XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento trasporti |
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro |
Titolo: | Formazione per la gente di mare - Direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE - Schema di D.P.R. n. 627 (art. 7, L. 29/2006) |
Serie: | Pareri al Governo Numero: 543 |
Data: | 22/02/06 |
Organi della Camera: | IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni |
servizio studi |
segreteria generale |
pareri al governo |
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Formazione per la gente di mare Direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE Schema di D.P.R. n. 627 (art. 7, L. 29/2006)
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n. 543
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xiv legislatura 22 febbraio 2006 |
Camera dei deputati
Il presente dossier è stato redatto in collaborazione con il dipartimento Lavoro.
Dipartimento Trasporti
SIWEB
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
INDICE
Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa
Elementi per l'istruttoria legislativa
§ Presupposti legislativi per l’emanazione del regolamento
§ Incidenza sull'ordinamento giuridico
§ Impatto sui destinatari delle norme
Normativa di riferimento
Normativa nazionale
§ L. 21 novembre 1985, n. 739 Adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione
§ L. 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
§ D.P.R. 9 maggio 2001, n. 324. Regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare
§ D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 119. Attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi
§ L. 25 gennaio 2006, n. 29. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005 (art. 7 ed allegato C)
Normativa comunitaria
§ Dir. 94/58/CE del 22 novembre 1994. Direttiva del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare
§ Dir. 98/35/CE del 25 maggio 1998. Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare
§ Dir. 2001/25/CE del 4 aprile 2001. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare
§ Reg. (CE) n. 1406/2002 del 27 giugno 2002. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima
§ Reg. (CE) n. 2099/2002 del 5 novembre 2002. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi
§ Dir. 2002/84/CE del 5 novembre 2002. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi
§ Dir. 2003/103/CE del 17 novembre 2003. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare
§ Dir. 2005/23/CE del 8 marzo 2005. Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare
§
Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa
Numero dello schema di D.P.R. |
627 |
Titolo |
Regolamento di attuazione della direttiva 2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 e della direttiva 2005/23/CE della Commissione dell’8 marzo 2005, che modificano la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare |
Norma di autorizzazione |
Art. 7 L. 29/ 2006 |
Settore d’intervento |
Trasporto marittimo |
Numero di articoli |
2 |
Date |
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§ presentazione |
14 febbraio 2006 |
§ assegnazione |
23 febbraio 2006 |
Commissione competente |
IX Trasporti |
Rilievi di altre Commissioni |
XIV |
Lo schema di regolamento in esame reca novelle al DPR 324/2001[1] che ha dato attuazione alla direttiva 2001/25/CE[2] concernente "Requisiti minimi di formazione per la gente di mare".
La direttiva 2001/25/CE stabilisce le norme minime, di formazione, certificazione e servizi di guardia per i marittimi che prestano servizio a bordo di una nave battente la bandiera di uno Stato membro. Tali norme si fondano sugli standard definiti nell'ambito della Convenzione dell'Organízzazione Marittima Internazionale IMO (STCW del 1978) di addestramento, certificazione e tenuta della guardia, nella sua versione aggiornata. La direttiva inoltre definisce le procedure ed i criteri necessari per il riconoscimento dei certificati adeguati rilasciati ai marittimi, dagli Stati membri, nonché dei certificati adeguati rilasciati ai marittimi dai Paesi Terzi.
La direttiva 2001/25/CE è stata successivamente modificata dalle direttive 2003/103/CE[3] del 17 novembre 2003 e 2005/23/CE[4] dell'8 marzo 2005 i cuitermini di recepimento sono scaduti rispettivamente il 14 maggio 2005 ed il 29 settembre 2005[5].
L’articolo 1 della Direttiva 2003/103/CE reca le seguenti modifiche alla Direttiva 2001/25/CE:
• all’articolo 5, paragrafi 3 e 5: viene inserita la previsione che il rilascio e la convalida dei certificati attestanti l’idoneità fisica per comandanti ufficiali e radiooperatori siano conformi alle indicazioni della Convenzione STCW;
• all’articolo 17, lettera e): si precisa che le comunicazioni tra la nave e le autorità di terra debbano svolgersi in conformità alle previsioni della Convenzione SOLAS;
• all’articolo 18, paragrafo 3, e nuovo articolo 18-bis: con la modifica del paragrafo 3 dell’articolo 18 e l’introduzione del nuovo articolo 18-bis nella direttiva 2001/25/CE, viene regolamentato il riconoscimento dei certificati rilasciati da paesi terzi. In particolare, viene stabilito che sia regolarmente oggetto di riesame il fatto che un paese terzo riconosciuto continui a soddisfare pienamente i requisiti della Convenzione STCW, in modo che il riconoscimento di tali paesi possa essere prorogato o revocato, a seconda che essi osservino o meno le previsioni della Convenzione. Il monitoraggio continuo della conformità dei paesi terzi riconosciuti è affidato alla Commissione, con l’ausilio dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima, che assiste la Commissione in tutti i suoi compiti in materia di formazione, rilascio di certificati e servizi di guardia degli equipaggi delle navi, nonché nei compiti legati alla concessione, alla proroga e alla revoca del riconoscimento di Paesi terzi. Alla Commissione è affidato anche il compito di valutare la conformità dei sistemi di formazione e di abilitazione dei paesi terzi alle disposizioni della Convenzione STCW, e se siano state adottate le misure necessarie a prevenire eventuali frodi concernenti il rilascio di tali certificati. A tal fine, l’articolo 18-bis prevede, nel caso in cui uno Stato membro ritenga che un paese terzo riconosciuto non soddisfi più i requisiti indicati dalla citata Convenzione, che il medesimo Stato informi la Commissione che, a sua volta, dovrà procedere al riesame del riconoscimento di detto paese, con la facoltà di revocare il riconoscimento dei certificati entro due mesi, fatta salva l'adozione di misure per assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni della Convenzione STCW.
• nuovo articolo 18-ter: viene prevista una rivalutazione quinquennale, da parte della Commissione, con l’assistenza dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima, dei paesi terzi riconosciuti per verificare la sussistenza dei requisiti di conformità alla Convenzione STCW. Al riguardo, la Commissione dovrà presentare una relazione agli Stati membri sui risultati della valutazione.
• all’articolo 22, paragrafo 1: vengono indicate le modalità di modifica della direttiva 2001/25/CE, anche al fine di rendere applicabili eventuali pertinenti modifiche della legislazione comunitaria.
• Allegato II: viene modificato l’Allegato II alla direttiva 2001/25/CE, relativo ai criteri per il riconoscimento di paesi terzi che hanno rilasciato un certificato o sotto la cui autorità è stato rilasciato un certificato. Tale allegato prevede ora che, ai fini del riconoscimento, il paese terzo debba essere parte della Convenzione STCW ed aver pienamente adempiuto alle prescrizioni della stessa, oltre ad aver superato il controllo, svolto dalla Commissione assistita dall’Agenzia, sul rispetto dei requisiti relativi al livello di competenza.
La direttiva 2005/23 modifica l’allegato I della direttiva 2001/25/CE; in particolare:
§ viene modificato il paragrafo 3 della regola V/2; in virtù di tale modifica gli appartenenti alla gente di mare che sono tenuti a seguire i corsi di formazione devono, a intervalli non superiori a cinque anni, frequentare appositi corsi di aggiornamento o devono dimostrare di aver raggiunto standard di compentenza previsti nei cinque anni precedenti;
§ è inserita la regola V/3 che stabilisce i requisiti minimi obbligatori in materia di formazione e qualifiche di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri diverse da quelle ro-ro.
In base a tale nuova regola, la gente di mare, prima di essere assegnata a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi da passeggeri deve aver frequentato i corsi di formazione e, ad intervalli non superiori a cinque anni, deve frequentare appositi corsi di aggiornamento o dimostrare di aver raggiunto gli standard di competenza previsti nei cinque anni precedenti. Inoltre, il personale indicato sul ruolo di bordo per assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione delle operazioni di soccorso della folla; i comandanti, gli ufficiali e coloro che hanno responsabilità specifiche a bordo ed ogni altro soggetto cui è riservata una determinata competenza a bordo o nelle operazioni di imbarco, deve aver frequentato con esito positivo lo specifico corso relativo alle proprie attribuzioni.
Con il provvedimento in esame vengono recepite nell’ordinamento interno le modifiche alla direttiva 2001/25/CE introdotte dalle citate direttive, sulla base della norma di autorizzazione recata dalla legge comunitaria 2005 (vedi infra).
La relazione illustrativa dello schema di regolamento in esame - precisando che lo stesso recepisce in toto le disposizioni delle due direttive e nel contempo modifica il D.P.R. n. 324 del 2001 – sottolinea che “dall'applicazione pratica della direttiva 2001/25/CE è, infatti, emerso che l'iter per il riconoscimento dei certificati emessi dai Paesi Terzi comportava un aggravio burocratico ed economico a carico dello Stato Membro che intendeva riconoscere il Paese Terzo. Infatti, con le precedenti disposizioni lo Stato Membro, che intendeva riconoscere un Paese Terzo, ai sensi della Regola I/1O, Convenzione STCW'78, nella sua versione aggiornata, doveva farsi carico di effettuare sopralluoghi per la valutazione delle strutture di addestramento del Paese Terzo e di conseguenza notificare tale valutazione alla Commissione Europea anche se lo stesso Paese era stato precedentemente valutato da un altro Stato Membro”.
Il provvedimento si compone di 2 articoli.
L’articolo 1 prevede:
§ al comma 1, modifiche all’articolo 2, comma 1, del DPR 324/2001, laddove vengono introdotte - alle lettere qqbis) e qqter) – le definizioni di “Comitato” , ossia Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (Comitato COSS)[6], e di “Agenzia”, ossia Agenzia europea per la sicurezza marittima[7].
La relazione illustrativa afferma che tali modifiche sono necessarie in quanto, con le nuove procedure stabilite nella direttiva 2003/103/CE, tali organi vengono coinvolti nelle decisioni di conformità, monitoraggio, proroga o revoca dei riconoscimenti dei Paesi Terzi.
Tra le definizioni previste all’articolo 1 della direttiva 2001/25/CE non figurano le definizioni di Comitato e di Agenzia ma ai punti 10 e 11 del considerando della medesima si afferma che “uno dei compiti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (in prosieguo denominata “l'Agenzia”) consiste nell'assistere la Commissione nell'esecuzione dei compiti a questa affidati dalla legislazione comunitaria in materia di formazione, rilascio di certificati e servizi di guardia degli equipaggi delle navi” e che “occorre pertanto che l'Agenzia assista la Commissione nell'esecuzione dei compiti legati alla concessione, alla proroga e alla revoca del riconoscimento di paesi terzi. È opportuno inoltre che l'Agenzia collabori nel monitorare la conformità dei paesi terzi ai requisiti della Convenzione STCW”.
L’articolo 23, comma 1, della direttiva 2001/25/CE come modificata afferma che la Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002.
L’articolo 18, comma 3, della direttiva 2001/25/CE come modificata afferma chela Commissione, è assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima e con l'eventuale partecipazione degli Stati membri interessati, provvede a raccogliere le informazioni di cui all'allegato II e procede ad una valutazione dei sistemi di formazione e di abilitazione del paese terzo per il quale è stata presentata una domanda di riconoscimento al fine di verificare se tale paese soddisfa tutti i requisiti della Convenzione STCW e se siano state adottate le misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati.
§ al comma 2, modifiche all’articolo 8, comma 1, del DPR 324/2001 relativo al riconoscimento dei certificati adeguati rilasciati da Paesi terzi. Le nuove norme prevedono che i marittimi che non possiedono il certificato adeguato, relativo all'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta rilasciati da un Paese terzo che partecipa alla Convenzione STCW, possono essere autorizzati a prestare servizio a bordo di navi che battono bandiera di uno Stato membro purché sia stata adottata, da parte delle Amministrazioni competenti per materia, mediante la procedura definita nell'allegato II, lettera c) del decreto, una decisione sul riconoscimento del loro certificato adeguato.
La relazione illustrativa afferma che l’articolo “viene sostituito in quanto la precedente normativa prevedeva che le procedure per il riconoscimento dei Paesi Terzi fossero effettuate singolarmente da parte di ogni Stato Membro che intendeva riconoscere il Paese Terzo. Con le disposizioni della Direttiva 2003/103/CE, invece, è sufficiente che uno Stato Membro abbia adottato la procedura di riconoscimento indicata nell'allegato, II, che viene altresì sostituito, affinché tutti gli altri Stati Membri possano stipulare accordi di riconoscimento”: si recepisce in tal modo la previsione dell’articolo 18, paragrafo 3, della Dir. 2001/25/CE come modificato dalla direttiva 2003/103/CE.
§ al comma 3, modifiche al comma 5 dell’articolo 17 del DPR 324/2001, relativo alle comunicazione tra i membri dell'equipaggio: si prevede, così, che le comunicazioni a bordo di tutte le navi battenti la bandiera di uno Stato membro si svolgono conformemente a quanto previsto al capitolo V, regola 14, paragrafo 4, della Convenzione SOLAS.
La relazione illustrativa afferma che l’articolo aggiunge il periodo relativo alle comunicazioni a bordo in applicazione dell'art 1, comma 2, della Direttiva 2003/103/CE che adegua il regime linguistico applicabile alle comunicazioni di sicurezza in conformità delle modifiche apportate alla Convenzione SOLAS.
L’articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 2003/103/CE ha sostituito l’articolo 17, lettera e) della direttiva 2001/25/CE prevedendo che gli stati membri assicurano adeguati strumenti per la comunicazione tra la nave e le autorità di terra e stabilendo che tali comunicazioni si svolgono conformemente al capitolo V, regola 14, paragrafo 4, della Convenzione SOLAS. Il punto 13 del considerando della medesima direttiva afferma che la Convenzione SOLAS stabilisce il regime linguistico applicabile alle comunicazioni di sicurezza tra la nave e le autorità di terra e che pertanto è necessario che le disposizione della direttiva 2001/25/CE siano adeguate alle recenti modifiche apportate a tale Convenzione, entrate in vigore il 10 luglio 2002.
§ i commi 4 e 5 modificano l’allegato I del D.P.R. 324; in particolare:
§ viene modificato il punto 3 della regola V/2 del capitolo V, regola relativa ai requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e all'abilitazione di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri ro-ro . In virtù di tale modifica gli appartenenti alla gente di mare che sono tenuti a seguire i corsi di formazione devono, a intervalli non superiori a cinque anni, frequentare appositi corsi di aggiornamento o devono dimostrare di aver raggiunto standard di competenza previsti nei cinque anni precedenti;
§ è inserita la regola V/2-bis al capitolo V, che stabilisce i requisiti minimi obbligatori in materia di formazione e qualifiche di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri diverse da quelle ro-ro.
In base a tale nuova regola, la gente di mare imbarcata sulle navi diverse da quelle ro-ro, prima di essere assegnata a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi da passeggeri deve aver frequentato appositi corsi di formazione in funzione della qualifica e delle responsabilità individuali e, ad intervalli non superiori a cinque anni, deve frequentare appositi corsi di aggiornamento o dimostrare di aver raggiunto gli standard di competenza previsti nei cinque anni precedenti. Inoltre, il personale indicato sul ruolo di bordo per assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione delle operazioni di soccorso della folla previsti dal codice STCW. I comandanti, gli ufficiali e coloro che hanno responsabilità specifiche a bordo di navi da passeggeri, il personale incaricato di servire direttamente i passeggeri negli spazi loro riservati a bordo o incaricato di sovrintendere all’imbarco o allo sbarco dei passeggeri, il personale responsabile della sicurezza dei passeggeri in situazioni di emergenza, devono aver frequentato con esito positivo lo specifico corso relativo alle proprie attribuzioni secondo quanto previsto dal Codice STCW.
§ al comma 6, sostituisce l’allegato II del decreto n. 324, relativo alle procedure e criteri per il riconoscimento di Paesi terzi che hanno rilasciato un certificato o sotto la cui autorità è stato rilasciato un certificato nonché per il riconoscimento di istituti, enti o società di formazione marittima e di programmi e corsi di istruzione e di formazione marittima.
La disciplina per il riconoscimento degli istituti di formazione marittima, dei programmi dei corsi di istruzione e formazione marittima, di cui alla lettera a) dell’allegato II come modificato dal provvedimento in esame, è già presente nel DPR 324/2001: la novella consiste nell’ampliamento della categoria dei soggetti che possono essere autorizzati ossia enti e società.
Questa parte dell’allegato II recepisce numerosi articoli della direttiva 2001/25/CE quali l’articolo 16 relativo alla responsabilità degli Stati membri in ordine alla formazione e alla valutazione, l’articolo 9, relativo alle norme di qualità e all’articolo 3, relativo alla formazione e abilitazione.
La lettera b) dell’allegato II reca - recependoil contenuto della direttiva 2003/103/CE – criteri per il riconoscimento dei certificati adeguati emessi da un Paese terzo.
Le lettere c) e d) dell’allegato II - in recepimento della direttiva 2003/103/CE - prevedono, rispettivamente, procedure per il riconoscimento dei certificati adeguati emessi da un Paese terzo e procedure per iol riconoscimento dei certificati adeguati emessi da un Paese terzo..
La relazione illustrativa afferma che la lettera d), punto 5, differisce dalla versione ìtalìana della Dìrettìva 2003/103/CE in quanto quest'ultima, se confrontata con le versioni francese ed inglese, risulta erroneamente tradotta travisando il significato della disposizione in questione. Dalla traduzione italiana, infatti, sembrerebbe che "un'esperienza supplementare di servizio in mare" sia sufficiente al rílascio della convalida di una qualifica superiore, mentre la volontà del legislatore comunitario, desumibile sia dalla logica che dai lavori preparatori dì modifica, è quella dì non consentire la convalida di una qualifica superiore sulla base della semplice esperienza lavorativa.“.
La lettera e) dell’allegato II reca la disciplina della procedura per la rivalutazione dei Paesi terzi riconosciuti.
L’articolo 2 dispone - in coerenza con la norma di autorizzazione di cui al citato articolo 7, comma 1, della legge comunitaria 2005 -che dall’attuazione del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il provvedimento in esame risulta corredato – oltre che della relazione illustrativa - della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN) e della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
La relazione ATN evidenzia che le continue modifiche alla Convenzione STCW’78 da un lato e alla direttiva 2010/25/CE dall’altro, hanno reso inadeguato, per alcuni suoi aspetti, il D.P.R. 324/2001. In particolare, si evidenzia che la regola relativa alla formazione del personale imbarcato su navi passeggeri diverse da quelle ro-ro è stata già recepita nell’ordinamento italiano con il decreto dirigenziale 7 agosto 2001.
La relazione AIR evidenzia che la nuova disciplina introdotta è più economica e meno gravosa per le amministrazioni nazionali coinvolte, in quanto consente a tali amministrazioni di evitare sopralluoghi nei paesi terzi per la valutazione delle strutture di addestramento. Conseguentemente non viene allegata la relazione tecnica sugli oneri finanziari.
Il provvedimento risulta trasmesso dal Governo - “in considerazione dell’imminente fine della legislatura” - privo dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Stato regioni, pareri che lo stesso Governo si impegna a trasmettere non appena ricevuti.
Il provvedimento risulta predisposto in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge comunitaria 2005[8] che ha conferito al Governo l’autorizzazione a dare attuazione alle citate direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE - comprese nell'allegato c) - con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Tali regolamenti sono emanati previo parere dei competenti organi parlamentari ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.
Lo schema di regolamento in esame interviene con la tecnica della novellazione, come detto, sul D.P.R. 324/2001, al fine di recepire le modifiche introdotte nel quadro normativo comunitario.
Si consideri che le disposizioni relative alla regola V2-bis - aggiunta nell’allegato I dall’articolo 1, comma 5, dello schema – sono già presenti nell’ordinamento interno, poiché introdotte dal Decreto dirigenziale 7 agosto 2001[9], che andrebbe contestualmente abrogato.
La relazione ATN giustifica il recepimento tramite inserimento delle disposizioni nel D.P.R. 324/2001, con la necessità di agevolare la Commissione Europea nella consultazione della normativa italiana.
Come emerge dalla relazione AIR, soggetti destinatari del provvedimento sono i lavoratori marittimi, le società di armamento delle navi e le agenzie di reclutamento di lavoratori marittimi, che dovranno conformarsi alle nuove prescrizioni introdotte con riferimento ai requisiti minimi di addestramento e alla lingua comune di lavoro a bordo.
Per quanto riguarda, in particolare, i requisiti minimi obbligatori di addestramento e abilitazione della gente di mare imbarcata su navi diverse da quelle ro-ro, in concreto la nuova disciplina dovrebbe avere un impatto limitato, poiché i soggetti in questione sono già tenuti sostanzialmente a rispettare tale disciplina, introdotta nell’ordinamento interno con decreto dirigenziale 7 agosto 2001.
Per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche coinvolte, la nuova disciplina delle procedure di riconoscimento dei Paesi terzi - come si legge nella relazione AIR - sgravando le stesse amministrazioni dalla necessità di effettuare sopralluoghi nei Paesi terzi, dovrebbe avere un impatto positivo in termini economici e organizzativi.
Si osserva, con riferimento all’articolo 1, comma 5, che la nuova voce introdotta nell’allegato I dovrebbe essere denominata “regola V/3”, poiché il capitolo V consta di sole due “regole”.
Si ritiene, inoltre, che, a seguito dell’introduzione all’allegato I della medesima regola, sarebbe opportuno prevedere espressamente l’abrogazione del decreto dirigenziale 7 agosto 2001 (cfr. supra).
Articoli del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 324 oggetto di modifica |
Articoli del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 324 come modificati dal provvedimento in esame |
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2. Definizioni. |
2. Definizioni. |
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[Come modificato dall’articolo 1, comma 1 dello schema in esame] |
1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «lavoratore marittimo» ogni persona che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di una nave; b) «comandante» l'ufficiale che esercita il comando di una nave; c) «ufficiale» un membro dell'equipaggio, diverso dal comandante, nominato in tale funzione in forza di leggi o di regolamenti; d) «ufficiale di coperta» l'ufficiale qualificato in conformità alle disposizioni di cui al capitolo II dell'allegato I; e) «primo ufficiale di coperta» l'ufficiale, immediatamente sotto il comandante in linea gerarchica, al quale compete il comando della nave qualora il comandante non sia in grado di esercitarlo; f) «allievo ufficiale di coperta» un membro dell'equipaggio che svolge attività formative a bordo di una nave per acquisire la competenza professionale propria dell'ufficiale di coperta; g) «direttore di macchina» l'ufficiale di macchina responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave; h) «ufficiale di macchina» l'ufficiale qualificato in conformità alle disposizioni di cui al capitolo III dell'allegato I; i) «primo ufficiale di macchina» l'ufficiale di macchina, immediatamente sotto il direttore di macchina in linea gerarchica, al quale compete la responsabilità della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave qualora il direttore di macchina non sia in grado di esercitarla; l) «allievo ufficiale di macchina» un membro dell'equipaggio che svolge attività formative a bordo di una nave per acquisire la competenza professionale propria dell'ufficiale di macchina; m) «radioperatore» un membro dell'equipaggio in possesso di un certificato che abilita all'esercizio di una stazione radioelettrica a bordo di navi e di stazioni terrene di navi; n) «comune di guardia di coperta» un membro dell'equipaggio di una nave che non sia il comandante o un ufficiale di coperta; o) «comune di guardia di macchina» un membro dell'equipaggio di una nave che non sia il direttore o un ufficiale di macchina; p) «nave adibita alla navigazione marittima» una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali; q) «nave battente bandiera di uno Stato membro» una nave registrata in uno Stato membro dell'Unione europea e battente bandiera del medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo; le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un Paese terzo; r) «viaggi costieri» i viaggi effettuati in prossimità della costa come definiti dall'articolo 1, comma 1, punti 37 e 39, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; s) «potenza di propulsione» la potenza di uscita totale massima caratteristica continuata in chilowatt sviluppata da tutti gli apparati di propulsione principali della nave che appare sul certificato di iscrizione della nave o su altro documento ufficiale; t) «nave petroliera» la nave costruita ed adibita per il trasporto alla rinfusa di prodotti infiammabili allo stato liquido; u) «nave chimichiera» la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti chimici allo stato liquido elencati nel capitolo 17 del codice internazionale dei trasportatori di prodotti chimici alla rinfusa (IBC code); v) «nave gasiera» la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti gassosi allo stato liquefatto elencati nel capitolo 19 del codice internazionale dei trasportatori di gas (IBG code); z) «norme radio» le norme relative al servizio mobile marittimo adottate dalla Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni; aa) «nave da passeggeri» la nave adibita alla navigazione marittima abilitata al trasporto di più di dodici passeggeri; bb) «nave da pesca» la nave adibita alla cattura di pesce o altre risorse vive del mare; cc) «Convenzione STCW» (Standards of Trainig, Certification and Watchkeeping) la Convenzione internazionale sui requisiti minimi di addestramento, certificazione e tenuta della guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739, e i successivi emendamenti; dd) «annesso alla Convenzione STCW» il documento allegato alla Convenzione STCW 1978 come sostituito con la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, allegato I del presente regolamento; ee) «codice STCW» (Standards of Training, Certification and Watchkeeping) il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia adottato con la risoluzione n. 2 dalla Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995; ff) «funzioni» una serie di compiti, servizi e responsabilità, come specificatamente indicati dal codice STCW, necessari per la conduzione della nave, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'ambiente marino; gg) «servizi radio» le funzioni, a seconda del caso, di tenuta della guardia, di radiocomunicazione, di manutenzione e di riparazione tecnica eseguite in conformità delle norme radio, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974, e successive modifiche ed integrazioni, e delle pertinenti raccomandazioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO); hh) «Convenzione SOLAS» (Safety of Life at Sea) la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti; ii) «nave da passeggeri ro-ro» (roll on roll off) la nave da passeggeri espressamente progettata e costruita anche per il trasporto di veicoli con imbarco e sbarco sulle proprie ruote e di carichi, disposti su pianali o in contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote; ll) «compagnia di navigazione» la persona fisica o giuridica proprietaria della nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica quale l'armatore o il noleggiatore a scafo nudo della nave, che abbia rilevato dal proprietario responsabilità inerenti alla conduzione della stessa, assumendosi così tutti i doveri e le responsabilità gravanti sulla compagnia ai sensi delle disposizioni del presente regolamento; mm) «certificato» qualsiasi documento valido, a prescindere dalla denominazione con la quale sia noto, rilasciato ai sensi della Convenzione STCW del 1978 dall'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea, o con l'autorizzazione di quest'ultimo, abilitante il titolare ad assolvere le funzioni menzionate in detto documento o autorizzate dalle norme nazionali; nn) «certificato adeguato» il documento previsto nell'annesso alla Convenzione STCW, rilasciato e convalidato conformemente al presente regolamento, che abilita il titolare a prestare servizio nella qualifica e a svolgere le funzioni corrispondenti al livello di responsabilità menzionate sul certificato medesimo a bordo di una nave del tipo e dalle caratteristiche di tonnellaggio e potenza di propulsione considerati e nel particolare viaggio cui essa è adibita; oo) «servizio di navigazione» il servizio svolto a bordo di una nave rilevante ai fini del rilascio di un certificato o di un certificato adeguato ovvero per il conseguimento di un'altra qualifica; pp) «Paese terzo» il Paese che non è uno Stato membro dell'Unione europea; qq) «mese» un mese civile o un periodo di trenta giorni risultante dalla somma di periodi inferiori. |
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qq bis) «Comitato» Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (Comitato COSS), istituito dall’art. 3 del Regolamento CE n. 2099/2002 del 5 novembre 2002; qq ter) «Agenzia» l’Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal Regolamento CE n. 1406/2002 del 27 giugno 2002. |
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8. Riconoscimento dei certificati adeguati rilasciati da Paesi terzi. |
8. Riconoscimento dei certificati adeguati rilasciati da Paesi terzi. |
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[Come modificato dall’articolo 1, comma 2 dello schema in esame] |
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i certificati di cui all'articolo 2, lettera nn), relativi all'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta rilasciati da un Paese terzo che è parte della Convenzione STCW, sono soggetti a riconoscimento da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 3 competenti per materia, secondo le procedure ed i criteri previsti nell'allegato II. |
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i marittimi che non possiedono il certificato adeguato, di cui all'articolo 2, lettera nn), relativo all'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta rilasciati da un Paese terzo che è parte della Convenzione STCW, possono essere autorizzati a prestare servizio a bordo di navi che battono bandiera di uno Stato membro purché sia stata adottata, da parte delle Amministrazioni competenti per materia, mediante la procedura definita nell'allegato II, lettera C) del presente decreto, una decisione sul riconoscimento del loro certificato adeguato. |
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17. Comunicazione tra i membri dell'equipaggio. |
17. Comunicazione tra i membri dell'equipaggio. |
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[Come modificato dall’articolo 1, comma 3 dello schema in esame] |
5. A bordo di tutte le navi battenti la bandiera di uno Stato membro devono essere previsti adeguati strumenti per la comunicazione tra la nave e le autorità di terra in una lingua comune o nella lingua di tale autorità. |
5. A bordo di tutte le navi battenti la bandiera di uno Stato membro devono essere previsti adeguati strumenti per la comunicazione tra la nave e le autorità di terra in una lingua comune o nella lingua di tale autorità. Tali comunicazioni si svolgono conformemente al capitolo V, regola 14, paragrafo 4, della Convenzione SOLAS.
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Allegato I Requisiti per la formazione fissati dalla convenzione STCW |
Allegato I Requisiti per la formazione fissati dalla convenzione STCW |
Capitolo V Requisiti particolari relativi alla formazione del personale di taluni tipi di navi |
Capitolo V Requisiti particolari relativi alla formazione del personale di taluni tipi di navi |
Regola V/2 Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e all'abilitazione di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri ro-ro. |
Regola V/2 Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e all'abilitazione di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri ro-ro. |
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[Come modificato dall’articolo 1, comma 4 dello schema in esame] |
3. Gli appartenenti alla gente di mare che sono tenuti a seguire i corsi di formazione di cui ai paragrafi 4, 7 e 8 devono, a intervalli non superiori a cinque anni, frequentare appositi corsi di aggiornamento.
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3. Gli appartenenti alla gente di mare che sono tenuti a seguire i corsi di formazione di cui ai paragrafi 4, 7 e 8 devono, a intervalli non superiori a cinque anni, frequentare appositi corsi di aggiornamento o devono dimostrare di aver raggiunto gli standard di competenza previsti nei cinque anni precedenti. |
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Regola V/2 bis Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e all'abilitazione di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri diverse da quelle ro-ro. |
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1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri, diverse da quelle ro-ro, che effettuano viaggi internazionali. Le Amministrazioni competenti per materia, di cui all'articolo 3, determinano l'applicabilità, dei requisiti di cui alla presente regola al personale che presta servizio su navì da passeggeri che effettuano viaggi nazionali. 2. Prima di essere assegnata a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi da passeggeri, la gente di mare deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui ai seguenti paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8 in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali. 3. Gli appartenenti alla gente di mare che sono tenuti a seguire i corsi di formazione di cui ai seguenti paragrafi 4, 7 e 8 devono, a intervalli non superiori a cinque anni, frequentare appositi corsi di aggiornamento o devono dimostrare di aver raggiunto gli standard di competenza previsti nei cinque anni precedenti. 4. Il personale indicato sul ruolo di bordo per assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri, deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione delle operazioni di soccorso della folla, come specificato dalla sezione A-V/3, paragrafo 1, del Codice STCW. 5. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati compiti e responsabilità specifici a bordo di navi da passeggeri, devono aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento specificamente indicato alla sezione A-V/3, paragrafo 2, del Codice STCW. 6. Il personale incaricato di servire direttamente i passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi da passeggeri, deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di sicurezza specificamente indicati alla sezione A-V/3, paragrafo 3, del Codice STCW. 7. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati responsabilità specifiche per l'imbarco e lo sbarco, di passeggeri devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri come specificato alla sezione A-V/3, paragrafo 4, del Codice STCW. 8. I comandanti, i primi ufficiaIi di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e qualunque altro responsabile della sicurezza dei passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri, devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di gestione delle situazioni di crisi e comportamento umano, come specificato alla sezione A-V/3, paragrafo 5, del Codice STCW. 9. Le Amministrazioni competenti per materia, di cui all'art. 3, provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati ai sensi della presente regola. |
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Allegato II Procedure e criteri per il riconoscimento di certificati rilasciati da paesi terzi nonché per il riconoscimento di istituti di formazione marittima e di programmi e corsi di istruzione e di formazione marittima di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a). |
Allegato II Procedure e criteri per il riconoscimento di paesi terzi che hanno rilasciato un certificato o sotto la cui autorità è stato rilasciato un certificato di cui all’articolo 8, comma 1, nonché per il riconoscimento di istituti, enti o società di formazione marittima e di programmi e corsi di istruzione e di formazione marittima di cui all'articolo 13. |
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[Come modificato dall’articolo 1, comma 6 dello schema in esame]
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B. Criteri per l'accreditamento o il riconoscimento di istituti di formazione marittima e di programmi e corsi di istruzione e di formazione marittima. |
A. Criteri per l’accreditamento o il riconoscimento di istituti, enti o società di formazione marittima e di programmi e corsi di istruzione e di formazione marittima. |
I. Per essere riconosciuto come istituto di formazione marittima abilitato a svolgere corsi e programmi di istruzione e formazione considerati da uno Stato membro conformi ai requisiti per il servizio a bordo di navi battenti la sua bandiera, un istituto di formazione marittima deve: 1. aver assunto insegnanti che: 1.1. abbiano la necessaria conoscenza del programma di formazione e comprendano gli obiettivi specifici di formazione del particolare tipo di formazione da impartire; 1.2. siano qualificati per le funzioni oggetto della formazione da impartire; 1.3. se sono utilizzati simulatori: 1.3.1. abbiano ricevuto orientamenti adeguati circa le tecniche d'insegnamento basate sull'uso di simulatori e 1.3.2. abbiano acquisito sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato; 2. avere assunto supervisori della formazione con competenze specifiche per i programmi e corsi di formazione riconosciuti da tenersi presso l'istituto, che abbiano una conoscenza approfondita di tutti i programmi e corsi di formazione riconosciuti che sono chiamati a supervisionare, inclusi gli obiettivi specifici degli stessi;
3. avere assunto esaminatori che abbiano ricevuto una formazione adeguata in materia di metodi e pratiche di valutazione e che: 3.1. abbiano un livello adeguato di comprensione e conoscenza delle competenze che sono chiamati a valutare; 3.2. siano qualificati per le funzioni oggetto della valutazione; 3.3 abbiano ricevuto orientamenti adeguati circa i metodi e le pratiche di valutazione; 3.4. abbiano acquisito sufficiente esperienza pratica nell'attività di valutazione e, 3.5. se l'oggetto della valutazione richiede l'uso di simulatori, abbiano maturato sufficiente esperienza pratica nell'attività di valutazione per quanto concerne il particolare tipo di simulatore da utilizzare, sotto la supervisione e con piena soddisfazione di un esaminatore esperto; 4. conservare registri con i dati relativi a tutti i certificati e i diplomi rilasciati agli studenti che completano la loro istruzione e formazione marittime presso l'istituto, contenenti informazioni dettagliate sull'istruzione e la formazione impartite, le relative date, oltre a nome, cognome, data e luogo di nascita di ogni studente;
5. rendere disponibili le necessarie informazioni sullo status di tali certificati o diplomi e sull'istruzione e sulla formazione; 6. controllare costantemente la propria attività di formazione e valutazione attraverso un sistema di standard qualitativi volto ad assicurare il conseguimento degli obiettivi definiti dell'istituto, ivi inclusi quelli concernenti le qualifiche e l'esperienza degli insegnanti e degli esaminatori;
7. essere sottoposto a valutazione ad intervalli non superiori a cinque anni da parte di persone adeguatamente qualificate, non direttamente coinvolte nelle attività di formazione o valutazione in questione, per verificare che le procedure operative e amministrative ad ogni livello nell'ambito dell'istituto siano gestite, organizzate, intraprese, supervisionate e controllate al suo interno, onde garantirne l'idoneità ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti.
II. Per essere riconosciuto in quanto rispondente ai requisiti di istruzione e formazione marittima per il servizio a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro, un programma o corso di formazione deve: 1. essere strutturato secondo programmi scritti che prevedano i metodi, i mezzi di insegnamento, le procedure e il materiale didattico necessari per conseguire i livelli prescritti di competenza; 2. essere condotto, controllato, valutato e appoggiato da persone qualificate in conformità dei paragrafi I.1, I.2 e I.3. |
I. Un istituto, Ente o Società di formazione marittima, al fine dì ottenere l'idoneità a svolgere corsi e programmi di istruzione e formazione considerati da uno Stato membro conformi ai requisiti per il servizio a bordo di navi battenti la sua bandiera, deve: 1. aver assunto insegnanti che: 1.1. hanno la necessaria conoscenza del programma di formazione e comprendano gli obiettivi specifici di formazione del particolare. tipo di formazione da impartire; 1.2. sono qualificati per le funzioni oggetto della formazione da impartire; 1.3. se sono utilizzati simulatori: 1.3.1. hanno ricevuto orientamenti adeguati circa le tecniche d'insegnamento basate sull'uso di simulatorie 1.3.2. hanno acquisito sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato; 2. avere assunto supervisori della formazione, con competenze specifiche per i programmi e corsi di formazione riconosciuti da tenersi presso l'istituto, ente o società, che hanno una conoscenza approfondita di tutti i programmi e corsi di formazione riconosciuti che sono chiamati a supervisionare, inclusi gli obiettivi specifici degli stessi; 3. avere assunto esaminatori che hanno ricevuto una formazione adeguata in materia di metodi e pratiche. di valutazione e che: 3.1. hanno un livello adeguato di comprensione e conoscenza delle competenze che sono chiamati a valutare; 3.2. sono qualificati per le funzioni oggetto della valutazione; 3.3 hanno ricevuto orientamenti adeguati circa i metodi e le pratiche di valutazione; 3.4. hanno acquisito sufficiente esperienza pratica nell'attività di valutazione e, 3.5. se l'oggetto della valutazione richiede l'uso di simulatori, hanno maturato sufficiente esperienza pratica nell'attività di valutazione per quanto concerne il particolare tipo di simulatore da utilizzare, sotto la supervisione e con piena soddisfazione di un esaminatore esperto; 4. conservare registri con i dati relativi a tutti i certificati e i diplomi rilasciati agli studenti che completano la loro istruzione e formazione marittime presso l'istituto, ente o società contenenti informazioni dettagliate sull'istruzione e la formazione impartite, le relative date, oltre a nome, cognome, data e luogo di nascita di ogni studente; 5. rendere disponibili le necessarie informazioni sullo status di tali certificati o diplomi e sull'istruzione e sulla formazione; 6. controllare costantemente la propria attività di formazione e valutazione attraverso un sistema di standard qualitativi volto ad assicurare il conseguimento degli obiettivi definiti dell'istituto, ente o società, ivi inclusi quelli concernenti le qualifiche e l'esperienza degli insegnanti e degli esaminatori; 7. essere sottoposto a valutazione ad intervalli non superiori a cinque anni da parte di persone adeguatamente qualificate, non direttamente coinvolte nelle attività di formazione o valutazione in questione, per verificare che le procedure operative e amministrative ad ogni livello nell'ambito dell'istituto, ente o società, sono gestite, organizzate, intraprese, supervisionate e controllate al suo interno, onde garantirne l'idoneità ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti. II. Un programma o corso di formazione, per essere riconosciuto rispondente ai requisiti di istruzione e formazione marittima per il servizio a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro, deve: 1. essere strutturato secondo programmi scritti che prevedano ì metodi, i mezzi di insegnamento, le procedure e il materiale didattico necessari per conseguire i livelli prescritti di competenza; 2. essere condotto, controllato, valutato e appoggiato da persone qualificate in conformità dei paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3.
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A. Procedure e criteri relativi ai certificati. |
B. Criteri per il riconoscimento dei certificati adeguati emessi da un Paese terzo. |
Uno Stato membro può riconoscere e convalidare i certificati adeguati rilasciati da Paesi terzi ai fini del servizio a bordo di navi battenti la sua bandiera soltanto se sussistono le condizioni enunciate in appresso: 1. I certificati adeguati presentati a fini di riconoscimento devono essere stati rilasciati da uno Stato che è parte della convenzione STCW. 2. a) Il Paese terzo che rilascia il certificato adeguato deve essere stato identificato dal comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale come Paese che ha pienamente adempiuto alle prescrizioni della convenzione STCW. b) Lo Stato membro si è accertato, adottando tutte le misure necessarie, che possono includere l'ispezione di strutture e la verifica delle procedure, che siano pienamente soddisfatti i requisiti relativi al livello di competenza, al rilascio ed alla convalida dei certificati ed alla tenuta dei registri e che è stato stabilito un sistema di standard qualitativi conforme alla regola I/8 della convenzione STCW. 3. Se non è ancora soddisfatto il requisito di cui al paragrafo 2, lettera a), perché il comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale non ha ancora espletato la procedura di identificazione del Paese terzo in questione come Paese che ha pienamente adempiuto alle prescrizioni della convenzione STCW, si applicano le disposizioni seguenti: a) il Paese terzo comunica allo Stato membro e all'IMO: i) testi di leggi, decreti, ordinanze, regolamenti e strumenti relativi all'applicazione della convenzione STCW; ii) dettagli completi sul contenuto e la durata dei corsi di studio, compresa una chiara esposizione delle politiche adottate in materia di istruzione, formazione, esami, valutazione della competenza e certificazione; iii) esami nazionali ed altri requisiti per ciascun tipo di certificato rilasciato conformemente alla convenzione STCW; iv) un numero sufficiente di certificati «tipo» rilasciati conformemente alla convenzione STCW; v) informazioni sull'organizzazione governativa; vi) una spiegazione concisa delle misure giuridiche ed amministrative previste e adottate per assicurare l'osservanza, segnatamente per quanto riguarda la formazione e la valutazione, il rilascio e la registrazione dei certificati; vii) un breve schema delle procedure seguite per autorizzare, accreditare o riconoscere cicli di formazione o esami, valutazioni della competenza prevista dalla convenzione STCW, con relative condizioni, ed un elenco delle autorizzazioni, degli accreditamenti e dei riconoscimenti concessi; b) lo Stato membro raffronta le informazioni comunicate con tutte le pertinenti prescrizioni della convenzione STCW, per accertare il pieno adempimento delle disposizioni della convenzione STCW; c) lo Stato membro deve essersi accertato, adottando tutte le misure necessarie, che possono includere l'ispezione di strutture e la verifica delle procedure, che siano pienamente soddisfatti i requisiti relativi al livello di competenza, al rilascio ed alla convalida dei certificati ed alla tenuta dei registri e che è stato stabilito un sistema di standard qualitativi conforme alla regola I/8 della convenzione STCW; d) sulla base di dati statistici relativi ai Paesi che sono i principali fornitori di marittimi, un elenco contenente i nomi dei Paesi terzi in cui, oltre alla procedura sovraindicata, esiste l'obbligo di ispezionare gli istituti o i corsi e programmi di formazione marittima è adottato e aggiornato secondo la procedura di cui all'articolo 13. 4. Nell'accreditare o riconoscere un istituto o programmi e corsi di formazione marittima, gli Stati membri applicano, a seconda dei casi, oltre al paragrafo 2 o al paragrafo 3, i criteri di cui alla parte B del presente allegato. 5. Gli Stati membri provvedono affinché si raggiunga un accordo con il Paese terzo interessato secondo cui ogni cambiamento significativo apportato alle disposizioni in materia di formazione e abilitazione oggetto della convenzione STCW sarà tempestivamente notificato. 6. I certificati presentati ai fini di riconoscimento devono recare, essere accompagnati da o incorporare nel testo una convalida che ne attesti il rilascio da parte di detto Stato. 7. Gli Stati membri stabiliscono misure volte ad assicurare che gli appartenenti alla gente di mare che presentano, a fini di riconoscimento, certificati per svolgere funzioni di livello superiore, abbiano una conoscenza adeguata della legislazione marittima dello Stato membro in relazione alle funzioni di livello superiore che sono autorizzati a svolgere. 8. I certificati e le convalide rilasciati da uno Stato membro ai sensi del presente articolo al fine di riconoscere o attestare il riconoscimento di un certificato emesso da un Paese terzo non servono come base per un riconoscimento ulteriore da parte di un altro Stato membro. |
1. Il paese terzo deve essere parte della Convenzione STCW. 2. Il paese terzo deve essere stato identificato dal comitato per la sicurezza marittima dell'IMO come paese che ha pienamente adempiuto alle prescrizioni della Convenzione STCW. 3. La Commissione europea, assistita dall'Agenzia e con eventuale partecipazione degli Stati membri interessati, si è accertata, adottando tutte le misure necessarie, che possono includere l'ispezione di strutture e la verifica delle procedure, che siano pienamente soddisfatti i requisiti relativi al livello di competenza, al rilascio ed alla convalida dei certificati ed alla tenuta dei registri e che è stato stabilito un sistema di standard qualitativi conformi alla regola 118 della Convenzione STCW.
4. Lo Stato membro ha avviato con il paese terzo interessato le procedure di stipula di' un accordo contenente la clausola in base alla quale ogni significativo cambiamento, apportato alle disposizioni in materia di formazione e abilitazione oggetto della Convenzione STCW, sarà tempestivamente notificato.
5. Gli Stati membri hanno preso misure volte ad assicurare che gli appartenenti alla gente di mare che presentano, a fini dì riconoscimento, certificati per svolgere funzioni dì livello superiore, abbiano una conoscenza adeguata della legislazione marittima dello Stato membro in relazione alle funzioni di livello superiore che sono autorizzati a svolgere.
6. Se uno Stato membro desidera completare la verifica della conformità di un paese terzo esaminando taluni istituti di formazione marittima deve procedere conformemente alle disposizioni della sezione A-1/6 del codice STCW. |
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C. Procedure per il riconoscimento dei certificati adeguati emessi da un paese terzo |
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1) Uno Stato membro che intende riconoscere, mediante convalida, un certificato adeguato rilasciato da un paese terzo ad un comandante, ufficiale o radioperatore per prestare servizio a bordo di una nave battente la propria bandiera presenta alla Commissione Europea una domanda motivata di riconoscimento del paese terzo in questione. La. Commissione europea, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, e con l'eventuale partecipazione degli Stati membri interessati, provvede a raccogliere le informazioni di cui al punto B) del presente allegato e procede ad una valutazione ' dei sistemi di formazione e di abilitazione del paese terzo per il quale è stata presentata una domanda di riconoscimento al fine di verificare se tale paese soddisfa tutti i requisiti della Convenzione STCW e se siano state adottate le misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati. 2) La Commissione europea decide in merito al riconoscimento di un paese terzo secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2001/25/CE entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento. Una volta concesso, il riconoscimento è valido fatte salve le prescrizioni di cui alla lettera D). 3) Se, entro il termine di cui al punto 2), non è adottata alcuna decisione in merito al riconoscimento del paese terzo in questione, lo Stato membro che ha presentato la domanda può decidere di riconoscere detto paese terzo su base unilaterale fino a quando non sarà stata adottata una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2001/25/CE. 4) Uno Stato membro può decidere, in relazione alle navi battenti la propria bandiera, di convalidare i certificati rilasciati da paesi terzi riconosciuti dalla Commissione europea, tenendo conto delle disposizioni di cui alla lettera B) del presente allegato, punti 4 e 5. 5) Restano validi i riconoscimenti dei certificati rilasciati da paesi terzi riconosciuti, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, entro il 13 giugno 2005. Detti riconoscimenti possono esse 1 re utilizzati da tutti gli Stati membri, a condizione che la Commissione europea non li revochi successivamente in virtù della lettera E) del presente allegato. 6) La Commissione europea elabora e tiene aggiornato un elenco dei paesi terzi riconosciuti. L'elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
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D. Procedura di revoca dei certificati adeguati emessi da un paese terzo |
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1) Fatti salvi i criteri stabiliti nella lettera B), le Amministrazioni competenti per materia, di cui all'art. 3, qualora ritengano che un Paese terzo riconosciuto non soddisfi più i requisiti della Convenzione STCW, ne informano quanto prima la Commissione europea, precisando i motivi. 2) Quando le Amministrazioni competenti per materia intendano revocare la convalida di tutti i certificati rilasciati da un Paese terzo ne informano immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri, motivando debitamente la propria intenzione. 3) Quando sussistono indizi che un determinato istituto di formazione marittima non soddisfi più le prescrizioni della Convenzione STCW, la Commissione europea notifica al paese interessato che il riconoscimento dei certificati di detto Paese è revocato entro due mesi, fatta salva l'adozione di misure per assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni della Convenzione STCW. 4) La decisione in merito alla revoca del riconoscimento è presa secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2 della direttiva 2001/25/CE, entro due mesi dalla data della comunicazione effettuata dallo Stato membro. Gli Stati membri interessati prendono le misure adeguate ai fini dell'attuazione della decisione. 5) Resta valida la convalida che attesta il riconoscimento dei certificati rilasciati a norma dell'articolo 4, comma 5, prima della data in cui è adottata la decisione di revocare il riconoscimento del paese terzo. I marittimi titolari di detta convalida non possono tuttavia esigere una convalida che attesti loro una qualifica più elevata qualora tale rivalutazione sia fondata unicamente su un'esperienza supplementare di servizio in mare.
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E. Procedure per la rivalutazione dei paesi terzi riconosciuti |
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1) La Commissione europea, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, procede regolarmente, ed almeno ogni cinque anni, ad una rivalutazione dei paesi terzi riconosciuti secondo la procedura di cui alla lettera C) punto 2, compresi quelli indicati alla lettera C), punto 6, per verificare se soddisfano i pertinenti criteri stabiliti dalla lettera B) e se sono state adottate le misure adeguate di prevenzione delle frodi in materia di certificati di abilitazione. 2) La Commissione europea definisce i criteri di priorità per la valutazione dei paesi terzi sulla base dei dati risultanti dal controllo dello Stato di approdo ai sensi dell'articolo 18 e dalle relazioni concernenti i risultati di valutazioni indipendenti comunicate dai paesi terzi ai sensi della sezione A-1/7 del codice STCW.". |
L. 21
novembre 1985, n. 739
Adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della
gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7
luglio 1978, e sua esecuzione
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(1) Pubblicata nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. 16 dicembre 1985, n. 295.
(2) Nella Gazz. Uff. 19 febbraio 1987, n. 41, S.O., sono stati pubblicati i seguenti decreti ministeriali:
D.M. 2 gennaio 1987. Istituzione del corso di sicurezza per navi petroliere;
D.M. 2 gennaio 1987. Istituzione del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi petroliere;
D.M. 2 gennaio 1987. Istituzione del corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici, modificato dal D.M. 23 luglio 1987 (Gazz. Uff. 21 agosto 1987, n. 194), il cui termine di entrata in vigore è stato prorogato al 25 novembre 1989 dal D.M. 15 aprile 1989 (Gazz. Uff. 4 maggio 1989, n.102).
D.M. 2 gennaio 1987. Istituzione del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici.
Nella Gazz. Uff. 18 maggio 1987, n. 113 sono stati pubblicati i seguenti decreti ministeriali:
D.M. 4 aprile 1987. Istituzione dei corsi antincendio di base e avanzato per il personale marittimo;
D.M. 6 aprile 1987, modificato con D.Dirig. 7 agosto 2001 (Gazz. Uff. 10 settembre 2001, n. 210), a sua volta modificato dall'art. 4, D.Dirett. 20 maggio 2004. Istituzione dei corsi di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo.
Con D.M. 15 marzo 1990 (Gazz. Uff. 8 maggio 1990, n. 105) è stata disposta la istituzione del corso di familiarizzazione per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti.
Con D.Dirig. 19 giugno 2001 (Gazz. Uff. 27 luglio 2001, n. 173), modificato dal D.Dirig. 28 marzo 2002 (Gazz. Uff. 20 maggio 2002, n. 116) e dall'art. 4, D.Dirett. 20 maggio 2004 è stato istituito il corso di sicurezza personale e responsabilità sociali (
Personal Safety and Social Responsabilities PSSR).
Con D.Dirig. 7 agosto 2001 (Gazz. Uff. 8 settembre 2001, n. 209), modificato dall'art. 4, D.Dirett. 20 maggio 2004 è stato istituito il corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere.
Con D.Dirig. 7 agosto 2001 (Gazz. Uff.10 settembre 2001, n. 210), modificato dall'art. 4, D.Dirett. 20 maggio 2004, è stato disposto l'adeguamento della certificazione del corso di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti.
Con D.Dirig. 7 agosto 2001 (Gazz. Uff. 12 settembre 2001, n. 212), modificato dall'art. 4, D.Dirett. 20 maggio 2004, è stato istituito il corso di addestramento radar A.R.P.A. - Bridge Teamwork- ricerca e salvataggio.
Con D.Dirig. 7 agosto 2001 (Gazz. Uff. 10 settembre 2001, n. 210), modificato dall'art. 4, D.Dirett. 20 maggio 2004, è stata disposta la modifica della certificazione del corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici.
Con D.Dirig. 7 agosto 2001 (Gazz. Uff. 10 settembre 2001, n. 210), modificato dall'art. 4, D.Dirett. 20 maggio 2004, è stata disposta la modifica della certificazione del corso di sicurezza per navi petroliere.
Con D.Dirig. 17 ottobre 2001 (Gazz. Uff. 14 novembre 2001, n. 265), modificato dall'art. 4, D.Dirett. 20 maggio 2004, è stata disposta la modifica della certificazione del corso antincendio di base ed avanzato.
Con D.Dirig. 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2001, n. 288) è stata disposta la deroga al corso antincendio di base per il personale di camera, cucina e per il personale addetto ai servizi complementari.
Con D.Dirig. 17 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 8 febbraio 2002, n. 33) è stata approvata la certificazione dell'avvenuto conseguimento dell'addestramento di base.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978.
2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XIV della convenzione.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
TRADUZIONE NON UFFICIALE
Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, 1978
I contraenti di questa convenzione,
Desiderando promuovere la sicurezza della vita e della proprietà in mare e la protezione dell'ambiente marino stabilendo di comune accordo degli standard internazionali di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi,
Considerando che questo intento può essere raggiunto con la stipulazione di una Convenzione Internazionale sugli Standard di Addestramento, Abilitazione e Tenuta della Guardia per i Marittimi,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
Obbligazioni generali ai sensi della Convenzione
1) I Contraenti si impegnano a mettere in atto le disposizioni della Convenzione e del relativo Allegato che costituirà parte integrante della Convenzione. Ogni riferimento alla Convenzione costituisce allo stesso tempo un riferimento all'Annesso.
2) I Contraenti si impegnano a promulgare tutte le leggi, i decreti, le ordinanze e le regolamentazioni e ad intraprendere tutti gli altri passi che possano essere necessari per dare pieno e completo vigore alla Convenzione in modo da assicurare che, dal punto di vista della sicurezza della vita e della proprietà in mare e della protezione dell'ambiente marino, i marittimi imbarcati siano qualificati e siano idonei per i loro compiti.
Articolo II
Definizioni
Ai fini della Convenzione, salvo altrimenti espressamente stabilito:
a) per «Contraente» si intende lo Stato in cui la Convenzione è entrata in vigore;
b) per «Amministrazione» si intende il Governo del Contraente di cui la nave è autorizzata a battere bandiera;
c) per «Certificato» si intende un documento valido, qualunque sia il nome con cui è conosciuto, emesso da o con l'autorizzazione dell'Amministrazione o riconosciuto dall'Amministrazione che autorizza il possessore a prestare servizio come indicato in questo documento o come autorizzato dai regolamenti nazionali;
d) per «Abilitato» si intende chi detiene un certificato regolarmente rilasciato;
e) per «Organizzazione» si intende l'Intergovernmental Maritime Consultative Organization (IMCO);
f) per «Segretario Generale» si intende il Segretario Generale dell'Organizzazione;
g) per «Nave atta a tenere il mare» si intende una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente in acque interne od in acque entro o strettamente adiacenti ad acque chiuse o ad aree dove si applicano i regolamenti portuali;
h) per «Peschereccio» si intende una nave impiegata per prendere pesce, balene, foche, trichechi o altre risorse viventi del mare;
i) per «Regolamento Radio» si intende il Regolamento Radio allegato, o considerato come se fosse allegato, alla più recente Convenzione Internazionale sulle Telecomunicazioni che sia in vigore in qualsiasi momento.
Articolo III
Applicazione
La Convenzione si applicherà ai marittimi che prestano servizio su navi atte a tenere il mare che siano autorizzate a battere la bandiera del Contraente, eccezione fatta per quelli imbarcati su:
a) navi da guerra, ausiliarie della Marina Militare ed altre navi di proprietà o gestite da uno Stato od adibite solo a servizi governativi non commerciali; tuttavia ogni Contraente dovrà garantire, mediante l'adozione di adeguate misure che non danneggino le operazioni e le possibilità operative di tali navi possedute o gestite dallo stesso, che il personale in servizio su tali navi risponda ai requisiti della Convenzione per quanto sia ragionevole e fattibile;
b) pescherecci;
c) panfili da diporto non adibiti al commercio; o
d) barche di legno di costruzione primitiva.
Articolo IV
Comunicazione di informazioni
1) I Contraenti dovranno comunicare non appena possibile al Segretario Generale:
a) il testo delle leggi, decreti, ordinanze e regolamentazioni e gli strumenti promulgati sui vari argomenti che rientrano nell'ambito della Convenzione;
b) i particolari completi, se del caso, dei programmi e della durata dei corsi di studio, assieme al loro esame nazionale ed altri requisiti per ogni certificato rilasciato in conformità con la Convenzione;
c) un adeguato numero di modelli di certificati rilasciati in conformità con la Convenzione.
2) Il Segretario Generale dovrà informare tutti i Contraenti del ricevimento di ogni comunicazione di cui al paragrafo 1) (a) e, inter alia, per gli scopi degli articoli IX e X, dovrà, su richiesta, fornire loro tutte le informazioni a lui comunicate di cui ai paragrafi 1) b) e c).
Articolo V
Altri Trattati ed Interpretazioni
1) Tutti i precedenti trattati, convenzioni e accordi relativi agli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi in vigore tra i Contraenti, continueranno ad avere piena e completa validità per le loro durate per quanto riguarda:
a) i marittimi a cui non si riferisce questa Convenzione;
b) i marittimi a cui si riferisce questa Convenzione per quanto riguarda gli argomenti per cui essa non sia stata espressamente stipulata.
2) Tuttavia nella misura in cui tali trattati, convenzioni o accordi contrastino con le disposizioni della Convenzione, i Contraenti dovranno rivedere gli impegni sottoscritti in tali trattati, convenzioni o accordi con lo scopo di assicurare che non ci sia conflitto tra questi impegni ed i loro obblighi nei confronti della Convenzione.
3) Tutto quanto non sia stato espressamente stipulato nella Convenzione resta soggetto alla legislazione dei Contraenti.
4) Nulla nella Convenzione dovrà pregiudicare la codificazione e lo sviluppo del diritto marittimo della Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto marittimo convocata in ottemperanza alla risoluzione 2750 C (XXV) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite né le attuali o future rivendicazioni e pareri legali di qualsiasi Stato relativi al diritto marittimo ed alla natura e competenza della giurisdizione costiera e di bandiera dello Stato.
Articolo VI
Certificati
1) I Certificati per i comandanti, ufficiali e comuni dovranno essere rilasciati a quei candidati che, con soddisfazione dell'Amministrazione, abbiano i requisiti di servizio, età, idoneità fisica, addestramento, qualificazione ed esami in conformità con le relative disposizioni dell'Allegato alla Convenzione.
2) I Certificati per i comandanti e gli ufficiali, rilasciati in conformità con questo articolo, dovranno essere convalidati dall'Amministrazione che li ha rilasciati nella forma prescritta dalla Regola 1/2 dell'Allegato. Se la lingua usata non è quella inglese, la convalida dovrà includere una traduzione in questa lingua.
Articolo VII
Disposizioni transitorie
1) Un certificato di idoneità o di servizio in una funzione per cui la Convenzione prescrive un certificato e che prima dell'entrata in vigore della Convenzione per un Contraente è rilasciato in conformità con le leggi di quel Contraente o del Regolamento Radio, sarà riconosciuto come valido per il servizio dopo l'entrata in vigore della Convenzione per quel Contraente.
2) Dopo l'entrata in vigore della Convenzione per un Contraente, la sua Amministrazione potrà continuare a rilasciare certificati di idoneità conformi alle sue precedenti regolamentazioni per un periodo non superiore a 5 anni. Tali certificati saranno riconosciuti come validi ai fini della Convenzione. Durante questo periodo transitorio tali certificati saranno rilasciati solo ai marittimi che abbiano iniziato il loro servizio in mare prima dell'entrata in vigore della Convenzione per quel Contraente nell'ambito della specifica sezione della nave a cui quei certificati si riferiscono. L'Amministrazione garantirà che tutti gli altri candidati per l'abilitazione saranno esaminati ed abilitati in conformità con la Convenzione.
3) Un Contraente potrà, entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione per quel Contraente, rilasciare un certificato di servizio ai marittimi che non posseggano né un appropriato certificato di cui alla Convenzione né un certificato di idoneità rilasciato secondo le sue leggi prima dell'entrata in vigore della Convenzione per quel Contraente, ma che abbiano:
a) prestato servizio in mare nella funzione per cui essi chiedono un certificato di servizio per un periodo non inferiore a 3 anni entro gli ultimi 7 anni precedenti l'entrata in vigore della Convenzione per quel Contraente;
b) fornito la prova che essi hanno assolto quel servizio in modo soddisfacente;
c) soddisfatto l'Amministrazione per quanto riguarda l'idoneità fisica, vista ed udito compresi, tenendo conto della loro età al momento della domanda.
Ai fini della Convenzione, un certificato di servizio rilasciato in ottemperanza a questo paragrafo sarà ritenuto equivalente ad un certificato rilasciato ai sensi della Convenzione.
Articolo VIII
Dispensa
1) In caso di necessità straordinarie, le Amministrazioni, se a loro giudizio questo non provoca pregiudizio alle persone, alla proprietà o all'ambiente, potranno rilasciare una dispensa che permetta ad un determinato marittimo di prestare servizio su una determinata nave per un periodo stabilito che non superi i 6 mesi in una funzione che non sia, però, quella di ufficiale radiotelegrafista o di operatore radiotelefonista, se non con l'eccezione di quanto stabilito dal relativo Regolamento Radio, per cui egli non possiede un adeguato certificato, purché la persona a cui è rilasciata la dispensa sia sufficientemente qualificata per occupare il posto vacante in modo sicuro, con soddisfazione dell'Amministrazione. Tuttavia le dispense non potranno essere concesse ad un comandante od al direttore di macchina, salvo in caso di forza maggiore e, in questo caso, per il minor tempo possibile.
2) Qualsiasi dispensa concessa per un posto dovrà essere rilasciata solo ad una persona debitamente abilitata ad occupare il posto immediatamente sottostante. Nei casi in cui la Convenzione non prescriva l'abilitazione per il posto sottostante, la dispensa potrà essere rilasciata ad una persona la cui qualificazione e pratica siano, a giudizio dell'Amministrazione, di completa equivalenza ai requisiti per il posto da occupare a patto che, se tale persona non possiede un appropriato certificato, gli sia prescritto di superare una prova accettata dall'Amministrazione quale dimostrazione che tale dispensa potrà essere rilasciata senza correre rischi. Inoltre, le Amministrazioni si assicureranno che, non appena possibile, il posto in questione sia occupato dal possessore di un appropriato certificato.
