Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||||
Titolo: | Convenzione con la Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali - A.C. 2362 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 155 | ||||
Data: | 23/04/2009 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari |
23 aprile 2009 |
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n. 155/0 |
Convenzione
con
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Numero del progetto di legge |
2362 |
Titolo |
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001 |
Iniziativa |
Governativa |
Iter al Senato |
Sì |
Numero di articoli |
3 |
Date: |
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trasmissione alla Camera |
2 aprile 2009 |
assegnazione |
8 aprile 2009 |
Commissione competente |
III (Affari esteri) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni I, II, V, VI, VII, IX, X ed XI |
La problematica della doppia imposizione
La ratio della tipologia di convenzione in esame è quella di evitare una duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economici-giuridici che, se non limitata, arrecherebbe un notevole aggravio a chi opera su un piano "transnazionale".
La legislazione nazionale vigente prevede norme particolari per il trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi dei soggetti non residenti: tali disposizioni si applicano solo se non sono state poste regole a livello internazionale, concordate tra Stati sovrani, quali soggetti primi del diritto internazionale.
Queste regole si concretizzano nella stipula di Trattati bilaterali o multilaterali fra Stati, che vengono poi recepiti nelle singole legislazioni nazionali con strumenti diversi a seconda dei modelli costituzionali, derogando alle leggi interne e prevalendo su di esse.
Pertanto nel caso di soggetti non residenti si applicano le disposizioni previste nella Convenzione contro le
doppie imposizioni qualora essa sia stata stipulata con il paese del soggetto non residente, ratificata dai paesi interessati ed entrata in vigore, oppure le disposizioni previste dalla legislazione nazionale se, rispetto a questa, sono più favorevoli.
Può anche accadere che l'accordo bilaterale o multilaterale prenda in considerazione solo alcuni dei redditi del non residente: in questo caso si avrà un regime integrato fra la legge nazionale e la Convenzione internazionale.
Nel caso invece di persone fisiche o giuridiche fiscalmente residenti in Italia, si applica il principio della tassazione del reddito mondiale, ovvero dell'attrazione di tutti i redditi, ovunque prodotti, nella base imponibile ai fini delle imposizione in Italia.
Si ricorda altresì l’introduzione nel nostro Paese di una normativa che, analogamente a quanto già previsto in altri ordinamenti, ha disciplinato il fenomeno definito comunemente CFC (Controlled Foreign Corporation), mediante l’imputazione al soggetto residente dei redditi prodotti da società controllate residenti in Stati con
regime fiscale privilegiato.
Una preoccupazione di tipo opposto all'esigenza di evitare la doppia imposizione internazionale è quella di evitare anche la mancata imposizione, poiché potrebbe verificarsi un eventuale azzeramento dell'imposizione, a causa di un utilizzo improprio dei regimi convenzionali (c.d. "Treaty shopping").
La Convenzione tipo dell'OCSE
A partire dal primo dopoguerra si è andata affermando la necessità di evitare le doppie imposizioni, soprattutto nell'ambito della Società delle Nazioni, che favorì la stipula dei primi importanti Trattati (ad esempio quello Italo-Tedesco del 1925).
Un ulteriore impulso alla stipulazione di tali Convenzioni è stato dato negli anni Cinquanta, specialmente tra gli Stati appartenenti all’area occidentale.
A livello sovranazionale l'OCSE ha redatto, nel 1963, un modello di Convenzione-tipo , che è stato più volte aggiornato, mentre l'ONU - con il Manuale di negoziazione del 1979 - ha inteso favorire i paesi in via di sviluppo ad accedere ad accordi equi con gli Stati economicamente più forti.
L'art. 1 della Convenzione-tipo dell'OCSE delimita il campo di applicazione soggettivo della Convenzione stessa indicando "le persone che sono residenti di uno od entrambi gli Stati contraenti"; si tratta di una norma che rinvia alle nozioni di "persona" e di "residente" indicate nei successivi artt. 3 e 4.
