Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Modifiche e integrazioni al d.lgs. n. 216 del 2006, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE sullo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra
Riferimenti:
SCH.DEC 201/XV     
Serie: Atti del Governo    Numero: 175
Data: 14/01/2008
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
XIV - Politiche dell'Unione europea
Altri riferimenti:
L n. 62 del 18-APR-05     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

servizio studi

segreteria generale
ufficio rapporti con l’ue

 

Atti del Governo

Modifiche e integrazioni al d.lgs. n. 216 del 2006, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE sullo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra

Schema di decreto legislativo n. 201

(art. 1, co. 5, e art. 14, L. n. 62/2005)

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 175

 

14 gennaio 2008

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

 

 

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File:Am0124

 


 

I N D I C E

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni e pareri allegati7

Elementi per l’istruttoria legislativa  8

§      Conformità con la norma di delega  8

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  9

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali9

§      Compatibilità comunitaria  10

§      Procedure di contenzioso in sede comunitaria  11

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  12

§      Impatto sui destinatari delle norme  12

§      Formulazione del testo  13

Schede di lettura

Premessa  19

§      La norma di delega  19

§      I meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto  21

§      La direttiva emission trading 2003/87/CE   22

§      L’attuazione nell’ordinamento italiano e l’assegnazione delle quote di emissione  24

§      ARTICOLO 1 (Correzioni ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216)27

§      Comma 1 (Definizioni)27

§      Comma 2 (Rinnovo dell’autorizzazione)30

§      Comma 3 (Domanda di autorizzazione)31

§      Comma 4 (Aggiornamento dell’autorizzazione)32

§      Comma 5 (Comitato nazionale di gestione della direttiva)34

§      Comma 6 (Coordinamento con la normativa vigente)39

§      Comma 7 (Assegnazione delle quote di emissioni ai nuovi impianti)40

§      Comma 8 (Registro nazionale delle emissioni e delle quote d'emissioni)41

§      Comma 9 (Monitoraggio delle emissioni)42

§      Comma 10 (Istituzione del Sistema nazionale per la realizzazione dell’Inventario Nazionale dei Gas Serra)43

§      Comma 11 (Restituzione delle quote da parte di impianti in chiusura)45

§      Comma 12 (Transazione dei crediti di emissione)46

§      Comma 13 (Verifica delle comunicazioni delle emissioni)47

§      Comma 14 (Accreditamento dei verificatori)48

§      Comma 15 (Italian Carbon Fund)49

§      Comma 16 (Sanzioni)50

§      Comma 17 (Chiusure e sospensioni)52

§      Comma 18 (Accesso all’informazione)53

§      Comma 19 (Tariffe)54

§      Comma 20 (Allegato C)57

ARTICOLO 2 (Disposizioni finali)58

§      Comma 1 (Determinazione delle tariffe)58

§      Commi 2 e 3 (Italian Carbon Fund)59

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

§      Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 76 e 87)101

§      L. 1° giugno 2002, n. 120. Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.103

§      L. 18 aprile 2005, n. 62 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (artt. 1 e 14)127

§      D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216  Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.131

Normativa comunitaria

§      Dir. 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio .157

§      Dir. 27 ottobre 2004, n. 2004/101/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto .181

§      Dec. 11 febbraio 2004, n. 280/2004/CE Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto. (art. 4)189

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero dello schema di decreto legislativo

201

Titolo

Modifiche e integrazioni al d.lgs. n. 216 del 2006, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE sullo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra

Norma di delega

Art. 1, co. 5, e art. 14 della L. 18/04/2005, n. 62

Settore d’intervento

Ambiente

Numero di articoli

2

Date

 

§       presentazione

13 dicembre 2007

§       assegnazione

18 dicembre 2007

§       termine per l’espressione del parere

27 gennaio 2008

§       scadenza della delega

19 marzo 2008

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

V Commissione (Bilancio)

Parere di altre Commissioni

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea) (ai sensi dell’articolo 126, comma 2, del regolamento)

 

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 216 del 2006, che ha dato attuazione alle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità.

Il provvedimento, adottato nell’esercizio della delega contenuta nell’articolo 1, comma 5, della legge comunitaria 2004, si compone di due articoli.

La relazione illustrativa riconduce la necessità dell’adozione di un provvedimento correttivo del decreto legislativo n. 216 del 2006 a tre ordini di ragioni:

§         l’inadeguatezza della struttura e la mancanza di chiarezza in merito alle competenze del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE (che, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 216 costituisce l’autorità nazionale competente), con specifico riferimento alle attività inerenti all’assegnazione ed al rilascio delle quote di emissione;

§         l’esigenza di fornire una spinta verso un più ampio utilizzo dei meccanismi flessibili per lo sviluppo pulito (clean development mechanisms- CDM) e dell’attuazione congiunta degli obblighi individuali (joint implementation JI)[1] al fine di un compiuto recepimento della direttiva 2003/87/CE, con specifico riferimento alla possibilità di ricorso ai crediti derivanti dai meccanismi di progetto,

§         in relazione alle esigenze di cui ai punti precedenti, la necessità di assicurare un maggiore coordinamento delle azioni intraprese a livello nazionale in vista dell’adempimento degli obblighi di riduzione delle emissioni derivanti dal Protocollo di Kyoto.

 

Alla prima delle ragioni indicate è riconducibile innanzi tutto l’articolo 1, comma 5, dello schema di decreto che novella l’articolo 8 del decreto legislativo n. 216 al fine di assicurare un miglior funzionamento del Comitato e di rendere chiara la divisione di competenze tra lo stesso e la Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo (RAS) del Ministero dell’ambiente:

A tal fine, viene eliminata la previsione dell’istituzione del Comitato presso il medesimo Ministero (presso cui il Comitato continua però ad avere sede); inoltre, rispetto al testo vigente (che si limita a prevedere il numero dei membri del comitato – sei – e le modalità di nomina dei medesimi), il testo novellato, nel quale non viene riprodotta la clausola della non onerosità dell’istituzione del Comitato, interviene sui criteri di nomina dei componenti e sul loro trattamento economico. Esso, inoltre, modifica sostanzialmente la composizione del Comitato, prevedendone l’articolazione nei seguenti tre organi: il Consiglio direttivo (costituito da sette componenti), una Segreteria tecnica per l’applicazione della direttiva 2003/87/CE (composta da 14 membri) e una Segreteria amministrativa (costituita da otto membri in servizio presso la direzione competente del Ministero dell’ambiente).

Per quanto riguarda le funzioni del Comitato, la medesima disposizione precisa che il Comitato è designato punto di contatto per le attività di attuazione congiunta (JI) e autorità nazionale designata per le attività di meccanismo di sviluppo pulito (CDM) e attribuisce al medesimo le seguenti ulteriori funzioni: la predisposizione di un capitolo del PNA contenente il regolamento per l’eventuale assegnazione di quote a titolo oneroso (posto che nel PNA 2008-2012 dell’Italia è previsto che una parte delle quote sia assegnata a titolo oneroso); la definizione dei criteri per la gestione del Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione; la partecipazione alle riunioni del Comitato previsto dall’art. 23 della direttiva e alle altre riunioni in sede comunitaria o internazionale sull’applicazione del Protocollo, nonché lo svolgimento di attività di indirizzo con particolare riguardo alle nuove attività inerenti l’attuazione dei meccanismi flessibili JI e CDM.

Lo schema di decreto interviene anche sulla disciplina di attività che già spettano al Comitato in base alla normativa vigente.

In relazione all’attività del Comitato di rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, il comma 2 prevede il rinnovo dell’autorizzazione per ogni periodo di riferimento (specificando che fino al rinnovo resta valida l’autorizzazione rilasciata in precedenza); il comma 3 modifica la tempistica per la presentazione della domanda da parte dei gestori degli impianti che esercitano le attività indicate nell’Allegato A e attribuisce l’attività di supporto operativo al Comitato alla Segreteria tecnica (attualmente di competenza della Direzione RAS); il comma 4 interviene sui termini per la presentazione della domanda volta ad ottenere l’aggiornamento dell’autorizzazione nel caso di modifiche. 

In relazione all’attività del Comitato di rilasciare le quote di emissione alle imprese esistenti e ai nuovi entranti, al fine di agevolare il lavoro del medesimo, il comma 7 prevede un termine più lungo per l’assegnazione agli impianti nuovi entranti e il comma 17 semplifica gli adempimenti connessi al verificarsi di chiusure e sospensioni degli impianti.

In relazione all’attività del Comitato di accreditare i verificatori (ai quali spetta il compito di verificare le dichiarazioni dei gestore degli impianti relative alle attività ed alle emissioni dell'impianto medesimo, di cui all’articolo 15, comma 5) il comma 14 prevede che, nell’espletamento delle procedure di accreditamento, il Comitato si avvalga della Segreteria tecnica e dell’APAT (e non della Direzione RAS come nel testo vigente) e affida direttamente al Comitato le funzioni di gestore del registro dei verificatori accreditati, attualmente assegnate alla Direzione RAS. In base al comma 13, la comunicazione relativa ai risultati della verifica deve essere inviata non solo al Comitato ma anche all’APAT.

 

Essenzialmente alla terza delle ragioni indicate nella relazione illustrativa, è riconducibile la disposizione di cui al comma 8, che attribuisce all’APAT le funzioni di tenuta e gestione del Registro nazionale delle emissioni e delle quote d'emissioni (attualmente assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per mezzo della Direzione RAS), prevedendo che le funzioni di amministratore del registro vengano svolte sulla base delle disposizioni impartite dal Comitato; la medesima disposizione prevede inoltre che nel registro venga annotato solo il valore annuale complessivo delle emissioni, piuttosto che, come nel testo vigente, tutte le informazioni comunicate dagli operatori con la dichiarazione annuale prevista dall’art. 15, comma 5. In base al comma 11 all’APAT, nella sua qualità di amministratore del registro, spetta provvedere, prima della cancellazione, anche al ritiro delle quote di emissione restituite relative agli impianti in chiusura.

Con riferimento al funzionamento del Registro, il comma 12 introduce un articolo aggiuntivo nel decreto n. 216, volto a disciplinare la transazione di crediti di emissione. La disposizione prevede in termini generali la libertà di tali transazioni per le persone (fisiche o giuridiche) che detengono un conto nel Registro e l’obbligo di annotazione nel Registro per tutte le operazioni di transazione di crediti; essa detta inoltre criteri specifici per le cosiddette unità temporanee di credito (come definite ai sensi del comma 1).

Ulteriori funzioni sono assegnate all’APAT dal comma 10, che istituisce il Sistema nazionale per la realizzazione dell’Inventario nazionale dei gas serra. Tra le altre, spetta all’APAT, la realizzazione, gestione e archiviazione dei dati dell’Inventario nazionale e, invece, al Ministero dell’ambiente l’approvazione dell’aggiornamento annuale dell’Inventario nazionale e, sulla base di un progetto predisposto dall’ APAT l’approvazione dell’organizzazione del Sistema nazionale.

A fronte delle attività sopra indicate di rilascio annuale delle quote di emissione assegnate alle imprese esistenti e ai nuovi entranti e per la copertura dei costi per la gestione del Registro nazionale delle quote, il comma 19 dispone l’introduzione di nuove tariffe, estendendo in tal modo l’applicazione del sistema tariffario già previsto dall’articolo 26 per altre attività disciplinate dal decreto n. 216. La medesima disposizione modifica, inoltre, i criteri per la determinazione (e per l’aggiornamento) delle tariffe e prevede che le entrate risultanti dalle tariffe per la gestione del Registro delle quote siano versate, dai soggetti interessati, direttamente all’APAT. L’articolo 2, comma 1, fissa il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento per l’adozione del decreto interministeriale finalizzato alla determinazione delle tariffe.

 

Con specifico riferimento alla seconda ragione evidenziata nella relazione illustrativa (dell’implementazione dell’utilizzo dei meccanismi flessibili di CDM e JI), l’articolo 2, commi 2 e 3, disciplina le modalità di trasferimento dei crediti derivanti da progetti JI e CDM facenti capo all’Italian Carbon Fund alle imprese che necessitano di quote per ottemperare agli obblighi di restituzione, limitatamente al periodo 2005-2007. La disposizione, in particolare, prevede il trasferimento a titolo oneroso dei suddetti crediti e il versamento all’entrata del bilancio statale dei relativi proventi (secondo modalità definite con successivo decreto interministeriale) e dispone l’acquisizione allo Stato dei crediti non trasferiti alle imprese, che potranno così essere utilizzati ai fini del raggiungimento dell’obiettivo fissato per l’Italia nell’ambito del Protocollo di Kyoto.

 

Tra le ulteriori disposizioni recate dal provvedimento, si segnala il comma 16 che integra le sanzioni amministrative per gli illeciti già disciplinati dal decreto legislativo n. 216 ed introduce una nuova sanzione amministrativa pecuniaria per coloro che detengono conti nel Registro e non rimpiazzano le riduzioni certificate delle emissioni temporanee (tCER) e a lungo termine (lCER) alla loro scadenza.

Le altre disposizioni dell’articolo 1 sopra non richiamate (a parte il comma 1, recante le definizioni) sono volte a correggere errori materiali contenuti nel decreto legislativo n. 216 o a un miglior coordinamento di quest’ultimo con la normativa nazionale e comunitaria.

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto è corredato:

§           della relazione illustrativa;

§           della relazione tecnica trasmessa in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della legge n. 62 del 2005, alla quale rinvia il successivo comma 5, contenente la norma di delega;

§           dell’analisi tecnico-normativa e dell’analisi di impatto della regolamentazione.

 


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Conformità con la norma di delega

La norma di delega è contenuta nell’articolo 1, comma 5, della legge comunitaria 2004, che consente - nel termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi delle direttive ricomprese negli allegati A e B - l’esercizio del potere correttivo. nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alla medesima legge comunitaria e della procedura indicata nei commi 2, 3 e 4.

Per quanto riguarda la procedura, si rinvia alle schede di lettura; per quanto riguarda i principi e criteri direttivi, con riferimento all’attuazione della direttiva 2003/87/CE, essi sono specificamente individuati dall’articolo 14.

 

Si tratta dei seguenti:

a)  considerare la sicurezza energetica nazionale e la salvaguardia della competitività del sistema industriale nazionale incentivando, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie finalizzati all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia;

b)  evitare effetti distorsivi sulla concorrenza tra le imprese;

c)  assicurare la trasparenza e il pieno accesso del pubblico alle informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai risultati del controllo delle emissioni, fatti salvi unicamente i limiti previsti dalla direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

d)  prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa in materia di emissioni e scambio delle relative quote, assicurando anche la pubblicità delle infrazioni stesse e delle relative sanzioni;

e)  assicurare la coerenza del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, previsto all'articolo 9 della direttiva da recepire, con il piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e per l'aumento del loro assorbimento, mediante il riconoscimento e la valorizzazione dei livelli di efficienza già raggiunti dal sistema industriale nazionale, con particolare riferimento al settore elettrico, e tenendo conto sia del rapporto costo ed efficacia delle diverse opzioni tecnologiche per la riduzione delle emissioni per le attività contemplate nell'allegato I della direttiva, sia delle potenzialità di abbattimento dei costi di riduzione delle emissioni, attraverso l'impiego dei meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, Clean Development Mechanism e Joint Implementation, secondo quanto previsto dall'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva, sia del contenimento dei costi amministrativi per le imprese anche mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche;

f)   conformare il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, di cui alla lettera e), al piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione di gas a effetto serra e per l'aumento del loro assorbimento, preventivamente revisionato, secondo le modalità stabilite dalla delibera del CIPE 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, allo scopo di individuare livelli massimi di emissione consentiti ai settori coinvolti nella direttiva nel periodo 2008-2012; tali livelli devono tenere conto sia degli obiettivi conseguibili, sia dell'efficienza già raggiunta dal sistema produttivo nazionale nel confronto con gli altri Stati membri dell'Unione europea;

g)  valorizzare, attraverso opportune iniziative, gli strumenti di programmazione negoziata al fine di rendere efficaci dal punto di vista economico e ambientale le misure di attuazione della direttiva.

La medesima disposizione prevede inoltre il principio dell’invarianza della spesa.

 

Con specifico riferimento alla nuova fattispecie sanzionatoria introdotta dal comma 16, che aggiunge il comma 9-bis all’articolo 20 (sanzione amministrativa pecuniaria tra 25.000 e 250.000 euro per il mancato rimpiazzo delle riduzioni certificate delle emissioni temporanee e a lungo termine), la relazione illustrativa si sofferma sulla conformità con la norma di delega, precisando che il criterio direttivo cui fare riferimento è quello specificamente recato dal sopra richiamato articolo 14, comma 1, lettera d), piuttosto che quello generale previsto dall’art. 2, comma 1, lettera c), della medesima legge, che limita l’ammontare massimo delle sanzioni amministrative irrogabili ad euro 103.000.

 

Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. c) della legge comunitaria individua l’entità della sanzione amministrativa pecuniaria eventualmente prevista “nel pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro”.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Rispetto al provvedimento in esame viene in rilievo la materia della tutela dell’ambiente che l’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione rimette alla competenza esclusiva dello Stato.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Nulla da segnalare.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Non si segnalano profili problematici.

Documenti all’esame delle istituzioni europee

(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

 

È prevista entro breve termine la presentazione da parte della Commissione di una proposta di revisione della direttiva 2003/87/CE, che disciplina dal 1° gennaio 2005 il sistema UE di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra. Tale revisione, che dovrebbe essere applicata a partire dal 2013, è stata anticipata nella comunicazione sulla creazione di un mercato mondiale del carbonio, che la Commissione ha adottato il 13 novembre 2006, ai sensi dell’articolo 30 della direttiva 2003/87/CEE[2].

Gli assi portanti della revisione prevista dalla Commissione sono:

·       l’ampliamento del campo di applicazione del sistema ad altri settori, come quello dell’aviazione, nonché ad altri gas a effetto serra diversi dal CO2, come il protossido di azoto (N2O) indotto della produzione di ammoniaca e il metano prodotto da miniere di carbone;

·       l’armonizzazione del sistema per la tipologia degli impianti coperti dagli scambi di quote, per il trattamento da riservare ai nuovi impianti immessi sul mercato e a quelli che cessano l’attività;

·       un controllo rigoroso dell’applicazione del sistema attraverso l’elaborazione di indirizzi in materia di sorveglianza;

La comunicazione sottolinea la necessità che il sistema UE di scambio, inteso come strumento di mercato, sia semplificato ed ampliato per poter ridurre le emissioni di gas serra all’insegna dell’efficacia economica e far sì che funga da modello per sistemi analoghi in altre regioni del mondo.

Il 28 giugno 2007 il Consiglio ambiente ha adottato in merito conclusioni, in cui conferma che gli elementi identificati nella comunicazione sono essenziali per il riesame della direttiva sul sistema UE di scambio di quote e dovrebbero, tra l'altro, essere tenuti in considerazione nella prossima proposta legislativa.

Il Consiglio ha altresì sottolineato la necessità di un approccio differenziato ai contributi degli Stati membri, che tenga conto delle circostanze nazionali, e ha invitato la Commissione a prendere in considerazione l'eventuale estensione del campo di applicazione del sistema UE di scambio alla destinazione dei suoli, ai cambiamenti della destinazione dei suoli e alla silvicoltura come pure ai trasporti di superficie, esaminando al riguardo tutti gli aspetti necessari all'attuazione nonché i vantaggi e gli inconvenienti e le questioni di fattibilità.

Il Consiglio ritiene infine che le modifiche apportate al sistema debbano avere efficacia all'inizio del terzo periodo di scambio, nel 2013; pertanto invita la Commissione a presentare la proposta di direttiva al più presto.

Si segnala infine che la proposta di revisione terrà conto anche dei risultati di un’ampia consultazione pubblica on-line realizzata tra giugno e settembre 2005 e rivolta ad imprese, istituzioni, associazioni industriali e organizzazioni non governative (una sintesi dei principali elementi evidenziati dalla consultazione è disponibile sul sito web della Direzione generale ambiente della Commissione).

Impatto del trasporto aereo sui cambiamenti climatici

Il 20 dicembre 2006la Commissione ha presentato una proposta di direttiva che modifica la direttiva 2003/87/CE, al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas ad effetto serra (COM(2006)818).

La proposta della Commissione intende garantire parità di trattamento a tutti gli operatori aerei, siano essi comunitari o stranieri. A partire dal 2011 rientreranno nel sistema tutti i voli nazionali ed internazionali effettuati tra aeroporti dell’UE e dal 2012 il sistema sarà esteso anche a tutti i voli internazionali in arrivo ed in partenza dagli aeroporti dell’UE.

La proposta, che segue la procedura di codecisione, è stata esaminata il 13 novembre 2007 in prima lettura dal Parlamento europeo, che l’ha approvata con alcuni emendamenti parzialmente accolti dalla Commissione. Il 20 dicembre 2007 il Consiglio ha raggiunto l’accordo politico sulla proposta.

Procedure di contenzioso in sede comunitaria

(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

 

Il 21 giugno 2007 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora[3] per essere venuta meno agli obblighi imposti dalla decisione 280/2004/CE relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto[4]. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione l’Italia avrebbe dovuto trasmettere entro il 15 marzo 2007 una serie di informazioni necessarie alla Commissione per valutare i progressi realizzati dagli Stati membri nella limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra e nell’attuazione del protocollo di Kyoto. Tali informazioni riguardano le politiche e le misure nazionali adottate in materia nonché le previsioni in merito alle emissioni di gas ad effetto serra almeno per gli anni 2010, 2015 e 2020.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

Nulla da segnalare.

Attribuzione di poteri normativi

I vari adempimenti contemplati dallo schema di decreto legislativo non rivestono natura normativa.

Coordinamento con la normativa vigente

In linea generale, anche in relazione alla natura del provvedimento di decreto legislativo correttivo, non si evidenziano profili problematici particolari.

Si richiamano anzi le disposizioni di cui ai commi 6 e 9 dell’articolo 1 specificamente volte ad assicurare un miglior coordinamento del decreto legislativo n. 216 con la normativa nazionale e comunitaria vigente, anche sopravvenuta.

Si segnala tuttavia il comma 20, che al fine di correggere un errore materiale nell’Allegato C del decreto legislativo n. 216, sostituisce il riferimento “alle linee guida adottate a norma dell'art. 14” con quello “alle linee guida adottate a norma dell'art. 13”. Si segnala che, in realtà, anche il nuovo riferimento all’articolo 13 del decreto appare poco chiaro, posto che tale disposizione non disciplina direttamente le linee guida, ma contiene semplicemente un rinvio alle decisioni comunitarie attuative della direttiva 2003/87/CE, con le quali sono state adottate le linee guida.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nulla da segnalare.

Impatto sui destinatari delle norme

L’analisi di impatto della regolamentazione individua, quali principali destinatari dell’intervento, i gestori degli impianti che richiedono il rilascio delle quote di emissione. Su di essi in particolare si riflettono gli oneri relativi alla riorganizzazione del Comitato di cui all’articolo 8 e in particolare degli oneri connessi al rilascio delle quote di emissione e quelli relativi alla gestione del registro nazionale delle emissioni.

Da ciò deriva l’introduzione di tariffe per tali attività a norma del comma 19 (che novella l’articolo 26) e la destinazione del meccanismo tariffario a coprire, secondo quanto specificato nella relazione illustrativa, anche i costi sostenuti per il trattamento economico dei membri del Comitato.

Formulazione del testo

Con riferimento all’articolo 1, comma 1, che novella l’articolo 3 del decreto legislativo n. 216:

§         alla lettera e-bis), si segnala che le definizioni recate dai numeri 4), 5) e 6) sono identiche; sembrerebbe quindi opportuno meglio specificare le definizioni recate ai numeri 5) e 6);

§         alla medesima lettera e-bis), al numero 4), si segnala che l’acronimo correntemente utilizzato per le “riduzioni certificate delle emissioni” è CER e non, come indicato al numero 4), CE;

§         alla luce delle definizioni introdotte dalla lettera e-bis, occorre valutare se mantenere le vigenti lettere q) ed u), recanti le definizioni rispettivamente di “riduzione delle emissioni certificate” e di “unità di riduzione delle emissioni”.

Con riferimento al comma 2, che novella l’articolo 4 del d.lgs. n. 216, anche in relazione a quanto indicato nella relazione illustrativa (che fa riferimento al rinnovo dell’autorizzazione “ad ogni quinquennio di applicazione della direttiva”), occorre chiarire l’effettiva durata dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, considerato che l’articolo 3, comma 2, lett. g), richiamato dalla disposizione, riguarda esclusivamente al  primo periodo di riferimento, ovvero al triennio che ha inizio il 1° gennaio 2005.

 

Al comma 4, che novella l’articolo 7 del d.lgs. n. 216, occorre modificare la formulazione del secondo periodo della novella al fine di chiarire che – nel caso di modifiche relative all’identità del gestore – devono essere presentate all’Autorità nazionale competente non le “modifiche” bensì “le domande di aggiornamento dell’autorizzazione”.

 

Al comma 5, che novella l’articolo 8 del d.lgs. n. 216, alla lettera e), atteso il generico riferimento, nel primo periodo del comma 5-sexies, alla “partecipazione al Comitato” e, nel secondo periodo, “ai componenti” del medesimo, occorre un chiarimento circa:

-        i soggetti destinatari della disposizione;

-        il coordinamento tra la medesima (in particolare nella parte in cui esclude compensi e rimborso spese a favore dei componenti) e il precedente comma 5-ter, relativo al trattamento economico dei membri del Comitato.

 

Occorre valutare se operare una modifica analoga a quella apportata dal comma 9 all’articolo 13, comma 2, del d.lgs. n. 216 anche rispetto all’articolo 13, comma 1, al fine di far riferimento anche in tale disposizione alle successive modificazioni della decisione C(2004)/130.

 

Con riferimento al comma 10:

-        al comma 4 dell’articolo aggiuntivo 14-bis occorre specificare che il Ministero cui si fa riferimento è quello dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare;

-        il successivo comma 5 del medesimo articolo aggiuntivo è superfluo, poiché l’aggiornamento annuale è già contemplato dal comma 4.

 

Con riferimento al comma 19, che novella l’articolo 26, posto che per la determinazione delle tariffe il testo novellato fa riferimento sia al criterio della copertura del costo effettivo del servizio sia a quello della complessità delle prestazioni richieste, allorché invece per l’aggiornamento delle medesime non compare il riferimento a tale ultimo criterio, occorre chiarire se per l’aggiornamento si intende fare esclusivo riferimento al costo effettivo del servizio.

 

Da un punto di vista formale, all’articolo 1:

§         al comma 1, alle lettere a) e b), è ultroneo il riferimento all’articolo 3 richiamato già dall’alinea; inoltre, alle lettere c) e d), andrebbe inserito il riferimento al comma 1;

§         al comma 2, il comma aggiuntivo 1-bis, essendo collocato alla fine dell’articolo 4, andrebbe numerato come “comma 2”.

§         al comma 3, lettera c), al comma 4, al comma 8, lett. a) e al comma 19, lett. a), l’espressione “le parole (…) sono soppresse e sono sostituite dalle seguenti (…)” andrebbe sostituita dalla seguente “le parole (…) sono sostituite dalle seguenti (…)”; analogamente, al comma 5, lett. a) e d), al comma 8, lett. c), al comma 17, lett. a), al comma 18 e al comma 19, lett. b), l’espressione “il comma (..) è soppresso ed è sostituito dal seguente” andrebbe sostituita dalla seguente “il comma (..)è sostituito dal seguente”, e al comma 7, al comma 8, lett. b) e al comma 11, l’espressione “il (..) periodo è soppresso ed è sostituito dal seguente” andrebbe sostituita dalla seguente “il (…) periodo è sostituito dal seguente”;

§         al comma 5, alla lettera e), comma 5-quinquies, sarebbe opportuno sostituire l’acronimo GSE con la denominazione completa dell’ente (Gestore dei servizi elettrici SpA).

 

 

 


Schede di lettura

 


Premessa

La norma di delega

L’articolo 1, comma 5, della legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004) consente - nel termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi delle direttive ricomprese negli allegati A e B, l’emanazione di disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi. A tal fine, la disposizione prevede il rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alla medesima legge comunitaria e della procedura indicata nei commi 2, 3 e 4.

Il decreto legislativo n. 216 del 2006 (adottato per dare attuazione alle direttive 2003/87 e 2004/101/CE, entrambe ricomprese nell’allegato B) è entrato in vigore il 20 giugno 2006[5]. In base al richiamato articolo 1, comma 5, il termine per l’emanazione dei decreti correttivi scadrebbe quindi il 20 dicembre 2007. Tuttavia, secondo il precedente comma 3, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. La scadenza risultante dal combinato disposto dei due commi coincide quindi con il 19 marzo 2008.

 

Per quanto riguarda la procedura per l’adozione dei decreti correttivi, essa è delineata dall’articolo 1, commi 2, 3 e 4, che dispone, in particolare:

§      la previa trasmissione, per il parere, alle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere (comma 3);

§      che gli schemi di decreti attuativi delle direttive indicate al comma 4 (tra le quali le direttive 2003/87 e 2004/101/CE) siano corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti giorni (comma 4).

 

Il comma 2 prevede inoltre il rispetto dell'art. 14 della legge n. 400 del 1988, che prevede la proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. Con riferimento al decreto legislativo attuativo della direttiva 2003/87/CE, l’articolo 14 prevede specificamente la proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive

 

Per quanto riguarda i principi e criteri direttivi, con specifico riferimento all’attuazione della direttiva 2003/87/CE, essi sono individuati dall’articolo 14 nei seguenti:

a) considerare la sicurezza energetica nazionale e la salvaguardia della competitività del sistema industriale nazionale incentivando, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie finalizzati all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia;

b) evitare effetti distorsivi sulla concorrenza tra le imprese;

c) assicurare la trasparenza e il pieno accesso del pubblico alle informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai risultati del controllo delle emissioni, fatti salvi unicamente i limiti previsti dalla direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

d) prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa in materia di emissioni e scambio delle relative quote, assicurando anche la pubblicità delle infrazioni stesse e delle relative sanzioni;

e) assicurare la coerenza del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, previsto all'articolo 9 della direttiva da recepire, con il piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e per l'aumento del loro assorbimento, mediante il riconoscimento e la valorizzazione dei livelli di efficienza già raggiunti dal sistema industriale nazionale, con particolare riferimento al settore elettrico, e tenendo conto sia del rapporto costo ed efficacia delle diverse opzioni tecnologiche per la riduzione delle emissioni per le attività contemplate nell'allegato I della direttiva, sia delle potenzialità di abbattimento dei costi di riduzione delle emissioni, attraverso l'impiego dei meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, Clean Development Mechanism e Joint Implementation, secondo quanto previsto dall'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva, sia del contenimento dei costi amministrativi per le imprese anche mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche;

f) conformare il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, di cui alla lettera e), al piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione di gas a effetto serra e per l'aumento del loro assorbimento, preventivamente revisionato, secondo le modalità stabilite dalla delibera del CIPE 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, allo scopo di individuare livelli massimi di emissione consentiti ai settori coinvolti nella direttiva nel periodo 2008-2012; tali livelli devono tenere conto sia degli obiettivi conseguibili, sia dell'efficienza già raggiunta dal sistema produttivo nazionale nel confronto con gli altri Stati membri dell'Unione europea;

g) valorizzare, attraverso opportune iniziative, gli strumenti di programmazione negoziata al fine di rendere efficaci dal punto di vista economico e ambientale le misure di attuazione della direttiva.

La medesima disposizione prevede inoltre il principio dell’invarianza della spesa.

I meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto

Il Protocollo di Kyoto impegna i Paesi industrializzati ed i Paesi con economia in transizione a ridurre le emissioni di gas in grado di alterare l’effetto serra del pianeta entro il 2012[6].

Per garantire un’attuazione flessibile del Protocollo e una riduzione di costi gravanti complessivamente sui sistemi economici dei paesi soggetti al vincolo sono stati introdotti i seguenti meccanismi flessibili:

§      l’emission trading (commercio dei diritti di emissione)[7], in base al quale i paesi soggetti al vincolo che riescano ad ottenere un surplus nella riduzione delle emissioni possono “vendere” tale surplus ad altri paesi soggetti a vincolo che - al contrario - non riescano a raggiungere gli obiettivi assegnati.

L’uso di tale strumento è volto a raggiungere gli obiettivi del Protocollo a costi più vantaggiosi attraverso il ricorso a meccanismi di mercato. Il presupposto su cui si basa la previsione di riduzione dei costi globali è fondato sulle forti variazioni nei costi di riduzione delle emissioni fra i vari paesi e fra i vari processi industriali. Attraverso la commercializzazione dei permessi di emissione, lo stesso mercato provvederà ad allocarli nel modo più efficiente, riducendo i costi globali rispetto a meccanismi più rigidi quali la tassazione o la semplice definizione di limiti;

§      la joint implementation(attuazione congiunta degli obblighi individuali)[8], secondo cui gruppi di paesi soggetti a vincolo, fra quelli indicati dall’Annex I, possono collaborare per raggiungere gli obiettivi fissati accordandosi su una diversa distribuzione degli obblighi rispetto a quanto sancito dal Protocollo, purchè venga rispettato l'obbligo complessivo. A tal fine essi possono trasferire a, o acquistare da, ogni altro Paese “emission reduction units”(ERU) realizzate attraverso specifici progetti di riduzione delle emissioni;

§      i clean development mechanisms(meccanismi per lo sviluppo pulito)[9] , il cui fine è quello di fornire assistenza alle Parti non incluse nell’Annex I negli sforzi per la riduzione delle emissioni. I privati o i governi dei paesi dell’Annex I che forniscono tale assistenza possono ottenere, in cambio dei risultati raggiunti nei paesi in via di sviluppo grazie ai progetti, “certified emission reductions” (CER) il cui ammontare viene calcolato ai fini del raggiungimento del target.

La direttiva emission trading 2003/87/CE

Con l’emanazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità - denominato Emission Trading System (ETS) - al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di efficacia dei costi ed efficienza economica, l’Unione europea ha inteso anticipare la piena entrata in vigore dell'emission trading, prevista a livello internazionale solo dal 2008.

Tale direttiva, che rappresenta la prima fase attuativa del Programma europeo sul cambiamento climatico (European Climate Change Programme - ECCP) lanciato nel giugno del 2000 dalla Commissione Europea, prevede l’istituzione di un mercato delle emissioni su scala europea a partire dal 2005 da affiancare all’emission trading previsto su scala globale dal Protocollo.

Il campo di applicazione della direttiva riguarda le emissioni provenienti dalle attività indicate nell'allegato I e i gas a effetto serra elencati nell'allegato II. In particolare la direttiva si applica alle emissioni di anidride carbonica provenienti da attività di combustione energetica, produzione e trasformazione dei metalli ferrosi, lavorazione di prodotti minerari, produzione di pasta per carta, carta e cartoni.

Gli obblighi previsti per gli impianti da essa regolati sono:

§         possedere un permesso all’emissione in atmosfera di gas serra[10];

§         rendere alla fine dell’anno un numero di quote d’emissione pari alle emissioni di gas serra rilasciate durante l’anno[11].

Le quote d’emissioni vengono rilasciate dall’autorità nazionale competente (ANC) all’operatore di ciascun impianto regolato dalla direttiva sulla base di un piano di allocazione nazionale; ogni quota dà diritto al rilascio di una tonnellata di biossido di carbonio equivalente.

Il piano di allocazione nazionale (redatto in conformità ai criteri previsti dall’allegato III della direttiva) prevede l’assegnazione di quote a livello d’impianto per periodi di tempo predeterminati (il primo è individuato dalla direttiva nel triennio 2005-2007, mentre i successivi nei quinquenni 2008-2012, 2013-2017, ecc). Esso, inoltre, deve essere coerente con gli obiettivi di riduzione nazionale, con le previsioni di crescita delle emissioni, con il potenziale di abbattimento e con i principi di tutela della concorrenza.

Una volta rilasciate, le quote possono essere vendute o acquistate[12]. Tali transazioni di quote devono poi essere registrate nell’ambito di un registro nazionale.

