Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n.183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi Schema di D.Lgs. n. 358 - (art. 23, L. 183 del 4 novembre 2010) Elementi per l'istruttoria normativa
Serie: Atti del Governo    Numero: 305
Data: 26/04/2011
Descrittori:
ASPETTATIVA DAL SERVIZIO   ASSENZE DAL LAVORO
L 2010 0183 0023   LEGGE DELEGA
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

26 aprile 2011

 

n. 305/0

 

 

Attuazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n.183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi

Schema di D.Lgs. n. 358
(art. 23, L. 183 del 4 novembre 2010)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto legislativo

358

Titolo

Attuazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n.183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi

Norma di delega

Articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n.183,

Numero di articoli

 

Date:

 

presentazione

13 aprile 2011

assegnazione

13 aprile 2011

termine per l’espressione del parere

23 maggio 2011

termine per l’esercizio della delega

24 luglio 2011

Commissione competente

XI Commissione (Lavoro)

Rilievi di altre Commissioni

V Commissione (Bilancio) (entro il 3 maggio 2011)


Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame, adottato in attuazione della delega conferita dall’articolo 23 della legge n.183 del 2010 (c.d. Collegato lavoro), detta norme per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi dei lavoratori dipendenti.

 

Il provvedimento si compone di 8 articoli.

 

L’articolo 1 definisce l’ambito applicativo e le finalità del provvedimento.

 

Gli articoli 2, 3 e 4 modificano gli articoli 20, 33 e 42 del decreto legislativo n.151 del 2001, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

 

L’articolo 2 modifica l’articolo 20, al fine di prevedere che nel caso di interruzione, spontanea o terapeutica, della gravidanza, successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale scelta non arrechi pregiudizio alla salute della donna.

 

L’articolo 3 modifica l’articolo 33, al fine di chiarire che il diritto al prolungamento del congedo, comunque entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, spetta alla madre lavoratrice o, in alternativa, al padre lavoratore, anche adottivi, per ogni minore con handicap grave.

 

L’articolo 4 modifica e integra l’articolo 42, relativo ai riposi e permessi spettanti ai familiari di soggetti con handicap grave.In primo luogo la diposizione ridefinisce – dando seguito ad alcune sentenze della Corte costituzionale (sentt. 233/2005, 158/2007 e 19/2009) e al fine di assicurare piena tutela alla persona con handicap – la platea dei familiari ai quali è riconosciuto il diritto al congedo straordinario, prevedendo un ordine di priorità (coniuge, genitori anche adottivi, figli conviventi, fratelli o sorelle conviventi) che degrada soltanto in caso di decesso, invalidità o mancanza dei familiari aventi titolo prioritario. Inoltre, viene innalzato a 43.579 euro l’importo complessivo massimo dell’indennità e della contribuzione figurativa spettanti per il congedo di durata annuale. Infine, si prevede che Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno; che il congedo ed i permessi di cui art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona; che per l’assistenza allo stesso figlio con handicap grave i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma nello stesso periodo l’altro genitore non può fruire degli altri benefici previsti dall’ordinamento per la medesima situazione.

 

L’articolo 5 modifica l’articolo 2 della legge n.476/1984, in materia di congedo straordinario per motivi di studio del pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca. La disposizione estende in primo luogo i benefici anche al personale pubblico contrattualizzato, in relazione all’aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva. Inoltre, prevede che, Qualora dopo il conseguimento del dottorato di ricerca cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti dall’amministrazione presso la quale era instaurato il rapporto di lavoro.

 

L’articolo 6 modifica l’articolo 33 della legge n.104/1992, relativo al permesso mensile retribuito (e coperto da contribuzione figurativa) di 3 giorni riconosciuto ai lavoratori dipendenti per l’assistenza a familiari con handicap grave. La disposizione restringe in primo luogo la platea dei lavoratori che hanno diritto a prestare assistenza nei confronti di più familiari con handicap grave, stabilendo che ciò è consentito a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado, nonché di un parente o affine entro il secondo grado unicamente nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap grave abbiano più di 65 anni o siano deceduti o invalidi. Inoltre, al fine di contenere possibili abusi, si prevede che il lavoratore che usufruisce dei permessi, qualora residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 km rispetto a quello di residenza del lavoratore, debba attestare con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.

