Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Programmazione aggiuntiva dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari - Anno 2006
Serie: Atti del Governo    Numero: 10
Data: 19/09/2006
Descrittori:
EXTRA COMUNITARI   LAVORATORI IMMIGRATI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Atti del Governo

 

 

 

 

 

Programmazione aggiuntiva dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari– Anno 2006

(art. 3, co. 4, D.Lgs. 286/1998)

 

 

 

 

 

 

n. 10

 

 

19 settembre 2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: AC0122.doc

 


INDICE

 

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Presupposti normativi4

Contenuto  5

Schede di lettura

Le linee generali della legislazione in materia di immigrazione  9

§      La programmazione dei flussi migratori9

§      Il documento programmatico  10

§      Il decreto flussi13

§      Il decreto flussi per 2006  18

Lo schema di decreto in esame  21

Schema di D.Lgs. n. 14

§      Programmazione dei flussi d’ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2006 (n. 14)25

Normativa di riferimento

§      D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. (artt. 2-bis, 3, 21)43

§      D.P.R. 13 maggio 2005. Approvazione del documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, per il triennio 2004-2006  49

§      D.P.C.M. 15 febbraio 2006. Programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato, per l'anno 2006.170

§      Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione Circolare 7 marzo 2006, n. 7  175

§      D.P.C.M. 14 luglio 2006. Programmazione aggiuntiva dei flussi d'ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari nel Territorio dello Stato, per l'anno 2006.184

 

 

 


Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero dello schema di decreto

14

Titolo

Programmazione aggiuntiva dei flussi d’ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2006

Norma di riferimento

D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 3, co. 4

Settore d’intervento

Immigrazione

Numero di articoli

2

Date

 

§       presentazione

11 settembre 2006

§       assegnazione

11 settembre 2006

§       termine per l’espressione del parere

1° ottobre 2006

Commissione competente

I (Affari costituzionali)

Rilievi di altre Commissioni

No

 


 

Presupposti normativi

Ai sensi dell’art. 3, co. 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento e sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico triennale relativo alla politica dell’immigrazione, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo.

A tal fine si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di coordinamento e monitoraggio delle disposizioni del testo unico sull’immigrazione, previsto dall'art. 2-bis del testo unico medesimo, la Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali e le competenti Commissioni parlamentari.

Lo stesso art. 3, co. 4, citato prevede altresì che “qualora se ne ravvisi l’opportunità” possono essere emanati, durante l’anno, ulteriori decreti, adottati con le medesime procedure, volti ad integrare le quote di ingresso per gli stranieri extracomunitari.

 

Lo schema di decreto in esame è corredato dei prescritti pareri del Comitato di coordinamento e monitoraggio del testo unico e della Conferenza unificata.


 

Contenuto

 

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la Programmazione aggiuntiva dei flussi d’ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2006, composto di due articoli, autorizza l’ingresso di una ulteriore quota di 350.000 lavoratori extracomunitari, in aggiunta a quella fissata nel decreto flussi ordinario per il 2006 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2006), pari a 170.000 lavoratori. La quota aggiuntiva riguarda per intero ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale.

 

 


Schede di lettura

 


Le linee generali della legislazione in materia di immigrazione

Le linee generali della legislazione in materia di immigrazione extracomunitaria in Italia, fissate dalla legge n. 40 del 1998[1] (cosiddetta “legge Turco – Napolitano”), sono state successivamente consolidate nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico sull’immigrazione e sulla condizione dello straniero del 1998[2].

 

Il testo unico interviene in entrambi gli ambiti principali del diritto dell’immigrazione: il diritto dell’immigrazionein senso stretto, concernente la gestione nel suo complesso del fenomeno migratorio (la definizione di regole di ingresso, di soggiorno, di controllo, di stabilizzazione dei migranti ed anche la repressione delle violazioni a tali regole); e il diritto dell’integrazione, che riguarda l’estensione, in misura più o meno ampia, ai migranti dei diritti propri dei cittadini (diritti civili, sociali, politici).

La legge 30 luglio 2002, n. 189 (cosiddetta Legge Bossi – Fini), mantenendo sostanzialmente inalterato nel complesso la struttura generale del testo unico, ne ha modificato la parte relativa alla gestione dell’immigrazione, non toccando, se non in minima parte, quella riguardante i diritti dei lavoratori immigrati.

