...
1. All'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti,» sono sostituite
dalle seguenti: «Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il provvedimento di inibizione alla guida è emesso dal prefetto competente rispetto al luogo in cui è stata commessa l'ultima violazione che ha comportato decurtazione di punteggio sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio da parte del Ministero dei trasporti. Il provvedimento è notificato all'interessato nelle forme previste dall'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il provvedimento di inibizione è atto definitivo. Chiunque circola durante il periodo di inibizione alla guida è punito con le sanzioni previste dal comma 6 dell'articolo 218 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. In luogo della revoca della patente è sempre disposta un'ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni».
Al comma 1, lettera b), capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: un anno.
27. 50. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.