Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||
Titolo: | Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento CE n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo - Schema di D.Lgs. n. 51 - (artt. 1, co. 3, e 3, L. 34/2008) - Elementi per l'istruttoria normativa | ||||
Riferimenti: |
| ||||
Serie: | Atti del Governo Numero: 47 | ||||
Data: | 10/12/2008 | ||||
Descrittori: |
| ||||
Organi della Camera: | II-Giustizia | ||||
Altri riferimenti: |
|
![]() |
10 dicembre 2008 |
|
n. 47/0 |
Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento CE n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereoSchema di D.Lgs. n. 51
|
Numero dello schema di decreto legislativo |
51 |
Titolo |
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento CE n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo |
Norma di delega |
L. 25 febbraio 2008, n. 34, artt. 1, co. 3, e 3 |
Numero di articoli |
10 |
Date: |
|
presentazione |
24 novembre 2008 |
assegnazione |
25 novembre 2008 |
termine per l’espressione del parere |
4 gennaio 2009 |
termine per l’esercizio della delega |
21 marzo 2010 |
Commissione competente |
II (Giustizia); XIV (Politiche dell’Unione europea) |
Rilievi di altre Commissioni |
V (Bilancio) - termine per espressione dei rilievi:15 dicembre 2008 |
Lo schema di decreto legislativo in esame, composto da 10 articoli e 2 allegati ed adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 3 della legge 18 aprile 2008, n. 34 (legge comunitaria per il 2007), è finalizzato a stabilire il regime sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1107 del 5 luglio 2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.
L’articolo 1 definisce l’oggetto del provvedimento. La norma fa comunque salve le previsioni dell’art. 1174 del Codice della navigazione, relativo alla inosservanza di norme di polizia.
L’art. 1174 Cod nav. stabilisce, in particolare, che l’inosservanza di una disposizione di legge o di regolamento, ovvero di un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aeroporti, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.032 a 6.197 euro.
L’articolo 2 individua nell’E.N.A.C. (Ente nazionale per l’aviazione civile) l’organismo responsabile dell’accertamento delle violazioni al regolamento e dell’irrogazione delle sanzioni previste dagli artt. da 3 a 7 del provvedimento in esame.
Gli articoli da 3 a 7, prevedono le sanzioni amministrative pecuniarie corrispondenti alla violazione degli specifici obblighi previsti nel Regolamento 1107/2006[1].
In particolare, gli articoli 3 e 4 individuano le sanzioni a carico del vettore aereo, il suo agente o l’operatore turistico a causa di negata prenotazione e negato imbarco.
Fattispecie |
Reg. 1107/2006 |
Sanzione |
Rifiuto di accettare una prenotazione per un volo per motivi di disabilità o di mobilità ridotta(fuori dei casi di legittima deroga) |
art. 3, par. 1, lett. a |
da 10.000 a 50.000 euro |
Negato imbarco su un volo per motivi di disabilità o di mobilità ridotta (fuori dei casi di legittima deroga) |
art. 3, par. 1, lett. b |
da 30.000 a 150.000 euro |
Entrambe le fattispecie fanno salve le deroghe previste dall’articolo 4, lettere a) e b) del Regolamento. Tali deroghe attengono:
a) al rispetto degli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, comunitaria o nazionale ovvero gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dall'autorità che ha rilasciato il certificato di operatore aereo al vettore aereo in questione;
b) al caso in cui le dimensioni dell’aeromobile o dei suoi portelloni rendono fisicamente impossibile l'imbarco o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta.
Una specifica sanzione è prevista per i casi in cui i medesimi soggetti rifiutino l’imbarco per una delle ragioni legittime di deroga e non provvedano al rimborso del biglietto o all’offerta di un volo alternativo anche all’eventuale accompagnatore.
Fattispecie |
Reg. 1107/2006 |
Sanzione |
Obbligo di provvedere al rimborso del biglietto o offerta di volo alternativo nel caso di rifiuto di imbarco per legittimi motivi contemplati dalle deroghe |
Art. 4, par. 1 |
Da 20000 a 100.000 euro |
L’articolo 5 determina, per il vettore aereo, agente o operatore turistico, le sanzioni conseguenti alle violazioni degli obblighi d’informazione.