I princìpi fondamentali che sono alla base del testo unico sono essenzialmente tre: la programmazione dei flussi migratori e il contrasto all’immigrazione clandestina (per quanto riguarda il diritto dell’immigrazione); la concessione di una ampia serie di diritti volti all’integrazione degli stranieri regolari (diritto dell’integrazione).

I paragrafi successivi sono dedicati ad una sintetica descrizione della disciplina della programmazione, in quanto l’adozione annuale dei decreti sui flussi ne costituisce uno dei principali adempimenti.

La programmazione dei flussi migratori

In Italia l’immigrazione dei cittadini stranieri non appartenenti all’Unione europea è regolata secondo il principio delle quote programmatiche.

Ogni anno il Governo, sulla base della necessità di manodopera interna, stabilisce il numero di stranieri che possono entrare nel nostro Paese per motivi di lavoro.

Più in generale, la gestione dei flussi di immigrazione è realizzata attraverso una serie di strumenti:

§         il documento programmatico triennale relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri (articolo 3, comma 1, del citato testo unico);

§         il decreto sui flussi (art. 3, comma 4) che stabilisce ogni anno, in base alle indicazioni contenute sul documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di lavoro;

§         il decreto sugli ingressi degli studenti universitari (art. 39, comma 4) che fissa il numero massimo dei permessi di soggiorno per l’accesso all’istruzione universitaria degli studenti stranieri.

Il documento programmatico

Il documento programmatico costituisce la base di riferimento della politica dell’immigrazione. È elaborato dal Governo ogni tre anni (a meno che non si renda necessario un termine più breve[3]) e viene presentato al Parlamento per il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il documento è predisposto dal Presidente del Consiglio previa consultazione, oltre che dei ministri interessati, di una serie di soggetti:

§      il CNEL;

§      la Conferenza Stato-Regioni;

§      la Conferenza Stato-Città;

§      le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

§      gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell’assistenza e nell’integrazione degli immigrati.

Una volta acquisiti i pareri, il documento viene approvato dal Consiglio dei Ministri. Il documento è quindi trasmesso al Parlamento per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari che devono pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento dell’atto. Il documento programmatico – emanato con decreto del Presidente della Repubblica e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – deve tener conto dei pareri ricevuti.

Il documento programmatico, ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 3, del testo unico, deve contenere:

§      gli interventi che lo Stato italiano intende svolgere in materia di immigrazione, anche attraverso accordi internazionali;

§      le linee generali per la definizione dei flussi d’ingresso nel territorio dello Stato di stranieri extracomunitari;

§      le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nelle materie che non devono essere disciplinate con legge;

§      gli interventi pubblici per favorire sia l’inserimento sociale e l’integrazione culturale degli stranieri regolari nel nostro Paese, sia il reinserimento dei Paesi di origine.

Inoltre, il documento è corredato dall’analisi quantitativa e qualitativa del fenomeno migratorio e dallo studio degli scenari futuri.

Il documento programmatico è materialmente redatto dagli uffici della Presidenza del Consiglio, ed in particolare dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo (DICA), struttura di supporto delle attività di competenza del Presidente del Consiglio.

Fino ad oggi sono stati predisposti dal Governo tre documenti programmatici, nel 1998, nel 2001 e nel 2005.

 

Il primo documento è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 agosto 1998[4].

Il secondo documento programmatico, relativo agli anni 2001-2003, è stato approvato, alla fine della XIII legislatura, con decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2001[5].

Il terzo documento programmatico, relativo al triennio 2004-2006, è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 2005[6].

 

Tra i principali obiettivi indicati nel documento programmatico 2004-2006 relativamente al lavoro degli stranieri e alle linee generali per la definizione dei flussi, si possono segnalare i seguenti[7]:

§         monitoraggio più sistematico degli ingressi per lavoro e delle caratteristiche del rapporto lavorativo, mediante lo Sportello unico informatizzato per l’immigrazione;

§         programmazione dei flussi di ingresso;

§         valorizzazione del ruolo della formazione nei Paesi di origine dei lavoratori che intendono fare ingresso in Italia;

§         monitoraggio dei flussi di ingresso dei cittadini dei nuovi Paesi membri dell’Unione europea per motivi di lavoro subordinato, considerato il regime transitorio adottato dall’Italia;

§         promozione di nuovi accordi con i Paesi interessati da flussi migratori in Italia, anche al fine di prevenire l’immigrazione clandestina;

§         completamento della gestione totalmente informatizzata delle procedure di ingresso.