3) I Contraenti dovranno inviare, al più presto, dopo il 1° gennaio di ogni anno, un rapporto al Segretario Generale dando comunicazione del numero totale di dispense, per quanto riguarda ogni funzione per cui è richiesto un certificato, che sono state rilasciate durante l'anno a navi atte alla navigazione e unitamente ad informazioni quanto a numero di tali navi rispettivamente superiori ed inferiori a 1600 ton di stazza lorda.
Articolo IX
Equivalenti
1) La Convenzione non impedirà ad una Amministrazione di conservare o adottare altre disposizioni sull'istruzione e sull'addestramento, ivi comprese quelle che interessano il servizio in navigazione e l'organizzazione a bordo, appositamente adattate allo sviluppo della tecnica ed a particolari tipi di navi e di commerci, purché il livello di servizio in navigazione, di conoscenza e di efficienza in relazione alla gestione della nave e del carico, dal punto di vista tecnico e della navigazione, assicuri un grado di sicurezza in mare ed abbia un'azione preventiva nei confronti dell'inquinamento almeno equivalente alle richieste della Convenzione.
2) I particolari di tali disposizioni dovranno essere riferiti non appena possibile al Segretario Generale che comunicherà tali dettagli a tutti i Contraenti.
Articolo X
Ispezione
1) Le navi, salvo quelle escluse come da articolo III, saranno soggette, mentre sono nei porti di un Contraente, ad ispezione da parte di funzionari, debitamente autorizzati da quel Contraente, per verificare che tutti i marittimi che prestano servizio a bordo e per i quali la Convenzione richiede il possesso di un certificato, abbiano tale certificato od un'appropriata dispensa. Tali certificati dovranno essere accettati, a meno che non vi siano fondati motivi per ritenere che un certificato sia stato ottenuto in modo fraudolento o che il possessore del certificato non sia la persona a cui il certificato sia stato rilasciato in origine.
2) Nel caso in cui si riscontri qualsiasi carenza ai sensi del paragrafo 1) od ai sensi delle procedure specificate nella Regola I/4 - «Procedure di controllo», il funzionario che effettuerà l'ispezione ne dovrà informare all'istante, per iscritto, il comandante della nave ed il Console o, in sua assenza, la più vicina rappresentanza diplomatica o l'autorità marittima dello Stato di cui la nave è autorizzata a battere bandiera affinché possano essere intraprese le azioni del caso. In tale notifica dovranno essere specificati i particolari delle carenze riscontrate ed i motivi per cui il Contraente determina che queste carenze possano essere un pericolo per le persone, la proprietà e l'ambiente.
3) Nell'esercizio dell'ispezione di cui al paragrafo 1) se, prendendo in considerazione la dimensione ed il tipo di nave e la lunghezza e la natura del viaggio, le carenze a cui si fa riferimento nel paragrafo 3) della regola I/4 non sono eliminate e si è determinato che questo fatto possa mettere in pericolo le persone, la proprietà o l'ambiente, il Contraente che effettua l'ispezione prenderà i provvedimenti necessari per garantire che la nave non salpi a meno che, e fino a quando, queste richieste non siano soddisfatte in misura tale che il pericolo sia stato eliminato. Le misure relative ai provvedimenti presi saranno prontamente riferite al Segretario Generale.
4) Nell'effettuare l'ispezione di cui al presente articolo, ogni possibile sforzo dovrà essere compiuto per evitare che una nave sia indebitamente bloccata o che ne sia ritardata la partenza. Qualora una nave sia indebitamente bloccata o ne sia ritardata la partenza, avrà diritto ad un risarcimento per qualsiasi perdita o danno da ciò derivanti.
5) Questo articolo verrà applicato nella misura in cui sarà necessario a garantire che nessun trattamento di favore sia concesso a navi autorizzate a battere bandiera di un non-Contraente rispetto a quanto è concesso a navi autorizzate a battere bandiera di un Contraente.
Articolo XI
Promozione della cooperazione tecnica
1) I Contraenti della Convenzione favoriranno, con la consultazione e con l'assistenza dell'Organizzazione, l'aiuto a quei Contraenti che richiederanno l'assistenza tecnica per:
a) addestramento del personale amministrativo e tecnico;
b) creazione di istituzioni per l'addestramento dei marittimi;
c) fornitura di attrezzature e mezzi per le istituzioni di addestramento;
d) sviluppo di adeguati programmi di addestramento ivi compreso l'addestramento pratico su navi in navigazione; e
e) agevolazioni per altre misure ed accordi atti a migliorare la qualificazione dei marittimi; preferibilmente su base nazionale, sub-regionale o regionale per assecondare i propositi e gli intendimenti della Convenzione, tenendo in considerazione i bisogni particolari dei paesi in via di sviluppo a questo riguardo.
2) Dal canto suo, l'Organizzazione perseguirà detti sforzi, nel modo appropriato, in consultazione od associazione con altre organizzazioni internazionali, in modo particolare con l'Organizzazione Internazionale del Lavoro.
Articolo XII
Emendamenti
1) Nella Convenzione potrà essere introdotto un emendamento mediante le seguenti procedure:
a) emendamenti dopo esame all'interno dell'Organizzazione:
i) qualunque emendamento proposto da un Contraente dovrà essere sottoposto al Segretario Generale che lo comunicherà quindi a tutti i membri dell'Organizzazione, a tutti i Contraenti ed al Direttore Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro almeno 6 mesi prima che venga preso in esame;
ii) qualunque emendamento così proposto e fatto circolare sarà portato all'esame del Comitato per la Sicurezza Marittima dell'Organizzazione;
iii) i Contraenti, membri e non membri dell'Organizzazione, avranno il diritto di partecipare ai dibattiti del Comitato per la Sicurezza Marittima per l'esame e l'adozione degli emendamenti;
iv) gli emendamenti dovranno avere il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei Contraenti presenti e votanti nel Comitato per la Sicurezza Marittima allargato come stabilito nel sottoparagrafo a) iii) (qui di seguito chiamato «Comitato per la Sicurezza Marittima allargato»), a patto che almeno 1/3 dei Contraenti sia presente al momento del voto;
v) gli emendamenti così adottati saranno comunicati a cura del Segretario Generale a tutti i Contraenti per l'accettazione;
vi) un emendamento ad un articolo sarà ritenuto accettato alla data in cui è accettato dai 2/3 dei Contraenti;
vii) un emendamento all'Allegato sarà ritenuto accettato:
1. allo scadere di due anni dalla data in cui è stato comunicato ai Contraenti per l'accettazione; o
2. allo scadere di un periodo diverso, che non potrà essere inferiore ad 1 anno, se è stato stabilito in tal senso al momento del voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei Contraenti presenti e votanti nel Comitato per la Sicurezza Marittima allargato;
tuttavia gli emendamenti saranno ritenuti non accettati se nel periodo prescritto o più di 1/3 dei Contraenti o Contraenti la cui flotta mercantile congiunta costituisca non meno del 50% del tonnellaggio lordo della Marina Mercantile mondiale di navi da 100 o più ton di stazza lorda, notificherà al Segretario Generale che essi si oppongono all'emendamento;
viii) un emendamento ad un articolo entrerà in vigore, per quanto riguarda quei Contraenti che lo hanno accettato, sei mesi dopo la data in cui è giudicato che è stato accettato, o, per quanto riguarda ogni Contraente che lo accetti dopo quella data, 6 mesi dopo la data di accettazione da parte di quel Contraente;
ix) un emendamento all'Allegato entrerà in vigore per tutti i Contraenti, eccezione fatta per quelli che lo hanno respinto come da sotto-paragrafo a) vii) e che non hanno ritirato tale opposizione, 6 mesi dopo la data in cui è ritenuto che sia stato accettato. Prima della data fissata per l'entrata in vigore, qualsiasi Contraente potrà dare comunicazione al Segretario Generale che egli si asterrà dal mettere in esecuzione quell'emendamento per un periodo non superiore ad 1 anno dalla data della sua entrata in vigore o per il periodo più lungo che potrà essere fissato dalla maggioranza dei 2/3 dei Contraenti presenti e votanti nel Comitato per la Sicurezza Marittima allargato al momento dell'adozione dell'emendamento; o
b) emendamento mediante una conferenza:
i) su richiesta di un Contraente sulla quale siano d'accordo almeno 1/3 dei Contraenti, l'Organizzazione convocherà, in collaborazione o dopo consultazione con il Direttore Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, una conferenza dei Contraenti per esaminare gli emendamenti alla Convenzione;
ii) ogni emendamento adottato da tale conferenza dalla maggioranza dei 2/3 dei Contraenti presenti e votanti dovrà essere comunicato, a cura del Segretario Generale, a tutti i Contraenti per l'accettazione;
iii) salvo che la Conferenza decida altrimenti, l'emendamento sarà giudicato per essere approvato ed entrerà in vigore in conformità con le procedure specificate nei sottoparagrafi a) vi) e a) viii) o sottoparagrafi a) vii) e a) ix) rispettivamente, a condizione che ogni riferimento al Comitato per la Sicurezza Marittima allargato, significhi riferimento alla conferenza.
2) Qualsiasi dichiarazione di accettazione o di obiezione ad un emendamento, o qualsiasi comunicazione data come da paragrafo 1) a) ix), dovrà essere presentata per iscritto al Segretario Generale che informerà tutti i Contraenti di tale presentazione e della data del suo ricevimento.
3) Il Segretario Generale informerà tutti i Contraenti di ogni emendamento che entrerà in vigore unitamente alla data in cui ognuno di tali emendamenti entrerà in vigore.
Articolo XIII
Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione
1) La Convenzione resterà aperta per la firma nella Sede dell'Organizzazione dal 1° dicembre 1978 fino al 30 novembre 1979 ed in seguito resterà aperta per l'adesione. Qualunque Stato può diventare un Contraente mediante:
a) firma senza riserva per quanto riguarda la ratifica, accettazione od approvazione; o
b) firma soggetta a ratifica, accettazione od approvazione, seguita da ratifica, accettazione od approvazione; o
c) adesione.
2) La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione saranno effettuate mediante il deposito di uno strumento a quell'effetto presso il Segretario Generale.
3) Il Segretario Generale informerà tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione, o che hanno aderito ad essa, ed il Direttore Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro di ogni firma o del deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e della data del suo deposito.
Articolo XIV
Entrata in vigore
1) La Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo la data in cui non meno di 25 Stati, la cui flotta mercantile congiunta costituisca non meno del 50% del tonnellaggio lordo della Marina Mercantile mondiale di navi aventi una stazza lorda di 100 o più ton, l'abbiano firmata senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione o che abbiano depositato gli strumenti necessari di ratifica, accettazione, approvazione od adesione in conformità con l'articolo XIII.
2) Il Segretario Generale informerà tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione, o che vi hanno aderito, della data in cui entrerà in vigore.
3) Qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione od adesione, depositato durante i dodici mesi a cui si fa menzione nel paragrafo 1), sarà valido o dall'entrata in vigore della Convenzione o 3 mesi dopo il deposito di tali strumenti, se tale data sarà più recente.
4) Qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione od adesione, depositato dopo la data in cui la Convenzione entrerà in vigore, avrà vigore tre mesi dopo la data di deposito.
5) Dopo la data in cui un emendamento sarà ritenuto che sia stato accettato come da articolo XII, qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione od adesione depositato si riferirà alla Convenzione emendata.
Articolo XV
Denuncia
1) La Convenzione potrà essere denunciata da ogni Contraente in qualsiasi momento dopo 5 anni dalla data in cui la Convenzione sarà entrata in vigore per quel Contraente.
2) La denuncia dovrà essere effettuata mediante notifica per iscritto al Segretario Generale che informerà tutti gli altri Contraenti ed il Direttore Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro di ognuna di tali notifiche ricevute e della data della sua ricevuta come pure della data in cui tale denuncia entrerà in vigore.
3) Una denuncia entrerà in vigore 12 mesi dopo il ricevimento della notifica della denuncia da parte del Segretario Generale o dopo qualsiasi periodo più lungo che potrà essere indicato nella notifica.
Articolo XVI
Deposito e registrazione
1) La Convenzione sarà depositata presso il Segretario Generale che ne trasmetterà copie conformi autenticate a tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione o che vi hanno aderito.
2) Non appena la Convenzione entrerà in vigore, il Segretario Generale ne trasmetterà il testo al Segretario Generale delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, come da articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.
Articolo XVII
Lingue
La Convenzione è redatta in un unico esemplare nelle lingue cinese, inglese, francese, russo e spagnolo, ogni testo essendo parimenti autentico.
Saranno approntate traduzioni ufficiali in lingua araba e tedesca e saranno depositate con l'originale firmato.
In qualità di testimoni i sottoscritti, essendone debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma alla Convenzione.
Redatto a Londra questo settimo giorno del mese di luglio dell'anno millenovecentosettantotto.
Annesso
CAPITOLO I
Disposizioni generali
Regola I/1
Definizioni
Ai fini di questa Convenzione, salvo altrimenti espressamente stabilito
a) per «Regole» si intendono le regole contenute nell'Allegato della Convenzione;
b) per «Approvato» si intende approvato dall'Amministrazione;
c) per «Comandante» si intende la persona che ha il comando di una nave;
d) per «Ufficiale» si intende un membro dell'equipaggio, diverso dal comandante, designato come tale da una legge nazionale o da regolamentazioni o, in assenza di tale designazione, mediante accordo collettivo o consuetudine;
e) per «Ufficiale di Coperta» si intende un ufficiale qualificato nella sezione di coperta;
f) per «Primo Ufficiale di Coperta» si intende l'ufficiale di coperta che, per grado, viene subito dopo il comandante e su cui ricade il comando della nave in caso di inabilità del comandante;
g) per «Ufficiale Macchinista» si intende un ufficiale qualificato nella sezione macchine;
h) per «Direttore di Macchina» si intende l'ufficiale macchinista superiore, responsabile della propulsione meccanica della nave;
i) per «Primo Ufficiale di Macchina» si intende l'ufficiale macchinista che, per grado, viene subito dopo il direttore di macchina e su cui ricade la responsabilità per la propulsione meccanica della nave in caso di inabilità del direttore di macchina;
j) per «Allievo Ufficiale Macchinista» si intende una persona che sta effettuando l'addestramento per diventare un ufficiale macchinista e designato come tale dalla legge nazionale o dai regolamenti;
k) per «Ufficiale Radiotelegrafista» si intende una persona che abbia un certificato di operatore radiotelegrafista di prima o seconda classe od un certificato generale di operatore per radiocomunicazioni per il servizio mobile marittimo rilasciato secondo le disposizioni del Regolamento Radio, che è impiegato nella stazione radiotelegrafica di una nave per la quale sia richiesto il possesso di tale stazione dalla Convenzione Internazionale per la Sicurezza della Vita in Mare;
l) per «Operatore Radiotelefonista» si intende una persona che abbia un appropriato certificato rilasciato secondo le disposizioni del Regolamento Radio;
m) per «Comune» si intende un membro dell'equipaggio che non sia il comandante od un ufficiale;
n) per «Viaggi Costieri» si intendono viaggi nelle vicinanze di un Contraente come stabilito da quel Contraente;
o) per «Potenza di Propulsione» si intende la potenza in kilowatt che appare sul certificato di classe della nave o su altro documento ufficiale; [*]
p) i «Compiti Radio» comprendono, a seconda del caso, tenuta della guardia, manutenzione tecnica e riparazioni in conformità col Regolamento Radio, la Convenzione Internazionale per la Sicurezza della Vita in Mare e, a discrezione di ogni Amministrazione, le relative raccomandazioni IMCO;
q) per «Petroliera» si intende una nave costruita ed adibita al trasporto di petrolio e prodotti petroliferi alla rinfusa;
r) per «Nave Cisterna per Prodotti Chimici» si intende una nave costruita ed adibita al trasporto alla rinfusa di qualunque prodotto chimico elencato nel «Codice per la Costruzione e l'Armamento di Navi che Trasportano Prodotti Chimici Pericolosi alla Rinfusa» della IMCO;
s) per «Nave Cisterna per Gas Liquefatto» si intende una nave costruita ed adibita al trasporto alla rinfusa di qualsiasi gas liquefatto elencato nel «Codice per la Costruzione e l'Armamento di Navi che Trasportano Gas Liquefatti alla Rinfusa» della IMCO.
__________
[*] Si è supposto che la potenza che è indicata in questo modo sul certificato di classe o altro documento ufficiale sia la potenza totale massima nominale continua sviluppata dall'apparato motore principale di propulsione della nave.
Regola I/2
Contenuto dei certificati e modello di convalida
1. I certificati devono essere redatti nella lingua/e ufficiali della Nazione che li rilascia. Se la lingua usata non è l'inglese, il testo deve comprendere una traduzione in questa lingua.
2. Per gli ufficiali radiotelegrafisti e per gli operatori radiotelefonisti, le Amministrazioni possono:
a) includere le cognizioni supplementari richieste dalle relative Regole dell'Allegato alla Convenzione nell'esame per il rilascio di un certificato che sia conforme al Regolamento Radio; o
b) rilasciare un certificato separato in cui è indicato che il possessore ha le cognizioni supplementari richieste dall'Allegato alla Convenzione.
3. Il modello di convalida del certificato, richiesto dall'articolo VI della Convenzione deve essere come segue:
Modello di convalida dei certificati
CONVALIDA DI CERTIFICATI
(Sigillo ufficiale) (Nazione)
Rilasciata secondo le
disposizioni
della
CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUGLI
STANDARD DI ADDESTRAMENTO,
ABILITAZIONE E TENUTA DELLA GUARDIA
PER I MARITTIMI, 1978
+
| Il Governo di (nome) certifica
O [*] <
------------------------------
| Io, sottoscritto certifico
+
che
il presente Certificato/Certificato N. . .
. . [**], è
rilasciato a . . . . . . . . . . (nome
completo della persona),
che è
stato trovato debitamente
qualificato in conformità
con le disposizioni della Regola . . . . . . . . . . . . della
Convenzione Internazionale sugli
Standard di Addestramento,
Abilitazione e Tenuta della Guardia per
i marittimi, 1978, come
. . . . . . . [***] con le seguenti limitazioni soltanto:
+
Inserire qui le limitazioni| . . . . . . . . . . . . . . . . .
o
« nessuna » a seconda > . . . . . . . . . . . . . . . . .
del caso | . . . . . . . . . . . . . . . . .
+
Data di emissione di questa convalida .
. . . . . . . . . . . .
Firmato . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
(Nome e firma
di un funzionario
debitamente autorizzato)
(Sigillo ufficiale)
Data di nascita del possessore del certificato . . . . . . . . .
Firma del possessore del certificato . . . . . . . . . . . . . .
----------
[*] Utilizzare una riga o l'altra.
[**] Cancellare la voce che non interessa.
[***] Inserire il
grado della convenzione
o classe di
Certificato.
------------------------
Regola I/3
Princìpi che governano i viaggi costieri
1. Ogni Contraente, definendo i viaggi costieri ai fini della Convenzione, non deve imporre richieste di addestramento, pratica od abilitazione ai marittimi che prestano servizio a bordo di navi autorizzate a battere la bandiera di un altro Contraente ed assunti per tali viaggi, in modo da comportare richieste più rigide per tali marittimi rispetto ai marittimi che prestano servizio a bordo delle navi autorizzate a battere la sua bandiera. In nessun caso tali Contraenti devono imporre richieste, nei riguardi di marittimi che prestano servizio a bordo di navi autorizzate a battere la bandiera di un altro Contraente, superiori a quelle della Convenzione relative a navi non adibite a viaggi costieri.
2. Per quanto riguarda le navi che hanno il diritto di battere la bandiera di un Contraente, regolarmente adibite a viaggi costieri al largo della costa di un altro Contraente, il Contraente di cui la nave ha diritto di battere la bandiera deve prescrivere delle richieste di addestramento, pratica ed abilitazione ai marittimi che prestano servizio a bordo di tali navi, perlomeno uguali a quelle del Contraente al largo della costa del quale la nave è in servizio, purché queste non superino le richieste della Convenzione per navi adibite a viaggi costieri. Una nave che estenda il suo viaggio oltre a quanto è fissato come viaggio costiero da un Contraente e che entri in acque non coperte da questa definizione, deve adempiere alle prescrizioni della Convenzione senza contravvenire ai termini di questa Regola.
3. Un Contraente può concedere ad una nave che ha il diritto di battere la sua bandiera i benefici delle richieste della Convenzione per viaggi costieri quando essa è regolarmente impegnata al largo della costa di un non Contraente in viaggi costieri come stabilito dal Contraente.
4. Nulla nella presente Regola deve, in qualche modo, limitare la giurisdizione di qualsiasi Stato, Contraente o no, della Convenzione.
Regola I/4
Procedure di controllo
1. Il controllo esercitato da un funzionario di controllo, debitamente autorizzato come dall'articolo X, deve essere limitato a quanto segue:
a) verificare, conformemente all'Articolo X, 1), che tutti i marittimi che prestano servizio a bordo, e che devono essere abilitati secondo la Convenzione, siano in possesso di un certificato valido o di dispensa valida;
b) valutare l'idoneità dei marittimi di una nave a mantenere gli standard di tenuta della guardia, come richiesto dalla Convenzione, se ci sono motivi per credere che non si stanno rispettando tali standard poiché, mentre si trovava in porto di un Contraente o in avvicinamento a quel porto, si è verificato quanto segue:
i) la nave è stata coinvolta in una collisione, si è arenata o incagliata;
ii) c'è stato scarico di sostanze dalla nave in navigazione, all'ancora o all'ormeggio, illegale per le convenzioni internazionali; o
iii) la nave è stata manovrata in modo erroneo o pericoloso o se non sono stati rispettati i segnalamenti indicanti la rotta o gli schemi di separazione del traffico.
2. Il funzionario di controllo deve dare una notificazione scritta al comandante della nave ed al rappresentante appropriato dello Stato di bandiera come dall'Articolo X se, a seguito dell'azione di controllo intrapresa in conformità con il paragrafo 1, è stata rilevata una qualsiasi delle seguenti carenze:
a) se i marittimi per cui è richiesto il possesso di un certificato, non hanno un appropriato certificato valido od una dispensa valida;
b) se le disposizioni per la guardia di navigazione od in macchina non sono conformi alle prescrizioni fissate per la nave dallo Stato di bandiera;
c) se in una guardia manca una persona qualificata a far funzionare le apparecchiature essenziali ad una navigazione sicura od alla prevenzione dell'inquinamento;
d) se il comandante è impossibilitato ad avere persone riposate per la prima guardia all'inizio del viaggio e per i successivi rilievi della guardia.
3. La mancata eliminazione delle carenze citate nel paragrafo 2, a), in relazione ai certificati del comandante, direttore di macchina ed ufficiali responsabili della guardia di navigazione ed in macchina e, dove pertinente, dell'ufficiale radiotelegrafista, e nel paragrafo 2, b), può essere il solo motivo, ai sensi dell'Articolo X, per cui un Contraente può trattenere la nave.
CAPITOLO II
Comandante - Sezione di coperta
Regola II/1
Princìpi fondamentali da osservare nella tenuta di una guardia di navigazione
1. I Contraenti devono indirizzare l'attenzione degli armatori, operatori marittimi, comandanti e personale di tenuta della guardia sui seguenti principi che devono essere osservati per garantire che in ogni momento sia mantenuta una guardia sicura di navigazione.
2. Il comandante di ogni nave è tenuto ad assicurarsi che le disposizioni per la tenuta della guardia siano adeguate a mantenere una guardia sicura di navigazione. Sotto la direzione generale del comandante, gli ufficiali di guardia sono responsabili della navigazione sicura della nave durante i loro periodi di servizio, quando sono particolarmente coinvolti per evitare collisioni e arenamenti.
3. I principi fondamentali che comprendono, ma che non sono limitati a quanto segue, devono essere presi in considerazione su tutte le navi.
4. Disposizioni per la guardia.
a) La composizione della guardia deve essere in ogni occasione adeguata ed appropriata alle circostanze e condizioni predominanti e deve tener conto della necessità di mantenere un appropriato servizio di vedetta.
b) Nel decidere la composizione della guardia sul ponte, che può comprendere appropriati comuni di coperta, si deve tener conto, inter alia, dei seguenti fattori:
i) in nessun momento il ponte deve essere lasciato sguarnito;
ii) le condizioni metereologiche, la visibilità e le condizioni di luce diurne o notturne;
iii) la vicinanza di pericoli per la navigazione possono rendere necessario che l'ufficiale responsabile della guardia effettui altri servizi di navigazione;
iv) l'impiego e la condizione operativa dei mezzi di ausilio per la navigazione quali radar o dispositivi elettronici per il punto nave o qualsiasi altra attrezzatura che riguarda la navigazione sicura della nave;
v) se la nave è munita di governo automatico;
vi) qualsiasi esigenza insolita per la guardia di navigazione che potrebbe presentarsi come risultato di circostanze operative particolari.
5. Idoneità per il servizio.
Il sistema di guardia deve essere tale che l'efficienza degli ufficiali di tenuta della guardia e dei comuni di tenuta della guardia non sia menomata dalla fatica. I compiti devono essere organizzati in modo tale che la prima guardia all'inizio del viaggio ed i seguenti cambi di guardia siano sufficientemente riposati ed anche idonei per questo servizio.
6. Navigazione.
a) Il viaggio designato deve essere programmato in anticipo prendendo in considerazione tutte le informazioni attinenti ed ogni tracciamento di rotta deve essere controllato prima che il viaggio abbia inizio.
b) Durante la guardia bisogna controllare, a intervalli sufficientemente frequenti, la tenuta della rotta, la posizione e la velocità, impiegando qualsiasi mezzo per l'ausilio alla navigazione disponibile e necessario per garantire che la nave segua la rotta stabilita.
c) L'ufficiale di guardia deve conoscere perfettamente la dislocazione ed il funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di navigazione che si trovano a bordo della nave e deve essere al corrente e tener conto dei limiti operativi di tali apparecchiature.
d) L'ufficiale responsabile della guardia di navigazione non deve intraprendere né deve essergli assegnato qualsiasi servizio che possa interferire con la navigazione sicura della nave.
7. Attrezzature per la navigazione.
a) L'ufficiale di guardia deve utilizzare nel modo più efficace tutte le apparecchiature di navigazione a sua disposizione.
b) Nell'impiegare il radar, l'ufficiale di guardia deve tener presente la necessità di osservare, in qualunque momento, le disposizioni sull'uso del radar contenute nelle appropriate regolamentazioni per prevenire la collisione in mare.
c) In caso di necessità, l'ufficiale di guardia non deve esitare ad usare il timone, le macchine e l'apparato di segnalazione acustica.
8. Doveri e responsabilità di navigazione.
a) L'ufficiale responsabile della guardia deve:
i) montare la guardia sul ponte, che non deve per nessun motivo lasciare fino a quando non sia stato rilevato;
ii) continuare ad essere responsabile della navigazione sicura della nave anche se il comandante è presente sul ponte, fino a quando il comandante non lo informi specificatamente di aver assunto tale responsabilità e questo sia reciprocamente compreso;
iii) comunicare al comandante quando ha qualsiasi dubbio su quale azione intraprendere nell'interesse della sicurezza;
iv) non consegnare la guardia all'ufficiale montante se ha motivo di credere che quest'ultimo non è palesemente in grado di assolvere il suo compito in modo efficace, nel qual caso deve darne quindi comunicazione al comandante.
b) Nel rilevare la guardia, l'ufficiale montante deve assicurarsi per quanto riguarda il punto nave effettivo o stimato e confermare la rotta che intende seguire, la prora e la velocità e deve prendere nota di qualsiasi pericolo per la navigazione di cui è previsto l'incontro durante la sua guardia.
c) Deve essere tenuta una corretta registrazione delle manovre e delle attività durante la guardia, che si riferiscono alla navigazione della nave.
9. Servizio di vedetta.
Oltre a mantenere un appropriato servizio di vedetta allo scopo di valutare in pieno la situazione ed il rischio di collisione, arenamento ed altri pericoli per la navigazione, i compiti della vedetta includono l'avvistamento di navi od aerei in difficoltà, di naufraghi, di relitti e rottami. Nel mantenere un servizio di vedetta si deve osservare quanto segue:
a) la vedetta deve essere in grado di prestare la massima attenzione alla tenuta di un appropriato servizio di vedetta e non può intraprendere né essergli assegnati altri compiti che possano interferire con tale compito;
b) i compiti della vedetta e del timoniere sono separati ed il timoniere non può essere considerato come vedetta mentre stà al timone, salvo nelle piccole navi dove la posizione del timone offre una visuale circolare sgombra e non c'è nessuna menomazione per visione notturna od altri ostacoli che possano impedire un appropriato servizio di vedetta. L'ufficiale responsabile della guardia può essere l'unica vedetta durante il giorno purché in tali occasioni:
i) la situazione sia stata attentamente valutata e che sia stato stabilito senza ombra di dubbio che è sicuro agire così;
ii) siano stati valutati a fondo tutti i fattori pertinenti che comprendano, ma che non siano limitati a:
- condizioni atmosferiche
- visibilità
- densità del traffico
- vicinanza di pericoli per la navigazione
- l'attenzione necessaria quando si naviga entro o vicini a schemi di separazione del traffico;
iii) il rinforzo sia immediatamente disponibile ad essere convocato sul ponte quando qualsiasi cambiamento nella situazione lo richieda.
10. Navigazione con pilota a bordo.
Nonostante le prestazioni e gli obblighi di un pilota, la sua presenza a bordo non solleva il comandante o l'ufficiale responsabile della guardia dai suoi doveri ed obblighi relativi alla sicurezza della nave. Il comandante ed il pilota si devono scambiare le informazioni concernenti le procedure di navigazione, le condizioni locali e le caratteristiche della nave. Il comandante e l'ufficiale di guardia devono collaborare a stretto contatto con il pilota e mantenere un accurato controllo della posizione e del movimento della nave.
11. Protezione dell'ambiente marino.
Il comandante e l'ufficiale responsabile della guardia devono essere consapevoli dei gravi effetti dell'inquinamento operativo o accidentale dell'ambiente marino e prendere tutte le precauzioni possibili per evitare tale inquinamento, particolarmente nell'ambito delle relative regolamentazioni internazionali e portuali.
Regola II/2
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione dei comandanti e dei primi ufficiali di coperta di navi da 200 o più ton di stazza lorda
Comandante e primo ufficiale di coperta di navi da 1600 o più ton di stazza lorda.
1. Ogni comandante e primo ufficiale di coperta di navi in navigazione aventi 1600 o più ton di stazza lorda devono possedere un adeguato certificato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
a) soddisfare l'Amministrazione per quanto riguarda l'idoneità fisica, con particolare riguardo alla vista e all'udito;
b) soddisfare i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi da 200 o più ton di stazza lorda ed avere un servizio in navigazione riconosciuto in quel compito:
i) per l'abilitazione quale primo ufficiale di coperta, non meno di 18 mesi; tuttavia questo periodo può essere ridotto a non meno di 12 mesi se l'Amministrazione richiede un addestramento specifico che sia considerato equiparato ad un servizio di almeno 6 mesi quale ufficiale responsabile di una guardia in navigazione;
ii) per l'abilitazione quale comandante, non meno di 36 mesi; tuttavia questo periodo può essere ridotto a non meno di 24 mesi se non meno di 12 mesi di tale servizio in navigazione sono stati prestati in qualità di primo ufficiale di coperta o se l'Amministrazione richiede un addestramento specifico che essa considera essere equiparato a tale servizio;
c) aver superato un appropriato esame con soddisfazione dell'Amministrazione. Tale esame deve comprendere le materie citate nell'Appendice della presente Regola, salvo che l'Amministrazione non modifichi queste richieste di esami per i comandanti od i primi ufficiali di coperta di navi aventi dimensioni limitate adibite a viaggi costieri, nel modo che ritiene opportuno, tenendo presente l'effetto sulla sicurezza di tutte le navi che potrebbero essere operanti nelle stesse acque.
Comandante e primo ufficiale di coperta di navi tra le 200 e le 1600 ton di stazza lorda.
3. Ogni comandante ed ogni primo ufficiale di coperta di navi in navigazione tra le 200 e le 1600 ton di stazza lorda deve possedere un appropriato certificato.
4. Ogni candidato all'abilitazione deve:
a) soddisfare l'Amministrazione dal punto di vista della idoneità fisica, con particolare riferimento alla vista e all'udito;
b) i) per l'abilitazione in qualità di primo ufficiale di coperta, rispondere ai requisiti di un ufficiale responsabile di una guardia di navigazione su navi da 200 o più ton di stazza lorda;
ii) per l'abilitazione in qualità di comandante, rispondere ai requisiti di un ufficiale responsabile di una guardia di navigazione su navi da 200 o più ton di stazza lorda ed avere un servizio di navigazione riconosciuto in questa funzione per un periodo non inferiore a 36 mesi; tuttavia, questo periodo può essere ridotto a non meno di 24 mesi se non meno di 12 mesi di tale servizio in navigazione sono stati prestati in qualità di primo ufficiale di coperta o se l'Amministrazione prescrive un addestramento specifico che essa considera equiparato a tale servizio;
c) aver superato un esame appropriato con soddisfazione dell'Amministrazione. Tale esame deve comprendere le materie citate nell'Appendice, salvo che l'Amministrazione modifichi queste richieste di esame per comandanti e primi ufficiali di coperta di navi adibite a viaggi costieri, nel modo che essa ritiene opportuno, per escludere quelle materie che non sono applicabili alle acque ed alle navi interessate, tenendo presente l'effetto sulla sicurezza di tutte le navi che potrebbero essere operanti nelle stesse acque.
Generalità.
5. Il livello di cognizioni richieste per quanto riguarda i diversi capitoli dell'Appendice può essere modificato a seconda se il certificato sia rilasciato a livello di comandante o di primo ufficiale di coperta e a seconda se il certificato od i certificati siano validi per navi da 1600 o più ton di stazza lorda o per navi tra le 200 e le 1600 ton di stazza lorda.
Appendice alla Regola II/2
Conoscenza minima richiesta per l'abilitazione di comandanti e primi ufficiali di coperta di navi da 200 o più ton di stazza lorda
1. Il programma di studi sotto riportato è compilato per l'esame di candidati per l'abilitazione quali comandanti e primi ufficiali di coperta di navi da 200 o più ton di stazza lorda. Si prefigge di ampliare e di approfondire gli argomenti contenuti nella Regola II/4 - «Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi da 200 o più ton di stazza lorda». Tenendo presente che un comandante ha la responsabilità finale per la sicurezza della nave, dei passeggeri, dell'equipaggio e del carico e che un primo ufficiale di coperta deve essere in grado di assumere questa responsabilità in qualsiasi momento, l'esame su questi argomenti deve tendere a verificare la loro capacità di assimilare tutte le informazioni disponibili che riguardano la sicurezza della nave.
2. Navigazione e determinazione della posizione.
a) Pianificazione del viaggio e navigazione in tutte le condizioni:
i) con metodi accettabili per tracciare rotte oceaniche;
ii) in acque ristrette;
iii) tra i ghiacci;
iv) in visibilità limitata;
v) in schemi di separazione del traffico;
vi) in aree con ampi effetti di marea.
b) Determinazione del punto nave:
i) mediante osservazioni astronomiche, incluso il sole, le stelle, la luna ed i pianeti;
ii) mediante osservazione terrestre, compresa la capacità di usare rilevamenti di punti rilevanti ed ausili alla navigazione quali fari, mede e boe in unione con le appropriate carte nautiche, avvisi ai naviganti ed altre pubblicazioni, per stabilire l'esattezza del punto nave risultante;
iii) impiegando tutti i moderni mezzi elettronici di ausilio per la navigazione che soddisfino l'Amministrazione, con particolare conoscenza dei loro principi di funzionamento, limiti, fonte di errore, rivelazione di erronea rappresentazione di informazioni e metodi di correzione per ottenere un accurato punto nave.
3. Tenuta della guardia.
a) Dimostrare perfetta conoscenza del contenuto, applicazione e scopi del Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare, ivi compresi quegli Allegati che si riferiscono alla navigazione sicura.
b) Dimostrare conoscenza del contenuto della Regola II/1 - «Principi Fondamentali da Osservare nella Tenuta di una Guardia di Navigazione».
4. Apparecchiatura radar.
Dimostrare con l'impiego del simulatore radar o, quando questo non è disponibile, col rapportatore diagramma, la conoscenza dei fondamenti del radar e la capacità di far funzionare ed usare il radar e di interpretare ed analizzare le informazioni ottenute da questo apparato, compresi:
a) i fattori che influenzano le prestazioni e la precisione;
b) messa a punto e conservazione della rappresentazione;
c) rivelazione di erronee rappresentazioni di informazioni, echi falsi, echi del mare, ecc.;
d) portata e rilevamento;
e) identificazione di echi critici;
f) rotta e velocità delle altre navi;
g) tempo e distanza dal punto di massimo avvicinamento di navi incrocianti, in controrotta e raggiungenti;
h) rilevazione di mutamenti nella rotta e nella velocità di altre navi;
i) conseguenze di mutamenti nella propria rotta o nella velocità od in entrambe;
j) applicazione del Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare.
5. Bussole magnetiche e giroscopiche.
Capacità di determinare e correggere le deviazioni delle bussole magnetiche e giroscopiche e conoscenza dei mezzi per correggere tali deviazioni.
6. Meteorologia ed oceanografia.
a) Dimostrare di essere in grado di capire ed interpretare una carta sinottica e di fare una previsione meteorologica dell'area, tenendo presenti le condizioni meteorologiche locali.
b) Conoscenza delle caratteristiche dei vari sistemi meteorologici ivi compresi i cicloni tropicali e come evitare il centro dell'uragano ed i settori pericolosi.
c) Conoscenza dei sistemi delle correnti oceaniche.
d) Capacità di adoperare tutte le appropriate pubblicazioni nautiche sulle maree e sulle correnti, ivi comprese quelle in lingua inglese.
e) Capacità di calcolare le condizioni delle maree.
7. Manovra e governo della nave.
Manovra e governo della nave in tutte le situazioni, ivi comprese le seguenti:
a) Manovre di avvicinamento ai battelli o stazioni pilota con la debita considerazione per le condizioni atmosferiche, la marea, e le distanze d'arresto;
b) governo della nave in fiumi, estuari, ecc. tenendo presente gli effetti della corrente, vento ed acqua ristretta sulla risposta del timone;
c) manovra in acque poco profonde, ivi compresa la riduzione della profondità dell'acqua sotto la chiglia dovuto all'effetto dello squat [l], rollio e beccheggio;
d) interazione tra le navi e tra la propria nave e le sponde vicine (effetto canale);
e) ormeggio e disormeggio con varie condizioni di vento e di marea, con e senza rimorchiatori;
f) scelta dell'ancoraggio; ancoraggio con una o due ancore in ancoraggi limitati e fattori per determinare la lunghezza di catena da usare;
g) manovra nel caso di ancora che ara; disimpegno di un'ancora impigliata;
h) immissione in bacino, con e senza avaria;
i) organizzazione e governo delle navi con tempo avverso, compresa l'assistenza ad una nave o ad un aereo in difficoltà, operazioni di rimorchio, mezzi per tenere una nave ingovernabile in mare avverso, diminuzione della deriva ed uso dell'olio;
j) precauzioni nella manovra di ammaino di lance e zattere di salvataggio con maltempo;
k) metodi per prendere a bordo naufraghi da lance e zattere di salvataggio;
l) capacità di determinare le caratteristiche di manovra e della motrice dei principali tipi di navi con particolare riferimento alle distanze di arresto ed alle curve di evoluzione a differenti pescaggi e velocità;
m) importanza di navigare a velocità ridotta per evitare danni provocati dall'onda di prora e di poppa generata dalla propria nave;
n) provvedimenti pratici da prendere quando si naviga tra i ghiacci e con condizioni di accumulo di ghiacci a bordo;
o) impiego di, e manovra in, schemi di separazione del traffico.
8. Stabilità [2] della nave, costruzione e controllo di un'avaria.
a) Comprensione dei principi fondamentali di costruzione della nave e le teorie ed i fattori che influenzano l'assetto e la stabilità ed i provvedimenti necessari per salvaguardare l'assetto e la stabilità in sicurezza.
b) Conoscenza dell'effetto sull'assetto e sulla stabilità di una nave in caso di avaria e susseguente allagamento di un compartimento e contromisure da prendere.
c) Dimostrazione di saper usare le tavole di stabilità, assetto e sollecitazione, i diagrammi e le attrezzature per il calcolo delle sollecitazioni, ivi compresa la conoscenza dei carichi e della zavorra da imbarcare per mantenere le sollecitazioni allo scafo entro limiti accettabili.
d) Conoscenza generica dei principali elementi strutturali di una nave ed i nomi esatti delle varie parti.
e) Conoscenza delle raccomandazioni IMCO relative alla stabilità delle navi.
__________
[1] Squat: la diminuzione della profondità dell'acqua sotto la nave che si verifica quando la nave si sposta nell'acqua ed è provocato sia dall'affondamento dello scafo, che dalla variazione dell'assetto. Questo effetto è accentuato in acque poco profonde e si può limitare riducendo la velocità della nave.
[2] I comandanti ed i primi ufficiali di coperta sulle navi piccole dovranno essere perfettamente a conoscenza dei requisiti fondamentali di stabilità per tali navi.
9. Impianti di propulsione della nave.
a) Princìpi di funzionamento degli impianti di propulsione marini;
b) macchinari ausiliari delle navi;
c) conoscenza generica dei termini di macchina.
10. Maneggio e stivaggio del carico.
a) Stivaggio e rizzaggio dei carichi a bordo delle navi, compresi i mezzi di carico.
b) Operazioni di imbarco e sbarco, con particolare considerazione all'imbarco e allo sbarco di carichi pesanti.
c) Regolamenti e raccomandazioni internazionali relativi al trasporto dei carichi, in particolare il Codice Internazionale Marittimo per le merci pericolose (IMDG).
d) Trasporto di merci pericolose; precauzioni da prendere durante le operazioni di imbarco, sbarco e custodia di merci pericolose durante il viaggio.
e) Conoscenza operativa dei contenuti ed applicazione delle guide in vigore relative alla sicurezza delle navi cisterna.
f) Conoscenza operativa dei sistemi di tubazioni e pompaggio del carico comunemente usati.
g) Termini e definizioni usate per descrivere le caratteristiche dei comuni carichi petroliferi quali petrolio grezzo, distillati medi, nafta.
h) Regolamenti anti-inquinamento; operazioni di zavorramento, pulizia delle cisterne e degassificazione.
i) Procedure per il load on top.
11. Prevenzione degli incendi e dispositivi per la lotta antincendio.
a) Organizzazione delle esercitazioni antincendio.
b) Classi e chimica degli incendi.
c) Impianti per la lotta antincendio.
d) Frequenza di un approvato corso antincendio.
e) Conoscenza dei regolamenti relativi alle attrezzature antincendio.
12. Procedure di emergenza.
a) Precauzioni quando la nave si arena.
b) Provvedimenti da prendere prima e dopo l'incaglio.
c) Disincaglio di una nave incagliata con e senza assistenza.
d) Misure da prendere a seguito di collisione.
e) Tamponatura provvisoria di falle.
f) Misure per la protezione e la salvezza dei passeggeri e dell'equipaggio nei casi di emergenza.
g) Circoscrizione del danno e salvataggio della nave a seguito di incendio od esplosione.
h) Abbandono della nave.
i) Manovra di emergenza del timone, armamento ed uso di un timone di fortuna, e mezzi per armare un timone di fortuna, dove è fattibile.
j) Salvataggio di persone da una nave in pericolo o da un relitto.
k) Procedure per uomo in mare.
13. Assistenza medica.
Una approfondita conoscenza dell'uso del contenuto delle seguenti pubblicazioni:
a) Guida Medica Internazionale per le Navi od equivalenti pubblicazioni nazionali;
b) Sezione medica del Codice Internazionale dei Segnali;
c) Guida Medica per il Pronto Soccorso da Usarsi in Caso di Infortuni Provocati da Prodotti Pericolosi.
14. Diritto marittimo.
a) Una conoscenza del diritto marittimo internazionale come incluso in accordi e convenzioni internazionali per quanto riguarda i doveri specifici e le responsabilità del comandante, in modo particolare quelli che si riferiscono alla sicurezza ed alla protezione dell'ambiente marino. In particolare deve essere prestata la massima attenzione ai seguenti argomenti:
i) certificati ed altri documenti che devono essere portati a bordo delle navi secondo le convenzioni internazionali, come possono essere ottenuti e la durata della loro validità legale;
ii) responsabilità secondo le richieste relative alla Convenzione Internazionale sulle Marche di Bordo Libero;
iii) responsabilità secondo le richieste relative alla Convenzione Internazionale per la Sicurezza della Vita in Mare;
iv) responsabilità ai sensi delle convenzioni internazionali per la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi;
v) dichiarazione marittima di sanità; richieste dei regolamenti Sanitari Internazionali;
vi) responsabilità ai sensi della Convenzione sul Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare;
vii) responsabilità secondo gli altri strumenti internazionali che interessano la sicurezza della nave, dei passeggeri, dell'equipaggio e del carico.
b) Il grado di conoscenza della legislazione marittima nazionale è lasciato a discrezione dell'Amministrazione, ma deve includere le disposizioni nazionali per perfezionare gli accordi e le convenzioni internazionali.
15. Direzione del personale e responsabilità di addestramento.
Una conoscenza della direzione, organizzazione ed addestramento del personale a bordo delle navi.
16. Comunicazioni.
a) Capacità di trasmettere e ricevere messaggi in codice Morse mediante segnalazioni luminose e l'uso del Codice Internazionale dei Segnali. Nel caso in cui l'Amministrazione abbia già esaminato i candidati su questi argomenti per i livelli di abilitazione inferiori, essa può anche non ripetere l'esame di questi argomenti per l'abilitazione quale comandante.
b) Conoscenza delle procedure usate nelle comunicazioni radiotelefoniche e capacità di usare i radiotelefoni, specialmente per messaggi di pericolo, urgenza e sicurezza di navigazione.
c) Conoscenza delle procedure per i segnali di emergenza di pericolo mediante radiotelegrafia come prescritto nel Regolamento Radio.
17. Salvataggio.
Una conoscenza approfondita dei regolamenti per i dispositivi di salvataggio (Convenzione Internazionale per la Sicurezza della Vita in Mare), organizzazione di esercitazioni di abbandono nave, lance, zattere ed altro equipaggiamento di salvataggio.
18. Ricerche e salvataggi.
Una approfondita conoscenza del Manuale IMCO di Ricerca e Salvataggio per Navi Mercantili (MERSAR).
19. Metodi per dimostrare la competenza.
a) Navigazione.
Dimostrare l'impiego del sestante, del peloro, del cerchio azimutale e la capacità di tracciare il punto, la rotta ed i rilevamenti.
b) Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare.
i) l'uso di modellini che mostrino gli appropriati segnali o fanali od un simulatore di fanali di navigazione;
ii) manovra con rapportatore diagramma o simulatore radar.
c) Radar.
i) simulatore radar; o
ii) rapportatori diagramma.
d) Lotta antincendio.
Frequenza di un corso antincendio riconosciuto.
e) Comunicazioni.
Prova pratica visiva e vocale.
f) Salvataggio.
Ammaino e governo di lance e di altri dispositivi di salvataggio, compreso l'indossare i giubbotti di salvataggio.
Regola II/3
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di ufficiali responsabili di una guardia di navigazione e di comandanti di navi inferiori a 200 ton di stazza lorda
1. Navi non adibite a viaggi costieri.
a) Ogni comandante che presti servizio su navi inferiori a 200 ton di stazza lorda non adibite a viaggi costieri deve possedere un certificato riconosciuto dall'Amministrazione per il servizio in qualità di comandante di navi tra le 200 e le 1600 ton di stazza lorda.
b) Ogni ufficiale responsabile di una guardia di navigazione che presti servizio a bordo di navi inferiori a 200 ton di stazza lorda non adibite a viaggi costieri deve possedere un certificato appropriato per navi da 200 o più ton di stazza lorda.
2. Navi adibite a viaggi costieri.
a) Comandante.
i) Ogni comandante che presti servizio su navi inferiori a 200 ton di stazza lorda adibite a viaggi costieri deve possedere un certificato appropriato.
ii) Ogni candidato per l'abilitazione deve:
1) non avere meno di 20 anni;
2) avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a 12 mesi in qualità di ufficiale responsabile di una guardia di navigazione;
3) soddisfare l'Amministrazione di possedere una adeguata conoscenza appropriata ai suoi compiti sulle navi interessate che includa le materie contenute nell'Appendice della presente Regola.
b) Ufficiale responsabile di una guardia di navigazione.
i) Ogni ufficiale responsabile di una guardia di navigazione su navi inferiori a 200 ton di stazza lorda adibite a viaggi costieri deve possedere un certificato appropriato.
ii) Ogni candidato per l'abilitazione deve:
1) non avere meno di 18 anni;
2) soddisfare l'Amministrazione sulla sua idoneità fisica, con particolare riferimento alla vista e all'udito;
3) soddisfare l'Amministrazione che ha:
- effettuato con successo un addestramento specifico, incluso un adeguato periodo di appropriato servizio di navigazione come richiesto dall'Amministrazione; o
- portato a termine un servizio di navigazione riconosciuto nella sezione di coperta non inferiore a 3 anni;
4) soddisfare l'Amministrazione di possedere l'adeguata conoscenza appropriata ai suoi compiti sulle navi interessate, che includa le materie contenute nell'Appendice della presente Regola.
3. Addestramento.
L'addestramento per arrivare ad avere la conoscenza necessaria e l'esperienza pratica deve basarsi sulla Regola II/1 - «Principi Fondamentali da Osservare nella Tenuta di una Guardia di Navigazione» e sui relativi regolamenti e raccomandazioni internazionali.
4. Esenzioni.
L'Amministrazione, se considera che le dimensioni di una nave e le condizioni del viaggio siano tali da rendere l'applicazione di tutte le richieste di questa regola e della relativa appendice irrealizzabili ed inattuabili può, nella misura che ritiene opportuna, esentare il comandante e l'ufficiale responsabile della guardia di navigazione su tale nave o classi di navi da alcune delle richieste, tenendo sempre presente la sicurezza di tutte le navi che potrebbero essere operanti nelle stesse acque.
Appendice alla Regola II/2
Conoscenza minima richiesta per l'abilitazione di ufficiali responsabili di una guardia di navigazione e di comandanti di navi inferiori a 200 ton di stazza lorda
1. a) Conoscenza di quanto segue:
i) navigazione costiera e, nella misura in cui è richiesto, navigazione astronomica;
ii) Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare;
iii) Codice Marittimo Internazionale per Merci Pericolose (IMDG);
iv) bussola magnetica;
v) radiotelefonia e segnalazioni ottiche;
vi) prevenzione degli incendi e dispositivi per la lotta antincendio;
vii) salvataggio;
viii) procedure di emergenza;
ix) manovra della nave;
x) stabilità della nave;
xi) meteorologia;
xii) apparati motore delle piccole navi;
xiii) pronto soccorso;
xiv) ricerche e salvataggi;
xv) prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino.
b) Oltre ai requisiti del sotto-paragrafo a), una sufficiente conoscenza per far funzionare in modo sicuro tutti gli ausili alla navigazione e gli apparati installati a bordo delle navi in questione.
c) Il grado di conoscenza che deve essere richiesto per gli argomenti specificati ai sottoparagrafi a) e b), deve essere tale da permettere all'ufficiale di guardia di portare a termine i suoi compiti in modo sicuro.
2. Ogni comandante che presti servizio su navi inferiori a 200 ton di stazza lorda, oltre ai requisiti del paragrafo 1 sopraindicati, deve soddisfare l'Amministrazione di possedere la conoscenza necessaria per portare a termine tutti i suoi compiti, come comandante, in modo sicuro.
Regola II/4
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di ufficiali responsabili di una guardia di navigazione su navi da 200 o più ton di stazza lorda
1. Ogni ufficiale responsabile di una guardia di navigazione che presti servizio su navi da 200 o più ton di stazza lorda deve possedere un appropriato certificato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
a) non avere meno di 18 anni;
b) soddisfare l'Amministrazione sulla sua idoneità fisica, specialmente per quanto riguarda la vista e l'udito;
c) aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto nella sezione di coperta per un periodo non inferiore a tre anni che deve comprendere almeno 6 mesi di servizi di guardia sul ponte sotto la supervisione di un ufficiale qualificato; tuttavia, l'Amministrazione può permettere che non più di due anni di questo servizio di navigazione riconosciuto vengano sostituiti con un periodo di addestramento specifico, purché la Amministrazione sia soddisfatta che tale addestramento valga quanto il periodo di servizio in mare che sostituisce;
d) soddisfare l'Amministrazione, superando un esame appropriato, che egli possiede l'adeguata conoscenza teorica e pratica appropriata ai suoi compiti.
3. Certificati per il servizio senza limitazioni.
Per il rilascio di certificati per il servizio senza limitazione quanto ad area di operazione, l'esame deve dimostrare l'adeguatezza della conoscenza teorica e pratica del candidato sugli argomenti elencati nell'Appendice di questa Regola.
4. Certificati limitati.
Per il rilascio di certificati limitati per il servizio in viaggi costieri, l'Amministrazione può tralasciare i seguenti argomenti tra quelli elencati nell'Appendice, tenendo presente l'effetto sulla sicurezza di tutte le navi che potrebbero essere operanti nelle stesse acque:
a) navigazione astronomica;
b) sistemi elettronici per il punto nave e navigazione in acque non coperte da tali sistemi.
5. Livello di conoscenza.
a) Il livello di concoscenza, che deve essere richiesto sugli argomenti elencati nell'Appendice, deve essere sufficiente a permettere all'ufficiale responsabile di una guardia di portare a termine i suoi compiti di tenuta della guardia in modo sicuro. Nel determinare l'opportuno livello di conoscenza, l'Amministrazione deve tener conto delle note poste a pié di ogni argomento nell'Appendice.
b) L'addestramento per conseguire la conoscenza teorica necessaria e l'esperienza pratica deve basarsi sulla Regola II/1 - «Principi Fondamentali da Osservare nella Tenuta di una Guardia di Navigazione» e sui relativi regolamenti e raccomandazioni internazionali.
Appendice alla Regola II/4
Conoscenza minima richiesta per l'abilitazione di ufficiali responsabili di una guardia di navigazione su navi da 200 o più ton di stazza lorda
1. Navigazione astronomica.
Capacità di usare i corpi celesti per determinare il punto nave e le deviazioni della bussola.
2. Navigazione terrestre e costiera.
a) Capacità di determinare il punto nave mediante:
i) punti notevoli;
ii) ausili alla navigazione, compresi fari, mede e boe;
iii) navigazione stimata, tenendo conto dei venti, delle maree, delle correnti e della velocità con i giri dell'elica al minuto e con il solcometro.
b) Conoscenza perfetta ed uso delle carte e delle pubblicazioni nautiche quali portolani, tavole delle maree, avvisi ai naviganti, avvisi radio per la navigazione ed informazioni sulle rotte delle navi.
3. Navigazione con radar.
Conoscenza degli elementi fondamentali del radar e capacità di far funzionare ed usare il radar e capacità di interpretare ed analizzare le informazioni ottenute usando il radar compreso quanto segue:
a) fattori che influiscono sul rendimento e sulla precisione;
b) messa a punto e conservazione della rappresentazione;
c) rivelazione di erronee rappresentazioni di informazioni, echi falsi, echi del mare, ecc.;
d) portata e rilevamento;
e) identificazione di echi critici;
f) rotta e velocità delle altre navi;
g) tempo e distanza dal punto di massimo avvicinamento di navi incrocianti, in controrotta e raggiungenti;
h) rilevazione di mutamenti nella rotta e nella velocità di altre navi;
i) conseguenze di mutamenti nella propria rotta, o nella velocità, o in entrambe;
j) applicazione del Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare.
4. Tenuta della guardia.
a) Dimostrare perfetta conoscenza del contenuto, applicazione e scopi del Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare, compresi quegli Allegati che si riferiscono alla navigazione sicura.
b) Dimostrare conoscenza del contenuto della Regola II/1 - «Princìpi Fondamentali da Osservare per la Tenuta di una Guardia in Navigazione». 5. Sistemi elettronici per il punto nave e per la navigazione.
Capacità di determinare il punto nave con gli ausili elettronici alla navigazione con soddisfazione dell'Amministrazione.
6. Radiogoniometri ed ecometri.
Capacità di far funzionare gli apparati e di adoperare correttamente le informazioni.
7. Meteorologia.
Conoscenza degli strumenti meteorologici in dotazione a bordo e loro applicazione. Conoscenza delle caratteristiche dei vari sistemi meteorologici, procedure dei rapporti e sistemi di registrazione. Capacità di usare le informazioni meteorologiche disponibili.
8. Bussole magnetiche e girobussole.
Conoscenza dei princìpi della bussola magnetica e della girobussola, comprese le deviazioni e le correzioni. Per le girobussole, un'idea dei sistemi controllati dalla girobussola madre ed una conoscenza del funzionamento e della manutenzione dei principali tipi di girobussole.
9. Pilota automatico.
Conoscenza dei sistemi e delle procedure del pilota automatico.
10. Radiotelefonia e segnalazioni ottiche.
a) Capacità di trasmettere e di ricevere messaggi a lampi di luce.
b) Capacità di utilizzare il Codice Internazionale dei Segnali.
c) Conoscenza delle procedure adoperate nelle comunicazioni radiotelefoniche e capacità di adoperare i radiotelefoni, specialmente per i messaggi di pericolo, di urgenza, di sicurezza e di navigazione.
11. Prevenzione degli incendi e dispositivi per la lotta antincendio.
a) Capacità di organizzare esercitazioni antincendio.
b) Conoscenza delle classi e chimica degli incendi.
c) Conoscenza degli impianti per la lotta antincendio.
d) Frequenza di un corso antincendio riconosciuto.
12. Salvataggio.
Capacità di organizzare esercitazioni di abbandono nave e conoscenza del funzionamento delle lance, zattere, apparati galleggianti e dispositivi similari di salvataggio come pure il funzionamento delle loro dotazioni, incluso l'apparato radio portatile ed i radiofari di emergenza per l'indicazione della posizione (EPIRBS). Conoscenza delle tecniche di sopravvivenza in mare.
13. Procedure di emergenza.
Conoscenza delle voci elencate nell'appropriata Appendice dell'edizione in vigore del «Documento di Guida» dell'ILO/IMCO.
14. Manovra e governo della nave.
Conoscenza di:
a) effetti delle varie portate, pescaggi, assetto, velocità ed acqua sotto la chiglia sulle curve di evoluzione e sulle distanze di arresto;
b) effetti del vento e delle correnti sul governo della nave;
c) manovre per il salvataggio di un uomo in mare;
d) squat, basso fondale ed effetti similari;
e) procedure corrette per ancorare ed ormeggiare.
15. Stabilità della nave.
a) Conoscenza operativa ed applicazione delle tabelle di stabilità, assetto e sollecitazione, dei diagrammi e degli apparati per il calcolo delle sollecitazioni.
b) Comprensione delle azioni fondamentali da intraprendere in caso di perdita parziale del galleggiamento.
16. Lingua inglese.
Un'adeguata conoscenza della lingua inglese che permetta all'ufficiale di utilizzare le carte ed altre pubblicazioni nautiche, di capire le informazioni meteorologiche ed i messaggi che riguardano la sicurezza ed il funzionamento della nave e di esprimersi in modo comprensibile nelle sue comunicazioni con altre navi e con stazioni costiere. Capacità di capire e di impiegare il Dizionario IMCO «Standard Marine Navigational Vocabulary».
17. Costruzione della nave.
Conoscenza generica delle parti principali che costituiscono la struttura della nave ed i nomi esatti delle varie parti.
18. Maneggio e stivaggio del carico.
Conoscenza di un sicuro maneggio e stivaggio dei carichi e gli effetti di questi fattori sulla sicurezza della nave.
19. Assistenza medica.
Applicazione pratica delle guide mediche e dei consigli per radio, inclusa la capacità di intraprendere provvedimenti efficaci, in base a tale conoscenza, in caso di infortuni o malattie che possono verificarsi a bordo della nave.
20. Ricerche e salvataggi.
Conoscenza del Manuale IMCO di Ricerca e Salvataggio per le Navi Mercantili (MERSAR).
21. Prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino.
Conoscenza delle precauzioni che devono essere osservate per prevenire l'inquinamento dell'ambiente marino.
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Regola II/5
Requisiti minimi obbligatori per garantire la continua competenza e l'aggiornamento delle conoscenze per comandanti ed ufficiali di coperta
1. Ad ogni comandante ed ufficiale di coperta in possesso di un certificato, che presti servizio a bordo o che intenda ritornare a bordo dopo un periodo a terra, per continuare ad essere idoneo per il servizio di navigazione, è richiesto, ad intervalli che non superino i 5 anni, di soddisfare l'Amministrazione quanto a:
a) idoneità fisica, con particolare riferimento alla vista ed all'udito;
b) competenza professionale:
i) mediante servizio di navigazione riconosciuto in qualità di comandante od ufficiale di coperta di almeno 1 anno nei 5 anni precedenti; o
ii) in virtù di avere assolto funzioni relative ai compiti adatti al grado del certificato posseduto che siano considerate essere almeno equivalenti al servizio di navigazione richiesto nel Paragrafo 1, b), i); o
iii) mediante uno dei seguenti:
- superando una prova riconosciuta; o
- ultimando con esito positivo un corso o dei corsi riconosciuti; o
- portando a termine un servizio di navigazione riconosciuto, in qualità di ufficiale di coperta, per un periodo non inferiore a tre mesi, in soprannumero, immediatamente prima di assumere il grado a cui ha diritto in virtù del suo certificato.
2. L'Amministrazione deve, consultandosi con quelle interessate, formulare o promuovere la formulazione di una struttura per corsi di richiamo ed aggiornamento, volontari od obbligatori, a seconda del caso, per comandanti ed ufficiali di coperta che prestano servizio a bordo, in particolar modo per quelli che rientrano nel servizio di navigazione. L'Amministrazione si assicura che siano prese le disposizioni affinché tutte le persone interessate possano partecipare ai corsi che sono appropriati per la loro esperienza e per i loro compiti. Tali corsi devono essere approvati dall'Amministrazione e comprendere i mutamenti nella tecnologia marittima e nei relativi regolamenti e raccomandazioni internazionali concernenti la sicurezza della vita in mare e la protezione dell'ambiente marino.
3. Ogni comandante ed ufficiale di coperta deve, per continuare a prestare servizio di navigazione a bordo di navi per le quali siano stati concordati a livello internazionale requisiti particolari di addestramento, completare con successo un relativo addestramento riconosciuto.
4. L'Amministrazione deve assicurarsi che i testi delle recenti variazioni ai regolamenti internazionali che riguardano la sicurezza della vita in mare e la protezione dell'ambiente marino, siano messi a disposizione delle navi sotto la sua giurisdizione.
Regola II/6
Requisiti minimi obbligatori per comuni facenti parte di una guardia di navigazione
1. I requisiti minimi per un comune facente parte di una guardia di navigazione su navi in navigazione di 200 o più tonn. di stazza lorda sono indicati al paragrafo 2. Questi requisiti non sono quelli per l'abilitazione dei marinai [*] né, eccezione fatta per navi di piccole dimensioni, sono i requisiti minimi per un comune che debba essere l'unico comune di una guardia di navigazione. Le Amministrazioni possono richiedere un addestramento supplementare e qualificazioni per un comune che sia l'unico comune di una guardia di navigazione.
