XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Disciplina dei servizi a sovrapprezzo - Schema di regolamento n. 620 (art. 1, c. 25, D.L. 545/1996)
Serie: Pareri al Governo    Numero: 541
Data: 21/02/06
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni

Servizio studi

 

pareri al governo

Disciplina dei servizi a sovrapprezzo

Schema di regolamento n. 620

(art. 1, c. 25, D.L. 545/1996)

 

n. 541


xiv legislatura

21 febbraio 2006

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File TR0486

 

INDICE

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni e pareri allegati5

Elementi per l'istruttoria legislativa  6

§      Presupposti legislativi per l’emanazione del regolamento  6

Schede di lettura

§      Contenuto dello schema di regolamento ministeriale in esame  11

Schema di regolamento n. 620

§      Schema di regolamento ministeriale recante la disciplina dei servizi di sovrapprezzo  31

§      Relazione illustrativa  33

§      Articolato  40

§      Parere espresso dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sullo schema di regolamento sui servizi a sovrapprezzo  64

§      Commenti della Commissione Europea allo schema di regolamento sui servizi a sovrapprezzo  69

§      Parere del Consiglio di Stato 26 agosto 2002, n. 2354  76

§      Parere del Consiglio di Stato 27 ottobre 2003, n. 4162  85

§      Codice di condotta per l’offerta dei servizi a sovrapprezzo e la tutela dei minori94

Normativa di riferimento

§      L. 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17)101

§      D.M. 13 luglio 1995, n. 385. Regolamento recante norme sulle modalità di espletamento dei servizi audiotex e videotex  103

§      L. 31 gennaio 1996, n. 61. Ratifica ed esecuzione degli atti finali della Conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla costituzione e convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992 (artt. 34 e 35)116

§      D.L. 23 ottobre 1996 n. 545. Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni (art. 1, commi 25-27)117

§      D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 149. Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 23, della L. 8 agosto 1995, n. 33, in materia di regime pensionistico per il personale dipendente dall'Ente nazionale assistenza al volo  119

§      L. 31 luglio 1997, n. 249. Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo  121

§      D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318. Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni146

§      L. 27 dicembre 1997 n. 449. Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (art. 19, co. 4)189

§      Parere del Consiglio di Stato 23 marzo 1998, n. 47  190

§      D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430. Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449  192

§      Del.Aut.gar.com. 13 marzo 2002, n. 78/02/CONS. Norme di attuazione dell'art. 28 del D.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77 «Fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata» (Deliberazione n. 78/02/CONS)202

§      L. 8 aprile 2002, n. 59. Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet208

§      Del.Aut.gar.com. 26 giugno 2002, n. 9/02/CIR. Norme di attuazione dell'art. 1, comma 1, della L. 8 aprile 2002, n. 59: Criteri di applicazione agli Internet service provider delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento (Deliberazione n. 9/02/CIR)209

§      D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70. Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico  216

§      Del.Aut.gar.com. 3 luglio 2003, n. 9/03/CIR. Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa (Deliberazione n. 9/03/CIR)226

§      D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259. Codice delle comunicazioni elettroniche (Artt. 1 e 2)249

§      Del.Aut.gar.com. 3 novembre 2004, n. 15/04/CIR. Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati. (Deliberazione n. 15/04/CIR)253

 

 

 

 

 

 


Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa



 

Dati identificativi

 

 

Numero dello schema di regolamento

620

Titolo

Regolamento ministeriale recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo

Ministro competente

Ministro delle comunicazioni

Norma di riferimento

Art. 1, c. 25, DL 545/1996, convertito con modificazioni dalla L. n. 650/1996

Settore d’intervento

Comunicazioni

Numero di articoli

29

Date

 

§       presentazione

9 febbraio 2006

§       assegnazione

14 febbraio 2006

§       termine per l’espressione del parere

6 marzo 2006

Commissione competente

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

Rilievi di altre Commissioni

no

 

 


 Struttura e oggetto

Contenuto

Lo schema di regolamento ministeriale in esame risulta predisposto in attuazione dell’articolo 1, comma 25, del DL 535/1996[1] al fine – come si legge nella relazione illustrativa – di adeguare le disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni n. 385/1995 - che, pertanto, viene abrogato - alle innovazioni intervenute, nonché alla regolamentazione europea del settore, recepita con il decreto legislativo 1 ° agosto 2003 n. 259[2], che si ispira alla convergenza ed alla neutralità tecnologica comprendendo nelle "reti e servizi di comunicazione elettronica" tutte le reti ed i servizi offerti tramite le diverse tecnologie disponibili.

 

La relazione illustrativa precisa che la stesura del regolamento ha richiesto un iter complesso che ha visto il Ministero impegnato in due consultazioni degli operatori del settore, delle associazioni degli utenti e dei consumatori, nonché in tavoli di confronto con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con la polizia delle comunicazioni in materia di vigilanza e controllo. Il testo all'esame tiene conto delle osservazioni, dei suggerimenti e dei contributi di tutti i soggetti a vario titolo e nelle diverse fasi intervenuti.

 

Il provvedimento – che si propone di fissare regole omogenee per i servizi a sovrapprezzo offerti tramite reti e servizi di diversa tecnologia, nonché di disciplinare tali servizi in modo da contemperare l'esigenza di non porre barriere allo sviluppo dei nuovi servizi con quella di dare adeguata tutela all'utenza -  si articola in sette capi relativi a:

§         le disposizioni generali (artt. 1-3)

§         il contenuto dei servizi a sovrapprezzo (artt. 4-11)

§         le modalità di espletamento di tali servizi (artt. 12-15)

§         l'attivazione degli stessi (artt. 16-19)

§         i controlli e le sanzioni (artt. 20-22);

§         disposizioni in materia di pubblicità (art. 23);

§         disposizioni finali (artt. 24-29).

 

 

Relazioni e pareri allegati

Il provvedimento in esame risulta corredato della relazione illustrativa, del parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dei commenti della Commissione europea, del parere del Consiglio di Stato (n. 2354/02) circa il quesito della titolarità della potestà regolamentare in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex e a quelli offerti su codici internazionali (vedi infra), del parere del Consiglio di Stato  (n. 4162/03) sullo schema di regolamento in esame, nonché del codice di condotta per l’offerta dei servizi a sovrapprezzo e la tutela dei minori sottoscritto dagli operatori di comunicazioni mobili.


 

Elementi per l'istruttoria legislativa

Presupposti legislativi per l’emanazione del regolamento

 

L’articolo 1, comma 25, del DL 545/1996 demanda al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (ora Ministero delle comunicazioni) l'adozione - entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione - di un regolamento - da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti - contenente norme relative all'accesso ai servizi audiotex, videotex e a quelli offerti su codici internazionali, prevedendo modalità di autoabilitazione e di autodisabilitazione da parte degli utenti del servizio fisso e radiomobile di comunicazione.

 

Il comma citato prevede, altresì, che l'attivazione del servizio audiotex da parte delle utenze collegate a centrali non numerizzate può avvenire solo previa richiesta scritta dell'abbonato salvo che si tratti di servizi audiotex di particolare utilità autorizzati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Fino all'emanazione del regolamento si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (DM 13 luglio 1995, n. 385).

 

Sulla base della riportata disposizione, è stato predisposto – nell’anno 1998 – uno schema di regolamento sul quale si sono pronunciati sia il Consiglio di Stato[3]  sia le Commissioni parlamentari competenti: nel corso dell’esame dello schema sono state sollevate obiezioni in sede europea sulla compatibilità comunitaria del contenuto del provvedimento.

Successivamente, a seguito dell'emanazione della legge n.249 del 1997[4], istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e del DPR n. 318 del 1997[5], si è posto il problema circa l'individuazione del soggetto competente a regolare la materia.

 

A seguito della richiesta di chiarimento formulata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, della questione circa la titolarità della competenza ad emanare il regolamento di cui all’articolo 1, comma 25, del DL 545/1996, veniva investito – su impulso dell’Autorità – il Consiglio di Stato.

 

Il Consiglio di Stato – con parere n. 2354 del 26 agosto 2002 - ha riconosciuto come soggetto competente il Ministero delle comunicazioni, sul precipuo rilievo che il D.L. 545/96 è da considerarsi lex specialis attributiva in favore del Ministero di un potere regolamentare preordinato alla tutela della persona e dei valori sociali e culturali ed alla prevenzione di danni e pregiudizi alla sicurezza ed alla convivenza civile. Risulta quindi giustificato l'affidamento della funzione regolatrice al Governo e non all'Autorità alla quale è rimessa la tutela degli interessi alla trasparenza, al pluralismo ed alla concorrenza nel settore delle telecomunicazioni. Nello stesso parere è stata, tra l'altro, suggerita l'adozione di un testo che "ricomprenda tutte le disposizioni vigenti del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 385 del 1995 con la conseguente abrogazione di tale fonte".

 

 

 

 

 

 


Schede di lettura

 


Contenuto dello schema di regolamento ministeriale in esame

 

Lo schema di regolamento in esame risulta predisposto in attuazione dell’articolo 1, comma 25, del DL 535/1996 al fine – come si legge nella relazione illustrativa – di adeguare le disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni n. 385/1995 - che, pertanto, viene abrogato - alle innovazioni intervenute, nonché alla regolamentazione europea del settore, recepita con il decreto legislativo 1 ° agosto 2003 n. 259 che si ispira alla convergenza ed alla neutralità tecnologica comprendendo nelle "reti e servizi di comunicazione elettronica" tutte le reti ed i servizi offerti tramite le diverse tecnologie disponibili.

Il provvedimento, pertanto, si propone  - sempre secondo quanto si legge nella relazione illustrativa - di fissare regole omogenee per i servizi a sovrapprezzo offerti tramite reti e servizi di diversa tecnologia, nonché di disciplinare tali servizi in modo da contemperare l'esigenza di non porre barriere allo sviluppo dei nuovi servizi con quella di dare adeguata tutela all'utenza.

 

La relazione illustrativa precisa che la stesura del regolamento ha richiesto un iter complesso che ha visto il Ministero impegnato in due consultazioni degli operatori del settore, delle associazioni degli utenti e dei consumatori, nonché in tavoli di confronto con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con la polizia delle comunicazioni in materia di vigilanza e controllo.Il testo all'esame tiene conto delle osservazioni, dei suggerimenti e dei contributi di tutti i soggetti a vario titolo e nelle diverse fasi intervenuti.

 

Il provvedimento si articola in sette capi relativi a:

§         le disposizioni generali (artt. 1-3)

§         il contenuto dei servizi a sovrapprezzo (artt. 4-11)

§         le modalità di espletamento di tali servizi (artt. 12-15)

§         l'attivazione degli stessi (artt. 16-19)

§         i controlli e le sanzioni (artt. 20-22);

§         disposizioni in materia di pubblicità (art. 23);

§         disposizioni finali (artt. 24-29).

 

 

Capo I – Disposizioni generali

Il Capo I definisce il campo di applicazione del regolamento.

 

L'articolo 1 reca le definizioni che in gran parte riproducono le definizioni contenute nel codice delle comunicazioni elettroniche di cui al d. lgs. n. 259 del 2003.

In particolare, vengono definiti:

a)    reti dì comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo dì fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

b)    servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70[6] non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;

c)    abbonato: la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi;

d)    utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

e)    operatore: un'impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni o una risorsa correlata;

f)     fornitore di servizi di comunicazione elettronica: il soggetto che rende accessibili al pubblico, attraverso una rete di comunicazione elettronica,

g)    operatore titolare della numerazione: l'operatore o fornitore di servizi Internet che ha ottenuto dal Ministero delle comunicazioni il diritto d'uso della numerazione ;

h)    servizi a sovrapprezzo: i servizi forniti attraverso reti di comunicazione elettronica, accessibili al pubblico, anche mediante l'uso di specifiche numerazioni, definite nel piano nazionale di numerazione, o a livello internazionale dagli appositi organismi che consentono l'accesso degli utenti ad informazioni o prestazioni a pagamento. Per tali servizi, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica addebita un prezzo complessivo comprendente il trasporto, l'istradamento, la gestione della chiamata e la fornitura delle informazioni o prestazioni. I servizi a sovrapprezzo includono anche quelli realizzati con connessione ad Internet sia in modalità "dial-up", che prevede l'identificazione del fornitore di servizi con una numerazione, sia in modalità "packetswitch", che prevede l'identificazione del fornitore di servizi con un indirizzo IP. Sono, inoltre, inclusi tra i servizi a sovrapprezzo quelli offerti sulla piattaforma della televisione "digitale" interattiva, ovvero mediante invio di messaggi di testo o dati quali, ad es., SMS o MMS, su base di singola richiesta ovvero in modalità di ricezione periodica (modalità "push") a seguito di sottoscrizione di uno specifico contratto;

i)     servizi a sovrapprezzo internazionali: i servizi assimilabili per contenuto ai servizi a sovrapprezzo, offerti su collegamenti individuati da apposite numerazioni internazionali con prefisso `00', definite dall'ITU-T e denominate Universal International Premium Rate Numbers (UIPRN) o definite dalla Commissione Europea e denominate European Telecommunications Numbering Systems (ETNS);

1) centro servizi: la persona fisica o giuridica che, con l'utilizzo di opportuni apparati, consente all'utente finale di accedere ad informazioni o prestazioni distribuite mediante le reti di comunicazione elettronica. Il centro servizi può operare direttamente come fornitore di informazioni o prestazioni o tramite soggetti diversi;

m) blocco selettivo di chiamata: l'opzione che consente di sbloccare, ovvero di bloccare, gratuitamente, in modalità controllata dall'utente, su base sia di singola chiamata sia di abilitazione - disabilitazione fino a nuovo ordine da parte dell'utente medesimo, attraverso un PIN, le chiamate verso le numerazioni associate ai servizi a sovrapprezzo.

 

Si segnala che – come anticipato - alcune definizioni sopra riportate (reti di comunicazione elettronica, servizio di comunicazione elettronica, abbonato, utente finale, operatore ) riproducono il contenuto delle identiche definizioni recate dal codice delle comunicazioni elettroniche. Pertanto, potrebbe risultare opportuno  - anche al fine di evitare che eventuali futuri interventi normativi sul codice non siano coordinati con la normativa secondaria in qualche modo correlata - sostituire tali definizioni con un rinvio alle definizioni recate dal codice.

 

L’articolo 2 individua la finalità del regolamento (“disciplinare i servizi a sovrapprezzo”) e specifica l’oggetto della disciplina:

§         tipologia e contenuto dei servizi a sovrapprezzo;

§         modalità di espletamento e di attivazione;

§         obblighi a carico degli operatori titolari della numerazione, dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, dei centri servizi;

§         pubblicità;

§         vigilanza e controllo;

§         sanzioni.

 

L’articolo 3 individua le diverse tipologie di servizi a sovrapprezzo (di carattere sociale-informativo[7], di assistenza e consulenza tecnico-professionale[8], di chiamate di massa[9], di intrattenimento[10], di vendita di prodotti e servizi[11]) e reca,per ciascuna tipologia, una elencazione esemplificativa (“tra l’altro”) dei servizi ascrivibili alla stessa.

Si segnala che non appare chiaro come avvenga l’individuazione degli eventuali ulteriori servizi da ascrivere alle diverse tipologie.

 

 

Capo II – Contenuto dei servizi a sovrapprezzo

Il Capo II - relativo al contenuto dei servizi in esame - riprende ed integra le disposizioni già contenute in materia nel decreto ministeriale n. 385/95, stabilendo i principi generali a cui le informazioni o le prestazioni fornite tramite i servizi a sovrapprezzo debbono uniformarsi.

 

L'articolo 4 stabilisce  che le informazioni o prestazioni fornite tramite servizi a sovrapprezzo sono destinati principalmente a persone maggiorenni , facendo salva la possibilità prevista , relativamente ai minori, dall’ articolo 5 (vedi infra).

Le informazioni fornite tramite i servizi a sovrapprezzo:

§         non devono essere immotivatamente prolungati;

§         non devono contenere pause, né tempi di attesa che non siano tecnicamente indispensabili e che siano pretestuosamente previsti al solo fine di prolungare il tempo di connessione;

§         non devono contenere messaggi subliminali;

§         nondevono offendere la dignità della persona;

§         nondevono evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionalità;

§         non devono esaltare alcuna forma di violenza;

§         nondevono offendere convinzioni religiose ed ideali;

§         nondevono indurre a comportamenti discriminatori o pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente;

§         non devono arrecare danno morale, fisico o economico;

§         non devono indurre all'uso di bevande alcoliche, tabacco, stupefacenti e farmaci;

§         non devono presentare forme e contenuti a carattere pornografico, salva l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo, od osceno.

Le informazioni fornite tramite servizi a sovrapprezzo di carattere sociale-informativo, di assistenza e consulenza tecnico-professionale devono essere informazioni o prestazioni corrette, rispondenti alla realtà, chiare e complete.    Per le informazioni o prestazioni relative a dati, fatti o circostanze suscettibili di subire variazioni nel corso del tempo, sono indicate la data e, se necessario, l'ora a cui risale l'aggiornamento delle informazioni o prestazioni fornite.

 

L'articolo 5 reca disposizioni relative alla tutela dei minori e di quei soggetti che si trovano in stato , pur se temporaneo, di vulnerabilità psichica.

Per tali soggetti le informazioni o prestazioni richieste, fermi i divieti di cui all'articolo 4, non devono avere contenuti che possano rappresentare una minaccia alla loro salute, sicurezza e crescita, non devono abusare della loro naturale credulità o mancanza di esperienza, non devono far leva sui loro bisogni di affetto e protezione, né indurli a violare norme di comportamento sociale generalmente accettate o ad esporsi a situazioni generalmente pericolose.

Gli operatori di telefonia mobile si impegnano inoltre ad osservare il codice di condotta per l'offerta dei servizi a sovrapprezzo e la tutela dei minori sottoscritto il 16 febbraio 2005[12] ed i codici di autoregolamentazione previsti dall’articolo 26.

 

L'articolo 6 sancisce il divieto di interruzioni pubblicitarie delle informazioni fornite tramite servizi tariffati in base alla durata.

 

I successivi articoli comprendono la disciplina per particolari tipi di servizi quali le consulenze professionali (art. 7), i concorsi e manifestazioni a premio (art. 8), la raccolta fondi (art. 9), la vendita di prodotti e servizi (art. 10) e la formazione professionale (art. 11).

In particolare:

§         le consulenze professionali sono fornite esclusivamente da soggetti abilitati all'esercizio delle professioni medesime, in ogni caso nel rispetto delle relative norme deontologiche; nel caso di servizi di consulenza sanitaria le informazioni non devono contenere descrizioni esplicite o riferimenti impliciti che possano fare apparire superflua la consultazione diretta del professionista ed i trattamenti curativi eventuali;

§         nel caso di servizi a sovrapprezzo relativi a concorsi e manifestazioni a premio  - il cui prezzo deve essere di tipo forfettario e indipendente dalla durata - deve essere garantita la conformità al decreto del Presidente della Repubblica  n. 430 del 2001[13].

Il citato DPR disciplina i concorsi e le operazioni a premio di ogni specie, consistenti in promesse di premi al pubblico dirette a favorire, nel territorio dello Stato, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi, aventi, comunque, fini anche in parte commerciali. Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento, sono considerati concorsi a premio le manifestazioni pubblicitarie in cui l'attribuzione dei premi offerti, ad uno o più partecipanti ovvero a terzi, anche senza alcuna condizione di acquisto o vendita di prodotti o servizi, dipende:

a) dalla sorte, sia che l'estrazione dei vincitori sia organizzata appositamente, sia che si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipende comunque dalla sorte;

b) da qualsiasi congegno, macchina od altro, le cui caratteristiche consentano di affidare unicamente all'alea la designazione del vincitore o dei vincitori dei premi promessi;

c) dall'abilità o dalla capacità dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi o pronostici relativi a determinate manifestazioni sportive, letterarie, culturali in genere o a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori la cui valutazione è riservata a terze persone o a speciali commissioni;

d) dall'abilità o dalla capacità dei concorrenti di adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento, purché le modalità dell'assegnazione dei premi siano oggettivamente riscontrabili.

Si segnala che non appare chiaro il rapporto tra il regolamento in esame  e la disciplina sui concorsi e sulle manifestazioni a premio di cui al DPR n. 430 del 200, stante il generico riferimento – contenuto nel regolamento in esame – alla conformità al DPR n. 430 del 2001.

§         la raccolta di fondi tramite numerazioni associate a servizi a sovrapprezzo è consentita ove svolta in favore di enti pubblici o privati senza fini di lucro, riconosciuti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dei Paesi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio Economico Europeo;

§         tramite i servizi a sovrapprezzo è consentita esclusivamente la vendita, anche tramite abbonamento, di prodotti e servizi direttamente trasmessi mediante reti di comunicazione elettronica;

§         sono vietati i servizi a sovrapprezzo che promuovono opportunità di lavoro. Le informazioni riguardanti formazione professionale o corsi di istruzione: a) non devono contenere promesse o previsioni irragionevoli di futuro impiego o di futura remunerazione nei confronti di coloro che richiedono le informazioni; b) devono indicare con chiarezza il soggetto responsabile dei corsi, la durata effettiva dei corsi, il loro costo complessivo, l'eventuale necessità per l'utente finale di acquistare materiale di supporto per seguire i corsi con profitto, il livello di istruzione o la qualifica professionale richiesta e, ove prescritto dalla legge, il rilascio dì attestati dì frequenza.

 

 

Capo III – Modalità di espletamento dei servizi a sovrapprezzo

L'articolo12 – relativo alle informazioni obbligatorie - precisa che le informazioni o le prestazioni dei servizi a sovrapprezzo devono essere preceduti da un "messaggio di presentazione" chiaro ed esplicito:

§         di tipo vocale, se l’informazione o la prestazione sono fornite tramite un servizio in fonia;

§          di tipo testuale, se le stesse sono fornite tramite un servizio dati;

§         di tipo testuale e/o vocale, se l’informazione o la prestazione sono fornite tramite videocomunicazione.

Il messaggio di presentazione deve contenere esclusivamente i seguenti dati informativi nel rispetto del seguente ordine:
a)         destinazione del servizio ai maggiorenni (informazione da introdurre solo nel caso in cui il servizio è vietato ai minori);

b)         nome o ragione sociale del centro servizi;

c)         costo di tutte le informazioni e/o prestazioni, al minuto o forfetario ovvero per unità di quantità di informazione in kbyte , comprensivo di IVA;

d)         ove applicabile, costo massimo, comprensivo di IVA, delle informazioni;

e)         limite massimo dell'importo addebitabile con le modalità previste all'articolo 15;

f)          modalità di pagamento della quota eccedente il limite massimo di cui alla lettera e);

g)         tipologia delle informazioni o prestazioni fornite;

h)         nel caso di servizi di consulenza professionale, identità, qualifica professionale, iscrizione all'ordine professionale, ove prevista da specifiche norme, ed eventuale funzione ricoperta;

i)          consenso espresso quale modalità di accettazione del servizio.

L’obbligo del messaggio di presentazione non sussiste.

§         nel caso di servizi a sovrapprezzo offerti sulla base di specifici abbonamenti, laddove le informazioni recate dal messaggio di presentazione sono incluse nel contratto di abbonamento;

§         nel caso di servizi a sovrapprezzo che comportino una spesa massima inferiore ad 1 euro, IVA esclusa;

§         nel caso di servizi a sovrapprezzo di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c) (servizi di chiamate di massa), qualora il costo della chiamata sia inferiore alla soglia di prezzo massimo di seguito indicata:

Ø      quota massima alla risposta pari a 0,0667 euro, IVA esclusa (pari a 0,080 IVA inclusa);

Ø      prezzo minutario massimo pari a 0,0667 euro al minuto, IVA esclusa (pari a 0,080 IVA inclusa);

Ø       se il costo della chiamata, tassata in modalità forfetaria, non supera l'importo complessivo di I euro, IVA esclusa.

Sono poi previste specifiche prescrizioni per i dati informativi recati dal messaggio di presentazione; in particolare::

§         nel caso di servizi a sovrapprezzo offerti mediante l'invio di messaggi di testo o dati in modalità push (SMS, MMS), sono fornite al cliente, all'atto della conclusione del contratto, oltre ai dati informativi sopra riportati, ove applicabili, le informazioni relative al costo per l'invio del singolo messaggio nonché le informazioni inerenti le modalità di disattivazione del servizio. In particolare è previsto l'invio al cliente, antecedentemente l'invio del primo messaggio a pagamento, di un messaggio gratuito che indichi:

a) costo per singolo messaggio o per contenuto fornito;

b)      numero massimo di messaggi o il numero massimo di contenuti forniti;

c)      se trattasi di servizio in abbonamento;

d)      sintassi per la disattivazione del servizio.

Per i servizi in abbonamento di durata superiore al mese, il messaggio gratuito con l'avviso di abbonamento in corso e l'indicazione della scadenza contrattuale va inviato almeno mensilmente. In ogni caso è escluso il rinnovo tacito dell'abbonamento;

§         nel caso di servizi a sovrapprezzo delle tipologie definite all'articolo 3, comma 1, lett. a) (servizi di carattere sociale-informativo), il messaggio di presentazione contiene esclusivamente i sottoelencati dati informativi nel rispetto del seguente ordine:

Ø      nome o ragione sociale del centro servizi;

Ø      costo di tutte le informazioni e/o prestazioni, al minuto o forfetario ovvero per unità di quantità di informazione in kbyte, comprensivo di IVA;

Ø      tipologia delle informazioni o prestazioni fornite.

Ø      nel caso di servizi di consulenza professionale, identità, qualifica professionale, iscrizione all'ordine professionale;

§         nel caso di diffusione televisiva dei servizi di carattere sociale-informativo, le emittenti radiotelevisive nazionali e locali, ovvero i fornitori di servizi associati, nel caso della televisione digitale, sono tenuti a comunicare al pubblico, qualunque sia il mezzo utilizzato, in modo esplicito e chiaramente leggibile, i seguenti dati informativi:

Ø      la natura del servizio a sovrapprezzo, la durata massima e gli eventuali divieti previsti per i minori;

Ø      il costo del servizio, minutario o forfetario, comprensivo di IVA;

Ø      dati del fornitore di informazioni o prestazioni, completi di un recapito/indirizzo in Italia, nel caso di imprese non aventi sede legale nel territorio nazionale.

 

L'accettazione di un servizio a sovrapprezzo è ammessa solo con il consenso espresso dell'utente finale, fatta eccezione per i servizi di carattere sociale-informativo di cui all'art.3, comma 1, lettera a).

Allo scadere del tempo corrispondente al limite massimo dell'importo addebitabile di cui all'articolo 15, deve essere richiesto all'utente finale un ulteriore espresso consenso per la continuazione del servizio, con contestuale specifica indicazione delle modalità di pagamento .

 

Il messaggio di presentazione è gratuito nel caso di servizi a sovrapprezzo di tipo vocale, mentre nel caso di connessione ad Internet, non è applicato alcun sovrapprezzo.

 

Nel caso di servizi a sovrapprezzo forniti tramite la connessione ad Internet, il messaggio di presentazione non è connesso ad altri messaggi ed è presentato tramite un riquadro evidenziato sulla pagina video, in forma chiara e leggibile integralmente, senza ricorso al cursore. Il messaggio di presentazione non comporta l'abbattimento della connessione al fornitore di servizi Internet inizialmente prescelto dall'utente finale.

In tali casi, il messaggio di presentazione include, nella sua parte iniziale, l'informativa con cui si avverte che la fruizione del servizio comporta l'abbattimento della connessione in corso con il proprio Internet Service Provider e l'instaurazione di una nuova connessione soggetta ad uno specifico prezzo con l'evidenza della relativa numerazione. L'informativa al cliente relativa al prezzo della connessione al servizio a sovrapprezzo deve essere presente sul video durante la connessione. Inoltre deve essere indicato chiaramente che il servizio è fruibile solo attraverso Internet e non in fonia.

 

L'articolo 13 stabilisce che il servizio può essere erogato solo dopo l'accettazione esplicita da parte dell'utente, salvo che per i servizi a carattere sociale informativo, e ne fissa la durata massima che non deve superare i limiti di tempo previsti dal contratto tra l’operatore titolare della numerazione e il centro servizi.

 

L'articolo 14 disciplina le condizioni economiche di offerta stabilendo, in particolare, il principio della proporzionalità del prezzo al servizio offerto.

Per quanto riguarda i servizi a sovrapprezzo forniti ai minori, essi sono erogati con modalità forfetaria e non superano l'importo complessivo di 2,75 euro, Iva inclusa, rideterminabile con decreto del Ministro delle comunicazioni.

 

L'articolo 15 contiene disposizioni in materia di fatturazione. In particolare, è fissato il tetto di 12,50 euro, IVA esclusa, quale importo massimo addebitabile per ogni comunicazione, comprensivo del prezzo relativo al trasporto, all’instradamento, alla gestione della chiamata e alla fornitura delle informazioni o prestazioni. Per gli importi superiori a tale limite è prevista la fatturazione direttamente da parte del centro servizi.

La tassazione di un servizio a sovrapprezzo è avviata, solo dopo il riconoscimento da parte del centro servizi dell'esplicita accettazione da parte dell'utente finale, fatta eccezione per i servizi di carattere sociale-informativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)

E' previsto, altresì, che – entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento – i fornitori di servizi di comunicazione elettronica  comunichino agli abbonati la possibilità di ottenere, mediante richiesta dell'abbonato al servizio di assistenza dell'operatore, il blocco delle chiamate verso le numerazioni associate a servizi a sovrapprezzo nel caso in cui venga superato un tetto mensile di spesa per tale servizi, determinato nelle due soglie massime, a scelta, pari a 50 euro oppure a 100 euro. In caso in cui non venga formulata alcuna opzione, si presume inesistente un tetto di spesa.

In proposito, si ricorda che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha segnalato l’opportunità di introdurre un servizio di blocco selettivo di chiamata da applicare automaticamente a tutti gli abbonati al superamento di una predeterminata soglia massima mensile di spesa.

Su tale questione, il Ministero ha precisato che tale modalità può essere applicata solo su richiesta dell’abbonato, in quanto l’applicazione del sistema prospettato dall’Autorità  sembrerebbe, da un lato, restringere la libertà dell’utenza e, dall’altro, imporre obblighi troppo onerosi a carico dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica che dovrebbero modificare i sistemi di commutazione e di fatturazione per circa 25 milioni di abbonati.

Il Consiglio di Stato – nel parere sullo schema di regolamento in esame ( 4162/2003) – ha precisato che la “libertà dell’utenza è comunque garantita dalla possibilità per ciascun abbonato di modificare tale soglia o di rinunciarvi e gli oneri lamentati dai fornitori dei servizi, da un lato, dovrebbero essere comunque sopportati in caso di richiesta generalizzata e, dall’atro, costituiscono uno dei componenti dei costi del servizio su cui parametrare le relative tariffe”.

 

Tali soglie non si applicano ai servizi a sovrapprezzo quando l'utente disponga di un apparato munito di un codice personale gratuito (PN) ovvero la linea sia dotata di un blocco selettivo di chiamata che permette l'abilitazione o la disabilitazione al servizio, nonché nel caso di servizi di carattere sociale-informativo.

 

Le informazioni circa la fatturazione  sono fornite:

Ø      ai nuovi abbonati al momento della stipula dei contratti o dell'adesione al servizio;

Ø      ai vecchi abbonati, mediante un comunicato, accompagnato da un modulo di adesione, inserito nel primo invio utile della documentazione di fatturazione, da ripetersi nelle successive fatturazioni con cadenza almeno annuale, o, in caso di servizi prepagati, mediante una comunicazione personalizzata, con la medesima cadenza.

 

 

Capo IV – Attivazione dei servizi a sovrapprezzo

L’articolo 16 disciplina l’uso delle numerazioni e delle infrastrutture.

In particolare, si prevede per l’operatore titolare della numerazione la possibilità di usare numeri e infrastrutture in proprio o mediante cessione ad un  centro servizi, al quale è fatto divieto di cessione a terzi.

E' inoltre previsto che gli strumenti di selezione automatica (dialer) – eventualmente utilizzati per l’accesso ai servizi a sovrapprezzo forniti tramite Internet - presentino caratteristiche tali da permetterne il controllo da parte dell'utente: il dialer non deve generare automaticamente connessioni ripetute a numerazioni su cui vengano erogati servizi a sovrapprezzo.

Specifiche informazioni (generalità del centro servizi e del/dei fornitori di informazioni o prestazioni, tipologia del servizio a sovrapprezzo offerto e numeri associati o indirizzi IP per l'accesso al servizio stesso) devono essere messe a disposizione in un database pubblico. In analogo database pubblico, predisposto dai fornitori di servizi, inviato al Ministero ed aggiornato ogni tre mesi, è indicato il prezzo definito per ciascuna numerazione configurata sulla rete.

 

L’articolo 17 prevede l'obbligo, per gli operatori titolari della numerazione che cedano uno o più numeri ad un centro servizi con sede in uno dei Paesi dell’Unione europea o dello spazio economico europeo, di comunicare al Ministero i numeri ceduti in uso, allegando la dichiarazione del rappresentante le gale del centro servizi, contenente informazioni relative allo stesso centro servizi (quali nome, denominazione o ragione sociale, sede legale, generalità del responsabile legale del centro servizi), alle tipologie del servizio offerto e aí numeri utilizzati[14].

Gli operatori titolari della numerazione verificano la completezza e la correttezza dei dati riportati nella dichiarazione e non attivano i numeri ceduti in uso ovvero le infrastrutture prima di trenta giorni dalla data di riscontro del ricevimento della dichiarazione da parte del Ministero delle comunicazioni.

Tale termine – in caso di servizi a sovrapprezzo accessibili ai minori -  è esteso a sessanta giorni.

 

L'articolo 18 individua le responsabilità dei diversi soggetti interessati dalla disciplina dei servizi a sovrapprezzo.

In particolare:

§         il centro servizi, ovvero il fornitore dei contenuti, se diverso dal centro servizi, è responsabile del contenuto dei servizi a sovrapprezzo e della sua conformità alle disposizioni del Capo II e delle informazioni obbligatorie ;

§         il fornitore di servizi di comunicazione elettronica è responsabile del trasporto, dell'instradamento, della gestione della chiamata e dell'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 15 (fatturazione), 19 (blocco selettivo di chiamata) e 24, comma 2 (Servizi internazionali);

§         l'operatore titolare della numerazione è responsabile dell'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14 (condizioni economiche di offerta), 16 (uso delle numerazioni e delle infrastrutture), 17 (dichiarazione) e 21, comma 5 (sospensione e disattivazione delle connessioni). E' compito dell'operatore raccogliere la dichiarazione sui contenuti dei servizi redatta sotto la responsabilità del centro servizi, ovvero del fornitore dei contenuti.

 

L’articolo 19  prevede la possibilità per l’abbonato di richiedere il blocco selettivo di chiamata verso numerazioni associate a servizi a sovrapprezzo, esclusi quelli relativi ai servizi di informazione abbonati, in modalità controllata dallo stesso abbonato tramite PIN.

Sul punto, si segnala che in Consiglio di Stato – nel richiamato parere reso sul provvedimento in esame – precisa che la materia della fornitura al singolo abbonato e dell'utilizzo da parte sua di un codice numerico personalizzato, al fine di accedere ai servizi a sovrapprezzo, a tutela dei minori e dì eventuali frodi, non risulta chiaramente disciplinata nello schema in esame, che vi accenna espressamente solo all'articolo 19, comma 4, prevedendo l'invio del codice con apposita comunicazione riservata solo in caso di richiesta di blocco selettivo dì chiamata, “pur essendo evidentemente diversa la finalità del blocco di chiamata, che opera al superamento di una soglia di spesa, e del codice numerico personalizzato, che garantisce che l'esplicita accettazione da parte dell'utente di cui all'articolo 13 dello schema di regolamento provenga dall'effettivo titolare dell'utenza”. Inoltre, il Consiglio di stato – riprendendo le osservazioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – evidenzia la necessità di fornire gratuitamente il codice personalizzato ai sensi dell'art 10, comma 2, della direttiva 2002/22/CE[15].

 

Capo V - Controlli e sanzioni

 

L'articolo 20 attribuisce ai competenti organi della Polizia postale e delle comunicazioni e del Ministero delle comunicazioni compiti di vigilanza e di controllo sul corretto espletamento del servizio a sovrapprezzo, in relazione a quanto contenuto nelle informazioni obbligatorie di cui all’articolo 12 e su quelli di tipologia ad essi assimilabili svolti su collegamenti individuati da numerazioni internazionali.

Gli operatori titolari della numerazione, i centri servizi ed i fornitori di servizi di comunicazione elettronica sono tenuti a permettere agli organi di polizia l'accesso alle sedi ed alla documentazione, onde consentire l'effettuazione dei controlli volti ad accertare che l'attività sia svolta in conformità alle disposizioni previste dal regolamento.

 

L'articolo 21 attribuisce al Ministero delle comunicazioni la competenza ad applicare le seguenti sanzioni a carico dei centri servizi:

§         sospensione dell’accesso alla rete del servizio a sovrapprezzo, per un periodo di un mese;

§         disattivazione dell'accesso alla rete del servizio a sovrapprezzo nei casi più gravi;

§         disattivazione dell'accesso alla rete di tutti i servizi forniti dal centro, in caso di reiterate e gravi violazioni, in numero non inferiore a tre, nell’arco temporale di 12 mesi.

La sospensione o la disattivazione – che intervengono, previa diffida e assegnazione di un termine di sette giorni per le giustificazioni - devono intervenire entro 48 ore dalla ricezione di apposita segnalazione

 

L’articolo 22 rimanda al codice delle comunicazioni elettroniche per ciò che concerne le sanzioni da applicare per le violazioni effettuate dai fornitori dei servizi di comunicazione elettronica e dagli operatori titolari delle numerazioni.

 

 

Capo VI – Disposizioni in materia di pubblicità

L'articolo 23 - relativo alla pubblicità - vieta contenuti offensivi per la dignità della persona, che evochino discriminazioni razziali, di sesso, di religione, offensivi delle convinzioni religiose.

La pubblicità non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente e deve evitare ambiguità ed omissioni che possano indurre in errore l'utente finale riguardo alle caratteristiche ed al prezzo del servizio a sovrapprezzo.

La pubblicità deve indicare in modo esplicito e chiaramente leggibile:

Ø      la natura del servizio a sovrapprezzo, la durata massima e gli eventuali divieti previsti per i minori;

Ø      il costo del servizio, minutario o forfetario, comprensivo di IVA ;

Ø      dati del fornitore di informazioni o prestazioni, completi di un recapito/indirizzo in Italia nel caso di imprese non aventi sede legale nel territorio nazionale;

Ø       il rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, nel caso di servizi connessi a manifestazioni a premio.

La pubblicità relativa ai servizi che offrono informazioni o consulenze indica chiaramente la qualifica professionale dell'esperto o esperti del fornitore di informazioni o prestazioni.

La pubblicità inviata direttamente agli abbonati, tramite chiamate telefoniche, fax, messaggi SMS, MMS, posta elettronica o altri servizi di comunicazione elettronica, è consentita previo consenso espresso dell'interessato.

Per le emittenti radiotelevisive nazionali e locali è richiamata la disposizione di cui all’articolo 1, comma 26, del DL 545/1996.

 

Il comma richiamato prevede il divieto dei servizi audiotex ed internazionali che presentino forme o contenuti di carattere erotico, pornografico o osceno. Prevede, inoltre, il divieto per le emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, di propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali «linea diretta» conversazione, «messaggerie locali», «chat line», «one to one» e «hot line», nelle fasce di ascolto e di visione fra le ore 7 e le ore 24. È fatto altresì divieto di propagandare servizi audiotex, in programmi radiotelevisivi, pubblicazioni periodiche ed ogni altro tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori.

 

Capo VII – Disposizioni finali

L’articolo 24 – relativo ai servizi internazionali - rinvia agli articoli 34, comma 2, e 35 della legge n. 61 del 1996[16].

 

Il comma 2 dell’articolo 34 della costituzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni prevede che i membri si riservano il diritto di interrompere ogni altra telecomunicazione privata che possa sembrare pericolosa per la sicurezza dello Stato o contraria alle sue leggi, all'ordine pubblico o alla moralità pubblica.

L’articolo 35 prevede che ciascun membro si riserva il diritto di sospendere il servizio internazionale di telecomunicazione, sia in linea generale, sia solo per alcuni collegamenti o per alcuni tipi di corrispondenze in partenza, in arrivo o in transito, e si incarica di avvisarne immediatamente ciascuno dei membri tramite il Segretario generale.

 

Si prevede, altresì, la sospensione delle numerazioni riferite a servizi internazionali mediante le quali sono erogati servizi non conformi al Capo II.

 

Sul punto, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aveva auspicato un chiarimento, a tutela dell’utenza, circa il fatto che l’eventuale offerta di servizi a sovrapprezzo su numerazioni internazionali per essere consentita deve essere espressamente recepita nel paino nazionale di numerazione e comunque soggetta a tutte le disposizioni dello schema di regolamento e non solo a quelle riferibili al Capo II.

Il Consiglio di Stato – nel parere reso sul provvedimento in esame ( n. 4162/03) – riporta che “la possibilità di estendere gli obblighi previsti dallo schema ai servizi internazionali non è stata ritenuta praticabile dall'Amministrazione per ragioni che possono. ritenersi condivisibili allo stato dei rapporti con gli altri Stati in ordine alla regolamentazione di tali servizi.

Infatti i servizi suddetti, così come definiti all'articolo 1, co. 1, lettera i) dello schema di regolamento, sono accessibili agli utenti tramite il préfisso “00" a cui segue il codice del Paese chiamato. La numerazione internazionale attualmente adottata non prevede codici identificativi di servizi a sovrapprezzo (come nel caso della numerazione nazionale) Di conseguenza, le tariffe relative ai servizi internazionali assimilabili per contenuto ai servizi a sovrapprezzo non differiscono da quelle relative ad una semplice telefonata internazionale e dipendono dal Paese chiamato.

Non è prevista quindi una maggiorazione del costo della telefonata per la fornitura di informazioni o prestazioni. Inoltre la numerazione internazionale è gestita dall'UlT (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni) ed al riguardo l'Italia ha ratificato con la legge 31 gennaio 1996, n 61 gli atti finali della Conferenza UIT, risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra  H 22 dicembre 1992 ed in particolare le norme di cui agli articoli 34, 35 36 e 37. Tali disposizioni prevedono la possibilità per gli Stati di interrompere ogni comunicazione che possa in qualche modo sembrare pericolosa per la sicurezza dello Stato, per l'ordine pubblico o per la moralità pubblica. Tale legge è citata sia nelle premesse del regolamento sui servizi a sovrapprezzo sia nell'articolo 24 relativo ai servizi internazionali. Pertanto la disposizione del capo II sui contenuti dei servizi a sovrapprezzo sono applicabili anche ai servizi internazionali e le numerazioni di tali servizi non conformi a queste disposizioni devono essere disattivate dai fornitori dei servizi di comunicazione elettronica entro 48 ore dalla ricezione di una specifica richiesta del Ministero”.

 

 

L’articolo 25 – che  rinvia alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali - stabilisce che i fornitori dei servizi a sovrapprezzo non devono violare la riservatezza dell'utente finale ed i servizi sono strutturati in modo da evitare l'invasione della sfera privata dell'utente finale stesso.

Le informazioni personali, compresi nomi ed indirizzi, raccolte attraverso i servizi a sovrapprezzo, non possono essere utilizzate se non per finalità strettamente connesse al servizio fornito, nei limiti consentiti dalle leggi in vigore.

 

 

L'articolo 26 prevede l'istituzione di un Comitato, presieduto da un rappresentante del Ministero delle comunicazioni, cui partecipano i rappresentanti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, della Polizia postale, degli operatori titolari della numerazione, dei fornitori dei servizi, delle Associazioni dei centri servizi e dei consumatori. Al comitato è affidato il compito di redigere codici di autoregolamentazione ispirati ai principi del regolamento in esame.

Si segnala che non appare sufficientemente chiara la natura del Comitato e le materie oggetto di consultazione con le parti.

 

L'articolo 27 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle comunicazioni, di uno sportello unico telematico ai fini della gestione dei reclami degli utenti dei servizi a sovrapprezzo.

 

L’articolo 28 reca norme transitorie. In particolare, gli operatori titolari della numerazione provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ad adeguare la documentazione preesistente, relativa ai soggetti cui sono stati ceduti in uso numeri o infrastrutture per l'offerta di servizi assimilabili ai servizi a sovrapprezzo, alle disposizioni di cui all'articolo 17 relative alla dichiarazione che deve essere rilasciata dal centro servizi.

 

L’articolo 29 reca – dalla data di entrata in vigore del regolamento - le abrogazioni del:

§         citato decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni n. 385 del 1995, la cui disciplina – come già precisato – viene adeguata dal regolamento in esame alle innovazioni intervenute;

§         decreto ministeriale 28 febbraio 1996 recante disposizioni e criteri generali per l’applicazione del DL n. 87 del 1996[17];

§         decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 26 maggio 1998 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1998 - relativo ai servizi audiotex.

 

 

 

 


Schema di regolamento n. 620

 


 


 


 






 

 


Normativa di riferimento

 


L. 23 agosto 1988, n. 400.
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17)

 

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O. 

 

 

 

Art. 17.

Regolamenti.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari (7/a);

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali] (7/b).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali (7/c).

 

(7/a) Lettera così modificata dall'art. 11, L. 5 febbraio 1999, n. 25, riportata alla voce Comunità europee.

(7/b) Lettera abrogata dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(7/c) Comma aggiunto dall'art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata al n. LXXXVII.

 

 


D.M. 13 luglio 1995, n. 385.
Regolamento recante norme sulle modalità di espletamento dei servizi audiotex e videotex

 

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 1995, n. 218.

 

 

 

 

IL MINISTRO DELLE POSTE

E DELLE TELECOMUNICAZIONI

 

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione stipulata in data 1° agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la concessionaria SIP, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, che disciplina la concessione di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;

Visto l'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1986, che ha introdotto in via permanente il servizio pubblico videotel in campo nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1986;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1986 concernente la scelta dello standard relativo al servizio videotel, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1986;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55, di attuazione della direttiva 90/387/CEE concernente l'istituzione del mercato interno per i servizi di telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni;

Visto l'art. 54 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega per l'attuazione della direttiva CEE n. 90/388 in tema di concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, con il quale è stata recepita la direttiva 90/388/CEE;

Riconosciuta l'esigenza di fissare norme di comportamento per i fornitori dei servizi audiotel e videotel;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 1995;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;

 

Adotta il seguente regolamento:

 

Art. 1.

Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina il contenuto e le modalità di fornitura e fruizione di informazioni o prestazioni dei servizi audiotex e videotex, fissando le norme di comportamento per ciascuno dei soggetti interessati di cui all'art. 2.

 

 

Art. 2.

Definizione dei servizi audiotex e videotex e dei soggetti interessati.

1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:

a) servizi audiotex, tutti i servizi che consentono, tramite l'uso di specifiche numerazioni della rete telefonica commutata, l'accesso, a pagamento, da parte degli utenti telefonici, a informazioni o prestazioni, di tipo vocale, testuale o grafico, rese disponibili da fornitori, direttamente ovvero tramite centri servizi, e contraddistinte da «modalità di espletamento», «caratteristiche e contenuti», «procedure di esercizio» quali, in particolare, descritte nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento;

b) servizi videotex, quei servizi che consentono, tramite l'uso di specifiche numerazioni della rete di telecomunicazioni nonché di codici alfanumerici di indirizzamento, l'accesso, a pagamento, da parte degli utenti della rete, a informazioni o prestazioni, di tipo testuale o grafico e strutturate secondo gli standard videotex internazionali, rese disponibili da fornitori, direttamente ovvero tramite centri servizi, e contraddistinte da «modalità di espletamento», «caratteristiche e contenuti», «procedure di esercizio» quali, in particolare, descritte nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento;

c) gestore della rete, la società che gestisce la rete pubblica di telecomunicazioni su cui sono trasportate le informazioni o prestazioni audiotex e videotex;

d) gestore del centro servizi, il soggetto che, con l'utilizzo di opportuni apparati, consente all'utente di acquisire le informazioni o prestazioni messe a disposizione dai fornitori delle stesse e distribuite mediante la rete pubblica di telecomunicazioni;

e) fornitore di informazioni o prestazioni, il soggetto che professionalmente fornisce informazioni o prestazioni audiotex e videotex in forza di contratto con il centro servizi e nel rispetto del presente regolamento; il centro servizi può anche operare direttamente come «fornitore di informazioni o prestazioni»;

f) utente, qualsiasi soggetto che, in quanto utente della rete pubblica di telecomunicazioni, acceda a informazioni o prestazioni audiotex e videotex.

2. In tutti i casi in cui le informazioni o prestazioni, da fornire tramite servizi audiotex e videotex, attengano a tipo di attività, il cui esercizio professionale, in relazione alla loro natura o contenuto, è subordinato, da parte della vigente legislazione, al ricorrere di determinati requisiti soggettivi in capo agli esercenti le attività medesime, tali requisiti devono essere posseduti anche dai fornitori di informazioni o prestazioni audiotex e videotex.

 

 

Art. 3.

Ingannevolezza.

1. I servizi audiotex e videotex non devono avere per oggetto la fornitura di informazioni o prestazioni errate, inesistenti o non rispondenti alla realtà e non devono indurre in errore l'utente a causa di omissioni, ambiguità o esagerazioni non immediatamente e palesemente riconoscibili come tali. Per le informazioni o prestazioni relative a dati, fatti o circostanze suscettibili di subire variazioni nel corso del tempo, ed in particolare nel corso di ventiquattro ore, i servizi audiotex e videotex devono contenere anche l'indicazione della data e dell'ora a cui risale l'aggiornamento delle informazioni o prestazioni fornite. È escluso da questo obbligo di aggiornamento l'eventuale indice delle informazioni o prestazioni presenti sul servizio videotex.

2. I servizi audiotex e videotex non devono essere di tipo tale da indurre in errore circa il contenuto ed il costo delle informazioni o prestazioni offerte. I servizi, in relazione alla unicità o molteplicità delle informazioni o delle prestazioni fornite e alla semplicità o complessità dei messaggi relativi, non devono essere irragionevolmente prolungati o contenere pause che ne amplino artificiosamente la durata o le modalità di accesso e consultazione. I servizi, che offrono all'utente la possibilità di ricevere premi o altri vantaggi, non devono essere strutturati in modo da far corrispondere la probabilità di ottenere il premio o il vantaggio o l'ammontare del valore di questi, in tutto o in parte, alla durata della chiamata telefonica.

3. I servizi audiotex e videotex non devono contenere messaggi subliminali.

 

 

Art. 4.

Volgarità, indecenza, convinzioni morali, civili e religiose, dignità della persona, sicurezza e salute.

1. Le informazioni o prestazioni audiotex e videotex sono di norma destinate ai maggiori di 18 anni, salvo quanto disposto dall'art. 6.

2. Le informazioni o prestazioni audiotex e videotex non devono offendere la dignità della persona, non devono evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non devono esaltare alcuna forma di violenza, non devono offendere convinzioni religiose ed ideali, non devono indurre a comportamenti discriminatori o pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non devono arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni né pregiudizio all'autodeterminazione economica.

3. Le informazioni o prestazioni audiotex e videotex non devono indurre l'utente all'uso di bevande alcooliche, tabacco, stupefacenti e farmaci.

4. Le informazioni o prestazioni audiotex e videotex non devono comunque presentare forme e contenuti a carattere erotico, pornografico od osceno.

 

 

Art. 5.

Riservatezza.

1. Le informazioni o prestazioni audiotex e videotex non devono violare la riservatezza dell'utente e devono essere strutturate in modo da evitare l'invasione della sfera privata dell'utente stesso.

2. Le informazioni personali, compresi nomi ed indirizzi, raccolte attraverso i servizi, non possono essere utilizzate se non per finalità strettamente connesse al servizio fornito, nei limiti consentiti dalle leggi in vigore.

 

 

Art. 6.

Servizi rivolti ai minori.

1. Le informazioni o prestazioni audiotex e videotex destinate ai minori non devono:

a) avere contenuti che possano danneggiarli psichicamente o moralmente o rappresentare una minaccia, anche indiretta, alla loro salute, sicurezza e crescita;

b) abusare della loro naturale credulità o mancanza di esperienza e del loro senso di lealtà;

c) far leva sui loro bisogni di affetto e protezione.

2. In particolare, fermo restando quanto disposto dagli articoli 3 e 4, questi servizi non devono:

a) indurre a violare norme di comportamento sociale generalmente accettate;

b) indurre a compiere azioni, od esporsi a situazioni pericolose;

c) invitare a ripetere la chiamata allo stesso o ad altri servizi audiotex e videotex.

3. Il costo delle informazioni o prestazioni destinate ai minori non deve superare la seconda fascia tariffaria audiotex e la loro durata non può superare i quattro minuti; dopo tale termine la linea deve essere disconnessa automaticamente da parte del centro servizi o del fornitore di informazioni o prestazioni, salvo quanto disposto dall'art. 22, comma 1.

4. Sono vietati i servizi inerenti a manifestazioni a premio di durata superiore ai quattro minuti.

 

 

Art. 7.

Inabili.

1. I fornitori di informazioni o prestazioni audiotex e videotex non devono approfittare della situazione di persone che, anche se non interdette o inabilitate, si trovino nello stato, pur se temporaneo, di infermità o deficienza fisica, o che risultino portatori di handicap o per altro motivo psichicamente vulnerabili.

 

 

Art. 8.

Messaggio di presentazione.

1. Tutte le informazioni o prestazioni audiotex e videotex sono precedute da un «messaggio di presentazione» della durata massima di 20 secondi, che deve contenere i seguenti dati informativi:

a) denominazione, tipologia e contenuti delle informazioni o prestazioni da fruire, con precisazione della fascia di età, cui le stesse sono rivolte;

b) centro servizi o fornitore delle informazioni o prestazioni;

c) costo delle informazioni o prestazioni al minuto + IVA;

d) durata massima delle informazioni o prestazioni.

2. Oltre ai dati di cui al comma 1, ed in immediato seguito alla loro esposizione, il «messaggio di presentazione» deve comunque contenere l'«avvertenza» che, decorsi «5» secondi dal termine dell'avvertenza medesima, l'utente che si mantenga ancora in comunicazione avrà significato la sua volontà di fruire dell'informazione o prestazione prescelta, a meno che, come significazione di opposta volontà, egli, entro lo stesso tempo di «5» secondi, non ponga termine alla comunicazione.

3. Solo per i servizi audiotex, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il «messaggio di presentazione» sarà gratuito.

4. Il medesimo può essere omesso nei servizi audiotex di durata non superiore ai 3 minuti.

 

 

Art. 9.

Facoltà dell'utente.

1. Salvo quanto disposto dall'art. 22, comma 2, è in facoltà dell'utente, che non intenda fruire dei servizi audiotex, di rinunciarvi con richiesta scritta indirizzata al gestore della rete, senza sopportare alcun costo od onere, nel caso di disabilitazione permanente.

2. Sarà cura del gestore della rete dare adeguata informativa all'utenza, tramite avvisi a mezzo stampa e messaggi da inserire nella bolletta telefonica, circa le modalità di adesione alla disabilitazione contrattuale di cui al comma 1.

 

 

Art. 10.

Durata massima dei servizi.

1. La durata massima dei servizi audiotex e videotex non può superare i limiti di tempo previsti dal contratto in essere tra il gestore della rete e i centri servizi, nel caso dell'audiotex, nonché tra gestore della rete e centri servizi o fornitori di informazioni o prestazioni, nel caso del videotex.

 

 

Art. 11.

Inserti pubblicitari.

1. Le informazioni o prestazioni audiotex e videotex non possono ospitare inserti pubblicitari.

2. Nel rispetto delle modalità previste dal comma 2 dell'art. 3, fuori dal «messaggio di presentazione» è ammessa la citazione dell'eventuale sponsor del servizio.

3. Sono, inoltre, ammessi messaggi informativi nei servizi esplicitamente e chiaramente destinati ad offrire supporti informativi per gli acquisti, in cui l'azione dell'utente si configura in termini di ricerca attiva e volontaria dei suddetti messaggi.

 

 

Art. 12.

Consulenze.

1. I servizi che offrono informazioni o consulenze, citando opinioni di esperti o specialisti, o comunque basandosi sulla autorevolezza di dette opinioni, devono indicare chiaramente, all'inizio del servizio, l'identità, la qualifica professionale, l'iscrizione all'ordine professionale, ove prevista da specifiche norme e l'eventuale carica ricoperta dall'esperto o specialista. Tale indicazione deve comunque essere fornita nel rispetto delle norme deontologiche che vietano, per alcune categorie di professionisti, qualsiasi forma di pubblicità.

2. I servizi di consulenza devono avvertire l'utente di non agire sulla base della consulenza senza aver prima consultato un operatore professionale qualificato nell'ambito della disciplina oggetto della consulenza medesima.

3. Ogni servizio di consulenza deve essere fornito secondo le modalità e con il rigore che riflettano la serietà della disciplina oggetto della consulenza. Nel caso di servizi di consulenza medica, in particolare, il servizio non deve contenere descrizioni esplicite o riferimenti impliciti che possano eccitare desideri sessuali o fare apparire superflua la consultazione del medico ed i trattamenti curativi eventuali.

 

 

Art. 13.

Manifestazioni a premio.

1. Qualsiasi servizio audiotex e videotex, che istituisca una manifestazione a premio, può essere attivato solo dopo ed in quanto sia stato emesso il relativo provvedimento di autorizzazione del competente ufficio del Ministero delle finanze.

2. Il numero e la data del provvedimento di autorizzazione devono essere citati nel «messaggio di presentazione».

 

 

Art. 14.

Servizi per la raccolta di fondi.

1. È fatto divieto di fornire al pubblico servizi audiotex o videotex finalizzati alla raccolta di fondi a qualunque titolo, realizzata attraverso la contabilizzazione di scatti telefonici.

 

 

Art. 15.

Vendita di beni e servizi.

1. In assenza di una normativa specifica, è vietata l'attività di commercializzazione di beni o servizi svolta esclusivamente attraverso i servizi di audiotex e videotex.

2. In ogni caso, il pagamento del prezzo dei beni o servizi, prenotati attraverso l'utilizzo di servizi audiotex e videotex, non può essere realizzato mediante contabilizzazione di scatti telefonici.

 

 

Art. 16.

Offerta di lavoro.