 

Per quanto riguarda la programmazione dei flussi e l’analisi del fabbisogno lavorativo nel mercato del lavoro italiano, il documento programmatico sottolinea l’importanza del ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali[8] nella preliminare definizione del fabbisogno interno di manodopera straniera e prevede un ulteriore sviluppo dell’attività di rilevazione svolta dal Ministero mediante: a) il monitoraggio dei fabbisogni a livello regionaleattraverso le indicazioni acquisite dalla amministrazioni regionali, dalle associazioni datoriali di categoria, dalle direzioni regionali del lavoro; b) la rilevazione delle dinamiche occupazionali nei diversi settori produttivi del sistema economico italiano, analizzando l’andamento generale del mercato del lavoro italiano nel suo complesso, dei settori nei quali vi siano riconosciute carenze di manodopera dovute all’insufficienza di personale altamente qualificato per lavori che richiedano un’elevata specializzazione oppure di lavoratori operanti nelle professioni a qualificazione e remunerazione ridotta e rifiutati dai lavoratori italiani.

 

Come si è detto, il documento indica una serie di obiettivi e di misure concrete di intervento in materia di immigrazione. Secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 1 del testo unico, sui risultati ottenuti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico il Governo riferisce al Parlamento con una relazione annuale, predisposta dal Ministro dell’interno.

 

La prima relazione sull’attuazione del documento di programmazione risale al 2000[9], e riguarda il periodo dal 27 marzo 1998 (data di pubblicazione della L. 40/1998) al 31 ottobre 1999, ossia la prima fase di attuazione della legge. Essa è articolata in due parti: una dedicata all’analisi della presenza straniera in Italia, alla programmazione di flussi, alle misure di contrasto dell’immigrazione clandestina, alle misure relative ai rifugiati e alle attività svolte in ambito internazionale. La seconda parte riguarda le misure di integrazione degli immigrati.

Le relazioni successive sono incentrate esclusivamente sull’attività di contrasto all’immigrazione clandestina e all’attività di cooperazione transfrontaliera e di sicurezza[10].

Un rapporto annuale specificatamente dedicato allo stato di attuazione delle politiche di integrazione degli immigrati è previsto dall’articolo 46 del testo unico. Il compito di predisporre il rapporto è affidato alla Commissione per le politiche di integrazione, organismo della Presidenza del Consiglio istituito dallo stesso articolo 46. La Commissione ha curato due rapporti, nel 1999 e nel 2000.

Infine, si ricorda che la Corte di Conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione, ha deliberato nel 2001 una indagine sulla Gestione delle risorse previste in connessione al fenomeno dell’immigrazione. Regolamentazione e sostegno all’immigrazione. Controllo dell’immigrazione clandestina. Nell’ambito di tale iniziativa sono state approvate tre relazioni (relative rispettivamente al 2002, 2003 e al 2004) che analizzano le politiche dell’immigrazione dal punto di vista dei risultati gestionali raggiunti, dell’efficienza e l’efficacia delle misure adottate, della regolarità delle procedure, della coerenza del disegno organizzativo con gli obiettivi indicati dalla normativa.

Il decreto flussi

Sulla base delle indicazioni contenute nel documento programmatico, ogni anno il Governo stabilisce le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di lavoro, attraverso l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (c.d. decreto flussi).

 

La tabella che segue elenca i decreti emanati a partire dal 1998, con l’indicazione delle relative quote.