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[*] Si fa riferimento alla Convenzione ILO per l'Abilitazione dei Marinai, 1946 o a qualsiasi Convenzione successiva.
2. Ogni comune facente parte di una guardia di navigazione su navi da 200 o più tonn. di stazza lorda deve:
a) non avere meno di 16 anni;
b) soddisfare l'Amministrazione sulla sua idoneità fisica, con particolare riguardo alla vista ed all'udito;
c) soddisfare l'Amministrazione che egli ha:
i) completato un servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno 6 mesi di pratica di navigazione collegata, in particolare, con i compiti della guardia di navigazione; o
ii) superato con esito positivo un addestramento specifico, a terra od a bordo, compreso un adeguato periodo di servizio di navigazione, come richiesto dall'Amministrazione, che non sia inferiore a due mesi;
d) avere pratica od addestramento che comprenda:
i) i principi fondamentali della lotta antincendio, pronto soccorso, tecniche di sopravvivenza individuale, pericoli per la salute e sicurezza personale;
ii) capacità di capire gli ordini e di farsi capire dall'ufficiale di guardia in merito ai suoi compiti;
iii) capacità di governare e di eseguire correttamente gli ordini al timone, come pure una sufficiente conoscenza delle bussole magnetiche e delle girobussole per l'esecuzione di questi compiti;
iv) capacità di tenere un appropriata vedetta visiva ed auditiva e riportare il rilevamento approssimato di un segnale sonoro, di un fanale o di altro oggetto, in gradi o punti;
v) dimestichezza nel passare dal pilota automatico al timone a mano e vice-versa;
vi) conoscenza dell'impiego degli appropriati sistemi di comunicazione interna e dei sistemi di allarme;
vii) conoscenza dei segnali pirotecnici di pericolo;
viii) conoscenza dei suoi compiti in caso di emergenza;
ix) conoscenza dei termini e delle definizioni impiegati a bordo della nave che si riferiscono ai suoi compiti.
3. La pratica, il servizio o l'addestramento richiesti nei paragrafi 2, c) e d) possono essere acquisiti mediante l'adempimento dei compiti connessi con la tenuta della guardia di navigazione, ma solo se tali compiti sono eseguiti sotto la supervisione diretta del comandante, dell'ufficiale responsabile della guardia di navigazione o di un comune qualificato.
4. Le Amministrazioni devono assicurarsi che venga rilasciata un'autorizzazione a tutti i marittimi che, per pratica o addestramento, siano qualificati in conformità con questa Regola a prestare servizio in qualità di comune facente parte di una guardia di navigazione o che il documento in loro possesso sia debitamente convalidato.
5. Un marittimo può essere considerato dall'Amministrazione di aver soddisfatto i requisiti di questa Regola se ha prestato servizio, nella relativa funzione nella sezione di coperta, per un periodo non inferiore ad 1 anno nei 5 anni precedenti l'entrata in vigore della Convenzione per quella Amministrazione.
Regola II/7
Princìpi fondamentali da osservare nella tenuta di una guardia in porto
1. Su qualsiasi nave ormeggiata in modo sicuro o all'ancora in modo sicuro, in condizioni normali quando è in porto, il comandante deve predisporre affinché sia costantemente tenuta una efficace ed adeguata guardia ai fini della sicurezza.
2. Nell'organizzare le guardie si deve tener conto delle disposizioni della «Raccomandazione sui Principi e Guida Operativa per Ufficiali di Coperta Responsabili di una Guardia in Porto» e della «Raccomandazione sui Principi e Guida Operativa per Ufficiali di Macchina Responsabili di una Guardia in Macchina in Porto» adottate dalla Conferenza Internazionale sull'Addestramento e l'Abilitazione dei Marittimi, 1978.
Regola II/8
Requisiti minimi obbligatori per una guardia in porto su navi che trasportano carichi pericolosi
1. Il comandante di ogni nave che trasporti un carico alla rinfusa che sia pericoloso - qualora sia, o possa diventare, esplosivo, infiammabile, tossico, pericoloso per la salute, inquinante per l'ambiente - deve assicurarsi che sia mantenuta una sicura guardia sul ponte ed una sicura guardia in macchina mediante la disponibilità immediata a bordo di un ufficiale o di ufficiali debitamente qualificati e da comuni, se del caso, anche se la nave è in porto ormeggiata o all'ancora senza pericolo.
2. Il comandante di ogni nave che trasporti carichi pericolosi non alla rinfusa - qualora questi siano o possano diventare esplosivi, infiammabili, tossici, pericolosi per la salute o inquinanti per l'ambiente - deve, nell'organizzare le disposizioni per una tenuta della guardia sicura, tenere ben presente la natura, la quantità, l'imballaggio e lo stivaggio dei carichi pericolosi e qualsiasi condizione particolare a bordo, in mare od a terra.
3. Nell'organizzare le guardie si deve tenere ben presente la «Raccomandazione sui Principi e sulla Guida Operativa per Ufficiali di Coperta Responsabili di una Guardia in Porto» e la «Raccomandazione sui Principi e sulla Guida Operativa per Ufficiali Macchinisti Responsabili di una Guardia in Macchina in Porto» adottate dalla Conferenza Internazionale sull'Addestramento e l'Abilitazione dei Marittimi, 1978.
CAPITOLO III
Sezione macchine
Regola III/1
Princìpi fondamentali da osservare nella tenuta di una guardia in macchina
1. I Contraenti devono indirizzare l'attenzione degli armatori, operatori marittimi, comandanti, direttori di macchina e personale di tenuta della guardia sui seguenti principi, che devono essere osservati per garantire che sia mantenuta in ogni momento una guardia in macchina sicura.
2. Il termine «guardia» è adoperato in questa Regola per indicare o un gruppo di persone che compongono la guardia od il periodo di responsabilità di un ufficiale di macchina durante il quale può o non può essere richiesta la sua presenza fisica nei locali dell'apparato motore.
3. I principi fondamentali, che comprendono ma che non sono limitati a quanto segue, devono essere presi in considerazione su tutte le navi.
4. Generalità.
a) Il direttore di macchina di ogni nave è tenuto, consultandosi col comandante, ad assicurarsi che le disposizioni per la tenuta della guardia siano adeguate a mantenere una guardia sicura. Nel decidere la composizione della guardia, che può comprendere idonei comuni di macchina, si deve tener conto, inter alia, dei seguenti criteri:
i) tipo di nave;
ii) tipo e condizione dei macchinari;
iii) particolari stati di operatività dettati da situazioni quali condizioni meteorologiche, ghiaccio, acqua inquinata, basso fondale, condizioni di emergenza, contenimento di avaria od abbattimento di inquinamento;
iv) qualificazioni e pratica della guardia;
v) sicurezza della vita, della nave, del carico e del porto e protezione dell'ambiente;
vi) osservanza delle regolamentazioni internazionali nazionali e locali;
vii) mantenimento delle normali operazioni della nave.
b) Sotto la direzione del direttore di macchina, l'ufficiale macchinista responsabile della guardia è responsabile dell'ispezione, funzionamento e prova, come richiesto, di tutto il macchinario ed equipaggiamento sotto la sua responsabilità. L'ufficiale macchinista responsabile di una guardia è il rappresentante del direttore di macchina e la sua responsabilità primaria, in qualunque momento, deve essere il sicuro ed efficiente funzionamento e la manutenzione del macchinario che interessa la sicurezza della nave.
c) Il direttore di macchina deve, dopo essersi consultato con il comandante, stabilire preventivamente ciò che è necessario per il viaggio designato, prendendo in considerazione i fabbisogni di combustibile, acqua, lubrificanti, prodotti chimici, materiali di consumo ed altri ricambi, attrezzi, scorte e quant'altro può occorrere.
5. Operatività.
a) L'ufficiale macchinista responsabile di una guardia deve assicurarsi che siano mantenute le disposizioni stabilite per la tenuta della guardia. Sotto la sua direzione generale ai comuni di macchina, se facenti parte della guardia, è richiesto di aiutare a far funzionare in modo sicuro ed efficiente l'apparato di propulsione e le apparecchiature ausiliarie.
b) All'inizio della guardia in macchina, devono essere verificati i parametri operativi in vigore e lo stato di tutte le macchine. Si deve prendere nota di tutti i macchinari che non funzionano regolarmente, che si ritiene abbiano un difetto nel funzionamento o che necessitano di una assistenza tecnica particolare, come pure si deve prendere nota di qualunque provvedimento che è già stato preso. Se necessario, deve essere steso il programma per ogni ulteriore intervento.
c) L'ufficiale macchinista responsabile della guardia deve assicurarsi che l'impianto principale di propulsione e gli impianti ausiliari siano tenuti sotto costante sorveglianza, che siano effettuati, ad opportuni intervalli di tempo, i controlli ai locali macchine ed alla macchina del timone e che siano presi i provvedimenti appropriati per porre rimedio ad ogni cattivo funzionamento rilevato.
d) Quando i locali macchine sono presidiati, l'ufficiale macchinista responsabile della guardia deve, in qualunque momento, essere prontamente in grado di far funzionare l'impianto di propulsione in risposta alle necessità di cambiamento di senso di marcia o di velocità. Quando i locali macchine non sono presidiati, l'ufficiale macchinista designato al servizio, responsabile della guardia, deve essere immediatamente pronto su chiamata a prendere servizio nei locali macchine.
e) Tutti gli ordini del ponte devono essere prontamente eseguiti. I cambiamenti di senso di marcia e di velocità dell'impianto principale di propulsione devono essere registrati, salvo nei casi in cui l'Amministrazione stabilisca che per la dimensione e le caratteristiche di una particolare nave non sia fattibile effettuare tale registrazione. L'ufficiale macchinista responsabile della guardia deve assicurarsi che i comandi dell'impianto principale di propulsione, quando sono predisposti per il funzionamento manuale, siano continuamente presidiati in condizioni di «Prontezza» e di manovra.
f) L'ufficiale macchinista responsabile della guardia non deve intraprendere né deve essergli assegnato un servizio che possa eventualmente interferire con il suo compito di supervisione del sistema principale di propulsione e della sua apparecchiatura ausiliaria e deve assicurarsi che l'impianto principale di propulsione e le apparecchiature ausiliarie siano tenute sotto costante sorveglianza fino a quando non è correttamente rilevato.
g) Deve essere prestata debita attenzione alla manutenzione ed al mantenimento di tutti i macchinari, inclusi impianti meccanici, elettrici, idraulici e pneumatici, alle loro apparecchiature di controllo ed ai relativi congegni di sicurezza, a tutto l'equipaggiamento degli impianti di servizio alloggi ed alla registrazione del prelievo delle provviste e di parti di rispetto.
h) Il direttore di macchina deve assicurarsi che l'ufficiale macchinista responsabile della guardia sia al corrente di tutte le operazioni di manutenzione preventiva, di controllo delle avarie e di riparazione che devono essere effettuate durante la guardia. L'ufficiale macchinista responsabile della guardia è responsabile dell'isolamento, sorpasso e regolazione di tutte le macchine sotto la sua responsabilità su cui si deve intervenire e deve annotare tutto il lavoro eseguito.
i) Prima di smontare di servizio, l'ufficiale macchinista responsabile della guardia deve assicurarsi che tutti gli eventi in rapporto con l'apparato motore principale ed ausiliario siano opportunamente registrati.
j) Per evitare ogni pericolo per la sicurezza della nave e del suo equipaggio, l'ufficiale macchinista responsabile della guardia deve avvisare immediatamente il ponte, in caso di incendio, su azioni limitanti, nei locali macchine, che possono provocare una riduzione di velocità della nave, una mancanza imminente di governo, l'arresto dell'impianto di propulsione della nave e qualsiasi alterazione nella generazione di energia elettrica od altri pericoli simili per la sicurezza. Questa comunicazione, quando è possibile, deve essere fatta prima che siano effettuati i cambiamenti, per dare al ponte il massimo tempo possibile per prendere tutti i provvedimenti che possono essere necessari per evitare un potenziale incidente marittimo.
k) Quando la macchina è messa in stato di pronti, l'ufficiale macchinista responsabile della guardia deve assicurarsi che tutte le macchine e le apparecchiature che potrebbero essere usate durante la manovra siano in stato di prontezza immediato e che una adeguata riserva di energia elettrica sia disponibile per la macchina del timone e per altri fabbisogni.
6. Requisiti per la guardia.
a) Tutti i componenti della guardia devono conoscere perfettamente i compiti di tenuta della guardia loro assegnati. Inoltre, ogni componente deve, in relazione alla nave:
i) conoscere il modo di impiego degli appropriati sistemi di comunicazione interna;
ii) conoscere le uscite di sicurezza dai locali macchine;
iii) conoscere i sistemi di allarme della sala macchine e saper distinguere tra i diversi allarmi, con particolare riferimento all'allarme CO2;
iv) conoscere dove sono ubicati nei locali macchine, e come si usano, i dispositivi per la lotta antincendio.
b) La composizione di una guardia in navigazione deve, in qualsiasi momento, essere atta a garantire il funzionamento sicuro di tutte le macchine che interessano il funzionamento della nave in modo automatico o manuale e deve essere appropriata alle circostanze ed alle condizioni predominanti. Per ottenere questo si deve tener conto, «inter alia», di quanto segue:
i) adeguata supervisione, in ogni momento, dei macchinari che interessano l'operatività in sicurezza della nave;
ii) stato ed affidabilità di ogni apparato di propulsione e di governo telecomandato e dei suoi comandi, l'ubicazione dei comandi e le procedure richieste per passare al funzionamento manuale in caso di avaria o di emergenza;
iii) ubicazione e funzionamento dei dispositivi e degli apparecchi per rilevare, estinguere o circoscrivere gli incendi;
iv) impiego e stato operativo delle attrezzature ausiliarie, di prontezza e di emergenza che interessino le operazioni in sicurezza inerenti la navigazione, l'ormeggio o l'entrata in bacino;
v) gradi e procedure necessarie a mantenere in efficienza le installazioni dei macchinari in modo da garantire il loro efficiente funzionamento durante tutti gli stati di operatività della nave;
vi) qualsiasi altra richiesta sulla guardia che possa derivare in conseguenza di particolari circostanze operative.
c) Ad un ancoraggio non protetto, il direttore di macchina deve consultarsi con il comandante sull'opportunità di mantenere o meno una guardia come in navigazione.
7. Idoneità per il servizio.
Il sistema di guardia deve essere tale che l'efficienza della guardia non sia menomata dalla fatica. I turni devono essere organizzati dal direttore di macchina in modo tale che la prima guardia all'inizio del viaggio e le successive guardie di rilievo siano riposate a sufficienza ed inoltre idonee per il servizio.
8. Protezione dell'ambiente marino.
Tutti gli ufficiali ed i comuni di macchina devono essere consci dei gravi effetti dell'inquinamento operativo od accidentale dell'ambiente marino e devono prendere tutte le precauzioni possibili per prevenire tale inquinamento, particolarmente nell'ambito dei relativi regolamenti internazionali e portuali.
Regola III/2
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di direttori di macchina e primi ufficiali di macchina di navi aventi l'apparato di propulsione principale con una potenza di 3000 o più KW
1. Ogni direttore di macchina ed ogni primo ufficiale di macchina di navi che abbiano l'apparato motore di propulsione principale con una potenza di 3000 o più KW deve possedere un appropriato certificato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
a) soddisfare l'Amministrazione sulla sua idoneità fisica, vista ed udito compresi;
b) avere i requisiti per l'abilitazione quale ufficiale macchinista responsabile di una guardia; e
i) per l'abilitazione quale primo ufficiale di macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a 12 mesi prestato come allievo ufficiale di macchina o come ufficiale macchinista;
ii) per l'abilitazione quale direttore di macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a 36 mesi di cui non meno di 12 mesi in qualità di ufficiale macchinista in una posizione di responsabilità, dopo qualificato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina;
c) aver frequentato un corso pratico antincendio riconosciuto;
d) aver superato l'esame richiesto, con soddisfazione dell'Amministrazione. Tale esame deve comprendere gli argomenti esposti nell'Appendice della presente Regola, fermo restando che l'Amministrazione può modificare i requisiti dell'esame per ufficiali di navi con una limitata potenza di propulsione, che siano adibite a viaggi costieri, nel modo che ritiene opportuno, tenendo presente l'effetto sulla sicurezza di tutte le navi che potrebbero essere operanti nelle stesse acque.
3. L'addestramento per ottenere la necessaria conoscenza teorica e la necessaria esperienza pratica deve tener conto dei relativi regolamenti e raccomandazioni internazionali.
4. Il grado di conoscenza richiesto per i diversi paragrafi di questa Appendice può essere variato a seconda se il certificato di abilitazione è da rilasciare a livello di direttore di macchina o di primo ufficiale di macchina.
Appendice alla regola III/2
Conoscenza minima richiesta per l'abilitazione di direttori di macchina e di primi ufficiali di macchina di navi aventi l'apparato motore di propulsione principale con una potenza di 3000 o più KW
1. Il programma di studi sotto indicato è compilato per l'esame di candidati all'abilitazione di direttore di macchina o primo ufficiale di macchina su navi aventi l'apparato motore di propulsione principale con una potenza di 3000 o più KW. Tenendo presente che il primo ufficiale di macchina deve essere in grado di assumere le responsabilità del direttore di macchina in qualsiasi momento, l'esame su questi argomenti deve tendere a verificare la capacità del candidato di assimilare tutte le informazioni disponibili che riguardano il funzionamento sicuro dell'apparato motore della nave.
2. In riferimento al paragrafo 4, a) sottostante, l'Amministrazione può omettere di richiedere la conoscenza di quegli apparati di propulsione che non siano le installazioni di macchine per le quali è valido il certificato da rilasciare. Un certificato rilasciato su tali basi non è valido per tutte le categorie di macchinari che sono state omesse, fino a quando l'ufficiale macchinista non dimostri, con soddisfazione dell'Amministrazione, di essere competente su questi argomenti. Tutte queste limitazioni devono essere specificate nel certificato.
3. Ogni candidato deve possedere la conoscenza teorica dei seguenti argomenti.
a) termodinamica e trasmissione del calore;
b) meccanica ed idromeccanica;
c) principi operativi degli impianti di potenza delle navi (diesel, turbine a vapore ed a gas) e refrigerazione;
d) caratteristiche fisiche e chimiche dei combustibili e dei lubrificanti;
e) tecnologia dei materiali;
f) chimica e fisica degli agenti infiammabili ed estinguenti;
g) elettrotecnica marittima, elettronica ed apparecchiature elettriche;
h) princìpi essenziali dell'automazione, strumentazione e sistemi di controllo;
i) architettura navale e costruzione della nave, incluso il controllo dell'avaria.
4. Ogni candidato deve possedere una conoscenza pratica adeguata almeno sui seguenti argomenti:
a) funzionamento e manutenzione di:
i) motori marini diesel;
ii) impianti marini di propulsione a vapore;
iii) turbine a gas marine;
b) funzionamento e manutenzione di macchinari ausiliari, compresi gli impianti di pompaggio e tubazioni, l'impianto caldaia ausiliaria e gli impianti di governo;
c) funzionamento, verifica e manutenzione delle apparecchiature elettriche e di controllo;
d) funzionamento e manutenzione delle attrezzature per il maneggio del carico e del macchinario di coperta;
e) individuazione del cattivo funzionamento dei macchinari, localizzazione dei guasti e misure per prevenire l'avaria;
f) organizzazione della manutenzione in sicurezza e procedure di riparazione;
g) metodi e mezzi per la prevenzione, l'individuazione e l'estinzione degli incendi;
h) metodi e mezzi per prevenire l'inquinamento dell'ambiente ad opera delle navi;
i) regolamenti da osservare per prevenire l'inquinamento dell'ambiente marino;
j) effetti dell'inquinamento marino sull'ambiente;
k) pronto soccorso relativo ad infortuni che potrebbero verificarsi nei locali macchine ed impiego dell'equipaggiamento di pronto soccorso;
l) funzioni ed uso dei dispositivi di salvataggio;
m) metodi per il controllo di avarie;
n) norme antinfortunistiche.
5. Ogni candidato deve possedere una conoscenza del diritto marittimo internazionale incorporato in accordi e convenzioni internazionali per quanto questi si riferiscono agli specifici obblighi e responsabilità della sezione macchina, con particolare riferimento a quanto concerne la sicurezza e la protezione dell'ambiente marino. Il grado di conoscenza della legislazione marittima nazionale è lasciato alla discrezione dell'Amministrazione ma deve comprendere le disposizioni nazionali per il perfezionamento degli accordi e delle convenzioni internazionali.
6. Ogni candidato deve possedere una conoscenza della direzione, organizzazione ed addestramento del personale a bordo delle navi.
Regola III/3
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di direttori di macchina e di primi ufficiali di navi aventi l'apparato motore di propulsione principale con una potenza compresa tra 750 e 3000 KW
1. Ogni direttore di macchina ed ogni primo ufficiale di macchina di navi aventi l'apparato motore di propulsione principale con una potenza compresa tra 750 e 3000 KW deve possedere un appropriato certificato di abilitazione.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
a) soddisfare l'Amministrazione sulla sua idoneità fisica, vista ed udito compresi;
b) avere i requisiti per l'abilitazione come ufficiale macchinista responsabile di una guardia; e
i) per l'abilitazione in qualità di primo ufficiale di macchina, avere non meno di 12 mesi di servizio di navigazione riconosciuto quale allievo ufficiale di macchina od ufficiale;
ii) per l'abilitazione in qualità di direttore di macchina, avere non meno di 24 mesi di servizio di navigazione riconosciuto di cui non meno di 12 mesi dopo qualificato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina;
c) aver frequentato un corso pratico antincendio riconosciuto;
d) aver superato l'esame appropriato con soddisfazione dell'Amministrazione. Tale esame deve includere gli argomenti esposti nell'Appendice della presente Regola, salvo che l'Amministrazione non vari i requisiti per l'esame e per il servizio di navigazione per ufficiali di navi adibite a viaggi costieri, tenendo presente i tipi di controlli automatici e telecomandati di cui sono dotate tali navi e l'effetto sulla sicurezza di tutte le navi che potrebbero essere operanti nelle stesse acque.
3. L'addestramento per conseguire la necessaria conoscenza teorica e l'esperienza pratica deve tener conto dei relativi regolamenti e raccomandazioni internazionali.
4. Il livello di conoscenza richiesto per i diversi paragrafi dell'Appendice può subìre delle variazioni a seconda se il certificato da rilasciare è a livello di direttore di macchina o di primo ufficiale di macchina.
5. Ogni ufficiale macchinista che sia qualificato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina su navi aventi l'apparato motore di propulsione principale con una potenza di 3000 o più KW, può prestare servizio come direttore di macchina su navi aventi l'apparato motore di propulsione principale con una potenza inferiore a 3000 KW purché non meno di 12 mesi del servizio di navigazione riconosciuto siano stati prestati in qualità di ufficiale macchinista in una posizione di responsabilità.
Appendice alla regola III/3
Conoscenza minima richiesta per l'abilitazione di direttori di macchina e di primi ufficiali di macchina di navi aventi l'apparato motore di propulsione principale con una potenza compresa tra 750 e 3000 KW
1. Il programma sotto indicato è compilato per l'esame di candidati all'abilitazione quale direttore di macchina o primo ufficiale di macchina di navi aventi l'apparato motore di propulsione principale con una potenza compresa tra 750 e 3000 KW.
Tenendo presente che il primo ufficiale di macchina deve essere in grado di assumere la responsabilità del direttore di macchina in qualsiasi momento, l'esame su questi argomenti deve tendere a verificare la capacità del candidato di assimilare tutte le informazioni disponibili che riguardano il funzionamento sicuro dell'apparato motore della nave.
2. In riferimento ai paragrafi 3, d) e 4, a) sottostanti, l'Amministrazione può non richiedere la conoscenza di quegli apparati motori di propulsione che non siano le installazioni di macchinari per le quali è valido il certificato da rilasciare. Un certificato rilasciato su tali basi non è valido per quelle categorie di installazioni di macchinari che sono state omesse fino a quando l'ufficiale di macchina non dimostri, con soddisfazione dell'Amministrazione, di essere competente su questi argomenti. Tutte queste limitazioni devono essere specificate nel certificato di abilitazione.
3. Ogni candidato deve possedere una sufficiente conoscenza teorica elementare per comprendere i principi fondamentali dei seguenti argomenti:
a) processi di combustione;
b) trasmissione del calore;
c) meccanica ed idromeccanica;
d) i) motori marini diesel;
ii) impianto marino di propulsione a vapore;
iii) turbine a gas marine;
e) impianti di governo;
f) caratteristiche dei combustibili e dei lubrificanti;
g) caratteristiche dei materiali;
h) agenti estinguenti degli incendi;
i) apparecchiature elettriche marine;
j) automazione, strumentazione e sistemi di controllo;
k) costruzione della nave, compreso il controllo di un'avaria;
l) impianti ausiliari.
4. Ogni candidato deve possedere un'adeguata conoscenza pratica almeno sui seguenti argomenti:
a) funzionamento e manutenzione di:
i) motori marini diesel;
ii) impianti marini di propulsione a vapore;
iii) turbine a gas marine;
b) funzionamento e manutenzione degli impianti ausiliari, compresi gli impianti di governo;
c) funzionamento, verifica e manutenzione delle apparecchiature elettriche e di controllo;
d) funzionamento e manutenzione delle attrezzature per il maneggio del carico e del macchinario di coperta;
e) individuazione del cattivo funzionamento dei macchinari, localizzazione dei guasti e misure per prevenire l'avaria;
f) organizzazione della manutenzione in sicurezza e procedure di riparazione;
g) metodi e mezzi per la prevenzione, l'individuazione e l'estinzione degli incendi;
h) regolamenti da osservare relativi all'inquinamento dell'ambiente marino e metodi e mezzi per prevenire tale inquinamento;
i) pronto soccorso relativo ad infortuni che potrebbero verificarsi nei locali macchine ed impiego dell'equipaggiamento di pronto soccorso;
j) funzioni ed uso dei dispositivi di salvataggio;
k) metodi per il controllo delle avarie, con particolare riferimento ai provvedimenti da prendere nel caso di allagamento dei locali macchine;
l) norme antinfortunistiche.
5. Ogni candidato deve possedere una conoscenza del diritto marittimo internazionale incorporato in accordi e convenzioni internazionali per quanto questi si riferiscono agli specifici obblighi e responsabilità della sezione macchina, con particolare riferimento a quanto concerne la sicurezza e la protezione dell'ambiente marino. Il grado di conoscenza della legislazione marittima nazionale è lasciato alla discrezione dell'Amministrazione ma deve comprendere le disposizioni nazionali per il perfezionamento degli accordi e delle convenzioni internazionali.
6. Ogni candidato deve possedere una conoscenza della direzione, organizzazione ed addestramento del personale a bordo delle navi.
Regola III/4
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di ufficiali macchinisti responsabili di una guardia in un locale macchine presidiato nel modo tradizionale od ufficiali designati al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato
1. Ogni ufficiale macchinista responsabile della guardia in un locale macchine presidiato nel modo tradizionale od ogni ufficiale designato al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato su una nave in navigazione avente l'apparato motore di propulsione principale con una potenza di 750 o più KW deve possedere un appropriato certificato di abilitazione.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
a) non avere meno di 18 anni;
b) soddisfare l'Amministrazione sulla sua idoneità fisica, vista ed udito compresi;
c) possedere non meno di tre anni in totale di istruzione od addestramento riconosciuto, relativi ai compiti di macchinista navale;
d) aver effettuato un adeguato periodo di servizio in navigazione che può essere incluso nei tre anni di cui al sottoparagrafo c);
e) soddisfare l'Amministrazione di possedere la conoscenza teorica e pratica del funzionamento e della manutenzione dell'apparato motore marino appropriata ai compiti di un ufficiale macchinista;
f) aver frequentato un corso pratico antincendio riconosciuto;
g) essere a conoscenza delle norme antinfortunistiche.
L'Amministrazione può modificare le richieste dei sottoparagrafi c) e d) per ufficiali macchinisti di navi aventi l'apparato motore di propulsione principale con una potenza inferiore a 3000 KW impegnate in viaggi costieri, tenendo presente l'effetto sulla sicurezza di tutte le navi che potrebbero essere operanti nelle stesse acque.
3. Ogni candidato deve essere a conoscenza del funzionamento e della manutenzione dell'apparato motore principale ed ausiliario, includendo la conoscenza dei relativi requisiti di regolazione come pure la conoscenza di almeno i seguenti argomenti specifici:
a) tenuta ordinaria della guardia:
i) compiti associati al rilevamento ed all'accettazione della guardia;
ii) compiti abituali intrapresi durante una guardia;
iii) tenuta del giornale di macchina ed il significato delle registrazioni prese;
iv) compiti legati alla consegna della guardia.
b) Apparato motore principale ed ausiliario:
i) partecipare alla preparazione per la messa in moto dell'apparato principale e degli ausiliari;
ii) funzionamento delle caldaie a vapore, incluso il sistema di combustione;
iii) metodi per controllare il livello dell'acqua delle caldaie a vapore e provvedimenti da intraprendere quando il livello dell'acqua non è normale;
iv) localizzazione dei comuni guasti dei macchinari e degli impianti nei locali macchine e nei locali caldaie e provvedimenti necessari per prevenire un'avaria.
c) Sistemi di pompaggio:
i) operazioni normali di pompaggio;
ii) funzionamento degli impianti di pompaggio per la sentina, la zavorra ed il carico.
d) Impianto generatori.
Preparazione, avviamento, parallelo e cambio di alternatori o generatori.
e) Procedure di sicurezza e di emergenza:
i) misure preventive di sicurezza e di emergenza durante una guardia e provvedimenti immediati da prendere in caso di incendio od incidente, con particolare riguardo per gli impianti dell'olio;
ii) isolamento elettrico e d'altro genere in sicurezza di impianti e di apparecchiature, necessario prima di consentire al personale di lavorare su tali impianti ed apparecchiature.
f) Procedure antinquinamento.
Precauzioni da osservare per prevenire l'inquinamento dell'ambiente provocato da petrolio, residui del carico, acque luride, fumo od altri inquinanti. Uso di attrezzature per la prevenzione dell'inquinamento, incluso separatori di acque oleose, sistemi di cisterna raccolta residui, sentine ed impianto per il trattamento dei liquami.
g) Pronto soccorso.
Pronto soccorso essenziale relativo ad infortuni che potrebbero verificarsi nei locali dell'apparato motore.
4. Se le caldaie a vapore non fanno parte dei macchinari di una nave, l'Amministrazione può omettere i requisiti di conoscenza dei paragrafi 3, b), ii) ed iii). Un certificato concesso su tale base non è valido per il servizio su navi in cui le caldaie a vapore facciano parte dei macchinari di una nave, fino a quando l'ufficiale macchinista non dimostri di avere la conoscenza adeguata degli argomenti omessi con soddisfazione dell'Amministrazione. Tutte queste limitazioni devono essere menzionate nel certificato di abilitazione.
5. L'addestramento per conseguire la conoscenza teorica necessaria e l'esperienza pratica deve tener conto dei relativi regolamenti e raccomandazioni internazionali.
Regola III/5
Requisiti minimi obbligatori per garantire la continua competenza e l'aggiornamento delle conoscenze per ufficiali macchinisti
1. Ad ogni ufficiale macchinista in possesso di un certificato, che presti servizio in mare od intenda ritornare in mare dopo un periodo a terra, per continuare ad essere qualificato per il servizio di navigazione nel grado appropriato al suo certificato, deve essere richiesto, ad intervalli regolari che non superino i 5 anni, di soddisfare l'Amministrazione su:
a) idoneità fisica, vista ed udito compresi; e
b) competenza professionale:
i) mediante servizio riconosciuto in qualità di ufficiale macchinista per almeno 1 anno nei 5 anni precedenti; o
ii) in virtù di aver assolto funzioni relative ai compiti appropriati al grado del certificato posseduto che siano considerate essere almeno equivalenti al servizio di navigazione richiesto nel paragrafo 1, b), i); o
iii) mediante uno dei seguenti requisiti:
- superato una prova riconosciuta; o
- ultimato con esito positivo un corso o dei corsi riconosciuti; o
- portato a termine un servizio di navigazione riconosciuto in qualità di ufficiale macchinista per un periodo non inferiore a tre mesi in soprannumero, o in un grado inferiore a quello per cui egli possiede il certificato, immediatamente prima di assumere il grado a cui ha diritto in virtù del suo certificato.
2. Il corso od i corsi di cui al paragrafo 1, b), iii) devono comprendere, in particolare, le variazioni nei relativi regolamenti e raccomandazioni internazionali concernenti la sicurezza della vita in mare e la protezione dell'ambiente marino.
3. L'Amministrazione deve assicurarsi che i testi delle recenti variazioni ai regolamenti internazionali che riguardano la sicurezza della vita in mare e la protezione dell'ambiente marino siano messi a disposizione delle navi sotto la sua giurisdizione.
Regola III/6
Requisiti minimi obbligatori per commi facenti parte di una guardia in macchina
1. I requisiti minimi obbligatori per un comune facente parte di una guardia in macchina devono essere quelli esposti al paragrafo 2. Questi requisiti non si applicano a:
a) un comune nominato assistente dell'ufficiale macchinista responsabile della guardia [*];
b) un comune che sta compiendo l'addestramento;
c) un comune i cui compiti, mentre di guardia, sono di natura che non richiede la specializzazione.
__________
[*] Si fa riferimento alla Risoluzione 9 «Raccomandazione» sui Requisiti Minimi per un Comune nominato assistente dell'Ufficiale Macchinista Responsabile della Guardia» adottata dalla Conferenza Internazionale sull'Addestramento e l'Abilitazione dei Marittimi, 1978.
2. Ogni comune facente parte di una guardia in macchina deve:
a) non avere meno di 16 anni;
b) soddisfare l'Amministrazione sull'idoneità fisica, vista ed udito compresi;
c) soddisfare l'Amministrazione su:
i) pratica od addestramento relativi alla lotta antincendio, pronto soccorso di base, sopravvivenza personale, pericoli per la salute e sicurezza personale;
ii) capacità di comprendere gli ordini e di farsi capire nelle questioni relative ai suoi compiti;
d) soddisfare l'Amministrazione che egli ha:
i) esperienza a terra relativa ai suoi compiti in navigazione, integrata da un adeguato servizio di navigazione come richiesto dall'Amministrazione; o
ii) effettuato un addestramento specifico a terra od a bordo, incluso un adeguato periodo di servizio di navigazione come richiesto dall'Amministrazione; o
iii) un servizio di navigazione riconosciuto di almeno 6 mesi.
3. Ognuno di tali comuni deve essere a conoscenza di:
a) procedure di tenuta della guardia in macchina e capacità di eseguire una guardia appropriata ai suoi compiti;
b) norme antinfortunistiche in rapporto all'attività in macchina;
c) termini usati nei locali dell'apparato motore e nomi dei macchinari e degli apparati relativi ai suoi compiti;
d) procedure fondamentali per la protezione dell'ambiente.
4. Ogni comune destinato a tenere una guardia in caldaia deve essere a conoscenza del funzionamento in sicurezza delle caldaie e deve essere in grado di mantenere i giusti livelli di acqua e di pressione del vapore.
5. Ogni comune facente parte di una guardia in macchina deve avere dimestichezza con i suoi compiti di tenuta della guardia nei locali macchine sulla nave su cui deve prestare servizio. In particolare, con riferimento a tale nave, il comune deve:
a) conoscere l'uso degli appropriati sistemi di comunicazione interna;
b) conoscere le uscite di sicurezza dai locali macchine;
c) conoscere i sistemi d'allarme in macchina e deve saper distinguere i diversi allarmi, con particolare riferimento agli allarmi di presenza di gas per l'estinzione di incendi;
d) conoscere perfettamente l'ubicazione e l'uso delle attrezzature per la lotta antincendio nei locali macchine.
6. L'Amministrazione può ritenere che un marittimo abbia i requisiti prescritti da questa Raccomandazione se questi ha prestato servizio nella relativa funzione in macchina per un periodo non inferiore ad 1 anno nei 5 anni precedenti l'entrata in vigore di questa Raccomandazione per quella Amministrazione.
CAPITOLO IV
Sezione radio
Tenuta della guardia radio e manutenzione
Nota esplicativa
Le disposizioni obbligatorie relative alla tenuta della guardia radio sono stabilite nei Regolamenti Radio e le disposizioni per la tenuta della guardia radio di sicurezza e per la manutenzione sono stabilite nella Convenzione Internazionale per la Sicurezza della Vita in Mare e nei Regolamenti Radio. Queste due serie di Regolamenti devono essere applicati così come emendati ed in vigore in quel momento. Si richiama l'attenzione anche sulle relative risoluzioni della Conferenza Internazionale sull'Addestramento e l'Abilitazione dei Marittimi, 1978.
Regola IV/1
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di ufficiali radiotelegrafisti
1. Ogni ufficiale radiotelegrafista responsabile o che esegua servizi radio su una nave deve possedere un appropriato certificato, o certificati, rilasciato o riconosciuto dall'Amministrazione ai sensi delle disposizioni dei Regolamenti Radio e deve avere un adeguato servizio qualificante.
2. Inoltre, un ufficiale radiotelegrafista deve:
a) non avere meno di 18 anni;
b) soddisfare l'Amministrazione sulla sua idoneità fisica, con particolare riferimento alla vista, all'udito ed alla parola;
c) avere i requisiti dell'Appendice a questa Regola.
3. Per l'abilitazione, deve essere richiesto ad ogni candidato di superare un esame o degli esami con soddisfazione dell'Amministrazione interessata.
4. Il livello di conoscenza richiesto per l'abilitazione deve essere tale che l'ufficiale radiotelegrafista possa portare a termine i suoi compiti radio in modo sicuro ed efficiente. Nello stabilire l'adeguato livello di conoscenza e l'addestramento necessario per raggiungere tale livello di conoscenza e capacità pratica, l'Amministrazione deve tener presente i requisiti dei Regolamenti Radio e l'Appendice alla presente Regola. Le Amministrazioni devono anche tener presente le relative risoluzioni adottate dalla Conferenza Internazionale sull'Addestramento e l'Abilitazione dei marittimi, 1978 e le relative raccomandazioni IMCO.
Appendice alla regola IV/1
Requisiti minimi supplementari per la conoscenza e l'addestramento di ufficiali radiotelegrafisti
Oltre a soddisfare i requisiti per il rilascio di un certificato in conformità con i Regolamenti Radio, gli ufficiali radiotelegrafisti devono avere conoscenza ed addestramento, compreso addestramento pratico, su quanto segue:
a) disposizioni dei servizi radio nelle emergenze, incluso:
i) abbandono nave;
ii) incendio a bordo;
iii) avaria parziale o totale della stazione radio;
b) funzionamento delle lance e zattere di salvataggio, mezzi galleggianti e loro attrezzature, con particolare riferimento ad apparecchiature radio portatili e fisse delle lance di salvataggio ed ai radiofari di emergenza indicanti la posizione;
c) sopravvivenza in mare;
d) pronto soccorso;
e) prevenzione ed estinzione degli incendi con particolare riferimento all'impianto radio;
f) misure preventive per la sicurezza della nave e delle persone in rapporto ai rischi collegati con l'apparecchiatura radio, compresi pericoli elettrici, chimici, meccanici e di radiazioni;
g) uso del Manuale IMCO di Ricerche e Salvataggio per Navi Mercantili (MERSAR) con particolare riferimento alle radiocomunicazioni;
h) sistemi e procedure per inviare rapporti col punto nave;
i) uso del Codice Internazionale dei Segnali e del Dizionario IMCO «Standard Marine Navigational Vocabulary»;
j) sistemi e procedure per l'assistenza radiomedica.
Regola IV/2
Requisiti minimi obbligatori per garantire la continua competenza e l'aggiornamento delle conoscenze per ufficiali radiotelegrafisti
1. Ad ogni ufficiale radiotelegrafista in possesso di un certificato o di certificati rilasciati o riconosciuti dall'Amministrazione deve, per continuare ad essere idoneo per il servizio di navigazione, essere richiesto di soddisfare l'Amministrazione quanto a:
a) idoneità fisica, con particolare riferimento alla vista, all'udito ed alla parola, ad intervalli regolari che non superino i 5 anni; e
b) competenza professionale:
i) mediante servizio riconosciuto di radiocomunicazioni in qualità di ufficiale radiotelegrafista, senza che sia avvenuta una singola interruzione di servizio che superi i 5 anni;
ii) se tale interruzione è avvenuta, superando una prova riconosciuta o portando a termine con esito positivo un corso o dei corsi di addestramento riconosciuti, in mare od a terra, che devono includere elementi di diretta attinenza con la sicurezza della vita in mare e con le moderne apparecchiature di radiocomunicazioni e possono anche comprendere apparecchiature per la radionavigazione.
2. Quando si intende introdurre nuovi metodi, apparecchiature o prassi a bordo delle navi che hanno il diritto di battere la sua bandiera, l'Amministrazione può richiedere agli ufficiali radiotelegrafisti di superare una prova riconosciuta o di portare a termine, con esito positivo, un corso o dei corsi in mare od a terra, con particolare riferimento ai servizi di sicurezza.
3. Ogni ufficiale radiotelegrafista deve, per continuare ad avere i requisiti per il servizio in navigazione a bordo di particolari tipi di nave, per cui sono state concordate a livello internazionale delle richieste specifiche di addestramento, portare a termine con esito positivo i relativi addestramenti od esami riconosciuti, che terranno conto delle relative regolamentazioni o raccomandazioni internazionali.
4. È compito dell'Amministrazione assicurarsi che i testi delle recenti variazioni nei regolamenti internazionali riferentesi alla radiocomunicazioni e concernenti la sicurezza della vita in mare, siano resi disponibili alle navi sotto la sua giurisdizione.
5. Le Amministrazioni sono incoraggiate, consultandosi con quelle interessate, a formulare od a promuovere la formulazione di una struttura di corsi di richiamo ed aggiornamento, volontari od obbligatori, a seconda del caso, in mare od a terra, per ufficiali radiotelegrafisti che prestano servizio a bordo e, particolarmente, per quelli che rientrano nel servizio di navigazione. Il corso od i corsi devono comprendere elementi che siano di diretta attinenza con i servizi radio e comprendere i mutamenti nella tecnologia delle radiocomunicazioni marittime e nei relativi regolamenti e raccomandazioni internazionali [*] riguardanti la sicurezza della vita in mare.
__________
[*] Compresa qualsiasi raccomandazione IMCO riguardante lo sviluppo del sistema marittimo di soccorso.
Regola IV/3
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di operatori radiotelefonisti
1. Ogni operatore radiotelefonista, che sia responsabile o che esegua servizi radio su una nave, deve possedere un appropriato certificato o certificati rilasciati o riconosciuti dall'Amministrazione ai sensi delle disposizioni dei Regolamenti Radio.
2. Inoltre, l'operatore radiotelefonista di una nave che sia tenuta ad avere una stazione radiotelefonica dalla Convenzione Internazionale per la Sicurezza della Vita in Mare, deve:
a) non avere meno di 18 anni;
b) soddisfare l'Amministrazione sulla sua idoneità fisica, con particolare riferimento alla vista, all'udito ed alla parola;
c) avere i requisiti dell'Appendice a questa Regola.
3. Ad ogni candidato per l'abilitazione deve essere richiesto di superare un esame, o degli esami, con soddisfazione dell'Amministrazione interessata.
4. Il livello di conoscenza richiesto per l'abilitazione deve essere tale che l'operatore radiotelefonista possa portare a termine i suoi compiti radio in modo sicuro ed efficiente. Nello stabilire l'adeguato livello di conoscenza e l'addestramento necessario per raggiungere tale livello di conoscenza e capacità pratica, l'Amministrazione deve tener presente i requisiti dei Regolamenti Radio e l'Appendice alla presente Regola. Le Amministrazioni devono anche tenere presente le relative risoluzioni adottate dalla Conferenza Internazionale sull'Addestramento e l'Abilitazione dei Marittimi, 1978 e le relative raccomandazioni IMCO.
Appendice alla Regola IV/3
Requisiti minimi supplementari per la conoscenza e l'addestramento di operatori radiotelefonisti
Oltre a soddisfare i requisiti per il rilascio di un certificato in conformità con i Regolamenti Radio, gli operatori radiotelefonisti, devono avere conoscenza ed addestramento, compreso addestramento pratico, su quanto segue:
a) disposizioni dei servizi radio nelle situazioni d'emergenza, includendo:
i) abbandono nave;
ii) incendio a bordo;
iii) avaria totale o parziale della stazione radio;
b) funzionamento delle lance e zattere di salvataggio, mezzi galleggianti e loro attrezzature, con particolare riferimento ad apparecchiature radio portatili e fisse delle lance di salvataggio ed ai radiofari di emergenza indicanti la posizione;
c) sopravvivenza in mare;
d) pronto soccorso;
e) prevenzione degli incendi e lotta antincendio con particolare riferimento all'impianto radio;
f) misure preventive per la sicurezza della nave e delle persone in rapporto ai rischi collegati con l'apparecchiatura radio, compresi pericoli elettrici, chimici, meccanici e di radiazioni;
g) l'uso del Manuale IMCO di Ricerca e Salvataggio per Navi Mercantili (MERSAR) con particolare riferimento alle radiocomunicazioni;
h) sistemi e procedure per inviare rapporti col punto nave;
i) uso del Codice Internazionale dei Segnali e del dizionario IMCO «Standard Marine Navigational Vocabulary»;
j) sistemi e procedure per l'assistenza radiomedica.
CAPITOLO V
Requisiti particolari per navi cisterna
Regola V/1
Requisiti minimi obbligatori per l'addestramento e la qualificazione di comandanti, ufficiali e comuni di petroliere
1. Ufficiali e comuni che devono avere compiti specifici e responsabilità legate a questi compiti, in relazione al carico ed alle attrezzature per il carico su petroliere e che non abbiano prestato servizio a bordo di petroliere come membri dell'equipaggio, prima di eseguire tali compiti devono aver completato un appropriato corso a terra per la lotta antincendio; e
a) un appropriato periodo di servizio sotto controllo a bordo, per acquisire una sufficiente conoscenza delle norme operative in sicurezza, o
b) un corso riconosciuto di familiarità con le petroliere che comprenda le misure preventive e le procedure essenziali per la sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento, schemi dei vari tipi di petroliere, tipi di carichi, loro pericoli ed attrezzature per il maneggio del carico, sequenza generale operativa e terminologia delle petroliere.
2. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e qualunque altra persona diversa da questi che abbia la diretta responsabilità nelle operazioni di caricazione, discarica e custodia in transito o maneggio del carico, oltre alle disposizioni come da paragrafo 1, devono avere:
a) relativa esperienza appropriata ai loro compiti su petroliere; e
b) completato un programma di addestramento specializzato appropriato ai loro compiti, comprendente la sicurezza delle petroliere, misure e sistemi di sicurezza antincendio, prevenzione e controllo dell'inquinamento, pratica operativa ed obblighi come da leggi e Regolamenti da applicare.
3. Entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione per un Contraente, un marittimo può essere considerato avere i requisiti di cui al paragrafo 2, b) se ha prestato servizio nella relativa funzione a bordo di petroliere per un periodo non inferiore ad 1 anno nei 5 anni precedenti.
Regola V/2
Requisiti minimi obbligatori per l'addestramento e la qualificazione di comandanti, ufficiali e comuni di navi cisterna per prodotti chimici
1. Ufficiali e comuni che devono avere compiti specifici e responsabilità legate a questi compiti, in relazione al carico ed alle attrezzature per il carico su navi cisterna per prodotti chimici e che non abbiano prestato servizio a bordo di navi cisterna per prodotti chimici come membri dell'equipaggio, prima di eseguire tali compiti devono aver completato un appropriato corso a terra per la lotta antincendio; e
a) un appropriato periodo di servizio sotto controllo a bordo per acquisire una sufficiente conoscenza delle norme operative in sicurezza; o
b) un corso riconosciuto di familiarità con le navi cisterna per prodotti chimici che comprenda le misure preventive e le procedure essenziali per la sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento, schemi dei vari tipi di navi cisterna per prodotti chimici, tipi di carichi, loro pericoli ed attrezzature per il maneggio del carico, sequenza generale operativa e terminologia delle navi cisterna per prodotti chimici.
2. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e qualunque altra persona diversa da queste che abbia la diretta responsabilità nelle operazioni di caricazione e discarica e custodia in transito o maneggio del carico, oltre alle disposizioni come da paragrafo 1, devono avere:
a) relativa esperienza appropriata ai loro compiti su navi cisterna per prodotti chimici; e
b) completato un programma di addestramento specializzato appropriato ai loro compiti, comprendente la sicurezza delle navi cisterna per prodotti chimici, misure e sistemi di sicurezza antincendio, prevenzione e controllo dell'inquinamento, pratica operativa ed obblighi come da leggi e Regolamenti da applicare.
3. Entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione per un Contraente, un marittimo può essere considerato avere i requisiti di cui al paragrafo 2, b) se ha prestato servizio nella relativa funzione a bordo di navi cisterna per prodotti chimici per un periodo non inferiore ad 1 anno nei 5 anni precedenti.
Regola V/3
Requisiti minimi obbligatori per l'addestramento e la qualificazione di comandanti, ufficiali e comuni di navi cisterna per gas liquefatto
1. Ufficiali e comuni che devono avere compiti specifici e responsabilità legate a questi compiti, in relazione al carico ed alle attrezzature per il carico su navi cisterna per gas liquefatto e che non abbiano prestato servizio a bordo di navi cisterna per gas liquefatto come membri dell'equipaggio, prima di eseguire tali compiti devono aver completato un appropriato corso a terra per la lotta antincendio; e
a) un appropriato periodo di servizio sotto controllo a bordo per acquisire una sufficiente conoscenza delle norme operative in sicurezza; o
b) un corso riconosciuto di familiarità con le navi cisterna per gas liquefatto che comprenda le misure preventive e le procedure essenziali per la sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento, schemi dei vari tipi di navi cisterna per gas liquefatto, tipi di carichi, loro pericolo ed attrezzature per il maneggio del carico, sequenza generale operativa e terminologia delle navi cisterna per gas liquefatto.
2. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e qualunque altra persona diversa da queste che abbia la diretta responsabilità nelle operazioni di caricazione, discarica e custodia in transito o maneggio del carico, oltre alle disposizioni come da paragrafo 1, devono avere:
a) relativa esperienza appropriata ai loro compiti su navi cisterna per gas liquefatto; e
b) completato un programma di addestramento specializzato appropriato ai loro compiti, comprendente la sicurezza delle navi cisterna per gas liquefatti, misure e sistemi di sicurezza antincendio, prevenzione e controllo dell'inquinamento, pratica operativa ed obblighi come da leggi e Regolamenti da applicare.
3. Entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione per un Contraente, un marittimo può essere considerato avere i requisiti di cui al paragrafo 2, b) se ha prestato servizio nella relativa funzione a bordo di navi cisterna per gas liquefatto per un periodo non inferiore ad 1 anno nei 5 anni precedenti.
CAPITOLO VI
Competenza sui mezzi di salvataggio
Regola VI/1
Requisiti minimi obbligatori per l'emissione di certificati di idoneità per i mezzi di salvataggio
Ogni marittimo a cui deve essere rilasciato un certificato di idoneità per i mezzi di salvataggio deve:
a) non avere meno di 17 anni e mezzo;
b) soddisfare l'Amministrazione sulla sua idoneità fisica;
c) avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a 12 mesi od aver frequentato un corso riconosciuto di addestramento od avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a 9 mesi;
d) soddisfare l'Amministrazione con esami o con costante valutazione durante un corso riconosciuto di addestramento che egli è a conoscenza del contenuto dell'Appendice della presente Regola;
e) dimostrare con soddisfazione dell'Amministrazione mediante esame o mediante costante valutazione durante un corso di addestramento riconosciuto che egli possiede la capacità di:
i) indossare una cintura di salvataggio in modo corretto;
saltare in acqua da una certa altezza in modo sicuro;
salire a bordo di un mezzo di salvataggio dall'acqua indossando la cintura di salvataggio;
ii) raddrizzare una zattera di salvataggio rovesciata indossando la cintura di salvataggio;
iii) interpretare i contrassegni sui mezzi di salvataggio relativi al numero di persone che questi possono trasportare;
iv) eseguire le corrette operazioni necessarie per ammainare e per salire a bordo dei mezzi di salvataggio, per allontanarsi dalla nave e per governare e per sbarcare dai mezzi di salvataggio;
v) preparare ed ammainare in modo sicuro i mezzi di salvataggio ed allontanarsi velocemente dal fianco della nave;
vi) occuparsi di persone ferite sia durante che dopo l'abbandono della nave;
vii) remare e governare, alzare un albero, armare le vele, governare un battello a vela e governare un battello con la bussola;
viii) usare le attrezzature di segnalazione, compresi i razzi luminosi;
ix) usare l'apparato radio portatile per i mezzi di salvataggio.
Appendice alla regola VI/1
Conoscenza minima richiesta per il rilascio di certificati di idoneità per i mezzi di salvataggio
1. Tipi di situazioni di emergenza che possono verificarsi quali collisione, incendio e affondamento.
2. Principi della sopravvivenza comprendenti:
a) valore dell'addestramento e delle esercitazioni;
b) necessità di essere pronti per ogni emergenza;
c) provvedimenti da prendere quando si è chiamati alle stazioni dei mezzi di salvataggio;
d) provvedimenti da prendere quando è ordinato l'abbandono nave;
e) provvedimenti da prendere quando si è in acqua;
f) provvedimenti da prendere quando si è a bordo di un mezzo di salvataggio;
g) pericoli principali per i naufraghi.
3. Compiti specifici assegnati ad ogni membro dell'equipaggio come indicato nel ruolo di emergenza, compresa la differenza tra i segnali che convocano tutto l'equipaggio ai mezzi di salvataggio ed alle stazioni antincendio.
4. Tipi degli impianti di salvataggio che si trovano normalmente a bordo delle navi.
5. Costruzione e corredo dei mezzi di salvataggio e le singole voci del loro equipaggiamento.
6. Caratteristiche ed attrezzature particolari dei mezzi di salvataggio.
7. Vari tipi di dispositivi usati per l'ammaino dei mezzi di salvataggio.
8. Metodi per ammainare i mezzi di salvataggio con mare agitato.
9. Provvedimenti da prendere dopo aver abbandonato la nave.
10. Governo dei mezzi di salvataggio con maltempo.
11. Uso della barbetta, ancora galleggiante e di tutte le altre dotazioni.
12. Razionamento del cibo e dell'acqua nei mezzi di salvataggio.
13. Metodi di salvataggio con elicotteri.
14. Uso delle cassette di pronto soccorso e tecniche di rianimazione.
15. Apparati radio imbarcati nei mezzi di salvataggio, compresi i radiofari per indicare la posizione.
16. Effetti della ipotermia e sua prevenzione; impiego di cappe e di indumenti protettivi.
17. Metodi per mettere in moto e far funzionare il motore dei mezzi di salvataggio ed i suoi accessori, unitamente all'impiego dell'estintore in dotazione.
18. Impiego dei battelli di emergenza e delle lance di salvataggio a motore per raggruppare le zattere di salvataggio e recupero dei naufraghi e delle persone in mare.
19. Prendere costa con un mezzo di salvataggio.
L. 23
agosto 1988, n. 400.
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
(1/a) Vedi, anche, il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 23 gennaio 1997, n. 13; Circ. 6 aprile 1998, n. 76;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre 1996, n. 7;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 21 novembre 1996, n. 5/27319/70/OR;
- Ministero del tesoro: Circ. 6 agosto 1998, n. 70;
- Ministero delle finanze: Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 13 agosto 1996, n. 199/E; Circ. 16 settembre 1996, n. 225/E; Circ. 31 dicembre 1996, n. 307/E; Circ. 28 maggio 1998, n. 134/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 27 agosto 1998, n. 209/E;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 4 ottobre 1996, n. 117;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 3 aprile 1996, n. 135; Circ. 3 aprile 1996, n. 133; Circ. 17 aprile 1996, n. 147; Circ. 3 ottobre 1996, n. 627; Circ. 17 ottobre 1996, n. 654; Circ. 16 dicembre 1996, n. 750; Circ. 19 febbraio 1998, n. 60;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 27 marzo 1997, n. 62; Circ. 3 giugno 1997, n. 117; Circ. 18 giugno 1997, n. 116; Circ. 5 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/51; Circ. 30 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/452; Circ. 16 febbraio 1998, n. DIE/ARE/1/687; Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/994; Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/995; Circ. 12 marzo 1998, n. AGP/2/584/SF.49.2/CH; Circ. 19 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/12.03; Circ. 14 maggio 1998, n. DIE/ARE/1/1942; Circ. 24 agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3124; Circ. 25 settembre 1998, n. DIE/ARE/1/3484; Circ. 17 giugno 1998, n. AGP/1/2/2154/98/AR2.1; Circ. 5 maggio 1988, n. AGP/1/2/1531/98/AR.2.1; Circ. 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi: Circ. 17 febbraio 1999, n. DAGL041290/10.3.1;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 27 novembre 1995, n. 22/95; Circ. 16 maggio 1996, n. 30692; Circ. 12 dicembre 1996, n. 610.
Art. 17. Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari (7/a);
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali] (7/b).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali (7/c).
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(7/a) Lettera così modificata dall'art. 11, L. 5 febbraio 1999, n. 25, riportata alla voce Comunità europee.
(7/b) Lettera abrogata dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(7/c) Comma aggiunto dall'art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata al n. LXXXVII.
D.P.R. 9 maggio 2001, n. 324.
Regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai
requisiti minimi di formazione per la gente di mare
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2001, n. 187, S.O.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997), ed in particolare l'articolo 5 e l'allegato C;
Vista la direttiva n. 94/58/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;
Vista la direttiva n. 98/35/CE del Consiglio, del 25 maggio 1998, che modifica la direttiva n. 94/58/CE sopra citata;
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanziona formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, concernente l'attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale per il riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva n. 89/48/CEE;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485;
Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432, di recepimento della direttiva n. 95/21/CE, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, come modificata dalle direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2000;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato n. 192/2000 e n. 128/2000 emessi dalla sezione consultiva per gli atti normativi rispettivamente nell'adunanza del 12 giugno 2000 e del 9 ottobre 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 aprile 2001;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni e della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e dell'ambiente;
Emana il seguente regolamento:
Capo I - Campo di applicazione e definizioni
1. Campo di applicazione.
1. Il presente regolamento si applica ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima, ad eccezione:
a) delle navi da guerra, ausiliarie della Marina Militare ed altre navi di proprietà o gestite dallo Stato od adibite solo a servizi governativi non commerciali;
b) delle navi da pesca;
c) delle imbarcazioni da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;
d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.
2. Definizioni.
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «lavoratore marittimo» ogni persona che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di una nave;
b) «comandante» l'ufficiale che esercita il comando di una nave;
c) «ufficiale» un membro dell'equipaggio, diverso dal comandante, nominato in tale funzione in forza di leggi o di regolamenti;
d) «ufficiale di coperta» l'ufficiale qualificato in conformità alle disposizioni di cui al capitolo II dell'allegato I;
e) «primo ufficiale di coperta» l'ufficiale, immediatamente sotto il comandante in linea gerarchica, al quale compete il comando della nave qualora il comandante non sia in grado di esercitarlo;
f) «allievo ufficiale di coperta» un membro dell'equipaggio che svolge attività formative a bordo di una nave per acquisire la competenza professionale propria dell'ufficiale di coperta;
g) «direttore di macchina» l'ufficiale di macchina responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave;
h) «ufficiale di macchina» l'ufficiale qualificato in conformità alle disposizioni di cui al capitolo III dell'allegato I;
i) «primo ufficiale di macchina» l'ufficiale di macchina, immediatamente sotto il direttore di macchina in linea gerarchica, al quale compete la responsabilità della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave qualora il direttore di macchina non sia in grado di esercitarla;
l) «allievo ufficiale di macchina» un membro dell'equipaggio che svolge attività formative a bordo di una nave per acquisire la competenza professionale propria dell'ufficiale di macchina;
m) «radioperatore» un membro dell'equipaggio in possesso di un certificato che abilita all'esercizio di una stazione radioelettrica a bordo di navi e di stazioni terrene di navi;
n) «comune di guardia di coperta» un membro dell'equipaggio di una nave che non sia il comandante o un ufficiale di coperta;
o) «comune di guardia di macchina» un membro dell'equipaggio di una nave che non sia il direttore o un ufficiale di macchina;
p) «nave adibita alla navigazione marittima» una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali;
q) «nave battente bandiera di uno Stato membro» una nave registrata in uno Stato membro dell'Unione europea e battente bandiera del medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo; le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un Paese terzo;
r) «viaggi costieri» i viaggi effettuati in prossimità della costa come definiti dall'articolo 1, comma 1, punti 37 e 39, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
s) «potenza di propulsione» la potenza di uscita totale massima caratteristica continuata in chilowatt sviluppata da tutti gli apparati di propulsione principali della nave che appare sul certificato di iscrizione della nave o su altro documento ufficiale;
t) «nave petroliera» la nave costruita ed adibita per il trasporto alla rinfusa di prodotti infiammabili allo stato liquido;
u) «nave chimichiera» la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti chimici allo stato liquido elencati nel capitolo 17 del codice internazionale dei trasportatori di prodotti chimici alla rinfusa (IBC code);
v) «nave gasiera» la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti gassosi allo stato liquefatto elencati nel capitolo 19 del codice internazionale dei trasportatori di gas (IBG code);
z) «norme radio» le norme relative al servizio mobile marittimo adottate dalla Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni;
aa) «nave da passeggeri» la nave adibita alla navigazione marittima abilitata al trasporto di più di dodici passeggeri;
bb) «nave da pesca» la nave adibita alla cattura di pesce o altre risorse vive del mare;
cc) «Convenzione STCW» (Standards of Trainig, Certification and Watchkeeping) la Convenzione internazionale sui requisiti minimi di addestramento, certificazione e tenuta della guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739, e i successivi emendamenti;
dd) «annesso alla Convenzione STCW» il documento allegato alla Convenzione STCW 1978 come sostituito con la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, allegato I del presente regolamento;
ee) «codice STCW» (Standards of Training, Certification and Watchkeeping) il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia adottato con la risoluzione n. 2 dalla Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
ff) «funzioni» una serie di compiti, servizi e responsabilità, come specificatamente indicati dal codice STCW, necessari per la conduzione della nave, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'ambiente marino;
gg) «servizi radio» le funzioni, a seconda del caso, di tenuta della guardia, di radiocomunicazione, di manutenzione e di riparazione tecnica eseguite in conformità delle norme radio, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974, e successive modifiche ed integrazioni, e delle pertinenti raccomandazioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO);
hh) «Convenzione SOLAS» (Safety of Life at Sea) la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;
ii) «nave da passeggeri ro-ro» (roll on roll off) la nave da passeggeri espressamente progettata e costruita anche per il trasporto di veicoli con imbarco e sbarco sulle proprie ruote e di carichi, disposti su pianali o in contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote;
ll) «compagnia di navigazione» la persona fisica o giuridica proprietaria della nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica quale l'armatore o il noleggiatore a scafo nudo della nave, che abbia rilevato dal proprietario responsabilità inerenti alla conduzione della stessa, assumendosi così tutti i doveri e le responsabilità gravanti sulla compagnia ai sensi delle disposizioni del presente regolamento;
mm) «certificato» qualsiasi documento valido, a prescindere dalla denominazione con la quale sia noto, rilasciato ai sensi della Convenzione STCW del 1978 dall'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea, o con l'autorizzazione di quest'ultimo, abilitante il titolare ad assolvere le funzioni menzionate in detto documento o autorizzate dalle norme nazionali;
nn) «certificato adeguato» il documento previsto nell'annesso alla Convenzione STCW, rilasciato e convalidato conformemente al presente regolamento, che abilita il titolare a prestare servizio nella qualifica e a svolgere le funzioni corrispondenti al livello di responsabilità menzionate sul certificato medesimo a bordo di una nave del tipo e dalle caratteristiche di tonnellaggio e potenza di propulsione considerati e nel particolare viaggio cui essa è adibita;
oo) «servizio di navigazione» il servizio svolto a bordo di una nave rilevante ai fini del rilascio di un certificato o di un certificato adeguato ovvero per il conseguimento di un'altra qualifica;
pp) «Paese terzo» il Paese che non è uno Stato membro dell'Unione europea;
qq) «mese» un mese civile o un periodo di trenta giorni risultante dalla somma di periodi inferiori.
