Allegato A
Seduta n. 121 del 7/3/2007

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(Sezione 5 - Attuazione della normativa comunitaria relativa ai contratti d'inserimento per le donne)

DRAGO, VOLONTÈ, CAPITANIO SANTOLINI, FORMISANO, MAZZONI, RONCONI, D'AGRÒ, LUCCHESE, MEREU e COMPAGNON. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
la lettera xi) dell'articolo 2 del regolamento CE n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002 definisce «lavoratore svantaggiato» anche «qualsiasi donna residente in un'area geografica al livello Nuts II, nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 per cento della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 per cento del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti»;
il suddetto regolamento è stato recepito dall'ordinamento nazionale ed è disciplinato dal decreto legislativo n. 276 del 2003 (cosiddetta «legge Biagi») e, in particolare, dalla normativa sul contratto di inserimento. L'articolo 54 definisce il contratto di inserimento «un contratto di lavoro che mira ad inserire (o reinserire) nel mercato del lavoro alcune categorie di persone, attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del singolo a un determinato contesto lavorativo»;
tra i soggetti destinatari della normativa vi sono le «donne che risiedono in aree geografiche ad alto tasso di disoccupazione femminile ed in particolare quando questo supera di almeno il 10 per cento il tasso di disoccupazione maschile»;
l'individuazione delle aree geografiche, di cui al citato articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 276 del 2003, è avvenuta tramite l'emanazione del decreto ministeriale del 17 novembre 2005 e indica, all'articolo 2, le regioni del Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, rendendo pienamente operativo l'istituto contrattuale in questione;
sempre l'articolo 1 del decreto ministeriale del 15 novembre 2005 stabilisce che «le aree territoriali di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni e integrazioni, siano identificate in tutte le regioni e province autonome», limitatamente al triennio 2004/2006.
all'articolo 2 del succitato decreto ministeriale, sulla scorta del regolamento CE 2202/04, vengono individuate le aree beneficiarie degli incentivi contributivi, correlati all'istituto del «contratto d'inserimento» ex articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 276 del 2003 e che configurano aiuto di Stato

nelle regioni del Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna -:
quale sarà il futuro dei contratti di inserimento per le donne e se le imprese potranno continuare a beneficiare degli sgravi contributivi, favorendo così le assunzioni di donne, come previsto dall'Unione europea.
(3-00699)
(6 marzo 2007)