 

Anno

Provvedimento

Quote

1998

DM Esteri 24 dicembre 1997, Programmazione dei flussi migratori per l’anno 1998

20.000

DPCM 16 ottobre 1998, Integrazione al D.M. 24 dicembre 1997 recante programmazione dei flussi di ingresso per l’anno 1998 di cittadini stranieri non comunitari

38.000

1999

Dir. PCM 4 agosto 1999, Programmazione dei flussi di ingresso per lavoro, nell’anno 1999, di cittadini stranieri non comunitari

58.000

2000

DPCM 8 febbraio 2000, Programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2000

63.000

2001

DPCM 9 aprile 2001, Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2001

83.000

DM Lavoro 12 luglio 2001

6.400

2002

DM Lavoro 4 febbraio 2002, Determinazione della quota massima di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per l’anno 2002

33.000

DM Lavoro 12 marzo 2002 2001, Determinazione per l’anno 2002 di un’ulteriore quota massima di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari e di una quota massima di ingresso di lavoratori stranieri non comunitari per lavoro autonomo

9.400

DM Lavoro 22 maggio 2002, Determinazione per l’anno 2002 di un’ulteriore quota massima di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari

6.600

DM Lavoro 16 luglio 2002, Determinazione di un’ulteriore quota massima di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari

10.000

DPCM 15 ottobre 2002, Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2002

20.500

2003

DPCM 20 dicembre 2002, Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2003

60.000

DPCM 6 giugno 2003, Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2003

19.500

2004

DPCM 19 dicembre 2003, Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2004

50.000

DPCM 19 dicembre 2003, Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non stagionali extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2004

29.500

DPCM 20 aprile 2004, Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della Unione europea nel territorio dello Stato, per l’anno 2004

20.000

DPCM 8 ottobre 2004, Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della Unione europea nel territorio dello Stato, per l’anno 2004

16.000

2005

DPCM 17 dicembre 2004, Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2005

79.500

DPCM 17 dicembre 2004, Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori cittadini di nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato per l’anno 2005

79.500

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2005, n. 3426, Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione alla situazione di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, 7 novembre 2003, 23 dicembre 2004 e 21 aprile 2005

20.000

2006

DPCM 14 febbraio 2006, Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri dell’Unione europea nel territorio dello Stato, per l’anno 2006

170.000

DPCM 15 febbraio 2006, Programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato, per l’anno 2006

170.000

DPCM 14 luglio 2006, Programmazione aggiuntiva dei flussi d'ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari nel Territorio dello Stato, per l'anno 2006

30.000

 

Le quote sono suddivise per lavoro subordinato (stagionale e non) e autonomo. In alcuni anni è stata accordata una preferenza per lavoratori specializzati (informatici ed infermieri professionali).

Il decreto è adottato dal Governo con il parere delle Commissioni parlamentari, del Comitato interministeriale per il coordinamento e il monitoraggio delle politiche in materia di immigrazione e della Conferenza unificata Stato – regioni – enti locali.

Il decreto flussi ha cadenza annuale e deve essere emanato entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento[11].

Ulteriori criteri per la definizione delle quote sono indicate dall’art. 21 del testo unico. Si prevede, da un lato, la possibilità di restrizioni numeriche all’ingresso di lavoratori provenienti da Paesi che non collaborino adeguatamente al contrasto dell’immigrazione clandestina e, dall’altro, l’assegnazione in via preferenziale di quote riservate ai cittadini di quegli Stati che abbiano invece concluso con l’Italia accordi di cooperazione in materia di immigrazione. Ulteriori quote riservate sono assegnate ai lavoratori non comunitari di origine italiana. Ciascuna regione può trasmettere alla Presidenza del Consiglio, in vista della predisposizione del decreto flussi, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati nel territorio regionale, indicando anche la capacità di assorbimento di nuova manodopera.

Infine, ai sensi del regolamento di attuazione (art. 34 del DPR 394/1999, come modificato dall’art. 29 del DPR 334/2004) una quota è riservata ai lavoratori che abbiano partecipato alle attività formative nei Paesi di provenienza previste dall’art. 23 del testo unico.

L’art. 23 del testo unico (come modificato dalla L. 189/2002) ha istituito dei titoli di prelazione nel collocamento dei lavoratori stranieri derivanti dall’aver frequentato corsi di istruzione e di formazione professionale organizzati nei paesi di origine da enti abilitati. Lo stesso art. 34 del regolamento prevede che le modalità di predisposizione e di svolgimento dei programmi di formazione e di istruzione da effettuarsi nel Paese di origine siano fissati con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Tale disposizione ha avuto attuazione di recente con l’emanazione di due decreti del Ministro del lavoro (entrambi emanati il 22 marzo 2006) uno relativo alla disciplina nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea, e l’altro concernente lo svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari. Progetti pilota di formazione in loco sono stati avviati dal mnistero del lavoro in Tunisia, Sri Lanka e Moldavia[12].

