanto prodotta da soggetti che in tale Stato dispongono di una base fissa.
Le norme dispongono che i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività di lavoro dipendente sono imponibili solo in tale Stato, a meno che tale attività non sia svolta nell’altro Stato contraente. In tal caso, le remunerazioni sono tassate nello Stato in cui l’attività è svolta se:
il beneficiario soggiorna nell’altro Stato contaente per periodi complessivamente superiori a 183 giorni nell’anno fiscale;
le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente dell’altro Stato contraente o da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nell’atro stato contraente.
La relazione tecnica afferma che il principio contenuto nella Convenzione è quello della tassazione concorrente, ferma restando la tassazione definitiva da parte dello Stato di residenza del prestatore di lavoro. In particolare, per i soggetti residenti in Italia si continuerà ad operare secondo il principio di tassazione mondiale e non si dovrebbero verificare pertanto significative variazioni di gettito.
Nulla da osservare al riguardo.
Compensi e gettoni di presenza
La norma dispone che i compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un soggetto residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione di una società residente nell’altro Stato contraente siano imponibili nello Stato in cui risiede la società che eroga il compenso.
La relazione tecnica non assegna alla disposizione alcuna variazione di gettito significativa.
Sottolinea che l’articolo non stabilisce l’esclusività del potere impositivo dello Stato di residenza della società erogante. Ciò legittima lo Stato italiano all’applicazione dell’imposta nei confronti di amministratori e sindaci residenti nel nostro Paese, nonché all’applicazione della ritenuta sugli emolumenti percepiti dai non residenti per le attività effettuate in Italia.
Dai dati disponibili per il periodo d’imposta 2007 (Modello 770/2008, quadro SC) si rilevano somme esigue (18.000 euro) corrisposte a soggetti residenti in Arabia Saudita per redditi di tale natura.
Nulla da osservare al riguardo.
Le norme prevedono che i redditi conseguiti da artisti impegnati in qualsiasi forma di spettacolo e da sportivi siano imponibili nel Paese in cui sono esercitate le attività.
Tale principio si applica anche quando il reddito non è erogato direttamente all’artista o allo sportivo, ma ad altro soggetto, quale ad esempio la società alla quale lo sportivo sia legato da rapporto di lavoro.
La relazione tecnica, sulla base dei dati desumibili dalle dichiarazioni (modello 770/2008 Sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi), non rileva alcuna variazione significativa di gettito.
Nulla da osservare al riguardo.
La norma dispone che gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati considerati nei precedenti articoli della Convenzione, sono imponibili in via esclusiva nello Stato di residenza del soggetto che ha realizzato il reddito.
La relazione tecnica assegna alla norma un effetto di perdita di gettito di 3.000 euro annui.
La perdita di gettito deriva dal fatto che la norma della Convenzione potrebbe sottrarre alla tassazione in Italia i redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo di carattere occasionale, non rientranti nella disciplina dell’articolo 14 della Convenzione, rese da residenti in Arabia Saudita. Tali redditi, in base alla normativa fiscale interna, sono soggetti a ritenuta in Italia come redditi diversi, se derivano da attività svolte nel territorio dello Stato.
Sulla base dei dati disponibili per l’anno d’imposta 2007, i redditi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, nonché gli altri redditi non rientranti nell’ambito applicativo degli articoli precedenti ammontano a circa 10.000 euro, cui corrispondono ritenute per un ammontare di 3.000 euro.
Nulla da osservare al riguardo.
Le norme disciplinano le modalità attraverso le quali le autorità competenti dei Paesi contraenti possono risolvere, sulla base di un comune accordo, le difficoltà interpretative ed applicative derivanti dalla Convenzione.
A tal fine, è previsto che, ove se ne ravvisi l’esigenza, sia istituita un’apposita Commissione formata dalle medesime autorità competenti.
La relazione tecnica non considera le disposizioni.
Nel corso dell’iter in prima lettura al Senato, il
rappresentante del Governo, in riferimento agli oneri derivanti
dall’eventualità di costituire
Nulla da osservare al riguardo.