La restituzione delle quote d’emissione avviene attraverso il registro nazionale ed è effettuata annualmente dagli operatori degli impianti in numero pari alle emissioni reali certificate da un soggetto terzo accreditato dall’ANC.

Con la Decisione della Commissione n. 156 del 29 gennaio 2004 sono state fissate le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE. Tale decisione è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dalla successiva Decisione della Commissione 2007/589/CE del 18 luglio 2007, che ha modificato le linee guida istituite dalla precedente decisione.

Si ricorda, inoltre, che la direttiva 2004/101/CE (cd. direttiva linking) ha riconosciuto i meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto (Joint Implementation e Clean Developmnet Mechanism) all’interno dell’ETS, stabilendo la validità dei crediti di emissione (ottenuti grazie all’attuazione di tali progetti) per rispondere agli obblighi di riduzione delle emissioni[13].

L’attuazione nell’ordinamento italiano e l’assegnazione delle quote di emissione

Con il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 sono state recepite nell’ordinamento nazionale sia la direttiva 2003/87/CE, sia la direttiva 2004/101, ed inoltre si è provveduto ad inglobare nel testo, al fine di predisporre un quadro normativo unitario, le disposizioni dettate dal D.L. n. 273/2004[14]. Tale ultimo provvedimento era stato emanato (nelle more del recepimento della direttiva 2003/87/CE) per consentire l’avvio a partire già dal 2005 del sistema previsto dalla direttiva stessa.

Il campo di applicazione del decreto n. 216/2006 (art. 2) riguarda le emissioni provenienti dalle attività indicate nell’allegato A e relative ai gas-serra elencati nell’allegato B.

I punti salienti del citato decreto sono:

§         l’obbligo dell’autorizzazione ad emettere gas serra per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del decreto stesso, in linea con le disposizioni del corrispondente articolo della direttiva;

§         la disciplina procedurale per il rilascio, da parte dell’ANC per l’attuazione della direttiva, dell’autorizzazione ad emettere gas serra (artt. 5-6);

§         l’individuazione di una procedura che, in linea con le disposizioni della direttiva, conduce dall’approvazione del Piano nazionale di assegnazione (PNA) all’assegnazione e al successivo rilascio delle quote di emissioni ai singoli impianti (artt. 10-11);

§         l’istituzione, presso la Direzione RAS del Ministero dell’ambiente, del “Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE”, cui sono affidate le funzioni di ANC (art. 8);

§         l’istituzione del Registro nazionale delle emissioni e delle quote d’emissioni presso la succitata direzione RAS, che svolge le funzioni di amministratore del registro (art. 14);

In data 23 febbraio 2006 il Ministero dell'ambiente, dopo un lungo iter[15], ha emanato il decreto DEC/RAS/074/2006, recante l'assegnazione e il rilascio delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007 sulla base della Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007 (allegata al medesimo decreto) che rappresenta la versione definitiva e revisionata del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione (PNA), come risultante a seguito delle integrazioni e delle prescrizioni dettate dalla Commissione europea, che individua il numero di quote complessivo, a livello di settore e di impianto, per l’attuazione della direttiva.

Il 18 dicembre 2006 i ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico hanno approvato (con decreto DEC/RAS/1448/2006) il PNA delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012[16].

In tale piano si legge che “La decisione di ratifica del Protocollo di Kyoto impone all’Italia di ridurre le proprie emissioni di gas ad effetto serra del 6,5% rispetto ai livelli del 1990, ciò implica che le emissioni medie nel periodo 2008-2012 non potranno superare 485,7 MtCO2eq/anno. L’inventario nazionale delle emissioni di gas ad effetto serra relativo all’anno 2006 evidenzia che al 2004 le emissioni totali di gas ad effetto serra (580,7 MtCO2eq) sono aumentate del 11,8% rispetto ai livelli del 1990 (519,5 MtCO2eq). Pertanto la distanza che al 2004 separa il Paese dal raggiungimento dell’obiettivo di Kyoto è pari a 95,0 MtCO2eq”.

Di conseguenza nello stesso piano si afferma che “l’assegnazione delle quote nel periodo 2008-2012 dovrà essere parte del più generale impegno di riduzione delle emissioni e le quote assegnate dovranno essere ridotte rispetto a quelle del periodo 2005-2007” e che tale approccio è conforme con quanto indicato dalla Commissione europea nella Comunicazione “Orientamenti complementari sui Piani nazionali di assegnazione per il periodo di scambio 2008-2012 nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissione della UE”[17].

Viene altresì indicata in 209,0 MtCO2/anno la quantità totale media annua che si intende assegnare nel periodo 2008-2012 (tale valore rappresenta una riduzione di 14,1 MtCO2/anno rispetto all’assegnazione 2005-2007) che viene ritenuta coerente con l’obiettivo di Kyoto.

Tale piano è stato trasmesso alla Commissione europea[18], che ha espresso il prescritto parere ai fini della predisposizione del successivo schema di decisione di assegnazione.

Nella nota rilasciata dalla Commissione europea in data 15 maggio 2007[19] si legge che “la Commissione ha accolto il piano nazionale dell’Italia a condizione che vi siano apportati cambiamenti, tra i quali la riduzione del quantitativo totale di quote di emissione proposto. L’assegnazione annua autorizzata di quote di emissione è pari a 195,8 milioni di tonnellate di CO2, il 6,3% in meno di quanto proposto dall’Italia” (pari a 13,2 milioni di tonn. di CO2 equivalente anno).

Al momento è in corso di elaborazione la Decisione di assegnazione per il periodo 2008-2012.

Relativamente alla citata assegnazione di quote, si segnala che l’art. 2, comma 554, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007) prevede che le risorse recuperate a seguito di provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992 nell’ambito degli interventi ordinari nelle aree sottoutilizzate del territorio nazionale siano destinate, tra l’altro, alla creazione di un «Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE», da destinare alla «riserva nuovi entranti» dei PNA, secondo modalità stabilite con apposito decreto interministeriale.

 

Si ricorda, infine, che il 2 aprile 2007 è stato avviato il Mercato volontario delle unità di emissione di CO2, gestito dal Gestore del mercato elettrico (GME)[20], che va ad aggiungersi alle altre “borse delle emissioni” istituite nel territorio europeo[21].


ARTICOLO 1
(Correzioni ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216)

Comma 1
(Definizioni)

Il comma 1 in esame novella l’art. 3 del decreto n. 216/2006 al fine di inserire le seguenti nuove definizioni:

a-bis) autorità nazionale designata (DNA), corrispondente all’autorità designata a livello nazionale per l’attuazione dell’art. 12 del Protocollo di Kyoto;

a-ter) punto di contatto nazionale, ovvero l’autorità designata a livello nazionale per l’attuazione dell’art. 6 del Protocollo.

Relativamente a tali definizioni, nella relazione illustrativa si segnala che esse riguardano “le due autorità che ai sensi della direttiva 2003/87/CE devono essere indicate da ciascuno Stato membro quali soggetti responsabili dell’attuazione dei meccanismi flessibili”, mentre il decreto n. 216/2006 “si limitava a designare l’autorità nazionale competente per l’attuazione dello scambio delle quote”.

Si ricorda che l’art. 18 della direttiva 2003/87 prevede che “Gli Stati membri prendono le opportune disposizioni amministrative, compresa la designazione di una o più autorità competenti, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente direttiva. Qualora sia designata più di un'autorità competente, le attività che tali autorità svolgono ai sensi della presente direttiva devono essere coordinate. Gli Stati membri garantiscono, in particolare, il coordinamento tra il proprio punto di contatto designato per l'approvazione delle attività di progetto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Protocollo di Kyoto e le rispettive autorità nazionali designate, incaricate di attuare l'articolo 12 del Protocollo di Kyoto; entrambe sono designate conformemente alle successive decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto.”

Si ricorda nuovamente quanto riportato in premessa circa il fatto che gli articoli 6 e 12 del Protocollo individuano nei seguenti i meccanismi flessibili ulteriori rispetto al sistema dell’emission trading:

§         la joint implementation (attuazione congiunta degli obblighi individuali), secondo cui gruppi di paesi soggetti a vincolo, fra quelli indicati dall’Annex I, possono collaborare per raggiungere gli obiettivi fissati accordandosi su una diversa distribuzione degli obblighi rispetto a quanto sancito dal Protocollo, purchè venga rispettato l'obbligo complessivo. A tal fine essi possono trasferire a, o acquistare da, ogni altro Paese “emission reduction units”(ERU) realizzate attraverso specifici progetti di riduzione delle emissioni;

§         i clean development mechanisms (meccanismi per lo sviluppo pulito) , il cui fine è quello di fornire assistenza alle Parti non incluse nell’Annex I negli sforzi per la riduzione delle emissioni. I privati o i governi dei paesi dell’Annex I che forniscono tale assistenza possono ottenere, in cambio dei risultati raggiunti nei paesi in via di sviluppo grazie ai progetti, “certified emission reductions” (CER) il cui ammontare viene calcolato ai fini del raggiungimento del target.

 

e-bis) credito di emissione, da intendersi come unità di credito prodotte, commerciate e contabilizzate a norma del Protocollo. Tale definizione si articola in una serie di sub-definizioni:

1) unità del monte emissioni assegnato (AAU), che rappresenta un’unità di credito rilasciata ai sensi dell’art. 3 del Protocollo;

2) unità di rimozione delle emissioni (RMU), che rappresenta un’unità di credito rilasciata ai sensi degli articoli 3.3 e 3.4 del Protocollo;

3) unità di riduzione delle emissioni (ERU), che rappresenta un’unità di credito rilasciata ai sensi dell’art. 6 del Protocollo;

4) riduzione certificata delle emissioni (CE), che rappresenta un’unità di credito rilasciata ai sensi dell’art. 12 del Protocollo;

5) temporanea riduzione certificata delle emissioni (tCER), che rappresenta un’unità di credito rilasciata ai sensi dell’art. 12 del Protocollo;

6) riduzione certificata delle emissioni a lungo termine (lCER), che rappresenta un’unità di credito rilasciata ai sensi dell’art. 12 del Protocollo;

 

Le definizioni recate dai numeri 4), 5) e 6) sono identiche. Sembrerebbe quindi opportuno meglio specificare le definizioni recate ai numeri 5) e 6).

Si segnala inoltre che l’acronimo utilizzato per le “riduzioni certificate delle emissioni” è CER e non, come indicato al numero 4), CE.

 

Nella relazione illustrativa si legge che le nuove definizioni introdotte delle diverse tipologie di crediti che possono derivare dai meccanismi flessibili del Protocollo “servono a disciplinare l’utilizzo dei crediti di emissione nel sistema europeo di emission trading e ad estendere a tali crediti di emissione la disciplina delle transazioni prevista per le quote di emissione”.

Relativamente alle definizioni succitate, si fa notare che esse ripropongono quelle utilizzate nell’ambito del Protocollo di Kyoto, come si desume dal sito internet dell’UNFCC[22], mentre non sono contemplate dalla direttiva 2003/87, ad eccezione di CER ed ERU.

Si osserva che, alla luce delle definizioni introdotte dalla lettera e-bis, occorre valutare se mantenere le vigenti lettere q) ed u), recanti le definizioni rispettivamente di “riduzione delle emissioni certificate” e di “unità di riduzione delle emissioni”.

 

u-bis) transazione, intesa come ogni operazione di contabilizzazione, nel Registro nazionale delle quote di emissione, relativa a:

-        rilascio, trasferimento, acquisizione, restituzione, riporto e cancellazione di quote d’emissione;

-        rilascio, trasferimento, acquisizione, ritiro, cancellazione, rimpiazzo e riporto di crediti d’emissione.

Relativamente alla descrizione dei vari tipi di transazione si rinvia al sito web dell’UNFCCC[23].

Oltre all’introduzione di nuove definizioni, il comma in esame - alle lettere a) e b) –inserisce le sigle JI e CDM nelle definizioni di “attività di attuazione congiunta” e “attività di meccanismo di sviluppo pulito”. Tale indicazione viene giustificata, nella relazione illustrativa, sulla base del fatto che tali acronimi sono utilizzati nel Protocollo di Kyoto ed usati generalmente negli scambi sui mercati internazionali.


Comma 2
(Rinnovo dell’autorizzazione)

Il comma 2 in esame introduce un comma 1-bis all’art. 4 del decreto n. 216/2006 (relativo all’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rispetto agli impianti che esercitano le attività indicate nell’Allegato A).

Tale comma aggiuntivo dispone il rinnovo dell’autorizzazione per ogni periodo di riferimento e che fino al rinnovo resta valida l’autorizzazione rilasciata in precedenza.

La norma specifica che il rinnovo deve avvenire per ciascun periodo di riferimento di cui alla lettera g) del comma 2 dell’art. 3.

Si ricorda che l’art. 3, comma 2, del decreto n. 216/2006 delimita temporalmente i seguenti periodi:

g) primo periodo di riferimento: il triennio che ha inizio il 1° gennaio 2005;

h) periodi di riferimento successivi: i quinquenni a partire dal 1° gennaio 2008.

Nella relazione illustrativa viene evidenziato che la norma in esame si rende necessaria “per chiarire che l’autorizzazione alle emissioni deve essere rinnovata ad ogni quinquennio di applicazione della direttiva”, aspetto che non risultava chiaro nel vigente decreto.

Anche in relazione a quanto indicato nella relazione illustrativa (che fa riferimento al rinnovo dell’autorizzazione “ad ogni quinquennio di applicazione della direttiva”), occorre chiarire l’effettiva durata dell’autorizzazione, considerato che l’articolo 3, comma 2, lett. g), richiamato dalla disposizione, riguarda invece il  primo periodo di riferimento, ovvero il triennio che ha inizio il 1° gennaio 2005.

Da un punto di vista meramente formale, si segnala che il comma 1-bis, essendo collocato alla fine dell’articolo di riferimento, andrebbe numerato come “comma 2”.


Comma 3
(Domanda di autorizzazione)

Il comma 3 in esame novella l’art. 5 del decreto n. 216/2006.

Prescindendo dalla correzione apportata dalla lettera a), di carattere meramente formale, le modifiche riguardano:

§         alla lettera b), la tempistica per la presentazione della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, attraverso la previsione secondo la quale essa è presentata non prima dei centottanta giorni e in ogni caso, secondo quanto già previsto nel testo vigente, almeno novanta giorni prima della data di entrata in esercizio dell’impianto.

La relazione illustrativa sottolinea che la modifica intende chiarire che la domanda “non può essere presentata in data eccessivamente antecedente a quella di entrata in esercizio o di modifica dell’impianto cui la domanda si riferisce” poiché si sono verificate “situazioni di domande di autorizzazione avanzate ben prima dell’inizio del cantiere, sulla base delle quali è stato accampato una sorta di diritto alla prenotazione di quote di emissione”.

§         alla lettera c), l’attività di supporto operativo all’autorità nazionale competente per la raccolta e l’elaborazione delle domande, che viene affidata alla Segreteria tecnica di cui all’art. 8, comma 3, invece che alla Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo (RAS) del Ministero dell’ambiente.

La relazione illustrativa evidenzia che con tale modifica “si chiarisce che il supporto al Comitato in merito al rilascio dell’autorizzazione deve essere assicurato dalla Segreteria tecnica del Comitato medesimo” a fronte di un testo vigente in cui non si realizza “un discrimine chiaro fra le competenze dell’Autorità nazionale e quelle della Direzione generale medesima (RAS)”. La stessa relazione sottolinea anche che la mancata chiarezza della formulazione vigente “non agevolava il lavoro del Comitato”.


Comma 4
(Aggiornamento dell’autorizzazione)

Il comma 4 novella l’art. 7, comma 1, del decreto n. 216/2006 in relazione al termine per la presentazione della domanda volta ad ottenere l’aggiornamento dell’autorizzazione in caso di modifiche.

 

Il vigente comma 1, primo periodo, dell’art. 7 del decreto n. 216 dispone che “il gestore richiede l'aggiornamento dell'autorizzazione, con le modalità e nelle forme definite dall'autorità nazionale competente, nel caso di modifiche della natura o del funzionamento dell'impianto, di suoi ampliamenti, di modifiche dell'identità del gestore, ovvero di modifiche della metodologia di monitoraggio”. Il secondo periodo prevede invece che “la domanda di aggiornamento dell'autorizzazione, è presentata dal gestore dell'impianto all'autorità nazionale competente almeno novanta giorni prima della data in cui la modifica o l'ampliamento ha effetto”.

 

La disposizione in particolare mantiene il termine previsto dal testo vigente di almeno novanta giorni prima della data in cui la modifica o l’ampliamento ha effetto e introduce l’ulteriore termine di 180 giorni prima del quale non è possibile presentare della domanda.

 

Nella relazione illustrativa si sottolinea che la previsione del termine di 180 giorni è speculare a quella prevista dalla lettera b) del comma precedente.

 

La disposizione prevede inoltre il diverso termine di almeno trenta giorni prima della data in cui le modifiche hanno effetto per la presentazione all’Autorità nazionale delle modifiche relative all’identità del gestore.

Il testo novellato dell’articolo 7, comma 1, quindi consente di stabilire termini diversi per la presentazione delle domande a seconda del tipo di modifica, secondo quanto evidenziato nella tabella seguente:

 

Tipo di modifica

Termini di presentazione della domanda di aggiornamento

Modifiche della natura o del funzionamento dell'impianto

non prima di 180 giorni ed almeno 90 giorni prima della data in cui le modifiche hanno effetto

Ampliamento dell’impianto

Modifiche della metodologia di monitoraggio

Modifiche dell'identità del gestore

non oltre 30 giorni dalla data in cui le modifiche hanno effetto

 

Si osserva che occorre modificare la formulazione del secondo periodo della novella al fine di chiarire che – nel caso di modifiche relative all’identità del gestore – devono essere presentate all’Autorità nazionale competente non le “modifiche” bensì “le domande di aggiornamento dell’autorizzazione”.


Comma 5
(Comitato nazionale di gestione della direttiva)

Il comma in esame novella in più parti l’art. 8 del decreto n. 216/2006 al fine di assicurare un miglior funzionamento del Comitato.

La lettera a) del comma in esame sostituisce il comma 1 dell’art. 8 con due nuovi commi 1 e 1-bis.

Si ricorda che il citato comma 1 dell’art. 8 del decreto ha istituito “senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo, il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE, nel seguito denominato «Comitato», che svolge la funzione di autorità nazionale competente”.

Il nuovo comma 1:

- modifica la denominazione del Comitato, non più “di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE”, ma “per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto”;

 -elimina il riferimento alla sua istituzione presso il Ministero dell’ambiente – Direzione RAS disponendo soltanto che il Comitato ha sede presso il Ministero dell’ambiente che ne assicura il supporto logistico e organizzativo. La modifica viene spiegata dalla relazione illustrativa in relazione all’esigenza di “rendere chiara la divisione di competenze tra la stessa e il Comitato”.

- sopprime la clausola di invarianza della spesa.

Il comma 1-bis chiarisce il ruolo svolto dal Comitato, disponendo che esso:

§         svolge la funzione di autorità nazionale competente;

§         è designato punto di contatto per le attività di attuazione congiunta (JI);

§         è l’autorità nazionale designata per le attività di meccanismo di sviluppo pulito (CDM).

Si fa notare che tale modifica è “in linea con quanto previsto dal nuovo testo del comma 1” (come sottolinea la relazione illustrativa) e collegata all’introduzione (prevista dalla lettera e) del comma 1 dello schema in esame) delle definizioni di punto di contatto nazionale e autorità nazionale designata.

Nel testo vigente del decreto n. 216 il Comitato svolge, infatti, solo la funzione di autorità nazionale competente.

 

La lettera b) del comma in esame introduce i seguenti nuovi compiti (mediante l’aggiunta di tre lettere t-bis), t-ter) e t-quater) al comma 2 dell’art. 8 del decreto n. 216), giudicati necessari, nella relazione illustrativa, “per assicurare il miglior funzionamento del Comitato ed un miglior coordinamento delle politiche nazionali sul cambiamento climatico”.

t-bis) predisporre un capitolo del PNA contenente il regolamento per l’eventuale assegnazione di quote a titolo oneroso;

Tale modifica si rende necessaria, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, “in quanto nel PNA 2008-2012[24] dell’Italia è previsto che una parte delle quote sia assegnata a titolo oneroso”.

t-ter) definire i criteri per la gestione del Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione di cui all’art. 14;

Si ricorda che, in base alla lettera l) del comma 2 del vigente articolo 8 del decreto, il Comitato impartisce disposizioni all'amministratore del registro. Si segnala, inoltre, che il comma 8 dello schema in esame prevede il trasferimento della gestione del registro in questione dal Ministero dell’ambiente all’APAT.

t-quater) partecipare alle riunioni del Comitato previsto dall’art. 23 della direttiva[25] e alle altre riunioni in sede comunitaria o internazionale sull’applicazione del Protocollo.

Secondo la relazione illustrativa “la mancata partecipazione da parte del Comitato ai lavori del Climate change committee o ad altre riunioni a livello europeo o internazionale […] determina per lo stesso difficoltà applicative ed interpretative della direttiva 2003/87/CE, oltre che difficoltà di accesso al confronto internazionale ed alle informazioni sulle prospettive in merito all’attuazione ed al funzionamento dei meccanismi flessibili, essenziali al fine di poter svolgere un ruolo di indirizzo e coordinamento adeguato”.

 

La lettera c) del comma in esame inserisce all’art. 8 del decreto n. 216 un comma 2-bis che specifica le attività di indirizzo che può svolgere il Comitato, con particolare riguardo alle nuove attività inerenti l’attuazione dei meccanismi flessibili JI e CDM.

 

La lettera d) sostituisce il comma 3 dell’art. 8 con 5 nuovi commi (da 3 a 3-quinquies) che definiscono la nuova composizione del Comitato.

 

Il testo vigente del comma 3 si limita ad indicare il numero di membri (sei), le modalità di nomina (tre membri nominati dal Ministero dell’ambiente, tre da quello delle attività produttive) e ad attribuire la funzione di membri permanenti del comitato ai direttori generali rispettivamente della Direzione RAS del Ministero dell’ambiente e della Direzione per l’energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, specificando inoltre che i rimanenti membri sono scelti tra i funzionari delle due amministrazioni e rimangono in carica quatto anni.

 

In base al testo novellato, si prevede l’articolazione del Comitato nei seguenti organi:

§         un Consiglio direttivo, la cui composizione viene disciplinata dal comma 3-bis.

La composizione del Comitato previsto dalla legislazione vigente viene integrata con un componente ulteriore, con funzioni consultive, nominato dal Ministro per le politiche europee e – per l’espletamento dei compiti di cui al comma 2 lett. t-quater) e al comma 2-bis – con ulteriori tre membri, di cui due nominati dal Ministro degli affari esteri e uno dal Ministro del commercio internazionale.

Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, tale integrazione si spiega in relazione alla complessità della materia e della sua multidisciplinarietà.

Il comma 3-ter conferma lo status di membri di diritto permanenti del Consiglio per i direttori generali delle competenti direzioni del Ministero dell’ambiente e del Ministero dello sviluppo economico, nonché la durata in carica quadriennale per i rimanenti membri.

Non viene invece riprodotta la previsione secondo cui questi ultimi sono scelti tra i funzionari dei Ministeri.

§         una Segreteria tecnica per l’applicazione della direttiva 2003/87/CE, composta da 14 membri. La composizione di tale struttura e le modalità di nomina dei componenti vengono disciplinate dal comma 3-quater;

In proposito, nella relazione illustrativa viene evidenziata la necessità di creare una segreteria tecnica stabile all’interno del Comitato, che sino ad oggi ha lavorato “con una segreteria tecnica istituita come gruppo di lavoro ai sensi del comma 6 dell’art. 8 del decreto n. 216 del 2006, composta da 12 funzionari”. Sulla base dello stato di fatto e della circostanza che la nuova segreteria tecnica “dovrà svolgere tutto il lavoro di istruttoria per i tre meccanismi flessibili […] il numero di 14 persone appare congruo nell’ottica di assicurare un’azione incisiva ed efficace”.

§         una Segreteria amministrativa, la cui composizione viene disciplinata dal comma 3-quinquies (otto membri in servizio presso la direzione competente del Ministero dell’ambiente);

Nella relazione illustrativa viene sottolineato che tale segreteria, istituita al fine di “assicurare un efficace funzionamento del Comitato”, è composta “unicamente da risorse interne del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza costi aggiuntivi”.

In relazione a quanto precisato nella relazione illustrativa, occorre valutare se introdurre nel comma 3-quinquies la clausola di invarianza finanziaria.

 

In base a quanto precisato dal comma 3, le segreterie (tecnica e amministrativa) rispondono al Consiglio direttivo e non hanno autonomia decisionale, se non nell’ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio medesimo.

 

La lettera e) sopprime i commi 6 e 7 dell’art. 8 del decreto n. 216, e, contestualmente, dopo il comma 5, introduce cinque commi aggiuntivi che disciplinano:

5-bis) il divieto di situazioni di conflitto d’interesse in capo ai membri del Comitato;

5-ter) il trattamento economico spettante ai membri del Comitato, la cui determinazione viene demandata ad apposito decreto interministeriale (emanato dal Ministro dell’ambiente, di concerto con quelli dello sviluppo economico e dell’economia);

Nella relazione illustrativa si legge che ai costi sostenuti per il trattamento economico dei membri del Comitato “si farà fronte attraverso la previsione del sistema di tariffazione di cui all’art. 26 del decreto”.

5-quater) la possibilità per il Comitato, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, di istituire gruppi di lavoro aperti alla partecipazione di esperti esterni;

Tale comma ripropone nella sostanza quanto già previsto dal vigente comma 6 dell’art. 8.

5-quinquies) la possibilità per il Consiglio, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, di avvalersi, per le attività di cui all’art. 8, comma 2-bis, (introdotto dalla lettera c) del comma in esame e che disciplina le attività di indirizzo che può svolgere il Comitato, con particolare riguardo alle nuove attività inerenti l’attuazione dei meccanismi flessibili JI e CDM) di un gruppo di lavoro costituito presso il Gestore dei servizi elettrici SpA (GSE). Tale gruppo di lavoro dovrà, in tal caso, presentare annualmente un piano di lavoro e una relazione sull’attività svolta;

Si osserva in proposito, che sembra opportuno sostituire l’acronimo GSE con la denominazione completa dell’ente (Gestore dei servizi elettrici SpA).

La relazione illustrativa precisa che la disposizione è legata al fatto che “il GSE ha allestito uno sportello per i meccanismi flessibili CDM e JI a sostegno dell’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano negli ambiti tecnologici connessi con i cambiamenti climatici”.

5-sexies) l’assenza di remunerazioni e rimborsi spese ai componenti del Comitato per l’espletamento di attività non riconducibili a quelle soggette a tariffazione (cioè, secondo quanto precisato dalla relazione illustrativa, le attività di rilascio delle quote di emissione).

 

Atteso il generico riferimento, nel primo periodo del comma 5-sexies, alla “partecipazione al Comitato” e, nel secondo periodo, “ai componenti” del medesimo, occorre un chiarimento circa:

-        i soggetti destinatari della disposizione;

-        il coordinamento tra la medesima (in particolare nella parte in cui esclude compensi e rimborso spese a favore dei componenti) e il precedente comma 5-ter, relativo al trattamento economico dei membri del Comitato.

 


Comma 6
(Coordinamento con la normativa vigente)

Il comma in esame integra l’elenco (previsto dall’art. 9 del decreto n. 216) delle disposizioni rispetto alle quali si promuove il coordinamento con gli adempimenti disciplinati dal decreto n. 216, inserendovi la legge n. 120/2002 di ratifica del Protocollo di Kyoto.


Comma 7
(Assegnazione delle quote di emissioni ai nuovi impianti)

Il comma in esame sostituisce il primo periodo del comma 3 dell’art. 11 del decreto n. 216 al fine di prevedere che i sessanta giorni per la predisposizione da parte del Comitato dell’assegnazione delle quote di emissione ai nuovi entranti decorrano piuttosto che dal rilascio dell’autorizzazione, dall’avvio dell’impianto o dell’esercizio commerciale per gli impianti del settore termoelettrico.

La relazione illustrativa precisa che in tal modo “viene previsto un termine più lungo per l’assegnazione delle quote agli impianti nuovi entranti, al fine di agevolare il lavoro del Comitato”.


Comma 8
(Registro nazionale delle emissioni e delle quote d'emissioni)

Il comma in esame novella in più parti l’art. 14 del decreto n. 216, relativo al registro nazionale delle emissioni e delle quote d'emissioni.

La modifica principale, operata attraverso una sostituzione dei commi 1 e 2 dell’art. 14, risiede nel mutamento del soggetto al quale spetta la tenuta e la gestione del registro, che diviene l’APAT, la quale assume altresì le funzioni di amministratore del registro (attualmente assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per mezzo della Direzione RAS). Tali funzioni vengono svolte sulla base delle disposizioni impartite dal Comitato in base alla lettera c) del comma in esame.

La lettera c) da ultimo richiamata fa riferimento all’art. 8 del regolamento (CE) n. 2216/2004 il quale prevede, al paragrafo 1, che “Ciascuno Stato membro e la Commissione designano un amministratore incaricato della gestione e della tenuta del rispettivo registro in conformità del disposto del presente regolamento”.

Conseguentemente, la lettera d) del comma in esame sopprime il comma 6 dell’art. 14 del decreto n. 216.

Tale comma, infatti, dispone che alla gestione del registro si provvede con le risorse umane e strumentali operanti nell'ambito della Direzione RAS.

Un’altra rilevante novità risiede nella modifica (prevista dalla lettera b) del comma in esame) del secondo periodo del comma 1 dell’art. 14, in base alla quale nel registro non saranno più annotate tutte le informazioni comunicate dagli operatori con la dichiarazione annuale prevista dall’art. 15, comma 5 (come prevede il testo attualmente vigente), ma solo il valore annuale complessivo delle emissioni.

L’art. 15, comma 5, del decreto n. 216 prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2006, il gestore di ciascun impianto invia al Comitato, entro il 31 marzo di ciascun anno, una dichiarazione relativa alle attività ed alle emissioni dell'impianto nell'anno solare precedente”.

Il contenuto minimo di tale dichiarazione è disciplinato dall’Allegato F al decreto, in base al quale la dichiarazione deve contenere, oltre alle emissioni complessive, anche dati ulteriori, tra cui le informazioni sulla metodologia e sul sistema di monitoraggio delle emissioni nonché sull'affidabilità dei metodi di misurazione.


Comma 9
(Monitoraggio delle emissioni)

Il comma in esame reca una modifica di carattere formale all’art. 13, comma 2, del decreto n. 216, volto a garantire il rispetto della decisione della Commissione europea C(2004)/130[26], al fine di fare riferimento anche alle successive modificazioni di quest’ultima. La relazione illustrativa in proposito precisa che “nel luglio 2007 è già stata emanata una nuova decisione che sostituisce quella del 2004[27]”.

Si ricorda che l’art. 13 del D.Lgs. n. 216/2006 dispone, al comma 1, che “Il gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute sia nell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dal Comitato ai sensi dell'articolo 4 sia nelle disposizioni di attuazione della decisione C(2004)/130 della Commissione europea”, mentre al comma 2 prevede che “Le disposizioni di cui al comma 1 sono elaborate dal Comitato sulla base dei principi di cui all'allegato E e di quanto stabilito nella decisione della Commissione europea C(2004)/130”.

 

Occorre valutare se operare una modifica analoga a quella apportata dal comma 9 all’articolo 13, comma 2, del d.lgs. n. 216 anche rispetto all’articolo 13, comma 1, al fine di far riferimento anche in tale disposizione alle successive modificazioni della decisione C(2004)/130.


Comma 10
(Istituzione del Sistema nazionale per la realizzazione dell’Inventario Nazionale dei Gas Serra)

Il comma in esame introduce nel decreto n. 216 l’articolo 14-bis.

Il comma 1 di tale articolo aggiuntivo prevede l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, del Sistema nazionale per la realizzazione dell’Inventario Nazionale dei Gas Serra, precisando che tale istituzione è conforme:

§         a quanto stabilito dall’art. 4, paragrafo 4, della decisione 2004/280/CE;

L’art. 4, par. 4, della citata decisione dispone che “Gli Stati membri istituiscono, non appena possibile e in ogni caso entro il 31 dicembre 2005, gli inventari nazionali di cui al protocollo di Kyoto per la stima delle emissioni dei gas a effetto serra di origine antropica dalle fonti e dell'assorbimento del biossido di carbonio tramite i pozzi di assorbimento”.

§         all’articolo 5.1 del Protocollo di Kyoto;

L’articolo 5.1 citato prevede che “Ogni Parte inclusa nell’Allegato I realizzerà, non più tardi di un anno prima dell’inizio del primo periodo di adempimento, un sistema nazionale per la stima delle emissioni antropiche dalle fonti e dall’assorbimento dei pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo deciderà, nella sua prima sessione, le linee guida di tali sistemi nazionali, tra le quali saranno incluse le metodologie specificate nel paragrafo 2”.

§         alla decisione 19/CMP.1 della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici.

La citata decisione reca le linee guida per i sistemi nazionali ai sensi dell’art. 5.1 del Protocollo[28].

 

Nella relazione illustrativa viene sottolineato che la norma in commento “colma una lacuna della legislazione nazionale, dal momento che l’istituzione del National system è condizione necessaria, ai sensi della decisione 19/CP.7[29] della Conferenza delle Parti del Protocollo di Kyoto, perché un Paese sia eleggibile alla partecipazione ai meccanismi flessibili ed è, al contempo, in linea con le indicazioni di migliorare il coordinamento delle disposizioni di questo decreto con gli adempimenti collegati all’attuazione del Protocollo di Kyoto”.

 

Il comma 2 dell’articolo 14-bis affida all’APAT la responsabilità:

§         della realizzazione, gestione e archiviazione dei dati dell’Inventario nazionale;

§         della raccolta dei dati di base;

§         della realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualità.

 

 

Il comma 3 affida, invece, al Ministero dell’ambiente la responsabilità:

§         dell’approvazione dell’aggiornamento annuale dell’Inventario nazionale;

§         nonché della sua trasmissione agli organismi della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto.

 

Il comma 4 incarica l’APAT di provvedere alla predisposizione, all’aggiornamento annuale e alla trasmissione al Ministero di un progetto per l’organizzazione del Sistema nazionale conforme alla decisione 19/CMP.1 della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici.

Tale decisione, lo si ricorda nuovamente, reca le linee guida per i sistemi nazionali ai sensi dell’art. 5.1 del Protocollo.

Occorre specificare che il Ministero cui si fa riferimento è quello dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare.

 

Il comma 5 prevede l’aggiornamento annuale del progetto di cui al comma 4.

Si segnala che la disposizione è superflua, poiché l’aggiornamento annuale è già contemplato dal comma 4.

Il comma 6 dispone che, sulla base del progetto di cui al comma 4, il Ministero dell’ambiente approva l’organizzazione del Sistema nazionale e i successivi aggiornamenti.

 

Il comma 7 reca la clausola di invarianza finanziaria per il bilancio statale e dispone, in funzione della quale dispone che i soggetti pubblici interessati provvedono all’attuazione delle norme dell’articolo in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente.


Comma 11
(Restituzione delle quote da parte di impianti in chiusura)

Il comma in esame sostituisce l’ultimo periodo del comma 7 dell’art. 15 del decreto n. 216 relativo al trattamento delle quote di emissione relative agli impianti in chiusura.

Il testo vigente prevede che “il gestore di impianti in chiusura è tenuto a restituire quote secondo le modalità definite nell'ambito del PNA” e che “l'amministratore del registro procede alla cancellazione dal Registro delle quote di emissioni restituite”.

Il comma in esame integra il testo vigente stabilendo che l’amministratore del registro deve provvedere, prima della cancellazione, anche al ritiro delle quote di emissione restituite.


Comma 12
(Transazione dei crediti di emissione)

Il comma in esame introduce nel decreto n. 216 l’articolo 15-bis.