1. Prima di attivare servizi audiotex e videotex che promuovano opportunità di lavoro, il centro servizi deve preventivamente assicurarsi che, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto e di diritto, la fornitura del servizio non implichi una violazione della disciplina sul collocamento dei prestatori di lavoro.

2. I servizi audiotex e videotex, che offrono informazioni su attività di formazione professionale o corsi di istruzione, hanno l'obbligo di:

a) non formulare promesse o previsioni irragionevoli di futuro impiego o di futura remunerazione nei confronti degli utenti che richiedono le informazioni;

 

b) comunicare con chiarezza la durata effettiva dei corsi, il loro costo complessivo, l'eventuale necessità per l'utente di acquistare materiale di supporto per seguire i corsi con profitto, il livello di istruzione o la qualifica professionale richiesta e, ove prescritto dalla legge, il rilascio di attestati di frequenza.

 

 

Art. 17.

Pubblicità nei servizi.

1. Ai messaggi pubblicitari riguardanti i servizi audiotex e videotex ivi compresi quelli internazionali, da chiunque effettuati, si applicano le norme e le limitazioni di cui alla vigente legislazione in materia di pubblicità di beni o servizi.

2. La pubblicità relativa alle informazioni o prestazioni dei servizi di cui al comma 1, da chiunque eseguita e qualunque sia il mezzo utilizzato, non deve contenere elementi offensivi per la dignità delle persone, evocanti discriminazioni razziali, di sesso o di nazionalità, offensivi di convinzioni religiose ed ideali. La pubblicità, inoltre, non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente. Essa deve evitare ambiguità ed omissioni che possano indurre in errore il consumatore riguardo alle caratteristiche ed al prezzo.

3. In ogni caso, qualunque sia il mezzo utilizzato, la pubblicità deve riportare in modo chiaro, facilmente percepibile, inequivocabile e disposto orizzontalmente (nel caso di citazioni visive):

a) la natura del servizio, la durata massima e gli eventuali divieti per i minori;

b) il costo del servizio al minuto più IVA;

c) l'identità del fornitore del servizio completa di ragione sociale, sede ed indirizzo in Italia;

d) nel caso di servizi di chat-lines, la pubblicità deve indicare anche un numero di telefono a cui l'utente può rivolgersi per qualsiasi evenienza;

e) nel caso di servizi connessi con manifestazioni a premio, gli estremi dell'autorizzazione ministeriale.

4. Restano ferme, con riferimento alle pubblicità radiotelevisive, le norme recate dalla legge 6 agosto 1990, n. 223 (2), nonché, in generale, quelle di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 (3).

5. Qualora le informazioni o prestazioni audiotex e videotex vengano pubblicizzate su mezzi destinati espressamente a bambini o adolescenti, tale pubblicità deve essere conforme alle disposizioni di cui all'art. 6.

6. La pubblicità relativa a servizi che offrono informazioni o consulenze deve indicare chiaramente la qualifica professionale dell'esperto o esperti o della organizzazione responsabile delle informazioni o della consulenza, salvo che ciò non sia vietato dalle norme che disciplinano la pubblicità di categorie professionali e dei loro aderenti.

7. Per i servizi audiotex di cui al comma 3 dell'art. 8, e laddove ci si avvalga della facoltà ivi prevista, la pubblicità deve contenere l'avvertenza che il servizio non è preceduto da «messaggio di presentazione».

 

(2) Riportata alla voce Radiodiffusione e televisione.

(3) Riportato alla voce Commercio di vendita al pubblico.

 

 

Art. 18.

Responsabilità e controllo.

1. I fornitori di informazioni o prestazioni e i gestori dei centri servizi assumono la responsabilità del contenuto e delle modalità di erogazione dei servizi medesimi.

2. Il gestore della rete assume esclusivamente le responsabilità connesse al trasporto delle informazioni ed alla contabilizzazione sul contatore di utente secondo le modalità definite nel vigente regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico.

 

 

Art. 19.

Reclami.

1. In caso di reclamo motivato, presentato in forma scritta da parte di un utente che faccia riferimento ad un servizio audiotex o videotex esattamente individuato o individuabile dal gestore della rete, quest'ultimo deve, entro trenta giorni, sentito anche, per le vie brevi, il fornitore di informazioni o il centro servizi interessato, fornire spiegazioni scritte, indicando con chiarezza tutti i motivi che giustificano l'addebito riferito al servizio audiotex o videotex oggetto di reclamo.

 

 

Art. 20.

Attività di vigilanza.

1. L'attività di vigilanza è svolta dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che ha il compito di effettuare azioni di monitoraggio sull'effettivo buon andamento dei servizi, nel rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento.

2. Nel caso di accertata violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni contesta gli addebiti al centro servizi o al fornitore di informazioni, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni. Trascorso tale termine, o quando le giustificazioni risultino inadeguate, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni commina le sanzioni previste dall'articolo 21, dandone comunicazione al gestore della rete e motivando il provvedimento adottato anche in ordine alle giustificazioni addotte.

3. Qualora le violazioni riguardino aspetti che coinvolgano le competenze degli altri organismi, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvede, per tali aspetti, alla tempestiva devoluzione a detti organismi.

 

 

Art. 21.

Sanzioni.

1. Fermo restando gli effetti derivanti da inadempimenti del contratto disciplinante i rapporti fra il gestore della rete e il centro servizi o il fornitore di informazioni, nell'ipotesi di violazione delle norme del presente regolamento, possono essere irrogate le seguenti sanzioni:

a) diffida a far cessare, entro il termine assegnato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il comportamento illegittimo rilevato su un servizio e a non ripeterlo su altro servizio;

b) sospensione dell'accesso alla rete del gestore, per un periodo minimo di un mese fino ad un massimo di sei mesi, da irrogarsi al soggetto già diffidato e recidivo;

c) disattivazione definitiva dell'accesso nei casi più gravi.

2. Il gestore della rete è tenuto a dare tempestiva applicazione alle sanzioni predette.

 

 

Art. 22.

Norme transitorie.

1. La disconnessione automatica di cui al comma 3 dell'art. 6 non è fornita dal servizio videotex «con accesso mediante parola chiave», espletato dal gestore della rete pubblica.

2. Fermo quanto disposto al comma 1 dell'art. 9, in attesa della conversione della rete pubblica di telecomunicazioni da elettromeccanica in elettronica (numerica), gli utenti ancora collegati a centrali elettromeccaniche non possono fruire di alcuna forma di disabilitazione. Detti utenti possono accedere solo a servizi audiotex caratterizzati da contenuti predefiniti e da basso costo con prezzo massimo predeterminato.

 

 

Allegato 1

 

A) SERVIZI AUDIOTEX

 

 

1. Modalità di espletamento.

Servizi di tipo «passivo».

Si definiscono «passivi» i servizi per i quali il fruitore riceve un'informazione registrata da parte di un apparato che ha la possibilità di immagazzinare contenuti informativi. Detti contenuti vengono scelti in base alla composizione di un numero telefonico.

Servizi di tipo «interattivo».

Si definiscono «interattivi» i servizi che non forniscono direttamente l'informazione alla selezione del numero, ma che, attraverso la presentazione dei contenuti o menù, introducono il richiedente in un sistema complesso generalmente con più scelte di argomenti.

Esiste, così, una interazione tra il richiedente il servizio e il sistema che provvede a condurre il richiedente alla ricerca dell'argomento desiderato attraverso guide opportune.

L'interazione può avvenire sia con un computer che mediante la presenza di operatori con conversazioni dal vivo.

 

 

2. Caratteristiche e contenuti.

Sono da considerare di tipo «passivo»:

i servizi a contenuto informativo semplice con messaggio ottenuto direttamente in seguito alla selezione del numero.

Ne sono esempio: notiziari, informazioni varie (quali informazioni meteorologiche, stradali, per il tempo libero), informazioni di pubblica utilità o con finalità sociali ecc., oroscopi semplici ecc.

Sono da considerare di tipo «interattivo»:

i servizi a contenuto complesso con menù di presentazione e guida da computer, che conducono l'utente alla scelta dell'argomento desiderato attraverso selezioni successive di numeri o la pronuncia di determinate parole o suoni, ad esempio un servizio di informazioni sanitarie con più argomenti;

i servizi di intrattenimento individuale e collettivo, finalizzati a incontri telefonici e a conversazione con la presenza dell'operatore. Ne sono esempio: chat-line, linee dirette, lettura dei tarocchi, oroscopi complessi;

i servizi a contenuto professionale dal vivo, con la risposta diretta del consulente o del professionista;

i servizi di prenotazione o proposta di vendita di beni o servizi, collegati a pubblicazioni, a trasmissioni televisive o radiofoniche ecc.;

i servizi di messaggistica di intrattenimento (finalizzati ad incontri tra persone) o professionali (finalizzati ad attività di segreteria vera e propria o al commercio di beni).

In particolare, nell'ambito di servizi di tipo «interattivo», si definisce:

«chat-line», un servizio attraverso il quale più utenti possono consapevolmente essere messi in conversazione telefonica, in maniera anonima e senza preventivo accordo fra loro o con il fornitore di servizi, attraverso l'intervento di un operatore avente funzione di supervisione e controllo. Se nel corso della conversazione a più soggetti due persone venute in contatto chiedono di parlare al di fuori del gruppo, la «chat-line» si trasforma in «one-to-one»;

«one-to-one», un servizio attraverso il quale, in forma anonima e con l'intervento di un operatore, due persone vengono messe in contatto per una conversazione;

«linea diretta», un servizio attraverso il quale la conversazione avviene unicamente tra un utente che richieda il servizio ed il fornitore di servizi. I contenuti possono essere i più disparati e ne sono esempio: intrattenimento e conversazione, consulenza professionale, assistenza tecnica, ecc.;

«multiconferenza», un servizio attraverso il quale più utenti possono essere messi in comunicazione fra di loro mediante accordo esplicito e preventivo su contenuti, modalità e tempi della conversazione, tramite controllo fatto da un operatore;

«messaggeria vocale», un servizio attraverso il quale l'utente, con la guida di una voce computerizzata, può: 1) lasciare un messaggio, senza specificare a chi, fornendo i dati personali che desidera e decidere di lasciarlo solo dopo averlo riascoltato; 2) ascoltare la registrazione di messaggi lasciati da altre persone.

Tutto ciò avviene liberamente da parte dell'utente sotto la supervisione del centro servizi;

«casella telefonica», un servizio analogo a quello di «messaggeria vocale», la cui operatività, però, è subordinata al possesso di un codice segreto.

 

 

B) SERVIZI VIDEOTEXÐ

 

1. Modalità di espletamento.

Servizi a «bassa interattività o consultativi».

Si definiscono a «bassa interattività o consultativi» quei servizi per i quali il fruitore deve espletare un numero ridotto di scelte, attraverso i menù proposti, per accedere alla informazione desiderata.

Servizi ad «alta interattività».

Si definiscono ad «alta interattività» quei servizi per l'espletamento dei quali è richiesto al fruitore un continuo scambio di informazioni.

 

 

2. Caratteristiche e contenuti.

Sono da considerare «a bassa interattività o consultativi»: servizi quali annuari, news o banche dati in generale, ecc.

Sono da considerare «ad alta interattività»: servizi quali trasferimento elettronico fondi, teleprenotazioni, messaggerie, ecc.

Inoltre, in base alle caratteristiche ed ai contenuti, i servizi in videotex possono suddividersi in:

servizi di «tipo professionale».

Si definiscono professionali i servizi destinati a fruitori con specifici interessi economici, scientifici, culturali. Ad esempio: visure protesti, gestione aziendale, servizi finanziari, informazioni di borsa in tempo reale, ecc.;

servizi per «grande pubblico».

Si definiscono servizi per «grande pubblico» quelli che soddisfano bisogni di tipo informativo di carattere non specialistico. Ad esempio: notiziari meteo, informazioni turistiche, informazioni sportive, teleacquisti, ecc.

servizi di «intrattenimento».

Si definiscono servizi di intrattenimento quei servizi destinati al tempo libero. Ad esempio: messaggerie, giochi, test, ecc.

In particolare nell'ambito dei servizi «grande pubblico» si definisce: «casella postale» quel servizio destinato a stabilire contatti o appuntamenti mediante l'invio e il deposito di opportuni messaggi; gli utenti per tale servizio necessitano di un codice di identificazione.

Nell'ambito dei servizi di intrattenimento si definisce:

«chat-line o messaggeria» un servizio attraverso il quale due o più utenti possono consapevolmente essere messi in conversazione telematica in maniera anonima.

 

 

C) PROCEDURE DI ESERCIZIO PER I SERVIZI AUDIOTEX E VIDEOTEX

 

1. Chat-line, one-to-one, linea diretta, multiconferenza e messaggerie videotex.

Durante l'espletamento di detti servizi i centri servizi audiotex e videotex devono adoperarsi per evitare che gli utilizzatori comunichino nomi, patronimici, numeri telefonici, indirizzi di abitazioni o luoghi di lavoro, o che organizzino incontri.

I centri servizi devono provvedere altresì ad estromettere dalla comunicazione qualsiasi utente che, nonostante il richiamo dell'operatore, non si adegui alle prescrizioni in parola.

I centri servizi si impegnano ad utilizzare, per il controllo dei suddetti servizi, esclusivamente operatori qualificati per tale mansione.

Detta qualifica deve risultare dai seguenti requisiti minimi:

età non inferiore ad anni 18;

conoscenza delle norme del presente regolamento e dei princìpi a cui si ispira, ottenuta attraverso un apposito corso organizzato dal fornitore dei servizi.

Gli operatori devono fare il possibile, in conformità alle norme del presente regolamento, per evitare l'accesso di minori d'età ai servizi suddetti. Se un operatore ha motivo di sospettare che l'utente sia minorenne, deve adottare la seguente metodologia:

chiedere all'utente l'età e la data di nascita;

rivolgere all'utente altre domande la cui risposta potrebbe, secondo l'operatore, rivelare l'effettiva età dell'utente o fornire utili indicazioni su di essa;

se le risposte risultano indicative della minore età dell'utente o se questi esita senza una valida giustificazione a rispondere, l'utente stesso deve essere considerato un minore d'età ed essere escluso dai servizi di cui trattasi, salvo che non si tratti di un servizio previsto dall'art. 6 del presente decreto.

Qualora l'utente risulti utilizzare il servizio in modo eccessivo, per la frequenza con cui le chiamate vengono fatte, deve essere avvisato dall'operatore circa i costi potenziali derivanti da tale utilizzo.

Ad un utente che continui ad utilizzare il servizio dopo aver ricevuto l'avvertimento sopra descritto, l'operatore deve richiedere se egli sia il titolare dell'utenza telefonica (o della password di accesso) o se comunque sia da questi autorizzato. Se esiste un qualsiasi motivo per il quale l'operatore possa dubitare della veridicità delle risposte, l'utente deve essere escluso dalla comunicazione.

Nel caso in cui un utente sia rimasto collegato ai servizi audiotex o videotex in questione per un periodo di tempo considerevole (avuto riguardo anche al numero totale degli utenti coinvolti nella conversazione) senza parlare o scambiare informazioni, l'operatore deve attenersi alla seguente metodologia:

chiedere all'utente se intende prendere parte alla conversazione;

non ricevendo alcuna risposta, informare l'utente sui costi che derivano dall'uso eccessivo del servizio;

non ricevendo ancora alcuna risposta, escludere l'utente dalla comunicazione.

Nei servizi inerenti a manifestazioni a premio in ogni caso, (indipendentemente dalla possibilità di ottenere la necessaria autorizzazione di cui all'art. 12 del presente regolamento) devono essere evitate regole inutilmente complicate nella strutturazione della manifestazione.

Per i servizi audiotex e videotex consistenti in manifestazioni a premio per partecipare alle quali la durata della chiamata possa essere superiore a 10 minuti, deve essere prevista, ad intervalli di non più di 5 minuti, la richiesta della conferma da parte dell'utente della sua volontà di rimanere in comunicazione.

Tale conferma può essere espressa in uno dei modi seguenti:

nel caso di servizi audiotex e videotex, richiedendo all'utente di fornire una risposta positiva, ma variamente strutturata, ad una domanda appropriata, qualora le risposte vengano identificate per mezzo di tecniche di riconoscimento vocale, multifrequenza o di digitazione di appositi tasti;

nel solo caso di servizi audiotex, richiedendo all'utente di rispondere a due domande appropriate e consecutive, laddove, per confermare la continuazione del servizio, una risposta richieda silenzio e l'altra l'emissione di un segnale significativo espressamente indicato dalla macchina.

In caso di risposte sbagliate, il centro servizi deve, previo avvertimento, procedere all'interruzione del collegamento.

 

2. Messaggeria vocale audiotex, casella telefonica audiotex e casella postale videotex.

Il centro servizi è responsabile del controllo del contenuto di ogni messaggio, il quale può riportare numeri telefonici, indirizzi o qualsiasi altra indicazione utile per consentire contatti personali solo quando siano state seguite le seguenti procedure:

Messaggeria vocale audiotex: l'utente può lasciare o ascoltare un messaggio. Nel caso di registrazione del suo messaggio l'utente può fornire i dati personali che desidera, a condizione che egli possa riascoltare il messaggio e decidere di diffonderlo. Il centro servizi si impegna a:

non diffondere i messaggi che nella forma e nel contenuto risultino contrari alla legge, al comune senso del pudore o alle norme del presente regolamento;

verificare l'identità dell'utente che ha lasciato un proprio recapito, prima che il suo messaggio sia diffuso;

avere dall'utente una conferma sui contenuti del messaggio.

Casella telefonica audiotex: l'utente lascia un messaggio che non contiene elementi utili per individuare la sua identità; può ascoltare un messaggio e registrare una risposta indirizzata in modo univoco al messaggio appena ascoltato. Il messaggio di risposta può essere ascoltato esclusivamente dalla persona a cui è rivolto e può contenere tutti i dati che chi lo realizza ha deciso di comunicare a condizione che la registrazione del messaggio sia fatta riascoltare ed approvare prima che essa sia inserita nella casella telefonica. Il centro servizi deve strutturare il proprio servizio in modo da chiarire la dinamica dello stesso, mettere sull'avviso che i messaggi contrari alla legge soggiacciono a sanzioni e infine garantire la riservatezza dei dati registrati.

Casella postale videotex: il messaggio può essere letto esclusivamente dall'utente a cui è rivolto.

Il fornitore di informazioni è responsabile del controllo del contenuto di ogni messaggio, il quale, a scelta del mittente, può contenere numeri telefonici, o qualsiasi altra indicazione utile per consentire contatti personali.

Il fornitore di informazioni si impegna a non diffondere i messaggi che nella forma e nel contenuto risultino contrari alla legge, al comune senso del pudore o alle norme del presente regolamento.

Il fornitore di informazioni dovrà strutturare il proprio servizio in modo da chiarire la dinamica dello stesso, mettere sull'avviso che i messaggi contrari alla legge soggiacciono a sanzioni e garantire la riservatezza dei dati.

In caso di richiesta da parte dell'utente, il centro servizi deve rimuovere i dati di quest'ultimo dal servizio entro 24 ore lavorative.

 

 


L. 31 gennaio 1996, n. 61.
Ratifica ed esecuzione degli atti finali della Conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla costituzione e convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992 (artt. 34 e 35)

 

 

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1996, n. 40, S.O.

(2) La Costituzione e la Convenzione dell'UIT sono state modificate dagli Atti finali, con allegati, adottati dalla Conferenza dei plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), ratificati con L. 26 gennaio 1999, n. 26 (Gazz. Uff. 16 febbraio 1999, n. 38, S.O.). In virtù di quanto disposto negli stessi Atti, gli emendamenti entrano in vigore, nel loro insieme o sottoforma di unico strumento, il 1° gennaio 1996 per i membri che sono parte alla Costituzione ed alla Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992) e che prima di quella data hanno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente strumento.

 

 

 

Articolo 34

Interruzione delle telecomunicazioni

180. 1. I membri si riservano il diritto di interrompere la trasmissione di qualunque telegramma privato che possa sembrare pericoloso per la sicurezza dello Stato o in contrasto con le sue leggi, l'ordine pubblico o la moralità pubblica, e si incaricano di avvisare immediatamente l'ufficio d'origine dell'interruzione totale del telegramma o di qualunque sua parte, salvo se tale notifica dovesse sembrare pericolosa per la sicurezza dello Stato.

181. 2. I Membri si riservano inoltre il diritto di interrompere ogni altra telecomunicazione privata che possa sembrare pericolosa per la sicurezza dello Stato o contraria alle sue leggi, all'ordine pubblico o alla moralità pubblica.

 

 

Articolo 35

Sospensione del servizio

182. Ciascun Membro si riserva il diritto di sospendere il servizio internazionale di telecomunicazione, sia in linea generale, sia solo per alcuni collegamenti o per alcuni tipi di corrispondenze in partenza, in arrivo o in transito, e si incarica di avvisarne immediatamente ciascuno dei Membri tramite il Segretario generale.

 

 


 

D.L. 23 ottobre 1996 n. 545.
Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni
(art. 1, commi 25-27)

 

 

 

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1996, n. 249 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 23 dicembre 1996, n. 650 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1996, n. 300). Lo stesso art. 1 ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 28 agosto 1996, n. 444. Ha disposto, inoltre, quanto alle disposizioni per il risanamento ed il riordinamento della RAI S.p.a., che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 30 dicembre 1993, n. 558, e delle sue successive reiterazioni (D.L. 28 febbraio 1994, n. 141, D.L. 29 aprile 1994, n. 263, D.L. 30 giugno 1994, n. 418, D.L. 29 agosto 1994, n. 517, D.L. 28 ottobre 1994, n. 602, D.L. 22 dicembre 1994, n. 721, D.L. 28 febbraio 1995, n. 56, D.L. 29 aprile 1995, n. 134, D.L. 28 giugno 1995, n. 252, D.L. 28 agosto 1995, n. 355, D.L. 27 ottobre 1995, n. 441, D.L. 23 dicembre 1995, n. 543, D.L. 26 febbraio 1996, n. 76, D.L. 26 aprile 1996, n. 212, D.L. 22 giugno 1996, n. 330, D.L. 8 agosto 1996, n. 438, D.L. 23 ottobre 1996, n. 540); quanto alle disposizioni per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata, che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 27 ottobre 1995, n. 443, e delle sue successive reiterazioni (D.L. 23 dicembre 1995, n. 545, D.L. 26 febbraio 1996, n. 80, D.L. 26 aprile 1996, n. 216, D.L. 22 giugno 1996, n. 334, D.L. 8 agosto 1996, n. 442 e D.L. 23 ottobre 1996, n. 544); quanto alle disposizioni concernenti i servizi audiotex e videotex, che prestano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base 

 

 

 

 

1. Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata.

 

(Omissis)

 

25. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento contenente norme riguardanti l'accesso ai servizi audiotex, videotex, ed a quelli offerti su codici internazionali, prevedendo modalità di autoabilitazione e di autodisabilitazione da parte degli utenti e degli abbonati al servizio telefonico ed al servizio radiomobile di comunicazione. L'attivazione del servizio audiotex da parte delle utenze collegate a centrali non numerizzate può avvenire solo previa richiesta scritta dell'abbonato salvo che si tratti di servizi audiotex di particolare utilità autorizzati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Fino all'emanazione del predetto regolamento si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

26. Sono vietati i servizi audiotex ed internazionali che presentino forme o contenuti di carattere erotico, pornografico o osceno. È vietato alle emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali «linea diretta» conversazione, «messaggerie locali», «chat line», «one to one» e «hot line», nelle fasce di ascolto e di visione fra le ore 7 e le ore 24. È fatto altresì divieto di propagandare servizi audiotex, in programmi radiotelevisivi, pubblicazioni periodiche ed ogni altro tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori.

27. I concessionari del servizio telefonico e del servizio radiomobile di comunicazione e le emittenti radiotelevisive che violino le disposizioni di cui ai commi 25 e 26 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50 milioni a lire 500 milioni.

 

(Omissisi)

 

 


D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 149.
Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 23, della L. 8 agosto 1995, n. 33, in materia di regime pensionistico per il personale dipendente dall'Ente nazionale assistenza al volo

 

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 giugno 1997, n. 134.

Riportata alla voce Previdenza sociale.

Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 20 luglio 1999, n. 152.

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1997;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti e della navigazione;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

1. Requisiti di accesso e modalità di calcolo del trattamento pensionistico.

1. Per i dipendenti dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 248 (3), e in possesso di un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal predetto articolo.

2. Per i dipendenti dell'ENAV appartenenti ai profili professionali indicati al comma 1 e in possesso di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, è fatta salva l'anzianità contributiva maturata alla predetta data per effetto dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 248 (3).

3. Ai fini del conseguimento dell'età pensionabile e dell'applicazione dei coefficienti di trasformazione previsti rispettivamente ai commi 20 e 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2), ai dipendenti dell'ENAV in possesso di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, per un massimo di cinque anni, un anno ogni cinque anni interi di servizio effettivo complessivamente prestato nei profili professionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 248 (3). Il requisito dei cinque anni interi è elevato a sette anni interi per i profili professionali di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 5 della citata legge n. 248 del 1990 (3).

4. Per i dipendenti dell'ENAV appartenenti ai profili professionali citati al comma 3 e in possesso di una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, l'aumento dell'età anagrafica indicato nel medesimo comma opera anche ai fini degli accessi alla pensione di anzianità di cui all'articolo 1, commi 25, 26, tabella B, colonna 1, e 27, lettera a), della citata legge n. 335 del 1995 (2).

 

(2) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(3) Riportata al n. T/X.

 

 

2. Contributi.

1. Per i dipendenti dell'ENAV iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) l'aliquota contributiva di finanziamento è elevata, per la parte a carico dell'ente medesimo, di due punti percentuali per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 e, per la residua misura, fino a concorrenza dell'aliquota di finanziamento operante per i dipendenti dello Stato, a decorrere dall'anno 2001.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i dipendenti dell'ENAV appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 248 (3), è dovuta un'aliquota di solidarietà del 5 per cento, di cui l'1,25 per cento e lo 0,70 per cento a carico rispettivamente dei dipendenti appartenenti ai profili professionali di cui alla lettera a) e di quelli appartenenti ai profili professionali di cui alla lettera b) dell'articolo 5 della citata legge n. 248 del 1990 (3).

 

(3) Riportata al n. T/X.

 


L. 31 luglio 1997, n. 249.
Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 1997, n. 177, S.O.

Per le modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della presente legge vedi il D.L. 24 dicembre 2003, n. 352. Vedi, anche, l'art. 10, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero delle finanze: Circ. 1 ottobre 1997, n. 259/E;

- Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Circ. 26 maggio 2000;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 1 dicembre 1999, n. 18.

 

 

 

 

1. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

1. È istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 (2), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume la denominazione di «Ministero delle comunicazioni».

3. Sono organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da quattro commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono quattro commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando due nominativi, uno per la commissione per le infrastrutture e le reti, l'altro per la commissione per i servizi e i prodotti. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità. Al commissario che subentri quando mancano meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di conferma di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (3). Il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro delle comunicazioni. La designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (3).

4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme previste dagli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (4), dalla legge 25 giugno 1993, n. 206 (5), e dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 (6), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

5. Ai componenti dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (3).

6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:

1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti gli organismi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (7), indicando le frequenze destinate al servizio di protezione civile, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino (7/a);

2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare alle strutture di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (8), in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino, e li approva, con esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al Ministero della difesa che provvede alle relative assegnazioni. Per quanto concerne le bande in compartecipazione con il Ministero della difesa, l'Autorità provvede al previo coordinamento con il medesimo;

3) definisce, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (9), le misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la modificazione di impianti, sempreché conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione;

4) sentito il parere del Ministero delle comunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria, determina gli standard per i decodificatori in modo da favorire la fruibilità del servizio;

5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorità adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli già iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente legge (9/a);

6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto 1981, n. 416 (10), e successive modificazioni, e nella legge 6 agosto 1990, n. 223 (11), nonché nei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268 (12), al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49 (12), e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 (13). Gli atti relativi ai registri di cui al presente numero esistenti presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti all'Autorità ai fini di quanto previsto dal numero 5);

7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;

8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio;

9) sentite le parti interessate, dirime le controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione entro novanta giorni dalla notifica della controversia;

10) riceve periodicamente un'informativa dai gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle modalità di interruzione. Gli utenti interessati possono proporre ricorso all'Autorità avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti da un apposito regolamento definito dalla stessa Autorità;

11) individua, in conformità alla normativa comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare a quanto previsto nell'articolo 5, comma 5, l'ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale e le modalità di determinazione e ripartizione del relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni;

12) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi;

13) determina, sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta, i criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione, basati su criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione, equità e tempestività;

14) interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati;

15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie (13/a);

b) la commissione per i servizi e i prodotti:

1) vigila sulla conformità alle prescrizioni della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di telecomunicazioni;

2) emana direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attività (13/b);

3) vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorità, e può emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni;

4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra produttori;

4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni (13/c);

5) in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni dall'utente, nonché l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti;

6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicità e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto (13/d);

7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa;

8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di diritto di rettifica;

9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica nonché l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione;

10) propone al Ministero delle comunicazioni lo schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico;

11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale; laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorità può provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie;

12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare (13/e);

13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, anche avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni (14);

14) applica le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di comunicazioni;

c) il consiglio:

1) segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni;

2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti;

3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che viene riordinato in «Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione», ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 (15), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;

5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 (16), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi, nonché il regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e contributi (16/a);

6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio;

7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alla proprietà dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite con regolamento;

8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente legge e adotta i conseguenti provvedimenti;

9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (17), che è abrogato;

10) accerta la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (18), e richiede alla concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili;

11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della L. 10 ottobre 1990, n. 287 (17); decorso tale termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere;

12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Autorità e sui programmi di lavoro; la relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario;

13) autorizza i trasferimenti di proprietà delle società che esercitano l'attività radiotelevisiva previsti dalla legge (18/a);

14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché tutte le altre funzioni dell'Autorità non espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti e alla commissione per i servizi e i prodotti (18/b).

7. Le competenze indicate al comma 6 possono essere ridistribuite con il regolamento di organizzazione dell'Autorità di cui al comma 9.

8. La separazione contabile e amministrativa, cui sono tenute le imprese operanti nel settore destinatarie di concessioni o autorizzazioni, deve consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio universale e quella dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura del servizio e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie. La separazione contabile deve essere attuata nel termine previsto dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni pubblicano entro due mesi dall'approvazione del bilancio un documento riassuntivo dei dati di bilancio, con l'evidenziazione degli elementi di cui al presente comma.

9. L'Autorità, entro novanta giorni dal primo insediamento, adotta un regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, sulla base della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481, prevedendo le modalità di svolgimento dei concorsi e le procedure per l'immissione nel ruolo del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 18. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. L'Autorità adotta regolamenti sulle modalità operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e dei componenti della Autorità attraverso l'emanazione di un documento denominato Codice etico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tutte le delibere ed i regolamenti di cui al presente comma sono adottati dall'Autorità con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti (19).

10. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di denunziare violazioni di norme di competenza dell'Autorità e di intervenire nei procedimenti.

11. L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione (20).

12. I provvedimenti dell'Autorità definiscono le procedure relative ai criteri minimi adottati dalle istituzioni dell'Unione europea per la regolamentazione delle procedure non giurisdizionali a tutela dei consumatori e degli utenti. I criteri individuati dall'Autorità nella definizione delle predette procedure costituiscono princìpi per la definizione delle controversie che le parti concordino di deferire ad arbitri.

13. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle comunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al secondo periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse (21).

14. Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati regionali per le comunicazioni avviene prioritariamente mediante le procedure di mobilità previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, per il personale in ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti applicato al relativo ispettorato territoriale. Analoga priorità è riconosciuta al personale in posizione di comando dall'Ente poste italiane presso gli stessi ispettorati territoriali, nei limiti della dotazione organica del Ministero, stabilita dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

15. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero, rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria.

16. [L'Autorità collabora anche mediante scambi ed informazioni con le Autorità e le amministrazioni competenti degli Stati esteri al fine di agevolare le rispettive funzioni] (21/a).

17. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Autorità nel limite di duecentosessanta unità. Alla definitiva determinazione della pianta organica si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, su parere conforme dell'Autorità, in base alla rilevazione dei carichi di lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente e compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il funzionamento dell'Autorità.

18. L'Autorità, in aggiunta al personale di ruolo, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a sessanta unità, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (22).

19. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (23), e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231 (24).

20. In sede di prima attuazione della presente legge l'Autorità può provvedere al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, mediante apposita selezione proporzionalmente alle funzioni ed alle competenze trasferite nell'ambito del personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni e dall'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria purché in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni.

21. All'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate dalle disposizioni della presente legge. Le disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nonché dei commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle altre Autorità istituite dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, senza oneri a carico dello Stato.

22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione previsto dal comma 9 del presente articolo, sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 12 e 13 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (25), nonché il secondo comma dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (26). Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo sono abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (25). E abrogata altresì ogni norma incompatibile con le disposizioni della presente legge. Dalla data del suo insediamento l'Autorità subentra nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali e nella titolarità dei rapporti attivi e passivi facenti capo al Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

23. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (27), per individuare le competenze trasferite, coordinare le funzioni dell'Autorità con quelle delle pubbliche amministrazioni interessate dal trasferimento di competenze, riorganizzare o sopprimere gli uffici di dette amministrazioni e rivedere le relative piante organiche. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi o riorganizzati, indicate nei regolamenti stessi.

24. [Presso il Ministero delle comunicazioni è istituito un Forum permanente per le comunicazioni composto oltre che da rappresentanti dello stesso Ministero da esperti di riconosciuta competenza e da operatori del settore. Il Forum per le comunicazioni ha compiti di studio e di proposta nel settore della multimedialità e delle nuove tecnologie della comunicazione. L'istituzione del Forum non comporta oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato (28)] (28/a).

25. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità il Ministero delle comunicazioni svolge le funzioni attribuite all'Autorità dalla presente legge, salvo quelle attribuite al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

26. I ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

27. [Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione di provvedimenti dell'Autorità, può definire immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione in forma abbreviata. Le medesime disposizioni si applicano davanti al Consiglio di Stato in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata. Tutti i termini processuali sono ridotti della metà ed il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. Nel caso di concessione del provvedimento cautelare, l'udienza di discussione del merito della causa deve essere celebrata entro sessanta giorni. Con la sentenza che definisce il giudizio amministrativo il giudice pronuncia specificamente sulle spese del processo cautelare. Le parti interessate hanno facoltà di proporre appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo regionale del Lazio subito dopo la pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, che dovranno essere proposti entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Anche in caso di appello immediato si applica l'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034] (29).

28. È istituito presso l'Autorità un Consiglio nazionale degli utenti, composto da esperti designati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e massmediale, che si sono distinte nella affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli utenti esprime pareri e formula proposte all'Autorità, al Parlamento e al Governo e a tutti gli organismi pubblici e privati, che hanno competenza in materia audiovisiva o svolgono attività in questi settori su tutte le questioni concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo comunicativo, promuovendo altresì iniziative di confronto e di dibattito su detti temi. Con proprio regolamento l'Autorità detta i criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti e fissa il numero dei suoi componenti, il quale non deve essere superiore a undici (29/a). I pareri e le proposte che attengono alla tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono trasmessi al Garante per la protezione dei dati personali.

29. I soggetti che nelle comunicazioni richieste dall'Autorità espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene previste dall'articolo 2621 del codice civile.

30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa Autorità.

31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorità.

32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la violazione è di particolare gravità o reiterata, può essere disposta nei confronti del titolare di licenza o autorizzazione o concessione anche la sospensione dell'attività, per un periodo non superiore ai sei mesi, ovvero la revoca.

 

(2) Riportato alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(3) Riportata alla voce Società commerciali.

(4) Riportata al n. C/XXI.

(5) Riportata al n. C/LXIII.

(6) Riportato al n. C/LXXI.

(7) Riportata al n. C/LI.

(7/a) Vedi, anche, l'art. 42, comma 3, del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(8) Riportata alla voce Servizi antincendi.

(9) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.

(9/a) Vedi, anche, l'art. 16, L. 7 marzo 2001, n. 62. Il regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione è stato approvato con Del.Aut.gar.com. 30 maggio 2001, n. 236/01/CONS.

(10) Riportata alla voce Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

(11) Riportata al n. C/LI.

(12) Riportato alla voce Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

(13) Riportato al n. C/LVI.

(13/a) Numero così modificato dall'art. 3, comma 5-ter, D.L. 30 gennaio 1999, n. 15, riportato al n. C/LXXXVII, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Peraltro il citato comma 5-ter è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(13/b) Per la direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni vedi la Del.Aut.gar.com. 24 luglio 2003, n. 179/03/CSP. Per la direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di telefonia vocale fissa vedi la Del.Aut.gar.com. 10 novembre 2004, n. 254/04/CSP. Per la direttiva in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi di televisione a pagamento vedi la Del.Aut.gar.com. 10 dicembre 2004, n. 278/04/CSP. Per la direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali vedi la Del.Aut.gar.com. 14 luglio 2005, n. 104/05/CSP.

(13/c) Numero aggiunto dall'art. 11, L. 18 agosto 2000, n. 248.

(13/d) Numero così modificato dall'art. 10, comma 4, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(13/e) Il regolamento previsto dal presente numero è stato approvato con Del.Aut.gar.com. 25 luglio 2002, n. 153/02/CSP (Gazz. Uff. 8 agosto 2002, n. 185) e successivamente modificato ed integrato con Del.Aut.gar.com. 11 novembre 2003, n. 237/03/CSP (Gazz. Uff. 9 dicembre 2003, n.285).

(14) Numero così modificato dall'art. 3, comma 5-quater, D.L. 30 gennaio 1999, n. 15, riportato al n. C/LXXXVII, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Peraltro il citato comma 5-quater è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(15) Riportato alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(16) Riportato al n. C/LXXI.

(16/a) Vedi, anche, l'art. 17 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(17) Riportata alla voce Società commerciali.

(18) Riportata al n. C/XXI.

(17) Riportata alla voce Società commerciali.

(18/a) In attuazione di quanto disposto dal presente numero vedi la Del.Aut.gar.com. 23 luglio 2003, n. 290/03/CONS.

(18/b) Vedi, anche, gli artt. 10 e 51 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(19) Per il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità vedi la Del.Aut.gar.com. 9 ottobre 2002, n. 316/02/CONS.

(20) Con Del.Aut.gar.com.19 giugno 2002, n. 182/02/CONS è stato adottato il regolamento di cui al presente comma.

(21) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la Del.Aut.gar.com. 28 aprile 1999, n. 52/1999, riportata al n. C/XCII, e la Del.Aut.gar.com. 28 aprile 1999, n. 53/1999, riportata al n. C/XCIII. Vedi, anche, l'art. 13, comma 1, del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(21/a) Comma abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

(22) Vedi, anche, l'art. 9, L. 20 luglio 2004, n. 215.

(23) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.

(24) Riportato alla voce Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

(25) Riportata al n. C/LI.

(26) Riportata alla voce Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

(27) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(28) Per l'organizzazione del Forum permanente delle comunicazioni vedi il D.M. 22 marzo 2000. Successivamente, l'art. 41, comma 3, L. 16 gennaio 2003, n. 3 ha soppresso il Forum permanente delle comunicazioni e ne ha trasferito le funzioni al Consiglio superiore delle comunicazioni. Per la disciplina ordinamentale del Consiglio superiore delle comunicazioni vedi il D.P.R. 9 novembre 2005, n. 243.

(28/a) Comma abrogato dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(29) Comma abrogato dall'art. 4, L. 21 luglio 2000, n. 205.

(29/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la Del.Aut.gar.com. 5 maggio 1999, n. 54/1999, riportata al n. C/XCIV.

 

 

2. Divieto di posizioni dominanti.

1. [Nei settori delle comunicazioni sonore e televisive, anche nelle forme evolutive, realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, della multimedialità, dell'editoria anche elettronica e delle connesse fonti di finanziamento, è vietato qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante da parte di uno stesso soggetto anche attraverso soggetti controllati e collegati] (30) (30/a).

2. [Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente articolo, sono nulli] (30/a).

3. [I soggetti che operano nei settori di cui al comma 1 sono obbligati a comunicare all'Autorità e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato le intese e le operazioni di concentrazione di cui sono parti al fine dell'esercizio delle rispettive competenze] (30/a).

4. [L'Autorità vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi ai settori di cui al comma 1, rendendo pubblici con apposite relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate] (30/a).

5. [L'Autorità con proprio regolamento, adottato nel rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma 7, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione. In particolare debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorità di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorità è tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in conformità alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (30/b)] (30/a).

6. [Ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione in base ai criteri individuati nella vigente normativa, non possono essere rilasciate concessioni né autorizzazioni che consentano di irradiare più del 20 per cento rispettivamente delle reti televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi televisivi o radiofonici numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano delle frequenze] (30/c). [Al fine di consentire l'avvio dei mercati nel rispetto dei princìpi del pluralismo e della concorrenza, relativamente ai programmi televisivi o radiofonici numerici l'Autorità può stabilire un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nel presente comma] (31). [L'Autorità può stabilire per l'emittenza radiofonica in ambito nazionale una percentuale maggiore al 20 per cento nel rispetto dei princìpi del pluralismo e della concorrenza] (31/a). Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze, redatto per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità fissa il numero delle reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri (31/b):

a) localizzazione comune degli impianti;

b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo standard internazionalmente riconosciuti, tenendo conto di un adeguato periodo transitorio per adeguare la situazione attuale;

c) segnali ricevibili senza disturbi;

d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione;

e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di un terzo dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza; ulteriori risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione. I bacini televisivi sono di norma coincidenti con il territorio della regione, quelli radiofonici con il territorio della provincia (31/c);

f) equivalenza, nei limiti delle compatibilità tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale e locale, dell'eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio;

g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti locali che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze (30/a) (31/cost).

7. [L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullità di cui al comma 2, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui al comma 1 o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 1 e 2 ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni (32)] (30/a).

8. [Nell'esercizio dei propri poteri l'Autorità applica i seguenti criteri:

a) i soggetti destinatari di concessioni televisive in ambito nazionale anche per il servizio pubblico, di autorizzazioni per trasmissioni codificate in ambito nazionale, ovvero di entrambi i provvedimenti possono raccogliere proventi per una quota non superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale riferito alle trasmissioni via etere terrestre e codificate. I proventi di cui al precedente periodo sono quelli derivanti da finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'Erario, nonché da pubblicità nazionale e locale, da spettanze per televendite e da sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, ricavi da offerta televisiva a pagamento, al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione. Il calcolo, per ciascun soggetto, dei ricavi derivanti da offerta televisiva a pagamento è considerato nella misura del 50 per cento per un periodo di tre anni a condizione che tale offerta sia effettuata esclusivamente su cavo o da satellite; la quota di cui al primo periodo della presente lettera non può essere superiore al 25 per cento qualora il fatturato lordo complessivo dei soggetti autorizzati per trasmissioni televisive a pagamento sia uguale o superiore al 20 per cento del fatturato globale del settore televisivo nazionale;

b) i soggetti destinatari di concessioni radiofoniche in ambito nazionale possono raccogliere le risorse economiche calcolate sui proventi derivanti da pubblicità e da sponsorizzazioni per una quota non superiore al 30 per cento del totale delle risorse del settore radiofonico. Ai fini dello sviluppo del settore nella fase iniziale, l'Autorità può stabilire una quota di raccolta delle risorse economiche maggiore di quella prevista nella presente lettera;

c) i soggetti destinatari di autorizzazioni per emittenti televisive via cavo ovvero via satellite possono raccogliere proventi non superiori al 30 per cento del totale delle risorse riferito al settore delle emittenti televisive nazionali via cavo e delle emittenti via satellite. Al fine di consentire l'avvio dei mercati, nel rispetto dei princìpi del pluralismo e della concorrenza, l'Autorità determina un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nella presente lettera. Nel caso di programmi offerti in modo coordinato, i limiti di cui alla presente lettera si applicano con riferimento alle singole emittenti televisive via cavo ovvero via satellite che compongono l'offerta;

d) i soggetti che comunque detengono partecipazioni in imprese operanti nei settori della radiotelevisione e dell'editoria di giornali quotidiani e periodici possono raccogliere, sommando i ricavi dei due settori, proventi non superiori al 20 per cento del totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicità, spettanze per televendite, sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, finanziamento del servizio pubblico, ricavi da offerta televisiva a pagamento, vendite e abbonamenti di quotidiani e periodici, dal mercato dell'editoria elettronica destinata al consumo delle famiglie; è fatta salva la disciplina sulle imprese editrici di giornali quotidiani o periodici di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. È fatto salvo il rispetto dei limiti per singolo settore previsti dalla presente legge;

e) le concessionarie di pubblicità possono raccogliere nei settori radiofonico ovvero televisivo risorse economiche non oltre le quote previste nelle lettere a), b), c) e d). L'impresa concessionaria di pubblicità, controllata da o collegata ad un soggetto destinatario di concessione o autorizzazione radiotelevisiva, può raccogliere pubblicità anche per altri soggetti destinatari di concessione in ambito locale, nei limiti previsti dal primo periodo della presente lettera ed a condizione che detta impresa concessionaria raccolga in esclusiva la pubblicità per il soggetto concessionario o autorizzato che la controlla o è ad essa collegato] (32/a) (30/a).

9. [Qualora anche uno solo dei limiti quantitativi indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 8 sia stato raggiunto mediante intese o concentrazioni, l'Autorità provvede, nel rispetto del principio del contraddittorio, ai sensi del comma 7. Se i soggetti che esercitano l'attività radiotelevisiva superano, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, i limiti di cui al comma 8, mediante lo sviluppo spontaneo dell'impresa che non determini una posizione dominante né elimini o riduca il pluralismo e la concorrenza, l'Autorità, con atto motivato e informatone il Parlamento, non provvede ai sensi del comma 7. Ai fini della verifica, da compiere prima della data di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni, l'Autorità invita i soggetti interessati a dimostrare, entro i termini prefissati, mediante idonea documentazione, la insussistenza di una posizione dominante vietata perché la quota raggiunta è inferiore ai limiti di cui al comma 8 ovvero perché, pur essendo stati superati i limiti di cui al comma 8 nel mercato di riferimento, individuati tenendo conto, tra l'altro, dell'esistenza o meno di vincoli tecnici, economici o giuridici all'ingresso nel mercato di riferimento, della possibilità di accesso ai fattori di produzione, delle dimensioni e del numero dei concorrenti e della struttura degli stessi, non si configura una posizione dominante vietata. Compete in ogni caso all'Autorità effettuare ogni altro opportuno accertamento al fine di verificare l'esatta situazione in essere] (32/b) (30/a).

10. [I limiti di cui al comma 8 non si applicano ai soggetti destinatari di una concessione televisiva o radiofonica su frequenze terrestri o di una autorizzazione per offerta televisiva a pagamento via cavo o via satellite, in entrambi i casi per l'irradiazione di un solo programma nazionale] (32/c) (30/a).

11. [Il superamento dei limiti quantitativi relativi all'acquisizione di risorse economiche indicati nel comma 8 deve essere verificato nell'ambito di un congruo periodo di tempo, in ogni caso non superiore ai dodici mesi] (32/d) (30/a).

12. [L'Autorità, in occasione della relazione al Parlamento sulle caratteristiche dei mercati di riferimento, deve pronunciarsi espressamente sulla adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo] (30/a).

13. [Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai destinatari di concessioni radiotelevisive in chiaro su frequenze terrestri è consentita, previa autorizzazione dell'Autorità, la trasmissione simultanea su altri mezzi trasmissivi (32/e)] (30/a).

14. [Ai fini della definizione di posizione dominante, i soggetti che raccolgono pubblicità per una quota superiore al 50 per cento del fatturato di una emittente, e i produttori e i distributori di produzioni audiovisive che su base annua forniscono prodotti ad una emittente televisiva in chiaro per una percentuale superiore al 35 per cento del tempo di diffusione giornaliero o al 35 per cento della fascia di maggiore ascolto, così come definita dall'Autorità, sono equiparati ad un soggetto destinatario di concessione o autorizzazione. Nel tempo di diffusione non vengono conteggiate le interruzioni pubblicitarie e le televendite] (32/f) (30/a).

15. [Ai fini della applicazione del comma 8, alla concessionaria di pubblicità che raccoglie una quota superiore al 50 per cento dei proventi derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze da televendite di ciascun soggetto destinatario di concessioni ovvero autorizzazioni radiotelevisive è imputato l'intero ammontare dei proventi ad esso derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze da televendite] (32/g) (30/a).

16. [Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate nel sistema integrato delle comunicazioni si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di società anche indirettamente controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorché tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della società, diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci è considerato come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllate (33)] (30/a).

17. [Ai fini della presente legge il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile] (30/a).

18. [Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;

b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

1) la trasmissione degli utili e delle perdite;

2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;

c) l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi] (30/a).

19. [In deroga alle disposizioni del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 8, lettera c), la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e la società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, tra loro congiuntamente, possono partecipare ad una piattaforma unica per trasmissioni digitali da satellite e via cavo e per trasmissioni codificate in forma analogica su reti terrestri, mediante accordi di tipo associativo anche con operatori di comunicazione destinatari di concessione, autorizzazione, licenza o comunque iscritti nel registro di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della presente legge. La piattaforma è aperta alla utilizzazione di chi ne faccia richiesta in base a titolo idoneo, secondo princìpi di trasparenza, di concorrenza e di non discriminazione. L'Autorità vigila sulla costituzione e sulla gestione della piattaforma, garantendo, mediante l'adozione di specifici provvedimenti, anche ai sensi dei commi 31 e 32 dell'articolo 1, l'osservanza dei princìpi di trasparenza, di concorrenza e di non discriminazione tra i soggetti pubblici e privati, nonché tra i soggetti partecipanti all'accordo di cui al presente comma e soggetti terzi che intendano distribuire proprie trasmissioni mediante la stessa piattaforma] (34) (30/a).

20. [Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre] (30/a).

 

(30) Comma abrogato dall'art. 28, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(30/a) Articolo abrogato, ad eccezione del comma 6, dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute negli artt. 22 e 43, commi 5, 6, 13, 14, 15 e 16.

(30/b) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la Del.Aut.gar.com. 23 marzo 1999, n. 26/1999, riportata al n. C/XCI.

(30/c) Periodo abrogato dall'art. 28, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(31) Periodo abrogato dall'art. 28, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(31/a) Periodo abrogato dall'art. 28, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(31/b) Vedi, anche, l'art. 1, L. 30 aprile 1998, n. 122, riportata al n. C/LXXXII.

(31/c) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 18 novembre 1999, n. 433.

(31/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 20 novembre 2002, n. 466 (Gazz. Uff. 27 novembre 2002, n. 47, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, e dell'art. 3, comma 6, sollevate in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 136 della Costituzione.

(32) Comma così modificato dall'art. 15, comma 5, L. 3 maggio 2004, n. 112. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Del.Aut.gar.com. 2 marzo 2005, n. 136/05/CONS.

(32/a) Comma abrogato dall'art. 28, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(32/c) Comma abrogato dall'art. 28, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(32/d) Comma abrogato dall'art. 28, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(32/e) L'autorizzazione di cui al presente comma è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2-bis, D.L. 23 gennaio 2001, n. 5, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(32/f) Comma abrogato dall'art. 28, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(32/g) Comma abrogato dall'art. 28, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(33) Comma così modificato dall'art. 14, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(34) Comma abrogato dall'art. 28, L. 3 maggio 2004, n. 112.

 

 

3. Norme sull'emittenza televisiva.

1. [È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della presente legge la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva in chiaro in ambito nazionale e locale fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1998 (34/a)] (34/b).

2. L'Autorità approva il piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, entro e non oltre il 31 gennaio 1998 (34/a). Sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze sono rilasciate, entro e non oltre il 30 aprile 1998 (34/a), le nuove concessioni radiotelevisive private. Tali concessioni, che hanno una durata di sei anni, possono essere rilasciate, nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento adottato dall'Autorità tenendo conto anche dei princìpi di cui al comma 3, a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative. Le società di cui al presente comma devono essere di nazionalità italiana ovvero di uno Stato appartenente all'Unione europea. Il controllo delle società da parte di soggetti di cittadinanza o nazionalità di Stati non appartenenti all'Unione europea è consentito a condizione che detti Stati pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di effettiva reciprocità, fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali. Gli amministratori delle società richiedenti la concessione non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione. L'Autorità, limitatamente alla radiodiffusione sonora, è autorizzata ad una deroga per le scadenze previste al comma 1 e per quelle previste per la predisposizione del piano nazionale di assegnazione e del conseguente rilascio delle concessioni, qualora la complessità del piano radiofonico impedisca la sua stesura nei tempi indicati. Il piano dovrà comunque essere elaborato entro il 31 dicembre 1998 (34/c) e il rilascio delle relative concessioni dovrà avvenire entro e non oltre il 30 aprile 1999 (34/c). In caso di deroga è consentita la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora di cui al comma 1, fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1999 (34/c).

3. Ai fini del rilascio delle concessioni radiotelevisive il regolamento di cui al comma 2, emanato dopo aver sentito le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, prevede:

a) per le emittenti radiotelevisive nazionali:

1) una misura adeguata del capitale e la previsione di norme che consentano la massima trasparenza societaria anche con riferimento ai commi 16 e 17 dell'articolo 2;

2) una distinzione, fra i soggetti richiedenti, delle emittenti che, in base al progetto editoriale presentato, garantiscano una proposta di produzioni destinate a diversificare l'offerta in relazione alle condizioni di mercato, una quota rilevante di autoproduzione e di produzione italiana ed europea, una consistente programmazione riservata all'informazione, un adeguato numero di addetti, piani di investimento coordinati con il progetto editoriale;

b) per le emittenti radiotelevisive locali e la radiodiffusione sonora nazionale, i seguenti criteri direttivi:

1) la semplificazione delle condizioni, dei requisiti soggettivi e delle procedure di rilascio delle concessioni;

2) la distinzione delle emittenti radiotelevisive locali in emittenti aventi scopi esclusivamente commerciali ed emittenti con obblighi di informazione in base a criteri che verranno stabiliti dall'Autorità. La possibilità di accedere a provvidenze ed incentivi, anche già previsti da precedenti disposizioni di legge, è riservata in via esclusiva alle emittenti con obblighi di informazione ed alle emittenti di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

3) la previsione di norme atte a favorire la messa in comune di strutture di produzione e di trasmissione, gli investimenti tecnici e produttivi, le compravendite di aziende, impianti o rami di aziende, le dismissioni e le fusioni nonché la costituzione di consorzi di servizi e l'ingresso delle emittenti radiotelevisive locali nel mercato dei servizi di telecomunicazioni;

4) la possibilità per le emittenti radiotelevisive locali di trasmettere programmi informativi differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza (35);

5) la previsione di norme specifiche in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e televendite;

6) in attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono ridotte ad un decimo;

7) nel sistema radiotelevisivo nazionale, assumono particolare valore le emittenti locali che decidono di dedicare almeno il 70 per cento della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilità sociale, quali salute, sanità e servizi sociali, e classificabili come vere e proprie emittenti di servizio. Le emittenti locali a programmazione monotematica di chiara utilità sociale dovranno essere considerate anche nella divisione della parte di pubblicità pubblica riservata alle emittenti locali ed alle radio locali e nazionali, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come sostituito dall'articolo 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le emittenti locali che assumono le caratteristiche e l'impegno previsto dal primo periodo hanno diritto prioritario ai rimborsi ed alle riduzioni tariffarie previsti dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Ad integrazione delle leggi sopracitate, per le emittenti locali che dedicano almeno il 70 per cento della propria programmazione ad un tema di chiara utilità sociale, la misura dei rimborsi e delle riduzioni viene stabilita sia per le agenzie di informazione, sia per le spese elettriche, telefoniche e di telecomunicazioni, compreso l'uso del satellite, nella misura prevista dalle norme vigenti.

4. Nell'àmbito del riassetto del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, le stesse, in via prioritaria sono assegnate ai soggetti titolari della concessione comunitaria.

5. Le concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione dei programmi secondo i criteri tecnici stabiliti nell'articolo 2, comma 6, e comunque l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Le concessioni relative alle emittenti radiofoniche in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 60 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze riserva almeno un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale e, di norma, il 70 per cento dei programmi irradiabili all'emittenza radiofonica in ambito locale. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze è prevista una riserva di frequenze:

a) per le emittenti radiotelevisive locali e radiofoniche nazionali che diffondono produzioni culturali, etniche e religiose e che si impegnano a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione. La concessione a tali emittenti può essere rilasciata se le stesse sono costituite da associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni o cooperative prive di scopo di lucro;

b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva digitale così come previsto dall'articolo 2, comma 6, lettera d). L'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva digitale è concesso alla concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari o autorizzati per la televisione e la radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza, che a tal fine possono costituire consorzi fra loro o con altri concessionari per la gestione dei relativi impianti.

6. [Gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che superino i limiti previsti dall'articolo 2, comma 6, possono proseguire in via transitoria, successivamente alla data del 30 aprile 1998, l'esercizio delle reti eccedenti gli stessi limiti, nel rispetto degli obblighi stabiliti per le emittenti nazionali televisive destinatarie di concessione, a condizione che le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo e, successivamente al termine di cui al comma 7, esclusivamente via cavo o via satellite (36) (31/cost)] (37).

7. [L'Autorità, in relazione all'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo, indica il termine entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti di cui al comma 6 devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo (37/a)] (37/b).

8. [All'entrata in vigore della presente legge l'Autorità dispone la cessazione dell'uso delle frequenze che a parere della stessa non sono indispensabili ai soggetti esercenti l'attività radiotelevisiva per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino. L'Autorità assegna, anche in via provvisoria, tali frequenze ai destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di quella residente nel territorio cui si riferisce la concessione o l'autorizzazione. Sono escluse dall'assegnazione, che comunque è attuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Corte costituzionale con la sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, le emittenti che trasmettono in forma codificata. Le disposizioni di cui al presente comma sono attuate fino all'entrata in funzione dell'Autorità dal Ministero delle comunicazioni] (37/c).

