Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Visti di ingresso per gli studenti stranieri - Anno accademico 2006-2007 - Schema di D.M. n. 11 (art. 39, comma 4, D.lgs. 286/1998) | ||
Serie: | Atti del Governo Numero: 5 | ||
Data: | 18/07/2006 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Atti del Governo
Visti di ingresso
per gli studenti stranieri –
Anno accademico 2006-2007
Schema
di D.M. n. 11
(art. 39, comma 4, D.Lgs. 286/1998)
n. 5
18 Luglio 2006
DIPARTIMENTO istituzioni
SIWEB
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File: AC0100.doc
INDICE
Schema di Decreto Ministeriale
Normativa di riferimento
§ Legge 15 marzo 1997, n. 59. Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (art. 11)
§ D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (art. 39)
§ D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 49-51)
§ D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (artt. 34 e 46)
§ D.M. 12 luglio 2000. Definizione delle tipologie dei visti d’ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento
§ D.M. 10 novembre 2000. Accesso di studenti ai corsi universitari per l’anno accademico 2000-2001
§ D.M. 19 dicembre 2001. Fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l’accesso all’istruzione universitaria degli studenti stranieri. Anno accademico 2001-2002
Numero dello schema di decreto |
11 |
Titolo |
Lo schema di decreto ministeriale, senza titolo, concerne la fissazione del numero massimo di visti d’ingresso per l’accesso all’istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l’anno accademico 2006-2007 |
Ministro competente |
Ministro degli affari esteri, di concerto con il ministro dell’interno e il ministro dell’università e della ricerca |
Norma di riferimento |
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 39, co. 4 |
Settore d’intervento |
Immigrazione; università |
Numero di articoli |
1 |
Date |
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§ presentazione |
7 luglio 2006 |
§ assegnazione |
10 luglio 2006 |
§ termine per l’espressione del parere |
9 agosto 2006 |
§ termine per l’emanazione dell’atto |
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Commissione competente |
I (Affari costituzionali) |
Rilievi di altre Commissioni |
-- |
I princìpi generali per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi delle universitàitaliane sono disciplinati dall’articolo 39 del testo unico approvato con D.Lgs. 286/1998[1].
Viene sancita in via generale la parità di trattamento degli stranieri con i cittadini italiani per quanto riguarda l’accesso all’istruzione universitaria ed il diritto allo studio.
L’accesso alle università italiane degli studenti stranieri residenti all’estero viene, come del resto già accadeva prima dell’entrata in vigore del testo unico, contingentato nei limiti del numero massimo di visti d’ingresso e permessi di soggiorno determinato annualmente, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, con decreto del ministro degli affari esteri, di concerto con il ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il ministro dell’interno; sul relativo schema le competenti Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere.
L’ultimo decreto pubblicato relativo alla determinazione del contingente di studenti stranieri risale al 19 dicembre 2001[2] e fissa in 22.019 il numero massimo dei visti di ingresso per l’anno accademico 2001-2002. Dopo alcuni anni (il 26 luglio 2005), il ministro degli affari esteri ha presentato alle Camere, per il prescritto parere, uno schema di decreto per l’anno accademico 2005-2006 che stabilisce il numero di 40.268 visti. La I Commissione (Affari costituzionali) della Camera ha esaminato lo schema il 4 e il 12 ottobre 2005 dando parere favorevole, mentre non risulta reso il parere della I Commissione (Affari costituzionali) del Senato. Il decreto non risulta ancora pubblicato.
La legge consente in ogni caso l’accesso ai corsi universitari a parità di condizioni con gli studenti italiani (e nei limiti delle disponibilità dei singoli atenei), agli stranieri regolarmente residenti[3]. Sono, inoltre, ammessi gli stranieri titolari di diplomi conseguiti nelle scuole italiane all’estero o nelle scuole oggetto di intese bilaterali.
Le università – nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie – promuovono l’accesso degli stranieri ai corsi universitari, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca ed organizzando attività di orientamento e di accoglienza e tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, con particolare riguardo all’inserimento di una quota di studenti universitari stranieri.
