Allegato B
Seduta n. 161 del 30/5/2007

TESTO AGGIORNATO AL 13 GIUGNO 2007

ATTI DI INDIRIZZO

Mozione:

La Camera,
premesso che:
l'Unione europea ha emanato apposito regolamento CEE n. 2408/92, del Consiglio, del 23 luglio 1992 sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie;
tale regolamento, caposaldo normativo in materia di oneri di servizio pubblico, definisce «onere di servizio pubblico, qualsiasi onere imposto a un vettore aereo di prendere tutte le misure necessarie, relativamente a qualsiasi rotta sulla quale sia stato abilitato a operare da parte di uno Stato membro, per garantire la prestazione di un servizio che soddisfi determinati criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffazione, criteri cui il vettore stesso non si atterrebbe se tenesse conto unicamente del suo interesse commerciale»;
il regolamento comunitario fissa regole chiare alle quali ogni Stato membro è obbligato ad aderire previa la procedura di infrazione;
tali disposizioni prevedono le procedure per l'adozione degli oneri del servizio pubblico e le stesse vengono così indicate all'articolo 4: «Uno Stato membro può, previa consultazione con gli altri Stati membri interessati e dopo aver informato la Commissione e i vettori aerei operanti sulla rotta, imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati verso un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nel suo territorio, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico della regione in cui si trova l'aeroporto stesso, nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati adeguati servizi aerei di linea rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffazione cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale»;
tra le procedure indicate nel Regolamento vi è in particolar modo quella relativa alla pubblicazione degli atti: «La Commissione renderà nota l'esistenza di questi oneri di servizio pubblico tramite la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee»;
la Commissione europea dovrà tener conto dei parametri previsti dal regolamento, di cui si richiama il dispositivo:
«Nel valutare l'adeguatezza dei servizi aerei di linea gli Stati membri tengono conto:
del pubblico interesse;
della possibilità, in particolare per le regioni insulari, di ricorrere ad altre forme di trasporto e dell'idoneità di queste ultime a soddisfare il concreto fabbisogno di trasporto;
delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti;
dell'effetto combinato di tutti i vettori aerei che operano o intendono operare sulla rotta di cui trattasi»;
il regolamento dispone ulteriori condizioni essenziali per l'esercizio degli oneri di servizio pubblico. Si richiamano i contenuti indicati nella procedura: «- laddove altre forme di trasporto non possano garantire servizi adeguati e ininterrotti, gli Stati membri interessati hanno la facoltà di prescrivere, nell'ambito degli oneri di servizio pubblico, che i vettori aerei che intendono operare sulla rotta garantiscano tale prestazione per un periodo da precisare, conformemente alle altre condizioni degli oneri di servizio pubblico;
l'accesso ad una rotta sulla quale nessun vettore aereo abbia istituito o si appresti a istituire servizi aerei di linea conformemente all'onere di servizio pubblico