9. [Le disposizioni riguardanti i limiti alla raccolta di risorse economiche di cui alla presente legge si applicano dal 30 aprile 1998. Entro la stessa data la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta a presentare all'Autorità un piano per una ristrutturazione che consenta, pur nell'ambito dell'unitarietà del servizio pubblico, di trasformare una delle sue reti televisive in una emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie. Nel piano presentato all'Autorità si prevedono apposite soluzioni per le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano d'intesa, rispettivamente, con le regioni e con le province, a tutela delle minoranze linguistiche e in una logica di cooperazione transfrontaliera. All'emittente di cui al secondo periodo non si applicano i limiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 8. L'Autorità, valutato il piano di ristrutturazione, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indica il termine entro cui deve essere istituita l'emittente di cui al presente comma, contestualmente all'indicazione del termine di cui al comma 7 (37/d)] (37/e).

10. La diffusione radiotelevisiva via satellite originata dal territorio nazionale, compresa quella in forma codificata, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità ovvero, fino alla sua costituzione, dal Ministero delle comunicazioni, sulla base di un apposito regolamento (37/f).

11. [Nessun soggetto può essere destinatario di più di una concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale per la trasmissione di programmi in forma codificata] (38). [I soggetti legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge più reti televisive in ambito nazionale in forma codificata devono, ai fini di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, dal 31 dicembre 1997, trasferire via cavo o via satellite le trasmissioni irradiate da una delle loro reti] (38). [Ciascun operatore può proseguire l'esercizio di due reti fino al 30 aprile 1998 (38/a)] (38). [A partire dalla data indicata nel precedente periodo la rete eccedente può essere esercitata in via transitoria, alle stesse condizioni e nei termini previsti dai commi 6 e 7] (38). [L'Autorità adotta un apposito regolamento che disciplina le trasmissioni in codice su frequenze terrestri e tiene conto, nell'indicazione del termine di cui al comma 7, della particolare natura di tale tipo di trasmissioni] (38). L'Autorità ovvero, fino al momento del funzionamento dell'Autorità stessa, il Ministero delle comunicazioni, in via provvisoria, prima dell'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, assegna le frequenze libere, anche a seguito del trasferimento su cavo o su satellite delle reti di cui al presente comma, ai concessionari o autorizzati in ambito nazionale e locale che si trovano nelle condizioni previste dal comma 8 (38/b). Entro il termine di novanta giorni l'Autorità adotta, sulla base delle norme contenute nella presente legge e nel regolamento previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 (39), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, un regolamento per la disciplina dei servizi radiotelevisivi via cavo. Sono abrogate le norme dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 (40), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in contrasto con la presente legge (40/a) (40/b).

12. Restano salvi gli effetti prodottisi in virtù della previgente disciplina, in particolare per ciò che attiene ai procedimenti sanzionatori in corso, alle violazioni contestate e alle sanzioni applicate.

13. A partire dal 1° gennaio 1998 gli immobili, composti da più unità abitative di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione generale, per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si avvalgono di norma di antenne collettive e possono installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle singole unità le trasmissioni ricevute mediante antenne collettive. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni emanano un regolamento sull'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici.

14. [Gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti o per la riqualificazione di quelli esistenti, concernenti la distribuzione all'interno degli edifici e delle abitazioni di segnali provenienti da reti via cavo o via satellite, sono soggetti ad IVA nella misura del 4 per cento. Analoga misura si applica agli abbonamenti alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite, nonché ai relativi decodificatori di utenti] (40/c).

15. All'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (41), sono soppresse le seguenti parole: «ivi compreso ai soli fini del presente comma l'esercizio del credito,».

16. [ (42)] (42/a).

17. [Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio, in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport e attualità. Le stesse imprese, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate, possono trasmettere dati e informazioni all'utenza. La concessione costituisce titolo per l'utilizzazione dei ponti mobili e dei collegamenti temporanei, nonché per trasmettere dati e informazioni all'utenza (42/b)] (42/c).

18. [Sono consentite le acquisizioni, da parte di società di capitali, di concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora e televisiva di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 (39), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, costituite in società cooperative a responsabilità limitata] (42/d).

19. [Fino al rilascio delle nuove concessioni per la radiodiffusione sonora sono consentiti il trasferimento e la cessione di impianti o rami di azienda tra concessionari radiofonici nazionali o tra questi e gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103 (43), secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 (39), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Sono altresì consentite le acquisizioni di concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario e di concessionarie svolgenti attività televisiva esercitata da soggetti che hanno ottenuto la concessione per la radiodiffusione televisiva in àmbito locale ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, da parte di società cooperative prive di scopo di lucro, di associazioni riconosciute e non riconosciute o di fondazioni, a condizione che l'emittente mantenga il carattere comunitario (43/a). È inoltre consentito alle emittenti di radiodiffusione sonora operanti in àmbito locale di ottenere che la concessione precedentemente conseguita a carattere commerciale sia trasferita ad un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria (43/b)] (43/c).

20. [I canoni di concessione relativi all'emittenza radiotelevisiva privata in ambito locale sono dovuti dal momento del ricevimento del provvedimento di concessione da parte dell'interessato. Ove la concessione venga ricevuta nel corso dell'anno il canone è dovuto in proporzione ai mesi intercorrenti con la fine dell'anno stesso] (43/d).

21. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti di azioni o di quote di società concessionarie private sono consentiti a condizione che l'assetto proprietario che ne derivi sia conforme a quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo.

22. [Le norme di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (44), si applicano, a condizione che le imprese radiotelevisive ne chiedano l'applicazione, anche in assenza dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive e dei piani territoriali di coordinamento. In tal caso si farà riferimento alle aree ove sono ubicati gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti dalle imprese radiotelevisive] (44/a).

23. [ (45)] (45/a).

24. Il canone di concessione per il servizio di radiodiffusione sonora digitale terrestre non è dovuto dagli interessati per un periodo di dieci anni (45/b) (45/cost).

 

(34/a) Per il posticipo di nove mesi della presente data, vedi l'art. 1, L. 30 aprile 1998, n. 122, riportata al n. C/LXXXI.

(34/b) Comma abrogato dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(34/c) Per il posticipo di nove mesi della presente data, vedi l'art. 1, L. 30 aprile 1998, n. 122, riportata al n. C/LXXXI.

(35) Numero così modificato dall'art. 1, D.L. 18 novembre 1999, n. 433, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(36) L'art. 1, Del.Aut.gar.com. 7 agosto 2001, n. 346/01/CONS (Gazz. Uff. 27 agosto 2001, n. 198) ha fissato al 31 dicembre 2003 la data per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 9 e 11 del presente articolo.

(31/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 20 novembre 2002, n. 466 (Gazz. Uff. 27 novembre 2002, n. 47, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, e dell'art. 3, comma 6, sollevate in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 136 della Costituzione.

(37) Comma abrogato dall'art. 28, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(37/a) L'art. 1, Del.Aut.gar.com. 7 agosto 2001, n. 346/01/CONS (Gazz. Uff. 27 agosto 2001, n. 198) ha fissato al 31 dicembre 2003 la data per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 9 e 11 del presente articolo. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 20 novembre 2002, n. 466 (Gazz. Uff. 27 novembre 2002, n. 47 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma 7, nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine finale certo, e non prorogabile, che comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i programmi, irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui al comma 6 del presente articolo devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo.

(37/b) Comma abrogato dall'art. 28, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(37/c) Comma abrogato dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(37/d) L'art. 1, Del.Aut.gar.com. 7 agosto 2001, n. 346/01/CONS (Gazz. Uff. 27 agosto 2001, n. 198) ha fissato al 31 dicembre 2003 la data per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 9 e 11 del presente articolo.

(37/e) Comma abrogato dall'art. 28, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(37/f) In attuazione di quanto disposto nel presente comma, vedi la Del.Aut.gar.com. 1° marzo 2000, n. 127/00/CONS, modificata dalla Del.Aut.gar.com. 5 luglio 2001, n. 289/01/CONS, entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione. Vedi, anche, l'art. 20 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(38) Periodo abrogato dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(38/a) Per il posticipo di nove mesi dalla data del 30 aprile 1998, vedi l'art. 1, L. 30 aprile 1998, n. 122, riportata al n. C/LXXXI.

(38/b) Per l'assegnazione in via provvisoria delle frequenze di radiodiffusione televisiva dismesse, vedi il D.M. 20 febbraio 1998.

(39) Riportato al n. C/LXXI.

(40) Riportato al n. C/LXIV.

(40/a) Comma così modificato dall'art. 2-bis, D.L. 23 gennaio 2001, n. 5, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(40/b) L'art. 1, Del.Aut.gar.com. 7 agosto 2001, n. 346/01/CONS (Gazz. Uff. 27 agosto 2001, n. 198) ha fissato al 31 dicembre 2003 la data per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 9 e 11 del presente articolo.

(40/c) Comma abrogato dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.

(41) Riportata alla voce Società commerciali.

(42) Aggiunge l'art. 43-bis alla L. 14 aprile 1975, n. 103, riportata al n. C/XXI.

(42/a) Comma abrogato dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(42/b) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 30 aprile 1998, n. 122, riportata al n. C/LXXXI. Vedi, anche, l'art. 27, D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 447 e il comma 16 dell'art. 7, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(42/c) Comma abrogato dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(42/d) Comma abrogato dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(43) Riportata al n. C/XXI.

(43/a) Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 1-bis, D.L. 18 novembre 1999, n. 433, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(43/b) Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 1-bis, D.L. 18 novembre 1999, n. 433, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(43/c) Comma abrogato dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(43/d) Comma abrogato dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(44) Riportata al n. C/LI.

(44/a) Comma abrogato dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(45) Sostituisce il comma 45, dell'art. 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, riportato al n. C/LXXI.

(45/a) Comma abrogato dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(45/b) Vedi, anche, l'art. 27 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(45/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-19 maggio 2000, n. 147 (Gazz. Uff. 31 maggio 2000, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223; 1, commi 3 e 3-quater del D.L. 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 1992, n. 482; 1, commi 13 e 14, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 650; 3, commi 1 e 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria.

 

 

3-bis. Princìpi generali sulle trasmissioni transfrontaliere.

[1. Le emittenti televisive appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Consiglio, del 30 giugno 1997, sono tenute al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano applicabili al contenuto delle trasmissioni televisive destinate al pubblico in territorio italiano.

2. Salvi i casi previsti dal comma 3, è assicurata la libertà di ricezione e non viene ostacolata la ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla medesima direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre la sospensione provvisoria di ricezione o ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea nei seguenti casi di violazioni, già commesse per almeno due volte nel corso dei dodici mesi precedenti:

a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare di programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita;

b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi;

c) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che contengano incitamento all'odio basato su differenza di razza, sesso, religione o nazionalità.

4. I provvedimenti di cui al comma 3 vengono adottati e notificati alla Commissione delle Comunità europee da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel termine non inferiore a quindici giorni dalla notifica per iscritto all'emittente televisiva e alla stessa Commissione delle violazioni rilevate e dei provvedimenti che la stessa Autorità intende adottare.

5. Le emittenti sottoposte alla giurisdizione italiana non possono esercitare i diritti esclusivi di trasmissione televisiva da esse acquisiti dopo il 30 luglio 1997 su eventi che, nel rispetto del diritto comunitario vigente, siano stati dichiarati di particolare importanza per la società da uno Stato membro dell'Unione europea, in modo da privare una parte importante del pubblico residente in tale Stato della possibilità di seguire tali eventi su di un canale liberamente accessibile in diretta integrale o parziale o, a causa di ragioni di pubblico interesse, in differita integrale o parziale, secondo le modalità previste per ogni singolo evento dalla normativa di tale Stato, quale risultante dalla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee] (45/c).

 

(45/c) Articolo aggiunto dall'art. 51, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001 e poi abrogato dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 36 del citato Testo unico.

 

 

4. Reti e servizi di telecomunicazioni.

[1. L'installazione non in esclusiva delle reti di telecomunicazione via cavo o che utilizzano frequenze terrestri è subordinata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, al rilascio di licenza da parte dell'Autorità. A decorrere dalla stessa data l'esercizio delle reti di telecomunicazione e la fornitura di servizi di telecomunicazioni sono subordinati al rilascio di licenze e autorizzazioni da parte dell'Autorità. L'installazione di stazioni terrestri per i servizi via satellite disciplinata ai sensi delle procedure previste nel decreto legislativo 11 febbraio 1997 n. 55 (46), è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità (46/a).

2. Le licenze e le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 (39), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

3. L'installazione delle reti di telecomunicazione che transitano su beni pubblici è subordinata al rilascio di concessione per l'uso del suolo pubblico da parte dei comuni e comunque in modo non discriminatorio tra i diversi soggetti richiedenti. In tali concessioni i comuni possono prevedere obblighi di natura civica. A tal fine l'Autorità emana un regolamento che disciplina in linea generale le modalità ed i limiti con cui possono essere previsti gli stessi obblighi, la cui validità si estende anche alle concessioni precedentemente rilasciate, su richiesta dei comuni interessati. L'installazione delle reti dorsali, così come definite in un apposito regolamento emanato dall'Autorità, è soggetta esclusivamente al rilascio di licenza da parte della stessa Autorità. I provvedimenti di cui al presente comma, nonché le concessioni di radiodiffusione previste nel piano di assegnazione costituiscono dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere. Le aree acquisite entrano a far parte del patrimonio indisponibile del comune. Per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti in materia ambientale, edilizia e sanitaria è indetta, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (47), e successive modificazioni, una conferenza di servizi. Alle reti realizzate ai sensi degli articoli 184 e 214 del testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (48), si applicano le disposizioni dello stesso testo unico relative alle limitazioni legali della proprietà e al diritto di servitù. Sono comunque fatte salve le competenze in materia paesistica e urbanistica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome (48/a).

4. Le società che installano o esercitano le reti di telecomunicazioni e gli operatori che su tali reti forniscono servizi di telecomunicazioni sono obbligati, nel termine previsto dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 (49), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, a tenere separata contabilità delle attività riguardanti rispettivamente l'installazione e l'esercizio delle reti nonché delle attività riguardanti la fornitura dei servizi. Le società titolari di licenze di telecomunicazioni sono altresì obbligate a tenere separata contabilità delle attività svolte in ordine alla fornitura del servizio universale. La contabilità tenuta ai sensi del presente comma è soggetta a controllo da parte di una società di revisione scelta tra quante risultano iscritte all'apposito albo istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 (50), qualora superi l'ammontare di fatturato determinato dall'Autorità, alla quale compete anche di definire i criteri per la separazione contabile dell'attività entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli impianti oggetto di concessione radiotelevisiva possono essere utilizzati anche per la distribuzione di servizi di telecomunicazioni. In tal caso, i destinatari di concessioni in ambito locale sono tenuti alla separazione contabile dell'attività radiotelevisiva da quella svolta nel settore delle telecomunicazioni, mentre i destinatari di concessioni per emittenti nazionali sono tenuti a costituire società separate per la gestione degli impianti. Le disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia a decorrere dall'adeguamento degli impianti al piano nazionale di assegnazione delle frequenze, adeguamento che comunque deve avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione del piano stesso.

6. Le società titolari di servizi di pubblica utilità che hanno realizzato, per le proprie esigenze, reti di telecomunicazione, sono tenute a costituire società separata per lo svolgimento di qualunque attività nel settore delle telecomunicazioni. La società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni non può assumere partecipazioni dirette o indirette, attraverso società controllate o controllanti, ovvero collegate, nelle società titolari di servizi di pubblica utilità che hanno realizzato le predette reti, né acquisire diritti reali o di obbligazione sulle stesse reti.

7. L'Autorità conferma alle società concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo e di telecomunicazioni le vigenti concessioni con annesse convenzioni. L'installazione delle infrastrutture a larga banda da parte della società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni è soggetta alla concessione di cui al comma 3. L'installazione, l'esercizio e la fornitura della rete nonché la fornitura dei servizi di telecomunicazioni da parte delle società di cui ai commi 5 e 6 sono subordinati al rilascio dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nonché al rispetto dei princìpi di obiettività, trasparenza e non discriminazione.

8. Sulle reti di telecomunicazioni possono essere offerti tutti i servizi di telecomunicazioni. Fino al 1° gennaio 1998 la concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni conserva l'esclusività per l'offerta di telefonia vocale, fatta salva comunque la possibilità di sperimentazione da parte dei soggetti che ne abbiano fatto richiesta all'Autorità, ottenendone autorizzazione. Fino alla stessa data le società destinatarie di concessioni in esclusiva per telecomunicazioni non possono realizzare produzioni radiotelevisive. La concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni non può essere destinataria direttamente o indirettamente di concessioni radiotelevisive su frequenze terrestri in chiaro né fornire programmi o servizi né raccogliere pubblicità per i concessionari radiotelevisivi nazionali e locali su frequenze terrestri in chiaro.

9. L'offerta del servizio di telefonia vocale è soggetta dal 1° gennaio 1998 a regime di prezzo. La concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è soggetta per il servizio di telefonia vocale a regime tariffario. Le tariffe sono determinate ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (51), con l'obiettivo del ribilanciamento tariffario e dell'orientamento ai costi. L'Autorità esercita la sorveglianza sui prezzi praticati e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare condizioni di effettiva concorrenza] (51/a).

 

(46) Riportato alla voce Poste, telegrafi e telefoni.

(46/a) Le autorizzazioni e le licenze di cui al presente comma sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni, ai sensi dall'art. 2-bis, D.L. 23 gennaio 2001, n. 5, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(39) Riportato al n. C/LXXI.

(47) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(48) Riportato alla voce Poste, telegrafi e telefoni.

(48/a) Le autorizzazioni e le licenze di cui al presente comma sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni, ai sensi dall'art. 2-bis, D.L. 23 gennaio 2001, n. 5, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(49) Riportato al n. C/LXXI.

(50) Riportato alla voce Borse di commercio.

(51) Riportata alla voce Società commerciali.

(51/a) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

 

5. Interconnessione, accesso e servizio universale.

[1. I soggetti destinatari di licenze o autorizzazione per la installazione delle reti ovvero per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, nonché i soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio di reti regolano i rapporti di interconnessione e di accesso sulla base di negoziazione nel rispetto delle regole emanate dall'Autorità e dei seguenti princìpi:

a) promozione di un mercato competitivo delle reti e dei servizi;

b) garanzia dell'interconnessione tra le reti e i servizi sui mercati locali, nazionali e dell'Unione europea;

c) garanzia di comunicazione tra i terminali degli utenti, ove compatibili, di non discriminazione e di proporzionalità di obblighi e di diritti tra gli operatori ed i fornitori.

2. La remunerazione degli obblighi del servizio universale è disciplinata in base ai princìpi di cui al regolamento di attuazione di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 (52), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

3. I soggetti autorizzati all'offerta di servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 4 hanno diritto di accesso alle reti. L'accesso può essere limitato dall'Autorità per ragioni di:

a) sicurezza di funzionamento della rete;

b) mantenimento dell'integrità della rete;

c) interoperabilità dei servizi, qualora ricorrano comprovati motivi di interesse generale di natura non economica;

4. Se ricorrono ragioni di protezione dei dati anche personali, riservatezza delle informazioni trasmesse o registrate e tutela della sfera privata l'accesso può essere limitato dal Garante per la protezione dei dati personali, di intesa con l'Autorità.

5. Gli obblighi di fornitura del servizio universale, ivi inclusi quelli concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di protezione civile, di giustizia, di istruzione e di Governo, e le procedure di scelta da parte dell'Autorità dei soggetti tenuti al loro adempimento sono fissati secondo i criteri stabiliti dall'Unione europea.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della presente legge e al presente articolo possono essere modificate su proposta del Ministro delle comunicazioni, secondo le procedure dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (53), sentite l'Autorità e le competenti Commissioni parlamentari (54)] (55).

 

(52) Riportato al n. C/LXXI.

(53) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(54) Vedi, anche, l'art. 45, comma 13, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(55) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

 

6. Copertura finanziaria.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 52.090.000.000 in ragione d'anno, si provvede:

a) quanto ad annue lire 32.090.000.000 mediante utilizzo delle risorse finanziarie già destinate al funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

b) quanto ad annue lire 20 miliardi con le modalità di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b), e commi successivi, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

2. Secondo le stesse modalità può essere istituito, ove necessario e con criteri di parametrazione che tengano conto dei costi dell'attività, un corrispettivo per i servizi resi dall'Autorità in base a disposizioni di legge, ivi compresa la tenuta del registro degli operatori.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

7. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318.
Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni

 

 

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1997, n. 221, S.O.

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Per le sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto vedi l'art. 25, L. 24 aprile 1998, n. 128, riportata alla voce Comunità europee.

Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

- Ministero del Lavoro e della previdenza sociale: Circ. 6 ottobre 1998, n. 117/98.

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il D.M. 31 gennaio 1983 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni relativo al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983;

Viste le convezioni stipulate in data 1° agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società SIP, Italcable e Telespazio, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, che disciplinano la concessione di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 4, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86;

Visto il D.M. 6 aprile 1990 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni concernente il piano nazionale regolatore delle telecomunicazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1990;

Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, recante disposizioni per la riforma del settore telecomunicazioni;

Visto il D.M. 23 maggio 1992, n. 314 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni modificato dal decreto ministeriale 17 aprile 1997, n. 160;

Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55, di attuazione della direttiva n. 90/387/CEE;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 maggio 1993 recante modifiche al decreto ministeriale 31 gennaio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1993;

Visto il decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 18 marzo 1994 di attuazione della direttiva n. 91/287/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 28 marzo 1994;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, di attuazione della direttiva n. 92/44/CEE;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 1994 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Omnitel Pronto Italia, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994, che disciplina l'espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione con il sistema in tecnica numerica denominato GSM, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1995;

Vista la convenzione stipulata in data 16 dicembre 1994 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Telecom, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1994, che disciplina la realizzazione e la gestione della rete per l'espletamento del servizio in tecnica numerica GSM, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1995;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, di attuazione della direttiva n. 90/388/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, di attuazione della direttiva n. 91/263/CEE;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, di attuazione della direttiva n. 89/336/CEE;

Visto il decreto legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, recante il recepimento della direttiva n. 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 30 giugno 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;

Visto il rilievo della Corte dei conti - ufficio controllo atti di Governo - n. 25 del 15 settembre 1997, concernente l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997 relativo alla trasposizione delle direttive comunitarie in materia di telecomunicazioni;

Ritenuto di aderire al predetto rilievo e, conseguentemente, di adottare un nuovo decreto del Presidente della Repubblica in sostituzione di quello emanato in data 7 agosto 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1997;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni;

 

Emana il seguente regolamento:

 

1. Definizioni.

[1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) «diritti speciali», i diritti concessi da uno Stato membro a un numero limitato di imprese, mediante ogni strumento legislativo, regolamentare o amministrativo che, all'interno di una determinata area geografica, limiti a due o più il numero di dette imprese autorizzate a fornire un servizio o a svolgere un'attività, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, o designi, non conformandosi a tali criteri, varie imprese in concorrenza, autorizzandole a fornire un servizio o a svolgere un'attività, o conferisca a ciascuna impresa, non conformandosi a tali criteri, vantaggi legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla capacità di qualsiasi altra impresa di fornire lo stesso servizio di telecomunicazioni o di svolgere la stessa attività nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;

b) «diritti esclusivi», i diritti concessi da uno Stato membro ad una impresa, mediante ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che le riservi la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica;

c) «esigenze fondamentali», i motivi di interesse generale e di natura non economica che possono indurre uno Stato membro ad imporre condizioni relative all'installazione e all'esercizio di reti di telecomunicazioni o alla fornitura di servizi di telecomunicazioni, eventualmente limitandone l'accesso. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità e, in casi motivati, l'interoperabilità dei servizi, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e gli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale nonché l'impiego efficace dello spettro di frequenze e l'astensione da interferenze dannose fra sistemi di telecomunicazioni via radio e altri sistemi basati sulla tecnologia delle trasmissioni spaziali o terrestri. La protezione dei dati comprende la tutela dei dati personali e la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate nel rispetto della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e dei diritti di persone giuridiche, enti o associazioni;

d) «autorità nazionale di regolamentazione», l'organismo o gli organismi incaricati di svolgere le funzioni di regolamentazione, giuridicamente distinti e funzionalmente indipendenti dagli organismi di telecomunicazioni; nel presente regolamento l'organismo è denominato Autorità;

e) «organismo di telecomunicazioni», un ente pubblico o privato, ivi comprese le consociate da esso controllate, al quale sono riconosciuti diritti, anche speciali ed esclusivi, per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni nonché, se del caso, per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni;

f) «utenti», i singoli, ivi compresi i consumatori, ovvero gli organismi che utilizzano o chiedono servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;

g) «abbonato», ogni persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con un fornitore di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico per la fornitura di detti servizi;

h) «rete di telecomunicazioni», un sistema di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o le altre risorse che permettono la trasmissione di segnali tra punti terminali di rete definiti con mezzi a filo, radio, ottici o altri mezzi elettromagnetici;

i) «rete pubblica di telecomunicazioni», una rete di telecomunicazioni utilizzata, in tutto o in parte, per fornire servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;

l) «rete privata di telecomunicazioni», una rete di telecomunicazioni che non è utilizzata per fornire servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;

m) «rete telefonica pubblica fissa», una rete pubblica di telecomunicazioni commutata che è impiegata, tra l'altro, per la fornitura del servizio di telefonia vocale tra i punti terminali della rete in postazioni fisse;

n) «sistema di comunicazioni mobili e personali», un sistema costituito dall'installazione e dalla gestione di un'infrastruttura di reti mobili, collegate o meno ai punti terminali di una rete pubblica di telecomunicazioni, ai fini della trasmissione e della prestazione di servizi di radiocomunicazione agli utenti mobili;

o) «rete televisiva via cavo», una infrastruttura terrestre per la diffusione o la distribuzione di segnali radiotelevisivi al pubblico;

p) «servizio di comunicazioni mobili e personali», un servizio, ad esclusione di quelli via satellite, che consiste totalmente o parzialmente nella realizzazione di radiocomunicazioni con utenti mobili e si avvale, totalmente o parzialmente, di sistemi di comunicazioni mobili e personali;

q) «servizio di telecomunicazioni», un servizio la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi;

r) «servizio pubblico di telecomunicazioni», un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico;

s) «servizio di telefonia vocale», la fornitura al pubblico del trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo reale in partenza e a destinazione dei punti terminali di una rete telefonica pubblica fissa, che consente ad ogni utente di utilizzare l'apparecchiatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale;

t) «servizio telex», la fornitura al pubblico del trasporto diretto di messaggi telescritti, in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l'apparecchiatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale;

u) «servizio di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito», la fornitura al pubblico del trasporto diretto di dati in partenza e a destinazione dei punti terminali di una rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l'apparecchiatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale;

v) «semplice rivendita di capacità», la fornitura al pubblico, come servizio distinto, del trasporto di dati su circuiti affittati comprendente soltanto la commutazione, il trattamento, l'archiviazione di dati o la conversione di protocollo nella misura necessaria per la trasmissione in tempo reale in partenza e a destinazione della rete pubblica commutata; tale fornitura non è configurabile come fornitura di rete pubblica di telecomunicazioni;

w) «DCS 1800», lo standard paneuropeo per sistema radiomobile di comunicazione in tecnica numerica operante nella banda di frequenza attorno ai 1800 MHz;

x) «GSM», lo standard paneuropeo per sistema radiomobile di comunicazione in tecnica numerica operante nella banda di frequenza attorno ai 900 MHz;

y) «DECT», lo standard per le telecomunicazioni numeriche senza filo, conforme alle norme europee di telecomunicazioni ETSI ETS 300 175;

z) «servizio universale», un insieme minimo definito di servizi di determinata qualità disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni specifiche nazionali, ad un prezzo accessibile;

aa) «condizioni di fornitura della rete aperta», le condizioni armonizzate che riguardano l'accesso aperto ed efficiente alle reti pubbliche ed, eventualmente, ai servizi pubblici di telecomunicazioni nonché l'uso efficace delle reti e dei servizi; fatta salva la loro applicazione caso per caso, le condizioni di fornitura della rete aperta possono comprendere condizioni armonizzate relative ai seguenti punti:

1) le interfacce tecniche, ivi comprese, se del caso, la definizione e la realizzazione dei punti terminali di rete;

2) le condizioni di utilizzazione;

3) i princìpi di tariffazione;

4) l'accesso alle frequenze ed a numeri, indirizzi, denominazioni;

ab) «interconnessione», il collegamento fisico e logico di reti di telecomunicazioni utilizzate dal medesimo organismo o da un altro organismo per consentire agli utenti di un organismo di comunicare con gli utenti dello stesso o di un altro organismo o di accedere ai servizi offerti da un altro organismo;

ac) «autorizzazione», l'abilitazione che conferisce ad una impresa diritti e obblighi specifici per il settore delle telecomunicazioni e che consente alla medesima di fornire servizi di telecomunicazioni e, se del caso, di installare e di gestire reti di telecomunicazioni per la fornitura di siffatti servizi; le abilitazioni si distinguono in:

1) «autorizzazione generale»: un'autorizzazione che, indipendentemente dal fatto di essere regolata da una «disciplina per categoria» o da una normativa generale e di prevedere o meno una registrazione, viene ottenuta su semplice denuncia di inizio attività ovvero mediante l'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso;

2) «licenza individuale»: un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità ad un'impresa per il conferimento di diritti specifici ovvero per assoggettarla ad obblighi specifici che, se del caso, si aggiungono a quelli dell'autorizzazione generale; detta impresa non può esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previo provvedimento dell'Autorità;

ad) «comitato ONP», il comitato di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;

ae) «linee affittate», le infrastrutture di telecomunicazioni che forniscono capacità di trasmissione trasparente fra punti terminali di rete e che non includono la commutazione su richiesta, cioè le funzioni di commutazione che possono essere controllate dall'utente nell'ambito della fornitura della linea affittata;

af) «punto terminale di rete», il punto fisico nel quale all'utente viene fornito un accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni; le posizioni dei punti terminali di rete sono definite e costituiscono il limite delle reti pubbliche di telecomunicazioni; per i servizi di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti mobili;

ag) «apparecchiatura terminale», un'apparecchiatura destinata ad essere collegata mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico ad una rete pubblica di telecomunicazioni, vale a dire ad essere collegata direttamente ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazioni o interfunzionare con una rete pubblica di telecomunicazioni, in quanto collegata direttamente o indirettamente ad un suo punto terminale per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni;

ah) «apparecchio telefonico pubblico a pagamento», un apparecchio telefonico ad uso pubblico che funziona mediante gettoni, monete, carte di credito o per l'addebito ovvero schede telefoniche;

ai) «specifica tecnica», una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità, le prestazioni, la sicurezza e le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, il marchio e l'etichettatura;

aj) «norma tecnica», una specifica tecnica adottata da un organismo normativo riconosciuto ai fini di un'applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria;

al) «regola tecnica comune», una regola tecnica derivata da norme tecniche internazionali o europee valide nei Paesi della Unione europea e contenente solo i requisiti essenziali, la cui osservanza è obbligatoria;

am) «notevole forza di mercato», la posizione di un organismo che detenga oltre il 25% della quota di un particolare mercato delle telecomunicazioni in ambito nazionale o nell'ambito geografico ove è autorizzato ad operare; l'Autorità, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può comunque stabilire che un organismo che detiene, nel rispettivo mercato, una quota inferiore o uguale al 25% disponga di una notevole forza di mercato e, viceversa, che un organismo detentore, nel rispettivo mercato, di una quota superiore al 25% non disponga di una notevole forza di mercato. In entrambi i casi, la decisione deve tener conto della capacità dell'organismo di influenzare le condizioni di mercato, del fatturato relativo alla dimensione del mercato, del controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, dell'accesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato.

an) «servizi a chiosco», servizi offerti da centri il cui accesso è generalizzato, ossia senza parola chiave identificativa dell'utente telefonico acquisitore dei servizi;

ao) «deficit sull'accesso», la differenza tra i costi di installazione e gestione della rete locale, impiegata per fornire l'accesso, ed i ricavi derivanti dai contributi di attivazione e dai canoni di abbonamento, inclusa la remunerazione normale del capitale impiegato;

ap) «easy access», possibilità dell'utente di selezionare direttamente il vettore (operatore di lunga distanza o interurbano) modificando la pre-selezione effettuata dall'operatore in posizione dominante di mercato al momento della effettuazione della chiamata;

aq) «equal access», possibilità dell'utente di pre-selezionare in modo permanente o di selezionare di volta in volta il vettore (operatore di lunga distanza o interurbano);

ar) «pre-selezione del vettore», sistema che permette all'operatore/fornitore di servizi locali di instradare automaticamente le chiamate interurbane e internazionali di un cliente con il vettore interurbano scelto dal cliente, che non deve digitare codici speciali di selezione del vettore stesso prima di ogni chiamata] (2).

 

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

 

2. Princìpi generali.

[1. L'installazione, l'esercizio e la fornitura di reti di telecomunicazioni nonché la prestazione dei servizi ad esse relativi accessibili al pubblico sono attività di preminente interesse generale, il cui espletamento si fonda:

a) sulla libera concorrenza e pluralità dei soggetti operatori, nel rispetto dei princìpi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;

b) sul rispetto degli obblighi di fornitura del servizio universale;

c) sulla tutela degli utenti e sulla loro libertà di scelta tra i servizi forniti dai diversi operatori;

d) sull'uso efficiente delle risorse;

e) sulla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché dei diritti di persone giuridiche, enti o associazioni, in particolare del diritto alla riservatezza per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni;

f) sul rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute pubblica, dell'ambiente e degli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale, di concerto con le competenti autorità;

g) sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica, anche al fine di favorire la formazione in materia di telecomunicazioni.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 sono aboliti:

a) i diritti esclusivi per la prestazione di servizi di telecomunicazioni, comprese l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni necessarie alla prestazione di detti servizi;

b) i diritti esclusivi per la predisposizione e la prestazione di servizi concernenti gli elenchi telefonici e di servizi di ricerca nonché per la pubblicazione degli elenchi;

c) i diritti speciali che limitano, a due o più, il numero di imprese autorizzate a prestare servizi di telecomunicazioni o a installare e fornire reti di telecomunicazioni, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione;

d) i diritti speciali che designano, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, più imprese concorrenti per la fornitura di servizi o per l'installazione o la fornitura di reti di telecomunicazioni;

e) in particolare:

1) le restrizioni alla fornitura di capacità di trasmissione per mezzo di reti televisive via cavo, al fine di consentire l'impiego di reti cablate per la prestazione di servizi di telecomunicazioni su tutto il territorio nazionale in modo non discriminatorio anche considerando quanto previsto all'art. 6, comma 6, lettera f).

2) le restrizioni per i sistemi di comunicazioni mobili e personali in relazione all'installazione della loro infrastruttura, all'impiego delle infrastrutture fornite da terzi e all'uso in comune di infrastrutture, di altri impianti e siti, fatta salva la possibilità di limitare l'impiego di tali infrastrutture alle attività previste nel provvedimento amministrativo emanato dai competenti organi per lo svolgimento delle suddette attività. Nell'ambito delle predette infrastrutture sono incluse le frequenze radio ad esse assegnate, ad eccezione di quelle asservite alla radiodiffusione sonora e televisiva. Qualora le predette infrastrutture siano fornite da terzi, che le utilizzano per la prestazione di servizi di utilità pubblica, ovvero siano finalizzate alla sicurezza della vita umana e degli impianti, il Ministero competente alla vigilanza del settore assicura che i predetti interessi pubblici vengano adeguatamente tutelati.

3) le residue restrizioni relative alla prestazione di servizi di telecomunicazioni mediante reti installate dal prestatore di detti servizi e mediante infrastrutture messe a disposizione da terzi o tramite la condivisione delle reti, di altre infrastrutture e di siti.

3. Fino al 1° gennaio 1998 vengono mantenuti i diritti speciali ed esclusivi per la offerta del servizio di telefonia vocale e per l'installazione e la fornitura delle relative reti pubbliche di telecomunicazioni, ad esclusione del servizio di fonia vocale per gruppi chiusi di utenti. Possono essere rilasciate autorizzazioni provvisorie per la sperimentazione del servizio di telefonia vocale e degli altri servizi di telecomunicazioni nonché delle relative reti, comprendendo, se necessario, l'utilizzo di frequenze radio, qualora disponibili, e l'interconnessione con altre reti.

4. Entro il 1° gennaio 1999 sono modificate, su iniziativa dell'Autorità, le concessioni ad uso pubblico e le autorizzazioni di cui all'art. 184, comma 1, del codice postale esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, allineandole alle disposizioni in esso contenute.

5. Qualora l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento comporti modifiche delle condizioni delle concessioni ed autorizzazioni già esistenti, rimangono valide le condizioni diverse da quelle che conferiscono diritti speciali o esclusivi, aboliti o da abolire ai sensi del presente regolamento, a condizione di lasciare impregiudicati i diritti delle altre imprese stabiliti anche dal diritto comunitario.

6. Fatte salve le disposizioni dei commi 4 e 5, gli obblighi risultanti dalle concessioni ed autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non conformi alle disposizioni dello stesso, alla data del 1° gennaio 1999 sono privi di effetto.

7. Le condizioni relative alle autorizzazioni generali e al rilascio delle licenze individuali e quelle relative all'accesso alle reti di telecomunicazioni sono basate su criteri di obiettività, proporzionalità, non discriminazione e trasparenza.

8. Il numero delle licenze individuali può essere limitato esclusivamente in relazione ad insufficienti disponibilità dello spettro di frequenze e per il tempo necessario a rendere disponibili numeri sufficienti. Tale limitazione deve rispettare i princìpi di proporzionalità, obiettività, non discriminazione e trasparenza.

9. In materia di numerazione nel settore delle telecomunicazioni, le procedure per l'attribuzione dei singoli numeri e delle serie di numeri devono essere trasparenti, eque e tempestive e l'attribuzione deve avvenire in modo oggettivo e non discriminatorio, anche allo scopo di assicurare una effettiva concorrenza.

10. L'interconnessione delle reti pubbliche di telecomunicazioni e, in particolare, l'interoperabilità dei servizi sono disciplinate dal presente regolamento anche al fine di assicurare la fornitura del servizio universale in una situazione di mercati aperti e concorrenziali.

11. La concessione di diritti di passaggio per la realizzazione di reti pubbliche di telecomunicazioni avviene secondo princìpi non discriminatori, sì da garantire l'effettività della concorrenza. Tutti i fornitori di tali reti hanno gli stessi diritti secondo le prescrizioni di cui all'art. 13.

12. L'Autorità vigila affinché, nell'usare la rete telefonica pubblica fissa per la fornitura di servizi che sono o possono essere prestati anche da altri soggetti, gli organismi di telecomunicazioni osservino il principio di non discriminazione.

13. Ogni organismo di telecomunicazione deve fornire, a richiesta dell'Autorità, le informazioni necessarie a consentire l'applicazione del presente regolamento nei tempi e nei modi da essa definiti] (2).

 

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

 

3. Servizio universale.

[1. Il servizio universale di telecomunicazioni comprende:

a) il servizio di telefonia vocale inteso, tra l'altro, come la fornitura agli utenti finali in postazioni fisse di un servizio che consente:

1) di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali;

2) le comunicazioni fax almeno del gruppo III, in base alle raccomandazioni dell'UIT-T della serie T;

3) la trasmissione di dati nella banda vocale attraverso modem ad una velocità minima di 2.400 bit/s, in base alle raccomandazioni dell'UITT della serie V;

4) l'accesso gratuito ai servizi di emergenza;

5) la fornitura dei servizi tramite operatore;

b) la fornitura dell'elenco degli abbonati limitatamente alla rete urbana di appartenenza;

c) i servizi di informazione abbonati;

d) la fornitura di apparecchi telefonici pubblici a pagamento, in coerenza con le esigenze degli utenti disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (3);

e) la fornitura di un servizio a condizioni speciali e la fornitura di opzioni speciali per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali;

f) i collegamenti ed i servizi concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di giustizia, di istruzione e di governo; i relativi oneri sono posti a carico del richiedente, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

2. Il contenuto del servizio universale può evolvere sulla base del progresso tecnologico e degli sviluppi del mercato e la relativa valutazione e la sua eventuale revisione sono effettuate almeno ogni due anni dal Ministro delle comunicazioni, sentita l'Autorità.

3. Il servizio universale è fornito alle condizioni economiche stabilite secondo le procedure vigenti.

4. La società Telecom Italia è l'organismo di telecomunicazioni incaricato di fornire il servizio universale sul territorio nazionale. A partire dal 1° gennaio 1998 possono essere incaricati della fornitura del servizio universale anche altri organismi di telecomunicazioni che, nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento ed in particolare dall'art. 6, comma 7, sono in grado di garantire la fornitura dei servizi di cui al comma 1 su tutto il territorio nazionale o su parte di esso a condizioni economiche accessibili a tutti e non discriminatorie rispetto alla localizzazione geografica dell'utente.

5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, i singoli servizi facenti parte del servizio universale possono essere espletati, su tutto il territorio nazionale o su una parte di esso, previo conseguimento di licenza individuale o di autorizzazione generale.

6. Qualora, in base alle disposizioni del presente articolo, gli obblighi di fornitura del servizio universale rappresentino un onere iniquo per l'organismo o gli organismi incaricati di fornire il servizio universale, è previsto un meccanismo atto a ripartire il costo netto dei suddetti obblighi con altri organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni, con fornitori di servizi di telefonia vocale accessibili al pubblico e con organismi che prestano servizi di comunicazione mobili e personali. Tale meccanismo non è applicabile quando:

a) la fornitura delle obbligazioni di servizio universale non determina un costo netto;

b) il costo netto degli obblighi di fornitura del servizio universale non rappresenti un onere iniquo;

c) l'ammontare del costo netto da ripartire non giustifichi il costo amministrativo di gestione del metodo di ripartizione e finanziamento dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale.

7. Il meccanismo di cui al comma 6 è destinato esclusivamente al finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, inteso come la differenza fra il costo netto derivante dalla situazione in cui un organismo è incaricato di assolvere agli obblighi del servizio universale rispetto a quella in cui non sia tenuto ad assolvere a tali obblighi. Il calcolo del suddetto costo netto si determina considerando gli elementi, di ricavo e di costo, prospettici incrementali di lungo periodo ed un rendimento ragionevole sul capitale incrementale impiegato per la fornitura dei servizi ai clienti non remunerativi. Il calcolo tiene conto dei seguenti fattori:

a) costi relativi agli elementi dei servizi individuati dal comma 1 che possono essere forniti solo in perdita e che devono essere evidenziati separatamente;

b) costi relativi ad utenti finali o gruppi di utenti finali specifici che, tenuto conto del costo di fornitura della rete e di prestazione dei servizi, dei ricavi percepiti e della eventuale perequazione geografica dei prezzi imposti, possono essere serviti soltanto in perdita. In questa categoria rientrano gli utenti finali e i gruppi di utenti finali che non sarebbero serviti da un operatore efficiente se questi non avesse l'obbligo di fornire il servizio universale. L'individuazione degli utenti finali o dei gruppi di utenti avviene a cura dell'organismo o degli organismi di telecomunicazioni incaricati di provvedere alla fornitura degli obblighi di servizio universale con documentata motivazione. Anche tale documentazione è sottoposta a controllo da parte dell'ente incaricato di verificare il calcolo del costo netto ai sensi del comma 10.

8. Ai fini di quanto previsto nel comma 7 non sono inclusi nel calcolo del costo del servizio universale i seguenti fattori:

a) il deficit di accesso di cui all'art. 7;

b) il costo di fatturazione dettagliata e delle altre prestazioni supplementari allorché tali prestazioni siano imposte quali obbligazioni ad altri operatori autorizzati a prestare il servizio di telefonia vocale;

c) i costi delle prestazioni che sono fuori dalla portata del servizio universale, tra i quali: la fornitura a scuole, ospedali o biblioteche di particolari servizi di telecomunicazioni stabiliti con decreto ministeriale; la compensazione ed il rimborso di pagamenti, o di costi amministrativi e di altri costi associati a tali pagamenti, effettuati a vantaggio di utenti qualora, fornendo loro il servizio, non siano stati rispettati i livelli di qualità specificati; il costo della sostituzione e della modernizzazione di apparecchiature di telecomunicazione nel corso del normale adeguamento delle reti;

d) i costi dei servizi indicati nel comma 1, lettera f).

9. Non sono tenuti a contribuire alla ripartizione dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale:

a) gli operatori privati che gestiscono reti private di telecomunicazioni;

b) gli operatori che offrono servizi di fonia vocale per gruppi chiusi di utenti;

c) gli operatori che offrono servizi di trasmissione dati e servizi a valore aggiunto.

10. Per determinare l'eventuale onere rappresentato dalla fornitura del servizio universale, ogni organismo soggetto ai relativi obblighi deve calcolare il costo netto degli stessi nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo nonché delle ulteriori prescrizioni che l'Autorità può emanare, anche al fine di favorire l'applicazione del principio di cui all'art. 2, comma 1, lettera g). Ogni organismo deve tenere a tal fine una contabilità conformemente a quanto previsto dall'art. 8. Il calcolo del costo netto connesso con gli obblighi di fornitura del servizio universale è controllato da un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, autonomo rispetto all'organismo di telecomunicazioni, diverso dall'Autorità e da questa incaricato. Il costo di tale controllo viene considerato componente addizionale degli oneri del servizio universale. I risultati del calcolo del costo e le conclusioni dei controlli contabili da esplicitare in una articolata relazione di conformità ai criteri e princìpi del presente regolamento, sono acquisiti dall'Autorità che provvede a metterli a disposizione del pubblico, anche al fine di approvarli.

11. Sulla base del calcolo del costo netto di cui al comma 7, e della relazione di cui al comma 10, l'Autorità, tenuto anche conto degli eventuali vantaggi di mercato derivanti all'organismo incaricato, stabilisce se il meccanismo di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale sia giustificato. In tal caso il relativo onere è ripartito in base a criteri di oggettività, non discriminazione e proporzionalità, attingendo ad un fondo costituito presso il Ministero delle Comunicazioni ed alimentato dai soggetti di cui al comma 6 (3/a).

12. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento sono fissate dall'Autorità le procedure di applicazione delle norme di cui al comma 11] (2).

 

(3) Riportata alla voce Assistenza e beneficenza pubblica.

(3/a) Sul finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni vedi il D.M. 10 marzo 1998, riportato alla voce Radiodiffusione e televisione.

 

 

4. Interconnessione.

[1. L'Autorità assicura, secondo le norme del presente regolamento, l'interconnessione aperta ed efficace delle reti pubbliche di telecomunicazioni di cui all'allegato A, ivi comprese le reti televisive via cavo, nella misura necessaria ad assicurare l'interoperabilità dei servizi, di cui al medesimo allegato A, agli utenti. In particolare l'Autorità promuove l'eliminazione delle restrizioni relative ai diritti di interconnessione tra le reti telefoniche pubbliche fisse, tra i sistemi di comunicazioni mobili ad uso pubblico, tra le reti televisive via cavo e tra i sistemi di linee affittate, sia tra le predette categorie sia nell'ambito di ciascuna delle stesse.

2. Ogni organismo di telecomunicazioni, appartenente alle categorie di cui all'allegato B, situato nel territorio italiano o in altro Stato membro dell'Unione europea, ha il diritto e, se richiesto dagli organismi appartenenti a tali categorie, l'obbligo di negoziare con essi l'interconnessione con l'obiettivo di offrire i servizi di telecomunicazioni oggetto dell'autorizzazione. L'accordo tra le parti interessate contiene le disposizioni tecniche e commerciali in materia di interconnessione. Le predette disposizioni si applicano anche ai soggetti autorizzati dall'Autorità a svolgere attività di sperimentazione.

3. I gestori di sistemi di comunicazioni mobili e personali hanno il diritto di collegare i propri sistemi alla rete telefonica pubblica fissa. A tal fine, l'Autorità dispone controlli affinché sia garantito l'accesso al necessario numero di punti di interconnessione con la suddetta rete agli organismi cui è stata rilasciata una licenza individuale per la prestazione di servizi di comunicazioni mobili e personali, adoperandosi affinché le interfacce tecniche offerte in tali punti di interconnessione siano le meno restrittive fra quelle disponibili per le funzioni dei servizi mobili.

4. L'Autorità può limitare, caso per caso e temporaneamente, l'obbligo di cui al comma 2, se esistono alternative praticabili dal punto di vista tecnico e commerciale all'interconnessione richiesta e se detta interconnessione non si rivela adeguata alle risorse disponibili per soddisfare la richiesta. Eventuali limitazioni di questo tipo imposte dall'Autorità devono essere motivate e rese pubbliche secondo la procedura prevista dall'art. 19, comma 3, lettera b).

5. Nessuna richiesta di interconnessione può essere negata da un organismo di telecomunicazioni di cui al comma 2 ad altro organismo di cui allo stesso comma senza il previo accordo dell'Autorità.

6. Le informazioni specifiche in ordine agli accordi concernenti l'interconnessione sono messi, su richiesta, a disposizione dell'Autorità e sono disponibili al pubblico ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera c).

7. Ai fini del comma 1, gli organismi di cui al comma 2 notificati come aventi notevole forza di mercato in ambito nazionale con riferimento ai servizi di interconnessione, sono tenuti a:

a) osservare il principio di non discriminazione rispetto all'interconnessione offerta ad altri; essi devono applicare condizioni analoghe, in circostanze similari, agli organismi che si interconnettono e forniscono servizi simili e devono fornire ad essi, alle stesse condizioni, le strutture per l'interconnessione nonché le relative necessarie informazioni, garantendo la stessa qualità che caratterizza i loro stessi servizi o quelli delle loro affiliate o dei loro interlocutori commerciali;

b) rendere disponibili agli organismi che prevedono di interconnettersi, su richiesta, tutte le informazioni e le specifiche tecniche necessarie, al fine di agevolare la conclusione di un accordo; le suddette informazioni devono comprendere anche eventuali programmi di modifica delle condizioni tecniche o economiche di offerta la cui attuazione è prevista entro i sei mesi successivi, salvo disposizione diversa dell'Autorità;

c) comunicare tempestivamente all'Autorità gli accordi di interconnessione, che, in ogni caso, devono essere resi disponibili su richiesta delle parti interessate, ad esclusione degli aspetti relativi alla strategia commerciale delle parti. In ogni caso, deve essere messo a disposizione delle parti interessate, su richiesta, ogni utile particolare sulle condizioni economiche applicate, sui termini e sulle condizioni di interconnessione. L'accesso alle informazioni è regolato dall'art. 19, comma 3, lettera c);

d) definire le condizioni economiche di interconnessione in modo che sia rispettato il principio dell'orientamento ai costi: gli organismi interessati devono dimostrare, anche su richiesta dell'Autorità ed entro i termini da essa fissati, in modo analitico e disaggregato, che le condizioni economiche applicate sono basate sui costi effettivi determinati ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2. Per tenere conto degli effetti dello sviluppo della concorrenza nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, l'Autorità, previa consultazione con gli organismi di telecomunicazioni interessati, stabilisce entro il 1° gennaio 1999, sulla base degli studi e delle occorrenti valutazioni tecniche, le scadenze per introdurre una metodologia volta alla determinazione delle predette condizioni economiche, diversa da quella descritta all'art. 8, comma 2, che tenga conto dei costi prospettici incrementali di lungo periodo e includa la remunerazione normale del capitale impiegato per gli investimenti a tale fine utilizzati. Il tasso di remunerazione è fissato dall'Autorità tenendo conto del costo medio del capitale sostenuto dall'operatore e di quello di un investitore nel settore delle telecomunicazioni in Italia ovvero, anche a fini comparativi, in settori produttivi ad alta tecnologia (3/b).

8. Le informazioni ricevute da un organismo che intende interconnettersi devono essere utilizzate, sotto la responsabilità di detto organismo, per il solo fine per cui sono state fornite. Esse non devono essere trasmesse a divisioni dello stesso organismo nonché a terzi, inclusi le società affiliate o gli interlocutori commerciali, ai quali tali informazioni potrebbero offrire un vantaggio concorrenziale.

9. Ciascun organismo di telecomunicazioni, notificato dall'Autorità come avente notevole forza di mercato di cui all'allegato A, parti 1 e 2, è obbligato a provvedere sollecitamente alla pubblicazione di un'offerta di interconnessione di riferimento. Questa deve comprendere la descrizione delle offerte di interconnessione disaggregate per componenti, in funzione delle esigenze di mercato, nonché i termini e le condizioni relative. Differenti condizioni economiche, termini e condizioni di interconnessione possono essere stabiliti per differenti categorie di organismi quando tali differenze possono essere oggettivamente giustificate sulla base del tipo di interconnessione fornito e delle eventuali condizioni indicate nelle licenze individuali o nelle autorizzazioni generali. L'Autorità, su richiesta di una delle parti, provvede, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alle iniziative intese ad accertare che tali differenze non comportino distorsioni della concorrenza e in particolare che l'organismo applichi, a norma del comma 7, lettera a), condizioni economiche, termini e condizioni di interconnessione non discriminatori anche nei casi di interconnessione per la fornitura di servizi prestati da esso o da società sue controllate o collegate. L'Autorità, sentita, ove necessario, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può imporre, ove ciò sia giustificato, modifiche all'offerta di interconnessione di riferimento.

10. La società Telecom Italia è tenuta a pubblicare l'offerta di cui al comma 9, con la descrizione dei componenti funzionali di base del servizio di telefonia vocale e della rete telefonica pubblica fissa, ivi compresi i punti di interconnessione, le interfacce offerte in conformità con le esigenze del mercato e le condizioni di accesso di cui all'art. 5.

11. L'allegato C fornisce, a titolo esemplificativo, un elenco di elementi per l'elaborazione da parte degli organismi di telecomunicazione di cui al comma 2 delle condizioni economiche d'interconnessione nonché delle relative strutture. Qualora un organismo tra quelli obbligati introduca modifiche all'offerta d'interconnessione di riferimento pubblicata ai sensi del comma 9, gli adeguamenti eventualmente richiesti dall'Autorità hanno efficacia retroattiva, con decorrenza dalla data di introduzione della modifica.

12. Le condizioni economiche di interconnessione devono essere disaggregate e idonee ad evitare che il richiedente debba sostenere oneri non strettamente attinenti al servizio richiesto.

13. Qualora sia dovuto il contributo supplementare di accesso previsto dall'art. 7, esso deve essere disaggregato ed individuato separatamente.

14. L'Autorità può fissare in anticipo le condizioni relative alle aree di contenuto elencate nell'allegato D, parte 1. Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto a inserire, salvo in casi motivati, gli elementi indicati nell'allegato D, parte 2, negli accordi di interconnessione stipulati nonché tutti gli elementi della parte 1 che sono nella sua disponibilità negoziale. L'Autorità può inoltre, in qualsiasi momento o su richiesta di una delle parti, fissare le scadenze entro le quali devono essere concluse le trattative in materia di interconnessione. Se non è raggiunto un accordo entro i termini assegnati, l'Autorità adotta misure cogenti per le parti, riguardanti soltanto gli aspetti per i quali non è stato già perfezionato l'accordo secondo le procedure da essa stabilite e rese pubbliche.

15. Le condizioni relative all'interconnessione, ove fissate in anticipo dall'Autorità, sono pubblicate secondo quanto previsto nell'art. 19, comma 3, lettera b).

16. Tra le condizioni fissate dall'Autorità, oltre a quelle previste nell'allegato D parte 1, possono figurare quelle atte a garantire una concorrenza effettiva, quali: le condizioni tecniche ed economiche; le condizioni di fornitura e d'impiego; la conformità alle norme pertinenti; la conformità ai requisiti essenziali; la tutela dell'ambiente; la conservazione della qualità del servizio da punto a punto.

17. Quando un organismo titolare di licenza individuale per la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni o per la prestazione di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico stipula accordi di interconnessione con altri, l'Autorità ha facoltà di verificare tali accordi nella loro totalità e di richiedere, in via eccezionale, sentita, ove necessario, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la loro eventuale modifica per garantire la conformità alle disposizioni del presente regolamento.

18. Ogni organismo che interconnette proprie strutture alle reti pubbliche di telecomunicazioni è tenuto ad osservare la riservatezza delle informazioni trasmesse o archiviate] (2).

 

(3/b) L'art. 1, Del.Aut.gar.com. 6 agosto 2001, n. 344/01/CONS (Gazz. Uff. 27 agosto 2001, n. 198) ha disposto che il tasso di remunerazione di cui al presente comma è pari al 13,5%.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

 

5. Condizioni di accesso alla rete.

[1. Ogni organismo autorizzato a fornire reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico di cui all'allegato A, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, deve soddisfare le richieste ragionevoli di accesso alla rete anche in punti diversi dai punti terminali di rete secondo il quadro di riferimento riportato nell'allegato E.

2. L'Autorità elabora e rende pubbliche apposite procedure al fine di decidere, caso per caso e nei tempi più brevi, se sussistono le condizioni per consentire agli organismi di telecomunicazioni che gestiscono le reti telefoniche pubbliche fisse di adottare misure quali il diniego dell'accesso alle suddette reti oppure la sospensione o la riduzione della disponibilità del servizio di telefonia vocale facendo valere l'inosservanza da parte dell'utente delle condizioni di uso. Tali procedure possono inoltre prevedere che l'Autorità autorizzi a priori misure specifiche nel caso di determinate violazioni delle condizioni di uso.

3. L'Autorità provvede affinché le procedure di cui al comma 2 garantiscano un processo decisionale trasparente, in cui vengano rispettati i diritti delle parti. La decisione è presa dopo aver offerto ad entrambe le parti la possibilità di esporre i propri argomenti. Il provvedimento, debitamente motivato, è notificato alle parti entro una settimana dalla sua adozione.

4. Qualora l'accesso o l'impiego della rete telefonica pubblica fissa siano soggetti a restrizioni in base alle esigenze fondamentali, l'Autorità provvede affinché le disposizioni nazionali in materia specifichino in base a quali esigenze fondamentali, fra quelle elencate dall'art. 12, tali restrizioni siano possibili. L'Autorità cura la pubblicazione delle informazioni relative all'accesso ed all'uso della rete telefonica pubblica fissa ed al servizio di telefonia vocale secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 3, lettera b).

5. Ogni organismo che fornisce reti e presta servizi di telecomunicazioni, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, ha l'obbligo di negoziare, su richiesta di un altro organismo di telecomunicazioni, accordi in relazione ad un accesso speciale alla sua rete e alle condizioni in grado di rispondere ad esigenze specifiche. Gli accordi possono prevedere il rimborso all'organismo di telecomunicazioni dei costi sostenuti per fornire l'accesso speciale richiesto. La determinazione di tali oneri deve essere ispirata ai princìpi di orientamento ai costi.

