Allegato B
Seduta n. 155 del 10/5/2007

...

PUBBLICA ISTRUZIONE

Interrogazione a risposta orale:

FRIGATO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
in data 28 aprile 2007, in una scuola media di Montebelluna (Treviso), nel corso della ricreazione, si è verificato un grave episodio di bullismo con l'aggressione di uno studente, vittima un altro studente di dodici anni;
l'aggressione ha avuto come conseguenza il ricovero ospedaliero dell'aggredito, per cinque giorni;
l'aggredito, pur dimesso dall'ospedale, non ha ancora ripreso la regolare frequenza scolastica;
l'aggressore è stato ritenuto «colpevole» con una sospensione dalle lezioni di alcuni giorni;
alla base di tale episodio, semplicisticamente definito di bullismo, vi è una serie di comportamenti con i quali l'aggressore ripetutamente puntava l'aggredito facendolo oggetto di scherno e derisione e «offendendolo» dicendogli «Sei gay!» -:
quali iniziativeGoverno intenda assumere al fine di approfondire la vicenda, per meglio conoscere il contorno degli avvenimenti;
se il Governo sia in grado di definire quanto esposto un «caso isolato» o se non ritenga utile un'azione di monitoraggio per avere un quadro preciso di un fenomeno, quello dell'intolleranza, della discriminazione, della omofobia, che non può essere sottovalutato;
quali iniziative il Governo abbia inteso assumere per celebrare la giornata mondiale contro l'omofobia, proposta dall'ONU per il prossimo 17 maggio e, più in generale, se non intenda proporre un piano di lavoro che, coinvolgendo le scuole di ogni ordine e grado, offra ai ragazzi ed ai giovani studenti occasioni di confronto e percorsi di formazione ai valori del dialogo, della conoscenza delle diversità, del rispetto dell'altra persona, dell'integrazione culturale e della coesione sociale.
(3-00878)

Interrogazioni a risposta scritta:

FABRIS. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale del 26 novembre 2004, n. 94, è stato pubblicato il bando relativo al corso-concorso ordinario per il reclutamento di 1.500 dirigenti scolastici;
con nota del MIUR del 3 dicembre 2004, prot. 1275, sono state date indicazioni al fine di assicurare una uniforme attuazione delle disposizioni in esso contenute;
in particolare, alla lett. A), punto b), della citata nota, per quanto riguarda i requisiti di partecipazione è chiarito che «le lauree triennali e i titoli riconosciuti equipollenti alle lauree valgono quali titoli idonei, laddove siano (o fossero) richiesti per l'accesso all'insegnamento nel quale è stato maturato il prescritto requisito di servizio»;
al suddetto corso-concorso hanno partecipato, risultandone vincitori, tra gli altri, docenti in possesso di titolo ISEF equiparato a laurea in scienze motorie e docenti in possesso di laurea conseguita da meno di sette anni;
in alcune regioni, tuttavia, ai docenti titolari dell'insegnamento di educazione fisica, in possesso del titolo triennale rilasciato dall'ISEF, considerato a suo tempo titolo idoneo per l'accesso all'insegnamento, e ai docenti in possesso di laurea conseguita da meno di sette anni, è stato contestato il possesso del requisito per la partecipazione al concorso per il reclutamento di 1.500 dirigenti scolastici;
tale contestazione risulta contraria alle indicazioni fornite dal MIUR, nonché lesiva delle legittime aspettative dei docenti interessati, che hanno per questo intrapreso la via giudiziaria;
si ritiene opportuno che il Governo intervenga al più presto per chiarire questa situazione, anche attraverso provvedimenti normativi urgenti che impongano alle amministrazioni coinvolte di adeguarsi a dette indicazioni -:
quali iniziative normative urgenti il Governo, e in particolare il Ministro interrogato, intenda assumere, alla luce di quanto descritto nella presente interrogazione, affinché si provveda al più presto a soddisfare le legittime aspettative dei docenti che si sono visti contestare ingiustamente il possesso del requisito per la partecipazione al concorso per il reclutamento di 1.500 dirigenti scolastici.
(4-03583)

OSSORIO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 35, comma 5, della legge finanziaria 2003 dispone che il personale docente dichiarato inidoneo all'insegnamento, ma idoneo ad altri compiti, collocato fuori ruolo o utilizzato diversamente, può chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico;
qualora, non transiti, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti, decorso il quale l'amministrazione procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti;
le disposizioni in questione riguardano circa 4.700 dipendenti scolastici che collocati fuori ruolo per motivi di salute, quindi inidonei a svolgere le proprie funzioni, hanno tempo fino al 1o gennaio 2008 per trovare collocazione in altra sede dell'amministrazione scolastica, oppure per transitare in altra amministrazione statale o ente pubblico;
qualora nessuna delle due soluzioni dovessero verificarsi entro la data del 1o gennaio 2008 si procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro;
di fronte a tale eventualità i docenti in questione, gravemente preoccupati, hanno presentato diversi ricorsi per eccepire

l'illegittimità e l'incostituzionalità della norma di cui al predetto articolo 35, comma 5, della legge finanziaria 2003, in considerazione della circostanza che esso introduce una diversità di trattamento fra docenti e personale direttivo e amministrativo, tecnico e ausiliario in ordine alle modalità e alla durata del trattenimento in servizio in caso di riconosciuta inidoneità allo svolgimento delle funzioni di istituto;
i giudici della Corte non hanno condiviso le tesi sostenute dai tribunali e hanno affermato, invece, la legittimità della licenziabilità degli inidonei avallando l'insussistenza del diritto preteso dai docenti ricorrenti alla conservazione del rapporto di impiego azioni degli stessi;
i docenti inidonei vedono avvicinarsi il fatidico 1o gennaio 2008, con comprensibile preoccupazione sapendo che entro tale data, stando al disposto letterale dell'articolo 35, comma 5, della legge n. 289 del 2002, dovrebbero incorrere nella risoluzione del rapporto di lavoro -:
se il Ministro non ritenga opportuno e giusto attuare la predisposizione di una ipotesi normativa diversa da quella prevista, tra l'altro come extrema ratio, dal disposto dell'articolo 35, comma 5, della finanziaria 2003;
se in alternativa, non voglia valutare la possibilità, considerando le particolari situazioni dei soggetti interessati, di un anticipato pensionamento degli stessi.
(4-03607)