Fattispecie |
Reg. 1107/2006 |
Sanzione |
Omessa informazione al pubblicodelle norme di sicurezza e delle restrizioni nel trasporto aereo applicate ai disabili o a persone con mobilità ridotta a causa delle dimensioni dell’aereomobile (lett. a) |
art. 4, par. 3 |
da 5.000 a 25.000 euro |
Mancata informazione o mancata risposta scritta (entro 5 gg) a disabili o persone con mobilità ridottadei motivi per cui si è avvalso delle deroghe previste dal regolamento (lett. b); |
art. 4, par. 4 |
da 30.000 a 150.000 euro |
Mancata trasmissione (entro le 36 antecedenti la partenza) ai gestori degli aeroporti interessati e al vettore aereo della notifica di assistenza a disabili o a persone con mobilità ridotta (lett. c) |
Art. 6, par. 2 |
da 5.000 a 25.000 euro |
Mancata tempestiva comunicazione al gestore dell’aereoporto di destinazione del volo (nel territorio UE) del numero di persone presenti a bordo, bisognose di assistenza per disabilità o ridotta mobilità (lett. d) |
Art. 6, par. 4 |
da 5.000 a 25.000 euro |
L’articolo 6 individua le sanzioni amministrative pecuniarie a carico del gestore aeroportuale per violazione degli obblighi di assistenza, precisando che nel caso di subappalto la sanzione si applica unicamente al gestore.
Fattispecie |
Reg. 1107/2006 |
Sanzione |
Mancato adempimento degli obblighi di assistenza previsti dall’allegato 1 |
art. 8 |
da 10.000 a 50.000 euro |
L’articolo 7 individua le sanzioni amministrative pecuniarie a carico del vettore aereo per mancata assistenza.
Fattispecie |
Reg. 1107/2006 |
Sanzione |
Mancato adempimento degli obblighi di assistenza previsti dall’allegato 2 |
art. 10 |
da 10.000 a 50.000 euro |
L’articolo 8 del provvedimento determina il meccanismo di aggiornamento delle sanzioni per le indicate violazioni al regolamento 1107/2006 che opererà dal 1° gennaio 2011. All’aggiornamento, su base biennale, provvederà un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle infrastrutture.
Con l’articolo 9 si prevede l’istituzione di un fondo specialefinalizzato alla promozione di iniziative e campagne informative volte a favorire l’utilizzo del trasporto aereo da parte di persone disabili o con ridotta mobilità. Detto fondo si finanzia con le somme derivanti dall’irrogazione delle sanzioni previste dal provvedimento in esame. Un decreto del Ministro dell’economia (di concerto con quelli delle infrastrutture, lavoro, salute e pari opportunità) definisce destinazione e impiego delle entrate del fondo.
L’articolo 10 precisa l’assenza di oneri finanziariper lo Stato derivanti dall’applicazione del provvedimento.
Gli allegati 1 e 2 prevedono gli obblighi di assistenza rispettivamente sotto la responsabilità dei gestori aeroportuali e da parte dei vettori aerei.
Lo schema di decreto legislativo in esame è accompagnato dalla relazione illustrativa del provvedimento, dall’analisi tecnico normativa e dall’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). Il provvedimento non è corredato della relazione tecnica.
Lo schema di decreto legislativo in esame è emanato ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria per il 2007) che ha delegato il Governo ad adottare - entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge - disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione, tra l'altro, di regolamenti comunitari già vigenti nel nostro ordinamento giuridico, per i quali non siano già previste sanzioni.
La necessità della norma si spiega con la circostanza che, sia nel caso dell'attuazione di direttive in via regolamentare o in via amministrativa, sia nel caso di vigenza nell'ordinamento italiano di regolamenti comunitari (che, come è noto, non necessitano di leggi di recepimento, essendo direttamente applicabili all'interno dell'ordinamento), non vi è una fonte normativa di rango primario che possa introdurre norme sanzionatorie di natura penale.
Per quanto riguarda, poi, la tipologia e la scelta delle sanzioni, questa deve essere effettuata secondo i medesimi criteri che sovraintendono all'art. 2, comma 1, lettera c) della citata legge comunitaria n. 34 del 2008. Quest’ultimo prevede che salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Per quanto attiene alle sanzioni amministrative è previsto il pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli costituzionalmente protetti.
La medesima norma stabilisce che nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi.
Lo schema di decreto legislativo in esame appare pertanto in linea con le disposizioni della legge delega essendo le nuove sanzioni comprese entro i limiti minimi e massimi di cui al richiamato articolo 2 della legge comunitaria del 2007.
La base giuridica del provvedimento sembra ravvisabile nell’articolo 117, comma 2 della Costituzione, lettere a) – nella parte relativa ai rapporti dello Stato con l’Unione europea – e l) - giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa -, poiché vengono stabilite nuove sanzioni amministrative.
Il Regolamento (CE) n. 1107/2006 del 5 luglio 2006 è fondato sul principio che nel trasporto aereo le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini alla libera circolazione, alla libertà di scelta e alla non discriminazione. Quest’ultimo principio è, peraltro, sancito espressamente dall’art. 21 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in base all’art. 13 del Trattato CE.
