Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Interventi urgenti in materia di sovraffollamento carcerario - D.L. 211/2011 - A.C. 4909 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 356 | ||
Data: | 07/02/2012 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
7 febbraio 2012 |
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n. 356 |
Interventi urgenti in materia di sovraffollamento carcerarioD.L. 211/2011 - A.C. 4909Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale |
Numero del disegno di legge di conversione |
A.C. 4909 |
Numero del decreto-legge |
211/2011 |
Titolo del decreto-legge |
Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri |
Iter al Senato |
Si (A.S. 3074) |
Numero di articoli: |
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testo originario |
5 |
testo approvato dal Senato |
9 |
Date: |
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emanazione |
22 dicembre 2011 |
pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
22 dicembre 2011 |
approvazione del Senato |
25 gennaio 2012 |
assegnazione |
26 gennaio 2012 |
scadenza |
20 febbraio 2012 |
Commissione competente |
II (Giustizia) |
Stato dell’iter |
Richiesta dei pareri |
Il decreto-legge, nel testo trasmesso dal Senato, è composto da 9 articoli.
L’art. 1, al comma 01 introdotto dal Senato,integra il contenuto del comma 4 dell’art. 386 c.p.p., in materia di doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo, precisando che sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 558 sulla convalida dell’arresto e il giudizio direttissimo nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica. La disposizione chiarisce che per i reati di competenza del tribunale in composizione collegiale si può fare ancora ricorso in via prioritaria alla custodia in carcere dell’arrestato o del fermato.
Il comma 1, lett. a),
dell’art. 1riformula il comma 4
dell’articolo 558 c.p.p., in materia di convalida dell’arresto e giudizio
direttissimo innanzi al tribunale in composizione monocratica, dimezzando da
La lett. b) del comma 1 dell’art. 1 del decreto-legge è stata modificata dal Senato, in modo da aggiungere due commi (4-bis e 4-ter) all’art. 558 c.p.p. Stabilisce, come regola generale, che il PM disponga la custodia dell'arrestato presso il domicilio (o in altro luogo di privata dimora o luogo pubblico di cura o assistenza). Per gli stessi reati, di competenza del tribunale in composizione monocratica, il PM dovrà, invece, ordinare la custodia del soggetto in idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria, nel caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità dell’abitazione ovvero nel caso in cui l’abitazione sia ubicata fuori dal circondario in cui è stato eseguito l’arresto ovvero ancora qualora l’arrestato sia ritenuto pericoloso. Sarà, invece, disposta la custodia nel carcere circondariale di esecuzione dell’arresto nei casi di mancanza, indisponibilità o inidoneità delle strutture della polizia giudiziaria ovvero se ricorrano altre specifiche ragioni di necessità o urgenza.
E’ previsto il ricorso alla custodia dell’arrestato in flagranza presso le camere di sicurezza del circondario quando la misura debba essere disposta per i delitti di scippo e furto in abitazione, salvo ricorra l’attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale, di rapina ed estorsione.
L’art. 2 reca modifiche alle norme di attuaz. c.p.p. Prevede che anche l’interrogatorio delle persone che si trovino, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione (e quindi non più soltanto l’udienza di convalida dell’arresto e del fermo) debba avvenire nel luogo dove la persona è custodita. Eccezione a tale regola è l’ipotesi che l’arrestato sia custodito presso la propria abitazione.
Il Procuratore capo della Repubblica dovrà predisporre le necessarie misure organizzative per assicurare il rispetto dei tempi previsti dal novellato art. 558.
Un’ulteriore modifica introdotta dal Senato concerne il comma 1-bis dell’art 146-bis delle disp. att. c.p.p. in tema di partecipazione al dibattimento a distanza: ove possibile e salva diversa motivata disposizione del giudice, è prevista l’audizione a distanza di testimoni in dibattimento a qualunque titolo detenuti presso un istituto penitenziario.
Si prevede poi che l’arrestato o fermato, ove abbia bisogno di assistenza medica o psichiatrica, debba essere preso in carico dal Servizio sanitario nazionale.
