Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||||
Titolo: | Convenzione con il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali - A.C. 3836 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
Riferimenti: |
| ||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 405 | ||||
Data: | 08/11/2010 | ||||
Descrittori: |
| ||||
Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari |
8 novembre 2010 |
|
n. 405/0 |
Convenzione con il Canada
per evitare le doppie
|
Numero del disegno di legge di ratifica |
3836 |
Titolo dell’Accordo |
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa |
Iniziativa |
Governativa |
Firma dell’Accordo |
Ottawa, 3 giugno 2002 |
Iter al Senato |
Sì (A.S. 2273) |
Numero di articoli del disegno di legge di ratifica |
4 |
Date: |
|
trasmissione alla Camera |
3 novembre 2010 |
assegnazione |
8 novembre 2010 |
Commissione competente |
III Affari esteri |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I Affari Costituzionali, V Bilancio e VI Finanze |
Oneri finanziari |
Sì |
La problematica della doppia imposizione
La ratio di questa tipologia di accordi internazionali è quella di evitare una duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economici e giuridici che, se non limitata, arrecherebbe un notevole aggravio a chi opera su un piano "transnazionale”.
Il quadro legislativo nazionale vigente prevede norme particolari per il trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi dei soggetti non residenti: tali disposizioni si applicano solo se non sono state poste regole a livello internazionale, concordate tra Stati sovrani, quali soggetti primi del diritto internazionale.
Queste regole si concretizzano nella stipula di trattati bilaterali o multilaterali fra Stati, che vengono poi recepiti nelle singole legislazioni nazionali con strumenti diversi a seconda dei modelli costituzionali, derogando alle leggi interne e prevalendo su di esse.
Pertanto nel caso di soggetti non residenti si applicano le disposizioni previste nella convenzione contro le
doppie imposizioni qualora essa sia stata stipulata con il paese del soggetto non residente, ratificata dai paesi interessati ed entrata in vigore, oppure le disposizioni previste dalla legislazione nazionale se, rispetto a questa, sono più favorevoli.
Può anche accadere che l'accordo bilaterale o multilaterale prenda in considerazione solo alcuni dei redditi del non residente: in questo caso si avrà un regime integrato fra la legge nazionale e la convenzione internazionale.
Nel caso invece di persone fisiche o giuridiche fiscalmente residenti in Italia, si applica il principio della tassazione del reddito mondiale, ovvero dell'attrazione di tutti i redditi, ovunque prodotti, nella base imponibile ai fini delle imposizione in Italia.
Si ricorda altresì l’introduzione di una normativa, nel nostro Paese - analogamente a quanto già previsto in altri ordinamenti - diretta a disciplinare il fenomeno definito comunemente CFC (Controlled Foreign Corporation) mediante l’imputazione al soggetto residente dei redditi prodotti da società controllate
residenti in Stati con regime fiscale privilegiato.
Preoccupazione di segno opposto all'esigenza di evitare la doppia imposizione internazionale è quella di evitare anche la mancata imposizione, poiché potrebbe verificarsi un eventuale azzeramento dell'imposizione, a causa di un utilizzo improprio dei regimi convenzionali (il c.d. Treaty shopping).
Il contenuto della Convenzione del 2002 tra Italia e Canada sulle doppie imposizioni
Agli articoli 1 e 2 viene
delimitato il campo di applicazione
della Convenzione:i soggetti sono i
residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti; le imposte considerate
sono per il Canada le imposte sul reddito, per l'Italia l’imposta sul reddito
delle persone fisiche, quella sul reddito delle persone giuridiche[1]e l'imposta regionale sulle attività produttive.
Gli articoli da
Gli articoli da
(art. 6), mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa (art. 7) a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata, nel qual caso gli utili saranno imponibili in quest’ultimo, ma solo nella misura in cui derivino da detta stabile organizzazione.
A norma dell’art. 8, gli utili da esercizio della navigazione aerea o marittima internazionale sono imponibili solo nel Paese cui fa capo l’effettiva direzione dell’impresa.
I dividendi societari (art. 10) sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario (ma sono previste eccezioni in casi determinati), così come gli interessi (art. 11) e i canoni(art. 12): lo Stato in cui tali redditi sono prodotti potrà comunque prelevare sui dividendi un’imposta, rispettivamente non superiore al 5 per cento dell’ammontare lordo per partecipazioni societarie non inferiori al 10 per cento, e non superiore al 15 per cento nelle altre fattispecie. Nel caso dei canoni il limite è posto al 5 per cento per l’uso di software e brevetti, mentre è posto al 10 per cento negli altri casi. Tali soglie si applicano però solo se chi percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario e risiede nell’altro Stato contraente[2]. Inoltre, in tutti e tre i casi, se il beneficiario dei cespiti li ha ottenuti esercitando le proprie attività mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nell'altro Stato, essi ricadranno nella normale tassabilità da parte di detto Stato in accordo alla propria legislazione fiscale.
Anche per ciò che concerne i redditi da professione indipendente (art. 14) o da lavoro subordinato (art. 15), il criterio per l'imputazione della loro tassazione sta nella prevalente esplicazione dell'attività in oggetto, se nello Stato di residenza o nell'altro Stato: i redditi di cui all'art. 14 saranno imponibili nello Stato di produzione degli stessi se il beneficiario dispone in tale Stato di una "base fissa", e solo nella misura in cui siano ad essa imputabili. I redditi di cui all'art. 15, invece, saranno imponibili nello Stato in cui vengono prodotti, a meno che il lavoratore, tra l'altro, non soggiorni in tale Stato per un periodo non eccedente 183 giorni in un anno.