Lo schema di decreto è predisposto dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per il coordinamento amministrativo (la stessa struttura che cura il documento programmatico) sulla base sia degli indirizzi contenuti nel documento, sia delle indicazioni del Comitato per il coordinamento ed il monitoraggio delle disposizioni del testo unico.

 

L’organizzazione e il coordinamento amministrativi in materia di immigrazione sono stati ridefiniti dall’art. 2-bis del testo unico, introdotto dalla legge 189/2002, che prevede l’istituzione di tre organismi:

§         il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del testo unico. Si tratta di un organo interministeriale istituito per la prima volta nel 2000 in via amministrativa (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 2000) e, successivamente, elevato a rango legislativo ad opera come si è detto dalla legge 189. Esso è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio o da un ministro delegato, ed è composto dai ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione e da un presidente di Regione designato dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni;

§         il Comitato è coadiuvato da un Gruppo tecnico di lavoro istituito presso il Ministero dell’interno e composto dai rappresentanti di diverse amministrazioni. Il Gruppo di lavoro, anch’esso previsto dal DPCM del 2000, è stato poi disciplinato dalla legge 189 che ne ha fissato la composizione e ha demandato ad un successivo regolamento la definizione delle modalità di coordinamento fra il Gruppo e la struttura di supporto della Presidenza del Consiglio competente in materia di immigrazione. Tale regolamento è stato adottato con il DPR 6 febbraio 2004, n. 100 che ha stabilito che le funzioni di segreteria del Gruppo tecnico sono svolte dal dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno. Il Gruppo si è costituito con il DM 29 novembre 2004[13] e si è riunito per la prima volta il 28 gennaio 2005;

§         lo stesso DPR 100/2004 ha definito i compiti della struttura della Presidenza del Consiglio, tra cui la predisposizione del documento programmatico e dei decreti flussi, oltre a compiti di coordinamento con il Gruppo di lavoro. Con un ulteriore provvedimento, il decreto del Presidente del Consiglio del 19 maggio 2004[14], la struttura competente è stata individuata con il Dipartimento per il coordinamento amministrativo (DICA).

 

Il testo unico prevede, inoltre, due norme di salvaguardia che integrano e rendono più flessibile la procedura ordinaria di adozione del decreto flussi.

In primo luogo è previsto che qualora non sia possibile emanare il decreto, il Presidente del Consiglio può adottare un decreto transitorio che però non deve superare le quote dell’anno precedente.

In secondo luogo, qualora se ne ravvisi l’opportunità, possono essere emanati ulteriori decreti di flussi che integrano quello principale.

 

In caso di mancata adozione del decreto flussi secondo la procedura ordinaria, il Governo può provvedere in via transitoria sempre con decreto del Presidente del Consiglio (adottato senza il parere della Camere) nel limite delle quote fissate per l’anno precedente.

 

L’ultimo decreto flussi della XIII legislatura è stato adottato con la procedura ordinaria: è il DPCM 9 aprile 2001, relativo alla programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per il 2001.

Successivamente, dal 2002 al 2005 sono stati emanati esclusivamente decreti transitori e la quota di ingressi consentiti si è stabilizzata intorno i 79.500 lavoratori all’anno. Per gli anni 2004 e 2005 la mancata emanazione dei decreti flussi ordinari è stata dovuta al ritardo nella adozione del documento di programmazione relativo al triennio 2004-2006 (emanato nel maggio 2005).

Per il 2005 sono stati emanati, sempre con la procedura transitoria, due decreti del Presidente del Consiglio[15], entrambi in data 17 dicembre 2004, uno per i lavoratori non comunitari e uno per i lavoratori provenienti da otto dei dieci  Paesi che hanno fatto recentemente ingresso nell’Unione e nei confronti dei quali l’Italia, come del resto la maggior parte degli altri Paesi membri, aveva adottato una moratoria alla libertà di circolazione dei cittadini[16].

Per quanto riguarda i cittadini non comunitari il decreto stabilisce una quota di 79.500 ingressi (pari a quella dell’anno precedente fissata da due DPCM in data 19 dicembre 20003), di cui 25.000 riservati ai lavoratori stagionali.