imposto su tale rotta, può essere limitato dallo stato membro ad un unico vettore aereo per un periodo non superiore a tre anni al termine del quale si procederà ad un riesame della situazione, il diritto di effettuare siffatti servizi sarà concesso, tramite appalto pubblico, per rotte singole o serie di rotte a qualsiasi vettore aereo comunitario abilitato a effettuare tali servizi»;
il Parlamento, seppur con ritardo nel recepire tale ordinamento comunitario, ha approvato la Legge n. 144 del 1999 che all'articolo 36 disciplina la continuità territoriale per la Regione Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali;
il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, dispone con proprio decreto: «a) gli oneri di servizio pubblico, in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui al comma 2, relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle isole minori della Sicilia e i principali aeroporti nazionali individuati dalla stessa conferenza; b) d'intesa con i presidenti delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali e gli aeroporti nazionali, qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico»;
la legge stessa attribuisce alla Regione la potestà propositiva in materia di continuità territoriale delegando per legge al Presidente della Regione la convocazione della conferenza dei servizi così come disposto nell'articolo 36: «I Presidenti delle Regioni interessate, su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicono e presiedono una conferenza di servizi con la partecipazione, oltre che delle regioni, delle pubbliche amministrazioni competenti»;
la procedura di legge appare codificata in ogni passaggio definendo i compiti della conferenza dei servizi che sono così richiamati: 3. La Conferenza di servizi ha il compito di precisare i contenuti dell'onere di servizio pubblico, senza oneri per il bilancio dello Stato, indicando:
le tipologie e i livelli tariffari;
i soggetti che usufruiscono di sconti particolari;
il numero dei voli;
gli orari dei voli;
i tipi di aeromobili;
la capacità di offerta»;
la stessa legge nazionale rimanda in seguito alle stesse procedure del regolamento europeo richiamando l'indizione di apposita gara d'appalto europea: «Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con i Presidenti delle Regioni interessate indice la gara di appalto europea secondo le procedure previste dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e), p), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992»;
il 1o gennaio del 2002 veniva avviata la continuità territoriale aerea per la Sardegna che si è conclusa dopo un anno di rinnovo contrattuale il 31 dicembre 2004;
sono seguite ripetute disposizioni di proroghe sino a disporre nuovi bandi e nuove gare che hanno provocato, però, una sostanziale alterazione del principio iniziale senza interpretare il nuovo scenario del mercato aereo, né le nuove esigenze della stessa continuità territoriale della Sardegna;

a questo si è aggiunta la recente decisione della Commissione europea del 23 aprile 2007 sull'imposizione di oneri di servizio pubblico su talune rotte in provenienza e a destinazione della Sardegna, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento 2408/92 sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie che ha sostanzialmente formalizzato i seguenti rilievi:
«1. La Repubblica italiana può continuare ad applicare oneri di servizio pubblico ("OSP"), imposti con decreti n. 35 e 36 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 dicembre 2005 (pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana l'11 gennaio 2006) su complessivamente 16 collegamenti tra i tre scali aeroportuali della Sardegna e una serie di aeroporti nazionali, e pubblicati rispettivamente il 24 marzo 2006 (decreto n. 35) e il 21 aprile 2006 (decreto n. 36) nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) 2408/92 sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:
a) i vettori aerei che intendono rispettare gli OSP operano la rotta interessata, a prescindere dal momento in cui essi hanno notificato la loro intenzione di iniziare a prestare i loro servizi, e dalla data in cui è stata trasmessa tale notifica, e cioè entro o dopo il termine di 30 giorni di cui ai decreti;
b) i vettori aerei non sono vincolati ad una continuità di servizi, nel quadro degli OSP, superiore ad un anno;
c) le autorità italiane si impegnano a riesaminare la necessità di mantenere l'imposizione di OSP su una rotta, nonché il livello degli oneri imposti a ciascun vettore, quando un nuovo vettore inizia ad operare, o notifica la sua intenzione di operare su tale rotta e, in ogni caso, una volta l'anno;
d) le autorità italiane si impegnano a non impedire a vettori aerei di prestare servizi sulle rotte interessate al di là delle esigenze minime, per quanto riguarda le frequenze e le capacità previste dagli OSP;
e) i vettori aerei non hanno l'obbligo di offrire tariffe agevolate ai nati in Sardegna, anche se residenti fuori Sardegna;
f) le autorità italiane si impegnano a non subordinare il diritto di prestare servizi su una rotta tra due città all'obbligo di operare un'altra rotta tra due città.

2. La Repubblica italiana notifica alla Commissione le misure di applicazione della presente decisione entro il 1o agosto 2007»;

impegna il Governo:

a riferire urgentemente sulle determinazioni che intende assumere per attuare la decisione della Commissione europea la cui applicazione è stabilita per il 1o agosto 2007;
ad attuare una continuità territoriale che tenga conto del processo di liberalizzazione del mercato disposto dall'Unione Europea su più rotte con la Sardegna e i sistemi aeroportuali nazionali;
a prevedere una nuova continuità territoriale in attuazione delle norme comunitarie e nazionali che consenta di avere più operatori sulla stessa tratta ma con una tariffa massima imposta con il regime degli oneri del servizio pubblico;
a consentire a tutte le compagnie di poter viaggiare sulle rotte sarde imponendo loro una tariffa prestabilita che tenga conto dei costi effettivi da stabilirsi attraverso un'analisi di mercato basata anche sulle nuove opportunità legate al low cost;
ad approvare le nuove tariffe e pubblicare il decreto sulla Gazzetta europea e su quella ufficiale dello Stato con il quale avvia una procedura di evidenza pubblica per verificare l'adesione delle compagnie aeree alla proposta di contratto di oneri di

