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1. Tutti i titolari di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi tempo, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre all'entrata o al
l'uscita dei locali apposite tabelle, predisposte ai sensi del comma 2, che riproducono:
a) la descrizione della sintomatologia relativa alla concentrazione alcoolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantità in centimetri cubici delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcoolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro (g/l), da determinare anche sulla base del peso corporeo.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 1.
Sopprimerlo.
16. 51. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: in qualsiasi tempo con le seguenti: in qualsiasi orario.
16. 200. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, sostituire la parole: devono con la seguente: possono.
16. 50. Gibelli, Caparini, Stucchi.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
16. 52. Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: della sintomatologia fino alla fine della lettera con le seguenti: dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcoolemica nell'aria alveolare espirata.
16. 201. La Commissione.
(Approvato)