L’art. 2-bis, introdotto dal Senato in sede di conversione, modifica l’art. 67 dell’ordinamento penitenziario inserendo i membri del Parlamento europeo tra i soggetti che possono visitare gli istituti penitenziari senza preventiva autorizzazione. Un nuovo art. 67-bis precisa, inoltre,che la disciplina delle visite prevista dall’art. 67 si applica anche alle camere di sicurezza.
L’art. 2-ter, introdotto nel corso dell’esame al Senato, integra l’elenco degli illeciti disciplinari dei magistrati nell'esercizio delle funzioni prevedendo anche l’inosservanza da parte del giudice della novellatadisciplina dell’udienza di convalida dell’arresto e dell’interrogatorio.
L’art. 3 del decreto-legge innalza da
L’art. 3-bis,
introdotto dal Senato, recauna
disciplina speciale che estendela
disciplina sull'ingiusta detenzione
(art. 314 c.p.p.) ai procedimenti definiti prima dell'entrata in vigore del
nuovo c.p.p. (
L’art. 3-ter prevede la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari entro il 1° febbraio 2013. Il processo di trasferimento delle funzioni sarà costantemente seguito dalla Conferenza unificata. Spetterà al Ministro della salute individuare gli ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che dovranno soddisfare le strutture destinate ad accogliere gli attuali internati negli OPG.
A decorrere dal
L’art. 4 dispone in merito all'integrazione delle risorse finanziarie da destinare al potenziamento delle strutture penitenziarie. A tal fine, autorizza la spesa di 57 milioni e 277 mila euro per far fronte alle necessità di edilizia carceraria.
L’art. 5 reca la norma di copertura finanziaria.
Il disegno di legge di conversione è stato presentato al Senato privo dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e dell’analisi tecnico-normativa (ATN). Era accompagnato, oltre che dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica.
L’art. 44-bis del d.l. 207/2008, per fare fronte al grave sovraffollamento
delle carceri, aveva attribuito fino al
Per quanto riguarda l'art. 2-bis, si osserva che la p.d.l. C. 3722 (Bernardini ed altri), attualmente all’esame della Commissione Giustizia della Camera in sede referente, prevede un’analoga modifica dell’art. 67 O.P. volta ad estendere il regime delle visite senza autorizzazione ai soli membri del Parlamento Europeo “spettanti all’Italia”.
Le premesse del decreto-legge evidenziano: la straordinaria necessità ed urgenza di ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario e di limitare le attività di traduzione delle persone detenute da parte delle forze di polizia; la necessità ed urgenza di introdurre modifiche alle norme del codice di procedura penale relative al giudizio direttissimo innanzi al tribunale in composizione monocratica e al luogo di svolgimento dell’udienza di convalida e dell’interrogatorio delle persone detenute; la necessità ed urgenza di innalzare il limite di pena per l’applicazione della detenzione presso il domicilio.
Il provvedimento costituisce esercizio della competenza legislativa dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, Cost., in particolare, lett. g) (con riguardo all’ordinamento e all’organizzazione amministrativa dello Stato) e l) (con riguardo alla giurisdizione e alle norme processuali e all’ordinamento civile e penale).
L’art. 3-ter del provvedimento, introdotto nel corso dell’esame al Senato, interessa altresì la competenza legislativa concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. con specifico riguardo alla tutela della salute.
L’art. 3-bis, introdotto dal Senato, recauna disciplina speciale che estendela disciplina sull'ingiusta detenzione ai procedimenti definiti prima
dell'entrata in vigore del nuovo c.p.p. (
Con riferimento
all’art. 3-bis, andrebbe valutato se l’estensione retroattiva della disciplina
sulla riparazione per l'ingiusta detenzione(art. 314 c.p.p.), limitata ai procedimenti definiti prima dell'entrata in
vigore del nuovo c.p.p. (
In relazione al
superamento degli OPG, previsto dall'art. 3-ter,
si prevede che entro il
Lo stesso art. 3-ter prevede, al comma 9, l’ipotesi dell’esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo, ai sensi dell’art. 120 Cost. e dell’art. 8 della legge 131/2003, nei confronti delle Regioni e delle Province autonome che non abbiano rispettato il termine del 1° febbraio 2013 per il completo superamento degli OPG.
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