Il comma 1 di tale articolo aggiuntivo prevede che la transazione di crediti di emissione è libera per le persone (fisiche o giuridiche) che detengono un conto nel Registro, salvi gli adempimenti previsti dagli altri commi dell’articolo.

I commi 2 e 3, infatti, come evidenziato nella relazione illustrativa, dettano “alcuni criteri generali per le transazioni di crediti di emissione (definiti all’articolo 3)”, nonché “alcuni criteri specifici per le cosiddette unità tCER e lCER generate dai progetti di sink, spiegando che “queste unità sono temporanee, a differenza delle altre, e devono essere rimpiazzate alla loro scadenza”.

Con riferimento a queste ultime unità, in particolare, il comma 2 disciplina l’attività dell’amministratore del Registro nei casi in cui:

§         vi sia una richiesta di rimpiazzo di tCER o lCER presenti su di un conto del Registro. In tali casi l’amministratore del Registro verifica che il rimpiazzo avvenga nei modi e nei tempi stabiliti dalle pertinenti decisioni della Convenzione UNFCCC;

§         il rimpiazzo non avvenga o avvenga in modo parziale (cioè solo per una parte dei crediti detenuti sul conto). In tali casi l’amministratore del Registro procede al rimpiazzo dei crediti scaduti e non rimpiazzati, utilizzando, a tal fine, i crediti detenuti sul conto della Repubblica Italiana.

 

Il comma 3 prevede, invece, in termini generali, l’obbligo di annotazione nel Registro per tutte le operazioni di transazione di crediti.


Comma 13
(Verifica delle comunicazioni delle emissioni)

Il comma in esame integra l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 16 del decreto n. 216 relativo alla verifica delle comunicazioni delle emissioni.

Il testo vigente del comma 3 prevede, nella prima parte, che “Per ciascun periodo di riferimento di cui alle lettere g) ed h) del comma 2 dell'articolo 3, contestualmente alla prima verifica della dichiarazione delle emissioni di ogni impianto, il verificatore accerta inoltre la congruenza della dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 5, con la comunicazione di cui all'articolo articolo 12, comma 1”.

Si ricorda che la dichiarazione di cui all’art. 15, comma 5, è la dichiarazione - resa annualmente al Comitato da parte del gestore di ciascun impianto - relativa alle attività ed alle emissioni dell'impianto nell'anno solare precedente.

Si rammenta altresì che il dato relativo alle emissioni complessive, contenuto nella dichiarazione testé citata, confluisce nel Registro tenuto dall’APAT (secondo quanto previsto dal comma 8 dello schema in esame).

Si ricorda, inoltre, che l’art. 12, comma 1, prevede che “ai fini dell'assegnazione delle quote d'emissione, i gestori degli impianti comunicano al Comitato, nei tempi e con le modalità da questo stabilite, almeno le informazioni di cui all'allegato H”.

Ciò premesso, l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 16 dispone che “Il verificatore comunica i risultati di tale verifica al Comitato contestualmente al rilascio dell'attestato di verifica”.

Il comma in esame integra il testo vigente stabilendo che la comunicazione relativa ai risultati della verifica suddetta deve essere inviata non solo al Comitato ma anche all’APAT, al fine - dichiarato nella relazione illustrativa - di “semplificare la trasmissione della documentazione e migliorare l’analisi dei dati”.


Comma 14
(Accreditamento dei verificatori)

Il comma in esame novella in più parti l’art. 17 del decreto n. 216 relativo all’accreditamento dei verificatori.

La lettera a) del comma in esame sostituisce il comma 2 del citato art. 17 al fine di prevedere che, nell’espletamento delle procedure di accreditamento, il Comitato si avvalga non più della Direzione RAS, ma della Segreteria tecnica e dell’APAT, la quale provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Nella relazione illustrativa viene sottolineato che la previsione del supporto dell’APAT ha la finalità di consentire uno “svolgimento dell’attività di accreditamento in tempi più rapidi”.

Si ricorda che il testo vigente del comma 2 dispone che “Per l'espletamento delle procedure di accreditamento il Comitato si avvale del supporto tecnico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo”.

 

La lettera b) del comma in esame sostituisce il comma 3 del citato art. 17 al fine di affidare direttamente al Comitato le funzioni di gestore del registro dei verificatori accreditati, attualmente assegnate alla Direzione RAS (che le esercita sulla base di disposizioni impartite dal Comitato).

La lettera c) prevede la conseguente soppressione del comma 5 dell’art. 17 del decreto n. 216, che dispone la gestione del registro con le risorse umane e strumentali operanti nell'ambito della Direzione RAS.

 

Le modifiche recate dalla disposizione in commento sembrano conseguenti con quelle recate dai commi precedenti dello schema in esame, relative in particolare all’attribuzione ad altri soggetti delle funzioni prima assegnate alla Direzione RAS.


Comma 15
(Italian Carbon Fund)

Il comma in esame prevede la soppressione del comma 7 dell’art. 19 del decreto n. 216 relativo al trasferimento di crediti derivanti da attività di attuazione congiunta e da attività di meccanismo di sviluppo pulito dell'Italian Carbon Fund.

La relazione illustrativa evidenzia che “le disposizioni relative alla possibilità di utilizzo dei citati crediti sono inserite, con validità limitata al periodo 2005-2007, all’art. 2 dello schema di decreto in esame”, sui cui cfr. infra.

Si ricorda che il testo vigente del comma 7 dell’art. 19 dispone che “Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo, nell'ambito delle procedure che regolano l'Italian Carbon Fund stabilisce le modalità attraverso le quali i crediti derivanti da attività di attuazione congiunta e da attività di meccanismo di sviluppo pulito dell'Italian Carbon Fund sono trasferiti alle imprese che necessitano di quote per ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 15”.


Comma 16
(Sanzioni)

Il comma in esame novella in più parti l’art. 20 del decreto n. 216 al fine di integrare l’apparato sanzionatorio vigente.

La lettera a) aggiunge un periodo al comma 1 del citato art. 20, volto ad integrare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per chi esercita un'attività regolata dal decreto senza autorizzazione, con l’obbligo di corrispondere i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantità di quote di emissione pari alle emissioni indebitamente rilasciate.

La disposizione su cui interviene la novella prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione, di 40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi.

 

Le lettere b) e c) correggono errori materiali presenti nei commi 4, 5 e 7 dell’art. 20 del decreto n. 216.

 

La lettera d) integra la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 8 dell’art. 20 del decreto n. 216 per il gestore dell’impianto che non fornisce la comunicazione relativa alla chiusura o sospensione dell’impianto, con la previsione dell’obbligo, per il gestore, di restituire, in seguito all’accertamento della violazione, le quote di emissioni indebitamente assegnate.

La disposizione su cui interviene la novella prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro aumentata da 20 euro a 100 euro per ogni quota di emissione indebitamente rilasciata a seguito della mancata ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 21.

 

La lettera e) aggiunge un periodo al comma 9 dell’art. 20 del decreto n. 216, al fine di:

§         incrementare la sanzione prevista per la mancata comunicazione ai sensi dell’articolo 7 (relativo all’aggiornamento dell’autorizzazione) di 100 euro per ogni tonnellata di CO2 equivalente emessa in mancanza di autorizzazione;

§         di prevedere la corresponsione dei costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantità di quote di emissione pari alle emissioni prodotte.

Si ricorda che la disposizione su cui interviene la novella prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro.

 

La lettera f) aggiunge un comma 9-bis all’art. 20 del decreto n. 216 al fine – dichiarato nella relazione illustrativa - di “estendere il regime in vigore a coloro che detengono conti nel Registro e non rimpiazzano le riduzioni certificate delle emissioni temporanee (tCER) e a lungo termine (lCER) alla loro scadenza”.

Viene in particolare prevista una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 25.000 e 250.000 euro, aumentata per ciascun credito non rimpiazzato di 100 euro più una quantità di AAU (unità del monte emissioni assegnato, definito dall’articolo 3, comma 1, lettera e-bis, nel testo novellato dal comma 1 dello schema in esame) pari ai crediti non rimpiazzati.

Relativamente ai criteri seguiti nella determinazione della sanzione citata, nella relazione illustrativa si sottolinea che “sono quelli stabiliti dall’art. 14, comma 1, lettera d), della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), con il quale sono stati definiti specifici criteri di delega anche in relazione al sistema sanzionatorio, anziché quelli previsti dall’art. 2, comma 1, lettera c), della medesima legge, che limita l’ammontare massimo delle sanzioni amministrative irrogabili ad euro 103.000”.

L’articolo 14, comma 1, lett. d), prevede tra i principi e criteri direttivi specifici per l’attuazione della direttiva 2003/87/CE, la previsione di “sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa in materia di emissioni e scambio delle relative quote, assicurando anche la pubblicità delle infrazioni stesse e delle relative sanzioni”, allorché, invece, l’articolo 2, comma 1, lett. c) della medesima legge comunitaria individua l’entità della sanzione amministrativa pecuniaria eventualmente prevista “nel pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro”.


Comma 17
(Chiusure e sospensioni)

Il comma in esame novella in più parti l’art. 21 del decreto n. 216 al fine di semplificare gli adempimenti connessi al verificarsi di chiusure e sospensioni di impianti.

La lettera a) sostituisce il comma 3 con un testo che corrisponde alla sola lettera a) del vigente comma 3 (relativa alla comunicazione al Comitato dello stato di chiusura o di sospensione) sopprimendo di fatto le lettere b) e c) del comma 3.

La lettera b) sopprime il comma 4.

Si ricorda che il comma 3 dell’art. 21 dispone che “I gestori degli impianti in stato di chiusura o in stato di sospensione devono:

a) comunicare al Comitato il sopraggiunto stato di chiusura o stato di sospensione entro dieci giorni dal verificarsi dello stesso;

b) inviare al Comitato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui alla lettera a), tramite il registro una dichiarazione sulla quantità di emissioni rilasciate dall'impianto fino alla data della chiusura. La dichiarazione deve essere corredata di attestato di verifica di cui all'articolo 16;

c) restituire, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui alla lettera a), quote di emissione annotate sul Registro e corrispondenti alle quantità di emissioni rilasciate dall'impianto così come da dichiarazione di cui alla lettera a)”.

Il comma 4 prevede, invece, che “L'amministratore del registro procede alla cancellazione dal Registro delle quote di emissioni restituite ai sensi del comma 3, lettera c)”.

 

Nella relazione illustrativa viene sottolineato che “sulla base dell’esperienza maturata, le operazioni indicate nei commi soppressi risultano non in linea con il funzionamento del Registro”, tanto che lo stesso Comitato ne ha richiesto la soppressione.


Comma 18
(Accesso all’informazione)

Il comma in esame sostituisce il comma 1 dell’art. 24 del decreto n. 216 al fine assicurare il pieno recepimento dell’art. 17 della direttiva 2003/87/CE.

In base al testo vigente del comma 1 dell’art. 24 del decreto n. 216 “Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto, nonchè le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra e che sono detenute dal Comitato, vengono messe a disposizione del pubblico ai sensi della direttiva 2003/4/CE”.

Rispetto alla corrispondente disposizione della direttiva, non figura, relativamente alle informazioni sulle attività di progetto, il riferimento alla partecipazione da parte dello Stato membro ovvero dell’autorizzazione, da parte di quest’ultimo, della partecipazione di entità private o pubbliche[30].

Si fa notare che la riformulazione prevista dal comma in esame elimina il riferimento alla direttiva 2003/4/CE (sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), sostituendolo con la relativa norma nazionale di recepimento (D.Lgs. n. 195/2005) e con l’Allegato XVI al regolamento (CE) n. 2216/2004 (che, per un refuso, viene indicato con il n. 2216/200).

Il citato allegato XVI al regolamento (CE) n. 2216/2004 (Regolamento della Commissione relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) elenca le informazioni che devono essere obbligatoriamente rese disponibili al pubblico (a partire dai registri e dal CITL[31]), nonché le informazioni di ciascun registro da mettere a disposizione dei titolari dei conti.


Comma 19
(Tariffe)

Il comma in esame novella in più parti l’art. 26 del decreto n. 216, recante le disposizioni finanziarie.

La lettera a) del comma in esame modifica il comma 1 dell’art. 26, prevedendo che siano coperte da tariffazione, oltre che le attività di cui agli articoli 4, 7 e 17, anche le attività di cui all’art. 11, commi 2 e 3, e all’art. 14.

Da tale disposizione deriva l’introduzione di tariffe anche:

§         a fronte del rilascio annuale delle quote di emissione assegnate alle imprese esistenti e ai nuovi entranti (attività di cui all’art. 11, commi 2 e 3);

§         per la copertura dei costi per la gestione del Registro nazionale delle quote (art. 14).

Si ricorda che il comma 1 dell’art. 26 dispone che “Alle attività di cui agli articoli 4, 7 e 17 si fa fronte mediante il versamento di un corrispettivo a carico dei richiedenti secondo tariffe e modalità di versamento da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

La relazione illustrativa evidenzia chiaramente che tale modifica si è resa necessaria per il fatto che le fattispecie attualmente previste sono “di rara o difficile applicazione” e che, comunque, si sono dimostrate inadeguate, al punto che l’Italia “è l’unico Stato membro che ad oggi ha attuato la direttiva 2003/87/CE a costo zero, data la non applicazione del sistema tariffario vigente”.

 

La relazione precisa che “L’attuale formulazione dell’art. 26 prevede infatti che possano essere imposte tariffe per:

§         il rilascio dell’autorizzazione all’emissione di gas a effetto serra (art. 4). Nella fase I tali tariffe non sono state versate a causa dei noti ritardi nell’attuazione della direttiva 2003/87/CE: al momento dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 216/2006 (20 giugno 2006), le circa 1.000 autorizzazioni necessarie agli impianti compresi nel PNA I erano già state rilasciate sulla base del D.L. 12 novembre 2004, n. 273, convertito dalla legge 30 dicembre 2004, n. 273;

§         l’aggiornamento dell’autorizzazione (art. 7). Per motivi facilmente intuibili, dato il lasso di tempo limitato intercorso dal rilascio delle autorizzazioni, l’aggiornamento delle stesse ha interessato, finora, un numero molto esiguo di imprese;

§         l’accreditamento dei verificatori (art. 17). I verificatori finora accreditati in Italia sono 12: è evidente che una apposita tariffa per l’accreditamento non può prevedere importi elevati, anche perché le procedure di accreditamento non sono complesse, né impegnative per la pubblica amministrazione”.

Da ciò deriva la necessità di  introdurre nuove tariffe accanto a quelle vigenti; la relazione illustrativa aggiunge che il rilascio delle quote (attività prevista dall’art. 11, commi 2 e 3) “essendo annuale, ed interessando tutte le imprese soggette all’applicazione della direttiva, offre una base di applicazione sufficientemente ampia ed annualmente ricorrente. Nella tariffa per il rilascio annuale delle quote saranno inclusi anche i costi per la gestione del Registro delle quote (art. 14), in quanto trattasi di attività funzionalmente interconnesse tra loro e inscindibili”.

Occorre inoltre ricordare che secondo quanto precisato dalla relazione illustrativa, il sistema di tariffazione di cui all’art. 26 è destinato anche a coprire i costi sostenuti per il trattamento economico dei membri del Comitato.

 

La lettera b) del comma in esame sostituisce il comma 2 dell’art. 26 del decreto n. 216.

Il testo vigente del citato comma 2 dispone che “Le tariffe del comma 1 devono coprire il costo effettivo dei servizi resi; le tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate ogni due anni; l'aggiornamento deve tener conto dell'indice ISTAT del costo della vita e dell'effettiva complessità delle prestazioni richieste”.

Rispetto al testo vigente:

§         tra i criteri per la determinazione delle tariffe, accanto alla copertura del costo effettivo dei servizi, si aggiunge il riferimento “alla complessità delle prestazioni richieste”;

§         viene modificato il criteri per l’aggiornamento delle tariffe, individuato unicamente nel costo effettivo del servizio, piuttosto che, come nel testo vigente, nei criteri del costo della vita e dell’effettiva complessità delle prestazioni richieste.

 

Posto che per la determinazione delle tariffe il testo novellato dell’articolo 26 fa riferimento sia al criterio della copertura del costo effettivo del servizio sia a quello della complessità delle prestazioni richieste, allorché invece per l’aggiornamento delle medesime non compare il riferimento a tale ultimo criterio, occorre chiarire se per l’aggiornamento si intende fare esclusivo riferimento al costo effettivo del servizio.

 

 

La lettera c) del comma in esame integra il disposto del comma 3 dell’art. 26 del decreto n. 216.

Il testo vigente prevede che “Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere, successivamente, riassegnate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 aprile 2005, n. 62, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione delle amministrazioni interessate alle predette attività”.

L’aggiunta prevista dalla lettera c) è volta a consentire che le entrate risultanti dalle tariffe per la gestione del Registro delle quote siano versate, dai soggetti interessati, direttamente al gestore del registro stesso, cioè all’APAT.

 

 


Comma 20
(Allegato C)

Il comma in esame provvede alla correzione di un errore materiale nell’Allegato C del decreto legislativo n. 216 sostituendo il riferimento “alle linee guida adottate a norma dell'art. 14” con quello “alle linee guida adottate a norma dell'art. 13”. Come spiega la relazione illustrativa, l’errore è legato al fatto che il testo originario dell’articolo si riferiva alla disposizione della direttiva piuttosto.

L’allegato C fa riferimento in particolare “alle linee guida adottate a norma dell’articolo 14”.

L’articolo 14 della direttiva riguarda l’emanazione da parte della Commissione di linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni. Si ricorda che le nuove linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni sono state fissate dalla Decisione della Commissione 2007/589/CE del 18 luglio 2007 (che, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2008, ha abrogato la Decisione della Commissione n. 156 del 29 gennaio 2004).

 

Si segnala che, in realtà, anche il nuovo riferimento all’articolo 13 del decreto appare poco chiaro, posto che tale disposizione non disciplina direttamente le linee guida, ma contiene semplicemente un rinvio alle decisioni comunitarie attuative della direttiva 2003/87/ce, con le quali sono state adottate le suddette linee guida.


ARTICOLO 2
(Disposizioni finali)

Comma 1
(Determinazione delle tariffe)

Il comma 1 dell’articolo 2 dello schema di decreto in esame fissa un termine di 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, per l’adozione del decreto interministeriale finalizzato alla determinazione delle tariffe previste dall’art. 26, comma 1, del decreto n. 216.

 


Commi 2 e 3
(Italian Carbon Fund)

Il comma 2 dell’articolo 2 in esame disciplina le modalità di trasferimento dei crediti derivanti da progetti JI e CDM facenti capo all’Italian Carbon Fund alle imprese che necessitano di quote per ottemperare agli obblighi di restituzione, limitatamente al periodo 2005-2007.

Per i crediti citati viene infatti previsto:

§         il trasferimento a titolo oneroso, ad un prezzo almeno pari ai costi di acquisizione;

§         il versamento all’entrata del bilancio statale dei relativi proventi.

 

Si ricorda che tale norma sostituisce quella, abrogata dal comma 15 dell’art. 1 dello schema in esame, recata dal comma 7 dell’art. 19 del decreto n. 216.

Il testo vigente del comma 7 dell’art. 19 dispone che “Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo, nell'ambito delle procedure che regolano l'Italian Carbon Fund stabilisce le modalità attraverso le quali i crediti derivanti da attività di attuazione congiunta e da attività di meccanismo di sviluppo pulito dell'Italian Carbon Fund sono trasferiti alle imprese che necessitano di quote per ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 15”.

 

 

 

L’Italian Carbon Fund (ICF)

Con l’istituzione del Community Development Carbon Fund, anche la Banca mondiale ha intrapreso un programma di emission trading.

Con tale programma verranno acquistati - nei Paesi in via di sviluppo - certificati legati alla riduzione delle emissioni di gas serra generate da progetti selezionati e monitorati dalla Banca stessa. Secondo alcuni, con questa operazione la Banca Mondiale “si candida a giocare un ruolo centrale nel futuro commercio mondiale dei certificati di emissione della CO2[32].

Tale iniziativa si affianca ad altre analoghe[33] tra cui quella che nell’ottobre 2003 ha portato alla stipula di un accordo tra il Ministero dell’ambiente e la Banca Mondiale volto ad istituire l’Italian Carbon Fund per l’acquisto di crediti di emissione da progetti che generino riduzioni di emissioni di gas serra (compatibili con i meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto e con il nuovo sistema europeo di emission trading) ed apportino benefici all’ambiente globale, promuovendo nel contempo la diffusione di tecnologie moderne ed energia pulita in paesi in via di sviluppo e con economie in transizione.

L’ICF è un partenariato pubblico-privato (dal 1° gennaio 2004 il Fondo è aperto alla partecipazione di aziende private ed agenzie pubbliche italiane) amministrato dalla Banca Mondiale e dotato di un capitale iniziale di 15 milioni di dollari messi a disposizione dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. L’attuale capitalizzazione ha quasi raggiunto i 155 milioni di dollari[34].

L’impegno finanziario profuso dal Ministero dell’ambiente nell’ICF si affianca a quello risultante dalla partecipazione dell’Italia al citato Community Development Carbon Fund per un importo di 7,7 milioni di dollari.

 

 

 

Il comma 3 demanda ad un successivo decreto interministeriale (emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con quello dell’ambiente), che dovrà essere adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, l’individuazione delle modalità di versamento dei proventi di cui al comma precedente.

Lo stesso comma prevede l’acquisizione allo Stato dei crediti non trasferiti alle imprese, che potranno così essere utilizzati ai fini del raggiungimento dell’obiettivo fissato per l’Italia nell’ambito del Protocollo di Kyoto.

 


Schema D.lgs. n. 201

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Normativa di riferimento

 


Normativa nazionale

 


 

Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 76 e 87)

(omissis)

 

Art. 76

 

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato [Cost. 72] al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

(omissis)

Art. 87

 

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere [Cost. 74].

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [Cost. 61].

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [Cost. 71].

Promulga le leggi [Cost. 73, 74, 138] ed emana i decreti aventi valore di legge [Cost. 76, 77] e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [Cost. 75, 138].

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere [Cost. 80].

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [Cost. 78].

Presiede il Consiglio superiore della magistratura [Cost. 104].

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica (1).

 

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(1) Con D.P.R. 9 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2000, n. 241) è stato approvato il modello dello stendardo del Presidente della Repubblica.

 


L. 1° giugno 2002, n. 120.
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 giugno 2002, n. 142, S.O.

 

 

Art. 1.

 

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.

2. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 25 del Protocollo stesso.

3. Il deposito dello strumento di ratifica avverrà, unitamente a quello dell'Unione europea e degli altri Stati membri della stessa, conformemente a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo di cui al comma 1.

 

Art. 2.

 

1. In attesa e in preparazione delle decisioni e delle norme che saranno adottate dall'Unione europea in materia di politiche e misure comuni e coordinate di attuazione del Protocollo di Kyoto, al fine di individuare le politiche e le misure nazionali che consentano di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni con il minor costo, entro il 30 settembre 2002 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) un piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento e una relazione contenente:

a) lo stato di attuazione e la proposta di revisione della delibera CIPE n. 137 del 19 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1999, con l'individuazione delle politiche e delle misure finalizzate:

1) al raggiungimento dei migliori risultati in termini di riduzione delle emissioni mediante il miglioramento dell'efficienza energetica del sistema economico nazionale e un maggiore utilizzo delle fonti di energia rinnovabili;

2) all'aumento degli assorbimenti di gas serra conseguente ad attività di uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e forestali, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del Protocollo di Kyoto;

3) alla piena utilizzazione dei meccanismi istituiti dal Protocollo di Kyoto per la realizzazione di iniziative congiunte con gli altri Paesi industrializzati (joint implementation), e con quelli in via di sviluppo (clean development mechanism), prevedendo in particolare che, ai fini dell'adempimento degli impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni, sia considerata anche la partecipazione delle imprese italiane operanti nel settore della produzione di energia ad iniziative pubbliche o private realizzate nei Paesi con economia in transizione dell'Europa orientale, destinate alla costruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza di impianti di produzione di energia mediante l'impiego di tecnologie finalizzate alla riduzione o all'eliminazione delle emissioni di anidride carbonica, fermo restando quanto stabilito dalla decisione 16/CP.7, adottata dalla Settima Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici, svoltasi a Marrakesh nel novembre 2001;

4) all'accelerazione delle iniziative di ricerca e sperimentazione per l'introduzione dell'idrogeno quale combustibile nei sistemi energetico e dei trasporti nazionali, nonché per la realizzazione di impianti per la produzione di energia con biomasse, di impianti per l'utilizzazione del solare termico, di impianti eolici e fotovoltaici per la produzione di energia e di impianti per la produzione di energia dal combustibile derivato dai rifiuti solidi urbani e dal biogas;

b) lo stato di attuazione dei programmi finanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in attuazione del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, e del regolamento di cui al D.M. 20 luglio 2000, n. 337, del Ministro dell'ambiente nonché degli ulteriori programmi pilota finanziati con la presente legge.

2. Il piano di azione nazionale di cui al comma 1 è deliberato dal CIPE. L'attuazione del piano è scadenzata sulla base delle risorse di bilancio preordinate allo scopo (2).

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 30 marzo di ogni anno, individua con proprio decreto, di concerto con i Ministri interessati e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i programmi pilota da attuare a livello nazionale e internazionale per la riduzione delle emissioni e l'impiego di piantagioni forestali per l'assorbimento del carbonio. I programmi pilota hanno l'obiettivo di definire i modelli di intervento più efficaci dal punto di vista dei costi, sia a livello interno che nell'àmbito delle iniziative congiunte previste dai meccanismi istituiti dal Protocollo di Kyoto (3).

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 30 novembre di ogni anno, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione dei programmi pilota di cui al comma 3.

5. Ai fini di cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua di 25 milioni di euro, per il triennio 2002-2004.

 

 

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(2) Con Del.CIPE 19 dicembre 2002, n. 123/2002 (Gazz. Uff. 22 marzo 2003, n. 68), modificata dalla Del.CIPE 11 dicembre 2007, n. 135/2007 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2007, n. 301), è stata disposta la revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra.

(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 3 novembre 2004, per i programmi pilota a livello nazionale, il D.M. 2 febbraio 2005, per i programmi pilota a livello nazionale in materia di afforestazione e riforestazione e il D.M. 11 febbraio 2005, per i programmi pilota a livello internazionale. Vedi, anche, il comma 1113 dell'art. 1, L. 27 dicmbre 2006, n. 296.

 

Art. 3.

 

1. Al fine di ottemperare all'impegno adottato dalla Sesta Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici, svoltasi a Bonn nel luglio 2001, in materia di aiuti ai Paesi in via di sviluppo, come stabilito dalle decisioni FCCC/CP/2001/L14 e FCCC/CP/2001/L15, è autorizzata la spesa annua di 68 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2003.

 

Art. 4.

 

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in 68 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti, per i sottoindicati importi espressi in migliaia di euro:

a) Ministero dell'economia e delle finanze: 43.110 per il 2003; 13.258 per il 2004;

b) Ministero del lavoro e delle politiche sociali: 6.890 per il 2003; 6.890 per il 2004;

c) Ministero degli affari esteri: 10.147 per il 2004;

d) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: 12.242 per il 2004;

e) Ministero dell'interno: 10.000 per il 2003; 10.000 per il 2004;

f) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 8.000 per il 2003; 7.853 per il 2004;

g) Ministero per i beni e le attività culturali: 6.130 per il 2004;

h) Ministero della salute: 1.480 per il 2004.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


Protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (4)

 

Le Parti del presente Protocollo,

 

Essendo Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (da qui in avanti denominata «la Convenzione»),

 

Perseguendo l'obiettivo finale della Convenzione enunciato all'articolo 2,

 

Ricordando le disposizioni della Convenzione,

 

Guidate dall'articolo 3 della Convenzione,

 

Nel rispetto del Mandato di Berlino, adottato con decisione 1/CP.1 dalla Conferenza delle Parti della Convenzione nella sua prima sessione,

 

Hanno convenuto quanto segue:

 

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(4)  Del presente protocollo si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale.

 

 

Articolo 1

 

Ai fini del presente Protocollo si applicano le definizioni contenute all'articolo 1 della Convenzione.

 

Inoltre:

 

1. Per «Conferenza delle Parti» si intende la Conferenza delle Parti della Convenzione.

 

2. Per «Convenzione» si intende la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992.

 

3. Per «Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico» si intende il Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico costituito congiuntamente dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale ed il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, nel 1988.

 

4. Per «Protocollo di Montreal» si intende il Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Montreal il 16 settembre 1987, nella sua forma successivamente modificata ed emendata.

 

5. Per «Parti presenti e votanti» si intendono le Parti presenti che esprimono un voto affermativo o negativo.

 

6. Per «Parte» si intende, a meno che il contesto non indichi diversamente, una Parte del presente Protocollo.

 

7. Per «Parte inclusa nell'allegato I» si intende una Parte che figura nell'allegato I della Convenzione, tenuto conto degli eventuali emendamenti, o la Parte che ha presentato una notifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, punto g), della Convenzione.

 

Articolo 2

 

1. Ogni Parte inclusa nell'allegato I, nell'adempiere agli impegni di limitazione quantificata e di riduzione delle emissioni previsti all'articolo 3, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile:

a) Applicherà e/o elaborerà politiche e misure, in conformità con la sua situazione nazionale, come:

i) miglioramento dell'efficacia energetica in settori rilevanti dell'economia nazionale;

ii) protezione e miglioramento dei meccanismi di rimozione e di raccolta dei gas ad effetto serra, non inclusi nel Protocollo di Montreal, tenuto conto degli impegni assunti in virtù degli accordi internazionali ambientali; promozione di metodi sostenibili di gestione forestale, di imboschimento e di rimboschimento;

iii) promozione di forme sostenibili di agricoltura, alla luce delle considerazioni relative ai cambiamenti climatici;

iv) ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di forme energetiche rinnovabili, di tecnologie per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio e di tecnologie avanzate ed innovative compatibili con l'ambiente;

v) riduzione progressiva, o eliminazione graduale, delle imperfezioni del mercato, degli incentivi fiscali, delle esenzioni tributarie e di sussidi, che siano contrari all'obiettivo della Convenzione, in tutti i settori responsabili di emissioni di gas ad effetto serra, ed applicazione di strumenti di mercato;

vi) incoraggiamento di riforme appropriate nei settori pertinenti, al fine di promuovere politiche e misure che limitino o riducano le emissioni dei gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal;

vii) adozione di misure volte a limitare e/o ridurre le emissioni di gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal nel settore dei trasporti;

viii) limitazione e/o riduzione delle emissioni di metano attraverso il suo recupero ed utilizzazione nel settore della gestione dei rifiuti, come pure nella produzione, il trasporto e la distribuzione di energia.

b) Coopererà con le altre Parti incluse all'allegato I per rafforzare l'efficacia individuale e combinata delle politiche e misure adottate a titolo del presente articolo, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2(e)(i), della Convenzione. A tal fine, dette Parti dovranno dar vita ad iniziative per condividere esperienze e scambiare informazioni su politiche e misure, in particolar modo sviluppando sistemi per migliorare la loro compatibilità, trasparenza ed efficacia. La Conferenza delle Parti agente come Conferenza delle Parti del Protocollo dovrà, nella sua prima sessione, o quanto prima possibile, esaminare i mezzi per facilitare tale cooperazione, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti.

2. Le Parti incluse nell'allegato I cercheranno di limitare o ridurre le emissioni di gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal generati da combustibili utilizzati nel trasporto aereo e marittimo, operando con la Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile e l'Organizzazione Internazionale Marittima.

3. Le Parti incluse nell'allegato I si impegneranno ad attuare le politiche e misure previste nel presente articolo al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi, inclusi gli effetti avversi del cambiamento climatico, gli effetti sul commercio internazionale e gli impatti sociali, ambientali ed economici sulle altre Parti, in special modo le Parti paesi in via di sviluppo ed, in particolare, quelle menzionate nell'articolo 4, paragrafi 8 e 9, della Convenzione, in considerazione dell'articolo 3 della Convenzione. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo potrà adottare, se opportuno, ulteriori misure per promuovere l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.

4. Nel caso in cui ritenga utile coordinare alcune politiche e misure previste nel paragrafo 1(a) del presente articolo, tenendo conto delle diverse situazioni nazionali e degli effetti potenziali, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, valuterà le forme ed i mezzi appropriati per organizzare il coordinamento di tali politiche e misure.

 

Articolo 3

 

1. Le Parti incluse nell'allegato I assicureranno, individualmente o congiuntamente, che le loro emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente-biossido di carbonio, dei gas ad effetto serra indicati nell'allegato A, non superino le quantità che sono loro attribuite, calcolate in funzione degli impegni assunti sulle limitazioni quantificate e riduzioni specificate nell'allegato B e in conformità alle disposizioni del presente articolo, al fine di ridurre il totale delle emissioni di tali gas almeno del 5% rispetto ai livelli del 1990, nel periodo di adempimento 2008-2012.

2. Ogni Parte inclusa nell'allegato I dovrà aver ottenuto nel 2005, nell'adempimento degli impegni assunti a titolo del presente Protocollo, concreti progressi.

3. Le variazioni nette di gas ad effetto serra, relative ad emissioni da fonti e da pozzi di assorbimento risultanti da attività umane direttamente legate alla variazione nella destinazione d'uso dei terreni e dei boschi, limitatamente all'imboschimento, al rimboschimento e al disboscamento dopo il 1990, calcolate come variazioni verificabili delle quantità di carbonio nel corso di ogni periodo di adempimento, saranno utilizzate dalle Parti incluse nell'allegato I per adempiere agli impegni assunti ai sensi del presente articolo. Le emissioni di gas ad effetto serra, dalle fonti e l'assorbimento dai pozzi associati a dette attività, saranno notificati in modo trasparente e verificabile ed esaminati a norma degli articoli 7 e 8.

4. Precedentemente alla prima sessione della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo ogni Parte inclusa nell'allegato I fornirà all'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico, per il loro esame, dati che permettano di determinare il livello di quantità di carbonio nel 1990 e di procedere ad una stima delle variazioni di dette quantità di carbonio nel corso degli anni successivi. Nella sua prima sessione, o quanto prima possibile, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, determinerà le modalità, le norme e le linee guida da seguire per stabilire quali attività antropiche supplementari, legate alle variazioni delle emissioni dalle fonti e dai pozzi di assorbimento dei gas ad effetto serra nelle categorie dei terreni agricoli, nonché nelle categorie della variazione della destinazione d'uso dei terreni e dei boschi, dovranno essere aggiunte o sottratte alle quantità attribuite alle Parti incluse nell'allegato I, tenendo conto delle incertezze, della necessità di comunicare risultati trasparenti e verificabili, del lavoro metodologico del Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico, delle raccomandazioni dell'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico, conformemente all'art. 5, e delle decisioni della Conferenza delle Parti. Tale decisione si applicherà nel secondo e nei successivi periodi di adempimento a condizione che dette attività abbiano avuto luogo dopo il 1990.

5. Le Parti incluse nell'allegato I in transizione verso una economia di mercato ed il cui anno o periodo di riferimento è stato stabilito in conformità alla decisione 9/CP.2, adottata dalla Conferenza delle Parti nella sua seconda sessione, utilizzeranno tale anno o periodo di riferimento per l'attuazione degli impegni assunti a norma del presente articolo. Ogni altra Parte inclusa nell'allegato I in transizione verso una economia di mercato e che non abbia ancora presentato la sua prima comunicazione nazionale, in conformità dell'articolo 12 della Convenzione, potrà ugualmente notificare alla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo la sua intenzione di considerare un anno o un periodo storico di riferimento diverso dal 1990 per adempiere agli impegni assunti a norma del presente articolo. La Conferenza delle Parti, agente come riunione delle Parti del presente Protocollo si pronuncerà sulla accettazione di tale notifica.

6. Tenendo conto dell'articolo 4, paragrafo 6, della Convenzione, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo concederà alle Parti incluse nell'allegato I in transizione verso una economia di mercato un certo grado di flessibilità nell'adempimento degli impegni assunti diversi da quelli previsti nel presente articolo.