PARAGRAFO 12 del Protocollo aggiuntivo
Diritto alla riscossione della Zakat
La norma dispone che l’applicazione del criterio di eliminazione della doppia imposizione non deve pregiudicare le disposizioni del sistema di riscossione della Zakat (imposta, che riguarda il reddito e il patrimonio, il cui gettito è destinato ai settori più bisognosi della popolazione) concernente i nazionali sauditi.
Ciò presuppone che per tale imposta sia riconosciuto un credito d’imposta ai residenti italiani di nazionalità saudita per l’imposta religiosa assolta in Arabia saudita.
La relazione tecnica assegna alla disposizione un effetto di perdita di gettito di 150.000 euro annui.
La quantificazione si basa sui dati disponibili presso l’Anagrafe tributaria per il periodo d’imposta 2007. Dai dati risulta che i soggetti passivi IRPEF in Italia riconducibili all’ambito applicativo della disposizione espongono un reddito complessivo di circa 6 milioni di euro ed imposte pagate per complessivi 1,7 milioni di euro.
Applicando al suddetto reddito complessivo l’aliquota minima prevista per la zakat, pari al 2,5 per cento, si ottiene un ammontare di credito d’imposta riconosciuto a fronte dell’imposta versata in Arabia Saudita, scomputabile dalle imposte dovute in Italia, pari a 150.000 euro.
Al riguardo si rileva che andrebbero fornite ulteriori precisazioni circa le ipotesi alla base della quantificazione.
Si ipotizza infatti che l’imposta sia assolta nella misura minima stabilita per legge, laddove, tenuto conto della natura dell’imposta, è possibile che i contribuenti, avvalendosi di una facoltà prevista dalla stessa legge, la versino con una aliquota superiore a quella minima.
ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica
Le norme quantificano l’onere derivante dal provvedimento in 266.000 euro annui dal 2010. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3 della legge n. 170 del 1997.
La legge n. 170 del 1997 reca la ratifica ed esecuzione
della Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione nei Paesi gravemente
colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa,
stipulata a Parigi il 14 ottobre 1994. L’articolo
Nel corso dell’iter in prima lettura al Senato, il rappresentante del Governo ha precisato che le risorse inizialmente autorizzate dalla legge n. 170 del 1997 sono state incrementate dalla legge n. 350 del 2003 e dalla legge n. 311 del 2004.
La relazione tecnica precisa che, nel valutare gli effetti di perdita di gettito ascrivibili al disegno di legge di ratifica, si è ipotizzata l’applicazione della Convenzione a decorrere dal 1° gennaio 2010([4]).
Al riguardo, con riferimento all’autorizzazione di spesa
della quale è prevista la riduzione, si ricorda che le relative risorse sono
iscritte in uno specifico piano di gestione del capitolo 2302 dello stato di
previsione relativo al Ministero degli affari esteri, recante contributi
obbligatori ad organismi internazionali. Da un’interrogazione effettuata alla
banca dati della RGS il piano di gestione relativo alla legge n.170 del 1997
reca le necessarie disponibilità. Si segnala, tuttavia, che il suddetto
capitolo è iscritto in bilancio tra quelli aventi natura obbligatoria e per i
quali in caso di necessità è possibile prevedere il reintegro del relativo
stanziamento mediante prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine di cui all’articolo 7 della legge n. 468 del
Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista, in analogia a quanto disposto in casi analoghi[5], al fine di monitorare le minori entrate derivanti dall’attuazione della Convenzione, non vi sono osservazioni da formulare.
[1] A.S. 1750/XVI legislatura.
[2]
Pertanto, per l’Italia,
[3] Il paragrafo 5 dell’articolo in esame definisce canoni “i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico”.
[4] L’articolo 30 della Convenzione stabilisce che le disposizioni della medesima si applichino per la prima volta:
-
alle somme pagate a decorrere dal 1° gennaio
dell’anno solare successivo a quello in cui
-
alla imposte applicabili per i periodi di
imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a
quello in cui
[5] Si veda la legge n.20 del 2009, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, con Protocollo e Verbale d'intesa, fatta a Washington il 25 agosto 1999, con Scambio di Note effettuato a Roma il 10 aprile 2006 e il 27 febbraio