L'art. 2 sancisce l'applicabilità dell'accordo a tutte le imposte sul reddito e sul patrimonio: in particolare chiarisce che "sono considerate imposte sul reddito e sul capitale, tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o sul capitale complessivo, su elementi del reddito o del capitale comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare dei salari corrisposti dalle imprese nonché le imposte sulle plusvalenze di capitale". Ogni singola Convenzione bilaterale elenca infatti usualmente tutte le varie imposte dei due paesi interessati, e trattasi di una indicazione non solo nominativa bensì tassativa, dato che viene sempre individuato il nome preciso dell'imposta nella lingua d'origine.
Con
gli artt. da
In particolare l'art. 3, punto A), chiarisce che il termine "persona" comprende tutte le persone fisiche, le società e qualsiasi altro tipo di associazione di persone, mentre il successivo punto B) definisce le società come qualsiasi persona giuridica od ente considerato persona giuridica ai fini impositivi.
L'art. 4 fornisce i criteri identificativi della residenza fiscale dei soggetti interessati: il principio generale considera residente in uno Stato contraente "...ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio analogo".
L'art. 5 fornisce la definizione della "stabile organizzazione".
Con gli artt. 6-22 viene stabilita la disciplina-guida volta ad evitare le doppie imposizioni sul patrimonio e sui vari tipi di reddito.
Per quanto concerne l'attività d'impresa svolta all'estero, l'art. 7 dispone che qualora l'impresa di uno Stato svolga la sua attività estera senza stabile organizzazione tutti i relativi redditi vengano tassati nello Stato di residenza dell'impresa medesima; in caso contrario, gli utili attribuibili all'impresa vengono sottoposti a tassazione nello Stato in cui è posta la stabile organizzazione.
L'art. 10 disciplina il trattamento dei dividendi societari (con tale termine si indicano non solo i redditi derivanti da azioni, ma anche i redditi percepiti dai titolari di quote sociali fiscalmente assimilabili alle azioni), sui quali è pressoché impossibile eliminare totalmente la doppia imposizione. Il modello OCSE, prendendo atto di tale situazione, conferma l'imponibilità dei dividendi nello Stato del percipiente ponendo altresì dei limiti alla tassazione nello Stato della società erogante. In particolare la ritenuta non dovrebbe superare il 5% se il beneficiario effettivo è una società di capitali che possiede direttamente almeno il 25% della società erogante; in tutti gli altri casi il limite è del 15%. Tali criteri sono comunque ampiamente derogabili in sede di Convenzioni bilaterali.
Il trattamento convenzionale dei dividendi deve essere comunque coordinato con le norme che i singoli Stati possono aver emanato per eliminare o attenuare la doppia imposizione.
Problemi simili al trattamento dei dividendi si pongono relativamente alla tassazione internazionale degli interessi, regolata dall'art. 11 della Convenzione-tipo dell'OCSE.
La regola generale è sempre l'imponibilità nel paese del beneficiario; resta tuttavia la possibilità di una ritenuta nello Stato della fonte che però non dovrebbe eccedere il 10%.
Sono poi applicabili sia la riserva della stabile organizzazione sia il principio dell'arm's length: pertanto se il beneficiario opera nello Stato del debitore mediante una stabile organizzazione, ed il credito cui si ricollegano gli interessi pagati è connesso con tale organizzazione, valgono i criteri già indicati all'art. 7.
Un'ulteriore disposizione indica i criteri per stabilire la provenienza "geografica" degli interessi, che vengono considerati provenienti dallo Stato in cui si trova il debitore; tuttavia se il debitore, residente o meno in uno Stato contraente, ha una stabile organizzazione o una base fissa in uno Stato contraente, e per le necessità dell'organizzazione viene contratto il debito cui fanno capo gli interessi, questi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata tale stabile organizzazione.
L'art. 12 disciplina il trattamento dei canoni ("royalties" e "redevances"), prevedendo in generale la tassazione nello Stato di residenza del beneficiario. Si tratta peraltro di una norma solitamente derogata dai trattati bilaterali che danno la possibilità allo Stato di residenza dell'erogante di effettuare un prelievo alla fonte.
L'art.