7. Nel corso del primo periodo di adempimento degli impegni per la riduzione e la limitazione quantificata delle emissioni, dal 2008 al 2012, la quantità attribuita a ciascuna Parte inclusa nell'allegato I sarà uguale alla percentuale ad essa assegnata, indicata nell'allegato B, delle emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente-biossido di carbonio, dei gas ad effetto serra indicate all'allegato A e relative al 1990, o nel corso dell'anno o del periodo di riferimento, ai sensi del paragrafo 5, moltiplicate per cinque. Le Parti incluse nell'allegato I, per le quali la variazione nella destinazione d'uso dei terreni e dei boschi costituivano nel 1990 una fonte netta di emissione di gas ad effetto serra, includeranno nelle emissioni relative al 1990, o ad altro periodo di riferimento, le emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente biossido di carbonio, meno le quantità assorbite dai pozzi di assorbimento all'anno 1990, derivanti dalla variazione nella destinazione d'uso dei terreni.

8. Tutte le Parti incluse nell'allegato I potranno utilizzare il 1995 come anno di riferimento per gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi e l'esafluoro di zolfo, ai fini delle operazioni di calcolo di cui al paragrafo 7.

9. Per le Parti incluse nell'allegato I, gli impegni assunti per i successivi periodi di adempimento saranno determinati come emendamenti all'allegato I del presente Protocollo e saranno adottati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 7. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo inizierà la valutazione di tali impegni almeno sette anni prima della fine del primo periodo di adempimento, di cui al paragrafo 1.

10. Tutte le unità di riduzione delle emissioni, o tutte le frazioni di una quantità assegnata, che una Parte acquista da un'altra Parte, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 6 o 17, sarà sommata alla quantità assegnata alla Parte che l'acquista.

11. Tutte le unità di riduzione delle emissioni, o tutte le frazioni di una quantità assegnata, che una Parte trasferisce ad un'altra Parte, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 6 o 17, sarà sottratta alla quantità assegnata alla Parte che la trasferisce.

12. Tutte le riduzioni accertate delle emissioni che una Parte acquista da un'altra Parte, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 12, sarà sommata alla quantità assegnata alla Parte che l'acquista.

13. Se le emissioni di una Parte inclusa nell'allegato I, nel corso di un periodo di adempimento, sono inferiori alla quantità che le è stata assegnata in virtù del presente articolo, tale differenza sarà sommata, su richiesta di detta Parte, alla quantità che le è stata assegnata per i successivi periodi di adempimento.

14. Ogni Parte inclusa nell'allegato I si impegnerà ad adempiere agli impegni indicati nel paragrafo 1, al fine di ridurre al minimo gli effetti sociali, ambientali ed economici contrari sui paesi in via di sviluppo Parti, in particolare quelli indicati all'articolo 4, paragrafi 8 e 9, della Convenzione. In linea con le decisioni della Conferenza delle Parti, per l'attuazione di tali paragrafi, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, esaminerà, nella sua prima sessione, le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti dei cambiamenti climatici e/o l'impatto delle misure di risposta delle Parti menzionate in detto paragrafo. Tra le questioni da prendere in considerazione vi saranno il finanziamento, l'assicurazione ed il trasferimento di tecnologie.

 

Articolo 4

 

1. Tutte le Parti incluse nell'allegato I, che abbiano concordato un'azione congiunta per l'attuazione degli obblighi assunti a norma dell'articolo 3, saranno considerate adempienti se la somma totale delle emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalenti-biossido di carbonio, di gas ad effetto serra indicati nell'allegato A non supera la quantità loro assegnata, calcolata in funzione degli impegni di limitazione quantificata e di riduzione delle emissioni elencate nell'allegato B e conformemente alle disposizioni dell'articolo 3. Il rispettivo livello di emissione assegnato a ciascuna delle Parti dell'accordo sarà stabilito nell'accordo.

2. Le Parti di tale accordo notificheranno al Segretariato il contenuto dell'accordo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, d'accettazione, di approvazione o di adesione del presente Protocollo. Il Segretariato informerà, a sua volta, tutte le Parti ed i firmatari della Convenzione dei termini dell'accordo.

3. Tutti gli accordi di questo tipo rimarranno in vigore per la durata del periodo di adempimento specificata all'articolo 3, paragrafo 7.

4. Se le Parti, agendo congiuntamente, lo fanno nel quadro di una organizzazione regionale di integrazione economica e di concerto con essa, ogni variazione nella composizione di detta organizzazione, successiva all'adozione del presente Protocollo, non inciderà sugli impegni assunti in virtù del presente Protocollo. Ogni variazione nella composizione dell'organizzazione avrà effetto solo ai fini dell'attuazione degli impegni previsti all'articolo 3 che siano adottati successivamente a quella modificazione.

5. Se le Parti dell'accordo, agendo congiuntamente, non raggiungeranno il livello totale combinato delle riduzioni di emissioni, ogni Parte sarà responsabile del proprio livello di emissioni stabilito nell'accordo.

 

6. Se le Parti, agendo congiuntamente, operano all'interno di una organizzazione regionale di integrazione economica, Parte del presente Protocollo, e di concerto con essa, ogni Stato membro di detta organizzazione regionale di integrazione economica, individualmente, o congiuntamente con l'organizzazione regionale di integrazione economica, agendo ai sensi dell'articolo 24, sarà responsabile, nel caso in cui venga raggiunto il livello totale combinato delle riduzioni di emissioni, del livello delle sue emissioni, così come notificato in conformità del presente articolo.

 

Articolo 5

 

1. Ogni Parte inclusa nell'allegato I realizzerà, non più tardi di un anno prima dell'inizio del primo periodo di adempimento, un sistema nazionale per la stima delle emissioni antropiche dalle fonti e dall'assorbimento dei pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo deciderà, nella sua prima sessione, le linee guida di tali sistemi nazionali, tra le quali saranno incluse le metodologie specificate nel paragrafo 2 infra.

2. Le metodologie per la stima delle emissioni antropiche da sorgenti e dall'assorbimento dei pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal saranno quelle accettate dal Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico e approvate dalla Conferenza delle Parti nella sua terza sessione. Laddove tali metodologie non vengano utilizzate, verranno introdotti gli adattamenti necessari conformi alle metodologie concordate dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo nella sua prima sessione. Basandosi sul lavoro del Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico e sulle raccomandazioni fornite dall'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo esaminerà regolarmente e, se opportuno, revisionerà tali metodologie ed adattamenti, tenendo pienamente conto delle decisioni pertinenti della Conferenza delle Parti. Ogni revisione delle metodologie o degli adattamenti si effettuerà solo al fine di accertare il rispetto degli impegni assunti a norma dell'articolo 3 per ogni periodo di adempimento successivo a detta revisione.

3. I potenziali di riscaldamento globale utilizzati per calcolare l'equivalente-biossido di carbonio delle emissioni antropiche dalle sorgenti e dall'assorbimento dei pozzi di gas ad effetto serra elencati nell'allegato A saranno quelli accettati dal Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico ed approvati dalla Conferenza delle Parti nella sua terza sessione. Basandosi sul lavoro del Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico e sulle raccomandazioni fornite dall'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo esaminerà periodicamente e, se opportuno, revisionerà il potenziale di riscaldamento globale di ciascuno di tali gas ad effetto serra tenendo pienamente conto delle decisioni pertinenti della Conferenza delle Parti. Ogni revisione di un potenziale di riscaldamento globale sarà applicabile solo agli impegni di cui all'art. 3 per ogni periodo di adempimento posteriore a detta revisione.

 

Articolo 6

 

1. Al fine di adempiere agli impegni assunti a norma dell'articolo 3, ogni Parte inclusa nell'allegato I può trasferire ad ogni altra di dette Parti, o acquistare da essa, unità di riduzione risultanti da progetti finalizzati alla riduzione delle emissioni antropiche da fonti o all'aumento dell'assorbimento antropico dei pozzi dei gas ad effetto serra in ogni settore dell'economica, a condizione che:

a) ogni progetto di questo tipo abbia l'approvazione delle Parti coinvolte;

b) ogni progetto di questo tipo permetta una riduzione delle emissioni dalle fonti, o un aumento dell'assorbimento dei pozzi, che sia aggiuntivo a quelli che potrebbero essere realizzati diversamente;

c) la Parte interessata non potrà acquistare alcuna unità di riduzione delle emissioni se essa non adempierà alle obbligazioni che le incombono a norma degli articoli 5 e 7;

d) l'acquisto di unità di riduzione delle emissioni sarà supplementare alle misure nazionali al fine di adempiere agli impegni previsti dall'articolo 3.

2. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo potrà, nella sua prima sessione o quanto prima possibile, elaborare ulteriori linee guida per l'attuazione del presente articolo, in particolar modo per quel che riguarda la verifica e la realizzazione dei rapporti.

3. Una Parte inclusa nell'allegato I potrà autorizzare persone giuridiche a partecipare, sotto la sua responsabilità, ad azioni volte alla creazione, alla cessione o all'acquisizione, a norma del presente articolo, di unità di riduzione delle emissioni.

4. Se, in conformità con le disposizioni pertinenti di cui all'articolo 8, sorgesse una questione relativa all'applicazione delle prescrizioni di cui al presente articolo, la cessione e l'acquisizione di unità di riduzione delle emissioni potranno continuare dopo che la questione sarà stata sollevata, a condizione che nessuna Parte utilizzi dette unità per adempiere ai propri impegni a norma dell'articolo 3 finché non sarà risolto il problema del rispetto delle obbligazioni.

 

Articolo 7

 

1. Ogni Parte inclusa nell'allegato I indicherà nell'inventario annuale delle emissioni antropiche da fonti e degli assorbimenti dei pozzi dei gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal, presentato in conformità delle decisioni della Conferenza delle Parti, le informazioni supplementari, determinate conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 4 infra, necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3.

2. Ogni Parte inclusa nell'allegato I indicherà nella propria comunicazione nazionale, presentata ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione, le informazioni supplementari necessarie per dimostrare che essa adempie agli impegni assunti a norma del presente Protocollo, da determinarsi secondo le disposizioni di cui al paragrafo 4 infra.

3. Ogni Parte inclusa nell'allegato I comunicherà le informazioni richieste, di cui al paragrafo 1, annualmente, a partire dal primo inventario che essa è tenuta a presentare in conformità della Convenzione per il primo anno del periodo di adempimento dopo l'entrata in vigore, per detta Parte, del presente Protocollo. Ogni Parte presenterà le informazioni richieste a norma del paragrafo 2 nel quadro della prima comunicazione nazionale che essa è tenuta a presentare a norma della Convenzione dopo l'entrata in vigore, per detta Parte, del presente Protocollo e dopo l'adozione delle linee guida previste dal paragrafo 4 infra. La frequenza con cui dovranno essere presentate le successive informazioni richieste ai sensi del presente articolo sarà stabilita dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, tenendo conto del calendario deciso dalla Conferenza delle Parti per la presentazione delle comunicazioni nazionali.

4. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo adotterà nella sua prima sessione e riesaminerà periodicamente in seguito le linee guida relative alla preparazione delle informazioni richieste a norma del presente articolo, considerando le direttive per la preparazione delle comunicazioni nazionali delle Parti inclusi nell'allegato I adottate dalla Conferenza delle Parti. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo deciderà anche prima del primo periodo di adempimento le modalità di calcolo delle quantità assegnate.

 

Articolo 8

 

1. Le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7 da ciascuna delle Parti incluse nell'allegato I saranno esaminate da gruppi di esperti in adempimento delle pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti ed in conformità alle linee guida adottate, a tal fine, dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo a norma del paragrafo 4 infra. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, da ciascuna delle Parti incluse nell'allegato I verranno esaminate come parte della compilazione annuale degli inventari delle emissioni e delle quantità assegnate e della corrispondente contabilità. Inoltre, le informazioni fornite da ciascuna Parte inclusa nell'allegato I, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, saranno esaminate come parte della revisione delle comunicazioni nazionali.

2. I gruppi di esperti saranno coordinati dal Segretariato e costituiti da esperti scelti tra quelli nominati dalle Parti della Convenzione e, a seconda dei casi, da organizzazioni intergovernative, conformemente alle indicazioni fornite, a tal fine, dalla Conferenza delle Parti.

3. Il processo di revisione permetterà una valutazione tecnica completa e dettagliata dell'applicazione del presente Protocollo della Parte. I gruppi di esperti elaboreranno un rapporto per la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, nel quale valuteranno l'adempimento degli impegni assunti dalla Parte in esame ed indicheranno i problemi eventualmente riscontrati ed i fattori che incidono sull'adempimento. Il Segretariato comunicherà detto rapporto a tutte le Parti della Convenzione. Inoltre, il Segretariato enumererà tutte le questioni inerenti l'adempimento, indicate nel rapporto, per ulteriori considerazioni della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo.

4. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo adotterà nella sua prima sessione, e riesaminerà periodicamente, in seguito, le linee guida per l'esame dell'applicazione del presente Protocollo da parte dei gruppi di esperti, tenendo in considerazione le pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti.

5. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, con l'assistenza dell'Organo Sussidiario di Attuazione e, se necessario, dell'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico esaminerà:

a) Le informazioni presentate dalle Parti, a norma dell'articolo 7, ed i rapporti sull'esame di dette informazioni, effettuati a norma del presente articolo; e

b) Le questioni relative all'attuazione elencate dal Segretariato, a norma del paragrafo 3, nonché tutte le questioni sollevate dalle Parti.

6. In seguito all'esame delle informazioni di cui al paragrafo 5, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo adotterà, su ogni questione, le decisioni necessarie al fine dell'attuazione del presente Protocollo.

 

Articolo 9

 

1. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo esaminerà periodicamente il Protocollo alla luce delle migliori informazioni scientifiche disponibili e degli studi di valutazione sul cambiamento climatico ed il loro impatto come pure delle pertinenti informazioni tecniche, sociali ed economiche. Tali esami saranno coordinati con altri pertinenti previsti dalla Convenzione, in particolare quelli richiesti all'articolo 4, paragrafo 2(d), e all'articolo 7, paragrafo 2(a), della Convenzione. Sulla base di detti esami, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo adotterà le misure necessarie.

2. Il primo esame avrà luogo nella seconda sessione della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo. Nuovi esami saranno effettuati ad intervalli regolari e precisi.

 

Articolo 10

 

1. Tutte le Parti, tenendo conto delle loro comuni ma differenziate responsabilità e delle loro specifiche priorità di sviluppo nazionale e regionale, dei loro obiettivi e delle loro circostanze, senza introdurre nuovi impegni per le Parti non incluse nell'allegato I ma riaffermando quelli già enunciati all'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione e continuando a perseguire l'adempimento di tali impegni al fine di raggiungere uno sviluppo sostenibile, tenendo conto dell'articolo 4, paragrafi 3, 5 e 7, della Convenzione:

a) formuleranno, dove necessario e nella misura possibile, programmi nazionali e, se opportuno, regionali, economicamente convenienti ed efficaci, per migliorare la qualità dei fattori di emissione, dei dati sulle attività e/o dei modelli locali che riflettano la situazione socio-economica di ogni Parte, al fine della realizzazione periodica degli inventari nazionali delle emissioni antropiche dalle fonti e l'assorbimento dai pozzi dei gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal, utilizzando metodologie comparabili, che dovranno essere decise dalla Conferenza delle Parti ed essere conformi alle direttive per le comunicazioni nazionali adottate dalla Conferenza delle Parti;

b) formuleranno, applicheranno, pubblicheranno ed aggiorneranno regolarmente i programmi nazionali e, se necessario, quelli regionali contenenti misure per mitigare i cambiamenti climatici e per facilitare un adeguato adattamento ad essi;

i) tali programmi dovrebbero riguardare, tra l'altro, i settori energetico, dei trasporti e dell'industria come pure l'agricoltura, la silvicoltura e la gestione dei rifiuti. Inoltre, le tecnologie di adattamento ed i metodi per migliorare la pianificazione del territorio permetterebbero di meglio adattarsi ai cambiamenti climatici;

ii) le Parti incluse nell'allegato I presenteranno informazioni sulle misure adottate in virtù del presente Protocollo, compresi i programmi nazionali, a norma dell'articolo 7; le altre Parti cercheranno di includere nelle loro comunicazioni nazionali, se opportuno, informazioni sui programmi contenenti misure che, a loro avviso, contribuiscono a fronteggiare i cambiamenti climatici ed i loro effetti negativi, incluse le misure volte alla riduzione dell'aumento dei gas ad effetto serra e all'incremento dei pozzi di assorbimento, al rafforzamento delle capacità (capacity building) e all'adattamento;

c) coopereranno nella promozione di modalità efficaci per lo sviluppo, l'applicazione e la diffusione di tecnologie, di conoscenze tecniche, di pratiche e di processi ecologicamente compatibili con il cambiamento climatico, ed adotteranno tutte le misure necessarie per promuovere, facilitare e finanziare, se necessario, l'accesso a dette fonti o a trasferirle in particolare verso i paesi in via di sviluppo, inclusa la formulazione di politiche e programmi per l'efficace trasferimento di tecnologie ecologicamente compatibili, che siano di pubblica proprietà o di pubblico dominio, e la creazione, nel settore privato, di una ambiente idoneo che permetta la promozione del trasferimento di tecnologie ecologicamente compatibili e l'accesso ad esse;

d) coopereranno nella ricerca scientifica e tecnica e promuoveranno il mantenimento e lo sviluppo di sistemi di osservazione sistematica e la costituzione di archivi di dati al fine di ridurre le incertezze relative al sistema climatico, le conseguenze negative del cambiamento climatico e le conseguenze economiche e sociali delle diverse strategie di risposta, e promuoveranno la realizzazione ed il rafforzamento delle capacità e delle misure endogene di partecipazione agli sforzi, ai programmi e alle ricerche internazionali ed intergovernativi relativi alla ricerca e all'osservazione sistematica, a norma dell'articolo 5 della Convenzione;

e) coopereranno e promuoveranno a livello internazionale, ricorrendo, dove opportuno, ad organismi esistenti, la realizzazione e l'esecuzione di programmi di educazione e formazione, compreso il rafforzamento delle capacità nazionali, in particolare sul piano umano ed istituzionale, e lo scambio ed il distaccamento di personale incaricato alla formazione di esperti nel settore, specialmente nei paesi in via di sviluppo, e faciliteranno sul piano nazionale la sensibilizzazione del pubblico ai cambiamenti climatici e l'accesso alle relative informazioni. Appropriate modalità dovrebbero essere sviluppate per attuare tali attività attraverso i competenti organi della Convenzione, a norma dell'articolo 6 della Convenzione;

f) includeranno nelle proprie comunicazioni nazionali informazioni sui programmi e le attività intraprese in applicazione del presente articolo, in conformità alle pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti;

g) nell'adempiere agli impegni previsti dal presente articolo prenderanno pienamente in considerazione l'articolo 4, paragrafo 8, della Convenzione.

 

Articolo 11

 

1. Nell'attuazione dell'articolo 10 le Parti terranno conto delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 4, 5, 7, 8 e 9 della Convenzione.

2. Nel contesto dell'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, ed all'articolo 11 della Convenzione, e attraverso l'entità o le entità incaricate ad assicurare il funzionamento del meccanismo finanziario della Convenzione, i paesi sviluppati Parti della Convenzione e le altri Parti sviluppate incluse nell'allegato II della Convenzione:

a) forniranno nuove ed ulteriori risorse finanziarie al fine di coprire la totalità dei costi concordati sostenuti dai paesi in via di sviluppo per migliorare nell'adempimento degli impegni previsti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1(a), della Convenzione, e dell'articolo 10, punto a), del presente Protocollo;

b) forniranno, inoltre, ai paesi in via di sviluppo Parti, al fine del trasferimento di tecnologie, le risorse finanziarie di cui essi hanno bisogno per fronteggiare la totalità dei costi supplementari concordati per procedere nell'adempimento degli impegni già indicati all'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione e previsti all'articolo 10 del presente Protocollo, sui quali un paese in via di sviluppo abbia concordato con l'entità o le entità internazionali, di cui all'articolo 11 della Convenzione, conformemente al detto articolo.

L'adempimento di tali impegni terrà conto della necessità che il flusso dei mezzi finanziari sia adeguato e prevedibile, nonché dell'importanza di una adeguata divisione delle spese tra le Parti che sono paesi sviluppati. Gli orientamenti impartiti all'entità o alle entità incaricate del funzionamento del meccanismo finanziario della Convenzione, figuranti nelle pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti, comprese quelle adottate prima dell'adozione del presente Protocollo, si applicheranno mutatis mutandis alle disposizioni del presente paragrafo.

3. Le Parti che sono paesi sviluppati e le altre Parti sviluppate che figurano nell'allegato II della Convenzione potranno anche fornire, ed i paesi in via di sviluppo Parti potranno ottenere, risorse finanziarie per l'attuazione dell'articolo 10 del presente Protocollo, attraverso canali bilaterali, regionali o multilaterali.

 

Articolo 12

 

1. È istituito un meccanismo per lo sviluppo pulito.

2. Il fine del meccanismo per uno sviluppo pulito è di assistere le Parti non incluse nell'allegato I nel raggiungimento di uno sviluppo sostenibile e contribuire all'obiettivo finale della Convenzione, e di aiutare le Parti incluse nell'allegato I ad adempiere ai loro impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle loro emissioni ai sensi dell'articolo 3.

3. Ai sensi del meccanismo per uno sviluppo pulito:

a) le Parti non incluse nell'allegato I beneficeranno di attività di progettazione finalizzate alle riduzioni certificate delle emissioni; e

b) le Parti incluse nell'allegato I potranno utilizzare le riduzioni certificate delle emissioni derivanti da tali per contribuire in parte all'adempimento degli impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni ai sensi dell'articolo 3, in conformità a quanto determinato dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo.

4. Il meccanismo per uno sviluppo pulito sarà soggetto all'autorità e alle direttive della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo e alla supervisione di un comitato esecutivo del meccanismo per uno sviluppo pulito.

5. Le riduzioni di emissioni derivanti da ogni attività saranno certificate da enti operativi designati dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo sulla base dei seguenti criteri:

a) partecipazione volontaria approvata da ogni Parte coinvolta;

b) benefìci reali, misurabili e a lungo termine, in relazione con la mitigazione dei cambiamenti climatici; e

c) riduzione delle emissioni che siano supplementari a quelle che si produrrebbero in assenza dell'attività certificata.

6. Il meccanismo per uno sviluppo pulito aiuterà ad organizzare, se necessario, il finanziamento delle attività certificate.

7. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, nella sua prima sessione, elaborerà le modalità e le procedure volte ad assicurare la trasparenza, l'efficienza e la responsabilità grazie ad un audit e ad una verifica indipendente delle attività.

8. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo assicurerà che una parte dei fondi provenienti da attività certificate sia utilizzata per coprire le spese amministrative e per aiutare le Parti, paesi in via di sviluppo, che siano particolarmente vulnerabili agli effetti negativi del cambiamento climatico, a far fronte ai costi di adattamento.

9. Possono partecipare al meccanismo per uno sviluppo pulito, in particolare alle attività indicate al precedente paragrafo 3(a) e all'acquisto di unità di riduzione certificate delle emissioni, entità private e pubbliche; la partecipazione sarà sottoposta alle direttive impartite dal comitato esecutivo del meccanismo per uno sviluppo pulito.

10. Le riduzioni di emissioni certificate ottenute tra l'anno 2000 e l'inizio del primo periodo di adempimento potranno utilizzarsi per contribuire all'adempimento degli impegni previsti per detto periodo.

 

Articolo 13

 

1. La Conferenza delle Parti, organo supremo della Convenzione, agirà come riunione delle Parti del presente Protocollo.

2. Le Parti della Convenzione che non sono Parti del presente Protocollo possono partecipare, in qualità di osservatori, ai lavori delle sessioni della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo. Quando la Conferenza delle Parti agisce come riunione delle Parti del presente Protocollo le decisioni, ai sensi del Protocollo, verranno adottate esclusivamente per le Parti del presente Protocollo.

3. Quando la Conferenza delle Parti agisce come riunione delle Parti del presente Protocollo, ogni membro dell'Ufficio della Conferenza delle Parti che rappresenti una Parte della Convenzione che, in quel momento, non sia Parte del presente Protocollo sarà sostituito da un nuovo membro eletto dalle Parti del presente Protocollo e tra esse.

4. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo esaminerà regolarmente l'attuazione del presente Protocollo e, conformemente al suo mandato, adotterà le decisioni necessarie per promuovere la sua effettiva attuazione. Eserciterà le funzioni che le sono conferite dal presente Protocollo e:

a) valuterà, sulla base di tutte le informazioni che le sono comunicate conformemente alle disposizioni del presente Protocollo, l'attuazione del Protocollo a cura delle Parti, gli effetti generali delle misure adottate in applicazione del presente Protocollo, in particolare gli effetti ambientali, economici e sociali, così come il loro impatto cumulativo, ed i progressi realizzati al fine del raggiungimento dell'obiettivo finale della Convenzione;

b) esaminerà periodicamente le obbligazioni contratte dalle Parti ai sensi del presente Protocollo, prendendo in debita considerazione ogni esame richiesto dall'articolo 4, paragrafo 2(d), e dell'articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione e alla luce dell'obiettivo della Convenzione, dell'esperienza acquisita nel corso della sua attuazione e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche esaminerà ed adotterà periodici rapporti sull'attuazione del presente Protocollo;

c) promuoverà e faciliterà lo scambio di informazioni sulle misure adottate dalle Parti per far fronte al cambiamento climatico e ai suoi effetti, tenendo conto delle diverse circostanze, responsabilità e capacità delle Parti e dei loro rispettivi impegni ai sensi del presente Protocollo;

d) faciliterà, a richiesta di due o più Parti, il coordinamento delle misure che sono state adottate per far fronte al cambiamento climatico ed ai suoi effetti, tenendo conto delle diverse circostanze, responsabilità e capacità delle Parti e dei rispettivi impegni ai sensi del presente Protocollo;

e) promuoverà e dirigerà, conformemente all'obiettivo della Convenzione e alle disposizioni del presente Protocollo, e tenendo in piena considerazione le pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti, lo sviluppo ed il periodico perfezionamento di metodologie comparabili per l'attuazione efficace del presente Protocollo, che saranno adottate dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo;

f) formulerà raccomandazioni su qualsiasi questione necessaria all'attuazione del presente Protocollo;

g) cercherà di mobilitare ulteriori risorse finanziarie in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2;

h) creerà gli organi sussidiari considerati necessari per l'attuazione del presente Protocollo;

i) solleciterà ed utilizzerà, se necessario, i servizi e la cooperazione delle organizzazioni internazionali e degli organismi intergovernativi e non governativi competenti e le informazioni che essi forniscono;

j) eserciterà le altre funzioni che siano necessarie per l'attuazione del presente Protocollo e considererà ogni incarico derivante da una decisione della Conferenza delle Parti della Convenzione.

5. Il regolamento interno della Conferenza delle Parti e le procedure finanziarie applicate ai sensi della Convenzione si applicheranno mutatis mutandis al presente Protocollo, a meno che la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo non decida diversamente per consenso.

6. Il Segretario convocherà la prima sessione della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo in coincidenza con la prima sessione della Conferenza delle Parti in programma dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo. Le ulteriori sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo si terranno ogni anno e coincideranno con le sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti, a meno che la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo non decida diversamente.

7. Le sessioni straordinarie della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo si terranno ogni volta che la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo lo riterrà necessario, o quando una delle Parti lo solleciti per iscritto, a condizione che, entro sei mesi dalla comunicazione alle Parti, a cura del Segretariato, sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti.

8. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, come pure tutti gli Stati membri di dette organizzazioni od osservatori che non siano parte della Convenzione, potranno essere rappresentati alle sessioni della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo come osservatori. Ogni organo od agenzia, nazionale od internazionale, governativo o non governativo, che è competente nelle materie di cui al presente Protocollo e che abbia informato il Segretariato del suo desiderio di essere rappresentato come osservatore nel corso di una sessione della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, potrà essere ammessa come osservatore, a meno che almeno un terzo delle Parti presenti vi si opponga. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sarà soggetta al regolamento interno di cui al paragrafo 5.

 

Articolo 14

 

1. Il Segretariato, istituito a norma dell'articolo 8 della Convenzione, avrà la funzione di Segretariato del presente Protocollo.

2. L'articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione, relativo alle funzioni del Segretariato, e l'articolo 8, paragrafo 3, relativo alle disposizioni per il funzionamento, si applicheranno mutatis mutandis al presente Protocollo. Il Segretariato eserciterà, inoltre, le funzioni assegnategli ai sensi del presente Protocollo.

 

Articolo 15

 

1. L'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e l'Organo Sussidiario di Attuazione, istituiti dagli articoli 9 e 10 della Convenzione, avranno, rispettivamente, la funzione di Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e di Organo Sussidiario di Attuazione del presente Protocollo. Le disposizioni della Convenzione relative alle funzioni dei due organi si applicheranno, come stabilito dalla Convenzione, mutatis mutandis al presente Protocollo. Le sessioni dell'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e dell'Organo Sussidiario di Attuazione del presente Protocollo coincideranno con quelle dell'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e dell'Organo Sussidiario di Attuazione della Convenzione.

2. Le Parti della Convenzione che non siano Parti del presente Protocollo potranno partecipare in qualità di osservatori ai lavori di ogni sessione degli Organi Sussidiari. Quando gli organi sussidiari agiscono come organi sussidiari del presente Protocollo le decisioni ai sensi del presente Protocollo saranno adottate esclusivamente per quelle Parti che siano parti del Protocollo.

3. Quando gli organi sussidiari istituiti dagli articoli 9 e 10 della Convenzione esercitano le loro funzioni in relazioni a questioni di interesse per il presente Protocollo, ogni membro del Comitato Direttivo degli organi sussidiari che rappresenti una parte della Convenzione che, in quel momento, non sia parte del presente Protocollo è sostituito da un nuovo membro eletto dalle Parti del presente Protocollo e tra di esse.

 

Articolo 16

 

1. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo considererà, prima possibile, la possibilità di applicare al presente Protocollo, e se del caso di modificare, il meccanismo consultivo multilaterale di cui all'articolo 13 della Convenzione alla luce di ogni pertinente decisione che potrà essere adottata dalla Conferenza delle Parti. Ogni meccanismo consultivo multilaterale che possa essere applicato al presente Protocollo lo sarà senza pregiudizio delle procedure e dei meccanismi di cui all'articolo 18.

 

Articolo 17

 

1. La Conferenza delle Parti definirà i princìpi, le modalità, le norme e le linee guida pertinenti, in particolare per la verifica, la preparazione dei rapporti e la contabilità relativa al commercio dei diritti di emissione. Le Parti incluse nell'allegato B potranno partecipare al commercio di diritti di emissione al fine di adempiere agli impegni assunti a norma dell'articolo 3. Ogni scambio di questo tipo sarà integrativo delle misure adottate a livello nazionale per adempiere agli impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni previsti dal presente articolo.

 

Articolo 18

 

1. Nella sua prima sessione, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo adotterà procedure e meccanismi appropriati ed efficaci per determinare ed affrontare i casi di inadempimento delle disposizioni del presente Protocollo, determinando una lista indicativa delle conseguenze, che tengano conto della causa, del tipo, del grado e della frequenza dell'inadempienza.

2. Se le procedure ed i meccanismi, di cui al presente articolo, avranno conseguenze vincolanti per le Parti, saranno adottati per mezzo di un emendamento al presente Protocollo.

 

Articolo 19

 

1. Le disposizioni dell'articolo 14 della Convenzione si applicheranno mutatis mutandis al presente Protocollo.

 

Articolo 20

 

1. Ogni Parte può proporre emendamenti al presente Protocollo.

2. Gli emendamenti al presente Protocollo saranno adottati durante una sessione ordinaria della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo. Il testo di ogni proposta di emendamento al presente Protocollo sarà comunicato alle parti dal Segretariato almeno sei mesi prima della sessione alla quale l'emendamento sarà proposto per l'adozione. Il Segretariato comunicherà, inoltre, il testo di ogni proposta di emendamento alle Parti ed ai firmatari della Convenzione e, a titolo informativo, al Depositario.

3. Le Parti compiranno ogni sforzo per raggiungere un accordo per consenso su qualsiasi proposta di emendamento al presente Protocollo. Se tutti gli sforzi in tal senso si dimostrassero vani e non si raggiungesse alcun accordo, l'emendamento sarà adottato, come ultimo ricorso, a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti e votanti. L'emendamento adottato sarà comunicato dal Segretariato al Depositario, che lo trasmetterà a tutte le Parti per l'accettazione.

4. Gli strumenti di accettazione degli emendamenti saranno depositati presso il Depositario. Ogni emendamento, adottato conformemente al paragrafo 3 supra, entrerà in vigore, per le Parti che lo avranno accettato, il novantesimo giorno successivo alla data in cui il Depositario avrà ricevuto gli strumenti di accettazione di almeno tre quarti delle Parti del Presente Protocollo.

5. L'emendamento entrerà in vigore, per ogni altra Parte, il novantesimo giorno successivo alla data in cui la Parte avrà depositato, presso il Depositario, il suo strumento di accettazione del detto emendamento.

 

Articolo 21

 

1. Gli allegati del presente Protocollo costituiscono parte integrante di esso e, salva disposizione contraria espressa, ogni riferimento al Protocollo costituirà, allo tempo stesso, un riferimento ai suoi allegati. Gli allegati adottati successivamente all'entrata in vigore del presente Protocollo si limiteranno a liste, moduli e ad altri documenti descrittivi di carattere scientifico, tecnico, procedurale o amministrativo.

2. Ogni Parte può proporre allegati al presente Protocollo o emendamenti agli allegati del presente Protocollo.

3. Gli allegati del presente Protocollo e gli emendamenti agli allegati del presente Protocollo saranno adottati durante una sessione ordinaria della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo. Il testo di ogni proposta di allegato o di emendamento ad un annesso sarà comunicato alle Parti del Segretariato almeno sei mesi prima della sessione nella quale l'allegato o l'emendamento sarà proposto per l'adozione. Il Segretariato comunicherà, inoltre, il testo di ogni proposta di allegato o di emendamento ad un allegato alle Parti ed ai firmatari della Convenzione e, per conoscenza, al Depositario.

4. Le Parti compiranno ogni sforzo per raggiungere un accordo per consenso su qualsiasi proposta di allegato o di emendamento ad un allegato. Se tutti gli sforzi in tal senso si dimostrassero vani e non si raggiungesse alcun accordo, l'allegato o l'emendamento ad un allegato sarà adottato, come ultimo ricorso, a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti e votanti. L'allegato o l'emendamento ad un allegato adottato sarà comunicato dal Segretariato al Depositario, che lo trasmetterà a tutte le Parti per l'accettazione.

5. Ogni allegato o emendamento ad un allegato, diverso dagli allegati A o B, che sia stato adottato a norma dei paragrafi 3 e 4, entrerà in vigore, per tutte le Parti del presente Protocollo, sei mesi dopo la data in cui il Depositario avrà comunicato loro l'adozione dell'allegato o dell'emendamento all'allegato, ad eccezione delle Parti che abbiano notificato per iscritto al Depositario, entro detto periodo, che non accettano l'allegato o l'emendamento all'allegato. L'annesso o l'emendamento ad un annesso entrerà in vigore, per le Parti che abbiano ritirato la loro notifica di non accettazione, il novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento, da parte del Depositario, del ritiro della notifica.

6. Se l'adozione di un allegato o di un emendamento ad un allegato comporta un emendamento al presente Protocollo, l'allegato o l'emendamento ad un allegato non entrerà in vigore fino al momento in cui l'emendamento al Protocollo non entrerà in vigore.

7. Gli emendamenti agli allegati A e B del presente Protocollo saranno adottati ed entreranno in vigore in conformità alla procedura di cui all'articolo 20, a condizione che ogni emendamento all'allegato B sia adottato solo con il consenso scritto della Parte interessata.