L’art. 46 del regolamento di attuazione del testo unico (approvato con il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e recentemente modificato con il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334) stabilisce più dettagliatamente le modalità per la determinazione annuale del numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari per l’anno successivo e per l’emanazione del decreto sui relativi visti di ingresso e permessi di soggiorno:
§ in applicazione della disciplina generale sull’accesso all’istruzione universitaria[4] e tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, i singoli atenei fissano, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero di posti che possono essere assegnati agli studenti stranieri nell’anno seguente;
§ sulla base dei dati forniti dalle università, il ministro degli esteri, di concerto con i ministri dell’università e dell’interno, emana il decreto con cui viene stabilito il numero massimo di visti d’ingresso e permessi di soggiorno per motivi di studio;
§ con un provvedimento successivo sono definiti gli adempimenti richiesti agli stranieri per il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche con riferimento alla dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero (per la determinazione di questi ultimi sono considerati, oltre alle prestazioni di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato – per le quali si fa rinvio all’articolo 34 del regolamento – anche i mezzi dei quali lo studente straniero può fruire in quanto tale: borse di studio, prestiti d’onore, servizi abitativi, etc.).
I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio possono essere rinnovati subordinatamente al superamento di almeno un esame nel primo anno di corso e di almeno due nei successivi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio. In occasione del rinnovo gli interessati dovranno dimostrare di essere in possesso dei mezzi di sostentamento sufficienti. Ulteriori rinnovi del permesso di soggiorno sono concessi per la frequenza a corsi di specializzazione e dottorati di ricerca.
Oltre che per motivi di studio universitario, è consentito l’ingresso in Italia per coloro che intendano seguire corsi superiori tecnico-professionali e di studio di istruzione secondaria, per gli assegnatari di borse di studio, per gli scienziati, per chi intende seguire corsi di formazione professionale o svolgere tirocini formativi (art. 44-bis del regolamento di attuazione aggiunto dal D.P.R. 334/2004).
Il Ministro del lavoro con proprio decreto fissa il contingente annuale di stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione o periodi di tirocinio formativo.
Il permesso di soggiorno è rilasciato per i motivi e la durata indicati nel visto di ingresso (art. 11 del regolamento).
Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente l’esercizio di un’attività lavorativa di tipo subordinato per un tempo non superiore a 20 ore a settimana, anche cumulabili, entro il limite di 1.040 ore annuali (art. 14, co. 4 del regolamento). È consentita la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione, prima della scadenza, in permesso per motivi di lavoro, nei limiti delle quote annuali sui flussi, disciplinate dall’art. 3 del D.Lgs. 286/1998 (art. 14, co. 5 del regolamento).
Con D.M. 12 luglio 2000 il Ministero degli affari esteri ha definito le tipologie dei visti d’ingresso e i requisiti per il loro rilascio. Il punto n. 16 dell’allegato del decreto disciplina i “visti per motivi di studio”. Tale visto è concesso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata (rispettivamente inferiore o superiore a 90 giorni), ma a tempo determinato, agli stranieri che giungano in Italia per seguire corsi universitari o corsi di studio o di formazione professionale presso istituti riconosciuti o comunque qualificati, ovvero agli stranieri che siano stati chiamati a svolgere attività culturali e di ricerca. Il visto per studio è inoltre rilasciato, per il periodo necessario, agli stranieri, in possesso di diploma di laurea conseguito in una università italiana, per sostenere gli esami di abilitazione all’esercizio professionale.
I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono:
§ documentate garanzie circa il corso di studio, formazione professionale o attività culturale da svolgere;
§ adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento, non inferiori all’importo richiesti in via generale per gli stranieri che intendono fare ingresso nel territorio nazionale[5];
§ polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, qualora lo straniero non abbia diritto all’assistenza sanitaria in Italia in virtù di accordi o convenzioni in vigore con il suo Paese;
§ età maggiore di anni 14.
Le procedure per l’immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi universitari sono definite periodicamente dal ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le Disposizioni valide per il triennio 2005-2007 sono state emanate il 21 marzo 2005 (prot. 658). La parte prima di tale provvedimento reca le disposizioni relative alla iscrizione degli studenti stranieri non comunitari residenti all’estero a corsi di laurea e laurea magistrale presso le università italiane; le medesime disposizioni sono inoltre applicate per le immatricolazioni ai corsi di formazione presso le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.
I candidati all’iscrizione devono presentare alla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza la domanda di preiscrizione ad un corso di laurea o di laurea magistrale scelto tra quelli per i quali le singole Università hanno riservato uno specifico contingente di posti per l’anno accademico.