 

L’articolo 7 interviene sulla normativa in materia di congedo straordinario di 30 giorni per cure riconosciuto ai mutilati e agli invalidi civili ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%. La disposizione, in particolare, dispone che il congedo può essere fruito anche in maniera frazionata; che la domanda del lavoratore deve essere accompagnata dalla richiesta di cure del medico convenzionato con il SSN o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica; che durante il congedo il lavoratore ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia; e, infine, che il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure.

 

L’articolo 8 dispone che dal provvedimento non derivano minori entrate, né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Relazioni e pareri allegati

Al provvedimento sono allegate:

·   la relazione illustrativa (con dati statistici sull’utilizzo dei vari istituti sui quali interviene il provvedimento);

·   l’AIR (Analisi di impatto della regolamentazione) e l’ATN (Analisi tecnico-normativa), nella quale si dà conto, in particolare, del parere favorevole sul provvedimento delle parti sociali;

·   la relazione tecnica;

·   la nota della Ragioneria generale dello Stato.

 

Il provvedimento è stato trasmesso privo del parere della Conferenza unificata, che il Ministro per i rapporti con il Parlamento si è impegnato a trasmettere non appena acquisito.

 

Conformità con la norma di delega

Il provvedimento è adottato in attuazione dell’articolo 23 della legge n.183 del 2010 (c.d. Collegato lavoro), recante una delega al Governo ai fini del riordino della disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi (comunque denominati),spettanti ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati.

 

Procedura di adozione dei decreti legislativi.

La procedura per l’adozione dei decreti legislativi prevede la proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e con il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del D.lgs. 281/1997 (Il parere va acquisito entro trenta giorni dalla trasmissione degli schemi di decreto, oltre il quale il Governo può comunque procedere). Successivamente, vi è la trasmissione alle Camere per l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall’assegnazione (decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati).

 

Principi e criteri direttivi.

I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono indicati nei termini seguenti (comma 1):

§               il coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti in materia, con le modifiche necessarie per la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, nonché per l’adeguamento, l’aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo (lettera a));

§               l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatto salvo l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile (lettera b)) (Nella norma del codice sopra richiamata si afferma il principio generale in tema di abrogazione, per cui le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge);

§               il riordino delle tipologie degli istituti in oggetto, tenuto conto del loro contenuto e della loro diretta correlazione a posizioni giuridiche costituzionalmente tutelate (lettera c));

§               la ridefinizione dei presupposti oggettivi e la precisazione dei requisiti soggettivi, nonché la razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, delle aspettative e dei permessi di cui al presente articolo, ai fini di una applicazione certa ed uniforme della disciplina (lettera d));

§               la razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare con particolare riferimento ai soggetti in condizione di handicap grave, o affetti da patologie di tipo neurodegenerativo o oncologico (lettera e)).

Infine, la norma di delega precisa che l’adozione dei decreti legislativi di attuazione non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Termine per l’esercizio della delega.

La delega deve essere esercitata entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge (cioè entro il 24 maggio 2011). Si prevede, tuttavia, che il termine per l’esercizio della delega è prorogato di due mesi se il termine per l’espressione del parere parlamentare  (40 giorni dalla trasmissione alle Camere) scade nei trenta giorni precedenti la scadenza del termine per l’adozione dei decreti legislativi (ciò che avviene nel caso in esame: per effetto di tale norma il termine per l’esercizio della delega è pertanto prorogato al  24 luglio 2011).

 

Si fa presente che il provvedimento attua solo in parte la delega, in quanto interviene – in modo peraltro limitato – solo su alcuni istituti, senza provvedere ad un riordino complessivo dei medesimi. In particolare, il provvedimento non sembra dare attuazione alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 23 della legge n.183 del 2010.

 

Secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, con il provvedimento “non si è proceduto al riordino dell’intera normativa in materia in quanto, considerati anche i tempi ridotti ed il complesso iter di approvazione, si è preferito optare per un’impostazio­ne minimale e settoriale. Nel contempo, sono state privilegiate le soluzioni tese a superare delicate questioni interpretative ed applicative, ed a prevenire e limitare eventuali abusi nella fruizione dei permessi”.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le norme contenute provvedimento, in quanto incidono sulla disciplina del rapporto di lavoro dipendente, sono riconducibili, in linea generale, alle materie di legislazione esclusiva stataleordinamento civile”, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera l), Cost., e (per quanto attiene al lavoro pubblico) “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici”, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera l), Cost.