 

Articolo 22

 

1. Ad eccezione di quanto stabilito al paragrafo 2 infra, ogni Parte disporrà di un voto.

2. Le organizzazioni regionali di integrazione economica, nell'area di loro competenza, disporranno, per il loro diritto di voto, di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti del presente Protocollo. Tali organizzazioni non eserciteranno il loro diritto di voto se uno dei loro Stati membri eserciterà il suo, e viceversa.

 

Articolo 23

 

Il Segretariato Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sarà il Depositario del presente Protocollo.

 

Articolo 24

 

1. Il presente Protocollo sarà aperto alla firma e soggetto alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica che sono Parti della Convenzione. Sarà aperto alla firma presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York dal 16 marzo 1998 al 15 marzo 1999 e sarà disponibile per l'adesione a partire dal giorno successivo al giorno in cui cesserà di essere aperto alla firma. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Depositario.

2. Ogni organizzazione regionale di integrazione economica che diventi Parte del presente Protocollo, senza che nessuno dei suoi Stati membri lo sia, sarà vincolata a tutte le obbligazioni di cui al presente Protocollo. Nel caso una organizzazione abbia uno o più Stati membri che siano Parti del presente Protocollo, detta organizzazione ed i suoi Stati membri determineranno le rispettive responsabilità per l'adempimento delle loro obbligazioni assunte a norma del presente Protocollo. In tali casi, l'organizzazione e gli Stati membri non potranno esercitare simultaneamente i diritti derivanti dal presente Protocollo.

3. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni regionali di integrazione economica indicheranno il loro livello di competenza rispetto alle questioni rette dal presente Protocollo. Inoltre, dette organizzazioni informeranno il Depositario, che a sua volta informerà le Parti, di ogni sostanziale modifica nella portata della loro competenza.

 

Articolo 25

 

1. Il Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui almeno 55 Parti della Convenzione, tra le quali Parti incluse nell'allegato I le cui emissioni totali di biossido di carbonio rappresentano almeno il 55% delle emissioni totali al 1990 dell'allegato I, abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, approvazione, adesione, accettazione.

2. Al fine del presente articolo, «il totale delle emissioni di biossido di carbonio al 1990 delle Parti incluse nell'allegato I» si considera la quantità notificata dalle Parti incluse nell'allegato I alla data in cui le stesse adottano il presente Protocollo o ad una data anteriore, nella loro prima comunicazione nazionale presentata a norma dell'articolo 12 della Convenzione.

3. Per ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che ratifichi, accetti o approvi il presente Protocollo o vi aderisca una volta che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1, per l'entrata in vigore, siano state realizzate, il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, approvazione, adesione, accettazione.

4. Al fine di presente articolo, ogni strumento depositato da una organizzazione regionale di integrazione economica non si aggiunge a quelli depositati dagli Stati Membri dell'organizzazione stessa.

 

Articolo 26

 

1. Nessuna riserva potrà essere avanzata al presente Protocollo.

 

Articolo 27

 

1. Trascorsi tre anni dalla data in cui il presente Protocollo è entrato in vigore per una Parte, detta Parte, in qualsiasi momento, può ritirarsi dal presente Protocollo attraverso una notifica scritta indirizzata al Depositario.

2. Tale ritiro avrà effetto dopo un anno dalla data in cui il Depositario ne abbia ricevuto notifica o ad ogni altra data, successiva, indicata nella detta notifica.

3. Ogni Parte che si ritiri dalla Convenzione sarà considerata, contemporaneamente, ritirata dal presente Protocollo.

 

Articolo 28

 

L'originale del presente Protocollo, i cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, è depositato presso il Segretariato Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Redatto a Kyoto il giorno undici dicembre millenovecentonovantasette.

In testimonianza del quale i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo alle date indicate.

 


Allegato A

Gas ad effetto serra

Biossido di carbonio (CO2)

Metano (CH4)

Ossido di azoto (N2O)

Idrofluorocarburi (HFC)

Perfluorocarburi (PFC)

Esafluoro di zolfo (SF6)

Settori/categorie delle fonti

Energia

Combustione di carburanti

Settore energetico

Industrie manifatturiere ed edili

Trasporti

Altri settori

Altro

Emissioni fuoriuscite da combustibili

Combustibili solidi

Petrolio e gas naturale

Altro

Processi industriali

Prodotti minerali

Industria chimica

Metallurgia

Altre produzioni

Produzione di idrocarburi alogenati e di esafluoro di zolfo

Consumo di idrocarburi alogenati e di esafluoro di zolfo

Altro

Uso di solventi e di altri prodotti

Agricoltura

Fermentazione enterica

Trattamento del letame

Risicoltura

Terreni agricoli

Incendi controllati delle savane

Incenerimento sul luogo di rifiuti agricoli

Altro

Rifiuti

Discariche per rifiuti solidi

Trattamento delle acque reflue

Incenerimento dei rifiuti

Altro


Allegato B

 

Parte

Quantificazione degli impegni di limitazione o di riduzione delle emissioni (percentuale delle emissioni dell'anno o del periodo di riferimento)

 

 

Australia

108

 

Austria

92

 

Belgio

92

 

Bulgaria*

92

 

Canada

94

 

Comunità Europea

92

 

Croazia*

95

 

Danimarca

92

 

Estonia*

92

 

Federazione Russa*

100

 

Finlandia

92

 

Francia

92

 

Germania

92

 

Giappone

94

 

Grecia

92

 

Irlanda

92

 

Islanda

110

 

Italia

92

 

Lettonia*

92

 

Liechtenstein

92

 

Lituania*

92

 

Lussemburgo

92

 

Monaco

92

 

Norvegia

101

 

Nuova Zelanda

100

 

Olanda

92

 

Polonia*

94

 

Portogallo

92

 

Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord

92

 

Repubblica Ceca*

92

 

Romania*

92

 

Slovacchia*

92

 

Slovenia*

92

 

Spagna

92

 

Stati Uniti d'America

93

 

Svezia

92

 

Svizzera

92

 

Ucraina*

100

 

Ungheria*

94

 

 

 

 

 

* Paesi in transizione verso un'economia di mercato.

 

 

 


L. 18 aprile 2005, n. 62
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (artt. 1 e 14)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 aprile 2005, n. 96, S.O.

(omissis)

Capo I

 

Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari

 

Art. 1

Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi (2) dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/10/CE, della direttiva 2003/20/CE, della direttiva 2003/35/CE, della direttiva 2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della direttiva 2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE, della direttiva 2003/99/CE, della direttiva 2003/122/Euratom, della direttiva 2004/8/CE, della direttiva 2004/12/CE, della direttiva 2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della direttiva 2004/22/CE, della direttiva 2004/25/CE, della direttiva 2004/35/CE, della direttiva 2004/38/CE, della direttiva 2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e della direttiva 2004/101/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis (3).

5-bis. [Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per l'attuazione delle direttive 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 e con la procedura prevista dal presente articolo, può emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'articolo 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, e all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE] (4).

6. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.

7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni.

 

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(2) Per la proroga del termine vedi il comma 2 dell'art. 10, L. 6 febbraio 2007, n. 13 - Legge comunitaria 2006.

(3)  Comma così modificato dall'art. 16, L. 25 gennaio 2006, n. 29 - Legge comunitaria 2005.

(4)  Comma aggiunto dall'art. 16, L. 25 gennaio 2006, n. 29 - Legge comunitaria 2005 - e abrogato dall'art. 1, L. 20 giugno 2007, n. 77.

(omissis)

Art. 14.

Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) considerare la sicurezza energetica nazionale e la salvaguardia della competitività del sistema industriale nazionale incentivando, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie finalizzati all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia;

b) evitare effetti distorsivi sulla concorrenza tra le imprese;

c) assicurare la trasparenza e il pieno accesso del pubblico alle informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai risultati del controllo delle emissioni, fatti salvi unicamente i limiti previsti dalla direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

d) prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa in materia di emissioni e scambio delle relative quote, assicurando anche la pubblicità delle infrazioni stesse e delle relative sanzioni;

e) assicurare la coerenza del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, previsto all'articolo 9 della direttiva da recepire, con il piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e per l'aumento del loro assorbimento, mediante il riconoscimento e la valorizzazione dei livelli di efficienza già raggiunti dal sistema industriale nazionale, con particolare riferimento al settore elettrico, e tenendo conto sia del rapporto costo ed efficacia delle diverse opzioni tecnologiche per la riduzione delle emissioni per le attività contemplate nell'allegato I della direttiva, sia delle potenzialità di abbattimento dei costi di riduzione delle emissioni, attraverso l'impiego dei meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, Clean Development Mechanism e Joint Implementation, secondo quanto previsto dall'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva, sia del contenimento dei costi amministrativi per le imprese anche mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche;

f) conformare il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, di cui alla lettera e), al piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione di gas a effetto serra e per l'aumento del loro assorbimento, preventivamente revisionato, secondo le modalità stabilite dalla delibera del CIPE 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, allo scopo di individuare livelli massimi di emissione consentiti ai settori coinvolti nella direttiva nel periodo 2008-2012; tali livelli devono tenere conto sia degli obiettivi conseguibili, sia dell'efficienza già raggiunta dal sistema produttivo nazionale nel confronto con gli altri Stati membri dell'Unione europea;

g) valorizzare, attraverso opportune iniziative, gli strumenti di programmazione negoziata al fine di rendere efficaci dal punto di vista economico e ambientale le misure di attuazione della direttiva.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con proprio decreto, il formato e le modalità di comunicazione dei dati necessari ai fini dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE, da parte dei gestori degli impianti in esercizio rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della citata direttiva, nonché le modalità di informazione e di accesso del pubblico.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(omissis)

 

 


 

D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216
Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2006, n. 140, S.O.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea, ed in particolare l'articolo 14 che delega il Governo ad emanare la normativa per recepire la direttiva 2003/87/CEE;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che istituisce il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Vista la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, e il Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120;

Vista la decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il Protocollo di Kyoto;

Vista la segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Governo del 6 settembre 2004, concernente le modalità di adozione della direttiva n. 2003/87/CE nel settore elettrico e loro possibili ricadute sui prezzi finali dell'energia e sulla concorrenzialità;

Vista la direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;

Visto il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, recante disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

Vista la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2004, recante modifica della direttiva n. 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

Considerato che nelle more dell'approvazione del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle attività produttive hanno predisposto il Piano nazionale di assegnazione ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE;

Considerato che il Piano nazionale di assegnazione è stato notificato alla Commissione europea in data 15 luglio 2004 con nota n. 5164/RAS/2004;

Considerato che il Piano nazionale di assegnazione è stato successivamente integrato in data 24 febbraio 2005, a seguito del completamento della raccolta dei dati relativi agli impianti soggetti alla direttiva 2003/87/CE;

Considerate le trasformazioni in atto nella struttura del parco di generazione nazionale e nelle modalità di dispacciamento e l'esigenza di contenere gli effetti sui prezzi dell'energia elettrica conseguenti all'attuazione della direttiva 2003/87/CE;

Visto il regolamento (CE) 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la decisione della Commissione C(2004)/130, del 29 gennaio 2004, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE;

Considerato che la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, consentirà, a partire dal 2005, ai gestori di utilizzare nel sistema comunitario le riduzioni delle emissioni certificate ed a partire dal 2008 di utilizzare le unità di riduzione delle emissioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;

Visti i pareri espressi in data 15 febbraio 2006, dalla VIII e dalla XIV Commissione permanente della Camera dei deputati e, in data 22 febbraio 2006, dalla V Commissione permanente della Camera dei deputati, nonchè il parere espresso, in data 28 febbraio 2006, dalla 13ª Commissione del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso in data 9 febbraio 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

Oggetto.

1. Il presente decreto reca le disposizioni per il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2003/87/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio e della direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120.

 

Art. 2

Campo di applicazione.

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle emissioni provenienti dalle attività indicate nell'allegato A ed ai gas ad effetto serra elencati nell'allegato B.

 

Art. 3

Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) attività di attuazione congiunta: un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, o del Protocollo di Kyoto;

b) attività di meccanismo di sviluppo pulito: un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto;

c) attività di progetto: un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto;

d) autorizzazione ad emettere gas a effetto serra: l'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 4;

e) emissioni: il rilascio in atmosfera dei gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto;

f) gas a effetto serra: i gas di cui all'allegato B;

g) gestore: persona che detiene o gestisce un impianto o alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo;

h) impianto: un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato A e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte nel medesimo sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;

i) impianto termoelettrico: un impianto di produzione di energia elettrica, anche in combinazione con altri flussi energetici appartenente al settore termoelettrico così come definito nell'ambito del Piano nazionale di assegnazione;

l) Italian Carbon Fund: fondo di acquisto di crediti derivanti da attività di attuazione congiunta e derivanti da attività di meccanismo di sviluppo pulito istituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo presso la Banca Mondiale;

m) nuove entrante: per il primo periodo di riferimento un impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato A, entrato in esercizio dal 1° gennaio 2004 o, nel caso di impianto termoelettrico, dal 1° gennaio 2005; per i periodi di riferimento successivi un impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato A, che ha ottenuto una autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra o un aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra a motivo di modifiche significative alla natura o al funzionamento dell'impianto, o suoi ampliamenti, a seguito della notifica alla Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione;

n) persona: qualsiasi persona fisica o giuridica;

o) pubblico: una o più persone nonchè le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone;

p) quota di emissioni: il diritto ad emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente nel primo periodo di riferimento o nei periodi di riferimento successivi, valido unicamente per rispettare le disposizioni del presente decreto e cedibile conformemente al medesimo;

q) riduzione delle emissioni certificate: di seguito denominata CER, un'unità di riduzione delle emissioni rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;

r) tonnellata di biossido di carbonio equivalente: una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO2) o una quantità di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato nell'allegato B che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario;

s) verificatore: soggetto indipendente accreditato ai sensi dell'articolo 17 con la responsabilità di verificare le dichiarazioni del gestore sui dati delle emissioni secondo quanto stabilito dall'articolo 16;

t) parte inclusa nell'allegato I: una parte elencata nell'Allegato I alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, UNFCCC, che ha ratificato il Protocollo di Kyoto come indicato all'articolo 1, paragrafo 7, del protocollo medesimo;

u) unità di riduzione delle emissioni: di seguito denominata ERU, un'unità di riduzione delle emissioni rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del protocollo medesimo.

 

2. Ai fini del presente decreto si intende altresì per:

a) autorità nazionale competente: l'autorità competente ai fini dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE di cui all'articolo 8;

b) direttiva 2003/87/CE: la direttiva 2003/87CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;

c) direttiva 2004/101/CE: la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

d) entrata in esercizio: l'avvio o il riavvio dell'attività dell'impianto con rilascio in atmosfera di emissioni di gas a effetto serra anche in assetto di collaudo. Per gli impianti termoelettrici, l'entrata in esercizio corrisponde con la data di primo parallelo dell'impianto;

e) fonte: un punto o processo individualmente identificabile dell'impianto da cui sono emessi gas a effetto serra rientranti nel campo di applicazione del presente decreto;

f) impianto esistente: per il primo periodo di riferimento un impianto entrato in esercizio prima del 1° gennaio 2004 o, nel caso di impianto termoelettrico, prima del 1° gennaio 2005; per i periodi di riferimento successivi un impianto che ha ottenuto una autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra prima della notifica alla Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione;

g) primo periodo di riferimento: il triennio che ha inizio il 1° gennaio 2005;

h) periodi di riferimento successivi: i quinquenni a partire dal 1° gennaio 2008;

i) PNA: Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di cui all'articolo 10;

l) quantità di emissioni: quantità di emissioni misurate in tonnellata di biossido di carbonio equivalente;

m) Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni: di seguito denominato «Registro», banche di dati in formato elettronico secondo quanto definito nell'articolo 14.

 

Art. 4

Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nessun impianto può esercitare le attività elencate nell'allegato A che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato in relazione a tali attività, senza essere munito dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dall'autorità nazionale competente.

 

Art. 5

Domanda di autorizzazione.

1. Fatto salvo gli impianti autorizzati ai sensi dei decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle attività produttive DEC/RAS/2179/2004, DEC/RAS/2215/04 e DEC/RAS/013/05 e quelli per i quali sono state inoltrate le domande di autorizzazione o di aggiornamento dell'autorizzazione prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il gestore di un impianto che esercita le attività elencate nell'allegato A che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato hanno obbligo di presentare all'autorità nazionale competente domanda di autorizzazione ad emettere gas serra.

2. La domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è presentata all'autorità nazionale competente almeno novanta giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto.

3. L'autorità nazionale competente stabilisce le informazioni che il gestore deve fornire e le modalità per l'invio della domanda. L'allegato C individua un elenco minimo delle informazioni da trasmettere con la domanda, nonchè le modalità di trasmissione delle stesse.

4. Per la raccolta e l'elaborazione delle domande di cui ai commi 1, 2 e 3 l'autorità nazionale competente si avvale del supporto operativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo.

 

Art. 6

Rilascio e contenuto dell'autorizzazione.

1. L'autorità nazionale competente verifica la completezza e la correttezza della domanda di autorizzazione e rilascia l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. Il suddetto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte dell'autorità nazionale competente di ulteriori informazioni al gestore dell'impianto e fino al ricevimento delle informazioni richieste.

2. L'autorizzazione, di cui al comma 1, contiene almeno i seguenti elementi:

a) nome e indirizzo del gestore;

b) descrizione delle attività e delle emissioni dell'impianto;

c) disposizioni in tema di monitoraggio con specificazione della metodologia e della frequenza del monitoraggio dello stesso;

d) disposizioni in tema di comunicazioni;

e) obbligo di restituzione delle quote di emissioni secondo quanto disposto dall'articolo 15, comma 7, verificate ai sensi dell'articolo 16;

f) termine di durata stabilito dall'autorità nazionale competente.

 

Art. 7

Aggiornamento dell'autorizzazione.

1. Il gestore richiede l'aggiornamento dell'autorizzazione, con le modalità e nelle forme definite dall'autorità nazionale competente, nel caso di modifiche della natura o del funzionamento dell'impianto, di suoi ampliamenti, di modifiche dell'identità del gestore, ovvero di modifiche della metodologia di monitoraggio. La domanda di aggiornamento dell'autorizzazione, è presentata dal gestore dell'impianto all'autorità nazionale competente almeno novanta giorni prima della data in cui la modifica o l'ampliamento ha effetto.

2. L'autorità nazionale competente verifica la completezza e la correttezza della richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione e rilascia l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Il suddetto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte dell'autorità nazionale competente di ulteriori informazioni al gestore dell'impianto e fino al ricevimento delle informazioni richieste.

3. L'autorità nazionale competente aggiorna altresì le autorizzazioni a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento nazionale e comunitario.

 

Art. 8

Autorità nazionale competente.

1. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo, il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE, nel seguito denominato «Comitato», che svolge la funzione di autorità nazionale competente.

2. Il Comitato ha il compito di:

a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione, presentarlo al pubblico per la consultazione e sottoporlo all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive;

b) notificare alla Commissione il Piano nazionale di assegnazione approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro delle attività produttive;

c) predisporre la decisione di assegnazione delle quote di emissione sulla base del PNA e del parere della Commissione europea di cui all'articolo 9, comma 3, della direttiva n. 2003/87/CE, presentarla al pubblico per consultazione e sottoporla all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive;

d) disporre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalità definite nell'ambito del PNA;

e) definire le modalità di presentazione da parte del pubblico di osservazioni sulle materie di cui al presente comma, lettere a) e c), nonchè i criteri e le modalità con cui tali osservazioni sono tenute in considerazione;

f) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, di cui all'articolo 4;

g) aggiornare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 7;

h) rilasciare annualmente una parte delle quote assegnate;

i) approvare ai sensi dell'articolo 19 i raggruppamenti di impianti che svolgono un'attività elencata nell'allegato A;

l) impartire disposizioni all'amministratore del registro di cui all'articolo 14;

m) accreditare i verificatori ed esercitare il controllo sulle loro attività ai sensi dell'articolo 17;

n) definire i criteri di svolgimento delle attività di verifica e di predisposizione del relativo attestato conformemente a quanto previsto dall'allegato D e dalla decisione della Commissione europea C(2004)130;

o) irrogare le sanzioni di cui all'articolo 20 e rendere pubblici i nomi dei gestori che hanno violato i requisiti per la restituzione di quote di emissioni a norma dell'articolo 16, comma 2, della direttiva 2003/87/CE;

p) definire eventuali disposizioni attuative in materia di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei principi di cui all'allegato E, e di quanto previsto dalla decisione della Commissione europea C(2004)130;

q) definire le modalità e le forme di presentazione della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e della richiesta di aggiornamento di tale autorizzazione;

r) definire le modalità per la predisposizione e l'invio della dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 5, sulla base dei contenuti minimi di cui all'allegato F;

s) rilasciare quote in cambio di CER ed ERU secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi 8 e 9;

t) predisporre e presentare alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 23.

 

3. Il Comitato è composto da sei membri, di cui tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e tre dal Ministro delle attività produttive. Il direttore generale della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il direttore generale della Direzione per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive sono membri permanenti del Comitato. I rimanenti membri sono scelti tra i funzionari delle due amministrazioni, e rimangono in carica per quattro anni.

 

4. Le modalità di funzionamento del Comitato saranno definite in un apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive; il regolamento dovrà assicurare la costante operatività e funzionalità del Comitato in relazione agli atti e deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi del presente decreto.

 

5. Le decisioni del Comitato sono formalizzate con proprie deliberazioni, assunte a maggioranza dei componenti, di cui viene data adeguata informazione ai soggetti interessati. Sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le deliberazioni inerenti:

a) il Piano nazionale di cui alla lettera a), comma 2, da sottoporre alla consultazione del pubblico;

b) il Piano nazionale di assegnazione di cui alla lettera b) del comma 2 notificato alla Commissione europea;

c) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 2 da sottoporre alla consultazione del pubblico;

d) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 2 approvata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro delle attività produttive;

e) le deliberazioni inerenti ai compiti di cui alle lettere p), q) e r) del comma 2.

6. Per le attività di sua competenza il Comitato si avvale degli uffici della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e degli uffici della Direzione generale energia e risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, nonchè dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA); al fine di assicurare il coordinamento tra i suddetti soggetti il Comitato può istituire apposito gruppo di lavoro. Per garantire la partecipazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti interessati all'attuazione del presente decreto, il Comitato promuove l'istituzione di appositi gruppi di lavoro anche su materie specifiche (2).

7. La partecipazione al Comitato e ai gruppi di lavoro non dà luogo alla corresponsione di indennità, emolumenti, compensi o rimborsi spese.

 

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(2) Vedi, anche, gli articoli 1, 9 e 10, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78.

 

Art. 9

Coordinamento con altri dispositivi di legge.

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza Unificata, promuove il coordinamento degli adempimenti disciplinati dal presente decreto con:

a) il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che recepisce la direttiva 96/61/CE, e successive modificazioni relativo alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

b) il regolamento CE n. 761/2001 (EMAS), articolo 10, comma 2.

 

Art. 10

Piano nazionale di assegnazione.

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle attività produttive, approvano per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), il Piano nazionale di assegnazione, nel seguito denominato «PNA», predisposto dal Comitato entro diciotto mesi prima dell'inizio del periodo in questione. Il PNA determina il numero totale di quote di emissioni che si intendono assegnare per il periodo di riferimento, nonchè le modalità di assegnazione e di rilascio delle stesse ai singoli impianti. Il PNA, inoltre definisce i criteri di definizione degli impianti nuovi entranti di cui all'articolo 22 e degli impianti in stato di chiusura o sospensione di cui all'articolo 21. Il PNA si fonda su criteri obiettivi e trasparenti, compresi quelli elencati nell'allegato G tenendo in considerazione gli orientamenti per l'attuazione degli stessi elaborati dalla Commissione. Il PNA è predisposto nel rispetto dei criteri di cui ai commi 2 e 3 tenuto conto delle osservazioni del pubblico (3).

2. Nel definire le modalità di assegnazione delle quote di emissioni ai singoli impianti, il PNA:

a) salvaguarda la sicurezza ed economicità del sistema energetico nazionale e degli approvvigionamenti energetici;

b) tutela la competitività del sistema produttivo, evitando effetti distorsivi della concorrenza fra imprese;

c) tiene conto del potenziale di crescita dei settori interessati dall'attuazione della direttiva 2003/87/CE;

d) riconosce e valorizza le azioni di incremento dell'efficienza energetica e di miglioramento ambientale intraprese nei settori interessati dall'attuazione della direttiva n. 2003/87/CE, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

e) prevede modalità che assicurino che, per il quinquennio che ha inizio il 1° gennaio 2008, almeno il novanta per cento delle quote di emissioni siano assegnate a titolo gratuito.

3. Le modalità di assegnazione delle quote di emissione agli impianti termoelettrici tengono altresì conto delle trasformazioni in atto nella struttura del parco di generazione nazionale e delle modalità di dispacciamento di merito economico, al fine di contenerne gli effetti sui prezzi dell'energia elettrica.

4. Alle modifiche ed integrazioni del PNA si applica quanto previsto al comma 1.

 

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(3) Con D.M. 18 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2007, n. 36, S.O.) è stato approvato il Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012.

 

Art. 11

Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni agli impianti.

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle attività produttive, approvano la decisione di assegnazione predisposta dal Comitato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c). Il Comitato dispone l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalità definite nell'ambito del PNA.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato rilascia, sulla base dell'assegnazione di cui al comma 1, le quote di emissioni al gestore di ciascun impianto autorizzato che, al 1° gennaio dello stesso anno, non si trovi in stato di chiusura o di sospensione di cui all'articolo 21.

3. Per gli impianti nuovi entranti il Comitato predispone l'assegnazione delle quote di emissione entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione. Contestualmente il Comitato procede al rilascio delle quote di emissione relativamente al primo anno di attività dell'impianto o di parte di esso.

4. Il Comitato comunica il rilascio delle quote di emissioni al gestore dell'impianto e all'amministratore del registro di cui all'articolo 14, comma 2.

 

Art. 12

Raccolta dati per l'assegnazione delle quote di emissione.

1. Ai fini dell'assegnazione delle quote d'emissione, i gestori degli impianti comunicano al Comitato, nei tempi e con le modalità da questo stabilite, almeno le informazioni di cui all'allegato H.

 

2. Il Comitato modifica ove necessario la tempistica e le modalità di comunicazione delle informazioni richieste di cui all'allegato H.

 

 

Art. 13

Monitoraggio delle emissioni.

1. Il gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute sia nell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dal Comitato ai sensi dell'articolo 4 sia nelle disposizioni di attuazione della decisione C(2004)/130 della Commissione europea.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono elaborate dal Comitato sulla base dei principi di cui all'allegato E e di quanto stabilito nella decisione della Commissione europea C(2004)/130.

Art. 14

Registro nazionale delle emissioni e delle quote d'emissioni.

1. È istituito e conservato senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso la Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni al fine dell'accurata contabilizzazione delle quote di emissioni rilasciate, possedute, trasferite, restituite e cancellate secondo le modalità previste dal presente decreto. Nel Registro sono annotati i dati contenuti nella dichiarazione annuale delle emissioni di ciascun impianto di cui all'articolo 15, comma 5. Il Registro assolve inoltre alle funzioni del registro nazionale previsto dall'articolo 6 della decisione 280/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e opera secondo le specifiche funzionali di cui al regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione europea, del 21 dicembre 2004, per l'attuazione di un sistema di registri, standardizzato e sicuro.

2. Sulla base delle disposizioni impartite dal Comitato di cui all'articolo 8 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio svolge per mezzo della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo le funzioni di amministratore del registro di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2216/2004.

3. Qualsiasi persona può possedere quote di emissioni. Il Registro contiene separata contabilità delle quote di emissioni possedute da ciascuna persona. Nei casi in cui una stessa persona rivesta il ruolo di gestore di più impianti, il Registro contiene contabilità separata per ciascun impianto.

4. Il gestore di un impianto che esercita le attività elencate nell'allegato A, nonchè qualsiasi persona che intenda trasferire, restituire o cancellare quote ai sensi dell'articolo 15 ha l'obbligo di presentare all'amministratore del registro domanda di iscrizione; le modalità di richiesta della suddetta domanda sono stabilite dall'amministratore del Registro.

5. Il Registro è accessibile al pubblico secondo le modalità e nei limiti previsti dall'Allegato XVI del regolamento (CE) n. 2216/2004.

6. Alla gestione del registro di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane e strumentali operanti nell'ambito della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

 

Art. 15

Trasferimento, restituzione e cancellazione delle quote di emissioni.

1. Il trasferimento delle quote di emissioni è libero, salvi gli adempimenti previsti dal presente articolo.

2. Le quote di emissioni rilasciate da autorità competenti di altri Stati membri dell'Unione europea possono essere utilizzate per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto.

3. L'amministratore del registro di cui all'articolo 14, comma 2, effettuate le necessarie verifiche, procede al trasferimento delle quote di emissione. Le modalità di richiesta del trasferimento e le modalità di verifica sono definite dal Comitato.

4. Le operazioni di trasferimento, restituzione o cancellazione di quote sono soggette ad annotazione nel Registro.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il gestore di ciascun impianto invia al Comitato, entro il 31 marzo di ciascun anno, una dichiarazione relativa alle attività ed alle emissioni dell'impianto nell'anno solare precedente. La dichiarazione deve essere corredata dall'attestato di verifica di cui all'articolo 16.

6. Nei casi in cui la dichiarazione di un gestore non è corredata dall'attestato di verifica, l'amministratore del registro provvede affinchè il gestore dell'impianto o, nel caso in cui l'impianto faccia parte di un raggruppamento di cui all'articolo 19, l'amministratore fiduciario del raggruppamento di cui l'impianto fa parte non possa trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la suddetta dichiarazione non sia corredata di tale attestato.

7. Il gestore di ciascun impianto è tenuto a restituire, entro il 30 aprile di ciascun anno, quote di emissione annotate sul Registro e corrispondenti alle quantità di emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno solare precedente, come dichiarate e verificate ai sensi del comma 5. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di restituzione di cui al presente comma il gestore può unicamente utilizzare quote di emissione di cui abbia ottenuto l'annotazione nel Registro a proprio favore. Il gestore di impianti in chiusura è tenuto a restituire quote secondo le modalità definite nell'ambito del PNA l'amministratore del registro procede alla cancellazione dal Registro delle quote di emissioni restituite.

8. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, nel corso del primo periodo di riferimento, ai fini del rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di cui al comma 7, i gestori sono autorizzati ad utilizzare le CER derivanti dalle attività di progetto nell'ambito del sistema comunitario di scambio. Ciò avviene mediante il rilascio e l'immediata cessione, da parte del Comitato, di una quota di emissioni in cambio di una CER. L'amministratore del registro cancella le CER utilizzate da gestori nel corso del primo periodo di riferimento.

9. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, nel corso di ciascuno dei periodi di riferimento successivi, ai fini del rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di cui al comma 7, i gestori sono autorizzati ad utilizzare le ERU e le CER derivanti dalle attività di progetto nell'ambito del sistema comunitario di scambio fino ad una percentuale della quota di emissioni assegnata ad ogni impianto così come specificata nel PNA per tale periodo. La conversione avviene mediante il rilascio e l'immediata cessione, da parte dello Stato membro, di una quota di emissioni in cambio di una CER o di una ERU detenuta dal gestore interessato nel Registro.

10. Tutte le CER e le ERU che sono rilasciate e possono essere utilizzate ai sensi della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto e delle successive decisioni adottate a norma di tali strumenti possono essere utilizzate nel sistema comunitario:

a) fatto salvo l'obbligo per i gestori di astenersi dall'utilizzare CER ed ERU generate da impianti nucleari nell'ambito del sistema comunitario durante il primo periodo di riferimento ed il primo dei periodi di riferimento successivi;

e

b) fatta eccezione per le CER ed ERU derivanti da attività di utilizzo del territorio, variazione della destinazione d'uso del territorio e silvicoltura.

11. Il Comitato procede ad assicurare il rispetto delle condizioni di cui comma 10 nonchè a porre in essere le attività connesse all'applicazione dell'articolo 11-ter della direttiva 2003/87/CE.

12. L'amministratore del registro provvede alla cancellazione delle quote di emissioni in qualsiasi momento su richiesta del detentore delle stesse.

 

Art. 16

Verifica delle comunicazioni delle emissioni.

1. La verifica della dichiarazione accerta l'affidabilità, credibilità e precisione dei sistemi di monitoraggio, dei dati e delle informazioni presentate e riguardanti le emissioni rilasciate dall'impianto. La verifica ha esito positivo qualora non rilevi discrepanze tra i dati e le informazioni sulle emissioni contenute nella dichiarazione e le emissioni effettive.

2. L'attestato di verifica della dichiarazione è rilasciato in esito a positivo controllo della dichiarazione stessa, da un verificatore accreditato secondo quanto previsto all'articolo 17, comma 1.

3. Per ciascun periodo di riferimento di cui alle lettere g) ed h) del comma 2 dell'articolo 3, contestualmente alla prima verifica della dichiarazione delle emissioni di ogni impianto, il verificatore accerta inoltre la congruenza della dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 5, con la comunicazione di cui all'articolo articolo 12, comma 1. Il verificatore comunica i risultati di tale verifica al Comitato contestualmente al rilascio dell'attestato di verifica.

4. Il verificatore deve essere persona indipendente dal gestore che presenta la dichiarazione a cui la verifica si riferisce e deve svolgere la verifica stessa con serietà ed obiettività.

5. Ai fini dello svolgimento della verifica, il gestore deve garantire al verificatore l'accesso all'impianto ed a tutti i documenti ed informazioni relativi all'attività oggetto della verifica. Il verificatore è tenuto alla riservatezza dei dati e delle informazioni di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento di detta attività.

 

Art. 17

Accreditamento dei verificatori.

1. Il Comitato, sulla base di proprio regolamento, accredita i verificatori dotati di adeguata professionalità e che dimostrino di conoscere:

a) le disposizioni del presente decreto e della direttiva 2003/87/CE, nonchè le specifiche e gli orientamenti adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva stessa;

b) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attività sottoposte a verifica;

c) tutte le informazioni esistenti su ciascuna fonte di emissione, con particolare riguardo al rilevamento, alla misurazione, al calcolo e alla comunicazione dei dati.

2. Per l'espletamento delle procedure di accreditamento il Comitato si avvale del supporto tecnico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo.

3. È istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo il Registro dei verificatori accreditati. Tale registro viene gestito sulla base di disposizioni impartite dal Comitato.

4. Il Comitato assicura il riconoscimento, in regime di reciprocità, degli attestati di verifica emessi da verificatori accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea.

5. Alla gestione del registro di cui al comma 3 si provvede con le risorse umane e strumentali operanti nell'ambito della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

 

Art. 18

Validità delle quote.

1. Le quote hanno validità per le emissioni rilasciate durante il periodo di riferimento per il quale sono state assegnate.

2. Entro il 30 aprile del 2008 l'amministratore del registro cancella le quote assegnate per il primo periodo di riferimento che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 11.

3. A partire dal 2013, entro il 30 aprile del primo anno di ciascun periodo di riferimento, l'amministratore del registro cancella le quote che non sono più valide e che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 11. Il Comitato procede a sostituire le quote così cancellate tramite rilascio di quote valide per il periodo di riferimento in corso.

 

Art. 19

Raggruppamenti.

1. I gestori degli impianti che svolgono un'attività elencata nell'allegato A che intendono costituire un raggruppamento presentano istanza al Comitato precisando gli impianti e il periodo per i quali intendono costituire il raggruppamento e nominano un amministratore fiduciario quale responsabile per l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 3 e 6.

2. Il Comitato presenta alla Commissione europea l'istanza di cui al comma 1. Il Comitato si pronuncia sull'istanza di cui al comma 1 entro novanta giorni dal ricevimento della stessa. Il suddetto termine è interrotto nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori informazioni ai gestori degli impianti e fino al ricevimento, da parte del Comitato, delle informazioni richieste.

3. All'amministratore fiduciario del raggruppamento è conferito dai gestori degli impianti partecipanti, un quantitativo totale di quote di emissione pari alla somma delle quote assegnate agli impianti stessi.