Capo II - Certificati
3. Amministrazioni competenti.
1. Le Amministrazioni marittime periferiche di cui all'articolo 124 del Codice della navigazione rilasciano i certificati adeguati di cui all'annesso alla Convenzione STCW, ad eccezione dei certificati di cui ai commi 2 e 3.
2. Il Ministero della sanità rilascia i certificati adeguati di cui alla regola VI/4 dell'annesso alla Convenzione STCW.
3. Il Ministero delle comunicazioni rilascia i certificati adeguati di cui alle regole IV/1, paragrafo 3, e IV/2 dell'annesso alla Convenzione STCW.
4. Le amministrazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono altresì competenti alla convalida dei certificati di cui si chiede il rinnovo ai sensi dell'articolo 6 o il riconoscimento ai sensi degli articoli 7 e 8.
4. Certificati e modelli.
1. Il comandante, il direttore di macchina, gli ufficiali di coperta e di macchina, i comuni di guardia di coperta e di macchina e, ove previsto, gli altri membri dell'equipaggio contemplati nelle regole dell'annesso alla Convenzione STCW, devono essere in possesso di un certificato adeguato, rilasciato o convalidato da una delle amministrazioni indicate all'articolo 3, che abilita il titolare a svolgere le competenze menzionate nel certificato stesso.
2. Sono parimenti validi i certificati adeguati relativi all'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta rilasciati o convalidati dalle autorità competenti di uno Stato membro a cittadini di stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'annesso alla Convenzione STCW.
3. I certificati rilasciati dalle amministrazioni di cui all'articolo 3 sono conformi al modello di cui alla sezione A-I/2, paragrafo 1, del Codice STCW, riportato nell'allegato III/1.
4. La convalida conseguente al rinnovo di un certificato ai sensi dell'articolo 6 può essere attestata incorporandola nel modello di certificato indicato al comma 3. Se emessa altrimenti, la convalida è redatta sul modello indicato nella sezione A-I/2, paragrafo 2, del Codice STCW, riportato nell'allegato III/2.
5. La convalida conseguente alla decisione di riconoscimento di un certificato ai sensi degli articoli 7 e 8 è conforme al modello indicato nella sezione A-I/2, paragrafo 3, del Codice STCW, riportato nell'allegato III/3.
6. I certificati di cui al comma 3 e gli attestati di convalida di cui ai commi 4, secondo periodo, e 5, sono annotati, previa attribuzione di un numero progressivo, nel registro istituito ai sensi dell'articolo 10.
5. Rilascio dei certificati.
1. Per il rilascio di uno dei certificati di cui all'articolo 3, comma 1, i lavoratori marittimi, ivi compresi quelli appartenenti agli altri Stati membri dell'Unione europea, devono:
a) avere un'età non inferiore a quella prevista per ciascun certificato nelle regole dell'annesso alla Convenzione STCW;
b) possedere i requisiti di idoneità fisica, in particolare per quanto riguarda la vista e l'udito, previsti ed accertati ai sensi della vigente normativa;
c) aver effettuato il servizio di navigazione e tutte le relative attività di formazione e di addestramento prescritte dalle regole dell'annesso alla Convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW;
d) aver sostenuto, con esito favorevole, davanti ad una delle amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, l'esame atto a dimostrare il possesso delle competenze del livello prescritte dalle regole dell'annesso alla convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW.
2. Per il rilascio dei certificati di cui all'articolo 3, comma 2, i lavoratori di cui al comma 1 devono possedere i requisiti di cui allo stesso comma, lettere a) e b), e aver sostenuto, ai sensi del decreto del Ministro della sanità in data 25 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 1997, con esito favorevole l'esame teorico-pratico in materia di primo soccorso sanitario o l'esame conclusivo del corso teorico-pratico di assistenza medica previsti per l'attività a bordo di navi mercantili dalla vigente normativa.
3. Per il rilascio dei certificati di cui all'articolo 3, comma 3, i lavoratori di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti previsti dallo stesso comma, lettere a) e b), e delle cognizioni di cui alle regole IV/1, paragrafo 3, e IV/2 dell'annesso alla Convenzione STCW.
6. Rinnovo dei certificati.
1. I comandanti, gli ufficiali ed i radioperatori, titolari di un certificato adeguato conseguito ai sensi delle disposizioni dei capitoli dell'annesso alla Convenzione STCW, con esclusione del capitolo VI/2, 3 e 4, paragrafo 1 che prestano servizio in mare oppure intendono riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, per essere ritenuti idonei al servizio in mare devono chiedere, ad intervalli non superiori a cinque anni, la convalida del loro certificato, dimostrando:
a) di soddisfare i requisiti di idoneità fisica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
b) di continuare a possedere la competenza professionale necessaria all'assolvimento delle funzioni relative al certificato adeguato da rinnovare.
2. Il requisito di cui al comma 1, lettera b), è soddisfatto se l'interessato ha effettuato negli ultimi cinque anni uno o più periodi di navigazione, complessivamente non inferiori ad un anno, nelle funzioni corrispondenti al certificato da rinnovare ovvero ha svolto funzioni equivalenti a quelle corrispondenti al certificato da rinnovare per almeno un anno negli ultimi cinque. In caso contrario, per ottenere il rinnovo del certificato, l'interessato deve soddisfare una delle seguenti condizioni:
a) aver effettuato un periodo di navigazione di almeno tre mesi in soprannumero con funzioni corrispondenti a quelle del certificato da rinnovare o con funzioni ritenute immediatamente inferiori prima di assumere le funzioni corrispondenti a quelle del certificato da rinnovare;
b) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame atto a dimostrare di possedere la competenza professionale necessaria per l'assolvimento delle funzioni relative al certificato da rinnovare;
c) aver completato con esito positivo un corso di aggiornamento.
3. I comandanti, i direttori di macchina, gli ufficiali di coperta e di macchina e i radioperatori, per proseguire il servizio a bordo di navi per le quali sono stabiliti a livello internazionale ulteriori requisiti di formazione speciale, devono aver completato la relativa formazione.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, in occasione del rinnovo di un certificato rilasciato in conformità alla legge 21 novembre 1985, n. 739, al fine di adeguare i requisiti posseduti dal titolare ai requisiti dei certificati adeguati di cui all'articolo 5, si procede ad un raffronto fra gli stessi disponendo, se necessario, un'appropriata integrazione.
5. Con i decreti di cui all'articolo 7, comma 3, sono definite le modalità necessarie all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
7. Riconoscimento dei certificati.
1. I certificati di cui all'articolo 2, lettera mm), relativi all'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta e rilasciati da uno Stato membro a cittadini di Stati membri dell'Unione europea ed a cittadini di Paesi terzi, sono soggetti a riconoscimento da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 3, competenti per materia.
2. Nel caso in cui la formazione attestata dai titoli del richiedente è mancante di una formazione specifica o di un tirocinio o esperienza professionale prescritti dai certificati di cui all'articolo 4 e ritenuti fondamentali, il riconoscimento è subordinato al compimento, a scelta del richiedente, di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale.
3. Il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale, così come definiti rispettivamente dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, sono disciplinati con decreti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri titolari delle amministrazioni di cui all'articolo 3 competenti per materia.
4. Gli attestati di convalida dei certificati di cui al comma 1 sono validi fino alla scadenza, alla revoca, alla sospensione o all'annullamento dei certificati a cui si riferiscono e comunque non oltre cinque anni dalla data del rilascio degli attestati stessi.
8. Riconoscimento dei certificati adeguati rilasciati da Paesi terzi.
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i certificati di cui all'articolo 2, lettera nn), relativi all'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta rilasciati da un Paese terzo che è parte della Convenzione STCW, sono soggetti a riconoscimento da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 3 competenti per materia, secondo le procedure ed i criteri previsti nell'allegato II.
2. Agli attestati di convalida dei certificati di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4.
3. Le autorità di cui al comma 1 informano la Commissione europea dei certificati adeguati che hanno riconosciuto o che intendono riconoscere secondo i criteri indicati nell'allegato II, e, ove necessario, prendono adeguate misure per attuare le decisioni della Commissione relative alle informazioni fornite anche dagli altri Stati membri.
4. I lavoratori marittimi in possesso di certificati adeguati in corso di validità rilasciati e convalidati da un Paese terzo, non ancora convalidati dalle autorità di cui al comma 1, possono essere autorizzati, in caso di necessità, a prestare servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana, per un periodo non superiore a tre mesi per l'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta, nonché da quelle di ufficiale radio o di radioperatore, ad eccezione dei casi previsti dalle norme radio. La prova dell'avvenuta presentazione della domanda di riconoscimento alle competenti autorità è custodita dal comandante della nave, ai sensi dell'articolo 11, comma 1.
9. Dispense.
1. In caso di straordinaria necessità dovuta ad accertata indisponibilità di lavoratori marittimi in possesso del certificato adeguato che abilita allo svolgimento di una determinata funzione, il comandante del porto ove staziona la nave o, se del caso, la locale autorità consolare, se a suo parere ciò non reca pregiudizio alle persone, ai beni e all'ambiente, può rilasciare, su richiesta della compagnia, un documento di dispensa che permette di svolgere detta funzione, per un periodo non superiore a sei mesi, da parte di altro lavoratore marittimo in possesso di un certificato che lo abilita ad occupare il posto immediatamente sottostante.
2. Nel caso in cui non sia prescritto il possesso di un certificato adeguato per la posizione sottostante, la dispensa può essere rilasciata per un lavoratore marittimo avente, a giudizio delle autorità di cui al comma 1, una pratica equivalente ai requisiti richiesti per il posto da occupare.
3. La dispensa non può essere concessa per lo svolgimento delle funzioni di comandante o di direttore di macchina, salvo in caso di forza maggiore e, in questo caso, per il minor tempo possibile.
4. La dispensa non può essere concessa per lo svolgimento delle funzioni di radioperatore, se non con l'eccezione di quanto stabilito dalle norme radio.
10. Registro dei certificati.
1. Presso l'unità di gestione del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne è istituito un registro, anche elettronico, dei certificati adeguati rilasciati e convalidati dai soggetti delle amministrazioni di cui all'articolo 3, nel quale per ogni certificato, previa attribuzione di un numero progressivo, sono annotati:
a) le generalità complete del titolare;
b) la data del rilascio;
c) la regola di riferimento dell'annesso alla Convenzione STCW;
d) la scadenza, se prevista;
e) il rinnovo, se previsto;
f) gli estremi degli eventuali provvedimenti di sospensione o di annullamento;
g) l'eventuale denuncia di distruzione, sottrazione o smarrimento;
h) gli estremi del rilascio di eventuali duplicati.
2. Presso l'unità di cui al comma 1 è istituito altresì un registro delle dispense concesse ai sensi dell'articolo 9.
3. L'unità di cui al comma 1 è tenuta a comunicare le informazioni concernenti i certificati, le convalide e le dispense agli altri Stati membri dell'Unione europea o agli altri Stati parti della Convenzione STCW e alle compagnie che intendono verificare l'autenticità e la validità dei certificati esibiti dai marittimi che chiedono il riconoscimento dei loro certificati o l'imbarco a bordo di una nave.
11. Tenuta dei certificati.
1. Il comandante della nave custodisce, in originale, i certificati e le eventuali dispense di cui sono titolari i lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo della nave e, se del caso, le prove dell'avvenuta presentazione alle competenti autorità della domanda di convalida dei certificati adeguati di Paesi terzi non ancora convalidati da uno Stato membro.
2. I documenti di cui al comma 1 sono riconsegnati ai titolari all'atto dello sbarco dalla nave.
12. Servizio di guardia.
1. Gli ufficiali ed i comuni che disimpegnano servizio di guardia di navigazione ovvero servizio di guardia di macchina fruiscono ogni ventiquattro ore di un periodo di riposo della durata minima di dieci ore, che può essere suddiviso in non più di due periodi, uno dei quali deve avere una durata di almeno sei ore.
2. Nonostante le prescrizioni di cui al comma 1, il periodo minimo di riposo può essere ridotto a non meno di sei ore consecutive, purché tale riduzione non si protragga per più di due giorni consecutivi e siano fruite almeno settantasette ore complessive di riposo ogni sette giorni.
3. Il servizio di guardia di navigazione e, laddove attivato, il servizio di guardia di macchina, al fine di prevenire la fatica e non compromettere l'efficienza di coloro che disimpegnano il servizio stesso, sono organizzati in turni di guardia alternati a turni di riposo la cui durata minima non deve essere inferiore a quanto prescritto nei commi 1 e 2. Il personale addetto alla prima guardia all'inizio del viaggio e quello addetto alle guardie successive deve essere sufficientemente riposato e comunque idoneo al servizio.
4. L'organizzazione del servizio di guardia di navigazione e del servizio di guardia di macchina compete al comandante della nave. Per il servizio di guardia di macchina il comandante può delegare l'organizzazione del servizio al direttore di macchina.
5. L'organizzazione dei servizi di guardia di cui al comma 4 è stabilita per iscritto in un documento ovvero in documenti separati nei quali sono riportati chiaramente i nominativi dei membri dell'equipaggio chiamati a disimpegnare il servizio di guardia ed i turni assegnati ad ognuno di essi. Il documento ovvero i documenti devono essere affissi almeno ventiquattro ore prima dell'inizio del servizio di guardia in prossimità del ponte di comando e del locale apparato motore.
6. Il comandante può disporre l'avvicendamento di coloro che sono chiamati a disimpegnare il servizio di guardia nei vari turni che compongono il servizio stesso, tenendo conto delle esigenze operative e delle condizioni di idoneità al servizio delle persone impegnate.
7. Nelle situazioni di emergenza ovvero in occasione di esercitazioni volte a preparare l'equipaggio a fronteggiare le situazioni di emergenza ovvero nei casi in cui si vengono a determinare situazioni operative eccezionali in occasione delle quali attività essenziali non possono essere rinviate per motivi di sicurezza o di protezione ambientale o perché non è stato ragionevolmente possibile eseguire tali attività in precedenza, il comandante può disporre diversamente rispetto a quanto prescritto nel presente articolo.
Capo III - Addestramento
13. Disposizioni generali in materia di addestramento.
1. L'addestramento dei lavoratori marittimi nelle materie di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione è oggetto di appositi corsi, il cui svolgimento può essere affidato a istituti, enti e società ritenuti idonei e autorizzati con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione.
2. I decreti di cui al comma 1 stabiliscono:
a) i programmi, comprensivi anche della materia sulla sicurezza del lavoro, e le modalità di svolgimento dei corsi conformemente alla normativa vigente e nel rispetto delle regole dell'annesso alla convenzione STCW e delle corrispondenti sezioni del codice STCW;
b) la composizione quantitativa e qualitativa del corpo istruttori formato da persone in possesso di conoscenze teoriche e di esperienza professionale pratica ritenute adeguate agli specifici tipi e livelli dell'attività di addestramento. In ogni caso, ogni istruttore deve:
1) conoscere il programma e gli obiettivi specifici del particolare tipo di addestramento;
2) aver ricevuto, se l'addestramento è effettuato con l'ausilio di simulatori, un'istruzione adeguata circa le tecniche di insegnamento che comportano l'uso di simulatori ed aver maturato sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato;
c) la composizione quantitativa e qualitativa delle commissioni davanti alla quale, al termine del corso, l'allievo deve sostenere un esame teorico-pratico. In ogni caso, la commissione deve essere composta da persone in grado di saper valutare il possesso da parte dell'allievo delle conoscenze teoriche e delle abilità pratiche richieste. Prima di assumere le relative funzioni, ogni esaminatore deve:
1) aver ricevuto un'istruzione adeguata circa i metodi e le pratiche di valutazione;
2) aver maturato, qualora l'attività di valutazione è effettuata con l'ausilio di un simulatore, una sufficiente esperienza pratica del simulatore medesimo, come strumento di valutazione.
3. Gli istituti, gli enti e le società di cui al comma 1 rilasciano, a coloro che abbiano superato l'esame di cui al comma 2, lettera c), l'attestato dell'addestramento conseguito.
4. L'addestramento svolto a bordo non deve essere di ostacolo alle normali operazioni della nave.
5. Le qualifiche e l'esperienza professionale degli istruttori e degli esaminatori sono disciplinate dalle disposizioni sugli standards di qualità di cui all'articolo 15.
6. Le spese derivanti dalle attività espletate dal Ministero dei trasporti e della navigazione ai fini del rilascio delle autorizzazioni a nuovi istituti, enti e società di addestramento sono a carico dei richiedenti non pubblici sulla base del costo effettivo della prestazione resa. Sono altresì a carico dei richiedenti le spese connesse con l'attività di vigilanza. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative e di vigilanza, nonché le modalità di versamento delle tariffe medesime.
7. L'addestramento dei lavoratori marittimi nelle materie di cui alla regola VI/4-2 dell'annesso alla Convenzione STCW e della corrispondente sezione del codice STCW è oggetto di appositi corsi gestiti da strutture sanitarie pubbliche ai sensi delle disposizioni vigenti. Le relative spese sono a carico dei richiedenti.
14. Uso di simulatori.
1. Qualora sia previsto l'uso di simulatori durante l'attività di addestramento ovvero in occasione di ogni valutazione di competenze o ogni dimostrazione di perdurante idoneità prescritta nella parte A del codice STCW, devono essere rispettate le prescrizioni minime e le altre disposizioni di cui alla sezione A-1/12 del codice STCW e le disposizioni previste nella parte A dello stesso codice per ogni certificato.
2. I simulatori installati o messi in uso anteriormente al 1° febbraio 2002 sono esentati dal vincolo di conformità alle prescrizioni minime di cui al comma 1.
15. Norme di qualità e controllo.
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione controlla costantemente che tutte le attività di addestramento svolte dagli istituti, enti e società di cui all'articolo 13, comma 1, conseguano gli obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori.
2. Ai fini di cui al comma 1, con i decreti previsti dall'articolo 13, comma 1, per ogni corso e programma di addestramento sono stabilite anche norme di qualità che identifichino gli obiettivi dell'addestramento ed i livelli di cognizione e di apprendimento e di capacità professionale da conseguire.
3. Ad intervalli non superiori a cinque anni, il Ministero dei trasporti e della navigazione effettua altresì una valutazione della gestione del sistema di addestramento al fine di verificare l'efficacia e la coerenza delle norme di qualità e dei relativi controlli.
4. Entro sei mesi dalla valutazione di cui al comma 3, il Ministero dei trasporti e della navigazione trasmette alla Commissione europea una relazione sull'esito della valutazione stessa con l'indicazione degli eventuali correttivi adottati.
Capo IV - Controlli e sanzioni
16. Compagnia di navigazione.
1. La compagnia di navigazione deve assicurare il rispetto delle seguenti condizioni a bordo delle sue navi:
a) i lavoratori marittimi da arruolare siano in possesso di un certificato adeguato rilasciato in conformità alle disposizioni del presente regolamento;
b) la nave sia armata in conformità alle disposizioni in materia di tabelle di armamento stabilite dalla normativa vigente in materia;
c) a bordo della nave siano conservati e disponibili per eventuali controlli i documenti relativi all'idoneità fisica e alla competenza dei lavoratori marittimi imbarcati;
d) i lavoratori marittimi imbarcati, prima dell'effettiva immissione in servizio, acquisiscano familiarità con i loro compiti specifici e con gli impianti e le attrezzature che saranno chiamati ad utilizzare nello svolgimento dei compiti medesimi, comprese le procedure tecniche relative all'utilizzo dei suddetti impianti ed attrezzature, nonché le procedure ai fini della sicurezza sul lavoro;
e) ogni misura sia stata adottata affinché ciascun membro dell'equipaggio possa contribuire con le proprie cognizioni e capacità alla sicurezza della nave e alla prevenzione e contenimento dell'inquinamento.
2. La compagnia, il comandante e i membri dell'equipaggio sono individualmente responsabili del corretto adempimento delle disposizioni di cui al comma 1, ciascuno per la parte di competenza.
3. La compagnia deve fornire al comandante della nave istruzioni scritte recanti le linee guida e le procedure da seguire per garantire che ogni membro dell'equipaggio acquisisca la familiarizzazione di cui al comma 1, lettera d). Le suddette linee guida e procedure devono prevedere:
a) la designazione di un membro dell'equipaggio che deve procedere a fornire in modo efficace le informazioni necessarie a far acquisire al lavoratore marittimo appena imbarcato la familiarizzazione richiesta;
b) la concessione di un sufficiente lasso di tempo per consentire al membro dell'equipaggio di acquisire familiarità con le procedure di guardia, di sicurezza, ivi compresa quella a tutela dei lavoratori, di tutela dell'ambiente e di emergenza specifiche della nave, nonché con gli impianti e le attrezzature di cui al comma 1, lettera d).
17. Comunicazione tra i membri dell'equipaggio.
1. A bordo di tutte le navi battenti la bandiera di uno Stato membro devono essere apprestati strumenti idonei ad assicurare in qualsiasi momento un'efficace comunicazione orale per scopi di sicurezza tra tutti i membri dell'equipaggio, in particolare ai fini della ricezione e della comprensione tempestiva e corretta delle comunicazioni e degli ordini.
2. A bordo di tutte le navi da passeggeri battenti la bandiera di uno Stato membro e di tutte le navi da passeggeri provenienti da o dirette ad un porto di uno Stato membro, deve essere stabilita e iscritta nel registro di bordo una lingua di lavoro per garantire prestazioni efficaci dell'equipaggio in materia di sicurezza. La compagnia o il comandante, come opportuno, determinano la lingua di lavoro appropriata. Ciascuna delle persone che prestano servizio a bordo è tenuta a comprendere e, se del caso, a impartire ordini e istruzioni, nonché a riferire in tale lingua. Se la lingua di lavoro non è una lingua ufficiale dello Stato membro, tutti i piani e gli elenchi da affiggere devono includere una traduzione nella lingua di lavoro.
3. A bordo delle navi da passeggeri il personale incaricato, nel ruolo d'appello, di aiutare i passeggeri in situazioni di emergenza deve essere facilmente individuabile e dotato di capacità di comunicazione sufficienti per questo scopo in base ad un'adeguata combinazione dei seguenti criteri:
a) la lingua utilizzata o le lingue utilizzate dai passeggeri delle principali nazionalità trasportati su una rotta determinata;
b) la probabilità che la capacità di utilizzare un elementare vocabolario d'inglese per impartire istruzioni basilari possa consentire di comunicare con un passeggero che necessiti di aiuto, sia che il passeggero e il membro dell'equipaggio abbiano o meno una lingua in comune;
c) l'eventuale necessità, allorché la comunicazione orale è inattuabile, di comunicare in situazioni di emergenza con altri mezzi: ad esempio dando l'esempio, gestualmente, ovvero richiamando l'attenzione sull'ubicazione delle istruzioni, dei punti di raccolta, dei dispositivi di salvataggio o delle vie d'uscita;
d) la misura in cui sono state fornite le istruzioni di sicurezza complete ai passeggeri nella o nelle loro madrelingue;
e) le lingue in cui gli annunci di emergenza possono essere trasmessi in situazioni critiche o durante esercitazioni per fornire accurate direttive ai passeggeri e facilitare ai membri dell'equipaggio l'assistenza dei passeggeri.
4. A bordo delle navi petroliere, delle navi chimichiere e delle navi gasiere battenti bandiera di uno Stato membro, il comandante, gli ufficiali e i marinai devono essere in grado di comunicare tra loro in una o più lingue di lavoro comuni.
5. A bordo di tutte le navi battenti la bandiera di uno Stato membro devono essere previsti adeguati strumenti per la comunicazione tra la nave e le autorità di terra in una lingua comune o nella lingua di tale autorità.
6. Durante le ispezioni a bordo, ai sensi delle norme che regolano il controllo dello Stato d'approdo, gli ispettori controllano che anche le navi battenti bandiera di un Paese terzo osservino il presente articolo.
18. Controllo dello Stato di approdo e fermo.
1. Durante le ispezioni a bordo, ai sensi delle vigenti norme sul controllo dello Stato di approdo, gli ispettori verificano comunque che:
a) tutti i lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo e che sono tenuti ad avere un certificato ai sensi della Convenzione STCW siano in possesso di tale certificato o di una valida dispensa, oppure forniscano prova di aver presentato domanda di riconoscimento;
b) il numero e le qualifiche dei lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo siano conformi alle norme in materia di sicurezza previste dallo Stato di bandiera della nave.
2. Gli ispettori valutano, in conformità con le norme stabilite nella parte A del codice STCW, l'idoneità dei lavoratori marittimi in servizio sulla nave a svolgere al servizio di guardia qualora ci sono fondati motivi per ritenere che tali norme non sono state osservate in una delle seguenti situazioni:
a) la nave è stata coinvolta in una collisione, in un arenamento o in un incaglio;
b) si è verificato, durante la navigazione o mentre la nave era alla fonda o all'ormeggio, uno scarico illecito di sostanze dalla nave in violazione di convenzioni internazionali;
c) la nave è stata manovrata in maniera irregolare o pericolosa per la sicurezza contravvenendo a disposizioni in materia di rotta adottate dall'Organizzazione marittima internazionale o alle disposizioni concernenti la sicurezza della navigazione e la tutela dell'ambiente marino;
d) le condizioni di esercizio della nave sono tali da costituire un pericolo per le persone, le cose o l'ambiente;
e) un certificato è stato ottenuto con la frode o il possessore di un certificato non è la persona a cui questo è stato originariamente rilasciato;
f) la nave batte la bandiera di un Paese che non ha ratificato la Convenzione STCW o il comandante, gli ufficiali o i marinai sono in possesso di certificati rilasciati da un Paese terzo che non ha ratificato la Convenzione STCW.
3. Oltre a verificare il possesso dei certificati, gli ispettori possono imporre ai lavoratori marittimi, anche ai fini della valutazione di cui al comma 2, di dimostrare le rispettive competenze in relazione alle funzioni assegnate a ciascuno. Tale dimostrazione può includere la verifica dell'osservanza delle prescrizioni operative in materia di guardia e di capacità di ciascun lavoratore marittimo di reagire adeguatamente nei casi di emergenza a livello delle proprie competenze.
4. Gli ispettori verificano che a bordo delle navi siano a disposizione dei comandanti, degli ufficiali e dei radioperatori i testi aggiornati delle normative nazionali e internazionali in materia di sicurezza della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino.
5. Qualora dall'esito delle verifiche, di cui ai commi precedenti, risultino carenze che costituiscano pericolo per le persone, le cose o l'ambiente, gli ispettori ne informano immediatamente il comandante del porto, ai fini dell'adozione del provvedimento di fermo, ai sensi dell'articolo 181 del codice della navigazione.
19. Sanzioni.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1178 del codice della navigazione l'armatore o il comandante della nave che ammette a far parte dell'equipaggio una persona non in possesso dei certificati prescritti. La stessa sanzione si applica al comandante della nave che viola l'obbligo di tenuta dei certificati o che non riconsegna gli stessi ai titolari all'atto dello sbarco.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1223 del codice della navigazione l'armatore o il comandante della nave che consente l'esercizio di una funzione per la quale è richiesto il certificato ad una persona priva dello stesso ovvero non abilitata in base alla dispensa di cui all'articolo 9.
Capo V - Norme transitorie e finali
20. Norme transitorie.
1. Fino al 1° febbraio 2002, le amministrazioni di cui all'articolo 4 possono continuare a rilasciare e convalidare certificati ai sensi delle disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 1997, data di entrata in vigore degli emendamenti del 1995 alla Convenzione STCW, nei confronti di coloro che hanno iniziato un servizio di navigazione o corsi di formazione e addestramento prima del 1° agosto 1998.
2. Fino al 1° febbraio 2002 i certificati di abilitazione dei lavoratori marittimi per i mezzi di salvataggio (MAMS) possono essere rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 474.
3. Parimenti fino al 1° febbraio 2002, le Autorità di cui all'articolo 4 possono continuare a rinnovare e prorogare certificati e convalide ai sensi delle disposizioni vigenti prima del 1° febbraio 1997.
4. In occasione del rinnovo o della proroga di un certificato ai sensi del comma 3 i limiti di tonnellaggio indicati nel certificato originale possono essere sostituiti come segue:
a) «200 tonnellate di stazza lorda registrata» può essere sostituito con «500 tonnellate di stazza lorda»;
b) «1600 tonnellate di stazza lorda registrata» può essere sostituito con «3000 tonnellate di stazza lorda».
5. I certificati di cui ai precedenti commi, alla scadenza o comunque entro cinque anni dalla data del rilascio, del riconoscimento, della convalida, del rinnovo o della proroga, sono convertiti nei certificati adeguati di cui all'articolo 5, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4 e 5.
6. Fino all'entrata in esercizio della rete informatica unitaria delle pubbliche amministrazioni, ciascuna delle autorità di cui all'articolo 3 tiene i registri previsti all'articolo 10, commi 1 e 2, e cura gli adempimenti di cui allo stesso articolo 10, comma 3.
21. Viaggi costieri.
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di navi adibite alla navigazione costiera.
22. Allegati.
1. Fanno parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati relativi a:
a) Allegato I: Requisiti per la formazione fissati dalla Convenzione STCW;
b) Allegato II: Procedure e criteri per il riconoscimento di certificati rilasciati da Paesi terzi, nonché per il riconoscimento di Istituti di formazione marittima e di programmi e corsi di istruzione e di formazione marittima;
c) Allegato III-1: Modello di certificato rilasciato ai sensi della sezione A-I/2: paragrafo 1, del codice STCW;
d) Allegato III-2: Modello di convalida rilasciato ai sensi della sezione A-I/2, paragrafo 2, del codice STCW;
e) Allegato III-3: Modello di convalida rilasciata ai sensi della sezione A-I/2, paragrafo 3, del codice STCW.
Allegato I
Requisiti per la formazione fissati dalla convenzione STCW
Capitolo I
Disposizioni generali
1. Le regole di cui al presente allegato sono integrate dalle disposizioni vincolanti contenute nella parte A del codice STCW, ad eccezione del capitolo VIII, regola VIII/2.
Qualsiasi riferimento a un requisito previsto da una regola va inteso come riferimento anche alla sezione corrispondente della parte A del codice STCW.
2. La parte A del codice STCW indica i livelli di competenza che devono essere dimostrati dai candidati al rilascio e alla convalida di certificati abilitanti in virtù delle disposizioni della convenzione STCW. Per chiarire il nesso tra le disposizioni sull'abilitazione alternativa del capitolo VII e le disposizioni sulle abilitazioni dei capitoli II, III e IV, le idoneità specificamente indicate nei livelli di competenza sono state raggruppate nelle sette funzioni seguenti:
1) navigazione;
2) maneggio e stivaggio del carico;
3) controllo del governo della nave e assistenza alle persone a bordo;
4) macchine e motori marini;
5) apparecchiature elettriche, elettroniche e di controllo;
6) manutenzione e riparazioni;
7) radiocomunicazioni;
ai seguenti livelli di responsabilità:
1) livello dirigenziale;
2) livello operativo;
3) livello ausiliario.
Le funzioni e i livelli di competenza sono definiti dai sottotitoli delle tavole dei livelli di competenza contenute nella parte A, capitoli II, III e IV del codice STCW.
Capitolo II
Comandante e sezione di coperta
Regola II/1
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione degli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi di 500 o più tonnellate di stazza lorda.
1. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione che presti servizio su navi marittime di 500 o più TSL deve possedere un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. avere almeno 18 anni;
2.2. aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a un anno nell'àmbito di un programma di formazione riconosciuto, in cui sia compresa attività di formazione a bordo conformemente alle prescrizioni della sezione A-II/1 del codice STCW, e che sia documentato in un registro di formazione riconosciuto oppure aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a tre anni;
2.3. aver prestato, durante il prescritto servizio di navigazione, servizi di guardia sul ponte sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale qualificato per almeno sei mesi;
2.4. avere i requisiti applicabili previsti dalle regole del capitolo IV, ove prescritti per l'espletamento dei servizi radio definiti in conformità delle norme radio;
2.5. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/1 del codice STCW.
Regola II/2
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione dei comandanti e dei primi ufficiali di coperta di navi di 500 o più tonnellate di stazza lorda.
Comandante e primo ufficiale di coperta di navi di 3000 o più TSL.
1. Ogni comandante e primo ufficiale di coperta di navi marittime di 3000 e più TSL devono possedere un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. avere i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di 500 o più TSL ed aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto in quel compito:
2.1.1. per l'abilitazione quale primo ufficiale di coperta, per non meno di 12 mesi;
2.1.2. per l'abilitazione quale comandante, per non meno di trentasei mesi; tuttavia questo periodo può essere ridotto a non meno di ventiquattro mesi se almeno dodici mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualità di primo ufficiale di coperta;
2.2. avere frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti e i primi ufficiali di coperta di navi di 3000 e più TSL. Comandante e primo ufficiale di coperta di navi tra le 500 e le 3000 TSL.
3. Ogni comandante e primo ufficiale di coperta di navi marittime tra le 500 e le 3000 TSL deve possedere un certificato adeguato.
4. Ogni candidato all'abilitazione deve:
4.1. per l'abilitazione quale primo ufficiale di coperta, possedere i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di 500 o più TSL;
4.2. per l'abilitazione quale comandante, possedere i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di 500 o più TSL ed aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto in quel compito per non meno di trentasei mesi; tuttavia questo periodo può essere ridotto a non meno di ventiquattro mesi se almeno dodici mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualità di primo ufficiale di coperta;
4.3. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di formazione riconosciuta e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti e i primi ufficiali di coperta di navi tra le 500 e le 3000 TSL.
Regola II/3
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di ufficiali responsabili della guardia di navigazione e di comandanti di navi di TSL inferiore a 500.
Navi non adibite a viaggi costieri.
1. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione che presti servizio su una nave marittima di stazza lorda inferiore a 500 t non adibita a viaggi costieri deve possedere un certificato adeguato per navi di 500 o più TSL.
2. Ogni comandante in servizio su una nave marittima di stazza lorda inferiore a 500 t non adibita a viaggi costieri deve possedere un certificato adeguato per il servizio in qualità di comandante di navi tra le 500 e le 3000 TSL. Navi adibite a viaggi costieri. Ufficiale responsabile della guardia di navigazione.
3. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi marittime di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve possedere un certificato adeguato.
4. Ogni candidato all'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi marittime di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve:
4.1. avere almeno 18 anni;
4.2. aver effettuato:
4.2.1. un addestramento speciale, ivi compreso un adeguato periodo di servizio di navigazione, come stabilito dall'amministrazione, oppure:
4.2.2. un servizio di navigazione riconosciuto nella sezione di coperta per un periodo non inferiore a tre anni;
4.3. avere i requisiti applicabili prescritti dalle regole del capitolo VI, ove necessari per espletare i servizi radio definiti in conformità delle norme radio;
4.4. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/3 del codice STCW per gli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri.
Comandante.
5. Ogni comandante che presti servizio su navi marittime di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve possedere un certificato adeguato. 6. Ogni candidato all'abilitazione in qualità di comandante di navi marittime di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve:
6.1. avere almeno 20 anni;
6.2. aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione per un periodo di non meno di dodici mesi;
6.3. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/3 del codice STCW per i comandanti di navi di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri.
7. Dispense. L'amministrazione, se considera che le dimensioni di una nave e le condizioni di viaggio siano tali da rendere l'applicazione di tutti i requisiti previsti alla presente regola e alla sezione A-II/3 del codice STCW esorbitanti o inattuabili, può, nella misura che ritiene opportuna, dispensare il comandante e l'ufficiale responsabile della guardia di navigazione su tale nave o classe di navi da alcuni dei requisiti, tenendo presente la sicurezza di tutte le navi che potrebbero essere operanti nelle stesse acque.
Regola II/4
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione dei marinai facenti parte di una guardia di navigazione
1. Ogni marinaio facente parte di una guardia di navigazione su navi marittime di 500 o più TSL, che non sia un marinaio che stia compiendo la formazione o un marinaio i cui compiti, mentre è di guardia, sono di natura che non richiede specializzazione, deve possedere un certificato adeguato allo svolgimento dei propri compiti.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. avere almeno 16 anni;
2.2. aver effettuato:
2.2.1. un servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno sei mesi di formazione e di pratica, oppure:
2.2.2. un addestramento speciale, a terra o a bordo, comprendente un periodo di servizio di navigazione riconosciuto che non sia inferiore a due mesi;
2.3. avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/4 del codice STCW.
3. Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di cui ai paragrafi 2.2.1. e 2.2.2. devono essere associati con funzioni attinenti alla guardia di navigazione e comportare l'esecuzione di compiti sotto la supervisione diretta del comandante, dell'ufficiale responsabile della guardia di navigazione o di un marinaio qualificato.
4. Uno Stato membro può ritenere che un appartenente alla gente di mare abbia i requisiti previsti dalla presente regola quando ha prestato servizio nella qualità pertinente nella sezione di coperta per un periodo di almeno un anno nel corso del quinquennio che precede l'entrata in vigore della convenzione STCW per quello Stato membro.
Capitolo III
Reparto macchine
Regola III/1
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a ufficiale responsabile della guardia in macchina in un locale macchine presidiato o a ufficiale addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato.
1. Ogni ufficiale di macchina responsabile della guardia in macchina in un locale macchine presidiato od ogni ufficiale addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato in servizio su navi marittime aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 kW deve possedere un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. avere almeno 18 anni;
2.2. aver prestato non meno di sei mesi di servizio di navigazione nel reparto macchine in conformità della sezione A-III/1 del codice STCW;
2.3. aver frequentato con esito positivo corsi di istruzione e di formazione riconosciuti della durata di almeno trenta mesi, comprendenti un periodo di formazione a bordo che sia documentato in un registro di formazione riconosciuto e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/1 del codice STCW.
Regola III/2
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a direttore di macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3000 kW.
1. Ogni direttore di macchina ed ogni primo ufficiale di macchina in servizio su navi marittime aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3000 kW deve possedere un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. possedere i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia in macchina;
2.1.1. per l'abilitazione in qualità di primo ufficiale di macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a dodici mesi prestato come allievo ufficiale di macchina o ufficiale di macchina;
2.1.2. per l'abilitazione in qualità di direttore di macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a trentasei mesi, di cui non meno di dodici mesi prestati in qualità di ufficiale di macchina in una posizione di responsabilità, essendo qualificato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina;
e
2.2. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/2 del codice STCW.
Regola III/3
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a direttore di macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza compresa tra 750 e 3000 kW.
1. Ogni direttore di macchina ed ogni primo ufficiale di macchina in servizio su navi marittime aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza compresa tra 750 e 3000 kw deve possedere un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. possedere i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia in macchina:
2.1.1. per l'abilitazione in qualità di primo ufficiale di macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a dodici mesi prestato come allievo ufficiale di macchina o ufficiale di macchina;
2.1.2. per l'abilitazione in qualità di direttore di macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a ventiquattro mesi di cui non meno di dodici mesi essendo qualificato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina;
2.2. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/3 del codice STCW.
3. Ogni ufficiale di macchina che sia abilitato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3000 kW può prestare servizio come direttore di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza inferiore a 3000 kW purché abbia prestato non meno di dodici mesi di servizio di navigazione riconosciuto in qualità di ufficiale di macchina in una posizione di responsabilità e il certificato attesti tale circostanza.
Regola III/4
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a marinaio facente parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato.
1. Ogni marinaio facente parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato su navi marittime aventi un apparato motore di potenza pari o superiore a 750 kw, che non sia un marinaio che stia compiendo la formazione o un marinaio i cui compiti sono di natura che non richiede specializzazione, deve possedere un certificato adeguato allo svolgimento dei propri compiti.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. avere almeno 16 anni;
2.2. aver effettuato:
2.2.1. un servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno sei mesi di formazione e di pratica;
o
2.2.2. un addestramento speciale, a terra o a bordo, comprendente un periodo di servizio di navigazione riconosciuto che non sia inferiore a due mesi;
2.3. avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/4 del codice STCW.
3. Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di cui ai paragrafi 2.2.1. e 2.2.2. devono essere associati a funzioni attinenti alla guardia dei locali macchine e comportare l'esecuzione di compiti sotto la supervisione diretta di un ufficiale di macchina o di un marinaio qualificato.
4. Uno Stato membro può considerare che un appartenente alla gente di mare abbia i requisiti previsti alla presente regola quando ha prestato servizio nella qualità pertinente nel reparto macchine per un periodo di almeno un anno nel corso del quinquennio che precede l'entrata in vigore della convenzione STCW per quello Stato membro.
Capitolo IV
Personale addetto alle radiocomunicazioni e ai servizi radio
Nota esplicativa:
Le disposizioni obbligatorie relative alla guardia radio sono stabilite dalle norme radio e dalla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, nella versione modificata. Le disposizioni per la manutenzione delle apparecchiature radio figurano nella convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, nella versione modificata, e negli orientamenti adottati dall'IMO.
Regola IV/1
Applicazione
1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, le disposizioni del presente capitolo si applicano al personale addetto ai servizi radio su navi che operano nell'àmbito del sistema globale di soccorso e sicurezza in mare (GMDSS), come stabilito dalla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, nella versione modificata.
2. Fino al 1° febbraio 1999, il personale addetto ai servizi radio su navi già conformi alle disposizioni della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, in vigore anteriormente al 1° febbraio 1992, deve soddisfare le disposizioni della convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e alla guardia del 1978 in vigore anteriormente al 1° dicembre 1992.
3. Il personale addetto ai servizi radio su navi che non sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS contenute nel capitolo IV della convenzione SOLAS non è obbligato a conformarsi alle disposizioni del presente capitolo. Tuttavia, il personale di tali navi deve conformarsi alle norme radio. L'amministrazione provvede affinché siano rilasciati o riconosciuti certificati adeguati per il personale addetto ai servizi radio come prescritto dalle norme radio.
Regola IV/2
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione del personale addetto ai servizi radio GMDSS
1. Chiunque sia responsabile o incaricato dell'espletamento di servizi radio su navi tenute a partecipare al GMDSS deve possedere un certificato adeguato relativo al GMDSS, rilasciato o riconosciuto dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni delle norme radio.
2. Inoltre, ogni candidato all'abilitazione, a norma della presente regola, al servizio su navi che, ai sensi della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, nella versione modificata, devono disporre di un'apparecchiatura radio, deve:
2.1. avere almeno 18 anni;
2.2. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-IV/2 del codice STCW.
Capitolo V
Requisiti particolari relativi alla formazione del personale di taluni tipi di navi
Regola V/1
Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali e marinai di navi cisterna
1. Ufficiali e marinai addetti a compiti specifici e demandati ad assumere responsabilità in relazione al carico ed alle attrezzature per il carico su navi cisterna devono aver frequentato con esito positivo un corso a terra riconosciuto di lotta antincendio, oltre ai corsi di formazione previsti alla regola VI/1, e devono:
1.1. avere prestato un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a tre mesi su navi cisterna, al fine di acquisire una sufficiente conoscenza delle norme operative in materia di sicurezza, oppure aver frequentato un corso riconosciuto sulle problematiche specifiche delle navi cisterna comprendente almeno il programma previsto per detto corso alla sezione A-V/1 del codice STCW. Tuttavia, l'amministrazione può ritenere sufficiente un periodo di servizio di navigazione sotto supervisione inferiore a quello prescritto al paragrafo 1, purché sussistano le seguenti condizioni:
1.2. il periodo non sia inferiore a un mese;
1.3. la nave cisterna abbia stazza lorda inferiore a 3000 t;
1.4. la durata di ogni viaggio effettuato dalla nave durante il periodo considerato non ecceda le 72 ore;
1.5. le caratteristiche operative della nave cisterna, il numero di viaggi e le operazioni di carico e scarico effettuati nel periodo considerato consentano l'acquisizione di conoscenze e di esperienza pratica del medesimo livello.
2. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di carico, scarico, e sovrintenda alle operazione di transito o maneggio del carico, oltre ad avere i requisiti di cui ai precedenti paragrafi 1.1 o 1.2, devono:
2.1. avere un'esperienza adeguata ai propri compiti, acquisita su navi cisterna dello stesso tipo di quella su cui prestano servizio;
2.2. aver seguito con esito positivo un programma di formazione specializzato, comprendente almeno le materie indicate alla sezione A-V/1 del codice STCW adeguate ai propri compiti sulla petroliera, chimichiera o gasiera su cui prestano servizio.
3. Entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore della convenzione STCW per uno Stato membro, un appartenente alla gente di mare è presunto possedere i requisiti di cui al paragrafo 2.2 se ha prestato servizio in una qualifica pertinente a bordo di una nave cisterna del tipo considerato, per un periodo non inferiore a un anno, nel corso del quinquennio precedente.
4. L'amministrazione provvede affinché ai comandanti e agli ufficiali aventi i requisiti di cui ai paragrafi 1 o 2, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato adeguato o sia debitamente convalidato un certificato esistente. Ad ogni marinaio avente gli stessi requisiti deve essere parimenti rilasciato o convalidato un certificato.
Regola V/2
Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e all'abilitazione di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri ro-ro.
1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri ro-ro che effettuano viaggi internazionali. Le amministrazioni determinano l'applicabilità dei requisiti di cui alla presente regola al personale che presta servizio su navi da passeggeri ro-ro che effettuano viaggi nazionali.
2. Prima di essere demandata a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi da passeggeri ro-ro, la gente di mare deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui ai paragrafi da 4 a 8 in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.
3. Gli appartenenti alla gente di mare che sono tenuti a seguire i corsi di formazione di cui ai paragrafi 4, 7 e 8 devono, a intervalli non superiori a cinque anni, frequentare appositi corsi di aggiornamento.
4. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale addetto sul ruolo di bordo ad assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri ro-ro devono avere frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione delle operazioni di soccorso della folla, come specificato dalla sezione A-V/2, paragrafo 1 del codice STCW.
5. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati compiti e responsabilità specifici a bordo di navi da passeggeri ro-ro devono aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento specificamente indicato alla sezione A-V/2, paragrafo 2 del codice STCW.
6. Il personale incaricato di servire direttamente i passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi da passeggeri ro-ro deve avere frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di sicurezza specificamente indicati alla sezione A-V/2, paragrafo 3 del codice STCW.
7. I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, di carico, scarico e stivaggio del carico o di chiusura dei portelli dello scafo a bordo di navi da passeggeri ro-ro devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri, sicurezza del carico e protezione dello scafo, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 4 del codice STCW.
8. I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità della sicurezza dei passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri ro-ro devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di gestione delle situazioni di crisi e comportamento umano, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 5 del codice STCW.
9. Le amministrazioni provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati ai sensi della presente regola.
Capitolo VI
Funzioni relative alle situazioni d'emergenza, alla sicurezza sul lavoro, all'assistenza medica e alla sopravvivenza.
Regola VI/1
Requisiti minimi obbligatori relativi all'addestramento, all'istruzione e alla formazione di base in materia di sicurezza per tutti gli appartenenti alla gente di mare.
Alla gente di mare deve essere impartito l'addestramento, l'istruzione o la formazione di base in materia di sicurezza conformi al disposto della sezione A-VI/1 del codice STCW e la sua competenza deve essere adeguata al livello ivi indicato.
Regola VI/2
Requisiti minimi obbligatori per il rilascio di certificati di idoneità all'uso di mezzi di salvataggio (zattere, imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza).
1. Ogni candidato al rilascio di un certificato di idoneità all'uso di mezzi di salvataggio che non siano battelli di emergenza deve:
1.1. avere almeno 18 anni;
1.2. avere un servizio di navigazione riconosciuto di non meno di 12 mesi oppure aver frequentato un corso di formazione riconosciuto ed avere un servizio di navigazione riconosciuto di non meno di 6 mesi;
1.3. avere una competenza del livello prescritto alla sezione A-VI/2, paragrafi da 1 a 4, del codice STCW per il rilascio dei certificati di idoneità all'uso di mezzi di salvataggio.
2. Ogni candidato al rilascio di un certificato di idoneità all'uso di battelli di emergenza deve:
2.1. possedere un certificato di idoneità all'uso di mezzi di salvataggio che non siano battelli di emergenza;
2.2. aver frequentato un corso di formazione riconosciuto;
2.3. avere una competenza del livello previsto alla sezione A-VI/2, paragrafi da 5 a 8, del codice STCW per il rilascio dei certificati di idoneità all'uso di battelli di emergenza.
Regola VI/3
Requisiti minimi obbligatori relativi all'addestramento particolare nella lotta contro gli incendi
1. Gli appartenenti alla gente di mare addetti al controllo di operazioni antincendio devono avere superato un corso di perfezionamento in tecniche antincendio vertente in particolare sull'organizzazione, le tattiche e il comando in conformità delle disposizioni della sezione A-VI/3 del codice STCW e devono avere una competenza del livello ivi indicato.
2. Qualora l'addestramento particolare nella lotta contro gli incendi non sia previsto ai fini del rilascio di un certificato di abilitazione, deve essere rilasciato, a seconda del caso, un certificato speciale o un documento attestante che il titolare ha frequentato un corso di addestramento particolare nella lotta contro gli incendi.
Regola VI/4
Requisiti minimi obbligatori in materia di pronto soccorso e assistenza medica
1. Gli appartenenti alla gente di mare addetti al servizio di pronto soccorso a bordo di navi devono avere una competenza in materia di pronto soccorso medico del livello indicato alla sezione A-VI/4, paragrafi da 1 a 3, del codice STCW.
2. Gli appartenenti alla gente di mare addetti a prestare assistenza medica a bordo di navi devono avere una competenza in materia di assistenza medica del livello indicato alla sezione A-VI/4, paragrafi da 4 a 6, del codice STCW.
3. Qualora l'addestramento in materia di pronto soccorso o di assistenza medica non sia previsto ai fini del rilascio di un certificato di abilitazione, deve essere rilasciato, a seconda del caso, un certificato speciale o un documento attestante che il titolare ha frequentato un corso di addestramento in materia di pronto soccorso o di assistenza medica.
Capitolo VII
Certificati alternativi
Regola VII/1
Rilascio di certificati alternativi
1. In deroga ai requisiti per le abilitazioni di cui ai capitoli II e III del presente allegato, gli Stati membri hanno facoltà di rilasciare o autorizzare il rilascio di certificati diversi da quelli menzionati dalle regole dei suddetti capitoli, a condizione che:
1.1. le relative funzioni e gradi di responsabilità attestati dal certificato o dalla convalida dello stesso siano selezionati tra quelli indicati alle sezioni A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 e A-IV/2 del codice STCW ed identici a quelli ivi indicati;
1.2. i candidati abbiano frequentato con esito positivo i corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e abbiano le competenze dei livelli prescritti dalle pertinenti sezioni del codice STCW, conformemente al disposto della sezione A-VII/1 di detto codice, per le funzioni e i gradi di responsabilità che devono essere attestati da tali certificati e convalide;
1.3. i candidati abbiano prestato un servizio di navigazione riconosciuto adeguato all'esecuzione delle funzioni e ai gradi di responsabilità indicati nel certificato. La durata minima di tale servizio di navigazione deve essere equivalente alla durata del servizio di navigazione prescritto ai capitoli II e III del presente allegato. In ogni caso, la durata minima del servizio di navigazione non può essere inferiore a quella prescritta dalla sezione A-VII/2 del codice STCW;
1.4. i candidati all'abilitazione che dovranno svolgere funzioni di navigazione a livello operativo abbiano i requisiti applicabili di cui alle regole del capitolo IV, ove prescritti per l'espletamento dei servizi radio definiti in conformità delle norme radio;
1.5. i certificati siano rilasciati in conformità del disposto dell'articolo 5 e delle disposizioni del capitolo VII del codice STCW.
2. Nessun certificato ai sensi del presente capitolo può essere rilasciato prima che uno Stato membro abbia comunicato alla Commissione le informazioni prescritte dalla convenzione STCW.
Regola VII/2
Abilitazione della gente di mare
Qualunque appartenente alla gente di mare addetto ad una o più funzioni tra quelle indicate alle tabelle A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, del capitolo II o alle tabelle A-III/1, A-III/2, A-III/4 del capitolo III o A-IV/2 del capitolo IV del codice STCW deve possedere un certificato adeguato.
Regola VII/3
Princìpi che disciplinano il rilascio di certificati alternativi
1. Se uno Stato membro decide di rilasciare o autorizzare il rilascio di certificati alternativi, deve provvedere affinché siano rispettati i seguenti princìpi:
1.1. nessun sistema alternativo di abilitazione può essere posto in vigore se non offre garanzie di sicurezza in mare e di prevenzione dell'inquinamento di livello almeno equivalente a quello risultante dalle disposizioni dei precedenti capitoli;
1.2. qualsiasi sistema alternativo di abilitazione ai sensi del presente capitolo deve prevedere la possibilità di sostituire i certificati rilasciati ai sensi dello stesso con quelli rilasciati ai sensi dei precedenti capitoli. 2. Il principio della sostituibilità dei certificati di cui al paragrafo 1 garantisce che:
2.1. gli appartenenti alla gente di mare abilitati ai sensi del sistema di cui ai capitoli II e/o III e quelli abilitati ai sensi del capitolo VII siano in grado di prestare indifferentemente servizio su navi tradizionali od organizzate secondo altre forme;
2.2. la formazione della gente di mare non sia finalizzata a sistemi di organizzazione di bordo specifici in maniera tale da renderla inidonea a svolgere altrove la sua professione.
3. Il rilascio di qualunque certificato ai sensi del presente capitolo deve essere fondato sui seguenti princìpi:
3.1. il rilascio di certificati alternativi non deve essere finalizzato a:
3.1.1. ridurre il numero dei membri dell'equipaggio a bordo;
3.1.2. abbassare il livello di professionalità o le qualifiche della gente di mare; oppure:
3.1.3. consentire l'assegnazione di compiti misti di ufficiale di guardia in macchina e di ufficiale di guardia navigazione al titolare di un solo certificato nell'arco di un solo turno di guardia;
3.2. alla persona in comando spetta il titolo di comandante; la posizione giuridica e l'autorità del comandante e di chiunque altro non possono essere pregiudicate dall'attuazione di sistemi di abilitazione alternativi.
4. I princìpi di cui ai paragrafi 1 e 2 della presente regola devono garantire il mantenimento delle competenze degli ufficiali sia di coperta che di macchina.
Allegato II
Procedure e criteri per il riconoscimento di certificati rilasciati da paesi terzi nonché per il riconoscimento di istituti di formazione marittima e di programmi e corsi di istruzione e di formazione marittima di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a).
A. Procedure e criteri relativi ai certificati.
Uno Stato membro può riconoscere e convalidare i certificati adeguati rilasciati da Paesi terzi ai fini del servizio a bordo di navi battenti la sua bandiera soltanto se sussistono le condizioni enunciate in appresso:
1. I certificati adeguati presentati a fini di riconoscimento devono essere stati rilasciati da uno Stato che è parte della convenzione STCW.
2. a) Il Paese terzo che rilascia il certificato adeguato deve essere stato identificato dal comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale come Paese che ha pienamente adempiuto alle prescrizioni della convenzione STCW.
b) Lo Stato membro si è accertato, adottando tutte le misure necessarie, che possono includere l'ispezione di strutture e la verifica delle procedure, che siano pienamente soddisfatti i requisiti relativi al livello di competenza, al rilascio ed alla convalida dei certificati ed alla tenuta dei registri e che è stato stabilito un sistema di standard qualitativi conforme alla regola I/8 della convenzione STCW.
3. Se non è ancora soddisfatto il requisito di cui al paragrafo 2, lettera a), perché il comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale non ha ancora espletato la procedura di identificazione del Paese terzo in questione come Paese che ha pienamente adempiuto alle prescrizioni della convenzione STCW, si applicano le disposizioni seguenti:
a) il Paese terzo comunica allo Stato membro e all'IMO:
i) testi di leggi, decreti, ordinanze, regolamenti e strumenti relativi all'applicazione della convenzione STCW;
ii) dettagli completi sul contenuto e la durata dei corsi di studio, compresa una chiara esposizione delle politiche adottate in materia di istruzione, formazione, esami, valutazione della competenza e certificazione;
iii) esami nazionali ed altri requisiti per ciascun tipo di certificato rilasciato conformemente alla convenzione STCW;
iv) un numero sufficiente di certificati «tipo» rilasciati conformemente alla convenzione STCW;
v) informazioni sull'organizzazione governativa;
vi) una spiegazione concisa delle misure giuridiche ed amministrative previste e adottate per assicurare l'osservanza, segnatamente per quanto riguarda la formazione e la valutazione, il rilascio e la registrazione dei certificati;
vii) un breve schema delle procedure seguite per autorizzare, accreditare o riconoscere cicli di formazione o esami, valutazioni della competenza prevista dalla convenzione STCW, con relative condizioni, ed un elenco delle autorizzazioni, degli accreditamenti e dei riconoscimenti concessi;
b) lo Stato membro raffronta le informazioni comunicate con tutte le pertinenti prescrizioni della convenzione STCW, per accertare il pieno adempimento delle disposizioni della convenzione STCW;
c) lo Stato membro deve essersi accertato, adottando tutte le misure necessarie, che possono includere l'ispezione di strutture e la verifica delle procedure, che siano pienamente soddisfatti i requisiti relativi al livello di competenza, al rilascio ed alla convalida dei certificati ed alla tenuta dei registri e che è stato stabilito un sistema di standard qualitativi conforme alla regola I/8 della convenzione STCW;
d) sulla base di dati statistici relativi ai Paesi che sono i principali fornitori di marittimi, un elenco contenente i nomi dei Paesi terzi in cui, oltre alla procedura sovraindicata, esiste l'obbligo di ispezionare gli istituti o i corsi e programmi di formazione marittima è adottato e aggiornato secondo la procedura di cui all'articolo 13.
4. Nell'accreditare o riconoscere un istituto o programmi e corsi di formazione marittima, gli Stati membri applicano, a seconda dei casi, oltre al paragrafo 2 o al paragrafo 3, i criteri di cui alla parte B del presente allegato.
5. Gli Stati membri provvedono affinché si raggiunga un accordo con il Paese terzo interessato secondo cui ogni cambiamento significativo apportato alle disposizioni in materia di formazione e abilitazione oggetto della convenzione STCW sarà tempestivamente notificato.
6. I certificati presentati ai fini di riconoscimento devono recare, essere accompagnati da o incorporare nel testo una convalida che ne attesti il rilascio da parte di detto Stato.
7. Gli Stati membri stabiliscono misure volte ad assicurare che gli appartenenti alla gente di mare che presentano, a fini di riconoscimento, certificati per svolgere funzioni di livello superiore, abbiano una conoscenza adeguata della legislazione marittima dello Stato membro in relazione alle funzioni di livello superiore che sono autorizzati a svolgere.
8. I certificati e le convalide rilasciati da uno Stato membro ai sensi del presente articolo al fine di riconoscere o attestare il riconoscimento di un certificato emesso da un Paese terzo non servono come base per un riconoscimento ulteriore da parte di un altro Stato membro.
B. Criteri per l'accreditamento o il riconoscimento di istituti di formazione marittima e di programmi e corsi di istruzione e di formazione marittima.
I. Per essere riconosciuto come istituto di formazione marittima abilitato a svolgere corsi e programmi di istruzione e formazione considerati da uno Stato membro conformi ai requisiti per il servizio a bordo di navi battenti la sua bandiera, un istituto di formazione marittima deve:
1. aver assunto insegnanti che:
1.1. abbiano la necessaria conoscenza del programma di formazione e comprendano gli obiettivi specifici di formazione del particolare tipo di formazione da impartire;
1.2. siano qualificati per le funzioni oggetto della formazione da impartire;
1.3. se sono utilizzati simulatori:
1.3.1. abbiano ricevuto orientamenti adeguati circa le tecniche d'insegnamento basate sull'uso di simulatori
e
1.3.2. abbiano acquisito sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato;
2. avere assunto supervisori della formazione con competenze specifiche per i programmi e corsi di formazione riconosciuti da tenersi presso l'istituto, che abbiano una conoscenza approfondita di tutti i programmi e corsi di formazione riconosciuti che sono chiamati a supervisionare, inclusi gli obiettivi specifici degli stessi;
3. avere assunto esaminatori che abbiano ricevuto una formazione adeguata in materia di metodi e pratiche di valutazione e che:
3.1. abbiano un livello adeguato di comprensione e conoscenza delle competenze che sono chiamati a valutare;
3.2. siano qualificati per le funzioni oggetto della valutazione;
3.3 abbiano ricevuto orientamenti adeguati circa i metodi e le pratiche di valutazione;
3.4. abbiano acquisito sufficiente esperienza pratica nell'attività di valutazione e,
3.5. se l'oggetto della valutazione richiede l'uso di simulatori, abbiano maturato sufficiente esperienza pratica nell'attività di valutazione per quanto concerne il particolare tipo di simulatore da utilizzare, sotto la supervisione e con piena soddisfazione di un esaminatore esperto;
4. conservare registri con i dati relativi a tutti i certificati e i diplomi rilasciati agli studenti che completano la loro istruzione e formazione marittime presso l'istituto, contenenti informazioni dettagliate sull'istruzione e la formazione impartite, le relative date, oltre a nome, cognome, data e luogo di nascita di ogni studente;
5. rendere disponibili le necessarie informazioni sullo status di tali certificati o diplomi e sull'istruzione e sulla formazione;
6. controllare costantemente la propria attività di formazione e valutazione attraverso un sistema di standard qualitativi volto ad assicurare il conseguimento degli obiettivi definiti dell'istituto, ivi inclusi quelli concernenti le qualifiche e l'esperienza degli insegnanti e degli esaminatori;
7. essere sottoposto a valutazione ad intervalli non superiori a cinque anni da parte di persone adeguatamente qualificate, non direttamente coinvolte nelle attività di formazione o valutazione in questione, per verificare che le procedure operative e amministrative ad ogni livello nell'àmbito dell'istituto siano gestite, organizzate, intraprese, supervisionate e controllate al suo interno, onde garantirne l'idoneità ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti.
II. Per essere riconosciuto in quanto rispondente ai requisiti di istruzione e formazione marittima per il servizio a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro, un programma o corso di formazione deve:
1. essere strutturato secondo programmi scritti che prevedano i metodi, i mezzi di insegnamento, le procedure e il materiale didattico necessari per conseguire i livelli prescritti di competenza;
2. essere condotto, controllato, valutato e appoggiato da persone qualificate in conformità dei paragrafi I.1, I.2 e I.3.