 

Attribuzione di poteri normativi

Non è prevista l’attribuzione di poteri normativi.

Coordinamento con la normativa vigente

Si fa presente che l’articolo 46 della stessa legge n.183/2010, nell’attribuire una delega al Governo per il riordino della normativa in materia di occupazione femminile (da adottare entro 24 mesi), tra i principi e criteri direttivi individua “la revisione della normativa vigente in materia di congedi parentali”, sulla quale incidono (per taluni limitati aspetti) le disposizioni di cui agli articoli 2 , 3 e 4 del provvedimento in esame.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si fa presente che l’AC 2618 e abbinate, all’esame della XI Commissione (Lavoro) in sede referente, prevede anch’esso la modifica del decreto legislativo n.151/2001.

 

Quadro della normativa vigente

Congedo di maternità e parentale

Di norma, ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 151/2001, la lavoratrice ha l’obbligo di astenersi dal lavoro tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi al parto.

Ferma restando la durata complessiva dell’astensione obbligatoria, la lavoratrice ha facoltà di posticipare il periodo, assentandosi dal mese precedente la data presunta del parto ai quattro mesi successivi (cd. istituto della flessibilità, ai sensi dell’articolo 20 dello stesso D.Lgs. 151), a condizione che ciò non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Durante l’astensione obbligatoria la lavoratrice ha diritto ad un’indennità a carico dell’INPS, pari all’80% della retribuzione media giornaliera.

Il successivo articolo 33, comma 1, prevede il diritto, per la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della L. 104/1992 (vedi infra), al prolungamento fino a 3 anni del periodo fruibile di congedo parentale di cui al precedente articolo 32 (consistente nel diritto all’astensione dal lavoro, secondo determinate modalità, del genitore per ogni bambino nei primi 8 anni di vita, da parte di ciascun genitore, complessivamente nel limite di 10 mesi e a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo, i genitori possono fruire dei riposi di cui al successivo articolo 42, comma 1 (comma 2) (v. infra).

Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto, come nel caso in cui, ad esempio, non lavori (comma 3).

 

Permessi per genitori con figli disabili

L’articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 151/2001 prevede, (rimandando all’articolo 33, comma 3, della L. 104/1992), la possibilità, per i genitori lavoratori con figli disabili di età superiore a 3 anni, di fruire di un permesso mensile di 3 giorni (per i minori di 3 anni è previsto, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, in alternativa al prolungamento del periodo di astensione facoltativa, la fruizione di 2 ore di permesso giornaliero retribuito). Il permesso è riconosciuto al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assista persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Il richiamato diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.

Il successivo comma 4 prevede la possibilità di cumulare i diversi riposi e permessi fruibili relativamente all’assistenza a figli portatori di handicap con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.

L’articolo 33, comma 3, della L. 104/1992 prevede, infatti, che, successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di un minore con handicap in situazione di gravità, abbiano diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa. La situazione di gravità sussiste, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della stessa L. 104/1992, qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale.

Il successivo comma 5 prevede che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle, conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità, possano usufruire, per l’assistenza al figlio (o al fratello), di un periodo di congedo - continuativo o frazionato - non superiore a 2 anni. Tale congedo deve essere concesso entro sessanta giorni dalla richiesta.

Si prevede inoltre che durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità - corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità - corrispondente all'ultima retribuzione e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. Tuttavia l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di 36.151,98 euro per il congedo di durata annuale.

Ad ogni modo, il congedo fruito alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di 2 anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire degli ulteriori benefici previsti dallo stesso articolo 33.

Infine, ai soggetti richiamati, qualora usufruiscano del congedo in questione per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, è riconosciuto il diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di ferie che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa.

Si ricorda, infine, che i riposi, i permessi e i congedi di cui al citato articolo 42 spettano, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto (ad esempio perché non lavora).

 

Congedo per cure agli invalidi

Il combinato disposto dall’articolo 26 della L. 118/1971 e dall’articolo 10 del D.Lgs. 509/1988 prevede che gli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possano usufruire di un congedo per specifiche cure. Il congedo non può superare i 30 giorni, anche non continuativi; inoltre, le cure devono essere collegate all'infermità invalidante ed effettuate per effettive esigenze terapeutiche e riabilitative.

 


 

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File: LA0459_0.doc