Il regolamento stabilisce, quindi, una serie di regole per la tutela e l’assistenza dei predetti soggetti, in considerazione del fatto che tutti i cittadini devono poter beneficiare del mercato unico dei servizi aerei.
Al riguardo, il regolamento definisce “persone con disabilità" o "persone a mobilità ridotta" qualsiasi persona “la cui mobilità sia ridotta, nell'uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona” (art. 2).
Il regolamento vieta, innanzi tutto, agli operatori (vettori aerei, loro agenti e operatori turistici) di rifiutare la prenotazione o negare l'imbarco a un passeggero a causa della sua disabilità (art. 3). Vengono peraltro previste specifiche deroghe.
Il vettore aereo (o anche il suo agente o l’operatore turistico) è tenuto ad informare immediatamente la persona interessata dei motivi specifici del rifiuto dell’imbarco, ovvero della necessità della presenza di un accompagnatore; qualora sia richiesto, tali informazioni devono essere comunicate per iscritto entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di prenotazione (art. 4).
In collaborazione con il comitato degli utenti aeroportuali e con le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, il gestore aeroportuale designa i punti di arrivo e di partenza negli aeroporti, presso i quali le persone con disabilità o a mobilità ridotta possono annunciare il proprio arrivo in aeroporto e chiedere assistenza (art. 5).
Specifiche disposizioni riguardano inoltre la procedura di trasmissione delle informazioni sulla richiesta di assistenza da parte delle persone con disabilità o a mobilità ridotta da parte dei vettori aerei, dei loro agenti o degli operatori turistici (art. 6)
Il regolamento sancisce altresì il diritto delle persone con disabilità o a mobilità ridotta di ricevere assistenza gratuita negli aeroporti (alla partenza, all'arrivo e in transito) a cura del gestore aeroportuale (direttamente o in regime di appalto) secondo le indicazioni di cui all’allegato I (artt. 7 e 8). I gestori aeroportuali possono tuttavia applicare ai vettori aerei un diritto specifico, ragionevole e commisurato ai costi per finanziare i servizi di assistenza (art. 8). I passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta hanno anche il diritto di beneficiare dell'assistenza a bordo degli aerei senza oneri aggiuntivi secondo quanto previsto all’allegato II (art. 10).
I vettori aerei e i gestori aeroportuali devono, inoltre, garantire un’adeguata formazione del personale che lavora a diretto contatto con i viaggiatori a mobilità ridotta (art .11).
Il regolamento prevede poi il diritto del passeggero a ricevere un risarcimento in caso di smarrimento o danneggiamento di sedie a rotelle, di attrezzature per agevolare la mobilità e di altri dispositivi di assistenza (art. 12).
Gli obblighi stabiliti dal regolamento non sono soggetti a limitazioni o deroghe (art. 13).
Gli Stati membri sono tenuti a stabilire sanzioni in caso di inosservanza delle citate norme (art. 16) e a designare organismi responsabili dell’applicazione del regolamento e dell'esame dei reclami dei passeggeri in caso di infrazioni da parte dei gestori aeroportuali e dei vettori aerei (artt. 14 e 15).
Il decreto del
Ministero dei trasporti 24 luglio
Si segnala che non per tutti gli obblighi previsti dal Regolamento n1107/2006, lo schema in esame prevede una sanzione (cfr. in particolare l’articolo 5 e l’articolo 6, par. 1 del Regolamento). Va inoltre segnalato che:
§ all’articolo 5, comma 1 lettera a) l’obbligo informativo ivi previsto a carico dell’operatore turistico appare di più ampia portata rispetto a quello definito dall’articolo 4, par. 3 del Regolamento
§ all’articolo 6, comma 2, viene esplicitamente esclusa la responsabilità del soggetto cui viene subappaltato il servizio di assistenza, a differenza del Regolamento nel quale tale norma non è presente.
Ai sensi dell'articolo 8, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture, da adottarsi entro il 1 ° dicembre di ogni biennio, sono aggiornati i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1 ° gennaio dell'anno successivo.
Il provvedimento in esame si applica nei confronti dei vettori aerei, degli agenti o operatori turistici, nonché dei gestori aeroportuali che non adempiano gli obblighi prescritti.
In relazione all'articolo 8, al fine di assicurare la massima certezza delle pene previste dal provvedimento, andrebbe valutata l’opportunità di definire direttamente nello schema di decreto le modalità di aggiornamento dell'importo delle sanzioni, senza rinvii a fonti di rango secondario ovvero non legislative.
[1] Nelle tabelle che seguono sono poste a raffronto le fattispecie sanzionate con gli obblighi previsti dal Regolamento e la relativa sanzione irrogata.