Tuttavia nei primi mesi dell’anno passato si è riscontrato un alto numero di richieste di lavoratori stagionali, superiore alla disponibilità degli ingressi utilizzabili, in particolare nei settori agricolo e turistico-alberghiero. Pertanto si è reso necessario autorizzare per il 2005 l’ingresso di ulteriori 20.000 stagionali con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 2005[17].

L’ordinanza del 22 aprile trova fondamento nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2005[18], che estende lo stato di emergenza dichiarato dal DPCM 20 marzo 2002[19] (e prorogato dal DPCM 7 novembre 2003) anche alla situazione di criticità di carattere economico sociale derivante dalla rilevantissima richiesta di lavoratori nei settori agricolo e turistico alberghiero.

 

Per superare la logica dell’adozione di provvedimenti emergenziali, in favore di un sistema di intervento ordinario, il decreto legge n. 35 del 2005[20] (il cosiddetto “decreto per la competitività”) ha introdotto, con l’art. 1-ter, la possibilità, attraverso un decreto del Presidente del Consiglio, di stabilire quote massime di lavoratori stagionali stranieri non comunitari autorizzati – nei soli settori dell’agricoltura e del turismo – a fare ingresso in Italia, anche in misura superiore a quelle dell’anno precedente. Tale disposizione, dunque, consente da un lato, nel caso di impossibilità di adottare un decreto flussi ordinario, di superare, almeno nel settore dell’immigrazione stagionale, le quote dell’anno precedente, e dall’altro introduce una procedura accelerata, poiché non soggetta all'ordinario procedimento di consultazione previsto dal testo unico sull'immigrazione.

 

La prima applicazione di tale proceduta è avvenuta con il decreto del Presidente del Consiglio 14 luglio 2006, Programmazione aggiuntiva dei flussi d'ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari nel Territorio dello Stato, per l'anno 2006. In aggiunta alla quota di 50.000 unità, fissata con il decreto del Presidente del Consiglio del 15 febbraio 2006 (vedi oltre) per motivi di lavoro subordinato stagionale, e' ammessa un'ulteriore quota massima di 30.000 ingressi.

La quota ulteriore riguarda i lavoratori subordinati stagionali di Serbia, Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania, nonche' di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria di seguito indicati: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto ed, altresì, i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2003, 2004, 2005.

Il decreto flussi per 2006

Successivamente all’adozione del documento di programmazione triennale del 2005 è stato possibile ripristinare la procedura ordinaria di adozione del decreto flussi con il decreto del Presidente del Consiglio del 15 febbraio 2006 che ha fissato in 170.000 il numero di ingressi consentiti per motivi di lavoro.

 

I 170.000 ingressi autorizzati sono così suddivisi:

78.500  per motivi di lavoro subordinato non stagionale (45.000 colf e badanti, 2.500 addetti alla pesca, 1.000 dirigenti, 2.000 conversione di permessi di soggiorno per studio in permessi di lavoro, 2.000 conversione di permessi di soggiorno per tirocinio in permessi di lavoro, 2.000 per lavoratori che hanno completato programmi di formazione nel paese di origine)

38.000  per motivi di lavoro subordinato non stagionale (quote riservate ai Paesi che hanno stipulato specifici accordi di cooperazione in materia migratoria)

3.000  per motivi di lavoro autonomo (ricercatori, imprenditori, liberi professionisti, soci e amministratori di società nono cooperative, artisti).

500    per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo (quota riservata ai lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela)

50.000  per motivi di lavoro subordinato stagionale

 

 

 

 

 

 

 

La quota di 38.000 ingressi a favore dei cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di collaborazione in materia migratoria è ripartita come segue tra i Paesi interessati:

 

Unità

Paese

4.500

Albania

3.500

Tunisia

4.000

Marocco

7.000

Egitto

1.500

Nigeria

5.000

Moldavia

3.000

Sri Lanka

3.000

Bangladesh

3.000

Filippine

1.000

Pakistan

100

Somalia

1.000

Ghana

1.400

altri Paesi che concludano accordi

 

Un analogo decreto del Presidente del Consiglio del 14 febbraio 2006 ha fissato anche per i cittadini neocomunitari una quota di ingressi di 170.000 unità.