servizio pubblico definendo l'adeguamento contrattuale con le compagnie già operanti sulle rotte con la Sardegna;
a incrementare il numero dei voli e delle frequenze;
a riaffermare la continuità territoriale per gli emigrati sardi ed estenderla ai coniugi e ai figli degli emigrati stessi considerato che il mancato riconoscimento di tale principio provocherebbe una grave discriminazione culturale sociale ed economica per quei tanti sardi che hanno dovuto lasciare la Sardegna e che avrebbero, rispetto a tutti i cittadini europei, un aggravio insopportabile proprio a causa dell'insularità della Sardegna;
a prevedere il riconoscimento della stessa continuità territoriale a tutti coloro che si rechino o viaggino verso la Sardegna tesa ad abbattere i costi dell'insularità o in subordine ad un abbattimento tariffario anche per tutti i passeggeri che non rientrano nella fascia sottoposta ad onere di servizio pubblico al fine di porre la Sardegna sullo stesso piano di potenzialità di collegamento delle altre regioni.
(1-00171)
«Pili, Testoni, Oppi, Murgia, Cossiga, Mereu, Porcu, Licastro Scardino, Romagnoli, Minardo, Picchi, Ravetto, Mistrello Destro, Tondo, Campa, Lenna, Rosso, Ceccacci Rubino, Gardini».

Risoluzioni in Commissione:

Le Commissioni VI e VIII,
premesso che:
la legge finanziaria 2007 ha introdotto (articolo 1, commi 344-349), dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007, una specifica agevolazione fiscale per incentivare gli interventi finalizzati a conseguire il risparmio energetico negli edifici esistenti, consistente in una detrazione dall'imposta sul reddito, pari al 55 per cento delle spese sostenute per eseguire gli interventi di riqualificazione energetica, fruibile sino ad un ammontare massimo variabile in funzione dei diversi lavori realizzati (100.000, 60.000 o 30.000 euro);
l'operatività dell'agevolazione è demandata, genericamente, alle modalità dettate dalla legge n. 449/1997 e successive modificazioni, relative alla detrazione Irpef del «36 per cento» per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, ed al relativo regolamento attuativo di cui al decreto ministeriale 41/1998 e successive modificazioni (comma 348), e, più in particolare, per quanto concerne le specifiche modalità attuative della nuova detrazione, alle disposizioni del decreto interministeriale emanato il 19 febbraio 2007 (comma 349);
tale ultimo provvedimento ha, tra l'altro, previsto: 1) l'inclusione, tra i soggetti ammessi all'agevolazione, dei titolari di redditi d'impresa che sostengono le spese per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti, su parti di edifici, o su singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti; 2) nell'ambito degli adempimenti necessari per fruire dell'agevolazione, l'invio all'Enea, entro 60 giorni dall'ultimazione di lavori e comunque non oltre il 29 febbraio 2008, della copia dell'attestato di certificazione energetica e della scheda informativa relativa agli interventi realizzati (articolo 4, decreto ministeriale 19 febbraio 2007);
in merito alle specifiche modalità operative della nuova detrazione, sono sorte diverse problematiche che necessitano di una tempestiva soluzione interpretativa, tenuto conto del ristretto termine temporale di vigenza dell'agevolazione (31 dicembre 2007 o, comunque, periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007);
andrebbe, in particolare, chiarito quale sia l'operatività della detrazione, in presenza di più comproprietari, o detentori, che sostengono le spese di riqualificazione energetica sul medesimo edificio, o unità immobiliare;
non è chiara, inoltre, la sussistenza o meno dell'obbligo di indicare in fattura

