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1. Al comma 1 dell'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».
2. Al comma 1 dell'articolo 203 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «giorni sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «giorni novanta».
3. Al comma 1 dell'articolo 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».
4. Il Governo provvede ad adeguare i termini fissati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, ai nuovi termini stabiliti dagli articoli 202, 203 e 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
5. All'articolo 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 4-bis è abrogato.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis - (Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) - 1. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la sperimentazione di moderne tecnologie come i dispositivi per il blocco automatico tramite etilometro, i sensori di allacciamento delle cinture di sicurezza e gli adattatori di velocità, ai fini della loro installazione sui veicoli di nuova costruzione».
14. 01. Gibelli, Caparini, Stucchi.
(Approvato)
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis - (Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) - 1. All'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, primo periodo, sono soppresse le parole: «, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui»;
b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il ricorso ha efficacia sospensiva del provvedimento di fermo sino alla decisione del prefetto».
14. 07. Beltrandi.