Disposizioni particolari (esonero dalla prova di lingua italiana e iscrizione al di fuori dello specifico contingente) sono previste per candidati in possesso del baccellierato internazionale e di titoli di studio rilasciati da particolari istituzioni quali le scuole italiane all’estero, le “scuole di frontiera”, le scuole europee, le sezioni italiane di scuole estere, le scuole della Repubblica di San Marino, alcune scuole straniere operanti in Italia, le scuole argentine con insegnamento della lingua italiana, nonché per coloro che sono in possesso di diplomi e certificazioni relativi alla conoscenza della lingua rilasciati da determinate università.
I candidati ammessi alle prove devono richiedere alle rappresentanze italiane competenti per territorio, previa documentazione del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in merito alla garanzia economica, il visto d’ingresso per motivi di studio al fine di poter sostenere l’esame di ammissione all’università. Entro otto giorni dal loro arrivo in Italia i candidati devono presentarsi alla questura della città in cui intendono stabilirsi per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio; rilascio comunque subordinato alla dimostrazione delle garanzie economiche di cui sopra.
I candidati sostengono presso le università le prove dirette ad accertare la conoscenza della lingua italiana ed, eventualmente, le prove attitudinali previste per i candidati provenienti dai Paesi nei quali l’iscrizione universitaria sia effettuata col sistema del numero chiuso e le prove di ammissione previste per i corsi ad accesso programmato.
Dopo lo svolgimento delle prove il Ministero cura la pubblicazione della lista nazionale dei posti riservati ai candidati stranieri non comunitari rimasti disponibili in ogni sede e per ogni corso di laurea o di diploma universitario. Sulla base di tale lista i candidati che abbiano partecipato alle prove e che, pur risultando idonei, non si siano classificati utilmente in graduatoria rispetto al contingente stabilito possono presentare domanda di ammissione a un corso affine presso la stessa sede o di riassegnazione ad altra sede.
Successivamente all’immatricolazione ad un corso di laurea o di diploma universitario ed almeno entro trenta giorni prima della data di scadenza del permesso di soggiorno, gli studenti dovranno rivolgersi alla questura competente per richiederne la proroga per l’intero anno. In occasione di tale rinnovo l’interessato dovrà risultare in possesso della copertura economica.
Si ricorda infine che la legge comunitaria 2005[6] (allegato A) include nella delega concernente il recepimento della normativa comunitaria, la direttiva 2004/114/CE del 13 dicembre 2004[7], riguardante le condizioni e le procedure per l’ingresso e il soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi, che si recano nel territorio degli Stati membri, per un periodo superiore ai tre mesi, per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato[8].
Lo schema di decreto ministeriale trasmesso per il parere alle Camere, composto da un solo articolo, fissa nel numero di 47.128 la quota massima di visti di ingresso e di permessi di soggiorno che possono essere rilasciati a cittadini stranieri residenti all’estero per l’accesso ai corsi universitari per l’anno accademico 2005-2006.
Inoltre, viene ripartito il numero di visti consentiti in due quote: una per l’accesso ai corsi universitari presso gli Atenei (41.351) e l’altra presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (5.777).
Viene specificato che l’accesso è consentito alle strutture universitarie sia statali, sia non statali, purché abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale.
[1] D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
[2] DM 19 dicembre 2001, fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l’accesso all’istruzione universitaria degli studenti stranieri. Anno accademico 2001-2002 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale 16 aprile 2002, n. 89).
[3] In particolare, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario o per motivi religiosi, nonché per gli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia.
[4] Disciplinata dalla legge 2 agosto 1999, n. 264, e dal regolamento emanato con D.M. 21 luglio 1997, n. 245.
[5] Il ministro dell’interno, con direttiva 1° marzo 2000, ha provveduto alla definizione dei criteri per quantificare i mezzi di sussistenza che gli stranieri extracomunitari devono dimostrare di possedere, nell’ambito delle condizioni per l’ingresso nel territorio nazionale e per il rilascio del visto.
[6] L. 25 gennaio 2006, n. 29, Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005.
[7] Direttiva 2004/114/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004 relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 23 dicembre 2004, n. L375).
[8] Per maggiori dettagli sulla relativa disciplina, si rinvia al dossier progetti di legge “Legge comunitaria 2005” (XIV legislatura, n. 744) del Servizio studi.