il costo della manodopera impiegata negli interventi agevolati;
andrebbe meglio definito il concetto di «fine dei lavori», dal quale decorre l'obbligo di invio della prescritta documentazione tecnica all'Enea e di «edificio esistente» sul quale devono essere realizzati gli interventi di riqualificazione energetica agevolati;
sussistono incertezze applicative per i titolari di reddito d'impresa, per i quali le spese agevolabili sono quelle sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007; nonché circa le modalità operative della detrazione, in caso di trasferimento dell'immobile sul quale sono stati eseguiti gli interventi,

impegnano il Governo:
a definire con maggiore dettaglio le questioni di cui in premessa e, in particolare, a precisare, anche mediante ulteriori atti di natura amministrativa, che:
a) in presenza di più soggetti (comproprietari o detentori) che sostengano le spese per eseguire gli interventi agevolati sul medesimo edificio, o unità immobiliare, il valore massimo della detrazione spettante (fissato dalla norma in 100.000, 60.000 o 30.000 euro, in funzione dei lavori realizzati) opera per ciascun contribuente interessato e non per singolo immobile;
b) non sussiste l'obbligo di indicazione, in fattura, del costo della manodopera utilizzata nell'esecuzione degli interventi;
c) il concetto di «fine dei lavori», dal quale decorre il termine dei 60 giorni per l'invio della documentazione all'Enea, può coincidere con la data di rilascio dell'attestato di certificazione-qualificazione energetica;
d) per i titolari di reddito d'impresa, le spese detraibili debbono imputarsi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 in base al criterio di competenza, stabilito dall'articolo 109, comma 2, del TUIR - decreto del Presidente della Repubblica 917/1986 (rilevando la data di ultimazione dell'intervento);
e) per «edificio esistente» può intendersi, secondo quanto stabilito dall'articolo 2645-bis, comma 6, del codice civile, l'edificio significativo dal punto di vista urbanistico, ossia il rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e della copertura;
f) in caso di trasferimento dell'immobile sul quale sono stati eseguiti gli interventi di riqualificazione energetica agevolati, la detrazione deve trasferirsi all'acquirente, per le quote residue;
g) in caso di impossibilità a terminare i lavori entro il 31 dicembre 2007, è possibile presentare uno stato di avanzamento con relativa percentuale di spese sostenute sulla quale operare la relativa detrazione fiscale.
(7-00187)«Benvenuto, Leddi Maiola».

Le Commissioni XIV e IX,
premesso che:
l'Unione europea ha emanato apposito regolamento CEE n. 2408/92, del Consiglio, del 23 luglio 1992 sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie;
tale regolamento, caposaldo normativo in materia di oneri di servizio pubblico, definisce «onere di servizio pubblico, qualsiasi onere imposto a un vettore aereo di prendere tutte le misure necessarie, relativamente a qualsiasi rotta sulla quale sia stato abilitato a operare da parte di uno Stato membro, per garantire la prestazione di un servizio che soddisfi determinati criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffazione, criteri cui il vettore stesso non si atterrebbe se tenesse conto unicamente del suo interesse commerciale»;