6. L'Autorità ha facoltà di intervenire in qualsiasi momento, di propria iniziativa ovvero è tenuta a farlo su richiesta di una delle parti, al fine di garantire che le condizioni di accesso alla rete siano eque, ragionevoli e non discriminatorie per entrambe le parti e che si producano benefìci per gli utenti, nonché, ove ciò sia giustificato, di apportare modifiche alle disposizioni degli accordi.

7. Informazioni specifiche in ordine agli accordi concernenti l'accesso speciale alla rete sono, su richiesta, messe a disposizione dell'Autorità.

8. Qualora, in risposta ad una particolare richiesta, un organismo di telecomunicazioni, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, ritenga che non sia ragionevole fornire l'accesso speciale alla rete richiesto deve chiedere, entro trenta giorni, con relazione contenente le motivazioni, l'autorizzazione dell'Autorità per limitare o rifiutare l'accesso. Gli interessati devono essere sentiti dall'Autorità prima che sia emanato un provvedimento. Qualora venga negato l'accesso speciale alla rete, chi ha effettuato la richiesta deve essere tempestivamente informato dei motivi del diniego] (2).

 

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

 

6. Autorizzazioni generali e licenze individuali.

[1. L'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale, dall'installazione e dalla fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, è subordinata ad una autorizzazione generale sulla base delle condizioni e dei criteri elencati nell'allegato F. Tali condizioni devono essere oggettivamente giustificate in relazione allo specifico servizio oggetto dell'autorizzazione e comportare il sistema meno oneroso per assicurare il rispetto delle esigenze fondamentali (4).

2. L'Autorità può modificare le condizioni relative ad un'autorizzazione generale nei casi oggettivamente giustificati e in modo proporzionato. In tali casi le parti interessate, opportunamente informate, hanno facoltà di comunicare il proprio punto di vista sulle modifiche proposte.

3. Prima di avviare il servizio, l'impresa che ritiene di essere in regola con le condizioni di un'autorizzazione generale, secondo quanto previsto dal comma 1, deve comunicare all'Autorità la propria dichiarazione in tal senso annettendo tutte le informazioni relative al servizio, necessarie a verificare la conformità alle condizioni stabilite. Nel caso in cui l'Autorità non comunichi all'interessato un provvedimento negativo entro 4 settimane dal recepimento della dichiarazione, l'autorizzazione si intende rilasciata ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla base dell'istituto del silenzio-assenso. Nei casi espressamente individuati dall'Autorità ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera f), l'interessato può dare immediato inizio al servizio, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione predetta costituisce denuncia di inizio attività.

4. Qualora non risultino rispettate, sia in relazione a quanto disposto dal comma 3 sia successivamente, le condizioni poste dall'autorizzazione generale, l'Autorità comunica all'impresa che non ha il diritto di avvalersi dell'autorizzazione generale e impone, in modo proporzionato, disposizioni specifiche volte ad assicurare il rispetto delle condizioni. L'impresa deve sanare le irregolarità entro un mese a decorrere dall'intervento dell'Autorità, potendo, al contempo, rendere noto il proprio punto di vista sull'applicazione delle condizioni. Se l'impresa sana tempestivamente le irregolarità, l'Autorità, entro due mesi dall'intervento iniziale, adotta le conseguenti determinazioni. Se l'impresa resta inadempiente, l'Autorità, entro due mesi dall'intervento iniziale, conferma il proprio provvedimento e ne indica le motivazioni. Il provvedimento è comunicato all'impresa entro una settimana dall'adozione.

5. Il contributo richiesto alle imprese per la procedura relativa all'autorizzazione generale copre esclusivamente i costi amministrativi connessi all'istruttoria, al controllo della gestione del servizio e del mantenimento delle condizioni previste per l'autorizzazione stessa. La misura di tale contributo è fissata dall'Autorità con apposito provvedimento e resa pubblica ai sensi delle normative vigenti ed in coerenza con le disposizioni dell'art. 19, comma 3.

6. L'offerta di servizi diversi da quelli per i quali, ai sensi del comma 1, è prevista un'autorizzazione generale e di quelli che richiedano l'uso di risorse scarse, fisiche o di altro tipo, o che siano soggetti ad obblighi particolari, è subordinata ad una licenza individuale. Una licenza individuale è richiesta, tra l'altro, per i seguenti casi:

a) prestazione di servizi di telefonia vocale;

b) installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche comprese quelle che prevedono l'utilizzo delle frequenze radio;

c) prestazioni di servizi di comunicazione mobili e personali;

d) assegnazione di frequenze radio o di specifiche numerazioni;

e) imposizione di oneri e di condizioni inerenti alla fornitura obbligatoria di servizi e reti di telecomunicazioni pubblici tra i quali gli obblighi previsti per il servizio universale;

f) imposizione di obblighi specifici alle imprese che detengono una notevole forza di mercato per quanto riguarda l'offerta, su tutto il territorio nazionale, di linee affittate o di servizi pubblici di telecomunicazioni.

7. Le condizioni per le licenze individuali, aggiuntive rispetto a quelle stabilite per le autorizzazioni generali, sono fissate secondo quanto indicato nell'allegato F, ove giustificato.

8. I diritti accordati in base ad un'autorizzazione generale e le condizioni della medesima non possono essere limitati o estesi dalla concessione di una licenza individuale tranne nei casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, in particolare per riflettere obblighi inerenti alla fornitura del servizio universale e al controllo di una rilevante quota di mercato o per tenere conto degli obblighi inerenti alle offerte nel corso di una procedura di licitazione.

9. L'Autorità può modificare le condizioni previste per le licenze individuali in casi obiettivamente giustificati e in maniera proporzionata.

10. Per il rilascio delle licenze individuali può essere previsto, in particolare nei casi di licitazione:

a) che il richiedente sia costituito in società di capitali, anche cooperativa, con capitale interamente versato al momento di presentazione della domanda non inferiore, al netto delle perdite risultanti al bilancio, al 10% del valore dell'investimento da effettuare; tale società deve essere di nazionalità italiana ovvero di Stato appartenente all'Unione europea o all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Il controllo della società ai sensi dell'art. 2359 del codice civile da parte di soggetti di cittadinanza o nazionalità di Stati non appartenenti all'Unione europea è consentito a condizione che detti Stati pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di reciprocità, fatte salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali;

b) che gli amministratori della società non siano stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non siano sottoposti a misura di sicurezza e di prevenzione.

11. Fermo quanto previsto nel presente regolamento, i rapporti tra l'Autorità ed il titolare di una licenza individuale sono da essa disciplinati regolando gli obblighi e i diritti del titolare stesso, le garanzie di espletamento del servizio, la disciplina di condivisione degli impianti, le ipotesi di rinnovo, di revisione e di estinzione anticipata del rapporto, il rispetto del soddisfacimento delle esigenze fondamentali.

12. Qualora un'impresa richiedente una licenza individuale non fornisca le informazioni che è tenuta a dare al fine di dimostrare il possesso dei requisiti prescritti, l'Autorità non concede la licenza individuale, dandone comunicazione trascorsi sessanta giorni dalla richiesta delle informazioni.

13. L'Autorità per rilasciare una licenza individuale:

a) utilizza procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti e, a tal fine, sottopone tutti i candidati alle stesse procedure, se non esiste una ragione obiettiva per procedere differentemente;

b) fissa limiti di tempo ragionevoli e, in particolare, comunica al richiedente il provvedimento adottato sulla domanda al più presto e comunque non oltre sei settimane dalla ricezione della medesima. Tale limite di tempo è prorogato fino a quattro mesi in casi obiettivamente giustificati. Nel caso delle procedure di licitazione i termini possono essere prorogati fino a otto mesi. Tali limiti non pregiudicano quanto previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso di specie relativamente al coordinamento internazionale delle frequenze e dei satelliti;

c) nel caso di procedure di licitazione sottopone al Ministro delle comunicazioni la proposta, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di costituzione di un comitato dei Ministri incaricato di coordinare la procedura stessa in particolare per quanto attiene al bando ed al disciplinare di gara. Il comitato dei Ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, è incaricato di selezionare i valutatori che devono procedere alla verifica delle offerte di gara ed alla formazione della relativa graduatoria (4/a).

14. È facoltà dell'Autorità di limitare il numero di licenze individuali per una categoria di servizi di telecomunicazioni al sussistere delle condizioni di cui al comma 8 dell'art. 2. Fintantoché vi sono frequenze disponibili, l'Autorità è tenuta a rilasciare licenze individuali ad ogni richiedente sulla base di procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti.

15. Nell'ipotesi di cui al comma 14, l'Autorità:

a) opera al fine di ottimizzare i vantaggi degli utenti e di agevolare lo sviluppo della concorrenza;

b) pubblica la decisione di limitare il numero di licenze individuali indicandone le ragioni;

c) riesamina i limiti imposti a intervalli di tempo ragionevoli consentendo alle parti interessate di illustrare le proprie ragioni sui limiti previsti;

d) sollecita, se del caso, la presentazione di domande di licenze individuali;

e) permette alle parti interessate di far conoscere il proprio punto di vista sui limiti previsti;

f) adotta criteri di selezione obiettivi, non discriminatori, dettagliati, trasparenti e proporzionali.

16. In particolare per i sistemi di comunicazioni mobili e personali, fermo restando quanto previsto dal comma 14, le condizioni relative alle licenze individuali:

a) non devono contenere disposizioni diverse da quelle giustificate dalle esigenze fondamentali e, nel caso di sistemi accessibili al pubblico, dalle condizioni di servizio pubblico sotto forma di regolamentazioni commerciali;

b) devono garantire per i gestori delle reti mobili un comportamento trasparente e non discriminatorio tra i gestori delle reti fisse e mobili di proprietà comune;

c) non devono comprendere restrizioni tecniche immotivate;

d) consentono l'abbinamento di tecnologie per sistemi mobili, in particolare qualora siano disponibili apparecchiature multistandard, tenendo conto dell'esigenza di garantire una concorrenza effettiva.

17. Fatto salvo il disposto dei commi 11 e 16, le licenze individuali relative ai servizi di comunicazioni mobili e personali comportano, tra l'altro, i seguenti obblighi:

a) dare avvio al servizio, entro il termine indicato dall'Autorità, assicurando con la propria rete radiomobile, senza alcun bisogno di preventiva certificazione da parte dell'Autorità e sotto la propria responsabilità, la copertura del territorio e della popolazione eventualmente determinata;

b) assicurare la copertura di aree specifiche, se richiesto dall'Autorità con provvedimento motivato, per esigenze di pubblica utilità;

c) porre in essere tutte le misure idonee ad evitare interferenze con altri utilizzatori autorizzati;

d) assicurare i servizi essenziali e i servizi di emergenza previamente determinati dall'Autorità all'atto della licitazione;

e) rispettare gli standard minimi di qualità del servizio stabiliti dai competenti organismi internazionali;

f) corrispondere un indennizzo, da destinare alla copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito delle modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze effettuate per le esigenze dei servizi di comunicazioni mobili e personali, aggiuntivo rispetto al contributo previsto al successivo comma 21;

g) nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati nella licenza, corrispondere le penalità che saranno determinate nella predetta licenza.

18. Se il titolare di una licenza individuale non ottempera a una delle condizioni indicate nella licenza stessa, l'Autorità può sospendere, modificare o revocare la licenza individuale o imporre in maniera proporzionata misure specifiche per garantire tale ottemperanza. L'Autorità offre, in ogni caso, all'impresa una ragionevole opportunità per rendere noto il proprio punto di vista sull'applicazione delle condizioni e, eccetto che nei casi di violazioni ripetute da parte della suddetta impresa, può richiedere l'attuazione di disposizioni adeguate entro un mese a decorrere dal suo intervento. Se l'impresa ottempera a quanto richiesto dall'Autorità, questa, entro due mesi dal suo intervento iniziale, adotta le conseguenti determinazioni. Se l'impresa non ottempera a quanto richiesto, l'Autorità, entro due mesi dal suo intervento iniziale, conferma il proprio provvedimento motivandolo. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata entro una settimana dall'adozione.

19. Nel caso di interferenze indesiderabili tra una rete di telecomunicazioni che utilizza frequenze radio ed altri sistemi, l'Autorità prende immediate iniziative per risolvere il problema. In siffatto caso l'Autorità offre successivamente all'impresa in questione una ragionevole opportunità per rendere noto il suo punto di vista e per proporre soluzioni all'interferenza indesiderata.

20. Fatti salvi i contributi finanziari per la prestazione del servizio universale conformemente all'art. 3, il contributo richiesto alle imprese per le procedure relative alle licenze individuali è esclusivamente finalizzato a coprire i costi amministrativi sostenuti per l'istruttoria, per il controllo della gestione del servizio e del mantenimento delle condizioni previste per le licenze stesse. La misura di tale contributo è fissata con apposito provvedimento, da pubblicare secondo le normative vigenti ed in coerenza con le disposizioni dell'art. 19, comma 3, lettera b).

21. In caso di utilizzo di risorse scarse, è in facoltà dell'Autorità imporre contributi finalizzati anche ad assicurare l'uso ottimale di dette risorse, tenendo anche conto dei corrispondenti aspetti commerciali. I contributi devono essere non discriminatori e tenere conto in particolare della necessità di incoraggiare lo sviluppo di servizi innovativi e della competitività. La misura dei contributi è fissata dall'Autorità con apposito provvedimento e resa pubblica ai sensi delle normative vigenti ed in coerenza con le disposizioni dell'art. 19, comma 3, lettera b).

22. Nel caso di richiesta per la prestazione di un nuovo servizio di telecomunicazioni, l'Autorità, non oltre sei settimane dal ricevimento della richiesta, adotta condizioni transitorie anche ai fini del rilascio di autorizzazioni provvisorie o respinge la richiesta e informa l'impresa interessata delle proprie ragioni. Non appena possibile, sono stabilite le condizioni definitive o sono indicate le ragioni del rifiuto.

23. Le informazioni sulle condizioni fissate per le autorizzazioni generali e per le licenze individuali sono pubblicate ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera b), nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; è disposto l'inserimento dei riferimenti di tale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

24. Presso l'Autorità è tenuto un pubblico registro dei soggetti autorizzati a fornire i servizi di telecomunicazioni ed a installare o fornire reti di telecomunicazioni.

25. Il rilascio delle licenze individuali previste per l'installazione delle reti pubbliche di telecomunicazioni costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere espressamente specificate per gli effetti previsti dagli articoli da 231 a 239 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (5), e deve contenere la previsione dei termini di inizio e compimento del procedimento e dell'opera. Qualora la licenza non contenga l'indicazione dei predetti termini, prevista dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, il procedimento espropriativo ed i lavori devono essere compiuti entro il termine di due anni decorrente dal rilascio della licenza.

26. Gli impianti di telecomunicazioni diversi da quelli di cui al comma 25 e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti, sempreché attengano all'installazione di reti di telecomunicazioni debitamente autorizzate, possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro delle comunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 231, commi quarto e quinto, e da 232 a 239 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (5).

27. Le licenze individuali di cui al presente articolo hanno una validità di 20 anni e sono rinnovabili, conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e previa richiesta da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza. I titolari di autorizzazioni generali e di licenze individuali sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di volta in volta emanate per la disciplina del settore delle telecomunicazioni (6).

28. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali non possono essere cedute a terzi, senza l'assenso dell'Autorità competente al rilascio.

29. Le autorizzazioni generali e le licenze individuali possono essere rilasciate a persone od imprese aventi cittadinanza o nazionalità di Paesi dell'Unione europea o di Paesi appartenenti all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o di Paesi con i quali vi siano accordi di reciprocità nei settori disciplinati dal presente regolamento, fatta comunque salva ogni eventuale limitazione derivante da accordi internazionali.

30. Le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103 (7), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420 (8), e del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, relative alle condizioni per l'esercizio dei servizi ivi liberalizzati, continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione, sulla base del presente regolamento, delle corrispondenti condizioni di autorizzazione. I soggetti che prestano servizi di telecomunicazioni sulla base delle predette disposizioni sono tenuti a conformarsi alle condizioni ivi previste entro centoventi giorni dalla loro emanazione (9)] (2).

 

(4) Vedi, anche, la Del.Aut.gar.com. 19 luglio 2000, n. 467/00/CONS.

(4/a) Per la costituzione e le competenze del Comitato dei Ministri previsto dalla presente lettera, vedi il D.P.C.M. 5 febbraio 1999 e il D.P.C.M. 2 febbraio 2000.

(5) Riportato al n. A/XVII.

(6) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 1° agosto 2002, n. 211 (Gazz. Uff. 25 settembre 2002, n. 225). L'art. 2 dello stesso decreto ha inoltre disposto che il termine di validità di cui al presente comma si applica, ferme restando le rimanenti condizioni, anche alle licenze individuali già rilasciate alla data di entrata in vigore del citato D.P.R. n. 211 del 2002.

(7) Riportato al n. A/CVII.

(8) Riportato al n. A/CIX.

(9) Vedi, anche, la Del.Aut.gar.com. 19 luglio 2000, n. 467/00/CONS e la Del.Aut.gar.com. 15 aprile 2003, n. 102/03/CONS.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

7. Condizioni economiche di offerta.

[1. Le condizioni economiche per l'accesso e per l'uso di una rete telefonica pubblica fissa e per i servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico sulla suddetta rete osservano i princìpi di trasparenza, di obiettività e di orientamento ai costi nel caso di operatori con una notevole forza di mercato nonché i criteri di carattere generale stabiliti per la disciplina dei servizi di pubblica utilità dalla legge n. 481 del 1995 (10) e dalla delibera CIPE del 24 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996.

2. Tenendo conto delle specifiche condizioni del mercato e considerando la necessità di garantire la fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile, l'Autorità può effettuare ovvero consentire, anche su proposta dell'organismo incaricato del servizio universale, interventi di riequilibrio tariffario con l'obiettivo di realizzare una struttura tariffaria orientata ai costi.

3. Lo squilibrio risultante dalla struttura delle tariffe telefoniche, da rilevarsi entro l'1 gennaio 1998, può essere progressivamente eliminato anche su proposta della società Telecom considerando anche le condizioni di mercato e l'evoluzione tecnologica, entro il 31 dicembre 1999.

4. Qualora il riequilibrio tariffario non sia stato completato entro l'1 gennaio 1998, la società Telecom è obbligata a trasmettere all'Autorità entro tale data una relazione in tal senso, sulla base di specifiche informazioni certificate dal soggetto di cui al comma 7. L'Autorità, anche considerando il livello di concorrenzialità del mercato, istituisce entro novanta giorni dalla predetta data, un meccanismo atto a ripartire l'eventuale deficit sull'accesso risultante dalle predette informazioni con gli organismi di telecomunicazioni che si interconnettono con la rete telefonica pubblica fissa di Telecom Italia.

5. Il meccanismo di cui al comma 4, distinto da quello riguardante la determinazione ed il finanziamento del costo netto degli obblighi di servizio universale, deve basarsi su procedure e criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati e deve prevedere una chiara identificazione di ogni deficit dichiarato.

6. Il meccanismo di cui al comma 4 deve considerarsi provvisorio e non può essere applicato oltre l'1 gennaio 2000.

7. Il calcolo del deficit sull'accesso è controllato da un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, autonomo rispetto all'organismo di telecomunicazioni, diverso dall'Autorità e da questa incaricato. I risultati del calcolo del deficit sull'accesso e le conclusioni dei controlli, anche contabili costituiscono oggetto di una relazione a cura del suddetto soggetto. Tale relazione è acquisita dall'Autorità che provvede a metterla a disposizione del pubblico.

8. Sulla base del calcolo del deficit sull'accesso, di cui al presente articolo, l'Autorità applica il meccanismo di ripartizione. Il deficit è finanziato dai soggetti di cui al comma 4 tramite una quota supplementare alle condizioni economiche di interconnessione definite secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 7, lettera d). La suddetta quota supplementare deve essere calcolata proporzionalmente all'utilizzo della rete telefonica pubblica fissa e tenere conto di eventuali meccanismi di conguaglio derivanti dal mancato allineamento fra i tempi di entrata in vigore delle modificate condizioni economiche di offerta al pubblico ed i tempi di calcolo e verifica del deficit nell'accesso ai fini della determinazione della quota supplementare.

9. Le condizioni economiche di accesso e di uso di una rete telefonica pubblica fissa di telecomunicazioni devono essere stabilite indipendentemente dal tipo di applicazione da parte degli utenti, eccetto quando siano richiesti servizi o prestazioni supplementari. In via generale, spetta al gestore dalla cui infrastruttura la chiamata è originata definirne le condizioni economiche di offerta. Nel procedere alla revisione delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Autorità, considerando l'evoluzione del quadro concorrenziale nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, previa consultazione con gli organismi di telecomunicazioni interessati, stabilirà entro l'1 gennaio 1999, sulla base degli studi e delle occorrenti valutazioni tecniche, le modalità e le scadenze per definire la titolarità della tariffa relativa alle chiamate originate da una rete telefonica pubblica fissa e terminate sulle reti radiomobili in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

10. Le condizioni economiche relative a prestazioni supplementari rispetto alla fornitura del collegamento ad una rete telefonica pubblica fissa di telecomunicazioni ed alla fornitura del servizio di telefonia vocale devono essere scorporate per evitare che l'utente paghi prestazioni non richieste.

11. L'Autorità può consentire che vengano offerti agli utenti regimi di riduzione delle condizioni economiche normalmente applicate in relazione a situazioni di elevato volume di traffico e può approvare condizioni economiche speciali per la fornitura di servizi di interesse sociale, quali quelli destinati ad utenti che li utilizzano in misura ridotta o a categorie sociali particolari.

12. Le variazioni delle condizioni economiche di offerta sono oggetto di una adeguata informativa al pubblico con un congruo anticipo di tempo fissato dall'Autorità.

13. Le prestazioni effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie sono obbligatorie, non appena tecnicamente possibile da parte dell'organismo di telecomunicazioni nei tempi e nei modi che questo concorderà con le predette Autorità. Le prestazioni relative alle richieste di intercettazioni vengono remunerate secondo un listino, redatto per tipologie e fasce quantitative di servizi, proposto dall'organismo di telecomunicazioni ed approvato dal Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero di grazia e giustizia (10/a)] (2).

 

(10) Riportata alla voce Società commerciali.

(10/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 26 aprile 2001.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

 

8. Contabilità dei costi.

[1. Ogni organismo di telecomunicazioni di cui all'allegato B, notificato dall'Autorità come avente notevole forza di mercato, deve provvedere non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento affinché il sistema di contabilità dei costi da esso utilizzato sia adeguatamente dettagliato secondo le indicazioni di cui all'allegato G.

2. Il sistema di cui al comma 1 deve consentire la disaggregazione, almeno, dei seguenti elementi:

a) costi diretti sostenuti dall'organismo di telecomunicazioni per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione e la commercializzazione delle reti pubbliche e dei servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;

b) costi comuni, vale a dire quelli che non possono essere direttamente attribuiti; tali costi sono imputati come segue:

1) in base all'analisi diretta della loro origine ogni volta che ciò sia possibile;

2) se non è possibile un'analisi diretta, sulla base di un legame indiretto con un'altra categoria o con un altro gruppo di categorie di costi direttamente attribuibili o imputabili; tale legame indiretto è basato su strutture dei costi comuni analoghe;

3) se non è possibile imputare la categoria dei costi né in modo diretto né in modo indiretto, si applica un parametro di attribuzione generale, determinato in base al rapporto fra le spese direttamente attribuite al servizio prevalente e quelle attinenti agli altri servizi; in tal caso deve essere dimostrata l'impossibilità di imputazione diretta e indiretta.

3. Possono essere applicati altri sistemi di calcolo dei costi, quali ad esempio i costi prospettici incrementali di lungo periodo, se risultano adeguati ai fini dell'applicazione del presente regolamento. A tale fine l'Autorità potrà emanare specifiche direttive, previa consultazione con gli organismi di telecomunicazione interessati.

4. Su richiesta dell'Autorità, che tratta i dati in forma riservata, ciascun organismo di telecomunicazioni, di cui al comma 1, deve rendere disponibile, una descrizione, ed eventualmente informazioni specifiche, del sistema di contabilità dei costi impiegato che precisi le principali categorie in cui sono raggruppati i costi nonché i criteri utilizzati per la loro imputazione, in particolare per il servizio di telefonia vocale. Un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, indipendente dagli organismi di telecomunicazioni diverso dall'Autorità e da questa incaricato, verifica, salvo quanto disposto dall'art. 3, comma 11, l'adeguatezza del suddetto sistema di contabilità dei costi alle disposizioni del presente regolamento. Una relazione in tal senso deve essere prodotta a scadenze annuali da parte del suddetto soggetto e trasmessa, a cura dell'organismo di telecomunicazioni, all'Autorità. Il costo della suddetta verifica è da ricomprendersi, per le autorizzazioni generali, nel contributo di cui all'art. 6, comma 5 e, per le licenze individuali, in quello di cui all'art. 6, comma 20.

5. Ogni organismo di telecomunicazioni incaricato della fornitura del servizio universale è obbligato a tenere conti separati specificamente finalizzati alla determinazione ed alla trasparente rappresentazione degli oneri relativi agli obblighi di tale fornitura, fermo quanto previsto dall'art. 3.

6. Il bilancio di esercizio annuale di ciascun organismo di cui al comma 1, deve essere sottoposto a revisione contabile da parte di un ente indipendente, scelto tra quelli che risultano iscritti all'apposito albo istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 (11); il bilancio deve essere pubblicato secondo le norme vigenti] (2).

 

(11) Riportato alla voce Borse di commercio.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

 

9. Separazione contabile.

[1. Ogni organismo che gestisce e fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico o offre servizi di interconnessione od altri servizi, di cui all'allegato A, notificato alla Commissione europea dall'Autorità come organismo detentore di una notevole forza di mercato, è obbligato a predisporre, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ed in ogni caso all'avvio del servizio, una contabilità separata per ogni attività svolta sia in relazione all'interconnessione, compresi i servizi di interconnessione offerti all'interno del medesimo organismo e quelli forniti ad altri, sia per rendere disponibili conti distinti per le attività di installazione ed esercizio delle reti rispetto a quelli relativi alla prestazione dei singoli servizi offerti. Dette prescrizioni non si applicano ai predetti organismi il cui fatturato annuo attribuito alle attività di telecomunicazioni svolte in ambito nazionale sia inferiore a trenta miliardi di lire né agli organismi che, pur realizzando un fatturato annuo superiore a 30 miliardi, non detengono una notevole forza di mercato.

2. Ogni organismo che, direttamente o indirettamente, fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico e che detiene, in Italia ovvero anche in altro Stato membro dell'Unione europea, diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in settori diversi da quello delle telecomunicazioni in ambito nazionale, è obbligato a predisporre, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, ovvero entro i 30 giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, una contabilità separata in grado di evidenziare trasparentemente i risultati economici e finanziari relativi a ciascuna delle attività svolte nel settore delle telecomunicazioni ovvero a provvedere ad una separazione strutturale per le suddette attività di telecomunicazioni. L'organismo è inoltre tenuto a predisporre ogni utile elaborazione al fine di comprovare che le condizioni di utilizzazione delle proprie infrastrutture per la gestione delle suddette attività avviene nel rispetto delle norme della concorrenza ed a condizioni eque e non discriminatorie. L'Autorità può, anche sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, richiedere ogni modifica delle suddette condizioni al fine di assicurare una concorrenza effettiva nel settore delle telecomunicazioni. Dette prescrizioni non si applicano agli organismi il cui fatturato annuo attribuito alle attività di telecomunicazioni svolte in ambito nazionale sia inferiore a settantacinque miliardi di lire.

3. L'organismo, titolare del diritto esclusivo di fornire l'infrastruttura della rete televisiva via cavo in una determinata area geografica, è obbligato a predisporre, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, ovvero entro i 30 giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, una contabilità separata in relazione alla sua attività di fornitore di capacità di rete per i servizi di telecomunicazioni nel caso in cui realizzi un fatturato superiore a settantacinque miliardi di lire sul mercato dei servizi di telecomunicazioni diversi da quelli di distribuzione di programmi radiotelevisivi nell'area di cui trattasi.

4. Ogni organismo che fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, deve comunicare all'Autorità informazioni relative agli aspetti economici e finanziari della gestione. L'Autorità può pubblicare, oltre a quanto previsto dall'art. 19, comma 3, lettera c), dette informazioni se possono contribuire ad un mercato aperto e concorrenziale, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati e di riservatezza commerciale.

5. Un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, indipendente dall'organismo di telecomunicazioni e dall'Autorità e da questa incaricato, verifica, salvo il disposto dell'art. 3, comma 11, l'adeguatezza del sistema di separazione contabile adottato dall'organismo. Una relazione di conformità in tal senso è trasmessa con cadenza annuale da parte del suddetto soggetto all'Autorità. Il costo della suddetta verifica è da ricomprendersi, per le autorizzazioni generali, nel contributo di cui all'art. 6, comma 5 e per le licenze individuali, nel contributo di cui all'art. 6, comma 20] (2).

 

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

 

10. Qualità dei servizi - Prestazioni supplementari.

[1. Ogni organismo di telecomunicazioni che fornisce reti telefoniche pubbliche fisse e servizi telefonici accessibili al pubblico è tenuto, anche sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall'Autorità e comunque previa comunicazione a quest'ultima, a fissare e pubblicare contestualmente alla pubblicazione del bilancio annuale d'esercizio una relazione contenente quanto indicato nell'allegato H, nonché gli obiettivi relativi ai tempi di fornitura e ai parametri di qualità del servizio. In rapporto a tali obiettivi l'organismo deve pubblicare annualmente anche le definizioni inerenti ai suddetti parametri di qualità del servizio, i metodi di misurazione e le effettive prestazioni. L'Autorità ha facoltà di effettuare o disporre i controlli necessari, nonché di rivedere almeno ogni tre anni le definizioni, i metodi di misurazione e gli obiettivi.

2. Ogni organismo di telecomunicazioni che offre il servizio di telefonia vocale è tenuto a fornire, compatibilmente con la fattibilità tecnica e la convenienza economica, le prestazioni supplementari elencate nell'allegato I, punto 1, conformemente alle norme tecniche specificate nell'art. 14.

3. Ogni organismo di telecomunicazioni può fornire i servizi e le prestazioni supplementari elencate nell'allegato I, punto 2, conformemente alle norme tecniche specificate nell'art. 14, anche mediante la stipula di accordi commerciali con altri organismi e, se del caso, con altri soggetti che forniscono il servizio o la prestazione supplementare, in modo da soddisfare le esigenze degli utenti.

4. L'Autorità provvede affinché le date proposte per l'introduzione dei servizi e delle prestazioni di cui al comma 3 e di ulteriori nuove prestazioni supplementari vengano fissate e pubblicate, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera b), su proposta degli organismi di telecomunicazioni, tenendo conto del grado di sviluppo della rete, della domanda di mercato e dei progressi in materia di normalizzazione.

5. Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto al rispetto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 (12), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, in merito alla adozione ed alla pubblicazione della propria carta dei servizi.

6. Ogni organismo di telecomunicazioni che installa ed esercita reti pubbliche di telecomunicazioni e che presta servizi accessibili al pubblico è tenuto a trasmettere semestralmente all'Autorità, tenendo conto delle norme internazionali, una relazione contenente dati consuntivi sulla qualità dei servizi resi ed a fornire ogni indicatore utile nonché elementi di raffronto con il semestre precedente] (2).

 

(12) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

 

11. Numerazione.

[1. L'Autorità definisce, previa consultazione degli organismi di telecomunicazioni, i piani e le procedure in materia di numerazione in modo da garantire un'effettiva concorrenza attraverso l'assegnazione di numeri o serie di numeri adeguati per tutti i servizi pubblici di telecomunicazioni nel rispetto dei princìpi di cui al comma 9 dell'art. 2 (12/a).

2. L'Autorità, se necessario, nel rispetto dei criteri richiamati nel comma 1, può disporre una diversa assegnazione di numeri o di serie di numeri. Questi non possono essere oggetto di cessione tra organismi di telecomunicazioni senza l'assenso dell'Autorità.

3. Ogni organismo di telecomunicazioni cui è stata attribuita una serie di numeri è tenuto a non operare indebite discriminazioni nell'ambito delle sequenze di numeri utilizzate per fornire l'accesso ai servizi di altri operatori di telecomunicazioni. L'assegnazione dei numeri o serie di numeri è fatta dall'Autorità su richiesta degli operatori di telecomunicazioni autorizzati ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 6 previa corresponsione di un apposito contributo. Con provvedimento da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e da pubblicare ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera b), l'Autorità determina l'importo di tale apposito contributo e le modalità e le condizioni di pagamento. Tale apposito contributo è finalizzato esclusivamente a coprire i costi di gestione del procedimento amministrativo collegato alla richiesta di assegnazione dei numeri nonché delle attività di controllo ad esso relative.

4. L'Autorità predispone immediatamente uno studio finalizzato a garantire la disponibilità di numeri adeguati per tutti i servizi di telecomunicazioni. A tal fine, l'Autorità provvede a censire i numeri disponibili sulla base del piano di numerazione nazionale vigente, comprendendovi anche quelli eventualmente ad oggi non utilizzati all'interno dei distretti telefonici esistenti, anche al fine di garantire la immediata disponibilità di archi di numerazione. L'Autorità si adopera affinché il nuovo piano di numerazione nazionale sia definito immediatamente ed assicura che venga realizzato senza indugio ed in ogni caso entro il 31 dicembre 1999. A tale scopo è costituita con decreto del Ministro delle comunicazioni una commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni incaricata degli adempimenti al riguardo richiesti.

5. Al fine di garantire la piena interoperabilità delle reti e dei servizi su scala europea, l'Autorità rappresenta la posizione nazionale in seno agli organismi internazionali in cui vengono adottate decisioni in materia di numerazione, tenendo conto dei possibili sviluppi del settore in Europa.

6. L'Autorità dispone la realizzazione entro il 31 dicembre 1997 di uno studio per garantire condizioni eque, non discriminatorie, trasparenti ed obbiettive per l'uso di alcuni prefissi o di alcuni codici abbreviati, in particolare ove questi siano impiegati per servizi di interesse pubblico generale (i numeri verdi, i servizi di addebito a «chiosco», i servizi di consultazione elenchi e quelli di emergenza) o per garantire, al più tardi entro l'1 gennaio 1998, l'effettiva applicazione della funzione di «selezione dell'operatore» (easy access). L'Autorità entro l'1 gennaio 2000 promuove condizioni eque, non discriminatorie, trasparenti ed obiettive per consentire l'effettiva applicazione della funzione di «preselezione dell'operatore» (equal access).

7. L'Autorità promuove altresì la pubblicazione dei principali elementi del piano di numerazione nazionale e delle relative modifiche nel rispetto dei limiti riguardanti la sicurezza nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 3, lettera b).

8. Gli organismi di telecomunicazione sono tenuti a provvedere, nei tempi più brevi possibili, all'introduzione della portabilità del numero affinché gli utenti finali che ne facciano richiesta possano conservare il loro numero o i loro numeri nella rete telefonica pubblica fissa in un luogo specifico, a prescindere dall'organismo che fornisce il servizio. In ogni caso gli organismi di telecomunicazioni devono garantire che detta prestazione sia disponibile almeno nei maggiori centri abitati entro l'1 gennaio 2001] (2).

 

(12/a) Con Del.Aut.gar.com. 8 giugno 2000, n. 6/00/CIR (Gazz. Uff. 21 luglio 2000, n. 169), modificata dalla Del.Aut.gar.com. 19 febbraio 2002, n. 2/02/CIR (Gazz. Uff. 12 marzo 2002, n. 60), è stato emanato il piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e la disciplina attuativa. Con Del.Aut.gar.com. 14 novembre 2000, n. 11/00/CIR (Gazz. Uff. 28 dicembre 2000, n. 301) è stata variata la lunghezza massima del numero significativo nazionale. Con Del.Aut.gar.com. 3 luglio 2003, n. 9/03/CIR (Gazz. Uff. 1° agosto 2003, n. 177), modificata dall'art. 1, Del.Aut.gar.com. 17 dicembre 2003, n. 15/03/CIR (Gazz. Uff. 2 gennaio 2004, n. 1), dalla Del.Aut.gar.com. 5 settembre 2005, n. 65/05/CIR (Gazz. Uff. 3 ottobre 2005, n. 230), dall'art. 1, Del.Aut.gar.com. 15 novembre 2005, n. 69/05/CIR (Gazz. Uff. 7 dicembre 2005, n. 285) e dall'art. 1, Del.Aut.gar.com. 15 dicembre 2005, n. 84/05/CIR (Gazz. Uff. 26 gennaio 2006, n. 21), è stato aggiornato il piano di numerazione di cui alla citata delibera n. 6/00/CIR.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

 

12. Esigenze fondamentali.

[1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), nei casi di interconnessione alle reti pubbliche di telecomunicazioni e di prestazione di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico devono essere rispettate, anche sulla base di appropriate norme tecniche, le seguenti esigenze fondamentali:

a) sicurezza delle operazioni di rete: ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto ad adottare, anche su richiesta dell'Autorità, le misure necessarie a garantire il mantenimento della disponibilità delle reti pubbliche di telecomunicazioni e dei servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico in caso di guasto catastrofico della rete o in casi di forza maggiore e sottopone annualmente all'Autorità un piano di attuazione di tali misure. Al verificarsi delle circostanze sopramenzionate, gli organismi interessati fanno quanto in loro potere per mantenere il servizio al massimo livello possibile e per rispondere alle priorità, di volta in volta, definite dall'autorità competente. Motivi di sicurezza di funzionamento della rete non devono dar luogo a restrizioni all'accesso e all'uso della rete telefonica pubblica fissa o delle altre reti pubbliche di telecomunicazioni, salvo le situazioni di emergenza sopra richiamate, nel qual caso l'organismo di telecomunicazioni può adottare le seguenti misure intese a salvaguardare la sicurezza di funzionamento della rete: interruzione del servizio; limitazione delle funzioni del servizio; diniego di accesso alla rete e al servizio a nuovi utenti. Ogni organismo di telecomunicazioni istituisce procedure per informare immediatamente gli utenti e l'Autorità dell'inizio e della fine della situazione di emergenza, nonché del carattere e della portata delle restrizioni temporanee di fornitura del servizio. La necessità di rispondere a dette priorità non costituisce un valido motivo per rifiutare la negoziazione delle condizioni dell'interconnessione. L'Autorità, anche su richiesta delle parti interessate, si accerta che le condizioni di interconnessione legate alla sicurezza delle reti al verificarsi di un incidente non siano sproporzionate né discriminatorie e si fondino su criteri obiettivi individuati in precedenza;

b) mantenimento dell'integrità della rete: ogni organismo di telecomunicazioni adotta, anche su richiesta dell'Autorità, le misure necessarie a garantire il mantenimento dell'integrità delle reti pubbliche di telecomunicazioni. La necessità di mantenere l'integrità delle reti non rappresenta una giustificazione valida: per rifiutare di negoziare le condizioni di interconnessione; per imporre restrizioni all'accesso e all'uso della rete telefonica pubblica fissa e delle altre reti pubbliche di telecomunicazioni; per salvaguardare tra l'altro le apparecchiature di rete, il software o i dati memorizzati. Le eventuali restrizioni, limitate allo stretto necessario ai fini del normale funzionamento delle reti, sono basate su criteri obiettivi e applicate in modo non discriminatorio. Coerentemente a quanto sopra, l'Autorità vigila affinché le condizioni di interconnessione destinate a salvaguardare l'integrità delle reti siano proporzionate e non discriminatorie e si fondino su criteri obiettivi individuati in precedenza;

c) interoperabilità dei servizi: l'Autorità può imporre condizioni negli accordi di interconnessione e di accesso alla rete onde garantire l'interoperabilità dei servizi, ivi comprese le condizioni destinate a garantire una qualità soddisfacente da punto a punto. Tra dette condizioni figurano l'adozione di norme tecniche o di specifiche tecniche. Per il servizio di telefonia vocale non è consentito imporre altre restrizioni di uso per motivi attinenti all'interoperabilità dei servizi se l'apparecchiatura terminale è stata omologata sulla base della procedura nazionale o di quella comunitaria. Le condizioni relative all'interoperabilità dei servizi prescritte dall'Autorità nei contratti che concernono l'interconnessione delle reti pubbliche o l'accesso speciale alle reti devono essere pubblicate;

d) protezione dei dati: nelle materie trattate dal presente regolamento si applica la disciplina di cui alla L. 31 dicembre 1996, n. 675 (13) e alla L. 31 dicembre 1996, n. 676 (13), nonché alle successive disposizioni che saranno emanate in materia, concernenti la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

2. L'Autorità, qualora ritenga necessario imporre condizioni basate sulle esigenze fondamentali negli accordi di interconnessione e per l'accesso e l'uso della rete telefonica pubblica fissa, provvede alla loro pubblicazione secondo quanto previsto nell'articolo 19, comma 3, lettera b)] (2).

 

(13) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

 

13. Diritti di passaggio e condivisione di impianti.

[1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 25 e 26, le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico non operano discriminazioni per quanto riguarda la concessione di diritti di passaggio per l'installazione di reti pubbliche di telecomunicazioni. L'installazione delle infrastrutture e delle apparecchiature deve essere realizzata nel rispetto dell'ambiente, della qualità estetica dei luoghi adottando le soluzioni meno dannose per la proprietà privata ed i beni pubblici.

2. Quando, in base alle norme vigenti, un organismo che fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico ha il diritto di installare strutture su, al di sopra o al di sotto di terreni pubblici o privati, o quando esso può ricorrere a una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà, l'Autorità e, ove espressamente previsto, gli organismi territoriali competenti, possono promuovere l'uso comune di tali strutture e proprietà con altri organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, fermo restando quanto previsto al comma 1.

3. Qualora non sia possibile concedere nuovi diritti di passaggio alle imprese che intendono fornire reti pubbliche di telecomunicazioni anche a causa delle pertinenti esigenze fondamentali, l'Autorità e, ove espressamente previsto, gli organismi territoriali competenti possono disporre l'accesso, a condizioni eque, alle infrastrutture esistenti installate in virtù dei diritti di passaggio ed il cui raddoppio non è possibile.

4. Gli accordi per l'ubicazione e l'uso comune delle strutture sono oggetto di un accordo commerciale e tecnico tra le parti interessate. L'Autorità interviene per dirimere le controversie, su richiesta di una delle parti interessate. In particolare può emanare disposizioni in materia di uso comune delle strutture e delle proprietà, previe adeguate consultazioni nel corso delle quali alle parti interessate è data la facoltà di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni possono comprendere indicazioni circa la ripartizione dei costi dell'uso comune delle strutture e delle proprietà] (2).

 

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

 

14. Norme tecniche - Omologazioni.

[1. Ogni organismo di telecomunicazioni che fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni o presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico è obbligato a tener conto delle norme pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai fini dell'interfacciamento tecnico armonizzato, per la fornitura della rete aperta, per l'accesso alla rete, per l'interconnessione e per l'interfunzionalità. In mancanza di tali norme l'organismo è tenuto a fornire interfacce tecniche di interconnessione e di accesso e di funzioni di rete rispondenti alle seguenti norme o specifiche tecniche:

a) norme europee adottate dagli organismi europei di normazione quali l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI) o il Comitato europeo di normalizzazione e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CEN/CENELEC), oppure, in assenza di tali norme;

b) norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni), dall'ISO (Organizzazione internazionale per la normazione) o dalla CEI (Commissione elettrotecnica internazionale), oppure, in assenza di tali norme;

c) norme e specifiche nazionali.

2. Per la connessione delle apparecchiature terminali alle reti pubbliche di telecomunicazioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 109 (14), al decreto 23 maggio 1992, n. 314 (15) del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ed al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614 (16). Nei casi in cui l'apparecchiatura terminale di utente non sia o non risulti più conforme alle condizioni di omologazione, oppure presenti disfunzioni che possano danneggiare l'integrità della rete o creare un rischio fisico per le persone, si applica la seguente procedura:

a) l'organismo di telecomunicazioni può sospendere la fornitura del servizio fino a che il terminale non venga disconnesso dal punto terminale di rete;

b) l'organismo di telecomunicazione informa immediatamente l'utente e l'Autorità della sospensione, specificando i motivi della stessa;

c) non appena l'utente abbia assicurato che la predetta apparecchiatura terminale è stata disconnessa dal punto terminale di rete, la fornitura del servizio è ripristinata tempestivamente e ne viene data idonea informazione] (2).

 

(14) Riportata al n. E/XXXIX.

(15) Riportato al n. E/XLII.

(16) Riportato al n. M/VIII.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

15. Protezione dei dati e tutela della riservatezza delle reti e delle comunicazioni.

[1. Per le problematiche attinenti alle misure di sicurezza adottate dai fornitori di telecomunicazione accessibili al pubblico, ai dati personali relativi agli utenti e agli abbonati, all'identificazione della linea chiamante e della linea collegata, nonché alle chiamate a fini pubblicitari, si osservano le disposizioni di cui alla L. 31 dicembre 1996, n. 675 (17) e alla L. 31 dicembre 1996, n. 676 (17) e nei relativi decreti legislativi di attuazione] (2).

 

(17) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

 

16. Rapporti con gli utenti.

[1. Ogni organismo di telecomunicazioni che fornisce servizi accessibili al pubblico mediante reti di telecomunicazioni o sistemi di comunicazioni mobili è tenuto:

a) ad utilizzare idonei schemi contrattuali con clausole riferite alla descrizione degli specifici servizi forniti, ai relativi livelli qualitativi che devono essere rispettati, al mancato pagamento delle fatture, a qualsiasi conseguente interruzione del servizio o disconnessione ed alle modalità di presentazione e trattazione dei reclami. Tali misure garantiscono che le eventuali sospensioni dal servizio siano limitate, per quanto tecnicamente possibile, al solo servizio interessato dal mancato pagamento e che l'utente ne sia opportunamente preavvisato;

b) a fornire diversi livelli analitici di fatturazione dettagliata su richiesta dell'utente, tenendo conto dello sviluppo della rete o del sistema di telecomunicazioni e nel rispetto della vigente legislazione. Le fatture dettagliate devono indicare adeguatamente la composizione degli addebiti. Le chiamate gratuite per l'utente, comprese le chiamate di emergenza, non compaiono nella fattura;

c) a fornire, su richiesta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, le informazioni complete e aggiornate concernenti l'accesso e l'uso della rete telefonica pubblica fissa e del servizio di telefonia vocale, in conformità al contenuto dell'allegato L; per i servizi di comunicazioni mobili l'allegato L costituisce utile riferimento;

d) a comunicare agli utenti ed all'Autorità informazioni sulle modifiche delle offerte di servizi esistenti e sulle nuove offerte con almeno un mese di anticipo;

e) ad indicare all'utente che ha chiesto il collegamento alla rete telefonica pubblica fissa la data di attivazione del servizio (17/a).

2. Ogni organismo di telecomunicazioni informa gli utenti, su richiesta, in merito a norme o specifiche tecniche, in base alle quali sono forniti i servizi di telecomunicazioni e le prestazioni supplementari.

3. Ogni organismo di telecomunicazioni deve garantire che le offerte di servizi esistenti siano mantenute sul mercato per un congruo periodo di tempo e che la cessazione di un'offerta o un cambiamento che ne modifichi il possibile uso possano aver luogo solo dopo adeguato periodo di preavviso stabilito dall'Autorità. Tale preavviso è comunicato agli utenti interessati a cura dell'organismo di telecomunicazioni.

4. Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto ad informare in anticipo gli utenti, con mezzi adeguati, dei periodi in cui l'accesso o l'uso della rete pubblica di telecomunicazioni può essere limitato o precluso a causa di interventi programmati di manutenzione.

5. Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto ad includere negli schemi di contratto le clausole contenute nella carta dei servizi, di cui all'articolo 10, comma 5, relativamente al servizio minimo fornito, alle modalità di indennizzo e di rimborso in caso di inosservanza dei livelli qualitativi del servizio stabiliti nel contratto, salva l'azionabilità degli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento in caso di danno derivante da inadempimento.

6. L'Autorità può proporre la modifica delle condizioni contrattuali e delle condizioni di indennizzo e di rimborso applicate dagli organismi di telecomunicazione. I contratti devono contenere indicazioni riguardanti modalità per avviare procedure di conciliazione per la risoluzione di controversie] (2).

 

(17/a) Con Del.Aut.gar.com. 14 febbraio 2001, n. 83/00/CONS (Gazz. Uff. 7 marzo 2001, n. 55) è stato adottato un formulario per le comunicazioni all'Autorità in tema di condizioni economiche dei servizi offerti al pubblico dagli operatori di telecomunicazioni.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

 

17. Elenchi abbonati e schede per la telefonia pubblica.

[1. L'Autorità provvede affinché:

a) l'elenco degli abbonati al servizio di telefonia vocale sia reso disponibile, in uso gratuito, agli utenti, limitatamente alla rete urbana di appartenenza, su supporto cartaceo o elettronico a richiesta, e lo stesso elenco sia aggiornato periodicamente;

b) per ciò che riguarda i diritti degli abbonati relativamente all'inserzione dei relativi nominativi negli elenchi, si osservano le disposizioni di cui alla L. 31 dicembre 1996, n. 675 e alla L. 31 dicembre 1996, n. 676 e relativi decreti legislativi di attuazione.

2. Ogni organismo di telecomunicazioni deve rendere disponibili ed accessibili a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, su richiesta, le basi dei dati relativi agli elenchi pubblici dei propri abbonati al servizio di telefonia vocale anche al fine di consentire la realizzazione di elenchi telefonici generali.

3. Ogni organismo di telecomunicazione deve rendere disponibili, anche telematicamente, al centro elaborazione dati del Ministero dell'Interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile.

4. L'Autorità dispone affinché siano messi a disposizione apparecchi telefonici pubblici a pagamento in grado di soddisfare le ragionevoli esigenze degli utenti in termini sia di numero che di distribuzione e copertura geografica, dai quali sia possibile effettuare anche chiamate di emergenza. Le chiamate al numero unico europeo per chiamate di emergenza e le altre chiamate di emergenza sono gratuite (18).

5. L'Autorità promuove l'introduzione graduale di apparecchi telefonici pubblici a pagamento armonizzati, incluse le interfacce di rete, conformi alle relative norme ETSI/CEN/CENELEC.

6. Le schede telefoniche prepagate armonizzate, da utilizzare negli apparecchi telefonici a pagamento armonizzati nell'ambito dei Paesi dell'Unione europea, devono essere conformi alle relative norme ETSI/CEN/CENELEC. Un riferimento alle norme armonizzate europee relative alle schede e alle apparecchiature deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera b)] (2).

 

(18) Vedi, anche, la Del.Aut.gar.com. 1° luglio 2001, n. 290/01/CONS.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

 

18. Conciliazione e risoluzione delle controversie.

[1. L'Autorità stabilisce procedure di conciliazione facilmente accessibili e poco onerose per un'equa, tempestiva e trasparente composizione delle controversie fra utenti ed organismi di telecomunicazioni e fra organismi di telecomunicazioni tra di loro. In caso di mancato accordo l'Autorità definisce il contenzioso mediante un atto vincolante tra le parti (18/a).

2. Un utente o un organismo di telecomunicazioni può, qualora la controversia interessi organismi di telecomunicazioni appartenenti ad altri Stati membri, ricorrere alla procedura di conciliazione mediante notifica scritta all'Autorità nazionale ed alla Commissione europea. Per le controversie riguardanti la competenza del comitato ONP, l'Autorità nazionale o la Commissione possono, se ritengono che vi siano i presupposti per un riesame, rinviare il caso al presidente del comitato ONP, come descritto al comma 10.

3. L'Autorità può intervenire d'ufficio in qualsiasi momento ed è tenuta a farlo, se richiesta da una delle parti, per le seguenti materie:

a) accordi di interconnessione: fermo quanto previsto all'articolo 4 può indicare le questioni che devono essere oggetto di un accordo di interconnessione o fissare condizioni specifiche che una o più parti dell'accordo medesimo devono rispettare o, in via eccezionale, può richiedere modificazioni degli accordi di interconnessione già conclusi, ove ciò sia giustificato ai fini di un'effettiva concorrenza e per garantire l'interoperabilità dei servizi a beneficio degli utenti;

b) accordi di accesso speciale alla rete: fermo quanto previsto all'articolo 5, può intervenire senza indugio, nell'interesse degli utenti, allo scopo di garantire che gli accordi di accesso speciale alla rete contengano condizioni rispondenti ai princìpi di cui al medesimo articolo 5 e prevedano la conformità alle norme applicabili, l'osservanza dei requisiti essenziali e il mantenimento della qualità da un punto terminale di rete all'altro.

4. I provvedimenti dell'Autorità, adeguatamente motivati, e le condizioni fissate dalla stessa sono rese pubbliche secondo le modalità dell'articolo 19, comma 3, lettera b).

5. In caso di controversia in materia di interconnessione tra organismi di telecomunicazioni, su richiesta di una delle parti, l'Autorità si adopera per risolvere dette controversie anche in conformità alle procedure richiamate al comma 1. A tal fine l'Autorità tiene conto, tra l'altro, di quanto segue:

a) interesse degli utenti;

b) obblighi o vincoli imposti alle parti dalla regolamentazione;

c) interesse a promuovere offerte di mercato innovative e ad offrire agli utenti una vasta gamma di servizi di telecomunicazioni a livello nazionale e comunitario;

d) disponibilità di alternative valide, dal punto di vista tecnico ed economico, all'interconnessione o all'accesso speciale richiesti;

e) interesse a garantire disposizioni in materia di parità di accesso;

f) necessità di conservare l'integrità della rete pubblica di telecomunicazioni e l'interoperabilità dei servizi;

g) tipo di richiesta rispetto alle risorse disponibili per soddisfarla;

h) posizioni relative di mercato delle parti;

i) interesse pubblico;

l) promozione della concorrenza;

m) necessità di garantire il servizio universale.

6. Qualora gli organismi autorizzati a fornire reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico non abbiano interconnesso le loro strutture, l'Autorità, nel rispetto del principio di proporzionalità e nell'interesse degli utenti, può imporre agli organismi interessati di interconnettere le loro strutture al fine di proteggere interessi pubblici fondamentali e può fissare le condizioni dell'interconnessione.

7. In caso di controversia in materia di interconnessione fra organismi che operano in base alle autorizzazioni rilasciate dal rispettivo Stato, ciascuna parte può deferire la controversia alla propria Autorità, sempreché la controversia non sia di competenza di un'unica Autorità nazionale che operi in base al comma 5. Le Autorità interessate alla vertenza coordinano la loro attività per risolvere la controversia sempre nel rispetto dei princìpi di cui al comma 5.

8. Se le autorità nazionali di regolamentazione interessate non concordano tra di loro una soluzione della controversia entro sei mesi dal suo deferimento, una di esse può avvalersi della procedura descritta al comma 9, inviando una comunicazione scritta alla Commissione; di essa trasmette copia per conoscenza alle parti e alle autorità nazionali di regolamentazione interessate. La decisione della Commissione ha forza vincolante solo in caso di accordo di tutte le parti.

9. Nel caso di cui al comma 8, il presidente del comitato ONP, verificato che siano stati fatti tutti gli sforzi ragionevoli a livello nazionale, avvia la seguente procedura:

a) costituisce un gruppo di lavoro composto da almeno due membri del comitato ONP, da un rappresentante delle autorità nazionali di regolamentazione interessate, dal presidente stesso o da altro funzionario della Commissione da lui designato. Il gruppo di lavoro è presieduto dal rappresentante della Commissione e si riunisce di norma entro dieci giorni dalla sua convocazione. Il presidente del gruppo di lavoro può decidere, su proposta di qualsiasi membro del gruppo, di richiedere la consulenza di uno o due esperti;

b) il ricorrente, le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri interessati e gli organismi di telecomunicazioni interessati hanno la possibilità di presentare osservazioni in forma scritta od orale al gruppo di lavoro;

c) il gruppo di lavoro si adopera affinché sia raggiunto un accordo tra le parti interessate entro sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di cui al comma 8. Il presidente provvede ad informare il comitato ONP dei risultati di questa procedura affinché quest'ultimo possa esprimere il suo parere] (2).

 

(18/a) Con Del.Aut.gar.com. 28 marzo 2001, n. 148/01/CONS, è stato adottato il regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

 

19. Pubblicazione.

[1. L'Autorità provvede alla predisposizione delle procedure di rilascio delle licenze individuali per la prestazione del servizio di telefonia vocale e per l'installazione e la fornitura delle reti pubbliche di telecomunicazioni, dandone preventiva comunicazione alla Commissione. Tali procedure saranno pubblicate senza indugio dopo l'entrata in vigore del regolamento.

2. L'Autorità provvede affinché i princìpi applicati per la ripartizione dei costi relativi alla fornitura del servizio universale siano accessibili al pubblico.

3. L'Autorità provvede alla pubblicazione:

a) di una relazione annuale che riporti il costo calcolato degli obblighi di servizio universale e specifichi i contributi dovuti dalle parti interessate;

b) delle informazioni di cui: all'articolo 4, commi 4, 6, 7, 14 e 17; all'articolo 5, comma 4; all'articolo 6, commi 20, 21 e 23; all'articolo 10, comma 4; all'articolo 11, commi 3 e 7; all'articolo 12, comma 2; all'articolo 17, comma 5; all'articolo 18, comma 4;

c) degli uffici e degli orari nei quali gli interessati, a domanda e senza spese, possono attingere le informazioni aggiornate relative alle materie di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 9;

d) delle informazioni relative alle procedure per le autorizzazioni generali;

e) del piano annuale di ripartizione delle frequenze riservate ai servizi di comunicazioni mobili e personali e dei programmi di ampliamento e di assegnazione di tali frequenze, rendendo il piano stesso disponibile a richiesta.

4. L'Autorità, di propria iniziativa o su domanda di un soggetto interessato, se constata che il numero di licenze individuali può essere aumentato, pubblica tale informazione.

5. L'Autorità vigila sull'obbligo degli organismi di telecomunicazioni di pubblicare informazioni aggiornate ed adeguate alle esigenze della clientela circa le condizioni tecniche ed economiche di accesso alla rete telefonica pubblica fissa ed ai servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico] (2).

 

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

 

20. Sistemi di comunicazioni mobili e personali.

[1. L'Autorità rilascia le licenze individuali per la gestione dei sistemi mobili operanti in base allo standard DCS 1800, fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 8 e dall'articolo 6.

2. Nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 2, comma 7, l'Autorità rilascia le licenze individuali per le applicazioni di accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni - telepoint; in particolare l'utilizzazione dello standard DECT è ammessa, previo rilascio di licenza individuale:

a) per l'accesso alle reti di telecomunicazioni;

b) per la prestazione dei servizi mobili senza filo offerti al pubblico in ambito locale.

3. Non sono fissate restrizioni sull'abbinamento di tecnologie o sistemi mobili, in particolare qualora siano disponibili apparecchiature multistandard. L'Autorità, nel consentire l'abbinamento, accerta che sia garantita la concorrenza tra organismi di telecomunicazioni nei mercati interessati.

4. I titolari di licenze individuali per lo svolgimento dei servizi pubblici di comunicazioni mobili e personali possono provvedere direttamente alla installazione delle infrastrutture occorrenti per il funzionamento del sistema di comunicazioni mobili e personali, nonché richiedere all'Autorità l'assegnazione, a titolo oneroso, delle frequenze disponibili per i collegamenti in ponte radio.

5. I titolari di licenze individuali per lo svolgimento dei servizi pubblici di comunicazioni mobili e personali possono impiegare anche le infrastrutture fornite da terzi e possono provvedere all'uso in comune delle infrastrutture, di altri impianti e siti, limitatamente alle attività oggetto della licenza.

6. La sperimentazione delle applicazioni in tecnologia DECT è subordinata ad autorizzazione provvisoria dell'Autorità] (2).

 

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

 

21. Norme finali.

[1. Il presente regolamento lascia impregiudicate:

a) le norme specifiche già adottate in materia di diffusione di programmi audiovisivi destinati al pubblico nonché del relativo contenuto;

b) le misure adottate in materia di difesa e per motivi di pubblico interesse, segnatamente in relazione alla moralità pubblica, alla pubblica sicurezza, ivi comprese le indagini sulle attività criminali, e all'ordine pubblico;

c) le disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ed in particolare la disciplina di cui alla L. 31 dicembre 1996, n. 675 (19) e alla L. 31 dicembre 1996, n. 676 (19), nonché le attribuzioni demandate al Garante per la protezione dei dati personali anche riguardo alla tematica della sicurezza.

2. Salvo quanto espressamente disposto dal presente regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di telecomunicazioni. Continuano in particolare ad applicarsi, per le finalità di cui all'articolo 6, commi 20 e 21, e fino a diverso provvedimento dell'Autorità, le disposizioni di cui all'articolo 188 del codice postale (19/a).

3. Sono subordinati ad autorizzazione generale ovvero a licenza individuale, secondo le disposizioni del presente Regolamento, l'installazione di infrastrutture e l'esercizio di servizi di telecomunicazioni ad uso privato di cui alle seguenti partizioni del libro quarto del codice postale: titolo primo, capo quarto; titolo terzo, capo secondo; titolo quarto, capo secondo (19/a).

4. Le concessioni e le autorizzazioni ad uso privato sono adeguate in sede di rinnovo, ovvero, in ogni tempo, su iniziativa dell'Autorità (19/a).

5. I titolari di concessioni ad uso privato ovvero di autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono ottenere il rilascio di una autorizzazione di cui all'articolo 6, alle condizioni ivi stabilite per l'uso proprio, istituzionale ovvero per l'offerta a terzi o al pubblico (19/a).

6. Il Gestore, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, dovrà proporre all'Autorità le condizioni tecniche ed amministrative che consentano di applicare ai servizi radiomobili in tecnica DCS 1800 il principio in base al quale spetta al Gestore dalla cui infrastruttura la chiamata è originata stabilire le condizioni economiche di offerta. Detta proposta dovrà ispirarsi, tra l'altro, ai seguenti criteri direttivi:

a) indipendenza delle condizioni economiche di offerta dal tipo di applicazione da parte degli utenti, eccetto quando siano richiesti servizi o prestazioni supplementari;

b) salvaguardia delle concorrenzialità del mercato dei servizi radiomobili;

c) assoluta trasparenza di applicazione delle condizioni economiche agli utenti;

d) coerenza con le convenzioni vigenti per l'espletamento dei servizi radiomobili] (2).

 

(19) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.

(19/a) Comma abrogato dall'art. 20, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

 

22. Attribuzioni dell'Autorità.

[1. Fermo quanto previsto dal presente regolamento, l'ulteriore disciplina e le relative modalità di applicazione concernenti le seguenti materie sono determinate dall'Autorità:

a) individuazione dei soggetti aventi notevole forza di mercato;

b) metodi di finanziamento degli oneri derivanti dall'obbligo di fornitura del servizio universale;

c) accordi di interconnessione e relative informazioni;

d) condizioni di accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni;

e) condizioni per il rilascio di autorizzazioni generali e licenze individuali;

f) individuazione dei casi in cui, in relazione alla presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 6, comma 3, è consentito il contestuale avvio del servizio;

g) contributi e diritti per i procedimenti di rilascio di autorizzazioni e di licenze;

h) condizioni economiche dei servizi;

i) qualità dei servizi;

l) numerazione;

m) ripartizione delle frequenze;

n) modalità di sperimentazione dei servizi;

o) modalità di irrogazione delle sanzioni] (2).

 

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

 

23. Competenze.

[1. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni competente per i settori oggetto del presente regolamento ed alla definizione delle corrispondenti attribuzioni, le funzioni ed i poteri previsti dal medesimo regolamento competono al Ministero delle comunicazioni.

2. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, operano, con oneri a carico del bilancio del Ministero delle comunicazioni e presso il Ministero stesso, due commissioni con poteri consultivi competenti l'una nel settore dei sistemi e dei servizi di comunicazioni mobili e personali, l'altra nel settore delle reti e dei servizi diversi. Tali commissioni sono costituite dai rappresentanti dei fornitori di servizi, delle associazioni degli utenti e da personalità qualificate nominate dal Ministro delle comunicazioni.

3. Le commissioni di cui al comma 2 possono essere consultate dal Ministro delle comunicazioni e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni su tutte le questioni attinenti le procedure di rilascio delle autorizzazioni generali e delle licenze individuali, le modifiche delle condizioni tecniche relative all'installazione delle reti, le specifiche disposizioni tecniche ed economiche relative alla prestazione di servizi nel settore di competenza] (2).

 

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

 

Allegato A (2)

 

Reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico

 

Parte I - Rete telefonica pubblica fissa

Per rete telefonica pubblica fissa si intende la rete pubblica commutata di telecomunicazioni per il trasferimento tra punti di terminazione di rete in postazioni fisse di fonia e di informazioni audio nella larghezza di banda di 3,1 kHz; detta rete supporta tra l'altro:

a) la telefonia vocale;

b) le comunicazioni fax del gruppo III, in base alle raccomandazioni dell'UIT-T della serie-T;

c) la trasmissione di dati nella banda vocale attraverso modem ad una velocità minima di 2400 bit/s, in base alle raccomandazioni dell'UITT della «serie V».

Per servizio telefonico pubblico fisso si intende la fornitura agli utenti finali in postazioni fisse di un servizio per effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali; include l'accesso ai servizi di emergenza, la fornitura dei servizi tramite operatore, la fornitura dell'elenco abbonati, i servizi di informazione abbonati, la fornitura di apparecchi telefonici pubblici a pagamento, la fornitura di un servizio a condizioni speciali e la fornitura di prestazioni speciali per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali.

L'accesso all'utente finale avviene attraverso uno o più numeri attribuiti nell'ambito del piano nazionale di numerazione.

 

Parte 2 - Sistemi di linee affittate

Per sistemi di linee affittate si intendono le infrastrutture di telecomunicazioni che forniscono capacità di trasmissione trasparente fra punti terminali di rete e che non includono la commutazione su richiesta, cioè le funzioni di commutazione che possono essere controllate dall'utente nell'ambito della fornitura della linea affittata.

 

Parte 3 - Sistemi di comunicazioni mobili ad uso pubblico

Per rete pubblica di telefonia mobile si intende una rete telefonica pubblica in cui i punti terminali di rete sono costituiti dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti mobili. Per servizio pubblico di telefonia mobile si intende un servizio di telefonia che consiste, in tutto o in parte, nello stabilire radiocomunicazioni con un utente mobile e che utilizza, in tutto o in parte, una rete pubblica di telefonia mobile.

 

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

 

 

Allegato B (2)

Organismi con diritti e obblighi di negoziare l'interconnessione

 

Il presente allegato riguarda gli organismi tenuti a fornire agli utenti capacità di rete, commutata e non, da cui dipende l'offerta dei servizi di telecomunicazioni; sul rispetto dell'obbligo vigila l'Autorità.

Tali organismi sono:

1. organismi che forniscono reti di telecomunicazioni pubbliche fisse o mobili e prestano servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico e che controllano i mezzi di accesso ad uno o più punti terminali di rete contraddistinti da uno o più numeri nell'ambito del piano nazionale di numerazione. Per controllo dei mezzi di accesso ad un punto terminale di rete s'intende la possibilità di controllare i servizi di telecomunicazioni disponibili per l'utente finale in quel punto terminale di rete e la possibilità di negare ad altri fornitori di servizi l'accesso all'utente finale in quel punto terminale di rete. Il controllo dei mezzi di accesso comporta il controllo del collegamento fisico con l'utente finale, con o senza cavo, e la possibilità di modificare o revocare i numeri nazionali necessari per accedere al punto terminale di rete dell'utente finale;

2. organismi che forniscono linee affittate;

3. organismi autorizzati in ambito nazionale a fornire circuiti internazionali di telecomunicazioni tra i Paesi dell'Unione europea e i Paesi terzi e detentori di diritti speciali in tal senso;

4. organismi che forniscono servizi di telecomunicazioni autorizzati ad interconnettersi.

 

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Allegato C (2)

Elenco, a titolo esemplificativo, di elementi per la determinazione delle condizioni economiche di interconnessione

 

Le condizioni economiche per l'interconnessione sono stabilite dalle parti che stipulano un apposito accordo.

La struttura delle condizioni economiche è articolata in categorie, quali quelle destinate a remunerare:

a) la realizzazione iniziale dell'interconnessione fisica, ossia la fornitura dell'interconnessione specifica richiesta, quali la fornitura di apparecchiature e di risorse particolari, le prove di compatibilità;

b) la locazione delle apparecchiature e delle risorse fisiche o strumentali;

c) i servizi accessori e supplementari (ad esempio, l'accesso ai servizi di consultazione elenchi, l'assistenza dell'operatore, la raccolta di dati, il calcolo delle tariffe, la fatturazione, i servizi basati sulla commutazione ed i servizi avanzati);

d) il convogliamento del traffico da e verso la rete interconnessa ed i costi, ad esempio, di commutazione e trasmissione che possono essere calcolati al minuto e sulla base della capacità supplementare di rete richiesta.

Le componenti delle condizioni economiche consistono nei singoli prezzi stabiliti per ciascuna sezione o struttura di rete fornita al soggetto interconnesso.

Le condizioni economiche di interconnessione includono, secondo il principio della proporzionalità, una percentuale equa dei costi congiunti e comuni e dei costi sostenuti per fornire la parità di accesso e la portabilità dei numeri, oltreché dei costi connessi con il rispetto dei requisiti essenziali.

 

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

 

 

 

Allegato D (2)

Contenuto degli accordi di interconnessione

 

 

Parte 1

L'Autorità può fissare in anticipo i seguenti elementi riguardanti gli accordi di interconnessione:

a) risoluzione delle controversie;

b) accesso agli accordi di interconnessione e pubblicazione, anche periodica, degli stessi;

c) parità di accesso e portabilità dei numeri;

d) condivisione delle strutture, ivi compresa l'ubicazione;

e) mantenimento delle esigenze fondamentali;

f) attribuzione ed uso dei numeri, compreso l'accesso ai servizi di consultazione elenchi, ai servizi di emergenza e ai numeri paneuropei;

g) mantenimento della qualità del servizio da punto terminale a punto terminale;

h) determinazione, se del caso, della parte scorporata delle condizioni economiche di interconnessione che rappresenti un contributo alla copertura del costo netto degli obblighi di servizio universale.

 

Parte 2

Gli accordi di interconnessione stipulati fra le parti contengono i seguenti elementi:

a) descrizione dei servizi di interconnessione da offrire;

b) condizioni di pagamento, ivi comprese procedure di fatturazione;

c) ubicazione dei punti di interconnessione;

d) norme tecniche di interconnessione;

e) prove di interoperabilità;

f) misure per la conformità ai requisiti essenziali;

g) diritti di proprietà intellettuale;

h) definizione e limitazione della responsabilità e dei risarcimenti;

i) definizione delle condizioni economiche di interconnessione e relativa evoluzione nel tempo;

l) procedura di risoluzione delle controversie tra le parti prima di adire l'autorità;

m) durata e rinegoziazione degli accordi;

n) procedure in caso di proposte di modifica alle offerte di reti o di servizi di una delle parti;

o) raggiungimento della parità di accesso;

p) uso comune delle strutture;

q) accesso a servizi accessori, supplementari ed avanzati;

r) gestione del traffico e della rete;

s) mantenimento e qualità dei servizi di interconnessione;

t) riservatezza sulle parti non pubbliche degli accordi;

u) formazione del personale.

 

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

 

 

 

Allegato E (2)

Quadro di riferimento per l'applicazione delle condizioni di fornitura

 

1. Interfacce tecniche armonizzate e funzioni di rete

Per la determinazione delle condizioni di fornitura si tiene conto del seguente schema riguardante la definizione delle specifiche tecniche delle interfacce e delle funzioni di rete:

a) per i servizi e per le reti esistenti sono adottate le specifiche d'interfaccia esistenti applicabili in base all'articolo 14, comma 1;

b) per i servizi nuovi e per il potenziamento dei servizi esistenti sono adottate, preferibilmente, le interfacce esistenti applicabili in base all'articolo 14, comma 1; in caso contrario, sono indicati i miglioramenti e le specifiche delle nuove interfacce;

c) per le reti non ancora introdotte, ma per le quali è già cominciato il programma di normalizzazione, va tenuto conto, al momento di sviluppare le specifiche della nuova interfaccia e delle funzioni di rete, dei requisiti di fornitura.

Le proposte di fornitura debbono, se possibile, essere conformi alle norme dell'ETSI e tener conto delle raccomandazioni internazionali dell'UIT/T.

 

2. Condizioni armonizzate di fornitura e di utilizzazione

Le condizioni di fornitura e di utilizzazione dei servizi, nella misura in cui sono necessarie, sono:

a) condizioni di fornitura:

tempo normale di allacciamento;

tempo normale di riparazione;

qualità del servizio, in particolare disponibilità e qualità della trasmissione;

manutenzione e gestione della rete;

b) condizioni di utilizzazione:

condizioni di accesso alla rete;

condizioni di uso in compartecipazione;

condizioni di protezione dei dati personali e riservatezza delle comunicazioni.

 

3. Princìpi armonizzati delle condizioni economiche

I princìpi armonizzati delle condizioni economiche debbono essere coerenti con i princìpi enunciati dall'articolo 7. In particolare le condizioni economiche:

a) debbono essere basate su criteri obiettivi e debbono in linea generale essere orientate ai costi;

b) debbono essere trasparenti e pubblicate con procedure adeguate;

c) al fine di consentire agli utenti di scegliere tra i singoli elementi del servizio e nella misura in cui la tecnologia lo consente, debbono essere sufficientemente disaggregate, conformemente alle norme in materia di concorrenza. Le prestazioni supplementari introdotte per fornire specifici servizi complementari debbono, di norma, essere fatturate indipendentemente dalle prestazioni globali e dalla trasmissione propriamente detta;

d) debbono essere non discriminatorie e garantire la parità di trattamento, salve le limitazioni conformi alle norme vigenti.

I costi di accesso alle risorse di rete o ai servizi debbono rispettare i princìpi anzidetti nonché le norme del trattato in materia di concorrenza e debbono inoltre tener conto del principio di un'equa ripartizione del costo globale delle risorse impiegate, della necessità di ricavare congrui proventi dagli investimenti effettuati e del finanziamento del servizio universale.

Possono essere fissate altre condizioni economiche per tener conto, specialmente, del maggiore o minore volume di traffico in diversi periodi di tempo, a condizione che il differenziale sia giustificato commercialmente e non in contrasto con i princìpi sopra esposti.

 

4. Approccio armonizzato per l'instradamento in base al numero, all'indirizzo e alla denominazione

L'approccio armonizzato per l'instradamento in base al numero o all'indirizzo e, in alcuni casi, alla denominazione permette la selezione della o delle destinazioni di un servizio, di un fornitore di servizi o di un operatore di rete.

L'applicazione dell'approccio armonizzato per la numerazione, per l'indirizzamento e, ove possibile, per la denominazione è essenziale per garantire l'interconnessione degli utilizzatori da terminale a terminale a livello europeo nonché per l'interoperabilità dei servizi. L'assegnazione di numeri, indirizzi e nomi deve essere corretta, adeguata e coerente con i requisiti essenziali per un accesso equo.

 

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

 

 

 

Allegato F (2)

Condizioni previste per le autorizzazioni generali e le licenze individuali

 

1. In generale, le condizioni per il conseguimento delle autorizzazioni generali, possono riguardare:

1.1. le esigenze fondamentali;

1.2. la fornitura delle informazioni necessarie per verificare l'ottemperanza alle condizioni stabilite ed a fini statistici;

1.3. la prevenzione di comportamenti anticoncorrenziali nei mercati delle telecomunicazioni, comprese misure volte ad assicurare che le condizioni economiche siano non discriminatorie e non provochino distorsioni della concorrenza;

in particolare, nel caso di fornitura di servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico:

1.4. l'uso efficace ed effettivo della capacità di numerazione;

1.5. la protezione degli utenti e degli abbonati al fine di assicurare l'uguaglianza di trattamento per quanto riguarda:

1.5.1 l'approvazione preliminare da parte dell'Autorità stessa dei contratti tipo per abbonati,

1.5.2 la fornitura di fatture dettagliate e documentate;

1.5.3 la istituzione di una procedura per dirimere le controversie;

1.5.4 la pubblicizzazione delle variazioni delle condizioni di accesso, incluse quelle attinenti alle condizioni economiche, alla qualità ed alla disponibilità del servizio;

1.6. il contributo finanziario per la fornitura del servizio universale ove previsto;

1.7. la disponibilità della banca dati degli utenti necessaria per la redazione dell'elenco generale degli abbonati;

1.8. la fornitura dei servizi di emergenza;

1.9. l'interconnessione delle reti e l'interoperabilità dei servizi;

1.10. le disposizioni speciali per le persone disabili.

1.11. [lo svolgimento di attività orientate allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica, anche al fine di realizzare direttamente e indirettamente iniziative di formazione in materia di telecomunicazione ovvero il sostenimento di oneri da destinare a soggetti diversi dall'organismo autorizzato per il perseguimento dei medesimi obiettivi] (19/b).

 

2. Le condizioni per il rilascio delle licenze individuali, in aggiunta a quelle di cui al punto 1, possono riguardare:

2.1. l'attribuzione di diritti di numerazione in coerenza con lo schema nazionale di numerazione;

2.2. la copertura geografica e della popolazione;

2.3. l'uso effettivo e la gestione efficace di frequenze radio;

2.4. le esigenze specifiche ambientali e di assetto territoriale, comprese le prescrizioni sull'accesso a terreni pubblici o privati e sull'ubicazione e sull'uso comune delle strutture;

2.5. la durata delle licenze individuali tale da garantire l'uso efficace delle frequenze radio e delle numerazioni nonché l'utilizzazione di terreni pubblici o privati;

2.6. fornitura del servizio universale;

2.7. gli operatori che sono stati notificati tra quelli aventi notevole forza di mercato significativa;

2.8. l'assetto societario, ivi compresa la solidità finanziaria ed il grado di competenza tecnica del richiedente;

2.9. la qualità, la disponibilità e la continuità del servizio e della rete;

2.10. la fornitura di linee affittate;

2.11. gli standard tecnici e di qualità definiti dall'Autorità.

 

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

(19/b) Punto abrogato dall'art. 40, D.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77.

 

 

 

 

Allegato G (2)

Sistemi di contabilità dei costi

 

Gli elementi sottoelencati possono essere inclusi nel sistema di contabilità dei costi soprattutto al fine di determinare il listino di interconnessione.

Informazioni sulle condizioni economiche praticate per l'interconnessione debbono essere pubblicate ai fini della verifica di un calcolo equo e adeguato delle condizioni economiche stesse.

Le informazioni riguardano:

1. i costi standard utilizzati: ad esempio, i costi interamente distribuiti, i costi incrementali medi di lungo periodo, i costi marginali, i costi unici, i costi diretti incorporati, ivi comprese le basi di costo utilizzate, quali i costi storici fondati sulla spesa realmente sostenuta o i costi preventivi basati sui costi previsti;

2. gli elementi di costo compresi nelle condizioni economiche di interconnessione, compreso un margine di profitto ragionevole;

3. i gradi ed i metodi di attribuzione dei costi, ed in particolare il trattamento dei costi congiunti e comuni;

4. le convenzioni contabili concernenti: i tempi per l'ammortamento delle principali categorie di attività fisse; il trattamento di altre voci di spesa importanti in termini di entrate rispetto al costo capitale, quali programmi e sistemi informatici, ricerca e sviluppo, sviluppo di nuove attività, costruzione diretta e indiretta, riparazioni e manutenzione, addebiti per dilazione.

 

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 


Allegato H (2)

Indicatori dei tempi di fornitura e di qualità del servizio, definizioni e metodi di misura

 

Gli organismi di telecomunicazioni, di cui all'articolo 10, comma 1, debbono pubblicare gli obiettivi relativi ai seguenti parametri di qualità:

 

+-----------------------------+-------------+------------------+
|   Indicatore (nota 1)       | Definizione | Metodo di misura |
+-----------------------------+-------------+------------------+
|Tempi      di   fornitura del|             |                  |
| collegamento iniziale       |ETSI ETR 138 |   ETSI ETR 138   |
|Percentuale  di   guasti  per|             |                  |
| linea di accesso            |ETSI ETR 138 |   ETSI ETR 138   |
|Tempo   di   riparazione  dei|             |                  |
| guasti                      |ETSI ETR 138 |   ETSI ETR 138   |
|Percentuale  di   chiamate  a|             |                  |
| vuoto                       |ETSI ETR 138 |   ETSI ETR 138   |
|Tempo di collegamento        |ETSI ETR 138 |   ETSI ETR 138   |
|Tempo di risposta dei servizi|             |                  |
| con operatore               |ETSI ETR 138 |   ETSI ETR 138   |
|Tempo di risposta dei servizi|dipende   dal|dipende        dal|
| informazioni telefoniche    |fornitore dei|fornitore      dei|
|                             |servizi      |servizi           |
|Percentuale    di    telefoni|             |                  |
| pubblici a moneta o a schede|             |                  |
| funzionanti                 |ETSI ETR 138 |   ETSI ETR 138   |
|Accuratezza della fatturazio-|             |                  |
| ne                          |cfr. nota 2  |    cfr. nota 2   |

 

Nota 1

Gli indicatori debbono permettere di analizzare le prestazioni a livello regionale (un livello non inferiore al livello 2 della nomenclatura NUTS di Eurostat).

 

Nota 2

Si utilizza la definizione ed il metodo di misure che saranno definiti dall'Autorità fino a quando non ci sarà un metodo concordato a livello europeo.

 

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

 


Allegato I (2)

Prestazioni supplementari

 

1. Prestazioni supplementari di cui all'articolo 10, comma 2:

a) funzionamento in DTMF (dual tone multifrequency): la rete telefonica pubblica fissa consente l'uso degli apparecchi telefonici che impiegano, per la segnalazione alla centrale, la tecnica DTMF (dual tone multifrequency) con le tonalità definite nella raccomandazione Q.23 dell'UIT-T; le stesse tonalità vengono utilizzate per la segnalazione da punto terminale a punto terminale sull'intera rete in ambito nazionale come pure tra gli Stati membri;

b) selezione diretta (DDI - direct dialling in): gli utenti di un centralino privato (PABX) o di un analogo sistema privato possono essere chiamati direttamente a partire dalla rete telefonica pubblica fissa, senza l'intervento dell'operatore dello stesso centralino privato;

c) rinvio automatico di chiamata: possibilità di rinviare le chiamate in arrivo verso un'altra destinazione in ambito nazionale o in un altro Stato membro se non si ottiene risposta, se il numero è occupato o incondizionatamente. La prestazione deve essere fornita nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali;

d) identificazione della linea chiamante: possibilità di comunicare al destinatario il numero del chiamante prima di stabilire la comunicazione. La prestazione deve essere fornita nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

 

2. Servizi e prestazioni di cui all'articolo 10, comma 3:

a) accesso su scala comunitaria di servizi di chiamata gratuita tramite «numeri verdi»: tali servizi devono includere servizi di selezione mediante i quali il chiamante non deve sostenere tutto o parte del costo totale della chiamata;

b) fatturazione a sportello unificato (servizio di addebito «a chiosco») su scala comunitaria: per fatturazione a sportello unificato (servizio di addebito «a chiosco») si intende una prestazione in cui le condizioni economiche di impiego del servizio accessibile tramite una rete degli organismi di telecomunicazioni sono combinate con le condizioni economiche di chiamata di rete («servizio a tariffa maggiorata»);

c) trasferimenti della chiamata su scala comunitaria: possibilità di trasferire una determinata chiamata a terzi in ambito nazionale o in un altro Stato membro;

d) servizio di pagamento a carico del destinatario su scala comunitaria per le chiamate con origine e destinazione all'interno dell'Unione europea: il servizio consente al destinatario, su richiesta del chiamante e prima di stabilire la comunicazione, di accettare di sostenere il costo della stessa;

e) identificazione delle linea chiamante su scala comunitaria: possibilità di comunicare al destinatario il numero del chiamante prima di stabilire la comunicazione. La prestazione deve essere fornita nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali;

f) accesso ai servizi tramite operatore in altri Stati membri: gli utenti nazionali possono chiamare l'operatore o un servizio di assistenza di un altro Stato membro;

g) accesso ai servizi di consultazione dell'elenco abbonati di altri Stati membri: possibilità, per gli utenti nazionali, di chiamare il servizio di consultazione dell'elenco abbonati di un altro Stato membro.

 

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

 

 

Allegato L (2)

Informazioni da pubblicare

 

1. Nome e indirizzo dell'organismo o degli organismi di telecomunicazioni: nome e indirizzo della sede centrale dell'organismo o degli organismi di telecomunicazione fornitori delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi di telefonia vocale.

 

2. Servizi di telecomunicazioni offerti:

2.1. tipi di collegamento alla rete telefonica pubblica fissa: è necessario specificare le caratteristiche tecniche delle interfacce nei punti terminali di rete comunemente forniti ed il riferimento alle norme nazionali e internazionali ed alle raccomandazioni internazionali di cui all'articolo 14 del presente regolamento; in particolare:

per le reti analogiche e numeriche:

a) interfaccia per linea singola,

b) interfaccia per più linee,

c) interfaccia per selezione diretta (DDI),

d) altre interfacce comunemente fornite;

per le reti numeriche (ISDN):

a) interfacce a velocità di base e a velocità primaria ai punti di riferimento S/T, compreso il protocollo di segnalazione,

b) servizi portanti in grado di fungere da supporto ai servizi di telefonia vocale,

c) altre interfacce comunemente fornite;

qualsiasi altra interfaccia comunemente fornita.

Gli organismi di telecomunicazione devono informare tempestivamente i fornitori di apparecchiature terminali delle caratteristiche particolari della rete che possono incidere sul corretto funzionamento delle apparecchiature terminali omologate.

2.2. servizi telefonici offerti:

descrizione del servizio di telefonia vocale di base offerto, che specifichi le voci comprese nella quota iniziale di abbonamento e nel canone di locazione periodico, quali servizi tramite operatore, gli elenchi telefonici, la manutenzione;

descrizione delle prestazioni supplementari, incluse le eventuali modalità di autoesclusione, e delle caratteristiche del servizio di telefonia vocale le cui condizioni economiche sono separate dall'offerta di base con il riferimento alle norme ed alle specifiche tecniche cui esse sono conformi ai sensi dell'articolo 14;

2.3. condizioni economiche: concernono l'accesso, l'impiego e la manutenzione ed i regimi di riduzione;

2.4. politica di indennizzo e di rimborso: comprende la descrizione dettagliata delle modalità di indennizzo o di rimborso offerte;

2.5. tipi del servizio di manutenzione offerto;

2.6. procedura di ordinazione: comprende i punti di contatto designati presso gli organismi di telecomunicazioni;

2.7. condizioni dei contratti standard: comprendono l'eventuale periodo contrattuale minimo.

 

3. Prescrizioni relative alle licenze individuali: deve essere fornita una chiara descrizione di tutte le condizioni relative alle licenze individuali, comprese quelle che incidono sugli utenti, i fornitori di servizi, specificando i seguenti punti:

informazioni sulle procedure delle condizioni di licenza;

durata delle licenze individuali;

elenco dei documenti che contengono le condizioni imposte in materia di licenze individuali.

 

4. Condizioni di allacciamento di apparecchiature terminali: queste devono comprendere una rassegna completa dei requisiti per le apparecchiature terminali, in linea con le disposizioni della legge 28 marzo 1991, n. 109 (20), del decreto 23 maggio 1992, n. 314 (21) del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, e del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614 (22).

 

5. Restrizioni all'accesso e all'uso: le informazioni devono comprendere le restrizioni all'accesso e all'uso delle reti.

 

6. Parametri di valutazione delle prestazioni e della qualità del servizio: le informazioni devono comprendere le definizioni, i metodi di misurazione, gli obiettivi e i dati relativi alle prestazioni ottenute.

 

7. Obiettivi per l'introduzione di servizi, di funzioni, di prestazioni supplementari e di condizioni economiche.

 

8. Condizioni di accesso speciale alla rete.

 

9. Descrizione del sistema di calcolo dei costi: la descrizione deve essere comprensiva dell'indirizzo a cui richiedere il sistema di calcolo dei costi.

 

10. Principali elementi del piano di numerazione nazionale.

 

11. Modalità di uso dell'elenco abbonati.

 

12. Procedura di conciliazione e di composizione delle controversie: le informazioni devono comprendere indicazioni relative ai meccanismi a disposizione degli utenti per la conciliazione e la composizione di controversie con gli organismi di telecomunicazioni.

13. Procedura in caso di mancato pagamento della fattura.

 

 

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

(20) Riportata al n. E/XXXIX.

(21) Riportato al n. E/XLII.

(22) Riportato al n. M/VIII.

 

 


L. 27 dicembre 1997 n. 449.
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica
(art. 19, co. 4)

 

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1997, n. 302, S.O. 

 

 

 

Capo III – Disposizioni per il recupero della base imponibile e per l’efficienza dell’amministrazione finanziaria

 

 

19. Disposizioni in materia di manifestazioni a premio e manifestazioni di sorte locali.

 

(Omissis)

 

4. Con regolamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (107), su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno, si procede alla revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonché delle manifestazioni di sorte locali di cui agli articoli da 39 a 62 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 (109), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulti in contrasto con la nuova disciplina, secondo i seguenti princìpi:

a) revisione dei requisiti, delle condizioni e delle modalità per lo svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, con particolare riguardo all'individuazione dei soggetti promotori, alla durata delle sole operazioni a premio, alla natura dei premi, ai meccanismi e alle modalità di effettuazione, alle forme di controllo delle singole iniziative;

b) previsione della possibilità di effettuare le operazioni di cui all'articolo 44, secondo comma, lettera a), del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938 (109), anche da più ditte in associazione tra loro; abolizione dell'autorizzazione allo svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali e definizione di eventuali modalità di comunicazione preventiva dei concorsi e delle operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali, da parte dei promotori; previsione, per i concorsi a premio, della devoluzione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale dei premi non assegnati e non richiesti;

c) attribuzione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei poteri di controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio e di divieto dello svolgimento dei medesimi, nei casi di fondato pericolo di lesione della pubblica fede e della parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, di turbamento della concorrenza e del mercato, di elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali, con contestuale adeguamento delle relative strutture amministrative e dotazioni organiche anche a valere sul personale già assegnato temporaneamente al Ministero senza ulteriori gravami per i soggetti promotori;

d) attribuzione ai comuni del potere di vigilanza sullo svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e alle prefetture del potere di vietarne lo svolgimento nei casi di mancanza dei requisiti e delle condizioni di cui alla lettera a) (111).


Parere del Consiglio di Stato 23 marzo 1998, n. 47

 

Poste e telecomunicazioni   Servizi audiotex   Accesso ai servizi   Codice di accesso   Invio in busta sigillata   Necessità.

Poste e telecomunicazioni   Servizi audiotex   Accesso ai servizi   Disabilitazione generale e possibile abilitazione su richiesta   Esclusione.

Poste e telecomunicazioni   Servizi audiotex   Accesso ai servizi   Tutela dei minori   Autoabilitazione e autodisabilitazione mediante codice personalizzato   Necessìtà.

 

Il codice numerico relativo all accesso ai servizi audiotex, videotex ed a quelli .ofterti su codicí internazionali   dotati di modalità di autoabilitazione ed autodisabilitazíone da parte degli utenti e degli abbonati al servizio telefonico e al servizio radiomobile di comunicazione   deve essere inviato a parte, in busta sigillata, e con gli opportuni accorgimenti per garantirne la, riservatezza, stante il fenomeno della c.d. domiciliazione delle bollette medesime presso terzi, segnatamente presso Istituti bancari che provvedono in via convenzionale ai relativi pagamenti.

In tema di servizi audiotex una dísabilitazíone generale con possibile abilitazione su richiesta deve essere esclusa in quanto essa, impedendo la liberalizzazione di tutti i servizi di telecomunicazione, si pone in contrasto con gli obiettivi comunitari di settore.

In tema di servizi audíotex l'uso, da parte del singolo abbonato, dì un numero personalizzato (fornitoglí gratuitamente dal gestore) al solo fine di «inibire» l’accesso ai servizi stessi non tutela adeguatamente l’esigenza di esercizio consapevole della facoltà di accesso al fine di evitare frodi e danni nei riguardi dei minori, dovendosi prevedere anche situazioni che consentono  l’autodisabilitazíone.

      

DIRITTO   I.   Il potere regolamentare esercitato nella specie discende dall’art. 1 comma 25 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 545, come modificato dalla L. di conversione 23 dicembre 1996 n. 650, in base al quale è espressamente previsto che il «Ministero» delle poste e telecomunicazioni (ora Ministero delle comunicazioni) adotta un regolamento riguardante, in particolare, l'accesso ai servizi di audiotex.

L'indicazione dell'Amministrazione, in luogo dell'organo di vertice della stessa, infatti, se non dovuta semplicemente ad un refuso, appare comunque atecnica risultando chiaro l'intendimento del Legislatore dì demandare a tale organo di vertice l'esercizio del potere regolamentare in materia,  come comprovato anche dal termine «adotta», riferibìle solo al regolamento ministeriale.

Né potrebbero sorgere ostacoli dal superamento del previsto termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione, trattandosi di termine di natura chiaramente ordinatoria.

2.   Preliminarmente la Sezione deve prendere atto delle risposte e delle soluzioni scelte dal Ministero in ordine alle osservazioni delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato.

Nel condividersi, il linea di massima, le posizioni assunte dall’Amministrazione, si rileva, tuttavia, quanto di seguito esposto.

Con riferimento al punto b) del parere della Commissione della Camera; sembrerebbe in realtà superabile la difficoltà della individuazione di servizi effettivamente qualificabili di pubblica utilità, seguendo criteri analoghi a quelli indicati nella tabella «A», allegata alla direttiva del Ministro, in data 28 febbraio 1996, impartita per l'applicazione del D.L. 26 febbraio 1996 n. 87.

Con riferimento al punto c) del parere suddetto: va ricordato che non è sufficiente che le bollette Telecom siano trasmesse in busta chiusa, stante il fenomeno della c.d. «domiciliazione» delle bollette medesime presso terzi, in special modo presso istituti bancari che provvedono in via convenzionale aì relativi pagamenti; è necessario, pertanto, che il codice numerico sia ìnviato a parte in busta sigillata e con gli opportuni accorgimenti per garantirne la riservatezza. Con riferimento al punto f) del ripetuto parere: si condivide il richiamo alla necessità di integrale applicazione delle previsioni relative alla liberalizzazione della telefonia; nelle premesse del provvedìmento si rinviene, del resto, un apposito richiamo del D.P.R. 19 settembre 1997 n. 318.

3.   Passando all'esame delle norme in questione ed in particolare dell'art. 1 dello schema, che stabilisce le modalità di accesso ai servizi audiotex, il Collegio deve rilevare che sia la bozza proposta dal Ministero che la soluzione alternativa prospettata al riguardo dalla società Telecom, non rìsultano aver tenuto in debito conto degli obbiettivi posti nella sede comunitaria e nella normativa primaria cui il regolamento è volto a dare concreta attuazione.

Da un lato, infatti, deve essere esclusa una disabilitazione generale con possibile abilitazione su richìesta (come in sostanza postulato dalla società anzidetta) rappresentando ciò una barriera all'apertura del mercato ritenuta ìn sede europea contrastante con l'obbiettivo della liberalizzazione di tutti i servizi di telecomunicazioni.

Dall'altro lato, poi, la norma predisposta dal Ministero nel prevedere in linea di principio l'uso da parte del singolo abbonato di un numero personalizzato (fornitogli gratuitamente dal gestore) al solo fine di «inibire» l'accesso ai servizi audiotex, non sembra tutelare in maniera adeguata l'esigenza di esercizio consapevole della facoltà evitando frodi e danni di minorì; la norma in parola, *inoltre, non appare pienamente conforme alle specifiche previsioni dell'art. 1 comma 25 del citato D.L. n. 545 del 1996, in cui sono previste «modalità di autoabilitazione e di autodisabilitazione da parte degli utenti» e non già di sola inibìzione.

       Ad avviso della Sezione il primo periodo del comma 1 dell'art. 1 dello schema dovrebbe pertanto essere modificato come segue:

« I. Gli organismi di telecomunicazioni che offrono servizì dì fonia sia su rete fissa che su rete mobile sono obbligati, entro nove mesì dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a fornire gratuìtamente agli abbonati collegati a centrali numerizzate un codice numerico personalizzato per consentire, ovvero per ínibire, l'accesso ai servizi audiotex».

Sembra invero che in tal modo sarebbe in concreto evitato il problema, sollevato in sede europea, della abilitazione solo su richiesta dei servizi in parola, atteso che sarebbe invece rimessa alle libere determinazioni dei singoli utenti (tutti.in possesso della necessaria chiave) la facoltà di accedere ai servizi stessi; sarebbe nel contempo evitato il pericolo che la mancanza, per qualsiasi motivo, della anzidetta chiave, ovvero l'omesso uso della chiave medesima, rendono possibile l'accesso íncontrollato al servizio da parte di chiunque, con tutti i rischi conseguenti.

Né parrebbe in tal modo illegittimamente vulnerato il principio di autonomia della attività di impresa della società Telecom, come si sostiene in un parere legale allegato agli atti, altresì i limiti posti dallo stesso art. 41 della Costìtuzione allo svolgimento dell'iniziativa economica e considerate le ragioni di preminente tutela degli altri interessi che, come sopra ricordato, risultano nella specie direttamente coinvolti.

Per quanto riguarda, poi, i commi 2 e 3 dello stesso art. 1, relativi alle utenze collegate a centrali non numerizzate (di cui è comunque prevista la trasformazione in tempi brevi) rileva la Sezione che le previsioni circa la necessità, in linea di massima, di una previa richiesta scritta dell'abbonato, appaiono pienamente aderenti a quanto stabilito dal citato D.L. n. 545 del 1996, che ha tenuto evidentemente conto della marginalità e transitorietà di simìli situazioni, ormai in via di esaurimento.

 

 

 


 

D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.
Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449

 

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 dicembre 2001, n. 289.

Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 12 aprile 2002, n. 32/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 44/E;

- Ministero delle attività produttive: Circ. 28 marzo 2002, n. 1/AMTC.

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli da 39 a 62 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, concernenti la disciplina delle lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, nonché dei concorsi e delle operazioni a premio;

Visti gli articoli da 78 a 145 del regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, concernenti il regolamento in materia di lotterie, tombole, concorsi ed operazioni a premio;

Visto l'articolo 15, secondo comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, il quale prevede che l'autorizzazione a svolgere lotterie, tombole, e pesche o banchi di beneficenza possa essere rilasciata anche ai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali;

Visto l'articolo 7, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, il quale stabilisce che non sono soggette alle disposizioni sulle operazioni a premio le manifestazioni i cui premi sono costituiti da sconti di prezzo o da quantità aggiuntive del prodotto propagandato;

Visto l'articolo 8 della legge 26 marzo 1990, n. 62, recante la disciplina delle tombole e pesche o banchi di beneficenza promosse in occasione di feste o sagre a carattere locale, nonché delle sottoscrizioni o offerte di denaro con estrazione di premi promosse dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali;

Visto l'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale stabilisce che con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'interno, si procede alla revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, resi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 12 aprile 1999 e del 15 gennaio 2001;

Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata in data 27 settembre 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'interno e per la funzione pubblica;

 

Emana il seguente regolamento:

 

TITOLO I

Manifestazioni a premio

 

1. Àmbito applicativo.

1. I concorsi e le operazioni a premio di ogni specie, consistenti in promesse di premi al pubblico dirette a favorire, nel territorio dello Stato, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi, aventi, comunque, fini anche in parte commerciali, si effettuano alle condizioni e con le modalità di cui al presente titolo.

2. Per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari si applicano le disposizioni degli articoli 1989, 1990 e 1991 del codice civile.

3. I concorsi e le operazioni a premio hanno durata non superiore, rispettivamente, a uno e a cinque anni dalla data di inizio degli stessi. Nel periodo di durata dei concorsi e delle operazioni a premio sono compresi, rispettivamente, le fasi relative all'individuazione dei vincitori e il termine ultimo per richiedere il premio. I premi messi in palio sono consegnati agli aventi diritto entro il termine di sei mesi dalla conclusione della manifestazione o dalla data di richiesta dei premi stessi. Se il regolamento della manifestazione prevede termini di consegna inferiori a sei mesi, in caso di ritardo è data comunicazione agli interessati, mediante lettera raccomandata, dei motivi ostativi al sollecito adempimento dell'obbligazione.

4. I concorsi e le operazioni a premio possono essere svolti a favore dei consumatori finali o di altri soggetti quali i rivenditori, gli intermediari, i concessionari, i collaboratori e i lavoratori dipendenti.

5. La partecipazione ai concorsi e alle operazioni a premio è gratuita, salvo le ordinarie spese di spedizione o telefoniche necessarie ai fini della partecipazione stessa. È vietata la diretta maggiorazione del prezzo del prodotto o servizio promozionato.

6. Le attività relative allo svolgimento delle manifestazioni a premio sono effettuate nel territorio dello Stato ad eccezione delle attività connesse al confezionamento dei prodotti realizzate al di fuori del detto territorio.

 

 

2. Concorsi a premio.

1. Sono considerati concorsi a premio le manifestazioni pubblicitarie in cui l'attribuzione dei premi offerti, ad uno o più partecipanti ovvero a terzi, anche senza alcuna condizione di acquisto o vendita di prodotti o servizi, dipende:

a) dalla sorte, sia che l'estrazione dei vincitori sia organizzata appositamente, sia che si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipende comunque dalla sorte;

b) da qualsiasi congegno, macchina od altro, le cui caratteristiche consentano di affidare unicamente all'alea la designazione del vincitore o dei vincitori dei premi promessi;

c) dall'abilità o dalla capacità dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi o pronostici relativi a determinate manifestazioni sportive, letterarie, culturali in genere o a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori la cui valutazione è riservata a terze persone o a speciali commissioni;

d) dall'abilità o dalla capacità dei concorrenti di adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento, purché le modalità dell'assegnazione dei premi siano oggettivamente riscontrabili e i concorrenti che non risultino vincitori possano partecipare all'assegnazione di ulteriori premi.

 

 

3. Operazioni a premio.

1. Sono considerate operazioni a premio, anche se il destinatario del premio è un soggetto diverso dall'acquirente il prodotto o servizio promozionato, le manifestazioni pubblicitarie che prevedono:

a) le offerte di premi a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato quantitativo di prodotti o di servizi e ne offrono la documentazione raccogliendo e consegnando un certo numero di prove documentali di acquisto, anche su supporto magnetico;

b) le offerte di un regalo a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio.

2. Sono considerate operazioni a premio anche quelle nelle quali, all'acquirente di uno o più prodotti o servizi promozionati, viene offerta in premio la possibilità di ottenere, dietro presentazione di un numero predeterminato di prove di acquisto e mediante un contributo di spesa, un diverso prodotto o servizio a prezzo scontato. Il contributo richiesto non deve essere superiore al 75 per cento del costo del prodotto o servizio, sostenuto dalla ditta promotrice, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il premio consiste nello sconto di prezzo rappresentato dalla differenza tra il valore normale del bene offerto e il contributo richiesto.

 

 

4. Premi.

1. I premi messi in palio consistono in beni, servizi, sconti di prezzo e documenti di legittimazione di cui all'articolo 2002 del codice civile, suscettibili di valutazione economica, assoggettati all'imposta sul valore aggiunto o alla relativa imposta sostitutiva, escluso il denaro, i titoli dei prestiti pubblici e privati, i titoli azionari, le quote di capitale societario e dei fondi comuni di investimento e le polizze di assicurazione sulla vita. I premi, inoltre, sono costituiti anche da giocate del lotto o da biglietti delle lotterie nazionali.

2. I soggetti promotori di manifestazioni i cui premi sono costituiti da giocate del lotto effettuano le giocate stesse presso le ricevitorie del lotto e consegnano direttamente le bollette ai promissari. I soggetti stessi possono, altresì, offrire in premio il rimborso, totale o parziale, delle giocate del lotto già effettuate e non risultate vincenti.

3. Se i premi sono costituiti da biglietti delle lotterie nazionali gestite dallo Stato, i soggetti promotori offrono i biglietti interi ai promissari, non essendo consentito di frazionare il prezzo dei biglietti stessi. L'assegnazione dei biglietti interi può essere effettuata anche mediante estrazione a sorte o con altri sistemi analoghi.

 

 

5. Soggetti promotori delle manifestazioni a premio.

1. I concorsi e le operazioni a premio sono effettuati soltanto da imprese produttrici o commerciali fornitrici o distributrici dei beni o dei servizi promozionati e dalle organizzazioni rappresentative dell'associazionismo economico tra imprese costituite sotto forma di consorzi e di società anche cooperative.

2. I concorsi e le operazioni a premio sono effettuati anche da imprese non residenti nel territorio nazionale, per il tramite di un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato con le modalità e gli effetti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. I soggetti promotori possono delegare agenzie di promozione od operatori professionali a rappresentarli in tutti gli adempimenti relativi alle manifestazioni, compresa la domiciliazione e la conservazione di tutta la documentazione nel territorio dello Stato, nonché a prestare la cauzione di cui all'articolo 7.

4. In caso di manifestazione effettuata da due o più soggetti, gli stessi sono responsabili in solido per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari e per il pagamento delle sanzioni dovute. La responsabilità solidale non si estende ai rivenditori dei prodotti o dei servizi promozionati che non hanno concorso all'organizzazione della manifestazione.

 

 

6. Esclusioni.

1. Non si considerano concorsi e operazioni a premio:

a) i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in àmbito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività;

b) le manifestazioni nelle quali è prevista l'assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, sempreché l'iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese; per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza (2);

c) le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promozionare quest'ultimo, o da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere;

d) le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore, sempreché la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall'entità delle vendite alle quali le offerte stesse sono collegate;

e) le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti od istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche.

 

(2) Lettera così modificata dal comma 9 dell'art. 7, L. 3 maggio 2004, n. 112.

 

 

7. Cauzione.

1. Al fine di garantire l'effettiva corresponsione dei premi promessi, i soggetti che intendono svolgere una manifestazione a premio prestano cauzione in misura pari:

a) in caso di concorsi, al valore complessivo dei premi promessi determinato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o della relativa imposta sostitutiva o sulla base del prezzo dei biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate del lotto;

b) in caso di operazioni, al 20 per cento del valore complessivo dei premi di cui alla lettera a); la cauzione non è dovuta qualora il premio sia corrisposto all'atto dell'acquisto del prodotto o del servizio promozionato.

2. Nei casi in cui non sia possibile stabilire sin dall'origine il valore complessivo dei premi da assegnare, lo stesso è determinato in via presuntiva sulla base dei risultati di analoghe manifestazioni effettuate in precedenza e della stima delle vendite attese dei beni o dei servizi promozionati e delle adesioni dei promissari calcolate in base a criteri statistici. La cauzione prestata va adeguata qualora, in base all'andamento della manifestazione, l'importo originario si riveli non sufficiente a garantire la corresponsione dei premi.

3. La cauzione è prestata a favore del Ministero delle attività produttive ed ha scadenza non inferiore ad un anno dalla conclusione della manifestazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la tesoreria provinciale ovvero mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore. Se entro il detto termine di scadenza non è richiesto dal Ministero delle attività produttive l'incameramento della cauzione, la stessa si intende svincolata. Per i concorsi a premio la cauzione si intende svincolata, anche prima del termine di scadenza, trascorsi centottanta giorni dalla data di trasmissione al Ministero delle attività produttive del processo verbale di chiusura della manifestazione, di cui all'articolo 9.

4. Il Ministero delle attività produttive dispone l'incameramento della cauzione qualora:

a) in caso di concorsi, dal verbale redatto dal notaio o dal funzionario di cui all'articolo 9, risultino commesse violazioni relative alla consegna dei premi;

b) in caso di operazioni, accerti, d'ufficio o a seguito di denuncia presentata dai partecipanti, la mancata corresponsione dei premi promessi.

 

 

8. Manifestazioni vietate.

1. Non è consentito lo svolgimento di manifestazioni a premio, quando:

a) il congegno dei concorsi e delle operazioni a premio non garantisce la pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, in quanto consente al soggetto promotore o a terzi di influenzare l'individuazione dei vincitori oppure rende illusoria la partecipazione alla manifestazione stessa;

b) vi è elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali, in quanto il prezzo richiesto è superiore al valore commerciale del bene il cui acquisto costituisce il presupposto per la partecipazione alla manifestazione a premio;

c) vi è turbamento della concorrenza e del mercato in relazione ai princìpi comunitari;

d) vi è lo scopo di favorire la conoscenza o la vendita di prodotti per i quali sono previsti, da disposizioni legislative, divieti alla pubblicità o altre forme di comunicazione commerciale. Per i beni e servizi la cui pubblicità è vincolata, da disposizioni legislative, ad autorizzazioni o comunicazioni preventive, le manifestazioni a premio sono svolte solo dopo aver ottenuto il provvedimento di autorizzazione ovvero sono state effettuate le comunicazioni preventive;

e) vi sono violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, tranne quelle di cui all'articolo 10, comma 1.

2. In caso di svolgimento di manifestazioni a premio vietate ai sensi del comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 124, comma 1, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come sostituito dall'articolo 19, comma 5, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 124, commi 2 e 3, del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938.

 

 

9. Individuazione dei vincitori dei concorsi a premio.

1. Nei concorsi a premio ogni fase dell'assegnazione dei premi è effettuata, con relativo onere a carico dei soggetti promotori, alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, o di un suo delegato; se il congegno utilizzato per l'assegnazione dei premi richiede particolari conoscenze tecniche, il notaio o il pubblico ufficiale è affiancato da un esperto che rende apposita perizia.

2. In caso di inserimento di tagliandi o altri elementi vincenti tra quelli non vincenti, i soggetti promotori rendono una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestando che la detta operazione è effettuata in conformità a quanto previsto nel regolamento del concorso.

3. Il notaio o il funzionario verifica la prestazione della cauzione e attesta l'autenticità delle firme apposte sulle dichiarazioni dei soggetti delegati a rappresentare le ditte promotrici, relative all'effettiva consegna dei premi ai vincitori e alla eventuale devoluzione degli stessi alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

4. Il notaio o il responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica redige processo verbale delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3; detto processo verbale, compilato secondo lo schema tipo predisposto dal Ministero delle attività produttive, è trasmesso allo stesso Ministero.

 

 

10. Adempimenti dei promotori.

1. I soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, prima dell'inizio, al Ministero delle attività produttive mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, fornendo altresì il regolamento del concorso nonché la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Se il concorso è effettuato da due o più soggetti, la comunicazione è presentata da uno solo di essi o da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 3.

2. Eventuali modifiche al regolamento dei concorsi sono notificate al Ministero delle attività produttive con le stesse modalità della comunicazione del regolamento medesimo. È vietato pubblicizzare e svolgere concorsi a premio in difformità dal regolamento, e sue eventuali modifiche, depositato presso il Ministero delle attività produttive.

3. I soggetti che intendono svolgere una operazione a premio redigono un apposito regolamento, autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale della ditta promotrice, che è conservato presso la sede di quest'ultima per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. Le stesse modalità sono osservate in caso di eventuali modifiche al regolamento.

4. In caso di concorsi e operazioni a premio, la promessa resa nota al pubblico può essere modificata se le modifiche non ledono i diritti acquisiti dai promissari e sono portate a conoscenza degli interessati con le stesse modalità della promessa originaria o in forme equivalenti.

5. Nei concorsi a premio, i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, sono devoluti a organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

 

 

 

11. Regolamento delle manifestazioni a premio e materiale pubblicitario.

1. Il regolamento delle operazioni e dei concorsi a premio è messo a disposizione del consumatore per una corretta informazione. Esso contiene l'indicazione del soggetto o dei soggetti promotori, della durata, dell'àmbito territoriale, delle modalità di svolgimento della manifestazione, della natura e del valore indicativo dei singoli premi messi in palio, del termine della consegna degli stessi, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 5, alle quali devolvere i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati.

2. Il materiale promozionale o informativo della manifestazione, se non contiene o non è accompagnato dal regolamento della manifestazione, riporta almeno le condizioni di partecipazione, la durata della manifestazione nonché, per i concorsi a premio, il valore complessivo dei premi messi in palio.

3. Sono consentiti messaggi pubblicitari che, in relazione alle diverse caratteristiche dei mezzi audiovisivi e degli spazi utilizzati, non contengono tutte le indicazioni richieste, fatto salvo l'obbligo di rinvio specifico al regolamento, con indicazione delle modalità di acquisizione o di consultazione dello stesso da parte dei promissari.

 

 

12. Controllo delle manifestazioni a premio.

1. Il Ministero delle attività produttive esercita l'attività di controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio. Tale attività è svolta d'ufficio a campione, ovvero su segnalazione di soggetti interessati.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di sanzioni dall'articolo 124 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e modificato dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, se vengono segnalate o individuate manifestazioni in corso che si presumono in sede istruttoria vietate ai sensi dell'articolo 8, il Ministero delle attività produttive assegna al soggetto promotore quindici giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni. Entro sessanta giorni dalla predetta richiesta il Ministero, se ravvisa la sussistenza di una o più violazioni, adotta, con decreto motivato, un provvedimento di immediata cessazione della manifestazione.

 

 

TITOLO II

Manifestazioni di sorte locali

 

13. Àmbito applicativo.

1. È vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche. Ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali, sono, tuttavia, consentite:

a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;

b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purché svolte nell'àmbito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);

c) le tombole effettuate in àmbito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.

2. Ai fini della disposizione di cui alla lettera a) del comma 1:

a) per lotterie s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;

b) per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di lire 25.000.000, pari ad euro 12.911,42;

c) per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69.

3. È vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi. I premi delle manifestazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 2, consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

 

 

14. Adempimenti dei promotori e controlli.

1. I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni ne danno comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del comune in cui è effettuata l'estrazione. Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione sono comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli.

2. Alla comunicazione di cui al comma 1, va allegata la seguente documentazione:

a) per le lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;

b) per le tombole:

1) il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella;

2) la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore.

3. Per le pesche o banchi di beneficenza l'ente organizzatore indica nella comunicazione di cui al comma 1 il numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo.

4. Il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza:

a) delle condizioni previste dal presente regolamento;

b) della necessità di ricorrere allo svolgimento della manifestazione per far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore, diverso dai partiti e movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2.

5. I comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e sono l'autorità competente a ricevere il rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni. Alle manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato dall'articolo 19, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle è indicata nella fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore.

7. L'estrazione della lotteria e della tombola è pubblica; le modalità della stessa sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione. Nell'avviso sono indicati gli estremi della comunicazione fatta ai predetti organi, il programma della lotteria e della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita.

8. Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell'ente organizzatore provvede prima dell'estrazione a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si dà atto al pubblico prima dell'estrazione. L'estrazione è effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto ed un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.

9. Per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell'ente promotore controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto e un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.

10. Per le tombole, entro trenta giorni dall'estrazione, l'ente organizzatore presenta all'incaricato del sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato, verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l'immediato svincolo della cauzione. Il comune dispone l'incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine di cui al presente comma.

11. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui ai commi 4 e 5, si applicano con riferimento alle manifestazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).

 

 

TITOLO III

Disposizioni finali e transitorie

 

15. Adeguamento delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche del Ministero delle attività produttive.

1. Per l'esercizio delle funzioni attribuite dal presente regolamento al Ministero delle attività produttive, le dotazioni organiche dello stesso sono adeguate in sede di rideterminazione periodica ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, a valere sulle risorse finanziarie utilizzate dall'Agenzia delle entrate per l'esercizio delle funzioni trasferite. Alla copertura delle vacanze derivanti da tale aumento di dotazione organica si provvede prioritariamente attraverso mobilità volontaria del personale che svolge presso l'Agenzia delle entrate le funzioni oggetto di trasferimento.

2. Fino alla completa attuazione del comma 1, la Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato del Ministero delle attività produttive, si avvale di un contingente fino a quaranta unità di personale in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, da individuare, con precedenza assoluta, tra quello già utilizzato dall'Agenzia delle entrate per l'esercizio della funzione trasferita.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 1 ed anche in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero delle attività produttive può concludere accordi con l'Unioncamere per stabilire un rapporto di collaborazione con le Camere di commercio.