Allegato III - 1
(rif. art. 4, comma 3)
Modello di certificato rilasciato ai sensi A-I/2, paragrafo 1, del Codice STCW (fronte) |
|
AMMINISTRAZIONE COMPETENTE |
|
Certificato rilasciato secondo le disposizioni della |
Certificate issued under the provisions of the |
Convenzione internazionale sugli standards di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, |
1978, come modificata nel 1995. |
Intenational Convention on standards of training, certification and watchkeeping for seafarers, 1978, as |
amended in 1995. |
Si certifica che il marittimo |
We, hereby, certify that the seafarer |
Cognome e nome |
|
Matricola n. |
|
|
Surname and name |
|
Seaman's book n. |
|
è stato debitamente qualificato in conformità con le disposizioni della regola |
|
della |
has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation |
|
of the |
sopra citata Convenzione, come emendata, per lo svolgimento delle seguenti funzioni, a livello |
above Convention, as amended, and has been found competent to perform the following functions, |
e con le limitazioni specificate, fino alla data di scadenza del presente certificato o delle sue |
at the levels specified, subject to any limitations indicated, until the date of expiry of any estension |
estensioni di validità come appresso indicato: |
of the validity of this certificate as may be shown overleaf: |
|
|
funzioni/functions |
livello/level |
limitazioni/limitations |
|
Il legittimo titolare del presente certificato può assumere la seguente qualifica prevista dalle |
The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity specified in the applicabile |
vigenti tabelle di armamento approvate dall'Amministrazione: |
safe manning requirements of the Administration: |
|
qualifica/capacity |
limitazioni/limitations |
|
Certificato n. |
|
emesso il |
|
|
Certificate n. |
|
issued on |
|
|
Modello di certificato rilasciato ai sensi A-I/2, paragrafo 1, del Codice STCW (retro) |
Timbro ufficiale |
|
Official Seal |
|
Timbro e firma del rappresentante dell'Autorità competente |
|
Seal and signature of the representative of the competent Authority |
Data di nascita del titolare del certificato |
|
|
Date of birth of the holder of the certificate |
|
Firma del titolare del certificato |
|
|
Signature of the holder of the certificate |
Fotografia del titolare del certificato |
|
|
Photograph of the holder of the certificate |
|
|
|
La validità del presente certificato è estesa fino al |
|
|
|
|
The validity of this certificate is hereby extended until |
|
|
|
|
|
Timbro ufficiale |
|
|
Official Seal |
Timbro e firma del rappresentante dell'Autorità competente |
|
|
|
|
Seal and signature of the representative of the competent Authority |
|
|
|
|
|
|
|
|
Data di riconvalida |
|
|
|
|
Date of revalidation |
|
|
|
|
La validità del presente certificato è estesa fino al |
|
|
|
|
The validity of this certificate is hereby extended until |
|
|
|
|
|
Timbro ufficiale |
|
|
Official Seal |
Timbro e firma del rappresentante dell'Autorità competente |
|
|
|
|
Seal and signature of the representative of the competent Authority |
|
|
|
Data di riconvalida |
|
|
|
|
Date of revalidation |
|
|
|
L'originale del presente certificato deve essere tenuto a bordo, ai sensi della regola I/2, paragrafo 9, della Convenzione |
IMO STCW/78, come emendata. |
The original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 9, of the IMO |
STCW/78 convention, as amended, while serving on a ship. |
Allegato III - 2
(rif. art. 4, comma 4)
Modello di convalida rilasciata ai sensi A-I/2, paragrafo 2, del Codice STCW (fronte) |
|
AMMINISTRAZIONE COMPETENTE |
|
Convalida attestante il rilascio di un certificato secondo le disposizioni della convenzione internazionale |
sugli standards di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, 1978, come |
modificata nel 1995. |
Endorsement attesting the issue of a certificate under the provisions of the international |
Conventionon standards of training, certification and watchkeeping for seafarers, 1978, as amended |
in 1995. |
Si attesta che il certificato n. |
|
rilasciato in data |
|
al sig. |
We, hereby, state thet the certificate n. |
|
issued on |
|
to Mr |
Cognome e nome |
|
Matricola n. |
|
|
Surname and name |
|
Seaman's book n. |
|
qualifica lo stesso in conformità con le disposizioni della regola |
|
della sopra citata |
who has been found duly qualified in accordance with the previsions of regulation |
|
of the |
|
Convenzione, come emandata, e lo abilita allo svolgimento delle seguenti funzioni, |
Convention, as amended, and the lawful holder is authorized to perform the following functions, |
|
al livello e con le limitazioni specificate, fino alla data di scadenza della presente |
at the levels specified, subject to any limitations indicated, until the date of expiry of any estension |
|
convalida o delle sue estensioni di validità come appresso indicato: |
of the validity of this certificate as may be shown overleaf: |
|
|
funzioni/functions |
livello/level |
limitazioni/limitations |
|
|
|
|
|
|
Il legittimo titolare del presente certificato può assumere la seguente qualifica prevista dalle |
The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity specified in the applicabile |
|
vigenti tabelle di armamento approvate dall'Amministrazione: |
safe manning requirements of the Administration: |
|
|
qualifica/capacity |
limitazioni/limitations |
|
||||
|
|
|
|
||||
Convalida n. |
|
emessa il |
|
|
|||
Endorsement n. |
|
issued on |
|
|
|||
Modello di certificato rilasciato ai sensi A-I/2, paragrafo 1, del Codice STCW (retro) |
Timbro ufficiale |
|
Official Seal |
|
Timbro e firma del rappresentante dell'Autorità competente |
|
Seal and signature of the representative of the competent Authority |
Data di nascita del titolare del certificato |
|
|
Date of birth of the holder of the certificate |
Firma del titolare del certificato |
|
|
Signature of the holder of the certificate |
|
Fotografia del titolare del certificato |
|
|
Photograph of the holder of the certificate |
|
|
|
La validità della presente convalida è estesa fino al |
|
|
|
|
The validity of this endorsement is hereby extended until |
|
|
Timbro ufficiale |
|
|
Official Seal |
Timbro e firma del rappresentante dell'Autorità competente |
|
|
|
|
Seal and signature of the representative of the competent Authority |
|
|
|
Data di rinnovo |
|
|
|
|
Date of revalidation |
|
|
|
|
La validità della presente convalida è estesa fino al |
|
|
|
|
The validity of this endorsement is hereby extended until |
|
|
Timbro ufficiale |
|
|
Official Seal |
Timbro e firma del rappresentante dell'Autorità competente |
|
|
|
|
Seal and signature of the representative of the competent Authority |
|
|
|
Data di rinnovo |
|
|
|
|
Date of revalidation |
|
|
|
L'originale del presente certificato deve essere tenuto a bordo, ai sensi della regola I/2, paragrafo 9, della Convenzione |
IMO STCW/78, come emendata. |
The original of this endorsement must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 9, of the |
IMO STCW/78 convention, as amended, while serving on a ship. |
|
Allegato III - 3
(rif. art. 4, comma 5)
Modello di convalida rilasciata ai sensi A-I/2, paragrafo 3, del Codice STCW (fronte) |
|
AMMINISTRAZIONE COMPETENTE |
|
Convalida attestante il rilascio di un certificato secondo le disposizioni della convenzione internazionale |
sugli standards di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, 1978, come |
modificata nel 1995. |
Endorsement attesting the ricognition of a certificate under the provisions of the international |
Conventionon standards of training, certification and watchkeeping for seafarers, 1978, as amended |
in 1995. |
Si attesta che il certificato n. |
|
rilasciato in data |
|
al sig. |
We, hereby, state thet the certificate n. |
|
issued on |
|
to Mr |
Cognome e nome |
|
Matricola n. |
|
|
Surname and name |
|
Seaman's book n. |
|
da o per conto dell'Autorità dello Stato di |
|
|
by or behalf of the Governement of |
|
|
|
è stato riconosciuto in conformità con le disposizioni della regola I/10 della sopra citata |
is duly recognized in accordance with the provisions of regulation I/10 of the above |
|
Convenzione, come emandata, e lo abilita allo svolgimento delle seguenti funzioni, |
Convention, as amended, and the lawful holder is authorized to perform the follouing functions, |
|
funzioni al livello e con le limitazioni specificate, fino alla data di scadenza della presente |
at the levels specified, subject to any limitations indicated, until the date of expiry of any estension |
|
convalida o delle sue estensioni di validità come appresso indicato: |
of the validity of this certificate as may be shown overleaf: |
|
funzioni/functions |
livello/level |
limitazioni/limitations |
|
|
|
|
|
|
Il legittimo titolare del presente certificato può assumere la seguente qualifica prevista dalle |
The lawful holder of this endorsement may serve in the following capacity specified in the applicabile |
vigenti tabelle di armamento approvate dall'Amministrazione: |
safe manning requirements of the Administration: |
|
|
qualifica/capacity |
limitazioni/limitations |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Convalida n. |
|
emessa il |
|
|
Endorsement n. |
|
issued on |
|
|
Modello di certificato rilasciato ai sensi A-I/2, paragrafo 1, del Codice STCW (retro) |
|
Timbro ufficiale |
|
Official Seal |
|
Timbro e firma del rappresentante dell'Autorità competente |
|
Seal and signature of the representative of the competent Authority |
Data di nascita del titolare del certificato |
|
|
Date of birth of the holder of the certificate |
|
Firma del titolare del certificato |
|
|
Signature of the holder of the certificate |
|
Fotografia del titolare del certificato |
|
|
Photograph of the holder of the certificate |
|
|
|
|
|
|
La validità della presente convalida è estesa fino al |
|
|
|
|
The validity of this endorsement is hereby extended until |
|
|
|
|
|
Timbro ufficiale |
|
|
Official Seal |
Timbro e firma del rappresentante dell'Autorità competente |
|
|
|
|
Seal and signature of the representative of the competent Authority |
|
|
|
|
|
|
|
|
Data di rinnovo |
|
|
|
|
Date of revalidation |
|
|
|
|
La validità della presente convalida è estesa fino al |
|
|
|
|
The validity of this endorsement is hereby extended until |
|
|
Timbro ufficiale |
|
|
Official Seal |
Timbro e firma del rappresentante dell'Autorità competente |
|
|
|
|
Seal and signature of the representative of the competent Authority |
|
|
|
|
|
|
|
|
Data di rinnovo |
|
|
|
|
Date of revalidation |
|
|
|
L'originale del presente certificato deve essere tenuto a bordo, ai sensi della regola I/2, paragrafo 9, della Convenzione |
IMO STCW/78, come emendata. |
The original of this endorsement must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 9, of the |
IMO STCW/78 convention, as amended, while serving on a ship. |
------------------------
D.Lgs.
27 maggio 2005, n. 119.
Attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di
prevenzione dell'inquinamento provocato da navi
------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2005, n. 153.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2002/84/CE del 5 novembre 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi;
Visto il regolamento (CE) n. 2099/2002 del 5 novembre 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1997, n. 268;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;
Visto il D.M. 13 ottobre 1999 del Ministro dei trasporti e della navigazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1999;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182;
Visto il D.M. 13 ottobre 2003, n. 305 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 25 novembre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Applicazione delle disposizioni degli strumenti internazionali di volta in volta in vigore.
1. In attuazione della direttiva 2002/84/CE, i richiami agli strumenti internazionali contenuti nei provvedimenti normativi ed amministrativi che recepiscono nell'ordinamento nazionale le direttive comunitarie concernenti la legislazione marittima comunitaria indicate nella medesima direttiva, nonché quelle di modifica delle stesse, si intendono effettuati anche a successivi eventuali emendamenti, modifiche ed integrazioni a detti strumenti dal momento in cui gli emendamenti, modifiche ed integrazioni entrano in vigore, fatto salvo l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002.
L. 25
gennaio 2006, n. 29.
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005 (art. 7 ed allegato
C)
------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 febbraio 2006, n. 32, S.O.
Art. 7.
Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato.
1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste, previo parere dei competenti organi parlamentari ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Allegato C
(Articolo 7, comma 1)
2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.
2005/23/CE della Commissione, dell'8 marzo 2005, che modifica la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.
Dir.
94/58/CE del 22 novembre 1994.
Direttiva del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la
gente di mare
------------------------
(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 12 dicembre 1994, n. L 319. Entrata in vigore il 1° gennaio 1995.
(2) Termine di recepimento: 31 dicembre 1995. Direttiva recepita con D.P.R. 9 maggio 2001, n. 324.
(3) La presente direttiva è stata abrogata dall'articolo 27 della direttiva 2001/25/CE, a decorrere dal 7 giugno 2001. Per ulteriori precisazioni si veda l'articolo suddetto.
[Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato,
considerando che, nelle conclusioni del 25 gennaio 1993 sulla sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento marino nella Comunità, il Consiglio ha rilevato quanto sia importante l'elemento umano per un sicuro funzionamento delle navi;
considerando che, nella risoluzione dell'8 giugno 1993 per una politica comune della sicurezza dei mari, il Consiglio si è prefisso la scomparsa degli equipaggi non conformi alle norme e ha considerato prioritaria l'azione comunitaria volta a potenziare la formazione e l'istruzione grazie alla definizione di norme comuni per un livello minimo di formazione dei membri chiave dell'equipaggio, compreso il problema di una lingua comune a bordo delle navi comunitarie;
considerando che le norme per il rilascio di diplomi, brevetti e certificati di qualifica professionale della gente di mare differiscono da uno Stato membro all'altro e che tale diversità tra le normative nazionali in materia di formazione nel settore coperto dalla presente direttiva non garantisce sempre una formazione adeguata per rispondere alle esigenze della sicurezza marittima;
considerando che le direttive del Consiglio 89/48/CEE e 92/51/CEE relative ai sistemi generali di riconoscimento dei diplomi e delle formazioni professionali si applicano alle professioni marittime interessate dalla presente direttiva e contribuiscono a facilitare il rispetto degli obblighi del trattato per quanto riguarda l'abolizione tra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi;
considerando che il riconoscimento reciproco dei diplomi e dei certificati, come stabilito dalle direttive sui sistemi generali, non garantisce sempre una formazione armonizzata per tutta la gente di mare che opera a bordo delle varie navi che battono bandiera di uno Stato membro, incluse le navi iscritte nel registro Euros, non appena quest'ultimo sarà stato approvato dal Consiglio; che ciò è tuttavia essenziale dal punto di vista della sicurezza dei trasporti marittimi;
considerando che è pertanto necessario stabilire un livello minimo di formazione della gente di mare nella Comunità; che è opportuno che l'azione in tale settore si basi su norme in materia di formazione già approvate a livello internazionale, segnatamente sulla convenzione IMO del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia (convenzione STCW); che tutti gli Stati membri sono parti contraenti di tale convenzione;
considerando che la modifica della convenzione STCW del 22 maggio 1991 [risoluzione MSC 21 (59)] introduce la funzione di radio-operatore allo scopo di conformarsi alle prescrizioni GMDSS-requirements;
considerando che, per rafforzare la sicurezza dei mari ed evitare la perdita di vite umane e l'inquinamento marino, è opportuno migliorare la comunicazione fra i membri dell'equipaggio a bordo delle navi che navigano nelle acque comunitarie;
considerando che i membri dell'equipaggio a bordo delle navi passeggeri incaricati di assistere i passeggeri in situazioni di emergenza devono poter comunicare con i passeggeri; che, in questo contesto, devono essere prese in considerazione tutte le pertinenti disposizioni della risoluzione IMO A .770(18) sui requisiti minimi di formazione per i membri dell'equipaggio a bordo delle navi passeggeri incaricati di assistere i passeggeri in situazioni di emergenza;
considerando che gli equipaggi che svolgono le loro mansioni a bordo di navi cisterna che trasportano prodotti nocivi o carichi inquinanti dovrebbero essere in grado di prevenire efficacemente incidenti e affrontare situazioni di emergenza; che è pertanto assolutamente primordiale creare un adeguato collegamento ai fini della comunicazione tra il capitano, gli ufficiali e i marinai conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 8;
considerando che l'articolo 8, punto 3 è reso necessario dal fatto che le pertinenti norme, da definirsi mediante modifica della convenzione STCW del 1978, non sono ancora state approvate in sede di IMO;
considerando che devono essere adottate misure per garantire che la competenza della gente di mare in possesso di certificati rilasciati da paesi terzi corrisponda al livello richiesto dalla convenzione STCW;
considerando che, per conseguire tale obiettivo, dovrebbero essere definiti criteri comuni per il riconoscimento dei certificati esteri nella Comunità; che a tal fine il Consiglio dovrebbe decidere in merito a siffatti criteri deliberando conformemente alle disposizioni del trattato;
considerando che occorre istituire un comitato con il compito di assistere la Commissione nell'esecuzione dei compiti relativi all'attività di riconoscimento dei certificati rilasciati da istituti di formazione o amministrazioni di paesi terzi;
considerando che è necessario adottare provvedimenti per consentire alla gente di mare in servizio a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro, incluse le navi iscritte nel registro Euros, non appena tale registro sarà stato approvato dal Consiglio, e in possesso di certificati non rilasciati in conformità della presente direttiva di continuare la loro attività per un periodo transitorio fino all'adozione dei criteri comuni e successivamente;
considerando che gli Stati membri, in qualità di autorità portuali, sono tenuti a rafforzare la sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento nelle acque comunitarie controllando prioritariamente le navi battenti bandiera dei paesi terzi che non hanno ratificato la convenzione STCW o i cui equipaggi sono in possesso di certificati non riconosciuti ai sensi della presente direttiva, garantendo al riguardo che le navi battenti bandiera di uno Stato terzo non beneficino di un trattamento più favorevole;
considerando che è necessario prevedere procedure per adeguare la direttiva ai cambiamenti delle convenzioni e dei codici internazionali,
ha adottato la presente direttiva:] (4)
------------------------
(4) Abrogata dall'articolo 27 della direttiva 2001/25/CE, a decorrere dal 7 giugno 2001. Per ulteriori precisazioni si veda l'articolo suddetto.
Articolo 1
[La presente direttiva si applica alla gente di mare di cui alla presente direttiva che presta servizio a bordo di navi marittime battenti bandiera di uno Stato membro ad eccezione:
- delle navi da guerra, navi da guerra ausiliarie o altre navi appartenenti ad uno Stato membro o gestite da uno Stato membro esclusivamente a fini governativi e non commerciali;
- delle navi da pesca;
- delle imbarcazioni da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;
- delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.] (5).
------------------------
(5) Abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2001/25/CE, a decorrere dal 7 giugno 2001. Per ulteriori precisazioni si veda l'articolo suddetto.
Articolo 2
[1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la gente di mare che svolge le proprie mansioni a bordo di una nave di cui all'articolo 1 riceva una formazione almeno conforme ai requisiti della convenzione STCW, riportati nell'allegato I della presente direttiva, e sia titolare del certificato definito nell'articolo 3 o di un certificato adeguato definito nell'articolo 4, lettera aa).
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i membri dell'equipaggio che devono essere abilitati in conformità della regola III/10.4 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Convenzione SOLAS) siano formati e abilitati in conformità della presente direttiva.] (6).
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(6) Articolo inizialmente così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/35/CE e successivamente abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2001/25/CE, a decorrere dal 7 giugno 2001. Per ulteriori precisazioni si veda l'articolo suddetto di quest'ultima direttiva.
Articolo 3
[Un certificato è qualsiasi documento valido, a prescindere dalla denominazione con la quale sia noto, rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro o con l'autorizzazione di quest'ultima, abilitante il titolare ad assolvere le funzioni menzionate in detto documento o autorizzate dalle norme nazionali.] (7).
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(7) Abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2001/25/CE, a decorrere dal 7 giugno 2001. Per ulteriori precisazioni si veda l'articolo suddetto.
Articolo 3a
Certificati e convalide.
[1. I certificati sono rilasciati in conformità dell'articolo 5d.
2. I certificati per comandanti, ufficiali e radio-operatori sono convalidati dallo Stato membro come prescritto dal presente articolo.
3. I certificati sono redatti nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che li rilascia.
4. Per i radio-operatori, gli Stati membri possono:
1) includere le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti norme nell'esame per il rilascio di un certificato che sia conforme alle norme radio, oppure
2) rilasciare un certificato separato nel quale è indicato che il possessore ha le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti norme.
5. A discrezione di ciascuno Stato membro, la convalida può essere incorporata nel modello del certificato emesso ai sensi della sezione A-I/2 del codice STCW. In tal caso la convalida deve essere effettuata nella forma indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 1. Se emessa altrimenti, la convalida deve avere la forma indicata al paragrafo 2 della stessa sezione.
6. Lo Stato membro che riconosce un certificato in conformità della procedura prevista all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), appone sullo stesso una convalida che ne attesti il riconoscimento. La convalida deve avere la forma indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 3, del codice STCW.
7. Le convalide di cui ai precedenti paragrafi 5 e 6:
1) possono essere emesse mediante documento separato;
2) a ciascuna deve essere assegnato un numero unico, ad eccezione delle convalide attestanti il rilascio di un certificato alle quali può essere assegnato lo stesso numero del certificato oggetto dell'attestazione purché si tratti di un numero unico;
3) decadono quando cessa la validità del certificato sul quale sono apposte o quando lo stesso è revocato, sospeso o annullato dallo Stato membro o paese terzo che l'ha emesso e, comunque, hanno validità non superiore a cinque anni dalla data di emissione.
8. La convalida deve indicare la qualifica in cui il titolare del certificato è abilitato a prestare servizio in termini identici a quelli usati dalle norme sulla sicurezza della composizione degli equipaggi delle navi applicabili nello Stato membro.
9. Gli Stati membri possono usare modelli differenti da quello contenuto nella sezione A-I/2 del codice STCW, purché, come minimo, le informazioni occorrenti siano espresse in caratteri romani e in numeri arabi, tenuto conto delle variazioni consentite dalla sezione A-I/2.
10. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 4, qualsiasi certificato previsto dalla direttiva deve essere tenuto a disposizione in originale a bordo della nave sulla quale il titolare presta servizio.] (8).
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(8) Articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva 98/35/CE e successivamente abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2001/25/CE, a decorrere dal 7 giugno 2001. Per ulteriori precisazioni si veda l'articolo suddetto di quest'ultima direttiva.
Articolo 4
[Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) "comandante" la persona che ha il comando di una nave;
b) "ufficiale" un membro dell'equipaggio, diverso dal comandante, nominato a tale funzione in forza di leggi o di regolamenti nazionali o, in mancanza di questi, in forza dei contratti collettivi o in base alle consuetudini;
c) "ufficiale di coperta" l'ufficiale qualificato in conformità delle disposizioni di cui al capitolo II dell'allegato I;
d) "primo ufficiale" l'ufficiale gerarchicamente sotto il comandante e al quale compete il comando della nave qualora il comandante non sia in grado di esercitarlo;
e) "ufficiale di macchina" l'ufficiale qualificato in conformità delle disposizioni di cui al capitolo III dell'allegato I;
f) "direttore di macchina" l'ufficiale di macchina principale, responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave;
g) "primo ufficiale di macchina" l'ufficiale di macchina gerarchicamente sotto il direttore di macchina che diventa responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave qualora il direttore di macchina non sia in grado di assumerla;
h) "allievo ufficiale di macchina" la persona che sta effettuando l'addestramento per diventare ufficiale di macchina, designata come tale dalla legge nazionale o dai regolamenti;
i) "radio-operatore" la persona in possesso di un certificato adeguato rilasciato o riconosciuto dalle autorità competenti ai sensi della norme radio;
j) "marinaio" un membro dell'equipaggio della nave diverso dal comandante o dagli ufficiali;
k) "nave marittima" una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali;
l) "nave battente bandiera di uno Stato membro" una nave registrata in uno Stato membro e battente bandiera del medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo; le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un paese terzo;
m) "viaggi costieri" i viaggi in prossimità di uno Stato membro, come stabilito dallo Stato membro in questione;
n) "potenza di propulsione" la potenza d'uscita totale massima caratteristica continuata in chilowatt sviluppata da tutti gli apparati di propulsione principali della nave che appare sul certificato di iscrizione della nave o su altro documento ufficiale;
o) "petroliera" la nave costruita e impiegata per il trasporto di petrolio grezzo e suoi derivati alla rinfusa;
p) "chimichiera" la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa dei prodotti liquidi elencati al capitolo 17 del codice internazionale dei prodotti chimici alla rinfusa in vigore alla data d'adozione della presente direttiva;
q) "gasiera" la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa dei gas liquefatti elencati o altri prodotti nel capitolo 19 del codice internazionale dei trasportatori di gas in vigore alla data d'adozione della presente direttiva;
r) "norme radio" le norme radio rivedute, adottate dalla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per il servizio mobile, in vigore alla data d'adozione della presente direttiva;
s) "nave da passeggeri" la nave marittima che trasporta più di dodici passeggeri;
t) "nave da pesca" la nave adibita alla cattura di pesce o altre risorse vive del mare;
u) "convenzione STCW" la convenzione internazionale recante le norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia in quanto applicabile alle materie in oggetto tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui all'articolo VII e alla regola I/15 della convenzione e comprendente, ove richiamate, le norme applicabili del codice STCW, entrambi in vigore alla data d'adozione della presente direttiva;
v) "servizi radio" le funzioni, a seconda del caso, di guardia, di manutenzione e di riparazione tecnica eseguite in conformità delle norme radio, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974 in vigore alla data d'adozione della presente direttiva e, a discrezione dei singoli Stati membri, delle pertinenti raccomandazioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO);
w) "nave da passeggeri ro-ro" si intende la nave da passeggeri avente spazi per il carico roll on-roll off o spazi delle categorie speciali come definite dalla convenzione SOLAS in vigore alla data d'adozione della presente direttiva;
x) "codice STCW" il codice della formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia (STCW) adottato dalla conferenza delle parti della convenzione STCW con la risoluzione 2 del 1995, in vigore alla data d'adozione della presente direttiva;
y) "funzioni" una serie di compiti, servizi e responsabilità come specificamente indicati dal codice STCW, necessari per la conduzione della nave, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'ambiente marino;
z) "compagnia" il proprietario della nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quale il conduttore o il noleggiatore della nave, che abbia rilevato dal proprietario la responsabilità della conduzione della stessa e che, nell'assumere tale responsabilità, si è fatto carico di tutti i doveri e le responsabilità gravanti sulla compagnia ai sensi delle presenti disposizioni;
aa) "certificato adeguato" un certificato rilasciato e convalidato conformemente alla presente direttiva che legittima il titolare a prestare servizio nella qualifica e a svolgere le funzioni corrispondenti al livello di responsabilità menzionato sul certificato su una nave del tipo e dalle caratteristiche di tonnellaggio, potenza e propulsione considerati e nel particolare viaggio cui essa è adibita;
ab) "servizio di navigazione" il servizio a bordo di una nave rilevante ai fini del rilascio di un certificato o di un'altra qualifica;
ac) "riconosciuto" riconosciuto da uno Stato membro in conformità delle disposizioni della presente direttiva;
ad) "paese terzo" paese che non è uno Stato membro;
ae) "mese" un mese civile o trenta giorni risultanti da periodi di durata inferiore ad un mese.] (9).
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(9) Articolo inizialmente così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/35/CE e successivamente abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2001/25/CE, a decorrere dal 7 giugno 2001. Per ulteriori precisazioni si veda l'articolo suddetto di quest'ultima direttiva.
Articolo 5
[La formazione di cui all'articolo 2 è impartita in forma adeguata alle conoscenze teoriche e alle abilità pratiche richieste nell'allegato della presente direttiva, in particolare per quanto concerne l'uso dei dispositivi di salvataggio e per la lotta antincendio, e riconosciute dall'autorità o dall'organismo competente designato da ciascuno Stato membro.] (10).
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(10) Abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2001/25/CE, a decorrere dal 7 giugno 2001. Per ulteriori precisazioni si veda l'articolo suddetto.
Articolo 5a
Principi che disciplinano i viaggi costieri
[1. All'atto della definizione dei viaggi costieri gli Stati membri non possono prescrivere per la gente di mare che presta servizio a bordo di navi battenti bandiera di un altro Stato membro o di un'altra parte della convenzione STCW adibite a tali viaggi, requisiti di formazione, di esperienza o di abilitazione tali da risultare più gravosi di quelli prescritti per la gente di mare che presta servizio a bordo di navi battenti le loro bandiere. Gli Stati membri non possono in alcun caso prescrivere per la gente di mare che presta servizio a bordo di navi battenti bandiera di un altro Stato membro o di un'altra parte della convenzione STCW requisiti più gravosi di quelli previsti dalla presente direttiva per le navi adibite a viaggi non costieri.
2. Per la gente di mare che presta servizio su navi battenti bandiera di uno Stato membro regolarmente adibite a viaggi costieri al largo della costa di un altro Stato membro o di un'altra parte della convenzione STCW, lo Stato membro di bandiera della nave prescrive requisiti in materia di formazione, esperienza e abilitazione che siano almeno uguali a quelli previsti dallo Stato membro o dalla parte della convenzione STCW al largo della costa del quale la nave presta servizio, purché essi non vadano oltre i requisiti previsti dalla presente direttiva per le navi adibite a viaggi non costieri. La gente di mare che presta servizio su una nave che effettua viaggi più estesi dei viaggi costieri intesi secondo la definizione adottata da uno Stato membro ed entra in acque non comprese in tale definizione deve soddisfare gli appropriati requisiti previsti dalla direttiva.
3. Uno Stato membro può ammettere a fruire delle disposizioni più favorevoli sui viaggi costieri ai sensi della presente direttiva una nave battente la sua bandiera quando essa sia regolarmente adibita a viaggi costieri, intesi secondo la definizione adottata dallo Stato membro, al largo delle coste di uno Stato che non sia parte della convenzione STCW.
4. Nello stabilire la definizione di viaggi costieri e le relative prescrizioni in materia di istruzione e formazione conformemente al disposto del presente articolo, gli Stati membri comunicano alla Commissione in maniera dettagliata le disposizioni da essi adottate.] (11).
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(11) Articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva 98/35/CE e successivamente abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2001/25/CE, a decorrere dal 7 giugno 2001. Per ulteriori precisazioni si veda l'articolo suddetto di quest'ultima direttiva.
Articolo 5b
Sanzioni o provvedimenti disciplinari.
[1. Gli Stati membri adottano le procedure idonee allo svolgimento di un'indagine imparziale per i casi di denuncia di comportamenti incompetenti, sotto forma di azione o di omissione, che possano arrecare una diretta minaccia alla sicurezza della vita o delle cose in mare o all'ambiente marino, posti in essere dai possessori di certificato o convalida rilasciati da uno Stato membro in connessione con l'adempimento delle funzioni di cui al certificato, nonché per la revoca, la sospensione e l'annullamento dei certificati per tali motivi e per la prevenzione delle frodi.
2. Ciascuno Stato membro adotta sanzioni o provvedimenti disciplinari per i casi di inosservanza delle norme nazionali adottate in attuazione della direttiva relativamente a navi battenti la sua bandiera e a gente di mare debitamente abilitata dallo stesso Stato membro.
3. In particolare, tali sanzioni o provvedimenti disciplinari devono essere previsti e applicati nei casi in cui:
1) una compagnia o un comandante assumano una persona che non possiede un certificato come prescritto dalla direttiva;
2) un comandante consente che una funzione o servizio che secondo la direttiva debba essere assolto dal possessore di un certificato adeguato avente una data qualifica, sia svolto da una persona priva del certificato necessario, o di una valida esenzione o dei documenti di cui all'articolo 9, paragrafo 4, oppure
3) una persona ottenga con l'inganno o con documenti contraffatti un'assunzione che comporti l'assolvimento di una funzione o servizio in una qualifica che ai sensi della direttiva deve essere svolto da persone in possesso di un certificato o di una dispensa.
4. Gli Stati membri nella cui giurisdizione hanno sede compagnie o soggetti che vi è chiaro motivo di ritenere responsabili o a conoscenza di qualsiasi manifesta violazione della direttiva ai sensi del paragrafo 3, collaborano con qualsiasi Stato membro o altra parte della convenzione STCW che comunichi loro l'intenzione di avviare un'azione nell'ambito della propria giurisdizione.] (12).
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(12) Articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva 98/35/CE e successivamente abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2001/25/CE, a decorrere dal 7 giugno 2001. Per ulteriori precisazioni si veda l'articolo suddetto di quest'ultima direttiva.
Articolo 5c
Norme di qualità.
[1. Gli Stati membri assicurano:
1) che tutte le attività di formazione, di valutazione delle competenze, di abilitazione, di convalida e di rinnovo condotte da enti o agenzie non appartenenti alla pubblica amministrazione o sotto la loro autorità siano costantemente controllate attraverso un sistema di norme di qualità che assicuri il conseguimento di obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori;
2) che qualora tali attività siano condotte da enti o agenzie pubbliche sia applicato un sistema di norme di qualità;
3) che gli obiettivi di istruzione e formazione e i relativi livelli di competenza da conseguire siano chiaramente definiti e identifichino livelli di cognizioni, di capacità di apprendimento e di capacità professionali adeguati agli esami e alle valutazioni previsti dalla convenzione STCW. Gli obiettivi e le relative norme di qualità possono essere specificamente previsti per ogni corso e programma di formazione e devono riguardare la gestione del sistema di abilitazione;
4) che il campo di applicazione delle norme di qualità abbracci la gestione del sistema di abilitazione, tutti i corsi e i programmi di formazione, gli esami e le valutazioni effettuate dagli Stati membri o sotto la loro autorità, le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori e si estenda fino a comprendere le politiche, i sistemi, i controlli e le revisioni interne della qualità adottati al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi definiti.
2. Gli Stati membri assicurano altresì che una valutazione indipendente delle cognizioni, delle capacità di apprendimento, delle capacità e competenze acquisite e delle attività di valutazione nonché della gestione del sistema di abilitazione, sia attuata ad intervalli non superiori a cinque anni da persone qualificate, non aventi interessi nelle attività in questione, al fine di verificare che:
1) tutte le misure interne di verifica e controllo della gestione e le attività conseguenti siano conformi alle disposizioni previste e alle procedure formali e siano idonee ad assicurare il conseguimento degli obiettivi definiti;
2) i risultati di ogni valutazione indipendente siano documentati e sottoposti all'attenzione dei responsabili del settore oggetto della valutazione;
3) si intraprendano azioni tempestive per rimediare alle carenze riscontrate.
3. Gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione concernente la valutazione di cui al paragrafo 2 entro sei mesi dalla data in cui è stata effettuata la valutazione.] (13).
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(13) Articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva 98/35/CE e successivamente abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2001/25/CE, a decorrere dal 7 giugno 2001. Per ulteriori precisazioni si veda l'articolo suddetto di quest'ultima direttiva.
Articolo 5d
Norme mediche - rilascio e registrazione di certificati
[1. Gli Stati membri adottano norme riguardanti l'idoneità fisica della gente di mare, in particolare la vista e l'udito.
2. Gli Stati membri assicurano che i certificati siano rilasciati solo ai candidati che possiedono i requisiti di cui al presente articolo.
3. Per il rilascio dei certificati i candidati devono dimostrare:
1) la loro identità;
2) di avere un'età non inferiore a quella prevista per il certificato richiesto dalle regole dell'allegato I;
3) di possedere i requisiti di idoneità fisica, in particolare per quanto riguarda la vista e l'udito, stabiliti dallo Stato membro e un documento in corso di validità che attesti la loro idoneità fisica, emesso da un medico debitamente abilitato riconosciuto dalla autorità competente dello Stato membro;
4) di aver effettuato il servizio di navigazione e tutte le relative attività di formazione obbligatorie prescritti dalle regole dell'allegato I per il rilascio del certificato richiesto;
5) di avere le competenze del livello prescritto dalle regole dell'allegato I per le qualifiche, le funzioni e i livelli che vanno indicati nella convalida del certificato.
4. Gli Stati membri si impegnano a:
1) mantenere un registro o registri di tutti i certificati e le convalide per comandanti, ufficiali e, ove previsto, marinai, che sono stati rilasciati, sono scaduti o sono stati rinnovati, sospesi o annullati o dei quali è stato denunciato lo smarrimento o la distruzione, e delle dispense concesse;
2) comunicare informazioni relative a tali certificati, convalide e dispense agli altri Stati o ad altre parti della convenzione e alle compagnie che intendano verificare l'autenticità e la validità dei certificati esibiti dai marittimi che chiedono il riconoscimento dei loro certificati o l'assunzione a bordo di una nave.] (14).
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(14) Articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva 98/35/CE e successivamente abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2001/25/CE, a decorrere dal 7 giugno 2001. Per ulteriori precisazioni si veda l'articolo suddetto di quest'ultima direttiva.
Articolo 5e
Rinnovo dei certificati
[1. I comandanti, gli ufficiali e i radio-operatori titolari di un certificato rilasciato o riconosciuto ai sensi dei capitoli dell'allegato I, escluso il capitolo VI, che prestino servizio in mare oppure intendano riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, per essere ritenuti idonei al servizio in mare, devono ad intervalli non superiori a cinque anni:
1) soddisfare i requisiti di idoneità fisica di cui all'articolo 5d e
2) dimostrare di continuare a possedere la competenza professionale in conformità della sezione A-I/11 del codice STCW.
2. Ciascun comandante, ufficiale e radio-operatore, per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi per le quali sono stati stabiliti a livello internazionale requisiti di formazione speciali, deve aver effettuato il relativo addestramento riconosciuto con esito favorevole.
3. Gli Stati membri raffrontano i livelli di competenza da essi previsti per i candidati al rilascio di certificati da emettersi entro il 1° febbraio 2002 e quelli indicati per i certificati adeguati nella parte A del codice STCW e prescrivono, se necessario, per i titolari di detti certificati, l'obbligo di frequentare appropriati corsi di aggiornamento e di richiamo o di sottoporsi a valutazioni.
Devono essere riconosciuti i corsi di aggiornamento e di richiamo che comprendano le modifiche intervenute nelle legislazioni nazionali e internazionali in materia di sicurezza della vita in mare e di tutela dell'ambiente marino e tengano conto di qualsiasi aggiornamento dei livelli di competenza in questione.
4. Gli Stati membri, in consultazione con gli interessati, formulano o promuovono la formulazione della struttura dei corsi di aggiornamento e di richiamo come previsto alla sezione A-I/11 del codice STCW.
5. Al fine di aggiornare le cognizioni di comandanti, ufficiali e radio-operatori, gli Stati membri assicurano che i testi delle recenti modifiche delle legislazioni nazionali e internazionali in materia di sicurezza della vita in mare e di tutela dell'ambiente marino siano messi a disposizione delle navi battenti la loro bandiera.] (15).
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(15) Articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva 98/35/CE e successivamente abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2001/25/CE, a decorrere dal 7 giugno 2001. Per ulteriori precisazioni si veda l'articolo suddetto di quest'ultima direttiva.
Articolo 5f
Uso di simulatori
[1. Le prestazioni minime e le altre disposizioni di cui alla sezione A-I/12 del codice STCW nonché ogni altro requisito prescritto nella parte A del codice STCW per qualsiasi certificato ivi previsto devono essere osservati per quanto riguarda:
1) tutta l'attività di addestramento obbligatorio da attuarsi mediante simulatori;
2) qualsiasi valutazione di competenze prevista alla parte A del codice STCW da attuarsi per mezzo di simulatori;
3) qualsiasi dimostrazione, da attuarsi mediante simulatori, di perdurante idoneità prescritta alla parte A del codice STCW.
2. Gli Stati membri hanno facoltà di esentare i simulatori installati o messi in uso anteriormente al 1° febbraio 2002 dal vincolo di conformità alle prestazioni minime di cui al paragrafo 1.] (16).
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(16) Articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva 98/35/CE e successivamente abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2001/25/CE, a decorrere dal 7 giugno 2001. Per ulteriori precisazioni si veda l'articolo suddetto di quest'ultima direttiva.
Articolo 5g
Responsabilità delle compagnie
[1. Gli Stati membri, conformemente ai paragrafi 2 e 3, ritengono le compagnie responsabili dell'ammissione della gente di mare al servizio sulle loro navi in conformità delle disposizioni della presente direttiva e dispongono che ciascuna compagnia debba assicurare:
1) che tutti i marittimi in servizio sulle sue navi possiedano un certificato adeguato, conforme alle disposizioni della presente direttiva, come stabilito dallo Stato membro;
2) che l'equipaggio delle navi sia formato in conformità delle norme in materia di sicurezza della composizione degli equipaggi applicate dal rispettivo Stato membro;
3) che la documentazione e i dati relativi a tutti i marittimi assunti sulle sue navi siano conservati e tenuti a disposizione e includano, tra l'altro, documenti e dati relativi alla loro esperienza, formazione, idoneità fisica e competenza ai fini dei compiti loro assegnati;
4) che i marittimi all'atto dell'ammissione in servizio su una nave possano familiarizzarsi con i loro compiti specifici e con tutti i regolamenti, le installazioni, le attrezzature, le procedure e le caratteristiche della nave rilevanti ai fini dei loro compiti abituali e di emergenza;
5) che l'equipaggio della nave sia effettivamente in grado di coordinare le proprie attività nelle situazioni di emergenza e adempiere le funzioni vitali ai fini della sicurezza e della prevenzione o del contenimento dell'inquinamento.
2. Le compagnie, i comandanti e i membri dell'equipaggio sono individualmente responsabili del corretto adempimento degli obblighi stabiliti al presente articolo nonché dell'adozione di ogni altra misura eventualmente necessaria per assicurare che ciascun membro dell'equipaggio possa contribuire con le proprie cognizioni e capacità alla sicurezza della conduzione della nave.
3. La compagnia deve fornire al comandante di ogni nave cui si applica la direttiva istruzioni scritte che indichino le strategie e le procedure da seguire atte a garantire alla gente di mare appena assunta su una nave la ragionevole possibilità di familiarizzarsi con l'equipaggiamento della nave, le procedure operative e le altre disposizioni necessarie per il corretto assolvimento dei loro compiti, prima di essere demandati agli stessi. Tali strategie e procedure includono:
1) la concessione di un lasso di tempo ragionevole durante il quale il marittimo neoassunto abbia l'opportunità di conoscere:
1.1. l'equipaggiamento specifico che il marittimo utilizzerà o farà funzionare;
1.2. le procedure di guardia, di sicurezza, di tutela dell'ambiente e di emergenza specifiche della nave e le disposizioni che il marittimo deve conoscere per poter adempiere correttamente i compiti assegnatigli;
2) la designazione di un membro esperto dell'equipaggio che avrà la responsabilità di assicurare che ad ogni marittimo neoassunto siano comunicate le informazioni essenziali in una lingua a lui comprensibile.] (17).
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(17) Articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva 98/35/CE e successivamente abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2001/25/CE, a decorrere dal 7 giugno 2001. Per ulteriori precisazioni si veda l'articolo suddetto di quest'ultima direttiva.
Articolo 5h
Idoneità al servizio
[1. Gli Stati membri, al fine di prevenire la fatica, stabiliscono periodi di riposo obbligatorio per il personale di guardia e prescrivono che i sistemi di guardia siano organizzati in modo tale da non compromettere a causa della fatica l'efficienza del personale e che il servizio sia organizzato in modo tale che il personale addetto alla prima guardia all'inizio del viaggio e quello addetto alle guardie successive sia sufficientemente riposato e comunque idoneo al servizio.
2. A tutto il personale avente compiti di ufficiale responsabile della guardia o di marinaio facente parte di una guardia deve essere concesso un periodo di riposo della durata minima di dieci ore ogni ventiquattro ore.
3. Le ore di riposo possono essere suddivise in non più di due periodi, uno dei quali della durata di almeno sei ore.
4. Le prescrizioni sui periodi di riposo di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere derogate in caso di emergenza o di esercitazioni pratiche o in altre situazioni operative eccezionali.
5. Nonostante il disposto dei paragrafi 2 e 3, il periodo minimo di dieci ore può essere ridotto a non meno di sei ore consecutive, purché tale riduzione non sia attuata per più di due giorni consecutivi e siano concesse almeno settanta ore di riposo ogni sette giorni.
6. Gli Stati membri dispongono che gli orari di guardia siano affissi in luoghi ove siano facilmente accessibili.] (18).
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(18) Articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva 98/35/CE e successivamente abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2001/25/CE, a decorrere dal 7 giugno 2001. Per ulteriori precisazioni si veda l'articolo suddetto di quest'ultima direttiva.
Articolo 6
[1. In caso di necessità straordinarie, le autorità competenti possono, se a loro giudizio questo non provoca pregiudizio alle persone, ai beni o all'ambiente, rilasciare una dispensa che permetta ad un determinato appartenente alla gente di mare di prestare servizio su una determinata nave per un periodo stabilito che non superi i 6 mesi in una funzione diversa da quella di radio-operatore, se non con l'eccezione di quanto stabilito dal relativo regolamento Radio, per cui egli non possiede un adeguato certificato, purché la persona a cui è rilasciata la dispensa sia sufficientemente qualificata per occupare il posto vacante in modo sicuro, con soddisfazione delle autorità competenti. Tuttavia le dispense non sono concesse ad un comandante od al direttore di macchina, salvo in caso di forza maggiore e, in questo caso, per il minor tempo possibile.
2. Qualsiasi dispensa concessa per un posto è rilasciata solo ad una persona debitamente abilitata ad occupare il posto immediatamente sottostante.
Nei casi in cui non sia prescritta l'abilitazione per il posto sottostante, la dispensa può essere rilasciata ad una persona la cui qualificazione e pratica siano, a giudizio delle autorità competenti, di completa equivalenza ai requisiti per il posto da occupare a patto che, se tale persona non possiede un appropriato certificato, le sia prescritto di superare una prova accettata dalle autorità competenti quale dimostrazione che tale dispensa può essere rilasciata senza correre rischi. Inoltre, le autorità competenti si assicurano che, non appena possibile, il posto in questione sia occupato dal titolare di un appropriato certificato.] (19).
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(19) Abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2001/25/CE, a decorrere dal 7 giugno 2001. Per ulteriori precisazioni si veda l'articolo suddetto di quest'ultima direttiva.
Articolo 7
[1. Gli Stati membri designano le autorità o gli organismi che:
- forniscono la formazione di cui all'articolo 5;
- organizzano e/o controllano le prove, se del caso;
- rilasciano i certificati di idoneità di cui all'articolo 5d;
- concedono le dispense di cui all'articolo 6.
2. Gli Stati membri assicurano quanto segue:
Formazione e valutazione
a) Tutte le attività di formazione e valutazione della gente di mare:
1) devono essere strutturate secondo programmi scritti che indichino, tra l'altro, i metodi, i mezzi di insegnamento, le procedure e il materiale scolastico occorrenti per conseguire i livelli di competenza prescritti;
2) devono essere condotte, controllate, valutate e coadiuvate da persone qualificate conformemente alle lettere d), e) ed f).
b) Le persone demandate ad attività di formazione in servizio o a valutazioni a bordo di una nave possono condurre tali attività solo quando esse non ostacolino la normale conduzione della nave ed essi possono dedicare il loro tempo e la loro attenzione alle predette attività.
Qualifiche degli insegnanti, dei supervisori e degli esaminatori
c) Gli insegnanti, i supervisori e gli esaminatori devono essere adeguatamente qualificati per gli specifici tipi e livelli delle attività di formazione o di valutazione delle competenze della gente di mare da condursi sia a bordo che a terra.
Formazione in servizio
d) Chiunque svolga attività di formazione in servizio per la gente di mare, a bordo o a terra, valida al fine di ottenere un certificato di abilitazione ai sensi della presente direttiva deve:
1) essere in grado di comprendere il programma di formazione e gli obiettivi di formazione specifici del particolare tipo di formazione impartita;
2) essere qualificato per i compiti per i quali la formazione è impartita;
3) se la formazione è impartita con l'ausilio di simulatori:
3.1. aver ricevuto un'istruzione adeguata circa le tecniche d'insegnamento che comportano l'uso di simulatori e
3.2. aver accumulato sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato;
e) Chiunque sia responsabile della supervisione della formazione in servizio della gente di mare valida al fine di ottenere un certificato deve avere una piena comprensione del programma di formazione e degli obiettivi specifici di ogni tipo di formazione impartita.
Valutazione delle competenze
f) Chiunque effettui attività di valutazione in servizio delle competenze della gente di mare, a bordo o a terra, valida al fine di ottenere un certificato deve:
1) avere un livello adeguato di conoscenza e comprensione delle competenze che è chiamato a valutare;
2) essere abilitato ai compiti oggetto di valutazione;
3) aver ricevuto un'istruzione adeguata circa i metodi e le pratiche di valutazione;
4) aver acquisito sufficiente esperienza pratica nell'attività di valutazione;
5) quando l'attività di valutazione è effettuata con l'ausilio di simulatori, aver maturato sufficiente esperienza pratica nell'attività di valutazione con il particolare tipo di simulatore utilizzato, sotto la supervisione e con soddisfazione di un esaminatore esperto.
Formazione e valutazione in un istituto
g) Quando uno Stato membro riconosce un corso di formazione, un istituto di formazione o una qualificazione impartita da un istituto di formazione, come requisiti validi ai fini del rilascio di un certificato, le qualifiche e l'esperienza degli insegnanti e degli esaminatori sono disciplinati dalle disposizioni sui livelli di qualità di cui all'articolo 5e. Tali qualifiche, l'esperienza e l'applicazione dei livelli di qualità devono comportare un'adeguata formazione nelle tecniche d'insegnamento e nei metodi e nelle pratiche di formazione e valutazione ed essere conformi a tutte le disposizioni applicabili delle lettere da d) a f).] (20).
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(20) Articolo inizialmente così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/35/CE e successivamente abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2001/25/CE, a decorrere dal 7 giugno 2001. Per ulteriori precisazioni si veda l'articolo suddetto di quest'ultima direttiva.
Articolo 8
[Gli Stati membri assicurano che:
1) fatti salvi i paragrafi 2 e 4, a bordo di tutte le navi battenti la bandiera di uno Stato membro siano previsti in qualsiasi momento strumenti idonei ad un'efficace comunicazione orale per scopi di sicurezza fra tutti i membri dell'equipaggio della nave, in particolare ai fini di una ricezione e di una comprensione tempestive e corrette delle comunicazioni e delle disposizioni;
2) a bordo di tutte le navi da passeggeri battenti la bandiera di uno Stato membro, e di tutte le navi da passeggeri provenienti da e/o dirette ad un porto di uno Stato membro, sia stabilita e iscritta nel registro di bordo una lingua di lavoro, per garantire prestazioni efficaci dell'equipaggio in materia di sicurezza.
La compagnia o il comandante, come opportuno, determinano la lingua di lavoro appropriata. Ciascuna delle persone che prestano servizio a bordo è tenuta a comprendere e, se del caso, a impartire ordini e istruzioni nonché a riferire in tale lingua.
Se la lingua di lavoro non è una lingua ufficiale dello Stato membro, tutti i piani e gli elenchi da affiggere devono includere una traduzione nella lingua di lavoro;
3) a bordo delle navi da passeggeri il personale incaricato nel ruolo d'appello di aiutare i passeggeri in situazioni di emergenza sia facilmente individuabile e dotato di capacità di comunicazione sufficienti per questo scopo in base a un'adeguata combinazione dei seguenti criteri:
a) la lingua utilizzata o le lingue utilizzate dai passeggeri delle principali nazionalità trasportati su una rotta determinata;
b) la probabilità che la capacità di utilizzare un elementare vocabolario di inglese per impartire istruzioni basilari possa consentire di comunicare con un passeggero che necessiti aiuto, sia che il passeggero e il membro dell'equipaggio abbiano o meno una lingua in comune;
c) l'eventuale necessità di comunicare in situazioni di emergenza con altri mezzi (ad esempio dando l'esempio, gestualmente, ovvero richiamando l'attenzione sull'ubicazione delle istruzioni, dei punti di raccolta, dei dispositivi di salvataggio o delle vie d'uscita) allorché la comunicazione orale è inattuabile;
d) la misura in cui sono state fornite istruzioni di sicurezza complete ai passeggeri nella o nelle loro madrelingue;
e) le lingue in cui gli annunci di emergenza possono essere trasmessi in situazioni critiche o durante esercitazioni per fornire accurate direttive ai passeggeri e facilitare ai membri dell'equipaggio l'assistenza dei passeggeri;
4) a bordo delle petroliere, delle chimichiere e delle gasiere battenti bandiera di uno Stato membro, il comandante, gli ufficiali e i marinai sono in grado di comunicare tra loro in una o più lingue di lavoro comuni;
5) siano previsti adeguati strumenti per la comunicazione tra la nave e le autorità di terra in una lingua comune o nella lingua di tali autorità;
6) quando effettuano un controllo ai sensi della direttiva 95/21/CE nella loro qualità di Stato d'approdo, gli Stati membri controllino anche che le navi battenti bandiera di uno Stato non membro osservino il presente articolo.] (21).
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(21) Articolo inizialmente così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/35/CE e successivamente abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2001/25/CE, a decorrere dal 7 giugno 2001. Per ulteriori precisazioni si veda l'articolo suddetto di quest'ultima direttiva.
Articolo 9
[1. Il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri dei certificati di cui all'articolo 3 appartenenti alla gente di mare che sono cittadini di Stati membri è soggetto alle disposizioni delle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE.
2. Il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri dei certificati di cui all'articolo 3 detenuti da appartenenti alla gente di mare che non sono cittadini degli Stati membri è parimenti soggetto alle disposizioni delle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE.
3. Gli appartenenti alla gente di mare che non possiedono il certificato di cui all'articolo 3 possono essere autorizzati a prestare servizio a bordo di navi che battono bandiera di uno Stato membro, purché sia stata adottata, mediante la procedura in appresso, una decisione sul riconoscimento del loro certificato adeguato.
a) Nel riconoscere, mediante convalida, un certificato adeguato rilasciato da un paese terzo, lo Stato membro procede in conformità delle procedure e dei criteri stabiliti nell'allegato II.
b) Gli Stati membri informano la Commissione, che informa a sua volta gli altri Stati membri, dei certificati adeguati che hanno riconosciuto o intendono riconoscere in conformità dei criteri di cui alla lettera a).
c) Se, entro tre mesi dalla data in cui la Commissione ha informato gli Stati membri conformemente alla lettera b), uno Stato membro o la Commissione sollevano un'obiezione sulla base dei criteri di cui alla lettera a), la Commissione applica la procedura stabilita all'articolo 13. Lo Stato membro interessato prende adeguate misure per attuare le decisioni prese in conformità della procedura stabilita all'articolo 13.
d) Se un certificato adeguato rilasciato da un paese terzo è stato riconosciuto ai sensi della suddetta procedura e qualora il comitato della sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale, in seguito al completamento della sua valutazione, non sia in grado di stabilire che il paese terzo ha dimostrato di aver adempiuto pienamente alle disposizioni della convenzione STCW la Commissione applica la procedura di cui all'articolo 13 per valutare nuovamente il riconoscimento dei certificati rilasciati da detto paese. Lo Stato membro interessato adotta le misure adeguate ai fini dell'attuazione delle decisioni prese conformemente alla procedura di cui all'articolo 13.
e) La Commissione elabora e aggiorna un elenco dei certificati adeguati che sono stati riconosciuti in virtù della procedura di cui sopra. L'elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (22).
4. Nonostante il disposto dell'articolo 3a, paragrafo 6, uno Stato membro può, se le circostanze lo richiedono, autorizzare un appartenente alla gente di mare a prestare servizio in una qualità che non sia quella di ufficiale radio o di radio-operatore, ad eccezione dei casi previsti dalle norme radio, per un periodo di non oltre tre mesi a bordo di una nave battente la sua bandiera, quando egli sia in possesso di un certificato adeguato valido emesso e convalidato a norma di legge da un paese terzo che non è ancora stato convalidato dallo Stato membro interessato ai fini dell'abilitazione a prestare servizio a bordo di navi battenti la sua bandiera. In tal caso, deve essere prontamente fornita la prova documentale dell'avvenuta presentazione della domanda di convalida alle competenti autorità (23).] (24).
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(22) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/35/CE.
(23) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/35/CE.
(24) Abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2001/25/CE, a decorrere dal 7 giugno 2001. Per ulteriori precisazioni si veda l'articolo suddetto.
Articolo 10
Controllo dello Stato di approdo.
[1. Le navi, indipendentemente dalla bandiera che battono ed eccetto i tipi di nave esclusi dall'articolo 1, sono soggette, mentre si trovano nei porti di uno Stato membro, al controllo dello Stato di approdo da parte di funzionari debitamente autorizzati da quest'ultimo per verificare che tutta la gente di mare che presta servizio a bordo ed è tenuta ad avere un certificato ai sensi della convenzione STCW possieda tale certificato o ne sia stata validamente dispensata.
2. Nell'esercitare il controllo dello Stato di approdo ai sensi della presente direttiva gli Stati membri assicurano che siano applicate tutte le pertinenti disposizioni e procedure della direttiva 95/21/CE.] (25).
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(25) Il presente articolo sostituisce il precedente articolo 10, così come disposto dall'articolo 1 della direttiva 98/35/CE. Abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2001/25/CE, a decorrere dal 7 giugno 2001. Per ulteriori precisazioni si veda l'articolo suddetto di quest'ultima direttiva.
Articolo 10a
Procedure di controllo dello Stato di approdo.
[1. Fatta salva la direttiva 95/21/CE, le ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo ai sensi dell'articolo 10 sono limitate a:
- verificare che tutta la gente di mare che presta servizio a bordo ed è tenuta ad avere un certificato ai sensi della convenzione STCW possieda un certificato adeguato o ne sia stata validamente dispensata, oppure fornisca prova documentale di aver presentato domanda di convalida attestante il riconoscimento del certificato delle autorità dello Stato di bandiera;
- verificare che il numero e i certificati della gente di mare che presta servizio a bordo siano conformi alle norme in materia di sicurezza previste dello Stato di bandiera.
2. La valutazione, in conformità della parte A del codice STCW, dell'idoneità della gente di mare in servizio sulla nave a mantenere le norme relative alla guardia stabilite dalla convenzione STCW, è effettuata qualora vi siano fondati motivi per ritenere che tali norme non siano mantenute per uno dei seguenti motivi:
- la nave è stata coinvolta in una collisione, in un arenamento o in un incagliamento;
- si è verificato, durante la navigazione o mentre la nave era alla fonda o all'ormeggio, uno scarico illecito di sostanze dalla nave in violazione di convenzioni internazionali;
- la nave è stata manovrata in maniera irregolare o pericolosa per la sicurezza contravvenendo a disposizioni in materia di rotta adottate dall'Organizzazione marittima internazionale o a pratiche e procedure concernenti la sicurezza della navigazione;
- le condizioni di esercizio della nave sono tali da costituire un pericolo per le persone, le cose o l'ambiente;
- un certificato è stato ottenuto con la frode o il possessore di un certificato non è la persona cui questo è stato originariamente rilasciato;
- la nave batte la bandiera di un paese che non ha ratificato la convenzione STCW o il comandante, gli ufficiali o i marinai sono in possesso di certificati rilasciati da un paese terzo che non ha ratificato la convenzione STCW.
3. Nonostante la verifica del certificato, la valutazione di cui al paragrafo 2 può imporre alla gente di mare di dimostrare le rispettive competenze in relazione alle funzioni assegnate a ciascuno. Tale dimostrazione può includere la verifica dell'osservanza delle prescrizioni operative in materia di guardia e della capacità di ciascun marittimo di reagire adeguatamente nei casi di emergenza al livello delle proprie competenze.] (26).
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(26) Il presente articolo sostituisce il precedente articolo 10, così come disposto dall'articolo 1 della direttiva 98/35/CE. Abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2001/25/CE, a decorrere dal 7 giugno 2001. Per ulteriori precisazioni si veda l'articolo suddetto di quest'ultima direttiva.
Articolo 11
Fermo.
[Fatta salva la direttiva 95/21/CE, le seguenti carenze, nella misura in cui il funzionario che effettua il controllo dello Stato di approdo abbia stabilito che esse costituiscono un pericolo per le persone, le cose o l'ambiente, sono gli unici motivi ai sensi della presente direttiva per i quali uno Stato membro decide il fermo di una nave:
- la gente di mare non possiede certificati o certificati adeguati, non è stata validamente esentata né fornisce prova documentale di aver presentato domanda di convalida attestante il riconoscimento del certificato alle autorità dello Stato di bandiera;
- non sono state rispettate le norme applicabili in materia di sicurezza prescritte dallo Stato di bandiera;
- non sono state rispettate le prescrizioni in materia di guardia in navigazione o in macchina specificamente applicabili alla nave da parte dello Stato di bandiera;
- in una guardia manca una persona abilitata al funzionamento di dispositivi essenziali per la sicurezza della navigazione, per la sicurezza delle radiocomunicazioni o per la prevenzione dell'inquinamento marino;
- non è stata comprovata l'idoneità professionale per i compiti imposti alla gente di mare quanto alla sicurezza della nave e alla prevenzione dell'inquinamento;
- non è possibile assegnare al primo turno di guardia all'inizio del viaggio e ai turni di guardia successivi persone sufficientemente riposate e comunque idonee al servizio.] (27).
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(27) Articolo inizialmente così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/35/CE e successivamente abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2001/25/CE, a decorrere dal 7 giugno 2001. Per ulteriori precisazioni si veda l'articolo suddetto di quest'ultima direttiva.
Articolo 12
[1. La presente direttiva può essere modificata secondo la procedura di cui all'articolo 13 per rendere applicabili, ai fini della direttiva stessa, le modifiche dei codici internazionali di cui all'articolo 4, lettere p), q), r), w) e x), entrate successivamente in vigore (28).
1a) Il Consiglio deciderà, conformemente alle condizioni stabilite dal trattato, l'eventuale modifica dell'allegato II deliberando su proposta della Commissione, entro cinque anni dall'adozione della direttiva di modifica 98/35/CE, alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva (29).
2. Dopo l'adozione di nuovi strumenti o protocolli della convenzione STCW di cui all'articolo 4, lettera u), il Consiglio, tenuto conto delle procedure parlamentari degli Stati membri e delle procedure pertinenti in ambito IMO, decide su proposta della Commissione in merito alle modalità di ratifica di questi nuovi strumenti o protocolli e vigila a che siano applicati uniformemente e simultaneamente negli Stati membri (30).] (31).
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(28) Paragrafo così modificato dall'articolo 1 della direttiva 98/35/CE.
(29) Paragrafo inserito dall'articolo 1 della direttiva 98/35/CE.
(30) Paragrafo così modificato dall'articolo 1 della direttiva 98/35/CE.
(31) Abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2001/25/CE, a decorrere dal 7 giugno 2001. Per ulteriori precisazioni si veda l'articolo suddetto.
Articolo 13
[1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
3. a) La Commissione adotta le misure previste, qualora siano conformi al parere del comitato.
b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
c) Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di otto settimane dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.] (32).
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(32) Abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2001/25/CE, a decorrere dal 7 giugno 2001. Per ulteriori precisazioni si veda l'articolo suddetto.
Articolo 13a
Disposizioni transitorie
[1. Fino al 1° febbraio 2002 gli Stati membri possono continuare a rilasciare, riconoscere e convalidare certificati in conformità delle norme applicabili prima del 1° febbraio 1997, relativamente alla gente di mare che ha iniziato un servizio di navigazione riconosciuto e corsi di istruzione o di formazione riconosciuti prima del 1° agosto 1998.
2. Fino al 1° febbraio 2002 gli Stati membri possono continuare a rinnovare e prorogare certificati e convalide in conformità delle disposizioni applicabili prima del 1° febbraio 1997.
3. Qualora uno Stato membro rinnovi o proroghi ai sensi dell'articolo 5e un certificato rilasciato originariamente in conformità delle disposizioni applicabili prima del 1° febbraio 1997 esso ha facoltà di sostituire i limiti di tonnellaggio indicati nel certificato originale come segue:
1) "200 tonnellate di stazza lorda registrata" può essere sostituito con "500 tonnellate di stazza lorda";
2) "1.600 tonnellate di stazza lorda registrata" può essere sostituito con "3.000 tonnellate di stazza lorda".] (33).
