Allegato A
Seduta n. 177 del 26/6/2007


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(A.C. 2480-A/R - Sezione 15)

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 23.
(Disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative).

1. Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 23.
(Disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative).

Al comma 1, sostituire le parole: ai proprietari con le seguenti: a chi ne era proprietario al momento dell'infrazione, fatti salvi i diritti successivamente acquisiti da terzi,
23. 1. Beltrandi.