13 contiene disposizioni sulla tassazione degli utili di capitale, mentre l’
art. 15 disciplina il reddito da lavoro
dipendente; i successivi artt. da
Con l'art. 20 si dispone in merito all'esenzione da qualsiasi imposizione nello Stato di soggiorno per le somme ricevute da studenti ed apprendisti per far fronte alle spese di mantenimento, istruzione o formazione professionale.
La norma sostanziale di chiusura della Convenzione-tipo dell'OCSE è contenuta nell'art. 21, che indica l'imponibilità nello Stato di residenza per i redditi diversi da quelli disciplinati nei precedenti artt. 6-20. Anche in questo caso, se i redditi sono connessi ad una stabile organizzazione situata in un altro Stato la tassazione avverrà in tale Stato.
L’art. 22 riguarda la tassazione del patrimonio, che – qualora prevista nell’ordinamento - di norma è imposta solo nello Stato di residenza del proprietario, salvo il caso di immobili situati nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili facenti parte di una stabile organizzazione d’impresa nello Stato contraente diverso da quello di residenza.
Al
fine di neutralizzare la doppia imposizione economica, ovvero quella che
colpisce la stessa fonte di reddito o patrimonio in capo a soggetti diversi,
L'art. 24 prevede la clausola di non discriminazione, secondo la quale i soggetti "nazionali" di uno Stato contraente non possono subire in un altro Stato un trattamento impositivo diverso o più oneroso di quello a cui sono sottoposti i "nazionali" di detto altro Stato che si trovino nella medesima situazione di fatto e di diritto.
Per soggetti "nazionali" si intendono:
- le persone fisiche in possesso della nazionalità di uno Stato contraente;
- le persone giuridiche, partnerships (ovvero le società di persone e le società ad esse assimilate), le associazioni costituite ai sensi della legislazione vigente di uno Stato contraente;
La disposizione si estende agli apolidi, alle stabili organizzazioni, alle imprese direttamente o indirettamente controllate.
Con l'art. 25 viene introdotta la c.d. "procedura amichevole", ovvero un meccanismo volto ad evitare un possibile contenzioso con le autorità fiscali dei vari Paesi.
L'art. 26 prevede lo scambio di informazioni tra le competenti Autorità fiscali degli Stati contraenti. Tale collaborazione ha la duplice finalità di consentire la puntuale applicazione delle norme convenzionali e di prevenire e reprimere possibili evasioni fiscali. Vengono ovviamente garantiti la riservatezza sui dati e le notizie apprese o fornite, il rispetto delle leggi e della prassi amministrativa dei singoli Stati, nonché la tutela dei segreti commerciali, industriali, professionali e di qualsiasi altra informazione contraria all'ordine pubblico.
Completano
Il contenuto della Convenzione del 2001 tra Italia e Slovenia[1] sulle doppie imposizioni
La Convenzione e l'annesso Protocollo, firmati a Lubiana l’11 settembre 2001, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Slovenia, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso.
La Convenzione, costituita da 31 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, mantiene la struttura fondamentale del modello dell'OCSE; essa si applica tanto all'imposizione sul reddito quanto a quella sul patrimonio,profilo quest’ultimo presente oggi solo nella legislazione fiscale slovena.
Gli
articoli 1 e 2 delimitano il campo
d'applicazione della Convenzione: i soggetti sono i residenti di uno o di
entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per
Agli
articoli da
Gli
articoli da
A norma dell’art. 8, gli utili da esercizio della navigazio-ne aerea o marittima internazionale sono imponibili solo nel Paese cui fa capo l’effettiva direzione dell’impresa.
I dividendi societari (art. 10) sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario (ma sono previste eccezioni in casi determinati), così come gli interessi (art. 11) e i canoni (art. 12): lo Stato in cui tali redditi sono prodotti potrà comunque prelevare sui dividendi un’imposta, rispettivamente non superiore al 5% dell’ammontare lordo per partecipazioni societarie noninferiori al 25%, e non superiore al 15% nelle altre fattispecie. Tali soglie si applicano però solo se chi percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario.