il regolamento comunitario fissa regole chiare alle quali ogni Stato membro è obbligato ad aderire previa la procedura di infrazione;
tali disposizioni prevedono le procedure per l'adozione degli oneri del servizio pubblico e le stesse vengono così indicate all'articolo 4: «Uno Stato membro può, previa consultazione con gli altri Stati membri interessati e dopo aver informato la Commissione e i vettori aerei operanti sulla rotta, imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati verso un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nel suo territorio, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico della regione in cui si trova l'aeroporto stesso, nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati adeguati servizi aerei di linea rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffazione cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale»;
tra le procedure indicate nel Regolamento vi è in particolar modo quella relativa alla pubblicazione degli atti: «La Commissione renderà nota l'esistenza di questi oneri di servizio pubblico tramite la Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee»;
la Commissione europea dovrà tener conto dei parametri previsti dal regolamento, di cui si richiama il dispositivo:
«Nel valutare l'adeguatezza dei servizi aerei di linea gli Stati membri tengono conto:
del pubblico interesse;
della possibilità, in particolare per le regioni insulari, di ricorrere ad altre forme di trasporto e dell'idoneità di queste ultime a soddisfare il concreto fabbisogno di trasporto;
delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti;
dell'effetto combinato di tutti i vettori aerei che operano o intendono operare sulla rotta di cui trattasi»;
il regolamento dispone ulteriori condizioni essenziali per l'esercizio degli oneri di servizio pubblico. Si richiamano i contenuti indicati nella procedura: «- laddove altre forme di trasporto non possano garantire servizi adeguati e ininterrotti, gli Stati membri interessati hanno la facoltà di prescrivere, nell'ambito degli oneri di servizio pubblico, che i vettori aerei che intendono operare sulla rotta garantiscano tale prestazione per un periodo da precisare, conformemente alle altre condizioni degli oneri di servizio pubblico;
l'accesso ad una rotta sulla quale nessun vettore aereo abbia istituito o si appresti a istituire servizi aerei di linea conformemente all'onere di servizio pubblico imposto su tale rotta, può essere limitato dallo stato membro ad un unico vettore aereo per un periodo non superiore a tre anni al termine del quale si procederà ad un riesame della situazione, il diritto di effettuare siffatti servizi sarà concesso, tramite appalto pubblico, per rotte singole o serie di rotte a qualsiasi vettore aereo comunitario abilitato a effettuare tali servizi»;
il Parlamento, seppur con ritardo nel recepire tale ordinamento comunitario, ha approvato la Legge n. 144 del 1999 che all'articolo 36 disciplina la continuità territoriale per la Regione Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali;
il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, dispone con proprio decreto: «a) gli oneri di servizio pubblico, in conformità alle conclusioni della conferenza

di servizi di cui al comma 2, relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle isole minori della Sicilia e i principali aeroporti nazionali individuati dalla stessa conferenza; b) d'intesa con i presidenti delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali e gli aeroporti nazionali, qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico»;
la legge stessa attribuisce alla Regione la potestà propositiva in materia di continuità territoriale delegando per legge al Presidente della Regione la convocazione della conferenza dei servizi così come disposto nell'articolo 36: «I Presidenti delle Regioni interessate, su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicono e presiedono una conferenza di servizi con la partecipazione, oltre che delle regioni, delle pubbliche amministrazioni competenti»;
la procedura di legge appare codificata in ogni passaggio definendo i compiti della conferenza dei servizi che sono così richiamati: 3. La Conferenza di servizi ha il compito di precisare i contenuti dell'onere di servizio pubblico, senza oneri per il bilancio dello Stato, indicando:
le tipologie e i livelli tariffari;
i soggetti che usufruiscono di sconti particolari;
il numero dei voli;
gli orari dei voli;
i tipi di aeromobili;
la capacità di offerta»;
la stessa legge nazionale rimanda in seguito alle stesse procedure del regolamento europeo richiamando l'indizione di apposita gara d'appalto europea: «Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con i Presidenti delle Regioni interessate indice la gara di appalto europea secondo le procedure previste dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e), p), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992»;
il 1o gennaio del 2002 veniva avviata la continuità territoriale aerea per la Sardegna che si è conclusa dopo un anno di rinnovo contrattuale il 31 dicembre 2004;
sono seguite ripetute disposizioni di proroghe sino a disporre nuovi bandi e nuove gare che hanno provocato, però, una sostanziale alterazione del principio iniziale senza interpretare il nuovo scenario del mercato aereo, né le nuove esigenze della stessa continuità territoriale della Sardegna;
a questo si è aggiunta la recente decisione della Commissione europea del 23 aprile 2007 sull'imposizione di oneri di servizio pubblico su talune rotte in provenienza e a destinazione della Sardegna, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento 2408/92 sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie che ha sostanzialmente formalizzato i seguenti rilievi:
«1. La Repubblica italiana può continuare ad applicare oneri di servizio pubblico ("OSP"), imposti con decreti n. 35 e 36 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 dicembre 2005 (pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana l'11 gennaio 2006) su complessivamente 16 collegamenti tra i tre scali aeroportuali della Sardegna e una serie di aeroporti nazionali, e pubblicati rispettivamente il 24 marzo 2006 (decreto n. 35) e il 21 aprile 2006 (decreto n. 36) nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) 2408/92 sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle

rotte intracomunitarie, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:
a) i vettori aerei che intendono rispettare gli OSP operano la rotta interessata, a prescindere dal momento in cui essi hanno notificato la loro intenzione di iniziare a prestare i loro servizi, e dalla data in cui è stata trasmessa tale notifica, e cioè entro o dopo il termine di 30 giorni di cui ai decreti;
b) i vettori aerei non sono vincolati ad una continuità di servizi, nel quadro degli OSP, superiore ad un anno;
c) le autorità italiane si impegnano a riesaminare la necessità di mantenere l'imposizione di OSP su una rotta, nonché il livello degli oneri imposti a ciascun vettore, quando un nuovo vettore inizia ad operare, o notifica la sua intenzione di operare su tale rotta e, in ogni caso, una volta l'anno;
d) le autorità italiane si impegnano a non impedire a vettori aerei di prestare servizi sulle rotte interessate al di là delle esigenze minime, per quanto riguarda le frequenze e le capacità previste dagli OSP;
e) i vettori aerei non hanno l'obbligo di offrire tariffe agevolate ai nati in Sardegna, anche se residenti fuori Sardegna;
f) le autorità italiane si impegnano a non subordinare il diritto di prestare servizi su una rotta tra due città all'obbligo di operare un'altra rotta tra due città.

2. La Repubblica italiana notifica alla Commissione le misure di applicazione della presente decisione entro il 1o agosto 2007»;

impegnano il Governo:

a riferire urgentemente sulle determinazioni che intende assumere per attuare la decisione della Commissione europea la cui applicazione è stabilita per il 1o agosto 2007;
ad attuare una continuità territoriale che tenga conto del processo di liberalizzazione del mercato disposto dall'Unione europea su più rotte con la Sardegna e i sistemi aeroportuali nazionali;
a prevedere una nuova continuità territoriale in attuazione delle norme comunitarie e nazionali che consenta di avere più operatori sulla stessa tratta ma con una tariffa massima imposta con il regime degli oneri del servizio pubblico;
a consentire a tutte le compagnie di poter viaggiare sulle rotte sarde imponendo loro una tariffa prestabilita che tenga conto dei costi effettivi da stabilirsi attraverso un'analisi di mercato basata anche sulle nuove opportunità legate al low cost;
ad approvare le nuove tariffe e pubblicare il decreto sulla Gazzetta europea e su quella ufficiale dello Stato con il quale avvia una procedura di evidenza pubblica per verificare l'adesione delle compagnie aeree alla proposta di contratto di oneri di servizio pubblico definendo l'adeguamento contrattuale con le compagnie già operanti sulle rotte con la Sardegna;
a incrementare il numero dei voli e delle frequenze;
a riaffermare la continuità territoriale per gli emigrati sardi ed estenderla ai coniugi e ai figli degli emigrati stessi considerato che il mancato riconoscimento di tale principio provocherebbe una grave discriminazione culturale sociale ed economica per quei tanti sardi che hanno dovuto lasciare la Sardegna e che avrebbero, rispetto a tutti i cittadini europei, un aggravio insopportabile proprio a causa dell'insularità della Sardegna;
a prevedere il riconoscimento della stessa continuità territoriale a tutti coloro che si rechino o viaggino verso la Sardegna tesa ad abbattere i costi dell'insularità o in subordine ad un abbattimento tariffario anche per tutti i passeggeri che non rientrano nella fascia sottoposta ad onere di

servizio pubblico al fine di porre la Sardegna sullo stesso piano di potenzialità di collegamento delle altre regioni.
(7-00188)«Pili, Oppi, Testoni».