4. Ai sensi dell'articolo 15, comma 6, all'amministratore fiduciario non è permesso effettuare ulteriori trasferimenti se la comunicazione di un gestore appartenente al raggruppamento non sarà stata ritenuta conforme ai sensi dell'articolo 15, comma 5.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, nel caso di impianto appartenente a raggruppamento l'amministratore fiduciario sostituisce il gestore dell'impianto nell'ottemperanza agli obblighi di restituzione previsti dall'articolo 15, comma 7.

6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, relativamente alla restituzione di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni totali degli impianti appartenenti al raggruppamento, l'amministratore fiduciario è soggetto alle sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'articolo 20, comma 7. La responsabilità dell'amministratore fiduciario non esclude la responsabilità di ciascun gestore per il pagamento delle suddette sanzioni pecuniarie qualora a ciò non provveda l'amministratore fiduciario.

 

7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo, nell'ambito delle procedure che regolano l'Italian Carbon Fund stabilisce le modalità attraverso le quali i crediti derivanti da attività di attuazione congiunta e da attività di meccanismo di sviluppo pulito dell'Italian Carbon Fund sono trasferiti alle imprese che necessitano di quote per ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 15.

 

Art. 20

Sanzioni.

1. Chiunque esercita un'attività regolata dal presente decreto senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione, di 40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 4 entro trenta giorni dalla data d'accertamento della violazione. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato dispone la sospensione amministrativa dell'attività dell'impianto.

3. Il gestore dell'impianto che non comunichi le informazioni di cui all'articolo 12 nei tempi e con le modalità ivi previsti è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. Il Comitato diffida il gestore che non ha comunicato le suddette informazioni a comunicarle entro quindici giorni dalla data di ricevimento della diffida. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato dispone la sospensione amministrativa dell'attività dell'impianto.

4. Nel caso in cui le informazioni di cui all'articolo 12 risultino false o non veritiere, il gestore dell'impianto è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria di 40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi, per ogni quota di emissione indebitamente assegnata sulla base delle informazioni risultate false e non veritiere. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni indebitamente assegnate. Tale restituzione è contestuale all'atto della restituzione delle quote nell'anno civile successivo alla rilevazione della non veridicità della dichiarazione.

5. Nel caso in cui le informazioni di cui all'articolo 12, verificate ai sensi dell'articolo 16, risultino non congruenti il gestore dell'impianto è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria di 20 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi, per ogni quota di emissione indebitamente assegnata sulla base delle informazioni risultate non conformi. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni indebitamente assegnate. Tale restituzione è contestuale all'atto della restituzione delle quote nell'anno civile successivo alla rilevazione della non veridicità della dichiarazione.

6. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che entro il 30 aprile di ogni anno non presenti la dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 5, corredata dal relativo attestato di verifica di cui all'articolo 16 o renda dichiarazione falsa o incompleta, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.

7. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che nei tempi previsti all'articolo 15, comma 7, non restituisca quote di emissioni [i] nelle quantità di cui alla dichiarazione prevista all'articolo 16 comma 5, [ii] in caso di omessa dichiarazione, nelle quantità pari alla quantità di emissioni effettivamente emesse, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni quota non restituita, di 40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni indebitamente assegnate.

8. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che non fornisce la comunicazione ai sensi dell'articolo 21 è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 100.000 euro aumentata da 20 euro a 100 euro per ogni quota di emissione indebitamente rilasciata a seguito della mancata ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 21.

9. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che non fornisce la comunicazione ai sensi dell'articolo 7 è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 100.000 euro.

10. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Comitato di cui all'articolo 8 ed al procedimento si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

11. Il verificatore che rilasci attestati di verifica pur essendo a conoscenza di differenze significative tra i dati e le informazioni sulle emissioni contenute nella dichiarazione e le emissioni effettive è soggetto al ritiro dell'accreditamento e ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 40 euro per ogni tonnellata effettivamente emessa dall'impianto in eccesso alle emissioni dichiarate e verificate.

 

Art. 21

Chiusure e Sospensioni.

1. Un impianto viene considerato in stato di chiusura nei casi in cui interrompe le proprie attività in via definitiva.

2. Un impianto viene considerato in stato di sospensione nei casi in cui l'impianto sospende le proprie attività di produzione in via temporanea.

3. I gestori degli impianti in stato di chiusura o in stato di sospensione devono:

a) comunicare al Comitato il sopraggiunto stato di chiusura o stato di sospensione entro dieci giorni dal verificarsi dello stesso;

b) inviare al Comitato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui alla lettera a), tramite il registro una dichiarazione sulla quantità di emissioni rilasciate dall'impianto fino alla data della chiusura. La dichiarazione deve essere corredata di attestato di verifica di cui all'articolo 16;

c) restituire, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui alla lettera a), quote di emissione annotate sul Registro e corrispondenti alle quantità di emissioni rilasciate dall'impianto così come da dichiarazione di cui alla lettera a).

4. L'amministratore del registro procede alla cancellazione dal Registro delle quote di emissioni restituite ai sensi del comma 3, lettera c).

5. Nei casi di parziale chiusura o sospensione, per i quali le condizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano solo a parte dell'impianto, i gestori devono comunicare al Comitato almeno sessanta giorni prima della data di prevista chiusura o sospensione parziale ed inoltrare la richiesta di aggiornamento della autorizzazione.

6. Il PNA di cui all'articolo 10, definisce i criteri per l'individuazione e le modalità di gestione degli impianti in stato di chiusura ovvero in stato di sospensione incluse quelle parziali.

 

Art. 22

Nuovi entranti.

1. L'assegnazione delle quote ai nuovi entranti tiene in considerazione:

a) le migliori tecnologie disponibili a livello di settore nel caso di impianti o parti di impianto costruiti ex-novo;

b) eventuali assegnazioni e rilasci precedenti nel caso di impianti esistenti o ripresa di attività;

c) le capacità di produzione e previsione di attività dell'impianto;

d) livelli di utilizzo della capacità di produzione registrati nell'ambito del settore di appartenenza.

2. Il Comitato definisce, nell'ambito del PNA di cui all'articolo 10, i criteri per l'individuazione e le modalità di assegnazione delle quote agli impianti nuovi entranti.

 

Art. 23

Relazione alla Commissione europea.

1. Ogni anno il Comitato presenta alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente decreto. La relazione riserva un'attenzione particolare alle disposizioni prese ai fini dell'assegnazione delle quote di emissioni, dell'impiego delle ERU e delle CER nel sistema comunitario, della tenuta dei registri dell'applicazione degli orientamenti in materia di monitoraggio e comunicazioni, delle verifiche e delle questioni riguardanti il rispetto della presente direttiva e il trattamento fiscale delle emissioni rilasciate, se del caso. La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 30 giugno 2005. La relazione è elaborata sulla scorta di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE.

 

Art. 24

Accesso all'informazione.

1. Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto, nonchè le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra e che sono detenute dal Comitato, vengono messe a disposizione del pubblico ai sensi della direttiva 2003/4/CE.

 

Art. 25

Abrogazioni.

1. Il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, è abrogato fatte salve le sanzioni per le violazioni delle disposizioni ivi previste commesse fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 26

Disposizioni finanziarie.

1. Alle attività di cui agli articoli 4, 7 e 17 si fa fronte mediante il versamento di un corrispettivo a carico dei richiedenti secondo tariffe e modalità di versamento da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le tariffe del comma 1 devono coprire il costo effettivo dei servizi resi; le tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate ogni due anni; l'aggiornamento deve tener conto dell'indice ISTAT del costo della vita e dell'effettiva complessità delle prestazioni richieste.

3. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere, successivamente, riassegnate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 aprile 2005, n. 62, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione delle amministrazioni interessate alle predette attività.

 

Art. 27

Disposizioni transitorie e finali.

1. Fino alla nomina dei componenti del Comitato di cui all'articolo 8, la funzione di autorità nazionale competente viene assunta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo, che può avvalersi a tale fine dell'APAT senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Nelle more della nomina di cui al comma 1, l'autorizzazione di cui all'articolo 4 è rilasciata o aggiornata con decreto del Direttore generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive.

3. Il PNA predisposto ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero delle attività produttive, inviato alla Commissione europea in data 15 luglio 2004 e successivamente integrato in data 24 febbraio 2005, vale per il primo periodo di riferimento del presente decreto, fatte salve le modifiche e le integrazioni contenute nella decisione della Commissione europea n. C(2005)1527 del 25 maggio 2005.

4. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, sono considerate equipollenti a quelle previste dall'articolo 4 fino alla data del 31 dicembre 2007, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 7 in materia di aggiornamento dell'autorizzazione.

5. Sono fatte salve le disposizioni emanate ai sensi del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316.

6. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate a carico della finanza pubblica.

 

Art. 28

Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato A

 

CATEGORIE DI ATTIVITÀ RELATIVE ALLE

EMISSIONI DI GAS SERRA RIENTRANTI

NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL

PRESENTE DECRETO

 

1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto.

2. Nell'ambito di attività energetiche di cui al punto 1.1 viene definito come impianto di combustione un impianto adibito alla produzione di energia elettrica e calore, inclusivo di eventuali impianti di utenza ad esso asserviti, classificato con i codici NOSE-P 101.01, 101.02, 101.03, 101.04, 101.05 così come previsti dal sistema comunitario Nomenclature of Source Emissions (NOSE). Il calore generato da tali impianti può essere trasferito all'utilizzazione, in forme diverse, tra cui vapore, acqua calda, aria calda, e può essere destinato a usi civili di riscaldamento, raffrescamento o raffreddamento o ad usi industriali in diversi processi produttivi.

3. I valori limite di seguito riportati si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore svolga varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in uno stesso sito, si sommano le capacità di tali attività.

 

Attività

Gas serra

 

 

1. Attività energetiche

 

1.1 Impianti di combustione con una potenza calorifica di

anidride carbonica

 

combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti per

 

 

rifiuti pericolosi o urbani) [1]

 

1.2 Raffinerie di petrolio

 

 

anidride carbonica

1.3 Cokerie

anidride carbonica

2. Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi

 

2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali

anidride carbonica

 

metallici compresi i minerali solforati

 

2.2 Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione

anidride carbonica

 

primaria o secondaria), compresa la relativa colata

 

 

continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora

 

3. Industria dei prodotti minerali

 

3.1 Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento)

anidride carbonica

 

in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500

 

 

tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi

 

 

la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al

 

 

giorno, o inaltri tipi di forni aventi una capacità di

 

 

produzione di oltre 50 tonnellate al giorno

 

3.2 Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli

anidride carbonica

 

destinati alla produzione di fibredi vetro, con capacità di

 

 

fusione di oltre 20 tonnellate al giorno

 

3.3 Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici

anidride carbonica

 

mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni

 

 

refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità

 

 

di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e con una

 

 

capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di

 

 

colata per forno superiore a 300 kg/m3

 

4. Altre attività

 

4.1 Impianti industriali destinati alla fabbricazione:

 

a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie

 

 

fibrose

 

b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a

anidride carbonica

 

20 tonnellate al giorno

 

[1] Qualora le definizioni utilizzate dai codici NOSE-P non risultino sufficientemente dettagliate per classificare il processo associato ad un impianto di combustione, si deve proceda per esclusione: se il processo di combustione in questione non appare altrove nella classificazione NOSE-P, esso va classificato nell'àmbito dei codici NOSE-P 101.01, 101.02, 101.03, 101.04, 101.05

 

Allegato B

 

GAS AD EFFETTO SERRA

DI CUI AL PRESENTE DECRETO-LEGGE

 

Anidride carbonica (CO2)

Metano (CH4)

Protossido di azoto (N2O)

Idrofluorocarburi (HFC)

Perfluorocarburi (PFC)

Esafluoro di zolfo (SF6)

 

Allegato C

 

ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME

RICHIESTE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE

DI DOMANDA PER RILASCIO/ AGGIORNAMENTO

DELL'AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS A EFFETTO SERRA

 

1. Dati identificativi del gestore [2] dell'impianto.

2. Dati identificativi dell'impianto.

3. Descrizione:

- dell'impianto e le sue attività compresa la capacità il funzionamento e la tecnologia utilizzata;

- delle materie prime e secondarie il cui impiego è suscettibile di produrre emissioni elencate nell'allegato B;

- delle fonti di emissioni di gas dell'impianto elencate nell'allegato A, e

- delle misure previste per controllare e comunicare le emissioni secondo le linee guida adottate a norma dell'art. 14.

4. Sintesi non tecnica.

 

MODALITÀ PRINCIPALE DI INVIO

DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

 

I gestori degli impianti devono sottoscrivere il documento con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, ai sensi del decreto legislativo n. 10 del 23 gennaio 2002, ed inviare la domanda di autorizzazione per via telematica.

[2] In un'apposita sezione, da compilare solo in caso di gestori non proprietari, potrebbe essere richiesto di specificare il titolo contrattuale in forza del quale il soggetto richiedente «gestisca o controlli l'impianto» eventualmente fornendo alcuni tipologie contrattuali esemplificative, quali ad esempio affitto di ramo d'azienda, usufrutto di ramo d'azienda, locazione. In caso di contratto atipico (non espressamente disciplinato dal Codice civile) si potrebbe richiedere di sintetizzarne brevemente il contenuto.

 

Allegato D

 

CRITERI APPLICABILI

ALLA VERIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 15

 

Principi generali

 

1. Le emissioni prodotte da ciascuna delle attività indicate nell'allegato I sono soggette a verifica.

2. La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi dell'art. 14, paragrafo 3 e del controllo svolto nell'anno precedente. L'esercizio deve riguardare l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni presentati e riguardanti le emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

a. dati presentati relativamente all'attività e misurazioni e calcoli connessi;

b. scelta e applicazione dei fattori di emissione;

c. calcoli per determinare le emissioni complessive, e

d) se si ricorre a misurazioni, opportunità della scelta e impiego dei metodi di misurazione.

3. Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i dati e le informazioni sono affidabili e credibili e consentono di determinare le emissioni con un grado di certezza elevato. Per dimostrare il «grado di certezza elevato» il gestore deve provare che:

a. i dati presentati non siano incoerenti tra loro;

b. il rilevamento dei dati sia stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili, e

c. i registri dell'impianto siano completi e coerenti.

4. Il responsabile della verifica deve avere accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica.

5. Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che l'impianto abbia eventualmente aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

 

Metodologia

 

Analisi strategica

6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutte le attività svolte presso l'impianto; a tal fine il responsabile della verifica deve avere una panoramica generale di tutte le attività svolte e della relativa importanza a livello di emissioni prodotte.

 

Analisi dei processi

7. La verifica delle informazioni comunicate deve avvenire, per quanto possibile, nella sede dell'impianto. Il responsabile della verifica effettua controlli a campione (spot check) per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi.

 

Analisi dei rischi

8. Il responsabile della verifica sottopone a valutazione tutte le fonti di emissione dell'impianto per verificare l'affidabilità dei dati riguardanti ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni complessive dell'impianto.

9. Sulla base di questa analisi il responsabile della verifica indica esplicitamente le fonti nelle quali è stato riscontrato un elevato rischio di errore, nonchè altri aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive. Ciò riguarda in particolare la scelta dei fattori di emissione e i calcoli necessari per determinare le emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione sarà riservata alle fonti che presentano un elevato rischio di errore e a tali aspetti della procedura di controllo.

10. Il responsabile della verifica deve esaminare tutti i metodi di limitazione dei rischi applicati dal gestore, per ridurre al minimo l'incertezza.

 

Rapporto

11. Il responsabile della verifica predispone un rapporto sul processo di convalida, nel quale dichiara se la comunicazione di cui all'art. 14, paragrafo 3 è conforme. Il rapporto deve indicare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto. Una dichiarazione favorevole sulla comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 può essere presentata se il responsabile della verifica ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive.

 

Allegato E

 

PRINCIPI IN MATERIA DI CONTROLLO

DI CUI ALL'ARTICOLO 13

 

Controllo delle emissioni di biossido di carbonio

Le emissioni vengono monitorate attraverso l'applicazione di calcoli o in base a misurazioni.

 

Calcolo delle emissioni

Le emissioni vengono calcolate applicando la seguente formula:

Dati relativi all'attivita Fattore di emissione Fattore di ossidazione.

I dati relativi alle attività (combustibile utilizzato, tasso di produzione, ecc.) vengono monitorati in base ai dati sulle forniture o a misurazioni.

Vengono utilizzati fattori di emissione riconosciuti. Sono accettabili fattori di emissione specifici alle varie attività per tutti i combustibili. Fattori di default sono accettabili per tutti i combustibili, ad esclusione di quelli non commerciali (rifiuti combustibili come pneumatici e gas derivanti da lavorazioni industriali). Per il carbone devono essere elaborati ulteriormente fattori di default specifici alla vena e per il gas naturale fattori di default specifici per l'UE o per il paese di produzione. I valori di default previsti dall'IPCC (Gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico) sono accettabili per i prodotti di raffineria. Il fattore di emissione della biomassa è pari a zero.

Se il fattore di emissione non tiene conto del fatto che parte del carbonio non viene ossidata si applica un fattore di ossidazione aggiuntivo. Se sono stati calcolati fattori di emissione specifici per le varie attività e l'ossidazione è già stata presa in considerazione, non deve essere applicato alcun fattore di ossidazione.

Vengono applicati i fattori di ossidazione di default ai sensi della direttiva 96/61/CE, a meno che il gestore non dimostri che i fattori specifici alle attività siano più precisi.

Per ciascuna attività, ciascun impianto e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.

 

Misurazioni

Per la misurazione delle emissioni si applicano metodi standard o riconosciuti, supportati da un calcolo delle emissioni.

 

Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra

Vengono utilizzati metodi standard o riconosciuti messi a punto dalla commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

 

Allegato F

 

ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME DA

COMUNICARE ANNUALMENTE AI SENSI

DELL'ARTICOLO 15 COMMA 5

 

A. Dati identificativi del gestore dell'impianto

B. Informazioni che identificano l'impianto, compresi:

- nome dell'impianto,

- indirizzo, codice postale e paese,

- tipo e numero di attività dell'allegato I svolte presso l'impianto,

- indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di una persona di contatto, e

- nome del proprietario dell'impianto e di altre eventuali società capogruppo.

C. Informazioni sulla metodologia e sul sistema di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra in particolare:

a. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel complesso e per la quale le emissioni vengono calcolate:

- dati relativi all'attività,

- fattori di emissione,

- fattori di ossidazione,

- emissioni complessive, e

- elementi di incertezza.

b. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel sito e per la quale le emissioni vengono misurate:

- emissioni complessive,

- informazioni sull'affidabilità dei metodi di misurazione, e

- elementi di incertezza.

D. Per le emissioni prodotte dalla combustione, la comunicazione deve riportare anche il fattore di ossidazione, a meno che il fattore di emissione specifico all'attività non abbia già tenuto conto dell'ossidazione.

 

Allegato G

 

CRITERI PER I PIANI NAZIONALI DI ASSEGNAZIONE

DELLE QUOTE DI CUI AGLI

ARTICOLI 9, 22 E 30

1. La quantità totale delle quote da assegnare per il periodo interessato è coerente con l'obbligo degli Stati membri di limitare le proprie emissioni ai sensi della decisione 2002/358/CE e del Protocollo di Kyoto, tenendo conto, da un lato, della percentuale delle emissioni complessive che tali quote rappresentano rispetto alle emissioni prodotte da fonti che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e, dall'altro, delle politiche energetiche nazionali, e dovrebbe essere coerente con il programma nazionale sui cambiamenti climatici. La quantità totale delle quote da assegnare non deve superare le minime esigenze per la rigorosa applicazione dei criteri del presente allegato. Fino al 2008, la quantità deve essere conforme ad un orientamento mirato al raggiungimento o al superamento dell'obiettivo di ciascuno Stato membro, come previsto dalla decisione 2002/358/CE e dal protocollo di Kyoto.

2. La quantità totale delle quote da assegnare è coerente con le valutazioni dei progressi già realizzati o da realizzare per rispettare i contributi degli Stati membri agli impegni assunti dalla Comunità ai sensi della decisione 93/389/CEE.

3. La quantità delle quote da assegnare è coerente con il potenziale, compreso il potenziale tecnologico, di riduzione delle emissioni delle attività contemplate dal presente sistema. Gli Stati membri possono basare la ripartizione delle quote sulla media delle emissioni dei gas ad effetto serra relative ai prodotti di ciascuna attività e sui progressi realizzabili in ciascuna attività.

4. Il piano è coerente con altri strumenti legislativi e politici della Comunità. Occorre tener conto di inevitabili incrementi delle emissioni dovuti a disposizioni di nuovi atti legislativi.

5. Il piano non opera discriminazioni tra imprese o settori per favorire indebitamente talune imprese o attività, conformemente alle prescrizioni del trattato, in particolare agli articoli 87 e 88.

6. Il piano contiene informazioni sulle modalità alle quali i nuovi entranti potranno cominciare ad aderire al sistema comunitario in ciascuno Stato membro.

7. Il piano può tener conto delle azioni intraprese in fasi precoci e contenere informazioni su come si tiene conto delle azioni intraprese in fasi precoci. I parametri provenienti dai documenti di riferimento relativi alle migliori tecnologie disponibili possono essere utilizzati dagli Stati membri nell'elaborazione dei loro piani di assegnazione nazionali; tali parametri possono incorporare un elemento che tenga conto delle azioni intraprese in fasi precoci.

8. Il piano contiene informazioni su come si tiene conto delle tecnologie pulite, comprese le tecnologie ad alto rendimento energetico.

9. Il piano prevede disposizioni riguardanti le osservazioni che il pubblico può presentare e contiene informazioni sulle modalità con le quali si terrà conto delle suddette osservazioni prima di adottare una decisione in materia di assegnazione delle quote.

10. Il piano include un elenco degli impianti disciplinati dalla presente direttiva con i valori delle quote che saranno assegnate a ciascuno.

11. Il piano può contenere informazioni su come tener conto dell'esistenza di concorrenza tra Paesi/entità esterne all'Unione.

12. Il piano specifica l'importo massimo di CER e di ERU che può essere utilizzato dai gestori nell'ambito del sistema comunitario e inteso come percentuale delle quote di emissioni assegnate a ciascun impianto. La percentuale è coerente con gli obblighi di supplementarità.

 

Allegato H

 

ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME DA

PRESENTARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 12,

COMMA 2

1. Dati identificativi del gestore [3] dell'impianto

2. Dati identificativi dell'impianto

3. Informazioni relativi all'attività dell'impianto, alle produzioni, alle emissioni di combustione ed alle emissioni di processo

4. Informazioni dettagliate relative alle fonti di emissione

5. Informazioni sul sistema di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra

6. Informazioni sull'impiego di materie prime ed ausiliarie il cui impiego e suscettibile di produrre gas ad effetto serra

7. Informazioni sulla tecnologia, sulla capacità e sul funzionamento dell'impianto

 

MODALITÀ PRINCIPALE DI INVIO DELLE

INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13,

COMMA 1

 

I gestori degli impianti devono sottoscrivere il documento con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, ai sensi del decreto legislativo n. 10 del 23 gennaio 2002, ed inviare la domanda di autorizzazione per via telematica.

[3] In un'apposita sezione, da compilare solo in caso di gestori non proprietari, potrebbe essere richiesto di specificare il titolo contrattuale in forza del quale il soggetto richiedente «gestisca o controlli l'impianto» eventualmente fornendo alcuni tipologie contrattuali esemplificative, quali ad esempio affitto di ramo d'azienda, usufrutto di ramo d'azienda, locazione. In caso di contratto atipico (non espressamente disciplinato dal Codice civile) si potrebbe richiedere di sintetizzarne brevemente il contenuto.

 


Normativa comunitaria

 


 

Dir. 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio .

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L 275. Entrata in vigore il 25 ottobre 2003.

(2)  Termine di recepimento: 31 dicembre 2003. Direttiva recepita con D.L. 12 novembre 2004, n. 273, con la L. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), con il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216, con comunicato 24 marzo 2007, con comunicato 24 aprile 2007, con comunicato 5 maggio 2007, con comunicato 26 luglio 2007 e con comunicato 31 agosto 2007.

(3)  Testo rilevante ai fini del SEE.

(4)  Vedi la decisione 2004/156/CE che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della presente direttiva, il regolamento (CE) n. 2216/2004 relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della presente direttiva. Vedi, in attuazione della presente direttiva, la decisione 2005/381/CE.

 

--------------------------------------------------------------------------------

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (5),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (6),

visto il parere del Comitato delle regioni (7),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (8),

considerando quanto segue:

 

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(5)  Pubblicata nella G.U.C.E. 26 marzo 2002, n. C 75 E.

(6)  Pubblicato nella G.U.C.E. 17 settembre 2002, n. C 221.

(7)  Pubblicato nella G.U.C.E. 12 agosto 2002, n. C 192.

(8)  Parere 10 ottobre 2002 del Parlamento europeo, posizione comune 18 marzo 2003 del Consiglio (G.U.U.E. 27 maggio 2003, n. C 125 E) e posizione 2 luglio 2003 del Parlamento europeo e decisione 22 luglio 2003 del Consiglio.

 

(1) Il Libro verde sullo scambio dei diritti di emissione di gas a effetto serra all'interno dell'Unione europea ha lanciato un dibattito in Europa sull'opportunità e sulle modalità di funzionamento di un meccanismo che consenta lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra all'interno dell'Unione europea. Il Programma europeo per il cambiamento climatico ha prospettato una serie di politiche e di misure comunitarie, da definire attraverso un processo di consultazione dei soggetti interessati, compreso un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità (il sistema comunitario) basata sul citato Libro verde. Nelle sue conclusioni dell'8 marzo 2001, il Consiglio ha riconosciuto la particolare importanza del Programma europeo per il cambiamento climatico e dei lavori basati sul Libro verde ed ha sottolineato l'urgenza di avviare iniziative concrete a livello comunitario.

(2) Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, istituito con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, individua nel cambiamento climatico un tema prioritario per le iniziative della Comunità e prevede, per il 2005, l'istituzione di un sistema per lo scambio di emissioni esteso a tutta la Comunità. Tale programma riconosce che la Comunità si è impegnata a conseguire, tra il 2008 e il 2012, una riduzione dell'8% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto al livello del 1990 e che, a più lungo termine, occorrerà che le emissioni di gas a effetto serra diminuiscano del 70% circa rispetto al livello del 1990.

(3) L'obiettivo finale della convenzione quadro delle Nazioni sui cambiamenti climatici, approvata con decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, è di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serro nell'atmosfera a un livello che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza antropica sul sistema climatico.

(4) Una volta entrato in vigore, il protocollo di Kyoto, approvato con decisione 2002/358/CE del Consiglio del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni, impegnerà la Comunità e i suoi Stati membri a ridurre, nel periodo 2008-2012, le loro emissioni antropiche aggregate dei gas a effetto serra elencate nell'allegato A del protocollo nella misura dell'8% rispetto al livello del 1990.

(5) La Comunità e i suoi Stati membri hanno convenuto di adempiere gli impegni a ridurre le emissioni antropiche dei gas a effetto serra di cui al protocollo di Kyoto, ai sensi della decisione 2002/358/CE. La presente direttiva è intesa a contribuire ad un più efficace adempimento degli impegni da parte della Comunità europea e dei suoi Stati membri mediante un efficiente mercato europeo delle quote di emissione dei gas a effetto serra, con la minor riduzione possibile dello sviluppo economico e dell'occupazione.

(6) La decisione 93/389/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO2 e di altri gas a effetto serra nella Comunità, ha istituito un meccanismo per controllare le emissioni di gas a effetto serra e valutare i progressi realizzati ai fini del rispetto degli impegni assunti in ordine a tali emissioni. Detto meccanismo aiuterà gli Stati membri a determinare la quantità totale di quote di emissioni da assegnare.

(7) Sono necessarie disposizioni comunitarie sull'assegnazione di quote di emissioni da parte degli Stati membri onde contribuire a preservare l'integrità del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza.

(8) Gli Stati membri dovrebbero tener conto, al momento dell'assegnazione delle quote, del potenziale di riduzione delle emissioni delle attività del processo industriale.

(9) Gli Stati membri possono disporre di rilasciare quote di emissione valide soltanto per un periodo quinquennale che inizia nel 2008 a persone in relazione a quote soppresse corrispondenti a riduzioni di emissioni effettuate da dette persone sul loro territorio nazionale durante il periodo triennale che inizia nel 2005.

(10) A decorrere da tale periodo quinquennale, i trasferimenti di quote di emissione ad un altro Stato membro comporteranno corrispondenti adeguamenti delle quantità assegnate a titolo del protocollo di Kyoto.

(11) È opportuno che gli Stati membri assicurino che i gestori che esercitano determinate attività siano in possesso di un'autorizzazione a emettere gas a effetto serra e controllino e notifichino le proprie emissioni di gas a effetto serra specificate in relazione a tali attività.

(12) Gli Stati membri dovrebbero determinare le sanzioni per le violazioni della presente direttiva ed assicurarsi che dette sanzioni siano applicate. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(13) Per assicurare la trasparenza, il pubblico dovrebbe avere accesso alle informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai risultati del controllo delle emissioni, fatti salvi unicamente i limiti previsti dalla direttiva 2003/4/CE, del 28 gennaio 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

(14) Gli Stati membri dovrebbero presentare una relazione sull'attuazione della presente direttiva da redigere secondo la direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente.

(15) L'inclusione di impianti supplementari nel sistema comunitario dovrebbe essere conforme alle disposizioni della presente direttiva e la copertura dello schema comunitario può pertanto essere estesa alle emissioni di gas a effetto serra diversi dal biossido di carbonio, fra cui quelli provenienti dall'alluminio e dalle attività chimiche.

(16) La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di mantenere o stabilire sistemi nazionali di scambio che disciplinino le emissioni di gas ad effetto serra provenienti da attività diverse da quelle elencate nell'allegato I o inserite nel sistema comunitario, o da impianti temporaneamente esclusi dal sistema comunitario.

(17) Gli Stati membri possono partecipare a scambi internazionali di quote di emissione quali parti del protocollo di Kyoto con qualsiasi altra parte inclusa nell'allegato B dello stesso.

(18) Il collegamento del sistema comunitario con sistemi di scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra nei paesi terzi aumenterà l'efficienza in termini di costi del completamento dell'obiettivo comunitario di riduzione delle emissioni, quale è fissato dalla decisione 2002/358/CE sull'adempimento congiunto degli impegni.

(19) I meccanismi di progetto, compresi l'attuazione congiunta e il meccanismo di sviluppo pulito, sono importanti al fine di conseguire gli obiettivi della riduzione delle emissioni globali di gas a effetto serra e dell'efficienza in termini di costi dello schema comunitario. Ai sensi delle pertinenti disposizioni del protocollo di Kyoto e degli accordi di Marrakech, l'utilizzo dei meccanismi dovrebbe essere complementare alle azioni interne che costituiranno pertanto una significativa dimostrazione dello sforzo effettuato.

(20) La presente direttiva incoraggerà l'utilizzo di tecnologie energetiche più efficaci, compresa la tecnologia della cogenerazione di energia termica ed elettrica, in quanto produce meno emissioni per unità di emissione, laddove la futura direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato dell'energia, riguarderà specificamente la tecnologia della cogenerazione di energia termina ed elettrica.

(21) La direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento istituisce una disciplina generale per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento mediante la quale possono essere rilasciate autorizzazioni per l'emissione di gas a effetto serra. È opportuno modificare la direttiva 96/61/CE in modo da assicurare che non vengano fissati valori limite per le emissioni dirette di gas a effetto serra provenienti dagli impianti contemplati dalla presente direttiva, e che gli Stati membri possano scegliere di non imporre requisiti relativi all'efficienza energetica in relazione a unità di combustione o ad altre unità che emettono anidride carbonica sul sito, salvi altri requisiti di cui alla direttiva 96/61/CE.

(22) La presente direttiva è compatibile con la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e con il protocollo di Kyoto. Essa dovrebbe essere riesaminata alla luce degli sviluppi che si registreranno in tale contesto e per tener conto dell'esperienza acquisita nella sua attuazione, come pure dei progressi realizzati nel controllo delle emissioni di gas a effetto serra.

(23) Lo scambio di quote di emissioni dovrebbe far parte di un pacchetto organico e coerente di politiche e di misure realizzate a livello di Stati membri e della Comunità. Salva l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, per le attività contemplate dal programma comunitario gli Stati membri dovrebbero considerare le implicazioni di politiche regolamentari, fiscali e di altre politiche che perseguano gli stessi risultati. In sede di revisione della presente direttiva si dovrebbe tener conto della misura in cui questi obiettivi sono stati realizzati.

(24) Lo strumento della tassazione può essere una politica nazionale per limitare le emissioni da impianti temporaneamente esclusi.

(25) Le politiche e le misure dovrebbero essere attuate a livello di Comunità e di Stati membri in tutti i settori dell'economia dell'Unione europea e non soltanto nei settori dell'industria e dell'energia, così da generare sostanziali riduzioni delle emissioni. La Commissione dovrebbe considerare in particolare politiche e misure a livello comunitario in modo che il settore dei trasporti offra un contributo sostanziale alla Comunità e agli Stati membri nel rispondere agli impegni sui cambiamenti climatici contratti nell'ambito del protocollo di Kyoto.

(26) Malgrado la variegata potenzialità dei meccanismi basati sul mercato, la strategia dell'Unione europea in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbe essere costruita su un equilibrio fra il sistema comunitario e altri tipi di azione comunitaria, interna ed internazionale.

(27) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(28) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(29) Poiché i criteri 1, 5 e 7 dell'allegato III non possono essere modificati attraverso la procedura della comitatologia, le modifiche concernenti i periodi successivi al 2012 dovrebbero essere apportate unicamente attraverso la procedura di codecisione.

(30) Poiché l'obiettivo dell'intervento prospettato, vale a dire l'istituzione di un sistema comunitario, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri che agiscono isolatamente e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento in oggetto, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

hanno adottato la presente direttiva:

 

Articolo 1

Oggetto.

La presente direttiva istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità (in prosieguo denominato "il sistema comunitario"), al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica.

 

Articolo 2

Campo di applicazione.

1. La presente direttiva si applica alle emissioni provenienti dalle attività indicate nell'allegato I e ai gas a effetto serra elencati nell'allegato II.

2. La presente direttiva si applica salvo il disposto della direttiva 96/61/CE.

 

Articolo 3

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

a) "quota di emissioni", il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, valido unicamente per rispettare le disposizioni della presente direttiva e cedibile conformemente alla medesima;

b) "emissioni", il rilascio nell'atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto;

c) "gas a effetto serra", i gas di cui all'allegato II;

d) "autorizzazione ad emettere gas a effetto serra", l'autorizzazione rilasciata a norma degli articoli 5 e 6;

e) "impianto", un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;

f) "gestore", la persona che gestisce o controlla un impianto o, se previsto dalla normativa nazionale, alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo;

g) "persona", qualsiasi persona fisica o giuridica;

h) "nuovo entrante", l'impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra o un aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas a effetto serra a motivo di modifiche alla natura o al funzionamento dell'impianto, o suoi ampliamenti, a seguito della notifica alla Commissione del piano nazionale di assegnazione;

i) "pubblico", una o più persone nonché, secondo la normativa o la prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone;

j) "tonnellata di biossido di carbonio equivalente", una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO2) o una quantità di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato nell'allegato II che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario;

k) "parte inclusa nell'allegato I", una parte elencata nell'allegato I alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) che ha ratificato il Protocollo di Kyoto come indicato all'articolo 1, paragrafo 7, del protocollo medesimo (9);

l) "attività di progetto", un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto (10);

m) "unita di riduzione delle emissioni" (emission reduction unit, ERU), un'unita rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto (11);

n) "riduzione delle emissioni certificate" (certified emission reduction, CER), un'unita rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto (12).

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(9)  Lettera aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 2004/101/CE.

(10)  Lettera aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 2004/101/CE.

(11)  Lettera aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 2004/101/CE.

(12)  Lettera aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 2004/101/CE.

 

Articolo 4

Autorizzazione ad emettere gas a effetto serra.

Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2005, nessun impianto possa esercitare le attività elencate all'allegato I che comportano emissioni specificate in relazione a tale attività, a meno che il relativo gestore non sia munito di un'autorizzazione rilasciata da un'autorità competente conformemente agli articoli 5 e 6, o che l'impianto non sia temporaneamente escluso dal sistema comunitario, ai sensi dell'articolo 27.

 

Articolo 5

Domanda di autorizzazione ad emettere gas a effetto serra.

La domanda rivolta all'autorità competente, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, contiene la descrizione di quanto segue:

a) l'impianto e le sue attività compresa la tecnologia utilizzata;

b) le materie prime e secondarie il cui impiego è suscettibile di produrre emissioni elencate nell'allegato I;

c) le fonti di emissioni di gas dell'impianto elencate nell'allegato I, e

d) le misure previste per controllare e comunicare le emissioni secondo le linee guida adottate a norma dell'articolo 14.

La domanda di autorizzazione contiene anche una sintesi non tecnica dei dati di cui al primo comma.

 

Articolo 6

Condizioni e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra.

1. L'autorità competente rilascia un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra da un impianto o da parte di esso, ove abbia accertato che il gestore è in grado di controllare e comunicare le emissioni.

Un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra può valere per uno o più impianti localizzati sullo stesso sito gestiti dallo stesso gestore.

2. L'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra contiene i seguenti elementi:

a) nome e indirizzo del gestore;

b) descrizione delle attività e delle emissioni dell'impianto;

c) disposizioni in tema di monitoraggio, con specificazione della metodologia e della frequenza dello stesso;

d) disposizioni in tema di comunicazioni, e

e) obbligo di restituire quote di emissioni pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante ciascun anno civile, come verificate a norma dell'articolo 15, entro quattro mesi dalla fine di tale anno.

 

Articolo 7

Modifica degli impianti.

Il gestore informa l'autorità competente in merito a eventuali modifiche che intenda apportare alla natura o al funzionamento dell'impianto, ovvero a suoi ampliamenti, che possano richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, procede a detto aggiornamento. Qualora muti l'identità del gestore dell'impianto, l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione per inserirvi il nome e l'indirizzo del nuovo gestore.

 

Articolo 8

Coordinamento con la direttiva 96/61/CE.

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché, nel caso di impianti che esercitano attività di cui all'allegato I della direttiva 96/61/CE, le condizioni e la procedura per il rilascio di un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra siano coordinate con quelle previste da tale direttiva. Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 della presente direttiva possono essere integrate nelle procedure previste dalla direttiva 96/61/CE.

 

Articolo 9

Piano nazionale di assegnazione.

1. Per ciascun periodo di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, ciascuno Stato membro elabora un piano nazionale che determina le quote totali di emissioni che intende assegnare per tale periodo e le modalità di tale assegnazione. Il piano si fonda su criteri obiettivi e trasparenti, compresi i criteri elencati nell'allegato III, e tiene nella dovuta considerazione le osservazioni del pubblico. Fatto salvo il trattato, la Commissione elabora entro il 31 dicembre 2003 gli orientamenti per l'attuazione dei criteri elencati nell'allegato III.

Per il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, il piano è pubblicato e notificato alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 31 marzo 2004. Per i periodi successivi, il piano è pubblicato e notificato alla Commissione e agli altri Stati membri almeno diciotto mesi prima dell'inizio del periodo in questione.

2. I piani nazionali di assegnazione sono esaminati in seno al comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

3. Nei tre mesi successivi alla notificazione da parte di uno Stato membro di un piano nazionale di cui al paragrafo 1, la Commissione può respingerlo, in tutto o in parte, qualora lo ritenga incompatibile con l'articolo 10 o con i criteri elencati nell'allegato III. Lo Stato membro prende una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 o paragrafo 2, solo previa accettazione da parte della Commissione delle modifiche che esso propone. La Commissione giustifica ogni decisione di rigetto.

 

Articolo 10

Metodo di assegnazione.

Per il triennio che ha inizio il 1° gennaio 2005 gli Stati membri assegnano almeno il 95% delle quote di emissioni a titolo gratuito. Per il quinquennio che inizia il 1° gennaio 2008, gli Stati membri assegnano almeno il 90% delle quote di emissioni a titolo gratuito.

 

Articolo 11

Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni.

1. Per il triennio che ha inizio il 1° gennaio 2005 ciascuno Stato membro decide in merito alle quote totali di emissioni che assegnerà in tale periodo nonché in merito all'assegnazione di aliquote al gestore di ciascun impianto. Tale decisione è presa almeno tre mesi prima dell'inizio del suddetto triennio, sulla base del piano nazionale di assegnazione di cui all'articolo 9 e nel rispetto dell'articolo 10, tenendo nella dovuta considerazione le osservazioni del pubblico.

 

2. Per il quinquennio che ha inizio il 1° gennaio 2008 e per ciascun periodo successivo di cinque anni, ciascuno Stato membro decide in merito alle quote totali di emissioni che assegnerà in tale periodo, nonché inizia il processo di assegnazione di tali quote al gestore di ciascun impianto. Tale decisione è presa almeno dodici mesi prima dell'inizio del periodo in oggetto, sulla base del piano nazionale di assegnazione di cui all'articolo 9 e nel rispetto dell'articolo 10, tenendo nella dovuta considerazione le osservazioni del pubblico.

3. Le decisioni adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 sono conformi alle disposizioni del trattato, in particolare agli articoli 87 e 88. Nel decidere in merito all'assegnazione delle quote di emissioni, gli Stati membri tengono conto della necessità di permettere ai nuovi entranti di accedere a tali quote.

4. Per ogni anno del periodo di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 l'autorità competente rilascia una parte delle quote totali di emissioni entro il 28 febbraio di tale anno.

 

Articolo 11 bis (13)

Utilizzo di CER ed ERU derivanti dalle attività di progetto per l'utilizzo nel sistema comunitario.

1. Fatto salvo il paragrafo 3, nel corso di ciascun periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare i gestori ad utilizzare le CER e le ERU derivanti dalle attività di progetto nell'ambito del sistema comunitario fino ad una percentuale della quota di emissioni assegnata ad ogni impianto, da specificarsi da ciascun Stato membro nel suo piano nazionale di assegnazione per tale periodo. La conversione avviene mediante il rilascio e l'immediata cessione, da parte dello Stato membro, di una quota di emissioni in cambio di una CER o di una ERU detenuta dal gestore interessato nel registro nazionale del suo Stato membro.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri possono, durante il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, autorizzare i gestori ad utilizzare le CER derivanti dalle attività di progetto nell'ambito del sistema comunitario di scambio. Ciò avviene mediante il rilascio e l'immediata cessione, da parte di uno Stato membro, di una quota di emissioni in cambio di una CER. Gli Stati membri cancellano le CER utilizzate da gestori nel corso del periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

3. Tutte le CER e le ERU che sono rilasciate e possono essere utilizzate ai sensi della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto e delle successive decisioni adottate a norma di tali strumenti possono essere utilizzate nel sistema comunitario:

a) fatto salvo l'obbligo per i gestori, nell'ottica della conformità alla convenzione UNFCCC e al Protocollo di Kyoto e alle successive decisioni adottate a norma di tali strumenti, per cui gli Stati membri devono astenersi dall'utilizzare CER ed ERU generate da impianti nucleari per adempiere ai loro obblighi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del Protocollo di Kyoto e della decisione 2002/358/CE, di astenersi dall'utilizzare CER ed ERU generate da tali impianti nell'ambito del sistema comunitario durante il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e il primo periodo di cinque anni di cui all'articolo 11, paragrafo 2;

e

b) fatta eccezione per le CER ed ERU derivanti da attività di utilizzo del territorio, variazione della destinazione d'uso del territorio e silvicoltura.

 

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(13)  Articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2004/101/CE.

 

Articolo 11 ter (14)

Attività di progetto.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di riferimento per le attività di progetto, definite da decisioni successive adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto, che vengono effettuate in paesi che abbiano firmato un trattato di adesione con l'Unione europea, siano pienamente conformi all'acquis comunitario, comprese le deroghe temporanee stabilite nel trattato di adesione.

2. Ad esclusione di quanto previsto al paragrafo 3 e al paragrafo 4, gli Stati membri che ospitano attività di progetto garantiscono che non vengano rilasciate ERU o CER per le riduzioni o le limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra ottenute negli impianti rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva.

3. Fino al 31 dicembre 2012, per le attività di progetto di attuazione congiunta (JI) o del meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) che riducono o limitano direttamente le emissioni di un impianto rientrante nel campo di applicazione della presente direttiva, possono essere rilasciate ERU e CER soltanto se un numero corrispondente di quote di emissioni è cancellato dal gestore dell'impianto in questione (15).

4. Fino al 31 dicembre 2012, per le attività di progetto JI o CDM che riducono o limitano indirettamente le emissioni di impianti rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva, possono essere rilasciate ERU e CER soltanto se un numero corrispondente di quote di emissioni è cancellato dal registro nazionale dello Stato membro di origine delle ERU o delle CER (16).

5. Lo Stato membro che autorizza entità private o pubbliche a partecipare adattività di progetto rimane responsabile del rispetto degli obblighi che ha assunto nell'ambito della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto e garantisce che detta partecipazione sia coerente con le relative linee guida, modalità e procedure adottate a norma della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto.

6. Nel caso di attività di progetto per la produzione di energia idroelettrica con capacita di generazione superiore ai 20 MW, gli Stati membri garantiscono, in sede di approvazione di tali attività di progetto, il rispetto, durante lo sviluppo delle stesse, dei criteri e delle linee guida internazionali applicabili, compresi quelli contenuti nella relazione finale del novembre 2000 della World Commission on Dams intitolata "Dams and Development. A new Framework for Decision-Making".

7. Le disposizioni di attuazione dei paragrafi 3 e 4, in particolare quelle tese ad evitare la doppia contabilizzazione, e qualsiasi disposizione necessaria all'attuazione del paragrafo 5, nel quale la parte ospitante deve soddisfare tutti i criteri di ammissibilità per le attività di progetto JI, sono adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2.

 

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(14)  Articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2004/101/CE.

(15)  Vedi, per le disposizioni di attuazione del presente paragrafo, la decisione 2006/780/CE, in base a quanto disposto dal suo articolo 1.

(16)  Vedi, per le disposizioni di attuazione del presente paragrafo, la decisione 2006/780/CE, in base a quanto disposto dal suo articolo 1.

 

Articolo 12

Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le quote di emissioni possano essere trasferite:

a) tra persone all'interno della Comunità;

b) tra persone all'interno della Comunità e persone nei paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente alla procedura dell'articolo 25, nell'osservanza delle sole restrizioni previste dalla presente direttiva o adottate in forza della medesima.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le quote di emissioni rilasciate dall'autorità competente di un altro Stato membro vengano riconosciute ai fini dell'adempimento degli obblighi che incombono ad un gestore a norma del paragrafo 3.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore di ciascun impianto restituisca un numero di quote di emissioni pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell'anno civile precedente, come verificato a norma dell'articolo 15, e che tali quote vengano successivamente cancellate.

4. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che le quote di emissioni vengano cancellate in qualsiasi momento a richiesta della persona che le detiene.

 

Articolo 13

Validità delle quote.

1. Le quote sono valide per le emissioni prodotte durante il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1 o paragrafo 2 per il quale sono rilasciate.

2. Quattro mesi dopo l'inizio del primo quinquennio di cui all'articolo 11, paragrafo 2, l'autorità competente cancella le quote che non sono più valide e che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3.

Gli Stati membri possono rilasciare quote di emissioni per il periodo in corso a persone le cui quote di emissioni siano state cancellate a norma del primo comma.

3. Quattro mesi dopo l'inizio di ciascun quinquennio successivo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, l'autorità competente cancella le quote che non sono più valide e che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3.

Gli Stati membri rilasciano quote di emissioni per il periodo in corso a persone le cui quote di emissioni siano state cancellate a norma del primo comma.

 

Articolo 14

Linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni.

1. Entro il 30 settembre 2003, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni provenienti dalle attività elencate all'allegato I di gas ad effetto serra specificati in relazione a tale attività. Le linee guida si basano sui principi di monitoraggio e comunicazione di cui all'allegato IV.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le emissioni vengano controllate in conformità delle linee guida.

3. Gli Stati membri provvedono affinché ogni gestore di un impianto comunichi all'autorità competente le emissioni rilasciate da tale impianto in ciascun anno civile dopo la fine di tale anno, in conformità delle linee guida.

 

Articolo 15

Verifica.

Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni effettuate dai gestori degli impianti a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, siano verificate secondo i criteri definiti all'allegato V, e provvedono affinché l'autorità competente ne sia informata.

Gli Stati membri provvedono affinché il gestore dell'impianto la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme ai criteri di cui all'allegato V entro il 31 marzo di ogni anno per le emissioni rilasciate durante l'anno precedente non possa trasferire ulteriormente altre quote di emissioni fino al momento in cui la sua comunicazione non sia riconosciuta come conforme.

 

Articolo 16

Sanzioni.

1. Gli Stati membri determinano le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per l'applicazione di tali norme. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2003 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni.

2. Gli Stati membri assicurano la pubblicazione dei nomi dei gestori che hanno violato i requisiti per la restituzione di quote di emissioni sufficienti a norma dell'articolo 12, paragrafo 3.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce un numero di quote di emissioni sufficiente a coprire le emissioni rilasciate durante l'anno precedente sia obbligato a pagare un'ammenda per le emissioni in eccesso. Per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa da un impianto il cui gestore non ha restituito le quote di emissione, l'ammenda per le emissioni in eccesso corrisponde a 100 EUR. Il pagamento dell'ammenda per le emissioni in eccesso non dispensa il gestore dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni corrispondente a tali emissioni in eccesso all'atto della restituzione delle quote relative alle emissioni dell'anno civile seguente.

4. Durante il triennio che ha inizio il 1° gennaio 2005, per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa da un impianto per il quale il gestore non ha restituito le quote di emissione, gli Stati membri applicano un'ammenda di livello inferiore per le emissioni in eccesso, pari a 40 EUR. Il pagamento dell'ammenda per le emissioni in eccesso non dispensa il gestore dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni corrispondente a tali emissioni in eccesso all'atto della restituzione delle quote relative alle emissioni dell'anno civile seguente.

 

Articolo 17 (17)

Accesso alle informazioni.

Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto alle quali gli Stati membri partecipano, o per le quali autorizzano la partecipazione di entità private o pubbliche, nonché le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra e che sono detenute dall'autorità competente, vengono messe a disposizione del pubblico ai sensi della direttiva 2003/4/CE.

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(17)  Articolo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2004/101/CE.

Articolo 18

Autorità competente.

Gli Stati membri prendono le opportune disposizioni amministrative, compresa la designazione di una o più autorità competenti, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente direttiva. Qualora sia designata più di un'autorità competente, le attività che tali autorità svolgono ai sensi della presente direttiva devono essere coordinate.

 

Gli Stati membri garantiscono, in particolare, il coordinamento tra il proprio punto di contatto designato per l'approvazione delle attività di progetto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Protocollo di Kyoto e le rispettive autorità nazionali designate, incaricate di attuare l'articolo 12 del Protocollo di Kyoto; entrambe sono designate conformemente alle successive decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto (18).

 

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(18)  Comma aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 2004/101/CE.

 

Articolo 19

Registri.

1. Gli Stati membri provvedono ad istituire e conservare un registro per assicurare l'accurata contabilizzazione precisa delle quote di emissioni rilasciate, possedute, cedute e cancellate. Gli Stati membri possono conservare i loro registri per mezzo di un sistema consolidato, unitamente ad uno o più Stati membri.

2. Qualsiasi persona può possedere quote di emissioni. Il registro è accessibile al pubblico e contiene una contabilità separata per registrare le quote di emissioni possedute da ciascuna persona alla quale siano state rilasciate o dalla quale siano state trasferite quote di emissione.

3. Ai fini dell'attuazione della presente direttiva la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, un regolamento relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri sotto forma di banche di dati elettroniche standardizzate, contenenti elementi di dati comuni che consentano di controllare il rilascio, il possesso, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissioni, nonché di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario, e di garantire che ogni cessione sia compatibile con gli obblighi risultanti dal protocollo di Kyoto. Tale regolamento stabilisce anche disposizioni in materia di impiego e identificazione delle CER e delle ERU nel sistema comunitario e riguardo al monitoraggio del livello di impiego raggiunto (19).

 

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(19)  Frase aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 2004/101/CE.

 

Articolo 20

Amministratore centrale.

1. La Commissione designa un amministratore centrale incaricato di tenere un catalogo indipendente nel quale sono registrati gli atti di rilascio, trasferimento e cancellazione delle quote di emissioni.

2. L'amministratore centrale esegue un controllo automatico sui singoli atti inseriti nei registri mediante il catalogo indipendente degli atti, onde verificare che il rilascio, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissioni non siano viziati da irregolarità.

3. Se il controllo automatico accerta l'esistenza di irregolarità, l'amministratore centrale ne informa lo Stato membro o gli Stati membri interessati, i quali non registrano le transazioni in oggetto né alcuna transazione successiva riguardante le quote di emissioni interessate finché le irregolarità non vengono sanate.

 

Articolo 21

Relazioni degli Stati membri.

1. Ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva. La relazione riserva un'attenzione particolare alle disposizioni prese ai fini dell'assegnazione delle quote di emissioni, dell'impiego delle ERU e delle CER nel sistema comunitario, della tenuta dei registri, dell'applicazione degli orientamenti in materia di monitoraggio e comunicazioni, delle verifiche e delle questioni riguardanti il rispetto della presente direttiva e il trattamento fiscale delle emissioni rilasciate, se del caso (20). La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 30 giugno 2005. La relazione è elaborata sulla scorta di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE. Il questionario o lo schema sono trasmessi agli Stati membri almeno sei mesi prima del termine per la presentazione della prima relazione (21).

2. Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione pubblica un rapporto sull'applicazione della presente direttiva nei tre mesi successivi al ricevimento delle relazioni degli Stati membri.

3. La Commissione organizza uno scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri sugli sviluppi relativi all'assegnazione delle quote di emissioni, all'impiego delle ERU e delle CER nel sistema comunitario, alla tenuta dei registri, al monitoraggio, alle comunicazioni, alle verifiche e al rispetto della presente direttiva (22).

 

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(20)  Frase così sostituita dall'articolo 1 della direttiva 2004/101/CE.

(21)  A noma del presente paragrafo, vedi la decisione 2005/381/CE.

(22)  Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2004/101/CE.

 

Articolo 21 bis (23)

Sostegno delle attività volte a creare capacità.

Ai sensi della convenzione UNFCCC, del Protocollo di Kyoto e di ogni successiva decisione adottata per attuare i suddetti strumenti, la Commissione e gli Stati membri s'impegnano a sostenere attività volte a creare capacita nei paesi in via di sviluppo e nei paesi ad economia in transizione, affinché questi possano sfruttare appieno i meccanismi JI e CDM, a supporto delle rispettive strategie per lo sviluppo sostenibile; s'impegnano inoltre ad agevolare il coinvolgimento di entità nello sviluppo e nell'attuazione dei progetti JI e CDM.

 

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(23)  Articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2004/101/CE.

 

Articolo 22

Modifiche dell'allegato III.

La Commissione può modificare l'allegato III, ad eccezione dei criteri 1, 5 e 7, per il periodo 2008-2012, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, alla luce delle relazioni di cui all'articolo 21 e dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva.

 

Articolo 23

Comitato.

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 8 della decisione 93/389/CEE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

Articolo 24

Procedure per l'inclusione unilaterale di altre attività e dei gas.

1. A decorrere dal 2008, gli Stati membri possono applicare lo scambio di quote di emissioni conformemente alle disposizioni della presente direttiva ad attività, ad impianti e a gas a effetto serra che non sono elencati nell'allegato I, purché l'inclusione di tali attività, impianti e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare le ripercussioni sul mercato interno, la potenziale distorsione della concorrenza, l'integrità ambientale del sistema e l'affidabilità del sistema di monitoraggio o di comunicazione previsto.

Dal 2005 gli Stati membri possono, alle stesse condizioni, applicare lo scambio delle quote di emissioni ad impianti che svolgono attività elencate nell'allegato I al di sotto dei limiti di capacità di cui a tale allegato.

2. Le assegnazioni fatte ad impianti che svolgono tali attività sono precisate nel piano nazionale di assegnazione di cui all'articolo 9.

3. La Commissione può adottare di sua iniziativa o adotta su richiesta di uno Stato membro orientamenti per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni provenienti da attività, impianti e gas a effetto serra che non sono elencati nell'allegato I secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, se il monitoraggio e la comunicazione di tali emissioni possono essere effettuati con sufficiente accuratezza.

4. Qualora vengano prese siffatte misure, le revisioni effettuate ai sensi dell'articolo 30 prendono in considerazione anche l'opportunità di modificare l'allegato I per includervi emissioni provenienti da tali attività in modo armonizzato in tutta la Comunità.

 

Articolo 25

Collegamenti con altri sistemi per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra.

1. Dovrebbero essere conclusi accordi con i paesi terzi di cui all'allegato B del protocollo di Kyoto che hanno ratificato il protocollo, ai fini del riconoscimento reciproco delle quote di emissioni fra il sistema comunitario e altri sistemi per lo scambio di quote di emissioni, secondo le disposizioni dell'articolo 300 del trattato.

2. Quando è stato concluso un accordo di cui al paragrafo 1, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, adotta le disposizioni necessarie in relazione al riconoscimento reciproco delle quote di emissioni contemplate da tale accordo.

 

Articolo 26

Modifica della direttiva 96/61/CE.

All'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 96/61/CE sono aggiunti i seguenti commi:

... (24).

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(24)  Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 96/61/CE.

 

Articolo 27

Esclusione temporanea di taluni impianti.

1. Gli Stati membri possono richiedere alla Commissione l'esclusione temporanea di impianti, al più tardi fino al 31 dicembre 2007, dal sistema comunitario. La richiesta indica ciascun impianto interessato ed è pubblicata.

 

2. Qualora, dopo aver preso in considerazione eventuali osservazioni presentate dal pubblico riguardo a tale richiesta, la Commissione decida, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, che gli impianti:

a) in virtù di politiche nazionali, limiteranno le loro emissioni nella misura prevista nel caso in cui fossero soggetti alle disposizioni della presente direttiva;

b) saranno soggetti a requisiti di monitoraggio, comunicazione e verifica equivalenti a quelli previsti conformemente agli articoli 14 e 15, e

c) saranno soggetti a sanzioni almeno equivalenti a quelle di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 4, in caso di inosservanza delle prescrizioni nazionali,

essa provvede all'esclusione temporanea di tali impianti dal sistema comunitario.

Sono adottate disposizioni per assicurare che non vi siano distorsioni del mercato interno.

 

Articolo 28

Raggruppamento.

1. Gli Stati membri possono autorizzare i gestori di impianti che svolgono una delle attività elencate nell'allegato I a costituire un raggruppamento di impianti per la stessa attività per il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e/o per il periodo quinquennale di cui all'articolo 11, paragrafo 2, conformemente ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

2. I gestori che svolgono un'attività elencata nell'allegato I che desiderino costituire un raggruppamento ne fanno richiesta all'autorità competente, precisando gli impianti e il periodo per i quali desiderano costituire un raggruppamento e comprovando che un amministratore fiduciario sarà in grado di soddisfare gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4.

3. I gestori che desiderino costituire un raggruppamento nominano un amministratore fiduciario:

a) al quale sarà concesso un quantitativo totale di quote di emissione calcolato per gli impianti dei gestori, in deroga all'articolo 11;

b) che sarà responsabile della restituzione di quote di emissione uguali al totale delle emissioni degli impianti del raggruppamento, in deroga all'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), e all'articolo 12, paragrafo 3, e

c) al quale non sarà permesso di effettuare ulteriori trasferimenti se la comunicazione di un gestore non sarà stata riconosciuta conforme ai sensi dell'articolo 15, secondo comma.

4. L'amministratore fiduciario è soggetto alle sanzioni previste per la violazione dei requisiti di restituzione di quote di emissioni sufficienti per coprire le emissioni totali degli impianti del raggruppamento, in deroga all'articolo 16, paragrafi 2, 3 e 4.

5. Uno Stato membro che desideri autorizzare la costituzione di uno o più raggruppamenti presenta alla Commissione la richiesta di cui al paragrafo 2. Fatto salvo il trattato, la Commissione può respingere, entro tre mesi dal ricevimento, una richiesta che non soddisfa i requisiti della presente direttiva. Una decisione in tal senso è motivata. In caso di rigetto della richiesta lo Stato membro può autorizzare la costituzione del raggruppamento soltanto se le modifiche proposte sono accettate dalla Commissione.

6. Qualora l'amministratore fiduciario non rispetti le sanzioni di cui al paragrafo 4, ciascun gestore di un impianto del raggruppamento è responsabile ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, e dell'articolo 16, per le emissioni provenienti dal proprio impianto.

 

Articolo 29

Forza maggiore.

1. Nel periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione che a determinati impianti siano assegnate emissioni aggiuntive per cause di forza maggiore. La Commissione determina la fondatezza della forza maggiore e, se questa viene dimostrata, autorizza lo Stato membro ad assegnare emissioni aggiuntive non trasferibili agli operatori di tali impianti.

2. Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione, fatte salve le disposizioni del trattato, definisce gli orientamenti volti a illustrare le circostanze in cui è dimostrata la forza maggiore.

 

Articolo 30

Riesame e sviluppi ulteriori.

1. Sulla base dei progressi realizzati nel monitoraggio delle emissioni dei gas a effetto serra, la Commissione può presentare al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro il 31 dicembre 2004, una proposta intesa a modificare l'allegato I per includervi altre attività ed emissioni di altri gas a effetto serra elencati nell'allegato II.

2. Sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva e dei progressi realizzati nel monitoraggio delle emissioni dei gas a effetto serra, e tenuto conto degli sviluppi registrati a livello internazionale, la Commissione redige un rapporto sull'applicazione della presente direttiva riguardante quanto segue:

a) il modo e l'opportunità di modificare l'allegato I allo scopo di includervi altri importanti settori, fra cui quello chimico, dell'alluminio e dei trasporti, e altre attività ed emissioni di altri gas a effetto serra elencate nell'allegato II onde migliorare ulteriormente l'efficienza economica del sistema;

b) la relazione tra lo scambio di quote di emissioni a livello comunitario e lo scambio di quote di emissioni a livello internazionale che inizierà nel 2008;

c) un'ulteriore armonizzazione del metodo di assegnazione delle quote di emissioni (compresa una procedura di asta per il periodo successivo al 2012) e i criteri per i piani nazionali di assegnazione di cui all'allegato III;

d) l'impiego di crediti derivanti da attività di progetto, compresa la necessita di armonizzare l'impiego autorizzato di ERU e di CER nell'ambito del sistema comunitario (25);

e) la relazione tra lo scambio delle quote di emissioni ed altre politiche e interventi attuati a livello di Stati membri e a livello comunitario, compresi gli strumenti fiscali che perseguono gli stessi obiettivi;

f) l'opportunità di istituire un registro comunitario unico;

g) l'entità delle ammende per le emissioni in eccesso, tenuto conto, tra l'altro, dell'inflazione;

h) il funzionamento del mercato delle quote di emissioni, ivi comprese, in particolare, eventuali perturbazioni del mercato;

i) le modalità per adeguare il sistema comunitario ad un'Unione europea allargata;

j) il raggruppamento;

k) la possibilità pratica di elaborare parametri diffusi in tutta la Comunità da utilizzare come base per l'assegnazione delle quote, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e dell'analisi costi/benefici;

l) l'impatto dei meccanismi di progetto sui paesi ospitanti, in particolare riguardo agli obiettivi di sviluppo di questi ultimi, qualora siano state approvate attività di progetti JI e CDM per la produzione di energia idroelettrica con una capacita di generazione superiore ai 500 MW che abbiano un impatto negativo sotto il profilo ambientale o sociale e sul futuro impiego di CER o di ERU derivanti da tali attività di progetto per la produzione di energia idroelettrica nell'ambito del sistema comunitario (26);

m) il sostegno agli sforzi tesi al rafforzamento delle capacita nei paesi in via di sviluppo e per i paesi con economie in transizione (27);

n) le modalità e le procedure relative all'approvazione da parte degli Stati membri delle attività di progetto nazionali e al rilascio di quote di emissione a titolo delle riduzioni o limitazioni delle emissioni risultanti da tali attività a partire dal 2008 (28);

o) le disposizioni tecniche relative alla natura temporanea dei crediti e al limite di ammissibilità dell'1% per le attività di progetto di utilizzo del territorio, variazioni della destinazione d'uso del territorio e silvicoltura, sancite dalla decisione 17/CP. 7, nonché le disposizioni relative all'esito della valutazione dei rischi potenziali connessi con l'impiego di organismi geneticamente modificati e specie estranee potenzialmente invasive nelle attività di progetto di afforestazione e riforestazione, volte a consentire ai gestori di utilizzare le CER e le ERU derivanti da attività di progetto di utilizzo del territorio, variazioni di destinazione d'uso del territorio e silvicoltura nell'ambito del sistema comunitario a partire dal 2008, ai sensi delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto (29).

La Commissione presenta il suddetto rapporto al Parlamento europeo ed al Consiglio entro il 30 giugno 2006, corredandolo, se del caso, di proposte.

3. Anteriormente ad ogni periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, ciascuno Stato membro pubblica nel suo piano nazionale di assegnazione l'utilizzo previsto di ERU e CER e la percentuale di quote per ciascun impianto entro le quali è consentito ai gestori di utilizzare ERU e CER all'interno del sistema comunitario per il periodo in questione. L'utilizzo totale di ERU e CER deve essere conforme ai pertinenti obblighi di supplementarità di cui al Protocollo di Kyoto, alla convenzione UNFCCC e alle successive decisioni adottate a norma di tali strumenti.

Ai sensi dell'articolo 3 della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto, gli Stati membri riferiscono alla Commissione ogni due anni sul grado in cui l'azione interna rappresenta effettivamente un elemento significativo degli impegni intrapresi in ambito nazionale e la misura in cui l'utilizzo dei meccanismi di progetti rappresenta uno strumento effettivamente supplementare rispetto all'azione interna e sulla proporzione tra essi, conformemente alle disposizioni in materia del Protocollo di Kyoto e alle decisioni adottate a norma dello stesso. La Commissione riferisce in merito ai sensi dell'articolo 5 della detta decisione. Alla luce di tale relazione, la Commissione presenta, ove necessario, proposte legislative o di altro tipo complementari alle disposizioni adottate dagli Stati membri al fine di assicurare che l'utilizzo dei meccanismi sia supplementare all'azione nazionale all'interno della Comunità (30).

 

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(25)  Lettera così sostituita dall'articolo 1 della direttiva 2004/101/CE.

(26)  Lettera aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 2004/101/CE.

(27)  Lettera aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 2004/101/CE.

(28)  Lettera aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 2004/101/CE.

(29)  Lettera aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 2004/101/CE.

(30)  Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2004/101/CE.

 

Articolo 31

Attuazione.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione. La Commissione notifica queste disposizioni legislative regolamentari e amministrative agli altri Stati membri.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

 

Articolo 32

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Articolo 33

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 ottobre 2003.

 

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

 

 

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Alemanno


Allegato I (31)

 

Categorie di attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, agli articoli 3, 4, 14, paragrafo 1, e agli articoli 28 e 30

1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nella presente direttiva.

2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore svolga varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in uno stesso sito, si sommano le capacità di tali attività.

 

 

Attività

Gas serra

 

 

Attività energetiche

 

Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani)

Biossido di carbonio

Raffinerie di petrolio

Biossido di carbonio

Cokerie

Biossido di carbonio

Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi

 

Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati

Biossido di carbonio

Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora

Biossido di carbonio

Industria dei prodotti minerali

 

Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno

Biossido di carbonio

Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno

Biossido di carbonio

Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3

Biossido di carbonio

Altre attività

 

Impianti industriali destinati alla fabbricazione:

 

a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose

Biossido di carbonio

b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno

Biossido di carbonio

 

 

 

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(31) Le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle attività elencate nel presente allegato sono contenute negli allegati della decisione 2007/589/CE. Vedi, per la decorrenza, l'articolo 3 della suddetta decisione.

 

Allegato II

 

Gas a effetto serra di cui agli articoli 3 e 30

 

Biossido di carbonio (CO2)

Metano (CH4)

Protossido di azoto (N2O)

Idrofluorocarburi (HFC)

Perfluorocarburi (PFC)

Esafluoro di zolfo (SF6)

 

Allegato III

 

Criteri per i piani nazionali di assegnazione delle quote di cui agli articoli 9, 22 e 30

1. La quantità totale delle quote da assegnare per il periodo interessato è coerente con l'obbligo degli Stati membri di limitare le proprie emissioni ai sensi della decisione 2002/358/CE e del Protocollo di Kyoto, tenendo conto, da un lato, della percentuale delle emissioni complessive che tali quote rappresentano rispetto alle emissioni prodotte da fonti che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e, dall'altro, delle politiche energetiche nazionali, e dovrebbe essere coerente con il programma nazionale sui cambiamenti climatici. La quantità totale delle quote da assegnare non deve superare le minime esigenze per la rigorosa applicazione dei criteri del presente allegato. Fino al 2008, la quantità deve essere conforme ad un orientamento mirato al raggiungimento o al superamento dell'obiettivo di ciascuno Stato membro, come previsto dalla decisione 2002/358/CE e dal protocollo di Kyoto.

2. La quantità totale delle quote da assegnare è coerente con le valutazioni dei progressi già realizzati o da realizzare per rispettare i contributi degli Stati membri agli impegni assunti dalla Comunità ai sensi della decisione 93/389/CEE.

3. La quantità delle quote da assegnare è coerente con il potenziale, compreso il potenziale tecnologico, di riduzione delle emissioni delle attività contemplate dal presente sistema. Gli Stati membri possono basare la ripartizione delle quote sulla media delle emissioni dei gas ad effetto serra relative ai prodotti di ciascuna attività e sui progressi realizzabili in ciascuna attività.

4. Il piano è coerente con altri strumenti legislativi e politici della Comunità. Occorre tener conto di inevitabili incrementi delle emissioni dovuti a disposizioni di nuovi atti legislativi.

5. Il piano non opera discriminazioni tra imprese o settori per favorire indebitamente talune imprese o attività, conformemente alle prescrizioni del trattato, in particolare agli articoli 87 e 88.

6. Il piano contiene informazioni sulle modalità alle quali i nuovi entranti potranno cominciare ad aderire al sistema comunitario in ciascuno Stato membro.

7. Il piano può tener conto delle azioni intraprese in fasi precoci e contenere informazioni su come si tiene conto delle azioni intraprese in fasi precoci. I parametri provenienti dai documenti di riferimento relativi alle migliori tecnologie disponibili possono essere utilizzati dagli Stati membri nell'elaborazione dei loro piani di assegnazione nazionali; tali parametri possono incorporare un elemento che tenga conto delle azioni intraprese in fasi precoci.

8. Il piano contiene informazioni su come si tiene conto delle tecnologie pulite, comprese le tecnologie ad alto rendimento energetico.

9. Il piano prevede disposizioni riguardanti le osservazioni che il pubblico può presentare e contiene informazioni sulle modalità con le quali si terrà conto delle suddette osservazioni prima di adottare una decisione in materia di assegnazione delle quote.

10. Il piano include un elenco degli impianti disciplinati dalla presente direttiva con i valori delle quote che saranno assegnate a ciascuno.

11. Il piano può contenere informazioni su come tener conto dell'esistenza di concorrenza tra paesi/entità esterne all'Unione.

12. Il piano specifica l'importo massimo di CER e di ERU che può essere utilizzato dai gestori nell'ambito del sistema comunitario e inteso come percentuale delle quote di emissioni assegnate a ciascun impianto. La percentuale è coerente con gli obblighi di supplementarità assunti dallo Stato membro ai sensi del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto (32).

 

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(32)  Punto aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 2004/101/CE.