 

 

16. Abrogazioni.

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

a) l'articolo 39 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 122; gli articoli 40, 42, 43, 44, 46, 50, primo comma, 51, 54, 56, primo comma, 57, 58, 59 e 61 del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938; l'articolo 42-bis del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938, introdotto dalla legge 15 luglio 1950, n. 585; gli articoli 53, 55, 60 e 62 del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938;

b) l'articolo 7, commi 1 e 4, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384;

c) l'articolo 15 della legge 2 agosto 1982, n. 528;

d) l'articolo 8 della legge 26 marzo 1990, n. 62;

e) gli articoli da 78 a 145 del regolamento dei servizi del lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077;

f) ogni altra disposizione incompatibile con quelle recate dal presente regolamento.

2. I riferimenti alle disposizioni indicate nel comma 1, contenuti in ogni altro atto normativo, si intendono fatti agli articoli da 1 a 14 del presente regolamento.

 

 

17. Regime transitorio.

1. Le disposizioni del presente regolamento, non si applicano ai concorsi e alle operazioni a premio, nonché alle manifestazioni di sorte locali la cui domanda di autorizzazione è presentata entro la data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

 

18. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento, escluse le disposizioni di cui all'articolo 15, entra in vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


 

Del.Aut.gar.com. 13 marzo 2002, n. 78/02/CONS.
Norme di attuazione dell'art. 28 del D.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77 «Fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata» (Deliberazione n. 78/02/CONS)

 

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 maggio 2002, n. 103.

Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 28, D.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77.

 

 

 

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

 

Nella sua riunione del consiglio del 13 marzo 2002;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 febbraio 1994, n. 43, recante princìpi sull'erogazione dei servizi pubblici;

Visto il D.M. 13 luglio 1995, n. 385 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni recante norme sulle modalità di espletamento dei servizi audiotex e videotex;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, recante la determinazione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;

Visto il D.M. 6 novembre 1995 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni recante determinazione delle tariffe di accesso e di trasporto per il servizio audiotex pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 novembre 1995, n. 278;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, concernente «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto il provvedimento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 28 febbraio 1996, recante disposizioni e criteri generali per la applicazione del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 87;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni» ed in particolare l'art. 1, commi 25, 26 e 27, del decreto-legge nonché l'art. 1, comma 5, della legge di conversione che recita «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558, e delle successive reiterazioni compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 544, concernenti i servizi audiotex e videotex» e compreso il decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 87, recante disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni e le definizioni in esso previste, in particolare le definizioni di cui all'art. 1, lettera m), ed allegato A, parte I;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica, nonché le modificazioni ed integrazioni introdotte dall'art. 21 del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 167;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 26 maggio 1998 recante disposizioni sui servizi audiotex pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 giugno 1998, n. 136;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77 «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni», in particolare l'art. 28, che prevede l'adozione da parte dell'Autorità di misure riguardanti l'accesso degli utenti, tramite le reti telefoniche pubbliche fisse, ai servizi di selezione numerica multifrequenza, fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata, nonché la possibile definizione del livello base della fatturazione dettagliata, e l'art. 25;

Viste le delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 1/CIR/99 e n. 6/CIR/00 relative al piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e relativa disciplina attuativa;

Vista la Del.Aut.gar.com. n. 417/01/CONS relativa alle linee guida in merito alle comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico ed all'introduzione dell'euro;

Considerato che il blocco selettivo di chiamata, nelle modalità permanente o controllata dall'utente (tramite una «parola chiave») altrimenti denominato «codice P.I.N. - Personal Identification Number», non è, al momento, offerto da tutti gli operatori che forniscono accesso diretto a reti telefoniche pubbliche fisse;

Ritenuto che, al fine di garantire che tutti gli utenti tramite le reti telefoniche pubbliche fisse abbiano accesso, a richiesta, al blocco selettivo di chiamata, tutti gli operatori che forniscono accesso diretto dovranno prevedere nella loro offerta commerciale, per tale servizio, almeno l'opzione che consenta di bloccare, nella modalità controllata dall'utente, un insieme minimo di tipi di chiamate e di numerazioni che permetta di tutelare l'utenza riguardo all'accesso a servizi e contenuti, in particolare quelli a sovrapprezzo;

Ritenuto che gli operatori che forniscono servizi a valore aggiunto attraverso le numerazioni per servizi interni di rete, escluse quelle per servizi cui l'abbonato ha aderito mediante la sottoscrizione di un contratto, debbano inserire nel blocco selettivo di chiamata di cui al presente provvedimento i codici cui corrispondono prezzi superiori o uguali ai costi della prima fascia dei servizi di tariffa premio (attualmente la fascia di prezzo più bassa, corrispondente alla quarta cifra del numero pari a zero, è, I.V.A. esclusa, di 0,06559 euro come costo fisso alla risposta e di 0,22931 euro per ciascun minuto di conversazione), per motivi di uniformità con quanto già previsto per tali servizi, o il cui costo complessivo sia superiore o uguale ad una determinata soglia;

Ritenuto di fissare, inizialmente, tale soglia al valore di 1 euro, I.V.A. esclusa, tenuto conto che vengono già offerti alcuni servizi non geografici con prezzo a forfait di 1 euro e che tale soglia corrisponde ad una chiamata media di circa 4 minuti ad un numero della prima fascia dei servizi di tariffa premio;

Considerato che, qualora un abbonato abbia stipulato contratti di «carrier selection» o «carrier preselection» con operatori che forniscono quindi accesso indiretto alle reti telefoniche pubbliche fisse, è possibile per utilizzatori della linea d'abbonato, aggirare, in particolare per le chiamate internazionali, l'eventuale blocco selettivo di chiamata stipulato ed attivato dall'abbonato con l'operatore di accesso diretto, attraverso la selezione dei codici di «easy access» o di «equal access»;

Ritenuto che, al fine di consentire all'utente l'esercizio del diritto di scelta e di autotutela, gli organismi di telecomunicazioni debbono informare periodicamente gli abbonati, con chiarezza e trasparenza circa la disponibilità o meno del blocco selettivo di chiamata, le relative opzioni offerte e le modalità operative e che tali modalità, in particolare, per l'adesione, il recesso e la variazione delle opzioni, debbono essere accessibili e praticabili, attraverso procedure semplici, chiare e simmetriche;

Considerato che tali misure, riguardanti la fornitura del blocco selettivo di chiamata e della relativa informazione, debbono essere ritenute obblighi di licenza per gli organismi di telecomunicazioni che ne sono titolari;

Considerato che ciascun operatore che fornisce accesso diretto o indiretto alle reti telefoniche pubbliche fisse è responsabile della propria offerta del blocco selettivo di chiamata e che, per soddisfare le diverse esigenze dell'utenza, dovrebbe offrire, in libera concorrenza, ulteriori opzioni del blocco selettivo di chiamata, sia in modalità permanente che in modalità controllata dall'utente, in particolare per le chiamate verso numerazioni geografiche attestate su distretti differenti da quello di origine della chiamata e per quelle verso servizi di comunicazione mobile e personale;

Considerato che l'art. 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, prevede che l'Autorità può definire il livello di base della fattura dettagliata;

Considerato, ai fini dell'attuazione dell'art. 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, in relazione alla fatturazione dettagliata;

Ritenuto che, fatte salve le limitazioni di cui al decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni, si deve intendere che il diritto dell'abbonato di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura include tutti gli elementi che la compongono e che, quindi, il dettaglio deve riguardare ciascuna comunicazione, comprese, tra l'altro, ciascuna conversazione telefonica, ciascuna chiamata verso reti dati o ciascuna chiamata verso numerazioni non geografiche;

Considerato, altresì, che i moderni sistemi di tariffazione prevedono l'indicazione, nel dettaglio della fattura, del costo della singola chiamata nonché dell'eventuale sconto o tipo di tariffa;

Ritenuto che gli elementi suddetti debbono comporre il livello base della fatturazione dettagliata che l'Autorità può definire ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;

Ritenuto che la fruibilità del blocco selettivo di chiamata dipende anche dall'evoluzione del piano nazionale di numerazione e delle offerte commerciali di servizi di telecomunicazioni e che, quindi, è opportuno prevedere una modalità di aggiornamento dell'insieme minimo di tipi di chiamate e di numerazioni o di opzioni, che gli operatori di accesso diretto inseriscono nel blocco selettivo di chiamata, adattabile a tale continua evoluzione anche in funzione delle esigenze dei consumatori e delle loro associazioni, sentito il parere del Consiglio nazionale degli utenti di cui all'art. 1, comma 28, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Considerato che la Del.Aut.gar.com. 6/00/CIR ha previsto numerazioni diverse per la fornitura di servizi di tariffa premio, soggetti a fasce tariffarie predeterminate, modificabili dall'Autorità, corrispondenti alla quarta cifra del numero e per la fornitura di servizi non geografici a tariffazione specifica, per i quali l'operatore assegnatario della numerazione può definire, previa comunicazione ed approvazione da parte dell'Autorità, tariffe specifiche e che per entrambi i tipi di numerazioni il presente provvedimento prescrive l'obbligo della fornitura del blocco selettivo di chiamata, a richiesta, attivabile o disattivabile dall'utente mediante «parola chiave»;

Considerato che sulle numerazioni di cui al precedente punto o su altre non geografiche o per servizi interni di rete vengono offerti anche servizi rientranti nella definizione dei servizi audiotex;

Ritenuto, pertanto, che le disposizioni vigenti in materia di servizi audiotex e videotex debbono considerarsi applicabili, anche per motivi di uniformità, a prescindere dalle numerazioni utilizzate, fatte salve le diverse modalità di determinazione del prezzo e di disciplina previste dalla Del.Aut.gar.com. 6/00/CIR;

Considerato che, in caso di violazione delle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione del presidente;

 

Delibera:

 

1. Definizioni.

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per «blocco selettivo di chiamata» il servizio che consente all'abbonato che ne abbia fatto domanda al fornitore del servizio telefonico di bloccare determinati tipi di chiamate in uscita o determinati tipi di numeri.

 

 

2. Blocco selettivo di chiamata per gli operatori di accesso diretto.

1. Gli organismi di telecomunicazioni che forniscono servizi telefonici pubblici mediante accesso diretto alle reti telefoniche pubbliche fisse offrono agli abbonati, a richiesta, almeno l'opzione del blocco selettivo di chiamata che consente, nella modalità controllata dall'utente, di bloccare i tipi di chiamate e di numerazioni riportati nell'allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante.

2. Gli organismi di telecomunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo informano gli abbonati, in forma scritta, chiara e comprensibile, riguardo alla disponibilità della prestazione del blocco selettivo di chiamata, inclusa l'opzione di cui al comma 1 del presente articolo, nonché i contenuti di dettaglio e le modalità per aderire alla propria offerta ed attivarla. L'adesione alla fornitura del blocco selettivo di chiamata, il recesso e le variazioni contrattuali per includere, escludere o variare una o più opzioni sono rese accessibili e praticabili per l'utenza, attraverso procedure semplici, chiare e simmetriche.

3. L'informazione di cui al comma 2 del presente articolo è fornita:

a) ai nuovi abbonati al momento della stipula dei contratti;

b) ai vecchi abbonati, mediante un comunicato inserito nel primo invio utile della documentazione di fatturazione, da ripetersi, successivamente, con cadenza almeno annuale.

 

 

3. Blocco selettivo di chiamata per gli operatori di accesso indiretto.

1. Gli organismi di telecomunicazioni che forniscono il servizio telefonico con accesso indiretto alle reti telefoniche pubbliche fisse in modalità «easy access» (carrier selection) o «equal access» (carrier pre-selection) informano gli abbonati, in forma scritta, chiara e comprensibile, riguardo alla disponibilità della prestazione del blocco selettivo di chiamata nonché, in tal caso, ai contenuti di dettaglio e alle modalità per aderire alla propria offerta e attivarla. L'adesione alla fornitura del blocco selettivo di chiamata, il recesso e le variazioni contrattuali per includere, escludere o variare una o più opzioni sono rese accessibili e praticabili per l'utenza, attraverso procedure semplici, chiare e simmetriche.

2. Le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono fornite:

a) ai nuovi abbonati al momento della stipula dei contratti;

b) ai vecchi abbonati, mediante un comunicato inserito nel primo invio utile della documentazione di fatturazione o, comunque, mediante un comunicato separato da inviare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente delibera, da ripetersi, successivamente, con cadenza almeno annuale.

 

 

4. Obblighi di diffusione delle informazioni.

1. Gli organismi di telecomunicazioni di cui agli articoli 2 e 3 diffondono informazioni adeguate ed aggiornate rivolte ai consumatori circa la disponibilità del blocco selettivo di chiamata per i servizi accessibili o offerti tramite le numerazioni di cui ai punti da 1) a 8) dell'allegato.

 

 

5. Livello base della fatturazione dettagliata.

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, gli abbonati hanno diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura. In ogni caso, nella documentazione fornita all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre del numero chiamato.

2. Fatte salve le disposizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le fatture dettagliate, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, contengono dati particolareggiati tali da consentire la verifica e il controllo dei costi inerenti all'uso della rete telefonica pubblica fissa e dei servizi telefonici pubblici fissi. Le chiamate che sono gratuite per l'abbonato, comprese quelle ai numeri di emergenza, non sono indicate nella fattura dettagliata dell'abbonato. Nella sua versione di base, la fattura dettagliata è fornita senza costi supplementari per l'abbonato.

3. Gli elementi che compongono il livello base della fatturazione dettagliata, di cui al comma 2, sono la data e l'ora di inizio della comunicazione, il numero selezionato, il tipo, la località, la durata, il costo di ciascuna comunicazione, lo sconto o il tipo di tariffa.

 

 

6. Disposizioni finali.

1. L'Autorità si riserva di rivedere l'elenco allegato alla presente delibera tenendo conto, in particolare, dell'evoluzione del piano nazionale di numerazione e di quella del mercato dei servizi di telecomunicazioni. Tale revisione è effettuata previa consultazione delle parti interessate e delle organizzazioni che difendono gli interessi degli utenti e dei consumatori, sentito il parere del Consiglio nazionale degli utenti di cui all'art. 1, comma 28, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. In caso di fornitura di servizi audiotex o videotex di cui al D.M. 13 luglio 1995, n. 385 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni si applicano le disposizioni vigenti in materia indipendentemente dalle numerazioni attraverso cui vengono offerti tali servizi.

3. Gli organismi di telecomunicazioni si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. In caso di violazione delle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

 

 

 

 

Allegato

alla Del.Aut.gar.com. n. 78/02/CONS

(art. 2, comma 1; art. 4, comma 1; art. 6, comma 1)

 

 

Tipi di chiamate e di numerazioni da includere nel blocco selettivo di chiamata - modalità controllata dall'utente

1) Chiamate verso numerazioni internazionali (quelle per le quali viene premesso il codice di accesso internazionale «00»);

2) Chiamate verso servizi di tariffa premio (144, 166);

3) Chiamate verso servizi non geografici a tariffazione specifica (892, 899);

4) Chiamate verso servizi di numero personale (178);

5) Chiamate verso servizi interattivi in fonia (163, 164);

6) Chiamate verso servizi di addebito ripartito (840, 841, 847, 848);

7) Chiamate verso servizi Internet a tariffazione specifica (709);

8) Chiamate verso servizi interni di rete (prima cifra 4 o 1) - esclusi quelli cui l'abbonato ha aderito mediante la sottoscrizione di un contratto - il cui prezzo minutario è superiore o uguale a 0,22931 euro al minuto (I.V.A. esclusa) ed il cui prezzo alla risposta è superiore o uguale a 0,06559 euro (I.V.A. esclusa) od il cui prezzo complessivo, a forfait o per una chiamata di durata fino a quattro minuti, è superiore o uguale a 1 euro (I.V.A. esclusa);

9) Chiamate verso servizi da operatore che consentono di effettuare uno o più dei tipi di chiamate, di cui ai punti da 1) a 8) suddetti, tramite operatore.

 


 

L. 8 aprile 2002, n. 59.
Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 aprile 2002, n. 86.

 

 

 

 

1. 1. Gli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione dati e accesso ad Internet (Internet service provider) ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, nonché ai sensi della Del.Aut.gar.com. n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000, e delle successive delibere, hanno diritto di fruire delle condizioni economiche applicate agli organismi di telecomunicazioni titolari di licenza individuale sulla base dell'offerta di interconnessione di riferimento pubblicata da un organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato (SPM), secondo criteri definiti dalla medesima Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta ad aggiornare l'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet per gli effetti di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 (2).

2. Gli accordi di interconnessione tra i fornitori di servizi Internet e un organismo avente significativo potere di mercato sono stipulati in conformità alla normativa vigente e alle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per ogni tipo di tariffa applicata dagli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione dati e accesso ad Internet.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Del.Aut.gar.com. 26 giugno 2002, n. 9/02/CIR, e la Del.Aut.gar.com. 10 luglio 2002, n. 219/02/CONS.

 

 


Del.Aut.gar.com. 26 giugno 2002, n. 9/02/CIR.
Norme di attuazione dell'art. 1, comma 1, della L. 8 aprile 2002, n. 59: Criteri di applicazione agli Internet service provider delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento (Deliberazione n. 9/02/CIR)

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 luglio 2002, n. 167.

 

 

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

 

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 26 giugno 2002;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni»;

Vista la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso);

Vista la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);

Vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);

Vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);

Vista la legge 8 aprile 2002, n. 59, «Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, riguardante il recepimento della direttiva 90/388/CE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, con il quale è stato emanato il regolamento riguardante le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;

Visto il D.M. 25 novembre 1997, del Ministro delle comunicazioni «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997, e successive modificazioni;

Visto il D.M. 5 febbraio 1998, del Ministro delle comunicazioni «Determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1998 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il D.M. 23 aprile 1998, del Ministro delle comunicazioni «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998;

Vista la Del.Aut.gar.com. n. 197/99 adottata dal Consiglio dell'Autorità nella riunione del 7 settembre 1999, «Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato»;

Vista la Del.Aut.gar.com. 19 luglio 2000, [n. 467/00/CONS], «Disposizioni in materia di autorizzazioni generali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000;

Vista la Del.Aut.gar.com. 7 dicembre 1999, [n. 4/CIR/99], «Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (Service provider portability)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1999;

Vista la Del.Aut.gar.com. 8 giugno 2000, [n. 6/00/CIR], «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2000;

Vista la Del.Aut.gar.com. 30 maggio 2001, [n. 236/01/CONS], «Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2001, e successive modificazioni;

Sentita in audizione la società Telecom Italia;

Sentite in audizione le Associazioni degli internet service providerIIP ed Assoprovider;

Sentite in audizione, a seguito della nota del 21 maggio 2002, le società Albacom S.p.a., Atlanet S.p.a., Edisontel S.p.a., Fastweb S.p.a., Planetwork S.p.a. e Wind Telecomunicazioni S.p.a.;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato che la legge 8 aprile 2002, n. 59, «Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet», all'art. 1, comma 1, dispone che: «Gli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione dati e accesso ad Internet (Internet service provider) ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, nonché ai sensi della Del.Aut.gar.com. 19 luglio 2000, [n. 467/00/CONS], pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000, e delle successive delibere, hanno diritto di fruire delle condizioni economiche applicate agli organismi di telecomunicazioni titolari di licenza individuale sulla base dell'offerta di interconnessione di riferimento pubblicata da un organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato (SPM), secondo criteri definiti dalla medesima Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta ad aggiornare l'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet per gli effetti di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.» Tale disposizione, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della citata legge, si applica «per ogni tipo di tariffa applicata dagli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione dati e accesso ad Internet» e «per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

Considerato che in attuazione di quanto stabilito dalla citata legge, il 18 aprile 2002 la Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità ha avviato un procedimento volto ad individuare i criteri di applicazione agli Internet service provider (ISP) delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento pubblicata dagli organismi di telecomunicazioni notificati quali aventi significativo potere di mercato, allo stato la società Telecom Italia. I criteri individuati saranno applicati anche alle condizioni economiche praticate dagli organismi di telecomunicazioni riconosciuti dall'Autorità quali aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet, al termine del procedimento avviato in attuazione di quanto stabilito dalla seconda parte del comma l, art. l della legge n. 59 del 2002;

Considerato il nuovo quadro regolamentare di riferimento in materia di comunicazioni elettroniche composto dalle direttive comunitarie approvate il 7 marzo 2002 dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che dovranno essere recepite da parte degli Stati membri entro il 24 luglio 2003;

Considerato che, alla luce della finalità delle attività svolte dagli Internet service provider, questi ultimi, qualora interconnessi, possono richiedere agli organismi di telecomunicazione servizi di originazione del traffico ed offrire servizi di terminazione sulle proprie reti;

Considerato che l'operatore notificato negozia con gli Internet service provider accordi di interconnessione inversa nel rispetto del principio di non discriminazione, ossia applicando condizioni analoghe, in circostanze similari, agli organismi che si interconnettono e forniscono servizi simili;

Considerato che, per poter utilizzare i servizi di raccolta del traffico in decade 7, i soggetti interconnessi alla rete dell'operatore di accesso devono disporre delle numerazioni necessarie ad individuare il punto di consegna delle chiamate;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla definizione delle modalità di richiesta ed attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi Internet e per l'instradamento del relativo traffico per gli operatori autorizzati, che intendano utilizzare i servizi di raccolta del traffico Internet;

Considerato che i codici identificativi degli operatori utili all'instradamento attualmente del traffico sono espressi con tre cifre decimali;

Ritenuto opportuno rinviare il necessario approfondimento in merito all'eventualità di ampliare la capacità di tali risorse, in forza del numero degli Internet service provider che ne potrebbero fare richiesta;

Ritenuto opportuno definire una procedura semplificata per l'attribuzione dei suddetti diritti d'uso, con la previsione di condizioni nella misura strettamente necessaria, in linea con la legge n. 59 del 2002;

Ritenuto che le attività istruttorie per l'attribuzione dei diritti d'uso dei numeri debbano essere svolte nei tempi previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di applicare a titolo di rimborso dei costi amministrativi sostenuti per l'istruttoria i contributi previsti all'art. 1 del D.M. 5 febbraio 1998 del Ministro delle comunicazioni;

Ritenuto che i diritti d'uso per le numerazioni per i servizi Internet debbano avere una validità non superiore alla durata dell'autorizzazione generale in base alla quale l'operatore stesso offre i propri servizi al pubblico, fatto salvo quanto previsto dalla legge 8 aprile 2002, n. 59;

Considerato che i contributi annui per l'attribuzione di numerazione sono definiti dall'art. 6 del D.M. 5 febbraio 1998 del Ministro delle comunicazioni;

Considerato che gli Internet service provider, ai sensi della legge n. 59 del 2002, hanno diritto a fruire delle condizioni economiche del servizio di fatturazione e rischio insolvenza per l'accesso ai propri servizi da parte di abbonati dell'operatore notificato, incluso nell'offerta di riferimento;

Considerato che gli Internet service provider ritengono funzionale alla propria attività l'utilizzo dell'offerta di circuiti parziali e considerato che tale punto è stato oggetto di diversa interpretazione da parte dell'operatore attualmente notificato;

Ritenuto, nelle more della revisione regolamentare dei servizi di linee affittate, di condividere le argomentazioni espresse dagli ISP in materia;

Considerata la necessità di prevedere precise disposizioni finalizzate alla tutela dell'integrità della rete pubblica ed alla trasparenza e responsabilità del rapporto verso il cliente finale, stante che con l'accesso diretto all'offerta di interconnessione, gli Internet service provider possono diventare titolari del rapporto contrattuale con il cliente finale per il traffico di accesso ad Internet;

Ritenuto opportuno richiedere agli Internet service provider le necessarie garanzie in termini di trasparenza e comunicazione nei confronti dei clienti finali relative alle condizioni di offerta del servizio di accesso ad Internet;

Ritenuto, alla luce della normativa vigente, che le numerazioni per i servizi internet, di cui all'art. 21 della Del.Aut.gar.com. n. 6/00/CIR, possono essere utilizzate esclusivamente per la fornitura di servizi di accesso ad Internet e che, pertanto, le relative offerte economiche al pubblico, ai fini della trasparenza dell'offerta e della tutela del consumatore, non possono comprendere nei costi del traffico telefonico la vendita di servizi a valore aggiunto o beni;

Ritenuto opportuno introdurre una disciplina per le condizioni di offerta dei servizi di accesso ad Internet, che definisca in maniera chiara le caratteristiche del servizio incluse quelle tecniche, i limiti ed i vantaggi e le potenzialità della connessione. In particolare, si ritiene opportuno prevedere che le condizioni di offerta comprendano come dato essenziale le principali caratteristiche dei servizi quali:

a) riferimento dell'operatore titolare della numerazione;

b) descrizione del contenuto dei servizi offerti e modalità di fruizione;

c) condizioni economiche applicate e modalità di fatturazione;

d) rapporto di concentrazione applicato nel dimensionamento dell'accesso (numero di utenti/numero di modem);

e) banda media nazionale ed internazionale riservata sulla rete dell'ISP per ciascun modem;

f) eventuali limitazioni o regole sull'uso del servizio;

g) livelli di servizio in termini di tempi di fornitura ed assistenza;

h) disponibilità del servizio.

Tali caratteristiche dovranno essere specificate dagli operatori in termini chiari ed in maniera diffusa ed inserite nelle carte dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

Considerato che nell'àmbito del procedimento gli Internet service provider hanno manifestato l'esigenza di disporre nell'àmbito dell'offerta di interconnessione di riferimento di un servizio di originazione del traffico di accesso ad Internet raccolto su interfacce di interconnessione, attualmente non previste;

Ritenuto opportuno esaminare l'introduzione di nuovi servizi nell'àmbito del procedimento di valutazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2002, stante la necessità di svolgere, tra l'altro, le opportune verifiche di orientamento al costo e non discriminazione ai sensi della normativa vigente;

Udita la relazione del commissario prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

 

1. Definizioni.

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) «Regolamento», il provvedimento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

b) «Autorità», l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

c) «operatore autorizzato», gli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione dati e accesso ad Internet (Internet service provider) ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, nonché ai sensi della Del.Aut.gar.com. 19 luglio 2000, n. 467/00/CONS pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000, e delle successive delibere;

d) «autorizzazione generale», un'autorizzazione che, indipendentemente dal fatto di essere regolata da una disciplina per categoria o da una normativa generale e di prevedere o meno una registrazione, è ottenuta su semplice denuncia di inizio attività ovvero mediante l'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso;

e) «operatore con significativo potere di mercato», organismo abilitato a fornire reti telefoniche pubbliche fisse e servizi di telefonia vocale avente notevole forza di mercato ai sensi dell'art. 1, comma l, lettera am), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, notificato come tale dall'Autorità alla Commissione europea;

f) «offerta di riferimento», offerta pubblicata dagli operatori con significativo potere di mercato ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 comprendente la descrizione delle offerte di interconnessione disaggregate per componenti, in funzione delle esigenze di mercato, nonché i termini e le relative condizioni;

g) «numerazioni per servizi Internet», numerazioni dedicate ad impieghi connessi ad Internet, quali i «servizi di accesso» ad Internet service provider, definite dall'art. 21 della Del.Aut.gar.com. n. 6/00/CIR e successive modificazioni.

2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. l del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

 

 

2. Condizioni generali.

1. Gli operatori autorizzati hanno il diritto e, se richiesto dagli organismi appartenenti alle categorie riportate nell'allegato B del regolamento, l'obbligo di negoziare con essi l'interconnessione, con l'obiettivo di offrire i servizi di telecomunicazioni oggetto dell'autorizzazione.

2. Gli accordi di interconnessione, di cui al precedente comma, sono stipulati nel rispetto della vigente normativa in materia, con particolare riferimento a quanto previsto nel regolamento e nel decreto ministeriale 23 aprile 1998, e secondo i criteri definiti nel presente provvedimento.

 

 

3. Condizioni di accesso all'offerta di riferimento.

1. Gli operatori autorizzati, al fine di fornire i servizi oggetto dell'autorizzazione, possono accedere all'offerta di riferimento, ivi inclusa l'offerta dei circuiti parziali e dei servizi di fatturazione e rischio insolvenza per l'accesso da parte di abbonati dell'operatore con significativo potere di mercato.

2. Gli operatori autorizzati, per usufruire dei servizi di interconnessione, richiedono i diritti d'uso per le risorse di numerazione per i servizi Internet e per l'instradamento del relativo traffico. Le modalità di attribuzione di detti diritti d'uso sono riportate al successivo art. 4.

 

 

4. Accesso alle numerazioni per servizi Internet.

1. La numerazione per servizi Internet, in conformità con il piano di numerazione nazionale è utilizzabile esclusivamente per l'accesso alla rete Internet. È fatto divieto di fornire prodotti e servizi per il tramite dell'addebito all'utente del traffico svolto indirizzato a dette numerazioni.

2. Il Ministero delle comunicazioni, sulla base delle norme del presente provvedimento, attribuisce agli operatori autorizzati, che ne facciano richiesta, i diritti d'uso delle numerazioni per servizi Internet e per l'instradamento del relativo traffico.

3. La richiesta dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi Internet e per l'instradamento del relativo traffico può essere presentata dai soggetti interessati anche in sede di domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione generale, ai sensi della Del.Aut.gar.com. n. 467/00/CONS.

4. I diritti d'uso di cui al presente articolo non possono essere attribuiti ai soggetti i cui amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell'impresa siano stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi o siano sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione.

5. L'operatore autorizzato, cui sono stati attribuiti i diritti d'uso di cui al presente articolo, è tenuto a:

a) negoziare l'interconnessione con gli organismi individuati nell'allegato B al regolamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del medesimo regolamento;

b) fornire, ove applicabile, le informazioni specifiche, previste dall'Autorità, in ordine agli accordi d'interconnessione, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del regolamento;

c) l'uso efficiente ed effettivo della capacità di numerazione assegnata;

d) versare i contributi annui per l'attribuzione di numerazione, diversi da quelli riguardanti la copertura delle spese relative alla fase istruttoria, di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998;

e) adottare e pubblicare, sulla base della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, la carta dei servizi, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del regolamento;

f) comunicare all'Autorità le caratteristiche tecniche relative all'offerta al pubblico di nuovi servizi o prestazioni al fine di consentire le verifiche necessarie alla definizione delle eventuali modifiche da apportare, obbligatoriamente e senza indugio, sempre a cura dell'organismo di telecomunicazioni, ai predetti servizi o prestazioni;

g) rispettare la normativa vigente in materia di portabilità del numero, ai sensi della Del.Aut.gar.com. n. 4/CIR/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. L'operatore autorizzato richiedente i diritti d'uso delle numerazioni per servizi Internet ed instradamento del relativo traffico è tenuto al pagamento dei contributi di istruttoria, in misura pari a quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998.

7. La domanda di diritti d'uso di numerazioni deve contenere:

a) dati relativi al soggetto richiedente: denominazione, identità giuridica e sede legale, nonché i dati relativi al rappresentante legale;

b) estremi della richiesta dell'autorizzazione generale;

c) specifiche numerazioni richieste;

d) designazione del servizio per il quale è utilizzata la numerazione richiesta, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura del servizio tra cui i distretti in cui sono attivate le numerazioni;

e) reti ed impianti da impiegare nell'espletamento dell'attività;

f) l'impegno a versare il contributo previsto nel caso di utilizzo di risorse scarse;

g) l'impegno a rispettare gli obblighi di cui al precedente comma 5.

8. La domanda di diritti d'uso di numerazioni deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) eventuali integrazioni o aggiornamenti alla documentazione presentata in sede di domanda di autorizzazione generale;

b) dichiarazione che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell'impresa non si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma 4;

c) ricevute dei versamenti di cui al precedente comma 6;

d) carta dei servizi di cui al precedente comma 5, lettera e).

9. Ogni variazione degli elementi di cui alla domanda ed alla relativa documentazione, che sia intervenuta successivamente all'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi Internet, deve essere comunicata, entro trenta giorni dall'avvenuta variazione, al Ministero delle comunicazioni.

10. Le richieste di risorse di numerazione sono soddisfatte in base alla data di presentazione della richiesta e, ove possibile e applicabile, in base alla preferenza espressa, in conformità con quanto previsto dal piano di numerazione vigente.

11. Il Ministero delle comunicazioni provvede a comunicare l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni entro il termine conforme alla normativa vigente. L'offerta di servizi basati sulle numerazioni oggetto della richiesta non può essere avviata prima della comunicazione della decisione in merito alla richiesta di diritti d'uso delle numerazioni per servizi Internet, da parte del Ministero delle comunicazioni.

12. I diritti d'uso per le numerazioni per i servizi Internet sono attribuiti per il periodo previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 8 aprile 2002, n. 59, e hanno validità comunque non superiore alla durata dell'autorizzazione generale in base alla quale l'operatore stesso offre i propri servizi al pubblico.

13. L'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi Internet comporta per l'operatore autorizzato il rispetto della normativa vigente in materia di numerazione e, in particolare, della Del.Aut.gar.com. n. 6/00/CIR e successive modificazioni, nonché l'obbligo di iscrizione nel «Registro degli operatori di comunicazione» (ROC) secondo le procedure vigenti.

 

5. Condizioni di offerta e regime di pubblicità.

1. Gli operatori, che propongono sul mercato servizi di accesso ad Internet in qualità di titolare della numerazione per servizi Internet, evidenziano nelle condizioni di offerta almeno i seguenti indicatori di qualità:

a) riferimento dell'operatore titolare della numerazione;

b) condizioni economiche applicate e modalità di fatturazione;

c) rapporto di concentrazione applicato nel dimensionamento dell'accesso (numero di utenti/numero di modem);

d) banda media nazionale ed internazionale riservata sulla rete dell'ISP per ciascun modem;

e) eventuali limitazioni o regole sull'uso del servizio;

f) livelli di servizio in termini di tempi di fornitura ed assistenza;

g) disponibilità del servizio.

2. Agli indicatori di qualità di cui al comma 1, inclusi i relativi valori, è data ampia diffusione al pubblico, anche mediante l'inserzione nelle home page Internet dei servizi.

3. La pubblicità delle offerte dei servizi basati su numerazioni per servizi Internet deve recare l'indicazione esplicita dei prezzo praticato per il traffico telefonico comprensivo della quota minutaria e delle eventuali quote a transazione.

 

6. Disposizioni finali.

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano per il periodo di cui all'art. 1, comma 4, della legge 8 aprile 2002, n. 59.

2. L'Autorità si riserva di rivedere le disposizioni del presente provvedimento alla luce dell'evoluzione del piano di numerazione e delle norme nazionali di recepimento delle direttive comunitarie di cui in premessa.

D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70.
Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2003, n. 87, S.O.

Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero delle attività produttive: Circ. 7 luglio 2003, n. 3561/C.

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 31 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2003;

Vista la notifica alla Commissione europea effettuata ai sensi della direttiva 98/34/CE, con nota n. 2003 DAR 0029/I del 24 gennaio 2003;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, delle attività produttive e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e per la funzione pubblica;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

1. Finalità.

1. Il presente decreto è diretto a promuovere la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione, fra i quali il commercio elettronico.

2. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto:

a) i rapporti fra contribuente e amministrazione finanziaria connessi con l'applicazione, anche tramite concessionari, delle disposizioni in materia di tributi nonché la regolamentazione degli aspetti tributari dei servizi della società dell'informazione ed in particolare del commercio elettronico;

b) le questioni relative al diritto alla riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e al decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, e successive modificazioni;

c) le intese restrittive della concorrenza;

d) le prestazioni di servizi della società dell'informazione effettuate da soggetti stabiliti in Paesi non appartenenti allo spazio economico europeo;

e) le attività, dei notai o di altre professioni, nella misura in cui implicano un nesso diretto e specifico con l'esercizio dei pubblici poteri;

f) la rappresentanza e la difesa processuali;

g) i giochi d'azzardo, ove ammessi, che implicano una posta pecuniaria, i giochi di fortuna, compresi il lotto, le lotterie, le scommesse i concorsi pronostici e gli altri giochi come definiti dalla normativa vigente, nonché quelli nei quali l'elemento aleatorio è prevalente.

3. Sono fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali sulla tutela della salute pubblica e dei consumatori, sul regime autorizzatorio in ordine alle prestazioni di servizi investigativi o di vigilanza privata, nonché in materia di ordine pubblico e di sicurezza, di prevenzione del riciclaggio del denaro, del traffico illecito di stupefacenti, di commercio, importazione ed esportazione di armi, munizioni ed esplosivi e dei materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.

 

 

2. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «servizi della società dell'informazione»: le attività economiche svolte in linea - on line -, nonché i servizi definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;

b) «prestatore»: la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell'informazione;

c) «prestatore stabilito»: il prestatore che esercita effettivamente un'attività economica mediante una stabile organizzazione per un tempo indeterminato. La presenza e l'uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per sé uno stabilimento del prestatore;

d) «destinatario del servizio»: il soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell'informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni;

e) «consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisca con finalità non riferibili all'attività commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

f) «comunicazioni commerciali»: tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di un soggetto che esercita un'attività agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera professione. Non sono di per sé comunicazioni commerciali:

1) le informazioni che consentono un accesso diretto all'attività dell'impresa, del soggetto o dell'organizzazione, come un nome di dominio, o un indirizzo di posta elettronica;

2) le comunicazioni relative a beni, servizi o all'immagine di tale impresa, soggetto o organizzazione, elaborate in modo indipendente, in particolare senza alcun corrispettivo;

g) «professione regolamentata»: professione riconosciuta ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, ovvero ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

h) «àmbito regolamentato»: le disposizioni applicabili ai prestatori di servizi o ai servizi della società dell'informazione, indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro specificamente destinate. L'àmbito regolamentato riguarda le disposizioni che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne:

1) l'accesso all'attività di servizi della società dell'informazione, quali le disposizioni riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o di notifica;

2) l'esercizio dell'attività di un servizio della società dell'informazione, quali, ad esempio, le disposizioni riguardanti il comportamento del prestatore, la qualità o i contenuti del servizio, comprese le disposizioni applicabili alla pubblicità e ai contratti, ovvero alla responsabilità del prestatore.

2. L'àmbito regolamentato comprende unicamente i requisiti riguardanti le attività in linea e non comprende i requisiti legali relativi a:

a) le merci in quanto tali, nonché le merci, i beni e i prodotti per le quali le disposizioni comunitarie o nazionali nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3, prevedono il possesso e l'esibizione di documenti, certificazioni, nulla osta o altri titoli autorizzatori di qualunque specie;

b) la consegna o il trasporto delle merci;

c) i servizi non prestati per via elettronica.

3. Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento e le competenze degli organi amministrativi e degli organi di polizia aventi funzioni di vigilanza e di controllo, compreso il controllo sulle reti informatiche di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e delle autorità indipendenti di settore.

 

 

3. Mercato Interno.

1. I servizi della società dell'informazione forniti da un prestatore stabilito sul territorio italiano si conformano alle disposizioni nazionali applicabili nell'àmbito regolamentato e alle norme del presente decreto.

2. Le disposizioni relative all'àmbito regolamentato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), non possono limitare la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione provenienti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro.

3. Alle controversie che riguardano il prestatore stabilito si applicano le disposizioni del regolamento n. 44/2001/CE del 22 dicembre 2000, del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

 

 

4. Deroghe all'articolo 3.

1. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 3, non si applicano nei seguenti casi:

a) diritti d'autore, diritti assimilati, diritti di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 70, e al decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169, nonché diritti di proprietà industriale;

b) emissione di moneta elettronica da parte di istituti per i quali gli Stati membri hanno applicato una delle deroghe di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica;

c) l'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE, in materia di pubblicità degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;

d) all'attività assicurativa di cui all'articolo 30 e al titolo IV della direttiva 92/49/CEE, terza direttiva sulle assicurazioni sui danni, agli articoli 7 e 8 della direttiva 88/357/CEE, seconda direttiva sulle assicurazioni sui danni; al titolo IV della direttiva 92/96/CEE, terza direttiva sulle assicurazioni sulla vita, e all'articolo 4 della direttiva 90/619/CEE, la seconda direttiva sulle assicurazioni sulla vita, come modificate dalla direttiva 2002/83/CE;

e) facoltà delle parti di scegliere la legge applicabile al loro contratto;

f) obbligazioni contrattuali riguardanti i contratti conclusi dai consumatori;

g) validità dei contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili nei casi in cui tali contratti devono soddisfare requisiti formali;

h) ammissibilità delle comunicazioni commerciali non sollecitate per posta elettronica.

 

 

5. Deroghe.

1. La libera circolazione di un determinato servizio della società dell'informazione proveniente da un altro Stato membro può essere limitata, con provvedimento dell'autorità giudiziaria o degli organi amministrativi di vigilanza o delle autorità indipendenti di settore, per motivi di:

a) ordine pubblico, per l'opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento di reati, in particolare la tutela dei minori e la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché contro la violazione della dignità umana;

b) tutela della salute pubblica;

c) pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale;

d) tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 possono essere adottati se, nel caso concreto, sono:

a) necessari riguardo ad un determinato servizio della società dell'informazione lesivo degli obiettivi posti a tutela degli interessi pubblici di cui al comma 1, ovvero che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio agli stessi obiettivi;

b) proporzionati a tali obiettivi.

3. Fatti salvi i procedimenti giudiziari e gli atti compiuti nell'àmbito di un'indagine penale, l'autorità competente, per il tramite del Ministero delle attività produttive ovvero l'autorità indipendente di settore, deve, prima di adottare il provvedimento:

a) chiedere allo Stato membro di cui al comma 1 di prendere provvedimenti e verificare che essi non sono stati presi o che erano inadeguati;

b) notificare alla Commissione europea e allo Stato membro di cui al comma 1, la sua intenzione di adottare tali provvedimenti. Dei provvedimenti adottati dalle autorità indipendenti, è data periodicamente comunicazione al Ministero competente.

4. In caso di urgenza, i soggetti di cui al comma 3 possono derogare alle condizioni poste nello stesso comma. I provvedimenti, in tal caso, sono notificati nel più breve tempo possibile alla Commissione e allo Stato membro, insieme ai motivi dell'urgenza.

 

 

6. Assenza di autorizzazione preventiva.

1. L'accesso all'attività di un prestatore di un servizio della società dell'informazione e il suo esercizio non sono soggetti, in quanto tali, ad autorizzazione preventiva o ad altra misura di effetto equivalente.

2. Sono fatte salve le disposizioni sui regimi di autorizzazione che non riguardano specificatamente ed esclusivamente i servizi della società dell'informazione o i regimi di autorizzazione nel settore dei servizi delle telecomunicazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, dalla cui applicazione sono esclusi i servizi della società dell'informazione.

 

 

 

7. Informazioni generali obbligatorie.

1. Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni:

a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;

b) il domicilio o la sede legale;

c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica;

d) il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese;

e) gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;

f) per quanto riguarda le professioni regolamentate:

1) l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;

2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;

3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi;

g) il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attività soggetta ad imposta;

h) l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;

i) l'indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso.

2. Il prestatore deve aggiornare le informazioni di cui al comma 1.

3. La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62.

 

 

8. Obblighi di informazione per la comunicazione commerciale.

1. In aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, le comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell'informazione o ne sono parte integrante, devono contenere, sin dal primo invio, in modo chiaro ed inequivocabile, una specifica informativa, diretta ad evidenziare:

a) che si tratta di comunicazione commerciale;

b) la persona fisica o giuridica per conto della quale è effettuata la comunicazione commerciale;

c) che si tratta di un'offerta promozionale come sconti, premi, o omaggi e le relative condizioni di accesso;

d) che si tratta di concorsi o giochi promozionali, se consentiti, e le relative condizioni di partecipazione.

 

 

 

 

9. Comunicazione commerciale non sollecitata.

1. Fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e dal decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le comunicazioni commerciali non sollecitate trasmesse da un prestatore per posta elettronica devono, in modo chiaro e inequivocabile, essere identificate come tali fin dal momento in cui il destinatario le riceve e contenere l'indicazione che il destinatario del messaggio può opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni.

2. La prova del carattere sollecitato delle comunicazioni commerciali è onere del prestatore.

 

 

10. Uso delle comunicazioni commerciali nelle professioni regolamentate.

1. L'impiego di comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell'informazione o ne sono parte, fornite da chi esercita una professione regolamentata, deve essere conforme alle regole di deontologia professionale e in particolare, all'indipendenza, alla dignità, all'onore della professione, al segreto professionale e alla lealtà verso clienti e colleghi.

 

 

11. Esclusioni.

1. Il presente decreto non si applica a:

a) contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili, diversi da quelli in materia di locazione;

b) contratti che richiedono per legge l'intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che implicano l'esercizio di pubblici poteri;

c) contratti di fideiussione o di garanzie prestate da persone che agiscono a fini che esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali o professionali;

d) contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione.

 

 

12. Informazioni dirette alla conclusione del contratto.

1. Oltre agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, nonché a quelli stabiliti dall'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, il prestatore, salvo diverso accordo tra parti che non siano consumatori, deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni:

a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;

b) il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso;

c) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore;

d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;

e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano;

f) l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.

2. Il comma 1 non è applicabile ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.

3. Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione.

13. Inoltro dell'ordine.

1. Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell'informazione inoltri il proprio ordine per via telematica.

2. Salvo differente accordo tra parti diverse dai consumatori, il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta dell'ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili.

3. L'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.

 

 

14. Responsabilità nell'attività di semplice trasporto - Mere conduit -.

1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:

a) non dia origine alla trasmissione;

b) non selezioni il destinatario della trasmissione;

c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.

2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.

3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa, avente funzioni di vigilanza, può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

 

 

15. Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea - caching.

1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che:

a) non modifichi le informazioni;

b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;

c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;

d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni;

e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.

2. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

 

 

16. Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - hosting -.

1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;

b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.

3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

 

 

17. Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza.

1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto:

a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione;

b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.

3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente.

 

 

18. Codici di condotta.

1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori promuovono l'adozione di codici di condotta che trasmettono al Ministero delle attività produttive ed alla Commissione Europea, con ogni utile informazione sulla loro applicazione e sul loro impatto nelle pratiche e consuetudini relative al commercio elettronico.

2. Il codice di condotta, se adottato, è reso accessibile per via telematica e deve essere redatto, oltre che in lingua italiana e inglese, almeno in un'altra lingua comunitaria.

3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita la protezione dei minori e salvaguardata la dignità umana.

 

 

19. Composizione delle controversie.

1. In caso di controversie, prestatore e destinatario del servizio della società dell'informazione possono adire, anche organi di composizione extragiudiziale che operano anche per via telematica. Tali organi, se operano in conformità ai princìpi previsti dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale, sono notificati, su loro richiesta, alla Commissione dell'Unione Europea per l'inserimento nella Rete europea di composizione extragiudiziale delle controversie.

2. Gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie comunicano alla Commissione Europea, nonché al Ministero delle attività produttive, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni competenti per materia, le decisioni significative che adottano sui servizi della società dell'informazione, nonché ogni altra informazione su pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico.

 

 

20. Cooperazione.

1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il punto di contatto nazionale che fornisce assistenza e collaborazione agli Stati membri e alla Commissione. Il punto di contatto è accessibile anche per via telematica.

2. Il Ministero delle attività produttive, provvede affinché sul proprio sito siano rese tempestivamente disponibili, per le Amministrazioni pubbliche, per i destinatari e per i fornitori di servizi:

a) le informazioni generali sui diritti ed obblighi contrattuali e sui meccanismi di reclamo e ricorso disponibili in caso di controversie, nonché sui codici di condotta elaborati con le associazioni di consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281;

b) gli estremi delle autorità, organizzazioni o associazioni presso le quali possono ottenere ulteriori informazioni o assistenza;

c) gli estremi e la sintesi delle decisioni significative riguardo a controversie sui servizi della società dell'informazione, comprese quelle adottate dagli organi di composizione extragiudiziale, nonché informazioni su pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico.

 

 

21. Sanzioni.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 12 sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro.

2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.

3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto di accertamento delle violazioni di cui al comma 1 è presentato al Ministero delle attività produttive, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

22. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Del.Aut.gar.com. 3 luglio 2003, n. 9/03/CIR.
Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa (Deliberazione n. 9/03/CIR)

 

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° agosto 2003, n. 177.

Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al D.M. 1° luglio 1997 e in nota all'art. 11, D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318.

 

 

 

 

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE

NELLE COMUNICAZIONI

 

Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 3 luglio 2003;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 13, concernente la determinazione dei criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni» e, in particolare, l'art. 11, concernente la definizione, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dei piani e delle procedure di numerazione;

Vista la decisione n. 91/396/CEE 29 luglio 1991, del Consiglio delle Comunità europee sull'introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, concernente «Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni»;

Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi», ed in particolare l'art. 2-bis, comma 10, che modifica l'art. 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al Servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di comunicazione elettronica («direttiva servizio universale»);

Vista la legge 8 aprile 2002, n. 59, recante «Disciplina relativa alla fornitura di accesso ad Internet»;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti» ed in particolare, l'art. 41 che delega al Governo l'adozione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni;

Visto il D.M. 24 aprile 1997 del Ministro delle comunicazioni, concernente l'istituzione della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, concernente «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 283 del 4 dicembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, concernente «Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 284 del 5 dicembre 1997;

Vista la propria Del.Aut.gar.com. 8 giugno 2000, n. 6/00/CIR, concernente «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2000;

Vista la propria Del.Aut.gar.com. 19 luglio 2000, n. 467/00/CONS, concernente le «Disposizioni in materia di autorizzazioni generali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 2000;

Vista la propria Del.Aut.gar.com. 14 novembre 2000, n. 11/00/CIR, recante «Variazione della lunghezza massima del numero significativo nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2000;

Vista la propria Del.Aut.gar.com. 10 ottobre 2001, n. 22/01/CIR, concernente «Risorse di numerazione per lo svolgimento del servizio della portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (mobile number portability)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 247 del 23 ottobre 2001;

Vista la propria Del.Aut.gar.com. 7 novembre 2001, n. 417/01/CONS, concernente «Emanazione di linee guida in merito alle comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico ed all'introduzione dell'euro»;

Vista la propria Del.Aut.gar.com. 6 febbraio 2002, n. 36/02/CONS, recante «Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio universale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 12 marzo 2002;

Vista la propria Del.Aut.gar.com. 19 febbraio 2002, n. 2/02/CIR, recante «Assegnazione di risorse di numerazione al Ministero delle comunicazioni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 12 marzo 2002;

Vista la propria Del.Aut.gar.com. 13 marzo 2002, n. 78/02/CONS, concernente «Norme di attuazione dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 4 maggio 2002;

Vista la propria Del.Aut.gar.com. 28 marzo 2002, n. 6/02/CIR, concernente «Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento 2001 di Telecom Italia: condizioni economiche per le prestazioni di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 3 maggio 2002;

Vista la propria Del.Aut.gar.com. 27 giugno 2002, n. 9/02/CIR, recante «Norme di attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge 8 aprile 2002, n. 59: criteri di applicazione agli Internet service provider delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 167 del 18 luglio 2002;

Vista la raccomandazione ITU-T E.164, concernente il «Piano di numerazione delle telecomunicazioni pubbliche internazionali»;

Vista la raccomandazione ITU-T Q.708, concernente il «Piano di numerazione dei punti internazionali di segnalazione»;

Considerata la necessità di provvedere all'aggiornamento del piano approvato con la delibera n. 6/00/CIR, anche a seguito dell'attività di monitoraggio effettuata svolta con riferimento alla sua rispondenza dello stesso piano all'evolversi delle esigenze del mercato ed alla promozione dello sviluppo e della diffusione di servizi innovativi, nonché alla piena interoperabilità dei servizi, alla disponibilità delle risorse di numerazione ed alla loro efficiente allocazione, alle esigenze di tutela del consumatore;

Ritenuto opportuno prevedere, ai fini di tutela dei consumatori, meccanismi di trasparenza tariffaria che garantiscano, attraverso l'introduzione di soglie di prezzo, una immediata correlazione tra la numerazione ed il prezzo praticato all'utente per la relativa chiamata;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

 

Delibera:

 

1. 1. È approvato il piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e relativa disciplina attuativa, all'allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

2. Il piano di numerazione di cui al comma 1 viene monitorato ed eventualmente aggiornato in relazione all'evolversi delle esigenze del mercato, alla disponibilità delle risorse di numerazione ed alla loro efficiente allocazione.

3. I soggetti titolari di risorse di numerazione si conformano alle disposizioni del piano di numerazione, di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento.

4. In caso di inottemperanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

 

 

 

 

Allegato

Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa

 

Articolo 1

Definizioni.

1. Ai fini del presente provvedimento si definiscono:

a) Codice: la parte significativa del numero, ai fini dell'individuazione del servizio;

b) Codice di accesso a rete privata virtuale: codice che permette di definire sulle reti di telecomunicazioni pubbliche un servizio analogo a quello di una rete privata;

c) Numerazioni per servizi geografici: le numerazioni che nella successione delle cifre contengono informazioni relative alla effettiva ubicazione fisica del punto terminale di rete dell'abbonato, cui tale numerazione è attribuita da parte dell'operatore di una rete pubblica di comunicazioni;

d) Numerazioni per servizi non geografici: le numerazioni che nella successione delle cifre non contengono informazioni relative alla effettiva ubicazione fisica del punto terminale di rete dell'abbonato, cui tale numerazione è attribuita da parte dell'operatore di una rete pubblica di comunicazioni, a prescindere dalla tecnologia utilizzata. Sono servizi non geografici, tra l'altro, i servizi di comunicazione mobili e personali, i servizi internet, i servizi interni di rete ed i servizi a tariffazione speciale;

e) Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali: la numerazione che nella successione delle cifre individua un punto terminale di una rete di comunicazioni mobili e personali;

f) Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali di tipo specializzato: la numerazione che nella successione delle cifre individua un punto terminale di una rete di comunicazioni mobili e personali di natura specializzata e che necessita di interconnessione con la rete pubblica (GSM-R, PAMR, servizi satellitari);

g) Numerazione per servizi interni di rete: la numerazione dedicata ai servizi forniti dall'operatore stesso correlati con le funzionalità di rete e che non necessita di interoperabilità tra reti di operatori diversi;

h) Numerazione per i servizi internet: numerazione esclusivamente dedicata all'accesso ad Internet. In particolare sono previsti servizi di accesso «dial-up» ad Internet, comprendenti il trasporto e la gestione della chiamata telefonica commutata, destinata ad un Internet service provider (ISP), e l'instaurazione di sessioni di comunicazioni di tipo dati per la raggiungibilità dei siti e/o applicativi Internet;

i) Servizi a tariffazione speciale: servizi caratterizzati da una modalità di tariffazione applicata al chiamante differente da quella relativa alle chiamate verso numerazioni per servizi geografici o servizi mobili e personali. Tali servizi includono:

1) servizi senza oneri per il chiamante;

2) servizi con gestione speciale della chiamata;

3) servizi a sovrapprezzo;

j) Servizi senza oneri per il chiamante: servizi il cui accesso non è addebitato al chiamante. Tali servizi sono offerti sui seguenti tipi di numerazione:

1) numerazione per servizi di emergenza;

2) numerazione per servizi di pubblica utilità;

3) numerazione per servizi di comunicazione sociale;

4) numerazione per servizi di assistenza clienti «customer care»;

5) numerazione per servizi con addebito al chiamato ovvero la numerazione dedicata ai servizi che permettono di addebitare al chiamato il costo complessivo della chiamata;

k) Servizi con gestione speciale della chiamata: servizi per il cui accesso al chiamante è addebitato, in tutto o in parte, il solo costo relativo al trasporto, all'instradamento ed alla gestione della chiamata. Tali servizi sono offerti sui seguenti tipi di numerazione:

1) numerazione per servizi di addebito ripartito ovvero la numerazione dedicata ai servizi per i quali il costo complessivo, relativo al trasporto, instradamento e gestione della chiamata, è ripartito tra chiamante e chiamato secondo le seguenti categorie tariffarie:

i. ripartizione a quota fissa: per ogni chiamata andata a buon fine, al chiamante viene addebitata una quota fissa ed al chiamato la restante parte;

ii. ripartizione a quota variabile: per ogni chiamata andata a buon fine, al chiamante viene addebitata una quota variabile in funzione della durata e al chiamato la restante parte;

2) numerazione per servizi di numero unico ovvero la numerazione che permette al sottoscrittore di essere raggiunto tramite uno stesso numero indipendente dalla destinazione. Il sottoscrittore del servizio stabilisce le destinazioni a cui indirizzare le chiamate in modo statico;

3) numerazione per servizi di numero personale ovvero la numerazione che permette al sottoscrittore di essere raggiunto tramite un numero indipendente dalla effettiva destinazione. Il sottoscrittore del servizio stabilisce le destinazioni a cui indirizzare le chiamate in modo dinamico;

l) Servizi a sovrapprezzo: servizi forniti attraverso reti di comunicazione elettronica, mediante l'uso di specifiche numerazioni, che consentono l'accesso degli utenti ad informazioni o prestazioni a pagamento. Per tali servizi, l'operatore di rete addebita all'abbonato un prezzo complessivo comprendente il trasporto, l'instradamento, la gestione della chiamata e la fornitura delle informazioni o prestazioni. Tali servizi sono classificati per tipologia delle informazioni o prestazioni fornite:

1) sociale-informativo quali tra gli altri:

i. servizi riguardanti le pubbliche amministrazioni e gli enti locali;

ii. servizi riguardanti l'offerta di servizi di pubblica utilità;

iii. servizi di informazione abbonati, i servizi di tale categoria sono accessibili da tutte le reti pubbliche;

2) servizi di assistenza, consulenza tecnico-professionale e di intrattenimento;

3) servizi di chiamate di massa:

i. sondaggi di opinione;

ii. televoto;

iii. servizi di raccolta fondi;

m) Numerazione per servizi a sovrapprezzo:

1) numerazione per servizi a tariffazione specifica: la numerazione che consente la fornitura di servizi a sovrapprezzo sociale-informativo e, per alcune tipologie di codici, anche per i rimanenti servizi a sovrapprezzo, per i quali al chiamante viene addebitato un prezzo complessivo definito dall'operatore nelle modalità seguenti:

i. secondo fasce di prezzo identificate dal codice di numerazione assegnato;

ii. secondo valori di prezzo specifici definiti dall'operatore titolare dei diritti d'uso della relativa numerazione, previa comunicazione all'Autorità secondo la normativa vigente;

2) numerazione per servizi interattivi in fonia: la numerazione che permette l'offerta di servizi a sovrapprezzo di assistenza e consulenza tecnico-professionale, di intrattenimento e di chiamate di massa con modalità interattive. Tali servizi sono offerti attraverso la presentazione dei contenuti o menù che introducono il chiamante in un sistema interattivo con più scelte di argomenti, che conduce il chiamante alla ricerca dell'argomento o del servizio richiesto attraverso opportuni messaggi. L'interazione può avvenire sia con un computer che mediante la presenza di operatori con conversazioni dal vivo. L'addebito al cliente è effettuato solo dopo l'effettiva fornitura del servizio richiesto;

3) numerazione per servizi di chiamate di massa: numerazioni utilizzate, di volta in volta in limitati periodi temporali, per consentire la partecipazione di una notevole quantità di utenti ad eventi che prevedono un numero molto elevato di tentativi di chiamata concentrati nel tempo. Sono previste due categorie di numerazioni per l'espletamento di tali servizi:

i. numerazioni per «eventi telefonici di massa», che consentono la terminazione di chiamate telefoniche non interattive;

ii. numerazioni per «televoto», che consentono il conteggio delle indicazioni di voto espresse dal chiamante attraverso la selezione della numerazione con possibilità di terminazione della chiamata telefonica.