A norma dell'art. 17, poi, i compensi per artisti e sportivi sono tassabili nello Stato di prestazione effettiva dell'attività.
Le pensioni sono imponibili nello Stato di residenza del beneficiario. E’ prevista tuttavia la possibilità che esse siano tassate anche dallo Stato di provenienza (art. 18).
Come viene evidenziato nella relazione
illustrativa al provvedimento,
Le remunerazioni e le pensioni corrisposte da uno Stato contraente a fronte di servizi ad esso resi sono imponibili solo in detto Stato. La norma detta inoltre disposizioni che mirano a risolvere le situazioni di incertezza sulla ripartizione del potere impositivo tra i due Stati contraenti derivante dall’elevato numero di unità di personale a contratto avente doppia nazionalità o la sola nazionalità italiana (art. 19); in particolare il paragrafo 2 introduce una disposizione che attribuisce, in tali casi, la potestà impositiva esclusiva allo stato che eroga i compensi (per la retroattività dell’efficacia di tale disposizione si veda l’illustrazione all’articolo 28)
L’articolo 21 riguarda l’imposizione su redditi diversi da quelli trattati agli articoli precedenti, e stabilisce che di norma gli elementi di reddito di un residente di uno dei due Stati contraenti siano imponibili solo nello Stato di residenza: tuttavia fanno eccezione i redditi provenienti da fonti varie situate nell'altro Stato contraente.
All'articolo 22 vengono definiti i metodi per evitare le doppie imposizioni: la scelta cade sul credito d'imposta, in accordo con tutte le altre Convenzioni negoziate dall'Italia nella stessa materia.
Agli articoli da
L’articolo 28 reca disposizioni relative all’entrata in vigore; la norma stabilisce che le disposizioni della Convenzione avranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno solare in cui si procede allo scambio degli strumenti di ratifica, con l’eccezione delle disposizioni relative alla potestà impositiva sui compensi del personale contrattista in servizio presso la rete diplomatico-consolare italiana in Canada e viceversa (di cui all’art. 19, par. 2) la cui efficacia viene anticipata di tre anni. La norma prevede, inoltre, una clausola di cessazione degli effetti della precedente Convenzione, firmata a Toronto il 17 novembre 1977 e modificata dal Protocollo di Ottawa del 20 marzo 1989.
Le altre disposizioni finali sono recate dall’art. 29 riguardano la denuncia e la cessazione degli effetti della Convenzione, la cui durata è illimitata: è prevista tuttavia la facoltà di denuncia da parte di uno Stato contraente - non prima di cinque anni dall'entrata in vigore -, mediante preavviso inoltrato per via diplomatica entro il 30 giugno.
Va rammentato che nel corso della XV legislatura era stato presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge di ratifica della Convenzione firmata a Ottawa il 3 giugno 2002 (A.C. 3023); l’iter del provvedimento non era giunto a conclusione.
Il disegno di legge A.C.
L’articolo 3 reca la clausola di copertura degli oneri finanziari
derivanti dall’attuazione dell’a Convenzione, valutati
in 1,51 milioni di euro annui, a decorrere
dal 2010, reperiti tramite riduzione dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nel
programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri (comma 1). L’Agenzia delle entrate, ai sensi delle disposizioni recate
dalla legge di contabilità e finanza pubblica[3],
è incaricata di provvedere al monitoraggio degli oneri di cui al comma
La relazione tecnica che correda il disegno di legge di ratifica riconduce gli oneri alla diminuzione di gettito precisando che l’entità di tale diminuzione è stata valutata sulla base dei dati e delle informazioni disponibili per l’anno 2007 ricavati dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d’imposta mod. 770/2008.
La perdita di gettito, valutata in 1,51 milioni di euro annui, deriva dalle seguenti disposizioni della Convenzione:
· -1,15 mln di euro – modifica tassazione dividendi (art. 10)
· -360.000 euro – modifica tassazione canoni (art. 12)
Il disegno di legge è corredato da un’analisi tecnico-normativa (ATN) e da un’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
L’ATN rileva innanzitutto che scopo della Convenzione in esame è di sostituire la Convenzione tra Italia e Canada del 1977, in ragione della necessità di adeguare i rapporti tra i due paesi alle riforme fiscali in essi introdotte successivamente a tale data. La nuova Convenzione entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica ma produrrà i suoi effetti dal 1° gennaio dell’anno in cui entrerà in vigore, secondo quanto stabilito dall’articolo 28 della Convenzione stessa. Le disposizioni della Convenzione dunque avranno efficacia retroattiva, salvo due eccezioni previste dal paragrafo 3 e dal paragrafo 5 (v. commento all’art. 28 della Convenzione).
Nell’ATN si legge, inoltre, che, al
pari degli altri accordi di specie stipulati dall’Italia,
Servizio Studi – Dipartimento Affari esteri |
( 066760-4939 – *st_affari_esteri@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. |
File: ES0562_0.doc
[1] Si ricorda che a seguito del Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, si è proceduto ad un’ampia riforma del sistema tributario italiano: nell’ambito di essa al posto dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) è subentrata l’IRES, ossia l’imposta sul reddito delle società.
[2] La relazione illustrativa al provvedimento precisa che l’esclusione delle cosiddette non resident-owned corporation – entità di diritto canadese che possono essere utilizzate da un soggetto non residente per realizzare investimenti indiretti in Canada - dai limiti di imposta è volta a “disincentivare gli investimenti di tipo indiretto, carenti di sostanza economica (manovre elusive) e a favorire altresì gli investimenti diretti”.
[3] Legge n. 196 del 31 dicembre 2009, articolo 17, comma 12.
[4] Di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b) della citata legge 196/2009.