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(33) Articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva 98/35/CE e successivamente abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2001/25/CE, a decorrere dal 7 giugno 2001. Per ulteriori precisazioni si veda l'articolo suddetto di quest'ultima direttiva.
Articolo 14
[1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1995.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.] (34).
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(34) Abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2001/25/CE, a decorrere dal 7 giugno 2001. Per ulteriori precisazioni si veda l'articolo suddetto.
Articolo 15
[Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.] (35).
Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1994.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. Wissmann
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(35) Abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2001/25/CE, a decorrere dal 7 giugno 2001. Per ulteriori precisazioni si veda l'articolo suddetto.
Allegato I (36)
Requisiti per la formazione fissati dalla convenzione STCW, di cui all'articolo 2 della direttiva
Capitolo I
Disposizioni generali
1. Le regole di cui al presente allegato sono integrate dalle disposizioni vincolanti contenute nella parte A del codice STCW, ad eccezione del capitolo VIII, regola VIII/2.
Qualsiasi riferimento a un requisito previsto da una regola va inteso come riferimento anche alla sezione corrispondente della parte A del codice STCW.
2. La parte A del codice STCW indica i livelli di competenza che devono essere dimostrati dai candidati al rilascio e alla convalida di certificati abilitanti in virtù delle disposizioni della convenzione STCW. Per chiarire il nesso tra le disposizioni sull'abilitazione alternativa del capitolo VII e le disposizioni sulle abilitazioni dei capitoli II, III e IV, le idoneità specificamente indicate nei livelli di competenza sono state raggruppate nelle sette funzioni seguenti:
1) Navigazione
2) Maneggio e stivaggio del carico
3) Controllo del governo della nave e assistenza alle persone a bordo
4) Macchine e motori marini
5) Apparecchiature elettriche, elettroniche e di controllo
6) Manutenzione e riparazioni
7) Radiocomunicazioni
ai seguenti livelli di responsabilità:
1) Livello dirigenziale
2) Livello operativo
3) Livello ausiliario
Le funzioni e i livelli di competenza sono definiti dai sottotitoli delle tavole dei livelli di competenza contenute nella parte A, capitoli II, III e IV, del codice STCW.
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(36) Il presente allegato sostituisce il precedente allegato così come disposto dall'articolo 1 della direttiva 98/35/CE. Abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2001/25/CE, a decorrere dal 7 giugno 2001. Per ulteriori precisazioni si veda l'articolo suddetto di quest'ultima direttiva.
Capitolo II
Comandante e sezione di coperta
Regola II/1
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione degli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi di 500 o più tonnellate di stazza lorda
1. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione che presti servizio su navi marittime di 500 o più TSL deve possedere un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. avere almeno 18 anni;
2.2. aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a un anno nell'ambito di un programma di formazione riconosciuto, in cui sia compresa attività di formazione a bordo conformemente alle prescrizioni della sezione A-II/1 del codice STCW, e che sia documentato in un registro di formazione riconosciuto, oppure aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a tre anni;
2.3. aver prestato, durante il prescritto servizio di navigazione, servizi di guardia sul ponte sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale qualificato per almeno sei mesi;
2.4. avere i requisiti applicabili previsti dalle regole del capitolo IV, ove prescritti per l'espletamento dei servizi radio definiti in conformità delle norme radio;
2.5. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/1 del codice STCW.
Regola II/2
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione dei comandanti e dei primi ufficiali di coperta di navi di 500 o più tonnellate di stazza lorda
Comandante e primo ufficiale di coperta di navi di 3.000 o più TSL
1. Ogni comandante e primo ufficiale di coperta di navi marittime di 3.000 o più TSL devono possedere un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. avere i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di 500 o più TSL ed aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto in quel compito:
2.1.1. per l'abilitazione quale primo ufficiale di coperta, per non meno di 12 mesi;
2.1.2. per l'abilitazione quale comandante, per non meno di 36 mesi; tuttavia questo periodo può essere ridotto a non meno di 24 mesi se almeno 12 mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualità di primo ufficiale di coperta;
2.2. avere frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti e i primi ufficiali di coperta di navi di 3.000 e più TSL.
Comandante e primo ufficiale di coperta di navi tra le 500 e le 3.000 TSL
3. Ogni comandante e primo ufficiale di coperta di navi marittime tra le 500 e le 3.000 TSL deve possedere un certificato adeguato.
4. Ogni candidato all'abilitazione deve:
4.1. per l'abilitazione quale primo ufficiale di coperta, possedere i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di 500 o più TSL;
4.2. per l'abilitazione quale comandante, possedere i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di 500 o più TSL ed aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto in quel compito per non meno di 36 mesi; tuttavia questo periodo può essere ridotto a non meno di 24 mesi se almeno 12 mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualità di primo ufficiale di coperta;
4.3. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di formazione riconosciuta e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti e i primi ufficiali di coperta di navi tra le 500 e le 3.000 TSL.
Regola II/3
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di ufficiali responsabili della guardia di navigazione e di comandanti di navi di TSL inferiore a 500
Navi non adibite a viaggi costieri
1. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione che presti servizio su una nave marittima di stazza lorda inferiore a 500 t non adibita a viaggi costieri deve possedere un certificato adeguato per navi di 500 o più TSL.
2. Ogni comandante in servizio su una nave marittima di stazza lorda inferiore a 500 t non adibita a viaggi costieri deve possedere un certificato adeguato per il servizio in qualità di comandante di navi tra le 500 e le 3.000 TSL.
Navi adibite a viaggi costieri
Ufficiale responsabile della guardia di navigazione
3. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi marittime di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve possedere un certificato adeguato.
4. Ogni candidato all'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi marittime di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve:
4.1. avere almeno 18 anni;
4.2. aver effettuato:
4.2.1. un addestramento speciale, ivi compreso un adeguato periodo di servizio di navigazione, come stabilito dall'amministrazione, oppure
4.2.2. un servizio di navigazione riconosciuto nella sezione di coperta per un periodo non inferiore a tre anni;
4.3. avere i requisiti applicabili prescritti dalle regole del capitolo VI, ove necessari per espletare i servizi radio definiti in conformità delle norme radio;
4.4. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/3 del codice STCW per gli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri.
Comandante
5. Ogni comandante che presti servizio su navi marittime di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve possedere un certificato adeguato.
6. Ogni candidato all'abilitazione in qualità di comandante di navi marittime di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve:
6.1. avere almeno 20 anni;
6.2. aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione per un periodo di non meno di 12 mesi;
6.3. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/3 del codice STCW per i comandanti di navi di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri.
7. Dispense
L'amministrazione, se considera che le dimensioni di una nave e le condizioni di viaggio siano tali da rendere l'applicazione di tutti i requisiti previsti alla presente regola e alla sezione A-II/3 del codice STCW esorbitanti o inattuabili, può, nella misura che ritiene opportuna, dispensare il comandante e l'ufficiale responsabile della guardia di navigazione su tale nave o classe di navi da alcuni dei requisiti, tenendo presente la sicurezza di tutte le navi che potrebbero essere operanti nelle stesse acque.
Regola II/4
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione dei marinai facenti parte di una guardia di navigazione
1. Ogni marinaio facente parte di una guardia di navigazione su navi marittime di 500 o più TSL, che non sia un marinaio che stia compiendo la formazione o un marinaio i cui compiti, mentre è di guardia, sono di natura che non richiede specializzazione, deve possedere un certificato adeguato allo svolgimento dei propri compiti.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. avere almeno 16 anni;
2.2. aver effettuato:
2.2.1. un servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno sei mesi di formazione e di pratica, oppure
2.2.2. un addestramento speciale, a terra o a bordo, comprendente un periodo di servizio di navigazione riconosciuto che non sia inferiore a due mesi;
2.3. avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/4 del codice STCW.
3. Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di cui ai paragrafi 2.2.1 e 2.2.2 devono essere associati con funzioni attinenti alla guardia di navigazione e comportare l'esecuzione di compiti sotto la supervisione diretta del comandante, dell'ufficiale responsabile della guardia di navigazione o di un marinaio qualificato.
4. Uno Stato membro può ritenere che un appartenente alla gente di mare abbia i requisiti previsti dalla presente regola quando ha prestato servizio nella qualità pertinente nella sezione di coperta per un periodo di almeno un anno nel corso del quinquennio che precede l'entrata in vigore della convenzione STCW per quello Stato membro.
Capitolo III
Reparto macchine
Regola III/1
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a ufficiale responsabile della guardia in macchina in un locale macchine presidiato o a ufficiale addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato
1. Ogni ufficiale di macchina responsabile della guardia in macchina in un locale macchine presidiato od ogni ufficiale addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato in servizio su navi marittime aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 kW deve possedere un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. avere almeno 18 anni;
2.2. aver prestato non meno di sei mesi di servizio di navigazione nel reparto macchine in conformità della sezione A-III/1 del codice STCW;
2.3. aver frequentato con esito positivo corsi di istruzione e di formazione riconosciuti della durata di almeno 30 mesi, comprendenti un periodo di formazione a bordo che sia documentato in un registro di formazione riconosciuto e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/1 del codice STCW.
Regola III/2
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a direttore di macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3.000 kW
1. Ogni direttore di macchina ed ogni primo ufficiale di macchina in servizio su navi marittime aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3.000 kW deve possedere un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. possedere i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia in macchina;
2.1.1. per l'abilitazione in qualità di primo ufficiale di macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a 12 mesi prestato come allievo ufficiale di macchina o ufficiale di macchina;
2.1.2. per l'abilitazione in qualità di direttore di macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a 36 mesi, di cui non meno di 12 mesi prestati in qualità di ufficiale di macchina in una posizione di responsabilità, essendo qualificato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina; e
2.2. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/2 del codice STCW.
Regola III/3
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a direttore di macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza compresa tra 750 e 3.000 kW
1. Ogni direttore di macchina ed ogni primo ufficiale di macchina in servizio su navi marittime aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza compresa tra 750 e 3.000 kW deve possedere un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. possedere i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia in macchina;
2.1.1. per l'abilitazione in qualità di primo ufficiale di macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a 12 mesi prestato come allievo ufficiale di macchina o ufficiale di macchina;
2.1.2. per l'abilitazione in qualità di direttore di macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a 24 mesi di cui non meno di 12 mesi essendo qualificato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina;
2.2. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/3 del codice STCW.
3. Ogni ufficiale di macchina che sia abilitato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3.000 kW può prestare servizio come direttore di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza inferiore a 3.000 kW purché abbia prestato non meno di 12 mesi di servizio di navigazione riconosciuto in qualità di ufficiale di macchina in una posizione di responsabilità e il certificato attesti tale circostanza.
Regola III/4
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a marinaio facente parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato
1. Ogni marinaio facente parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato su navi marittime aventi un apparato motore di potenza pari o superiore a 750 kW, che non sia un marinaio che stia compiendo la formazione o un marinaio i cui compiti sono di natura che non richiede specializzazione, deve possedere un certificato adeguato allo svolgimento dei propri compiti.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. avere almeno 16 anni;
2.2. aver effettuato:
2.2.1. un servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno sei mesi di formazione e di pratica; o
2.2.2. un addestramento speciale, a terra o a bordo, comprendente un periodo di servizio di navigazione riconosciuto che non sia inferiore a due mesi;
2.3. avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/4 del codice STCW.
3. Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di cui ai paragrafi 2.2.1 e 2.2.2 devono essere associati a funzioni attinenti alla guardia dei locali macchine e comportare l'esecuzione di compiti sotto la supervisione diretta di un ufficiale di macchina o di un marinaio qualificato.
4. Uno Stato membro può considerare che un appartenente alla gente di mare abbia i requisiti previsti alla presente regola quando ha prestato servizio nella qualità pertinente nel reparto macchine per un periodo di almeno un anno nel corso del quinquennio che precede l'entrata in vigore della convenzione STCW per quello Stato membro.
Capitolo IV
Personale addetto alle radiocomunicazioni e ai servizi radio
Nota esplicativa:
Le disposizioni obbligatorie relative alla guardia radio sono stabilite dalle norme radio e dalla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, nella versione modificata. Le disposizioni per la manutenzione delle apparecchiature radio figurano nella convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, nella versione modificata, e negli orientamenti adottati dall'IMO.
Regola IV/1
Applicazione
1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, le disposizioni del presente capitolo si applicano al personale addetto ai servizi radio su navi che operano nell'ambito del sistema globale di soccorso e sicurezza in mare (GMDSS), come stabilito dalla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, nella versione modificata.
2. Fino al 1° febbraio 1999, il personale addetto ai servizi radio su navi già conformi alle disposizioni della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, in vigore anteriormente al 1° febbraio 1992, deve soddisfare le disposizioni della convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e alla guardia del 1978 in vigore anteriormente al 1° dicembre 1992.
3. Il personale addetto ai servizi radio su navi che non sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS contenute nel capitolo IV della convenzione SOLAS non è obbligato a conformarsi alle disposizioni del presente capitolo. Tuttavia, il personale di tali navi deve conformarsi alle norme radio. L'amministrazione provvede affinché siano rilasciati o riconosciuti certificati adeguati per il personale addetto ai servizi radio come prescritto dalle norme radio.
Regola IV/2
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione del personale addetto ai servizi radio GMDSS
1. Chiunque sia responsabile o incaricato dell'espletamento di servizi radio su navi tenute a partecipare al GMDSS deve possedere un certificato adeguato relativo al GMDSS, rilasciato o riconosciuto dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni delle norme radio.
2. Inoltre, ogni candidato all'abilitazione, a norma della presente regola, al servizio su navi che, ai sensi della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, nella versione modificata, devono disporre di un'apparecchiatura radio, deve:
2.1. avere almeno 18 anni;
2.2. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-IV/2 del codice STCW.
Capitolo V
Requisiti particolari relativi alla formazione del personale di taluni tipi di navi
Regola V/1
Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali e marinai di navi cisterna
1. Ufficiali e marinai addetti a compiti specifici e demandati ad assumere responsabilità in relazione al carico ed alle attrezzature per il carico su navi cisterna devono aver frequentato con esito positivo un corso a terra riconosciuto di lotta antincendio, oltre ai corsi di formazione previsti alla regola VI/1, e devono:
1.1. avere prestato un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a tre mesi su navi cisterna, al fine di acquisire una sufficiente conoscenza delle norme operative in materia di sicurezza, oppure
1.2. aver frequentato un corso riconosciuto sulle problematiche specifiche delle navi cisterna comprendente almeno il programma previsto per detto corso alla sezione A-V/1 del codice STCW. Tuttavia, l'amministrazione può ritenere sufficiente un periodo di servizio di navigazione sotto supervisione inferiore a quello prescritto al paragrafo 1, purché sussistano le seguenti condizioni:
1.3. il periodo non sia inferiore a un mese;
1.4. la nave cisterna abbia stazza lorda inferiore a 3.000 t;
1.5. la durata di ogni viaggio effettuato dalla nave durante il periodo considerato non ecceda le 72 ore;
1.6. le caratteristiche operative della nave cisterna, il numero di viaggi e le operazioni di carico e scarico effettuati nel periodo considerato consentano l'acquisizione di conoscenze e di esperienza pratica del medesimo livello.
2. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di carico, scarico, e sovrintenda alle operazione di transito o maneggio del carico, oltre ad avere i requisiti di cui ai precedenti paragrafi 1.1 o 1.2, devono:
2.1. avere un'esperienza adeguata ai propri compiti, acquisita su navi cisterna dello stesso tipo di quella su cui prestano servizio;
2.2. aver seguito con esito positivo un programma di formazione specializzato, comprendente almeno le materie indicate alle sezione A-V/1 del codice STCW adeguate ai propri compiti sulla petroliera, chimichiera o gasiera su cui prestano servizio.
3. Entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore della convenzione STCW per uno Stato membro, un appartenente alla gente di mare è presunto possedere i requisiti di cui al paragrafo 2.2 se ha prestato servizio in una qualifica pertinente a bordo di una nave cisterna del tipo considerato, per un periodo non inferiore a un anno, nel corso del quinquennio precedente.
4. L'amministrazione provvede affinché ai comandanti e agli ufficiali aventi i requisiti di cui ai paragrafi 1 o 2, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato adeguato o sia debitamente convalidato un certificato esistente. Ad ogni marinaio avente gli stessi requisiti deve essere parimenti rilasciato o convalidato un certificato.
Regola V/2
Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e all'abilitazione di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri ro-ro
1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri ro-ro che effettuano viaggi internazionali. Le amministrazioni determinano l'applicabilità dei requisiti di cui alla presente regola al personale che presta servizio su navi da passeggeri ro-ro che effettuano viaggi nazionali.
2. Prima di essere demandata a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi da passeggeri ro-ro, la gente di mare deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui ai paragrafi da 4 a 8 in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.
3. Gli appartenenti alla gente di mare che sono tenuti a seguire i corsi di formazione di cui ai paragrafi 4, 7 e 8 devono, a intervalli non superiori a cinque anni, frequentare appositi corsi di aggiornamento.
4. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale addetto sul ruolo di bordo ad assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri ro-ro devono avere frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione delle operazioni di soccorso della folla, come specificato dalla sezione A-V/2, paragrafo 1, del codice STCW.
5. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati compiti e responsabilità specifici a bordo di navi da passeggeri ro-ro devono aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento specificamente indicato alla sezione A-V/2, paragrafo 2, del codice STCW.
6. Il personale incaricato di servire direttamente i passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi da passeggeri ro-ro deve avere frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di sicurezza specificamente indicati alla sezione A-V/2, paragrafo 3, del codice STCW.
7. I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, di carico, scarico e stivaggio del carico o di chiusura dei portelli dello scafo a bordo di navi da passeggeri ro-ro devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri, sicurezza del carico e protezione dello scafo, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 4, del codice STCW.
8. I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità della sicurezza dei passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri ro-ro devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di gestione delle situazioni di crisi e comportamento umano, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 5, del codice STCW.
9. Le amministrazioni provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati ai sensi della presente regola.
Capitolo VI
Funzioni relative alle situazioni d'emergenza, alla sicurezza sul lavoro, all'assistenza medica e alla sopravvivenza
Regola VI/1
Requisiti minimi obbligatori relativi all'addestramento, all'istruzione e alla formazione di base in materia di sicurezza per tutti gli appartenenti alle gente di mare
Alla gente di mare deve essere impartito l'addestramento, l'istruzione o la formazione di base in materia di sicurezza conformi al disposto della sezione A-VI/1 del codice STCW e la sua competenza deve essere adeguata al livello ivi indicato.
Regola VI/2
Requisiti minimi obbligatori per il rilascio di certificati di idoneità all'uso di mezzi di salvataggio (zattere, imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza)
1. Ogni candidato al rilascio di un certificato di idoneità all'uso di mezzi di salvataggio che non siano battelli di emergenza deve:
1.1. avere almeno 18 anni;
1.2. avere un servizio di navigazione riconosciuto di non meno di 12 mesi oppure aver frequentato un corso di formazione riconosciuto ed avere un servizio di navigazione riconosciuto di non meno di 6 mesi;
1.3. avere una competenza del livello prescritto alla sezione A-VI/2, paragrafi da 1 a 4, del codice STCW per il rilascio dei certificati di idoneità all'uso di mezzi di salvataggio.
2. Ogni candidato al rilascio di un certificato di idoneità all'uso di battelli di emergenza deve:
2.1. possedere un certificato di idoneità all'uso di mezzi di salvataggio che non siano battelli di emergenza;
2.2. aver frequentato un corso di formazione riconosciuto;
2.3. avere una competenza del livello previsto alla sezione A-VI/2, paragrafi da 5 a 8, del codice STCW per il rilascio dei certificati di idoneità all'uso di battelli di emergenza.
Regola VI/3
Requisiti minimi obbligatori relativi all'addestramento particolare nella lotta contro gli incendi
1. Gli appartenenti alla gente di mare addetti al controllo di operazioni antincendio devono avere superato un corso di perfezionamento in tecniche antincendio vertente in particolare sull'organizzazione, le tattiche e il comando in conformità delle disposizioni della sezione A-VI/3 del codice STCW e devono avere una competenza del livello ivi indicato.
2. Qualora l'addestramento particolare nella lotta contro gli incendi non sia previsto ai fini del rilascio di un certificato di abilitazione, deve essere rilasciato, a seconda del caso, un certificato speciale o un documento attestante che il titolare ha frequentato un corso di addestramento particolare nella lotta contro gli incendi.
Regola VI/4
Requisiti minimi obbligatori in materia di pronto soccorso e assistenza medica
1. Gli appartenenti alla gente di mare addetti al servizio di pronto soccorso a bordo di navi devono avere una competenza in materia di pronto soccorso medico del livello indicato alla sezione A-VI/4, paragrafi da 1 a 3, del codice STCW.
2. Gli appartenenti alla gente di mare addetti a prestare assistenza medica a bordo di navi devono avere una competenza in materia di assistenza medica del livello indicato alla sezione A-VI/4, paragrafi da 4 a 6, del codice STCW.
3. Qualora l'addestramento in materia di pronto soccorso o di assistenza medica non sia previsto ai fini del rilascio di un certificato di abilitazione, deve essere rilasciato, a seconda del caso, un certificato speciale o un documento attestante che il titolare ha frequentato un corso di addestramento in materia di pronto soccorso o di assistenza medica.
Capitolo VII
Certificati alternativi
Regola VII/1
Rilascio di certificati alternativi
1. In deroga ai requisiti per le abilitazioni di cui ai capitoli II e III del presente allegato, gli Stati membri hanno facoltà di rilasciare o autorizzare il rilascio di certificati diversi da quelli menzionati dalle regole dei suddetti capitoli, a condizione che:
1.1. le relative funzioni e gradi di responsabilità attestati dal certificato o dalla convalida dello stesso siano selezionati tra quelli indicati alle sezioni A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 e A-IV/2 del codice STCW ed identici a quelli ivi indicati;
1.2. i candidati abbiano frequentato con esito positivo i corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e abbiano le competenze dei livelli prescritti dalle pertinenti sezioni del codice STCW, conformemente al disposto della sezione A-VII/1 di detto codice, per le funzioni e i gradi di responsabilità che devono essere attestati da tali certificati e convalide;
1.3. i candidati abbiano prestato un servizio di navigazione riconosciuto adeguato all'esecuzione delle funzioni e ai gradi di responsabilità indicati nel certificato. La durata minima di tale servizio di navigazione deve essere equivalente alla durata del servizio di navigazione prescritto ai capitoli II e III del presente allegato. In ogni caso, la durata minima del servizio di navigazione non può essere inferiore a quella prescritta dalla sezione A-VII/2 del codice STCW;
1.4. i candidati all'abilitazione che dovranno svolgere funzioni di navigazione a livello operativo abbiano i requisiti applicabili di cui alle regole del capitolo IV, ove prescritti per l'espletamento dei servizi radio definiti in conformità delle norme radio;
1.5. i certificati siano rilasciati in conformità del disposto dell'articolo 5e e delle disposizioni del capitolo VII del codice STCW.
2. Nessun certificato ai sensi del presente capitolo può essere rilasciato prima che uno Stato membro abbia comunicato alla Commissione le informazioni prescritte dalla convenzione STCW.
Regola VII/2
Abilitazione della gente di mare
Qualunque appartenente alla gente di mare addetto ad una o più funzioni tra quelle indicate alle tabelle A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4 del capitolo II o alle tabelle A-III/1, A-III/2, A-III/4 del capitolo III o A-IV/2 del capitolo IV del codice STCW deve possedere un certificato adeguato.
Regola VII/3
Principi che disciplinano il rilascio di certificati alternativi
1. Se uno Stato membro decide di rilasciare o autorizzare il rilascio di certificati alternativi, deve provvedere affinché siano rispettati i seguenti principi:
1.1. nessun sistema alternativo di abilitazione può essere posto in vigore se non offre garanzie di sicurezza in mare e di prevenzione dell'inquinamento di livello almeno equivalente a quello risultante dalle disposizioni dei precedenti capitoli;
1.2. qualsiasi sistema alternativo di abilitazione ai sensi del presente capitolo deve prevedere la possibilità di sostituire i certificati rilasciati ai sensi dello stesso con quelli rilasciati ai sensi dei precedenti capitoli.
2. Il principio della sostituibilità dei certificati di cui al paragrafo 1 garantisce che:
2.1. gli appartenenti alla gente di mare abilitati ai sensi del sistema di cui ai capitoli II e/o III e quelli abilitati ai sensi del capitolo VII siano in grado di prestare indifferentemente servizio su navi tradizionali od organizzate secondo altre forme;
2.2. la formazione della gente di mare non sia finalizzata a sistemi di organizzazione di bordo specifici in maniera tale da renderla inidonea a svolgere altrove la sua professione.
3. Il rilascio di qualunque certificato ai sensi del presente capitolo deve essere fondato sui seguenti principi:
3.1. il rilascio di certificati alternativi non deve essere finalizzato a:
3.1.1. ridurre il numero dei membri dell'equipaggio a bordo;
3.1.2. abbassare il livello di professionalità o le qualifiche della gente di mare; oppure
3.1.3. consentire l'assegnazione di compiti misti di ufficiale di guardia in macchina e di ufficiale di guardia navigazione al titolare di un solo certificato nell'arco di un solo turno di guardia;
3.2. alla persona in comando spetta il titolo di comandante; la posizione giuridica e l'autorità del comandante e di chiunque altro non possono essere pregiudicate dall'attuazione di sistemi di abilitazione alternativi.
4. I principi di cui ai paragrafi 1 e 2 della presente regola devono garantire il mantenimento delle competenze degli ufficiali sia di coperta che di macchina.
Allegato II (37)
Procedure e criteri per il riconoscimento di certificati rilasciati da paesi terzi nonché per il riconoscimento di istituti di formazione marittima e di programmi e corsi di istruzione e di formazione marittima di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a)
A. Procedure e criteri relativi ai certificati
Uno Stato membro può riconoscere e convalidare i certificati adeguati rilasciati da paesi terzi ai fini del servizio a bordo di navi battenti la sua bandiera soltanto se sussistono le condizioni enunciate in appresso:
1. I certificati adeguati presentati a fini di riconoscimento devono essere stati rilasciati da uno Stato che è Parte della convenzione STCW.
2. a) Il paese terzo che rilascia il certificato adeguato deve essere stato identificato dal comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale come paese che ha pienamente adempiuto alle prescrizioni della convenzione STCW.
b) Lo Stato membro si è accertato, adottando tutte le misure necessarie, che possono includere l'ispezione di strutture e la verifica delle procedure, che siano pienamente soddisfatti i requisiti relativi al livello di competenza, al rilascio ed alla convalida dei certificati ed alla tenuta dei registri e che è stato stabilito un sistema di standard qualitativi conforme alla regola I/8 della convenzione STCW.
3. Se non è ancora soddisfatto il requisito di cui al paragrafo 2, lettera a), perché il comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale non ha ancora espletato la procedura di identificazione del paese terzo in questione come paese che ha pienamente adempiuto alle prescrizioni della convenzione STCW, si applicano le disposizioni seguenti:
a) il paese terzo comunica allo Stato membro e all'IMO:
i) testi di leggi, decreti, ordinanze, regolamenti e strumenti relativi all'applicazione della convenzione STCW;
ii) dettagli completi sul contenuto e la durata dei corsi di studio, compresa una chiara esposizione delle politiche adottate in materia di istruzione, formazione, esami, valutazione della competenza e certificazione;
iii) esami nazionali ed altri requisiti per ciascun tipo di certificato rilasciato conformemente alla convenzione STCW;
iv) un numero sufficiente di certificati "tipo" rilasciati conformemente alla convenzione STCW;
v) informazioni sull'organizzazione governativa;
vi) una spiegazione concisa delle misure giuridiche ed amministrative previste e adottate per assicurare l'osservanza, segnatamente per quanto riguarda la formazione e la valutazione, il rilascio e la registrazione dei certificati;
vii) un breve schema delle procedure seguite per autorizzare, accreditare o riconoscere cicli di formazione o esami, valutazioni della competenza prevista dalla convenzione STCW, con relative condizioni, ed un elenco delle autorizzazioni, degli accreditamenti e dei riconoscimenti concessi;
b) lo Stato membro raffronta le informazioni comunicate con tutte le pertinenti prescrizioni della convenzione STCW, per accertare il pieno adempimento delle disposizioni della convenzione STCW;
c) lo Stato membro deve essersi accertato, adottando tutte le misure necessarie, che possono includere l'ispezione di strutture e la verifica delle procedure, che siano pienamente soddisfatti i requisiti relativi al livello di competenza, al rilascio ed alla convalida dei certificati ed alla tenuta dei registri e che è stato stabilito un sistema di standard qualitativi conforme alla regola I/8 della convenzione STCW;
d) sulla base di dati statistici relativi ai paesi che sono i principali fornitori di marittimi, un elenco contenente i nomi dei paesi terzi in cui, oltre alla procedura sovraindicata, esiste l'obbligo di ispezionare gli istituti o i corsi e programmi di formazione marittima è adottato e aggiornato secondo la procedura di cui all'articolo 13.
4. Nell'accreditare o riconoscere un istituto o programmi e corsi di formazione marittima, gli Stati membri applicano, a seconda dei casi, oltre al paragrafo 2 o al paragrafo 3, i criteri di cui alla parte B del presente allegato.
5. Gli Stati membri provvedono affinché si raggiunga un accordo con il paese terzo interessato secondo cui ogni cambiamento significativo apportato alle disposizioni in materia di formazione e abilitazione oggetto della convenzione STCW sarà tempestivamente notificato.
6. I certificati presentati ai fini di riconoscimento devono recare, essere accompagnati da o incorporare nel testo una convalida che ne attesti il rilascio da parte di detto Stato.
7. Gli Stati membri stabiliscono misure volte ad assicurare che gli appartenenti alla gente di mare che presentano, a fini di riconoscimento, certificati per svolgere funzioni di livello superiore, abbiano una conoscenza adeguata della legislazione marittima dello Stato membro in relazione alle funzioni di livello superiore che sono autorizzati a svolgere.
8. I certificati e le convalide rilasciati da uno Stato membro ai sensi del presente articolo al fine di riconoscere o attestare il riconoscimento di un certificato emesso da un paese terzo non servono come base per un riconoscimento ulteriore da parte di un altro Stato membro.
B. Criteri per l'accreditamento o il riconoscimento di istituti di formazione marittima e di programmi e corsi di istruzione e di formazione marittima
I. Per essere riconosciuto come istituto di formazione marittima abilitato a svolgere corsi e programmi di istruzione e formazione considerati da uno Stato membro conformi ai requisiti per il servizio a bordo di navi battenti la sua bandiera, un istituto di formazione marittima deve:
1. aver assunto insegnanti che:
1.1. abbiano la necessaria conoscenza del programma di formazione e comprendano gli obiettivi specifici di formazione del particolare tipo di formazione da impartire;
1.2. siano qualificati per le funzioni oggetto della formazione da impartire;
1.3. se sono utilizzati simulatori:
1.3.1. abbiano ricevuto orientamenti adeguati circa le tecniche d'insegnamento basate sull'uso di simulatori e
1.3.2. abbiano acquisito sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato;
2. avere assunto supervisori della formazione con competenze specifiche per i programmi e corsi di formazione riconosciuti da tenersi presso l'istituto, che abbiano una conoscenza approfondita di tutti i programmi e corsi di formazione riconosciuti che sono chiamati a supervisionare, inclusi gli obiettivi specifici degli stessi;
3. avere assunto esaminatori che abbiano ricevuto una formazione adeguata in materia di metodi e pratiche di valutazione e che:
3.1. abbiano un livello adeguato di comprensione e conoscenza delle competenze che sono chiamati a valutare;
3.2. siano qualificati per le funzioni oggetto della valutazione;
3.3. abbiano ricevuto orientamenti adeguati circa i metodi e le pratiche di valutazione;
3.4. abbiano acquisito sufficiente esperienza pratica nell'attività di valutazione e,
3.5. se l'oggetto della valutazione richiede l'uso di simulatori, abbiano maturato sufficiente esperienza pratica nell'attività di valutazione per quanto concerne il particolare tipo di simulatore da utilizzare, sotto la supervisione e con piena soddisfazione di un esaminatore esperto;
4. conservare registri con i dati relativi a tutti i certificati e i diplomi rilasciati agli studenti che completano la loro istruzione e formazione marittime presso l'istituto, contenenti informazioni dettagliate sull'istruzione e la formazione impartite, le relative date, oltre a nome, cognome, data e luogo di nascita di ogni studente;
5. rendere disponibili le necessarie informazioni sullo status di tali certificati o diplomi e sull'istruzione e sulla formazione;
6. controllare costantemente la propria attività di formazione e valutazione attraverso un sistema di standard qualitativi volto ad assicurare il conseguimento degli obiettivi definiti dell'istituto, ivi inclusi quelli concernenti le qualifiche e l'esperienza degli insegnanti e degli esaminatori;
7. essere sottoposto a valutazione ad intervalli non superiori a cinque anni da parte di persone adeguatamente qualificate, non direttamente coinvolte nelle attività di formazione o valutazione in questione, per verificare che le procedure operative e amministrative ad ogni livello nell'ambito dell'istituto siano gestite, organizzate, intraprese, supervisionate e controllate al suo interno, onde garantirne l'idoneità ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti.
II. Per essere riconosciuto in quanto rispondente ai requisiti di istruzione e formazione marittima per il servizio a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro, un programma o corso di formazione deve:
1. essere strutturato secondo programmi scritti che prevedano i metodi, i mezzi di insegnamento, le procedure e il materiale didattico necessari per conseguire i livelli prescritti di competenza;
2. essere condotto, controllato, valutato e appoggiato da persone qualificate in conformità dei paragrafi I.1, I.2 e I.3.
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(37) Allegato inserito dall'allegato II alla direttiva 98/35/CE e successivamente abrogato dall'articolo 27 della direttiva 2001/25/CE, a decorrere dal 7 giugno 2001. Per ulteriori precisazioni si veda l'articolo suddetto di quest'ultima direttiva.
Dir.
98/35/CE del 25 maggio 1998.
Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di
formazione per la gente di mare
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(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 17 giugno 1998, n. L 172. Entrata in vigore il 17 giugno 1998.
(2) Termine di recepimento: 1° luglio 1999. Direttiva recepita con D.P.R. 9 maggio 2001, n. 324.
(3) La presente direttiva è stata abrogata dall'allegato III, parte A della direttiva 2001/25/CE, a decorrere dal 7 giugno 2001.
[Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale, deliberando in conformità della procedura prevista dall'articolo 189 C del trattato,
(1) considerando che l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 94/58/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, stabilisce che dopo l'adozione di nuovi strumenti o protocolli della convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (convenzione STCW), il Consiglio decide su proposta della Commissione in merito alle modalità di ratifica di questi nuovi strumenti e protocolli e provvede affinché siano applicati uniformemente e simultaneamente negli Stati membri;
(2) considerando che l'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della stessa direttiva dispone che il Consiglio, deliberando conformemente alle disposizioni del trattato, stabilisce una serie di criteri per il riconoscimento dei tipi di certificato rilasciati da istituti o amministrazioni di paesi terzi;
(3) considerando che le azioni da intraprendere a livello comunitario nel campo della sicurezza marittima e della prevenzione dell'inquinamento devono essere conformi alle disposizioni e norme approvate a livello internazionale;
(4) considerando che nella sua risoluzione del 24 marzo 1997 su una nuova strategia a favore della competitività dei trasporti marittimi comunitari, il Consiglio mira a promuovere l'occupazione del personale navigante comunitario, nonché di quello di terra; che a tal fine il Consiglio ha convenuto che occorre intraprendere un'azione volta ad aiutare i trasporti marittimi comunitari a proseguire gli sforzi per un'elevata qualità e a migliorare la propria competitività assicurando la formazione permanente altamente qualificata del personale navigante comunitario di ogni grado, nonché di quello di terra;
(5) considerando che la conferenza delle parti della convenzione STCW del 1995 ha adottato l'allegato riveduto della convenzione STCW e il codice della formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia (codice STCW);
(6) considerando che gli Stati membri possono stabilire criteri più rigorosi delle norme minime contenute nella convenzione STCW e nella direttiva;
(7) considerando che le regole della convenzione STCW di cui all'allegato I della presente direttiva dovrebbero essere integrate dalle disposizioni obbligatorie contenute nella parte A del codice STCW; che la parte B di detto codice raccomanda indirizzi intesi ad assistere le parti della convenzione STCW ed i soggetti che intervengono nell'esecuzione o applicazione delle relative misure, nel pieno ed uniforme adempimento della convenzione;
(8) considerando che la fissazione di criteri comuni per il riconoscimento da parte degli Stati membri di certificati emessi da paesi terzi deve basarsi sui requisiti in materia di formazione e rilascio dei certificati approvati nel quadro della convenzione STCW;
(9) considerando che, nell'interesse della sicurezza in mare, gli Stati membri devono riconoscere le qualifiche attestanti il livello richiesto di formazione solo se sono state rilasciate direttamente dalle parti della convenzione STCW o per loro conto e se il comitato della sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha stabilito che queste ultime hanno dimostrato di aver adempiuto pienamente e di adempiere ancora alle norme di tale convenzione; che, in attesa che il Comitato dell'IMO possa individuare le parti adempienti, è necessaria una procedura per il prericonoscimento dei certificati;
(10) considerando che, ove si presti, occorre ispezionare gli istituti, i programmi e i corsi di formazione marittima; che è necessario pertanto stabilire i criteri di dette ispezioni;
(11) considerando che il Consiglio dovrebbe rivedere l'allegato II alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva, in base a una proposta che la Commissione deve presentare entro 5 anni dall'adozione della presente direttiva;
(12) considerando che agli Stati membri dovrebbe essere ancora consentito, fino al 1° febbraio 2002, accettare a bordo delle proprie navi gente di mare titolare di un certificato rilasciato in conformità delle norme applicabili prima del 1° febbraio 1997 - data di entrata in vigore della convenzione STCW riveduta - purché tale gente di mare abbia iniziato il servizio o la formazione anteriormente al 1° agosto 1998;
(13) considerando che ai fini del rafforzamento della sicurezza marittima e della prevenzione dell'inquinamento marino è opportuno stabilire nella presente direttiva, in conformità delle norme della convenzione STCW, le disposizioni relative ai periodi minimi di riposo per il personale di guardia; che tali disposizioni saranno riesaminate nel contesto dell'elaborazione di un eventuale strumento separato sull'orario di lavoro;
(14) considerando che è opportuno includere nella presente direttiva disposizioni sul controllo dello Stato di approdo, in attesa della modifica della direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo), intesa a trasferire in tale direttiva le disposizioni sul controllo dello Stato di approdo che figurano nell'articolo 8, paragrafo 6, e negli articoli 10, 10a e 11 della presente direttiva,
ha adottato la presente direttiva:] (4)
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(4) Abrogata dall'allegato III, parte A della direttiva 2001/25/CE, a decorrere dal 7 giugno 2001.
Articolo 1
[] (5).
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(5) Il testo del presente articolo è riportato in modifica alla direttiva 94/58/CE ed è stato abrogato dall'allegato III, parte A della direttiva 2001/25/CE, a decorrere dal 7 giugno 2001.
Articolo 2
[1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1999 o, se precedente, un anno dopo la data di adozione della presente direttiva.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono riferimenti alla presente direttiva o sono corredate di tali riferimenti all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri istituiscono un sistema di sanzioni per i casi di inosservanza delle norme nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e prendono i provvedimenti necessari per assicurarne la concreta applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
4. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tutte le disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.] (6).
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(6) Abrogato dall'allegato III, parte A della direttiva 2001/25/CE, a decorrere dal 7 giugno 2001.
Articolo 3
[La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.] (7).
------------------------
(7) Abrogato dall'allegato III, parte A della direttiva 2001/25/CE, a decorrere dal 7 giugno 2001.
Articolo 4
[Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.] (8).
Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1998.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. Cunningham
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(8) Abrogato dall'allegato III, parte A della direttiva 2001/25/CE, a decorrere dal 7 giugno 2001.
Allegato I (9)
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(9) Il testo del presente allegato è riportato in modifica alla direttiva 94/58/CE ed è stato abrogato dall'allegato III, parte A della direttiva 2001/25/CE, a decorrere dal 7 giugno 2001.
Allegato II (10)
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(10) Il testo del presente allegato è riportato in modifica alla direttiva 94/58/CE ed è stato abrogato dall'allegato III, parte A della direttiva 2001/25/CE, a decorrere dal 7 giugno 2001.
Dir. 2001/25/CE del 4 aprile 2001.
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi
di formazione per la gente di mare
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(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 18 maggio 2001, n. L 136. Entrata in vigore il 7 giugno 2001.
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 94/58/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare è stata modificata in maniera sostanziale (4) ed è, perciò, opportuno, ai fini di chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione di detta direttiva.
(2) Le azioni da intraprendere a livello comunitario nel campo della sicurezza marittima e della prevenzione dell'inquinamento devono essere conformi alle disposizioni e norme in mare approvate a livello internazionale.
(3) Nelle conclusioni del 25 gennaio 1993 sulla sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento marino nella Comunità, il Consiglio ha rilevato quanto sia importante l'elemento umano per un sicuro funzionamento delle navi.
(4) Nella risoluzione dell'8 giugno 1993 per una politica comune della sicurezza dei mari (5), il Consiglio si è prefisso la sostituzione degli equipaggi non conformi alle norme e ha considerato prioritaria l'azione comunitaria grazie alla definizione di norme comuni per un livello minimo di formazione dei membri chiave dell'equipaggio, compreso il problema di una lingua comune a bordo delle navi comunitarie.
(5) Nella sua risoluzione del 24 marzo 1997(6) su una nuova strategia a favore della competitività dei trasporti marittimi comunitari, il Consiglio mira a promuovere l'occupazione del personale navigante comunitario, nonché di quello di terra. A tal fine il Consiglio ha convenuto che occorre intraprendere un'azione volta ad aiutare i trasporti marittimi comunitari a proseguire gli sforzi per un'elevata qualità e a migliorare la propria competitività assicurando la formazione permanente altamente a qualificata del personale navigante comunitario di ogni grado, nonché di quello di terra.
(6) Le norme per il rilascio di diplomi, brevetti e certificati di qualifica professionale della gente di mare differiscono da uno Stato membro all'altro e tale diversità tra le normative nazionali in materia di formazione nel settore coperto dalla presente direttiva non garantisce sempre una formazione adeguata per rispondere alle esigenze della sicurezza marittima.
(7) Le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative ai sistemi generali di riconoscimento dei diplomi e delle formazioni professionali si applicano alle professioni marittime interessate dalla presente direttiva e contribuiscono a facilitare il rispetto degli obblighi del trattato per quanto riguarda l'abolizione tra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi.
(8) Il riconoscimento reciproco dei diplomi e dei certificati, come stabilito dalle direttive sui sistemi generali, non garantisce sempre una formazione armonizzata per tutta la gente di mare che opera a bordo delle varie navi che battono bandiera di uno Stato membro. Ciò è tuttavia essenziale dal punto di vista della sicurezza dei trasporti marittimi.
(9) È pertanto necessario stabilire un livello minimo di formazione della gente di mare nella Comunità. È opportuno che l'azione in tale settore si basi su norme in materia di formazione già approvate a livello internazionale, segnatamente sulla convenzione dell'organizzazione marittima internazionale (International maritime organisation) in prosieguo IMO del 1978, come riveduta nel 1995, sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (convenzione STCW). Tutti gli Stati membri sono parti contraenti di tale convenzione.
(10) Gli Stati membri possono stabilire criteri più rigorosi delle norme minime contenute nella convenzione STCW e nella direttiva.
(11) Le regole della convenzione STCW di cui all'allegato I dovrebbero essere integrate dalle disposizioni obbligatorie contenute nella parte A del codice STCW. La parte B i detto codice raccomanda indirizzi intesi ad assistere le parti della convenzione STCW ed i soggetti che intervengono nell'esecuzione o applicazione delle relative misure, nel pieno ed uniforme adempimento della convenzione.
(12) Ai fini del rafforzamento della sicurezza marittima e della prevenzione dell'inquinamento marino è opportuno stabilire nella presente direttiva, in conformità delle norme della convenzione STCW, le disposizioni relative ai periodi minimi di riposo per il personale di guardia. Tali disposizioni devono essere applicate fatte salve le disposizioni contenute nella direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
(13) Per rafforzare la sicurezza dei mari ed evitare la perdita di vite umane e l'inquinamento marino, è opportuno migliorare la comunicazione fra i membri dell'equipaggio a bordo delle navi che navigano nelle acque comunitarie.
(14) I membri dell'equipaggio a bordo delle navi passeggeri incaricati di assistere i passeggeri in situazioni di emergenza devono poter comunicare con i passeggeri.
(15) Gli equipaggi che svolgono le loro mansioni a bordo di navi cisterna che trasportano prodotti nocivi o carichi inquinanti dovrebbero essere in grado di prevenire efficacemente incidenti e affrontare situazioni di emergenza. È pertanto assolutamente indispensabile creare un adeguato collegamento ai fini della comunicazione tra il capitano, gli ufficiali e i marinai conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 17.
(16) Devono essere adottate misure per garantire che la competenza della gente di mare in possesso di certificati rilasciati da paesi terzi corrisponda al livello richiesto dalla convenzione STCW.
(17) Per conseguire tale obiettivo, devono essere definiti criteri comuni per il riconoscimento dei certificati esteri nella Comunità. La fissazione di criteri comuni per il riconoscimento da parte degli Stati membri di certificati emessi da paesi terzi deve basarsi sui requisiti in materia di formazione e rilascio dei certificati approvati nel quadro della convenzione STCW.
(18) Nell'interesse della sicurezza in mare, gli Stati membri devono riconoscere le qualifiche attestanti il livello richiesto di formazione solo se sono state rilasciate direttamente dalle parti della convenzione STCW o per loro conto e se il comitato della sicurezza marittima (Maritime Safe Committee) dell'IMO, di seguito denominato MSC, ha stabilito che queste ultime hanno dimostrato di aver adempiuto pienamente e di adempiere ancora alle norme di tale convenzione. In attesa che il Comitato MSC possa individuare le parti adempienti, è necessaria una procedura per il prericonoscimento dei certificati.
(19) Ove opportuno, occorre ispezionare gli istituiti, i programmi e i corsi di formazione marittima. È necessario pertanto stabilire i criteri di dette ispezioni.
(20) Occorre istituire un comitato con il compito di assistere la Commissione nell'esecuzione dei compiti relativi all'attività di riconoscimento dei certificati rilasciati da istituiti di formazione o amministrazioni di paesi terzi.
(21) Gli Stati membri, in qualità di autorità portuali, sono tenuti a rafforzare la sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento nelle acque comunitarie controllando prioritariamente le navi battenti bandiera dei paesi terzi che non hanno ratificato la convenzione STCW garantendo al riguardo che le navi battenti bandiera di uno Stato terzo non beneficino di un trattamento più favorevole.
(22) È opportuno includere nella presente direttiva disposizioni sul controllo dello Stato di approdo, in attesa che la direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo), venga modificata al fine di integrare le disposizioni sul controllo dello Stato di approdo che figurano nell'articolo 17, lettera f) e negli articoli 19, 20 e 21 della presente direttiva.
(23) È necessario prevedere procedure per adeguare la presente direttiva ai cambiamenti delle convenzioni e dei codici internazionali.
(24) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione.
(25) Il Consiglio dovrebbe rivedere l'allegato II alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva, in base a una proposta che la Commissione deve presentare entro il 25 maggio 2003.
(26) Agli Stati membri dovrebbe essere ancora consentito, fino al 1° febbraio 2002, accettare a bordo delle proprie navi gente di mare titolare di un certificato rilasciato in conformità delle norme applicabili prima del 1° febbraio 1997 - data di entrata in vigore della convenzione STCW riveduta - purché tale gente di mare abbia iniziato il servizio o la formazione anteriormente al 1° agosto 1998.
(27) La presente direttiva deve far salvi i termini di cui all'allegato III, parte B, entro i quali gli Stati membri devono conformarsi alle direttive,
hanno adottato la presente direttiva:
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(2) Pubblicato nella G.U.C.E. 16 gennaio 2001, n. C 14.
(3) Parere 12 dicembre 2000 del Parlamento europeo decisione 12 marzo 2001 del Consiglio.
(4) Cfr. allegato III, parte B.
(5) Pubblicata nella G.U.C.E. 7 ottobre 1993, n. C 271.
(6) Pubblicata nella G.U.C.E. 8 aprile 1997, n. C 109.
Articolo 1
Definizioni.
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) "comandante" la persona che il comando di una nave;
2) "ufficiale" un membro dell'equipaggio, diverso dal comandante, nominato a tale funzione in forza di leggi o di regolamenti nazionali o, in mancanza di questi, in forza dei contratti collettivi o in base alle consuetudini;
3) "ufficiale di coperta" l'ufficiale qualificato in conformità delle disposizioni di cui al capitolo II dell'allegato I;
4) "primo ufficiale" l'ufficiale gerarchicamente sotto il comandante e al quale compete il comando della nave qualora il comandante non sia in grado di esercitarlo;
5) "ufficiale di macchina" l'ufficiale qualificato in conformità delle disposizioni di cui al capitolo III dell'allegato I;
6) "direttore di macchina" l'ufficiale di macchina principale, responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave;
7) "primo ufficiale di macchina" l'ufficiale di macchina gerarchicamente sotto il direttore di macchina che diventa responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave qualora il direttore di macchina non sia in grado di assumerla;
8) "allievo ufficiale di macchina" la persona che sta effettuando l'addestramento per diventare ufficiale di macchina, designata come tale dalla legge nazionale o dai regolamenti;
9) "radiooperatore" la persona in possesso di un certificato adeguato rilasciato o riconosciuto dalle autorità competenti ai sensi delle norme radio, come definite al punto 18;
10) "marinaio" un membro dell'equipaggio della nave diverso dal comandante o dagli ufficiali;
11) "nave marittima" una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali;
12) "nave battente bandiera di uno Stato membro" una nave registrata in uno Stato membro e battente bandiera del medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo; le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un paese terzo;
13) "viaggi costieri" i viaggi in prossimità di uno Stato membro, come stabilito dallo Stato membro in questione;
14) "potenza di propulsione" la potenza d'uscita totale massima nominale continua in chilowatt sviluppata da tutti gli apparati di propulsione principali della nave che appare sul certificato di iscrizione della nave o su altro documento ufficiale;
15) "petroliera" la nave costruita e impiegata per il trasporto di petrolio grezzo e suoi derivati alla rinfusa;
16) "chimichiera", la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa dei prodotti liquidi elencati al capitolo 17 del codice internazionale dei prodotti chimici alla rinfusa, di volta in volta vigente (7);
17) "gasiera", la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa dei gas liquefatti o altri prodotti elencati nel capitolo 19 del codice internazionale dei trasportatori di gas, di volta in volta vigente (8);
18) "norme radio", le norme radio rivedute, adottate dalla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per il servizio mobile, di volta in volta vigenti (9);
19) "nave da passeggeri" la nave marittima che trasporta più di dodici passeggeri;
20) "nave da pesca" la nave adibita alla cattura di pesce o altre risorse vive del mare;
21) "convenzione STCW", la convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, in quanto applicabile alle materie in oggetto tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui all'articolo VII e alla regola I/15 della convenzione e comprendente, ove richiamate, le norme applicabili del codice STCW, entrambi nel testo di volta in volta vigente (10);
22) "servizio radio", le funzioni, a seconda del caso, di guardia, di manutenzione e di riparazione tecnica eseguite in conformità delle norme radio, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (convenzione SOLAS) del 1974, di volta in volta vigente, a discrezione dei singoli Stati membri, delle pertinenti raccomandazioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) (11);
23) "nave da passeggeri ro-ro", la nave da passeggeri avente spazi per il carico roll on-roll of o spazi delle categorie speciali come definite dalla convenzione SOLAS, di volta in volta vigente (12);
24) "codice STCW", il codice formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia, adottato dalla conferenza delle parti della convenzione STCW con la risoluzione 2 del 1995, di volta in volta vigente (13);
25) "funzioni" una serie di mansioni, doveri e responsabilità come specificamente indicati dal codice STCW, necessari per la conduzione della nave, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'ambiente marino;
26) "compagnia" il proprietario della nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quale il conduttore o il noleggiatore della nave, che abbia rilevato dal proprietario la responsabilità della conduzione della stessa e che, nell'assumere tale responsabilità, si è fatto carico di tutti i doveri e le responsabilità gravanti sulla compagnia ai sensi delle presenti disposizioni;
27) "certificato adeguato" un certificato rilasciato e convalidato conformemente alla presente direttiva che legittima il titolare a prestare servizio nella qualifica e a svolgere le funzioni corrispondenti al livello di responsabilità menzionato sul certificato su una nave del tipo e dalle caratteristiche di tonnellaggio, potenza e propulsione considerati e nel particolare viaggio cui essa è adibita;
28) "servizio di navigazione" il servizio a bordo di una nave rilevante ai fini del rilascio di un certificato o di un'altra qualifica;
29) "riconosciuto" riconosciuto da uno Stato membro in conformità delle disposizioni della presente direttiva;
30) "paese terzo" paese che non è uno Stato membro;
31) "mese" un mese civile o trenta giorni risultanti da periodi di durata inferiore ad un mese.
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(7) Punto così sostituito dall'articolo 11 della direttiva 2002/84/CE.
(8) Punto così sostituito dall'articolo 11 della direttiva 2002/84/CE.
(9) Punto così sostituito dall'articolo 11 della direttiva 2002/84/CE.
(10) Punto così sostituito dall'articolo 11 della direttiva 2002/84/CE.
(11) Punto così sostituito dall'articolo 11 della direttiva 2002/84/CE.
(12) Punto così sostituito dall'articolo 11 della direttiva 2002/84/CE.
(13) Punto così sostituito dall'articolo 11 della direttiva 2002/84/CE.
Articolo 2
Campo di applicazione.
La presente direttiva si applica alla gente di mare di cui alla presente direttiva che presta servizio a bordo di navi marittime battenti bandiera di uno Stato membro ad eccezione:
- delle navi da guerra, navi da guerra ausiliarie o altre navi appartenenti ad uno Stato membro o gestite da uno Stato membro esclusivamente a fini governativi e non commerciali,
- delle navi da pesca,
- delle imbarcazioni da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale,
- delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.
Articolo 3
Formazione e abilitazione.
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la gente di mare che svolge le proprie mansioni a bordo di una nave di cui all'articolo 2 riceva una formazione almeno conforme ai requisiti della convenzione STCW, riportati nell'allegato I della presente direttiva, e sia titolare del certificato definito nell'articolo 4 o del certificato adeguato definito nell'articolo 1, punto 27.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i membri dell'equipaggio che devono essere abilitati in conformità della regola III/10.4 della convenzione SOLAS siano formati e abilitati in conformità della presente direttiva.
Articolo 4 (14)
Certificato.
Un certificato è qualsiasi documento valido a prescindere dalla denominazione con la quale sia noto, rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro o con l'autorizzazione di quest'ultima conformemente all'articolo 5 ed ai requisiti di cui all'allegato I.
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(14) Articolo così sostituito dall'articolo 4 della direttiva 2005/45/CE.
Articolo 5
Certificati e convalide.
1. I certificati sono rilasciati in conformità dell'articolo 10.
2. I certificati per comandanti, ufficiali e radiooperatori sono convalidati dallo Stato membro come prescritto dal presente articolo.
3. I certificati sono rilasciati conformemente alla regola I/2, paragrafo 1, della Convenzione STCW (15).
4. Per i radiooperatori, gli Stati membri possono:
a) includere le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti norme nell'esame per il rilascio di un certificato che sia conforme alle norme radio, oppure
b) rilasciare un certificato separato nel quale è indicato che il possessore ha le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti norme.
5. A descrizione di ciascuno Stato membro, la convalida può essere incorporata nel modello del certificato emesso ai sensi della sezione A-I/2 del codice STCW. In tal caso la convalida deve essere effettuata nella forma indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 1. Se emessa altrimenti, la convalida deve avere la forma indicata al paragrafo 2 della stessa sezione. Le convalide sono rilasciate conformemente all'articolo VI, paragrafo 2, della Convenzione STCW (16).
6. Lo Stato membro che riconosce un certificato in conformità della procedura prevista all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), appone sullo stesso una convalida che ne attesti il riconoscimento. La convalida deve avere la forma indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 3 del codice STCW.
7. Le convalide di cui ai paragrafi 5 e 6:
a) possono essere emesse mediante documento separato;
b) a ciascuna deve essere assegnato un numero unico, ad eccezione delle convalide attestanti il rilascio di un certificato alle quali può essere assegnato lo stesso numero del certificato oggetto dell'attestazione, purché si tratti di un numero unico;
c) decadono quando cessa la validità del certificato sul quale sono apposte o quando lo stesso è revocato, sospeso o annullato dallo Stato membro o paese terzo che l'ha emesso e, comunque, dopo cinque anni dal loro rilascio.
8. La convalida deve indicare la qualifica in cui il titolare del certificato è abilitato a prestare servizio in termini identici a quelli usati dalle norme sulla sicurezza della composizione degli equipaggi delle navi applicabili nello Stato membro.
9. Gli Stati membri possono usare modelli differenti da quello contenuto nella sezione A-I/2 del codice STCW, purché, come minimo, le informazioni occorrenti siano espresse in caratteri romani e in numeri arabi, tenuto conto delle variazioni consentite dalla sezione A-I/2.
10. Fatto salvo l'articolo 18, paragrafo 4, qualsiasi certificato previsto dalla direttiva deve essere tenuto a disposizione in originale a bordo della nave sulla quale il titolare presta servizio.
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(15) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2003/103/CE.
(16) Frase aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 2003/103/CE.
Articolo 6
Requisiti della formazione.
La formazione di cui all'articolo 3 è impartita in forma adeguata alle conoscenze teoriche e alle abilità pratiche richieste nell'allegato, in particolare per quanto concerne l'uso dei dispositivi di salvataggio e per la lotta antincendio, e riconosciuto dall'autorità o dall'organismo competente designato da ciascuno Stato membro.
Articolo 7
Principi che disciplinano i viaggi costieri.
1. All'atto della definizione dei viaggi costieri gli Stati membri non possono prescrivere per la gente di mare che presta servizio a bordo di navi battenti bandiera di un altro Stato membro o di un'altra parte della convenzione STCW adibite a tali viaggi, requisiti di formazione, di esperienza o di abilitazione tali da risultare più gravosi di quelli prescritti per la gente di mare che presta servizio a bordo di navi battenti le loro bandiere. Gli Stati membri non possono in alcun caso prescrivere per la gente di mare che presta servizio a bordo di navi battenti bandiera di un altro Stato membro o di un'altra parte della convenzione STCW requisiti più gravosi di quelli previsti dalla presente direttiva per le navi adibite a viaggi non costieri.
2. Per la gente di mare che presta servizio su navi battenti bandiera di uno Stato membro regolarmente adibite a viaggi costieri al largo della costa di un altro Stato membro o di un'altra parte della convenzione STCW, lo Stato membro di bandiera della nave prescrive requisiti in materia di formazione, esperienza e abilitazione che siano almeno uguali a quelli previsti dallo Stato membro o dalla parte della convenzione STCW al largo della costa del quale la nave presta servizio, purché essi non vadano oltre i requisiti previsti dalla presente direttiva per le navi adibite a viaggi non costieri. La gente di mare che presta servizio su una nave che effettua viaggi più estesi dei viaggi costieri intesi secondo la definizione adottata da uno Stato membro ed entra in acque non comprese in tale definizione deve soddisfare gli appropriati requisiti previsti dalla presente direttiva.
3. Uno Stato membro può ammettere a fruire delle disposizioni più favorevoli sui viaggi costieri ai sensi della presente direttiva una nave battente la sua bandiera quando essa sia regolarmente adibita a viaggi costieri, intesi secondo la definizione adottata dallo Stato membro al largo delle coste di uno Stato che non sia parte della convenzione STCW.
4. Nello stabilire la definizione di viaggi costieri e le relative prescrizioni in materia di istruzione e formazione conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione in maniera dettagliata le disposizioni da essi adottate.
Articolo 7 bis (17)
Prevenzione delle frodi e di altre prassi illegali.
1. Gli Stati membri adottano e fanno applicare le misure adeguate per prevenire le frodi ed altre prassi illegali riguardanti la procedura di certificazione o i certificati rilasciati e convalidati dalle loro autorità competenti e fanno sì che le sanzioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri designano le autorità nazionali competenti ad individuare e lottare contro le pratiche fraudolente e scambiano informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri e di paesi terzi in materia di certificazione dei marittimi.
Gli Stati membri ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.
Gli Stati membri inoltre ne informano immediatamente qualsiasi paese terzo con il quale abbiano concluso un accordo conformemente alla regola I/10, paragrafo 1.2, della convenzione STCW.
3. Su richiesta dello Stato membro ospitante, le autorità competenti di un altro Stato membro forniscono la conferma o il rifiuto per iscritto dell'autenticità dei certificati dei marittimi, le relative convalide o qualsiasi altro titolo di formazione da questo rilasciato.
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(17) Articolo inserito dall'articolo 4 della direttiva 2005/45/CE.
Articolo 8
Sanzioni o provvedimenti disciplinari.
1. Gli Stati membri adottano le procedure idonee allo svolgimento di un'indagine imparziale per i casi di denuncia di comportamenti incompetenti, sotto forma di azione o di omissione, che possano arrecare una diretta minaccia alla sicurezza della vita o delle cose in mare o all'ambiente marino, posti in essere dai possessori di certificato o convalida rilasciati da uno Stato membro in connessione con l'adempimento delle funzioni di cui al certificato, nonché per la revoca, la sospensione e l'annullamento dei certificati per tali motivi e per la prevenzione delle frodi.
2. Ciascuno Stato membro adotta sanzioni o provvedimenti disciplinari per i casi di inosservanza delle norme nazionali adottate in attuazione della presente direttiva relativamente a navi battenti la sua bandiera e a gente di mare debitamente abilitata dallo stesso Stato membro.
3. In particolare, tali sanzioni o provvedimenti disciplinari devono essere previsti e applicati nei casi in cui:
a) una compagnia o un comandante assumano una persona che non possiede un certificato come prescritto dalla presente direttiva;
b) un comandante consenta che una funzione o servizio che secondo la presente direttiva debba essere assolto dal possessore di un certificato adeguato avente una data qualifica, sia svolto da una persona priva del certificato necessario, o di una valida esenzione o dei documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 4, oppure
c) una persona ottenga con l'inganno o con documenti contraffatti un'assunzione che comporti l'assolvimento di una funzione o servizio in una qualifica che ai sensi della presente direttiva deve essere svolto da persone in possesso di un certificato o di una dispensa.
4. Gli Stati membri nella cui giurisdizione hanno sede compagnie o soggetti che vi è chiaro motivo di ritenere responsabili o a conoscenza di qualsiasi manifesta violazione della presente direttiva ai sensi del paragrafo 3, collaborano con qualsiasi Stato membro o altra parte della convenzione STCW che comunichi loro l'intenzione di avviare un'azione nell'ambito della propria giurisdizione.
Articolo 9
Norme di qualità.