I necessari meccanismi di controllo del traffico sono definiti nelle relative specifiche tecniche emanate dal Ministero delle comunicazioni;

4) numerazione per servizi di informazione abbonati: la numerazione utilizzata per l'offerta di servizi sociale-informativo, limitatamente ai servizi di informazioni abbonati. Tali servizi, che riguardano le informazioni inerenti gli abbonati a tutti gli operatori di rete fissa e mobile, possono essere offerti anche con caratteristiche evolute.

 

 

Articolo 2

Piano di numerazione per servizi.

1. Il piano di numerazione nazionale è organizzato per servizi sulla base della prima cifra come di seguito indicato:

0 Numerazione per servizi geografici;

1 Numerazione per servizi a tariffazione speciale;

2 Riservato per esigenze future;

3 Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali;

4 Numerazione per servizi interni di rete;

5 Riservato per esigenze future;

6 Riservato per esigenze future;

7 Numerazione per servizi Internet;

8 Numerazione per servizi a tariffazione speciale;

9 Riservato per esigenze future.

2. Le numerazioni definite dal piano di numerazione nazionale vengono selezionate mediante la modalità di selezione completa.

3. Sulla base della classificazione di cui al precedente comma 1, il presente provvedimento definisce l'associazione tra le differenti numerazioni e gli specifici servizi che possono essere offerti sulle medesime.

 

 

Articolo 3

Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni.

1. I diritti d'uso delle numerazioni sono attribuiti agli operatori in possesso di un titolo autorizzatorio previsto dalla normativa vigente per la fornitura di servizi di comunicazioni, o di una risorsa ad essa correlata.

2. I diritti d'uso delle numerazioni, salvo dove diversamente specificato, sono attribuiti per la durata del titolo autorizzatorio rilasciato agli operatori.

3. I soggetti che offrono servizi su numerazioni messe a disposizione dagli operatori titolari di diritti d'uso sono informati dai predetti operatori sulle norme da rispettare per il corretto utilizzo di tali numerazioni.

4. Si definiscono «nazionali», ai soli fini dell'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni e dei codici, gli operatori che dichiarano nella domanda di fornire il servizio di telefonia vocale sull'intero territorio nazionale.

5. Solo gli operatori nazionali, come definiti nel comma precedente, hanno diritto all'uso di codici a lunghezza minima.

6. L'attribuzione da parte del Ministero delle comunicazioni dei diritti d'uso delle numerazioni comporta la corresponsione, da parte del titolare dei medesimi diritti, dei contributi previsti dalla normativa vigente.

 

 

Articolo 4

Procedure generali per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni.

1. La richiesta di risorse di numerazione può essere fatta dai soggetti aventi titolo di cui al precedente art. 3, anche in sede di domanda per l'ottenimento del titolo medesimo.

2. Il richiedente in sede di domanda per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni deve fornire le seguenti informazioni:

a) nome e indirizzo del richiedente;

b) riferimento al titolo oppure alla autorizzazione provvisoria alla sperimentazione;

c) utilizzo previsto delle risorse di numerazione;

d) distretto per il quale si richiede la numerazione (in caso di numerazione geografica);

e) eventuali codici o blocchi preferiti;

f) numero di blocchi o codici richiesti;

g) data di attivazione.

3. Gli operatori titolari di numerazione sono responsabili del corretto utilizzo della numerazione in conformità con le prescrizioni del presente piano.

4. La configurazione delle numerazioni sugli impianti e sistemi di rete dell'operatore richiedente avviene entro dodici mesi dalla data di attribuzione dei relativi diritti d'uso.

5. L'attribuzione provvisoria di diritti d'uso di risorse di numerazione può essere richiesta nella domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione. Tali risorse sono attribuite anche durante il periodo necessario all'ottenimento del titolo autorizzatorio, purché la relativa domanda sia presentata prima della scadenza del periodo per il quale è stata autorizzata la sperimentazione. Le stesse sono confermate in sede di rilascio del titolo autorizzatorio.

6. Il Ministero delle comunicazioni attribuisce i diritti d'uso delle risorse di numerazione in base alla data di presentazione della richiesta e, ove possibile e applicabile, in base alla preferenza espressa. La richiesta di ulteriori attribuzioni di diritti d'uso è soggetta a verifica dell'utilizzo superiore al 50% della numerazione della stessa tipologia precedentemente attribuita. Sono escluse le attribuzioni di diritti d'uso di numerazioni non geografiche, qualora siano richieste per servizi con schemi tariffari diversi ovvero per nuove tipologie di codice. La dichiarazione dell'operatore in merito al rispetto del limite sopra indicato è soggetta a verifica.

7. Le risorse di numerazione assumono uno dei seguenti stati:

a) disponibile: risorsa disponibile per l'attribuzione dei diritti d'uso o di utilizzo provvisorio, ove applicabile;

b) attribuito: risorsa i cui diritti d'uso sono attribuiti ad un operatore;

c) attribuito provvisoriamente: risorsa i cui diritti d'uso sono attribuiti per esercizio sperimentale o per prove;

d) revocato: risorsa i cui diritti d'uso sono revocati ad un operatore e che verrà resa disponibile dopo un periodo di latenza;

e) restituito: risorsa i cui diritti d'uso sono restituiti dall'operatore e che verrà resa disponibile dopo un periodo di latenza;

f) riservato: risorsa non utilizzabile.

8. I diritti d'uso delle risorse di numerazione sono revocati nel caso di cessazione da parte del titolare dei medesimi del servizio, in caso di revoca del titolo ovvero per utilizzo della numerazione non conforme al presente provvedimento ed alla normativa vigente. Tali diritti possono altresì essere revocati dal Ministero delle comunicazioni, sentite le parti interessate, nel caso di:

a) modifica dei termini del titolo;

b) risorse non utilizzate.

9. I diritti d'uso delle numerazioni attribuite in un blocco ad un operatore non possono essere restituiti dallo stesso qualora una o più numerazioni appartenenti al medesimo blocco siano state configurate, a seguito di portabilità, su rete di altro operatore.

10. I diritti d'uso delle numerazioni attribuiti ad un operatore sono attribuiti, in caso di trasferimento delle attività ad altro operatore, all'operatore subentrante.

11. Una risorsa revocata o restituita diventa disponibile per una successiva attribuzione dei relativi diritti d'uso dopo un periodo di latenza la cui durata massima è specificata per ciascun tipo di numero. In caso di revoca, le risorse attribuite in blocchi non sono disponibili per una successiva attribuzione qualora uno o più numerazioni appartenenti al medesimo blocco siano state configurate, a seguito di portabilità, su rete di altro operatore.

Articolo 5

Criteri per l'utilizzo delle numerazioni e relative modalità di comunicazione.

1. L'operatore di accesso o, dove applicabile, l'operatore titolare dei diritti d'uso delle numerazioni anche mediante accordi con i fornitori di servizi, stabilisce le tariffe applicabili alle chiamate dirette ai servizi offerti sulle numerazioni di cui al presente provvedimento nel rispetto dei seguenti criteri:

a) nel caso di servizi tariffati in base alla durata, il prezzo addebitato al cliente chiamante è proporzionale alla durata effettiva della comunicazione, salvo una eventuale e ragionevole quota fissa addebitata alla risposta;

b) nel caso di accesso a servizi tariffati secondo modalità forfetarie, il prezzo è addebitato al cliente chiamante solo al termine dell'effettivo completamento del servizio richiesto.

2. L'espletamento dei servizi su numerazioni per servizi a sovrapprezzo, numerazioni per servizi di numero unico e numerazioni per servizi di numero personale è preceduto da un annuncio fonico sulla tariffa applicata.

3. L'operatore di accesso o, dove applicabile, l'operatore titolare dei diritti d'uso delle numerazioni assicura, nelle informazioni e pubblicità relative ai servizi offerti sulle numerazioni di cui al presente provvedimento, qualunque sia il mezzo utilizzato, la corretta indicazione del costo della chiamata, comprensivo della quota fissa alla risposta ed inclusivo dell'IVA.

4. L'operatore di accesso o, dove applicabile, l'operatore di servizi in Carrier selection o Carrier preselection assicura che venga fornita ai propri clienti, su richiesta, la corretta informazione sulla tariffa applicabile per tutte le numerazioni accessibili.

5. La terminologia di uso comune «numero verde» è associata, nelle informazioni e nella pubblicità, ai soli servizi offerti su numerazioni per servizi con addebito al chiamato. Le restrizioni di cui al successivo art. 16, comma 1, relative all'accessibilità di tali servizi sono comunicate agli utenti.

 

 

Articolo 6

Numerazione per servizi geografici.

1. Il territorio nazionale, ai fini della numerazione per servizi geografici, è suddiviso in distretti, individuati tramite codici denominati indicativi distrettuali, a loro volta organizzati in aree locali. I nomi dei distretti con i relativi indicativi e le aree locali sono riportati nel decreto ministeriale 25 novembre 1997 «Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico», e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La norma di riferimento per le numerazioni per servizi geografici è la raccomandazione UIT-T E.164.

3. La lunghezza massima del numero significativo nazionale nel Piano organizzato per servizi è di 11 cifre. I numeri significativi, con lunghezza di 11 cifre, sono attribuiti per numerazioni di utente con prima cifra «1» dopo l'indicativo di distretto.

4. Le numerazioni per i servizi geografici vengono attribuite agli operatori per blocchi di diecimila numeri contigui da 0000 a 9999; tali blocchi possono essere suddivisi, nell'àmbito del distretto, in sottoblocchi da mille numeri contigui per le varie aree locali. L'operatore comunica la ripartizione dei sottoblocchi nelle varie aree locali al Ministero delle comunicazioni ed agli operatori di accesso.

5. Il richiedente in sede di domanda di attribuzione dei diritti d'uso indica la quantità di numerazione richiesta e le eventuali preferenze.

6. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

7. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata massima di tre mesi.

 

 

Articolo 7

Carrier selection nella modalità easy access.

1. La Carrier selection nella modalità easy access è la prestazione che permette di accedere ai servizi di telecomunicazioni offerti dagli operatori interconnessi. I servizi offerti tramite Carrier selection sono disciplinati dalla normativa vigente.

2. In modalità easy access, l'utente fa precedere, per ogni chiamata, al numero del destinatario, che nel caso internazionale è il numero internazionale comprensivo delle cifre «00» iniziali, il codice di accesso dell'operatore prescelto (codice di Carrier selection).

3. Il numero massimo di cifre selezionate dall'utente nel caso di Carrier selection nella modalità easy access per chiamate internazionali è di 22 cifre.

4. I codici di Carrier selection hanno la struttura descritta di seguito:

10XY(Z)

in cui le cifre 10 identificano la categoria specifica di codice di Carrier selection, mentre le cifre XY(Z) identificano l'operatore a cui il codice è stato attribuito.

a) Codici a 4 cifre

10XY con X, Y = 2 ÷ 8

per un totale di 49 combinazioni disponibili

b) Codici a 5 cifre

10XYZ con X = 0, 1, 9 Y = 2 ÷ 9 e Z = 0 ÷ 9

per un totale di 240 combinazioni disponibili.

Le 270 combinazioni definite per X = 0, 1, 9, Y = 0, 1 e Z = 0 ÷ 9 per X = 2 ÷ 8 con Y = 0, 1, 9 Z = 0 ÷ 9 sono disponibili per futuri impieghi o per costituire la base, qualora se ne rendesse necessaria l'introduzione, per codici a lunghezza maggiore.

5. Ad un soggetto avente titolo possono essere attribuiti fino a due codici, il secondo dei quali a lunghezza massima; quest'ultimo verrà utilizzato con le medesime modalità, vincoli e limiti del primo codice.

6. Il richiedente indica, nella domanda di attribuzione dei diritti d'uso, sino a cinque codici in ordine di preferenza.

7. In caso di conflitto per richieste contestuali dello stesso tipo il Ministero procede sentite le parti alla attribuzione dei diritti d'uso di uno dei codici indicati. Le domande degli operatori titolari di un provvedimento autorizzatorio hanno priorità sulle domande per l'utilizzo provvisorio.

8. L'attribuzione dei diritti d'uso del codice di Carrier selection contestuale alla licenza e alla autorizzazione sperimentale provvisoria viene effettuata nello stesso provvedimento autorizzatorio.

9. L'attribuzione dei diritti d'uso relativa ad una richiesta successiva al rilascio della licenza individuale è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda.

10. L'utilizzo provvisorio di un codice di Carrier selection, la cui lunghezza è stabilita sulla base di una dichiarazione da allegare alla domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione, può essere richiesto nella domanda medesima. Lo stesso codice viene confermato in sede di rilascio di licenza individuale nel caso di rispondenza dei requisiti dichiarati nella relativa domanda a quelli contenuti nella succitata dichiarazione. Il codice rimane assegnato durante il periodo necessario all'ottenimento della licenza individuale purché la domanda di licenza individuale sia presentata prima della scadenza del periodo di autorizzazione alla sperimentazione.

11. Il periodo di latenza per i codici di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

 

 

Articolo 8

Carrier selection nella modalità equal access.

1. La prestazione di Carrier selection nella modalità di equal access viene realizzata con il meccanismo di preselezione, nelle modalità e limiti previsti dalla delibera n. 3/CIR/99 e successive modifiche e integrazioni. Le chiamate seguiranno lo stesso instradamento previsto per il primo codice di easy access.

2. È comunque possibile la scelta su base chiamata di un operatore alternativo a quello predefinito mediante la selezione del codice 10XY(Z) posto in testa al numero nazionale e internazionale.

3. Tutti gli operatori in possesso di titolo autorizzatorio per l'offerta al pubblico di servizi di telefonia vocale hanno diritto ad essere preselezionati subordinatamente al rispetto degli oneri indicati nel titolo medesimo.

 

 

Articolo 9

Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali.

1. I diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di comunicazioni mobili e personali offerti al pubblico sono attribuiti agli operatori sulla base di indicativi a tre cifre.

2. Gli indicativi per servizi di comunicazioni mobili e personali hanno la struttura descritta di seguito:

3XY UUUUUU(U) X=2-9 e Y=0 ÷ 9.

3. Le attribuzioni di indicativi «3XY» di cui al precedente comma 3 sono preferibilmente effettuate in modo da mantenere il criterio di riconoscibilità dell'operatore in seconda cifra «X».

4. La lunghezza massima del numero significativo nazionale è di 10 cifre. L'Autorità si riserva di estendere tale lunghezza a 11 cifre.

5. Per chiamate entranti in Italia originate al di fuori del territorio nazionale, la lunghezza massima del numero, secondo quanto previsto dalla raccomandazione UIT-T E.164, è pari a 15 cifre.

6. Il richiedente, nella domanda di attribuzione dei diritti d'uso, può esprimere le sue preferenze relativamente agli indicativi richiesti.

7. L'attribuzione è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

8. Il periodo di latenza per gli indicativi per servizi di comunicazioni mobili e personali ha una durata di trentasei mesi. Il periodo di latenza può avere durata inferiore se ritenuta sufficiente dal nuovo richiedente, salvo diverso avviso dell'Autorità.

9. Gli indicativi per servizi di comunicazioni mobili e personali sono utilizzati anche per l'identificazione dei «Routing number» nelle reti mobili e per l'accesso alla segreteria telefonica, secondo quanto previsto dalla delibera n. 22/01/CIR e successive modifiche ed integrazioni.

 

 

 

Articolo 10

Numerazioni per servizi interni di rete.

1. Le numerazioni per servizi interni di rete hanno la struttura di seguito riportata:

4U...U    con U = 0 ÷ 9 

 

2. Le numerazioni per servizi interni di rete sono dedicate ai servizi forniti dall'operatore stesso correlati con le funzionalità di rete e che non necessitano di interoperabilità tra reti di operatori diversi. L'offerta da parte degli operatori ai propri clienti di servizi su tali numerazioni è subordinata al rispetto delle vigenti normative, con riferimento tra l'altro alle normative sul blocco selettivo di chiamata e sui servizi a sovrapprezzo.

3. L'utilizzo di numerazioni per servizi interni di rete non è subordinato a preventiva attribuzione di diritti d'uso. Resta ferma la possibilità, per l'Autorità, di definire l'uso armonizzato di alcuni codici in decade 4 per servizi di particolare finalità a beneficio degli utenti dei servizi di telecomunicazioni.

4. L'utilizzazione delle numerazioni per servizi interni di rete è comunicato all'Autorità ed al Ministero delle comunicazioni con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data di attivazione del servizio.

5. L'accesso ai servizi interni di rete da parte degli utenti di un operatore di Carrier selection o Carrier preselection, è effettuato in modalità «easy access» mediante l'utilizzo del codice di selezione di cui all'art. 7 attribuito all'operatore medesimo.

6. Nel caso di accesso ai servizi interni di rete dell'operatore in modalità «easy access», la lunghezza massima della numerazione in decade 4 dopo il codice 10XY(Z) è di 6 cifre, «4» iniziale compreso. A partire dal 1° ottobre 2003, tale lunghezza massima è pari a 13 cifre, «4» iniziale compreso.

7. Nel caso di offerta di servizi su numerazioni pubbliche, fermo restando tutti gli obblighi, gli operatori possono fornire l'accesso semplificato ai medesimi servizi attraverso le numerazioni interne di rete di cui al presente articolo.

8. Il codice «4563» è riservato al servizio di trasparenza tariffaria per la portabilità del numero mobile.

 

 

Articolo 11

Numerazione per servizi Internet.

1. I codici 70X sono esclusivamente dedicati all'accesso, in modalità «dial-up» ad Internet. Il costo fatturato include il trasporto e la gestione della comunicazione. È fatto divieto di fornire prodotti e servizi per il tramite dell'addebito all'utente del traffico svolto indirizzato a dette numerazioni.

2. Le numerazioni di cui al precedente comma 2 hanno la struttura descritta di seguito:

a) 700 UUUUUUU con U=0-9

numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad Internet con chiamata gratuita per il chiamante, con possibilità di attivazione per singoli distretti;

b) 701 UUUUUUU con U=0-9

numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad Internet con addebito al chiamante in funzione della durata della comunicazione, con possibilità di attivazione per singoli distretti.

Per le chiamate a tali numerazioni, i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell'allegato A. La chiamata viene fatturata dall'operatore di accesso;

c) 702 UUUUUUU con U=0-9

numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad Internet con addebito al chiamante in funzione della durata della comunicazione, con possibilità di attivazione per singoli distretti.

Per le chiamate a tali numerazioni, i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell'allegato A. La fatturazione viene svolta dall'operatore cui sono attribuiti i diritti d'uso della numerazione, con cui il cliente chiamante ha in essere un rapporto contrattuale o forma giuridica equivalente ovvero dall'operatore d'accesso in conformità con quanto previsto dalla carta dei servizi;

d) 709 UUUUUUU con U=0-9

numero univoco a livello nazionale per servizi con modalità di tariffazione specifica, con possibilità di attivazione per singoli distretti.

Per le chiamate a tali numerazioni, i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell'allegato A. La fatturazione viene svolta dall'operatore cui sono attribuiti i diritti d'uso della numerazione, con cui il cliente chiamante ha in essere un rapporto contrattuale o forma giuridica equivalente ovvero dall'operatore d'accesso in conformità con quanto previsto dalla carta dei servizi.

3. I rimanenti codici 70X sono riservati per altre categorie di servizi di accesso ad Internet, mentre i codici 7XY con X ≠ 0 e Y=0-9, sono riservati per esigenze future.

4. I diritti d'uso delle numerazioni appartenenti ai codici 70X sono attribuiti per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99. I servizi relativi alle numerazioni di cui al precedente comma 2, lettera b), appartenenti al medesimo centinaio hanno il medesimo prezzo.

5. Il richiedente in sede di domanda di attribuzione dei diritti d'uso indica la quantità di numerazione richiesta e le eventuali preferenze.

6. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

7. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

8. Le condizioni tecniche ed economiche di interconnessione tra operatore di accesso ed operatore assegnatario della numerazione sono stabilite in funzione della localizzazione sul territorio dei punti di interconnessione e sono contenute, laddove applicabili, nell'offerta di interconnessione di riferimento.

 

 

Articolo 12

Codici per servizi di emergenza.

1. Il codice «112» e gli altri codici per i servizi di emergenza sono univoci a livello nazionale e consentono all'utenza di accedere a tali servizi senza alcun onere per il chiamante.

2. Gli operatori accedono al servizio direttamente o indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori che ne offrono l'accesso.

3. I codici per i servizi di emergenza attualmente attribuiti sono:

 

Codice 

Denominazione servizio 

Attribuito a 

112 

Pronto intervento  

Ministero della difesa (Carabinieri) 

113 

Soccorso pubblico di emergenza 

Ministero dell'interno 

114 

Emergenza maltrattamenti dei minori 

Ministero delle comunicazioni 

115 

Vigili del fuoco Pronto intervento 

Ministero dell'interno 

118 

Emergenza sanitaria 

Ministero della salute 

 

 

Articolo 13

Codici per servizi di pubblica utilità.

1. I codici per i servizi definiti di pubblica utilità sono univoci a livello nazionale e consentono all'utenza di accedere a tali servizi senza alcun onere per il chiamante.

2. Gli operatori accedono al servizio direttamente o indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori che ne offrono l'accesso.

3. I codici per i servizi definiti di pubblica utilità attualmente attribuiti sono:

 

Codice 

Denominazione Servizio 

Attribuito a 

117 

Guardia di finanza 

Ministero dell'economia e delle finanze 

1530 

Codice per Capitaneria di Porto Assistenza in mare - Numero Blu 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

1515 

Servizio antincendi boschivo del Corpo forestale dello Stato 

Ministero dell'interno 

1518 

Servizio informazioni CCISS 

Ministeri delle attività produttive e dell'interno 

1500 

Comunicazioni per emergenze per la salute pubblica 

Ministero della salute 

1522 

Servizio a sostegno delle donne vittime di violenza 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  

 

 

 

per le pari opportunità (2/a). 

 

4. Qualora il Ministero competente in base alla normativa vigente accerti la necessità, per un servizio dichiarato di pubblica utilità, dell'attribuzione di una numerazione di cui al presente articolo, inoltra una richiesta motivata all'Autorità. L'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, verificata la disponibilità di un codice, lo attribuisce al Ministero richiedente.

5. L'Autorità può stabilire nuovi codici per i servizi definiti di pubblica utilità e modificare o eliminare gli esistenti.

6. Le numerazioni di cui al presente articolo non sono attribuibili qualora il servizio sia fornito in regime concorrenza da più soggetti. In tali casi possono essere attribuiti codici per servizi con addebito al chiamato.

 

(2/a) Comma così sostituto prima dall'art. 1, Del.Aut.gar.com. 17 dicembre 2003, n. 15/03/CIR e poi dall'art. 1, Del.Aut.gar.com. 15 novembre 2005, n. 69/05/CIR.

 

 

Articolo 14

Codici per servizi di comunicazione sociale.

1. I codici per i servizi definiti di comunicazione sociale sono univoci a livello nazionale e consentono all'utenza di accedere a tali servizi, anche con ripartizione territoriale, senza alcun onere per il chiamante.

2. Gli operatori accedono al servizio direttamente o indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori che ne offrono l'accesso.

3. I codici per i servizi definiti di comunicazione sociale hanno la struttura di seguito descritta:

196XY con X=2 ÷ 9, Y=1 ÷ 6

Gli altri codici sono riservati per utilizzi futuri.

4. Qualora il Ministero competente in base alla normativa vigente accerti la necessità, per un servizio riconosciuto di valenza sociale, dell'attribuzione di una numerazione di cui al presente articolo, inoltra una richiesta motivata all'Autorità. L'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, verificata la disponibilità di un codice, lo attribuisce al Ministero richiedente.

5. L'Autorità può stabilire nuovi codici per i servizi definiti di comunicazione sociale e modificare o eliminare gli esistenti. I codici del tipo «196XY» in uso alla data di entrata in vigore del presente piano sono confermati salvo verifica della rispondenza dei requisiti di cui al presente articolo.

6. Le numerazioni di cui al presente articolo non sono attribuibili qualora il servizio sia fornito ai fini di lucro. In tali casi possono essere attribuiti codici per servizi con addebito al chiamato.

 

 

Articolo 15

Codici per servizi di assistenza clienti «customer care».

1. Il codice di assistenza clienti (customer care) consente ai clienti di un operatore di accedere, senza oneri per il chiamante, allo sportello di assistenza dell'operatore medesimo. I codici sono univoci a livello nazionale.

2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 3, i codici brevi a tre cifre di assistenza clienti (customer care) sono attribuiti sulla base della disponibilità e delle effettive esigenze di mercato degli operatori. L'elenco aggiornato dei codici attribuiti è disponibile sul sito web del Ministero delle comunicazioni.

3. I codici a 4 e 6 cifre hanno la struttura di seguito descritta:

a) 192X, 194X con X=2 ÷ 9

b) 1920XY, 1921XY con X,Y=0 ÷ 9

I codici 194X, con X=0 e 1, sono riservati per esigenze future.

4. Gli operatori di titolo autorizzatorio per servizi di comunicazioni mobili e personali hanno diritto, su richiesta, a codici brevi univoci a tre cifre.

5. Gli operatori che dichiarano nella richiesta di titolo autorizzatorio di fornire il servizio di telefonia vocale su una porzione del territorio nazionale per un totale superiore a 10 milioni di abitanti hanno diritto ad un codice a quattro cifre, che viene attribuito contestualmente alla licenza.

6. Il richiedente può indicare nella domanda di titolo autorizzatorio o nell'autorizzazione sperimentale alla prova sino a tre codici di assistenza clienti in ordine di preferenza.

7. L'attribuzione di diritti d'uso dei codici di assistenza clienti è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

8. In caso di conflitto per richieste contestuali dello stesso tipo il Ministero delle comunicazioni, previa audizione delle parti, procede alla attribuzione dei diritti d'uso di uno dei codici indicati. Le preferenze espresse dagli operatori titolari di una licenza individuale hanno priorità sulle preferenze espresse per l'utilizzo provvisorio.

9. Il periodo di latenza per i codici di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

 

 

Articolo 16

Numerazione per servizi di addebito al chiamato.

1. I codici 80X identificano la categoria specifica dei servizi di addebito al chiamato. Il sottoscrittore del servizio può limitarne l'accessibilità. Solo le numerazioni appartenenti a questi codici possono essere denominate, secondo una terminologia di uso comune, numeri verdi.

2. Le numerazioni per servizi di addebito al chiamato hanno la struttura descritta di seguito:

a) 800 UUUUUU con U=0-9

b) 803 UUU con U=0-9

I codici 80X, con X diverso da 0 e da 3 sono riservati per esigenze future.

3. I diritti d'uso delle numerazioni su codice 800 sono attribuiti agli operatori per blocchi di cento numeri contigui, da 00 a 99.

4. I diritti d'uso delle numerazioni su codice 803 sono attribuiti agli operatori su base singolo numero per la propria clientela che ne faccia esplicita richiesta scritta da allegare alla domanda degli operatori.

5. Il richiedente in sede di domanda di attribuzione dei diritti d'uso indica la quantità di numerazione richiesta e le eventuali preferenze.

6. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

7. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

 

 

Articolo 17

Numerazione per i servizi di addebito ripartito.

1. I codici 84X vengono utilizzati per identificare la categoria specifica dei servizi di addebito ripartito.

2. La struttura e le categorie di addebito al chiamante, identificate sulla base del codice 84X corrispondente, sono articolate su due fasce come di seguito riportato.

 

a) Prima categoria quota fissa: 

 

840 

UUUUUU 

U=0-9 

841 

UUU 

U=0-9 

b) Seconda categoria - quota variabile minutaria: 

848 

UUUUUU 

U=0-9 

847 

UUU 

U=0-9 

 

L'Autorità può definire ulteriore categorie sul codice 84Y (con Y=2, 3, 5, 9,).

3. I prezzi applicati al chiamante da ciascun operatore di accesso sono relativi al costo del trasporto e della gestione della chiamata ed escludono ogni tipo di sovrapprezzo. Per le chiamate a tali numerazioni, i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell'allegato A.

4. I diritti d'uso delle numerazioni sui codici 840 e 848 sono attribuiti agli operatori per blocchi di cento numeri contigui, da 00 a 99.

5. I diritti d'uso delle numerazioni sui codici 841 e 847 sono attribuiti agli operatori su base singolo numero per la propria clientela che ne faccia esplicita richiesta scritta da allegare alla domanda degli operatori.

6. Il richiedente in sede di domanda per l'attribuzione dei diritti d'uso indica la quantità di numerazione richiesta e le eventuali preferenze.

7. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

8. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

 

 

Articolo 18

Numerazione per servizi di numero unico.

1. Il codice 199 identifica la categoria specifica dei servizi di numero unico. Il chiamante è informato del prezzo della chiamata.

2. La struttura delle numerazioni per servizi di numero unico è la seguente:

a) 199 X UUUUU con X=0,1,5,6,7,8,9 e U=0÷9

b) 199 XY UUUU con X=2,3,4 Y=2÷9 e U=0÷9

c) 199 XYZ UUU con X=2,3,4 Y=0,1 Z=0÷9 U=0÷9

dove le X, XY e XYZ identificano univocamente l'operatore al momento dell'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni.

3. I prezzi applicati al chiamante, da ciascun operatore di accesso sono relativi al costo del trasporto e della gestione della chiamata ed escludono ogni tipo di sovrapprezzo. Per le chiamate a tali numerazioni, i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell'allegato A.

4. Il richiedente in sede di domanda di attribuzione dei diritti d'uso indica la quantità di numerazione richiesta e le eventuali preferenze

5. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

6. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

 

Articolo 19

Numerazione per servizi di numero personale.

1. I codici 178X(Y) identificano la categoria specifica dei servizi di numero personale. Il chiamante è informato del prezzo della chiamata.

2. La struttura delle numerazioni per i servizi di numero personale è la seguente:

a) 178X UUUUUU con X=0,1 e U=0÷9

b) 178XY UUUUU con X=2,3,4 Y=2÷9 e U=0÷9

c) 178XY UUUUU con X=5,6,7,8,9 Y=0÷9 e U=0÷9

d) 178XYZ UUUU con X=2,3,4 Y=0, 1 Z=0, 9 e U=0÷9

dove le X, XY, XYZ identificano univocamente l'operatore ai fini dell'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni.

3. I prezzi applicati al chiamante da ciascun operatore di accesso sono relativi al costo del trasporto e della gestione della chiamata ed escludono ogni tipo di sovrapprezzo. Per le chiamate a tali numerazioni, i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell'allegato A.

4. Il richiedente in sede di domanda di attribuzione dei diritti d'uso indica la quantità di numerazione richiesta e le eventuali preferenze.

5. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

6. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

 

 

Articolo 20

Servizi a sovrapprezzo.

1. Le specifiche numerazioni utilizzabili per i servizi a sovrapprezzo sono di seguito elencate:

a) numerazione per servizi a tariffazione specifica;

b) numerazione per servizi interattivi in fonia;

c) numerazione per servizi di chiamate di massa;

d) numerazione per servizi di informazione abbonati.

2. Non è ammessa l'offerta di servizi a sovrapprezzo su numerazioni differenti da quelle sopra riportate. Per ciascuna di tali numerazioni è ammessa l'offerta delle specifiche tipologie di servizi in conformità con le definizioni di cui all'art. 1.

 

 

Articolo 21

Numerazione per servizi a tariffazione specifica.

1. Le numerazioni di cui al presente articolo sono utilizzabili per servizi a sovrapprezzo a tariffazione specifica. Il chiamante è informato del costo della chiamata, secondo la normativa vigente.

2. La struttura delle numerazioni per i servizi a sovrapprezzo a tariffazione specifica è la seguente:

a) 144 A UUUUU con A,U=0÷9

b) 166 A UUUUU con A,U=0÷9

c) 899 UUUUUU con U=0,9,

d) 892 UUU con U=0,9

Le numerazioni 89X, con X diverso da 2 o da 9, sono riservate per usi futuri.

3. La prima cifra A dopo i codici di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), determina la tariffa al chiamante. Per le chiamate a tali numerazioni, i prezzi della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 2 dell'allegato A.

4. Le numerazioni di cui al precedente comma 2, lettera d), sono utilizzabili esclusivamente per i servizi a sovrapprezzo di carattere sociale-informativo. Per le chiamate a tali numerazioni, i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell'allegato A.

5. I diritti d'uso delle numerazioni di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), sono attribuiti agli operatori per la propria clientela per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99. Nella domanda di attribuzione, il richiedente può esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.

6. I diritti d'uso delle numerazioni di cui al precedente comma 2, lettera c), sono attribuiti per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99. I servizi relativi alle numerazioni appartenenti allo stesso centinaio hanno il medesimo prezzo. Nella domanda di attribuzione, il richiedente può esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.

7. I diritti d'uso delle numerazioni di cui al precedente comma 2, lettera d), sono attribuiti agli operatori su base singolo numero per le proprie attività o per la propria clientela che ne faccia esplicita richiesta scritta da allegare alla domanda degli operatori. L'operatore può definire prezzi diversi per il servizio relativo a ciascun numero.

8. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

9. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

10. L'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni di cui al presente articolo e l'offerta dei relativi servizi sono soggette al rispetto della normativa vigente in tema di blocco selettivo di chiamata e di servizi a sovrapprezzo.

 

 

Articolo 22

Numerazione per servizi interattivi in fonia.

1. I codici 163 e 164 identificano servizi a sovrapprezzo di tipo interattivo in fonia. Il chiamante è informato del prezzo della chiamata, secondo la normativa vigente.

2. La struttura delle numerazioni per servizi interattivi in fonia è la seguente:

a) 163XY con X= da 0 a 9 e Y= da 2 a 9

b) 164XY con X= da 0 a 9 e Y= da 0 a 9

c) 163XYZ con X= da 0 a 9 Y= 0 e 1 e Z= da 0 a 9

3. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

4. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

5. L'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni di cui al presente articolo e l'offerta dei relativi servizi sono soggette al rispetto della normativa vigente in tema di blocco selettivo di chiamata e di servizi a sovrapprezzo.

 

 

 

Articolo 23

Numerazione per servizi di chiamate di massa.

1. Le numerazioni per servizi di chiamate di massa, oltre a quelle definite al precedente art. 21 nel caso di servizi interattivi in fonia, hanno la struttura descritta di seguito:

a) numerazioni dedicate ad eventi telefonici di massa:

0369 UUUUUU con U = 0÷9

0769 UUUUUU con U = 0÷9

b) numerazioni dedicate al televoto:

0878 X UUUU con X = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e U = 0÷9

0878 XY UUU con X = 7, 8, 9, Y = 9 e U = 0÷9

dove le cifre X e XY individuano univocamente l'operatore ai fini dell'assegnazione e dell'instradamento delle chiamate tra reti.

2. Le numerazioni 0369 e 0769 sono utilizzabili dagli operatori solo nelle aree geografiche corrispondenti, rispettivamente, al distretto di Milano ed al distretto di Roma.

3. Eventuali ulteriori numerazioni, rispetto a quelle di cui al comma 2, utilizzabili, in modo esclusivo, in un differente distretto telefonico o per un differente evento, devono prevedere la struttura indicata al comma 1 per gli eventi telefonici di massa ed utilizzare nuovi indicativi fittizi appartenenti al compartimento telefonico di cui fa parte il distretto considerato.

4. Per le chiamate alle numerazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell'allegato A.

5. Le numerazioni di cui al precedente comma 1, lettera b), sono tassate sulla base della prima cifra successiva alle cifre che individuano l'operatore assegnatario. Gli scaglioni tariffari utilizzabili sono definiti su base negoziale tra gli operatori.

6. Le numerazioni dedicate ad eventi telefonici di massa, di cui ai commi 2 e 3, sono assegnate agli operatori per blocchi di 1.000 numeri da 000 a 999. Ad ogni operatore sono assegnabili fino a due blocchi di 1000 numeri per ciascun distretto.

7. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

8. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di tre mesi.

9. L'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni di cui al presente articolo e l'offerta dei relativi servizi sono soggette al rispetto della normativa vigente in tema di blocco selettivo di chiamata e di servizi a sovrapprezzo.

 

 

Articolo 24

Numerazione per servizi di informazione abbonati.

1. Il codice 12 identifica, nell'àmbito dei servizi a sovrapprezzo di tipo sociale-informativo, i servizi di informazioni abbonati. Il chiamante è informato del prezzo della chiamata, secondo la normativa vigente.

2. La struttura delle numerazioni per il servizio di informazione abbonati è di seguito descritta:

12XY con X= 4-9 Y= 0-9

Le numerazioni 12XY con X=0-3 e Y=0-9 sono riservate per usi futuri.

 

Articolo 25

Codici di accesso a rete privata virtuale.

1. La struttura dei codici di accesso a rete privata virtuale è la seguente:

a) 1482

b) 149X con X=4,5,6,7,8,9

c) 149XY con X=0,1,2,3 e Y= da 2 a 9

d) 149 XYZ con X=0,1,2,3 e con Y=0,1 e Z=0-9

dove i codici 1482, 149X, 149XY e 149XYZ identificano l'operatore gestore della rete privata virtuale.

2. Il richiedente nella domanda di attribuzione dei diritti d'uso può esprimere le sue preferenze relativamente al codice richiesto.

3. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

4. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

 

 

Articolo 26

Identificativi dei punti di segnalazione.

1. La rete di segnalazione è strutturata su due livelli funzionali differenti: il livello nazionale e il livello internazionale. Questa struttura rende possibile una chiara separazione di responsabilità nella gestione della rete di segnalazione nazionale da quella internazionale e questo consente di avere piani di amministrazione dei codici dei punti di segnalazione separati, uno per il livello nazionale e uno per il livello internazionale. Nel seguito si trattano i piani di amministrazione relativi ai due livelli: internazionale (ISPC - International signalling point codes) e nazionale (NSPC National signalling point codes).

2. La struttura dei codici dei punti di segnalazione internazionali è definita nella raccomandazione ITU-T Q.708. I gruppi di codici dei punti di segnalazione internazionali (SANC Signalling area/network code) sono amministrati dall'ITU. Gli otto codici identificati da ciascun gruppo sono amministrati dalla Autorità. L'Autorità richiede all'ITU i gruppi di codici assicurando una disponibilità adeguata alle esigenze nel breve e medio termine. I codici assegnati sono notificati all'ITU.

3. I codici dei punti nazionali di segnalazione - NSPC - sono codici binari a 14 bit la cui struttura risulta analoga a quella descritta per gli ISPC. I gruppi di codici dei punti di segnalazione nazionali sono amministrati dal Ministero delle comunicazioni.

4. Nella domanda di attribuzione dei diritti d'uso il richiedente deve indicare l'impianto e la relativa ubicazione.

5. I punti di segnalazione devono essere associati ad apparati fisicamente installati sul territorio oggetto di licenza.

6. La variazione dell'associazione di un punto di segnalazione con un determinato impianto è soggetta a comunicazione al Ministero delle comunicazioni, fermo restando quanto previsto al comma 5.

7. L'attribuzione dei diritti d'uso relativa ad una richiesta successiva al rilascio della licenza individuale è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

8. Il periodo di latenza per i codici di punti di segnalazione nazionale ha una durata massima di tre mesi.

 

Articolo 27

Numerazione per altri servizi.

1. Sono disponibili, presso l'Autorità ed il Ministero delle comunicazioni, informazioni sulle risorse di numerazione attualmente utilizzate, ma non descritte nel presente articolato, quali ad esempio: OP-ID, MNC, NCC.

2. Nel caso di richieste di risorse di numerazione non descritte nel presente articolato, il richiedente presenta all'Autorità ed al Ministero delle comunicazioni una proposta di struttura, la descrizione generale del servizio e le motivazioni di utilizzo.

3. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

 

 

Articolo 28

Norme transitorie e finali.

1. L'Autorità di riserva di rivedere la suddivisione del territorio nazionale di cui al precedente art. 6, comma 1, entro centottanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento (3).

2. Gli indicativi del tipo:

3XY ZZUUUUU con X= 0,1, Y= 0-9, Z= 0-9

sono transitoriamente attribuiti, su base blocchi di 100.000, numeri a servizi di comunicazione mobili e personali di tipo specializzato.

3. Sino all'entrata in vigore del codice delle comunicazioni elettroniche di cui in premessa, non sono attribuiti nuovi codici di emergenza tranne che, per gravi ed urgenti motivi, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Il calendario di attuazione, i requisiti soggettivi per l'attribuzione dei diritti d'uso e le relative modalità di attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati di cui all'art. 24 sono definite dall'Autorità entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento (4).

5. La società Poste Italiane S.p.a. è abilitata all'uso provvisorio del codice a tre cifre «186» per l'espletamento del servizio di dettatura telegrammi sino alla data del 30 giugno 2006.

6. L'Autorità si riserva di rivedere o integrare le soglie di prezzo massimo, di cui all'allegato A del presente piano, alla luce della evoluzione della situazione di mercato.

 

(3) Per l'avvio del procedimento «Revisione della suddivisione distrettuale del territorio nazionale» vedi il Comunicato 24 settembre 2003.

(4) Per l'avvio del procedimento «Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati» vedi il Comunicato 24 settembre 2003 e la Del.Aut.gar.com. 3 novembre 2004, n. 15/04/CIR.

 

 


Allegato A al Piano di numerazione nazionale

 

Tabella 1: Soglie di prezzo massimo. I valori indicati non includono l'IVA e riguardano l'accesso da rete fissa (5)

 

 

Articolo del Piano di Numerazione 

Numerazione 

Quota massima 

Prezzo minutario 

 

 

alla risposata (€) 

massimo (€) 

Art. 11 - Numerazioni per servizi 

701-702 

0,10 

Prezzo delle 

Internet 

 

 

chiamate locali 

 

709 

0,10 

0,06 

Art. 17 - Numerazioni per servizi di 

840-841 

0,10 (quota 

addebito ripartito 

 

fissa) 

 

 

847-848 

0,10 

Prezzo delle 

 

 

 

chiamate locali 

Art. 18 - Numerazioni per servizi di 

199 

0,12 

0,26 

numero unico 

 

 

 

Art. 19 - Numerazioni per servizi di 

178 

0,15 

0,35 

numero personale 

 

 

 

Art. 21 - Numerazioni per servizi a 

892 

0,3 

1,5 

tariffazione specifica 

144-166 

Tabella 2 

Art. 23 - Numerazioni per servizi di 

0369-0769 

Prezzo delle chiamate geografiche 

chiamate di massa 

 

interurbane 

 

0878 

0,0656 

0,2293 

 

 

 

Tabella 2: Fasce di prezzo per le numerazioni 144 e 166

 

 

 

 

 

Fascia di costo 

Numerazione 

Quota alla risposta (euro) 

Prezzo minutario (euro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144-0-UUUUU 

 

 

1° 

166-0-UUUUU 

0,0656 

0,2293 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144-2-UUUUU 

 

 

2° 

166-2-UUUUU 

0,0656 

0,3280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144-6-UUUUU 

 

 

3° 

166-6-UUUUU 

0,0656 

0,4917 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144-8-UUUUU 

 

 

4° 

166-8-UUUUU 

0,0656 

0,7871 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144-1-UUUUU 

 

 

5° 

166-1-UUUUU 

0,0656 

1,3118 

 

 

 

 

 

(5) Tabella così sostituita prima dalla tabella allegata alla Del.Aut.gar.com. 5 settembre 2005, n. 65/05/CIR, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della stessa delibera e poi dalla tabella alla allegata alla Del.Aut.gar.com. 15 dicembre 2005, n. 84/05/CIR, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 della stessa delibera.

 


 

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Codice delle comunicazioni elettroniche
(Artt. 1 e 2)

 

 

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali e comuni

 

Capo I - Disposizioni generali

 

1. Definizioni.

1. Ai fini del presente Codice si intende per:

a) abbonato: la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi;

b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi di un operatore a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica; comprende, tra l'altro, l'accesso: agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi, ivi compreso in particolare l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale; all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming tra operatori mobili; ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale; ai servizi di rete privata virtuale;

c) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l'apparato radioelettrico può coincidere con la stazione stessa;

d) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva;

e) Application Programming Interface (API): interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali;

f) Autorità nazionale di regolamentazione: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità;

g) autorizzazione generale: il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice;

h) chiamata: la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;

i) Codice: il «Codice delle comunicazioni elettroniche» per quanto concerne le reti e i sevizi di comunicazione elettronica;

j) consumatore: la persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attività lavorativa, commerciale o professionale svolta;

l) fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di una siffatta rete;

m) interconnessione: il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione utilizzate dal medesimo operatore o da un altro per consentire agli utenti di un operatore di comunicare con gli utenti del medesimo o di un altro operatore, o di accedere ai servizi offerti da un altro operatore. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. L'interconnessione è una particolare modalità di accesso tra operatori della rete pubblica di comunicazione;

n) interferenze dannose: interferenze che pregiudicano il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriorano gravemente, ostacolano o interrompono ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative comunitarie o nazionali applicabili;

o) larga banda: l'ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l'utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività;

p) libero uso: la facoltà di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica senza necessità di autorizzazione generale;

q) mercati transnazionali: mercati individuati conformemente all'articolo 18, che comprendono l'Unione europea o un'importante parte di essa;

r) Ministero: il Ministero delle comunicazioni;

s) numero geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete;

t) numero non geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione che non sia un numero geografico; include i numeri per servizi di comunicazioni mobili e personali assegnati agli operatori titolari di reti mobili, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a tariffazione specifica;

u) operatore: un'impresa che è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata;

v) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale l'abbonato ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un numero o ad un nome di utente finale. Per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio;

z) rete locale: il circuito fisico che collega il punto terminale della rete presso il domicilio dell'abbonato al permutatore o a un impianto equivalente nella rete telefonica fissa;

aa) rete pubblica di comunicazione: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

bb) rete telefonica pubblica: una rete di comunicazione elettronica utilizzata per fornire servizi telefonici accessibili al pubblico;

la rete telefonica pubblica consente il trasferimento di comunicazioni vocali e altre forme di comunicazione, quali il facsimile e la trasmissione di dati, tra punti terminali di rete;

cc) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente cablata installata principalmente per la diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico;

dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

ee) risorse correlate: le risorse correlate ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, ivi compresi i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi;

ff) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: un servizio di comunicazione elettronica svolto esclusivamente nell'interesse proprio dal titolare della relativa autorizzazione generale;

gg) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;

hh) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza tramite uno o più numeri, che figurano in un piano nazionale o internazionale di numerazione, e che può inoltre, se necessario, includere uno o più dei seguenti servizi: l'assistenza di un operatore;

servizi di elenco abbonati e consultazione; la fornitura di telefoni pubblici a pagamento; la fornitura del servizio a condizioni specifiche; la fornitura di apposite risorse per i consumatori disabili o con esigenze sociali particolari e la fornitura di servizi non geografici;

ii) servizio televisivo in formato panoramico: un servizio televisivo che si compone esclusivamente o parzialmente di programmi prodotti ed editati per essere visualizzati su uno schermo a formato panoramico. Il rapporto d'immagine 16:9 è il formato di riferimento per i servizi televisivi in formato panoramico;

ll) servizio universale: un insieme minimo di servizi di una qualità determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile;

mm) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura o intesa tecnica secondo la quale l'accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato ad un abbonamento o ad un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale;

nn) stazione radioelettrica, uno o più trasmettitori o ricevitori o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o per il servizio di radioastronomia. Ogni stazione viene classificata sulla base del servizio al quale partecipa in materia permanente o temporanea;

oo) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso;

pp) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

qq) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.

 

 

2. Campo di applicazione.

1. Formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:

a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo;

b) attività di comunicazione elettronica ad uso privato;

c) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica;

d) servizi radioelettrici.

2. Non formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:

a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti;

b) apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che attua la direttiva 1999/5/CE del 9 marzo 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della televisione digitale;

c) disciplina dei servizi della società dell'informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, e disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

3. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.

 

 

 

 


 

Del.Aut.gar.com. 3 novembre 2004, n. 15/04/CIR.
Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati. (Deliberazione n. 15/04/CIR)

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 dicembre 2004, n. 288.

 

 

L'AUTORITÀ

PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

 

Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 3 novembre 2004;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 11 e 83;

Vista la Del.Aut.gar.com. n. 36/02/CONS del 6 febbraio 2002, recante «Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio universale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 12 marzo 2002;

Vista la Del.Aut.gar.com. n. 180/02/CONS del 13 giugno 2002, recante «Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale: disposizioni attuative», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 2002;

Vista la Del.Aut.gar.com. n. 9/03/CIR del 3 luglio 2003, recante «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 1° agosto 2003;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento «Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 settembre 2003, n. 222, con la quale i soggetti interessati erano stati invitati a far pervenire all'Autorità memorie scritte, documenti e pareri sugli argomenti relativi al procedimento;

Visti i contributi ricevuti dai soggetti interessati ai sensi di quanto indicato nella comunicazione di avvio del procedimento, nonché quelli acquisiti nel corso delle audizioni con i soggetti interessati;

Vista la Del.Aut.gar.com. n. 1/04/CIR del 17 marzo 2004, recante «Consultazione pubblica concernente la proposta di provvedimento relativo a attribuzione di diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 aprile 2004, n. 89 con la quale i soggetti interessati sono stati invitati a far pervenire le proprie osservazioni in merito alla proposta di provvedimento di cui all'allegato B della sopra citata delibera;

Considerati i contributi ricevuti per la consultazione pubblica di cui alla Del.Aut.gar.com. n. 1/04/CIR dagli operatori di telecomunicazione Vodafone Omnitel, TIM, Wind Telecomunicazioni, Telecom Italia, H3G, Atlanet, Seat, Infocall, The Number UK, nonché dall'organizzazione sindacale FLMU-CUB;

Considerato quanto segue:

1) Il procedimento istruttorio.

1. L'Autorità, con l'art. 24 dell'allegato alla Del.Aut.gar.com. n. 9/03/CIR, recante «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», di seguito Piano di numerazione, ha previsto l'introduzione di una categoria di numerazioni per l'offerta dei servizi di informazioni abbonati. All'art. 28, comma 4, del Piano di numerazione, l'Autorità si è riservata di definire, con separato provvedimento, il calendario di attuazione, i requisiti soggettivi per l'attribuzione dei diritti d'uso e le relative modalità di attribuzione per le numerazioni per servizi di informazione abbonati di cui all'art. 24 sopra citato.

2. Facendo seguito a tale decisione, l'Autorità ha avviato il procedimento «Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati» con la comunicazione pubblicata sul proprio sito web in data 15 settembre 2003 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 settembre 2003, n. 222.

3. Nel corso della fase istruttoria sono stati convocati in audizione gli operatori che, nel corso del procedimento relativo alla revisione del Piano di numerazione di cui alla Del.Aut.gar.com. n. 9/03/CIR, avevano fornito contributi e proposte in merito alle numerazioni per i servizi di informazioni elenco abbonati, nonché le imprese che, ai sensi della comunicazione di avvio del presente procedimento, hanno fornito contributi scritti e avanzato richiesta di essere convocati in audizione.

4. In particolare sono stati convocati in audizione gli operatori H3G S.p.a., Vodafone Omnitel N.V., Edisontel S.p.a., Wind Telecomunicazioni S.p.a., Atlanet S.p.a., Telecom Italia S.p.a., Fastweb S.p.a., Seat Pagine Gialle S.p.a., Tim S.p.a. e Albacom S.p.a. Quest'ultimo, convocato con lettera prot. n. U/04312/03/NA del 6 ottobre 2003, non ha però ritenuto di intervenire. Sono state inoltre acquisite le memorie scritte fornite dalle società H3G S.p.a., Vodafone Omnitel NV, Wind Telecomunicazioni S.p.A, Telecom Italia S.p.a., Seat Pagine Gialle S.p.a., Fastweb S.p.a. e The Number UK Ltd.

5. L'Autorità, dopo aver analizzato i contributi ricevuti dai soggetti interessati ai sensi di quanto indicato nella comunicazione di avvio del procedimento, nonché quelli acquisiti nel corso delle audizioni, ha sottoposto a consultazione pubblica i propri orientamenti in merito all'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi informazione abbonati, contenuti nella proposta di provvedimento di cui all'allegato B della Del.Aut.gar.com. n. 1/04/CIR. La consultazione pubblica, di durata pari a trenta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della delibera, si è conclusa in data 17 maggio 2004.

6. Entro il predetto termine sono stati ricevuti contributi dai seguenti operatori di comunicazioni elettroniche: Vodafone Omnitel, TIM, Wind Telecomunicazioni, Telecom Italia, H3G, Atlanet, Seat, Infocall, The Number UK, nonché dall'organizzazione sindacale FLMU-CUB.

7. Gli operatori, Vodafone Omnitel, Wind Telecomunicazioni, Telecom Italia, Seat, Infocall, The Number UK e l'organizzazione sindacale FLMU-CUB hanno, inoltre, chiesto, nei termini previsti dalla Del.Aut.gar.com. n. 1/04/CIR, di illustrare il documento prodotto per la consultazione nel corso di un'audizione. A tal fine le predette società sono state convocate in audizione in data 10 maggio (Flmu-Cub), 13 maggio (Wind, Seat, Infocall), 14 maggio (Telecom, Vodafone) e 17 maggio (The Number UK).

2) Il quadro normativo e gli obiettivi del presente procedimento.

8. La Del.Aut.gar.com. n. 36/02/CONS ha disposto le modalità ed il calendario attuativo per la costituzione dell'elenco generale e della relativa base di dati unica degli abbonati ai servizi di tutti gli operatori di telefonia fissa e mobile attivi sul territorio nazionale. In particolare, la base di dati unica ha la finalità di garantire una piena concorrenza nel mercato dei servizi a valle della base di dati unica, ovvero i servizi di predisposizione degli elenchi telefonici ed i servizi di informazione abbonati. Inoltre, la medesima Del.Aut.gar.com. n. 36/02/CONS, ha previsto, sempre con finalità pro-concorrenziali, l'identificazione di una specifica categoria di numerazioni attraverso la quale gli operatori e le imprese interessate potessero espletare, in condizioni di parità anche dal punto di vista della numerazione, i servizi di informazione abbonati.

9. A tale riguardo, occorre sottolineare che Telecom Italia ha sino ad ora utilizzato una numerazione breve a due cifre («12») per lo svolgimento del proprio servizio di informazione abbonati e che attraverso tale servizio, Telecom Italia ha adempiuto all'obbligo di fornitura dei servizi di informazione abbonati, nell'àmbito del servizio universale, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997. Ciò sino all'entrata in vigore del Codice delle comunicazioni elettroniche (di seguito Codice) di cui al decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 che recepisce il nuovo quadro regolamentare comunitario in tema di comunicazioni elettroniche e che ha escluso tale servizio dall'obbligo di fornitura di servizio universale. Telecom Italia tuttavia continua ad utilizzare la numerazione 12 per il proprio servizio di informazione abbonati.

10. L'Autorità, in attuazione a quanto disposto dalla Del.Aut.gar.com. n. 36/02/CIR, ha identificato, all'art. 24 del Piano di numerazione, l'arco di numerazione «12xy» per l'espletamento dei servizi informazione abbonati, demandando ad uno specifico procedimento la definizione del calendario di attuazione per l'introduzione della nuova numerazione, dei requisiti soggettivi per l'attribuzione dei diritti d'uso e le relative modalità di attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni in questione. Tale previsione risulta in linea con i poteri attribuiti all'Autorità dal Codice che prevede, all'articolo 15, comma 2: «L'Autorità stabilisce il Piano di numerazione e le procedure di assegnazione della numerazione nel rispetto dei princìpi di obiettività, trasparenza e non discriminazione, in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico».

3) Il calendario di attuazione.

11. L'Autorità nella Del.Aut.gar.com. n. 1/04/CIR aveva proposto quale data di avvio del servizio informazioni abbonati sulle nuove numerazioni 12xy quella del 1° gennaio 2005, prevedendo anche la contestuale cessazione dell'offerta del servizio offerto da Telecom Italia sulla numerazione 12. Relativamente alle modalità di comunicazione all'utenza dell'apertura delle nuove numerazioni 12xy per l'offerta di servizi di informazione abbonati, l'Autorità aveva espresso l'orientamento di richiedere agli operatori l'effettuazione di una campagna informativa, da realizzarsi nei quattro mesi antecedenti l'avvio del nuovo servizio, sia attraverso la numerazione 12 di Telecom Italia, sia attraverso le fatture ed i servizi di Customer Care di tutti gli operatori, specificando che le informazioni agli utenti sulla apertura delle numerazioni 12xy dovevano essere fornite senza riportare indicazioni in merito ad una o più numerazioni specifiche assegnate alle imprese. Nei dodici mesi successivi all'avvio delle nuove numerazioni l'Autorità aveva proposto, inoltre, per l'utenza che selezioni la numerazione 12, la fornitura da parte di tutti gli operatori di accesso di un messaggio informativo, nelle medesime modalità su indicate.