La III Commissione,
premesso che:
il Parlamento italiano ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite per la Lotta alla Siccità ed alla Desertificazione (UNCCD) e ha più volte seguito la sua decennale attuazione con atti di indirizzo e ispettivi, audizioni e missioni;
nella scorsa legislatura sono state approvate dalla III Commissione della Camera dei deputati varie risoluzioni parlamentari a sostegno dell'attuazione della UNCCD a livello nazionale e internazionale;
anche in questa legislatura si è già svolta una audizione in Commissione del Segretario Esecutivo della UNCCD, nella quale sono state presentate e discusse le attività dell'ONU coordinate dalla UNCCD nel 2006, dichiarato «Anno Internazionale dei Deserti e della Desertificazione» (IYDD);
si svolgerà a settembre 2007 in Spagna l'ottava Conferenza delle Parti (COP 8) della UNCCD, nell'ambito della quale sarà organizzata una tavola rotonda fra parlamentari, come già nelle precedenti COP;
l'acqua deve ancora essere riconosciuta a livello internazionale come bene comune e diritto inalienabile e non sono stati ancora individuati targets, obiettivi concreti scadenzati e legalmente vincolanti, per raggiungere l'impegno dell'accesso all'acqua per tutti nelle qualità e quantità minime vitali;
serve una azione dell'ONU coerente e sinergica delle agenzie ONU competenti e delle convenzioni globali (cambiamenti climatici, lotta alla desertificazione, tutela della biodiversità) capace, fra l'altro, di ridurre e prevenire il degrado del suolo, di estendere e migliorare la gestione sostenibile delle risorse idriche;
per prevenire e ridurre gli impatti previsti dai vari scenari di variazioni climatiche nei prossimi decenni è necessario combinare strategie di mitigazione e riduzione delle emissioni con strategie di adattamento, alcune misure di adattamento sono a minore impatto sociale ed economico e richiedono minori investimenti finanziari, il recupero delle tecnologie tradizionali offre vantaggi particolarmente nella gestione e conservazione delle risorse naturali;
è stato recentemente promosso dal Ministero italiano dell'ambiente e della difesa del territorio e del mare e dalla Regione Toscana un positivo accordo sostenuto dalla UNCCD, in collaborazione anche con l'UNESCO, al fine di creare un Centro Internazionale per le Conoscenze Tradizionali a Firenze, un centro di eccellenza, che può costituire l'unico riferimento nel suo genere a livello mondiale, dando atto della leadership delle istituzioni italiane in un settore di ricerca e sviluppo di particolare importanza per lo sviluppo del territorio, la conservazione e gestione delle risorse naturali in maniera sostenibile, in particolare il suolo e l'acqua;
il 17 giugno è la giornata mondiale per la lotta alla siccità e alla desertificazione;
la recente quindicesima sessione della Commissione Sviluppo Sostenibile dell'ONU ha deciso di focalizzare il prossimo anno fra l'altro proprio su siccità e desertificazione,

impegna il Governo:

a coordinare e rafforzare l'impegno diplomatico in tutte le sedi internazionali in preparazione della COP 8 della UNCCD, nella quale sarà fra l'altro definita la strategia a medio termine sulla base della proposta dell'apposito Gruppo di Lavoro Internazionale (IIWG);

a promuovere l'affermazione solenne in sede ONU dell'acqua come bene comune e diritto umano, con l'impegno a garantire l'accesso all'acqua, almeno nella quantità minima necessaria ai bisogni primari della vita per ogni vivente;
a promuovere l'approvazione di un pacchetto di meccanismi ed obblighi per ogni paese e nelle relazioni fra paesi (accesso alle risorse idriche, usi prioritari, acque transnazionali, conoscenze tradizionali, aiuti allo sviluppo), che realizzi il godimento del diritto all'acqua astenendosi dal promuovere nelle sedi negoziali ogni processo di privatizzazione dell'acqua e dei sistemi di gestione, un accordo ONU definito in ambito UNCCD come protocollo negoziabile entro il 2008 che fissi obiettivi concreti scadenzati e legalmente vincolanti, determinati nella quantità e nella durata, contro la siccità e la sete, in coerenza con il settimo Obiettivo del Millennio;
a verificare la possibilità di ospitare in Italia nel 2008 una conferenza ONU sull'acqua ove si affermi solennemente che l'acqua è un bene comune e si fissino gli obiettivi vincolanti contro la sete, una conferenza promossa insieme alla UNCCD di concerto con altre agenzie internazionali;
a continuare nello sviluppo delle iniziative per la diffusione delle conoscenze e delle tecnologie tradizionali, contribuendo a destinare le risorse occorrenti all'avvio dell'attività del Centro Internazionale di Firenze sino alla sua possibile costituzione quale organizzazione di diritto internazionale.
(7-00185)
«De Zulueta, Mancini, Mattarella, Forlani, Rivolta, Mantovani, Venier, Cioffi, Spini, Carta, Siniscalchi, De Brasi, Zacchera, Khalil detto Alì Rashid, D'Elia, Leoluca Orlando, Casini, Cassola».