1. Gli Stati membri assicurano:
a) che tutte le attività di formazione, di valutazione delle competenze, di abilitazione, di convalida e di rinnovo condotte da enti o agenzie non appartenenti alla pubblica amministrazione o sotto la loro autorità siano costantemente controllate attraverso un sistema di norme di qualità che assicuri il conseguimento di obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori;
b) che qualora tali attività siano condotte da enti o agenzie pubbliche sia applicato un sistema di norme di qualità;
c) che gli obiettivi di istruzione e formazione e i relativi livelli di competenza da conseguire siano chiaramente definiti e identifichino livelli di cognizioni, di capacità di apprendimento e di capacità professionali adeguati agli esami e alle valutazioni previsti dalla convenzione STCW. Gli obiettivi e le relative norme di qualità possono essere specificati distintamente per ogni corso e programma di formazione e devono includere la gestione del sistema di abilitazione;
d) che il campo di applicazione delle norme di qualità abbracci la gestione del sistema di abilitazione, tutti i corsi e i programmi di formazione, gli esami e le valutazioni effettuate dagli Stati membri o sotto la loro autorità, le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori e si estenda fino a comprendere le politiche, i sistemi, i controlli e le revisioni interne della qualità adottati al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi definiti.
2. Gli Stati membri assicurano altresì che una valutazione indipendente delle conoscenze, delle capacità di comprensione, delle abilità e competenze acquisite delle attività di valutazione nonché della gestione del sistema di abilitazione, sia attuata ad intervalli non superiori a cinque anni da persone qualificate, non aventi interessi nelle attività in questione, al fine di verificare che:
a) tutte le misure interne di verifica e controllo della gestione e le attività conseguenti siano conformi alle disposizioni previste e alle procedure formali e siano idonee ad assicurare il conseguimento degli obiettivi definiti;
b) i risultati di ogni valutazione indipendente siano documentati e sottoposti all'attenzione dei responsabili del settore oggetto della valutazione;
c) si intraprendano azioni tempestive per rimediare alle carenze riscontrate.
3. Gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione concernente la valutazione di cui al paragrafo 2 entro sei mesi dalla data in cui è stata effettuata la valutazione.
Articolo 10
Norme mediche - rilascio e registrazione di certificati.
1. Gli Stati membri adottano norme riguardanti l'idoneità fisica della gente di mare, in particolare la vista e l'udito.
2. Gli Stati membri assicurano che i certificati siano rilasciati solo ai candidati che possiedono i requisiti di cui al presente articolo.
3. Per il rilascio dei certificati i candidati devono dimostrare:
a) la loro identità;
b) di avere un'età non inferiore a quella prevista per il certificato richiesto dalle regole di cui all'allegato I;
c) di possedere i requisiti di idoneità fisica, in particolare per quanto riguarda la vista e l'udito, stabiliti dallo Stato membro e un documento in corso di validità che attesti la loro idoneità fisica, emesso da un medico debitamente abilitato riconosciuto dalla autorità competente dello Stato membro;
d) di aver effettuato il servizio di navigazione e tutte le relative attività di formazione obbligatorie prescritti dalle regole dell'allegato I per il rilascio del certificato richiesto; e
e) di avere le competenze del livello prescritto dalle regole dell'allegato I per le qualifiche, le funzioni e i livelli che vanno indicati nella convalida del certificato.
4. Gli Stati membri si impegnano a:
a) mantenere un registro o registri di tutti i certificati e le convalide per comandanti, ufficiali e, ove previsto, marinai, che sono stati rilasciati, sono scaduti o sono stati rinnovati, sospesi o annullati o dei quali è stato denunciato lo smarrimento o la distruzione, e delle dispense concesse;
b) comunicare informazioni relative a tali certificati, convalide e dispense agli altri Stati membri o a altre parti della convenzione STCW e alle compagnie che intendano verificare l'autenticità e la validità dei certificati esibiti dai marittimi che chiedono il riconoscimento dei loro certificati o l'assunzione a bordo di una nave.
Articolo 11
Rinnovo dei certificati.
1. I comandanti, gli ufficiali e i radiooperatori titolari di un certificato rilasciato o riconosciuto ai sensi dei capitoli dell'allegato I, escluso il capitolo VI, che prestino servizio in mare oppure intendano riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, per essere ritenuti idonei al servizio in mare, devono ad intervalli non superiori a cinque anni:
a) soddisfare i requisiti di idoneità fisica di cui all'articolo 10 e
b) dimostrare di continuare a possedere la competenza professionale in conformità della sezione A-I/11 del codice STCW.
2. Ciascun comandante, ufficiale e radiooperatore, per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi per le quali sono stati stabiliti a livello internazionale requisiti di formazione speciali, deve aver effettuato il relativo addestramento riconosciuto con esito favorevole.
3. Gli Stati membri raffrontano i livelli di competenza da essi previsti per i candidati al rilascio di certificati da emettersi entro il 1° febbraio 2002 e quelli indicati per i certificati adeguati nella parte A del codice STCW e prescrivono, se necessario, per i titolari di detti certificati, l'obbligo di frequentare appropriati corsi di aggiornamento e di richiamo o di sottoporsi a valutazioni.
Devono essere riconosciuti i corsi di aggiornamento e di richiamo che comprendano le modifiche intervenute nelle legislazioni nazionali e internazionali in materia di sicurezza della vita in mare e di tutela dell'ambiente marino e tengano conto di qualsiasi aggiornamento dei livelli di competenza in questione.
4. Gli Stati membri, in consultazione con gli interessati, formulano o promuovono la formulazione della struttura dei corsi di aggiornamento e di richiamo come previsto alla sezione A-I/11 del codice STCW.
5. Al fine di aggiornare le cognizioni di comandanti, ufficiali e radiooperatori, gli Stati membri assicurano che i testi delle recenti modifiche delle legislazioni nazionali e internazionali in materia di sicurezza della vita in mare e di tutela dell'ambiente marino siano messi a disposizione delle navi battenti la loro bandiera.
Articolo 12
Uso di simulatori.
1. Le prestazioni minime e le altre disposizioni di cui alla sezione A-I/12 del codice STCW nonché ogni altro requisito prescritto nella parte A del codice STCW per qualsiasi certificato ivi previsto devono essere osservati per quanto riguarda:
a) tutta l'attività di addestramento obbligatorio da attuarsi mediante simulatori;
b) qualsiasi valutazione di competenze prevista alla parte A del codice STCW da attuarsi per mezzo di simulatori;
c) qualsiasi dimostrazione, da attuarsi mediante simulatori, di perdurante idoneità prescritta alla parte A del codice STCW.
2. Gli Stati membri hanno facoltà di esentare i simulatori installati o messi in uso anteriormente al 1° febbraio 2002 dal vincolo di conformità alle prestazioni minime di cui al paragrafo 1.
Articolo 13
Responsabilità delle compagnie.
1. Gli Stati membri, conformemente ai paragrafi 2 e 3, ritengono le compagnie responsabili dell'ammissione della gente di mare al servizio sulle loro navi in conformità delle disposizioni della presente direttiva e dispongono che ciascuna compagnia debba assicurare:
a) che tutti i marittimi in servizio sulle sue navi possiedano un certificato adeguato, conforme alle disposizioni della presente direttiva e rilasciato dallo Stato membro;
b) che l'equipaggio delle navi sia formato in conformità delle norme in materia di sicurezza della composizione degli equipaggi applicate dal rispettivo Stato membro;
c) che la documentazione e i dati relativi a tutti i marittimi assunti sulle sue navi siano conservati e tenuti a disposizione e includano, tra l'altro, documenti e dati relativi alla loro esperienza, formazione, idoneità fisica e competenza ai fini dei compiti loro assegnati;
d) che i marittimi all'atto dell'ammissione in servizio su una nave possano familiarizzarsi con i loro compiti specifici e con tutti i regolamenti, le installazioni, le attrezzature, le procedure e le caratteristiche della nave rilevanti ai fini dei loro compiti abituali e di emergenza;
e) che l'equipaggio della nave sia effettivamente in grado di coordinare le proprie attività nelle situazioni di emergenza e adempiere le funzioni vitali ai fini della sicurezza e della prevenzione o del contenimento dell'inquinamento.
2. Le compagnie, i comandanti e i membri dell'equipaggio sono individualmente responsabili del corretto adempimento degli obblighi stabiliti al presente articolo nonché dell'adozione di ogni altra misura eventualmente necessaria per assicurare che ciascun membro dell'equipaggio possa contribuire con le proprie cognizioni e capacità alla sicurezza della conduzione della nave.
3. La compagnia deve fornire al comandante di ogni nave cui si applica la presente direttiva istruzioni scritte che indichino le strategie e le procedure da seguire atte a garantire alla gente di mare appena assunta su una nave la ragionevole possibilità di familiarizzarsi con l'equipaggiamento della nave, le procedure operative e le altre disposizioni necessarie per il corretto assolvimento dei loro compiti, prima di essere demandati agli stessi. Tali strategie e procedure includono:
a) la previsione di un lasso di tempo ragionevole durante il quale il marittimo neoassunto abbia l'opportunità di conoscere:
i) l'equipaggiamento specifico che il marittimo utilizzerà o farà funzionare e
ii) le procedure di guardia, di sicurezza, di tutela dell'ambiente e di emergenza specifiche della nave e le disposizioni che il marittimo deve conoscere per poter adempiere correttamente i compiti assegnatigli;
b) la designazione di un membro esperto dell'equipaggio che avrà la responsabilità di assicurare che ad ogni marittimo neoassunto siano comunicate le informazioni essenziali in una lingua a lui comprensibile.
Articolo 14
Idoneità al servizio.
1. Gli Stati membri, al fine di prevenire l'affaticamento del personale di guardia, stabiliscono periodi di riposo obbligatorio per tale personale e prescrivono che i sistemi di guardia siano organizzati in modo tale da non compromettere a causa della fatica l'efficienza del personale e che il servizio sia organizzato in modo tale che il personale addetto alla prima guardia all'inizio del viaggio e quello addetto alle guardie successive sia sufficientemente riposato e comunque idoneo al servizio.
2. A tutto il personale avente compiti di ufficiale responsabile della guardia o di marinaio facente parte di una guardia deve essere concesso un periodo di riposo della durata minima di dieci ore ogni ventiquattro ore.
3. Le ore di riposo possono essere suddivise in non più di due periodi, uno dei quali della durata di almeno sei ore.
4. Le prescrizioni sui periodi di riposo di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere derogate in caso di emergenza o di esercitazioni pratiche o in altre situazioni operative eccezionali.
5. Nonostante il disposto dei paragrafi 2 e 3, il periodo di dieci ore può essere ridotto a non meno di sei ore consecutive, purché tale riduzione non sia attuata per più di due giorni consecutivi e siano concesse almeno settanta ore di riposo ogni sette giorni.
6. Gli Stati membri dispongono che gli orari di guardia siano affissi in luoghi ove siano facilmente accessibili.
Articolo 15
Dispensa.
1. In caso di eccezionale necessità, le autorità competenti, ove a loro giudizio ciò non provochi pregiudizio alle persone, ai beni o all'ambiente, possono rilasciare una dispensa che permetta ad un determinato appartenente alla gente di mare di prestare servizio su una determinata nave per un periodo stabilito che non superi i 6 mesi in una funzione diversa da quella di radiooperatore, se non con l'eccezione di quanto stabilito dalle relative norme radio, per cui egli non possiede un adeguato certificato, purché la persona a cui è rilasciata la dispensa sia sufficientemente qualificata per occupare il posto vacante in modo sicuro, con soddisfazione delle autorità competenti. Tuttavia le dispense non sono concesse ad un comandante od al direttore di macchina, salvo in caso di forza maggiore e, in questo caso, per il minor tempo possibile.
2. Qualsiasi dispensa concessa per un posto è rilasciata solo ad una persona debitamente abilitata ad occupare il posto immediatamente sottostante. Nei casi in cui non sia prescritta l'abilitazione per il posto sottostante, la dispensa può essere rilasciata ad una persona la cui qualificazione e pratica siano, a giudizio delle autorità competenti, di completa equivalenza ai requisiti per il posto da occupare a patto che, se tale persona non possiede un appropriato certificato, le sia prescritto di superare una prova accettata dalle autorità competenti quale dimostrazione che tale dispensa può essere rilasciata senza correre rischi. Inoltre, le autorità competenti si assicurano che, non appena possibile, il posto in questione sia occupato dal titolare di un appropriato certificato.
Articolo 16
Responsabilità degli Stati membri in ordine alla formazione e alla valutazione.
1. Gli Stati membri designano le autorità o gli organismi che:
- forniscono la formazione di cui all'articolo 3,
- organizzano e/o controllano le prove, se del caso,
- rilasciano i certificati di idoneità di cui all'articolo 10,
- concedono le dispense di cui all'articolo 15.
2. Gli Stati membri assicurano quanto segue:
a) Tutte le attività di formazione e valutazione della gente di mare:
1) devono essere strutturate secondo programmi scritti che indichino, tra l'altro, i metodi, i mezzi di insegnamento, le procedure e il materiale scolastico occorrenti per conseguire i livelli di competenza prescritti;
2) devono essere condotte, controllate, valutate e coadiuvate da persone qualificate conformemente alle lettere d), e) ed f);
b) Le persone incaricate di attività di formazione in servizio o a valutazione a bordo di una nave possono condurre tali attività solo quando esse non ostacolino la normale conduzione della nave ed essi possono dedicare il loro tempo e la loro attenzione alle predette attività;
c) Gli insegnanti, i supervisori e gli esaminatori devono essere adeguatamente qualificati per gli specifici tipi e livelli delle attività di formazione o di valutazione delle competenze della gente di mare da condursi sia a bordo che a terra;
d) Chiunque svolga attività di formazione in servizio per la gente di mare, a bordo o a terra, valida al fine di ottenere un certificato di abilitazione ai sensi della presente direttiva deve:
1) essere in grado di comprendere il programma di formazione e gli obiettivi di formazione specifici del particolare tipo di formazione impartita;
2) essere qualificato per i compiti per i quali la formazione è impartita;
3) se la formazione è impartita con l'ausilio di simulatori:
i) aver ricevuto un'istruzione adeguata circa le tecniche d'insegnamento che comportano l'uso di simulatori e
ii) aver accumulato sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato;
e) Chiunque sia responsabile della supervisione della formazione in servizio della gente di mare valida al fine di ottenere un certificato deve avere un piena comprensione del programma di formazione e degli obiettivi specifici di ogni tipo di formazione impartita;
f) Chiunque effettui attività di valutazione in servizio delle competenze della gente di mare, a bordo o a terra, valida al fine di ottenere un certificato deve:
1) avere un livello adeguato di conoscenza e comprensione delle competenze che è chiamato a valutare;
2) essere abilitato ai compiti oggetto di valutazione;
3) aver ricevuto un'istruzione adeguata circa i metodi e le pratiche di valutazione;
4) aver acquisito sufficiente esperienza pratica nell'attività di valutazione;
5) quando l'attività di valutazione è effettuata con l'ausilio di simulatori, aver maturato sufficiente esperienza pratica nell'attività di valutazione con il particolare tipo di simulatore utilizzato, sotto la supervisione e con soddisfazione di un esaminatore esperto;
g) Quando uno Stato membro riconosce un corso di formazione, un istituto di formazione o una qualificazione impartita da un istituto di formazione, come requisiti validi ai fini del rilascio di un certificato, le qualifiche e l'esperienza degli insegnanti e degli esaminatori sono disciplinati dalle disposizioni sui livelli di qualità di cui all'articolo 9. Tali qualifiche, l'esperienza e l'applicazione dei livelli di qualità devono comportare un'adeguata formazione nelle tecniche d'insegnamento e nei metodi e nelle pratiche di formazione e valutazione ed essere conformi a tutte le disposizioni applicabili delle lettere d), e) e f).
Articolo 17
Comunicazione a bordo.
Gli Stati membri assicurano che:
a) fatte salve le lettere b) e d), a bordo di tutte le navi battenti la bandiera di uno Stato membro siano previsti in qualsiasi momento strumenti idonei ad un'efficace comunicazione orale per scopi di sicurezza fra tutti i membri dell'equipaggio della nave, in particolare ai fini di una ricezione e di una comprensione tempestive e corrette delle comunicazioni e delle disposizioni;
b) a bordo di tutte le navi da passeggeri battenti la bandiera di uno Stato membro, e di tutte le navi da passeggeri provenienti da e/o dirette ad un porto di uno Stato membro, sia stabilita e iscritta nel registro di bordo una lingua di lavoro, al fine di garantire prestazioni efficaci dell'equipaggio in materia di sicurezza.
La compagnia o il comandante, come opportuno, determinano la lingua di lavoro appropriata. Ciascuna delle persone che prestano servizio a bordo è tenuta a comprendere e, se del caso, a impartire ordini e istruzioni nonché a riferire in tale lingua.
Se la lingua di lavoro non è una lingua ufficiale dello Stato membro, tutti i piani e gli elenchi da affiggere devono includere una traduzione nella lingua di lavoro;
c) a bordo delle navi da passeggeri il personale incaricato nel ruolo d'appello di aiutare i passeggeri in situazioni di emergenza sia facilmente individuabile e dotato di capacità di comunicazione sufficienti per questo scopo in base a un'adeguata combinazione dei seguenti criteri:
i) la lingua utilizzata o le lingue utilizzate dai passeggeri delle principali nazionalità trasportati su una rotta determinata;
ii) la probabilità che la capacità di utilizzare un elementare vocabolario di inglese per impartire istruzioni basilari possa consentire di comunicare con un passeggero che necessiti aiuto, sia che il passeggero e il membro dell'equipaggio abbiano o meno un lingua in comune;
iii) l'eventuale necessità di comunicare in situazioni di emergenza con altri mezzi (ad esempio con dimostrazioni, gesti, ovvero richiamando l'attenzione sull'ubicazione delle istruzioni, dei punti di raccolta, dei dispositivi di salvataggio o delle vie d'uscita) allorché la comunicazione orale è inattuabile;
iv) la misura in cui sono state fornite istruzioni di sicurezza complete ai passeggeri nella o nelle loro madrelingue;
v) le lingue in cui gli annunci di emergenza possono essere trasmessi in situazioni critiche o durante esercitazioni per fornire accurate direttive ai passeggeri e facilitare ai membri dell'equipaggio l'assistenza dei passeggeri;
d) a bordo delle petroliere, delle chimichiere e delle gasiere battenti bandiera di uno Stato membro, il comandante, gli ufficiali e i marinai siano in grado di comunicare tra loro in una o più lingue di lavoro comuni;
e) siano previsti adeguati strumenti per la comunicazione tra la nave e le autorità di terra. Tali comunicazioni si svolgono conformemente al capitolo V, regola 14, paragrafo 4, della Convenzione SOLAS (18).
f) quando effettuano un controllo ai sensi della direttiva 95/21/CE nella loro qualità di Stato d'approdo, gli Stati membri controllino anche che le navi battenti bandiera di uno Stato membro osservino il presente articolo.
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(18) Lettera così sostituita dall'articolo 1 della direttiva 2003/103/CE.
Articolo 18
Riconoscimento di certificati.
[1. Il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri dei certificati di cui all'articolo 4 appartenenti alla gente di mare che sono cittadini di Stati membri è soggetto alle disposizioni delle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE.] (19).
[2. Il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri dei certificati di cui all'articolo 4 detenuti da appartenenti alla gente di mare che non sono cittadini degli Stati membri è parimenti soggetto alle disposizioni delle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE.] (20).
3. I marittimi che non possiedono il certificato di cui all'articolo 4 possono essere autorizzati a prestare servizio a bordo di navi che battono bandiera di uno Stato membro, purché sia stata adottata, mediante la procedura definita in appresso, una decisione sul riconoscimento del loro certificato adeguato.
a) Uno Stato membro che intende riconoscere, mediante convalida, un certificato adeguato rilasciato da un paese terzo ad un comandante, ufficiale o radiooperatore per prestare servizio a bordo di una nave battente la propria bandiera presenta alla Commissione una domanda motivata di riconoscimento del paese terzo in questione.
La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima (in prosieguo denominata "l'Agenzia") , e con l'eventuale partecipazione degli Stati membri interessati, provvede a raccogliere le informazioni di cui all'allegato II e procede ad una valutazione dei sistemi di formazione e di abilitazione del paese terzo per il quale è stata presentata una domanda di riconoscimento al fine di verificare se tale paese soddisfa tutti i requisiti della Convenzione STCW e se siano state adottate le misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati.
b) La Commissione decide in merito al riconoscimento di un paese terzo secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento. Una volta concesso, il riconoscimento è valido fatto salvo l'articolo 18 bis.
c) Se, entro il termine di cui alla lettera b) , non è adottata alcuna decisione in merito al riconoscimento del paese terzo in questione, lo Stato membro che ha presentato la domanda può decidere di riconoscere detto paese terzo su base unilaterale fino a quando non sarà stata adottata una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.
d) Uno Stato membro può decidere, in relazione alle navi battenti la propria bandiera, di convalidare i certificati rilasciati da paesi terzi riconosciuti dalla Commissione, tenendo conto delle disposizioni di cui all'allegato II, punti 4 e 5.
e) Restano validi i riconoscimenti dei certificati rilasciati da paesi terzi riconosciuti, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, entro il [~] [*]. Detti riconoscimenti possono essere utilizzati da tutti gli Stati membri, a condizione che la Commissione non li revochi successivamente in virtù dell'articolo 18 bis.
f) La Commissione elabora e tiene aggiornato un elenco dei paesi terzi riconosciuti. L'elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C (21).
4. Nonostante il disposto dell'articolo 5, paragrafo 6 uno Stato membro può, se le circostanze lo richiedono, autorizzare un appartenente alla gente di mare a prestare servizio in una qualità che non sia quella di ufficiale radio o di radiooperatore, ad eccezione dei casi previsti dalle norme radio, per un periodo di non oltre tre mesi a bordo di una nave battente la sua bandiera, quando egli sia in possesso di un certificato adeguato valido emesso e convalidato a norma di legge da un paese terzo che non è ancora stato convalidato dallo Stato membro interessato ai fini dell'abilitazione a prestare servizio a bordo di navi battenti la sua bandiera. In tal caso, deve essere prontamente fornita la prova documentale dell'avvenuta presentazione della domanda di convalida alle competenti autorità.
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[*] 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.
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(19) Paragrafo soppresso dall'articolo 4 della direttiva 2005/45/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.
(20) Paragrafo soppresso dall'articolo 4 della direttiva 2005/45/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.
(21) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2003/103/CE.
Articolo 18 bis (22)
1. Fatti salvi i criteri stabiliti nell'allegato II, quando uno Stato membro ritiene che un paese terzo riconosciuto non soddisfa più i requisiti della Convenzione STCW, ne informa quanto prima la Commissione, precisando i motivi. La Commissione sottopone immediatamente il caso al comitato di cui all'articolo 23.
2. Fatti salvi i criteri stabiliti nell'allegato II, quando la Commissione ritiene che un paese terzo riconosciuto non soddisfa più i requisiti della Convenzione STCW, ne informa quanto prima gli Stati membri, precisando i motivi. La Commissione sottopone immediatamente il caso al comitato di cui all'articolo 23.
3. Quando uno Stato membro intende revocare la convalida di tutti i certificati rilasciati da un paese terzo ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, motivando debitamente la propria intenzione.
4. La Commissione, assistita dall'Agenzia, riesamina il riconoscimento del paese terzo in questione per verificare se questo è venuto meno alle prescrizioni della Convenzione STCW.
5. Quando sussistono indizi che uno determinato istituto di formazione marittima non soddisfa più le prescrizioni della Convenzione STCW, la Commissione notifica al paese interessato che il riconoscimento dei certificati di detto paese è revocato entro due mesi, fatta salva l'adozione di misure per assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni della Convenzione STCW.
6. La decisione in merito alla revoca del riconoscimento viene presa secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, entro due mesi dalla data della comunicazione effettuata dallo Stato membro. Gli Stati membri interessati prendono le misure adeguate ai fini dell'attuazione della decisione.
7. Resta valida la convalida che attesta il riconoscimento dei certificati rilasciati a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, prima della data in cui è adottata la decisione di revocare il riconoscimento del paese terzo. I marittimi titolari di detta convalida non possono tuttavia esigere una convalida che attesti loro una qualifica più elevata, salvo quando detta rivalutazione è fondata unicamente su un'esperienza supplementare di servizio in mare.
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(22) Articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2003/103/CE.
Articolo 18 ter (23)
1. La Commissione, assistita dall'Agenzia, procede regolarmente, ed almeno ogni cinque anni, ad una rivalutazione dei paesi terzi riconosciuti secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera b) , compresi quelli indicati all'articolo 18, paragrafo 3, lettera f) , per verificare se soddisfano i pertinenti criteri stabiliti dall'allegato II e se sono state adottate le misure adeguate di prevenzione delle frodi in materia di certificati di abilitazione.
2. La Commissione definisce i criteri di priorità per la valutazione dei paesi terzi sulla base dei dati risultanti dal controllo dello Stato di approdo ai sensi dell'articolo 20 e dalle relazioni concernenti i risultati di valutazioni indipendenti comunicate dai paesi terzi ai sensi della sezione A-I/7 del codice STCW.
3. La Commissione presenta agli Stati membri una relazione sui risultati della valutazione.
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(23) Articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2003/103/CE.
Articolo 19
Controllo dello Stato di approdo.
1. Le navi, indipendentemente dalla bandiera che battono ed eccetto i tipi di nave esclusi dall'articolo 2, sono soggette, mentre si trovano nei porti di uno Stato membro, al controllo dello Stato di approdo da parte di funzionari debitamente autorizzati da quest'ultimo per verificare che tutta la gente di mare che presta servizio a bordo ed è tenuta ad avere un certificato ai sensi della convenzione STCW possieda tale certificato o ne sia stata validamente dispensata.
2. Nell'esercitare il controllo dello Stato di approdo ai sensi della presente direttiva gli Stati membri assicurano che siano applicate tutte le pertinenti disposizioni e procedure della direttiva 95/21/CE.
Articolo 20
Procedure di controllo dello Stato di approdo.
1. Fatta salva la direttiva 95/21/CE, le ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo ai sensi dell'articolo 19 sono limitate a:
- verificare che tutta la gente di mare che presta servizio a bordo e deve essere abilitata ai sensi della convenzione STCW possieda un certificato adeguato o ne sia stata validamente dispensata, oppure fornisca prova documentale di aver presentato domanda di convalida attestante il riconoscimento del certificato delle autorità dello Stato di bandiera,
- verificare che il numero e i certificati della gente di mare che presta servizio a bordo siano conformi alle norme in materia di sicurezza previste dello Stato di bandiera.
2. La valutazione, in conformità della parte A del codice STCW, dell'idoneità della gente di mare in servizio sulla nave a mantenere le norme tecniche di guardia stabilite dalla convenzione STCW, è effettuata qualora vi siano fondati motivi per ritenere che tali norme non siano mantenute per uno dei seguenti motivi:
- la nave è stata coinvolta in una collisione, in un arenamento o in un incagliamento,
- si è verificato, durante la navigazione o mentre la nave era alla fonda o all'ormeggio, uno scarico illecito di sostanze dalla nave in violazione di convenzioni internazionali,
- la nave è stata manovrata in maniera irregolare o pericolosa per la sicurezza contravvenendo a disposizioni in materia di rotta adottate dall'IMO o a pratiche e procedure concernenti la sicurezza della navigazione,
- le condizioni di esercizio della nave sono tali da costituire un pericolo per le persone, le cose o l'ambiente,
- un certificato è stato ottenuto con la frode o il possessore di un certificato non è la persona cui questo è stato originariamente rilasciato,
- la nave batte la bandiera di un paese che non ha ratificato la convenzione STCW o il comandante, gli ufficiali o i marinari sono in possesso di certificati rilasciati da un paese terzo che non ha ratificato la convenzione STCW.
3. Nonostante la verifica del certificato, la valutazione di cui al paragrafo 2 può imporre alla gente di mare di dimostrare le rispettive competenze in relazione alle funzioni assegnate a ciascuno. Tale dimostrazione può includere la verifica dell'osservanza delle prescrizioni operative in materia di guardia e della capacità di ciascun marittimo di reagire adeguatamente nei casi di emergenza al livello delle proprie competenze.
Articolo 21
Fermo.
Fatta salva la direttiva 95/21/CE, le seguenti carenze, nella misura in cui il funzionario che effettua il controllo dello Stato di approdo abbia stabilito che esse costituiscono un pericolo per le persone, le cose o l'ambiente, sono gli unici motivi ai sensi della presente direttiva per i quali uno Stato membro decide il fermo di una nave:
a) la gente di mare non possiede certificati o certificati adeguati, non è stata validamente esentata né fornisce prova documentale di aver presentato domanda di convalida attestante il riconoscimento del certificato alle autorità dello Stato di bandiera;
b) non sono state rispettate le norme applicabili in materia di sicurezza prescritte dallo Stato di bandiera;
c) non sono state rispettate le prescrizioni in materia di guardia in navigazione o in macchina specificamente applicabili alla nave da parte dello Stato di bandiera;
d) in una guardia manca una persona abilitata al funzionamento di dispositivi essenziali per la sicurezza della navigazione, per la sicurezza delle radiocomunicazioni o per la prevenzione dell'inquinamento marino;
e) non è stata comprovata l'idoneità professionale per i compiti imposti alla gente di mare quanto alla sicurezza della nave e alla prevenzione dell'inquinamento;
f) non è possibile assegnare al primo turno di guardia all'inizio del viaggio e ai turni di guardia successivi persone sufficientemente riposate e comunque idonee al servizio.
Articolo 21 bis (24)
Controllo periodico dell'adempimento.
La Commissione, fatti salvi i poteri ad essa conferiti dall'articolo 226 del trattato, verifica regolarmente ed almeno ogni cinque anni, con l'assistenza dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita con regolamento (CE) n. 1406/2002, che gli Stati membri adempiano alle norme minime stabilite dalla presente direttiva.
------------------------
(24) Articolo inserito dall'articolo 4 della direttiva 2005/45/CE.
Articolo 21 ter (25)
Relazione sull'ottemperanza.
Entro il 20 ottobre 2010, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione elaborata in base alle informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 21 bis. Nella relazione, la Commissione analizza lo stato di adempimento degli Stati membri alla presente direttiva e, qualora necessario, presenta proposte per misure supplementari.
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(25) Articolo inserito dall'articolo 4 della direttiva 2005/45/CE.
Articolo 22
Modifiche.
1. La presente direttiva può essere modificata secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, per rendere applicabili, ai fini della direttiva stessa, le modifiche dei codici internazionali di cui all'articolo 1, punti 16, 17, 18, 23 e 24 entrate successivamente in vigore. La presente direttiva può essere modificata secondo la stessa procedura anche per rendere applicabili, ai fini della direttiva stessa, eventuali pertinenti modifiche della legislazione comunitaria (26).
2. Il Consiglio deciderà, conformemente alle condizioni stabilite dal trattato, l'eventuale modifica dell'allegato II deliberando su proposta della Commissione, entro il 25 maggio 2003, alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva.
3. Dopo l'adozione di nuovi strumenti o protocolli della convenzione STCW, il Consiglio, tenuto conto delle procedure parlamentari degli Stati membri e delle procedure pertinenti in ambito IMO, decide su proposta della Commissione in merito alle modalità di ratifica di questi nuovi strumenti o protocolli e vigila a che siano applicati uniformemente e simultaneamente negli Stati membri.
4. Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 1 possono essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (27).
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(26) Frase aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 2003/103/CE.
(27) Comma aggiunto dall'articolo 11 della direttiva 2002/84/CE.
Articolo 23
Procedura del Comitato.
1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002(28).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato in otto settimane.
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
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(28) Paragrafo così sostituito dall'articolo 11 della direttiva 2002/84/CE.
Articolo 24
Disposizioni transitorie.
1. Fino al 1° febbraio 2002 gli Stati membri possono continuare a rilasciare, riconoscere e convalidare certificati in conformità delle norme applicabili prima del 1° febbraio 1997, relativamente alla gente di mare che ha iniziato un servizio di navigazione riconosciuto e corsi di istruzione o di formazione riconosciuti prima del 1° agosto 1998.
2. Fino al 1° febbraio 2002 gli Stati membri possono continuare a rinnovare e prorogare certificati e convalide in conformità delle disposizioni applicabili prima del 1° febbraio 1997.
3. Qualora uno Stato membro rinnovi o proroghi ai sensi dell'articolo 11 un certificato rilasciato originariamente in conformità delle disposizioni applicabili prima del 1° febbraio 1997 esso ha facoltà di sostituire i limiti di tonnellaggio indicati nel certificato originale come segue:
1) "200 tonnellate di stazza lorda registrata" può essere sostituito con "500 tonnellate di stazza lorda";
2) "1.600 tonnellate di stazza lorda registrata" può essere sostituito con "3.000 tonnellate di stazza lorda".
Articolo 25
Sanzioni.
Gli Stati membri istituiscono un sistema di sanzioni per i casi di inosservanza delle norme nazionali adottate in attuazione degli articoli 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, paragrafi 3 e 4, 19, 20, 21 e 24 e allegati I e II, e prendono i provvedimenti necessari per assicurarne la concreta applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Articolo 26
Comunicazione.
Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
Articolo 27
Abrogazione.
1. La direttiva 94/58/CE, come modificata dalla direttiva di cui allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione, cui all'allegato III, parte B.
2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e debbono essere letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.
Articolo 28
Entrata in vigore.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 29
Destinatari.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 4 aprile 2001.
Per il Parlamento europeo
La Presidente
N. Fontaine
Per il Consiglio
Il Presidente
B. Rosengren
Allegato I
Requisiti per la formazione di cui all'articolo 3 fissati dalla convenzione STCW
Capo I
Disposizioni generali
1. Le regole di cui al presente allegato sono integrate dalle disposizioni vincolanti contenute nella parte A del codice STCW, ad eccezione del capitolo VIII, regola VIII/2.
Qualsiasi riferimento a un requisito previsto da una regola va inteso come riferimento anche alla sezione corrispondente della parte A del codice STCW.
1 bis. Gli Stati membri assicurano che i marittimi siano in possesso delle adeguate competenze linguistiche, come indicato nelle sezioni A-II/1, A-III/1, A-IV/2 e A-II/4 del codice STCW, necessarie allo svolgimento delle loro specifiche mansioni sulle navi battenti bandiera di uno Stato membro ospitante (29).
2. La parte A del codice STCW indica i livelli di competenza che devono essere dimostrati dai candidati al rilascio e alla convalida di certificati abilitanti in virtù delle disposizioni della convenzione STCW. Per chiarire il nesso tra le disposizioni sull'abilitazione alternativa del capo VII e le disposizioni sulle abilitazioni dei capi II, III e IV, le idoneità specificamente indicate nei livelli di competenza sono state raggruppate nelle sette funzioni seguenti:
1) Navigazione
2) Maneggio e stivaggio del carico
3) Controllo del governo della nave e assistenza alle persone a bordo
4) Macchine e motori marini
5) Apparecchiature elettriche, elettroniche e di controllo
6) Manutenzione e riparazioni
7) Radiocomunicazioni
ai seguenti livelli di responsabilità:
1) Livello dirigenziale
2) Livello operativo
3) Livello ausiliario.
Le funzioni e i livelli di competenza sono definiti dai sottotitoli delle tavole dei livelli di competenza contenute nella parte A, capi II, III e IV del codice STCW.
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(29) Paragrafo inserito dall'articolo 4 della direttiva 2005/45/CE.
Capo II
Comandante e sezione di coperta
Regola II/1
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione degli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi di 500 o più tonnellate di stazza lorda
1. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione che presti servizio su navi marittime di 500 o più TSL deve possedere un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. avere almeno 18 anni;
2.2. aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a un anno nell'ambito di un programma di formazione riconosciuto, in cui sia compresa attività di formazione a bordo conformemente alle prescrizioni della sezione A-II/1 del codice STCW, e che sia documentato in un registro di formazione riconosciuto, oppure aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a tre anni;
2.3. aver prestato, durante il prescritto servizio di navigazione, servizi di guardia sul ponte sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale qualificato per almeno sei mesi;
2.4. avere i requisiti applicabili previsti dalle regole del capitolo IV, ove prescritti per l'espletamento dei servizi radio definiti in conformità delle norme radio;
2.5. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/1 del codice STCW.
Regola II/2
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione dei comandanti e dei primi ufficiali di coperta di navi di 500 o più tonnellate di stazza lorda
Comandante e primo ufficiale di coperta di navi di 3.000 o più TSL
1. Ogni comandante e primo ufficiale di coperta di navi marittime di 3.000 o più TSL devono possedere un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. avere i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di 500 o più TSL ed aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto in quel compito:
2.1.1. per l'abilitazione quale primo ufficiale di coperta, per non meno di 12 mesi;
2.1.2. per l'abilitazione quale comandante, per non meno di 36 mesi; tuttavia questo periodo può essere ridotto a non meno di 24 mesi se almeno 12 mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualità di primo ufficiale di coperta;
2.2. avere frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti e i primi ufficiali di coperta di navi di 3.000 e più TSL.
Comandante e primo ufficiale di coperta di navi tra le 500 e le 3.000 TSL
3. Ogni comandante e primo ufficiale di coperta di navi marittime tra le 500 e le 3.000 TSL deve possedere un certificato adeguato.
4. Ogni candidato all'abilitazione deve:
4.1. per l'abilitazione quale primo ufficiale di coperta, possedere i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di 500 o più TSL;
4.2. per l'abilitazione quale comandante, possedere i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di 500 o più TSL ed aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto in quel compito per non meno di 36 mesi; tuttavia questo periodo può essere ridotto a non meno di 24 mesi se almeno 12 mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualità di primo ufficiale di coperta;
4.3. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di formazione riconosciuta e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti e i primi ufficiali di coperta di navi tra le 500 e le 3.000 TSL.
Regola II/3
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di ufficiali responsabili della guardia di navigazione e di comandanti di navi di TSL inferiore a 500
Navi non adibite a viaggi costieri
1. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione che presti servizio su una nave marittima di stazza lorda inferiore a 500 t non adibita a viaggi costieri deve possedere un certificato adeguato per navi di 500 o più TSL.
2. Ogni comandante in servizio su una nave marittima di stazza lorda inferiore a 500 t non adibita a viaggi costieri deve possedere un certificato adeguato per il servizio in qualità di comandante di navi tra le 500 e le 3.000 TSL.
Navi adibite a viaggi costieri
Ufficiale responsabile della guardia di navigazione
3. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi marittime di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve possedere un certificato adeguato.
4. Ogni candidato all'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi marittime di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve:
4.1. avere almeno 18 anni;
4.2. aver effettuato:
4.2.1. un addestramento speciale, ivi compreso un adeguato periodo di servizio di navigazione, come stabilito dall'amministrazione, oppure
4.2.2. un servizio di navigazione riconosciuto nella sezione di coperta per un periodo non inferiore a tre anni;
4.3. avere i requisiti applicabili prescritti dalle regole del capo IV, ove necessari per espletare i servizi radio definiti in conformità delle norme radio;
4.4. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/3 del codice STCW per gli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri.
Comandante
5. Ogni comandante che presti servizio su navi marittime di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve possedere un certificato adeguato.
6. Ogni candidato all'abilitazione in qualità di comandante di navi marittime di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve:
6.1. avere almeno 20 anni;
6.2. aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione per un periodo di non meno di 12 mesi;
6.3. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/3 del codice STCW per i comandanti di navi di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri.
7. Dispense
L'amministrazione, se considera che le dimensioni di una nave e le condizioni di viaggio siano tali da rendere l'applicazione di tutti i requisiti previsti alla presente regola e alla sezione A-II/3 del codice STCW esorbitanti o inattuabili, può, nella misura che ritiene opportuna, dispensare il comandante e l'ufficiale responsabile della guardia di navigazione su tale nave o classe di navi da alcuni dei requisiti, tenendo presente la sicurezza di tutte le navi che potrebbero essere operanti nelle stesse acque.
Regola II/4
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione dei marinai facenti parte di una guardia di navigazione
1. Ogni marinaio facente parte di una guardia di navigazione su navi marittime di 500 o più TSL, che non sia un marinaio che stia compiendo la formazione o un marinaio i cui compiti, mentre è di guardia, sono di natura che non richiede specializzazione, deve possedere un certificato adeguato allo svolgimento dei propri compiti.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. avere almeno 16 anni;
2.2. aver effettuato:
2.2.1. un servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno sei mesi di formazione e di pratica, oppure
2.2.2. un addestramento speciale, a terra o a bordo, comprendente un periodo di servizio di navigazione riconosciuto che non sia inferiore a due mesi;
2.3. avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/4 del codice STCW.
3. Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di cui ai paragrafi 2.2.1 e 2.2.2 devono essere associati con funzioni attinenti alla guardia di navigazione e comportare l'esecuzione di compiti sotto la supervisione diretta del comandante, dell'ufficiale responsabile della guardia di navigazione o di un marinaio qualificato.
4. Uno Stato membro può ritenere che un appartenente alla gente di mare abbia i requisiti previsti dalla presente regola quando ha prestato servizio nella qualità pertinente nella sezione di coperta per un periodo di almeno un anno nel corso del quinquennio che precede l'entrata in vigore della convenzione STCW per quello Stato membro.
Capo III
Reparto macchine
Regola III/1
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a ufficiale responsabile della guardia in macchina in un locale macchine presidiato o a ufficiale addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato
1. Ogni ufficiale responsabile della guardia in macchina in un locale macchine presidiato od ogni ufficiale di macchina addetto al servizio in un locale macchine periodicamente non presidiato, in servizio su navi marittime aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 kW, deve possedere un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. avere almeno 18 anni;
2.2. aver prestato non meno di sei mesi di servizio di navigazione nel reparto macchine in conformità della sezione A-III/1 del codice STCW;
2.3. aver frequentato con esito positivo corsi di istruzione e di formazione riconosciuti della durata di almeno 30 mesi, comprendenti un periodo di formazione a bordo che sia documentato in un registro di formazione riconosciuto e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/1 del codice STCW.
Regola III/2
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a direttore di macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3.000 kW
1. Ogni direttore di macchina ed ogni primo ufficiale di macchina in servizio su navi marittime, aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3.000 kW, deve possedere un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. possedere i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia in macchina;
2.1.1. per l'abilitazione in qualità di primo ufficiale di macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a 12 mesi prestato come allievo ufficiale di macchina o ufficiale di macchina;
2.1.2. per l'abilitazione in qualità di direttore di macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a 36 mesi, di cui non meno di 12 mesi prestati in qualità di ufficiale di macchina in una posizione di responsabilità, essendo qualificato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina; e
2.2. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/2 del codice STCW.
Regola III/3
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a direttore di macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza compresa tra 750 e 3.000 kW
1. Ogni direttore di macchina ed ogni primo ufficiale di macchina, in servizio su navi marittime aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza compresa tra 750 e 3.000 kW, deve possedere un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. possedere i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia in macchina;
2.1.1. per l'abilitazione in qualità di primo ufficiale di macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a 12 mesi prestato come allievo ufficiale di macchina o ufficiale di macchina;
2.1.2. per l'abilitazione in qualità di direttore di macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a 24 mesi di cui non meno di 12 mesi essendo qualificato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina;
2.2. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/3 del codice STCW.
3. Ogni ufficiale di macchina che sia stabilito a prestare servizio come primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3.000 kW può prestare servizio come direttore di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza inferiore a 3.000 kW purché abbia prestato non meno di 12 mesi di servizio di navigazione riconosciuto in qualità di ufficiale di macchina in una posizione di responsabilità e il certificato attesti tale circostanza.
Regola III/4
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a marinaio facente parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato
1. Ogni marinaio facente parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato, su navi marittime aventi un apparato motore di potenza pari o superiore a 750 kW, che non sia un marinaio che stia compiendo la formazione o un marinaio i cui compiti sono di natura che non richiede specializzazione, deve possedere un certificato adeguato allo svolgimento dei propri compiti.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. avere almeno 16 anni;
2.2. aver effettuato:
2.2.1. un servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno sei mesi di formazione e di pratica; o
2.2.2. un addestramento speciale, a terra o a bordo, comprendente un periodo di servizio di navigazione riconosciuto che non sia inferiore a due mesi;
2.3. avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/4 del codice STCW.
3. Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di cui ai paragrafi 2.2.1 e 2.2.2 devono essere associati a funzioni attinenti alla guardia dei locali macchine e comportare l'esecuzione di compiti sotto la supervisione diretta di un ufficiale di macchina qualificato o di un marinaio qualificato.
4. Uno Stato membro può considerare che un appartenente alla gente di mare abbia i requisiti previsti alla presente regola quando ha prestato servizio nella qualità pertinente nel reparto macchine per un periodo di almeno un anno nel corso del quinquennio che precede l'entrata in vigore della convenzione STCW per quello Stato membro.
Capo IV
Personale addetto alle radiocomunicazioni e ai servizi radio
Nota esplicativa:
Le disposizioni obbligatorie relative alla guardia radio sono stabilite dalle norme radio e dalla convenzione SOLAS, nella versione modificata. Le disposizioni per la manutenzione delle apparecchiature radio figurano nella convenzione SOLAS, nella versione modificata, e negli orientamenti adottati dall'IMO.
Regola IV/1
Applicazione
1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, le disposizioni del presente capitolo si applicano al personale addetto ai servizi radio su navi che operano nell'ambito del sistema globale di soccorso e sicurezza in mare (GMDSS), come stabilito dalla convenzione SOLAS, nella versione modificata.
2. Fino al 1° febbraio 1999, il personale addetto ai servizi radio su navi già conformi alle disposizioni della convenzione SOLAS, in vigore anteriormente al 1° febbraio 1992, deve soddisfare le disposizioni della convenzione STCW in vigore anteriormente al 1° dicembre 1992.
3. Il personale addetto ai servizi radio su navi che non sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS contenute nel capitolo IV della convenzione SOLAS non è obbligato a conformarsi alle disposizioni del presente capitolo. Tuttavia, il personale addetto ai servizi radio su tali navi deve conformarsi alle norme radio. L'amministrazione provvede affinché siano rilasciati o riconosciuti certificati adeguati per il personale addetto ai servizi radio come prescritto dalle norme radio.
Regola IV/2
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione del personale addetto ai servizi radio GMDSS
1. Chiunque sia responsabile o incaricato dell'espletamento di servizi radio su navi tenute a partecipare al GMDSS deve possedere un certificato adeguato relativo al GMDSS, rilasciato o riconosciuto dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni delle norme radio.
2. Inoltre, ogni candidato all'abilitazione, a norma della presente regola, al servizio su navi che, ai sensi della convenzione SOLAS, nella versione modificata, devono disporre di un'apparecchiatura radio, deve:
2.1. avere almeno 18 anni;
2.2. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-IV/2 del codice STCW.
Capo V
Requisiti particolari relativi alla formazione del personale di taluni tipi di navi
Regola V/1
Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali e marinai di navi cisterna
1. Ufficiali e marinai addetti a compiti specifici e demandati ad assumere responsabilità in relazione al carico ed alle attrezzature per il carico su navi cisterna devono aver frequentato con esito positivo un corso a terra riconosciuto di lotta antincendio, oltre ai corsi di formazione previsti alla regola VI/1, e devono:
1.1. aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a tre mesi su navi cisterna, al fine di acquisire una sufficiente conoscenza delle norme operative in materia di sicurezza, oppure
1.2. aver frequentato un corso riconosciuto sulle problematiche specifiche delle navi cisterna comprendente almeno il programma previsto per detto corso alla sezione A-V/1 del codice STCW.
Tuttavia, l'amministrazione può ritenere sufficiente un periodo di servizio di navigazione sotto supervisione inferiore a quello prescritto al paragrafo 1.1, purché sussistano le seguenti condizioni:
1.3. il periodo non sia inferiore a un mese;
1.4. la nave cisterna abbia stazza lorda inferiore a 3.000 t;
1.5. la durata di ogni viaggio effettuato dalla nave durante il periodo considerato non ecceda le 72 ore;
1.6. le caratteristiche operative della nave cisterna, il numero di viaggi e le operazioni di carico e scarico effettuati nel periodo considerato consentano l'acquisizione di conoscenze e di esperienza pratica del medesimo livello.
2. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di carico, scarico, e sovrintenda alle operazioni di transito o maneggio del carico, oltre ad avere i requisiti di cui ai precedenti paragrafi 1.1 o 1.2, devono:
2.1. avere un'esperienza adeguata ai propri compiti, acquisita su navi cisterna dello stesso tipo di quella su cui prestano servizio;
2.2. aver seguito con esito positivo un programma di formazione specializzato, comprendente almeno le materie indicate alla sezione A-V/1 del codice STCW adeguate ai propri compiti sulla petroliera, chimichiera o gasiera su cui prestano servizio.
3. Entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore della convenzione STCW per uno Stato membro, si può ritenere che un appartenente alla gente di mare possegga i requisiti di cui al paragrafo 2.2 se ha prestato servizio in una qualifica pertinente a bordo di una nave cisterna del tipo considerato, per un periodo non inferiore a un anno, nel corso del quinquennio precedente.
4. L'amministrazione provvede affinché ai comandanti e agli ufficiali aventi i requisiti di cui ai paragrafi 1 o 2, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato adeguato o sia debitamente convalidato un certificato esistente. Ad ogni marinaio avente gli stessi requisiti deve essere parimenti rilasciato o convalidato un certificato.
Regola V/2
Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e all'abilitazione di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri ro-ro
1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri ro-ro che effettuano viaggi internazionali. Le amministrazioni determinano l'applicabilità dei requisiti di cui alla presente regola al personale che presta servizio su navi da passeggeri ro-ro che effettuano viaggi nazionali.
2. Prima di essere demandata a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi da passeggeri ro-ro, la gente di mare deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui ai paragrafi a 4 a 8infunzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.
3. Gli appartenenti alla gente di mare che sono tenuti a seguire i corsi di formazione di cui ai paragrafi 4, 7, e 8 devono, a intervalli non superiori a cinque anni, frequentare appositi corsi di aggiornamento o devono dimostrare di aver raggiunto gli standard di competenza previsti nei cinque anni precedenti (30).
4. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale addetto sul ruolo di bordo ad assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri ro-ro devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione delle operazioni di soccorso della folla, come specificato dalla sezione A-V/2, paragrafo 1, del codice STCW.
5. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati compiti e responsabilità specifici a bordo di navi da passeggeri ro-ro devono aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento specificamente indicato alla sezione A-V/2, paragrafo 2, del codice STCW.
6. Il personale incaricato di servire direttamente i passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi da passeggeri ro-ro deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di sicurezza specificamente indicati alla sezione A-V/2, paragrafo 3, del codice STCW.
7. I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, di carico, scarico e stivaggio del carico o di chiusura dei portelli dello scafo a bordo di navi da passeggeri ro-ro devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri, sicurezza del carico e protezione dello scafo, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 4, del codice STCW.
8. I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e qualunque altro responsabile della sicurezza dei passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri ro-ro devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di gestione delle situazioni di crisi e comportamento umano, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 5, del codice STCW.
9. Le amministrazioni provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati si sensi della presente regola.
Regola V/3 (31)
Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e all'abilitazione di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri diverse da quelle ro-ro
1) La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri, diverse da quelle ro-ro, che effettuano viaggi internazionali. Le amministrazioni determinano l'applicabilità dei requisiti di cui alla presente regola al personale che presta servizio su navi da passeggeri che effettuano viaggi nazionali.
2) Prima di essere assegnata a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi da passeggeri, la gente di mare deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui ai paragrafi da 4 a 8 in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.
3) Gli appartenenti alla gente di mare che sono tenuti a seguire i corsi di formazione di cui ai paragrafi 4, 7 e 8 devono, a intervalli non superiori a cinque anni, frequentare appositi corsi di aggiornamento o devono dimostrare di aver raggiunto gli standard di competenza previsti nei cinque anni precedenti.
4) Il personale indicato sul ruolo di bordo per assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione delle operazioni di soccorso della folla, come specificato dalla sezione A-V/3, paragrafo 1, del codice STCW.
5) I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati compiti e responsabilità specifici a bordo di navi da passeggeri devono aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento specificamente indicato alla sezione A-V/3, paragrafo 2, del codice STCW.
6) Il personale incaricato di servire direttamente i passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi da passeggeri deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di sicurezza specificamente indicati alla sezione A-V/3, paragrafo 3, del codice STCW.
7) I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati responsabilità specifiche per l'imbarco e lo sbarco di passeggeri devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri come specificato alla sezione A-V/3, paragrafo 4, del codice STCW.
8) I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e qualunque altro responsabile della sicurezza dei passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di gestione delle situazioni di crisi e comportamento umano, come specificato alla sezione A-V/3, paragrafo 5, del codice STCW.
9) Le amministrazioni provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati ai sensi della presente regola.
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(30) Paragrafo così modificato dall'articolo 1 della direttiva 2005/23/CE.
(31) Regola aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 2005/23/CE.
Capo VI
Funzioni relative alle situazioni d'emergenza, alla sicurezza sul lavoro, all'assistenza medica e alla sopravvivenza
Regola VI/1
Requisiti minimi obbligatori relativi all'addestramento, all'istruzione e alla formazione di base in materia di sicurezza per tutti gli appartenenti alle gente di mare
Alla gente di mare devono essere impartiti l'addestramento, l'istruzione o la formazione di base in materia di sicurezza conformemente al disposto della sezione A-VI/1 del codice STCW e la sua competenza deve essere adeguata al livello ivi indicato.
Regola VI/2
Requisiti minimi obbligatori per il rilascio di certificati di idoneità all'uso di mezzi di salvataggio (zattere, imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza)
1. Ogni candidato al rilascio di un certificato di idoneità all'uso di mezzi di salvataggio che non siano battelli di emergenza deve:
1.1. avere almeno 18 anni;
1.2. avere un servizio di navigazione riconosciuto di non meno di 12 mesi oppure aver frequentato un corso di formazione riconosciuto ed avere un servizio di navigazione riconosciuto di non meno di 6 mesi;
1.3. avere una competenza del livello prescritto alla sezione A-VI/2, paragrafi da 1 a 4, del codice STCW per il rilascio dei certificati di idoneità all'uso di mezzi di salvataggio.
2. Ogni candidato al rilascio di un certificato di idoneità all'uso di battelli di emergenza deve:
2.1. possedere un certificato di idoneità all'uso di mezzi di salvataggio che non siano battelli di emergenza;
2.2. aver frequentato un corso di formazione riconosciuto;
2.3. avere una competenza del livello previsto alla sezione A-VI/2, paragrafi da 5 a 8, del codice STCW per il rilascio dei certificati di idoneità all'uso di battelli di emergenza.
Regola VI/3
Requisiti minimi obbligatori relativi all'addestramento particolare nella lotta contro gli incendi
1. Gli appartenenti alla gente di mare addetti al controllo di operazioni antincendio devono avere superato un corso di perfezionamento in tecniche antincendio vertente in particolare sull'organizzazione, le tattiche e il comando in conformità delle disposizioni della sezione A-VI/3 del codice STCW e devono avere una competenza del livello ivi indicato.
2. Qualora l'addestramento particolare nella lotta contro gli incendi non sia previsto ai fini del rilascio di un certificato di abilitazione, deve essere rilasciato, a seconda del caso, un certificato speciale o un documento attestante che il titolare ha frequentato un corso di addestramento particolare nella lotta contro gli incendi.
Regola VI/4
Requisiti minimi obbligatori in materia di pronto soccorso e assistenza medica
1. Gli appartenenti alla gente di mare addetti al servizio di pronto soccorso a bordo di navi devono avere una competenza in materia di pronto soccorso medico del livello indicato alla sezione A-VI/4, paragrafi 1, 2 e 3, del codice STCW.
2. Gli appartenenti alla gente di mare addetti a prestare assistenza medica a bordo di navi devono avere una competenza in materia di assistenza medica del livello indicato alla sezione A-VI/4, paragrafi 4, 5 e 6, del codice STCW.
3. Qualora l'addestramento in materia di pronto soccorso o di assistenza medica non sia previsto ai fini del rilascio di un certificato di abilitazione, deve essere rilasciato, a seconda del caso, un certificato speciale o un documento attestante che il titolare ha frequentato un corso di addestramento in materia di pronto soccorso o di assistenza medica.
Capo VII
Certificati alternativi
Regola VII/1
Rilascio di certificati alternativi
1. In deroga ai requisiti per le abilitazioni di cui ai capi II e III dell'allegato, gli Stati membri hanno facoltà di rilasciare o autorizzare il rilascio di certificati diversi da quelli menzionati dalle regole dei suddetti capitoli, a condizione che:
1.1. le relative funzioni e gradi di responsabilità attestati dal certificato o dalla convalida dello stesso siano selezionati tra quelli indicati alle sezioni A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 e A-IV/2, del codice STCW ed identici a quelli ivi indicati;
1.2. i candidati abbiano frequentato con esito positivo i corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e abbiano le competenze dei livelli prescritti dalle pertinenti sezioni del codice STCW, conformemente al disposto della sezione A-VII/1 di detto codice, per le funzioni e i gradi di responsabilità che devono essere attestati da tali certificati e convalide;
1.3. i candidati abbiano prestato un servizio di navigazione riconosciuto adeguato all'esecuzione delle funzioni e ai gradi di responsabilità indicati nel certificato. La durata minima di tale servizio di navigazione deve essere equivalente alla durata del servizio di navigazione prescritto ai capi II e III dell'allegato. In ogni caso, la durata minima del servizio di navigazione non può essere inferiore a quella prescritta dalla sezione A-VII/2 del codice STCW;
1.4. i candidati all'abilitazione che dovranno svolgere funzioni di navigazione a livello operativo abbiano i requisiti applicabili di cui alle regole del capo IV, ove prescritti per l'espletamento dei servizi radio definiti in conformità delle norme radio;
1.5. i certificati siano rilasciati in conformità del disposto dell'articolo 11 e delle disposizioni del capo VII del codice STCW.
2. Nessun certificato ai sensi del presente capitolo può essere rilasciato prima che uno Stato membro abbia comunicato alla Commissione le informazioni prescritte dalla convenzione STCW.
Regola VII/2
Abilitazione della gente di mare
Qualunque appartenente alla gente di mare addetto ad una o più funzioni tra quelle indicate alle tabelle A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, del capitolo II o alle tabelle A-III/1, A-III/2, A-III/4, del capitolo III o A-IV/2 del capitolo IV del codice STCW deve possedere un certificato adeguato.
Regola VII/3
Principi che disciplinano il rilascio di certificati alternativi
1. Se uno Stato membro decide di rilasciare o autorizzare il rilascio di certificati alternativi, deve provvedere affinché siano rispettati i seguenti principi:
1.1. nessun sistema alternativo di abilitazione può essere posto in vigore se non offre garanzie di sicurezza in mare e di prevenzione dell'inquinamento di livello almeno equivalente a quello risultante dalle disposizioni dei precedenti capitoli;
1.2. qualsiasi sistema alternativo di abilitazione ai sensi del presente capitolo deve prevedere la possibilità di sostituire i certificati rilasciati ai sensi dello stesso con quelli rilasciati ai sensi dei precedenti capitoli.
2. Il principio della sostituibilità dei certificati di cui al paragrafo 1 garantisce che:
2.1. gli appartenenti alla gente di mare abilitati ai sensi del sistema di cui ai capitoli II e/o III e quelli abilitati ai sensi del capitolo VII siano in grado di prestare indifferentemente servizio su navi tradizionali od organizzate secondo altre forme;
2.2. la formazione della gente di mare non sia finalizzata a sistemi di organizzazione di bordo specifici in maniera tale da renderla inidonea a svolgere altrove la sua professione.
3. Il rilascio di qualunque certificato ai sensi del presente capitolo deve essere fondato sui seguenti principi:
3.1. il rilascio di certificati alternativi non deve essere finalizzato a:
3.1.1. ridurre il numero dei membri dell'equipaggio a bordo;
3.1.2. abbassare il livello di professionalità o le qualifiche della gente di mare; oppure
3.1.3. consentire l'assegnazione di compiti misti di ufficiale di guardia in macchina e di ufficiale di guardia navigazione al titolare di un solo certificato nell'arco di un solo turno di guardia;
3.2. alla persona in comando spetta il titolo di comandante; la posizione giuridica e l'autorità del comandante e di chiunque altro non possono essere pregiudicate dall'attuazione di sistemi di abilitazione alternativi.
4. I principi di cui ai paragrafi 1 e 2 della presente regola devono garantire il mantenimento delle competenze degli ufficiali sia di coperta che di macchina.
Allegato II (32)
Criteri per il riconoscimento di paesi terzi che hanno rilasciato un certificato o sotto la cui autorità è stato rilasciato un certificato di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a)
1. Il paese terzo deve essere parte della Convenzione STCW.
2. Il paese terzo deve essere stato identificato dal comitato per la sicurezza marittima dell'IMO come paese che ha pienamente adempiuto alle prescrizioni della Convenzione STCW.
3. La Commissione, assistita dall'Agenzia e con l'eventuale partecipazione degli Stati membri interessati, si è accertata, adottando tutte le misure necessarie, che possono includere l'ispezione di strutture e la verifica delle procedure, che siano pienamente soddisfatti i requisiti relativi al livello di competenza, al rilascio ed alla convalida dei certificati ed alla tenuta dei registri e che è stato stabilito un sistema di standard qualitativi conforme alla regola I/8 della Convenzione STCW.
4. Lo Stato membro non ha ancora concluso un accordo con il paese terzo interessato secondo cui ogni cambiamento significativo apportato alle disposizioni in materia di formazione e abilitazione oggetto della Convenzione STCW sarà tempestivamente notificato.
5. Gli Stati membri hanno preso misure volte ad assicurare che gli appartenenti alla gente di mare che presentano, a fini di riconoscimento, certificati per svolgere funzioni di livello superiore, abbiano una conoscenza adeguata della legislazione marittima dello Stato membro in relazione alle funzioni di livello superiore che sono autorizzati a svolgere.
6. Se uno Stato membro desidera completare la verifica della conformità di un paese terzo esaminando taluni istituti di formazione marittima deve procedere conformemente alle disposizioni della sezione A-I/6 del codice STCW.
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(32) Allegato così sostituito dall'allegato della direttiva 2003/103/CE.