12. Relativamente alla data di avvio del servizio informazioni abbonati sulle nuove numerazioni 12xy, alcuni operatori hanno espresso l'esigenza di posticipare tale data, sia per la definizione degli aspetti tecnici, sia per garantire una migliore conoscenza dei nuovi servizi da parte dell'utenza ed assicurare una transizione graduale alle nuove numerazioni. In particolare, viene sottolineato da un partecipante che dovrebbe essere garantito un periodo sufficientemente lungo tra la data di completamento della prima fase di assegnazione delle numerazioni e la data di avvio del servizio al fine di consentire, in particolar modo alle imprese di nuovo ingresso sul mercato, di approntare la propria organizzazione ed offerta commerciale nonché di completare le necessarie attività tecniche. Altri operatori sottolineano la necessità di fissare termini brevi per l'avvio del servizio informazione abbonati, allo scopo di garantire all'utenza un tempestivo beneficio del nuovo regime di concorrenza. In definitiva, tenendo conto anche dei contributi ricevuti nella fase del procedimento antecedente l'avvio della consultazione pubblica di cui alla Del.Aut.gar.com. n. 1/04/CIR, i soggetti intervenuti nel procedimento hanno indicato un intervallo temporale per l'avvio del servizio informazioni abbonati sulle nuove numerazioni 12xy compreso tra i tre e gli undici mesi dall'adozione del provvedimento finale. Per le medesime esigenze sopra esposte e con particolare riferimento alle attività tecniche, alcuni partecipanti alla consultazione sottolineano l'esigenza di un periodo di coesistenza tra le nuove numerazioni 12xy e la numerazione 12, variabile dai sei ai dodici mesi successivi all'avvio. Uno di essi, in particolare, in considerazione delle difficoltà tecniche relative all'implementazione di tale periodo di coesistenza, invita l'Autorità a considerare l'opportunità di individuare, per la fornitura del servizio informazione abbonati, una numerazione diversa da quella prevista.

13. Relativamente alle modalità di comunicazione all'utenza della possibilità di accedere ai servizi informazione abbonati offerti sulle numerazioni 12xy, alcuni operatori non condividono l'orientamento dell'Autorità secondo il quale le suddette informazioni devono essere fornite in modalità neutrale ovvero senza indicazione della numerazione 12xy che sarà assegnata ad un particolare operatore, in quanto potrebbe causare un disorientamento dell'utenza consequenziale ad una poco diffusa conoscenza delle nuove numerazioni. Sono state pertanto proposte alcune soluzioni, quali ad esempio includere nel messaggio informativo la lista in ordine casuale di tutte le nuove numerazioni assegnate oppure indicare una sola delle numerazioni assegnate individuata in maniera casuale. Una parte degli operatori sottolinea, inoltre, l'esigenza di estendere l'obbligo del messaggio informativo neutrale anche ai servizi di informazione abbonati offerti allo stato sulle numerazioni in decade 4, nonché, per alcuni, anche sulle numerazioni 892 e 899, allo scopo di assicurare un'effettiva parità di trattamento. Uno dei soggetti intervenuti nel procedimento, infine, ritenendo esistente un'asimmetria competitiva a vantaggio dell'operatore incumbent di rete fissa, ritiene opportuno imporre solo a quest'ultimo l'obbligo di una campagna informativa neutrale, e consentire, invece, agli altri operatori di comunicare alla propria clientela le numerazioni 12xy a loro assegnate.

14. L'Autorità, alla luce delle osservazioni ricevute nel corso della consultazione pubblica e tenuto conto dei tempi necessari al Ministero delle comunicazioni per l'effettuazione delle verifiche relative alla richiesta di autorizzazione per la fornitura di servizi informazione abbonati nonché per l'espletamento della procedura di prima assegnazione delle numerazioni e la conseguente attribuzione dei relativi diritti d'uso alle imprese, ritiene opportuno fissare al 1° luglio 2005 la data di avvio dei servizi sulle nuove numerazioni 12xy. L'Autorità, infatti, nella determinazione del calendario di apertura, persegue il duplice obiettivo di consentire l'avvio di un'equa concorrenza tra le imprese nell'offerta dei servizi di informazione abbonati e di far beneficiare gli utenti delle nuove offerte, sia in termini di numero che di qualità dei servizi offerti, il più rapidamente possibile. Ciò comunque compatibilmente con i tempi necessari per attuare gli adempimenti tecnici e procedurali necessari all'apertura delle nuove numerazioni e per informare l'utenza dei cambiamenti in atto. L'Autorità, quindi, di fronte alle diverse posizioni rappresentate dai soggetti intervenuti nel procedimento, i quali hanno indicato termini variabili da tre a undici mesi dall'adozione del provvedimento finale, ritiene che la data del 1° luglio 2005 rappresenti il giusto bilanciamento tra, da una parte, le esigenze di disporre di tempi congrui di predisposizione tecnica e commerciale e la necessità di fornire una effettiva ed adeguata informazione all'utenza e, dall'altra parte, gli interessi delle imprese ad offrire i propri servizi sulle nuove numerazioni e degli utenti a beneficiare di queste nuove offerte nel più breve tempo possibile.

La data di avvio così determinata dall'Autorità risulta peraltro coerente con la tempistica necessaria per l'acquisizione del consenso informato degli abbonati da parte degli operatori e per la completa realizzazione della base di dati unica di cui alla Del.Aut.gar.com. n. 36/02/CONS. A tal proposito si richiamano i tempi fissati dall'Autorità Garante dei dati personali nel parere del 15 luglio 2004, per l'adeguamento alle prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali per la formazione dei nuovi elenchi telefonici e per la prestazione di servizi informazione agli utenti. Appare infatti evidente che una effettiva concorrenza nel mercato dei servizi di informazione abbonati sulle numerazioni 12xy può realizzarsi solo con la messa a disposizione di tutte le imprese interessate dell'elenco generale realizzato secondo quanto disposto dalla Del.Aut.gar.com. n. 36/02/CONS.

15. In merito alle modalità di comunicazione all'utenza, l'Autorità, preso atto delle osservazioni pervenute nella consultazione, ribadisce, così come affermato nel paragrafo 11 dell'allegato B alla Del.Aut.gar.com. n. 1/04/CIR, la necessità di fornire un messaggio informativo agli utenti che selezionano il numero 12, che indichi in maniera neutrale la possibilità di accedere ai servizi sulle nuove numerazioni 12xy. Tale messaggio sarà fornito da Telecom Italia nei quattro mesi antecedenti la data di avvio delle nuove numerazioni e da tutti gli operatori di accesso di rete fissa e mobile nei dodici mesi successivi a tale data. Inoltre, alla luce delle osservazioni ricevute, l'Autorità ritiene opportuno estendere la fornitura del messaggio informativo anche nel caso di accesso alle numerazioni in decade 4, allo stato utilizzate per i servizi di informazione abbonati, con le medesime modalità. Altresì l'Autorità ribadisce la necessità di fornire una comunicazione all'utente attraverso la fattura o conto telefonico, precisando che sono tenuti ad attuare quest'ultima modalità di comunicazione tutti gli operatori di accesso, inclusi gli operatori mobili nell'ipotesi di cliente post-pagato, per almeno due cicli di fatturazione antecedenti e successivi la data di avvio delle nuove numerazioni e che tale comunicazione dovrà contenere l'elenco di tutti i numeri 12xy assegnati. L'Autorità, peraltro, ritiene che l'imposizione della messaggistica neutrale non debba estendersi anche ai servizi di assistenza clienti «customer care» offerti dagli operatori, anche in considerazione della gratuità del servizio finalizzato alla assistenza della propria clientela.

16. L'Autorità, richiamando espressamente i paragrafi 11 e 12 dell'allegato B alla Del.Aut.gar.com. n. 1/04/CIR, ritiene che l'introduzione delle nuove numerazioni 12xy debba avvenire, a partire dalla data di avvio senza alcuna fase di coesistenza tra la numerazione 12 e quelle 12xy a 4 cifre. L'Autorità, infatti, stima la durata del periodo transitorio, decorrente dall'adozione del presente provvedimento alla data di avvio, fissata al 1° luglio 2005, ragionevolmente adeguata a garantire la salvaguardia dell'utenza e l'espletamento di tutte le attività tecniche necessarie all'avvio operativo delle nuove numerazioni 12xy. A tal proposito, si ribadisce che tale misura è necessaria anche a garantire una sostanziale parità tra tutti i soggetti che intendono fornire servizio informazione abbonati sulle nuove numerazioni 12xy ed ad evitare che un periodo di coesistenza tra differenti numerazioni possa generare incertezza e confusione negli utenti. L'Autorità tuttavia, tenuto conto di alcune osservazioni pervenute nel corso della consultazione pubblica, ritiene adeguato consentire un periodo di coesistenza di due mesi, a partire dalla data di avvio, tra le numerazioni 12xy e quelle allo stato attivate da alcuni operatori di accesso sulla decade 4. Tale periodo di coesistenza, non ponendo problemi tecnici dal punto di vista della sovrapposizione di numerazioni con le stesse cifre iniziali consentirà agli utenti nella prima fase successiva alla chiusura del numero 12 di avere comunque a disposizione, per un periodo transitorio, alcune numerazioni già note per l'accesso ai servizi di informazioni abbonati.

4) Condizioni per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati.

17. Nella proposta di provvedimento contenuta nella Del.Aut.gar.com. n. 1/04/CIR, l'Autorità aveva ritenuto, quale requisito soggettivo necessario per l'attribuzione dei diritti d'uso delle relative numerazioni, il possesso di un'autorizzazione per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica al pubblico che includa i servizi di informazione abbonati. In merito all'orientamento espresso dall'Autorità, alcuni operatori hanno confermato la propria posizione secondo la quale è necessario limitare, per ragioni di natura regolamentare nonché economica, l'assegnazione delle nuove numerazioni 12xy ai soli soggetti già assegnatari di numerazioni geografiche.

18. In merito a tale aspetto l'Autorità osserva che il servizio di informazione abbonati rientra tra i servizi di comunicazione elettronica di cui all'art. 1, lettera g) del codice, per la sua innegabile complementarità al servizio di telefonia. L'Autorità ritiene, quindi, che per tutte le imprese che intendano fornire servizi di informazione abbonati, risulti sufficiente il conseguimento di una «autorizzazione generale per la fornitura del servizio di informazione abbonati», di nuovo tipo, ai sensi dell'art. 25 del codice. Ai fini della corresponsione dei diritti amministrativi di cui all'art. 34 del codice, tale servizio è ricompreso nelle fattispecie dell'art. 1, comma 2, dell'allegato 10 al codice.

19. In merito all'offerta del servizio addizionale di completamento della chiamata, in virtù del quale è possibile raggiungere direttamente la numerazione oggetto della richiesta di informazioni, l'Autorità aveva manifestato l'orientamento di ritenere necessario il possesso di un'autorizzazione generale per la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico, da parte delle imprese che intendano offrire tale servizio. Alcuni soggetti hanno espresso il loro dissenso, ritenendo che tale requisito sia non proporzionato alle caratteristiche dell'attività che i fornitori del servizio informazioni abbonati si propongono di svolgere e che, per di più, imponga a quest'ultimi ingenti oneri finanziari addizionali, ponendo così una barriera all'ingresso del mercato dei servizi in esame. Tuttavia, nell'ipotesi in cui l'Autorità confermasse il suddetto orientamento, i medesimi operatori chiedono che i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione generale in oggetto siano almeno proporzionati alla tipologia di servizio per la cui erogazione è imposta l'autorizzazione stessa.

20. L'Autorità, anche in considerazione delle osservazioni svolte dai soggetti intervenuti nella consultazione, ritiene che il possesso di un'autorizzazione generale per la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico per l'offerta del servizio di completamento della chiamata possa configurarsi come un requisito eccessivo e non giustificato nei confronti delle imprese, differenti dagli operatori già autorizzati alla fornitura di servizi di fonia o di comunicazioni mobili e personali, che intendono offrire il completamento della chiamata nella propria offerta di servizio di informazione abbonati. Tali imprese, infatti, potranno decidere di avvalersi, per tale servizio, dei servizi di telefonia vocale offerti da altro operatore a ciò abilitato. In tale situazione, il fornitore di servizi di informazione abbonati si limiterà ad effettuare una rivendita di traffico telefonico, acquistando determinate quantità di traffico da un operatore autorizzato all'offerta di servizi di telefonia vocale. In questa ipotesi, l'Autorità ritiene adeguato il conseguimento di una» autorizzazione alla rivendita di traffico telefonico», ai sensi dell'art. 25 del codice, in aggiunta a quella per l'offerta del servizio informazione abbonati. Ai fini della corresponsione dei diritti amministrativi di cui all'art. 34 del codice, tale autorizzazione è ricompresa nelle fattispecie dell'art. 1, comma 2, dell'allegato 10 al codice.

21. L'Autorità, nella Del.Aut.gar.com. n. 1/04/CIR aveva ritenuto opportuna una definizione delle specifiche condizioni di attribuzione dei diritti d'uso sulle numerazioni 12xy, così come previsto dall'art. 28, comma 1, del Codice, al fine di garantire l'uso efficiente delle stesse nel rispetto delle finalità di sviluppo della concorrenza e di tutela dell'utenza. In merito a questo aspetto, gli operatori intervenuti nel procedimento hanno generalmente condiviso l'orientamento espresso dall'Autorità. Si ribadisce, pertanto, quanto già affermato nel paragrafo 15 dell'allegato B alla Del.Aut.gar.com. n. 1/04/CIR. In merito alla condizione di assicurare il costante aggiornamento delle informazioni relative agli abbonati di tutti gli operatori di rete fissa e mobile, si sottolinea l'esigenza che tali aggiornamenti avvengano con una cadenza coerente con quella prevista negli accordi quadro conclusi tra gli operatori che partecipano alla costituzione della base di dati unica.

22. L'Autorità ritiene, inoltre, che in considerazione della rilevanza verso gli utenti del servizio informazione abbonati e, quindi, della necessità di garantire all'utenza la disponibilità dello stesso in qualsiasi arco temporale della giornata, sia necessario includere tra le condizioni di attribuzione anche l'apertura del servizio ventiquattro ore su ventiquattro, anche al fine di assicurare un uso efficiente delle numerazioni 12xy. Inoltre, sempre con riferimento a tale fine e nel rispetto della finalità di tutela dell'utenza, l'Autorità ritiene opportuno richiamare espressamente, tra le suddette condizioni, il rispetto della stessa normativa in materia di qualità e carte dei servizi applicabile alla telefonia vocale fissa, con particolare riferimento ai servizi informazione abbonati/consultazione elenchi.

5) Modalità per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati.

23. Relativamente alle modalità di attribuzione, l'Autorità aveva manifestato l'orientamento di limitare ad una le numerazioni assegnabili a ciascun soggetto richiedente, almeno nella fase di avvio, e di adottare i criteri di norma previsti dal Piano di numerazione per l'attribuzione delle altre numerazioni. Nel corso della consultazione pubblica gli operatori intervenuti nel procedimento hanno generalmente manifestato l'esigenza di ottenere l'assegnazione di più di una numerazione (almeno due), al fine di poter specializzare i servizi offerti e migliorare, quindi, la qualità della prestazione.

24. Una parte degli operatori, inoltre, ha riaffermato di ritenere opportuna l'attribuzione di numerazioni di immediata riconoscibilità e che richiamano mnemonicamente i codici di Customer care o i codici di Carrier selection attualmente in uso da parte degli stessi operatori. A tal fine è richiesta una modifica della Del.Aut.gar.com. n. 9/03/CIR, volta ad includere tra le numerazioni da assegnare alcune delle numerazioni attualmente non attribuibili.

25. Al contrario, altri operatori non condividono la previsione della possibilità di eccezioni al Piano di numerazione contenuta nella proposta di provvedimento, ritenendo che un'attribuzione non discriminatoria delle nuove numerazioni sia presupposto indefettibile per la creazione di un regime di effettiva concorrenza.

26. L'Autorità, in merito alla quantità di numeri assegnabili a ciascun operatore, richiamando espressamente il paragrafo 18 dell'allegato B alla Del.Aut.gar.com. n. 1/04/CIR, conferma la necessità di limitare ad una le numerazioni assegnabili a ciascun soggetto richiedente, almeno nella fase di avvio delle numerazioni 12xy, in considerazione del limitato numero di numerazioni a 4 cifre disponibili e dell'esigenza di favorire l'ingresso sul mercato del maggior numero di soggetti interessati. Appare inoltre utile accompagnare tale previsione con quella di limitare in ogni caso a 3 il numero totale massimo di numerazioni che possono essere attribuite nell'insieme a società legate tra loro da relazioni di controllo e/o collegamento. Tale ultima previsione consentirà, soprattutto nella fase di prima attribuzione delle numerazioni 12xy, di evitare fenomeni di accaparramento di numerazioni da parte del medesimo gruppo societario.

27. In merito alla esigenza prospettata da alcuni soggetti di associare in maniera mnemonica le numerazioni 12xy ad altri numeri noti al pubblico già utilizzati da alcuni operatori, l'Autorità ritiene che questo criterio preferenziale di assegnazione non sia ammissibile. Si osserva, infatti, che non esiste alcun fondamento normativo alla richiesta avanzata da una parte degli operatori di essere preferiti ad altri nell'assegnazione di determinati numeri. Inoltre, l'utilizzo di un criterio di assegnazione basato sulla mnemonicità andrebbe a minare i princìpi di obiettività e non discriminazione, di cui all'art. 15, comma 2, del codice, in osservanza dei quali le procedure di assegnazione di numeri devono assicurare la parità di trattamento tra tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica. Pertanto, non esiste alcuna motivazione che consenta di derogare all'applicazione dei criteri di norma adottati per l'assegnazione delle altre numerazioni previste dal Piano di numerazione, vale a dire l'attribuzione sulla base della data di presentazione della domanda e, laddove possibile, in base alle preferenze indicate dai richiedenti.

28. Con riferimento alla possibilità di richiesta di una numerazione 12xy da parte di un'impresa autorizzata alla fornitura di reti pubbliche di comunicazioni per conto di un'altra autorizzata all'offerta di servizi di comunicazione elettronica, alcuni operatori hanno manifestato perplessità su tale orientamento, ritenendo che così non solo si renderebbe più difficile il controllo degli obblighi imposti agli operatori ma, poi, si verrebbe a creare il pericolo di un aggiramento del limite massimo di numeri richiedibili. Un altro operatore, invece, ha sottolineato l'opportunità di precisare, nel provvedimento finale, che la durata dell'attribuzione della numerazione 12xy coincida con la durata del contratto stipulato tra le due imprese e che quest'ultimo sia debitamente allegato alla richiesta di assegnazione.

29. Su tale aspetto l'Autorità, rilevate le osservazioni degli operatori e considerato che in base all'art. 27, comma 3 del codice ciascuna impresa autorizzata a fornire servizi di comunicazione elettronica ha titolo per ottenere direttamente una numerazione, ritiene non opportuno e necessario prevedere la possibilità di richiesta di una numerazione 12xy da parte di un'impresa per conto di un'altra.

6) Modalità di prima attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati.

30. In merito alla prima attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni 12xy, l'Autorità aveva espresso l'orientamento di prevedere una procedura attraverso la quale, a partire dalle preferenze espresse dalle imprese, si attribuiscono le eventuali numerazioni richieste contestualmente da due o più soggetti a mezzo di estrazione a sorte. Alcuni operatori hanno condiviso questa posizione, mentre altri hanno ribadito di ritenere opportuno l'utilizzo di un criterio preferenziale di assegnazione basato sulla mnemonicità.

31. L'Autorità, relativamente alla procedura di prima assegnazione, ritiene che allo scopo di garantire i necessari requisiti di obiettività e trasparenza, sia necessaria la statuizione di un arco temporale entro il quale considerare contestuali le domande ricevute. In questa prima fase di assegnazione, quindi, l'attribuzione delle numerazioni avverrà sulla base delle preferenze espresse dalle imprese che ne abbiano fatta richiesta entro il termine suddetto. Tale procedura viene di seguito riportata:

i) entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione di un avviso del Ministero delle comunicazioni concernente l'espletamento della prima attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati, ciascuna impresa in possesso dell'autorizzazione alla fornitura di servizi di informazione abbonati richiede una numerazione preferenziale per servizi di informazioni abbonati. L'impresa allega altresì alla richiesta una lista, ordinata in ordine decrescente di preferenza, di ulteriori 59 numerazioni. L'avviso sopra indicato verrà pubblicato entro il 31 dicembre 2004;

ii) decorso il termine di quindici giorni sopra indicato, il Ministero delle comunicazioni provvede ad attribuire, entro i termini previsti dall'art. 27, comma 8, del Codice, le numerazioni sulla base delle preferenze espresse dalle imprese che ne abbiano fatto richiesta entro lo stesso termine e secondo la procedura descritta al punto successivo;

iii) il Ministero delle comunicazioni assegna le numerazioni preferenziali indicate da ciascuna impresa. Nel caso di coincidenza tra le richieste, si effettua, in seduta pubblica e alla presenza delle imprese interessate, un sorteggio tra le due o più imprese richiedenti la stessa numerazione, assegnando la numerazione all'impresa sorteggiata. Assegnate tutte le numerazioni preferenziali richieste, all'impresa, o alle imprese, escluse dai sorteggi sarà assegnata la prima delle numerazioni indicate nella lista di preferenze, purché non già attribuita. In caso di ulteriore coincidenza (a parità di posizione in graduatoria di preferenza) delle richieste di numerazioni, si procede ad un nuovo sorteggio ed all'assegnazione, della numerazione all'impresa sorteggiata. All'impresa o alle imprese escluse dal sorteggio sarà assegnata la successiva delle numerazioni indicate in posizione nella lista di preferenze, purché non già attribuita;

iv) la procedura di sorteggio, di cui al punto precedente, si applica sino all'esaurimento delle richieste pervenute entro il termine indicato al punto i);

v) a far data dal completamento della procedura di prima attribuzione, il Ministero attribuisce i diritti d'uso delle numerazioni per servizio di informazione abbonati, richieste successivamente al termine di cui al punto i), secondo i criteri e le procedure di norma indicate nel Piano di numerazione ovvero sulla base della data di richiesta e, laddove possibile, sulla base della preferenza espressa dall'impresa richiedente l'assegnazione.

Nell'ipotesi di coincidenza delle preferenze, l'Autorità conferma la non utilizzabilità di un criterio di preferenza basato sulla mnemonicità, per le stesse regioni indicate al precedente punto 27 ritenendo in definitiva che il criterio dell'estrazione a sorte, tra le due o più imprese richiedenti la stessa numerazione, sia quello più idoneo a rendere l'assegnazione delle numerazioni 12xy conforme ai princìpi di trasparenza e parità di trattamento, di cui all'art. 15, comma 2 del codice.

32. Un operatore, inoltre, esprime la propria preoccupazione sulla scarsità delle circa 60 numerazioni 12xy a disposizione dei concorrenti, rispetto alle richieste di assegnazione non solo attuali ma anche future. Al fine di evidenziare la portata della problematica in oggetto, è richiamata l'esperienza del Regno Unito, dove le richieste ricevute per l'assegnazione delle nuove numerazioni per la fornitura del servizio informazione abbonati sono state quasi 300 e l'Autorità di regolamentazione britannica è stata in grado di soddisfarle grazie alla previsione di una numerazione a 6 cifre. Alla luce di questi dati, il medesimo operatore chiede l'adozione di una numerazione a 5 cifre del tipo 12xyz, sottolineando che una modificazione al Piano di numerazione successiva all'implementazione delle numerazioni 12xy e diretta a destinare differenti numerazioni all'offerta del servizio informazione, si tradurrebbe in un serio pregiudizio per gli operatori, vanificando gli ingenti investimenti sostenuti per l'avvio del servizio.

33. L'Autorità, preso atto delle osservazioni espresse dagli operatori, ritiene che il numero attualmente disponibile di 60 numerazioni 12xy sia adeguato e garantisca una sufficiente quantità di risorse anche nel medio termine, tenuto anche conto dell'attuale situazione di mercato che vede al momento un numero di imprese operanti largamente inferiore alle risorse disponibili. Ciò appare confermato anche da un'analisi della situazione in altri paesi, ad esempio nello stesso Regno Unito, dove a fronte delle notevoli richieste ricevute all'inizio, risultano allo stato attive un numero di imprese ben inferiore alla capacità (60) che sarebbe messa a disposizione in Italia. In ogni caso l'Autorità ritiene opportuno l'uso di tutti gli strumenti per evitare fenomeni di accaparramento delle numerazioni (si veda ad esempio il punto 26 precedente) nonché suggerire al Ministero delle comunicazioni, che provvederà ad assegnare le numerazioni, ulteriori strumenti da utilizzare in fase di prima attribuzione per scoraggiare fenomeni di accaparramento, descritti al successivo punto 34. Inoltre, qualora si verifichi la circostanza, anche in prima fase di attribuzione, che le risorse attualmente a disposizione non risultino sufficienti per garantire una numerazione a tutte le imprese richiedenti, l'Autorità si riserverà di valutare le modalità di attribuzione delle 40 numerazioni attualmente riservate (12xy con x da 0 a 3).

34. Per quanto precedentemente detto, l'Autorità ritiene utile far presente l'esigenza di adottare, in fase di prima attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni, misure idonee a scoraggiare l'accaparramento di risorse di numerazione da parte di soggetti non realmente intenzionati allo svolgimento del servizio di informazione abbonati, allo scopo di realizzare il più efficiente uso delle risorse disponibili, così come richiesto dall'art. 27, comma 3, del codice. Si ritiene che una misura deterrente, atta ad ostacolare richieste non supportate da una effettiva intenzione di svolgere il servizio informazione abbonati, sia rappresentata dalla presentazione, contestualmente alla richiesta per la prima attribuzione dei diritti d'uso, di una fideiussione di importo adeguato, pari a due volte il contributo annuale per la concessione dei diritti d'uso, escutibile in favore del Ministero delle comunicazioni a prima richiesta nell'ipotesi di mancato avvio del servizio entro il termine di novanta giorni dalla data prevista dal calendario di attuazione. Appare inoltre utile far presente che il pagamento del contributo annuale per la concessione dei diritti d'uso, di cui all'art. 35 del codice, dovrà essere effettuato contestualmente all'attribuzione dei diritti d'uso della numerazione.

7) Offerta di servizi sulle numerazioni per servizi di informazione abbonati e norme a tutela dell'utenza e della concorrenza.

35. L'Autorità, a tutela e garanzia dell'utenza, aveva ritenuto opportuno definire alcune delle modalità attraverso le quali possono essere offerti i servizi informazione abbonati. In particolare, l'Autorità aveva previsto che, attraverso i servizi in questione, si devono fornire informazioni relative a tutti gli utenti di tutti gli operatori di rete mobile e fissa e non limitare l'offerta ad alcune categorie ristrette di utenti. I servizi possono essere inoltre offerti attraverso operatori o sistemi automatici di risposta, mentre l'Autorità non aveva ritenuto coerente con la normativa vigente l'offerta di tali servizi attraverso siti web specializzati raggiungibili in modalità «dial up» attraverso una numerazione 12xy. Più in generale non potrà essere offerto l'accesso «dial up» ad internet attraverso tali numerazioni. Tra le misure regolamentari proposte dall'Autorità era inoltre contemplato il divieto di offerta del servizio di completamento della chiamata verso le numerazioni internazionali e quelle per servizi a sovrapprezzo. Gli operatori hanno generalmente condiviso l'orientamento manifestato dall'Autorità, fatta eccezione per l'interdizione del servizio di completamento di chiamata verso numerazioni internazionali. Uno dei soggetti intervenuti nel procedimento, infatti, sottolinea che esistono da tempo strumenti idonei a prevenire truffe a danno degli utenti, quali, ad esempio, un servizio di blocco selettivo delle chiamate controllato dall'abbonato. Un altro operatore, invece, evidenzia che, in molti casi, le chiamate verso numerazioni internazionali non hanno costi maggiori di quelle verso numerazioni mobili, così che sarebbe iniquo inibire la call-completion verso le prime e non verso le seconde.

36. In merito alla possibilità di offrire il servizio di completamento della chiamata verso numerazioni internazionali, l'Autorità, anche alla luce delle osservazioni degli operatori, ha rilevato che, in generale, per alcune e importanti direttrici il costo delle chiamate verso numerazioni internazionali non risulta maggiore di quello delle chiamate verso numerazioni mobili. Il divieto di offerta del servizio di completamento della chiamata verso tutte le numerazioni internazionali non appare quindi proporzionato. Tuttavia, tenuto conto che per alcune direttrici internazionali (di norma Paesi extra-europei) il costo della chiamata risulta sensibilmente elevato, appare opportuno definire, a tutela dell'utente, una soglia di prezzo massimo per i servizi offerti sulle numerazioni 12xy. Rimane fermo che il servizio di completamento della chiamata deve rispettare il blocco selettivo di chiamata scelto dall'utente.

37. In relazione alla soglia di prezzo, risulta utile svolgere le seguenti considerazioni. Allo stato, le modalità con cui vengono tariffati i servizi offerti, sulle reti pubbliche, attraverso numerazioni non geografiche non consentono di variare il prezzo minutario fatturato all'utente nel corso della chiamata. Ne consegue quindi che, nel caso dei servizi di informazione abbonati, il prezzo dell'accesso al servizio di informazione sarà mantenuto anche nella fase di completamento della chiamata, quando cioè l'utente viene connesso, su sua richiesta specifica, alla numerazione oggetto della richiesta di informazioni. La soglia di prezzo massimo si riferirà pertanto sia alla fase di richiesta delle informazioni sia alla fase, eventuale, di completamento della chiamata. Peraltro, il prezzo fatturato all'utente nella fase di completamento della chiamata potrà risultare differente da quello che l'utente avrebbe se si collegasse direttamente, attraverso il proprio operatore di accesso, al numero richiesto.

Ciò considerato, appare quindi necessario garantire agli utenti che accedono al servizio di informazione abbonati sia un'informativa sul costo della chiamata, come già previsto dall'art. 5, comma 2, del Piano di numerazione, sia una specifica informazione del prezzo nella fase di completamento della chiamata, richiedendo espressamente all'utente la sua accettazione prima di connetterlo con il numero richiesto.

In relazione alla possibilità di variare il prezzo del servizio di informazione abbonati nella fase di completamento della chiamata l'Autorità, considerata la valenza pro-concorrenziale ed il conseguente beneficio per l'utenza dell'introduzione di una tale prestazione ritiene opportuno promuovere l'adozione di standard al fine dell'introduzione della prestazione in questione. L'Autorità inoltre ritiene che qualora un operatore di accesso, che offra anche servizi di informazione abbonati, sia in grado di variare il prezzo nella fase di completamento della chiamata per i propri clienti, allora l'operatore dovrà in principio rendere disponibile tale prestazione a tutte le imprese che offrono servizi di informazione abbonati.

38. In merito all'importo della soglia di prezzo, l'Autorità, tenuto conto di quanto già previsto nel Piano di numerazione per codici di numerazione riguardanti analoghi servizi (892) ritiene opportuno fissare la stessa in 1,5 euro/minuto per la quota minutaria e 0,3 euro per l'eventuale addebito fisso alla risposta. L'Autorità ribadisce, invece, la necessità di escludere dal servizio di completamento della chiamata le numerazioni per servizi a sovrapprezzo, espletati sia su numerazioni nazionali che internazionali, non solo in considerazione del ben più elevato costo delle stesse ma anche per impedire l'elusione della normativa in materia di blocco dell'accesso ai servizi a sovrapprezzo nonché delle decisioni pregresse eventualmente adottate dall'utente in merito.

39. Relativamente alla tipologia di servizi informativi che possono essere offerti mediante le numerazioni 12xy, alcuni operatori hanno sottolineato che sarebbe opportuno circoscrivere tale àmbito, in considerazione delle diverse numerazioni sulle quali è possibile erogare attualmente servizi informazione abbonati. Più precisamente, uno degli operatori intervenuti nel procedimento chiede che mediante le nuove numerazioni 12xy si possano offrire solo i dati di base relativi agli abbonati (come avviene attualmente attraverso la numerazione 12), attribuendo la possibilità di erogare servizi informativi con caratteristiche evolute esclusivamente alle altre numerazioni già esistenti (892, 899, 412), in considerazione del fatto che la numerazione 12xy nasce in sostituzione della numerazione 12 e, quindi, per essere dedicata a servizi meramente informativi dell'elenco abbonati e non a servizi a valore aggiunto.

40. Relativamente all'orientamento dell'Autorità di far cessare l'offerta di servizi informazione abbonati sulle numerazioni in decade 4, a far data dall'apertura delle numerazioni 12xy, alcuni soggetti intervenuti nel procedimento non concordano con tale posizione, ritenendo che la suddetta misura regolamentare produrrebbe conseguenze negative in termini di impatto occupazionale, nonché economico, in considerazione degli ingenti investimenti effettuati dagli operatori per l'avvio di tali servizi. Uno degli operatori, in particolare, sottolinea che la circostanza che il servizio informazioni su decade 4 possa alterare la concorrenza andrebbe dimostrata da una definizione del mercato rilevante del servizio «informazione elenco abbonati», da un'analisi del grado di concorrenza attuale e prospettico dello stesso e da una valutazione d'impatto della misura regolamentare in oggetto.

41. L'Autorità aveva ritenuto, inoltre, che l'offerta del servizio informazione abbonati su numerazioni in decade 4 potesse generare incertezze negli utenti sull'identità del fornitore del servizio e sui prezzi. In merito a tale aspetto, un operatore ritiene che contrariamente a quanto affermato nel documento di consultazione, l'uso di una numerazione in decade 4 elimini ogni dubbio su chi sia il fornitore del servizio avanzato, poiché trattandosi di numerazione interna non può che essere il fornitore stesso del servizio di telefonia. Secondo un altro dei soggetti intervenuti nel procedimento, tali incertezze sarebbero eliminabili con gli accorgimenti opportuni, ad esempio introducendo un messaggio informativo (una fonia di preconnessione) che informi l'utente chiamante sull'identità del fornitore del servizio e sul costo effettivo del medesimo.

42. Uno degli operatori evidenzia, inoltre, che il mantenimento di servizi informazione abbonati sulle numerazioni in decade 4 non viola il principio di parità di trattamento tra i fornitori di servizi e gli operatori di rete e servizi di telefonia pubblica (gli unici a poter essere assegnatari di numerazioni in decade 4) trattandosi di differenze giustificate dalla diversità infrastrutturali dei soggetti. Uno dei soggetti intervenuti nel procedimento, infine, chiede la cessazione di offerta di servizi informazione abbonati su tutti i numeri attualmente utilizzati (p.e. 892, 899 e in decade 4); un altro operatore, invece, richiede che la previsione di far cessare l'offerta su codici quali 892 o 899 sia imposta solo qualora si disponga il divieto dell'offerta sulle numerazioni in decade 4.

43. L'Autorità, richiamando il paragrafo 25 della Del.Aut.gar.com. n. 1/04/CIR, ribadisce che il mantenimento del servizio di informazione abbonati sulle numerazioni in decade 4 violerebbe i princìpi di obiettività, trasparenza e non discriminazione previsti all'art. 15, comma 2 del codice. Infatti, le numerazioni in decade 4, in quanto numeri interni di rete, sono a disposizione solo degli operatori di accesso, i quali sarebbero gli unici a poter disporre di una numerazione più breve sulla quale offrire il servizio di informazione abbonati. È evidente, quindi, che la salvaguardia del principio di parità di trattamento, sancito dall'art. 15, comma 2 del codice, non consente di mantenere il servizio di informazione abbonati sulle numerazioni in decade 4. Tale misura, peraltro, risulta coerente con il Piano di numerazione che all'art. 20 elenca le specifiche e tassative numerazioni su cui è possibile erogare servizi a sovrapprezzo, tra i quali rientra il servizio informazione abbonati, e vieta espressamente l'offerta di servizi a sovrapprezzo su numerazioni diverse da quelle elencate.

44. Né a sostegno del mantenimento dell'offerta dei servizi in oggetto sulla decade 4 può essere invocato l'art. 10, comma 7 del Piano di numerazione, secondo cui «nel caso di offerta di servizi su numerazioni pubbliche, gli operatori possono fornire l'accesso semplificato ai medesimi servizi attraverso le numerazioni interne di rete». Infatti, la ratio di questa disposizione è di consentire, attraverso la decade 4, la semplificazione dell'accesso a servizi attestati su numerazioni geografiche o non geografiche, purché non a valore aggiunto. Non è pertanto rilevabile nessuna finalità di semplificazione nell'offerta del servizio informazione abbonati (su numerazione 12xy) sulle numerazioni in decade 4, visto che la numerazione pubblica su cui è offerto il servizio in oggetto è già di 4 cifre e nota a livello nazionale.

45. L'Autorità sottolinea, infine, che la cessazione dei servizi informazione abbonati in decade 4 non necessita di un'analisi di impatto regolamentare, trattandosi di una misura imposta dall'esigenza di garantire il principio di parità di trattamento sancito dall'art. 15, comma 2 del codice. Ciò premesso e considerato quanto detto al punto 16 del presente provvedimento in merito al periodo di coesistenza di due mesi tra le numerazioni 12xy e quelle offerte in decade 4, l'Autorità ribadisce l'opportunità di far cessare i servizi di informazione abbonati offerti su numerazioni in decade 4 a far data dal 1° settembre 2005.

8) Calendario di apertura delle numerazioni per servizi informazione abbonati.

46. Considerato quanto detto nei precedenti paragrafi il calendario di attuazione per l'attribuzione dei diritti d'uso dei servizi informazione abbonati e per l'avvio dei servizi informazione abbonati viene di seguito riassunto, a titolo esemplificativo:

Data

Attività

 

 

T0

Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento. Le imprese possono richiedere l'autorizzazione per la fornitura dei servizi di informazione abbonati.

T1

Pubblicazione, da parte del Ministero delle comunicazioni, dell'avviso concernente le modalità di espletamento della prima attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati (T1 entro il 31 dicembre 2004).

T1 + 15 giorni

Entro tale data le imprese interessate alla prima attribuzione delle numerazioni consegnano al Ministero la richiesta.

T1 + 15 giorni + 21 giorni

Entro tale data il Ministero espleta la procedura di prima attribuzione delle numerazioni. Per le richieste pervenute successivamente alla data «T1 + 15 giorni», il Ministero attribuisce le numerazioni sulla base della data della richiesta e della preferenza, qualora possibile.

1° marzo 2005

A partire da tale data gli operatori di accesso iniziano a fornire in fattura le informazioni agli utenti.

1° marzo 2005

A partire da tale data Telecom Italia (in caso di accesso al 12) e gli operatori di accesso che offrono servizi informazione abbonati sulla decade 4 forniscono informazioni sull'apertura delle numerazioni 12xy.

1° luglio 2005

Avvio del servizio su numerazione 12xy.

1° settembre 2005

Fino a tale data gli operatori di accesso che offrono servizi informazione abbonati sulla decade 4 forniscono informazioni sull'apertura delle numerazioni 12xy. A partire da tale data cessa l'offerta di servizi di informazione abbonati sulle numerazioni interne di rete.

1° novembre 2005

Fino a tale data gli operatori di accesso comunicano in fattura ai propri utenti le informazioni.

1° luglio 2006

Fino a tale data gli operatori di accesso forniscono un messaggio informativo nel caso di accesso alla numerazione 12.

 

In ogni caso l'Autorità si riserva di modificare in tutto o in parte il calendario sopra indicato, dandone opportuna informazione alle imprese ed agli utenti, qualora si verificassero circostanze eccezionali e dipendenti da cause di forza maggiore che non consentono di confermare le date indicate.

9) Contributi per la concessione dei diritti d'uso del 12xy.

47. L'art. 35 del codice prevede che i contributi per la concessione dei diritti d'uso dei numeri sono stabiliti dal Ministero delle comunicazioni sulla base dei criteri fissati dall'Autorità. A tal fine, l'Autorità aveva manifestato l'orientamento di assumere come riferimento per la fissazione di tali criteri, i valori stabiliti dal codice nel caso di attribuzione di diritti d'uso di numerazioni composte dal medesimo numero di cifre. L'allegato 10 del codice fissa un contributo di 27.750 euro per i codici a quattro cifre per servizi di assistenza clienti «customer care». Il contributo per i codici, a quattro cifre, di carrier selection o di accesso a rete privata virtuale risulta pari a 111.000 euro. Infine, il contributo per un numero a 5 cifre su codice 163 o 164 risulta pari sempre a 111.000 euro. L'Autorità aveva ritenuto che il confronto con le numerazioni per servizi di assistenza clienti non fosse significativo, in quanto tali servizi, offerti gratuitamente per il chiamante, riguardano principalmente i soli clienti di un operatore mentre una numerazione 12xy risulta a disposizione di tutta l'utenza e a pagamento. Pertanto, l'Autorità, tenuto conto dei valori previsti dal codice per le numerazioni esistenti e considerato il ridotto numero di numerazioni allo stato disponibili, aveva ritenuto opportuno, anche al fine di garantire l'uso efficiente di tali numerazioni, considerare un contributo annuale, il cui valore fosse compreso tra 55.500 e 111.000 euro.

48. Alcuni operatori intervenuti nel procedimento condividono pienamente l'orientamento espresso dall'Autorità. Uno di essi, in particolare, sottolinea che per le numerazioni 12xy con particolari caratteristiche di mnemonicità dovrebbero essere previsti contributi più elevati. Altri operatori, invece, chiedono che la misura del contributo annuo si attesti sulla soglia minima dell'intervallo di prezzo proposto dall'Autorità. Si sottolinea, infatti, che, tenuto conto dei costi per l'implementazione della Base di Dati Unica, un contributo eccessivamente elevato potrebbe contribuire a creare barriere all'ingresso del mercato dei servizi di informazione abbonati nonché riflettersi sui prezzi applicati alla clientela finale. Infine, un altro operatore ritiene che il valore del contributo proposto dall'Autorità sia contrario all'art. 35, commi 2 e 4 del codice in quanto non giustificato e discriminatorio rispetto al contributo stabilito per i servizi a sovrapprezzo, tra i quali rientra il servizio informazione abbonati. Il medesimo operatore chiede, quindi, che il contributo sia fissato in 27.750 euro.

49. L'art. 35 del codice, attribuendo all'Autorità il potere di fissare i criteri per la determinazione dei contributi, richiede espressamente al comma 4 di tener conto nello svolgimento di tale attività degli obiettivi fissati all'art. 13 del codice, tra i quali è compreso anche quello di garantire un uso ed una gestione efficienti delle risorse di numerazione. Alla luce di ciò, l'Autorità ha assunto come riferimento per la fissazione di tali criteri i valori stabiliti dal codice nel caso di attribuzione di diritti d'uso di numerazioni composte dal medesimo numero di cifre e ritiene ragionevole fissare, quale criterio di valutazione, una misura del contributo superiore a quello previsto per i codici a quattro cifre per assistenza clienti o a quello previsto per gli altri servizi a sovrapprezzo (i quali hanno, inoltre, una numerazione più lunga), in considerazione del fatto che la limitata disponibilità delle numerazioni 12xy e la rilevanza sociale del servizio informazione abbonati rendono opportuno prevedere misure deterrenti all'ingresso, nel mercato dei servizi di informazione abbonati, di operatori non provvisti di idonee garanzie di serietà ed efficienza operativa.

50. L'Autorità, pertanto, preso atto delle osservazioni degli operatori intervenuti nel procedimento e richiamando espressamente i punti 27 e 28 della Del.Aut.gar.com. n. 1/04/CIR, ritiene proporzionato un contributo da fissare, tenuto conto dell'importo minimo dell'intervallo indicato nella proposta di provvedimento di cui alla Del.Aut.gar.com. n. 1/04/CIR, in un importo non inferiore a 55.500 euro.

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

 

Delibera:

 

1. Definizioni.

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

a) «Codice», il «Codice delle comunicazioni elettroniche» adottato con il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

b) «Autorità», l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita con la legge 31 luglio 1997, n. 249;

c) «Ministero», il Ministero delle comunicazioni;

d) «Piano di numerazione», Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa di cui all'allegato alla Del.Aut.gar.com. n. 9/03/CIR;

e) «Numerazione per servizio informazione abbonati», la numerazione, tra quelle previste all'art. 24 del Piano di numerazione utilizzata per l'offerta di servizi di informazioni abbonati, che riguardano le informazioni inerenti gli abbonati a tutti gli operatori di rete fissa e mobile e che possono essere offerti anche con caratteristiche evolute;

f) «servizi a sovrapprezzo», i servizi forniti attraverso reti di comunicazione elettronica, mediante l'uso di specifiche numerazioni, che consentono l'accesso degli utenti ad informazioni o prestazioni a pagamento. Per tali servizi, l'operatore di rete addebita all'abbonato un prezzo complessivo comprendente il trasporto, l'instradamento, la gestione della chiamata e la fornitura delle informazioni o prestazioni;

g) «autorizzazione generale», il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al codice;

h) «autorizzazione per il servizio informazione abbonati», il regime giuridico che, ai sensi dell'art. 25 del codice, disciplina la fornitura del servizio informazione abbonati;

i) «autorizzazione alla rivendita di traffico telefonico», il regime giuridico che, ai sensi dell'art. 25 del codice, disciplina l'offerta del servizio telefonico al pubblico, da parte di un soggetto che acquista volumi di traffico (minuti di conversazione) da un operatore e affida ad altro operatore il servizio di raccolta e terminazione della chiamata dell'utente.

 

 

2. Autorizzazione per la fornitura del servizio di informazione abbonati.

1. Le imprese che intendono offrire al pubblico un servizio di informazione abbonati richiedono al Ministero, ai sensi dell'art. 25 del codice, una «autorizzazione generale per la fornitura del servizio informazione abbonati». Ai fini della corresponsione dei diritti amministrativi di cui all'art. 34 del codice, tale servizio è ricompreso nelle fattispecie dell'art. 1, comma 2, dell'allegato 10 al codice.

2. L'impresa che intenda offrire, nell'àmbito dei servizi di informazione abbonati, il servizio di completamento della chiamata, qualora non in possesso di autorizzazione per la fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico, richiede al Ministero una «autorizzazione alla rivendita di traffico telefonico», che, ai fini della corresponsione dei diritti amministrativi di cui all'art. 34 del codice, è ricompresa nelle fattispecie dell'art. 1, comma 2 dell'allegato 10 al codice.

 

 

3. Condizioni e modalità per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati.

1. Le imprese in possesso dell'autorizzazione per la fornitura del servizio di informazione abbonati di cui al precedente art. 2, comma 1, possono richiedere al Ministero l'assegnazione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati.

2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di uso delle numerazioni contenute nel Piano di numerazione, l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati è soggetta alle condizioni di seguito elencate:

a) la finalità esclusiva della fornitura di servizi informazione abbonati, di cui all'art. 1, comma 1, lettera e);

b) la raggiungibilità del servizio dagli utenti di tutte le reti di comunicazione elettronica, ivi incluse le reti di comunicazioni mobili e personali;

c) la raggiungibilità del servizio da tutto il territorio nazionale;

d) l'apertura del servizio senza interruzioni tutti i giorni dell'anno, ventiquattro ore su ventiquattro;

e) la fornitura del servizio informazione abbonati nel rispetto delle misure stabilite dall'Autorità per garantire agli utenti disabili o con particolari esigenze sociali parità di accesso ai servizi di informazioni telefoniche, a costi accessibili;

f) il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle comunicazioni;

g) il rispetto delle medesime disposizioni in materia di qualità e carte dei servizi applicabili ai servizi di telefonia vocale fissa, con particolare riferimento ai servizi di consultazione elenchi;

h) l'informazione gratuita al chiamante del costo della chiamata alla numerazione 12xy nonché del costo del servizio di completamento della chiamata eventualmente richiesto dall'utente;

i) la fornitura delle informazioni relative a tutti gli abbonati di tutti gli operatori di rete fissa e mobile, che hanno manifestato il loro consenso, in conformità alla normativa vigente ad essere riportati negli elenchi accessibili attraverso il servizio di informazione abbonati assicurando altresì il costante aggiornamento di tali informazioni;

j) l'avvio del servizio da parte delle imprese assegnatarie delle numerazioni per servizi di informazione abbonati entro novanta giorni dalla data di attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni. Nel caso di attribuzione dei diritti d'uso effettuata antecedentemente alla data indicata all'art. 4, comma 1, del presente provvedimento, l'avvio del servizio dovrà avvenire entro novanta giorni da quest'ultima data.

3. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6 in merito alle procedure di prima assegnazione, il Ministero attribuisce i diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati in base alla data di presentazione della richiesta e, ove possibile e applicabile, in base alla preferenza espressa.

4. Ciascuna impresa può ottenere l'attribuzione dei diritti d'uso di una sola delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati. Non possono essere attribuite risorse di numerazione per servizi di informazione abbonati a più di tre imprese tra loro controllate o collegate.

5. I diritti d'uso di una numerazione per servizi di informazioni abbonati attribuiti ad una impresa sono revocati nel caso in cui l'impresa non avvii il servizio entro il termine di novanta giorni dall'attribuzione dei diritti d'uso, ovvero entro novanta giorni dalla data di cui al successivo art. 4, comma 1, nel caso di attribuzione antecedente a tale data, ovvero nel caso in cui l'impresa sospenda l'offerta del servizio per più di novanta giorni consecutivi.

6. Il periodo di latenza per le numerazioni per il servizio informazione abbonati ha una durata di dodici mesi.

 

 

4. Calendario di apertura delle numerazioni per servizi di informazione abbonati.

1. Le numerazioni per i servizi di informazione abbonati, di cui all'art. 24 del Piano di Numerazione, sono aperte al pubblico dalla data del 1° ottobre 2005 (2).

2. A partire dalla data prevista al precedente comma 1, il codice 12 attualmente in uso da parte della società Telecom Italia, non è più utilizzabile ed i servizi espletati su tale codice dalla stessa società sono offerti sulla numerazione per servizi di informazione abbonati che sarà ad essa assegnata.

 

(2) Comma così modificato dall'art. 1, Del.Aut.gar.com. 19 maggio 2005, n. 12/05/CIR.

 

 

5. Obblighi di messaggi informativi.

1. Nei quattro mesi antecedenti la data di cui al precedente art. 4, comma 1, Telecom Italia fornisce agli utenti che accedono alla numerazione 12 un messaggio informativo gratuito sulla data di cessazione del numero 12 e sulla possibilità di accedere ai servizi di informazioni abbonati offerti dalle imprese sulle numerazioni 12xy. Tale messaggio non contiene indicazioni in merito ad una o più numerazioni specifiche assegnate alle imprese.

2. Nei dodici mesi successivi alla data di cui al precedente art. 4, comma 1, gli operatori di accesso forniscono, agli utenti che accedono alla numerazione 12, un messaggio informativo gratuito sulla chiusura di tale numerazione e sulla possibilità di accedere ai servizi di informazioni abbonati offerti dalle imprese sulle numerazioni 12xy. Tale messaggio non contiene indicazioni in merito ad una o più numerazioni specifiche assegnate alle imprese.

3. Nei quattro mesi antecedenti e nei due mesi successivi alla data di cui al precedente art. 4, comma 1, gli operatori di accesso che forniscono servizi di informazione abbonati in decade 4 forniscono agli utenti che accedono a tali servizi un messaggio informativo secondo le modalità indicate al precedente comma 1.

4. Gli operatori di accesso comunicano ai propri utenti l'elenco completo dei nuovi codici 12xy nelle fatture emesse nei quattro mesi antecedenti e successivi alla data di cui al precedente art. 4, comma 1.

 

 

6. Modalità di prima attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati.

1. Il Ministero, entro il 31 dicembre 2004, pubblica l'avviso concernente l'espletamento della prima attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati. Entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione, ciascuna impresa autorizzata alla fornitura dei servizi di informazione abbonati, ai sensi dell'art. 25, comma 4 del codice, può richiedere i diritti d'uso di una sola delle numerazioni previste per l'offerta dei servizi di informazione abbonati, indicando una numerazione preferenziale. L'impresa allega, altresì, alla richiesta una lista di ulteriori 59 numerazioni, ordinata in ordine decrescente di preferenza.

2. Decorso il termine di quindici giorni di cui al precedente comma 1, il Ministero espleta la prima attribuzione delle numerazioni per servizio di informazione abbonati entro i termini previsti dall'art. 27, comma 8 del codice.

3. Nella prima attribuzione di cui al precedente comma 2, il Ministero attribuisce le numerazioni assegnando a ciascuna impresa la numerazione preferenziale indicata. Nel caso di coincidenza tra le richieste di numerazioni, si effettua, in seduta pubblica e alla presenza delle imprese interessate, un sorteggio tra le due o più imprese richiedenti la stessa numerazione, assegnando la numerazione all'impresa sorteggiata. Assegnate tutte le numerazioni preferenziali richieste, all'impresa o alle imprese escluse dal sorteggio sarà assegnata la prima delle numerazioni indicate nella lista di preferenze di cui al precedente comma 1, purché non già attribuita. In caso di ulteriore coincidenza (a parità di posizione in graduatoria di preferenza) delle richieste di numerazioni si procede ad un nuovo sorteggio ed all'assegnazione della numerazione all'impresa sorteggiata. All'impresa, o alle imprese, escluse dal sorteggio sarà assegnata la successiva delle numerazioni indicate in posizione nella lista di preferenze, purché non già attribuita.

4. La procedura di sorteggio di cui al precedente comma 3 si applica sino all'esaurimento delle richieste pervenute entro il termine di cui al precedente comma 1.

5. A far data dal completamento della procedura di prima attribuzione, il Ministero attribuisce i diritti d'uso delle numerazioni per servizio di informazione abbonati, richieste successivamente al termine di cui al precedente comma 1, secondo le modalità previste al precedente art. 3, comma 3.

6. La richiesta di cui al precedente comma 1, redatta secondo le modalità stabilite dal Ministero, è accompagnata da una fideiussione di importo non inferiore a 111.000 euro. Tale fideiussione, irrevocabile ed incondizionata sarà escutibile a prima richiesta qualora l'impresa che ha ottenuto i diritti d'uso non avvii il servizio entro 90 giorni dalla data di cui al precedente art. 4, comma 1.

 

 

7. Offerta di servizi sulle numerazioni per servizi di informazione abbonati e norme a tutela dell'utenza e della concorrenza.

1. Sulle numerazioni di cui al precedente art. 1, comma 1, sono offerti i soli servizi di informazione abbonati, realizzati anche con caratteristiche evolute, ivi incluso il servizio di completamento della chiamata. Tali servizi, erogati nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle comunicazioni, sono fruibili in fonia vocale e realizzati attraverso operatori o sistemi automatici di risposta.

2. Sulle numerazioni 12xy non sono offerti servizi di accesso ad internet, in qualunque modalità realizzati e servizi specifici di connessione a siti web dedicati a servizi di elenco abbonati o informazione abbonati.

3. Il servizio di completamento della chiamata non è offerto verso le numerazioni per servizi a sovrapprezzo nazionali ed internazionali ed in particolare verso le numerazioni di cui all'art. 20 del Piano di numerazione.

4. È fatto divieto tassativo di fornire prodotti e servizi per il tramite dell'addebito all'utente del traffico svolto indirizzato alle numerazioni per servizi di informazione abbonati.

5. L'utente chiamante le numerazioni per servizi di informazione abbonati è informato del costo della chiamata secondo la normativa vigente.

6. L'utente che richiede il servizio di completamento della chiamata è informato del prezzo del servizio medesimo, il quale è espletato solo dopo l'esplicita accettazione da parte dell'utente.

7. Per le chiamate dirette alle numerazioni per servizi di informazione abbonati e originate da rete fissa, i prezzi massimi della quota minutaria e della quota fissa alla risposta sono pari rispettivamente a 1,5 euro al minuto e 0,3 euro. Tali prezzi massimi si applicano anche alla eventuale fase di completamento della chiamata. L'Autorità, con successivo provvedimento, si riserva di escludere specifiche direttrici internazionali dal servizio di completamento della chiamata.

 

 

8. Disposizioni transitorie e finali.

1. L'offerta di servizi informazione abbonati sulle numerazioni per servizi interni di rete in decade 4 cessa a far data dal 1° dicembre 2005 (3).

2. Il Ministero fissa la misura del contributo annuale per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni di cui al presente provvedimento con riguardo ai criteri formulati in premessa e alla peculiarità del servizio oggetto del presente provvedimento.

 

(3) Comma così modificato dall'art. 1, Del.Aut.gar.com. 19 maggio 2005, n. 12/05/CIR.

 

 

9. Sanzioni.

1. L'inottemperanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


 

 

 

 

 



[1]    Decreto legge 23 gennaio, n. 545 recante Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 23 dicembre 1996, n. 650.

[2]    recante codice delle comunicazioni elettroniche

[3]    Cfr. parere n. 47/98 del 29 marzo 1998.

[4]    Legge 31 luglio 1997, n. 249 recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo

[5]    Decreto del Presidente della Repubblica  19 settembre 1997, n. 318 recante Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni .

[6]    Decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70 recante Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.

[7]    quali, tra l'altro: 1) servizi riguardanti le pubbliche amministrazioni e gli enti locali; 2)servizi di pubblica utilità; 3)servizi di informazione abbonati.

[8]    che comprendono, tra l'altro:1)consulenze di tipo sanitario, legale, economico/finanziario; 2) servizi di rassegna stampa; 3) servizi editoriali; 4) servizi di meteorologia; 5) formazione professionale; 6)servizi di assistenza clienti; 7)trasporto e turismo.

[9]    Sono servizi di chiamate di massa i servizi offerti per limitati periodi temporali, che consentono la partecipazione di un notevole numero di utenti ad eventi particolari, che comprendono, tra l'altro:1) sondaggi di opinione; 2) televoto; 3)servizi di raccolta fondi; 4)giochi di massa; 5) manifestazioni a premio e concorsi legati a prodotti e servizi di consumo;

[10]   quali, tra l'altro:1)servizi di conversazione;2)pronostici;3)servizi di astrologia;4)manifestazioni a premio;5)caselle vocali;6)giochi.

[11]   Si tratta di vendita di prodotti e servizi trasmessi direttamente ed esclusivamente attraverso la rete di comunicazione elettronica, quali, tra l'altro:1) loghi e suonerie; 2) programmi software;3)audio e video.

[12]   Tale codice è allegato allo schema di regolamento in esame.

[13]   Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430  recante Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

 

[14]   I centri servizi comunicano all'operatore titolare della numerazione qualsiasi modifica dei dati contenuti nella dichiarazione, intervenuta successivamente alla data di presentazione della medesima, entro una settimana dall'avvenuta variazione.

[15]   Dir. 7-3-2002 n. 2002/22/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale). Il richiamato comma 2 dell’articolo 10 della direttiva prevede che gli Stati membri provvedono affinché le imprese designate forniscano le prestazioni e i servizi di modo che gli abbonati possano sorvegliare e controllare le proprie spese ed evitare una cessazione ingiustificata del servizio

[16]   Legge 31 gennaio 1996, n. 61  recante Ratifica ed esecuzione degli atti finali della Conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla costituzione e convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992

[17]   Decreto legge 26 febbraio1996 n. 87 recante Disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex. Tale decreto legge  è decaduto per decorrenza dei termini.