La VIII Commissione,
premesso che:
il Parlamento italiano ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite per la Lotta alla Siccità ed alla Desertificazione (UNCCD) e ha più volte seguito la sua decennale attuazione con atti di indirizzo e ispettivi, audizioni e missioni;
si svolgerà a settembre 2007 in Spagna l'ottava Conferenza delle Parti (COP 8) della UNCCD e nelle precedenti conferenze è stato quasi sempre organizzato un incontro fra parlamentari; è il Ministero dell'Ambiente in Italia il principale interlocutore responsabile dell'attuazione della UNCCD;
serve una azione dell'ONU sinergica fra le convenzioni globali (cambiamenti climatici, desertificazione, biodiversità) capace, fra l'altro, di ridurre e prevenire il degrado del suolo, di estendere e migliorare la gestione delle risorse idriche;
per il governo sostenibile dei vari scenari di variazioni climatiche previste nei prossimi decenni è necessario combinare strategie potenti e accelerate di mitigazione e riduzione delle emissioni di gas serra con strategie di adattamento, alcune misure di adattamento sono a ridotto impatto sociale ed economico e richiedono minori investimenti finanziari, il recupero delle tecnologie tradizionali offre vantaggi particolarmente nelle gestione e conservazione delle risorse naturali;
sin dalla metà degli anni '90, le istituzioni di ricerca italiane hanno contribuito ad individuare sistemi e tecnologie ad impatto limitato, basso costo e grande efficacia, basate sul miglioramento delle conoscenze tradizionali, tale esperienza italiana è stata riconosciuta nell'ambito degli strumenti intergovernativi ambientali, quali la stessa UNCCD;
il riconoscimento internazionale del ruolo e della capacità delle istituzioni italiane si è manifestato, tra l'altro, tramite ripetuti inviti da parte di precedenti Conferenze delle Parti (COP) a continuare nel lavoro svolto ed a coinvolgere il maggior numero di partner in tale processo;

altri paesi del Mediterraneo hanno concretizzato il loro impegno a livello internazionale tramite la fondazione di centri vocati allo studio ed alla diffusione della informazione su questioni ambientali globali, quali il centro di Saragoza in Spagna;
è stato recentemente promosso un positivo accordo della UNCCD, dal Ministero italiano dell'Ambiente e della Difesa del Territorio e del Mare e dalla Regione Toscana, anche in collaborazione con l'UNESCO, al fine di creare un Centro Internazionale per le Tecnologie Tradizionali a Firenze, un centro di eccellenza, che può costituire una vera e propria banca mondiale di raccolta, selezione e diffusione delle conoscenze tradizionali, dando atto della leadership delle istituzioni italiane in un settore di ricerca e sviluppo di particolare importanza per lo sviluppo dei territorio, la conservazione e gestione delle risorse naturali in maniera sostenibile, in particolare il suolo e l'acqua;
il 17 giugno è la giornata mondiale per la lotta alla siccità e alla desertificazione,

impegna il Governo:

a promuovere l'aggiornamento del piano nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione in coerenza con il 7o obiettivo del millennio;
a continuare nello sviluppo dell'iniziativa del Ministero dell'ambiente e della regione Toscana volta alla creazione del Centro Internazionale per le Conoscenze Tradizionali ed a destinare le risorse occorrenti all'avvio dell'attività del Centro sino alla sua possibile costituzione quale organizzazione di diritto internazionale.
(7-00186)
«Bandoli, Mariani, Cacciari, Francescato, Misiti, Benvenuto».