Allegato B
Seduta n. 53 del 17/10/2006
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ECONOMIA E FINANZE
Interrogazioni a risposta scritta:
PIRO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
risulta all'interrogante che in data 27 dicembre 2005 l'Ufficio controlli fiscali dell'Agenzia delle entrate ha notificato il provvedimento di cancellazione dell'iscrizione all'anagrafe unica delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale dell'associazione «Inventare Insieme» di Palermo, per la mancanza di elementi statutari che impedirebbero la qualifica di Onlus, caratterizzante il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, e per l'assenza di alcuni requisiti formali, di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 460/97 - disposizioni relative, rispettivamente, al divieto di distribuire ad altre Onlus avanzi di gestione o fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio, nonché all'obbligo di impiegare utili o avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali o di quelle ad esse connesse;
le carenze statutarie rilevate dall'agenzia delle entrate, da quanto si evince dalle note del contenzioso, discendono secondo l'interrogante da elementi «meramente formali», in quanto le previsioni normative risultano puntualmente rispettate nonostante l'apparente omissione nelle forme prescritte;
l'associazione «Inventare Insieme» (onlus), sulla base dell'esistenza del presupposto sostanziale della meritorietà dell'attività svolta, ha provveduto ad inviare dettagliata documentazione integrativa e, successivamente, ha presentato richiesta di annullamento in autotutela del provvedimento di cancellazione, richiesta sulla quale pende, a tutt'oggi, una risposta da parte della direzione regionale dell'agenzia delle entrate della Sicilia;
l'associazione in questione, oltre ad essersi impegnata ad adeguare e ad integrare il proprio statuto per rendere inequivocabile il rispetto delle disposizioni di legge, ha provveduto, in data 14 febbraio 2006, ad approvare il nuovo statuto, conformemente a quanto effettivamente svolto dall'ente;
in presenza di circostanze analoghe a quella sopra descritta, l'agenzia per le onlus ha espresso parere negativo rispetto alla richiesta di cancellazione. A tale proposito, in riferimento all'attività di controllo sull'iscrizione ai registri onlus, è utile segnalare le considerazioni contenute nella deliberazione di consiglio dell'agenzia per le onlus (n. 442 del 26 ottobre 2004), indirizzate all'Agenzia delle entrate direzione centrale normativa e contenzioso, che richiamano «la necessità di accordare, in talune circostanze, che possono essere considerate meritevoli per l'attività svolta, la possibilità di modificare lo statuto in presenza di carenze statutarie meramente formali. In tali casi si ritiene, infatti, più opportuno richiedere agli interessati di provvedere ad una modifica o integrazione degli statuti al fine di adeguarli alle disposizioni della legge in modo da salvaguardare la permanenza di tali enti entro l'anagrafe delle onlus e la possibilità per gli stessi di godere dei relativi benefici -:
se non ritenga opportuno intervenire - anche in sede di interpretazione della normativa vigente in materia - affinché possano essere sanate situazioni connesse a piccoli vizi formali per evitare la drastica conseguenza della cancellazione di associazioni che, perseguendo fini di solidarietà sociale, risultino, nella sostanza, rispettose nel disposto normativo e meritevoli per l'attività svolta.
(4-01280)
PIRO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza Assistenziale dei Medici e degli odontoiatri) è proprietario di immobili sparsi in diverse realtà del Paese, in gran parte ad uso abitativo e locati in genere a nuclei familiari dal reddito medio e medio-basso;
numerosi locatari di unità immobiliari di proprietà dell'ENPAM hanno avanzato richiesta di acquisto dell'alloggio, intendendosi avvalere delle previsioni del decreto legislativo 104/96 e successive modificazioni;
l'ENPAM, nel mese di luglio del 2005, ha fatto sapere agli inquilini locatari che le unità immobiliari sono state cedute alla PIRELLI-Real ESTATE, per l'avvio di un fondo immobiliare chiuso ad apporto denominato «DIOMIRA»;
successivamente la PIRELLI-Real ESTATE e il fondo «DIOMIRA» hanno intrapreso azioni mirate alla vendita degli alloggi, ad avviso dell'interrogante, senza alcuna considerazione della capacità reddituale degli inquilini, ne dell'effettivo valore degli immobili, spesso modesti e non in perfette condizioni, di modo che, come consta all'interrogante, gli alloggi, facenti parte della medesima realtà residenziale, vengano venduti ad un prezzo se di proprietà di altro ente previdenziale, come l'INPDAP, e ad un prezzo superiore del doppio se già di proprietà dell'ENPAM;
tutto ciò sembra essere legato alla disposizione di cui al comma 38 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243 che, interpretando il decreto legislativo 104/96, ha stabilito che il medesimo decreto legislativo non si applichi agli enti privatizzati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ancorché la trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 104/96;
la predetta norma, approvata nonostante i forti contrasti provenienti anche dalle fila della allora maggioranza, oltre a colpire le legittime e per altri versi riconosciute per legge, aspettative degli inquilini, sembra essere in contrasto anche con la direttiva comunitaria 2004/18/CE che individua tra gli enti tenuti alla sua applicazione anche gli enti che gestiscono fondi pensionistici -:
quali iniziative, anche normative o interpretative, ritenga di dover assumere affinché vengano garantite procedure di trasparenza proprie di ogni ente del settore pubblico, nonché il diritto alla casa di numerose famiglie.
(4-01288)
RAMPELLI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
l'interrogante ha appreso da fonti giornalistiche che nel mese di maggio presso i laboratori del Centro ENEA della Casaccia (Roma) si sarebbe verificata una perdita di plutonio, un incidente di cui è stata notizia solo qualche giorno fa;
secondo la versione resa dalla Società gestione impianti nucleari (Sogin Spa) - di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze - sono stati riscontrati sette casi di positività tra i lavoratori interessati alla bonifica delle scatole a guanti nell'ambito dei controlli radiotossicologici previsti dal programma di monitoraggio della contaminazione interna;
la contaminazione rilevata - secondo una nota della società di gestione - comporta per i lavoratori colpiti una dose media annua molto inferiore ai limiti consentiti dalle leggi in vigore;
non è la prima volta che si sono verificati nei laboratori dell'ENEA simili incidenti a causa della vetustà degli impianti alquanto obsoleti;
si pongono una serie di interrogativi circa la valutazione dell'entità del rischio per i lavoratori, l'effettivo grado di pericolosità derivante dalle interazioni con il materiale trattato, l'esistenza di piani di emergenza, il sistema dei controlli riguardante le persone, le attrezzature, le sostanze e l'ambiente -:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto accaduto e quale sia la loro valutazione;
quali iniziative intendano intraprendere per garantire la bonifica e la messa in sicurezza dei locali interessati, compresa la dovuta e necessaria informativa agli addetti ai lavori;
se non ritengano opportuno avviare un'indagine cognitiva al fine di assumere tutte le informazioni possibili riguardanti le conseguenze che questo genere di incidenti provoca sui lavoratori e sull'ambiente circostante.
(4-01292)