Quest’ultima previsione è stata di fatto superata dalla rinuncia dell’Italia, nel luglio scorso, a conservare un periodo di limitazione della libertà di circolazione dei cittadini neocomunitari.

 


Lo schema di decreto in esame

 

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame attua per la prima volta la disposizione del testo unico (art. 3, comma 4) che consente al Governo, qualora nel corso dell’anno se ne ravvisi l’opportunità, di emanare ulteriori decreti di flussi che integrano quello principale[21].

Il decreto flussi per il 2006 (DPCM 14 febbraio 2006), ha previsto un limite massimo di ingressi pari a 170.000 lavoratori non comunitari (120.000 subordinati non stagionali e 50.000 subordinati stagionali).

Per quanto riguarda i lavoratori stagionali, la quota di 50.000 ingressi è stata già integrata di 30.000 unità con il decreto del Presidente del Consiglio 14 luglio 2006. Tale decreto aggiuntivo è stato emanato ai sensi del sopra citato D.L. 35 del 2005 (conv. con L. 80/2005) che ha introdotto una procedura accelerata, non soggetta all'ordinario procedimento di consultazione previsto dal testo unico sull'immigrazione, per l'aumento delle quote massime di lavoratori subordinati extracomunitari da destinare ai settori dell'agricoltura e del turismo.

Relativamente ai lavoratori non stagionali, al 31 maggio 2006 erano state presentate quasi 350.000 domande ulteriori rispetto ai 150.000 posti disponibili[22]. Come si legge nella relazione illustrativa dello schema in esame, l’emergere di una domanda di manodopera straniera da parte del mercato del lavoro nettamente superiore al decreto di febbraio ha spinto il Governo all’adozione di un ulteriore decreto volto ad assorbire interamente le domande presentate.

 

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio pertanto prevede, all’articolo 1, la definizione di una ulteriore quota di 350.000 ingressi di lavoratori extracomunitari per motivi di lavoro subordinato non stagionale.

L’accesso alla quota aggiuntiva non è subordinata alla presentazione di una nuova domanda, ma la concessione dei nuovi ingressi è basata sulle domande di nulla osta al lavoro già regolarmente presentate, entro il 21 luglio 2006, ai sensi del decreto flussi di febbraio, previa verifica delle condizioni di ammissibilità.

Il comma 2 dell’articolo 1 specifica che la ripartizione della quota aggiuntiva degli ingressi sarà ripartita tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero della solidarietà sociale.

 

Nel passato la ripartizione tra le regioni delle quote di ingresso era effettuata con un circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A seguito dell’approvazione del decreto legge 181/2006[23] il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato sostituito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero della solidarietà sociale. A quest’ultimo sono attribuite le funzioni in precedenza svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di politiche sociali, di lavoratori extracomunitari e di politiche antidroga, nonché quelle in materia di Servizio civile nazionale.

 

A differenza del decreto flussi ordinario (vedi sopra), lo schema in esame non specifica il numero di ingressi per ciascuna tipologia lavorativa, né assegna le quote privilegiate destinate ai Paesi che hanno concluso accordi con l’Italia in materia di immigrazione. L’articolo 2 precisa, però, che nell’ambito delle domande dovranno essere ammessi “in via preferenziale e in aggiunta” rispetto al decreto del 15 febbraio 2006:

§      i lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedono di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le ambasciate, corredato delle loro qualifiche professionali;

§      i lavoratori dei cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria con l’Italia.

 




[1]     L. 6 marzo 1998, n. 40, Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

[2]     La riforma del Titolo V della Costituzione ha attribuito alla potestà legislativa esclusiva dello Stato le materie “diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea” (art. 117, co. 2, lett. a) e “immigrazione” (art. 117, co. 2, lett. b); l’art. 118, co. 3, demanda alla legge statale la disciplina delle “forme di coordinamento fra Stato e regioni” in materia di immigrazione, oltre che di ordine pubblico e sicurezza.

[3]     Tale clausola è stata aggiunta dalla L. 189/2002, art. 3, co. 1.

[4]     Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 1998, Suppl. Ordinario n.158.

[5]     Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2001, Suppl. Ordinario n.119.

[6]     Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 2005, Suppl. Ordinario n. 128.