 

 

Allegato IV

 

Principi in materia di controllo e di comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1

 

Controllo delle emissioni di biossido di carbonio

Le emissioni vengono monitorate attraverso l'applicazione di calcoli o in base a misurazioni.

 

Calcolo delle emissioni

Le emissioni vengono calcolate applicando la seguente formula:

Dati relativi all'attività × Fattore di emissione × Fattore di ossidazione

I dati relativi alle attività (combustibile utilizzato, tasso di produzione, ecc.) vengono monitorati in base ai dati sulle forniture o a misurazioni.

Vengono utilizzati fattori di emissione riconosciuti. Sono accettabili fattori di emissione specifici alle varie attività per tutti i combustibili. Fattori di default sono accettabili per tutti i combustibili, ad esclusione di quelli non commerciali (rifiuti combustibili come pneumatici e gas derivanti da lavorazioni industriali). Per il carbone devono essere elaborati ulteriormente fattori di default specifici alla vena e per il gas naturale fattori di default specifici per l'UE o per il paese di produzione. I valori di default previsti dall'IPCC (Gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico) sono accettabili per i prodotti di raffineria. Il fattore di emissione della biomassa è pari a zero.

Se il fattore di emissione non tiene conto del fatto che parte del carbonio non viene ossidata si applica un fattore di ossidazione aggiuntivo. Se sono stati calcolati fattori di emissione specifici per le varie attività e l'ossidazione è già stata presa in considerazione, non deve essere applicato alcun fattore di ossidazione.

Vengono applicati i fattori di ossidazione di default ai sensi della direttiva 96/61/CE, a meno che il gestore non dimostri che i fattori specifici alle attività siano più precisi.

Per ciascuna attività, ciascun impianto e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.

 

Misurazioni

Per la misurazione delle emissioni si applicano metodi standard o riconosciuti, supportati da un calcolo delle emissioni.

Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra

Vengono utilizzati metodi standard o riconosciuti messi a punto dalla Commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Comunicazione delle emissioni

Ciascun gestore deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione riguardante un impianto.

A. Informazioni che identificano l'impianto, compresi:

- nome dell'impianto,

- indirizzo, codice postale e paese,

- tipo e numero di attività dell'allegato I svolte presso l'impianto,

- indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di una persona di contatto, e

- nome del proprietario dell'impianto e di altre eventuali società capogruppo.

B. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel complesso e per la quale le emissioni vengono calcolate:

- dati relativi all'attività,

- fattori di emissione,

- fattori di ossidazione,

- emissioni complessive, e

- elementi di incertezza.

C. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel sito e per la quale le emissioni vengono misurate:

- emissioni complessive,

- informazioni sull'affidabilità dei metodi di misurazione, e

- elementi di incertezza.

D. Per le emissioni prodotte dalla combustione, la comunicazione deve riportare anche il fattore di ossidazione, a meno che il fattore di emissione specifico all'attività non abbia già tenuto conto dell'ossidazione.

Gli Stati membri provvedono a coordinare le disposizioni in materia di comunicazione con eventuali altre disposizioni esistenti in materia, al fine di ridurre al minimo l'onere di comunicazione per le imprese.

Allegato V

 

Criteri applicabili alla verifica di cui all'articolo 15

 

Principi generali

1. Le emissioni prodotte da ciascuna delle attività indicate nell'allegato I sono soggette a verifica.

2. La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 e del controllo svolto nell'anno precedente. L'esercizio deve riguardare l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni presentati e riguardanti le emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

a) dati presentati relativamente all'attività e misurazioni e calcoli connessi;

b) scelta e applicazione dei fattori di emissione;

c) calcoli per determinare le emissioni complessive, e

d) se si ricorre a misurazioni, opportunità della scelta e impiego dei metodi di misurazione.

3. Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i dati e le informazioni sono affidabili e credibili e consentono di determinare le emissioni con un grado di certezza elevato. Per dimostrare il "grado di certezza elevato" il gestore deve provare che:

a) i dati presentati non siano incoerenti tra loro;

b) il rilevamento dei dati sia stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili, e

c) i registri dell'impianto siano completi e coerenti.

4. Il responsabile della verifica deve avere accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica.

5. Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che l'impianto abbia eventualmente aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

 

Metodologia

Analisi strategica

6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutte le attività svolte presso l'impianto; a tal fine il responsabile della verifica deve avere una panoramica generale di tutte le attività svolte e della relativa importanza a livello di emissioni prodotte.

Analisi dei processi

7. La verifica delle informazioni comunicate deve avvenire, per quanto possibile, nella sede dell'impianto. Il responsabile della verifica effettua controlli a campione (spot check) per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi.

Analisi dei rischi

8. Il responsabile della verifica sottopone a valutazione tutte le fonti di emissione dell'impianto per verificare l'affidabilità dei dati riguardanti ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni complessive dell'impianto.

9. Sulla base di questa analisi il responsabile della verifica indica esplicitamente le fonti nelle quali è stato riscontrato un elevato rischio di errore, nonché altri aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive. Ciò riguarda in particolare la scelta dei fattori di emissione e i calcoli necessari per determinare le emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione sarà riservata alle fonti che presentano un elevato rischio di errore e a tali aspetti della procedura di controllo.

10. Il responsabile della verifica deve esaminare tutti i metodi di limitazione dei rischi applicati dal gestore, per ridurre al minimo l'incertezza.

Rapporto

11. Il responsabile della verifica predispone un rapporto sul processo di convalida, nel quale dichiara se la comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 è conforme. Il rapporto deve indicare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto. Una dichiarazione favorevole sulla comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 può essere presentata se il responsabile della verifica ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive.

Requisiti minimi di competenza della persona responsabile della verifica

12. La persona incaricata della verifica deve essere indipendente rispetto al gestore, deve svolgere i propri compiti con serietà, obiettività e professionalità e deve conoscere:

a) le disposizioni della presente direttiva, nonché le specifiche e gli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1;

b) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attività sottoposte a verifica;

c) tutte le informazioni esistenti su ciascuna fonte di emissione nell'impianto, con particolare riguardo al rilevamento, alla misurazione, al calcolo e alla comunicazione dei dati.


 

Dir. 27 ottobre 2004, n. 2004/101/CE
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto .

 

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 13 novembre 2004, n. L 338. Entrata in vigore il 13 novembre 2004.

(2)  Termine di recepimento: 13 novembre 2005. Direttiva recepita con D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216.

(3)  Testo rilevante ai fini del SEE.

 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (5),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2003/87/CE istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità ("il sistema comunitario") per favorire la riduzione delle emissioni di tali gas all'insegna dell'efficacia dei costi e dell'efficienza economica, partendo dal presupposto che nel lungo termine le emissioni globali di gas serra dovranno essere ridotte del 70% circa rispetto ai livelli del 1990. La direttiva intende contribuire ad ottemperare agli impegni che la Comunità e gli Stati membri hanno assunto per ridurre le emissioni di gas a effetto serra di origine antropica nell'ambito del Protocollo di Kyoto, approvato dalla decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni.

(2) La direttiva 2003/87/CE stabilisce che il riconoscimento dei crediti risultanti dai meccanismi di progetto ai fini dell'adempimento degli obblighi a partire dal 2005 migliorerà il rapporto costi/efficacia della realizzazione di riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale e deve essere oggetto di disposizioni intese a collegare i meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, in particolare l'attuazione congiunta (Joint Implementation - JI) e il meccanismo per lo sviluppo pulito (Clean Development Mechanism - CDM), con il sistema comunitario.

(3) Mettendo in relazione i meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto con il sistema comunitario, si salvaguarda al contempo l'integrità ambientale di quest'ultimo e si consente di utilizzare i crediti di emissione prodotti dalle attività dei progetti ammissibili ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto per ottemperare agli obblighi degli Stati membri di cui all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE. Ciò consentirà di disporre, all'interno del sistema comunitario, di un maggior numero di soluzioni diverse a basso costo per garantire la conformità agli obblighi, con la conseguente riduzione dei costi complessivi da sostenere per conformarsi al Protocollo di Kyoto; al contempo verrà incrementata la liquidità del mercato comunitario delle quote di emissioni dei gas serra. Incentivando la domanda di crediti JI le imprese comunitarie investiranno nello sviluppo e nel trasferimento di know how e di tecnologie avanzate che rispettino l'ambiente. Verrà incentivata anche la domanda di crediti CDM e dunque i paesi in via di sviluppo che ospitano i progetti CDM saranno aiutati nella realizzazione dei loro obiettivi di sviluppo sostenibile.

(4) I meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, oltre a poter essere utilizzati dalla Comunità e dagli Stati membri, da imprese e da privati al di fuori del sistema comunitario, dovrebbero essere connessi al sistema comunitario in modo tale da garantirne la coerenza con la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), con il Protocollo di Kyoto e con le decisioni adottate successivamente a norma di tali strumenti, oltre che con gli obiettivi e la struttura del sistema comunitario e con le disposizioni della direttiva 2003/87/CE.

(5) Gli Stati membri possono consentire ai gestori di utilizzare nel sistema comunitario le riduzioni delle emissioni certificate (CER) a partire dal 2005 e le unità di riduzione delle emissioni (ERU) a partire dal 2008. L'utilizzo di CER ed ERU da parte dei gestori a partire dal 2008 può essere consentita fino ad una percentuale della quota attribuita a ciascun impianto che deve essere specificata da ciascuno Stato membro nel suo piano nazionale di assegnazione. L'utilizzazione avverrà mediante il rilascio e l'immediata restituzione di una quota in cambio di una CER o di una ERU. La quota rilasciata in cambio di una CER o di una ERU corrisponderà a detta CER o ERU.

(6) Il regolamento della Commissione relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri che deve essere adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto, prevederà i relativi processi e le relative procedure nel sistema di registri per l'utilizzazione delle CER nel periodo 2005-2007 e nei periodi successivi, e per l'utilizzazione delle ERU nel periodo 2008-2012 e nei periodi successivi.

(7) Ciascuno Stato membro deciderà sul limite di utilizzazione delle CER e delle ERU derivanti da attività di progetto, tenendo debito conto delle pertinenti disposizioni del Protocollo di Kyoto e degli accordi di Marrakech, al fine di soddisfare il requisito da essi stabilito che l'utilizzazione dei meccanismi sia supplementare rispetto all'azione nazionale. Le misure nazionali rappresenteranno quindi un elemento importante dello sforzo compiuto.

(8) Ai sensi della convenzione UNFCCC, del Protocollo di Kyoto e delle successive decisioni adottate a norma di tali strumenti, gli Stati membri devono astenersi dall'utilizzare le CER e le ERU generate da centrali nucleari per rispettare gli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del Protocollo di Kyoto e alla decisione 2002/358/CE.

(9) Le decisioni 15/CP.7 e 19/CP.7 adottate a norma della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto sottolineano che l'integrità ambientale deve essere conseguita, tra le altre cose, grazie ad efficaci modalità, regole e orientamenti per i meccanismi e grazie ad efficaci e solidi principi e regole che disciplinino le attività di utilizzo del territorio, variazione della destinazione d'uso del territorio e silvicoltura, e che si deve tener conto delle questioni della non permanenza, dell'addizionalità, delle perdite (leakage), delle incertezze e degli impatti socioeconomici e ambientali, compresi gli impatti sulla biodiversità e sugli ecosistemi naturali, connesse con le attività dei progetti di afforestazione e riforestazione. Nel suo riesame della direttiva 2003/87/CE previsto per il 2006, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione disposizioni tecniche relative alla natura temporanea dei crediti e al limite di ammissibilità dell'1% per le attività dei progetti di utilizzo del territorio, variazione della destinazione d'uso del territorio e silvicoltura, secondo quanto stabilisce la decisione 17/CP.7, e inoltre disposizioni relative al risultato della valutazione dei rischi potenziali connessi con l'impiego di organismi geneticamente modificati e di specie estranee potenzialmente invasive nelle attività di progetto di afforestazione e riforestazione, al fine di consentire ai gestori di utilizzare nel sistema comunitario a partire dal 2008 le CER e le ERU derivanti da attività di progetto di utilizzo del territorio, variazione delle destinazioni d'uso del territorio e silvicoltura, in conformità delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto.

(10) Per evitare la doppia contabilizzazione le CER e le ERU non dovrebbero essere rilasciate nel caso di attività di progetto avviate all'interno della Comunità che a loro volta determinano la riduzione o la limitazione delle emissioni di impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE, a meno che un uguale numero di quote siano cancellate dal registro dello Stato membro di origine delle ERU o delle CER.

(11) In conformità dei pertinenti trattati di adesione, occorre tener conto dell'acquis comunitario nel definire le condizioni di riferimento per le attività di progetto intraprese nei paesi in via di adesione all'Unione.

(12) Gli Stati membri che autorizzano entità pubbliche o private a partecipare ad attività di progetto sono responsabili del rispetto degli obblighi ad essi derivanti dalla convenzione UNFCCC e dal Protocollo di Kyoto e dovrebbero pertanto garantire la coerenza di tale partecipazione con le pertinenti linee guida, modalità e procedure, adottate a norma della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto.

(13) A norma della convenzione UNFCCC, del Protocollo di Kyoto e di altre decisioni successive adottate per l'attuazione di tali strumenti, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sostenere attività per la creazione di capacita nei paesi in via di sviluppo e nei paesi ad economia in transizione, per aiutarli a trarre il massimo vantaggio dai meccanismi JI e CDM a sostegno delle loro strategie di sviluppo sostenibile. La Commissione dovrebbe riesaminare e riferire in merito agli sforzi messi in atto a tale riguardo.

(14) I criteri e le linee guida per valutare se i progetti per la produzione di energia idroelettrica hanno un impatto ambientale o sociale negativo sono stati stabiliti dalla World Commission on Dams (Commissione mondiale sulle dighe) nella sua relazione del novembre 2000 "Dams and Development. A New Framework for Decision-Making", dall'OCSE e dalla Banca mondiale.

(15) Poiché la partecipazione alle attività dei progetti di JI e CDM è volontaria, occorre rafforzare la responsabilità ambientale e sociale delle imprese in conformità del paragrafo 17, del piano di attuazione approvato al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile. In questo contesto, le imprese dovrebbero essere incentivate a migliorare le prestazioni in campo sociale e ambientale delle attività di JI e CDM cui partecipano.

(16) Le informazioni sulle attività dei progetti a cui uno Stato membro partecipa o per le quali esso autorizza la partecipazione di entità private o pubbliche dovrebbero essere messe a disposizione a norma della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

(17) La Commissione può menzionare gli impatti sul mercato dell'elettricità nelle sue relazioni sullo scambio di quote di emissioni e sull'uso di crediti derivanti da attività di progetto.

(18) Successivamente all'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, la Commissione dovrebbe esaminare la possibilità di concludere accordi con i paesi elencati nell'allegato B del Protocollo di Kyoto che devono ancora ratificarlo, al fine di garantire il riconoscimento delle quote di scambio tra il sistema comunitario e i sistemi obbligatori di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra che limitano le emissioni assolute stabiliti in tali paesi.

(19) Poiché l'obiettivo dell'intervento prospettato, vale a dire l'istituzione di un nesso tra i meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto e il sistema comunitario, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri che agiscono singolarmente e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(20) Alla luce di queste considerazioni la direttiva 2003/87/CE dovrebbe essere modificata,

hanno adottato la presente direttiva:

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(4)  Pubblicato nella G.U.U.E. 30 marzo 2004, n. C 80.

(5)  Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 2004 e decisione del Consiglio del 13 settembre 2004.

 

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 2003/87/CE.

La direttiva 2003/87/CE è modificata come segue:

 

1) All'articolo 3 sono aggiunte le seguenti lettere:

"k) "parte inclusa nell'allegato I", una parte elencata nell'allegato I alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) che ha ratificato il Protocollo di Kyoto come indicato all'articolo 1, paragrafo 7, del protocollo medesimo;

l) "attività di progetto", un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;

m) "unita di riduzione delle emissioni" (emission reduction unit, ERU), un'unita rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;

n) "riduzione delle emissioni certificate" (certified emission reduction, CER), un'unita rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto."

 

2) Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 11 bis

Utilizzo di CER ed ERU derivanti dalle attività di progetto per l'utilizzo nel sistema comunitario

1. Fatto salvo il paragrafo 3, nel corso di ciascun periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare i gestori ad utilizzare le CER e le ERU derivanti dalle attività di progetto nell'ambito del sistema comunitario fino ad una percentuale della quota di emissioni assegnata ad ogni impianto, da specificarsi da ciascun Stato membro nel suo piano nazionale di assegnazione per tale periodo. La conversione avviene mediante il rilascio e l'immediata cessione, da parte dello Stato membro, di una quota di emissioni in cambio di una CER o di una ERU detenuta dal gestore interessato nel registro nazionale del suo Stato membro.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri possono, durante il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, autorizzare i gestori ad utilizzare le CER derivanti dalle attività di progetto nell'ambito del sistema comunitario di scambio. Ciò avviene mediante il rilascio e l'immediata cessione, da parte di uno Stato membro, di una quota di emissioni in cambio di una CER. Gli Stati membri cancellano le CER utilizzate da gestori nel corso del periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

3. Tutte le CER e le ERU che sono rilasciate e possono essere utilizzate ai sensi della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto e delle successive decisioni adottate a norma di tali strumenti possono essere utilizzate nel sistema comunitario:

a) fatto salvo l'obbligo per i gestori, nell'ottica della conformità alla convenzione UNFCCC e al Protocollo di Kyoto e alle successive decisioni adottate a norma di tali strumenti, per cui gli Stati membri devono astenersi dall'utilizzare CER ed ERU generate da impianti nucleari per adempiere ai loro obblighi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del Protocollo di Kyoto e della decisione 2002/358/CE, di astenersi dall'utilizzare CER ed ERU generate da tali impianti nell'ambito del sistema comunitario durante il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e il primo periodo di cinque anni di cui all'articolo 11, paragrafo 2;

e

b) fatta eccezione per le CER ed ERU derivanti da attività di utilizzo del territorio, variazione della destinazione d'uso del territorio e silvicoltura.

Articolo 11 ter

Attività di progetto

1. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di riferimento per le attività di progetto, definite da decisioni successive adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto, che vengono effettuate in paesi che abbiano firmato un trattato di adesione con l'Unione europea, siano pienamente conformi all'acquis comunitario, comprese le deroghe temporanee stabilite nel trattato di adesione.

2. Ad esclusione di quanto previsto al paragrafo 3 e al paragrafo 4, gli Stati membri che ospitano attività di progetto garantiscono che non vengano rilasciate ERU o CER per le riduzioni o le limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra ottenute negli impianti rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva.

3. Fino al 31 dicembre 2012, per le attività di progetto di attuazione congiunta (JI) o del meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) che riducono o limitano direttamente le emissioni di un impianto rientrante nel campo di applicazione della presente direttiva, possono essere rilasciate ERU e CER soltanto se un numero corrispondente di quote di emissioni è cancellato dal gestore dell'impianto in questione.

4. Fino al 31 dicembre 2012, per le attività di progetto JI o CDM che riducono o limitano indirettamente le emissioni di impianti rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva, possono essere rilasciate ERU e CER soltanto se un numero corrispondente di quote di emissioni è cancellato dal registro nazionale dello Stato membro di origine delle ERU o delle CER.

5. Lo Stato membro che autorizza entità private o pubbliche a partecipare adattività di progetto rimane responsabile del rispetto degli obblighi che ha assunto nell'ambito della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto e garantisce che detta partecipazione sia coerente con le relative linee guida, modalità e procedure adottate a norma della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto.

6. Nel caso di attività di progetto per la produzione di energia idroelettrica con capacita di generazione superiore ai 20 MW, gli Stati membri garantiscono, in sede di approvazione di tali attività di progetto, il rispetto, durante lo sviluppo delle stesse, dei criteri e delle linee guida internazionali applicabili, compresi quelli contenuti nella relazione finale del novembre 2000 della World Commission on Dams intitolata "Dams and Development. A new Framework for Decision-Making".

7. Le disposizioni di attuazione dei paragrafi 3 e 4, in particolare quelle tese ad evitare la doppia contabilizzazione, e qualsiasi disposizione necessaria all'attuazione del paragrafo 5, nel quale la parte ospitante deve soddisfare tutti i criteri di ammissibilità per le attività di progetto JI, sono adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2."

 

3) L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Accesso alle informazioni

Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto alle quali gli Stati membri partecipano, o per le quali autorizzano la partecipazione di entità private o pubbliche, nonché le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra e che sono detenute dall'autorità competente, vengono messe a disposizione del pubblico ai sensi della direttiva 2003/4/CE."

 

4) All'articolo 18 viene aggiunto il seguente comma:

"Gli Stati membri garantiscono, in particolare, il coordinamento tra il proprio punto di contatto designato per l'approvazione delle attività di progetto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Protocollo di Kyoto e le rispettive autorità nazionali designate, incaricate di attuare l'articolo 12 del Protocollo di Kyoto; entrambe sono designate conformemente alle successive decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto."

 

5) All'articolo 19, paragrafo 3, è aggiunta la seguente frase:

"Tale regolamento stabilisce anche disposizioni in materia di impiego e identificazione delle CER e delle ERU nel sistema comunitario e riguardo al monitoraggio del livello di impiego raggiunto."

 

6) L'articolo 21 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"La relazione riserva un'attenzione particolare alle disposizioni prese ai fini dell'assegnazione delle quote di emissioni, dell'impiego delle ERU e delle CER nel sistema comunitario, della tenuta dei registri, dell'applicazione degli orientamenti in materia di monitoraggio e comunicazioni, delle verifiche e delle questioni riguardanti il rispetto della presente direttiva e il trattamento fiscale delle emissioni rilasciate, se del caso."

b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione organizza uno scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri sugli sviluppi relativi all'assegnazione delle quote di emissioni, all'impiego delle ERU e delle CER nel sistema comunitario, alla tenuta dei registri, al monitoraggio, alle comunicazioni, alle verifiche e al rispetto della presente direttiva."

 

7) Dopo l'articolo 21 viene inserito il seguente articolo:

«Articolo 21 bis

Sostegno delle attività volte a creare capacità

Ai sensi della convenzione UNFCCC, del Protocollo di Kyoto e di ogni successiva decisione adottata per attuare i suddetti strumenti, la Commissione e gli Stati membri s'impegnano a sostenere attività volte a creare capacita nei paesi in via di sviluppo e nei paesi ad economia in transizione, affinché questi possano sfruttare appieno i meccanismi JI e CDM, a supporto delle rispettive strategie per lo sviluppo sostenibile; s'impegnano inoltre ad agevolare il coinvolgimento di entità nello sviluppo e nell'attuazione dei progetti JI e CDM."

 

8) L'articolo 30 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) l'impiego di crediti derivanti da attività di progetto, compresa la necessita di armonizzare l'impiego autorizzato di ERU e di CER nell'ambito del sistema comunitario;"

b) Al paragrafo 2 vengono aggiunte le lettere seguenti:

 

"l) l'impatto dei meccanismi di progetto sui paesi ospitanti, in particolare riguardo agli obiettivi di sviluppo di questi ultimi, qualora siano state approvate attività di progetti JI e CDM per la produzione di energia idroelettrica con una capacita di generazione superiore ai 500 MW che abbiano un impatto negativo sotto il profilo ambientale o sociale e sul futuro impiego di CER o di ERU derivanti da tali attività di progetto per la produzione di energia idroelettrica nell'ambito del sistema comunitario;

m) il sostegno agli sforzi tesi al rafforzamento delle capacita nei paesi in via di sviluppo e per i paesi con economie in transizione;

n) le modalità e le procedure relative all'approvazione da parte degli Stati membri delle attività di progetto nazionali e al rilascio di quote di emissione a titolo delle riduzioni o limitazioni delle emissioni risultanti da tali attività a partire dal 2008;

o) le disposizioni tecniche relative alla natura temporanea dei crediti e al limite di ammissibilità dell'1% per le attività di progetto di utilizzo del territorio, variazioni della destinazione d'uso del territorio e silvicoltura, sancite dalla decisione 17/CP. 7, nonché le disposizioni relative all'esito della valutazione dei rischi potenziali connessi con l'impiego di organismi geneticamente modificati e specie estranee potenzialmente invasive nelle attività di progetto di afforestazione e riforestazione, volte a consentire ai gestori di utilizzare le CER e le ERU derivanti da attività di progetto di utilizzo del territorio, variazioni di destinazione d'uso del territorio e silvicoltura nell'ambito del sistema comunitario a partire dal 2008, ai sensi delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto."

c) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Anteriormente ad ogni periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, ciascuno Stato membro pubblica nel suo piano nazionale di assegnazione l'utilizzo previsto di ERU e CER e la percentuale di quote per ciascun impianto entro le quali è consentito ai gestori di utilizzare ERU e CER all'interno del sistema comunitario per il periodo in questione. L'utilizzo totale di ERU e CER deve essere conforme ai pertinenti obblighi di supplementarità di cui al Protocollo di Kyoto, alla convenzione UNFCCC e alle successive decisioni adottate a norma di tali strumenti.

Ai sensi dell'articolo 3 della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto, gli Stati membri riferiscono alla Commissione ogni due anni sul grado in cui l'azione interna rappresenta effettivamente un elemento significativo degli impegni intrapresi in ambito nazionale e la misura in cui l'utilizzo dei meccanismi di progetti rappresenta uno strumento effettivamente supplementare rispetto all'azione interna e sulla proporzione tra essi, conformemente alle disposizioni in materia del Protocollo di Kyoto e alle decisioni adottate a norma dello stesso. La Commissione riferisce in merito ai sensi dell'articolo 5 della detta decisione. Alla luce di tale relazione, la Commissione presenta, ove necessario, proposte legislative o di altro tipo complementari alle disposizioni adottate dagli Stati membri al fine di assicurare che l'utilizzo dei meccanismi sia supplementare all'azione nazionale all'interno della Comunità."

 

9) All'allegato III è aggiunto il punto seguente:

"12. Il piano specifica l'importo massimo di CER e di ERU che può essere utilizzato dai gestori nell'ambito del sistema comunitario e inteso come percentuale delle quote di emissioni assegnate a ciascun impianto. La percentuale è coerente con gli obblighi di supplementarità assunti dallo Stato membro ai sensi del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto."

 

Articolo 2

Attuazione.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 13 novembre 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

 

Articolo 3

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Articolo 4

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 27 ottobre 2004.

Per il Parlamento europeo

J. BORRELL FONTELLES

Il presidente

 

Per il Consiglio

A. NICOLAI

Il presidente


 

Dec. 11 febbraio 2004, n. 280/2004/CE
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto. (art. 4)

 

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 19 febbraio 2004, n. L 49.

(2)  Vedi il regolamento (CE) n. 2216/2004 relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della presente decisione e la decisione 2005/166/CE che istituisce le modalità di applicazione della presente decisione.

(omissis)

Articolo 4

Sistema di inventario comunitario.

1. La Commissione compila ogni anno, in cooperazione con gli Stati membri, un inventario comunitario dei gas a effetto serra e prepara un rapporto sull'inventario comunitario dei gas a effetto serra, trasmette il progetto agli Stati membri entro il 28 febbraio, lo pubblica e lo presenta al segretariato dell'UNFCCC entro il 15 aprile di ogni anno. Le stime sui dati mancanti degli inventari nazionali sono inserite secondo le disposizioni di attuazione adottate ai sensi del paragrafo 2, lettera b), a meno che gli Stati membri non ricevano informazioni aggiornate tardi entro il 15 marzo dello stesso anno.

2. La Commissione, ai sensi della procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e tenendo conto dei sistemi nazionali degli Stati membri, adotta entro il 30 giugno 2006, un sistema di inventario comunitario per garantire che gli inventari nazionali siano precisi, comparabili, coerenti, completi e tempestivi rispetto all'inventario comunitario dei gas a effetto serra.

Il sistema in questione comporta:

a) un programma di valutazione della qualità e controllo della qualità, compresa la definizione di obiettivi qualitativi e di un piano di valutazione della qualità e di controllo della qualità dell'inventario. La Commissione fornisce assistenza agli Stati membri per quanto riguarda l'attuazione dei programmi di valutazione della qualità e controllo della qualità; e

b) una procedura per la stima dei dati mancanti da un inventario nazionale, compresa la consultazione con lo Stato membro interessato.

3. L'Agenzia europea dell'ambiente coadiuva la Commissione nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, secondo il caso, tra l'altro effettuando studi ed elaborando dati, conformemente al proprio programma di lavoro annuale.

4. Gli Stati membri istituiscono, non appena possibile e in ogni caso entro il 31 dicembre 2005, gli inventari nazionali di cui al protocollo di Kyoto per la stima delle emissioni dei gas a effetto serra di origine antropica dalle fonti e dell'assorbimento del biossido di carbonio tramite i pozzi di assorbimento.

(omissis)



[1] Sui quali cfr. la scheda di lettura.

[2] Comunicazione della Commissione “Realizzare un mercato globale del carbonio – relazione a norma dell’articolo 30 della direttiva 2003/87/CE” (COM(2006)676). L’articolo 30 della direttiva prevede che la Commissione rediga un rapporto sull’applicazione del sistema, corredato di eventuali proposte.

[3] Procedura 2007/2159.

[4] Nella stessa data la Commissione europea ha adottato decisioni nei confronti di altri otto Stati membri (Bulgaria, Cipro, Estonia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta e Polonia), i quali non hanno fornito le informazioni richieste nel quadro del dispositivo messo in atto dall’UE per combattere i cambiamenti climatici.

[5] Vale a dire il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[6]    La misura complessiva di riduzione deve essere del 5,2% rispetto ai livelli di emissione del 1990. L’onere, tuttavia, è stato ripartito fra i Paesi dell’Annex I (cioè i Paesi vincolati dal Protocollo a ridurre le emissioni) in maniera non uniforme, in considerazione del grado di sviluppo industriale, del reddito, dei livelli di efficienza energetica. In base agli accordi, l’onere gravante sull’Unione europea è stato fissato all’8%, che a sua volta lo ha ripartito tra i suoi Stati membri con la decisione politica nota come “Accordo sulla ripartizione degli oneri” (raggiunto nel Consiglio Ambiente del 16-17 giugno 1998), dal quale risulta per l’Italia un obiettivo di riduzione delle emissioni del 6,5% rispetto a quelle del 1990. Per ulteriori approfondimenti sul Protocollo di Kyoto, sul dibattito internazionale attualmente in corso, nonché sulle recenti iniziative del Governo e del Parlamento italiani si rinvia ai dossier di documentazione e ricerca specificamente predisposti in materia.

[7]    Previsto dall’art. 3 del Protocollo.

[8]    Prevista dall’art. 6 del Protocollo.

[9]    Previsti dall’art. 12 del Protocollo.

[10]   Tale permesso è rilasciato dall’autorità nazionale competente previa verifica da parte della stessa della capacità dell’operatore dell’impianto di monitorare nel tempo le proprie emissioni di gas serra.

[11]   La mancata resa di una quota d’emissione prevede una sanzione pecuniaria di 40 Euro nel periodo 2005-2007 e di 100 Euro nei periodi successivi; le emissioni oggetto di sanzione non sono esonerate dall’obbligo di resa di quote.

[12]   Ogni anno i gestori degli impianti regolati dalla direttiva 2003/87 sono tenuti a restituire un numero di quote corrispondenti alle emissioni reali prodotte. L’eventuale surplus di quote (differenza positiva tra le quote assegnate ad inizio anno e le emissioni effettivamente immesse in atmosfera) potrà essere accantonato o venduto sul mercato, mentre il deficit potrà essere coperto attraverso l’acquisto delle quote. Gli Stati membri dovranno quindi assicurare la libera circolazione delle quote di emissioni all’interno della Comunità Europea consentendo lo sviluppo effettivo del mercato europeo dei diritti di emissione.

[13]   In particolare dei CERs a partire dal 2005 e delle ERUs a partire dal 2008.

[14]   Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 316.

[15]   Le versioni del PNA che si sono via via succedute sono consultabili nel sito web del Ministero, all’indirizzo

www2.minambiente.it/Sito/settori_azione/pia/att/pna_c02/pnac02_schema_assegnazione.asp.

[16]   Cfr. http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=650.

[17]   COM(2005)703 def.

[18]   Cfr. http://ec.europa.eu/environment/climat/2nd_phase_ep.htm.

[19]   Il comunicato stampa diramato dalla Commissione è consultabile all’indirizzo web:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/667&format=PDF&aged=0&language=IT&guiLanguage=en.

[20]   Il testo del regolamento che disciplina il funzionamento di tale mercato è consultabile all’indirizzo http://www.mercatoelettrico.org/GmeWebItaliano/MenuBiblioteca/documenti/20070315RegolamentoEmissionsMarket.pdf.

[21]   Exaa- Austria, Ecx- Olanda, Eex- Germania, Powernext- Francia e Nordpool- Norvegia.

[22] http://unfccc.int/kyoto_protocol/registry_systems/registry_functions/items/4066.php. La traduzione italiana del testo del Protocollo di Kyoto è disponibile nel sito web del Ministero dell’ambiente, all’indirizzo http://www2.minambiente.it/sito/settori_azione/pia/docs/protocollo_kyoto_it.PDF.

Per un approfondimento sul significato e l’utilizzo delle unità citate (AAU, RMU, ERU, ecc.) è possibile consultare la schematica presentazione predisposta dall’UNFCCC e disponibile all’indirizzo web http://unfccc.int/files/meetings/workshops/other_meetings/application/vnd.ms-powerpoint/sec_intro.ppt.

[23]http://unfccc.int/kyoto_protocol/registry_systems/registry_functions/items/4066.php.

[24] Cfr. http://www2.minambiente.it/Sito/settori_azione/pia/att/pna_c02/docs/pna_co2_2008_2012.pdf paragrafo 2.3 (pagina 6).

[25] L’art. 23, par. 1, della direttiva dispone che “la Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 8 della decisione 93/389/CEE”, ora abrogata. Il riferimento è ora da intendersi al Comitato sui cambiamenti climatici previsto dall’art. 9 della Decisione n. 280/2004/CE “Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto” (G.U.U.E. 19 febbraio 2004, n. L 49).

[26] Si tratta della decisione 29 gennaio 2004, n. 2004/156/CE, notificata con il numero C(2004) 130, che ha istituito le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

[27] La decisione C(2004)130 è stata abrogata e sostituita dalla decisione 2007/589/CE, con decorrenza 1° gennaio 2008.

[28] Guidelines for national systems under Article 5, paragraph 1, of the Kyoto Protocol. Il testo in inglese della decisione è disponibile all’indirizzo internet:

http://unfccc.int/resource/docs/2005/cmp1/eng/08a03.pdf#page=14.

[29] Cfr. http://unfccc.int/resource/docs/cop7/13a02.pdf#page=55.

[30] L’art. 17 della direttiva dispone, infatti, che “Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto alle quali gli Stati membri partecipano, o per le quali autorizzano la partecipazione di entità private o pubbliche, nonché le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra e che sono detenute dall'autorità competente, vengono messe a disposizione del pubblico ai sensi della direttiva 2003/4/CE”.

[31] Si tratta del “Catalogo indipendente comunitario delle operazioni” di cui è prevista l’istituzione, da parte della Commissione europea, sotto forma di banca dati elettronica standardizzata, dall’art. 5 del regolamento (CE) n. 2216/2004.

[32]   Si veda, ad esempio, L. De Simone, A. Nobili “Con i certificati verdi ed emission trading sviluppo economico sempre più sostenibile”, in Ambiente e sicurezza – Supplemento n. 4/2003.

[33]   Una rassegna delle iniziative della Banca Mondiale in materia è contenuta nel sito http://carbonfinance.org.

[34]   Per approfondimenti si rinvia al documento di presentazione dell’iniziativa predisposto congiuntamente dal Ministero dell’ambiente e dalla Banca mondiale e disponibile all’indirizzo internet http://carbonfinance.org/docs/ItalianCarbonFundItalianLanguage.pdf, nonché al recente Carbon Finance Unit Annual Report 2006 della Banca mondiale, disponibile all’indirizzo web http://carbonfinance.org/docs/CFU_AR_2006.pdf.