Allegato III
Parte A
Direttiva abrogata e modificazione successiva
(di cui all'articolo 27)
Direttiva 94/58/CE del Consiglio (G.U.C.E. 12 dicembre 1994, n. L 319)
Direttiva 98/35/CE del Consiglio (G.U.C.E. 17 giugno 1998, n. L 172)
Parte B
Termini di attuazione in diritto nazionale
(di cui all'articolo 27)
Direttiva |
Termine d'attuazione |
94/58/CE |
31 dicembre 1995 |
98/35/CE |
25 maggio 1999 |
Allegato IV
Tavola di concordanza
Presente direttiva |
|
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4 |
Articolo 3 a, paragrafi 1, 2, e 3 |
Articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 3 a, paragrafo 4, punto 1 |
Articolo 5, paragrafo 4, lettera a) |
Articolo 3 a, paragrafo 4, punto 2 |
Articolo 5, paragrafo 4, lettera b) |
Articolo 3 a, paragrafi 5 e 6 |
Articolo 5, paragrafi 5 e 6 |
Articolo 3 a, paragrafo 7, punti 1), 2) e 3) |
Articolo 5, paragrafo 7, lettere a), b) e c) |
Articolo 3 a, paragrafi 8, 9 e 10 |
Articolo 5, paragrafi 8, 9, e 10 |
Articolo 4, lettere a) a z) |
Articolo 1, punti da 1 a 26 |
Articolo 4, lettera aa) |
Articolo 1, punto 27 |
Articolo 4, lettera ab) |
Articolo 1, punto 28 |
Articolo 4, lettera ac) |
Articolo 1, punto 29 |
Articolo 4, lettera ad) |
Articolo 1, punto 30 |
Articolo 4, lettera ae) |
Articolo 1, punto 31 |
Articolo 5 |
Articolo 6 |
Articolo 5 a |
Articolo 7 |
Articolo 5 b, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 8, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 5 b, paragrafo 3, punti 1), 2) e 3) |
Articolo 8, paragrafo 3, lettere a), b) e c) |
Articolo 5 b, paragrafo 4 |
Articolo 8, paragrafo 4 |
Articolo 5 c, paragrafo 1, punti da 1) a 4) |
Articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a d) |
Articolo 5 c, paragrafo 2, punti 1), 2) e 3) |
Articolo 9, paragrafo 2, lettere a), b) e c) |
Articolo 5 c, paragrafo 3 |
Articolo 9, paragrafo 3 |
Articolo 5 d, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 10, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 5 d, paragrafo 3, punti da 1) a 5) |
Articolo 10, paragrafo 3, lettere da a) a e) |
Articolo 5 d, paragrafo 4, punti 1 e 2 |
Articolo 10, paragrafo 4, lettere a) e b) |
Articolo 5 e, paragrafo 1, punti 1 e 2 |
Articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b) |
Articolo 5 e, paragrafi da 2 a 5 |
Articolo 11, paragrafi da 2 a 5 |
Articolo 5 f, paragrafo 1, punti 1), 2) e 3) |
Articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) e c) |
Articolo 5 f, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 5 g, paragrafo 1, punti da 1) a 5) |
Articolo 13, paragrafo 1, lettere da a) a e) |
Articolo 5 g, paragrafo 2 |
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 5 g, paragrafo 3, punto 1 |
Articolo 13, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 5 g, paragrafo 3, punto 1, lettere 1.1 e 1.2 |
Articolo 13, paragrafo 3, lettera a), punti i) e ii) |
Articolo 5 g, paragrafo 3, punto 2 |
Articolo 13, paragrafo 3, lettera b) |
Articolo 5 h |
Articolo 14 |
Articolo 6 |
Articolo 15 |
Articolo 7 |
Articolo 16 |
Articolo 8, punti 1), 2) e 3) |
Articolo 17, lettere a), b) e c) |
Articolo 8, punto 3, lettere da a) a e) |
Articolo 17, lettera c), punti da i) a v) |
Articolo 8, punti 4), 5) e 6) |
Articolo 17, lettere d), e) e f) |
Articolo 9 |
Articolo 18 |
Articolo 10 |
Articolo 19 |
Articolo 10 a |
Articolo 20 |
Articolo 11 |
Articolo 21 |
Articolo 12 |
Articolo 22 |
Articolo 13 |
Articolo 23 |
Articolo 13 a |
Articolo 24 |
- |
Articolo 25 [1] |
Articolo 14 |
Articolo 26 |
- |
Articolo 27 |
- |
Articolo 28 |
- |
Articolo 29 |
Allegato I |
Allegato I |
Allegato II |
Allegato II |
- |
Allegato III |
- |
Allegato IV |
[1] Direttiva 98/35/CE, articolo 2, paragrafo 3. |
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Reg.
(CE) n. 1406/2002 del 27 giugno 2002.
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia
europea per la sicurezza marittima
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(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 5 agosto 2002, n. L 208. Entrato in vigore il 25 agosto 2002.
(2) Testo rilevante ai fini del SEE.
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione (3),
visto il parere del Comitato economico e sociale (4),
visto il parere del Comitato delle regioni (5),
deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato (6),
considerando quanto segue:
(1) Nella Comunità sono stati adottati numerosi atti normativi volti a migliorare la sicurezza ed a prevenire l'inquinamento nei trasporti marittimi. Per risultare efficaci tali disposizioni devono essere correttamente ed uniformemente applicate in tutto il territorio comunitario. Ciò garantirà parità di condizioni, facendo sì che la concorrenza subisca minori distorsioni risultanti dall'esistenza di vantaggi economici per le navi non conformi agli standard, con beneficio dei soggetti marittimi coscienziosi.
(2) Alcuni dei compiti attualmente svolti a livello comunitario o nazionale potrebbero essere eseguiti da un organismo specializzato di esperti. Di fatto, vi è la necessità di un sostegno tecnico e scientifico e di solide competenze di alto livello per dare corretta applicazione alla legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima e prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi, per monitorare tale applicazione e per valutare l'efficacia delle misure in vigore. Occorre pertanto costituire un'Agenzia europea per la sicurezza marittima («l'Agenzia»), nel quadro delle esistenti strutture istituzionali comunitarie e dell'attuale equilibrio tra i poteri.
(3) L'Agenzia dovrebbe rappresentare, in termini generali, l'organismo tecnico in grado di fornire alla Comunità i mezzi necessari per intervenire efficacemente al fine di migliorare la sicurezza marittima nel suo complesso e le regole di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi. L'Agenzia dovrebbe assistere la Commissione nel costante processo di aggiornamento e sviluppo della legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima e prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi, e dovrebbe fornire il sostegno necessario per assicurare che tale legislazione trovi applicazione in tutto il territorio comunitario in maniera efficace e convergente, assistendo la Commissione nello svolgere i compiti attribuiti a quest'ultima dalla vigente e futura legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima e prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi.
(4) Per realizzare adeguatamente gli obiettivi per i quali l'Agenzia è istituita, è opportuno che essa svolga una serie di altri importanti compiti destinati a migliorare la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi nelle acque degli Stati membri. In tal senso, l'Agenzia dovrebbe collaborare con gli Stati membri per organizzare idonee attività di formazione sulle questioni del controllo dello Stato di approdo e di bandiera e per fornire assistenza tecnica per l'attuazione della legislazione comunitaria. Essa dovrebbe favorire la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione, come previsto dalla direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio, in particolare sviluppando e rendendo operativi i sistemi di informazione necessari ai fini degli obiettivi di tale direttiva e nelle attività di indagine su gravi incidenti marittimi. Essa dovrebbe fornire alla Commissione ed agli Stati membri informazioni e dati oggettivi, attendibili e comparabili sulla sicurezza marittima e sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi, tali da permettere loro di avviare le iniziative necessarie per migliorare le misure in vigore e per valutarne l'efficacia. Essa dovrebbe mettere le conoscenze comunitarie in materia di sicurezza marittima a disposizione degli Stati candidati all'adesione. Essa dovrebbe essere aperta alla partecipazione di tali Stati e di altri paesi terzi che hanno concluso accordi con la Comunità, qualora questi adottino ed attuino la legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi.
(5) L'Agenzia dovrebbe promuovere una più efficace cooperazione fra gli Stati membri e dovrebbe sviluppare e diffondere le migliori pratiche nella Comunità, contribuendo in tal modo a migliorare il sistema generale di sicurezza marittima nella Comunità e a ridurre il rischio di incidenti marittimi, di inquinamento marino e di perdita di vite umane in mare.
(6) Per svolgere correttamente i compiti assegnati all'Agenzia, è opportuno che il suo personale effettui visite presso gli Stati membri per monitorare nel suo complesso il funzionamento del sistema comunitario di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi. Dette visite dovrebbero svolgersi conformemente ad un orientamento che dovrà essere definito dal consiglio d'amministrazione dell'Agenzia e dovrebbero essere agevolate dalle autorità degli Stati membri.
(7) L'Agenzia dovrebbe applicare la pertinente legislazione comunitaria in materia di accesso del pubblico ai documenti e di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Essa dovrebbe fornire al pubblico e a qualsiasi parte interessata informazioni oggettive, affidabili e facilmente comprensibili in merito alla propria attività.
(8) In materia di responsabilità contrattuale dell'Agenzia, che è disciplinata dal diritto applicabile ai contratti da essa conclusi, dovrebbe essere competente a giudicare la Corte di giustizia conformemente alla clausola compromissoria contenuta nel contratto. La Corte di giustizia dovrebbe anche essere competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità extracontrattuale dell'Agenzia.
(9) Per garantire un efficace adempimento delle funzioni dell'Agenzia, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere rappresentati in un consiglio di amministrazione dotato dei necessari poteri di predisporre il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'appropriato regolamento finanziario, fissare procedure di lavoro trasparenti per l'adozione delle deliberazioni dell'Agenzia, approvare il suo programma di lavoro, esaminare richieste di assistenza tecnica da parte degli Stati membri, definire un orientamento per le visite negli Stati membri e nominare il direttore esecutivo. Tenendo conto della missione e dei compiti altamente tecnici e scientifici dell'Agenzia, è opportuno che il consiglio di amministrazione si componga di un rappresentante di ogni Stato membro e quattro rappresentanti della Commissione, membri con un alto livello di competenza. Ad ulteriore garanzia del massimo livello di competenza e di esperienza all'interno del consiglio di amministrazione, e al fine di coinvolgere i settori maggiormente interessati nei compiti dell'Agenzia, la Commissione dovrebbe nominare professionisti indipendenti di detti settori in qualità di membri del consiglio di amministrazione senza diritto di voto, in base al loro merito personale e alla loro esperienza nel campo della sicurezza marittima e della prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi, e non in quanto rappresentanti di particolari organizzazioni professionali.
(10) Per il corretto funzionamento dell'Agenzia è necessario che il suo direttore esecutivo sia nominato in base al merito e a documentate capacità amministrative e gestionali, nonché in ragione della competenza ed esperienza in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato da navi, e che adempia ai propri compiti con totale indipendenza e flessibilità per l'organizzazione del funzionamento interno dell'Agenzia. A tal fine egli dovrebbe predisporre e porre in essere tutti i passi necessari per assicurare che il programma di lavoro dell'Agenzia sia adeguatamente realizzato, preparare ogni anno un progetto di relazione generale da presentare al consiglio di amministrazione, fornire una stima delle entrate e delle spese dell'Agenzia e dare esecuzione al bilancio.
(11) Per garantire all'Agenzia piena autonomia ed indipendenza, è necessario dotarla di un bilancio autonomo le cui entrate sono essenzialmente costituite da contributi della Comunità.
(12) Negli ultimi anni, con la creazione di nuove agenzie decentrate, l'autorità di bilancio ha cercato di migliorare la trasparenza e il controllo sulla gestione dei fondi comunitari ad esse attribuiti, in particolare per quanto concerne l'iscrizione in bilancio dei diritti, il controllo finanziario, il potere di scarico, i contributi al regime pensionistico e la procedura di bilancio interna (codice di condotta). Analogamente, il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), dovrebbe applicarsi senza restrizioni all'Agenzia, che dovrebbe pure essere soggetta all'applicazione dell'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
(13) Entro cinque anni dalla data in cui l'Agenzia ha assunto le proprie funzioni, il consiglio di amministrazione dovrebbe commissionare una valutazione indipendente esterna al fine di valutare l'impatto del presente regolamento, dell'Agenzia e dei suoi metodi di lavoro nel garantire un elevato livello di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi,
hanno adottato il presente regolamento:
ha adottato il presente regolamento:
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(3) Pubblicata nella G.U.C.E. 24 aprile 2001, n. C 120 E e G.U.C.E. 30 aprile 2002, n. C 103 E.
(4) Pubblicato nella G.U.C.E. 7 agosto 2001, n. C 221.
(5) Pubblicato nella G.U.C.E. 14 dicembre 2001, n. C 357.
(6) Parere 14 giugno 2001 del Parlamento europeo (G.U.C.E. 28 febbraio 2002, n. C 53 E, posizione comune 7 marzo 2002 del Consiglio (G.U.C.E. 22 maggio 2002, n. C 119 E) e decisione 12 giugno 2002 del Parlamento europeo. Decisione 25 giugno 2002 del Consiglio.
Capitolo 1
Obiettivi e compiti
Articolo 1
Obiettivi.
1. Il presente regolamento istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima ("l'Agenzia"), al fine di assicurare un livello elevato, uniforme ed efficace di sicurezza marittima, di protezione marittima, entro i limiti delle funzioni di cui all'articolo 2, lettera b), punto iv), di prevenzione dell'inquinamento e di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi nella Comunità (7).
2. L'Agenzia fornisce agli Stati membri e alla Commissione l'assistenza tecnica e scientifica necessaria, nonché capacità di alto livello, per coadiuvarli nel dare corretta applicazione, nel settore della sicurezza marittima, della protezione marittima, entro i limiti dei compiti di cui all'articolo 2, lettera b), punto iv), e della prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi, alla legislazione comunitaria, nel monitorare tale applicazione e nel valutare l'efficacia delle misure in vigore (8).
3. L'Agenzia fornisce agli Stati membri e alla Commissione assistenza tecnica e scientifica nel settore dell'inquinamento, accidentale o intenzionale, causato dalle navi e sostiene su richiesta con mezzi supplementari, in un modo efficiente in termini di costi, i meccanismi d'intervento antinquinamento degli Stati membri, fatta salva la responsabilità degli Stati costieri di disporre di meccanismi d'intervento antinquinamento appropriati e nel rispetto della cooperazione esistente tra gli Stati membri in questo settore. Essa agisce a sostegno del quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali, istituito dalla decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2000, che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali e del meccanismo comunitario di cooperazione nel settore della protezione civile istituito dalla decisione 2001/792/CE/Euratom (9).
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(7) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 724/2004.
(8) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 724/2004.
(9) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 724/2004.
Articolo 2 (10)
Per assicurare che gli obiettivi indicati all'articolo 1 siano realizzati in modo appropriato, l'Agenzia svolge i seguenti compiti:
a) assiste la Commissione, se del caso, nei lavori preparatori per aggiornare e sviluppare la legislazione comunitaria in materia di sicurezza e di protezione marittima, di prevenzione dell'inquinamento e di intervento in caso di inquinamento causato dalle navi, con particolare riguardo all'evoluzione della relativa normativa internazionale.
Tale compito comprende l'analisi di progetti di ricerca realizzati nel settore della sicurezza marittima, della protezione marittima, della prevenzione dell'inquinamento e degli interventi contro l'inquinamento causato dalle navi;
b) assiste la Commissione nell'efficace attuazione, in tutto il territorio comunitario, della legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento e interventi contro l'inquinamento causato dalle navi. In particolare, l'Agenzia:
i) controlla nel suo insieme il funzionamento del regime comunitario di controllo dello Stato di approdo, compresa l'eventuale effettuazione di visite presso gli Stati membri, e suggerisce alla Commissione qualsiasi possibile miglioramento in tale settore;
ii) fornisce alla Commissione l'assistenza tecnica necessaria per partecipare ai lavori degli organismi tecnici del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo;
iii) assiste la Commissione nella realizzazione di qualsiasi altro compito assegnato a quest'ultima per effetto della vigente e futura legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e interventi contro tale inquinamento, in particolare la legislazione relativa alle società di classificazione, alla sicurezza delle navi passeggeri, nonché quella relativa alla sicurezza, alla formazione, alla certificazione e al servizio di guardia degli equipaggi delle navi, ivi compresa la verifica della conformità, da parte dei paesi terzi, alle disposizioni della convenzione internazionale del 1978 recante le norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia (Convenzione STCW) e delle misure adottate per la prevenzione delle frodi in relazione ai certificati di abilitazione;
iv) fornisce alla Commissione assistenza tecnica nello svolgimento delle funzioni ispettive assegnatele ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali. L'assistenza dell'Agenzia alla Commissione è limitata alle navi e alle pertinenti compagnie ed agli organismi di sicurezza riconosciuti autorizzati ad effettuare alcune attività in materia di sicurezza in tale contesto;
c) collabora con gli Stati membri per:
i) organizzare, se del caso, le opportune iniziative di formazione nelle materie di competenza dello Stato di approdo e dello Stato di bandiera;
ii) sviluppare soluzioni tecniche e fornire assistenza tecnica per l'attuazione della legislazione comunitaria;
iii) sostenere con mezzi supplementari, in modo efficiente in termini di costi, mediante il meccanismo comunitario di cooperazione nel settore della protezione civile istituito dalla decisione 2001/792/CE, Euratom, i propri interventi antinquinamento in caso di inquinamento causato dalle navi e dovuto a cause accidentali o intenzionali, quando è stata formulata una richiesta in tal senso. A tale proposito l'Agenzia assiste lo Stato membro colpito sotto l'autorità del quale sono effettuate le operazioni di disinquinamento;
d) facilita la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nei settori contemplati dalla direttiva 2002/59/CE.
In particolare, l'Agenzia:
i) promuove la cooperazione tra Stati rivieraschi nelle aree di navigazione interessate nei settori cui si applica tale direttiva;
ii) sviluppa e rende operativi i sistemi d'informazione necessari al raggiungimento degli obiettivi di cui a tale direttiva;
e) facilita la cooperazione tra Stati membri e Commissione nell'elaborazione, tenendo nel debito conto le differenze tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, di una metodologia comune di indagine sugli incidenti marittimi conformemente ai principi riconosciuti a livello internazionale, nel sostegno agli Stati membri nelle attività legate alle indagini relative a gravi incidenti marittimi e nell'analisi dei rapporti esistenti sugli accertamenti relativi ad incidenti;
f) fornisce alla Commissione e agli Stati membri informazioni e dati oggettivi, attendibili e comparabili sulla sicurezza marittima, sulla protezione marittima e sull'inquinamento causato dalle navi, per consentire loro di adottare le misure necessarie per migliorare i loro interventi in questo campo e di valutare l'efficacia delle misure in vigore. Rientrano tra tali compiti la rilevazione, registrazione e valutazione di dati tecnici nel campo della sicurezza marittima, della protezione marittima e del traffico marittimo nonché nel campo dell'inquinamento marino, sia accidentale che intenzionale, la sistematica utilizzazione delle banche dati esistenti, compreso il reciproco scambio di dati e, se del caso, la realizzazione di banche dati complementari. Sulla base dei dati raccolti, l'Agenzia assiste inoltre la Commissione nella pubblicazione semestrale delle informazioni relative alle navi cui è stato rifiutato l'accesso ai porti comunitari in applicazione della direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati Membri (controllo dello Stato di approdo); l'Agenzia assiste inoltre la Commissione e gli Stati membri nelle attività volte a migliorare l'identificazione delle navi che procedono a scarichi illeciti in acqua e l'applicazione delle relative sanzioni;
g) nel corso dei negoziati con Stati candidati all'adesione l'Agenzia può fornire assistenza tecnica per l'attuazione della legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, protezione marittima e prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi. L'Agenzia può anche fornire assistenza in caso di inquinamento marino accidentale o intenzionale che colpisca questi Stati, mediante il meccanismo comunitario di cooperazione nel settore della protezione civile istituito dalla decisione 2001/792/ CE, Euratom. Tali compiti sono coordinati con i programmi di cooperazione regionale esistenti e comprende, se del caso, l'organizzazione di attività di formazione in materia.
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(10) Articolo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 724/2004.
Articolo 3
Visite presso gli Stati membri.
1. Per lo svolgimento dei compiti che le sono assegnati, l'Agenzia può effettuare visite presso gli Stati membri conformemente all'orientamento definito dal consiglio di amministrazione. Le autorità nazionali degli Stati membri facilitano il lavoro del personale dell'Agenzia.
2. L'Agenzia informa della visita prevista lo Stato membro interessato, comunicando l'identità dei funzionari cui ha dato mandato e la data di inizio della visita stessa. I funzionari dell'Agenzia incaricati delle visite le effettuano dietro presentazione di una deliberazione del direttore esecutivo dell'Agenzia, dalla quale risultano l'oggetto e lo scopo della missione.
3. A conclusione di ciascuna visita, l'Agenzia redige una relazione e la trasmette alla Commissione e allo Stato membro interessato.
Articolo 4
Trasparenza e protezione delle informazioni.
1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica ai documenti in possesso dell'Agenzia (11).
2. L'Agenzia può comunicare informazioni di propria iniziativa nell'ambito dei settori contemplati dal suo mandato. In particolare fa sì che il pubblico e qualsiasi altra parte interessata possano disporre rapidamente di informazioni obiettive, affidabili e facilmente comprensibili riguardanti la sua attività.
1. (12) Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1644/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (13).
4. Le informazioni raccolte dalla Commissione e dall'Agenzia in conformità del presente regolamento sono soggette alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.
5. Le decisioni adottate dall'Agenzia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato (14).
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(11) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1644/2003.
(12) Come da G.U.U.E. Trattasi, in realtà, del paragrafo 3.
(13) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1644/2003.
(14) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1644/2003.
Capitolo II
Struttura interna e funzionamento
Articolo 5
Status giuridico, centri regionali.
1. L'Agenzia è un organismo della Comunità dotato di personalità giuridica.
2. In ciascuno degli Stati membri, l'Agenzia ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni nazionali. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. Su richiesta della Commissione, il consiglio di amministrazione può decidere, previo accordo degli Stati membri interessati, di istituire i centri regionali necessari per svolgere i compiti legati al monitoraggio sulla navigazione e sul traffico marittimo, come previsto dalla direttiva 2002/59/CE.
4. L'Agenzia è rappresentata dal suo direttore esecutivo.
Articolo 6
Personale.
1. Al personale dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee per l'applicazione di detti statuto e regime. Il consiglio di amministrazione, previo accordo della Commissione, ne stabilisce le necessarie modalità d'applicazione.
2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 16, l'Agenzia esercita nei confronti del proprio personale i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee all'autorità che ha il potere di nomina.
3. Il personale dell'Agenzia è composto da funzionari, effettivi o distaccati dalla Commissione o dagli Stati membri, a titolo temporaneo, e da altri agenti assunti dall'Agenzia per quanto necessario all'adempimento dei suoi compiti.
Articolo 7
Privilegi e immunità.
All'Agenzia e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.
Articolo 8
Responsabilità.
1. La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dal diritto applicabile al contratto di cui trattasi.
2. La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall'Agenzia.
3. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Agenzia risarcisce, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
4. La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
5. La responsabilità personale degli agenti verso l'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto del personale o del regime ad essi applicabile.
Articolo 9
Lingue.
1. All'Agenzia si applicano le disposizioni previste nel regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea.
2. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.
Articolo 10
Istituzione e poteri del consiglio di amministrazione.
1. È istituito un consiglio di amministrazione.
2. Il consiglio di amministrazione:
a) nomina il direttore esecutivo in applicazione dell'articolo 16;
b) adotta una relazione annuale sulle attività dell'Agenzia e la comunica, al più tardi il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri.
L'Agenzia trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione (15);
c) nell'ambito della preparazione del programma di lavoro, esamina richieste di assistenza tecnica da parte degli Stati membri, di cui all'articolo 2, lettera c), punto ii);
d) adotta entro il 30 novembre di ogni anno, tenuto conto del parere della Commissione, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente e lo trasmette agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione; tale programma di lavoro è adottato nel rispetto della procedura annuale di bilancio della Comunità. Qualora la Commissione si esprima, entro 15 giorni dalla data dell'adozione del programma di lavoro, a sfavore di tale programma, il consiglio di amministrazione lo riesamina e lo adotta, possibilmente in versione modificata entro un termine di due mesi, in seconda lettura o con una maggioranza di due terzi, compresi i rappresentanti della Commissione, o all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri (16);
e) adotta il bilancio definitivo dell'Agenzia prima dell'inizio dell'esercizio finanziario e, se del caso, vi opera i necessari aggiustamenti in funzione del contributo della Comunità e di qualsiasi altra entrata dell'Agenzia;
f) fissa le procedure per l'assunzione delle deliberazioni del direttore esecutivo;
g) definisce un orientamento relativo alle visite da effettuare a norma dell'articolo 3;
h) esercita le proprie funzioni in materia di bilancio dell'Agenzia in applicazione degli articoli 18, 19 e 21;
i) esercita l'autorità disciplinare sul direttore esecutivo e sui capi unità in virtù dell'articolo 15, paragrafo 3;
j) adotta il proprio regolamento interno.
k) adotta, conformemente alle procedure di cui alla lettera d), un piano dettagliato riguardante le attività di prevenzione e di intervento antinquinamento dell'Agenzia per garantire l'impiego ottimale delle risorse finanziarie di cui l'Agenzia dispone (17).
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(15) Lettera così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1644/2003.
(16) Lettera così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 724/2004.
(17) Lettera aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 724/2004.
Articolo 11
Composizione del consiglio di amministrazione.
1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ogni Stato membro e da quattro rappresentanti della Commissione, nonché da quattro professionisti dei settori maggiormente interessati, designati dalla Commissione, non aventi diritto di voto.
I membri del Consiglio sono nominati in base al grado di esperienza maturata nel settore e alla loro competenza nel campo della sicurezza marittima, della protezione marittima, della prevenzione dell'inquinamento e dell'intervento contro l'inquinamento causato dalle navi (18).
2. Ogni Stato membro e la Commissione nominano i rispettivi membri del Consiglio di amministrazione nonché un supplente per rappresentarli in caso di assenza.
3. La durata del mandato è di cinque anni. Il mandato può essere rinnovato una sola volta.
4. Se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
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(18) Comma così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 724/2004.
Articolo 12
Presidenza del consiglio di amministrazione.
1. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.
2. Il mandato del presidente e del vicepresidente ha durata di tre anni e termina quando essi cessano di far parte del consiglio di amministrazione. Tale mandato è rinnovabile una sola volta.
Articolo 13
Riunioni.
1. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente.
2. Il direttore esecutivo dell'Agenzia partecipa alle deliberazioni.
3. Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria due volte all'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione o di un terzo degli Stati membri.
4. Qualora si ponga una questione di riservatezza o di conflitto di interessi, il consiglio di amministrazione può decidere di esaminare punti specifici dell'ordine del giorno in assenza dei membri designati in qualità di professionisti dei settori maggiormente interessati. Norme dettagliate per l'applicazione della presente disposizione possono essere fissate nel regolamento interno.
5. Il consiglio di amministrazione può invitare ad assistere alle proprie riunioni come osservatore qualsiasi persona il cui parere possa presentare interesse.
6. I membri del consiglio di amministrazione possono, nel rispetto delle disposizioni del regolamento interno, essere assistiti da consiglieri o esperti.
7. L'Agenzia svolge le funzioni di segretariato del consiglio di amministrazione.
Articolo 14
Votazioni.
1. Il consiglio di amministrazione prende le sue decisioni a maggioranza di due terzi di tutti i membri aventi diritto di voto.
2. Ogni membro dispone di un voto. Il direttore esecutivo dell'Agenzia non ha diritto di voto.
In assenza di un membro, il suo supplente è legittimato ad esercitare il diritto di voto.
3. Il regolamento interno stabilisce le disposizioni di voto più dettagliate, in particolare le condizioni in cui un membro può agire per conto di un altro.
Articolo 15
Funzioni e poteri del direttore esecutivo.
1. L'Agenzia è diretta dal direttore esecutivo, che è completamente indipendente nell'espletamento delle sue funzioni ferme restando le rispettive competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione.
2. Il direttore esecutivo ha le funzioni e i poteri seguenti:
a) elabora il programma di lavoro e il piano dettagliato riguardante le attività di prevenzione e di intervento antinquinamento dell'Agenzia, e li presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione; adotta le misure necessarie per darvi attuazione e risponde a tutte le richieste di assistenza avanzate dalla Commissione o da uno Stato membro, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c); a fini di informazione, trasmette il piano al comitato istituito dall'articolo 4 della decisione n. 2850/2000/CE nonché al comitato di cui all'articolo 9 della decisione 2001/792/CE (19);
b) decide dell'esecuzione delle visite di cui all'articolo 3, previa consultazione della Commissione e seguendo l'orientamento definito dal Consiglio di amministrazione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera g);
c) adotta tutte le misure necessarie, emanando in particolare istruzioni amministrative interne e pubblicando avvisi, per assicurare il corretto funzionamento dell'Agenzia conformemente al presente regolamento;
d) predispone un efficace sistema di monitoraggio per valutare i risultati dell'Agenzia rispetto agli obiettivi operativi. Su tale base, elabora ogni anno un progetto di relazione generale che sottopone al consiglio di amministrazione. Egli predispone un regolare sistema di controllo conforme a criteri professionali riconosciuti;
e) esercita nei confronti del personale i poteri previsti dall'articolo 6, paragrafo 2;
f) elabora una stima delle entrate e delle spese dell'Agenzia conformemente all'articolo 18 ed esegue il bilancio conformemente al disposto dell'articolo 19.
3. Il direttore esecutivo può essere coadiuvato da uno o più capi unità, uno dei quali lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
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(19) Lettera così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 724/2004.
Articolo 16
Nomina del direttore esecutivo.
1. Il direttore esecutivo dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza ed esperienza in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento e intervento contro l'inquinamento causato dalle navi. Il consiglio di amministrazione prende la decisione con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto. La Commissione può proporre uno o più candidati (20).
Il potere di revoca di tale nomina spetta al consiglio di amministrazione, secondo la stessa procedura.
2. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.
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(20) Comma così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 724/2004.
Articolo 17
Partecipazione di paesi terzi.
1. La partecipazione all'Agenzia è aperta ai paesi terzi che hanno concluso con la Comunità europea accordi in virtù dei quali hanno adottato ed applicano il diritto comunitario nel settore della sicurezza marittima, della protezione marittima, della prevenzione dell'inquinamento e dell'intervento contro l'inquinamento causato dalle navi (21).
2. Nel rispetto delle pertinenti disposizioni di tali accordi, saranno elaborate intese nelle quali verranno fra l'altro specificate natura e portata delle regole dettagliate che disciplinano la partecipazione dei paesi in questione ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni in materia finanziaria e di personale.
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(21) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 724/2004.
Capitolo III
Disposizioni finanziarie
Articolo 18
Bilancio.
1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:
a) un contributo della Comunità;
b) eventuali contributi di qualsiasi paese terzo che partecipi ai lavori dell'Agenzia conformemente all'articolo 17;
c) corrispettivi di pubblicazioni, corsi di formazione e/o altri servizi forniti dall'Agenzia.
2. Le spese dell'Agenzia comprendono spese di personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio.
3. Il direttore esecutivo stabilisce un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico (22).
4. Le entrate e le spese sono in pareggio (23).
5. Ogni anno, il consiglio d'amministrazione adotta, sulla base di un progetto, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo (24).
6. Il consiglio di amministrazione trasmette, entro il 31 marzo, lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico e dal programma di lavoro provvisorio, alla Commissione nonché agli Stati con cui la Comunità ha concluso accordi ai sensi dell'articolo 17 (25).
7. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito "autorità di bilancio") insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea (26).
8. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato (27).
9. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Agenzia.
L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia. (28)
10. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale. Se necessario è adeguato in conseguenza (29).
11. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.
Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto (30).
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(22) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1644/2003.
(23) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1644/2003.
(24) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1644/2003.
(25) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1644/2003.
(26) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1644/2003.
(27) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1644/2003.
(28) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1644/2003.
(29) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1644/2003.
(30) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1644/2003.
Articolo 19 (31)
Esecuzione e controllo del bilancio.
1. Il direttore esecutivo cura l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.
2. Al più tardi il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.
3. Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.
4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Agenzia, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.
5. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.
6. Al più tardi il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
7. I conti definitivi vengono pubblicati.
8. Al più tardi il 30 settembre, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.
9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto.
10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, entro il 30 aprile dell'anno N. + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.
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(31) Articolo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1644/2003.
Articolo 20
Lotta antifrode.
1. Nella lotta contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali si applicano all'Agenzia, senza limitazioni, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999.
2. L'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999, relativo alle indagini interne dell'OLAF, e adotta immediatamente le appropriate disposizioni applicabili a tutto il suo personale.
3. Le decisioni in materia di finanziamento, nonché gli accordi e gli strumenti di esecuzione che ne conseguono, prevedono espressamente la possibilità che la Corte dei conti e l'OLAF effettuino, se del caso, controlli sul posto sui beneficiari delle risorse dell'Agenzia nonché sugli agenti responsabili della loro allocazione.
Articolo 21 (32)
Disposizioni finanziarie.
Il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento finanziario (CE/Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE/Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.
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(32) Articolo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1644/2003.
Capitolo IV
Disposizioni finali
Articolo 22
Valutazione.
1. Entro cinque anni dalla data in cui l'Agenzia ha assunto le proprie funzioni, il consiglio di amministrazione commissiona una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del presente regolamento. La Commissione mette a disposizione dell'Agenzia ogni informazione che quest'ultima giudichi pertinente per tale valutazione.
2. La valutazione è volta a stabilire l'impatto del presente regolamento, dell'Agenzia e dei suoi metodi di lavoro. Il consiglio di amministrazione stabilisce, in accordo con la Commissione, precisi termini di riferimento, previa consultazione delle parti interessate (33).
3. La valutazione è comunicata al consiglio di amministrazione che presenta alla Commissione raccomandazioni in merito alle modifiche da apportare al presente regolamento, all'Agenzia ed ai suoi metodi di lavoro. Sia i risultati della valutazione che le raccomandazioni sono trasmessi dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio e sono pubblicati.
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(33) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 724/2004.
Articolo 23
Inizio dell'attività dell'Agenzia.
L'Agenzia è operativa entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 24
Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2002.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. Cox
Per il Consiglio
Il Presidente
M. Arias Cañete
Reg.
(CE) n. 2099/2002 del 5 novembre 2002.
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un comitato
per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle
navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza
marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi
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(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 29 novembre 2002, n. L 324. Entrato in vigore il 19 novembre 2002.
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
visto il parere del Comitato delle regioni (4),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (5),
considerando quanto segue:
(1) Le misure di attuazione dei regolamenti e delle direttive in vigore nel campo della sicurezza marittima sono state adottate con la procedura di regolamentazione che prevede il ricorso al comitato istituito dalla direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti e, in alcuni casi, ad un comitato ad hoc. Tali comitati erano disciplinati dalle regole fissate con la decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
(2) Con la risoluzione dell'8 giugno 1993, relativa a una politica comune sulla sicurezza dei mari (6), il Consiglio ha approvato in linea di principio l'istituzione di un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e ha invitato la Commissione a presentare una proposta per la costituzione di detto comitato.
(3) Il ruolo del comitato COSS è di accentrare i compiti dei comitati istituiti nel quadro della legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e protezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo, nonché di assistere e consigliare la Commissione per tutte le questioni di sicurezza marittima e di prevenzione o limitazione dell'inquinamento ambientale dovuto alle attività marittime.
(4) Conformemente alla risoluzione dell'8 giugno 1993, è opportuno istituire un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi ed assegnargli i compiti precedentemente attribuiti ai comitati costituiti ai sensi di detta legislazione. È altresì opportuno che qualsiasi nuovo atto legislativo comunitario adottato nel settore della sicurezza marittima preveda il ricorso al comitato così istituito.
(5) La decisione 87/373/CEE è stata sostituita dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, le cui disposizioni dovrebbero pertanto essere applicate al comitato COSS. La decisione 1999/468/CE definisce le procedure di comitato applicabili e garantisce una migliore informazione del Parlamento europeo e del pubblico sui lavori dei comitati.
(6) Le misure necessarie per l'attuazione di detta legislazione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE.
(7) Occorrerebbe altresì modificare tale legislazione sostituendo il comitato COSS al comitato istituito dalla direttiva 93/75/CEE oppure, ove appropriato, al comitato ad hoc istituito ai sensi di qualsiasi atto particolare. In particolare, è opportuno che il presente regolamento modifichi le pertinenti disposizioni dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 613/91 del 4 marzo 1991, relativo al cambiamento di registro delle navi all'interno della Comunità, (CE) n. 2978/94, del 21 novembre 1994, sull'applicazione della risoluzione IMO A. 747(18) concernente la misurazione del tonnellaggio degli spazi per la zavorra nelle petroliere a zavorra segregata, (CE) n. 3051/95 dell'8 dicembre 1995, sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off e del regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio, al fine di introdurre un riferimento al comitato COSS e stabilire la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE.
(8) D'altro lato, tale legislazione è basata sull'applicazione di regole derivanti da strumenti internazionali in vigore alla data di adozione dell'atto comunitario considerato o alla data indicata da quest'ultimo. Tale situazione fa sì che gli Stati membri non possano applicare le successive modifiche di questi strumenti internazionali finché non siano stati modificati le direttive o i regolamenti comunitari. La difficoltà di far coincidere le date di entrata in vigore della modifica sul piano internazionale da un lato e, dall'altro, del regolamento che introduce la modifica nel diritto comunitario, comporta notevoli inconvenienti e in particolare la ritardata applicazione nella Comunità delle norme internazionali di sicurezza più recenti e più rigorose.
(9) Tuttavia è opportuno distinguere tra le disposizioni di un atto comunitario che, ai fini della loro applicazione, rinviano ad uno strumento internazionale e le disposizioni comunitarie che riproducono in tutto o in parte uno strumento internazionale. In quest'ultimo caso, le modifiche più recenti degli strumenti internazionali possono comunque divenire applicabili soltanto previa modifica delle disposizioni comunitarie interessate.
(10) Di conseguenza, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare le disposizioni più recenti degli strumenti internazionali, ad esclusione di quelli esplicitamente incorporati in un atto comunitario. A tale scopo basta indicare che la convenzione internazionale applicabile ai fini della direttiva o del regolamento pertinente è quella "di volta in volta in vigore", senza menzionare alcuna data.
(11) Per motivi di trasparenza, le modifiche pertinenti degli strumenti internazionali integrati nella legislazione marittima comunitaria dovrebbero essere rese pubbliche nella Comunità mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
(12) È tuttavia necessario introdurre una specifica procedura di controllo di conformità che consenta alla Commissione, previa consultazione del comitato COSS, di adottare le misure necessarie per prevenire i rischi di incompatibilità delle modifiche degli strumenti internazionali rispetto a tale legislazione o politica comunitaria in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi o protezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo o rispetto agli obiettivi perseguiti da tale legislazione. Una procedura di questo tipo dovrebbe altresì evitare che certe modifiche internazionali riducano il livello di sicurezza marittima raggiunto nella Comunità.
(13) La procedura di controllo di conformità avrà piena efficacia soltanto se le misure previste sono adottate con la massima rapidità possibile e, comunque, prima dello scadere del termine stabilito per l'entrata in vigore della modifica internazionale. Di conseguenza, il termine di cui dispone il Consiglio a norma dell'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE per deliberare sulla proposta relativa alle misure da adottare, dovrebbe essere di un mese,
hanno adottato il presente regolamento:
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(2) Pubblicata nella G.U.C.E. 19 dicembre 2000, n. C 365 E.
(3) Pubblicato nella G.U.C.E. 11 maggio 2001, n. C 139.
(4) Pubblicato nella G.U.C.E. 12 settembre 2001, n. C 253.
(5) Parere 13 febbraio 2001 del Parlamento europeo (G.U.C.E. 1 ottobre 2001, n. C 276), posizione comune 27 maggio 2002 del Consiglio (G.U.C.E. 16 luglio 2002, n. C 170 E) e decisione 24 settembre 2002 del Parlamento europeo.
(6) Pubblicata nella G.U.C.E. 7 ottobre 1993, n. C 271.
Articolo 1
Obiettivo.
Obiettivo del presente regolamento è migliorare l'attuazione della legislazione comunitaria di cui all'articolo 2, punto 2, in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi:
a) accentrando i compiti dei comitati istituiti in applicazione della legislazione marittima comunitaria e sostituiti dal presente regolamento, attraverso l'istituzione di un unico comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, in seguito denominato "comitato COSS";
b) accelerando l'aggiornamento della legislazione marittima comunitaria e facilitandone le ulteriori modifiche conseguenti all'evoluzione degli strumenti internazionali di cui all'articolo 2, punto 1.
Articolo 2
Definizioni.
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) "strumenti internazionali", le convenzioni, i protocolli, le risoluzioni, i codici, le raccolte di regole, circolari, norme e disposizioni adottate da una conferenza internazionale, dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), o dalle parti di un protocollo di intesa richiamati da disposizioni della legislazione marittima comunitaria in vigore;
2) "legislazione marittima comunitaria", gli atti comunitari in vigore sotto elencati:
a) il regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio;
b) la direttiva 93/75/CEE del Consiglio;
c) il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio;
d) la direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;
e) la direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa al controllo dello Stato di approdo;
f) il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio;
g) la direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo;
h) la direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri;
i) la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri;
j) la direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità;
k) la direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea;
l) la direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico;
m) la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;
n) la direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzati per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse;
o) il regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;
p) la direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità (7);
q) la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (8);
r) il regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi (9);
s) la direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri (10).
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(7) Lettera aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 415/2004.
(8) Lettera aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 415/2004.
(9) Lettera aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 415/2004.
(10) Lettera aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 415/2004.
Articolo 3
Istituzione di un comitato.
1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (in seguito denominato comitato COSS).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 4
Integrazione delle modifiche degli strumenti internazionali nella legislazione comunitaria.
Ai fini della legislazione marittima comunitaria, gli strumenti internazionali applicabili sono quelli che sono entrati in vigore, comprese le modifiche più recenti, ad eccezione delle modifiche escluse dall'ambito di applicazione della legislazione marittima comunitaria al termine della procedura di controllo di conformità prevista dall'articolo 5.
Articolo 5
Procedura di controllo di conformità.
1. Ai fini del presente regolamento e per ridurre i rischi di conflitto tra la legislazione marittima comunitaria e gli strumenti internazionali, gli Stati membri e la Commissione cooperano, mediante riunioni di coordinamento e/o con qualsiasi altro mezzo adeguato, per definire, se del caso, una posizione o un'impostazione comune nell'ambito degli organi internazionali competenti.
2. Una procedura di controllo di conformità è instaurata al fine di escludere dall'ambito di applicazione della legislazione marittima comunitaria qualsiasi modifica di uno strumento internazionale solo qualora, in base a una valutazione della Commissione, vi sia il rischio evidente che la modifica internazionale, nell'ambito dei regolamenti e delle direttive di cui all'articolo 2, punto 2, riduca il livello di sicurezza marittima, di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi o di protezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo previsto dalla legislazione marittima comunitaria o sia incompatibile con quest'ultima.
La procedura di controllo di conformità può essere utilizzata per apportare modifiche alla legislazione marittima comunitaria soltanto nei settori nei quali è espressamente prevista la procedura di regolamentazione ed esclusivamente nell'ambito dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
3. Nelle circostanze citate al paragrafo 2, la procedura di controllo di conformità è avviata dalla Commissione, che può se del caso agire su richiesta di uno Stato membro.
La Commissione presenta al comitato COSS, senza indugio, dopo l'adozione di una modifica di uno strumento internazionale, un progetto di misure aventi per oggetto l'esclusione della modifica in questione dal testo comunitario interessato.
La procedura di controllo di conformità, comprese, se applicabili, le procedure di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, è ultimata almeno un mese prima della scadenza del periodo fissato a livello internazionale per la tacita accettazione della modifica in questione ovvero della data prevista per l'entrata in vigore della stessa.
4. Qualora sussista un rischio come indicato al paragrafo 2, primo comma, gli Stati membri si astengono, per tutta la durata della procedura di controllo di conformità, da qualsiasi iniziativa intesa ad integrare la modifica nella legislazione nazionale o ad applicare la modifica dello strumento internazionale in questione.
Articolo 6
Informazione.
Tutte le modifiche pertinenti degli strumenti internazionali integrati nella legislazione marittima comunitaria a norma degli articoli 4 e 5 sono pubblicate, a titolo informativo, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 7
Competenze del comitato COSS.
Il comitato COSS esercita le competenze che gli sono assegnate in virtù della legislazione comunitaria in vigore. L'articolo 2, punto 2, può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, per inserirvi la menzione degli atti comunitari entrati in vigore dopo l'adozione del presente regolamento che conferiscono competenze di esecuzione al comitato COSS.
Articolo 8
Modifica del regolamento (CEE) n. 613/91.
Il regolamento (CEE) n. 613/91 è modificato come segue:
1) all'articolo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
(11)
2) gli articoli 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
(12)
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(11) Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CEE) n. 613/91.
(12) Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CEE) n. 613/91.
Articolo 9
Modifica del regolamento (CE) n. 2978/94.
Il regolamento (CE) n. 2978/94 è modificato come segue:
1) all'articolo 3, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
(13)
2) all'articolo 6 è aggiunto il seguente comma:
(14)
3) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
(15)
------------------------
(13) Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 2978/94.
(14) Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 2978/94.
(15) Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 2978/94.
Articolo 10
Modifica del regolamento (CE) n. 3051/95.
Il regolamento (CE) n. 3051/95 è modificato come segue:
1) all'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:
(16)
2) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
(17)
------------------------
(16) Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 3051/95.
(17) Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 3051/95.
Articolo 11
Modifica del regolamento (CE) n. 417/2002.
Il regolamento (CE) n. 417/2002 è così modificato:
1) l'articolo 3, punto 1, è sostituito dal seguente:
(18)
2) all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
(19)
3) all'articolo 11 è aggiunto il seguente comma:
(20)
------------------------
(18) Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 417/2002.
(19) Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 417/2002.
(20) Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 417/2002.
Articolo 12
Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2002.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. Cox
Per il Consiglio
Il Presidente
T. Pedersen
Dir. 2002/84/CE
del 5 novembre 2002.
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive in
materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato
dalle navi
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(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 29 novembre 2002, n. L 324. Entrata in vigore il 29 novembre 2002.
(2) Termine di recepimento: 23 novembre 2003. Direttiva recepita con D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 119.
(3) Testo rilevante ai fini del SEE.
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione (4),
visto il parere del Comitato economico e sociale (5),
visto il parere del Comitato delle regioni (6),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (7),
considerando quanto segue:
(1) Le direttive in vigore nel settore della sicurezza marittima fanno riferimento al comitato istituito con direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti e, in alcuni casi, a un comitato ad hoc istituito dalla pertinente direttiva. Tali comitati erano disciplinati dalle regole fissate con decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
(2) La decisione 87/373/CEE è stata sostituita dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Le misure richieste per l'attuazione delle direttive in vigore nel settore della sicurezza marittima sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio.
(3) Il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), accentra i compiti dei comitati istituiti dalla pertinente legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e protezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo.
(4) È quindi opportuno modificare le direttive del Consiglio 93/75/CEE, 94/57/CE, 95/21/CE, 96/98/CE, 97/70/CE, 98/18/CE, 98/41/CE, 1999/35/CE, e le direttive 2000/59/CE, 2001/25/CE e 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nel settore della sicurezza marittima al fine di sostituire i comitati esistenti con il comitato COSS.
(5) È altresì opportuno che le direttive menzionate siano modificate in modo tale che ad esse si applichino le procedure di modifica previste dal regolamento (CE) n. 2099/2002 e le pertinenti disposizioni di tale regolamento intese a facilitare il loro adattamento alle modifiche degli strumenti internazionali richiamati dalla legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima,
hanno adottato la presente direttiva:
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(4) Pubblicata nella G.U.C.E. 19 dicembre 2000, n. C 365 E.
(5) Pubblicato nella G.U.C.E. 11 maggio 2001, n. C 139.
(6) Pubblicato nella G.U.C.E. 12 settembre 2001, n. C 253.
(7) Parere 13 febbraio 2001 del Parlamento europeo (G.U.C.E. 1° ottobre 2001, n. C 276), posizione comune 27 maggio 2002 del Consiglio (G.U.C.E. 16 luglio 2002, n. C 170 E) e decisione 24 settembre 2002 del Parlamento europeo.
Articolo 1
Obiettivo.
Obiettivo della presente direttiva è migliorare l'attuazione della legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, protezione dell'ambiente marino e condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi:
a) inserendo un riferimento al COSS;
b) accelerando l'aggiornamento e agevolando la modifica di tale legislazione alla luce dell'evoluzione degli strumenti internazionali applicabili in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi, ai sensi del regolamento (CE) n. 2099/2002.
Articolo 2
Modifica della direttiva 93/75/CEE.
La direttiva 93/75/CEE è modificata come segue:
1) all'articolo 2, le lettere e), f), g), h), e i) sono sostituite dalle seguenti:
(8).
2) all'articolo 11 è aggiunto il seguente comma:
(9).
3) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
(10).
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(8) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 93/75/CEE.
(9) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 93/75/CEE.
(10) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 93/75/CEE.
Articolo 3
Modifica della direttiva 94/57/CE.
La direttiva 94/57/CE è così modificata:
1) all'articolo 2, lettera d), i termini «vigenti il 19 dicembre 2001» sono sostituiti dai termini: «di volta in volta in vigore»;
2) all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
(11).
3) all'articolo 8, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
(12).
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(11) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 94/57/CE.
(12) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 94/57/CE.
Articolo 4
Modifica della direttiva 95/21/CE.
La direttiva 95/21/CE è così modificata:
1) l'articolo 2 è modificato come segue:
a) al punto 1) i termini «in vigore il 19 dicembre 2001» sono sostituiti dai termini «di volta in volta in vigore»;
b) al punto 2) i termini «nel testo vigente al 19 dicembre 2001» sono sostituiti dai termini «di volta in volta vigente»;
2) all'articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
(13).
3) l'articolo 19 è così modificato:
a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
(14).
b) è aggiunto il seguente comma:
(15).
------------------------
(13) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 95/21/CE.
(14) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 95/21/CE.
(15) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 95/21/CE.
Articolo 5
Modifica della direttiva 96/98/CE.
La direttiva 96/98/CE è così modificata:
1) all'articolo 2, lettere c), d) e n), i termini «in vigore al 1° gennaio 2001» sono sostituiti dai termini «di volta in volta in vigore»;
2) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
(16).
3) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
(17).
------------------------
(16) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 96/98/CE.
(17) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 96/98/CE.
Articolo 6
Modifica della direttiva 97/70/CE.
La direttiva 97/70/CE è così modificata:
1) all'articolo 8 è aggiunto il seguente comma:
(18).
2) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
(19).
------------------------
(18) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 97/70/CE.
(19) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 97/70/CE.
Articolo 7
Modifica della direttiva 98/18/CE.
La direttiva 98/18/CE è così modificata:
1) all'articolo 2, le lettere a), b), c), d) e f) sono sostituite dalle seguenti:
(20).
2) all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, lettera a), punto i) e paragrafo 3, lettera a), i termini «così come emendata alla data di adozione della presente direttiva» e «nel testo modificato alla data di adozione della presente direttiva» sono sostituiti dai termini «di volta in volta in vigore»;
3) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
(21).
4) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
(22).
------------------------
(20) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 98/18/CE.
(21) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 98/18/CE.
(22) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 98/18/CE.
Articolo 8
Modifica della direttiva 98/41/CE.
La direttiva 98/41/CE è così modificata:
1) all'articolo 2, terzo trattino, i termini «così come in vigore alla data di adozione della presente direttiva» sono sostituiti dai termini «di volta in volta in vigore»;
2) all'articolo 12 è aggiunto il seguente comma:
(23).
3) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
(24).
------------------------
(23) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 98/41/CE.
(24) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 98/41/CE.
Articolo 9
Modifica della direttiva 1999/35/CE.
La direttiva 1999/35/CE è così modificata:
1) All'articolo 2, le lettere b), d), e) e o) sono sostituite dalle seguenti:
(25).
2) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
(26).
3) all'articolo 17 è aggiunto il seguente comma:
(27).
4) l'allegato I è così modificato:
al punto 7, le parole «risoluzione MSC..... (70)» sono sostituite da «risoluzione A. 893(21) dell'Assemblea dell'IMO».
------------------------
(25) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 1999/35/CE.
(26) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 1999/35/CE.
(27) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 1999/35/CE.
Articolo 10
Modifica della direttiva 2000/59/CE.
La direttiva 2000/59/CE è così modificata:
1) all'articolo 2, lettera b), i termini «alla data di adozione della presente direttiva» sono sostituiti dai termini «di volta in volta in vigore»;
2) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
(28).
3) all'articolo 15 è aggiunto il seguente comma:
(29).
------------------------
(28) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 2000/59/CE.
(29) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 2000/59/CE.
Articolo 11
Modifica della direttiva 2001/25/CE.
La direttiva 2001/25/CE è così modificata:
1) all'articolo 1, i punti 16, 17, 18, 21, 22, 23 e 24 sono sostituiti dai seguenti:
(30).
2) all'articolo 22 è aggiunto il seguente comma:
(31).
3) all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
(32).
------------------------
(30) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 2001/25/CE.
(31) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 2001/25/CE.
(32) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 2001/25/CE.
Articolo 12
Modifica della direttiva 2001/96/CE.
La direttiva 2001/96/CE è così modificata:
1) all'articolo 3, punto 2, i termini in vigore «il 4 dicembre 2001» sono sostituiti dai termini «di volta in volta in vigore»;
2) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
(33).
3) all'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo:
(34).
------------------------
(33) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 2001/96/CE.
(34) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 2001/96/CE.
Articolo 13
Attuazione.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 23 novembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 14
Entrata in vigore.
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 15
Destinatari.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 2002.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. Cox
Per il Consiglio
Il Presidente
T. Pedersen
Dir.
2003/103/CE del 17 novembre 2003.
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare
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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 13 dicembre 2003, n. L 326. Entrata in vigore il 14 dicembre 2003.
(2) Termine di recepimento: 14 maggio 2005.
(3) Testo rilevante ai fini del SEE.
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (5),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare stabilisce le norme minime di formazione, certificazione e servizi di guardia per i marittimi che prestano servizio a bordo di una nave battente la bandiera di uno Stato membro. Tali norme si fondano sugli standard definiti nell'ambito della Convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) del 1978, recante le norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia, come modificata (in prosieguo denominata «Convenzione STCW»).
(2) Al fine di mantenere e sviluppare il livello delle conoscenze e delle competenze nel settore marittimo all'interno dell'Unione europea è necessario prestare un'adeguata attenzione alla formazione marittima e allo status della gente di mare all'interno dell'Unione europea.
(3) È indispensabile provvedere affinché i marittimi titolari di certificati rilasciati da paesi terzi che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro possiedano un livello di perizia equivalente a quello richiesto dalla Convenzione STCW. La direttiva 2001/25/CE definisce le procedure e i criteri comuni necessari per il riconoscimento, da parte degli Stati membri, dei certificati rilasciati da paesi terzi.
(4) La direttiva 2001/25/CE prevede che le procedure e i criteri per il riconoscimento dei certificati rilasciati da paesi terzi e per il riconoscimento degli istituti di formazione marittima e dei programmi e corsi di istruzione e di formazione marittima siano riesaminati alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva.
(5) L'applicazione pratica della direttiva 2001/25/CE ha rivelato che alcune modifiche a tali procedure e a tali criteri potrebbero notevolmente migliorare l'affidabilità del sistema di riconoscimento, semplificando nel contempo gli obblighi di monitoraggio e di notifica imposti agli Stati membri.
(6) La conformità dei paesi terzi che offrono corsi di formazione alle disposizioni della Convenzione STCW può essere valutata più efficacemente secondo un sistema armonizzato. È pertanto opportuno affidare alla Commissione questo compito per conto dell'intera Comunità.
(7) Per garantire che un paese terzo riconosciuto continui a soddisfare pienamente i requisiti della Convenzione STCW il riconoscimento dovrebbe essere regolarmente riesaminato e, se opportuno, prorogato. Il riconoscimento di un paese terzo che non soddisfa i requisiti della Convenzione STCW deve essere revocato fino a quando il paese in questione pone rimedio alle carenze.
(8) La decisione di prorogare o revocare il riconoscimento può essere presa in modo più efficace secondo un sistema armonizzato e centralizzato a livello comunitario. È pertanto opportuno affidare alla Commissione tali compiti per conto dell'intera Comunità.
(9) Il monitoraggio continuo della conformità dei paesi terzi riconosciuti può essere realizzato più efficacemente secondo un sistema armonizzato e centralizzato.
(10) Uno dei compiti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (in prosieguo denominata «l'Agenzia») consiste nell'assistere la Commissione nell'esecuzione dei compiti a questa affidati dalla legislazione comunitaria in materia di formazione, rilascio di certificati e servizi di guardia degli equipaggi delle navi.
(11) Occorre pertanto che l'Agenzia assista la Commissione nell'esecuzione dei compiti legati alla concessione, alla proroga e alla revoca del riconoscimento di paesi terzi. È opportuno inoltre che l'Agenzia collabori nel monitorare la conformità dei paesi terzi ai requisiti della Convenzione STCW.
(12) La Convenzione STCW stabilisce il regime linguistico applicabile ai certificati e alle convalide che attestano il rilascio di un certificato. È necessario che le vigenti disposizioni della direttiva 2001/25/CE siano adeguate ai pertinenti requisiti di tale Convenzione.
(13) La Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (in prosieguo denominata «Convenzione SOLAS») del 1974, come modificata, stabilisce il regime linguistico applicabile alle comunicazioni di sicurezza tra la nave e le autorità di terra. È necessario che le disposizioni della direttiva 2001/25/CE siano adeguate alle recenti modifiche apportate a tale Convenzione, entrate in vigore il 1o luglio 2002.
(14) Occorre prevedere le necessarie procedure di adeguamento della direttiva 2001/25/CE ai futuri sviluppi del diritto comunitario.
(15) La direttiva 2001/25/CE dovrebbe essere modificata in conseguenza,
hanno adottato la presente direttiva:
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(4) Pubblicato nella G.U.U.E. 6 giugno 2003, n. C 133.
(5) Parere del Parlamento europeo del 3 settembre 2003 e decisione del Consiglio del 6 novembre 2003.
Articolo 1
La direttiva 2001/25/CE è modificata come segue:
1) L'articolo 5 è modificato come segue:
a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
(6).
b) al paragrafo 5 la seguente frase è aggiunta:
(7).
2) All'articolo 17, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
(8).
3) All'articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
(9).
4) Sono inseriti i seguenti articoli:
(10).
5) All'articolo 22, paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase:
(11).
6) L'allegato II è modificato conformemente a quanto indicato nell'allegato della presente direttiva.
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(6) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 2001/25/CE.
(7) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 2001/25/CE.
(8) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 2001/25/CE.
(9) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 2001/25/CE.
(10) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 2001/25/CE.
(11) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 2001/25/CE.
Articolo 2
Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 maggio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Entro il 14 dicembre 2008 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione basata su un'analisi e una valutazione approfondite delle disposizioni della Convenzione IMO, della loro applicazione e delle conoscenze acquisite per quanto concerne la relazione tra la sicurezza e il livello di formazione degli equipaggi delle navi.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 2003.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente P. COX
Per il Consiglio
Il Presidente G. ALEMANNO
Allegato
L'allegato II della direttiva 2001/25/CE è sostituito dal seguente:
(12).
------------------------
(12) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 2001/25/CE.
Dir.
2005/23/CE del 8 marzo 2005.
Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 2001/25/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la
gente di mare
------------------------
(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 9 marzo 2005, n. L 62. Entrata in vigore il 29 marzo 2005.
(2) Termine di recepimento: 29 settembre 2005.
(3) Testo rilevante ai fini del SEE.
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2001/25/CE stabilisce le norme minime di formazione, certificazione e servizi di guardia per i marittimi che prestano servizio a bordo di una nave battente la bandiera di uno Stato membro. Tali requisiti si basano sulle norme definite dalla convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia (convenzione STCW) e dal codice sulla formazione della gente di mare, sul rilascio dei brevetti e sui servizi di guardia (codice STCW).
(2) La convenzione STCW e il codice STCW sono stati modificati dalle risoluzioni MSC.66(68) e MSC.67(68) del comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale, entrate in vigore il 1° gennaio 1999, dalla risoluzione MSC.78(70), entrata in vigore il 1° gennaio 2003 e dalle circolari STCW.6/Circ.3 e STCW.6/Circ. 5, con validità decorrente rispettivamente dal 20 maggio 1998 e dal 26 maggio 2000.
(3) La nuova regola V/3 della convenzione STCW, che è stata aggiunta dalla risoluzione MSC.66(68), stabilisce nuovi requisiti minimi obbligatori in materia di formazione e qualifiche di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri diverse da quelle ro-ro.
(4) Occorre pertanto modificare la direttiva 2001/25/CE.
(5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
ha adottato la presente direttiva:
Articolo 1
Nella direttiva 2001/25/CE, allegato I, il capo V è modificato come segue:
1) nella regola V/2, al paragrafo 3 è aggiunto il testo seguente:
«... o devono dimostrare di aver raggiunto gli standard di competenza previsti nei cinque anni precedenti.»;
2) alla fine del capo è aggiunto il testo seguente:
«Regola V/3
Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e all'abilitazione di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri diverse da quelle ro-ro
1) La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri, diverse da quelle ro-ro, che effettuano viaggi internazionali. Le amministrazioni determinano l'applicabilità dei requisiti di cui alla presente regola al personale che presta servizio su navi da passeggeri che effettuano viaggi nazionali.
2) Prima di essere assegnata a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi da passeggeri, la gente di mare deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui ai paragrafi da 4 a 8 in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.
3) Gli appartenenti alla gente di mare che sono tenuti a seguire i corsi di formazione di cui ai paragrafi 4, 7 e 8 devono, a intervalli non superiori a cinque anni, frequentare appositi corsi di aggiornamento o devono dimostrare di aver raggiunto gli standard di competenza previsti nei cinque anni precedenti.
4) Il personale indicato sul ruolo di bordo per assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione delle operazioni di soccorso della folla, come specificato dalla sezione A-V/3, paragrafo 1, del codice STCW.
5) I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati compiti e responsabilità specifici a bordo di navi da passeggeri devono aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento specificamente indicato alla sezione A-V/3, paragrafo 2, del codice STCW.
6) Il personale incaricato di servire direttamente i passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi da passeggeri deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di sicurezza specificamente indicati alla sezione A-V/3, paragrafo 3, del codice STCW.
7) I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati responsabilità specifiche per l'imbarco e lo sbarco di passeggeri devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri come specificato alla sezione A-V/3, paragrafo 4, del codice STCW.
8) I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e qualunque altro responsabile della sicurezza dei passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di gestione delle situazioni di crisi e comportamento umano, come specificato alla sezione A-V/3, paragrafo 5, del codice STCW.
9) Le amministrazioni provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati ai sensi della presente regola.».
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 29 settembre 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno adottate in applicazione della presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2005.
Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente
[1] Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 recante Regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare.
[2] Tale direttiva come stabilito dalla legge comunitaria 2002 è una direttiva di codificazione delle Direttive 94/58/CE e 98/35/CE concernenti entrambe i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.La Direttiva 98/35/CE è la versione modificata della direttiva 94/58/CE.
[3] Direttiva del 17 novembre 2003 del Parlamento e del Consiglio che modifica la Direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.
[4] Direttiva dell’8 marzo 2005 della Commissione che modifica la Direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.
[5] Circa il mancato recepimento delle due direttive nei termini sopra indicati, si fa presente che, in data 25 luglio 2005 e 5 dicembre 2005 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per non aver comunicato le misure di attuazione nell'ordinamento interno rispettivamente, della direttiva 2003/103/CE e della 2005/23/CE entro i rispettivi termini di recepimento (14 maggio 2005 e 29 settembre 2005).
[6] Istituito dall’art. 3 del Regolamento CE n. 2099/2002 del 5 novembre 2002 concernente “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi”.
[7] Istituita dal Regolamento CE n. 1406/2002 del 27 giugno 2002 concernente “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima”.
[8] L. 25 gennaio 2006, n. 29 recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005
[9] Requisiti dell'addestramento speciale per il personale marittimo destinato all'assistenza dei passeggeri in situazioni di emergenza imbarcato su navi passeggeri diverse dal tipo Ro-Ro.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 settembre 2001, n. 218.