Anche per ciò che concerne i redditi da professione indipendente (art. 14) o da lavoro subordinato (art. 15), il criterio per l'imputazione della loro tassazione sta nella prevalente esplicazione dell'attività in oggetto, se nello Stato di residenza o nell'altro Stato: i redditi di cui all'art. 14 saranno imponibili nello Stato di produzione degli stessi se il beneficiario dispone in tale Stato di una "base fissa", e solo nella misura in cui siano ad essa imputabili. I redditi di cui all'art. 15, invece, saranno imponibili nello Stato in cui vengono prodotti, a meno che il lavoratore, tra l'altro, non soggiorni in tale Stato per un periodo complessivo non eccedente 183 giorni in un anno.
A norma dell'art. 17, poi, i compensi per artisti e sportivi sono tassabili nello Stato di prestazione effettiva dell'attività.
Le pensioni, le remunerazioni analoghe e gli eventuali trattamenti di fine rapporto sono invece imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario (art. 18). Tuttavia, al fine di evitare pratiche di elusione delle imposte, il comma 2 prevede che le indennità di fine rapporto siano imponibili solo nello Stato nel cui territorio si è svolta l’attività da cui traggono origine, anche qualora il beneficiario sia nel frattempo divenuto residente dell’altro Stato contraente.
Gli stipendi, i salari o altre analoghe remunerazioni, nonché le pensioni, corrisposte da uno Stato contraente a fronte di servizi ad esso resi sono imponibili solo in detto Stato, salvo il caso che il beneficiario sia residente nell'altro Stato o addirittura ne abbia la nazionalità, poiché allora i cespiti divengono imponibili nello Stato di residenza (art. 19)[2].
L’art. 22 riguarda l’imposizione su redditi diversi da quelli trattati agli articoli precedenti, e stabilisce che di norma gli elementi di reddito di un residente di uno dei due Stati contraenti siano imponibili solo nello Stato di residenza.
L'art. 23 concerne la tassazione del patrimonio che, per i beni immobiliari, avviene nello Stato in cui essi sono localizzati; lo stesso dicasi per i beni mobili facenti parte della stabile organizzazione di un'impresa o della base fissa di un residente di uno Stato contraente, anch'essi imponibili nello Stato ove sono situati. L'opposto si verifica per i beni immobiliari o mobiliari connessi all'esercizio del traffico internazionale aereo o marittimo.
All'art. 24 vengono definiti i metodi per evitare le doppie imposizioni: la scelta cade sul credito d'imposta, in accordo con tutte le altre Convenzioni negoziate dall'Italia nella stessa materia.
Agli
articoli da
Il disegno di legge consta di tre articoli, recanti, il primo, l’autorizzazione alla ratifica della Convenzione italo-slovena sulle doppie imposizioni, il secondo l’ordine di esecuzione ed il terzo l’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento non prevede una quantificazione di oneri: come viene precisato nella Relazione tecnica allegata al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica presentato al Senato (A.S. 1316) l’applicazione della Convenzione comporterà effetti sul gettito fiscale di scarsa entità, che non avranno incidenza sul bilancio dello Stato.
L’A.S. 1316 è altresì corredato di un’analisi tecnico-normativa. L’ATN rileva innanzitutto che l’autorizzazione parlamentare alla ratifica si rende necessaria in relazione al fatto che la Convenzione modifica la potestà impositiva statale quale definita dal diritto nazionale; inoltre, la Convenzione non si pone in contrasto con l’ordinamento comunitario, poiché ricalca il modello dell’OCSE che ha ispirato le Convenzioni in materia stipulate da tutti gli stati membri dell’UE.
[1] E’ importante ricordare che la Slovenia, al pari del Cile, della Federazione russa e di Israele, è uno dei paesi candidati all’ingresso nell’OCSE.
[2] Il punto 5 del Protocollo aggiuntivo specifica che le remunerazioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi all’ICE (Istituto Italiano per il commercio estero) – come pure al corrispondente ente sloveno – sono incluse nel campo di applicazione delle disposizioni relative alle funzioni pubbliche.