[7]     Tali indicazioni si rintracciano principalmente nel primo capitolo del documento relativo alle politiche per il lavoro degli stranieri e alle linee generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio italiano.

[8]     Oggi Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Si ricorda peraltro che l’art. 1, co. 6, del D.L. 18 maggio 2006, n. 181, Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, conv. con mod. dalla L. 17 luglio 2006, n. 233, ha istituito il Ministero della solidarietà sociale e ha trasferito ad esso, tra gli altri, i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari (già attribuiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, co. 1, lett. d), del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300) e neo comunitari, nonché i compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati.

[9]    Relazione sui risultati conseguiti attraverso provvedimenti attuativi del documento programmatico riferito al triennio 1998-2000 relativo alla politica dell’immigrazione degli stranieri nel territorio dello Stato, (articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), presentata dal Ministro dell’interno, trasmessa il 24 marzo 2000 (doc. CLVII, n. 1).

[10]    A partire dal 2005 la relazione, curata dalla Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere del Ministero dell’interno, viene presentata insieme ad altre 3 relazioni (quella sull’attività delle forze di polizia e sullo stato della sicurezza pubblica sul territorio nazionale prevista dall’art. 113 della L. 121/1981; quella sul fenomeno della criminalità organizzata e sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla D.I.A. (ex art. 5 del D.L. 345/1991 e quella sui dati relativi alle iniziative in tema di sicurezza dei cittadini (ex art. 17 della L. 128/2001). A queste si aggiunge anche il rapporto annuale della Direzione centrale per i servizi antidroga del Dipartimento della pubblica sicurezza, non previsto da disposizioni di legge. Il nuovo documento sostituisce a tutti gli effetti le relazioni citate e ha assunto la denominazione di Relazione al Parlamento sull’attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata. Nel 2005 il Governo ha presentato alle Camere due relazioni: quella relativa al 2003, trasmessa il 17 gennaio 2005 (doc. CCXII, n. 1) e quella relativa al 2004, trasmessa il 1° dicembre 2005 (doc. CCXII, n. 2).

[11]    L’introduzione di un termine per l’emanazione del decreto, in origine non previsto, è stata introdotta ad opera della legge 189 del 2002.

[12]    D.P.R. 13 maggio 2005, Approvazione del documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, per il triennio 2004-2006.

[13]    Ministero dell’interno, Decreto 29 novembre 2004, Costituzione del Gruppo tecnico di lavoro per l’istruttoria delle questioni di competenza del comitato di coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del testo unico in materia di immigrazione (art. 2-bis, co. 3 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall’art. 2 della legge 30 luglio 2002, n. 189).

[14]    D.P.C.M. 19 maggio 2004, Modifica al D.P.C.M. 23 luglio 2002, riguardante l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[15]    D.P.C.M. 17 dicembre 2004, Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2005 e D.P.C.M. 17 dicembre 2004, Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della Unione europea nel territorio dello Stato, per l’anno 2005.

[16]    Nel luglio 2006 l’Italia ha rinunciato ad avvalersi del regime transitorio sull’accesso dei lavoratori previsto dagli accordi di adesione di otto Paesi dell’Unione Europea di recente ingresso (Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacchia, Slovenia, Ungheria).

[17]    Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2005, n. 3426, Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione alla situazione di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, 7 novembre 2003, 23 dicembre 2004 e 21 aprile 2005, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2005, n. 100.

[18]    Si ricorda che ai sensi della legge sulla protezione civile (L. 24 febbraio 1992 n. 225) si può provvedere con ordinanza, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per l’attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza.

[19]    D.P.C.M. 20 marzo 2002, Dichiarazione dello stato di emergenza per fronteggiare l’eccezionale afflusso di extracomunitari.

[20]    D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. L. 14 maggio 2005, n. 80) Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

[21]    In realtà esiste un precedente costituito dal DPCM 16 ottobre 1998, il primo decreto flussi emanato in attuazione del testo unico, che integra la quota di ingressi fissata dal decreto del Ministro degli affari esteri 27 dicembre 1997, adottato ai sensi della normativa precedente.

[22]    Si veda la relazione del gruppo tecnico di lavoro del Ministero dell’interno allegata alla schema di decreto.

[23]    DL 18 maggio 2006, n. 181 (conv. L. 17 luglio 2006, n. 233), Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.