Allegato B
Seduta n. 161 del 30/5/2007

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INFRASTRUTTURE

Interrogazione a risposta in Commissione:

GRIMOLDI. - Al Ministro delle infrastrutture. - Per sapere - premesso che:
nell'interrogazione n. 5-00992, presentata il 7 maggio 2007 (seduta n. 152), si chiedeva quali interventi urgenti l'Anas intendeva realizzare sulla strada statale 340 e strada statale 340 dir, Lungolago per Argegno, al fine di migliorare la percorrenza della strada, nonché il parere del Ministro su un eventuale trasferimento del tratto stradale SS 340 e SS 340 dir, Lungolago per Argegno alla Regione Lombardia e conseguentemente alla provincia di Como;
nell'ambito della sopraccitata interrogazione, l'interrogante faceva presente che la strada statale 340 - Regina, da Como a Menaggio, costeggia con un percorso

stretto e tortuoso la riva occidentale del lago di Como attraversando note località rivierasche, mentre, da Menaggio fino al confine di Stato, sempre sulla sponda occidentale del lago, prosegue la diramazione della Regina, la strada statale 340 dir, con un tracciato anch'esso tortuoso in quanto segue l'andamento geografico del lago;
il percorso della strada statale 340 e strada statale 340 dir presenta una limitata scorrevolezza a causa dei numerosi attraversamenti di centri costieri e la grande mole di mezzi in transito, costituiti per la maggior parte da pullman turistici (specialmente nei periodi di affluenza turistica) e mezzi pesanti verso le industrie dell'alto lago, in quanto la strada rappresenta l'unica arteria della sponda occidentale del lago di Como;
inoltre, l'interrogante faceva presente che si tratta di un percorso noto per le sue caratteristiche alquanto suggestive e pittoresche che purtroppo la gestione attuale dell'Anas non ha valorizzato con gli opportuni interventi di manutenzione e riqualificazione. Le difficoltà di percorrenza sono maggiormente evidenti in confronto con la strada provinciale Lariana sulla sponda orientale del lago, l'ex strada statale 583, la cui gestione è passata alla provincia di Como, a seguito del trasferimento alle regioni della rete stradale nazionale. Infatti, l'attuale gestione della provincia di Como ha ultimamente elevato in modo sostanziale la qualità della ex strada statale 583, attraverso opportuni interventi di riqualificazione;
le comunità locali, deluse dalle lunghe attese per gli interventi di riqualificazione dell'Anas, chiedono il passaggio alla Regione, e successivamente alla provincia di Como ai sensi della legge regionale n. 1 del 2001, anche della strada statale 340 e strada statale 340 dir, Lungolago per Argegno, ritenendo che l'amministrazione provinciale, quale migliore conoscitore delle esigenze territoriali, possa meglio corrispondere alla gestione del tratto stradale e agli improcrastinabili interventi di manutenzione e riqualificazione del percorso. Pertanto, le comunità locali hanno chiesto alla regione Lombardia di avviare le procedure per il trasferimento della strada statale alla regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
il giorno 29 maggio 2007, in VIII Commissione permanente della Camera dei deputati, il Governo ha fornito una risposta parziale all'interrogazione, limitatamente in merito agli interventi urgenti che l'Anas intende effettuare sulla SS 340 e 340 dir, non tenendo conto della questione del trasferimento delle strade statali alla Regione -:
quali siano gli ulteriori interventi urgenti che l'Anas intende realizzare sulla strada statale 340 e strada statale 340 dir, Lungolago per Argegno, al fine di migliorare la percorrenza della strada;
se il Ministro sia favorevole ad un eventuale trasferimento del tratto stradale strada statale 340 e strada statale 340 dir, Lungolago per Argegno alla Regione Lombardia e conseguentemente alla provincia di Como, superando presumibili vincoli dovuti alla congiunzione della rete stradale nazionale con il confine di Stato, allo scopo di assicurare alle comunità locali e a una serie delle più eccellenti località turistiche nazionali una migliore qualità di gestione e manutenzione, nonché di riqualificazione, dell'unico tratto viario di percorrenza.
(5-01082)

Interrogazione a risposta scritta:

VANNUCCI e FORLANI. - Al Ministro delle infrastrutture, al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
la legge 8 febbraio 2001, n. 21 che reca «misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione», istituisce un «programma sperimentale per la riduzione del disagio abitativo» e «il programma innovativo in ambito urbano»;

la norma contenuta nel comma 4 dell'articolo 4 prevede che, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, «vengono definiti previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli indirizzi e i contenuti del programma di cui al comma 1 e le modalità di attribuzione e erogazione dei finanziamenti»;
con il decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522 (di seguito anche il «decreto») sono stati definiti, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, i contenuti del programma innovativo in ambito urbano denominato «contratti di quartiere II» e inizialmente previsto il cofinanziamento da parte delle Regioni nella misura del 35 per cento a fronte del restante 65 per cento facente capo ai fondi dello Stato;
il decreto, secondo la previsione delle norme di cui alla legge n. 21/2001, detta le linee guida per la realizzazione del programma ed è stato adottato nella perfetta osservanza della sequenza procedimentale indicata dal predetto articolo 4;
con la sua emanazione s'è completato il procedimento indicato dalla norma, cosicché con gli atti successivi tendenti alla sua mera attuazione si sono posti in essere null'altro che provvedimenti meramente consequenziali ed applicativi;
conseguentemente, non è stata indetta alcuna Conferenza Stato-Regioni per l'adozione del decreto ministeriale 30 dicembre 2002, con il quale sono state, tra l'altro, ripartite le risorse destinate al programma in questione, nonché fissata la contribuzione finanziaria delle regioni e province autonome al programma medesimo;
il decreto ministeriale 22 luglio 2002 indicava perentoriamente il termine del 30 settembre 2003, per la predisposizione e approvazione da parte delle Regioni dei relativi bandi regionali a seguito della avvenuta adesione finanziaria al programma innovativo che qui occupa;
con il decreto ministeriale 8 marzo 2006 dal titolo «Completamento del Programma innovativo in ambito urbano - contratti di quartiere II» sono state approvate le disposizioni per il completamento del programma «essendo state esaurite le procedure (dei) sopra citati bandi»;
così come avveniva per i decreti ministeriali 22 luglio 2002 e decreto ministeriale 30 dicembre 2002, non veniva convocata la Conferenza Stato-Regioni;
infatti, il decreto ministeriale 8 marzo 2006 conseguiva solo e semplicemente dalla nota della Cassa Depositi e Prestiti del 7 settembre 2005, n. 102229, con la quale ci si limitava ad accertare che residuavano fondi non spesi per una disponibilità della somma di euro 311.455.371,216;
il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per gli affari regionali, adottava il provvedimento testé citato impiegando le risorse residue con le medesime regole preventivamente fissate con il decreto in ragione della «opportunità di procedere al completamento del programma "contratti di quartiere II" pervenendo alla piena utilizzazione delle risorse ad esso destinate»;
l'articolo 2, a proposito delle modalità di presentazione da parte dei comuni delle domande, afferma che le medesime «sono ripetute nell'avviso che forma parte integrante del presente decreto (allegato 1)»;
infatti, l'allegato 1) riporta pedissequamente le previsioni, già contenute nel precedente bando allegato al decreto ministeriale 30 dicembre 2002 con lievi differenze, quali il titolo dell'articolo 1 che reca la dizione «completamento del programma contratti di quartiere II» e la sostituzione nel corpo del provvedimento del soggetto «programma» con «progetto», espressione che appare più idonea a

rappresentare un momento esecutivo applicativo di una disciplina in toto richiamata;
la regione Umbria impugnava il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti affidando la propria iniziativa giurisdizionale a due motivi «Violazione falsa applicazione dell'articolo 4, comma 4, legge n. 21 del 2001» ed «Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità manifesta, carenza assoluta di motivazione, eccesso di poter per sviamento»;
in sede cautelare, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sospendeva l'efficacia dell'atto impugnato;
numerosi Comuni interessati avanzarono parimenti ricorso al TAR del Lazio per vedere salvaguardati i propri diritti e contrastare la sospensione delle procedure;
gli intervenienti Comuni, avevano infatti fatto legittimo affidamento sul decreto impugnato, sicché orientarono le proprie risorse finanziarie per la progettazione delle opere pubbliche relative;
altresì, i Comuni intervenienti, in conseguenza della programmazione operata assumevano obblighi consistenti nell'affidamento di incarichi professionali ed impegnavano la propria struttura organizzativa e burocratica ai fini della realizzazione di quanto progettato;
in ragione del provvedimento cautelare si trovano ora nell'impossibilità di realizzare quanto programmato nell'interesse della collettività ed a dovere fare fronte agli impegni assunti, nonché, nella ipotetica possibilità di vantare una futuribile escussione risarcitoria nei confronti del Ministero per i danni patiti e conseguenti alla controversia in essere;
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come da nota stampa del 29 aprile 2007, ha «chiesto all'Avvocatura dello Stato di continuare il giudizio, ma di assumere il torto, in modo da risolvere il problema»;
i Comuni intervenienti richiesero l'apertura di un tavolo politico di intesa ed il Ministero rispose di poter valutare il confronto solo dopo l'esito del giudizio di merito del TAR Lazio -:
se non ritenga, a fronte di quanto sopra esposto, di giungere ad una definizione diversa rispetto all'esito incerto del contenzioso in essere ed evitare quindi la possibile richiesta risarcitoria non solo dei Comuni interevenienti nel ricorso avanti al TAR Lazio di cui al RGN 5147/06, ma bensì di tutti gli oltre ottocento comuni italiani partecipanti al decreto ministeriale 8 marzo 2006.
(4-03810)